• Lavoro Dipendente

    Permessi elettorali: regole, assenze, diritti e doveri

    Nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, è prevista una specifica  disciplina di gestione delle  assenze per  attività elettorali. 

    I lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che vengono chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene a

    •  diritti collegati all'assenza dal lavoro, e
    • recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.

    In sostanza i giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda. 

    Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

    La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati  chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:

    •  art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990,  e 
    •  art. 1, legge n. 69/1992 .

    I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato che determinato)  chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali  qualora ricoprano le seguenti figure:
    • presidente di seggio;
    • segretario;
    • scrutatore;
    • rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
    • componente dei Comitati promotori in caso di referendum.

    Vediamo nello specifico adempimenti diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti.

    Permessi elettorali: gli adempimenti del datore di lavoro

    Il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza e garantire le giornate di riposo compensativo in maniera differente in base all'orario di lavoro normalmente svolto. Vediamo nella seguente tabella riepilogativa:

     

    Orario di lavoro

    dal lunedì al sabato

    Pagamento delle due giornate di assenza come avesse lavorato (il sabato e il lunedì);
    una giornata di riposo compensativo  per il mancato riposo della sola giornata della domenica ovvero, in alternativa in accordo con il lavoratore, un compenso pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

    Orario di lavoro

    dal lunedì al venerdì

    Pagamento della giornata di assenza come avesse lavorato (il lunedì);

    1. Le giornate da recuperare con riposo compensativo, per essere stato al seggio nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, sono due, al fine di recuperare il sabato e la domenica.

     

    Giova ricordare forse che  la  normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio.

    Si può ritenere dunque che  spetti al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.

    Permessi elettorali diritti e doveri del lavoratori

    I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto :

    • ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
    • al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.

    In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:

    •  preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, con richiesta come da fac-simile indicato in seguito, dell’ assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
    •  ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante  l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

    La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.

    I permessi richiesti per motivi elettorali concessi per tutto il tempo necessario all’adempimento delle funzioni presso gli uffici elettorali (politiche, amministrative, europee, referendum nazionali e regionali) sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni lavorativi  e per questo motivo al datore di lavoro non è  consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con quelli richiesti per le operazioni elettorali, anche se eventuali esigenze di servizio dovessero collocarsi in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

  • Lavoro Dipendente

    CCNL vetro industria 2026: rinnovo con aumento di 206 euro

    E' stato firmato il  9 aprile 2026 da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil  e dall’associazione confindustriale Assovetro ,  l' accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e dei display,  che interessa oltre 28 mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese. 

    Il contratto era  scaduto lo scorso 31 dicembre e il nuovo accordo  avrà vigenza fino al 31 dicembre 2028.

    Vediamo le principali novità nei successivi paragrafi in attesa della pubblicazione del testo integrale.

    Aspetti retributivi 

    L’intesa prevede un aumento complessivo (TEC) di 206 euro nel triennio. L’aumento salariale sui minimi (TEM) sarà di euro 195 (livello D1) diviso in 5 tranche identiche per tutte le tipologie di produzione: 

    • 50 euro gennaio 2026, retroattiva; 
    • 15 euro da ottobre 2026; 
    • 30 euro da gennaio 2027; 
    • 25 euro da giugno 2027; 
    • 75 euro da luglio 2028.

    Per quanto riguarda il welfare integrativo è previsto l’aumento dello 0,5% (dall’1,5 al 2 %, circa 11 euro) sul fondo di previdenza Fonchim a carico delle imprese.

    Parte normativa

    Diritti: 

    salgono a 12 le giornate di congedo di paternità, 

    prevista un’ora aggiuntiva di assemblea per la promozione del fondo sanitario Fasie

    Sistema classificatorio:

    rivisti il sistema classificatorio e le declaratorie professionali con l’introduzione delle terze lavorazioni e l’aggiornamento di alcuni profili professionali; la valorizzazione della polivalenza e della polifunzionalità  e l’istituzione di specifici incontri tra azienda e RSU per la verifica del corretto inquadramento .

    Nell’intesa poi sono stati introdotti nuovi articoli su: 

    • ·      Rappresentanza, con la certificazione degli iscritti da parte delle aziende;
    • ·      Calore, con il recepimento del “Protocollo Clima”, sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 2 luglio 2025, dando specifiche tutele alle lavoratrici e ai lavoratori su salute, ambiente e sicurezza. Introdotta inoltre una tutela specifica per la figura del Preposto;
    • ·      Conciliazione orario di lavoro per DSA (disturbi specifici dell’apprendimento);
    • ·      Pieno recepimento della legge 76/2016, con l’estensione alle unioni civili e alle convivenze di fatto di tutti i trattamenti e le disposizioni contrattuali finora previsti per il coniuge. 

    Per rispondere alla difficoltà del settore nell’intercettare e trattenere donne e giovani, il nuovo accordo introduce novità sostanziali per incentivarne l’ingresso .

    Inoltre per le  produzioni del Vetro artistico è stata prevista la  costituzione di una commissione paritetica che analizzerà le caratteristiche e le necessità di questo comparto.

    Sono state  recepite anche le direttive e le leggi sul Gender Pay Gap e sulla legge per lavoratrici e lavoratori con patologia oncologiche croniche e invalidanti gravi (L.106 18 luglio 2025).

    L'attività degli Osservatori a livello nazionale, di gruppo e aziendale viene estesa alle tematiche attuali come 

    1. Intelligenza Artificiale  con elaborazione di linee guida per eventuali accordi -, 
    2. malattie professionali e stress lavoro-correlato. 

    Si prevede il potenziamento della  formazione, con la certificazione delle professionalità di lavoratrici e lavoratori. Inoltre, per rafforzare la tutela della sicurezza sul lavoro, sono state riconosciute agli RLSSA (Rappresentanti per la sicurezza) ulteriori 8 ore annue di formazione dedicata ed è stata normata la condivisione dei dati sui “near miss” con le rappresentanze sindacali (RSU/RLSSA).

    Le novità del  ccnl 2023 

    Si prevedeva un aumento salariale medio sui minimi  di 153 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche:

    Vetro cavo e lampade: 

    • 61 euro dal 1° marzo 2023;
    • 45 euro dal 1° gennaio 2024; 
    • 47 euro dal 1° aprile 2025. 

    Per un montante complessivo di  4115 euro.

    Vetro piano e lane e filati: 

    • 61 euro dal primo marzo 2023; 
    • 45 euro dal 1° aprile 2024; 
    • 47 euro dal 1° luglio 2025. 

    per un  montante  complessivo di  3839 euro.

    Prevista inoltre una indennità di vacanza contrattuale  pari a  122 euro a tutti i lavoratori in forza alla data del 10 febbraio 2023, che sarà corrisposta con la busta paga di marzo.

    Dal 1° gennaio 2025 verrà aumentata di 1 euro l’indennità notturna.

    Welfare contrattuale. 

    Dal 1° gennaio 2024 i datori di lavoro verseranno al fondo sanitario Fasie  14 euro mensili  per tutti i lavoratori , che potranno contribuire con una quota aggiuntiva di accedere a prestazioni ulteriori .

    Aspetti contrattuali

    Vengono rafforzate le relazioni industriali aprendo il confronto alle filiere connesseper iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni 

    Sulla lotta al dumping contrattuale viene definito tra i criteri di scelta dell’appaltatore, l’applicazione di CCNL firmati dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e viene costituita la commissione inquadramento che entro la fine del 2024 dovrà consegnare alle parti una proposta di modifica del sistema classificatorio 

    Parità di genere :

    •  4 ore di formazione annue sul tema della violenza di genere
    • 2 mesi retribuiti in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge per le donne vittime di violenza di genere .

    Malattia, ferie, orario di lavoro 

    • possibilità di anticipo del TFR copertura della retribuzione in caso di assenza ed utilizzo di ammortizzatori sociali,
    •  definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali.
    •  possibilità di frazionare l’utilizzo di 2 giornate di ferie in 4 mezze giornate; 
    •  confronto preventivo con la RSU in caso di modifica dell’orario di lavoro; 
    • il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo, 
    •  definizione le linee guida sul lavoro agile.
    •  permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, salgono a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti, a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti e  a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.

    L'intesa ora passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori che dovranno votare  l’intesa sottoscritta entro il 15 marzo 2023 per l'approvazione definitiva.

  • Lavoro Dipendente

    Denuncia molestie e viene trasferita: cosa dice la Cassazione

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11945 del 30 aprile 2026,   si occupa della  modalità di  tutela della lavoratrice che denuncia molestie sul luogo di lavoro e degli obblighi del datore previsti dall’art. 2087 del codice civile. Il caso affronta un tema particolarmente delicato la gestione delle segnalazioni di molestie sessuali e le misure organizzative adottate dall’impresa per proteggere il dipendente coinvolto.

    La vicenda trae origine dal ricorso di una dipendente di Poste Italiane  che lamentava di avere subito molestie e pressioni da parte di un collega sindacalista  e di essere stata successivamente trasferita in una sede molto distante dal luogo di residenza, a seguito della sua denuncia dei fatti. 

    In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità datoriale, dichiarando illegittimo il trasferimento e condannando la società al risarcimento del danno biologico e morale. La Corte d’Appello aveva invece ribaltato integralmente la decisione, escludendo la responsabilità dell’azienda e ritenendo corrette le misure adottate.

    La lavoratrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che la società non avesse adeguatamente contrastato le molestie denunciate e che il trasferimento costituisse una misura discriminatoria collegata alla denuncia stessa.  Vediamo i dettagli e le motivazioni della Corte.

    Il caso: trasferimento richiesto dalla lavoratrice

    Secondo quanto ricostruito negli atti, la dipendente aveva denunciato comportamenti molesti e insistenti da parte di un collega, chiedendo contestualmente di essere trasferita in una sede diversa per allontanarsi dalla situazione di disagio. Dopo la segnalazione, l’azienda aveva disposto il trasferimento presso una sede esterna alla provincia nella quale operava il collega indicato come autore delle molestie.

    La lavoratrice sosteneva che tale scelta fosse illegittima perché comportava un forte aggravio personale e lavorativo, anche in considerazione delle condizioni psicologiche denunciate. Nel ricorso veniva inoltre richiamato il divieto di discriminazione previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, ritenendo che il trasferimento rappresentasse una conseguenza sfavorevole della denuncia presentata.

    La Corte territoriale, tuttavia, aveva evidenziato che l’azienda si era attivata immediatamente dopo avere ricevuto la segnalazione formale, adottando iniziative dirette a evitare ulteriori contatti tra i due dipendenti. In particolare, erano state avviate verifiche interne e un procedimento disciplinare nei confronti del collega accusato delle molestie, anche se poi giudicate irrilevanti dal Tribunale.

    I giudici di merito avevano inoltre rilevato che la lavoratrice stessa aveva chiesto di essere assegnata ad altra sede e che la destinazione individuata risultava compatibile con le prescrizioni mediche relative alle mansioni svolte. Successivamente, la società aveva anche disposto assegnazioni temporanee più vicine al luogo di residenza della dipendente.

    Secondo la Cassazione, tali circostanze dimostrano che il datore di lavoro aveva adottato misure concrete e tempestive per tutelare l’integrità psicofisica della lavoratrice, adempiendo agli obblighi di protezione previsti dalla normativa civilistica

    La decisione della Cassazione e le motivazioni

    Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha chiarito che il trasferimento disposto non poteva essere considerato discriminatorio né ritorsivo. 

    I giudici hanno infatti osservato che il trasferimento era stato richiesto dalla stessa lavoratrice contestualmente alla denuncia delle molestie e che la sede individuata rappresentava l’unica soluzione organizzativa compatibile con le esigenze operative e sanitarie emerse nel caso concreto.

    La Cassazione ha inoltre escluso che potesse configurarsi una violazione dell’art. 26 del Codice delle pari opportunità, evidenziando che la disciplina invocata dalla ricorrente non era integralmente applicabile ratione temporis ai fatti di causa, avvenuti nel 2011.

    Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte conferma che l’obbligo datoriale di tutela non implica necessariamente il trasferimento immediato del dipendente accusato di molestie. Secondo i giudici, il datore deve prima svolgere adeguate verifiche interne e adottare misure proporzionate alla situazione concreta. Nel caso specifico, l’azienda aveva avviato tempestivamente accertamenti disciplinari e adottato soluzioni organizzative ritenute idonee a evitare ulteriori contatti tra i lavoratori coinvolti.

    La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibili diverse censure della ricorrente per carenze processuali, rilevando il mancato rispetto degli oneri di specificità previsti dal codice di procedura civile. Restano quindi ferme le conclusioni della Corte d’Appello, secondo cui non era stata dimostrata una responsabilità datoriale tale da giustificare il risarcimento richiesto.

    • L’ordinanza conferma quindi che, in presenza di denunce per molestie sul lavoro, il giudizio sulla legittimità delle misure adottate dal datore deve essere valutato alla luce della tempestività dell’intervento,
    •  della concreta organizzazione aziendale e
    •  della finalità di tutela perseguita.

  • Lavoro Dipendente

    Denunce INAIL 2026: aggiornamento servizi dal 22 maggio

    INAIL ha comunicato l'aggiornamento   dei servizi online per le denunce di iscrizione, variazione e cessazione , disponibili dall' 8 aprile 2026 . Sono stati conseguentemente aggiornati anche i relativi manuali 

     L’utente autenticato può accedere selezionando il servizio «Gestione Denunce di Esercizio".

    L'istituto precisa che i servizi attualmente in uso sul portale dell’Inail continuano ad essere fruibili in parallelo ai nuovi fino al 29 maggio 2026.

    I manuali aggiornati sono disponibili nella sezione "Home/Assistenza e supporto/Guide e manuali operativi/Gestione del rapporto assicurativo" del portale Inail.

    Il 4 maggio inoltre è stato precisato che dal 22 maggio  saranno aggiornate le tabelle di decodifica necessarie agli utenti dei servizi che utilizzano l’inoltro di comunicazione e denunce  tramite file. 

    Le modifiche sono riportate nel file “20260522-Variazioni Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”.

    È, inoltre, disponibile la tabella generale “20260522-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni Istat-Asl e quelle Istat-sedi Inail-Cap, che sostituisce totalmente la tabella attualmente in uso.

    I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

    1. "Comunicazione di infortunio": Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio > Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
    2. "Denuncia/comunicazione di infortunio": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
    3. "Denuncia di malattia professionale e di silicosi/asbestosi": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati 
    4. "Certificati medici (di infortunio)": Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > Certificato medico di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati per certificati medici di infortunio

    Denunce INAIL: dal 2026 obbligo codice contratto CNEL

    La circolare n. 4/2026 dell’INAIL  ha fornito la istruzioni operative in merito all’Accordo interistituzionale tra INAIL e CNEL, sottoscritto il 14 marzo 2025, per l’utilizzo di un codice univoco dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) , annunciato già a fine dicembre scorso.

     In particolare, la cooperazione tra INAIL e CNEL mira allo sviluppo di flussi informativi strutturati, utili per analisi statistiche più puntuali sugli eventi lesivi connessi all’attività lavorativa, anche in relazione alle diverse categorie contrattuali

    A tal fine, viene introdotto l’obbligo di indicare, nelle comunicazioni e denunce trasmesse all’INAIL, il codice alfanumerico CNEL, che identifica in modo univoco ciascun CCNL depositato. Tale codifica consente di associare ogni evento infortunistico o tecnopatico alla specifica categoria contrattuale di riferimento, migliorando la precisione degli indicatori di rischio e favorendo l’adozione di criteri uniformi da parte delle amministrazioni pubbliche.

    Dal punto di vista operativo, la circolare individua specifici adempimenti a carico dei datori di lavoro e degli intermediari. 

    A decorrere dal 12 gennaio 2026, la compilazione del campo obbligatorio “CCNL – Codice CNEL” è richiesta per tutte le comunicazioni di infortunio e per le denunce di infortunio e malattia professionale trasmesse in modalità telematica. 

    Il nuovo campo sostituisce i precedenti riferimenti al settore lavorativo e alla categoria CNEL e consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio sul contratto applicato, inclusi i soggetti firmatari datoriali e sindacali 

    Per supportare gli operatori nella corretta compilazione degli adempimenti, l’INAIL rinvia ai manuali aggiornati relativi ai diversi servizi di denuncia, disponibili sul sito istituzionale.

    Tabelle codici CNEL disponibili

    Per rendere operativa questa innovazione, l’INAIL ha provveduto ad aggiornare i servizi online e gli applicativi istituzionali, adeguando le procedure di raccolta dei dati sulla base dell’elenco dei contratti collettivi trasmesso dal CNEL, elenco che sarà oggetto di aggiornamento periodico. Le modifiche riguardano sia i servizi telematici sia i moduli cartacei, utilizzabili solo in via residuale nei casi di malfunzionamento dei sistemi o per categorie di assicurati non ancora obbligate all’invio telematico. 

    Si ricorda che per agevolare la corretta compilazione, l’Istituto ha reso disponibile già dal 28 dicembre scorso il codice alfanumerico CNEL in formato Excel, consultabile all’interno della sezione “Tabelle di decodifica dei dati” di ciascun servizio online interessato. Le tabelle aggiornate, sono accompagnate dalle cronologie delle versioni, che permettono di monitorare le modifiche intervenute nel tempo, e dalle documentazioni tecniche aggiornate, fondamentali per chi utilizza l’invio massivo tramite tracciati record. I percorsi di consultazione variano a seconda della tipologia di denuncia (comunicazione di infortunio, denuncia di infortunio, denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi), ma convergono tutti nelle sezioni di supporto al servizio online e nelle tabelle di decodifica pubblicate sul portale INAIL.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento e contratti di somministrazione: limiti al recesso per GMO

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026, è tornata a pronunciarsi sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti da agenzie di somministrazione con contratto a tempo indeterminato. La decisione affronta un tema particolarmente rilevante per datori di lavoro, agenzie per il lavoro e consulenti: l’obbligo di ricollocazione del lavoratore prima del recesso e i criteri di quantificazione dell’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo.

    Il caso: licenziamento per mancanza di occasioni di lavoro

    La vicenda riguarda due lavoratori assunti da un’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato e successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo dopo l’attivazione della procedura per “mancanza di occasioni di lavoro” prevista dal contratto collettivo delle Agenzie per il lavoro. 

    Secondo l’azienda, non vi erano più missioni compatibili con la professionalità dei dipendenti e risultava impossibile mantenerli in disponibilità.

    In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande dei lavoratori, mentre la Corte d’Appello aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti, riconoscendo però soltanto la tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto non sufficientemente dimostrato dall’agenzia l’effettivo adempimento dell’obbligo di repechage, cioè la concreta impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili con le competenze dei lavoratori.

    Nel giudizio di legittimità i lavoratori sostenevano che i giudici d’appello avessero omesso di esaminare ulteriori profili di illegittimità che, a loro avviso, avrebbero dovuto comportare la reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare contestavano che fosse realmente cessata la collaborazione commerciale tra l’agenzia e l’utilizzatore e rilevavano che, nello stesso periodo, l’agenzia continuava ad inviare altri lavoratori presso il medesimo stabilimento.

    La Cassazione ha però respinto tali censure, precisando che la Corte d’Appello aveva esaminato congiuntamente tutti i motivi di ricorso e aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla mancata dimostrazione dell’impossibilità di ricollocazione dei lavoratori.

    La decisione della Cassazione: obbligo di repechage centrale

    Nella motivazione la Suprema Corte richiama il principio già espresso in precedenti decisioni secondo cui, nel lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo se l’agenzia dimostra di non poter reperire, per un congruo periodo di tempo, ulteriori missioni compatibili con la professionalità del dipendente.

    La Cassazione evidenzia che la semplice corretta attivazione della procedura prevista dal contratto collettivo non è sufficiente a dimostrare la legittimità del recesso. Occorre invece una prova concreta dell’impossibilità di assegnare il lavoratore ad altre missioni. In questo contesto, l’obbligo di repechage coincide sostanzialmente con il dovere tipico dell’agenzia di continuare a cercare occasioni di lavoro per il dipendente assunto stabilmente.

    Particolarmente rilevante è anche il passaggio dedicato agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024. La Cassazione chiarisce che tale decisione ha esteso la tutela reintegratoria solo ai casi in cui sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento per motivo oggettivo. Diversamente, quando il vizio riguarda esclusivamente la violazione dell’obbligo di repechage, resta applicabile la sola tutela indennitaria prevista dal Jobs Act.

    La Corte affronta infine il tema del calcolo dell’indennità risarcitoria. I lavoratori contestavano che la somma fosse stata parametrata all’indennità di disponibilità percepita durante il periodo senza missione, anziché all’ultima retribuzione piena percepita presso l’utilizzatore. Anche su questo punto la Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello.

    Secondo i giudici, quando la cessazione della missione non dipende dall’agenzia ma dall’utilizzatore, e il lavoratore si trova già in disponibilità al momento del licenziamento, la base di calcolo dell’indennità deve coincidere proprio con l’indennità di disponibilità prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2015. Tale emolumento ha infatti natura retributiva ed è destinato a compensare la permanenza del vincolo lavorativo durante i periodi di attesa di una nuova missione.

    La Suprema Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso dei lavoratori, confermando sia l’illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell’obbligo di repechage sia la correttezza del criterio utilizzato per la quantificazione dell’indennità risarcitoria

  • Lavoro Dipendente

    Quattordicesima 2026, regole e calcolo

    Come noto, alcuni contratti collettivi prevedono l’erogazione, oltre che della tredicesima mensilità, di un’ulteriore mensilità, che solitamente prende il nome di “quattordicesima” o “premio feriale”

    La quattordicesima mensilità rientra tra quelli che sono definiti “compensi a periodicità plurimensile”, ovvero quei compensi che hanno una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga.

    Solitamente la contrattazione collettiva regolamenta l’entità della retribuzione lorda a cui parametrare la mensilità aggiuntiva, la maturazione ed il suo pagamento.

    In assenza di precisa regolamentazione da parte del CCNL applicato, valgono le seguenti regole generali:

    Quattordicesima come si calcola l'importo 

    Solitamente, per stabilire l’ammontare della quattordicesima, il CCNL fa riferimento al concetto di normale mensilità o retribuzione di fatto mensile. Normalmente la retribuzione da prendere in considerazione è quella relativa al mese di Giugno.
    Per stabilire l’ammontare della mensilità aggiuntiva, quindi, si dovranno prendere in considerazione i soli elementi che abbiano natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza.
    Alla luce di ciò, devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima, elementi quali gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro straordinario.

    Maturazione della Mensilità Aggiuntiva:

    Generalmente, il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non è coincidente con l’anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.
    Pertanto, il lavoratore che abbia prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena.
    In caso contrario, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi di anzianità, tenendo presente che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni.

    L'importo viene erogato con nella busta paga di luglio.

    Formula di calcolo della quattordicesima

    In pratica per il calcolo della quattordicesima  si procede  moltiplicando l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra il 1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno corrente e poi si divide la somma per 12. 

    Retribuzione lorda mensile  X numero di mesi lavorati 

    ——————————————————————————-

         12

    ATTENZIONE  vanno considerati  come lavorativi i mesi nei quali sia presente un contratto di almeno 15 giorni (anche non interamente lavorati)

    ESEMPIO 

    RETRIBUZIONE MEDIA LORDA 2000  euro

    ASSUNZIONE 1 OTTOBRE 2021 = MESI LAVORATI 8 

    2000 X 8 = 16000 : 12 =  

    16000:12 = 1333,33 importo quattordicesima

    Per avere l'ìimporto netto si sottraggono poi il 9,19 per cento di contributi a carico del lavoratore e l'IRPEF

    Quattordicesima e assenze

    Alcune tipologie di assenza dal lavoro consentono comunque  la maturazione della quattordicesima mensilità, altre no ,  come illustrato nella seguente tabella:

    Tipo di Assenza

    Maturazione Quattordicesima Mensilità

    Congedo di Maternità o Paternità

    SI

    Congedo Parentale

    NO

    Congedo Matrimoniale

    SI

    Infortunio e/o Malattia

    SI

    Sciopero

    NO

    Ferie, Permessi e Festività

    SI

    Malattia del bambino (art. 48 D. Lgs. 151/2001)

    NO

    Aspettativa non retribuita

    NO

    Periodi di Cassa integrazione  a orario parziale

    SI

    Periodi di Cassa integrazione  a zero ore 

    SI

    Trattamento fiscale e previdenziale della quattordicesima e sgravio contributivo

    Imponibile Previdenziale:

    Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

    ATTENZIONE   dal 2023 sono stati previsti  dalle leggi di bilancio  prima in via sperimentale e poi a regime gli esoneri contributivo  parziali  sui redditi da lavoro dipendente pari al  

    1. 6%  per i redditi fino a 35mila euro (1923 euro mensili) o 
    2. 7% per i redditi fino a 25 mila euro (2692 euro mensili).

     Lo sgravio però NON si applica pero ai ratei di tredicesima e quattordicesima.

     Le istruzioni  dettagliate in merito  sono state fornite dall' INPS  con la circolare n. 7/2023 e  n. 11 2024

     Imponibile Fiscale:

    Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte del reddito imponibile ai fini fiscali, ma senza fare cumulo con le somme erogate nel periodo di paga in cui viene erogata la quattordicesima.

  • Lavoro Dipendente

    Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2026

    In quali casi di cessazione del rapporto di lavoro c'è  l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) e come si calcola? Qual'è l'importo minimo 2026?

    Vediamo di seguito una sintesi dell'obbligo  e riportiamo gli importi del ticket calcolato sulla base dell'importo  massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI (pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584), e riepiloghiamo la normativa in merito (v. circolare INPS n. 40 2020 ).

    Calcolo del contributo per NASPI: “Ticket licenziamento” 2026

    Il contributo  CD " TICKET LICENZIAMENTO" e' interamente  a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

    la Circolare INPS  n. 4 del 28 gennaio 2026, ha comunicato che il valore massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584,70.

    Di conseguenza, per l’anno 2026,

     il contributo di licenziamento ammonta ad euro 649,72, per ogni anno di anzianità di servizio.

    Il valore massimo  del ticket  licenziamento  in caso di licenziamento collettivo è pari ad euro 1.949,16, ovvero il triplo del valore annuo del contributo stesso.

    Infatti, per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento,  va tenuto conto che 

    • l'importo non è collegato  alla retribuzione individuale ma  è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro,  sia part-time o full-time. La legge n. 92/2012,  stabilisce  infatti che il contributo  dovuto è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
    •  Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità   il ticket va  riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro 
    • Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, 

    Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale va considerato che:

    • non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
    • devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale, 
    • se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie , nell’anzianità aziendale  si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.

    Tipologie e codici Uniemens cessazioni incluse ed escluse dal ticket

    Il contributo è dovuto  "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:

    • licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”)
    • licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
    • per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23
    • dimissioni per giusta causa o di dimissioni  durante il periodo tutelato di maternità;( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
    • dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda  per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
    • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede  oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
    • recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”),
    • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione ( codice Tipo cessazione “1H”).
    • Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito  di contratto di espansione (DL  34 2019).

     Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:

    • dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”).
    • cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012  "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”).
    • cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente 
    •  interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.
    • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  in aziende con  meno di quindici dipendenti , nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.”(codice Tipo cessazione “1G”).
    • interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”).
    • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento.
    • interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale  negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018).
    • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione ( codice Tipo cessazione “1M”).
    • interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso  pero non trova applicazione   se il  lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. (Maggiori dettagli  riguardo l'obbligo contributivo per licenziamenti nelle attività di cantiere nella circolare INPS 19.3.2020)
    • licenziamenti per i quali  i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.

    Cumulabilità Ticket licenziamento e pensioni

    In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012).   Se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro,  non  c'è l'obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento 

    Al contrario, qualora sussista per il lavoratore,  per una delle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro citate nel primo paragrafo il teorico diritto alla NASpI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.

    Ad esempio,  nei casi di opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri pensione quota 103) in cui il sistema delle finestre  consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva,   è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione fino alla decorrenza delle pensione  (v. circolare n. 88/2019 ) il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo  cd Ticket licenziamento. 

    Misura del contributo NASPI nel licenziamento collettivo

    Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo  senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.

     Inoltre per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS  l'aliquota  di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile (tali  cessazioni  vanno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1Q”).

     Se si verificano contemporaneamente entrambi i casi precedenti  (licenziamento collettivo senza accordo sindacale, dal 1.1.2018 da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per CIGS ) il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.