• Lavoro Dipendente

    Patto di non concorrenza: il compenso può essere variabile

    La Corte di Cassazione  si è pronunciata con ordinanza n. 9258 depositata l’8 aprile 2025 su una vicenda riguardante la disciplina del patto di non concorrenza. La conclusione cui giungono i supremi giudici riconferma  che il patto  è legittimo solo se tutela sia il datore di lavoro che il dipendente, garantendo a quest’ultimo un compenso adeguato e ben definito. ma precisa che si tratta di due criteri distinti  che la cui valutazione nel caso di specie non è  stata rispettata, per cui la sentenza favorevole al lavoratore è stata cassata.

    Vediamo i dettagli del caso e le motivazioni della sentenza.

    Nullità del patto di non concorrenza per compenso indeterminato: il caso

    Nel 2014 un istituto finanziario aveva firmato con un proprio dipendente, il sig. A.A., un patto di non concorrenza della durata di 20 mesi dopo l'eventuale fine del rapporto di lavoro.

     Secondo questo accordo, il lavoratore non avrebbe potuto svolgere la stessa attività (quella di private banker) presso banche concorrenti né contattare i clienti gestiti in precedenza, almeno nell’ambito della regione Lombardia. In cambio, la banca si impegnava a pagargli un corrispettivo annuo di 12.000 euro, da erogare in due rate durante il rapporto di lavoro.

    Quando però il dipendente si dimise nel novembre 2016 e iniziò a lavorare per un concorrente  l'istituto di credito lo accusò di aver violato il patto, sostenendo che avesse  sviato numerosi clienti verso ill suo nuovo datore di lavoro. Per questo motivo lo citò in giudizio chiedendo un risarcimento danni molto consistente: 48.000 euro a titolo di penale contrattuale, oltre a un danno patrimoniale stimato in oltre 2 milioni e mezzo di euro (in subordine mezzo milione) e un ulteriore danno non patrimoniale di 50.000 euro.

    Tuttavia, il Tribunale di Milano diede ragione al lavoratore, dichiarando nullo il patto di non concorrenza in quanto " il corrispettivo è stato ritenuto indeterminato e indeterminabile sulla base delle clausole negoziali del patto, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro e in mancanza di un minimo garantito",   quindi contrario a quanto stabilisce il Codice civile. 

    La decisione venne confermata in appello.

    La Cassazione ha  invece  accolto il ricorso dell'Istituto di credito cassando la sentenza di merito . 

    Patto di non concorrenza valido se il compenso è determinabile

    I giudici della Suprema Corte hanno accolto uno dei motivi di ricorso presentati dalla società  e hanno stabilito che la sentenza della Corte d’Appello di Milano deve essere annullata.

    Secondo la Cassazione, i giudici di merito avevano confuso due aspetti giuridici molto diversi: la "determinabilità" del compenso e la sua "congruità". 

    Si tratta infatti di due requisiti distinti che un patto di non concorrenza deve rispettare. 

    1. Da un lato, il corrispettivo deve essere determinato o almeno determinabile con criteri oggettivi.
    2. Dall’altro, la cifra pattuita non deve essere simbolica o sproporzionata rispetto al sacrificio chiesto al lavoratore.

    Nel caso in esame, il compenso era effettivamente previsto nel contratto (12.000 euro l’anno), ma i giudici d’appello hanno ritenuto che non fosse sufficiente perché legato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, e senza un "minimo garantito". Questo li ha portati a considerare il patto nullo. 

    Ma la Cassazione ha fatto notare che la variabilità del compenso in base alla durata del rapporto non significa automaticamente che sia indeterminabile. Se esistono elementi oggettivi da cui ricavarlo, il patto può essere valido.

    Gli ermellini hanno affermato  nello specifico che:  "la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, a tal fine dovendo tenersi anche conto del fatto che la banca ha contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull'ammontare dovuto. Dunque la sentenza impugnata

    non tiene adeguatamente distinte le due cause di nullità del patto di non concorrenza che operano giuridicamente su piani diversi: un vizio sotto l'aspetto della determinatezza o determinabilità

    dell'oggetto e l'altro sotto il profilo dell'ammontare del corrispettivo simbolico o manifestamente  iniquo o sproporzionato."

    La Corte d’Appello dovrà quindi  esaminare di nuovo la questione, in diversa composizione. I giudici dovranno fare due verifiche ben distinte.

    1.  Primo, stabilire se il corrispettivo previsto dal patto fosse determinato o determinabile in modo oggettivo. 
    2. secondo, una volta accertato questo, valutare se la somma fosse congrua, cioè non simbolica e proporzionata alla limitazione imposta al lavoratore.

    Solo se uno di questi due requisiti manca, il patto potrà essere considerato nullo. In caso contrario, la banca potrà far valere il patto e chiedere eventualmente un risarcimento per la sua violazione.

    La sentenza  chiarisce ancora una volta quali sono i criteri per valutare la validità di un patto di non concorrenza sulla scorta delle precedenti Cass. n. 5540/2021 e Cass. n. 33424/2022, a conferma di un orientamento ormai consolidato.

  • Lavoro Dipendente

    Fondo EST, quote 2025 e nuovo regolamento

    E' stato aggiornato il Regolamento dell Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini,  ne da notizia la circolare 1 2025

    Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.

    Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da

    •  CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
    •  Aziende farmaceutiche Speciali, 
    • degli Impianti Sportivi, 
    • delle Autoscuole dal 2018, 
    • da Agenzie Funebri, e 
    • CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.

    Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del  Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge  tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i  citati  contratti collettivi nazionali .

    L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst. 

    I contributi a carico dell’azienda o  del lavoratore  versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad  un importo di euro 3.615,20 annui.

    Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.

    Nuovo regolamento 2025, quote contributive

    Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo  Regolamento delle Attività aggiornato con  le modifiche contributive previste  Nello specifico:

    • dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del 
    • Terziario, distribuzione e servizi, e
    •  Distribuzione moderna e organizzata 

    passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore); 

    Inoltre ,  in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.

    L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .

    Iscrizioni – Tabella quote

    Le modalità di iscrizione delle aziende  sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it. 

    Al termine della procedura, all’indirizzo  dichiarato, arriverà un link per le impostazioni delle proprie credenziali.

    L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.

    Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.

    Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare  un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.

    Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione  all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.

    LE QUOTE

    Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file  e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato ai dipendenti.

    Le quote  di contribuzione a  Fondo Est   sono le seguenti:

    CCNL

    Importo

    TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)

    15 Euro*

    DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)

    15 Euro*

    IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)

    12 Euro*

    AUTOSCUOLE (Part time – Full time)

    12 Euro*

    ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)

    12 Euro*

    PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)

    Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018                                             

    11 Euro

    Dal 1° Gennaio 2019                                                     

    12 Euro

    IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)

    Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019                                             

    11 Euro*

    Dal 1° Novembre 2019                                                     

    12 Euro*

    FIORI RECISI (Part time – Full time)

    Dal 1° Luglio 2020                                       

    12 Euro*

    FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)

    10 Euro

    ORTOFRUTTA (Part time – Full time)

    10 Euro

     * di cui € 2,00 a carico dipendente

    Di seguito la tabella  delle Quote una tantum

    CCNL

    Importo part Time

    Importo full Time

    TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

    30 Euro

    30 Euro

    DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA

    30 Euro

    30 Euro

    IMPIANTI SPORTIVI

    30 Euro

    30 Euro

    AUTOSCUOLE

    30 Euro

    30 Euro

    ATTIVITA' FUNEBRE

    30 Euro

    30 Euro

    FARMACIE SPECIALI

    30 Euro

    30 Euro

    FIORI RECISI

    30 Euro

    30 Euro

    PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA

    8 Euro

    15 Euro

    IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR

    8 Euro

    15 Euro

    ORTOFRUTTA

    15 Euro

    15 Euro

    ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa,  come  dettagliato nella circolare 1/ 2025.

    Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende

    I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>

    in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”

    COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

    I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:

        Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;

        Causale contributo: EST1;

        Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;

        Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;

        Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.

    Fondo Est Modalità di pagamento

    Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite 

    1. F24 ,
    2. carta di credito;
    3. MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato  in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking

    In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare 

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.

    Le novità 2025 per i dipendenti

    Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.

    Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025

    Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:

    PACCHETTO MATERNITA'

    • Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
    • Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata  

    DIAGNOSTICA

    • Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN) 

    FISIOTERAPIA

    • Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.  

    PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI

    • Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore

    INVALIDITA'

    • Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
    • Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
    • Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
    • Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
    • Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste
  • Lavoro Dipendente

    Prescrizione premi INAIL e ispezioni: guida aggiornata

    Con la  circolare 26 del 7 aprile 2025 INAIL, di concerto con il  Ministero del lavoro, riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’Inail secondo gli orientamenti giurisprudenziali  consolidati.

    In particolare chiarisce  i termini la decorrenza l'ambito di applicazione, gli atti interruttivi   della prescrizione . Inoltre ricorda  i limiti dell’attività ispettiva nell'ambito assicurativo.

    Decorrenza e durata della prescrizione dei crediti INAIL

     In primo luogo INAIL ricorda che il termine di prescrizione per il recupero dei premi assicurativi e degli accessori è di cinque anni, in applicazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335/1995. 

    Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. In particolare, per i premi in autoliquidazione, si fa riferimento alla scadenza del 16 febbraio, mentre non rileva la data di presentazione delle denunce retributive (che dal 2015 è fissata al 28 febbraio).

    Il termine di prescrizione quinquennale si applica:

    • sia all’azione di accertamento che 
    • a quella di recupero dei crediti già accertati e liquidati.

    Questo principio è confermato dalla giurisprudenza e già richiamato nella circolare INAIL n. 32 del 1996.

     L’unico termine applicabile è quindi quello quinquennale, senza distinzione tra le diverse fasi del credito.

    Atti che interrompono o non interrompono la prescrizione INAIL

    La prescrizione può essere interrotta da atti che dimostrino la chiara volontà del creditore di esercitare il proprio diritto. In ambito assicurativo, l’atto tipico che interrompe la prescrizione è il verbale unico di accertamento e notificazione, anche se privo della quantificazione precisa del credito, purché contenga gli elementi che ne permettano la determinazione. Secondo la Cassazione, infatti, non è richiesta una forma solenne, ma è sufficiente un qualsiasi atto scritto che metta in mora il debitore.

    NON sono invece idonei a interrompere la prescrizione:

    • il verbale di primo accesso ispettivo, che rappresenta solo l’avvio dell’attività e non contiene una richiesta di pagamento;
    • gli atti redatti da altri enti di controllo (es. INPS o Ispettorato Nazionale del Lavoro), salvo che siano utilizzati dall’INAIL e notificati con una manifestazione espressa della volontà di recuperare il credito.

    Quando il verbale unico viene notificato, il termine di prescrizione ricomincia da capo, per un nuovo periodo di cinque anni.

    Prescrizione sanzioni INAIL e periodo COVID

    Il termine quinquennale di prescrizione si applica anche alle sanzioni civili (le cosiddette “somme aggiuntive”) derivanti da omissioni o ritardi nei pagamenti dei premi. Tali sanzioni sono considerate funzionalmente collegate ai crediti per premi, e gli atti interruttivi validi per i premi producono effetto anche per le sanzioni. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5076/2015).

    Per quanto riguarda il periodo dell’emergenza sanitaria, la circolare ricorda che, in virtù delle misure straordinarie introdotte dal legislatore, il termine di prescrizione è stato sospeso fino al 30 giugno 2021 per i crediti maturati fino a tale data. 

    Da notare che:

    • dal 1° luglio 2021, è ripreso il computo del termine quinquennale.
    • Un atto interruttivo notificato durante la sospensione fa decorrere il nuovo termine di prescrizione dal 1° luglio 2021.

    Ambito oggettivo e limiti dell’attività ispettiva – Modalità di notifica

    L’attività ispettiva dell’INAIL è limitata agli ambiti assicurativi di propria competenza, ovvero: 

    • qualificazione contrattuale dei soggetti assicurati,
    • imponibile retributivo, 
    • rischio di lavorazione,
    •  agevolazioni fruite e 
    • corretta classificazione tariffaria.

    La verifica può essere delimitata per oggetto, periodo, posizione assicurativa o ambito territoriale. Gli ispettori devono indicare chiaramente questi elementi nel verbale di primo accesso e possono estendere l’ambito dell’indagine tramite un verbale interlocutorio motivato.

    Le verifiche non possono essere di carattere generale salvo casi specifici.

     Il verbale unico di accertamento deve riportare in modo dettagliato:

    •  le posizioni lavorative esaminate, 
    • i periodi verificati, 
    • i documenti analizzati e
    •  le finalità dell’accertamento.

    Quando il datore di lavoro ottiene un verbale di regolarità o ha regolarizzato tutte le contestazioni, la verifica ha effetto preclusivo rispetto a ulteriori accertamenti sull’ambito esaminato, fatte salve situazioni sopravvenute, come comportamenti omissivi o nuove denunce.

    Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notifica del verbale unico deve essere effettuata in modo tempestivo e con modalità idonee. La consegna può avvenire:

    1. in mani proprie del destinatario,
    2. tramite PEC risultante da pubblici elenchi,
    3. oppure, in via residuale, tramite raccomandata A/R, nei casi in cui la PEC non sia disponibile o non consegnabile.

    Il calcolo del termine prescrizionale si effettua a ritroso dalla data di notifica del verbale.

     Per esempio, un verbale notificato il 20 marzo 2025 consente di recuperare crediti relativi a premi scaduti non prima del 16 febbraio 2020. 

    La circolare ricorda infine che, ai fini della determinazione del tasso medio applicabile, si possono considerare anche periodi antecedenti al quinquennio, per la verifica della corretta classificazione del rischio.

    Tabella riassuntiva: Prescrizione premi INAIL e attività ispettive

    Ambito Indicazione
    Termine di prescrizione 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del pagamento
    Scadenza premi in autoliquidazione 16 febbraio
    Atti che interrompono la prescrizione Verbale unico di accertamento e notificazione
    Atti non interruttivi Verbale di primo accesso; verbali di altri enti non notificati dall’INAIL
    Effetti interruttivi Decorrenza nuovo termine quinquennale dalla data di notifica
    Sanzioni civili Stesso termine e interruzione dei premi
    Sospensione Covid-19 Sospensione fino al 30/06/2021 per crediti maturati prima di tale data
    Ambito accertamento Assicurativo: rischio, imponibile, classificazione, agevolazioni
    Limiti verifiche ispettive Preclusione su ambiti già verificati se regolarizzati o risultati regolari
    Modalità di notifica PEC, consegna in mani proprie, raccomandata A/R
  • Lavoro Dipendente

    Indennità malattia maternità INPS 2025

    A seguito dell'aggiornamento ISTAT del  limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti con la circolare INPS 72 2025  l'istituto indica le retribuzioni di riferimento  e gli importi  minimi  delle prestazioni economiche di 

    • malattia, di 
    • maternità/paternità e di
    • tubercolosi.

    Di seguito l'elenco completo dei contenuti della circolare :

    Premessa

    A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2025

    1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

    6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

    B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2025, per altre prestazioni

    1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

    2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

    3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)

    4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

    5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità

    Prestazioni INPS 2025: i valori di riferimento

    Riportiamo di seguito i valori principali comunicati dell'INPS:

    Minimali retributivi per liquidazione prestazioni nel 2025:

    • Lavoratori soci di società ed enti cooperativi: 57,32 euro/giorno
    • Lavoratori agricoli a termine: 50,99 euro/giorno
    • Compartecipanti familiari e piccoli coloni (reddito valido per il 2024): 63,06 euro
    • Lavoratori italiani all’estero:  Retribuzioni convenzionali determinate con DM 16 gennaio 2025 

    Retribuzioni convenzionali orarie per lavoratori domestici (calcolo indennità congedo maternità/paternità 2024):

    • 8,40 euro (se retribuzione oraria effettiva ≤ 9,48 euro)
    • 9,48 euro (se retribuzione oraria effettiva tra 9,48 e 11,54 euro)
    • 11,54 euro (se retribuzione oraria effettiva > 11,54 euro)
    • 6,11 euro (se orario > 24 ore settimanali)

    Valori di riferimento per indennità di maternità/paternità e congedo parentale per lavoratori autonomi:

    • Artigiani e commercianti: 57,32 euro
    • Pescatori: 31,85 euro
    • Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,99 euro

    Assegno di maternità:

    Concesso dai Comuni: 407,40 euro/mese (totale 2.037 euro)

    Assegno di maternità dello Stato: 2.508,04 euro

    Indennità di congedo parentale (DLgs. 151/2001, art. 34, comma 3):

    • Importo annuo trattamento minimo pensionistico (provvisorio per il 2025): 7.844,20 euro
    • Limite di reddito del richiedente (2,5 volte l’importo pensionistico): 19.610,50 euro

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Codici ATECO 2025 per iscrizioni INPS dal 1 aprile

    Con la Circolare n. 71 del 31 marzo 2025 INPS  annuncia l'adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, predisposta dall'ISTAT, a partire dal 1° aprile 2025. 

    Questa classificazione, che rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE, è stata aggiornata per riflettere meglio i cambiamenti nella realtà economica nazionale. L'aggiornamento riguarda i codici ATECO a 5 e 6 cifre, in coerenza con la classificazione NACE vigente.

    La circolare prevede anche l'aggiornamento del "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali"

    Leggi per maggiori dettagli Nuovi codici ATECO 2025 operativi dal 1 aprile 

    Codici ATECO 2025 nuove iscrizioni e variazioni

    L'INPS adotta l'ATECO 2025 nei propri sistemi informativi per classificare le attività economiche dei datori di lavoro, utilizzando un documento di transcodifica fornito dall'ISTAT per garantire la corrispondenza tra i vecchi e i nuovi codici. 

    Le nuove iscrizioni aziendali dal 1° aprile 2025 devono indicare il codice ATECO 2025, mentre per le aziende già esistenti l'Istituto provvederà progressivamente ad aggiornare i codici. 

    ATTENZIONE Nel caso in cui un datore di lavoro disponga solo del codice ATECO 2007 al momento dell'iscrizione, la procedura permette di inserire tale codice, proponendo automaticamente il corrispondente codice ATECO 2025. Questo si applica, ad esempio, alle imprese costituite prima del 1° aprile 2025 che assumono dipendenti successivamente, senza aver ancora ricevuto il nuovo codice ATECO 2025 dalla CCIAA.

    È stato istituito  inoltre un nuovo codice statistico contributivo (CSC) 70713 per le attività di consulenza, con le stesse caratteristiche del CSC 70708

     Per le richieste di variazione contributiva, verrà attribuito provvisoriamente un codice ATECO 2025 basato sul codice ATECO 2007 presente nell'archivio, soggetto a consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.

    Per la Gestione separata, i committenti dovranno utilizzare il codice ATECO 2025 nei flussi UniEmens trasmessi dal 1° aprile 2025, mentre i nuovi iscritti alla Gestione separata utilizzeranno i codici ATECO 2025. Per i soggetti già presenti, la classificazione attuale rimarrà valida fino a eventuali variazioni o ricodifiche. ATTENZIONE Per artigiani e commercianti, l'aggiornamento delle procedure per l'acquisizione dei codici ATECO 2025 sarà comunicato in seguito.

  • Lavoro Dipendente

    Collegato Lavoro: i chiarimenti ministeriali

    La Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative sulla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che introduce modifiche significative in materia di lavoro. Di seguito, un riassunto dei principali interventi e delle relative disposizioni.

    Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

    L'articolo 10 della legge modifica il decreto legislativo n. 81/2015, eliminando la disciplina transitoria che permetteva agli utilizzatori di superare il limite di 24 mesi per le missioni a tempo determinato di un lavoratore somministrato, a condizione che l'agenzia avesse assunto il lavoratore a tempo indeterminato. Con questa modifica, superato il limite dei 24 mesi, si instaura automaticamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore e il lavoratore somministrato.

    Per i contratti di somministrazione stipulati dal 12 gennaio 2025, il calcolo dei 24 mesi tiene conto solo dei periodi di missione a termine successivi a tale data. Le missioni in corso al 12 gennaio 2025 possono concludersi entro il 30 giugno 2025 senza trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato, ma i periodi successivi al 12 gennaio 2025 devono essere scomputati dal limite dei 24 mesi.

    Esclusioni dal limite quantitativo del 30% – Lavoro stagionale- periodo di prova

    La legge introduce due nuove categorie di lavoratori esclusi dal limite quantitativo del 30% per i lavoratori a termine e somministrati a tempo determinato:

        Contratti esclusi dai limiti quantitativi:

    •         Avvio di nuove attività.
    •         Start-up innovative.
    •         Attività stagionali.
    •         Programmi o spettacoli specifici.
    •         Sostituzione di lavoratori assenti.
    •         Lavoratori over 50.
    •     Lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia: Questi lavoratori non rientrano nel calcolo del limite del 30%.

    Interpretazione autentica delle attività stagionali

    L'articolo 11 chiarisce che le attività stagionali includono quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o a esigenze tecnico-produttive, come previsto dai contratti collettivi. Questa interpretazione ha effetto retroattivo e si applica anche ai contratti collettivi firmati prima dell'entrata in vigore della legge.

    Durata del periodo di prova

    L'articolo 13 modifica il decreto legislativo n. 104/2022, stabilendo che la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato sia proporzionata alla durata del contratto. La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, con un minimo di due giorni e un massimo di quindici giorni per contratti fino a sei mesi, e trenta giorni per contratti superiori a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

    Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile

    L'articolo 14 fissa il termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avvio, della cessazione e delle modifiche delle prestazioni di lavoro agile. La comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'inizio effettivo del lavoro agile o dalla modifica della durata originariamente prevista.

    Dimissioni di fatto i chiarimenti

    Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata:

    l'articolo 19 introduce il comma 7-bis nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, stabilendo che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore superiore a quindici giorni (o come previsto dal contratto collettivo, purche non inferiore), il datore di lavoro può comunicare all'Ispettorato nazionale del lavoro la risoluzione del rapporto per dimissioni implicite.

    I giorni si intendono di calendario.

    Il lavoratore può evitare la risoluzione dimostrando l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

    Incentivi per lavoratori in situazioni di debolezza

    L'articolo 10, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2015 per incentivare l'occupazione di lavoratori in situazioni di particolare debolezza. Le agenzie per il lavoro possono assumere a tempo determinato, senza causale, i seguenti lavoratori:

    •     Disoccupati da almeno sei mesi.
    •     Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
  • Lavoro Dipendente

    Nuovo congedo di 24 mesi per patologie gravi: OK della Camera

    La Camera ha approvato  il 25 marzo 2025   in prima lettura una proposta di legge che interviene per sanare le difficolta  che spesso affrontano i lavoratori affetti da malattie oncologiche per le lunge assenze dal lavoro cui sono costretti . Si  tratta di un periodo di congedo che può arrivare a 24 mesi ma senza retribuzione.  Secondo molte associazioni la misura comunque non è soddisfacente. 

    In attesa dell'approvazione definitiva vediamo  meglio i dettagli  operativi, le motivazioni e le reazioni.

    Comporto per malattie gravi: la legge in arrivo

     il disegno di legge, a prima firma Debora Serracchiani,   è frutto di un lungo iter parlamentare e sostenuto da più forze politiche, intende offrire una tutela a chi, grazie ai progressi della medicina, riesce a convivere con patologie cronicizzate ma necessita di lunghi periodi di cura e ripresa.

    Si ricorda tra l'altro che il superamento del periodo massimo di assenza per il lavoro dipendente,  fissato in 180 giorni da un Regio decreto del 1924  può portare anche  al licenziamento. 

    Recentemente numerose pronunce di Cassazione hanno annullato in alcuni casi le sentenze di merito basate sul rispetto formale della legge   e hanno evidenziato la necessità di garantire un comporto prolungato per alcune patologie gravi.

    DDL congedo patologie gravi: cosa prevede

    Le nuove norme prevedono di concedere ai lavoratori  dipendenti pubblici e privati con un’invalidità pari o superiore al 74%, in quanto affetti da

    •  patologie oncologiche,
    •  croniche invalidanti o 
    • rare, 

    il diritto di conservare il proprio posto di lavoro fino a un massimo di 24 mesi, anche in caso di assenza prolungata.  

    Il congedo però non sarà retribuito e non comporterà la maturazione di contributi previdenziali o anzianità di servizio, sebbene sia possibile riscattare volontariamente i contributi. 

    Tra le misure aggiuntive, è prevista l’assegnazione di 10 ore annue di permessi retribuiti per visite ed esami medici e una corsia preferenziale per il lavoro agile al termine del congedo.

    L’accesso alle 10 ore di permessi retribuiti richiede una prescrizione medica e, in caso di minori, può essere fruito dal genitore accompagnatore.

    Per i lavoratori autonomi è prevista la possibilità di sospendere l’attività per un massimo di 300 giorni nell’anno solare. 

    In ogni caso non sarà  consentito svolgere altre attività lavorative durante il periodo di congedo. 

    Dal punto di vista della procedura amministrativa è prevista una certificazione semplificata per accedere ai benefici della legge, con i certificati che potranno essere rilasciati da medici di base o specialisti del Servizio Sanitario Nazionale. 

    Per i datori di lavoro del settore privato sarà possibile richiedere il rimborso degli oneri sostenuti, mentre nel pubblico impiego la sostituzione del personale assente sarà regolata dai contratti collettivi.

    DDL congedo patologie gravi: le reazioni

    Nonostante l’ampio consenso parlamentare e il riconoscimento della legge come un primo passo verso maggiori tutele, le associazioni di pazienti hanno sollevato diverse criticità. 

    In particolare, la mancanza di retribuzione per i 24 mesi di congedo e l’assenza di una copertura previdenziale sono viste come lacune significative, con il rischio di mettere in difficoltà economica molti lavoratori malati. 

    Alcune associazioni, come FAVO , AIL e Uniamo, hanno sottolineato la necessità di un supporto economico durante la sospensione dal lavoro e l’esclusione dei giorni di day hospital dal computo del comporto. 

    L’iter legislativo proseguirà ora al Senato, dove potrebbero essere introdotte modifiche per migliorare il testo e rispondere alle richieste di maggiore tutela economica per i lavoratori malati.