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Sostegno alle imprese: nuovi aiuti settore moda e rafforzamento ammortizzatori sociali
Nella seduta del 23 luglio, con 98 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione del disegno di legge n. 1561-A di conversione in legge del Decreto legge 26 giugno 2025 n. 92 contenente "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi", entrato il vigore il 27 giugno 2025, e articolato in tre capi:
- Capo I – Misure per gli stabilimenti strategici e la decarbonizzazione,
- Capo II – Ammortizzatori sociali,
- Capo III – Misure settoriali e disposizioni finanziarie.
Il provvedimento si configura quindi come uno strumento emergenziale volto a:
- garantire continuità produttiva e salvaguardia occupazionale nei poli industriali strategici (soprattutto l’ex ILVA),
- agevolare i processi di riconversione industriale,
- rafforzare gli ammortizzatori sociali,
- offrire un supporto mirato a settori in difficoltà come la moda.
Di seguito una sintesi completa dei principali contenuti degli articoli.
Sostegno agli impianti industriali ex ILVA e investimenti correlati
- Art. 1: Viene autorizzato un finanziamento statale (fino a 200 milioni di euro per il 2025) a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti.
- Art. 2: Modifica le regole per la realizzazione di impianti di produzione di preridotto, eliminando il vincolo sull’utilizzo esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.
- Art. 3: Introdotte procedure accelerate per investimenti superiori a 50 milioni di euro in aree ex ILVA o collegate, con la nomina di un commissario per semplificare gli iter amministrativi.
- Art. 4: Estensione delle agevolazioni anche al rendiconto 2024 per l’indotto degli stabilimenti strategici.
- Art. 5: Nuove regole per la cessione dei contratti d’acquisto in caso di crisi aziendali e fallimento di precedenti vendite, con possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo pubblico.
Interventi a favore di imprese in crisi e lavoratori
- Art. 6: Esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla CIGS nel 2025, salvo in caso di licenziamenti collettivi.
- Art. 7: Proroga straordinaria della CIGS fino al 2027 per grandi gruppi con almeno 1.000 dipendenti e accordi governativi firmati, con possibilità di sospensione al 100% dell’orario per lavoratore.
- Art. 8: Prevede ulteriori sei mesi di CIGS per aziende in fase di cessazione attività ma con concrete prospettive di cessione, subordinata a un accordo governativo. Inserite clausole stringenti per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro o formazione.
- Art. 9: Incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, per il biennio 2025-2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, già previste dalla legge di bilancio 2024 (da 700 mila euro a 8,7 mln per 2025 e 2026).
Settore moda e copertura finanziaria
- Art. 10: Riconosciuto un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione per la filiera della moda da febbraio a dicembre 2025, con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in difficoltà.
- Art. 10-ter: introdotto in sede referente, prevede un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI). In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.
- Art. 11: Disposizioni per la copertura finanziaria del decreto, con fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui di bilancio.
- Art. 12: Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione.
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Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilità
Con la sentenza n. 118 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2015, «limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”».
La Corte ha stabilito cioè che il limite risarcitorio invalicabile, applicato in modo uniforme a tutti i datori di lavoro sotto soglia, viola i principi di uguaglianza, adeguatezza della tutela e dignità del lavoratore, sanciti dagli articoli 3, 4, 35, 41 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.
Secondo la Consulta, la previsione di un tetto massimo rigido impediva al giudice di personalizzare il risarcimento in base alla gravità dell’illegittimità del licenziamento, rendendolo talmente esiguo da trasformarlo in una liquidazione forfetaria e standardizzata, inidonea a garantire un ristoro effettivo e una funzione deterrente.
La sentenza non ha invece censurato il dimezzamento delle indennità rispetto alle imprese sopra soglia, considerandolo compatibile con la Costituzione, purché inserito in una forbice ampia e flessibile.
Risarcimento per licenziamento illegittimo: il contesto normativo
Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, noto come parte del “Jobs Act”, ha introdotto un nuovo regime per i contratti a tutele crescenti, modificando in modo rilevante la disciplina dei licenziamenti illegittimi.
In particolare, l’articolo 9, comma 1, stabiliva che, nei casi di licenziamenti dichiarati illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti (quindi non soggetti all’articolo 18 della legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori), l’indennità risarcitoria dovesse essere dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese sopra soglia e, in ogni caso, non potesse superare le sei mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio.
Tale disciplina mirava a rendere più sostenibili i costi per le piccole imprese, ma ha generato ampio dibattito sul piano costituzionale, in particolare per la sua rigidità e per la difficoltà di adattare il risarcimento alla gravità del licenziamento.
Già con la sentenza n. 183 del 2022 la Corte Costituzionale aveva segnalato l’inadeguatezza del limite massimo fisso, invitando il legislatore a intervenire. Tuttavia, a distanza di oltre due anni, nessuna modifica normativa era stata introdotta, rendendo necessario un nuovo intervento diretto della Consulta
Implicazioni pratiche della decisione: cosa cambia
A seguito della pronuncia, il risarcimento per licenziamenti illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti non sarà più soggetto al tetto delle sei mensilità.
Pur restando in vigore il dimezzamento previsto dal d.lgs. 23/2015, si amplia la forbice risarcitoria:
- dai precedenti 3-6 mesi si passa a
- un intervallo potenziale di 3-18 mensilità, allineato alla metà della fascia prevista per le grandi imprese (6-36 mensilità).
Di fatto sarà il giudice del lavoro, caso per caso, a determinare l’importo dell’indennità, tenendo conto di vari elementi:
- anzianità del lavoratore,
- gravità della violazione,
- comportamento delle parti e
- caratteristiche dell’impresa, tra cui non solo il numero di dipendenti, ma anche fatturato e bilancio
Questa apertura alla valutazione giudiziale personalizzata segna un riequilibrio tra le esigenze delle imprese e i diritti dei lavoratori e risponde anche alla mancata attuazione legislativa auspicata dalla precedente sentenza.
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Fondo EST: da settembre 2025 si amplia la copertura per i figli
E' stato aggiornato il Regolamento del Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini, ne da notizia la circolare 1 2025
Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.
Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da
- CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
- Aziende farmaceutiche Speciali,
- degli Impianti Sportivi,
- delle Autoscuole dal 2018,
- da Agenzie Funebri, e
- CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.
Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i citati contratti collettivi nazionali .
L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst.
I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad un importo di euro 3.615,20 annui.
Nella circolare 3 2025 il Fondo informa che dal 1° settembre in via sperimentale, Fondo Est allargherà la copertura sanitaria ai familiari degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.
In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo applicato .
Le prestazioni previste riguardano:
- • Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
- • Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.
Le prestazioni potranno essere fruite a partire da settembre 2025.
Necessario per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, , tramite la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico, a partire dal 15 luglio 2025.
Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.
Regolamento 2025, quote contributive ccnl Terziario e imprese funebri
Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo Regolamento delle Attività aggiornato con le modifiche contributive previste Nello specifico:
- dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del
- Terziario, distribuzione e servizi, e
- Distribuzione moderna e organizzata
passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore);
Inoltre , in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.
L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .
in seguito al recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (Codice Cnel IB11), sono state
stabilite modifiche alla contribuzione ordinaria mensile a favore del Fondo Est.
La circolare 2 del 9 giugno 2025 ha comunicato che dal 1 luglio 2025 per le imprese funebri i contributi ordinari mensili passeranno dagli attuali 12 euro a 15 euro per dipendente.
La nuova ripartizione sarà la seguente:
• 13 euro a carico dell'azienda
• 2 euro a carico del lavoratore
Si precisa inoltre che, sempre dal 1° luglio 2025, anche i versamenti volontari mensili effettuati dai dipendenti a cui viene applicato il suddetto contratto saranno adeguati a 15 euro
Iscrizioni – Tabella quote
Le modalità di iscrizione delle aziende sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it.
Al termine della procedura, all’indirizzo dichiarato, arriverà un link per le impostazioni delle proprie credenziali.
L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.
Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.
Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.
Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.
LE QUOTE
Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato .
Le quote di contribuzione a Fondo Est aggiornate sono le seguenti:
CCNL
Importo
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)
15 Euro*
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)
15 Euro*
IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)
12 Euro*
AUTOSCUOLE (Part time – Full time)
12 Euro*
ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)
12 Euro fino al 30 giugno –
5 euro dal 1 luglio 2025 *
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)
Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018
11 Euro
Dal 1° Gennaio 2019
12 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019
11 Euro*
Dal 1° Novembre 2019
12 Euro*
FIORI RECISI (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2020
12 Euro*
FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)
10 Euro
ORTOFRUTTA (Part time – Full time)
10 Euro
* di cui € 2,00 a carico dipendente
Di seguito la tabella delle Quote una tantum
CCNL
Importo part Time
Importo full Time
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
30 Euro
30 Euro
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA
30 Euro
30 Euro
IMPIANTI SPORTIVI
30 Euro
30 Euro
AUTOSCUOLE
30 Euro
30 Euro
ATTIVITA' FUNEBRE
30 Euro
30 Euro
FARMACIE SPECIALI
30 Euro
30 Euro
FIORI RECISI
30 Euro
30 Euro
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA
8 Euro
15 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR
8 Euro
15 Euro
ORTOFRUTTA
15 Euro
15 Euro
ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa, come dettagliato nella circolare 1/ 2025.
Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>
in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:
Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;
Causale contributo: EST1;
Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;
Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;
Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.
Fondo Est Modalità di pagamento
Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite
- F24 ,
- carta di credito;
- MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking
In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.
Le novità 2025 per i dipendenti
Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.
Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025
Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:
PACCHETTO MATERNITA'
- Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
- Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata
DIAGNOSTICA
- Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN)
FISIOTERAPIA
- Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.
PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI
- Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore
INVALIDITA'
- Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
- Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
- Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
- Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
- Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste
ATTENZIONE Il fondo ricorda che
- Dal 15 luglio è possibile effettuare il censimento del nucleo familiare nell’Area Riservata per attivare, a partire dal 1° settembre 2025, la copertura sanitaria anche per i figli fiscalmente a carico degli iscritti.
- Dal 1 settembre non sarà più possibile inoltrare richieste di rimborso in formato cartaceo tramite posta. L’unica modalità che Fondo Est potrà ricevere sarà quella online, attraverso l’Area Riservata MyFondoEst.
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Comunicazioni/denunce infortunio: accesso a intermediari settore agricolo
INAIL ha comunicato ieri un ulteriore implementazione del servizio "Gestione eventi lesivi” per le comunicazioni di infortunio/ malattia professionale.
al 16 luglio 2025 possono accedere anche
- gli intermediari dei datori di lavoro agricolo, i loro delegati, e
- gli intermediari dei datori di lavoro di soggetti non assicurati, e loro delegati,
profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.
Attraverso il servizio "Gestione eventi lesivi" è possibile :
adempiere all’obbligo della compilazione e trasmissione telematica delle denunce d
visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica e
inviare le ulteriori informazioni utili
Per maggiori dettagli, l'istituto rinvia ai manuali utente.
Dal 23 ottobre 2024 era stato reso disponibile l' accesso anche per gli intermediari dei datori di lavoro in gestione ordinaria IASPA, compreso il settore navigazione, e loro delegati
La gestione IASPA comprende gestione delle posizioni PAT dei settori industria, artigianato, servizi e pubblica amministrazione (PA)
Nello specifico gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente oppure a seguito di richiesta della sede Inail, ai seguenti servizi dispositivi:
- dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
- dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
- informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).
Infortuni: servizi online Gestione eventi lesivi
Si ricorda che la Gestione eventi lesivi dedicata al datore di lavoro è una area online che viene resa disponibile affinché l’utente possa avere tutte le informazioni, gli aggiornamenti e le funzionalità di interesse in relazione all’area Prestazioni in modo da verificare in maniera complessiva:
• gli adempimenti normativi a suo carico col relativo stato di lavorazione, ovvero le Comunicazioni di infortunio, le Denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate, protocollate
• il loro successivo cambio di stato in “Pratica” quando la sede INAIL competente le prende in carico aprendo l’istruttoria e lavorandole fino alla chiusura del caso
• le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalla sede Inail competente, che l’utente può compilare e inviare online (finora inviati per posta ordinaria) ad integrazione della denuncia, di infortunio o di malattia professionale, precedentemente trasmessa e per le quali SGP (Sistema Gestione Prestazioni, che sostituirà GRAI), quando sarà in esercizio, invierà delle notifiche push segnalate appunto nella Gestione eventi lesivi.)
Dal menu principale di Gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online dell’area Prestazioni:
• Denuncia/Comunicazione di infortunio
• Denuncia di malattia professionale
• Denuncia di silicosi/asbestosi
• Comunicazione di infortunio
• Cruscotto infortuni
• Ricerca certificati medici
INAIL rimanda per approfondire alo specifico manuale Utenti disponibile a questo link
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Riposo nelle festività infrasettimanali: è un diritto inderogabile?
Con l’ordinanza n. 17383 pubblicata il 28 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su una vicenda che coinvolgeva alcuni lavoratori turnisti impiegati da una società di gestione aeroportuale. I dipendenti rivendicavano il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa durante le festività civili e religiose infrasettimanali, diritto riconosciuto loro in primo grado e poi confermato dalla Corte d’Appello di Firenze.
Quest’ultima aveva infatti ritenuto che, in mancanza di un’esplicita pattuizione individuale, né la legge né la contrattazione collettiva potessero imporre al lavoratore di prestare attività durante queste giornate festive.
La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando sia l'interesse ad agire dei lavoratori che l’interpretazione della normativa sul riposo festivo, in particolare degli articoli 2 e 5 della Legge 260/1949, dell’art. 3 della Legge 90/1954, e dell’art. 12 delle Preleggi.
Il principio giuridico: quando il riposo è rinunciabile
La Suprema Corte, nella motivazione dell’ordinanza, ha respinto il primo motivo di ricorso confermando che i lavoratori avevano pieno interesse ad agire, essendo la controversia motivata da un oggettivo stato di incertezza sull’esistenza e sull’estensione del loro diritto. La Cassazione ha infatti ricordato che è legittima l’azione giudiziaria anche in presenza di incertezza giuridica, anche se non vi è ancora lesione attuale di un diritto.
Ben più rilevante però è l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, che ha portato alla cassazione della sentenza impugnata.
Secondo la Corte, il diritto del lavoratore a non lavorare durante le festività infrasettimanali, pur essendo riconosciuto dalla legge (Legge 260/1949 e successive integrazioni), non ha carattere assoluto e inderogabile come invece sostenuto dai giudici d'appello. Si tratta infatti di un diritto rinunciabile mediante accordo individuale o collettivo.
La giurisprudenza consolidata – richiamata espressamente dalla Cassazione – afferma che la possibilità per il lavoratore di svolgere attività lavorativa nelle giornate festive può essere pattuita con il datore di lavoro, anche attraverso il semplice richiamo nel contratto individuale alle previsioni di un contratto collettivo che contempli turni articolati su sette giorni (Cass. n. 29907/2021, Cass. n. 16592/2015). Non serve dunque una clausola esplicita che imponga la prestazione nelle festività, se dalla struttura dell’orario turnato, prevista nella contrattazione collettiva e recepita nel contratto individuale, si evince la possibilità di lavorare anche nei giorni festivi.
Verifica della contrattazione collettiva
In base a questi principi, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che aveva ritenuto vincolante il diritto dei lavoratori a non lavorare nei giorni festivi, senza considerare se tale diritto fosse già stato oggetto di una regolamentazione collettiva, eventualmente recepita anche nel contratto individuale. L’errore dei giudici di merito è stato quello di richiedere una prova specifica da parte del datore di lavoro sull’indisponibilità del singolo lavoratore e sull’impossibilità di garantire il servizio pubblico essenziale, senza esaminare se l’organizzazione del lavoro su turni – nei fatti operante su sette giorni – fosse già stata concordata come deroga legittima.
La Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché valuti nel merito se la contrattazione collettiva applicata e il comportamento delle parti nel corso del rapporto di lavoro possano costituire elementi idonei a legittimare la prestazione lavorativa anche nelle festività infrasettimanali.
In conclusione, l’ordinanza offre un chiarimento importante per i datori di lavoro e i lavoratori turnisti, specie nei settori che garantiscono servizi pubblici essenziali. Il diritto al riposo festivo non è un dogma inderogabile, ma un principio disponibile che può essere gestito nel rispetto dell’autonomia contrattuale individuale e collettiva. La verifica delle clausole dei contratti collettivi e della prassi lavorativa diventa quindi fondamentale per risolvere eventuali contenziosi.
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Uniemens: documento e allegato tecnico aggiornati giugno 2025
Il 30 giugno INPS ha pubblicato sul sito istituzionale un nuovo allegato tecnico Uniemens, con gli aggiornamenti sul flusso Uniemens dei dipendenti.
II Documento tecnico era stato aggiornato in vece alla data del 28 marzo 2025
Disponibile anche lo schema di validazione UNIEMENS aggiornato al 5 giugno e un nuovo elenco Codici Contratto sempre aggiornati al 30 dicembre 2024.
Si ricorda che questo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti è in vigore dal 2009 ed è obbligatorio per tutti i datori di lavoro.
Prima della introduzione del flusso UNIEMENS, il datore di lavoro compilava il modello DM10 per denunciare all'INPS le retribuzioni dei dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni, delle agevolazioni e degli sgravi anticipati per conto dell’INPS.
Uniemens i manuali d’uso aggiornati
L'invio della denuncia mensile sulle retribuzioni dei dipendenti tramite flusso UNIEMENS deve essere inoltrato online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Ulteriori istruzioni e approfondimenti su UNIEMENS sono disponibili sul sito INPS nella sezione Imprese e liberi professionisti, alla pagina Trasmissione Uniemens datori di lavoro privati
Allegati: -
Spese di trasferta all’estero: l’agenzia conferma la non tracciabilità
Con Risposta a interpello n 188 del Entrate confermano che non è necessaria la tracciabilità, ai fini della non imponibilità delle spese di trasferta estere.
L'istante è un Ministero che ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese ai dipendenti impegnati in missioni e/o trasferte
all'estero alla luce delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), in merito alle modalità con le quali il dipendente è tenuto ad effettuare il pagamento.
Al riguardo, l'Istante rappresenta che i propri dipendenti possono essere inviati
in missione e/o in trasferta in Paesi in cui gli strumenti di pagamento tracciati non sono
diffusi ciò premesso, chiede quale debba essere il corretto trattamento fiscale nel caso in cui il dipendente effettui una missione e/o una trasferta in un Paese in cui non è possibile effettuare un pagamento tracciato.L'articolo 1, comma 81, lettera a), della legge di Bilancio 2025 ha modificato l'articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, aggiungendo, infine, il seguente periodo:
«I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguite con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese di cui al citato comma 5 dell'articolo 51, il dipendente deve effettuare i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.Successivamente, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 ha modificato il suddetto detto periodo del comma 5 aggiungendo dopo le parole: «I rimborsi delle spese» le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,».
Pertanto, a seguito di tale modifica legislativa, ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 51 del Tuir, per missioni e/ o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamenti