• Lavoro Dipendente

    Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

    Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia  effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo , previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro , superato il quale il lavoratore può essere licenziato per "superamento del periodo di comporto " in quanto le assenze non sono piu compatibili con le esigenze aziendali
     In assenza di specificazione nel contratto collettivo  la legge fa riferimento a un "periodo  fissato dagli usi o secondo equità".
    Quasi tutti i contratti di lavoro, in caso di superamento del periodo di comporto, consentono al lavoratore di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.
    Attenzione inoltre al fatto che nella determinazione del periodo di comporto di solito  non rientrano ad esempio le assenze per particolari terapie salvavita, il puerperio o le assenze per interruzione di gravidanza.  (Si tratta dei  periodi di aspettativa  normalmente non conteggiabili ai fini dell'anzianità retributiva).
    Nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12568 2018 su un caso di recesso per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza effettiva del periodo,  si specifica che il superamento del comporto costituisce, ai sensi dell’art. 2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, però esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto, ove di esso costituisca il solo motivo . 
    Nella stessa sentenza   si legge anche che "secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., ex aliis, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966".

     

    Periodo di comporto e persone disabili

    Da segnalare uno specifico orientamento della Cassazione che riguarda le persone disabili, 

    Recentemente ad esempio la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024,  ha  ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette   Per questo il licenziamento che ne consegue  è illegittimo .

    Il  riguardava  un dipendente affetto da  una grave patologia  oncologica cronica,  licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato  nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.

    La decisione è stata in parte messa in discussione dalla Corte di Giustizia europea che ha  affermato come il comporto previsto dai CCNL non  sia di per sé discriminatorio, resta l’obbligo di accomodamenti ragionevoli verificati dal giudice (sentenza C-5/24 dell’11 .9. 2025)

  • Lavoro Dipendente

    Trasporto pubblico: per i riposi degli autisti irrilevanti le fermate intermedie

    Con l’ordinanza n. 6025 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene  sulla corretta applicazione della disciplina sui tempi di guida e di riposo degli autisti. La pronuncia si inserisce nel solco interpretativo già tracciato dalla giurisprudenza europea,  in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

    La questione riguarda, in particolare, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato o ridotto riposo settimanale e la corretta qualificazione dei servizi di trasporto ai fini dell’applicazione delle tutele previste per i percorsi superiori ai 50 chilometri. Il caso offre indicazioni operative rilevanti per l’organizzazione dei turni di lavoro e per la gestione del contenzioso in materia di lavoro subordinato nel comparto del trasporto pubblico.

    Dettagli del caso

    Il giudizio trae origine dalla domanda di un lavoratore impiegato come autista, che aveva lamentato di aver fruito, in un determinato periodo, di riposi settimanali insufficienti o non goduti, chiedendo il risarcimento del danno da usura psico-fisica. In primo grado la domanda era stata respinta, mentre in sede di rinvio la Corte d’appello aveva riconosciuto solo parzialmente il diritto al risarcimento, riducendo l’importo originariamente richiesto.

    La decisione della Corte territoriale si fondava su una specifica interpretazione della normativa applicabile: secondo i giudici di merito, le tratte percorse dall’autista, pur superando complessivamente i 50 chilometri, non potevano essere considerate di “lunga percorrenza” in quanto articolate in segmenti inferiori a tale soglia e caratterizzate da frequenti fermate per il servizio di trasporto passeggeri. Tale ricostruzione comportava l’esclusione dell’applicazione della disciplina più favorevole prevista dal diritto dell’Unione europea.

    Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando sia la motivazione della sentenza sia l’erronea applicazione della normativa in materia di tempi di guida e riposo, con particolare riferimento al R.D.L. n. 2328/1923, alla legge n. 138/1958 e al Regolamento (CE) n. 561/2006.

    Decisione e motivazione

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo non condivisibile l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello. In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che la presenza di fermate intermedie non incide sulla qualificazione del servizio ai fini dell’applicazione della normativa europea sui tempi di guida e riposo.

    Richiamando l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Cassazione ha precisato che la nozione di percorso deve essere riferita all’itinerario complessivo stabilito dall’impresa di trasporto tra il punto di partenza e quello di arrivo, indipendentemente dalle fermate previste lungo il tragitto.

     Le soste effettuate per la salita e discesa dei passeggeri o per attività accessorie non interrompono il periodo di guida né modificano la natura del servizio .

    Da ciò deriva che tali fermate non possono essere considerate come elementi idonei a far venir meno la qualificazione del servizio come “lunga percorrenza”, né a escludere l’applicazione delle tutele rafforzate previste dalla normativa unionale. La Corte sottolinea che solo i periodi in cui il conducente non svolge alcuna attività lavorativa e si dedica effettivamente al riposo possono essere considerati interruzioni rilevanti ai fini della disciplina.

    Sulla base di tale principio, la Cassazione ha ritenuto errata la riduzione del risarcimento operata in sede di merito, evidenziando che i conteggi originariamente formulati risultavano coerenti con i criteri di determinazione del danno da usura psico-fisica. In particolare, è stato ritenuto adeguato il parametro della retribuzione per lavoro straordinario festivo, in quanto idoneo a compensare la maggiore gravosità della prestazione resa in violazione del diritto al riposo settimanale.

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, riconoscendo integralmente al lavoratore le somme richieste a titolo risarcitorio, con rivalutazione monetaria e interessi. 

  • Lavoro Dipendente

    Comunicazione lavori usuranti entro il 31 marzo: come fare

    La scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US” con riferimento alle attività lavorative usuranti  scade il prossimo  31 marzo.

    Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'adempimento, che, si ricorda,  viene richiesto ai  soli fini di monitoraggio.

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: le categorie e i contenuti

    L'adempimento è previsto del D.M. 20/9/2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:

    1. addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti  c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); 
    2. addetti a  un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” o
    3.  addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici
    4.  conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

    Con l'articolo 5, si impone al datore di lavoro  l'invio di una comunicazione con l'indicazione  del periodo e  del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente.

    • Comunicazione lavoro notturno

    In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare anche , per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno.

    in riferimento al lavoro notturno a turni,  se effettuato  per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione è dovuta solo in caso di effettuazione di un  minimo di 64 giornate. 

    Invece per il semplice lavoro notturno ( ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione  è dovuta solo  per lo svolgimento di  almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno. 

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: come fare, scadenza invio

    L'obbligo viene assolto    normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito  di Servizi per il lavoro  del Ministero (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome). 

    Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.

    Il Modello può essere presentato da

    • datore di lavoro, 
    • azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da
    •  intermediari abilitati ( consulenti o associazioni datoriali).

    Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

    1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
    2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, nella quale vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
    3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, in cui sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: sanzioni e FAQ

    Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ. In particolare viene chiarito ad esempio che 

    1. in caso di lavoro in somministrazione,  sono obbligate all'invio del modello  le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori.
    2. Inoltre si specifica che le comunicazioni vanno fatte per tutti i lavoratori a prescindere da fatto che abbiano maturato i  requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione.
    3.  in caso di fusione tra due aziende con  estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio  è in capo all’azienda incorporante.

  • Lavoro Dipendente

    Call center: costo medio del lavoro 2026

    ll Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il Decreto n. 16 del 25.3.2026  per la determinazione del costo del lavoro per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center., pubblicato sul sito istituzionale il 25 marzo.

     Il costo del lavoro medio , definito fino al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese  che svolgono attività di call center,  è stabilito, da aprile 2026 a dicembre 2028,     nelle tabella allegate che costituiscono parte integrante del decreto.

    Il decreto precisa che il costo del lavoro nei call center, così determinato  è suscettibile di oscillazioni in relazione:
    a) ad eventuali benefici di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
    b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
    c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

  • Lavoro Dipendente

    Ispezioni sul lavoro: nuovi strumenti 2026 nel Portale del Sommerso

    L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha introdotto nuove funzionalità nel Portale nazionale del sommerso (PNS), una banca dati progettata per rafforzare le attività di vigilanza e contrasto al lavoro irregolare. Il portale, previsto originariamente dall’art. 19 del DL 36/2022 che ha modificato l’art. 10 del DLgs. 124/2004, è stato progressivamente attuato tramite diversi decreti ministeriali, tra cui il DM 20 novembre 2024 n. 170 e il DM 6 maggio 2025.

    Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Secondo le stime più recenti dell’ISTAT, il fenomeno coinvolge circa 3,65 milioni di unità di lavoro a tempo pieno e genera un’economia illegale che in Italia raggiunge 217,5 miliardi di euro, pari al 10,2% del PIL.

    Nei primi mesi del 2026 l’INL ha quindi potenziato la piattaforma introducendo nuovi strumenti destinati al personale ispettivo, con l’obiettivo di rendere più efficaci sia la pianificazione sia l’esecuzione dei controlli in materia di lavoro e legislazione sociale. Tra le principali innovazioni figura il Cruscotto unico della vigilanza (CUV), una nuova interfaccia che consente agli ispettori di accedere in modo integrato alle informazioni contenute nel portale.

    Il sistema non raccoglie soltanto i dati gestionali dell’INL, ma integra anche le informazioni provenienti da altri enti coinvolti nelle attività di controllo, come Carabinieri, Guardia di Finanza, INPS e INAIL. In questo modo le diverse amministrazioni possono condividere i dati delle pratiche ispettive e utilizzarli reciprocamente, migliorando il coordinamento delle attività di vigilanza e riducendo il rischio di sovrapposizioni o duplicazioni nei controlli.

    Le novità operative

    Dal punto di vista operativo, gli ispettori possono interrogare il sistema tramite una ricerca basata sul codice fiscale dell’impresa da controllare. Il portale restituisce quindi una scheda sintetica dell’azienda e l’elenco dei fascicoli disponibili. Una tabella riepilogativa permette di consultare rapidamente diversi elementi, tra cui il numero della pratica, l’ente che ha effettuato l’accertamento, la data di avvio della verifica, gli aggiornamenti e l’esito finale del controllo.

    Il portale fornisce inoltre informazioni dettagliate sulla tipologia di verifica effettuata, che può riguardare:

    •  accertamenti in materia lavoristica, 
    • salute e sicurezza sul lavoro, 
    • autotrasporto o vigilanza documentale. 

    È possibile anche verificare se i controlli sono stati svolti congiuntamente da più enti e conoscere le sedi di lavoro sottoposte a verifica.

    Tra i dati consultabili figurano anche quelli relativi ai lavoratori coinvolti, compresi quelli identificati durante l’ispezione e, quando disponibile, lo status relativo al permesso di soggiorno. Il sistema consente inoltre di conoscere il numero complessivo di dipendenti, collaboratori e lavoratori occasionali presenti al momento della verifica.

    Ampio spazio è dedicato anche ai provvedimenti sanzionatori, come sospensioni dell’attività, sanzioni amministrative e prescrizioni previste dalla normativa penale in materia di sicurezza sul lavoro. Il portale registra inoltre le violazioni contestate, il periodo in cui sono state commesse e l’esito delle eventuali procedure di regolarizzazione.

    Sono disponibili anche le informazioni relative alle irregolarità previdenziali e assicurative, accertate dal personale ispettivo di INPS, INAIL o dello stesso INL, con indicazione degli imponibili e dei contributi regolarizzati o recuperati, nonché delle eventuali sanzioni civili e degli interessi.

  • Lavoro Dipendente

    Infortunio mortale in agricoltura: responsabili tutti i soci della società semplice

    Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dei soci di una società agricola semplice in relazione a un infortunio mortale avvenuto durante l’attività lavorativa. 

    Il caso riguarda la morte di un lavoratore investito da  uno dei soci con un trattore all’interno di un capannone aziendale. 

    I giudici hanno ritenuto responsabili penalmente i soci della società agricola, qualificati come datori di lavoro, per violazione delle norme prevenzionistiche e per carenze organizzative nella gestione della sicurezza. La sentenza ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, relativo ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

    La pronuncia chiarisce in particolare come, nelle società semplici con amministrazione disgiunta, ciascun socio amministratore possa essere considerato datore di lavoro ai fini della normativa prevenzionistica, con conseguente responsabilità  in tema di sicurezza dei lavoratori.

    Il caso: investimento di un lavoratore con trattore

    L’evento mortale si è verificato all’interno di un capannone agricolo destinato allo stoccaggio del fieno per l’alimentazione del bestiame. Durante le operazioni di carico uno dei soci alla guida di un trattore ha effettuato una manovra di retromarcia senza accorgersi della presenza di un lavoratore entrato nel locale da un accesso secondario. Il mezzo ha così investito il lavoratore, provocandone il decesso. 

    Dalle indagini è emerso che l’azienda non aveva predisposto un piano di viabilità interna né un sistema di segnaletica idoneo a separare le aree di transito dei mezzi da quelle destinate ai pedoni. Inoltre, il trattore utilizzato presentava alcune criticità: il cicalino di retromarcia risultava scollegato, il girofaro non era attivato e il lunotto posteriore era coperto da uno strato di polvere che limitava la visibilità. 

    I giudici di merito hanno quindi individuato diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui:

    • l’omessa predisposizione di adeguate misure organizzative e
    •  la mancata manutenzione delle attrezzature utilizzate  

    È stata inoltre contestata la condotta del conducente del mezzo, che ha effettuato la manovra senza verificare l’area retrostante.

    La difesa ha sostenuto che la responsabilità per la sicurezza fosse attribuibile a uno solo dei soci, al quale era stata conferita la rappresentanza legale per tutti  gli adempimenti  amministrativi e che aveva firmato il DVR. Secondo questa tesi, tale attribuzione avrebbe escluso la responsabilità degli altri soci.

    La decisione della Suprema Corte

    La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato le condanne, affermando che la previsione contenuta nella visura camerale, relativa alla rappresentanza legale conferita a uno dei soci per specifici adempimenti amministrativi e lavoristici, non costituisce una delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro che esoneri gli altri soci da responsabilità. 

    Secondo la Corte, la nozione di datore di lavoro in materia prevenzionistica deve essere individuata facendo riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, che identifica tale figura nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque nel soggetto che, in base all’organizzazione dell’impresa, esercita poteri decisionali e di spesa. In una società semplice con amministrazione disgiunta, questi poteri sono normalmente attribuiti a ciascun socio amministratore.

    Di conseguenza, ogni socio amministratore assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e risponde delle violazioni delle norme di sicurezza. 

    La Corte ha inoltre richiamato le regole civilistiche sulla gestione delle società semplici, secondo cui l’amministrazione e la rappresentanza spettano, salvo diversa pattuizione, a tutti i soci amministratori.

    La decisione ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente, evidenziando che la società non aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio di investimento dei lavoratori durante le operazioni di movimentazione dei mezzi. In particolare, è stata valorizzata la mancanza di un piano di viabilità interna e di procedure finalizzate a evitare interferenze tra mezzi e lavoratori a terra.

    La Corte ha precisato che il vantaggio per l’ente può consistere anche nel risparmio di spesa derivante dall’omessa adozione di misure organizzative e formative necessarie per la prevenzione degli infortuni.

  • Lavoro Dipendente

    Attestati malattia dipendenti: nuova modalità di richiesta all’INPS

    Con il messaggio 792 del 6 marzo 2026 INPS ha comunicato l'implementazione   di un nuovo  Smart-Task con cui  il datore di lavoro – anche tramite i propri intermediari puo richiedere di  ricevere, a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per una determinata competenza, gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti, così come presenti nei sistemi dell’Istituto

    Viene precisato che per la predisposizione e invio delle richieste di Smart-Task la procedura è la seguente:

    • selezione del servizio “Crea Smart-Task” nella sezione “Comunicazioni” del “Cassetto previdenziale del contribuente”; 
    • scelta dell’oggetto di interesse, nella fattispecie in argomento “Richiesta degli attestati di malattia”; 
    • visualizzazione della relativa maschera di acquisizione dinamica dei dati, la quale si auto-compone richiedendo esclusivamente gli eventuali ulteriori dati necessari al soddisfacimento automatizzato della richiesta, con riferimento allo specifico oggetto in questione: – periodo di competenza (mese/anno), -­ indirizzo PEC, – posizioni contributive selezionate; compilazione e trasmissione della richiesta; 
    • istruttoria automatizzata della richiesta.

    Tale specifica richiesta, al momento, va effettuata per ogni competenza di interesse; a tale proposito INPS annuncia  una evoluzione del servizio, che consentirà, di chiedere, automaticamente, gli attestati di malattia per i successivi dodici mesi.

    Nuovo campo “tipovisita” in XML per la lettura da parte dei software

    L’INPS informava invece   con il messaggio 1773 del 5 giugno 2025  di una modifica  nelle comunicazioni ai datori di lavoro e ai  consulenti  relativamente ai dati sugli attestati di malattia dei dipendenti .

    I dati sono forniti in due formati: XML e TXT, come spiegato nella circolare n. 113 del 25 luglio 2013.   

    Nei file in formato TXT c’è un campo chiamato <tipoVisita>, che indica come è stato rilasciato il certificato medico. Può trattarsi di una visita del medico curante (in ambulatorio o a domicilio), oppure di un certificato rilasciato dopo un accesso al pronto soccorso.

    L’INPS ricorda che, per riconoscere il diritto alla malattia, vale la data in cui il certificato è stato scritto. Ma attenzione, fa eccezione il caso della visita domiciliare, dove la tutela economica può valere anche dal giorno prima della data del certificato (come spiegato nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996).

    Per semplificare il lavoro dei datori di lavoro e dei consulenti, l’INPS ha deciso di inserire il campo <tipoVisita> anche nel file in formato XML. In questo modo, l’informazione sarà leggibile direttamente dai programmi usati per gestire il personale.

    Chi utilizza sistemi automatici per leggere i file XML dovrà quindi aggiornare i propri software, seguendo le istruzioni tecniche allegate.