-
Obblighi trasparenza retributiva : guida al calcolo del tasso di disparità
La parità retributiva tra uomini e donne rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità sociale e reputazionale per le imprese.
La direttiva UE 970/2023, art. 19, ha ampliato gli strumenti a disposizione per verificare eventuali discriminazioni, consentendo l’utilizzo non solo dei dati interni all’azienda, ma anche di fonti esterne (statistiche di settore, dati nazionali, contratti collettivi). I paesi membri sono tenuti ad adeguare la legislazione nazionale recependo questi principi entro il 7 giugno 2026.
Il decreto legislativo predisposto per il recepimento ufficiale n. 96 del 7 maggio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta il 1 giugno 2026.
Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di adottare, prima possibile, un approccio strutturato, che consenta di calcolare e monitorare il tasso di disparità retributiva tra uomini e donne, per adeguarsi all'obbligo di parità . prevenendo rischi di contenzioso.
Fase preliminare: assessment interno
Il primo passo consiste in una ricognizione interna delle mansioni presenti in azienda.
È necessario a questo fine:
- Mappare i ruoli individuando i lavori svolti a predominanza femminile, maschile e quelli neutri.
- Creare una griglia comparativa basata su criteri oggettivi (inquadramento, livello di responsabilità, competenze richieste).
- Raccogliere i dati retributivi, includendo non solo la retribuzione base, ma anche premi, bonus e benefit.
In assenza di comparatori interni, il datore di lavoro può ricorrere anche a dati extra-aziendali, ad esempio quelli forniti da INPS, ISTAT, associazioni di categoria o CCNL.
Identificazione della predominanza di genere
La normativa europea richiede di individuare i ruoli a “prevalenza di genere”.
Due sono i metodi utilizzabili:
- con il Metodo proporzionale si individua un ruolo a prevalenza femminile (o maschile) se la quota supera una soglia compresa tra il 60% e il 75%
- i Metodo storico: evita distorsioni dovute a variazioni improvvise negli organici, considerando la distribuzione di genere su un arco temporale recente
L’applicazione combinata dei due metodi garantisce una valutazione più affidabile.
Formula di calcolo ed Esempio tabella
Una volta identificati i gruppi comparabili, è possibile calcolare il tasso di disparità retributiva seguendo questi passaggi:
- Definire i gruppi (uomini/donne) che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
- Calcolare la retribuzione media annua lorda per ciascun gruppo.
- Applicare la formula:
TASSO DI DISPARITA = RETR. UOMINI – RETRIBUZIONE DONNE / RETRIBUZION MEDIA UOMINI X 100
Esempio
- Retribuzione media uomini: 30.000 €
- Retribuzione media donne: 27.000 €
quindi 30.000-27.000/ 30.000 X 100 = In questo caso risulta una disparità pari al 10%
Puo essere utile predisporre poi tabelle di raffronto delle percentuali nei vari ruoli per ottenere una media complessiva:
Ruolo Totale uomini Retribuzione media uomini (€) Totale donne Retribuzione media donne (€) Tasso di disparità (%) Ingegneri 50 32.000 30 29.500 7,8% Amministrativi 20 27.000 40 26.500 1,9% Utilizzo del tasso di disparità
Il tasso di disparità va interpretato in chiave comparativa: un gap del 2-3% può rientrare nella variabilità fisiologica, mentre valori superiori al 5% richiedono approfondimento.
Le possibili azioni correttive includono:
- Revisione delle politiche retributive.
- Introduzione di sistemi premianti neutrali.
- Programmi di formazione e sviluppo equi.
- Audit periodici sulla parità di genere.
Inoltre va sottolineato che la trasparenza nella comunicazione ai lavoratori su questo tema è fondamentale per rafforzare la fiducia e prevenire conflitti.
Il calcolo del tasso di disparità retributiva dunque dovrebbe essere considerato non un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale.
Le aziende che sapranno anticipare le richieste normative europee e nazionali, dotandosi di strumenti di monitoraggio e di politiche inclusive, saranno più resilienti e attrattive nel mercato del lavoro, contribuendo a un progresso sociale condiviso.
-
Ticket licenziamento per lavoro in carcere: istruzioni ai datori di lavoro
Con circolare 59 del 20 maggio 2026 Inps fornisce le istruzioni sul c.d. ticket di licenziamento ovvero il contributo per la Naspi , dovuto in caso di licenziamento per i lavoratori detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.
Il provvedimento chiarisce in particolare :
- i criteri per definire quando il contributo è dovuto e
- le modalità di esposizione delle cessazioni e degli importi nei flussi Uniemens.
Ticket licenziamento detenuti dipendenti da aziende esterne i casi
Il lavoro penitenziario, pur continuando a presentare profili di specialità strettamente connessi allo status di detenuto è stato, sul piano delle tutele, progressivamente assimilato al lavoro subordinato ordinario, anche a seguito di pronunce giurisprudenziali
Ne deriva che il ticket di licenziamento è dovuto dal datore di lavoro:
sia in caso di interruzione del rapporto di lavoro riconducibile a cause ordinarie di risoluzione.
che in ipotesi tipiche ed esclusive di tale categoria per eventi indipendenti sia dalla volontà del lavoratore sia dalla volontà del datore di lavoro.
In quest'ultimo caso l’applicazione del ticket di licenziamento risulta non coerente con la ratio dell’istituto, che è finalizzato a disincentivare le cessazioni del rapporto di lavoro determinate da iniziative datoriali.
Si tratta in particolare dei casi ad esempio di revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell’istituto penitenziario , in cui il pagamento del ticket di licenziamento NON è richiesto.
Invece in caso di cessazione per scarcerazione del detenuto per fine pena, la non debenza del ticket di licenziamento non può essere considerata automatica, in quanto è necessario che il datore di lavoro verifichi, di volta in volta la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro con il lavoratore ex detenuto all’esterno dell’istituto penitenziario, direttamente o per il tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato. Solo qualora risulti accertata e adeguatamente comprovata l’impossibilità di tale prosecuzione, la cessazione del rapporto di lavoro non comporta obbligo di versamento del ticket di licenziamento.
Infine nelle ipotesi di trasferimento del detenuto ad altro istituto penitenziario il datore di lavoro è tenuto a verificare, di volta in volta e in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, sia direttamente sia per il tramite di altro soggetto giuridico controllato o partecipato, con il lavoratore detenuto presso l’istituto penitenziario di destinazione.
ATTENZIONE l’Istituto ricorda che vengono sempre effettuate le dovute verifiche, sia amministrative che ispettive, sue quanto attestato dal datore di lavoro tramite i flussi Uniemens.
Le istruzioni operative Uniemens per le cessazioni
La circolare precisa quindi che i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens devono utilizzare all’interno dell’elemento <TipoCessazione> di <Cessazione>, i nuovi codici seguenti:
- “2B”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro del detenuto per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell’istituto penitenziario- legge n. 354 del 1975 e dall’art. 48 del D.P.R. 230 del 2000, no ticket di licenziamento”;
- “2C”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario – no ticket licenziamento”.
In caso di scarcerazione del detenuto per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario, anche se resta possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro interessati, che intendono comunque recedere dal rapporto di lavoro, devono utilizzare il seguente nuovo codice tipo cessazione
- “2F”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario – SI ticket licenziamento”.
Ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato2 deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il codice causale in uso “M400” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
-
CCNL vetro industria 2026: rinnovo con aumento di 206 euro
E' stato firmato il 9 aprile 2026 da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e dall’associazione confindustriale Assovetro , l' accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e dei display, che interessa oltre 28 mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese.
Il contratto era scaduto lo scorso 31 dicembre e il nuovo accordo avrà vigenza fino al 31 dicembre 2028.
Vediamo le principali novità nei successivi paragrafi in attesa della pubblicazione del testo integrale.
Aspetti retributivi
L’intesa prevede un aumento complessivo (TEC) di 206 euro nel triennio. L’aumento salariale sui minimi (TEM) sarà di euro 195 (livello D1) diviso in 5 tranche identiche per tutte le tipologie di produzione:
- 50 euro gennaio 2026, retroattiva;
- 15 euro da ottobre 2026;
- 30 euro da gennaio 2027;
- 25 euro da giugno 2027;
- 75 euro da luglio 2028.
Per quanto riguarda il welfare integrativo è previsto l’aumento dello 0,5% (dall’1,5 al 2 %, circa 11 euro) sul fondo di previdenza Fonchim a carico delle imprese.
Parte normativa
Diritti:
salgono a 12 le giornate di congedo di paternità,
prevista un’ora aggiuntiva di assemblea per la promozione del fondo sanitario Fasie
Sistema classificatorio:
rivisti il sistema classificatorio e le declaratorie professionali con l’introduzione delle terze lavorazioni e l’aggiornamento di alcuni profili professionali; la valorizzazione della polivalenza e della polifunzionalità e l’istituzione di specifici incontri tra azienda e RSU per la verifica del corretto inquadramento .
Nell’intesa poi sono stati introdotti nuovi articoli su:
- · Rappresentanza, con la certificazione degli iscritti da parte delle aziende;
- · Calore, con il recepimento del “Protocollo Clima”, sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 2 luglio 2025, dando specifiche tutele alle lavoratrici e ai lavoratori su salute, ambiente e sicurezza. Introdotta inoltre una tutela specifica per la figura del Preposto;
- · Conciliazione orario di lavoro per DSA (disturbi specifici dell’apprendimento);
- · Pieno recepimento della legge 76/2016, con l’estensione alle unioni civili e alle convivenze di fatto di tutti i trattamenti e le disposizioni contrattuali finora previsti per il coniuge.
Per rispondere alla difficoltà del settore nell’intercettare e trattenere donne e giovani, il nuovo accordo introduce novità sostanziali per incentivarne l’ingresso .
Inoltre per le produzioni del Vetro artistico è stata prevista la costituzione di una commissione paritetica che analizzerà le caratteristiche e le necessità di questo comparto.
Sono state recepite anche le direttive e le leggi sul Gender Pay Gap e sulla legge per lavoratrici e lavoratori con patologia oncologiche croniche e invalidanti gravi (L.106 18 luglio 2025).
L'attività degli Osservatori a livello nazionale, di gruppo e aziendale viene estesa alle tematiche attuali come
- Intelligenza Artificiale con elaborazione di linee guida per eventuali accordi -,
- malattie professionali e stress lavoro-correlato.
Si prevede il potenziamento della formazione, con la certificazione delle professionalità di lavoratrici e lavoratori. Inoltre, per rafforzare la tutela della sicurezza sul lavoro, sono state riconosciute agli RLSSA (Rappresentanti per la sicurezza) ulteriori 8 ore annue di formazione dedicata ed è stata normata la condivisione dei dati sui “near miss” con le rappresentanze sindacali (RSU/RLSSA).
Le novità del ccnl 2023
Si prevedeva un aumento salariale medio sui minimi di 153 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche:
Vetro cavo e lampade:
- 61 euro dal 1° marzo 2023;
- 45 euro dal 1° gennaio 2024;
- 47 euro dal 1° aprile 2025.
Per un montante complessivo di 4115 euro.
Vetro piano e lane e filati:
- 61 euro dal primo marzo 2023;
- 45 euro dal 1° aprile 2024;
- 47 euro dal 1° luglio 2025.
per un montante complessivo di 3839 euro.
Prevista inoltre una indennità di vacanza contrattuale pari a 122 euro a tutti i lavoratori in forza alla data del 10 febbraio 2023, che sarà corrisposta con la busta paga di marzo.
Dal 1° gennaio 2025 verrà aumentata di 1 euro l’indennità notturna.
Welfare contrattuale.
Dal 1° gennaio 2024 i datori di lavoro verseranno al fondo sanitario Fasie 14 euro mensili per tutti i lavoratori , che potranno contribuire con una quota aggiuntiva di accedere a prestazioni ulteriori .
Aspetti contrattuali
Vengono rafforzate le relazioni industriali aprendo il confronto alle filiere connesseper iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni
Sulla lotta al dumping contrattuale viene definito tra i criteri di scelta dell’appaltatore, l’applicazione di CCNL firmati dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e viene costituita la commissione inquadramento che entro la fine del 2024 dovrà consegnare alle parti una proposta di modifica del sistema classificatorio
Parità di genere :
- 4 ore di formazione annue sul tema della violenza di genere
- 2 mesi retribuiti in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge per le donne vittime di violenza di genere .
Malattia, ferie, orario di lavoro
- possibilità di anticipo del TFR copertura della retribuzione in caso di assenza ed utilizzo di ammortizzatori sociali,
- definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali.
- possibilità di frazionare l’utilizzo di 2 giornate di ferie in 4 mezze giornate;
- confronto preventivo con la RSU in caso di modifica dell’orario di lavoro;
- il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo,
- definizione le linee guida sul lavoro agile.
- permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, salgono a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti, a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti e a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.
L'intesa ora passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori che dovranno votare l’intesa sottoscritta entro il 15 marzo 2023 per l'approvazione definitiva.
-
Denuncia molestie e viene trasferita: cosa dice la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11945 del 30 aprile 2026, si occupa della modalità di tutela della lavoratrice che denuncia molestie sul luogo di lavoro e degli obblighi del datore previsti dall’art. 2087 del codice civile. Il caso affronta un tema particolarmente delicato la gestione delle segnalazioni di molestie sessuali e le misure organizzative adottate dall’impresa per proteggere il dipendente coinvolto.
La vicenda trae origine dal ricorso di una dipendente di Poste Italiane che lamentava di avere subito molestie e pressioni da parte di un collega sindacalista e di essere stata successivamente trasferita in una sede molto distante dal luogo di residenza, a seguito della sua denuncia dei fatti.
In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità datoriale, dichiarando illegittimo il trasferimento e condannando la società al risarcimento del danno biologico e morale. La Corte d’Appello aveva invece ribaltato integralmente la decisione, escludendo la responsabilità dell’azienda e ritenendo corrette le misure adottate.
La lavoratrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che la società non avesse adeguatamente contrastato le molestie denunciate e che il trasferimento costituisse una misura discriminatoria collegata alla denuncia stessa. Vediamo i dettagli e le motivazioni della Corte.
Il caso: trasferimento richiesto dalla lavoratrice
Secondo quanto ricostruito negli atti, la dipendente aveva denunciato comportamenti molesti e insistenti da parte di un collega, chiedendo contestualmente di essere trasferita in una sede diversa per allontanarsi dalla situazione di disagio. Dopo la segnalazione, l’azienda aveva disposto il trasferimento presso una sede esterna alla provincia nella quale operava il collega indicato come autore delle molestie.
La lavoratrice sosteneva che tale scelta fosse illegittima perché comportava un forte aggravio personale e lavorativo, anche in considerazione delle condizioni psicologiche denunciate. Nel ricorso veniva inoltre richiamato il divieto di discriminazione previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, ritenendo che il trasferimento rappresentasse una conseguenza sfavorevole della denuncia presentata.
La Corte territoriale, tuttavia, aveva evidenziato che l’azienda si era attivata immediatamente dopo avere ricevuto la segnalazione formale, adottando iniziative dirette a evitare ulteriori contatti tra i due dipendenti. In particolare, erano state avviate verifiche interne e un procedimento disciplinare nei confronti del collega accusato delle molestie, anche se poi giudicate irrilevanti dal Tribunale.
I giudici di merito avevano inoltre rilevato che la lavoratrice stessa aveva chiesto di essere assegnata ad altra sede e che la destinazione individuata risultava compatibile con le prescrizioni mediche relative alle mansioni svolte. Successivamente, la società aveva anche disposto assegnazioni temporanee più vicine al luogo di residenza della dipendente.
Secondo la Cassazione, tali circostanze dimostrano che il datore di lavoro aveva adottato misure concrete e tempestive per tutelare l’integrità psicofisica della lavoratrice, adempiendo agli obblighi di protezione previsti dalla normativa civilistica
La decisione della Cassazione e le motivazioni
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha chiarito che il trasferimento disposto non poteva essere considerato discriminatorio né ritorsivo.
I giudici hanno infatti osservato che il trasferimento era stato richiesto dalla stessa lavoratrice contestualmente alla denuncia delle molestie e che la sede individuata rappresentava l’unica soluzione organizzativa compatibile con le esigenze operative e sanitarie emerse nel caso concreto.
La Cassazione ha inoltre escluso che potesse configurarsi una violazione dell’art. 26 del Codice delle pari opportunità, evidenziando che la disciplina invocata dalla ricorrente non era integralmente applicabile ratione temporis ai fatti di causa, avvenuti nel 2011.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte conferma che l’obbligo datoriale di tutela non implica necessariamente il trasferimento immediato del dipendente accusato di molestie. Secondo i giudici, il datore deve prima svolgere adeguate verifiche interne e adottare misure proporzionate alla situazione concreta. Nel caso specifico, l’azienda aveva avviato tempestivamente accertamenti disciplinari e adottato soluzioni organizzative ritenute idonee a evitare ulteriori contatti tra i lavoratori coinvolti.
La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibili diverse censure della ricorrente per carenze processuali, rilevando il mancato rispetto degli oneri di specificità previsti dal codice di procedura civile. Restano quindi ferme le conclusioni della Corte d’Appello, secondo cui non era stata dimostrata una responsabilità datoriale tale da giustificare il risarcimento richiesto.
- L’ordinanza conferma quindi che, in presenza di denunce per molestie sul lavoro, il giudizio sulla legittimità delle misure adottate dal datore deve essere valutato alla luce della tempestività dell’intervento,
- della concreta organizzazione aziendale e
- della finalità di tutela perseguita.
-
Teatri e fondazioni liriche: il limite alle assunzioni slitta al 2028
Nel decreto fiscale 28 2026 , in vigore dal 28 marzo e in corso di conversione in legge , un articolo prevede una modifica con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.
In particolare si posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (riduzione del turn-over).
Ricordiamo in sintesi la norma .
Ti puo interessare leggere anche Decreto fiscale: novità dopo le modifiche del Senato
Il limiti assunzionali previsto
La norma originaria della legge di bilancio 2025 stabiliva che, alcune amministrazioni pubbliche potessero effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato entro un limite di spesa ridotto.
In particolare, la spesa disponibile per assumere doveva essere diminuita di un importo pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente. Si tratta, in sostanza, di una misura di contenimento del turn-over.
Questa limitazione era estesa alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale, ma con applicazione prevista dal 2026.
Con la modifica introdotta dall’articolo 13, comma 1, come detto, il termine viene spostato in avanti: il riferimento all’anno 2026 è sostituito con quello all’anno 2028.
In pratica, per questi soggetti il limite alle assunzioni a tempo indeterminato non si applica più dal 2026, ma viene rinviato al 2028. La finalità della disposizione è quindi quella di concedere più tempo a fondazioni lirico-sinfoniche e teatri interessati prima dell’entrata in vigore della riduzione delle facoltà assunzionali.
-
Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2026
In quali casi di cessazione del rapporto di lavoro c'è l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) e come si calcola? Qual'è l'importo minimo 2026?
Vediamo di seguito una sintesi dell'obbligo e riportiamo gli importi del ticket calcolato sulla base dell'importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI (pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584), e riepiloghiamo la normativa in merito (v. circolare INPS n. 40 2020 ).
Calcolo del contributo per NASPI: “Ticket licenziamento” 2026
Il contributo CD " TICKET LICENZIAMENTO" e' interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
la Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, ha comunicato che il valore massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584,70.
Di conseguenza, per l’anno 2026,
il contributo di licenziamento ammonta ad euro 649,72, per ogni anno di anzianità di servizio.
Il valore massimo del ticket licenziamento in caso di licenziamento collettivo è pari ad euro 1.949,16, ovvero il triplo del valore annuo del contributo stesso.
Infatti, per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento, va tenuto conto che
- l'importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia part-time o full-time. La legge n. 92/2012, stabilisce infatti che il contributo dovuto è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
- Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità il ticket va riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro
- Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate,
Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale va considerato che:
- non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
- devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale,
- se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie , nell’anzianità aziendale si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.
Tipologie e codici Uniemens cessazioni incluse ed escluse dal ticket
Il contributo è dovuto "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”)
- licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
- per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23
- dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
- dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
- interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
- recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”),
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione ( codice Tipo cessazione “1H”).
- Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito di contratto di espansione (DL 34 2019).
Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:
- dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”).
- cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”).
- cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente
- interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di quindici dipendenti , nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.”(codice Tipo cessazione “1G”).
- interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”).
- interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento.
- interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018).
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione ( codice Tipo cessazione “1M”).
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso pero non trova applicazione se il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. (Maggiori dettagli riguardo l'obbligo contributivo per licenziamenti nelle attività di cantiere nella circolare INPS 19.3.2020)
- licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.
Cumulabilità Ticket licenziamento e pensioni
In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012). Se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, non c'è l'obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento
Al contrario, qualora sussista per il lavoratore, per una delle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro citate nel primo paragrafo il teorico diritto alla NASpI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.
Ad esempio, nei casi di opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri pensione quota 103) in cui il sistema delle finestre consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione fino alla decorrenza delle pensione (v. circolare n. 88/2019 ) il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo cd Ticket licenziamento.
Misura del contributo NASPI nel licenziamento collettivo
Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.
Inoltre per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS l'aliquota di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile (tali cessazioni vanno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1Q”).
Se si verificano contemporaneamente entrambi i casi precedenti (licenziamento collettivo senza accordo sindacale, dal 1.1.2018 da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per CIGS ) il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.
-
Appalti pubblici: illegittimo il salario minimo regionale
Con la sentenza n. 60 del 2026, la Corte costituzionale è intervenuta su un tema di grande attualità ovvero il rapporto tra tutela del diritto ad una giusta retribuzione per i lavoratori e la disciplina della concorrenza negli appalti pubblici. Con la decisione si afferma l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che introduceva un criterio premiale nei bandi di gara, collegato al riconoscimento di un trattamento economico minimo orario ai lavoratori impiegati negli appalti.
Il caso si inserisce nel più ampio dibattito sulla possibilità per le Regioni di adottare misure volte a contrastare il dumping contrattuale e a garantire livelli retributivi adeguati. La Corte ha ribadito con chiarezza i limiti dell’intervento regionale in un ambito – quello dei contratti pubblici – caratterizzato da una forte esigenza di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale.
Ti puo interessare leggere Salario minimo le leggi regionali in vigore per gli appalti
Le motivazioni dell’Impugnazione della legge da parte del Governo
La questione ha origine nell’impugnazione governativa di una disposizione regionale che imponeva, nei bandi di gara relativi ad appalti pubblici, l’attribuzione di un punteggio premiale alle offerte che garantivano ai lavoratori un compenso minimo non inferiore a nove euro lordi orari.
La norma si applicava in particolare agli affidamenti ad alta intensità di manodopera, basati sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e mirava a rafforzare la qualità del lavoro e la stabilità occupazionale, contrastando pratiche di concorrenza al ribasso.
Il Governo ha contestato la legittimità della disposizione sotto diversi profili, sostenendo che essa incideva direttamente sui criteri di aggiudicazione delle gare e quindi sulla cosiddetta “concorrenza per il mercato”. Tale ambito rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Inoltre, è stato evidenziato che il sistema normativo statale – in particolare il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) – già disciplina in modo completo la tutela dei lavoratori negli appalti, attraverso strumenti quali:
- la determinazione dei costi della manodopera nelle tabelle ministeriali;
- l’obbligo di indicazione del contratto collettivo applicabile;
- i controlli sull’anomalia dell’offerta e sul rispetto dei minimi salariali.
Secondo l'avvocatura dello Stato , l’introduzione di un criterio premiale regionale avrebbe alterato l’equilibrio normativo già definito a livello nazionale, incidendo sulla parità di accesso al mercato e sulla competizione tra imprese.
Le motivazioni della Consulta
La Corte costituzionale ha accolto le censure evidenziate dal Governo, dichiarando l’illegittimità della norma regionale per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Nel motivare la decisione, i giudici hanno chiarito numerosi aspetti.
In primo luogo si afferma che la disciplina dei contratti pubblici, pur non essendo riconducibile a una singola materia, presenta una forte esigenza di uniformità, in quanto incide direttamente sulle modalità di accesso al mercato e sulla selezione degli operatori economici. In tale ambito, la concorrenza assume una dimensione “per il mercato”, che impone regole omogenee su tutto il territorio nazionale.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che anche i criteri di aggiudicazione – inclusi quelli premiali – rientrano nella competenza statale, poiché possono influenzare l’esito delle gare e le scelte degli operatori economici. L’introduzione di regole differenziate a livello regionale è quindi idonea a creare barriere territoriali e distorsioni della concorrenza.
Un altro passaggio rilevante della motivazione riguarda il bilanciamento tra tutela del lavoro e libertà di iniziativa economica. La Corte ha riconosciuto che gli appalti pubblici possono perseguire anche finalità sociali, ma ha precisato che spetta esclusivamente al legislatore statale individuare il punto di equilibrio tra questi interessi, integrando le esigenze di tutela dei lavoratori con quelle di apertura del mercato.
Inoltre, è stato evidenziato che il Codice dei contratti pubblici già prevede un sistema articolato di garanzie per i lavoratori, basato su parametri uniformi e inderogabili. L’introduzione di un ulteriore criterio premiale regionale è stata ritenuta non solo invasiva della competenza statale, ma anche idonea a modificare tale equilibrio normativo.