-
Sospensione attività: quando decade automaticamente
Con la nota 642 del 6 aprile 2023 l'ispettorato nazionale del lavoro ha risposto ad alcune richieste di chiarimento in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione dell'attività prevista dal DLGS 81 2008, comma 16 art. 14, e alla possibile immediata ripresa del lavoro , in particolare nei casi di decadenza del provvedimento per prescrizione dei termini.
A riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INL specifica le diverse casistiche.
In particolare la decadenza della sospensione si verifica nei seguenti casi :
- nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato,sempre che non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro che decida ad esempio di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere)
- anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, che prevede il pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa. e dopo l' informativa alla Procura può essere adottato il decreto di archiviazione, che determina la decadenza della sospensione;
- nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte che prevede il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta
Diversamente nel caso in cui il provvedimento di sospensione fosse stato adottato non solo per motivi di di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. quindi per la ripresa dell'attività lavorativa, il datore di lavoro dovrà prima porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca espressa
Viene chiarito inoltre, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio, ma decaduto, la ripresa dell’attività lavorativa non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro
Si ricorda inoltre che il decreto di archiviazione per prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994.non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5% per le spese di presentazione della istanza, finalizzata alla revoca.
-
Assunzioni: piu di 100mila contratti nel primo bimestre 23
Nella nota congiunta del Ministero del lavoro, Banca d'Italia e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sono riassunti i dati recenti sull'occupazione in Italia, che pur essendo provvisori e soggetti a revisione annunciano novità positive per il mercato .
La nota commenta in particolare due fonti informative complete ovvero :
- le Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro e
- le DID, Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro rese ai centri per l'impiego dai disoccupati
ATTENZIONE: La prima base dati è aggiornata al 28 febbraio 2023, la seconda al 31 dicembre 2022 (i dati sono provvisori e soggetti a revisione).
Dal Rapporto emerge che nei primi due mesi del 2023 sono stati creati oltre 100mila posti di lavoro nel settore privato esclusa l'agricoltura, dopo un ultimo trimestre 2022 con il segno negativo.
Aspetto particolarmente interessante è il fatto che si tratta di assunzioni con contratti a tempo indeterminato mentre solitamente gli aumenti riguardano i contratti a termine.
Incomprensibilmente calano i contratti di apprendistato (forma di assunzione piu conveniente per il personale giovane) di 8mila unità .
E' soprattutto il settore dei servizi a trainare l’occupazione, ma anche la manifattura riprende ad aumentare
In particolare.
- nel turismo si sono osservati 22.000 nuovi posti di lavoro, pari a un quinto del totale mentre
- nell'industria in senso stretto, dopo il rallentamento della scorsa estate, è emersa una maggiore richiesta anche per la ripresa della piena attività dei settori delle aziende energivore che. dopo le difficoltà del 2022 beneficiano ora del calo dei prezzi dell’energia.
- Il settore edile resta sostanzialmente stabile.
Da segnalare ancora due aspetti particolarmente positivi ovvero
- la riduzione del divario di genere
- una leggera ripresa del mercato del lavoro nel Mezzogiorno.
Infatti: dopo la frenata degli ultimi mesi del 2022, l’occupazione femminile è tornata a salire in gennaio e febbraio .
Va ricordato che nel 2020 i posti di lavoro perduti sono stati in gran parte quelli femminili. Dalla metà del 2021 l’occupazione femminile è invece cresciuta più velocemente, raggiungendo livelli storicamente elevati e nell’ultimo
anno e mezzo le donne hanno contribuito per quasi il 40 per cento alla creazione di posti di lavoro, un valore superiore di 2,5 punti percentuali rispetto al biennio 2018-19.
Occupazione e aree geografiche
La crescita della domanda come di consueto è stata più marcata nelle regioni centro‑settentrionali, dove nei primi due mesi del 2023 si è concentrato oltre l’80 per cento dei nuovi posti di lavoro.
Nelle regioni meridionali si è comunque registrata una dinamica occupazionale in lieve espansione (circa 40 mila unità in più a gennaio-febbraio 2023)
-
Licenziamenti: in vigore la nuova negoziazione assistita
Le novità per il processo del lavoro introdotte dal DLgs. 10 ottobre 2022 n. 149 sul processo civile sono in vigore da ieri 28 febbraio 2023 a causa dell'anticipo sulla disciplina transitoria previsto dalla legge di bilancio L 197 2022
Il principale aspetto da evidenziare tra i contenuti del decreto è l'estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro che prevede la possibilità di chiedere la negoziazione assistita con l'assistenza di un avvocato e di un consulente del lavoro con le modalità previste dai principali CCNL.
Si tratta di una facoltà libera delle parti che si aggiunge ai casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria .
Il consiglio nazionale forense CNF ha reso disponibili nei giorni scorsi i modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita, scaricabili dal sito del CNF stesso.
Si ricorda che copia dell'accordo conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno degli organi di certificazione previsti dal dlgs 276 2003 ( che sono: enti bilaterali – Direzioni provinciali del lavoro- università pubbliche e private, nell'ambito di rapporti di consulenza con docenti di diritto del lavoro di ruolo – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – consigli provinciali dei consulenti del lavoro).
Altra novità è l'abbandono del Rito Fornero L 92 2012 e l'introduzione del rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss.gg. c.p.c. e art. 441-bis c.p.c.), comprese quelle riguardanti soci lavoratori , per l’impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro .
Ciò significa che :
- tali cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice e
- il giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà
- eventuali questioni connesse possono essere trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione,
- per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo
- per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori, diventa possibile ricorrere ai riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità (DLgs. 198/2006 ) e all’art. 28 del DLgs. 150/2011; tale opzione diventa esclusiva cioe impedisce la possibilità di agire in giudizio, in un secondo momento, con un rito diverso (art. 441-quater c.p.c.).
-
Decreto flussi: procedura semplificata per le assunzioni
Con la circolare 1212 del 24 febbraio 2023 il Ministero dell'interno ha comunicato che è stata attivata una modalità semplificata per l'invio delle domande di assunzione di stranieri
In particolare si evidenzia che tramite il Portale ALI per la compilazione delle domande fino al 22 marzo 2023 e l'invio delle domande (dal 27 marzo) ciascun richiedente può presentare una o più domande, accedendo tramite SPID e selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.).
Non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c'è più limite massimo di domande.
Il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:
- – le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d’intesa, di cui all’art. 44, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, in ragione della prevista procedura semplificata;
- – le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all’art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
- – gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.
A tal fine, le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali dovranno inviare gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi, ai seguenti indirizzi pec:
Si ricorda che dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023, le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.
I moduli da utilizzare per l’invio delle istanze sono i seguenti:
- C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale·
- B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana.
- BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici ·
- Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ·
- LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE ·
- VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ·
- VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato·
- LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
- LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE·
- B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale
Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare interministeriale n. 0000648 del 30/01/2023.
ATTENZIONE il ministero precisa che l’indirizzo di posta elettronica inserito in domanda nel campo denominato posta elettronica certificata, costituisce domicilio eletto per la ricezione di tutte le comunicazioni.
-
Periodo di comporto, cosa vuol dire ?
Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo , previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro , superato il quale il lavoratore può essere licenziato per "superamento del periodo di comporto " in quanto le assenze non sono piu compatibili con le esigenze aziendaliIn assenza di specificazione nel contratto collettivo la legge fa riferimento a un "periodo fissato dagli usi o secondo equità".Quasi tutti i contratti di lavoro, in caso di superamento del periodo di comporto, consentono al lavoratore di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.Attenzione inoltre al fatto che nella determinazione del periodo di comporto di solito non rientrano ad esempio le assenze per particolari terapie salvavita, il puerperio o le assenze per interruzione di gravidanza. (Si tratta dei periodi di aspettativa normalmente non conteggiabili ai fini dell'anzianità retributiva).Nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12568 2018 su un caso di recesso per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza effettiva del periodo, si specifica che il superamento del comporto costituisce, ai sensi dell’art. 2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, però esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto, ove di esso costituisca il solo motivo .Nella stessa sentenza si legge anche che "secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., ex aliis, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966". -
Violazioni collocamento obbligatorio: quando scatta la diffida
Nella nota n. 766 del 17.6.2021 l'ispettorato nazionale del lavoro risponde a richieste di chiarimento in merito all’applicazione della diffida obbligatoria per mancata copertura della quota di collocamento obbligatorio (l.68/1999) per più annualità.
Collocamento obbligatorio: sanzioni e diffida
In accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ispettorato ricorda che il comma 4 dell’art. 15 prevede che “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale la quota di collocamento obbligatorio risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, egli è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.
Tale sanzione è diffidabile e quindi ammessa al pagamento della sanzione minima, solo:
- attraverso la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o
- la stipula del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici.
Non è prevista invece la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni.
Ancora con la nota del 18 luglio 2018 n. 6316 l’Ispettorato ha evidenziato che la sanzione va applicata “a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti …ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego"
Su quest'ultimo punto il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore se il ritardo sia dipeso "dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”.
Quindi il pagamento della sanzione in misura minima è ammesso solo se:
- la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti
- anche oltre i 60 giorni, se effettuate spontaneamente, mediante diffida “ora per allora”.
Obbligo scaduto: niente diffida
In particolare, nel caso di riduzione dell’organico aziendale che faccia venir meno l'obbligo, l'eventuale violazione verificata per il passato non risulterà diffidabile e gli uffici territoriali dovranno provedere con la notifica di illecito, sulla base del numero di giornate lavorative tra la data di scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi fino al momento in cui questi, per la riduzione di organico, sono venuti meno
-
Qual è la differenza tra licenziamento disciplinare e superamento del periodo di comporto?
Mentre nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza di recesso immediato da parte del datore di lavoro nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia è previsto ragionevole "spatium deliberandi" riconosciuto al datore di lavoro ossia lo spazio per valutare complessivamente gli episodi di malattia riguardo la compatibilità di tali assenze con gli interessi aziendali; ne consegue che in questo caso la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione del giudice di merito , caso per caso.