• Lavoro Dipendente

    Sospensione attività: quando decade automaticamente

    Con la nota 642 del 6 aprile 2023 l'ispettorato nazionale del lavoro ha risposto ad alcune richieste di chiarimento in  merito alla  decadenza del provvedimento di sospensione  dell'attività prevista dal DLGS 81 2008,   comma 16 art. 14,  e alla possibile immediata ripresa  del lavoro , in particolare nei casi di decadenza del provvedimento per prescrizione dei termini.

    A riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INL specifica le diverse casistiche.

    In particolare la decadenza della sospensione si verifica nei seguenti casi : 

    1. nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza,   l’intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’Ispettorato,sempre che non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro che decida ad esempio di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere)
    2.  anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, che prevede il pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa.  e dopo l' informativa alla Procura può essere adottato il decreto di archiviazione, che determina la decadenza della sospensione; 
    3. nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte  che prevede il  pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta 

    Diversamente nel caso in cui il provvedimento di sospensione  fosse  stato adottato non solo per motivi di  di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale.  quindi per la ripresa dell'attività lavorativa,  il datore di lavoro dovrà  prima porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca espressa 

    Viene chiarito inoltre,   in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio, ma decaduto,  la ripresa dell’attività lavorativa  non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro

    Si ricorda inoltre che il decreto di archiviazione  per  prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994.non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5% per le spese di  presentazione della  istanza, finalizzata alla revoca. 

  • Lavoro Dipendente

    Assunzioni: piu di 100mila contratti nel primo bimestre 23

    Nella nota congiunta del Ministero del lavoro,  Banca d'Italia e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sono riassunti i dati recenti sull'occupazione in Italia, che pur essendo provvisori e soggetti a revisione annunciano novità positive per il mercato .

    La nota commenta in particolare due fonti informative complete ovvero :

    • le Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro e 
    •  le DID, Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro rese ai centri per l'impiego dai disoccupati

    ATTENZIONE: La prima base dati è aggiornata al 28 febbraio 2023, la seconda al 31 dicembre 2022 (i dati sono provvisori e soggetti a revisione).

     Dal Rapporto emerge  che nei primi due mesi del 2023 sono stati creati oltre 100mila posti di lavoro nel settore privato esclusa l'agricoltura, dopo un ultimo trimestre 2022 con il segno negativo. 

    Aspetto particolarmente interessante è il fatto che si tratta di assunzioni con contratti a tempo indeterminato mentre solitamente gli aumenti riguardano i contratti a termine.

    Incomprensibilmente calano i contratti di apprendistato (forma di assunzione piu conveniente per il personale giovanedi 8mila unità .

    E' soprattutto il settore dei servizi a trainare l’occupazione, ma anche la manifattura riprende ad  aumentare

    In particolare.

    1. nel turismo si sono osservati 22.000 nuovi posti di lavoro, pari a un quinto del totale mentre
    2. nell'industria in senso stretto, dopo il rallentamento  della scorsa estate, è emersa una maggiore richiesta anche per  la ripresa della piena attività dei  settori  delle aziende energivore che. dopo le difficoltà del 2022 beneficiano ora del calo dei prezzi dell’energia. 
    3. Il settore edile resta sostanzialmente  stabile.

    Da segnalare ancora  due aspetti particolarmente positivi ovvero 

    1. la riduzione del divario di genere
    2. una leggera ripresa del mercato del lavoro nel Mezzogiorno.

    Infatti: dopo la frenata degli ultimi mesi del 2022, l’occupazione femminile è tornata a salire in  gennaio e febbraio .

    Va ricordato che nel 2020 i posti di lavoro perduti sono stati in gran parte quelli femminili. Dalla metà del 2021 l’occupazione femminile è invece cresciuta più velocemente, raggiungendo livelli storicamente elevati  e nell’ultimo

    anno e mezzo le donne hanno contribuito per quasi il 40 per cento alla creazione di posti di lavoro, un valore superiore di 2,5 punti percentuali rispetto al biennio 2018-19.

    Occupazione e aree geografiche

    La crescita della domanda  come di consueto è stata  più marcata nelle regioni  centro‑settentrionali, dove nei primi due mesi del 2023 si è concentrato oltre l’80 per cento dei  nuovi posti di lavoro. 

    Nelle regioni meridionali  si è comunque registrata una dinamica occupazionale in lieve espansione (circa 40 mila unità in più a gennaio-febbraio 2023)

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti: in vigore la nuova negoziazione assistita

    Le novità per il processo del lavoro introdotte dal DLgs. 10 ottobre 2022 n. 149   sul  processo civile sono in vigore da ieri 28 febbraio 2023 a causa dell'anticipo  sulla disciplina transitoria previsto dalla legge di bilancio L 197 2022

    Il principale aspetto  da evidenziare tra i contenuti del decreto è l'estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro che prevede la  possibilità di chiedere la  negoziazione assistita con l'assistenza di un avvocato e di un consulente del lavoro  con le modalità previste dai principali CCNL. 

    Si tratta di una facoltà libera delle parti che si aggiunge ai casi  in cui la  negoziazione assistita è obbligatoria .

     Il consiglio nazionale forense CNF ha reso disponibili nei giorni scorsi i  modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita, scaricabili dal sito del CNF stesso.

    Si ricorda che copia dell'accordo   conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno degli organi di certificazione previsti dal dlgs 276 2003 ( che sono: enti  bilaterali – Direzioni  provinciali  del lavoro-  università pubbliche  e private, nell'ambito  di  rapporti di  consulenza con docenti  di diritto del lavoro di ruolo – Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali –   consigli  provinciali dei consulenti del lavoro).

    Altra novità è l'abbandono del Rito Fornero L 92 2012 e  l'introduzione  del rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss.gg. c.p.c.  e art. 441-bis c.p.c.), comprese quelle riguardanti soci lavoratori ,   per l’impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro . 

    Ciò significa che :

    • tali cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice e 
    • il giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà 
    • eventuali questioni connesse possono essere  trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione,
    • per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice  del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo
    • per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori, diventa possibile ricorrere ai  riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità  (DLgs. 198/2006 ) e all’art. 28 del DLgs. 150/2011; tale opzione diventa esclusiva cioe impedisce la possibilità di agire in giudizio, in un secondo momento, con un rito diverso (art. 441-quater c.p.c.).
  • Lavoro Dipendente

    Decreto flussi: procedura semplificata per le assunzioni

    Con la circolare  1212 del 24 febbraio 2023 il Ministero dell'interno ha comunicato  che è stata attivata una modalità semplificata per l'invio delle domande di assunzione di stranieri  

    In particolare si evidenzia che  tramite il Portale ALI per la compilazione delle domande fino al 22 marzo 2023  e l'invio delle domande (dal 27 marzo)   ciascun richiedente può presentare una o più domande, accedendo tramite SPID e selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.).

    Non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c'è più limite massimo di domande.

    Il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:

    •  – le  associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d’intesa, di cui all’art. 44, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, in ragione della prevista procedura semplificata;
    • – le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all’art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
    • – gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

    A tal fine, le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali dovranno inviare gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi, ai seguenti indirizzi pec:

    1.  [email protected] ;   
    2. [email protected] .

    Si ricorda che dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023,  le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023. 

    I moduli da utilizzare per l’invio delle istanze sono i seguenti:

    • C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale·
    •  B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana.
    •  BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici               ·
    •  Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo            ·
    •  LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE            ·
    •  VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato       ·
    •  VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato·
    •  LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
    •  LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE·
    •  B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare interministeriale n. 0000648 del 30/01/2023.

    ATTENZIONE  il ministero precisa che l’indirizzo di posta elettronica inserito in domanda nel campo denominato posta elettronica certificata, costituisce domicilio eletto  per la ricezione di tutte le comunicazioni.

  • Lavoro Dipendente

    Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

    Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia  effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo , previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro , superato il quale il lavoratore può essere licenziato per "superamento del periodo di comporto " in quanto le assenze non sono piu compatibili con le esigenze aziendali
     In assenza di specificazione nel contratto collettivo  la legge fa riferimento a un "periodo  fissato dagli usi o secondo equità".
    Quasi tutti i contratti di lavoro, in caso di superamento del periodo di comporto, consentono al lavoratore di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.
    Attenzione inoltre al fatto che nella determinazione del periodo di comporto di solito  non rientrano ad esempio le assenze per particolari terapie salvavita, il puerperio o le assenze per interruzione di gravidanza.  (Si tratta dei  periodi di aspettativa  normalmente non conteggiabili ai fini dell'anzianità retributiva).
    Nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12568 2018 su un caso di recesso per superamento del periodo di comporto intimato prima della scadenza effettiva del periodo,  si specifica che il superamento del comporto costituisce, ai sensi dell’art. 2110 c.c., una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, però esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto, ove di esso costituisca il solo motivo . 
    Nella stessa sentenza   si legge anche che "secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., ex aliis, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966".

     

  • Lavoro Dipendente

    Violazioni collocamento obbligatorio: quando scatta la diffida

    Nella nota n. 766  del 17.6.2021 l'ispettorato nazionale del lavoro risponde a richieste di chiarimento  in merito all’applicazione della diffida obbligatoria  per mancata copertura della quota  di collocamento obbligatorio (l.68/1999) per più annualità.

    Collocamento obbligatorio: sanzioni e diffida

    In accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  l'ispettorato ricorda che il comma 4 dell’art. 15 prevede che “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale la quota di collocamento obbligatorio risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, egli  è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.

    Tale sanzione è diffidabile e quindi ammessa al pagamento della sanzione minima, solo:

    1.   attraverso la  presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o 
    2. la stipula del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici.

    Non è prevista invece  la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni.

    Ancora con la  nota del 18 luglio 2018 n. 6316 l’Ispettorato ha evidenziato che la sanzione va applicata “a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti …ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini  non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego"

    Su quest'ultimo punto il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore se  il ritardo sia dipeso "dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”. 

    Quindi  il pagamento della sanzione in misura minima è ammesso solo se:

    • la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti 
    • anche  oltre i 60 giorni, se effettuate spontaneamente, mediante diffida “ora per allora”.

    Obbligo scaduto: niente diffida 

    In particolare, nel caso di  riduzione dell’organico aziendale che faccia venir meno l'obbligo, l'eventuale violazione verificata  per il passato non risulterà diffidabile  e gli uffici territoriali dovranno provedere con la notifica di illecito, sulla base del  numero di giornate lavorative  tra la data di scadenza  dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi  fino al momento in cui  questi, per la riduzione di organico, sono venuti meno

  • Lavoro Dipendente

    Qual è la differenza tra licenziamento disciplinare e superamento del periodo di comporto?

    Mentre nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza di recesso immediato da parte del datore di lavoro  nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia è previsto  ragionevole "spatium deliberandi"  riconosciuto al datore di lavoro  ossia lo spazio per valutare complessivamente gli  episodi  di malattia riguardo la  compatibilità di tali assenze con gli  interessi aziendali; ne consegue che in questo caso la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato  fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione del giudice di merito ,  caso per caso.