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Congedi parentali utilizzati per secondo lavoro: licenziamento legittimo
Il dipendente che, durante i giorni di congedo parentale, svolge un lavoro per conto terzi invece di prendersi cura del proprio figlio, abusa del diritto concessogli dall'ordinamento. Pertanto, il licenziamento attuato dal datore di lavoro che scopre tale comportamento tramite una agenzia investigativa è giustificato.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza del 17 aprile 2024 che riprende un orientamento già sancito dalla Corte di Cassazione.
Vediamo di seguito maggiori dettagli sul caso e sulle decisioni dei giudici in materia.
Congedo parentale e possibilità rapporto investigativo
Il caso riguardava il licenziamento di un lavoratore dipendente di uno stabilimento balneare che aveva richiesto alcuni giorni di congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio minore . Il datore di lavoro aveva scoperto tramite una agenzia investigativa che il dipendente in congedo utilizzava le giornate di permesso per lavorare come parcheggiatore e non risultava essersi preso cura in maniera prevalente del bambino Ritenendo interrotto il rapporto fiduciario il datore di lavoro ha quindi proceduto con il licenziamento del dipendente l'impugnazione del licenziamento è stata respinta.
Il secondo giudizio nel quale il ricorrente contesta il rapporto investigativo utilizzato dal datore di lavoro il giudice ricorda che la Cassazione in varie occasioni (Cass. nn. 25287/2022, 15094/2018) ha delimitato, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3); tali disposizioni non precludono però il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti, esterni anche se il controllo non deve sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.
Nel caso specifico il giudice ha ritenuto che " tenuto conto dell'ambito in cui è stata conferito l'incarico e di come lo stesso è stato svolto dall'agenzia di investigazioni, (…) i limiti di intervento sono stati evidentemente rispettati"
Licenziamento per giusta causa e abuso del congedo parentale
Il Tribunale ha dunque convalidato il licenziamento, affermando che il congedo parentale è un diritto potestativo che permette al suo titolare di perseguire uno specifico interesse senza che il datore di lavoro possa opporsi. Cio non esclude comunque per il datore di lavoro la possibilità di verificare come il diritto viene esercitato, sia da terzi che dal giudice.
E' stata giudicata duqneu contraria alla buona fede, nei confronti del datore di lavoro, la condotta del lavoratore in quanto per l'abuso del diritto di congedo l'azienda è stata ingiustamente della prestazione lavorativa
Inoltre è rilevante anche l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale dell'ente di previdenza erogatore dell'indennità economica del congedo In questa ottica, la sentenza chiarisce tale comportamento giustifica il licenziamento per giusta casa essendo venuta meno per questa condotta la fiducia nel dipendente.
Il principio generale espresso richiama il precedente di Cassazione n. 16207 che ha affermato che si verifica un abuso del diritto potestativo di congedo parentale quando il diritto è esercitato non per la cura diretta del bambino, ma per altre attività lavorative o di altro tipo.
Secondo lavoro durante il congedo parentale: il parere della Cassazione
Il caso affrontato dalla Cassazione nel 2008 riguardava il licenziamento per giusta causa di un dipendente di una spa , motivato dall'uso improprio del congedo parentale (L. n. 53 del 2000).
Il Tribunale avevaa accertato che il lavoratore aveva utilizzato il periodo di astensione per gestire una pizzeria con asporto acquistata dalla moglie, anziché prendersi cura della figlia. Questo uso improprio ha configurato una giusta causa di licenziamento, poiché la legge tutela l'astensione dal lavoro solo se utilizzata per le finalità previste. M. G. ha impugnato la decisione, contestando la valutazione delle prove e sostenendo che non vi era alcun divieto di svolgere attività lavorativa durante il congedo. In subordine, ha argomentato che la sanzione del licenziamento era sproporzionata rispetto al fatto contestato.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 30 agosto 2004, ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione di M. G., con il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte ha ritenuto che il congedo parentale possa essere utilizzato per esigenze organizzative della famiglia, a differenza del caso del lavoratore assente per malattia che presta attività lavorativa per terzi. Ha considerato irrilevante verificare se M. G. si fosse occupato anche della figlia, poiché l'attività nella pizzeria della moglie soddisfaceva comunque un'esigenza familiare, legittimando l'uso del congedo.
La società ha presentato ricorso in Cassazione, articolato in sei motivi.
- 1.1. Primo motivo: Violazione e falsa applicazione della normativa sul congedo parentale (L. n. 53 del 2000, D.Lgs. n. 115 del 2003). La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello abbia mal interpretato la normativa, ritenendo erroneamente che il congedo parentale possa essere utilizzato per qualsiasi esigenza familiare.
- 1.2. Secondo motivo: Violazione delle norme processuali e dell’onere della prova. Si contesta l’ammissione di nuove argomentazioni in appello, nonostante l’assenza di prove da parte del lavoratore sulle esigenze familiari.
- 1.3. Terzo motivo: Violazione delle norme sulla diligenza del lavoratore. La Corte d’Appello avrebbe escluso ogni possibile controllo sull’utilizzo del congedo.
- 1.4. Quarto motivo: Violazione delle norme sulla giusta causa di licenziamento, ritenendo erroneamente che la condotta del lavoratore non integrasse una giusta causa.
- 1.5. Quinto motivo: Omessa valutazione della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento.
- 1.6. Sesto motivo: Omessa considerazione dei compensi percepiti dal lavoratore prima e dopo il licenziamento nella determinazione del risarcimento.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello abbia fornito un’interpretazione errata della normativa sul congedo parentale. Ha stabilito che il congedo parentale deve essere utilizzato per la cura diretta del bambino e non per svolgere altre attività lavorative, anche se queste possono migliorare l'organizzazione familiare.
La sentenza della Corte d'Appello è stata quindi cassata, con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame della controversia, attenendosi al principio di diritto secondo cui l’utilizzo del congedo parentale per attività lavorative costituisce abuso del diritto e può giustificare la giusta causa di licenziamento
Allegati: -
Dimissioni in periodo protetto revocabili dopo convalida
Con la nota 862 del 8 maggio 2024 l'ispettorato del lavoro è intervenuto a seguito di richieste di chiarimenti in tema di revoca delle dimissioni protette dopo il procedimento di convalida dell'ispettorato, come previsto ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001.
Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.
Dimissioni genitori lavoratori in periodo protetto
Va ricordato innanzitutto che per dimissioni protette si intendono quelle rassegnate dai genitori nel periodo , fino ai 3 anni di vita de bambino, nel quale, a protezione della funzione genitoriale, le dimissioni, cosi come gli accordi per la risoluzione consensuale, devono essere ratificate dall'ispettorato del lavoro.
Tale verifica riguarda il fatto che la decisione del lavoratore sia effettivamente frutto di una libera scelta e non, al contrario, imposta dal datore di lavoro.
Le stesse considerazioni valgono per la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di proposta di incontro del minore.
l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata dalla convalida dell'INL.
Per la richiesta di convalida dal 2022 è stato reso disponibile un modulo telematico di richiesta.
Vedi l'articolo convalida dimissioni protette 2022
La revoca delle dimissioni protette
Sul tema della revoca delle dimissioni dei lavoratori nel periodo protetto l' Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura con le note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020.
Ora, sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024) viene chiarito che il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto ma, secondo l'ispettorato, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, non vi sono elementi che impediscano al soggetti di revocarle, sia prima che dopo la convalida delle dimissioni, purché prima della risoluzione effettiva del rapporto.
L'ispettorato ricorda anche quanto già affermato ovvero che anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n.5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).
Solo nel caso in cui invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano già prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte del lavoratore e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
Sul periodo di sospensione tra l'altro anche la Cassazione è intervenuta con l'ordinanza 5598/2023, specificando che le dimissioni di una lavoratrice restano sospese fino al momento della convalida da parte dell'ispettorato anche oltre il periodo protetto di tre anni.
Leggi per i dettagli Dimissioni in periodo di maternità convalida sempre necessaria
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Maxisanzioni lavoro nero 2024: aumenti confermati
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 192024 detto PNRR bis all'interno della nuova stretta per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto un nuovo aumento delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. La conversione del decreto in legge n. 56/2024, , pubblicata il 29 aprile in GU non ha modificato la novità.
Si ricorda che la prima formulazione della norma risale al Dl 12/2002, aggiornata poi con il Jobs act 151 2015 e DL 50 2017 ( per il libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale).
Con la nota 856/2022 del 20 aprile 2022 l'ispettorato aveva fornito un vademecum aggiornato QUI IL TESTO COMPLETO chiarendo anche l'applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dal DL 146 2021.
Riepiloghiamo di seguito le indicazioni generali dell'INL e i nuovi importi
Maxisanzione lavoro nero: a chi si applica
La "maxisanzione" riguarda:
- i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa,
- gli enti pubblici economici,
- anche le persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Maxisanzione: a quanto ammontano – codici tributo
Fino al primo marzo 2024 le maxisanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare, ovvero per il datore che occupa personale “in nero” sono le seguenti
- Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Sono inoltre previste maggiorazioni del 20%
- in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e
- in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno
- minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
- percettori del reddito di cittadinanza.
Dal 2 marzo 2024 , con l'entrata in vigore del DL 19 2024 che modifica l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018, lettera d), gli importi sono sono aumentati come segue
- da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400);
- da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800);
- da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).
ATTENZIONE La sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria.
Inoltre si puo accedere alla diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima (vedi ultimo paragrafo per i dettagli)
Resta confermato anche il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva, nei tre anni precedenti, cioè se il datore di lavoro è incorso nelle stesse violazioni.
Maxisanzione: quando si applica – esclusioni
L'illecito punito con maxisanzione è l'utilizzo di lavoratori subordinati senza laa comunicazione preventiva di assunzione:che, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente
Viene sottolineato quindi come necessario il requisito della subordinazione: previsto dall'art. 2094 c.c.
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare,
In particolare la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione
A tale riguardo l'ispettorato precisa che riguardo la recente novità della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale, la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali "che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la
prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione".
ATTENZIONE in caso di impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili :
- sia la maxi sanzione per lavoro nero,
- sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).
Maxisanzione e diffida
La novella del 2015 (art. 22, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 151/2015) ha reintrodotto la diffidabilità della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi
Al riguardo, si prevedono 3 ipotesi per cui assolvendo alla diffida si evita la maxisanzione:
1. regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, alle seguenti condizioni:
a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:
– contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;
– contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi. b) mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato. In altri termini, il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso ispettivo
2. regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;
3. regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all'atto dell'accesso ispettivo: non trova applicazione l'obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.
Il vademecum specifica in dettaglio le modalità di dimostrazione di assolvimento della diffida e altri casi particolari riguardanti le maggiorazioni e i casi di infortunio
Versamento sanzioni per lavoro irregolare: i codici tributo
A seguito dell’introduzione delle maggiorazioni nel 2018 è stato istituito il nuovo codice tributo “VAET”, che non risulta ad oggi modificato (non si escludono prossimi interventi dall'ispettorato nazionale del lavoro).
Pertanto:
1. per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
2. per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici:
– 3U56 “Sanzione in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”;
– 3U57 “Maggiorazione materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”.
per le altre quote relative alle medesime sanzioni si utilizzeranno rispettivamente i codici:
– per il 741T: 5030 e 5031 per le maggiorazioni;
– per il 79AT: 2Y25 e 2Y26 per le maggiorazioni.
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Licenziamento GMO: valido il verbale di conciliazione fallita
La decisione della Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 10734/2024, riguarda un ricorso presentato da una lavoratrice contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo . La Corte d'Appello di Catania aveva parzialmente accolto il reclamo del datore di lavoro , riformando la decisione di primo grado e riconoscendo la risoluzione del rapporto lavorativo al 3 giugno 2015 data del verbale di chiusura della procedura di conciliazione ,
Il ricorso alla Corte di Cassazione affermava che il verbale di esito negativo della procedura conciliativa non potesse essere considerato una comunicazione adeguata del licenziamento, con la conseguenza che il licenziamento risultava effettuato solo in forma orale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, confermando l'interpretazione della Corte d'Appello che il licenziamento fosse stato comunicato correttamente durante il verbale di conciliazione.
Il caso e la normativa applicabile
La dipendente ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nella procedura conciliativa obbligatoria tra l'organizzazione e il dipendente non si è raggiunto un accordo dando un esito negativo. La contestazione principale del dipendente riguardava la modalità di comunicazione del licenziamento, sostenendo che non fosse avvenuta in conformità con le norme vigenti, particolarmente in termini di forma scritta e tempistica.
Nello specifico, il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di impugnazione del licenziamento promossa dalla lavoratrice e, ritenendo violato il requisito di forma prescritto dall’articolo 2, comma 1, della legge 604/1966, le aveva accordato la tutela reintegratoria prevista in caso di licenziamento intimato in forma orale.
Al contrario, la Corte di appello aveva ritenuto che, nel caso specifico, «l’espressione della volontà di recedere dal rapporto travasata in un verbale scritto e firmato da entrambe le parti soddisfacesse le funzioni connesse al requisito di forma».
Si ricorda la normativa applicabile :
Articolo 7 della Legge n. 604/1966: stabilisce le procedure e le condizioni sotto le quali un datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo. La legge prevede una procedura di conciliazione obbligatoria prima che il licenziamento possa essere comunicato.
Articolo 1, comma 40 della Legge n. 92/2012: La riforma del 2012 ha modificato l'articolo 7 della Legge n. 604/1966, introducendo ulteriori specificazioni sulla procedura conciliativa, incluse le modalità e i tempi per la comunicazione del licenziamento al termine del tentativo di conciliazione.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i punti di diritto , soprattutto l'interpretazione del requisito della forma scritta e la tempistica della comunicazione del licenziamento post-procedura conciliativa e ha ha confermato la decisione della Corte di Appello sul fatto che che il licenziamento era stato correttamente comunicato attraverso il verbale di conciliazione, e che l'onere della forma scritta era stato rispettato.
Inoltre, la Corte ha stabilito che il verbale di conciliazione, firmato da entrambe le parti e formulato dopo un tentativo fallito di conciliazione, soddisfaceva i requisiti di legge come valida comunicazione del licenziamento.
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Ispezioni sul lavoro: nuovi chiarimenti sul potere di disposizione
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2778/2024 affronta una questione di grande rilevanza per i datori di lavoro , focalizzandosi sulle prerogative degli ispettori del lavoro. Inoltre sottolinea le conseguenze dell'inosservanza di tali richieste confermando una precedente interpretazione dell'Ispettorato stesso . La decisione chiarisce alcuni aspetti fondamentali riguardo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004
Il caso analizzato dal Consiglio
Il caso specifico trattato nella sentenza riguarda un contenzioso tra l'Ispettorato del Lavoro e il Patronato Inas Cisl, relativo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004. Il nucleo della controversia si concentra sull'emissione di un "provvedimento di disposizione" da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone, il quale ha richiesto al Patronato Inas Cisl di rivedere l'inquadramento di alcuni dipendenti, considerato non conforme alle disposizioni contrattuali vigenti.
Il Patronato Inas Cisl ha impugnato il provvedimento per vari motivi, tra cui la presunta illegittimità dello stesso per essere stato emesso oltre il termine massimo previsto dalla legge, la mancanza di una motivazione adeguata e l'assenza di una precisa indicazione delle fonti di prova che giustificassero la decisione degli ispettori. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, in primo grado, aveva accolto il ricorso del Patronato, escludendo che l'inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante rientrasse tra le irregolarità che potevano essere contestate dall'Ispettorato nell'esercizio del potere di disposizione previsto dall'art. 14.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ribaltato la decisione del TAR, sostenendo che il potere di disposizione degli ispettori del lavoro si estende anche alle violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa interpretazione amplia significativamente l'ambito di applicazione dell'art. 14, riconoscendo agli ispettori la capacità di intervenire in una varietà più ampia di irregolarità relative al lavoro e alla legislazione sociale, purché non già soggette a sanzioni penali o amministrative.
Nonostante la decisione del Consiglio di Stato di riconoscere l'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 14 alle violazioni dei CCNL, la sentenza ha poi confermato l'esito del TAR, ma con diversa motivazione, basata sulla mancanza di adeguata motivazione e insufficiente istruttoria del provvedimento impugnato. In sostanza, sebbene il Consiglio di Stato abbia chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 14, ha comunque ritenuto che, nel caso specifico, il provvedimento di disposizione non fosse stato adeguatamente motivato e supportato da un'istruttoria idonea, portando alla conferma dell'annullamento dello stesso.
Potere degli ispettori e sanzioni amministrative
La sentenza ricorda che gli ispettori hanno il potere di emettere un "provvedimento di disposizione", immediatamente esecutivo, per richiedere ai datori di lavoro di conformarsi alle normative contrattuali. Questo potere si estende a tutti i casi di irregolarità non già soggette a sanzioni penali o amministrative, inclusa l'applicazione errata dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
ATTENZIONE La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14 scatta solo se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento ispettivo. Quindi, non è l'irregolarità in sé a essere sanzionata, ma la mancata conformità alle disposizioni dell'ispettore.
La novità nell'interpretazione del Consiglio di Stato sta nel fatto che il potere di disposizione degli ispettori include anche le violazioni dei CCNL, superando la precedente decisione del TAR che aveva limitato l'ambito di applicazione . La sentenza sottolinea l'importanza della piena ed effettiva applicazione dei CCNL, evidenziando la rilevanza pubblicistica di queste norme.
Questo implica che i datori di lavoro devono attenersi strettamente alle disposizioni degli ispettori del lavoro. La mancata impugnazione di un provvedimento di disposizione rende definitivo l'accertamento delle irregolarità, limitando così le possibilità di contestazione in fase successiva.
Viene rimarcata infine la necessita dell''adeguatezza della motivazione e della istruttoria sottostante alcuni provvedimenti, evidenziando l'importanza di una base istruttoria solida e di una motivazione chiara per garantire la legittimità degli atti ispettivi.
La nota dell'ispettorato 4539/2020 sul potere di disposizione
L’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del potere di disposizione degli ispettori, modificato dal Decreto legge 76/2020 che sostituiva il precedente articolo 14, D.Lgs. 124/2004.
Facendo seguito alla prima circolare sul tema , n. 5 2020, l'ispettorato raccomandava che la disposizione dell'ispettore sia basata su una valutazione complessiva della fattispecie oggetto di accertamento, per garantire al lavoratore una effettiva tutela.
La disposizione va evitata comunque nei casi in cui anche se consentita, possa determinare effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.
La nota specifica che il potere di disposizione si applica nei casi in cui non siano previste specifiche sanzioni penali e amministrative per le violazioni rilevata nel corso delle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Per quanto riguarda la violazione o errata applicazione di obblighi contrattuali , secondo la nota va fatto riferimento non solo al Ccnl di settore ma anche a quello effettivamente applicato dal datore di lavoro v. circolare INL n. 5/2020) .
Invece per quanto riguarda le violazioni legate alla parte normativa ed economica del Ccnl va escluso il riferimento alla parte obbligatoria dei Ccnl (circolari INL n. 9/2019 e n. 2/2020) fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato.
La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione.
L’adozione della disposizione va invece esclusa nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti.
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Costo medio lavoro servizi postali: decreto e tabelle 2024/25
Con il decreto direttoriale 3 del 29 marzo 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il costo medio del lavoro per le imprese del settore servizi postali e recapiti a partire da gennaio 2024, definiti nelle tabelle allegate al decreto in maniera distinta per operai e impiegati., ai fini in particolare dell'affidamento di appalti pubblici.
La precedente determinazione risaliva a dicembre 2021 e nel frattempo è intervenuto il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 21 dicembre 2023 tra Fise-Assoposte e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE;
A seguito di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie , il ministero comunica il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto, per gli operai e per gli impiegati, aggiornato a decorrere dai mesi di
- gennaio e marzo 2024;
- gennaio e dicembre 2025.
Fa presente che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, ecc.);
- c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
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Reato la mancata risposta all’ Ispettorato del lavoro
Con la sentenza 5992 del 12.2.2024 la Cassazione torna sul tema della mancata risposta a richieste di informazioni effettuate dall'ispettorato del lavoro e ribadisce che l'omissione da parte del datore di lavoro costituisce reato ex art. 4 della legge n. 628/1961 sia per dolo che per colpa.
Si ricorda che in materia si era già espressa pochi anni fa specificando le modalità di calcolo deI termine di prescrizione per una violazione simile .
Vediamo di seguito i dettagli sui due casi.
Reato di mancata risposta a richiesta via pec dell’INL
Il caso riguardava l'amministrazione unico di una società che a seguito di richieste dell'ispettorato del lavoro prima via Pec e poi tramite raccomandata, non aveva fornito la documentazione richiesta, inerente i rapporti di lavoro instaurati con una dipendente, impedendo di fatto lo svolgimento dell'attività di vigilanza.
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale al pagamento di una ammenda di 300 euro ( con pena sospesa ai sensi dell'art. 164, comma primo, cod. pen.), e ricorreva in Cassazione .
Nella difesa affermava di non essere venuto a conoscenza delle richieste avanzate dall'Ispettorato del Lavoro in quanto la raccomandata giunta in data 23 settembre 2020 era stata consegnata al portiere dello stabile, e non era stata poi inviata la c.d. raccomandata informativa, contenente l'avviso di deposito, contrariamente a quanto considerato obbligatorio da una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione.
Inoltre l'invio precedente a una casella di posta elettronica certificata non aveva , in quanto era stata sottoposta a sequestro nell'ambito di un altro procedimento penale concernente reati tributari a far data dal 15/07/2020 e comunque inoltrata alla società – e non all'amministratore e rappresentante legale.
La Cassazione nella sentenza evidenzia invece come l'esame dei fatti sia emerso che il ragioniere della società aveva affermato dì essere venuto a conoscenza della richiesta, proveniente dall'Ispettorato del lavoro via Pec alla società, ma tuttavia di non aver mai esibito la documentazione richiesta
poiché essa si trovava in locali non più in possesso della società.
Ciò dimostra che il rappresentante legale, amministratore unico della società, era pienamente nella condizione di conoscere la richiesta dell'INL e avrebbe potuto e dovuto semplicemente fornire risposta circa l'impossibilità di fornire la documentazione , spiegandone le ragioni.
Si evidenzia dunque perlomeno la violazione del dovere di diligenza dell'amministratore.
La Suprema Corte precisa infatti che il reato ha natura di contravvenzione per la quale rilevano sia il dolo che la colpa, che sono titoli soggettivi dell’imputazione.
Reato di mancata risposta a INL: la prescrizione
Nella sentenza 43702/2019 della Corte di Cassazione era stato inoltre affermato che la mancata risposta a richieste di informazioni da parte dell'Ispettorato del lavoro a seguito di accertamenti è reato "permanente" con termini di prescrizione prolungati ovvero che decorrono dalla data della sentenza di primo grado, non dal momento della commissione del reato stesso .
Il caso riguardava il legale rappresentante di una società di capitali, che aveva omesso di consegnare alla Direzione territoriale del lavoro notizie e documenti che gli erano stati legalmente richiesti in data 6 settembre 2013; anch' egli condannato alla relativa pena pecuniaria prevista dall'articolo 4 della legge 628/1961 . La sentenza di primo grado aveva specificato che per il reato la prescrizione sarebbe scattata a novembre 2019 mentre la difesa nel ricorso in Cassazione affermava che il reato era già prescritto al 26 settembre 2018, a cinque anni dal termine per la consegna della documentazione richiesta, decorso inutilmente.
La Cassazione rigetta il ricorso e conferma l'interpretazione dei giudici di merito in tema di prescrizione di questo reato.
Si sottolinea che il reato si realizza in due forme:
- forma “commissiva”, quando il destinatario della richiesta, risponda con notizie o informazioni e documentazione diverse da quelle richieste, o
- in forma “omissiva” quando viene omessa la risposta
In questo secondo caso i giudici della Suprema corte affermano che si configura un reato permanente, che si protrae fino a quando non intervenga il soddisfacimento della richiesta oppure fino alla notificazione del decreto penale di condanna ovvero fino alla sentenza di primo grado, ed è solo da quella data che scattano i termini per la prescrizione.