• Lavoro Dipendente

    Visite fiscali: guida su orari e regole per lavoratori e aziende

    Le cd visite fiscali sono lo strumento a disposizione dei datori di lavoro per il controllo dello stato di malattia  sui lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati .

    Il lavoratore  che si assenta dal lavoro presentando il certificato di malattia , ha infatti l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, per  tutti i giorni durante la durata della malattia , comprese le domeniche ed i giorni festivi in determinati orari.

    La legge prevede alcune  fasce orarie giornaliere da rispettare in cui gli ispettori dell'INPS possono effettuare le visite fiscali,  che sono le seguenti :

    • PER I LAVORATORI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;
    • PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.

    Da  dicembre  2023 , a seguito di una sentenza del TAR DEL LAZIO  che ha evidenziato l'incostituzionalità del diverso trattamento  (vedi i dettagli sotto)  è stata modificata la prassi INPS (Messaggio 4640/2023)  per i  dipendenti pubblici parificando l'obbligo di reperibilità a quello dei dipendenti privati.

     Per tutti quindi attualmente gli orari per le visite fiscali sono 

    • dalle ore 10 alle 12 di mattina
    • dalle ore 17 alle 19 di sera

    L'obbligo riguarda tutti i giorni sia feriali che festivi.
    ATTENZIONE La sentenza del TAR segnalava la necessita di un intervento legislativo che non è ancora verificato

    In caso di assenza nel momento di una visita medica di controllo il lavoratore viene chiamato a una visita ambulatoriale e deve presentare una lettera di giustificazione . Se tale giustificazione non risulta valida ci sono conseguenze sia economiche  da parte dell'INPS che non paga interamente i giorni di malattia, che da parte del datore di lavoro che può prendere ulteriori provvedimenti disciplinari.

    Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti le modalità con cui   comunicare eventuali assenze , i casi di esonero dalla reperibilità e  le  conseguenze in caso di assenza ingiustificata dalla visita  fiscale di controllo . 

    Visite fiscali: giustificazione assenze e comunicazione cambio residenza

    Il decreto di riforma della pubblica amministrazione del 2017  prevede che se durante la malattia il lavoratore si deve spostare dal luogo indicato per giustificati motivi come  visite mediche,  o accertamenti specialistici  o altro, è  tenuto a darne preventiva comunicazione, 

    • in forma scritta  
    • al datore di lavoro

     che, a sua volta, ne dà comunicazione all’INPS. 

    I motivi  di giustificazione  per l'assenza accettabili  sono  in generale quelli dettati da forza maggiore, come ad esempio:

    • Ricovero  in ospedale
    • precedenti visite di controllo sullo stesso periodo di malattia
    • Motivi familiari  che richiedono la presenza del lavoratore in modo indifferibile e inderogabile
    • Concomitanza  di visite, prestazioni e accertamenti specialistici,  per i quali va dimostrata l'impossibilità di essere effettuate in orari diversi

    La giurisprudenza in alcune pronunce  ha giudicato valide anche  le seguenti  motivazioni:

    • Ritiro di referti di esami  collegati alla malattia;
    • Effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
    • Necessita di  recarsi in farmacia;
    • Visita alla madre  in ospedale  con orari di visita coincidenti  con le fasce di reperibilità;
    • Visita  per la verifica della guarigione presso l’ambulatorio del medico  con orario di visita  coincidente con le fasce di reperibilità

    Recentemente invece la Cassazione ha giudicato ingiustificata l’assenza di un lavoratore che si era  allontanato dalla propria abitazione per portare il figlio all’ospedale   per controlli non urgenti.   La decisione contenuta nell'Ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019,  ribadisce infatti che il dipendente che si allontana dalla propria casa durante le fasce orarie di reperibilità  evita la multa, oltre che nei casi di forza maggiore, solo quando la sua presenza altrove risulti indifferibile. Nel caso specifico, invece il lavoratore non aveva chiarito  l’impossibilità per altri familiari di prendersi cura del minore e, in ogni caso, la situazione  non gli impediva di comunicare tale assenza al proprio datore di lavoro.

    Nuova ordinanza di Cassazione su mancata comunicazione di cambio di residenza

    Con l'Ordinanza n. 8381 del 28 marzo 2024, in tema di licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro,  la Cassazione ha precisato che l'assenza del lavoratore in malattia è giustificata  anche se la visita  fiscale  ha avuto esito negativo perché  nel caso specifico l'istituto  non aveva  preso in considerazione  l’indirizzo che il lavoratore  aveva comunicato, pur non mettendone a conoscenza il datore di lavoro.

    Per questo   il lavoratore è soggetto alla  sanzione per omessa comunicazione ai fini della reperibilità ma è stato  risarcito e reintegrato nel posto di lavoro  

     

    Assenza da visite fiscali: le conseguenze

    In caso di assenza a visita domiciliare di controllo  il lavoratore deve presentare la documentazione giustificativa al datore di lavoro e  anche all’Inps, se l’assenza è dovuta a motivi sanitari.

    Va ricordato che la  valutazione finale sulla giustificabilità o meno e i relativi provvedimenti spettano esclusivamente al datore di lavoro.

    Se l'assenza  dalla visita medica di controllo non è  considerata giustificata scatta  l’applicazione di sanzioni  che consistono  nel  parziale  o totale mancato indennizzo delle giornate di malattia da parte dell'INPS.

    Il calcolo del  mancato indennizzo avviene nel  seguente modo:
    •  decurtazione per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
    • decurtazione per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
    • decurtazione  per il 100% dell'indennità dalla data della terza assenza a visita fiscale di controllo non giustificata.

    I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo tramite l'applicativo per le visite fiscali (v.messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019)

    Visite fiscali e datori di lavoro: come richiedere le visite al Polo Unico INPS

    Come anticipato sopra, il Decreto legislativo 75 2017  (Riforma Madia) ,  ha  istituito   il Polo unico VMC per le visite fiscali ( Visite Mediche di controllo )  in capo all’INPS.

    L' ufficio è   responsabile per le ispezioni e gli accertamenti medico legali  su  tutto il territorio nazionale , sia per le visite d'ufficio che per quelle su richiesta del datore di lavoro  (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).

    In precedenza l'istituto verificava lo stato di malattia dei dipendenti  pubblici mentre per i dipendenti privati la responsabilità era affidata alle commissioni sanitarie delle ULSS locali.

    In data  25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

    I datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni possono richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia,  compresi quelli  per i quali  non sono tenuti al versamento della contribuzione per l’indennità economica di malattia , attraverso  un applicativo web disponibile sul sito INPS.

    Per utilizzare il servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali , da richiedere all' INPS  allegando i seguenti documenti:

    •         modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con allegati copia del documento d’identità del sottoscrittore ed i singoli moduli di richiesta individuale;
    •         modulo di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, specificando l’assegnazione del PIN per l’accesso al servizio online “Richiesta visite mediche di controllo”, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

    Il servizio online permette anche di consultare lo stato delle richieste inviate  e l’esito degli accertamenti medico legali.

    Orario visite fiscali del settore pubblico: incostituzionale per il TAR

    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – RomaSezione 4-ter con la Sentenza 3 novembre 2023  n. 16305 ha accolto il ricorso di una amministrazione penitenziaria  contro il l Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  concernente il "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità,  i quale    individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

     Si afferma  in particolare il  contrasto con l'art 3 della costituzione  sull'uguaglianza dei cittadini e l'illogicita anche della possibilità di controlli d'ufficio, non solo su richiesta dei datori di lavoro.

    Nella sentenza si afferma che " La mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell'art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

    Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell'arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall'Amministrazione nell'interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall'idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall'art. 32.

    Il TAR  condivide con il Consiglio di Stato la necessità di "invitare l'Amministrazione a procedere, con le modalità ritenute più opportune, all'armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa di delega di cui al richiamato art. 55 septies, comma 5 bis del d.lgs. n. 165 del 2001."

    Visite fiscali i casi di esclusione dalla reperibilità

    Il Decreto ministeriale 11 gennaio 2016  concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS  ha previsto che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati privati, per i quali l'assenza è  riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

    • a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    Per quanto riguarda  i lavoratori della pubblica amministrazione l'esonero è stato modificato con  decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206  del 17 ottobre 2017 che prevede  come motivazioni:

    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

     b) infortuni sul lavoro;

     c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;

     d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    ATTENZIONE:  Non è piu esclusa la possibilità di una seconda visita  fiscale  nello stesso  periodo di prognosi indicato nel certificato.

  • Lavoro Dipendente

    Si può licenziare chi fa un altro lavoro durante la malattia?

    Il licenziamento del lavoratore dipendente  che lavora  presso terzi durante il periodo di  malattia è stato piu volte affrontato dalla Corte di Cassazione con esiti non omogenei.

    Nell'ultima pronuncia  n. 1472/2024 del 15 gennaio 2024 ad esempio viene affermato che lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce un illecito di pericolo e non di danno, nel senso che costituisce violazione sia  quando provoca la mancata ripresa del lavoro,  sia quando  tale  circostanza sia solo ipotetica  cioè quando il comportamento del lavoratore sia da considerare  "potenzialmente "  pericoloso per la guarigione.

    Nel caso specifico una lavoratrice,  aveva lavorato come cameriera  mentre era assente dal lavoro per lombalgia. Il suo ricorso contro il ilcenziamento era stato respinto sia in primo che in secondo grado in quanto i giudici hanno considerato il comportamento  mancante di correttezza e buona fede in quanto l'attività violava il dovere fare il possibile per raggiungere una sollecita guarigione. 

    Nel ricorso in cassazione la  lavoratrice affermava che la pronuncia della corte di appello  non aveva tenuto in giusto conto il fatto che il suo rientro al lavoro  era stato  sollecito come da prognosi medica, il che dimostrava come i turni in pizzeria non avevano avuto conseguenze sul rapporto di lavoro principale.

    La Suprema corte ha confermato la sentenza di appello ribadendo che il lavoratore in malattia deve astenersi da comportamenti che possano compromettere la  corretta esecuzione dell’obbligazione principale  del proprio contratto ovvero il rientro al lavoro  . Inoltre  si sottolinea che la sentenza dei giudici ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio , aldilà dell'effettiva  valutazione  sui reali effetti della attività presso terzi,  che eventualmente necessiterebbe di una consulenza medico legale "ex post".

    Licenziamento per altra attività durante la malattia

    Anche nella Sentenza n. 7641 del 19 marzo 2019   era  stato confermato l’orientamento maggioritario   secondo il quale il lavoratore sorpreso a lavorare per un’impresa terza durante un periodo di malattia può essere legittimamente licenziato,  ma solo nel caso in cui tale attività lavorativa pregiudichi o rallenti la guarigione dallo stato morboso 

    Si trattava del  licenziamento per giusta causa intimato ad A.R, per avere svolto, in periodo di assenza per infortunio  per il quale erano prescritti cure e riposo , un'altra attività lavorativa  consistita nella guida di automezzi e in operazioni di carico/scarico di cerchi in lega per  autovetture.

    I fatti contestati erano  giunti a  conoscenza della società attraverso un 'indagine investigativa, e avevano trovato conferma  nelle dichiarazioni degli investigatori .

    L consulenza d'ufficio disposta in primo grado  aveva consentito di accertare la potenzialità dannosa del comportamento addebitato, tanto che il periodo di malattia si era protratto  per molti giorni successivamente alla prima prognosi. 

    I giudici della Corte Suprema hanno quindi  confermato la decisione  della Corte d’Appello  che si era espressa rilevando   un inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e  fedeltà e la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede,  per cui il recesso datoriale per giusta causa era giustificato   anche  a causa della mancanza  di previsione nel contratto  collettivo o del codice disciplinare

    Licenziamento illegittimo  con attività lavorativa durante  la malattia 

    Orientamento opposto  a quello sopracitato  nella  sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 4237 del 3 Marzo 2015. 

     In quel caso la corte ha affermato che non sussiste la giusta causa di licenziamento per il lavoratore che durante l’assenza per malattia svolge una attività lavorativa in favore di terzi se non è provato che abbia agito in maniera fraudolenta.  

    La Corte di Cassazione si è espressa  precisando che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, oppure comporti una violazione del divieto di concorrenza o, ancora, comprometta la guarigione del lavoratore,.

    Sono tali  aspetti infatti ad implicare l’inosservanza del dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera e la legittimità della sanzione disciplinare massima.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti collettivi: la Consulta conferma la disciplina del Jobs act

    Con la pronuncia n. 7 del 22 gennaio 2024 la Corte costituzionale ha riaffermato la  legittimità delle norme sull'applicabilità e l'importo degli indennizzi in caso di licenziamenti collettivi illegittimi,  contenute nel  Dlgs 23/2015 , attuativo della legge delega 183 2014 , il cd Jobs Act  del Governo Renzi. 

    Vediamo in dettaglio il contenuto e le conseguenze della decisione

    Legittimità costituzionale della disciplina sui licenziamenti collettivi: i dubbi della Corte di Appello 

    La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, in particolare sugli artt. 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo  4 marzo 2015, n. 23  nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento,  ad una lavoratrice assunta in data 1° maggio 2016, a conclusione di una procedura di  licenziamento collettivo per «riduzione del personale» 

     La Corte rimettente aveva dichiarato con sentenza parziale  l’illegittimità dell’impugnato licenziamento per violazione dei criteri di scelta, e aveva  disposto la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell’individuazione delle conseguenze sanzionatorie, ricordando che   per la lavoratrice assunta dopo il 7 marzo 2015,  il decreto  23 2015  prevede ,  l’estinzione del rapporto e condanna il datore di lavoro al pagamento di  una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale «in misura comunque non inferiore a quattro e  non superiore a ventiquattro mensilità»

    Il giudice   esprimeva quindi dubbi  in particolare   sui seguenti aspetti 

    •  legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.lgs. n. 23 del  2015,   in quanto avrebbe modificato la  disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un  licenziamento collettivo, pur in assenza di una specifica delega , con un intervento eccedente  in quanto  nella legge delega si faceva riferimento a modifiche in tema di " licenziamenti economici"   e non  ai licenziamenti collettivi,  che rientrerebbero invece in un  "corpo normativo unitario e completo,autonomamente disciplinato."
    • In secondo luogo, il giudice evidenziava  il contrasto dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, con gli artt. 3, 4, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui, per la stessa violazione dei criteri di scelta, disporrebbe, irragionevolmente, una sanzione  per i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015.  I dubbio riguardava in particolare il fatto di assoggettare  il datore a regimi sanzionatori disomogenei, sulla base dell'anzianità dei lavoratori ,  per una  invece identica violazione dei criteri di scelta  che viene viene riparata :
      • con la reintegra del rapporto di lavoro eprevidenziale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato fino al 7 marzo 2015, ed 
      • solo  con un  indennizzo forfettario, basato su una nozione di retribuzione, non onnicomprensiva ed inadeguata ad assicurare il ristoro effettivo del danno subito ovvero l'illegittima perdita del posto di lavoro , per i lavoratori assunti  successivamente.

    infine in presenza di una violazione di parametri selettivi oggettivi e solidaristici, l'indennizzo forfettizzato non costituirebbe un "affievolimento del ristoro del pregiudizio causato tanto da non garantire una sanzione efficace ed effettiva in caso di violazione dei criteri di scelta".

    La pronuncia della Consulta sugli indennizzi per licenziamento illegittimo 

    La Corte costituzionale  nella pronuncia ripercorre tutto il quadro normativo e afferma invece il disaccordo sui tre profili di non manifesta infondatezza delle norme in questione,   precisando che 

    1.   sull' eccesso di delega  delle norme riferite ai licenziamenti collettivi la Consulta  ritiene che il termine utilizzato nella legge "licenziamenti economici" in quanto atecnico   può essere utilizzato in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali “economici”…sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa”,  che sono di fatto anch'  essi  “economici”»
    2. Sulla violazione del principio di eguaglianza di trattamento per la stessa violazione verso i lavoratori, la Consulta  ricorda  la giurisprudenza precedente   per la quale  «non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche»  e non ritiene quindi illegittima la disciplina introdotta del dlgs 23 2015.
    3. Infine a Corte costituzionale ritiene  adeguata  l'indennità di risarcimento individuata dal decreto (che va da 4 a 36 mensilità di retribuzione) in quanto  non contrasta  il principio di "adeguato contemperamento degli interessi in conflitto".

    La corte in conclusione indirizza al legislatore l'invito  ad intervenire nella disciplina attuale,estremamente complessa , solo con interventi complessivi  volti a semplificare  pur rispettando  sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro,  rispettando sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie». pronuncia n. 7 del 22 gennaio 2024 

  • Lavoro Dipendente

    Autoliquidazione INAIL 2023-2024: istruzioni e tassi per la rateazione

    INAIL completa le istruzioni operative per la procedura di autoliquidazione dei premi INAIL Saldo 2023 e acconto 2024  fornite lo scorso 27 dicembre,   con un nuovo documento che definisce i coefficienti di applicazione dei tassi di interesse per le rateazioni , pubblicato il 9 gennaio 2024 (v dettagli sotto)

    Vengono inoltre riepilogate le scadenze secondo il seguente calendario 

    16 FEBBRAIO 2024 

    •  versamento del premio di  autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale e
    • versamento dei contributi associativi in unica soluzione 
    • comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2024 

    29 FEBBRAIO 2024 

    • termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente  corrisposte nell’anno 2023. 

     i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date: 

    Calendario servizi online

     Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024; 

     Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024; 

     Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;

      AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024; 

     Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024; 

     Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.

     Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi online – Istruzioni e manuali).

    Autoliquidazione INAIL 2023-24: istruzioni sulle procedure

    In tema di Servizi online si ricorda che 

    • I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le  dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari" .   Il numero di   riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è902024.
    • I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative  navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il  servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. 
    • È possibile inviare i dati sia nel formato Json sia nel formato txt.

    ATTENZIONE Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel  servizio online la seguente documentazione:

    – per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della  flotta;

    – per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e  Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

    I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo  inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione  dell’attività prevista nel 2024) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2024 la  comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r.  1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”.

    Pagamento rateale del premio di autoliquidazione: date e tassi di interesse 

    Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16  febbraio 2024, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale,

    dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la  presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. 

    1. I rata, 16 febbraio
    2. II rata, 16 maggio
    3. III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l.  44/2012)
    4. IV rata, 16 novembre.

    Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).

    Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei  titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF . pari allo 3,76%1

    Su  questa base, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della  seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023/2024, che tengono conto del

    differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di  pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il  versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto  senza alcuna maggiorazione:

    Rate 

    Data scadenza

     Data utile per il pagamento

     Coefficienti interessi

     16 febbraio 2024

     16 febbraio 2024 

    0

    2° 

    16 maggio 2024 

    16 maggio 2024 

    0,00927123

    3° 

    16 agosto 2024 

    20 agosto 2024 

    0,01874849

     16 novembre 2024 

    18 novembre 20242 

    0,02822575

    Autoliquidazione INAIL 2023-24:  Riduzioni del premio assicurativo

    La nota INAIL si sofferma infine sulle riduzioni contributive applicabili  all’autoliquidazione 2023/2024, ovvero:

    • 1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
    • 2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
    • 3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
    • 4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di
    • lavoratori in congedo (PAT)
    • 5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
    • 6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
    • 7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
    • svantaggiate (PAT)
    • 8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto
    • proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
    • 9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Assunzioni 2024: superdeduzione IRES in vigore

    In uno dei decreti attuativi della legge delega fiscale (legge 111 2023),  approvati dal Consiglio dei Ministri del 16.10.2023,  è prevista una innovativa misura di incentivo alle assunzioni con importi  di agevolazione mai registrati in precedenza .

     Il decreto è stato approvato definitivamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (D.LGS 126 2023) il 30 dicembre scorso. 

    Scarica Quil decreto legislativo 216 2023 , entrato in vigore il 31 dicembre 2023.

     Vediamo più in dettaglio la novità : a chi spetta, i requisiti , le modalità applicative che saranno comunque precisate anche da un decreto ministeriale, atteso , teoricamente,  entro il 30 gennaio 2024.

    Superbonus nuove assunzioni 2024: come e a chi spetta

    All'Articolo 4 del decreto si descrive la nuova agevolazione che consiste in una Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. 

    In particolare si prevede che , SOLO per il 2024 , in vista  di una futura  completa attuazione della legge delega di riforma fiscale, il costo del personale

    •  di nuova assunzione 
    • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

      venga  maggiorato, ai fini della determinazione del reddito del datore, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale.

    Tale incremento si misura   sulla differenza tra il  costo complessivo del personale nel 2023 e nel 2024    al netto  delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società collegate o controllate dagli stessi soggetti 

     I datori di lavoro  beneficiari sono: 

    • i titolari di reddito di impresa e
    •  esercenti arti e professioni 
    •   che abbiano esercitato l'attivita per almeno un anno e

     non spetta  alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

    Il decreto specifica,  dal punto di vista tecnico,  che :

    "Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.  (…). Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. "

    Incentivo  IRES assunzioni  2024 per  categorie svantaggiate 

    La misura prevede inoltre che per  favorire ulteriormente l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il  costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione  in caso di assunzioni  di lavoratori meritevoli di maggiore tutela come giovani, donne percettori di sostegni al reddito, disabili.

    I coefficienti di maggiorazione saranno definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, ma si prevede già che non supereranno comunque  come maggiorazione complessiva il  10 per cento del costo del lavoro sostenuto, per un totale quindi del 130%.

    Viene infine precisato che  nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto di questa nuova disposizione  e nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assumerà, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni.

    Superbonus  assunzioni 2024 – Lavoratori meritevoli di tutela

     Le categorie che godranno di maggiorazione sono:

    •     lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; 
    •     persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno; 
    •     donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea  annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia ;
    •     giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
    •     lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
    •     già beneficiari del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio  e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

    Superbonus assunzioni: abrogazione precedenti incentivi e cumulabilità

     La nuova misura prevede  la contestuale abrogazione della precedenti  agevolazioni tramite esonero contributivo triennale per le assunzioni  a tempo indeterminato prevista

    • dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i

    L'agevolazione  dovrebbe essere cumulabile con la decontribuzione SUD  stando alle dichiarazioni della premier in conferenza stampa, cosi come con il nuovo sgravio per le donne con figli previsto dalla legge di bilancio 2024, ma la norma non lo  specifica . Chiarimenti dovrebbero arrivare come detto con  il decreto  attuativo ed eventuali istruzioni dell'Agenzia e dell'INPS.

  • Lavoro Dipendente

    Conguagli contributi buste paga: le istruzioni INPS

    Con la  circolare 106 del 20 dicembre 2023 INPS da le indicazioni complete sulle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023,  per la  corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

    In particolare, si chiariscono le  modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

    • 1) elementi variabili della retribuzione
    • 2) massimale contributivo e pensionabile,
    • 3) contributo aggiuntivo IVS 1%, 
    • 4) conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
    • 5) fringe benefits esenti non superiori al limite di 258,23 euro (innalzato a 3.000,00 euro per l’anno 2023 per i lavoratori di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, 
    • 6) mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
    • 7) auto aziendali a uso promiscuo;
    • 8) prestiti ai dipendenti;
    • 9) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
    • 10) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
    • 11) gestione delle operazioni societarie.

    Vengono anche riepilogate le istruzioni per i conguagli nelle denunce  contributive presentate con il flusso Uniemens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

    Le scadenze per i conguagli 2023

    L' istituto precisa che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio 

    con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024),

     anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024

    per  il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro edile 2023: tabelle rettificate

    Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro sezione pubblicità legale il decreto  direttoriale 12 del 5 aprile 2023  che aggiorna il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da 

    • imprese del settore  dell’edilizia e attività affini e 
    • delle cooperative. 

    I valori riportati nelle  tabelle allegate al decreto, riguardano il costo del lavoro   per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del  decreto del 5 2023 .

    Con un nuovo decreto del 15 dicembre 2023 sono state rettificate alcune tabelle relative al   costo della manodopera per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, relative alle province di Campobasso-Isernia, Nuoro, Oristano e Sassari

     con decorrenza dalla data di adozione del decreto.

    Qui il testo e tabelle corrette del decreto 15.12.2023

    Costo lavoro edile 2023

    Si precisa che il costo del lavoro  così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

    • a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle  disposizioni vigenti;
    • b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni.

    Sono stati esaminati in particolare  i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti 

    • all’ANCE, 
    • LEGACOOP Produzione e Servizi,
    • CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro, 
    • ANAEPA CONFARTIGIANATO,
    •  CNA  COSTRUZIONI,
    •  FIAE CASARTIGIANI, 
    • CLAAI Dipartimento edilizia, 
    • CONFAPI ANIEM

     e le Organizzazioni sindacali  territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di :

    Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta,  Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como,  Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova,  Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova,  Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova,  Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato,  Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena,  Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,

    Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.

    Allegati: