-
Alluvione Emilia: bonus PMI ENFEA e ripresa versamenti
L'ente bilaterale della confederazione datoriale delle PMI CONFAPI aveva disposto in ragione degli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana del maggio 2023 la sospensione dei versamenti dei contributi di finanziamento dal 1 maggio al 31 agosto 2023
Con un comunicato ENFEA ricorda che dal prossimo ottobre e fino a dicembre 2023, le imprese che hanno sede legale o operativa in regioni colpite, possono restituire le quote dei versamenti sospesi all'ENFEA, in un'unica soluzione o a rate, mediante dilazione, nei mesi di ottobre , novembre e dicembre, come previsto dall'accordo del 7 giugno 2023 tra le parti sociali.
Giova ricordare che lo stesso accordo aveva previsto alcune misure di supporto alle imprese iscritte e ai loro dipendenti, per le quali è ancora possibile fare domanda fino al 31 dicembre 2023.
Sono interessate le aziende che applicano i seguenti CCNL:
CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL.
Contributo ENFEA ricostruzione e ripristino attrezzature
Il contributo è rivolto alle imprese ubicate nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana elencati nell'allegato del DL 61 2023 e che abbiano riportato a seguito di tale evento danni a strutture o attrezzature. È ammessa una sola domanda per impresa.
L'importo previsto copre il 20% ( fino a 10mila euro ) per spese sostenute per un minimo € 1.500. Il 50 % verrà erogato nel momento di approvazione della domanda;la quota restante dopo la chiusura delle domande 831 dicembre 2023 fino a concorrenza delle risorse stanziate.
Sono ammesse le spese attinenti alle strutture aziendali come la ricostruzione di muri, coperture o impianti; il ripristino dei macchinari (riparazioni), e ripristino mezzi aziendali (riparazioni); le spese di spurgo e pulizia.
Non sono ammesse la sostituzione con nuovi macchinari e nuovi mezzi aziendali; stoccaggi o giacenze di magazzino.
La documentazione dovrà comprendere :
- Documentazione attestante l’ubicazione dell’impresa in zona individuata dalle Ordinanze emanate dai comuni interessati e dal Decreto Legge 61/2023;
- perizia o altro documento comprovante i danni subiti;
- fatture quietanzate di competenza dell’anno in corso, comunque successive alla data dell’evento.
Contributo ENFEA a dipendenti PMI Confapi
La prestazione straordinaria si rivolge alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti residenti nei comuni o porzioni di essi delle regioni colpiti dagli alluvioni del maggio 2023 dipendenti delle imprese aderenti a Enfea in regola con i versamenti , indipendentemente dall’anzianità di servizio, purché assunti antecedentemente il 17 maggio 2023.
Il contributo una tantum per il ripristino e il risanamento dell’abitazione di residenza o domicilio arriva al 50% dell’importo documentato, fino a un massimo di € 800, che sarà corrisposto al termine delle procedure di verifica.
Il contributo può essere richiesto solo una volta, da un solo dipendente per nucleo familiare.
Sono ammesse le spese per danni intervenuti nell’abitazione principale, abituale e continuativa inerenti:
- spurgo e pulizia;
- ripristino o acquisto di arredi ed elettrodomestici danneggiati ubicati nell’abitazione;
- interventi a elementi strutturali, finiture, serramenti, impianti.
E' richiesta documentazione attestante
- l’ubicazione dell’abitazione in zona alluvionata e il danno subito dall’abitazione;
- bonifico e relative fatture e/o documento fiscale dell’anno in corso, non antecedenti alle date degli eventi alluvionali, intestati al dipendente richiedente e con indirizzo compatibile con l’abitazione;
- certificato di residenza emesso nel 2023 (no autocertificazione). In caso di Domicilio, documentazione comprovante la dimora (es. contratto di locazione);
- visura catastale.
- Non sono ammesse fatture di opere generiche di ristrutturazione.
ATTENZIONE : Le prestazioni straordinarie una tantum vanno richieste dalle aziende , anche per i lavoratori, accedendo alla propria area riservata . Maggiori informazioni possono essere richieste a [email protected]
-
OT23 2024: nuovo modello e istruzioni INAIL aggiornati
Come ogni anno INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023 . La scadenza è fissata al 29 febbraio 2024.
Il modello pubblicato il 4 agosto scorso è stato corretto e sono disponibili i modelli e la Guida aggiornati al 19 settembre 2023 (v. sotto)
Si ricorda che l’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa
in materia. Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità
telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, allegando la documentazione richiesta.
Al momento la procedura non risulta ancora operativa
La riduzione del tasso medio di tariffa è accordata se vengono effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Interventi migliorativi ai fini della riduzione del premio INAIL 2023
Gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che danno accesso alle riduzioni se adottati dalle aziende nel corso del 2023, sono indicati nel modulo di domanda con i relativi punteggi, suddivisi nelle seguenti sezioni:
- A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
- A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
- A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
- A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
- A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
- B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
- C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
- C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
- C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
- C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
- C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
- C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
- C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
- D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
- E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
- F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Si ricorda che gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda, ma in particolare,
- per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e
- per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT iper garantire la massima efficacia
QUI il modello OT23 (si ricorda che il modello ha solo fine informativo in quanto andrà compilato direttamente online)
QUI la Guida alla compilazione
Modello OT23 e guida 2024 aggiornamento settembre 2023
Le modifiche riguardano :
- l'intervento B1, in cui si parlava di erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura a tutti i lavoratori" mentre ora l'intervento è così definito: "L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura".
- correzione dei refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.
-
Privacy dipendenti: diritto di accesso ai dati investigativi
Il dipendente ha il diritto di essere messo a conoscenza delle informazioni contenute nella relazione di una agenzia di investigazioni che opera su incarico del suo datore di lavoro. Qualsiasi attività di raccolta dati e i dati stessi non possono essere tenuti nascosti ma vanno messi a disposizione dell'interessato.
E' quanto ha stabilito il Garante per la privacy, irrogando una sanzione di 10mila euro, di cui da notizia nella newsletter dell'11 settembre 2023.
Dati investigativi e licenziamento: il lavoratore deve poter accedere
Il provvedimento 290 datato 6 luglio 2023 ha statuito in particolare l'illiceità del trattamento dei dati personali di un dipendente effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità che non aveva dato riscontro alle sue richieste di accesso dopo essere stato oggetto di contestazione disciplinare.
La contestazione, infatti aveva portato al licenziamento del lavoratore facendo riferimento ad attività extra lavorative del lavoratore sulle quali il dipendente aveva chiesto chiarimenti.
L'azienda però, dopo lungo ritardo aveva risposto negativamente definendo le richieste "troppo generiche" e affermando che era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali il lavoratore chiedeva di accedere.
Solo durante l'iter giudiziario seguito all'impugnativa del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa sulla base della quale era stata avviata la contestazione disciplinare.
Il garante afferma invece l’azienda aveva l’obbligo di mettere immediatamente il lavoratore a conoscenza di tutti dati raccolti con le investigazioni , anche di quelli non utilizzati nella contestazione disciplinare, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento , in quanto tutti potevano essere utilizzati per l’esercizio del diritto di difesa.
Tali dati comprendevano fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni, delle quali il dipendente non conoscenza neppure l'esistenza
L’Autorità Garante conclude affermando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata – indicandone anche l'origine dei dati , nel caso in cui non siano stati forniti dall'interessato stesso.
Per questa violazione è stata irrogata all’azienda una sanzione di 10mila euro.
-
Agenzie interinali: proroghe oltre il limite se si prova la temporaneità
I contratti i lavoro interinale a tempo determinato possono essere reiterati solo per esigenze temporanee, anche oltre il termine di 36 mesi . La specificazione ( non del tutto chiarificatrice) arriva dalla Cassazione con la sentenza 23445 del 2023 . Vediamo di seguito e i dettagli del caso analizzato nella nuova pronuncia
Il caso riguardava una lavoratrice che aveva chiesto al tribunale la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato con la ditta utilizzatrice a seguito di 4 contratti a termine in somministrazione, con le stesse mansioni e senza soluzione di continuità, con superamento del limite di 36 mesi stipulati tramite una agenzia interinale multinazionale
Il ricorso veniva accolto dal Tribunale ma respinto dalla Corte d'appello che riteneva anche non vi fosse motivo di rimettere la questione alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia UE, chiesto dalla ricorrente, in quanto esistono già nel nostro ordinamento strumenti adeguati per sanzionare il ricorso abusivo all’istituto della somministrazione da parte dell’utilizzatore
La corte territoriale osservava in fatti che sulla base della legge vigente all'epoca dlgs 276 2003 il superamento del limite temporale non significava automaticamente mancanza di temporaneità dell' impiego. Concludeva quindi che nessuna conversione del rapporto poteva essere disposta nei confronti della ditta utilizzatrice ne dell'agenzia
La lavoratrice fa appello in cassazione denunciando in particolare il fatto che sia stato posto a suo carico l’onere della prova circa la sussistenza delle ragioni legittimanti il ricorso alla somministrazione anziché del datore di lavoro.
Veniva chiesto inoltre di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la seguente questione pregiudiziale in ordine all’interpretazione dell’art. 5.5 Direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale:
“Se l’art. 5.5 della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione del D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.L. 34/2014, che:
a) non prevede limiti alle missioni successive del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice;
b) non subordina la legittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione stessa;
c)non prevede il requisito della temporaneità dell’esigenza produttiva propria dell’impresa utilizzatrice quale condizione di legittimità del ricorso a tale forma di contratto di lavoro”.
Su questo la cassazione osserva che la Corte di Giustizia UE si è nel frattempo già espressa con sentenza del data 14 ottobre 2020, JH c. KG, C681/2018. Su queste basi la Cassazione ribadisce che
malgrado la direttiva non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale " tale requisito è da considerare come implicito ed immanente del
lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione.(..) E’ compito dunque del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva, da cui discende, secondo l’ordinamento interno, la nullità dei contratti".
La Cassazione evidenzia che nel caso in esame lo scrutinio pur compiuto dalla Corte territoriale sullo stesso tema è risultato parziale e comunque non conforme ai principi di diritto: la Corte di appello infatti si è limitata ad escludere un ricorso abusivo dell’istituto della somministrazione pur avendo accertato che le missioni corrispondenti ai tre contratti di somministrazione a termine, sempre per la medesima unica lavoratrice e per identiche mansioni specifiche, inquadrate ogni volta nel medesimo livello contrattuale, si erano succedute presso la stessa utilizzatrice senza “interruzioni tra una missione e l’altra”, per un tempo complessivo di oltre quattro anni (senza determinare precisamente tuttavia il numero complessivo di giorni), in ogni caso superiore senz’altro, e non di poco, al tempo complessivo di 36 mesi".
Si sottolinea quindi come invece incombeva sul giudice di merito stabilire se " la reiterazione delle missioni della lavoratrice, senza soluzione di continuità, presso l’impresa utilizzatrice avesse oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea".
Gli ermellini richiedono quindi di valutare la temporaneità di una mansione lavorativa anche al di la della durata che superi il limite stabilito per legge . Non si specificano però i principi su cui basare tale giudizio.
Il ricorso è accolto con rinvio per un nuovo giudizio.
-
Prestiti ai dipendenti e calcolo ritenute: chiarimenti dell’Agenzia
Con la risoluzione 44 del 25 luglio 2023 l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del Reddito di lavoro dipendente nel caso di erogazione di prestiti da parte del datore di lavoro a norma dell' Articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir.
Reddito dipendenti e valore dei prestiti agevolati come "beni in natura"
La risoluzione ricorda in primo luogo che costituiscono redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi , per cui il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute d' acconto con riferimento a “tutte” le somme percepite in “relazione” al rapporto di lavoro .
A questo fine, posto che ai fini del calcolo del reddito imponibile il compenso in natura è costituito dal 50 per cento della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito, l'Agenzia sottolinea l'importanza degli obblighi di comunicazione tra datori di lavoro che stipulano convenzioni per l'erogazione di prestiti agevolati ai propri dipendenti e soggetti erogatori
In particolare , la banca che eroga materialmente il prestito è tenuta a comunicare il valore, ma anche per il datore di lavoro è un obbligo acquisire tale importo.
Un meccanismo analogo deve essere istituito in presenza di un soggetto che ha ricevuto un compenso in natura dal datore di lavoro, ad esempio, un prestito a tasso agevolato e che poi sia collocato a riposo. In questo caso l’ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, l'ente dovrà acquisire l'importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico. Lo stesso vale in caso di distacco del dipendente presso un altro datore di lavoro
Viene inoltre sottolineato che per espressa previsione normativa, nel caso in cui la ritenuta non trovi capienza, sui contestuali pagamenti in denaro, il dipendente è obbligato a fornire al sostituto d'imposta le somme necessarie al versamento. In tal caso il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all’erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al pagamento.
Altro chiarimento riguarda la tipologia di beni che rientrano nella previsione dell'art 51 comma 4 lettera b ovvero
- i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente,
- di mutuo ipotecario e
- di cessione dello stipendio,
Restano escluse le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.
Per chiarire infine il momento impositivo da prendere in considerazione per il calcolo ,a Risoluzione fa riferimento alla circolare MEF 98 2000
Di particolare interesse anche il riferimento al fatto che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari specificati all'art 12 del TUIR per cui nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato o cointestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”.
-
Licenziamenti collettivi: non vincolante la comunicazione alle autorità
E' stata resa pubblica, in forma ancora non definitiva la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in una causa (N. 134 /22qui il testo) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
In particolare era stato posto l'interrogativo sul fatto che la violazione gli obblighi di preventiva comunicazione alla autorità competente, prevista dalla direttiva 98/59 potesse costituire un inadempimento tale da invalidare il licenziamento stesso
La pronuncia afferma invece che la finalità non è quella di tutelare individualmente lavoratori ma solo di portare a conoscenza le autorità competenti della procedura per una tutela collettiva. Di seguito i dettagli della questione .
Licenziamento collettivo e obbligo di comunicazione: il caso
Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici dell'Unione riguardava un lavoratore tedesco che ha proposto ricorso dinanzi al tribunale del lavoro
competente, a seguito di una procedura di licenziamento collettivo che chiedeva di accertare che il suo rapporto di lavoro non era stato risolto in quanto non era stata trasmessa all’Agenzia per il lavoro competente alcuna copia della comunicazione inviata al comitato aziendale benché tale trasmissione, imposta sia dall’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59 sia dall’articolo 17, paragrafo 3, della legge tedesca sulla tutela contro il licenziamento, costituisse un presupposto di validità del licenziamento.
L'azienda sosteneva invece che il licenziamento in questione era valido, poiché l’articolo 17, paragrafo 3, della legge, a differenza di altre disposizioni del medesimo articolo, non aveva lo scopo di tutelare i lavoratori interessati da un licenziamento collettivo o di evitare i licenziamenti, ma soltanto soltanto la finalità di informare tale Agenzia dei licenziamenti prospettati. Infatti da tale comunicazione l'agenzia non avrebbe potuto desumere le reali possibilità per evitare i licenziamenti programmati.
Il magistrato tedesco aveva osservato che per la norma nazionale "Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una notificazione all’Agenzia per il lavoro prima di procedere al licenziamento" ma che, come la direttiva, tale norma non prevedeva una sanzione , e poneva quindi l'attenzione sull'interpretazione esatta da dare all'articolo 2 della direttiva europea 98/59, sezione«Informazione e consultazione», ai suoi paragrafi da 1 a 3 che :
"1. Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo. 2. Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. ». Per questo si rivolgeva alla Corte Europea.
L'interpretazione della Corte UE su comunicazioni preventive di licenziamenti collettivi
La corte di Giustizia afferma che la trasmissione di informazioni all’autorità pubblica competente, avviene esclusivamente a fini informativi e
preparatori, per consentire a quest’ultima di anticipare, per quanto possibile, le conseguenze negative dei licenziamenti collettivi prospettati, allo scopo di poter ricercare efficacemente soluzioni ai problemi posti da tali licenziamenti una volta che gli stessi le saranno notificati.
Inoltre, specifica, tale azione non è intesa, ad affrontare la situazione individuale di ciascun lavoratore, ma mira a considerare globalmente i licenziamenti collettivi prospettati.
La Corte ha già dichiarato che il diritto all’informazione e alla consultazione previsto all’articolo 2 della direttiva 98/59 è concepito a favore dei
lavoratori intesi come collettività e presenta natura collettiva (sentenza del 6 luglio 2009, Mono Car Styling, C-12/08, EU:C:2009:466, punto 42).
Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, di tale direttiva conferisce ai lavoratori una tutela collettiva e non individuale.
Questa interpretazione può applicarsi anche in ambito italiano, alle disposizioni dell’articolo 4 della legge 223/1991, che ugualmente prevedono un obbligo di comunicazione ma non specificano le conseguenze per cui la mancanza della comunicazione di avvio della procedura non sembra integrare una violazione della procedura stessa tale da pregiudicarne la validità.
-
Contratti a termine 2023: come indicare le causali
I contratti a termine possono essere stipulati e rinnovati entro il limite di 24 mesi totali con causali quasi "libere".
Il decreto Lavoro approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta il 4 maggio 2023 come dl 48-2023, amplia l'utilizzo di questo strumento dando maggiore libertà per le causali da apporre a rinnovi e proroghe, mantenendo il limite massimo di 24 mesi fissato dal Decreto Dignità n. 87 2018.
Vediamo di seguito la disciplina precedente e le modifiche apportate dal DL 48 2023,convertito in legge 85 2023 nella quale si specificano ulteriori aperture, in particolare sul calcolo della durata dei contratti a termine e sul conteggio complessivo dei contratti in somministrazione.
Normativa contratti a termine Decreto Dignità
il decreto “Dignità” del 2018 aveva previsto che :
- al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata massima 12 , senza bisogno di apporre una causale
- si può rinnovare entro un massimo di 24 mesi per 4 volte, rispettando un intervallo tra un rinnovo e l'altro, solo specificando la motivazione del termine che deve rientrare in una delle seguenti causali:
-
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.
Quest'ultima causale è stata introdotta dal decreto legge Sostegni bis n. 73 2021, stabilizzando una norma temporanea legata all'emergenza Covid.
Si ricorda che la durata massima di 24 mesi poteva essere raggiunta attraverso un massimo di 4 rinnovi o proroghe.
Novità Decreto lavoro 2023 per i contratti a termine
Con la nuova formulazione prevista dal DL 48 si registra un forte ampliamento delle causali per l'utilizzo dei contratti a termine oltre i primi 12 mesi. Il comunicato del Governo spiegava in particolare che "Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi , per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- per esigenze previste dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024;
- per sostituire altri lavoratori."
Nulla cambiava per i contratti fino a 12 mesi .
AGGIORNAMENTO 24 luglio
Nel testo del DDL di conversione entrato in vigore il 4 luglio 2023 sono state introdotte alcune importanti modifiche :
- la possibilità di rinnovi senza causali entro i 12 mesi. e di causali ampie fino a 24 mesi
- ai fini del computo dei 12 mesi di durata massima senza causale, si possono considerare solo i contratti stipulati dal momento di entrata in vigore del Dl 48/2023 (5 maggio 2023) . La regola vale anche per la somministrazione di lavoro .
- nel limite di contratti in somministrazione a tempo indeterminato fissato al 20% del personale aziendale, non vanno conteggiati:
- gli apprendisti
- i lavoratori che fruivano da più di 6 mesi di indennità di disoccupazione, cassa integrazione o in situazione di svantaggio ( come da regolamento comunitario 651/2014 del 17 giugno 2014) e specificati con decreto del ministro del Lavoro.
Contratti a termine 2023: come indicare le causali
La novità affida quindi ampio spazio alla contrattazione collettiva che può definire nuove specifiche causali utili alla flessibilità .
In caso contrario il datore di lavoro può apporre una causale legata a "esigenze di impresa" ( formula abbastanza vaga , che potrebbe portare nuovamente a numerosi contenziosi). La norma si ricorda è valida fino al 30 aprile 2024.
In caso di assenza di indicazioni dei contratti collettivi è consigliabile definire un accordo scritto con i dipendenti interessati evitando formula generiche ma specificando le necessità alle quale si fa fronte con il rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato , ad evitare in caso di contenzioso che il contratto possa essere convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il problema non si pone ovviamente in caso di sostituzione di un lavoratore (per congedi genitoriali, straordinari ecc).
Causali contratti a termine nei CCNL
I CCNL che sono intervenuti specificando gli ambiti di applicazione del contratto a tempo determinato sono, ad esempio,:
- il Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021, per il quale le causali possibili sono:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali;
- esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
- Il Ccnl cartai e cartotecnici che prevede invece come motivazioni per il contratto a termine:
- l' incremento dei volumi produttivi,
- incremento dell’attività economica dell’impresa,
- partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti,
- investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi,
- realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
- Infine il Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021), considera una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.