• Lavoro Dipendente

    Corte UE su docenti AFAM: valutabili le esperienze all’estero

    Le esperienze lavorative svolte all'estero non possono essere escluse dalla valutazione dei titoli dei candidati nelle graduatorie per incarichi di lavoro negli istituti statali di alta formazione artistica e musicale. Lo statuisce la sentenza C132 2022 (QUI IL TESTO)  che  risponde ad una domanda di interpretazione dell’articolo 45, paragrafi 1 e 2,TFUE nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei

    lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

     Il ricorso era stato proposto dal Tar del Lazio e riguardava la controversia instaurata da due cittadini italiani che contestavano  la legittimità del decreto ministeriale  14 agosto 2018, n. 597 – "Costituzione graduatorie  riservate per il personale docente delle Istituzioni AFAM " in attuazione della norma delle legge di bilancio 205 2017,   che prevedeva l'ammissione alla  procedura solo per  i candidati che abbiano  maturato almeno tre anni accademici di insegnamento  negli  istituti sopracitati .

    La Corte ricorda che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 prevede quanto segue:

    «Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:  (…) b) che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto".

    Il Ministero  dell'Università e della ricerca affermava che il decreto ministeriale n. 597/2018  era legittimo in quanto  adottato sulla base della legge n. 205/2017  che con lo stanziamento di fondi specifici era  volta a superare il precariato storico del settore dell’alta formazione  artistica, musicale e coreutica .

    Inoltre ricorda che  non sussisterebbe alcuna violazione dell’articolo 45 TFUE né del regolamento  n. 492/2011, dal momento che non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento fondata  sulla cittadinanza dei candidati, giacché la procedura era  aperta sia ai cittadini italiani sia agli stranieri.

     Viene osservato dal giudice del rinvio che precedenti sentenze della Corte UE  hanno affermato che le misure che limitano la libertà di circolazione dei lavoratori possono essere ammesse qualora siano intese a perseguire uno degli obiettivi sanciti nel Trattato FUE o siano  giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e rispettino il principio di proporzionalità . In  particolare l’adozione da parte degli Stati membri di misure orientate a contrastare il fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione, derivante dalla reiterata stipula di contratti a tempo determinato, si può considerare  diretta a soddisfare non solo interessi nazionali ma anche europei.

    La pronuncia della Corte  considera invece  che una normativa nazionale che non prenda in considerazione  tutti i precedenti periodi di attività equivalente, maturati in uno Stato membro diverso da quello  di origine del lavoratore migrante, può rendere meno attraente la libera circolazione dei  lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE.

     Inoltre osserva che l’esclusione dei candidati che hanno acquisito un’esperienza professionale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica  italiana dnon sembra, di per  sé,  utile a favorire il superamento del precariato, vale a dire per aumentare la percentuale  di lavoratori a tempo indeterminato, nel settore, posto che  consente l’assunzione da parte delle istituzioni  tanto di tali lavoratori quanto di lavoratori a tempo determinato.

    Pertanto  la restrizione alla libera circolazione dei lavoratori  causata dalla normativa nazionale  citata nel procedimento non è giustificata.

    La pronuncia afferma quindi che " l’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione  dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che:

    essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano  maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali

    dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura  di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione di personale in tali istituti, mediante  contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere  in considerazione, ai fini dell’ammissione a tale procedura, l’esperienza professionale  maturata in altri Stati membri".

  • Lavoro Dipendente

    Occupazione in crescita ad aprile 2023: disoccupati al 7,8%

    Sono stati diffusi negli ultimi giorni i dati relativi al recetne andamento del mercato del lavoro: si tratta de

     i dati Istat di aprile 2023  e  del

    l Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro  del Ministero del lavoro che descrive le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato nel 2022. Qui il testo .

     Di seguito una sintesi degli aspetti principali dei due documenti.

    Dati ISTAT occupazione aprile 2023

    La crescita dell’economia italiana  degli ultimi mesi , oltre le aspettative,   ha effetto  positivo anche sul mercato del lavoro:  secondo gli ultimi  dati ISTAT  la disoccupazione è scesa ad Aprile al 7,8%.

    Rispetto allo scorso anno sono 390mila le persone che hanno trovato lavoro, 48mila ad aprile in più rispetto al mese di  marzo  2023.

    Il tasso di occupazione nazionale sale quindi al 61%  e il numero totale di  persone che lavorano si porta a 23 milioni e  446mila 

    Interessante notare che tra le  tipologie di contratto  aumentano  ancora  quelli a tempo indeterminato e il lavoro autonomo, calano invece i contratti a termine.

     La categoria con la migliore performance è finalmente quella femminile con 50mila donne  occupate in piu rispetto al  mese  precedente,  a fronte del calo di 4 mila occupati di sesso maschile. Rispetto al 2022 l'aumento di donne occupate è pari a 217mila unità

    Sempre ad aprile diminuiscono le persone che cercano lavoro e scende anche il tasso di inattività.(al 33,7%)

    Dati occupazione 2022 Ministero del Lavoro

    Si segnala anche la pubblicazione della   relazione  annuale del Ministero del lavoro  sulle comunicazioni  obbligatorie relative ai contratti di lavoro attivi nel 2022.

    In sintesi: 

    ATTIVAZIONI E CESSAZIONI 

    • Sono stati attivati 12.573.000 rapporti di lavoro, in aumento del 10,9%. La crescita annua, seppure significativa, risulta in calo rispetto al valore registrato l’anno precedente (+17,7%).
    • Sono cessati 12.159.000 rapporti di lavoro, in aumento del 14,4%. L’incremento annuo è superiore rispetto all’anno precedente (+13,6%).•
    • I 12.573.000 rapporti di lavoro attivati hanno coinvolto 7.076.000 lavoratori, con un numero medio di contratti attivati pro capite pari a 1,78.
    • Le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono state 716.000 oltrepassando il numero di trasformazioni annue nel periodo pre-pandemia, in aumento del +34,8% rispetto all’anno precedente.
    • L’82,5% delle cessazioni dei rapporti di lavoro ha interessato contratti con durata inferiore a un anno.
    • Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni a Tempo Indeterminato (+12,0%), con Apprendistato (+11,2%) e quelle a Tempo Determinato (+9,6%).
    • Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni nel settore alberghiero e della ristorazione (+24,4%), Altri servizi pubblici, sociali e personali (+18,4%) e il settore Trasporti, comunicazioni, attività finanziarie e altri servizi alle imprese (+12,3%).
    • La quota maggiore di lavoratori cessati ricade nella classe 35-54 anni, costituita da 2.795.000 individui (41,0% del totale), mentre la classe dei giovani fino a 24 anni corrisponde alla fascia d’età meno numerosa (15,8% del totale).•

    DISTRIBUZIONE 

    Dal punto di vista delle distribuzione territoriale : a  fronte di 12.573.000 di attivazioni nazionali, il 42,7% è nelle regioni del Nord, il 32,4% è nelle regioni del Mezzogiorno ed il 24,8% è nelle regioni del Centro.

    SOMMINISTRAZIONE : 

    Sono stati attivati 1.488.000 rapporti di lavoro in somministrazione con una crescita tendenziale del +11,1%.

  • Lavoro Dipendente

    Alluvione Emilia maggio 2023: al via la cassa integrazione

    INPS ha emanato con  il messaggio 1699  del 10 maggio le istruzioni per le domande di accesso  ai trattamenti di integrazione salariale  garantiti  per i datori di lavoro  nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, con il riconoscimento delllo stato di emergenza,  per i gravi eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

    Si tratta in particolare di 

    1. trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO per eventi non evitabili "EONE")
    2. assegno di integrazione salariale FIS e Fondi di solidarietà 
    3. cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). 

    Domande di CIGO o  assegno EONE

    Le causali da utilizzare sono :

    1. la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, (riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) o 
    2. se il caso anche la causale  “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”,

     per le quali : 

    •   non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni  dei lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva 
    •   i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale 
    •   le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, quindi entro il 30 giugno 2023;
    •   l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente  che  i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività  comunichino a RSA o RSU o articolazioni sindacali territoriali  le cause ,  la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento  e il numero dei lavoratori interessati. Inoltre per le imprese del settore edile e lapideo   non è necessaria per le prime 13 settimane di integrazione salariale.

    Tenuto conto dell’entità dell’evento  i datori di lavoro  non sono tenuti a dimostrare gli effetti  sull’attività produttiva  per cui  nella relazione è sufficiente  una descrizione sintetica  delll' attivita e la dichiarazione di sospensione 

    Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare le attestazioni delle Autorità  o fornire una autocertificazione  . In ogni caso la mancanza di documentazione non determina il respingimento dell'istanza ma l'istituto richiederà un supplemento di istruttoria .

    Sulla ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni  e che  se nonssere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga 

    ATTENZIONE 

    I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda  con  differente causale, dovranno annullarla e  la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni  I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali nel caso devono indicare nella  nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”. 

     Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) 

    il trattamento di CISOA  per eccezionali calamità o avversità atmosferiche, è garantito per un periodo non superiore a 90 giorni agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato  alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

    Tali trattamenti sono soggetti al limite massimo mensile di importo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.

     i datori di lavoro interessati dovranno presentare, domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

  • Lavoro Dipendente

    Riforma Cartabia: novità per i processi del lavoro

    L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il 19 aprile 2023 una nota  n. 2563 dedicata interamente alla novità della Riforma Cartabia, (Leggi delega nn. 134 2021 e 206 2021,   con i relativi decreti attuativi n. 149 2022, 150 2022 151 2022 e 13 2023 sulla digitalizzazione)  con particolare attenzione all'ambito della  vigilanza sul lavoro.

    Vediamo di seguito le principali novità  applicabili al processo civile e al processo penale in materia di lavoro.

    Riforma Cartabia modifiche processo civile del lavoro 

    L'ispettorato precisa innanzitutto che per quanto attiene al processo civile la finalità della riforma è lo snellimento delle procedure per una velocizzazione dei  processi.

     L'operatività  della riforma del processo civile è fissata  a partire dal 28 febbraio 2023 ma  si  ricorda  che  alcuni aspetti relativi all'utilizzo di strumenti telematici sono stati anticipati al 1 gennaio 2023.

    Nell'illustrare le modifiche viene sottolineato che  comunque il tessuto normativo fondamentale di riferimento restano i  dlgs 150 2022 e 149 2011,  l'  art 22 della legge 689/1981  e la circolare ministeriale 28 2011 .

    Di seguiti i principali aspetti di novità procedurale:

    COMUNICAZIONE NOTIFICHE: 

    • obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale ,  soprattutto per i giudizi di impugnazione.
    • le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna,(  Se generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7.)
    • se la copia è  consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata…”;

    UDIENZA DA REMOTO

    Con l’art. 127-bis c.p.c. si è previsto che “lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza.Per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

    Trova completa disciplina nell’art. 127-ter c.p.c. la c.d. “trattazione scritta” che prevede l’esclusivo deposito o scambio di note scritte contenenti memorie difensive, istanze e conclusioni delle parti costituite in giudizio.

    FASE DECISORIA

    • si segnala la nuova formulazione dell’art. 430 c.p.c. sul deposito della sentenza, che si limita a stabilire che quando il deposito è effettuato fuori udienza dovrà essere oggetto di immediata comunicazione alle parti.  
    • Eiminato il previgente regime del deposito in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia,  Si consente quindi come nel rito ordinario  il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni

    IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO

    Per le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023, l’appello deve indicare a pena di inammissibilità, e per ciascuno dei motivi, in modo chiaro, sintetico e specifico:

    – il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

    – le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

    – le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

    Riforma Cartabia: modifiche al processo penale

    ISCRIZIONE NOTIZIE DI REATO 

    In tema di iscrizione della notizia di reato la “riforma Cartabia” è intervenuta sull’art. 335 c.p.p. prevedendo che “il P.M. iscrive immediatamente nell’apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nella iscrizione sono indicate le circostanze di tempo e di luogo del fatto”. 

    Ciò comporta per l'ispettore in qualita di  ufficiale di Polizia giudiziaria  che non si richiede . la necessaria conoscenza o anche la definizione del nesso causale tra condotta ed evento o l’individuazione dell’autore del fatto, che potranno essere definiti anche successivamente.(..) 

    È necessario altresì non che il fatto così determinato sia verosimile ma che appaia “non inverosimile”

    INDAGINI

    La nota ricorda che il personale ispettivo  opera in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria per cui  deve provvedere a tutte le necessarie acquisizioni che di volta in volta il caso concreto richieda

    Di prassi si procederà, per esempio, all’escussione delle persone informate sui fatti ovvero all’esecuzione di specifici accertamenti. 

    Il completamento delle investigazioni costituisce valida giustificazione per un deposito  degli  atti anche dilazionato, purché  in tempi ragionevoli.

    IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE

     L'ispettore nel procedere all’identificazione della persona nei cui confronti si svolgono le indagini,  oltre a invitare a  dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni a norma dell’art. 161 c.p.p., nonché ad indicare il “recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio,  e indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità”. 

    DOCUMENTAZIONE ATTI E TESTIMONIANZE

    Il D.Lgs. n. 150/2022 in tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, prevede la riproduzione audiovisiva e fonografica delle testimonianze come modalità generale di documentazione accanto all’ordinario verbale in forma riassuntiva (art. 134 c.p.p.).

    COMPIMENTO ATTI A DISTANZA

     L'ispettorato ricorda infine le rilevanti novità in merito al c.d. “processo telematico” che si  sostanzia nella  realizzazione di un collegamento che deve avvenire nei luoghi specificamente stabiliti dal legislatore e, secondo regola generale , “da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo”.

     Tale procedura  può  essere richiesta  dalla polizia giudiziaria che  ne ravvisi l'esigenza e fornisca le motivazioni.

    Possibile effettuare   l’interrogatorio dell’indagato  a distanza tanto da parte del P.M. quanto da parte della P.G, con il consenso dell’indagato e del suo difensore. L’esecuzione dell’atto e la documentazione dello stesso devono avvenire con le modalità e nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 133-ter c.p.p..

    DURATA  INDAGINI PRELIMINARI 

     I  termini di durata delle indagini preliminari decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato viene attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. 

    Inoltre la  durata è in funzione  della gravità dei reati per cui si procede:

    •  un anno per la generalità dei delitti; 
    • sei mesi per le contravvenzioni; 
    • un anno e sei mesi per le ipotesi indicate nell’art. 407, comma 2, c.p.p. (es. necessità di compiere atti d'indagine all'estero). 

    Resta sempre, tuttavia, la possibilità per il P.M. di richiedere al giudice, quando le indagini si dimostrino complesse, la proroga dei suddetti termini.

    Viene ribadita  l’inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o eventualmente prorogato dal giudice.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento lavoratrice madre solo per cessazione dell’azienda

    Il divieto di licenziare la lavoratrice madre  può essere derogato solo in caso di cessazione totale dell'attività aziendale. 

    Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 13861 del 20 maggio 2021. La norma in questione è  l'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 151/01  il quale prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione obbligatoria  dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.   Detto divieto NON opera in alcuni specifici casi, tra i quali la "cessazione dell'attività dell'azienda",  ma tale deroga non è estendibile, afferma la Suprema Corte, perche si tratta di una norma di stretta interpretazione, come già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 22720  del 2017 .   

    Il caso in questione riguardava in realtà la richiesta di una lavoratrice  di indennità facoltativa post maternità che era stata rigettata dall'INPS  invocando appunto l'illiceità  

    del licenziamento, peraltro non contestato dalla stessa lavoratrice. 

    La corte territoriale aveva evidenziato nella sua decisione che la ricorrente era stata licenziata a causa della cessazione dell'attività alla quale era addetta e che la stessa non aveva mai eccepito nel corso del giudizio   la nullità del licenziamento, così come mai aveva dedotto che la cessazione dell'attività alla quale era addetta riguardasse solo una unità produttiva e non l'intera azienda.

    Sulla base di tali premesse, il giudice d'appello ha ritenuto non operativo il divieto di licenziamento sancito dalla legge n. 151/2001 (art. 54), in quanto riferito, secondo le circostanze acquisite nel processo, ad una situazione di totale cessazione della attività dell'azienda alla quale la lavoratrice era addetta e ha respinto il ricorso contro l'Inps.  La Corte di cassazione  respinge ugualmente  il ricorso  in quanto il "decisum"  precedente non è modificabile , dato che la corte di merito non ha errato nell'applicare la norma relativa al divieto di licenziamento della lavoratrice madre ed a trarne conseguenze quanto alle tutele assistenziali richieste all'INPS . Restano comunque ribadite le considerazioni riguardanti  l'applicabilità del divieto di licenziamento.