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Indennità spettacolo: ecco i lavoratori discontinui che ne avranno diritto
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2023 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro della Cultura che definisce in dettaglio le categorie dei lavoratori discontinui dello spettacolo che avranno diritto dal 2024 alla nuova indennità di discontinuità prevista dalla legge 106 2022
Si ricorda che la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'art. 2, comma 6 ha previsto una indennita' di discontinuita' strutturale e permanente indirizzata:
- oltre che ai lavoratori del settore dello spettacolo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, già iscritti all'ENPALS, ora FPLS ,
- anche a lavoratori discontinui del settore dello spettacolo cioè a tempo determinato in attivita' NON direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli dal punto di vista artistico e tecnico.
Le caratteristiche dell'Indennità sono in corso di definizione con decreto legislativo, già approvato dal Governo nel mese di agosto 2023.
Le specifiche categorie rientranti in questa definizione dovevano essere individuate con apposito decreto ministeriale entro 24 mesi dalla data della legge
Il decreto del 6.10.2023 indica quindi come aventi diritto all'indennità anche i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
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Bonus per il lavoro portuale: le istruzioni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 11 agosto 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la disciplina dei termini e delle modalità di richiesta del contributo cd. "buono portuale", istituito dalla legge di bilancio 2023 (comma 471, articolo 1, Legge n. 197/2022). Vediamo di seguito le istruzioni: a chi spetta come si richiede
Bonus lavoro portuale a chi spetta
Il contributo viene erogato a
- imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, compresa l'Agenzia di cui al comma 5, e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
- e le imprese che svolgono attivita' di trasporto, ovvero di movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali
per
- dipendenti con contratto di lavoro subordinato,
- anche in somministrazione o
- con contratto di apprendistato oppure
- beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, e per
- soci-lavoratori di cooperative.
Bonus lavoro portuale obiettivi e importi
Tale buono è riconosciuto per:
- agevolare il conseguimento/il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali dei dipendenti, per veicoli e per la movimentazione di persone e di merci: in questo caso ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l'impresa richiedente, alla data della domanda
- sviluppare modelli di organizzazione e gestione con un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente;
- incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente.
- un importo massimo pari a 50.000,00 euro per ciascuna impresa richiedente.
ATTENZIONE Fermi gli importi massimi citati il contributo ha un valore pari, nel massimo, all'80% della spesa sostenuta dall'impresa richiedente.
Bonus lavoro portuale: come fare domanda
Le imprese richiedenti devono presentare la domanda di erogazione a mezzo pec al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegando la specifica documentazione richiesta per ciascuna tipologia di intervento.
L'invio va effettuato all'indirizzo [email protected] a pena di inammissibilita' e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante.
La domanda deve contenere:
- ladenominazione o ragione sociale,
- il codice fiscale/partita IVA,
- l'indirizzo di posta elettronica certificata e
- le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante l'art. 47 DPR 445 2000 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo
- autorizzativo o concessorio
Il decreto non riporta scadenze per le domande ma specifica saranno evase fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 3milioni di euro per il 2023.
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Legge 104 e trasferimento dipendente: cosa dice la Cassazione
La legge 104 1992 prevede una serie di agevolazioni per la tutela di disabili che vanno dalla possibilità di permessi speciali retribuiti ai familiari che prestano assistenza a un trattamento speciale riguardo la sede di lavoro.
In particolare la norma prevede che : "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede".
In altre parole sussiste un divieto di trasferimento per il caregiver che lo rifiuti a causa delle necessità del disabile e , in senso inverso, anche un obbligo per il datore di lavoro di venire incontro ad eventuali richieste del lavoratore di essere trasferito in una sede più comoda per la stessa necessità .
Vediamo di seguito alcuni casi pratici partendo dalla giurisprudenza di Cassazione piu recente.
Nell'ordinanza 26343 del 12 settembre 2023 la Cassazione si occupa del caso di una lavoratrice che aveva fatto ricorso per non aver ottenuto il trasferimento richiesto al datore di lavoro per esigenze di assistenza a un familiare.
Si afferma che il diritto a ottenere il trasferimento in base alla legge 104/1992 è ampio e non «limitato nella sua estensione territoriale alla sola sede di residenza dell’invalido da assistere»
Il datore di lavoro è tenuto dunque a verificare tra le sedi possibili tenendo conto di tutte le preferenze indicate dalla dipendente nella domanda di trasferimento Va anche dimostrata l'eccedenza di personale in tali sedi di lavoro che impedisce il trasferimento stesso
Nell'ordinanza viene anche rimarcato come sintomatico dell'insussistenza delle ragioni addotte dalla societa il fatto che "la datrice di lavoro aveva proceduto in alcune sedi ad assegnazioni anche in esubero".
Trasferimento per assistenza legge 104 con cambio di mansioni
Nella sentenza dal Tribunale di Bari del 26 giugno 2018 veniva affrontato invece il caso di un lavoratore convivente con i genitori, portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104 del 1992, che ha presentato ricorso per il trasferimento impostogli da Poste Italiane, chiedendo di essere assegnato ad una filiale più vicina al domicilio, rendendosi disponibile a un cambio di mansione. Il giudice del Tribunale di Bari ha ordinato alla società l'assegnazione urgente presso uno degli uffici postali di un Comune più vicino, anche previo mutamento delle mansioni .
Ha ribadito infatti che incombe sul datore di lavoro l’onere di provare le concrete ragioni che rendono impossibile l’assegnazione del lavoratore, che assista con continuità un familiare disabile convivente, ad una sede di lavoro più vicina alla sua residenza.
Licenziamento per rifiuto di trasferimento per legge 104 1992
Anche la decisione della Cassazione sezione lavoro Sentenza n. 24015 del 12 Ottobre 2017 conferma che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore, rifiuti di assumere servizio nella sede diversa a causa della necessità di assistenza di un familiare. Il datore di lavoro infatti non aveva provato che il trasferimento fosse stato disposto per effettive ragioni tecniche e organizzative, che non potevano essere soddisfatte diversamente, come richiede la norma.
Legge 104 e trasferimento senza cambio di unità produttiva
Ancora , la Corte di Cassazione ha affrontato il tema nella ordinanza 21670 2019 ampliando la portata dell'interpretazione a favore dei lavoratori. Nel caso specifico si trattava di una dipendente che era stata spostata da un ufficio ad un altro, senza trasferimento vero e proprio in una diversa unità produttiva . Anche in questo caso l'interpretazione dei supremi giudici è stata favorevole alla lavoratrice, ribaltando le decisioni dei giudici di merito
Sia il Tribunale che la Corte di appello avevano considerato legittimo il trasferimento, con la motivazione che "lo spostamento di sede, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all'assistenza"; secondo i giudici di merito nelle norme collettive in materia l'inciso "indipendentemente dalla distanza", che prevedeva il necessario consenso della persona interessata (art. 38, comma 5), va letto sempre in relazione al trasferimento di unità produttiva vero e proprio "con la conseguenza che, in difetto di un trasferimento vero e proprio, non era tutelato il diritto alla inamovibilità".
I giudici di Cassazione invece hanno ribaltato la decisione affermando che per chi assiste con continuità un familiare disabile convivente, il divieto di trasferimento opera " ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi" .
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OT23 2024: nuovo modello e istruzioni INAIL aggiornati
Come ogni anno INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023 . La scadenza è fissata al 29 febbraio 2024.
Il modello pubblicato il 4 agosto scorso è stato corretto e sono disponibili i modelli e la Guida aggiornati al 19 settembre 2023 (v. sotto)
Si ricorda che l’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa
in materia. Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità
telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, allegando la documentazione richiesta.
Al momento la procedura non risulta ancora operativa
La riduzione del tasso medio di tariffa è accordata se vengono effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Interventi migliorativi ai fini della riduzione del premio INAIL 2023
Gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che danno accesso alle riduzioni se adottati dalle aziende nel corso del 2023, sono indicati nel modulo di domanda con i relativi punteggi, suddivisi nelle seguenti sezioni:
- A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
- A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
- A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
- A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
- A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
- B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
- C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
- C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
- C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
- C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
- C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
- C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
- C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
- D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
- E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
- F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Si ricorda che gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda, ma in particolare,
- per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e
- per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT iper garantire la massima efficacia
QUI il modello OT23 (si ricorda che il modello ha solo fine informativo in quanto andrà compilato direttamente online)
QUI la Guida alla compilazione
Modello OT23 e guida 2024 aggiornamento settembre 2023
Le modifiche riguardano :
- l'intervento B1, in cui si parlava di erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura a tutti i lavoratori" mentre ora l'intervento è così definito: "L'azienda ha erogato ai lavoratori che durante l'attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura".
- correzione dei refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.
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Somministrazione: chiarimenti sui diritti sindacali
Con l'interpello lavoro 1 2023 la commissione del Ministero del lavoro ha risposto a un quesito posto dall'organizzazione sindacale UGL Agroalimentare in tema di diritti sindacali applicabili nel lavoro somministrato.
In particolare si chiedeva se in relazione al diritto sindacale del lavoratore somministrato sia applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione oppure quello dell’'azienda utilizzatrice ,
La commissione, sentito l'ufficio legislativo e l'ispettorato, chiarisce che è necessario fare sintesi di quanto previsto da entrambi i contratti.
I diritti sindacali nel lavoro in somministrazione
Nello specifico la risposta ricorda che nel rapporto di somministrazione sono coinvolti tre soggetti (agenzia di somministrazione,
lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice), legati da due distinti rapporti contrattuali:
- il contratto commerciale, tra l'azienda utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione e
- il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.
Ciò comporta che l’agenzia di somministrazione risulta datore di lavoro "formale " del lavoratore somministrato, ma la prestazione lavorativa, per il periodo del contratto, risponde di fatto agli interessi dell'azienda utilizzatrice che fornisce le direttive operative e provvede al controllo del lavoratore.
Poteri e obblighi sono quindi suddivisi tra datore di lavoro formale e sostanziale " in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa ."
Quindi, afferma la risposta del Ministero, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro.
Ciò non toglie che per il periodo della missione prevista dal contratto commerciale tra utilizzatore e somministratore, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato vada a integrata dalle previsioni del CCNL al quale l'azienda utilizzatrice aderisce.
Infatti la disciplina del lavoro somministrato prevede che i lavoratori utilizzati grazie a un contratto di somministrazione godano di parità di condizioni di lavoro con i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice (art. 35, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).
Il principio va ritenuto valido, precisa il ministero anche in riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione:
i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio1970, n. 300). Al comma successivo, si afferma inoltre il diritto del lavoratore somministrato ad esercitare liberta e attività sindacali, ovvero la possibilità di partecipazione alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
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Privacy dipendenti: diritto di accesso ai dati investigativi
Il dipendente ha il diritto di essere messo a conoscenza delle informazioni contenute nella relazione di una agenzia di investigazioni che opera su incarico del suo datore di lavoro. Qualsiasi attività di raccolta dati e i dati stessi non possono essere tenuti nascosti ma vanno messi a disposizione dell'interessato.
E' quanto ha stabilito il Garante per la privacy, irrogando una sanzione di 10mila euro, di cui da notizia nella newsletter dell'11 settembre 2023.
Dati investigativi e licenziamento: il lavoratore deve poter accedere
Il provvedimento 290 datato 6 luglio 2023 ha statuito in particolare l'illiceità del trattamento dei dati personali di un dipendente effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità che non aveva dato riscontro alle sue richieste di accesso dopo essere stato oggetto di contestazione disciplinare.
La contestazione, infatti aveva portato al licenziamento del lavoratore facendo riferimento ad attività extra lavorative del lavoratore sulle quali il dipendente aveva chiesto chiarimenti.
L'azienda però, dopo lungo ritardo aveva risposto negativamente definendo le richieste "troppo generiche" e affermando che era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali il lavoratore chiedeva di accedere.
Solo durante l'iter giudiziario seguito all'impugnativa del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa sulla base della quale era stata avviata la contestazione disciplinare.
Il garante afferma invece l’azienda aveva l’obbligo di mettere immediatamente il lavoratore a conoscenza di tutti dati raccolti con le investigazioni , anche di quelli non utilizzati nella contestazione disciplinare, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento , in quanto tutti potevano essere utilizzati per l’esercizio del diritto di difesa.
Tali dati comprendevano fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni, delle quali il dipendente non conoscenza neppure l'esistenza
L’Autorità Garante conclude affermando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata – indicandone anche l'origine dei dati , nel caso in cui non siano stati forniti dall'interessato stesso.
Per questa violazione è stata irrogata all’azienda una sanzione di 10mila euro.
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Fringe benefit: cosa sono?
I fringe benefits sono definiti nel codice civile , all’articolo 2099 come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”. Si tratta quindi di beni e servizi aggiuntivi o integrativi liberamente dati o contrattualmente previsti che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti.Questa forma di premio è maggiormente apprezzata dai dipendenti e dai datori di lavoro rispetto per esempio all’aumento retributivo o alle gratifiche occasionali che risultano fiscalmente e previdenzialmente più pesantemente imponibili.Quando si parla di fringe benefits si parla sostanzialmente di servizi o di compensi in natura per i quali l'art 51 comma 3 del TUIR prevede la non imponibilità.In caso di superamento della soglia tutto l'importo viene assoggettato a tassazione.
Fringe benefits: quali sono
Come detto i fringe benefits non possono essere erogati in denaro ma solo come utilizzo di beni e servizi.Alcuni esempi possono essere:- l’alloggio e il vitto in famiglia (per il portiere o per la badante o colf), nel caso di mansioni più professionalmente elevate o di tipo dirigenziale, tali compensi si realizzano con
- buoni pasto o mensa aziendale
- alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
oppure la concessione all’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali:- telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- autovetture o altri mezzi di trasporto;
e ancora altri servizi come:- Trasporto collettivo
- asili aziendali
- polizze assicurative
- prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi il lavoratore solitamente può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. Il valore è determinato solitamente sulla base dei prezzi e tariffe medie indicate dalle camere di commercio.Fringe benefit: soglia ordinaria e novità 2022
La soglia ordinaria prevista dal DPR 917 1986 art 51 comma 3 era fissata a 500mila lire che l'introduzione dell'euro ha poi trasformato in 258, 23 euro.
Nel corso del 2022 2022 a causa delle emergenze Covid e guerra in Ucraina con pesanti ripercussioni economiche sul potere di acquisto dei lavoratori dipendenti sono state introdotte specifiche deroghe alla soglia ordinaria :
Per il 2020 e 2021 il DL 104 2020 ha raddoppiato l'importo a 516,46 euro
Nel 2022 il DL 115 2022 (Aiuti bis) e il DL 176-2022 (Aiuti Quater) hanno portato la soglia per l'anno 2022 rispettivamente a 600 e a 3000 euro.
Sono stati inoltre previste le ulteriori possibili forme liberalità del datore di lavoro esenti IRPEF
- 200,00 euro per bonus benzina (Decreto Aiuti 50 2022) sia in forma di voucher che di rimborso diretto delle spese
- rimborso importi utenze domestiche del lavoratore entro il limite di 3000 euro ( sempre a norma dell' art 51 comma 3 TUIR).
- Fringe Benefits 2023
NOVITA 2023 Con la conversione in legge del DL 48 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2023: Legge 85/2023) è stata confermata la nuova soglia degli importi di beni in natura e servizi esenti per i lavoratori dipendenti di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico.
La misura è sperimentale, in vigore solo per il 2023.
L'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi. Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.
Alloggio in uso al dipendente
Il caso dell'alloggio dato in uso al dipendente rientra nella casistica del fringe benefit riferito al lavoro dipendente ed è regolato dall'art. 51 coma 4 lett c del D.P.R. n. 917/1986 del Testo unico delle imposte dirette.
Esso trova la sua applicazione sia nel caso classico relativo alla concessione in godimento al dipendente di un fabbricato dato in uso a titolo abitativo (ad esempio la categoria catastale A) ma anche dalla concessione in uso di un fabbricato rientrante nella categoria catastale C (garage).
Normativa fringe benefits
Le principali norme che regolano la disciplina dei fringe benefits sono le seguenti:- L. n. 91/81
- L. n. 147/13
- D.lgs. n. 139/2015
- c.c. art. 2094 – Prestatore di lavoro subordinato
- c.c. art. 2099 – Retribuzione
- D.L. 09/08/2022, n. 115, Art. 12. – Misure fiscali per il welfare aziendale
- D.Lgs. 02/09/1997, n. 314, 6. – Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi.
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, Art. 67. – Redditi diversi
- DL 115-2022
- DL 176-2022