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Lavoro part time: ok al corso di formazione oltre l’orario
La corte di Cassazione ha affermato nella sentenza 20259 del 14 luglio 2023 che anche il dipendente in orario part time ha l'obbligo di frequenza dei corsi sulla sicurezza pena il licenziamento. Nell'orario di lavoro infatti vanno conteggiate le ore di possibile lavoro supplementare previste dal contratto applicato. Di seguito vediamo in dettaglio il caso e le motivazioni dell'interpretazione ampia della Suprema Corte sulla normativa applicabile
Licenziamento per mancata formazione del dipendente con contratto a tempo parziale
un dipendente a tempo parziale di s.p.a. è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo motivato con la impossibilità per la società datrice di lavoro avvalersi della sua prestazione in quanto il dipendente aveva rifiutato di completare il corso di formazione sulla sicurezza di lavoro . Si trattava di 4 ore residue per le quali il lavoratore aveva rifiutato per sei volte di completare la partecipazione al corso anche in orari concordati tra le parti . Il suo ricorso contro il licenziamento in cui adduceva la motivazione ritorsiva da parte delle società, veniva accolto dal tribunale e respinto invece dalla Corte di appello la quale ha ritenuto che il lavoratore fosse tenuto all'effettuazione della formazione nell'orario a tal fine stabilito dalla società, come prestazione di lavoro straordinario, esigibile dalla società.
Il dipendente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza sostenendo che la normativa prescrive che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro, oltre che senza oneri economici a carico dei lavorator ,e implica, in ipotesi di lavoro a tempo parziale, la necessità dell'espletamento dei corsi di formazione in orario corrispondente all'orario contrattuale , il quale nello specifico prevedeva una prestazione di 20 ore settimanali su cinque giorni alla settimana, dalle ore 6.00 alle ore 10, in modo fisso e senza clausole di flessibilità. Il ricorso specificava che il d. Igs. n. 81/2015, consente il potere datoriale di variazione dell'orario solo con le modalità e alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva (d. Igs. n. 61/2000) e regola con rigore anche il ricorso al lavoro supplementare
Il ricorso affermava inoltre che costituiva onere della società dimostrare sia la impossibilità di effettuazione dei corsi di formazione in orario corrispondente all'orario di lavoro del dipendente, sia la «intollerabilità» per la società del periodo di. assenza, inferiore all'anno dal rientro, determinato dalla mancata ammissione al lavoro per non avere il dipendente completato il prescritto iter formativo, sia la concreta rilevanza di tale assenza, a fronte di una società con migliaia di lavoratori, rispetto alle mansioni semplici di pulitore quale era il ricorrente.
Orario supplementare nel contratto part time: la decisione della Cassazione
La Cassazione nella sentenza precisa che il licenziamento è legittimo in quanto è preponderante l'obbligo per il soggetto datore di. assicurare ai dipendenti una adeguata formazione in materia di tutela della salute e sicurezza, è previsto dal d. Igs. 81/2008, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. In particolare , il comma 12 stabilisce che "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività' del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".
Per quanto riguarda il lavoratore a tempo parziale la norma chiede di verificare se la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro debba necessariamente essere impartita in orario
corrispondente a quello concordato tra le parti in sede di contratto o anche u, successivamente, o, invece, ed in che limiti, possa avvenire in orario non coincidente con la normale articolazione oraria della prestazione.
Il collegio ha ritenuto che il dato testuale dell'art. 37, comma 12, d. Igs. n. 81/2008, si limita a stabilire che la formazione debba avvenire "durante l'orario di lavoro", senza ulteriori specificazioni .
Facendo riferimento all'art. 1, comma 2 I. n. 66/2003 , gli ermellini affermano che l'orario di lavoro è "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni" e che si puo trattare anche di attività prestata in orario eccedente a quello ordinario o "normale", fermo restando l'applicazione delle prescritte maggiorazioni della retribuzione
La Cassazione aggiunge inoltre una considerazione di ordine generale che scaturisce dalla rilevanza, anche costituzionale, della ratio di tutela del bene "sicurezza" e del bene "salute" sui luoghi di lavoro del d. Igs. n. 81/2015. La necessità per il dipendente un'adeguata formazione è indispensabile a prevenire rischi per la sicurezza e la salute non solo del singolo ma della intera comunità dei lavoratori nonché dei terzi che vengano in contatto con l'ambiente di lavoro per cui la pretesa del ricorrente è giudicata meno rilevante e sarebbe irragionevole una lettura rigida della normativa quale quella presentata dal lavoratore.
Necessario quindi intendere l' espressione "orario di lavoro", come comprensiva anche dell'orario relativo a prestazioni esigibili :
- al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e
- al di fuori di quello concordato, (ovvero il lavoro supplementare) per i lavoratori a tempo parziale.
Va quindi verificato il limite di esigibilità della prestazione di lavoro in orario diverso da quello concordato con il dipendente a tempo parziale, che la disciplina nel DLgs. 81/2015, art. 6 comma 2 p statuisce in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali
Nel caso di specie le 4 ore richieste rispetto alle 20 ore settimanali del contratto sarebbero perfettamente rientrate nel limite del 25% .
Per questi motivi la Suprema corte conferma la sentenza di merito sulla legittimità del licenziamento intervenuto.
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Minaccia di licenziamento ed estorsione: nuova pronuncia
Una nuova sentenza di Cassazione ribadisce un concetto già consolidato nella giurisprudenza , per cui configura reato di estorsione la minaccia di licenziamento del datore di lavoro a un dipendente nel caso questo sia indotto ad accettare le condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto formalmente nel contrato di lavoro . Si tratta in particolare della sentenza della sezione penale 29047 del 5 luglio 2023.
Nel caso specifico una società di servizi del settore socio-sanitario avevano minacciato di licenziamento i dipendenti che erano stati costretti ad accettare:
- la non conformiàa dello stipendio ricevuto rispetto a quanto stabilito per contratto e
- l'obbligo di segnare giorni di ferie in realta non goduti.
I giudici della Suprema Corte affermano che il comportamento di soci della società datrice di lavoro configura il reato di estorsione ai sensi dell'articolo 629 c.p. e rinviano il caso ai giudici di merito.
Minacce dal datore di lavoro: reato di estorsione
Allo stesso modo con la sentenza n.629 dell’11 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si era pronunciata sul caso di datore di lavoro che con la minaccia di non retribuire una dipendente, le aveva chiesto a di firmare un foglio in bianco e di ritrattare alcune dichiarazioni rese agli ispettori INAIL .
La sentenza era stata emessa dalla Corte di appello che riconosceva nel caso applicabile la definizione di estorsione del Codice penale per il quale il reato si realizza nel momento in cui il soggetto obbliga una persona a compiere un atto, mediante violenza o minaccia di una conseguenza futura, con l’intento di procurare un profitto ingiusto a sé o ad altri. Il datore di lavoro ha fatto ricorso per Cassazione .
Gli Ermellini confermano quanto deciso dalla Corte territoriale in quanto la prospettazione del licenziamento è idonea ad integrare gli estremi della minaccia, con la conseguenza che i Giudici del merito, nel ravvisare nella condotta dell'imputato il delitto di tentata estorsione, hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, nella pronuncia della Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021. In quell'occasione era stato statuito infatti che "integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate."
Nel caso in esame, si sottolinea che il potere di autodeterminazione della vittima è stato compromesso dalla minaccia del licenziamento ed essa è stata posta concretamente in uno stato di soggezione.
La corte aveva anche specificato che :
la successiva regolarizzazione del rapporto di lavoro non ha rilevanza per il perfezionamento del reato.
il caso non costituiva semplice violenza privata in quanto tale reato non comporta il vantaggio economico assicurato dall'estorsione che si era invece realizzato nel caso di specie.
Venivano quindi confermate le misure sanzionatorie con il diniego delle attenuanti generiche in quanto lo stato di incensuratezza dell'imputato non ha rilevanza mentre sussiste l'aggravante della recidiva che comporta un aggravio di pena non superiore ad un terzo.
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Contratti a termine ripetuti: ricorso possibile oltre i termini
Con la sentenza n. 15226 del 30 maggio 2023 la Cassazione chiarisce il suo orientamento sulla disciplina del contratto a tempo determinato nei casi di superamento del numero e della durata massima, con impugnazione oltre i termini e fornisce nuovi elementi di valutazione .
Il caso riguardava l'impugnativa da parte di un lavoratore di un rapporto di lavoro a termine ultimo di una serie che complessivamente superava i limiti massimi imposti dalla legge vigente all'epoca ovvero il Dlgs 81/2015 prima delle modifiche
Il ricordo era stato presentato entro i termini dei decadenza di 60gg conteggiati rispetto all'ultimo contratto, ma oltre il limite in rapporto ai contratti antecedenti.
La sentenza della corte di appello confermava la decisione del Tribunale e respingeva quindi la domanda considerando che l’impugnazione dell’ultimo contratto di lavoro non poteva considerarsi valida anche per i contratti precedenti.
Il principio alla base della motivazione offre alla Corte di cassazione l'occasione per affrontare il tema della tempistica della decadenza nei casi di ripetizione dei contratti a termine che superino i limiti di durata e di quantità imposti dalle normativa europea
La suprema corte concorda con la sentenza di merito sul principio di non estendibilità del ricorso relativo all'ultimo contratto ai contratti precedenti, richiamando anche proprie pronunce e riaffermando che l’obbligo di impugnazione stragiudiziale va rispettato per ogni singolo contratto
Nella sentenza viene pero accolto il secondo motivo di ricorso del dipendente, relativo al superamento della durata massima per contratti a termine successivi con un unico datore di lavoro che all'epoca era fissato in 36 mesi.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte di giustizia UE (sent. 14 ottobre 2020 in causa n. C-681/18) riguardante i contratti a termine in regime di somministrazione che ha affermato che la normativa degli stati deve prevedere il mantenimento della natura temporanea del lavoro interinale, al fine di evitare l’elusione della direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Con un parallelismo con la disciplina del contratto determinato in Italia la Cassazione afferma che la valutazione incidentale in giudizio dell'esistenza di contratti precedenti puo avere un valore per definire appunto la natura temporanea (o meno) del contratto di lavoro che viene impugnato
Con l'accertamento della effettiva temporaneità il giudice può dedurre quindi se l'ultimo contratto a termine privo di causali specifiche era legittimo rispetto alla normativa.
Per questo motivo il ricorso del lavoratore è accolto e la sentenza viene rinviata per un nuovo giudizio alla Corte di Brescia in diversa composizione.
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Corte UE su docenti AFAM: valutabili le esperienze all’estero
Le esperienze lavorative svolte all'estero non possono essere escluse dalla valutazione dei titoli dei candidati nelle graduatorie per incarichi di lavoro negli istituti statali di alta formazione artistica e musicale. Lo statuisce la sentenza C132 2022 (QUI IL TESTO) che risponde ad una domanda di interpretazione dell’articolo 45, paragrafi 1 e 2,TFUE nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).
Il ricorso era stato proposto dal Tar del Lazio e riguardava la controversia instaurata da due cittadini italiani che contestavano la legittimità del decreto ministeriale 14 agosto 2018, n. 597 – "Costituzione graduatorie riservate per il personale docente delle Istituzioni AFAM " in attuazione della norma delle legge di bilancio 205 2017, che prevedeva l'ammissione alla procedura solo per i candidati che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento negli istituti sopracitati .
La Corte ricorda che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 prevede quanto segue:
«Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro: (…) b) che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto".
Il Ministero dell'Università e della ricerca affermava che il decreto ministeriale n. 597/2018 era legittimo in quanto adottato sulla base della legge n. 205/2017 che con lo stanziamento di fondi specifici era volta a superare il precariato storico del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica .
Inoltre ricorda che non sussisterebbe alcuna violazione dell’articolo 45 TFUE né del regolamento n. 492/2011, dal momento che non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza dei candidati, giacché la procedura era aperta sia ai cittadini italiani sia agli stranieri.
Viene osservato dal giudice del rinvio che precedenti sentenze della Corte UE hanno affermato che le misure che limitano la libertà di circolazione dei lavoratori possono essere ammesse qualora siano intese a perseguire uno degli obiettivi sanciti nel Trattato FUE o siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e rispettino il principio di proporzionalità . In particolare l’adozione da parte degli Stati membri di misure orientate a contrastare il fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione, derivante dalla reiterata stipula di contratti a tempo determinato, si può considerare diretta a soddisfare non solo interessi nazionali ma anche europei.
La pronuncia della Corte considera invece che una normativa nazionale che non prenda in considerazione tutti i precedenti periodi di attività equivalente, maturati in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore migrante, può rendere meno attraente la libera circolazione dei lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE.
Inoltre osserva che l’esclusione dei candidati che hanno acquisito un’esperienza professionale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana dnon sembra, di per sé, utile a favorire il superamento del precariato, vale a dire per aumentare la percentuale di lavoratori a tempo indeterminato, nel settore, posto che consente l’assunzione da parte delle istituzioni tanto di tali lavoratori quanto di lavoratori a tempo determinato.
Pertanto la restrizione alla libera circolazione dei lavoratori causata dalla normativa nazionale citata nel procedimento non è giustificata.
La pronuncia afferma quindi che " l’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione a tale procedura, l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri".
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Lavori usuranti comunicazione con Modello LAV-US
Scade il 31 Marzo di ogni anno il termine per la presentazione del Modello LAV_US con cui i datori di lavoro comunicano all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali i dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, che danno diritto all'accesso pensionistico anticipato.
Il D.Lgs 67/2011 prevede l'accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, (si veda oltre cosa si intende ) ed inoltre, con l'articolo 5, impone un'ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro: l'invio di una comunicazione con l'indicazione
- del periodo e
- del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.
L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US entro il 31 Marzo di ogni anno .
I lavoratori soggetti a comunicazione
Non tutti i lavoratori sono soggetti a comunicazione, ma solamente coloro i quali sono addetti a lavori particolarmente faticosi o pesanti. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 D.Lgs 67/2011, tra i soggetti obbligati rientrano coloro che svolgono:
- lavori usuranti,
- lavoro notturno,
- lavori a catena e
- i conducenti di veicoli.
Lavoro usurante
I lavori usuranti sono previsti tassativamente dall'art. 2 D.M. 19 maggio 1999:
• lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
• lavori in cassoni ad aria compressa;
• lavori svolti dai palombari;
• lavori ad alte temperature;
• lavorazione del vetro cavo;
• lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
• lavori di asportazione dell'amianto;Lavoro notturno
Il D.lgs 66/2003 definisce “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro ( secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di 80 giorni l'anno).
Il lavoro notturno è considerato usurante:
• se organizzato in turni, almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, e per un numero di giorni non inferiore a 64;
• se invece il lavoro è svolto in modo ordinario i lavoratori devono prestare la loro attività per almeno tre ore nel periodo tra la mezzanotte e le cinque.Lavori a catena
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” e che sono indicate tassativamente dall'Allegato 1 del D.Lgs 67/2011:
• prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
• lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
• macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
• costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
• apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
• elettrodomestici;
• altri strumenti e apparecchi;
• confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
• confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.Conducenti di veicoli
Rientrano tra i lavoratori soggetti alla comunicazione anche i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivoIl Modello LAV_US: composizione ed invio, sanzioni
La comunicazione va effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito ClicLavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).
Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
Il Modello può essere presentato direttamente dal datore di lavoro, azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da intermediari abilitati ( ad es. i Consulenti del Lavoro).Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:
- Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
- Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, in questa sezione vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
- Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.
Il mancato invio del Modello LAV_US comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.
Fonti normative
Le fonti normative consultate in tema di lavoro usurante e compilazione modello LAV-US sono le seguenti:
- D.lgs 67/2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
- D.M. 19 Maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti;
- Nota Direttoriale 28 Novembre 2011 Indirizzi operativi per la compilazione del modello LAV_US
- D.M. 20 Settembre 2017 Concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
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Violazioni collocamento obbligatorio: quando scatta la diffida
Nella nota n. 766 del 17.6.2021 l'ispettorato nazionale del lavoro risponde a richieste di chiarimento in merito all’applicazione della diffida obbligatoria per mancata copertura della quota di collocamento obbligatorio (l.68/1999) per più annualità.
Collocamento obbligatorio: sanzioni e diffida
In accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ispettorato ricorda che il comma 4 dell’art. 15 prevede che “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale la quota di collocamento obbligatorio risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, egli è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.
Tale sanzione è diffidabile e quindi ammessa al pagamento della sanzione minima, solo:
- attraverso la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o
- la stipula del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici.
Non è prevista invece la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni.
Ancora con la nota del 18 luglio 2018 n. 6316 l’Ispettorato ha evidenziato che la sanzione va applicata “a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti …ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego"
Su quest'ultimo punto il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore se il ritardo sia dipeso "dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”.
Quindi il pagamento della sanzione in misura minima è ammesso solo se:
- la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti
- anche oltre i 60 giorni, se effettuate spontaneamente, mediante diffida “ora per allora”.
Obbligo scaduto: niente diffida
In particolare, nel caso di riduzione dell’organico aziendale che faccia venir meno l'obbligo, l'eventuale violazione verificata per il passato non risulterà diffidabile e gli uffici territoriali dovranno provedere con la notifica di illecito, sulla base del numero di giornate lavorative tra la data di scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi fino al momento in cui questi, per la riduzione di organico, sono venuti meno