• Lavoro estero

    Frontalieri: diritto alle stesse prestazioni sociali dei residenti

    Con la sentenza C- 27/23 del 16 maggio 2024 la Corte di Giustizia europea si è espressa affermando il diritto alla parità di trattamento,  del lavoratore frontaliero  rispetto ai lavoratori residenti, in relazione alle prestazioni sociali che gli vengono garantite.  Vediamo i dettagli del caso nei paragrafi seguenti.

    La causa: assegni familiari per il minore in affido

    La causa riguardava un cittadino belga , residente in Belgio  che lavora in Lussemburgo e che  percepiva gli assegni familiari per un minore collocato in affidamento con  provvedimento del giudice, presso il suo nucleo familiare.

    La  prestazione  sociale è stata percepita percepito per diversi anni  Nel 2017, tuttavia, l'ente deputato all'assistenza sociale dei minori del  Lussemburgo gli ha revocato tali assegni familiari, ritenendo che il  versamento sia limitato ai minori aventi un legame di filiazione diretto (legittimo, naturale o   adottivo) con il lavoratore frontaliero e non sia piu applicabile ai casi di affido. 

    Va specificato però che  i minori residenti in Lussemburgo e oggetto di affidamento  giudiziario hanno ancora il diritto di percepire tale assegno, versato alla persona fisica o giuridica che ne ha la custodia.

    La Corte di cassazione lussemburghese  ha quindi chiesto alla corte di Giustizia se sia  legittima questa applicazione diversificata delle prestazioni sociali  a seconda che il  lavoratore sia residente o meno in Lussemburgo o se invece  tali  norme del codice della previdenza sociale lussemburghese configurino una

    discriminazione indiretta, come tale  contraria al diritto dell'unione.

    La sentenza della Corte: parita di trattamento sociale per i lavoratori frontalieri

    Nella sua sentenza, la Corte afferma che,   dato che i lavoratori frontalieri contribuiscono al finanziamento delle politiche sociali  dello Stato membro ospitante con i contributi fiscali e sociali che versano  per l’attività lavorativa , essi  devono poter beneficiare delle prestazioni familiari e dei vantaggi sociali e fiscali alle  stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Quindi una normativa come quella lussemburghese di cui si tratta, che comporta una differenza di trattamento,  risulta  contraria al diritto dell’Unione.

    Infatti, la normativa di uno Stato membro che prevede che i lavoratori non residenti non possano, a differenza dei  lavoratori residenti, percepire un vantaggio sociale per minori collocati in affidamento presso il loro nucleo  familiare, di cui essi hanno la custodia e che hanno il domicilio legale nonché la residenza effettiva e continuativa  presso di loro, configura una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. 

    La circostanza che la  decisione di collocamento in affidamento provenga da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello  ospitante del lavoratore interessato non può incidere su tale conclusione.

  • Lavoro estero

    Ingresso lavoratori nomadi digitali: decreto in GU

    Nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto 29 febbraio 2024 del Ministero dell'interno: Modalita' e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

    Il decreto  fissa 

    • le  modalita'  e  i  requisiti  per  l'ingresso ed il rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  
    • le  categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiarne,  definendo   
    • i  limiti  minimi  di  reddito del richiedente e 
    • le modalita'  previste  per  la  verifica  dell'attivita' lavorativa da svolgere.

     Le disposizioni  si applicano  ai  cittadini  di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  che  svolgono  un'attivita'  lavorativa   altamente  qualificata  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici   che  consentono  di  lavorare  da  remoto,  

    1. come lavoratori autonomi  ovvero 
    2. come lavoratori dipendenti di  un'impresa anche non residente nel territorio nazionale.

    Nomadi digitali: requisiti per  visto di ingresso e permesso di soggiorno 

      1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma  3  del  testo unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri  e' consentito ai lavoratori  sopracitati che: 

       a) dispongano di un  reddito  minimo  annuo   non inferiore  al  triplo  del  livello  minimo  previsto  per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (il livello minimo è attualmente pari a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico); 

        b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure  mediche  e  ricovero ospedaliero valida per il  territorio  nazionale  e  per  il periodo del soggiorno; 

        c)  dispongano  di  una  idonea  documentazione   relativa   alle  modalita' di sistemazione alloggiativa; 

        d)  dimostrino  un'esperienza  pregressa  di  almeno   sei   mesi  nell'ambito  dell'attivita'  lavorativa  da  svolgere   come   nomade  digitale o lavoratore da remoto; 

        e) presentino il  contratto  di  lavoro  o  collaborazione  o  la  relativa  offerta  vincolante,  se  lavoratori  da  remoto,  per   lo  svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il  possesso  di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater,  comma  1,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

    Nel caso di ingresso di nomade digitale,  non  e'  richiesto  il  nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma  5,  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 

    Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non  e'  richiesto  il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.  

    Modalita' per il rilascio del permesso di  soggiorno  dei    nomadi  digitali  e   lavoratori  da  remoto extracomunitari

    Il decreto specifica che:

    •   Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo  straniero  si  trova  entro  otto  giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio  dello  Stato, in formato digitale e reca  la  dicitura  «nomade digitale –  lavoratore  da  remoto».
    • viene  rilasciato  per  un  periodo non superiore a un anno  ed  e'  rinnovabile  annualmente  se  permangono le condizioni e i requisiti 
    • Non può essere rilasciato (o nel caso sia già emesso, viene revocato)   se,  all'esito  delle  verifiche  svolte  dalla  questura   il  datore  di  lavoro  risulti  essere  stato  condannato negli ultimi cinque anni per reati  di  cui  all'art.  22,  comma 5-bis, del testo unico. 

  • Lavoro estero

    Telelavoro frontalieri: le istruzioni INPS sull’accordo UE

    Lo scorso 28 dicembre  2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottoscritto l'accordo quadro  europeo sul telelavoro dei transfrontalieri  "Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework "". L'accordo entra  in vigore , per l’Italia,  dal 1° gennaio 2024.

    A questo link la lista dei paesi firmatari

    In particolare è prevista una novità importante ovvero l'innalzamento dal 25% al 50% del limite di  tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza entro il quale è consentito il versamento dei contributi previdenziali nel paese in cui ha sede l’impresa . In questo modo diviene  meno frequente la competenza  della legislazione  sociale del paese di residenza, con effetti potenzialmente positivi sia per i lavoratori sia per le imprese coinvolte.

    In data 13 marzo 2024 INPS ha emanato un messaggio per le prime  istruzioni in particolare riguardanti l'ambito applicativo delle novità  e le modalità di richiesta di deroga, in attesa della firma di ulteriori specifici accordi in materia previdenziale 

    Vediamo piu in dettaglio.

    Accordo quadro telelavoro transfrontalieri

    Da luglio 2023, l'Unione Europea ha predisposto un accordo aperto a tutti gli Stati aderenti alla libera circolazione (SEE) in tema di valutazione del telelavoro per i trasfrontalieri. La firma dell'Italia è giunta come detto a dicembre 2023 e l'accordo è in vigore dal 1 gennaio 2024.

    L'accordo prevede o che  un individuo residente in Italia con un contratto di lavoro in Svizzera potrà lavorare da casa fino al 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto a partire dal 1° gennaio 2024, senza modifiche alla sua posizione pensionistica e assicurativa. 

    Se supera tale  soglia,  la competenza passa all'INPS, che  può  richiedere all'azienda svizzera il versamento del contributo corrispondente in Italia, con aggravi amministrativi ed economici 

    Si ricorda che, invece,  dal punto di vista fiscale se il  telelavoro oltrepassa determinate soglie, può comportare modifiche nella modalità di tassazione del reddito . Attualmente in base all'ultimo accordo  bilaterale  tra Italia e Svizzera del 28 novembre 2023, i lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di confine (sia "vecchi" che "nuovi") possono lavorare da casa fino al 25% del tempo di lavoro senza subire cambiamenti nella loro posizione fiscale.

    ATTENZIONE Lo stesso principio si applica anche ai lavoratori frontalieri che non risiedono nei Comuni di confine, in virtù della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni. 

    Per ulteriori info e aggiornamenti sui paesi aderenti, è possibile consultare il sito Cross-border telework in the EU, the EEA and Switzerland | Federal Public Service – Social Security (belgium.be) .

    Telelavoro frontalieri UE:  prime istruzioni operative 

    Con il messaggio 1072 del 13 marzo INPS  ricorda innanzitutto la  Definizione data nell'accordo di telelavoro transfrontaliero : ovvero  un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

    1. viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

    2. si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

    Si sottolinea che

    •   il collegamento informatico con l'infrastruttura aziendale è parte integrante della definizione di lavoro a distanza come telelavoro anche se non è previsto l'obbligo di connessione .per tutto l’orario di lavoro 
    • Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano nella definizione di telelavoro transfrontaliero.

    L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

     Situazioni alle quali non si applica l’Accordo:

    • esercizio abituale di un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, e/o
    •  esercizio abituale di un’attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 2 dell’Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l’impresa), e/o
    •  lavoro autonomo. 

    In tali situazioni e per tutte quelle non contemplate dall’Accordo (artt. 2 – 4), come espressamente previsto nell’articolo 6, paragrafo 1, dell’Accordo, resta comunque impregiudicata la possibilità di concludere un accordo su base individuale in virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Accordo telelavoro transfrontalieri 2023:  Richieste di deroga e iter procedurale 

    Le richieste di deroga devono essere presentate 

    • all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato.
    •  soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari 
    • per  un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

    La domanda di deroga  può avere  effetto retroattivo soltanto in casi nei quali  i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede 

    • per un periodo precedente la data di richiesta non superiore  tre mesi, oppure 
    • entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi.

    Rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) 

    La richiesta di deroga deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” (cfr. la circolare n. 136 del 23 dicembre 2022) a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati,  seguendo il  seguente percorso 

     “Nuova richiesta” 

    •  indicare la matricola aziendale
    •  scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”.
    •  Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” indicare lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro. 
    • Nella schermata successiva selezionare “Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (Art.13 par.1)”;

    La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore.

  • Lavoro estero

    Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU

    E' stato pubblicato ieri  in Gazzetta ufficiale  il  decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega  fiscale, che all' articolo 7  modifica il  regime per i lavoratori impatriati  (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019). 

    Vediamo allora  di seguito tutte le novità.

    Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti 

    La  misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.

     il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda  i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli  al penultimo paragrafo.

    Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono  conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato  la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che  l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti,  ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e  che solo  1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti  casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager  e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva . 

    Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.

    Le novità per gli impatriati 2024 

    Nella bozza della proposta di legge del Governo  si stabilisce che il nuovo regime si applica  ai contribuenti che trasferiscono la residenza  fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR  a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono: 

    • redditi di lavoro dipendente, 
    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e 
    • redditi di lavoro autonomo. 

    Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a  600.000 euro e alle  condizioni seguenti:

    • a)    i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
    • b)    l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
    • c)    l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
    • d)    i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate,  per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)

    Da sottolineare che la nuova  formulazione prevede    che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto)  Non  sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro  estero  precedente e il distacco .

    Resta confermata, invece,  la norma per cui  il beneficio fiscale spetta:

    1.  ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
    2.  a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).

    L'agevolazione  si applicherebbe sempre  nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.

    Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli 

    Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che  i lavoratori che rientrano  in Italia in società dello stesso gruppo  godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata  pari

    •  a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
    •  sette periodi d’imposta  nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero,  fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.

    Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo,  nel periodo di  fruizione del regime   la riduzione  fiscale salirà al 60% . 

    Inoltre  per chi  trasferisce la residenza anagrafica nel 2024  lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito  ad abitazione principale in Italia  nei 12 mesi precedenti il trasferimento. 

    Regime Impatriati 2024  e lavoro sportivo

    Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che  c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione  ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri. 

    Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico  ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro  da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo  ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.

  • Lavoro estero

    Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU

    E' stato pubblicato ieri  in Gazzetta ufficiale  il  decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega  fiscale, che all' articolo 7  modifica il  regime per i lavoratori impatriati  (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019). 

    Vediamo allora  di seguito tutte le novità.

    Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti 

    La  misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.

     il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda  i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli  al penultimo paragrafo.

    Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono  conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato  la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che  l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti,  ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e  che solo  1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti  casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager  e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva . 

    Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.

    Le novità per gli impatriati 2024 

    Nella bozza della proposta di legge del Governo  si stabilisce che il nuovo regime si applica  ai contribuenti che trasferiscono la residenza  fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR  a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono: 

    • redditi di lavoro dipendente, 
    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e 
    • redditi di lavoro autonomo. 

    Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a  600.000 euro e alle  condizioni seguenti:

    • a)    i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
    • b)    l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
    • c)    l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
    • d)    i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate,  per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)

    Da sottolineare che la nuova  formulazione prevede    che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto)  Non  sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro  estero  precedente e il distacco .

    Resta confermata, invece,  la norma per cui  il beneficio fiscale spetta:

    1.  ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
    2.  a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).

    L'agevolazione  si applicherebbe sempre  nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.

    Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli 

    Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che  i lavoratori che rientrano  in Italia in società dello stesso gruppo  godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata  pari

    •  a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
    •  sette periodi d’imposta  nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero,  fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.

    Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo,  nel periodo di  fruizione del regime   la riduzione  fiscale salirà al 60% . 

    Inoltre  per chi  trasferisce la residenza anagrafica nel 2024  lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito  ad abitazione principale in Italia  nei 12 mesi precedenti il trasferimento. 

    Regime Impatriati 2024  e lavoro sportivo

    Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che  c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione  ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri. 

    Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico  ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro  da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo  ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.

  • Lavoro estero

    Lavoro autonomo in Thailandia: attenzione a Convenzione doppie imposizioni

    Con Interpello n 384 del 13 luglio le entrate forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi derivanti da un'attività di libera professione svolta in Thailandia (ai  sensi  dell'articolo 14 della Convenzione tra Italia e Thailandia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 2 aprile 1980 n. 202).

    In particolare, il soggetto AIRE con PIVA italiana non sarà tassato secondo le regole della Convenzione in oggetto e l'attribuzione del numero di partita IVA italiana a un soggetto non residente, infatti, non incide sulla sua residenza ai fini fiscali nel territorio dello Stato

    Nel dettaglio l'istante è iscritto all'Anagrafe  Italiani Residenti  all'Estero (AIRE) ed è prossimo ad un trasferimento in Thailandia dove lavorerà come libero professionista con clienti non italiani. 

    L'Istante precisa che aprirà una partita IVA nel nostro Paese, ma che l'Italia non rappresenterà  in alcun  modo il centro  dei  propri interessi, non avendovi:

    • alcuna sede,
    • né committenti, 
    • né domicilio, 
    • né parenti a carico, 
    • ma solo familiari presso i quali  trascorrerà un tempo non superiore ai due mesi l'anno.   

    L'Istante ritiene che non dovrà dichiarare i propri redditi in Italia, in cui aprirà una partita IVA, rimanendo iscritto all'AIRE e trascorrendo la maggior parte del periodo di imposta in Thailandia, Paese con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale  per evitare la doppia imposizione sui redditi .

    Iscritti AIRE: chi è considerato fiscalmente residente

    Le Entrate sottolineano che l'articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 considera fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta ­ ossia per almeno 183  giorni  (o  184  giorni  in  caso  di  anno  bisestile), sono  iscritte  nelle  anagrafi  della  popolazione  residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la  residenza ai  sensi del codice civile

    Le tre suddette condizioni sono tra loro alternative, per cui la sussistenza anche di una sola di esse, per la maggior parte del periodo d'imposta, è sufficiente a far ritenere che una persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando tali condizioni sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento,  la persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese. 

    Dalle scarne informazioni che si possono evincere dall'istanza l'istante dichiara di voler aprire una partita IVA in Italia, ma precisa anche che continuerà a rimanere iscritto all'AIRE e che trascorrerà la maggior parte del periodo d'imposta in Thailandia, senza mantenere nel nostro Paese alcuna sede o domicilio. 

    Dalle informazioni riferite dall'Istante questi non dovrebbe integrare alcuno dei requisiti elencati nel citato articolo 2  del TUIR per radicare la residenza fiscale in Italia. 

    L'attribuzione del numero di partita IVA italiana a un soggetto non residente, infatti, non incide sulla sua residenza ai fini fiscali nel territorio dello Stato

    In  base  alla normativa  interna, quindi, l'Istante, in qualità  di non residente, sarà assoggettato a  imposizione sui redditi prodotti nel territorio dello Stati ai sensi dell'articolo 23 del TUIR.

    In particolare, per quanto concerne i redditi derivanti dalla libera  professione (unica tipologia reddituale espressamente menzionata in istanza), il citato articolo 23,  comma 1, lett. d), del TUIR stabilisce che gli stessi si considerano prodotti in Italia se  ''derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato''. 

    Lavoro autonomo Thailandia: Attenzione alla Convezione contro le doppie imposizioni

    Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.

    Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è  sancito  dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

    Nel caso di specie, come osservato dall'Istante, viene in rilievo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Thailandia, firmata il 22 dicembre 1977 e ratificata con legge 2 aprile 1980, n. 202 (in breve, ''Convenzione'' o ''Trattato''). 

    In particolare, l'articolo 14 del Trattato, rubricato ''Professioni indipendenti'', prevede,  al  paragrafo 1, la  tassazione esclusiva dei redditi derivanti da una libera professione nello Statodi residenza del beneficiario degli stessi. 

    Tuttavia, il paragrafo 2 del medesimo articolo, in deroga al precedente, ammette una tassazione concorrente, stabilendo che ''le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se: 

    • a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale quaranta giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, 
    • o b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un'impresa che è residente di detto altro Stato, 
    • o c) l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che la persona che paga le remunerazioni stesse ha in detto altro Stato''. 

    Per quanto concerne la condizione di cui alla lett. a), paragrafo 2, dell'articolo 14  della Convenzione, la stessa potrebbe essere integrata nella fattispecie in esame nella  misura in cui l'Istante dichiara che trascorrerà in Italia ''non  più di 2 mesi'', potendo tale periodo essere superiore ai 40 giorni richiesti dalla previsione convenzionale per riconoscere la potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte e potendo, in tale  periodo, ivi esercitare una attività professionale. 

    In merito alle condizioni di cui alle successive lettere b) e c), l'Istante si limita a dichiarare che non lavorerà per committenti italiani ma non specifica se l'onere delle  remunerazioni sarà sostenuto da una impresa italiana o da una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente. 

    Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che, relativamente ai redditi  riferiti  alla libera  professione,  gli  stessi potrebbero essere assoggettati a imposizione  in Italia ove si verificasse, alternativamente, una delle condizioni di cui all'articolo 14,  paragrafo 2, del Trattato.

    La verifica di tali circostanze, peraltro  future ed eventuali, esula dal perimetro dell'istituto  dell'interpello,  presupponendo,  al  pari  del riscontro della residenza, un'indagine di tipo fattuale estranea alla funzione tipicamente consulenziale dell'istituto. 

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Proroga regime impatriati: da chiedere entro il 30 giugno

    Per i lavoratori impatriati che hanno goduto del regime agevolato quinquennale  fino all'anno scorso è possibile chiedere la proroga   entro il 30 giugno 2023

    Entro la stessa data va effettuato il pagamento dell'imposta forfettaria .

    Vale la pena ricordare che l'agevolazione fiscale , disciplinata dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015  per i lavoratori rientrati in Italia  a partire dal 2012, dopo periodi di residenza all'estero,   puo infatti essere prorogata per ulteriori 5 anni in presenza di determinati requisiti.

    Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e  dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    Richiesta di proroga del regime impatriati

    i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente

    •  nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta ; l
    • ’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio, 
    •   i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata  o l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi ;
    •  il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;  
    • l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati; 
    • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione elativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;  gli estremi del versamento effettuato

    i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato:

    • direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure 
    • possono richiedere l'applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti)

    Requisiti per la proroga dell'opzione regime impatriati 

    I lavoratori devono essere :

    • italiani che siano stati iscritti all'Aire (prima del rientro in Italia) oppure  cittadini  dell'Unione europea
    • già fruitori del regime agevolato  nel 2019 
    • trasferitisi in Italia entro il 30 aprile 2019
    • con almeno un figlio minore (anche in affido preadottivo)  oppure 
    • proprietari di un immobile residenziale  acquistato dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o che  lo acquistino entro 18 mesi dalla data di  versamento dell'imposta (anche in comproprietà ).

    Opzione e versamento dell'imposta agevolata impatriati 

    L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:

    1.  al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
    2.  al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi 

    Il versamento  deve avvenire in unica soluzione mediante modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione  utilizzando i codici tributo

     "1860" – "Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019"- e

     "1861"-"Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019"-, 

    entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

    ATTENZIONE I termini per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.