• Lavoro estero

    Trasporto passeggeri e distacco conducenti: novità dalla UE

    E' apparso nella  Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023  il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che  riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Vengono modificati in particolare 

    1. gli adempimenti obbligatori  per trasportatori e  conducente;
    2. le sanzioni amministrative previste in caso di  violazione

    nei casi di prestazioni  transnazionali di servizi di trasporto su strada o di  cabotaggio  nel  cui  ambito  sono  distaccati  conducenti  in  Italia.

    Nuovi obblighi trasportatori e conducenti 

    Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.

    •   Il trasportatore che distacca lavoratori in  Italia  nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu'  tardi  all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico  connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012. 
    •  La  dichiarazione  di  distacco  deve  contenere  le   seguenti informazioni:

        a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero  della  licenza  comunitaria, ove disponibili; 

        b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di  un'altra  persona  di contatto nello Stato membro  di  stabilimento  con  l'incarico  di  assicurare i contatti con le autorita'  competenti  in  Italia  e  di  inviare e ricevere documenti o comunicazioni; 

        c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza  e  il  numero  della patente di guida del conducente; 

        d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e  la  legge ad esso applicabile; 

        e) la data di inizio e di fine del distacco; 

        f) il numero di targa dei veicoli a motore; 

        g) l'indicazione  se  i  servizi  di  trasporto  effettuati  sono  trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale  o trasporto di cabotaggio. 

    •  Il trasportatore è  tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro  cinque  giorni  dall'evento  che  ne  determina  l'aggiornamento. 
    •  Il trasportatore deve  assicurare  che  il  conducente  abbia  a  disposizione  in  formato  cartaceo   o   elettronico   la   seguente  documentazione: 

        a) copia della dichiarazione di  distacco  trasmessa  tramite  il  sistema di interfaccia pubblico IMI; 

        b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che   si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo  3,  del regolamento (CE) n. 1072/2009; 

        c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli  degli  Stati membri in cui il conducente sia stato presente  al  momento  di  effettuare operazioni di trasporto  internazionale  su  strada  o  di  cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei  registri  previsti  dai  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e  (UE)  n. 165/2014. 

    •  Il  conducente  ha  l'obbligo  di  conservare   e   mettere   a  disposizione degli organi di polizia stradale,   in  occasione  del  controllo su strada, la documentazione sopradescritta .

    Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.

  • Lavoro estero

    Impatriati: nuovo principio di diritto per i professionisti

    Nel principio di diritto 6 del 24  febbraio 2023  l'Agenzia precisa l'applicabilità del regime agevolato per gli impatriati  art. 16 del d.lgs 147 2015  per i casi di  associazione professionale 

    Il documento ricorda che per fruire del regime speciale   è necessario che il lavoratore:

    a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;

    b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

    c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

    In base al successivo comma 2 sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

    a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero

    b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

    L’agevolazione  è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

    Come già illustrato nelle circolari 17 2017 e 33 2020, la continuità dell' attività lavorativa  con quella già svolta  in passato nel territorio nazionale   costituisce un ostacolo all'applicazione del beneficio.

    Il nuovo principio di diritto precisa ulteriormente  che per  i casi in cui un professionista   riprenda il rapporto con l'associazione professionale   , dopo un periodo all'estero,  in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati  prima della partenza,  l'agevolazione non è applicabile in quanto non si riscontra il carattere di attrattiva del lavoratore  nel territorio nazionale. 

    Il documento ricorda infatti che  il regime agevolativo  è stato istituito per  attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa  grazie della minore tassazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi. 

  • Lavoro estero

    Impatriati: per la proroga del regime no al ravvedimento

    Niente ravvedimento operoso per i mancati versamenti ai fini della proroga del regime speciale per gli impatriati prevista dal DL 34 2019, art 5 comma 2 bis.

     La risposta negativa è stata data dall'agenzia delle Entrate con la risposta n. 371  del 12 luglio 2022. Vediamo di seguito i dettagli sul caso.

    L'interpello  riguardava il caso di un lavoratore laureato  che  ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori  impatriati ex art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147 e dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo  indeterminato (…) usufruendo dell'agevolazione del 30% nell'anno 2016  e del 50% per gli anni successivi, fino al 2020 ultimo anno di spettanza . Inoltre  faceva presente di essere «in possesso dei seguenti requisiti per

    esercitare l'opzione per il rinnovo (acquisto di un appartamento , trsferimento della residenza in Italia  e tre figli minorenni,  condizioni che persistono anche allo stato attuale».

    L'istante precisa che  per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori "impatriati" avrebbe dovuto versare – entro il 30 agosto 2021 – un importo  pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'ultimo periodo di imposta  ma non ha adempiuto all'obbligo.

     Nell'interpello da fa presente come  «il termine dei 180 giorni  dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate   per la richiesta al datore di lavoro non sia un "termine perentorio" per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli  impatriati ma sia un termine ordinatorio». 

    Per questo chiede se sia ancora possibile ravvedere il tardivo  versamento dell'importo dovuto avvalendosi  dell'istituto del  ravvedimento operoso, con sanzione pari al  30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs.  472/97  versata nella misura ridotta ad 1/8.

    L'agenzia nella propria risposta , dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia,  afferma che  l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale  è subordinata  all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3  marzo 2021, prot. n. 60353.

    in particolare  ritiene che il mancato adempimento precluda  l'applicazione del beneficio  non essendo ammesso il ricorso all'istituto  del ravvedimento operoso.

  • Lavoro estero

    Procuratore sportivo: al reddito è applicabile il regime impatriati

    L'agente-procuratore sportivo con attività strettamente personale  di consulenza  a calciatori professionisti ed esordienti  produce reddito di lavoro autonomo a cui e applicabile, in caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia,  il regime agevolato "impatriati" art 16 d.lgs 147 2015. lo ha affermato l'Agenzia delle entrate  nella RIsposta a interpello n. 315 del 31 maggio 2022.

    Il caso riguardava un  procuratore  residente all'estero sin dal 2014 che rientrato in italia nel 2022 chiedeva chiarimenti sull'inquadramento giuridico della sua attività e in particolare sull'applcabilità del regime agevolato "Impatriati".

    Faceva presente in particolare di svolgere attivita  di consulenza strategica   sulle  opportunità di carriera,  assistenza contrattuale e legale in  sede di contrattazione,  e  selezione di candidati specifici per un ruolo e per la selezione di nuovi talenti per società sportive .

     L'attività si svolge "sulla base di accordi improntati al principio dell'intuitu personae in forma individuale, non organizzata, salve sporadiche e non continuative collaborazioni con professionisti terzi", per la maggior parte dell'anno in Italia con spostamenti all'estero solo sporadici".

    Faceva presente in particolare che sulla qualificazione dei redditi prodotti dai procuratori sportivi, la riforma  dello sport  attuata  con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 , a seguito della norma della legge di bilancio 2018,   ha generato alcune incertezze interpretative circa l'esatto inquadramento giuridico della figura dell'agente sportivo e il conseguente trattamento fiscale dei redditi percepiti.

    L'art.1 comma 373 della legge  205 2017 definiva infatti  l'agente sportivo  come  "soggetto che, in forza di  un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti  nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di in contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica".   Gli articoli 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1 del citato d.lgs. n. 37 del 2021 di riforma dell'ordinamento sportivo – che entra in vigore dal 1° gennaio 2023 -forniscono una definizione più ampia per cui l'agente: "in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta (…), ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo,del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale,fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione".

    Quindi a una prima lettura della definizione del procuratore sportivo come colui che " mette in relazione" o che "mette in contatto" lo sportivo e la società sportiva  è stata interpretata da parte della dottrina come una figura di  "mediatore" e che i relativi compensi non siano inquadrabili nella  categoria del reddito di lavoro autonomo, bensì in quella del reddito d'impresa, nella fattispecie della " mediazione atipica" .

    Un altra interpretazione in vece sostiene che l'espresso richiamo alle attività di assistenza e consulenza dimostra che il  legislatore della riforma sportiva ha voluto fornire un elenco di prestazioni ricorrenti di cui la mediazione è solo una parte.  Inolrte , il nuovo regime stabilisce espressamente principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, oltre a prevedere obblighi di aggiornamento professionale; tutti precetti tipici dell'esercizio delle professioni intellettuali. 

    Per questo l'istante ritiene che la propria attività, basata sul carattere strettamente personale della prestazione costituisca un'attività professionale incentrata sull'intuito personale  e  incompatibile con l'attività di semplice  intermediazione tra due controparti .

    Agente sportivo professionista: la risposta dell'agenzia

    L'agenzia delle entrate dopo un riepilogo della normativa in tema di regime agevolato per gli impatriati, prende in esame la nuova normativa sul lavoro del procuratore sportivo e concorda con l'interpretazione fornita dall'istante.

    Oltre alle motivazioni  già illustrate, si precisa che 'articolo 4  prevede che per svolgere la professione  l'agente sportivo deve essere iscritto in apposito Registro nazionale, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione  le cui modalità saranno definite da un prossimo decreto ministeriale .

    In attesa dell'emanazione della predetta disciplina attuativa l'articolo 14, comma 1, stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 24 febbraio 2020, facendo salva (articolo 12, comma 2) la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo già rilasciati

    Per quanto sopra l'agenzia afferma che  l'esercizio dell'attività di agente sportivo  costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso  compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la  determinazione dei relativi compensi.

    Tenuto conto del suddetto quadro normativo, si ritiene che i redditi conseguiti  nell'esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscano redditi di  lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir.

    Quindi nel caso specific, in presenza di tutti i requisiti previsti per l'accesso al regime speciale per lavoratori impatriati, si   conferma che  i redditi cosi prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato  concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30 per  cento, dal 2022, periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e  per i quattro periodi d'imposta successivi.

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Rientro cervelli: chiarimenti per i rientri precedenti al 2020

    Con Comunicato stampa del 25 maggio le Entrate annunciano la Circolare n 17 recante chiarimenti sul regime agevolato per docenti e ricercatori.

    In particolare, viene delineato il panorama normativo per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e intende continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli. 

    Si chiarisce l’ambito applicativo dell’opportunità introdotta dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino ad un massimo di tredici periodi di imposta complessivi.

    Bonus “rientro dei cervelli” allargato 

    Il comunicato stampa riepiloga che con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, 

    • docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero 
    • possono optare per l’estensione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, 
    • previo versamento di un importo in unica soluzione. 

    Questa possibilità è assicurata a condizione che

    • i contribuenti siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
    •  oppure che siano cittadini di Stati Ue, 
    • che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 
    • e che al 31/12/2019 fruivano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl n. 78/2010). 

    Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento:

    • nei dodici mesi precedenti 
    • oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
    • e/o avere da uno a tre figli minorenni.

    L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.

    Bonus “rientro dei cervelli” allargato: figli under 18, vale l’anno del versamento 

    L’Agenzia delle Entrate chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo. 

    Questo requisito, spiega l’Agenzia, deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. 

    La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.

    Bonus “rientro dei cervelli” allargato: entro quando firmare il contratto di acquisto della casa

    Un altro chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il requisito di acquisto di un’unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione mediante il versamento. 

    Il termine va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi. 

    Ad esempio:

    • in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022
    •  l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023. 
  • Lavoro estero

    Regime agevolato ricercatori e docenti: ampliamento

    L'agenzia delle entrate  con iprovvedimento 102028 del 31.3.2022   definisce le modalità operative per la   proroga  2022 del  regime fiscale agevolato per ricercatori e docenti (ART 44  DL 78 /2010 modificato dal DL 34 2019)  prevista dalla recente legge di bilancio.

    Si tratta in particolare  dell'agevolazione  che riduce del 90% l'imponibile fiscale  introdotta  per docenti o ricercatori iscritti all’Aire o cittadini di Stati Ue che abbiano  trasferito in Italia la residenza fiscale prima del 2020 e che alla fine del 2019 risultassero fruitori del beneficio fiscale dell’articolo 44 del Dl 78/2010.

    L'opzione puo essere esercitata  e si realizza con il  versamento in un’unica soluzione  di un ticket  di ingresso pari a:

    a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomoprodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il  soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione :

    • ha almeno un figlio minorenne, anche inaffido preadottivo, OPPURE
    •  è  proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data  o dell’opzione, 

    b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo   prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione  in presenza di  ENTRAMBE le seguenti condizioni:

    1.  se il soggetto al momento dell'esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
    2.  diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, succssivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti , ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi.

    Si specifica che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal  lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

    Il versamento andra effettuato  tramite  modello F24 senza compensazioni  (con i i codici tributo  che saranno pubblicati prossimamente dall'agenzia) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello  del primo  anno di fruizione , per i lavoratori che lo hanno terminato nel 2021, entro il 27 settembre 2022. 

    Richiesta al datore di lavoro per i lavoratori dipendenti

    I docenti o ricercatori lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta  sempre entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello  del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del  provvedimento, ovvero entro il 27 settembre 2022 (I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al  primo giorno feriale successivo. 

    La richiesta deve autocertificare:

    • a) nome, cognome e data di nascita;
    • b) il codice fiscale;
    • c) l’indicazione che prima dell’anno 2020 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • d) l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della  richiesta 
    • e) l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio 
    • f) i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o  l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi 
    • g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data
    • di effettuazione del versamento di cui al punto 1.2;
    • h) l’anno di prima fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti
    • residenti all’estero;
    • i) l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione d relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
    • j) gli estremi del versamento 

    Opzione lavoratori autonomi

    I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno  effettuato il versamento .

     Adempimenti del sostituto d’imposta

    I datori di lavoro devono  quindi operare le ritenute fiscali limitatamente 10% per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato la presenza dei requisiti sopracitati,  sulle somme e i valori  imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, con conguaglio a fine anno o al termine del rapporto.

    Le disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore  comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o  del proprio domicilio.

    Allegati: