• Lavoro estero

    Ingresso lavoratori nomadi digitali: decreto in GU

    Nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto 29 febbraio 2024 del Ministero dell'interno: Modalita' e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

    Il decreto  fissa 

    • le  modalita'  e  i  requisiti  per  l'ingresso ed il rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  
    • le  categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiarne,  definendo   
    • i  limiti  minimi  di  reddito del richiedente e 
    • le modalita'  previste  per  la  verifica  dell'attivita' lavorativa da svolgere.

     Le disposizioni  si applicano  ai  cittadini  di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  che  svolgono  un'attivita'  lavorativa   altamente  qualificata  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici   che  consentono  di  lavorare  da  remoto,  

    1. come lavoratori autonomi  ovvero 
    2. come lavoratori dipendenti di  un'impresa anche non residente nel territorio nazionale.

    Nomadi digitali: requisiti per  visto di ingresso e permesso di soggiorno 

      1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma  3  del  testo unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri  e' consentito ai lavoratori  sopracitati che: 

       a) dispongano di un  reddito  minimo  annuo   non inferiore  al  triplo  del  livello  minimo  previsto  per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (il livello minimo è attualmente pari a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico); 

        b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure  mediche  e  ricovero ospedaliero valida per il  territorio  nazionale  e  per  il periodo del soggiorno; 

        c)  dispongano  di  una  idonea  documentazione   relativa   alle  modalita' di sistemazione alloggiativa; 

        d)  dimostrino  un'esperienza  pregressa  di  almeno   sei   mesi  nell'ambito  dell'attivita'  lavorativa  da  svolgere   come   nomade  digitale o lavoratore da remoto; 

        e) presentino il  contratto  di  lavoro  o  collaborazione  o  la  relativa  offerta  vincolante,  se  lavoratori  da  remoto,  per   lo  svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il  possesso  di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater,  comma  1,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

    Nel caso di ingresso di nomade digitale,  non  e'  richiesto  il  nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 40, comma  5,  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 

    Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non  e'  richiesto  il nulla osta al lavoro di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.  

    Modalita' per il rilascio del permesso di  soggiorno  dei    nomadi  digitali  e   lavoratori  da  remoto extracomunitari

    Il decreto specifica che:

    •   Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo  straniero  si  trova  entro  otto  giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio  dello  Stato, in formato digitale e reca  la  dicitura  «nomade digitale –  lavoratore  da  remoto».
    • viene  rilasciato  per  un  periodo non superiore a un anno  ed  e'  rinnovabile  annualmente  se  permangono le condizioni e i requisiti 
    • Non può essere rilasciato (o nel caso sia già emesso, viene revocato)   se,  all'esito  delle  verifiche  svolte  dalla  questura   il  datore  di  lavoro  risulti  essere  stato  condannato negli ultimi cinque anni per reati  di  cui  all'art.  22,  comma 5-bis, del testo unico. 

  • Lavoro estero

    Telelavoro frontalieri: le istruzioni INPS sull’accordo UE

    Lo scorso 28 dicembre  2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottoscritto l'accordo quadro  europeo sul telelavoro dei transfrontalieri  "Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework "". L'accordo entra  in vigore , per l’Italia,  dal 1° gennaio 2024.

    A questo link la lista dei paesi firmatari

    In particolare è prevista una novità importante ovvero l'innalzamento dal 25% al 50% del limite di  tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza entro il quale è consentito il versamento dei contributi previdenziali nel paese in cui ha sede l’impresa . In questo modo diviene  meno frequente la competenza  della legislazione  sociale del paese di residenza, con effetti potenzialmente positivi sia per i lavoratori sia per le imprese coinvolte.

    In data 13 marzo 2024 INPS ha emanato un messaggio per le prime  istruzioni in particolare riguardanti l'ambito applicativo delle novità  e le modalità di richiesta di deroga, in attesa della firma di ulteriori specifici accordi in materia previdenziale 

    Vediamo piu in dettaglio.

    Accordo quadro telelavoro transfrontalieri

    Da luglio 2023, l'Unione Europea ha predisposto un accordo aperto a tutti gli Stati aderenti alla libera circolazione (SEE) in tema di valutazione del telelavoro per i trasfrontalieri. La firma dell'Italia è giunta come detto a dicembre 2023 e l'accordo è in vigore dal 1 gennaio 2024.

    L'accordo prevede o che  un individuo residente in Italia con un contratto di lavoro in Svizzera potrà lavorare da casa fino al 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto a partire dal 1° gennaio 2024, senza modifiche alla sua posizione pensionistica e assicurativa. 

    Se supera tale  soglia,  la competenza passa all'INPS, che  può  richiedere all'azienda svizzera il versamento del contributo corrispondente in Italia, con aggravi amministrativi ed economici 

    Si ricorda che, invece,  dal punto di vista fiscale se il  telelavoro oltrepassa determinate soglie, può comportare modifiche nella modalità di tassazione del reddito . Attualmente in base all'ultimo accordo  bilaterale  tra Italia e Svizzera del 28 novembre 2023, i lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di confine (sia "vecchi" che "nuovi") possono lavorare da casa fino al 25% del tempo di lavoro senza subire cambiamenti nella loro posizione fiscale.

    ATTENZIONE Lo stesso principio si applica anche ai lavoratori frontalieri che non risiedono nei Comuni di confine, in virtù della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni. 

    Per ulteriori info e aggiornamenti sui paesi aderenti, è possibile consultare il sito Cross-border telework in the EU, the EEA and Switzerland | Federal Public Service – Social Security (belgium.be) .

    Telelavoro frontalieri UE:  prime istruzioni operative 

    Con il messaggio 1072 del 13 marzo INPS  ricorda innanzitutto la  Definizione data nell'accordo di telelavoro transfrontaliero : ovvero  un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

    1. viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

    2. si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

    Si sottolinea che

    •   il collegamento informatico con l'infrastruttura aziendale è parte integrante della definizione di lavoro a distanza come telelavoro anche se non è previsto l'obbligo di connessione .per tutto l’orario di lavoro 
    • Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano nella definizione di telelavoro transfrontaliero.

    L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

     Situazioni alle quali non si applica l’Accordo:

    • esercizio abituale di un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, e/o
    •  esercizio abituale di un’attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 2 dell’Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l’impresa), e/o
    •  lavoro autonomo. 

    In tali situazioni e per tutte quelle non contemplate dall’Accordo (artt. 2 – 4), come espressamente previsto nell’articolo 6, paragrafo 1, dell’Accordo, resta comunque impregiudicata la possibilità di concludere un accordo su base individuale in virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Accordo telelavoro transfrontalieri 2023:  Richieste di deroga e iter procedurale 

    Le richieste di deroga devono essere presentate 

    • all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato.
    •  soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari 
    • per  un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

    La domanda di deroga  può avere  effetto retroattivo soltanto in casi nei quali  i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede 

    • per un periodo precedente la data di richiesta non superiore  tre mesi, oppure 
    • entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi.

    Rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) 

    La richiesta di deroga deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” (cfr. la circolare n. 136 del 23 dicembre 2022) a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati,  seguendo il  seguente percorso 

     “Nuova richiesta” 

    •  indicare la matricola aziendale
    •  scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”.
    •  Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” indicare lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro. 
    • Nella schermata successiva selezionare “Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (Art.13 par.1)”;

    La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore.

  • Lavoro estero

    Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU

    E' stato pubblicato ieri  in Gazzetta ufficiale  il  decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega  fiscale, che all' articolo 7  modifica il  regime per i lavoratori impatriati  (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019). 

    Vediamo allora  di seguito tutte le novità.

    Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti 

    La  misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.

     il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda  i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli  al penultimo paragrafo.

    Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono  conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato  la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che  l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti,  ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e  che solo  1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti  casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager  e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva . 

    Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.

    Le novità per gli impatriati 2024 

    Nella bozza della proposta di legge del Governo  si stabilisce che il nuovo regime si applica  ai contribuenti che trasferiscono la residenza  fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR  a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono: 

    • redditi di lavoro dipendente, 
    • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e 
    • redditi di lavoro autonomo. 

    Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a  600.000 euro e alle  condizioni seguenti:

    • a)    i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
    • b)    l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
    • c)    l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
    • d)    i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate,  per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione  e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)

    Da sottolineare che la nuova  formulazione prevede    che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto)  Non  sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro  estero  precedente e il distacco .

    Resta confermata, invece,  la norma per cui  il beneficio fiscale spetta:

    1.  ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
    2.  a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).

    L'agevolazione  si applicherebbe sempre  nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.

    Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli 

    Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che  i lavoratori che rientrano  in Italia in società dello stesso gruppo  godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata  pari

    •  a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
    •  sette periodi d’imposta  nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero,  fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.

    Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo,  nel periodo di  fruizione del regime   la riduzione  fiscale salirà al 60% . 

    Inoltre  per chi  trasferisce la residenza anagrafica nel 2024  lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito  ad abitazione principale in Italia  nei 12 mesi precedenti il trasferimento. 

    Regime Impatriati 2024  e lavoro sportivo

    Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che  c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione  ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri. 

    Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico  ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro  da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo  ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.

  • Lavoro estero

    Docenti e ricercatori impatriati: lavoro da remoto non agevolato

    Nella recente circolare 25  2023 l'Agenzia ha riepilogato i criteri di definizione della residenza  ai fini fiscali  per chiarire la tassazione nei casi di  smart working o lavoro agile , da remoto,  ovvero quando  c'è  separazione tra

    • il luogo di svolgimento dell'attività,
    •  il luogo della residenza e
    •  il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività.

     Queste modalità lavorative  stanno  infatti diventando specialmente in alcuni settori  – modalità "ordinarie" di svolgimento della prestazione lavorativa. Necessario quindi specificare il più possibile i campi di applicazione e l'interpretazione della normativa in materia

    La prima parte  della circolare , dopo aver chiarito il concetto di residenza fiscale e della relativa normativa e prassi in materia, si sofferma  in particolare sull'applicazione dei  due regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale  dall'estero in Italia per svolgervi un'attività lavorativa, disciplinati da

    1. articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»),  e
    2. articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»);

     I chiarimenti dell'Agenzia nei due casi   non sembrano assicurarela stessa logica ad entrambe le categorie in tema di smart working, richiedendo solo per docenti e ricercatori il requisito del collegamento tra traferimento e svolgimento della attività

    Smart working non agevolato per docenti e ricercatori   DL 78 2010

    L'agenzia  ricorda nella prima parte del testo che  entrambi  i regimi presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce e, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana.

     Inoltre,  si considera necessario  che prima del trasferimento in Italia la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.

     Viene anche precisato che l'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche in grado di superare la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR (cfr. circolare n. 17/E del 2017).

    Per il regime degli impatriati  come ormai ribadito da numerosi interpelli recenti  la circolare afferma che può accedere  all'agevolazione  "il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.

    Al contrario, non potrà continuare a fruire dell'agevolazione in esame il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano".

     Diversa la conclusione per il regime disciplinato dal  decreto legge n. 78 del 2010,  che  riguarda  docenti e  ricercatori "che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale"

    Secondo l'Agenzia ," un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che intrattenga un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità smart working non potrà beneficiare dell'agevolazione in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.

  • Lavoro estero

    Smart working all’estero e frontalieri: guida completa dall’Agenzia

    Con la circolare n. 25,  pubblicata il 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina applicabile il materia di lavoro agile smart working e lavoro dei frontalieri  dopo le novità apportate dal nuovo accordo  tra Italia e Svizzera e  dalla legge n. 83/2023. Vediamo le principali novità  nei paragrafi seguenti.

    Smart working  all'estero: residenza fiscale 

    Sul lavoro smart  detto anche da remoto  si conferma, ai fini dell'imponibilità fiscale,  l'importanza della presenza fisica del lavoratore nello Stato al momento della prestazione lavorativa . Restano quindi  applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir per l’identificazione della residenza fiscale.

    Non è rilevante  il fatto che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.

    Resta comunque configurabile la presenza di  stabile organizzazione o di  base fissa nel territorio dello Stato.

    Regime impatriati 

    In tema di regime impatriati  l'Agenzia ribadisce che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, è applicabile anche per il lavoro da remoto con  residenza in Italia, alle dipendenze di un datore di lavoro estero.

    Si precisa  che l’iscrizione all’Aire e la prestazione lavorativa  per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.

    Lavoratori frontalieri : nuovo Accordo Italia Svizzera

    Nella seconda parte della circolare l'Agenzia riepiloga la disciplina fiscale per i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”,  riportando i principali chiarimenti forniti  anche recentemente  con  numerose risposte a interpello viene illustrato inoltre il  nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera.

    In particolare ricorda che è stato modificato il concetto di  “lavoratore frontaliere” , definito come:

    •  qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente 
    • fiscalmente residente in un Comune iche si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente
    • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, 
    • per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e che 
    • ritorna, di regola ogni giorno,  al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

    Dal punto di vista fiscale il principio di  tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, ha sostituito quello di  tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974.

    Si segnala inoltre la disciplina provvisoria  in vigore  fino al 31 dicembre 2023 agli “attuali frontalieri” in  smart working alla data del 31 marzo 2022, per la quale   fino al 40% dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro  si considerano svolti in Svizzera.

    Altre  novità  della legge n. 83/2023 per i frontalieri

    Tra le  ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 2020 si ricordano infine:

    • l'innalzamento della franchigia dal 2024, per i redditi da lavoro dipendente di tutti i transfrontalieri  dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro;
    •  deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria dello Stato in cui lavorano
    • esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli stati in cui i lavoratori prestano attività.
  • Lavoro estero

    Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF

    Il requisito della iscrizione all'aire non è  più tassativo per l'accesso al  regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023

    Si ricorda che il regime  fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015  è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

    La stessa interpretazione  era stata data in un  caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello. 

    Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.

    Vediamo di seguito  ulteriori dettagli  forniti dal Ministero e dall'Agenzia 

    Regime impatriati  e  iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023

    Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019,  n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie  imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .

    Veniva quindi chiesto di  chiarire  l’ambito di applicazione del quadro normativo  con particolare  riferimento al requisito  formale di iscrizione all’AIRE.

    La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la  norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono  fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:

    • durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
    • residenti all’estero (AIRE) ovvero 
    • sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e 
    • hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; 
    • già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31  dicembre 2019.

    La modifica  intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime  speciale  ma  le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto  tali, non suscettibili di interpretazione estensiva. 

    Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:

    • non sono stati iscritti all’AIRE;
    • sono cittadini extra-comunitari

     anche se beneficiari del regime speciale per i  lavoratori impatriati.

    Proroga regime impatriati negata senza  precedente iscrizione all'AIRE

    Si ricorda che il   concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da  una cittadina italiana (tale solo dal 2018,)  che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .

     Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.

    L'Istante ha  oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea  in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha  presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.

    Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e  specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa  con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.

    A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime  dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 147.

    Chiedeva quindi  la possibilità di  fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026,  considerato che:

    • nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l'  Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana,  e 
    • ha una figlia minorenne a carico.

    Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare  di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.  

    Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione  risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:

    – coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;

    – i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori  impatriati.

  • Lavoro estero

    Proroga regime impatriati: da chiedere entro il 30 giugno

    Per i lavoratori impatriati che hanno goduto del regime agevolato quinquennale  fino all'anno scorso è possibile chiedere la proroga   entro il 30 giugno 2023

    Entro la stessa data va effettuato il pagamento dell'imposta forfettaria .

    Vale la pena ricordare che l'agevolazione fiscale , disciplinata dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015  per i lavoratori rientrati in Italia  a partire dal 2012, dopo periodi di residenza all'estero,   puo infatti essere prorogata per ulteriori 5 anni in presenza di determinati requisiti.

    Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e  dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    Richiesta di proroga del regime impatriati

    i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente

    •  nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta ; l
    • ’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio, 
    •   i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata  o l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi ;
    •  il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;  
    • l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati; 
    • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione elativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;  gli estremi del versamento effettuato

    i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato:

    • direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure 
    • possono richiedere l'applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti)

    Requisiti per la proroga dell'opzione regime impatriati 

    I lavoratori devono essere :

    • italiani che siano stati iscritti all'Aire (prima del rientro in Italia) oppure  cittadini  dell'Unione europea
    • già fruitori del regime agevolato  nel 2019 
    • trasferitisi in Italia entro il 30 aprile 2019
    • con almeno un figlio minore (anche in affido preadottivo)  oppure 
    • proprietari di un immobile residenziale  acquistato dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o che  lo acquistino entro 18 mesi dalla data di  versamento dell'imposta (anche in comproprietà ).

    Opzione e versamento dell'imposta agevolata impatriati 

    L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:

    1.  al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
    2.  al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi 

    Il versamento  deve avvenire in unica soluzione mediante modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione  utilizzando i codici tributo

     "1860" – "Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019"- e

     "1861"-"Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019"-, 

    entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

    ATTENZIONE I termini per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.