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Trasporto passeggeri e distacco conducenti: novità dalla UE
E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023 il D.Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.
Vengono modificati in particolare
- gli adempimenti obbligatori per trasportatori e conducente;
- le sanzioni amministrative previste in caso di violazione
nei casi di prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia.
Nuovi obblighi trasportatori e conducenti
Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.
- Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu' tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
- La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorita' competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) il numero di targa dei veicoli a motore;
g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
- Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro cinque giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.
- Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
- Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, in occasione del controllo su strada, la documentazione sopradescritta .
Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.
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Impatriati: nuovo principio di diritto per i professionisti
Nel principio di diritto 6 del 24 febbraio 2023 l'Agenzia precisa l'applicabilità del regime agevolato per gli impatriati art. 16 del d.lgs 147 2015 per i casi di associazione professionale
Il documento ricorda che per fruire del regime speciale è necessario che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In base al successivo comma 2 sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Come già illustrato nelle circolari 17 2017 e 33 2020, la continuità dell' attività lavorativa con quella già svolta in passato nel territorio nazionale costituisce un ostacolo all'applicazione del beneficio.
Il nuovo principio di diritto precisa ulteriormente che per i casi in cui un professionista riprenda il rapporto con l'associazione professionale , dopo un periodo all'estero, in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati prima della partenza, l'agevolazione non è applicabile in quanto non si riscontra il carattere di attrattiva del lavoratore nel territorio nazionale.
Il documento ricorda infatti che il regime agevolativo è stato istituito per attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa grazie della minore tassazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.
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Impatriati: per la proroga del regime no al ravvedimento
Niente ravvedimento operoso per i mancati versamenti ai fini della proroga del regime speciale per gli impatriati prevista dal DL 34 2019, art 5 comma 2 bis.
La risposta negativa è stata data dall'agenzia delle Entrate con la risposta n. 371 del 12 luglio 2022. Vediamo di seguito i dettagli sul caso.
L'interpello riguardava il caso di un lavoratore laureato che ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147 e dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato (…) usufruendo dell'agevolazione del 30% nell'anno 2016 e del 50% per gli anni successivi, fino al 2020 ultimo anno di spettanza . Inoltre faceva presente di essere «in possesso dei seguenti requisiti per
esercitare l'opzione per il rinnovo (acquisto di un appartamento , trsferimento della residenza in Italia e tre figli minorenni, condizioni che persistono anche allo stato attuale».
L'istante precisa che per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori "impatriati" avrebbe dovuto versare – entro il 30 agosto 2021 – un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'ultimo periodo di imposta ma non ha adempiuto all'obbligo.
Nell'interpello da fa presente come «il termine dei 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta al datore di lavoro non sia un "termine perentorio" per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli impatriati ma sia un termine ordinatorio».
Per questo chiede se sia ancora possibile ravvedere il tardivo versamento dell'importo dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con sanzione pari al 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 versata nella misura ridotta ad 1/8.
L'agenzia nella propria risposta , dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia, afferma che l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale è subordinata all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.
in particolare ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
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Procuratore sportivo: al reddito è applicabile il regime impatriati
L'agente-procuratore sportivo con attività strettamente personale di consulenza a calciatori professionisti ed esordienti produce reddito di lavoro autonomo a cui e applicabile, in caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia, il regime agevolato "impatriati" art 16 d.lgs 147 2015. lo ha affermato l'Agenzia delle entrate nella RIsposta a interpello n. 315 del 31 maggio 2022.
Il caso riguardava un procuratore residente all'estero sin dal 2014 che rientrato in italia nel 2022 chiedeva chiarimenti sull'inquadramento giuridico della sua attività e in particolare sull'applcabilità del regime agevolato "Impatriati".
Faceva presente in particolare di svolgere attivita di consulenza strategica sulle opportunità di carriera, assistenza contrattuale e legale in sede di contrattazione, e selezione di candidati specifici per un ruolo e per la selezione di nuovi talenti per società sportive .
L'attività si svolge "sulla base di accordi improntati al principio dell'intuitu personae in forma individuale, non organizzata, salve sporadiche e non continuative collaborazioni con professionisti terzi", per la maggior parte dell'anno in Italia con spostamenti all'estero solo sporadici".
Faceva presente in particolare che sulla qualificazione dei redditi prodotti dai procuratori sportivi, la riforma dello sport attuata con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 , a seguito della norma della legge di bilancio 2018, ha generato alcune incertezze interpretative circa l'esatto inquadramento giuridico della figura dell'agente sportivo e il conseguente trattamento fiscale dei redditi percepiti.
L'art.1 comma 373 della legge 205 2017 definiva infatti l'agente sportivo come "soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di in contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica". Gli articoli 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1 del citato d.lgs. n. 37 del 2021 di riforma dell'ordinamento sportivo – che entra in vigore dal 1° gennaio 2023 -forniscono una definizione più ampia per cui l'agente: "in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta (…), ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo,del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale,fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione".
Quindi a una prima lettura della definizione del procuratore sportivo come colui che " mette in relazione" o che "mette in contatto" lo sportivo e la società sportiva è stata interpretata da parte della dottrina come una figura di "mediatore" e che i relativi compensi non siano inquadrabili nella categoria del reddito di lavoro autonomo, bensì in quella del reddito d'impresa, nella fattispecie della " mediazione atipica" .
Un altra interpretazione in vece sostiene che l'espresso richiamo alle attività di assistenza e consulenza dimostra che il legislatore della riforma sportiva ha voluto fornire un elenco di prestazioni ricorrenti di cui la mediazione è solo una parte. Inolrte , il nuovo regime stabilisce espressamente principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, oltre a prevedere obblighi di aggiornamento professionale; tutti precetti tipici dell'esercizio delle professioni intellettuali.
Per questo l'istante ritiene che la propria attività, basata sul carattere strettamente personale della prestazione costituisca un'attività professionale incentrata sull'intuito personale e incompatibile con l'attività di semplice intermediazione tra due controparti .
Agente sportivo professionista: la risposta dell'agenzia
L'agenzia delle entrate dopo un riepilogo della normativa in tema di regime agevolato per gli impatriati, prende in esame la nuova normativa sul lavoro del procuratore sportivo e concorda con l'interpretazione fornita dall'istante.
Oltre alle motivazioni già illustrate, si precisa che 'articolo 4 prevede che per svolgere la professione l'agente sportivo deve essere iscritto in apposito Registro nazionale, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione le cui modalità saranno definite da un prossimo decreto ministeriale .
In attesa dell'emanazione della predetta disciplina attuativa l'articolo 14, comma 1, stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 24 febbraio 2020, facendo salva (articolo 12, comma 2) la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo già rilasciati
Per quanto sopra l'agenzia afferma che l'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.
Tenuto conto del suddetto quadro normativo, si ritiene che i redditi conseguiti nell'esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir.
Quindi nel caso specific, in presenza di tutti i requisiti previsti per l'accesso al regime speciale per lavoratori impatriati, si conferma che i redditi cosi prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30 per cento, dal 2022, periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d'imposta successivi.
Allegati: -
Rientro cervelli: chiarimenti per i rientri precedenti al 2020
Con Comunicato stampa del 25 maggio le Entrate annunciano la Circolare n 17 recante chiarimenti sul regime agevolato per docenti e ricercatori.
In particolare, viene delineato il panorama normativo per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e intende continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli.
Si chiarisce l’ambito applicativo dell’opportunità introdotta dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino ad un massimo di tredici periodi di imposta complessivi.
Bonus “rientro dei cervelli” allargato
Il comunicato stampa riepiloga che con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022,
- docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero
- possono optare per l’estensione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi,
- previo versamento di un importo in unica soluzione.
Questa possibilità è assicurata a condizione che
- i contribuenti siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
- oppure che siano cittadini di Stati Ue,
- che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020
- e che al 31/12/2019 fruivano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl n. 78/2010).
Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento:
- nei dodici mesi precedenti
- oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione
- e/o avere da uno a tre figli minorenni.
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
Bonus “rientro dei cervelli” allargato: figli under 18, vale l’anno del versamento
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo.
Questo requisito, spiega l’Agenzia, deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento.
La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Bonus “rientro dei cervelli” allargato: entro quando firmare il contratto di acquisto della casa
Un altro chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il requisito di acquisto di un’unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione mediante il versamento.
Il termine va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi.
Ad esempio:
- in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022
- l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023.
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Regime agevolato ricercatori e docenti: ampliamento
L'agenzia delle entrate con il provvedimento 102028 del 31.3.2022 definisce le modalità operative per la proroga 2022 del regime fiscale agevolato per ricercatori e docenti (ART 44 DL 78 /2010 modificato dal DL 34 2019) prevista dalla recente legge di bilancio.
Si tratta in particolare dell'agevolazione che riduce del 90% l'imponibile fiscale introdotta per docenti o ricercatori iscritti all’Aire o cittadini di Stati Ue che abbiano trasferito in Italia la residenza fiscale prima del 2020 e che alla fine del 2019 risultassero fruitori del beneficio fiscale dell’articolo 44 del Dl 78/2010.
L'opzione puo essere esercitata e si realizza con il versamento in un’unica soluzione di un ticket di ingresso pari a:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomoprodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione :
- ha almeno un figlio minorenne, anche inaffido preadottivo, OPPURE
- è proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data o dell’opzione,
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione in presenza di ENTRAMBE le seguenti condizioni:
- se il soggetto al momento dell'esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
- diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, succssivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti , ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi.
Si specifica che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Il versamento andra effettuato tramite modello F24 senza compensazioni (con i i codici tributo che saranno pubblicati prossimamente dall'agenzia) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del primo anno di fruizione , per i lavoratori che lo hanno terminato nel 2021, entro il 27 settembre 2022.
Richiesta al datore di lavoro per i lavoratori dipendenti
I docenti o ricercatori lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta sempre entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ovvero entro il 27 settembre 2022 (I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La richiesta deve autocertificare:
- a) nome, cognome e data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l’indicazione che prima dell’anno 2020 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- d) l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta
- e) l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio
- f) i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi
- g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data
- di effettuazione del versamento di cui al punto 1.2;
- h) l’anno di prima fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti
- residenti all’estero;
- i) l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione d relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
- j) gli estremi del versamento
Opzione lavoratori autonomi
I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento .
Adempimenti del sostituto d’imposta
I datori di lavoro devono quindi operare le ritenute fiscali limitatamente 10% per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato la presenza dei requisiti sopracitati, sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, con conguaglio a fine anno o al termine del rapporto.
Le disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.
Allegati: