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Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF
Il requisito della iscrizione all'aire non è più tassativo per l'accesso al regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023
Si ricorda che il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
La stessa interpretazione era stata data in un caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello.
Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli forniti dal Ministero e dall'Agenzia
Regime impatriati e iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023
Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .
Veniva quindi chiesto di chiarire l’ambito di applicazione del quadro normativo con particolare riferimento al requisito formale di iscrizione all’AIRE.
La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:
- durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
- residenti all’estero (AIRE) ovvero
- sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e
- hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
La modifica intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale ma le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.
Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:
- non sono stati iscritti all’AIRE;
- sono cittadini extra-comunitari
anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.
Proroga regime impatriati negata senza precedente iscrizione all'AIRE
Si ricorda che il concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da una cittadina italiana (tale solo dal 2018,) che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .
Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.
L'Istante ha oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.
Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.
A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Chiedeva quindi la possibilità di fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026, considerato che:
- nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l' Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana, e
- ha una figlia minorenne a carico.
Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.
Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:
– coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;
– i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
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Trasferimento in Svizzera e mancata iscrizione all’AIRE: chiarimenti
Con la Risposta 370 del 4 luglio 2023 l'Agenzia risponde al quesito di una lavoratrice trasferitasi in Svizzera per lavoro effettuando l' iscrizione all'Aire solo nell'anno successivo al trasferimento.
L'Istante chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle norme interne e convenzionali sulla residenza fiscale riguardo la sua situazione, sulla quale dichiarava in particolare :
- di aver prestato lavoro subordinato in Italia alle dipendenze di una società italiana dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno x (data di cessazione del rapporto di lavoro);
- di essersi trasferita definitivamente in Svizzera in data 31 maggio dell'anno x;
- di aver iniziato un nuovo impiego con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di una società svizzera a partire dal 1 giugno dell'anno x;
- di aver annunciato il suo arrivo presso il comune sede della società nella stessa data fissandovi la sua residenza principale, abitazione permanente e sede dei suoi interessi privati
- di aver proceduto con l'iscrizione all'AIRE nel mese di marzo dell'anno successivo all'assunzione.
Poneva quindi i seguenti due quesiti.
Quesito 1: se il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera (e già tassato alla fonte) per l'attività di lavoro dipendente ivi svolta dal 1 giugno dell'anno x al 31 dicembre dell'anno x debba essere sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera e, pertanto, non incluso nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia per il periodo d'imposta x
Quesito 2: se il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera (e già tassato alla fonte) per l'attività di lavoro dipendente ivi svolta nell'anno x+1 debba essere sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera
Nell'interpello veniva proposta la soluzione offerta dal paragrafo 4 dell'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Svizzera che prevede il criterio del ''frazionamento del periodo d'imposta'' (c.d. split year), in caso di trasferimento da uno Stato contraente all'altro in corso d'anno
Le disposizione prevedrebbe che con riguardo al primo quesito se il trasferimento è intervenuto il 31 maggio dell'anno x,
- l'Italia potrà esercitare la propria potestà impositiva fino a tale data,
- mentre la Svizzera potrà far valere la propria pretesa a partire dal 1 giugno .
I redditi prodotti in Italia dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno x sarebbero da assoggettare a tassazione esclusiva in Italia, dove la stessa Istante dovrà presentare dichiarazione dei redditi soltanto per i redditi prodotti nel periodo citato.
Con riferimento al Quesito 2, l'Istante, non producendo reddito in Italia nell'anno successivo ritiene di non risultare residente nel nostro Paese per l'intero periodo d'imposta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del TUIR( ''ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte
del periodo di imposta del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile''. ) in quanto cancellata dall'anagrafe della popolazione residente a partire dal mese di marzo
Parere dell'Agenzia Convenzione Italia Svizzera
Premessa la consueta precisazione sul fatto che la risposta di basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando il potere di verifica e di accertamento , la risposta dell'Agenzia conferma l'interpretazione della istante con le motivazioni che seguono.
In generale ricorda che l'articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che
- per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Tali condizioni sono alternative e la sussistenza di una sola di esse per la maggior parte del periodo d'imposta è sufficiente ai fini della residenza fiscale
Va sottolineato però che il comma 2bis dell'articolo 2 del TUIR considera comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, tra i quali è compresa la Svizzera .
La Circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1999, n. 140, in merito ha specificato che la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l'effettività della nuova residenza.
Per la normativa italiana dunque l'Agenzia rileva che la Contribuente dovrebbe, in ogni caso, essere considerata, residente nel nostro Paese per l'annualità x, in quanto iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta.
A questo punto interviene pero la convenzione bilaterale che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento del periodo d'imposta,
Dunque, come proposto dalla istante , è corretto l' assoggettamento ad imposizione in Italia del reddito conseguito fino al 31 maggio dell'anno x (giorno del trasferimento definitivo), mentre a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale dei suoi affari e interessi in Svizzera, l'Amministrazione italiana non potrà esercitare nessuna pretesa impositiva sui redditi ivi prodotti.
In riferimento al Quesito 2 sulla tassazione dei reddi prodotti nell'anno successivo al trasferimento l'Agenzia osserva che l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''.
Quindi nel caso prospettato i redditi di lavoro dipendente prodotti dall'Istante in Svizzera nell'anno successivo al trasferimento sono assoggettati ad imposizione solo nella Confederazione Elvetica e NON sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese.
Per le suddette ragioni, l'Istante non sarà tenuta nell'anno a presentare nel secondo anno successivo la dichiarazione dei redditi a meno che non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.
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Lavoro sportivo professionisti impatriati: guida aggiornata
La conversione in legge del decreto 21 2022, ha apportato alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015 applicabili al lavoro degli sportivi professionisti. Cio al fine di ottenere una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa (da destinare allo sport giovanile dilettantistico).
Lo sconto fiscale infatti non può essere usato dagli sportivi sotto i 21 anni e per i redditi sopra il milione o 500 mila euro sulla base dell'anzianità dell'iscrizione della federazione sportiva di riferimento .
I contratti già in essere alla data del 21 maggio 2022 non sono toccati dalla novità.
Con la risoluzione 48 del 30 giugno 2023 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Ripercorriamo quindi i principali aspetti della disciplina e le ultime precisazioni nei paragrafi seguenti.
Regime impatriati
La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale che:
- i redditi di lavoro dipendente,
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- i redditi di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare, per un quinquennio al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Le limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti
E' prevista per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) in vigore fino al 1 luglio 2023 ovvero dagli articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023), che soddisfano i requisiti precedenti la seguente disciplina speciale:
- una detassazione fissata al 50 per cento invece che al 70 per cento , prorogabile per ulteriori 5 anni
- il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.
( commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022).
Le entrate derivanti da tale contributo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.
Il nuovo comma 5-quater inserito dal DL 21 2022 prevede inoltre che si possono applicare le disposizioni del regime impatriati solo alle seguenti condizioni:
- i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI le cui federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (si tratta di calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
- il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
- il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000,
oppure
- i redditi siano prodotti in discipline sportive che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990,
- il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
- il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.
Resta ferma in questi casi la detassazione per il 50 per cento del loro ammontare.
Non si applicano le ulteriori agevolazioni relative all'acquisto di immobili in Italia e per la presenza di figli minori
Si conferma invece il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.
Le precisazioni della Risoluzione 48 2023
La risoluzione 48 2023 ribadisce che:
- le disposizioni del comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, NON si applicano ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,
- rientrano tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie,solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
- il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), è soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno
- l’attività deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta, tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
- Le trasferte all'estero per eventi sportivi di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.
Come si fa domanda per il regime speciale sportivi impatriati
Per beneficiare del regime agevolato il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente deve fare domanda scritta al datore di lavoro, che riconoscerà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il periodo di imposta.
Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo puo anche utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito nella misura ridotta.
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Proroga regime impatriati: da chiedere entro il 30 giugno
Per i lavoratori impatriati che hanno goduto del regime agevolato quinquennale fino all'anno scorso è possibile chiedere la proroga entro il 30 giugno 2023 .
Entro la stessa data va effettuato il pagamento dell'imposta forfettaria .
Vale la pena ricordare che l'agevolazione fiscale , disciplinata dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015 per i lavoratori rientrati in Italia a partire dal 2012, dopo periodi di residenza all'estero, puo infatti essere prorogata per ulteriori 5 anni in presenza di determinati requisiti.
Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Richiesta di proroga del regime impatriati
i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente
- nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta ; l
- ’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio,
- i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi ;
- il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
- l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione elativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione; gli estremi del versamento effettuato
i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato:
- direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure
- possono richiedere l'applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti)
Requisiti per la proroga dell'opzione regime impatriati
I lavoratori devono essere :
- italiani che siano stati iscritti all'Aire (prima del rientro in Italia) oppure cittadini dell'Unione europea
- già fruitori del regime agevolato nel 2019
- trasferitisi in Italia entro il 30 aprile 2019
- con almeno un figlio minore (anche in affido preadottivo) oppure
- proprietari di un immobile residenziale acquistato dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o che lo acquistino entro 18 mesi dalla data di versamento dell'imposta (anche in comproprietà ).
Opzione e versamento dell'imposta agevolata impatriati
L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:
- al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
- al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi
Il versamento deve avvenire in unica soluzione mediante modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione utilizzando i codici tributo
"1860" – "Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019"- e
"1861"-"Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019"-,
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
ATTENZIONE I termini per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Rientro dei cervelli agevolato anche con assegni di ricerca
L'Agenzia pubblica nella risposta con Principio di diritto n. 8 2023 chiarimenti sulla spettanza dell'incentivo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori art. 44 Legge 78 2010 ampliando l'applicabilità dell'agevolazione anche ai soggetti beneficiari di assegni di ricerca esenti IRPEF, propedeutici ai dottorati di ricerca. Vediamo più in dettaglio.
Agevolazione rientro dei cervelli L. 78/2010
Si ricorda che l'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cosiddetto Rientro dei cervelli intendeva mettere un freno al fenomeno dell'espatrio di lavoratori ad alto profilo scientifico ma favorire anche l'ingresso in italia di ricercatori e docenti stranieri per favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del paese
L'agevolazione prevede l'esclusione del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori per lavoro dipendente o autonomo di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università svolto per almeno due anni continuativi purché in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, e che tornino o acquisiscano per la priva volta la residenza fiscale in Italia .L'agevolazione è fruibile per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui si trasferiscono
Viene precisato inoltre che per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020 n. 240.Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, è prevista l'esenzione dall'IRPEF
La norma, prorogata dal DL Milleproroghe 198 2022 fino al 31.12.2023, prevede che le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ( triennali), con
- candidati con abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero
- in possesso del titolo di specializzazione medica, oppu
- che per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse postdottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Incentivo docenti-ricercatori e assegni di ricerca
L'Agenzia precisa quindi che in caso di assunzione da parte degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza, con percezione di assegni di ricerca (esenti da IRPEF) non è in contrasto con la ratio agevolativa del regime di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cd. "Rientro dei cervelli"
Attenzione va posta al fatto che in tal caso, la durata delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia e in connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010.
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Regime docenti impatriati anche senza opzione
Il regime agevolato riservato a ricercatori e docenti (ex articolo 44, primo comma, del Dl 78/2010) non è soggetto a opzione per poter essere applicato. Questo quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 940/2023 che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Vediamo un riepilogo della norma in oggetto il caso di contenzioso e le conclusioni della CGT.
Regime rientro dei cervelli art 44 dl 78 2010
L’articolo 44 del D.L. 78/2010 poi modificato dal decreto 34 2019, prevede una detassazione del 90%, del reddito con decorrenza dal periodo d’imposta in cui il soggetto diventa residente fiscale in Italia, più i cinque periodi d’imposta successivi.
Hanno diritto i soggetti
- sia di cittadinanza italiana che straniera (v. risposta n. 307 del 3 settembre 2020)
- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
- che siano stati non occasionalmente residenti all’estero
- ha abbiano svolto all'estero attività di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi
- che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività.
I benefici sono ulteriormente potenziati, qualora ricorrano particolari situazioni:
- Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure nell’ipotesi di acquisto di proprietà immobiliare residenziale, successivamente all’acquisto della residenza o nei dodici mesi precedenti i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori sette periodi d’imposta.
- Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori dieci periodi d’imposta.
- Qualora il ricercator/docente abbia almeno tre figli a carico, i benefici si applicano dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per 12 periodi d’imposta successivi.
Tutti questi benefici sono condizionati al fatto che il soggetto rimanga residente fiscale in Italia a norma dell'art 2 del TUIR)
Il regime di favore può trovare oggi applicazione anche alle persone fisiche che avviano una attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 2019.
Il caso di rientro dei cervelli dalla giustizia tributaria
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, in relazione al periodo di imposta 2018 per non applicazione del regime agevolato. Infatti, secondo l'Agenzia , il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi come previsto dalla circolare 33/E/2020 oppure fare richiesta al proprio datore di lavoro.
I giudici, di primo e secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha diritto al rimborso in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa istitutiva che non menziona alcun adempimento necessario.
Inoltre osserva che la circolare che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce fonte normativa ed oltretutto era riferita al regime dei lavoratori impatriati d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.
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Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione contributi entro il 16 giugno
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023 pubblicato pochi giorni fa in GU , ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1)ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Le tabelle delle retribuzioni cosi determinate vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
La circolare ricorda che si applicano:
- ai lavoratori italiani,
- ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e
- ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario
- ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).
Inps precisa ancora che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione va determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle. Si sottolinea che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l'importo deve essere diviso per 12 e il risultato va raffrontato con le tabelle del settore corrispondente.
Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico, la retribuzione convenzionale corrispondente deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento
Modalità Regolarizzazione contributiva
I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.
Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro devono
– calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.