• Lavoro estero

    Docenti e ricercatori impatriati: lavoro da remoto non agevolato

    Nella recente circolare 25  2023 l'Agenzia ha riepilogato i criteri di definizione della residenza  ai fini fiscali  per chiarire la tassazione nei casi di  smart working o lavoro agile , da remoto,  ovvero quando  c'è  separazione tra

    • il luogo di svolgimento dell'attività,
    •  il luogo della residenza e
    •  il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività.

     Queste modalità lavorative  stanno  infatti diventando specialmente in alcuni settori  – modalità "ordinarie" di svolgimento della prestazione lavorativa. Necessario quindi specificare il più possibile i campi di applicazione e l'interpretazione della normativa in materia

    La prima parte  della circolare , dopo aver chiarito il concetto di residenza fiscale e della relativa normativa e prassi in materia, si sofferma  in particolare sull'applicazione dei  due regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale  dall'estero in Italia per svolgervi un'attività lavorativa, disciplinati da

    1. articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»),  e
    2. articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»);

     I chiarimenti dell'Agenzia nei due casi   non sembrano assicurarela stessa logica ad entrambe le categorie in tema di smart working, richiedendo solo per docenti e ricercatori il requisito del collegamento tra traferimento e svolgimento della attività

    Smart working non agevolato per docenti e ricercatori   DL 78 2010

    L'agenzia  ricorda nella prima parte del testo che  entrambi  i regimi presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce e, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana.

     Inoltre,  si considera necessario  che prima del trasferimento in Italia la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.

     Viene anche precisato che l'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche in grado di superare la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR (cfr. circolare n. 17/E del 2017).

    Per il regime degli impatriati  come ormai ribadito da numerosi interpelli recenti  la circolare afferma che può accedere  all'agevolazione  "il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.

    Al contrario, non potrà continuare a fruire dell'agevolazione in esame il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano".

     Diversa la conclusione per il regime disciplinato dal  decreto legge n. 78 del 2010,  che  riguarda  docenti e  ricercatori "che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale"

    Secondo l'Agenzia ," un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che intrattenga un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità smart working non potrà beneficiare dell'agevolazione in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.

  • Lavoro estero

    Smart working all’estero e frontalieri: guida completa dall’Agenzia

    Con la circolare n. 25,  pubblicata il 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina applicabile il materia di lavoro agile smart working e lavoro dei frontalieri  dopo le novità apportate dal nuovo accordo  tra Italia e Svizzera e  dalla legge n. 83/2023. Vediamo le principali novità  nei paragrafi seguenti.

    Smart working  all'estero: residenza fiscale 

    Sul lavoro smart  detto anche da remoto  si conferma, ai fini dell'imponibilità fiscale,  l'importanza della presenza fisica del lavoratore nello Stato al momento della prestazione lavorativa . Restano quindi  applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir per l’identificazione della residenza fiscale.

    Non è rilevante  il fatto che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.

    Resta comunque configurabile la presenza di  stabile organizzazione o di  base fissa nel territorio dello Stato.

    Regime impatriati 

    In tema di regime impatriati  l'Agenzia ribadisce che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, è applicabile anche per il lavoro da remoto con  residenza in Italia, alle dipendenze di un datore di lavoro estero.

    Si precisa  che l’iscrizione all’Aire e la prestazione lavorativa  per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.

    Lavoratori frontalieri : nuovo Accordo Italia Svizzera

    Nella seconda parte della circolare l'Agenzia riepiloga la disciplina fiscale per i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”,  riportando i principali chiarimenti forniti  anche recentemente  con  numerose risposte a interpello viene illustrato inoltre il  nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera.

    In particolare ricorda che è stato modificato il concetto di  “lavoratore frontaliere” , definito come:

    •  qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente 
    • fiscalmente residente in un Comune iche si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente
    • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, 
    • per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e che 
    • ritorna, di regola ogni giorno,  al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

    Dal punto di vista fiscale il principio di  tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, ha sostituito quello di  tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974.

    Si segnala inoltre la disciplina provvisoria  in vigore  fino al 31 dicembre 2023 agli “attuali frontalieri” in  smart working alla data del 31 marzo 2022, per la quale   fino al 40% dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro  si considerano svolti in Svizzera.

    Altre  novità  della legge n. 83/2023 per i frontalieri

    Tra le  ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 2020 si ricordano infine:

    • l'innalzamento della franchigia dal 2024, per i redditi da lavoro dipendente di tutti i transfrontalieri  dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro;
    •  deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria dello Stato in cui lavorano
    • esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli stati in cui i lavoratori prestano attività.
  • Lavoro estero

    Lavoro autonomo in Thailandia: attenzione a Convenzione doppie imposizioni

    Con Interpello n 384 del 13 luglio le entrate forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi derivanti da un'attività di libera professione svolta in Thailandia (ai  sensi  dell'articolo 14 della Convenzione tra Italia e Thailandia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 2 aprile 1980 n. 202).

    In particolare, il soggetto AIRE con PIVA italiana non sarà tassato secondo le regole della Convenzione in oggetto e l'attribuzione del numero di partita IVA italiana a un soggetto non residente, infatti, non incide sulla sua residenza ai fini fiscali nel territorio dello Stato

    Nel dettaglio l'istante è iscritto all'Anagrafe  Italiani Residenti  all'Estero (AIRE) ed è prossimo ad un trasferimento in Thailandia dove lavorerà come libero professionista con clienti non italiani. 

    L'Istante precisa che aprirà una partita IVA nel nostro Paese, ma che l'Italia non rappresenterà  in alcun  modo il centro  dei  propri interessi, non avendovi:

    • alcuna sede,
    • né committenti, 
    • né domicilio, 
    • né parenti a carico, 
    • ma solo familiari presso i quali  trascorrerà un tempo non superiore ai due mesi l'anno.   

    L'Istante ritiene che non dovrà dichiarare i propri redditi in Italia, in cui aprirà una partita IVA, rimanendo iscritto all'AIRE e trascorrendo la maggior parte del periodo di imposta in Thailandia, Paese con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale  per evitare la doppia imposizione sui redditi .

    Iscritti AIRE: chi è considerato fiscalmente residente

    Le Entrate sottolineano che l'articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 considera fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta ­ ossia per almeno 183  giorni  (o  184  giorni  in  caso  di  anno  bisestile), sono  iscritte  nelle  anagrafi  della  popolazione  residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la  residenza ai  sensi del codice civile

    Le tre suddette condizioni sono tra loro alternative, per cui la sussistenza anche di una sola di esse, per la maggior parte del periodo d'imposta, è sufficiente a far ritenere che una persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando tali condizioni sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento,  la persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese. 

    Dalle scarne informazioni che si possono evincere dall'istanza l'istante dichiara di voler aprire una partita IVA in Italia, ma precisa anche che continuerà a rimanere iscritto all'AIRE e che trascorrerà la maggior parte del periodo d'imposta in Thailandia, senza mantenere nel nostro Paese alcuna sede o domicilio. 

    Dalle informazioni riferite dall'Istante questi non dovrebbe integrare alcuno dei requisiti elencati nel citato articolo 2  del TUIR per radicare la residenza fiscale in Italia. 

    L'attribuzione del numero di partita IVA italiana a un soggetto non residente, infatti, non incide sulla sua residenza ai fini fiscali nel territorio dello Stato

    In  base  alla normativa  interna, quindi, l'Istante, in qualità  di non residente, sarà assoggettato a  imposizione sui redditi prodotti nel territorio dello Stati ai sensi dell'articolo 23 del TUIR.

    In particolare, per quanto concerne i redditi derivanti dalla libera  professione (unica tipologia reddituale espressamente menzionata in istanza), il citato articolo 23,  comma 1, lett. d), del TUIR stabilisce che gli stessi si considerano prodotti in Italia se  ''derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato''. 

    Lavoro autonomo Thailandia: Attenzione alla Convezione contro le doppie imposizioni

    Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.

    Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è  sancito  dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

    Nel caso di specie, come osservato dall'Istante, viene in rilievo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Thailandia, firmata il 22 dicembre 1977 e ratificata con legge 2 aprile 1980, n. 202 (in breve, ''Convenzione'' o ''Trattato''). 

    In particolare, l'articolo 14 del Trattato, rubricato ''Professioni indipendenti'', prevede,  al  paragrafo 1, la  tassazione esclusiva dei redditi derivanti da una libera professione nello Statodi residenza del beneficiario degli stessi. 

    Tuttavia, il paragrafo 2 del medesimo articolo, in deroga al precedente, ammette una tassazione concorrente, stabilendo che ''le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se: 

    • a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale quaranta giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, 
    • o b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un'impresa che è residente di detto altro Stato, 
    • o c) l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che la persona che paga le remunerazioni stesse ha in detto altro Stato''. 

    Per quanto concerne la condizione di cui alla lett. a), paragrafo 2, dell'articolo 14  della Convenzione, la stessa potrebbe essere integrata nella fattispecie in esame nella  misura in cui l'Istante dichiara che trascorrerà in Italia ''non  più di 2 mesi'', potendo tale periodo essere superiore ai 40 giorni richiesti dalla previsione convenzionale per riconoscere la potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte e potendo, in tale  periodo, ivi esercitare una attività professionale. 

    In merito alle condizioni di cui alle successive lettere b) e c), l'Istante si limita a dichiarare che non lavorerà per committenti italiani ma non specifica se l'onere delle  remunerazioni sarà sostenuto da una impresa italiana o da una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente. 

    Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che, relativamente ai redditi  riferiti  alla libera  professione,  gli  stessi potrebbero essere assoggettati a imposizione  in Italia ove si verificasse, alternativamente, una delle condizioni di cui all'articolo 14,  paragrafo 2, del Trattato.

    La verifica di tali circostanze, peraltro  future ed eventuali, esula dal perimetro dell'istituto  dell'interpello,  presupponendo,  al  pari  del riscontro della residenza, un'indagine di tipo fattuale estranea alla funzione tipicamente consulenziale dell'istituto. 

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF

    Il requisito della iscrizione all'aire non è  più tassativo per l'accesso al  regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023

    Si ricorda che il regime  fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015  è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

    La stessa interpretazione  era stata data in un  caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello. 

    Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.

    Vediamo di seguito  ulteriori dettagli  forniti dal Ministero e dall'Agenzia 

    Regime impatriati  e  iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023

    Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019,  n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie  imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .

    Veniva quindi chiesto di  chiarire  l’ambito di applicazione del quadro normativo  con particolare  riferimento al requisito  formale di iscrizione all’AIRE.

    La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la  norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono  fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:

    • durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
    • residenti all’estero (AIRE) ovvero 
    • sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e 
    • hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; 
    • già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31  dicembre 2019.

    La modifica  intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime  speciale  ma  le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto  tali, non suscettibili di interpretazione estensiva. 

    Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:

    • non sono stati iscritti all’AIRE;
    • sono cittadini extra-comunitari

     anche se beneficiari del regime speciale per i  lavoratori impatriati.

    Proroga regime impatriati negata senza  precedente iscrizione all'AIRE

    Si ricorda che il   concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da  una cittadina italiana (tale solo dal 2018,)  che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .

     Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.

    L'Istante ha  oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea  in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha  presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.

    Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e  specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa  con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.

    A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime  dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 147.

    Chiedeva quindi  la possibilità di  fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026,  considerato che:

    • nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l'  Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana,  e 
    • ha una figlia minorenne a carico.

    Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare  di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.  

    Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione  risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:

    – coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;

    – i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori  impatriati.

  • Lavoro estero

    Lavoro sportivo professionisti impatriati: guida aggiornata

    La  conversione in legge del decreto 21 2022,  ha  apportato   alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori  impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015  applicabili al lavoro degli sportivi professionisti. Cio al fine di ottenere una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa (da destinare allo sport giovanile dilettantistico). 

     Lo sconto fiscale  infatti non  può essere usato dagli sportivi  sotto i 21 anni e per i redditi sopra il milione o 500 mila euro sulla base dell'anzianità dell'iscrizione della federazione sportiva di riferimento . 

    I contratti già in essere alla data del 21 maggio 2022     non sono toccati dalla novità. 

    Con la risoluzione 48 del 30 giugno 2023 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Ripercorriamo quindi i principali aspetti della disciplina e le ultime precisazioni nei paragrafi seguenti.

    Regime impatriati

     La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale   che: 

    • i redditi di lavoro dipendente, 
    • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
    •  i redditi di lavoro autonomo

     prodotti in Italia da  lavoratori che trasferiscono  la residenza in Italia  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare, per un quinquennio  al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si  impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; 

    b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

    Le limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti

    E'  prevista  per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) in vigore fino al 1 luglio 2023 ovvero dagli  articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023),  che soddisfano i requisiti precedenti la seguente disciplina speciale:

    1.   una detassazione fissata  al 50 per cento invece che al 70 per cento , prorogabile per ulteriori 5 anni 
    2.  il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. 

    ( commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022).

    Le entrate derivanti da tale contributo sono versate a un apposito capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

    Il nuovo comma 5-quater  inserito dal DL 21 2022  prevede  inoltre che si  possono applicare le disposizioni del regime impatriati  solo alle seguenti condizioni:

    1. i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI le cui  federazioni sportive  nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (si tratta di calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
    2.  il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
    3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, 

    oppure

    1. i redditi siano prodotti in discipline  sportive  che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, 
    2. il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
    3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.

    Resta ferma in questi casi la detassazione per il  50 per cento del loro ammontare.

    Non si applicano le  ulteriori agevolazioni  relative all'acquisto di immobili in Italia e  per la presenza di figli minori 

    Si conferma invece il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

    Le precisazioni della Risoluzione 48 2023

    La risoluzione  48 2023 ribadisce che:

    •   le disposizioni del  comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, NON  si applicano   ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,
    • rientrano  tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie,solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
    • il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), è soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno
    •  l’attività  deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta,  tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano  vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
    • Le trasferte all'estero per eventi sportivi  di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.

    Come si fa domanda per il regime speciale sportivi impatriati 

    Per beneficiare del regime agevolato  il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente  deve fare domanda scritta al datore di lavoro, che riconoscerà il beneficio  dal periodo di paga coincidente con il  periodo di imposta.

    Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo  puo anche utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito  nella misura ridotta.

  • Lavoro estero

    Rientro dei cervelli agevolato anche con assegni di ricerca

    L'Agenzia pubblica nella risposta con Principio di diritto n.  8 2023     chiarimenti sulla spettanza dell'incentivo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori art. 44 Legge 78 2010 ampliando l'applicabilità dell'agevolazione anche ai soggetti beneficiari di assegni di ricerca esenti  IRPEF,   propedeutici ai dottorati di  ricerca.  Vediamo più in dettaglio.

    Agevolazione rientro dei cervelli L. 78/2010

    Si ricorda  che l'articolo  44  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78, cosiddetto Rientro dei cervelli   intendeva mettere un freno al fenomeno dell'espatrio di lavoratori ad alto profilo scientifico  ma favorire anche l'ingresso in italia di ricercatori e docenti stranieri per favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del paese 

    L'agevolazione prevede l'esclusione  del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori    per lavoro dipendente o autonomo di ricerca o docenza all'estero presso centri di  ricerca pubblici o privati o università svolto per almeno due anni continuativi  purché   in possesso di  titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero,  e che tornino o acquisiscano per la priva volta la residenza fiscale   in Italia .L'agevolazione è fruibile per sei anni a decorrere dal   periodo di imposta in cui  si trasferiscono 

    Viene precisato inoltre che per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge   n.  78  del  2010, il  rientro  o l'ingresso in  Italia con assunzione  della  residenza  fiscale,  può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche  nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020  n. 240.Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa    tra uno e tre anni, è prevista l'esenzione dall'IRPEF

    La norma, prorogata dal DL Milleproroghe  198 2022 fino al 31.12.2023,  prevede che  le  università  possano  stipulare  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato ( triennali), con

    •  candidati con abilitazione  scientifica  nazionale  alle  funzioni  di  professore  di  prima  o  di  seconda fascia, ovvero 
    •  in possesso del titolo di specializzazione medica, oppu
    • che per almeno tre anni anche  non consecutivi,  hanno  usufruito  di assegni  di  ricerca   o  di  borse  postdottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

    Incentivo docenti-ricercatori e assegni di ricerca 

    L'Agenzia precisa quindi che  in caso di assunzione da parte  degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che  entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza,  con  percezione di assegni di ricerca (esenti da IRPEF) non è in contrasto  con la ratio agevolativa del regime  di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cd. "Rientro dei cervelli" 

    Attenzione va posta al fatto che in tal caso, la durata delle agevolazioni  verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente  interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia  e  in  connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010.

  • Lavoro estero

    Regime docenti impatriati anche senza opzione

    Il regime agevolato riservato a ricercatori e docenti (ex articolo 44, primo comma, del Dl 78/2010)  non è soggetto a opzione per poter essere applicato. Questo quanto affermato dalla   Corte di  giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 940/2023 che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. 

    Vediamo un riepilogo della norma in oggetto  il caso di contenzioso  e le conclusioni  della CGT.

    Regime rientro  dei cervelli art 44 dl 78 2010

    L’articolo 44 del D.L. 78/2010 poi modificato dal decreto 34 2019, prevede una  detassazione del  90%, del reddito  con  decorrenza dal periodo d’imposta in cui  il soggetto diventa residente fiscale in Italia,  più i cinque periodi d’imposta successivi.  

     Hanno diritto i soggetti 

    • sia di cittadinanza italiana che straniera (v. risposta n. 307 del 3 settembre 2020) 
    • in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
    •  che siano stati  non occasionalmente residenti all’estero 
    • ha  abbiano svolto all'estero attività di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi
    • che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività.

    I  benefici  sono ulteriormente potenziati, qualora ricorrano particolari situazioni:

    • Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia un figlio minorenne o a  carico,  anche in affido preadottivo,  oppure nell’ipotesi di acquisto di proprietà immobiliare residenziale, successivamente all’acquisto della residenza o nei dodici mesi precedenti i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui  acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori sette periodi d’imposta.
    • Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia due figli minorenni o a carico,  anche in affido preadottivo,   i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui  acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori dieci periodi d’imposta.
    • Qualora il ricercator/docente abbia almeno tre figli a carico, i benefici si applicano dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per 12 periodi d’imposta successivi.

    Tutti questi benefici sono condizionati al fatto che il soggetto rimanga residente fiscale in Italia  a norma dell'art 2 del TUIR)

    Il regime di favore può trovare oggi applicazione anche alle persone fisiche che avviano una attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 2019.

    Il caso di rientro dei cervelli dalla giustizia tributaria

    Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, in relazione al periodo di imposta 2018 per non applicazione del regime agevolato. Infatti, secondo l'Agenzia ,  il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi   come previsto dalla circolare  33/E/2020 oppure fare richiesta al  proprio datore di lavoro.

    I giudici, di primo e secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha  diritto al  rimborso  in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa  istitutiva  che non menziona alcun adempimento necessario.

     Inoltre osserva che  la circolare  che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce  fonte normativa ed oltretutto era riferita al  regime dei lavoratori impatriati  d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.