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Docenti e ricercatori impatriati: lavoro da remoto non agevolato
Nella recente circolare 25 2023 l'Agenzia ha riepilogato i criteri di definizione della residenza ai fini fiscali per chiarire la tassazione nei casi di smart working o lavoro agile , da remoto, ovvero quando c'è separazione tra
- il luogo di svolgimento dell'attività,
- il luogo della residenza e
- il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività.
Queste modalità lavorative stanno infatti diventando specialmente in alcuni settori – modalità "ordinarie" di svolgimento della prestazione lavorativa. Necessario quindi specificare il più possibile i campi di applicazione e l'interpretazione della normativa in materia
La prima parte della circolare , dopo aver chiarito il concetto di residenza fiscale e della relativa normativa e prassi in materia, si sofferma in particolare sull'applicazione dei due regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale dall'estero in Italia per svolgervi un'attività lavorativa, disciplinati da
- articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «regime speciale per lavoratori impatriati»), e
- articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («regime speciale per docenti e ricercatori»);
I chiarimenti dell'Agenzia nei due casi non sembrano assicurarela stessa logica ad entrambe le categorie in tema di smart working, richiedendo solo per docenti e ricercatori il requisito del collegamento tra traferimento e svolgimento della attività
Smart working non agevolato per docenti e ricercatori DL 78 2010
L'agenzia ricorda nella prima parte del testo che entrambi i regimi presuppongono il trasferimento della residenza in Italia da parte del soggetto che ne fruisce e, ossia l'instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un'interazione effettiva con la realtà italiana.
Inoltre, si considera necessario che prima del trasferimento in Italia la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata.
Viene anche precisato che l'accesso ai regimi agevolativi è consentito, altresì, alle persone fisiche in grado di superare la presunzione di residenza in Italia di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR (cfr. circolare n. 17/E del 2017).
Per il regime degli impatriati come ormai ribadito da numerosi interpelli recenti la circolare afferma che può accedere all'agevolazione "il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia.
Al contrario, non potrà continuare a fruire dell'agevolazione in esame il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la propria prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano".
Diversa la conclusione per il regime disciplinato dal decreto legge n. 78 del 2010, che riguarda docenti e ricercatori "che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale"
Secondo l'Agenzia ," un docente o un ricercatore trasferitosi in Italia che intrattenga un rapporto di lavoro con un Ente o con una Università situata in uno Stato estero, per cui svolge la propria attività di docenza o ricerca in modalità smart working non potrà beneficiare dell'agevolazione in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.
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Smart working all’estero e frontalieri: guida completa dall’Agenzia
Con la circolare n. 25, pubblicata il 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina applicabile il materia di lavoro agile smart working e lavoro dei frontalieri dopo le novità apportate dal nuovo accordo tra Italia e Svizzera e dalla legge n. 83/2023. Vediamo le principali novità nei paragrafi seguenti.
Smart working all'estero: residenza fiscale
Sul lavoro smart detto anche da remoto si conferma, ai fini dell'imponibilità fiscale, l'importanza della presenza fisica del lavoratore nello Stato al momento della prestazione lavorativa . Restano quindi applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir per l’identificazione della residenza fiscale.
Non è rilevante il fatto che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.
Resta comunque configurabile la presenza di stabile organizzazione o di base fissa nel territorio dello Stato.
Regime impatriati
In tema di regime impatriati l'Agenzia ribadisce che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, è applicabile anche per il lavoro da remoto con residenza in Italia, alle dipendenze di un datore di lavoro estero.
Si precisa che l’iscrizione all’Aire e la prestazione lavorativa per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.
Lavoratori frontalieri : nuovo Accordo Italia Svizzera
Nella seconda parte della circolare l'Agenzia riepiloga la disciplina fiscale per i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”, riportando i principali chiarimenti forniti anche recentemente con numerose risposte a interpello viene illustrato inoltre il nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera.
In particolare ricorda che è stato modificato il concetto di “lavoratore frontaliere” , definito come:
- qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente
- fiscalmente residente in un Comune iche si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato,
- per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e che
- ritorna, di regola ogni giorno, al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Dal punto di vista fiscale il principio di tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, ha sostituito quello di tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974.
Si segnala inoltre la disciplina provvisoria in vigore fino al 31 dicembre 2023 agli “attuali frontalieri” in smart working alla data del 31 marzo 2022, per la quale fino al 40% dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro si considerano svolti in Svizzera.
Altre novità della legge n. 83/2023 per i frontalieri
Tra le ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 2020 si ricordano infine:
- l'innalzamento della franchigia dal 2024, per i redditi da lavoro dipendente di tutti i transfrontalieri dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro;
- deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria dello Stato in cui lavorano
- esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli stati in cui i lavoratori prestano attività.
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Lavoro autonomo in Thailandia: attenzione a Convenzione doppie imposizioni
Con Interpello n 384 del 13 luglio le entrate forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale dei redditi derivanti da un'attività di libera professione svolta in Thailandia (ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione tra Italia e Thailandia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 2 aprile 1980 n. 202).
In particolare, il soggetto AIRE con PIVA italiana non sarà tassato secondo le regole della Convenzione in oggetto e l'attribuzione del numero di partita IVA italiana a un soggetto non residente, infatti, non incide sulla sua residenza ai fini fiscali nel territorio dello Stato.
Nel dettaglio l'istante è iscritto all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed è prossimo ad un trasferimento in Thailandia dove lavorerà come libero professionista con clienti non italiani.
L'Istante precisa che aprirà una partita IVA nel nostro Paese, ma che l'Italia non rappresenterà in alcun modo il centro dei propri interessi, non avendovi:
- alcuna sede,
- né committenti,
- né domicilio,
- né parenti a carico,
- ma solo familiari presso i quali trascorrerà un tempo non superiore ai due mesi l'anno.
L'Istante ritiene che non dovrà dichiarare i propri redditi in Italia, in cui aprirà una partita IVA, rimanendo iscritto all'AIRE e trascorrendo la maggior parte del periodo di imposta in Thailandia, Paese con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione sui redditi .
Iscritti AIRE: chi è considerato fiscalmente residente
Le Entrate sottolineano che l'articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 considera fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta ossia per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le tre suddette condizioni sono tra loro alternative, per cui la sussistenza anche di una sola di esse, per la maggior parte del periodo d'imposta, è sufficiente a far ritenere che una persona fisica sia considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando tali condizioni sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento, la persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Dalle scarne informazioni che si possono evincere dall'istanza l'istante dichiara di voler aprire una partita IVA in Italia, ma precisa anche che continuerà a rimanere iscritto all'AIRE e che trascorrerà la maggior parte del periodo d'imposta in Thailandia, senza mantenere nel nostro Paese alcuna sede o domicilio.
Dalle informazioni riferite dall'Istante questi non dovrebbe integrare alcuno dei requisiti elencati nel citato articolo 2 del TUIR per radicare la residenza fiscale in Italia.
L'attribuzione del numero di partita IVA italiana a un soggetto non residente, infatti, non incide sulla sua residenza ai fini fiscali nel territorio dello Stato.
In base alla normativa interna, quindi, l'Istante, in qualità di non residente, sarà assoggettato a imposizione sui redditi prodotti nel territorio dello Stati ai sensi dell'articolo 23 del TUIR.
In particolare, per quanto concerne i redditi derivanti dalla libera professione (unica tipologia reddituale espressamente menzionata in istanza), il citato articolo 23, comma 1, lett. d), del TUIR stabilisce che gli stessi si considerano prodotti in Italia se ''derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato''.
Lavoro autonomo Thailandia: Attenzione alla Convezione contro le doppie imposizioni
Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.
Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Nel caso di specie, come osservato dall'Istante, viene in rilievo la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Thailandia, firmata il 22 dicembre 1977 e ratificata con legge 2 aprile 1980, n. 202 (in breve, ''Convenzione'' o ''Trattato'').
In particolare, l'articolo 14 del Trattato, rubricato ''Professioni indipendenti'', prevede, al paragrafo 1, la tassazione esclusiva dei redditi derivanti da una libera professione nello Statodi residenza del beneficiario degli stessi.
Tuttavia, il paragrafo 2 del medesimo articolo, in deroga al precedente, ammette una tassazione concorrente, stabilendo che ''le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se:
- a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale quaranta giorni nel corso dell'anno fiscale considerato,
- o b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un'impresa che è residente di detto altro Stato,
- o c) l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che la persona che paga le remunerazioni stesse ha in detto altro Stato''.
Per quanto concerne la condizione di cui alla lett. a), paragrafo 2, dell'articolo 14 della Convenzione, la stessa potrebbe essere integrata nella fattispecie in esame nella misura in cui l'Istante dichiara che trascorrerà in Italia ''non più di 2 mesi'', potendo tale periodo essere superiore ai 40 giorni richiesti dalla previsione convenzionale per riconoscere la potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte e potendo, in tale periodo, ivi esercitare una attività professionale.
In merito alle condizioni di cui alle successive lettere b) e c), l'Istante si limita a dichiarare che non lavorerà per committenti italiani ma non specifica se l'onere delle remunerazioni sarà sostenuto da una impresa italiana o da una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che, relativamente ai redditi riferiti alla libera professione, gli stessi potrebbero essere assoggettati a imposizione in Italia ove si verificasse, alternativamente, una delle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del Trattato.
La verifica di tali circostanze, peraltro future ed eventuali, esula dal perimetro dell'istituto dell'interpello, presupponendo, al pari del riscontro della residenza, un'indagine di tipo fattuale estranea alla funzione tipicamente consulenziale dell'istituto.
Allegati: -
Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF
Il requisito della iscrizione all'aire non è più tassativo per l'accesso al regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023
Si ricorda che il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
La stessa interpretazione era stata data in un caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello.
Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli forniti dal Ministero e dall'Agenzia
Regime impatriati e iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023
Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .
Veniva quindi chiesto di chiarire l’ambito di applicazione del quadro normativo con particolare riferimento al requisito formale di iscrizione all’AIRE.
La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:
- durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
- residenti all’estero (AIRE) ovvero
- sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e
- hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
La modifica intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale ma le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.
Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:
- non sono stati iscritti all’AIRE;
- sono cittadini extra-comunitari
anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.
Proroga regime impatriati negata senza precedente iscrizione all'AIRE
Si ricorda che il concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da una cittadina italiana (tale solo dal 2018,) che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .
Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.
L'Istante ha oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.
Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.
A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Chiedeva quindi la possibilità di fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026, considerato che:
- nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l' Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana, e
- ha una figlia minorenne a carico.
Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.
Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:
– coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;
– i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
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Lavoro sportivo professionisti impatriati: guida aggiornata
La conversione in legge del decreto 21 2022, ha apportato alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015 applicabili al lavoro degli sportivi professionisti. Cio al fine di ottenere una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa (da destinare allo sport giovanile dilettantistico).
Lo sconto fiscale infatti non può essere usato dagli sportivi sotto i 21 anni e per i redditi sopra il milione o 500 mila euro sulla base dell'anzianità dell'iscrizione della federazione sportiva di riferimento .
I contratti già in essere alla data del 21 maggio 2022 non sono toccati dalla novità.
Con la risoluzione 48 del 30 giugno 2023 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Ripercorriamo quindi i principali aspetti della disciplina e le ultime precisazioni nei paragrafi seguenti.
Regime impatriati
La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale che:
- i redditi di lavoro dipendente,
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- i redditi di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare, per un quinquennio al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Le limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti
E' prevista per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) in vigore fino al 1 luglio 2023 ovvero dagli articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023), che soddisfano i requisiti precedenti la seguente disciplina speciale:
- una detassazione fissata al 50 per cento invece che al 70 per cento , prorogabile per ulteriori 5 anni
- il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.
( commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022).
Le entrate derivanti da tale contributo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.
Il nuovo comma 5-quater inserito dal DL 21 2022 prevede inoltre che si possono applicare le disposizioni del regime impatriati solo alle seguenti condizioni:
- i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI le cui federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (si tratta di calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
- il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
- il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000,
oppure
- i redditi siano prodotti in discipline sportive che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990,
- il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
- il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.
Resta ferma in questi casi la detassazione per il 50 per cento del loro ammontare.
Non si applicano le ulteriori agevolazioni relative all'acquisto di immobili in Italia e per la presenza di figli minori
Si conferma invece il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.
Le precisazioni della Risoluzione 48 2023
La risoluzione 48 2023 ribadisce che:
- le disposizioni del comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, NON si applicano ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,
- rientrano tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie,solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
- il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), è soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno
- l’attività deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta, tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
- Le trasferte all'estero per eventi sportivi di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.
Come si fa domanda per il regime speciale sportivi impatriati
Per beneficiare del regime agevolato il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente deve fare domanda scritta al datore di lavoro, che riconoscerà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il periodo di imposta.
Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo puo anche utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito nella misura ridotta.
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Rientro dei cervelli agevolato anche con assegni di ricerca
L'Agenzia pubblica nella risposta con Principio di diritto n. 8 2023 chiarimenti sulla spettanza dell'incentivo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori art. 44 Legge 78 2010 ampliando l'applicabilità dell'agevolazione anche ai soggetti beneficiari di assegni di ricerca esenti IRPEF, propedeutici ai dottorati di ricerca. Vediamo più in dettaglio.
Agevolazione rientro dei cervelli L. 78/2010
Si ricorda che l'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cosiddetto Rientro dei cervelli intendeva mettere un freno al fenomeno dell'espatrio di lavoratori ad alto profilo scientifico ma favorire anche l'ingresso in italia di ricercatori e docenti stranieri per favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del paese
L'agevolazione prevede l'esclusione del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori per lavoro dipendente o autonomo di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università svolto per almeno due anni continuativi purché in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, e che tornino o acquisiscano per la priva volta la residenza fiscale in Italia .L'agevolazione è fruibile per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui si trasferiscono
Viene precisato inoltre che per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020 n. 240.Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, è prevista l'esenzione dall'IRPEF
La norma, prorogata dal DL Milleproroghe 198 2022 fino al 31.12.2023, prevede che le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ( triennali), con
- candidati con abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero
- in possesso del titolo di specializzazione medica, oppu
- che per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse postdottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Incentivo docenti-ricercatori e assegni di ricerca
L'Agenzia precisa quindi che in caso di assunzione da parte degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza, con percezione di assegni di ricerca (esenti da IRPEF) non è in contrasto con la ratio agevolativa del regime di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cd. "Rientro dei cervelli"
Attenzione va posta al fatto che in tal caso, la durata delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia e in connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010.
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Regime docenti impatriati anche senza opzione
Il regime agevolato riservato a ricercatori e docenti (ex articolo 44, primo comma, del Dl 78/2010) non è soggetto a opzione per poter essere applicato. Questo quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 940/2023 che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Vediamo un riepilogo della norma in oggetto il caso di contenzioso e le conclusioni della CGT.
Regime rientro dei cervelli art 44 dl 78 2010
L’articolo 44 del D.L. 78/2010 poi modificato dal decreto 34 2019, prevede una detassazione del 90%, del reddito con decorrenza dal periodo d’imposta in cui il soggetto diventa residente fiscale in Italia, più i cinque periodi d’imposta successivi.
Hanno diritto i soggetti
- sia di cittadinanza italiana che straniera (v. risposta n. 307 del 3 settembre 2020)
- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
- che siano stati non occasionalmente residenti all’estero
- ha abbiano svolto all'estero attività di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi
- che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività.
I benefici sono ulteriormente potenziati, qualora ricorrano particolari situazioni:
- Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure nell’ipotesi di acquisto di proprietà immobiliare residenziale, successivamente all’acquisto della residenza o nei dodici mesi precedenti i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori sette periodi d’imposta.
- Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori dieci periodi d’imposta.
- Qualora il ricercator/docente abbia almeno tre figli a carico, i benefici si applicano dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per 12 periodi d’imposta successivi.
Tutti questi benefici sono condizionati al fatto che il soggetto rimanga residente fiscale in Italia a norma dell'art 2 del TUIR)
Il regime di favore può trovare oggi applicazione anche alle persone fisiche che avviano una attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 2019.
Il caso di rientro dei cervelli dalla giustizia tributaria
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, in relazione al periodo di imposta 2018 per non applicazione del regime agevolato. Infatti, secondo l'Agenzia , il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi come previsto dalla circolare 33/E/2020 oppure fare richiesta al proprio datore di lavoro.
I giudici, di primo e secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha diritto al rimborso in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa istitutiva che non menziona alcun adempimento necessario.
Inoltre osserva che la circolare che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce fonte normativa ed oltretutto era riferita al regime dei lavoratori impatriati d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.