• Rubrica del lavoro

    Contributo COVIP 2023 dovuto dai Fondi pensione

    E' stata pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n.   n. 58 del 9-3-2023   la delibera   COVIP con la determinazione del contributo delle forme pensionistiche complementari per l'anno 2023

    La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)  riconferma l'aliquota dello 0,5 per  mille sugli importi raccolti a qualsiasi titolo  nel 2022 dalle forme  pensionistiche complementari attive al 31.12.2022  ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    Il decreto specifica che vanno esclusi 

    1. i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    2.  i  contributi  non finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per invalidità o premorienza.

    In quest'ultimo caso la base di calcolo deve tenere conto dovrà tenere  anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno  

    La scadenza del versamento resta confermata al   31  maggio 2023
    Si ricorda che nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza   il  versamento del contributo va effettuato prima della cancellazione.

    Il pagamento del contributo dovrà essere  eseguito  tramite  la  piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate   nell'area riservata presente sul  sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

     Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i  relativi  dati 

     Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti  secondo  le  modalità'  previste  comporta  l'avvio  della  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e spese di esecuzione. 

  • Rubrica del lavoro

    Stop servizi INAIL aziende sabato 11 e domenica 12 marzo 2023

    INAIL comunica con  un avviso sul portale istituzionale www.inail.it   che i servizi telematici online dedicati alle aziende subiranno uno stop nelle giornate di 

    • sabato  11 marzo
    • domenica 12 marzo 2023

    dalle ore 17.00 alle ore 22.00 per attività di manutenzione tecnica programmata.

    Ricordiamo  che tutte le funzioni sono accessibili tramite SPID , CIE , CNS o credenziali INAIL (solo per le categorie che non hanno la possibilità dello SPID, ovvero:

    1. Minori di 18 anni
    2. Persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno
    3. Cittadini di Paesi UE ed extracomunitari che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia)

     Riepiloghiamo di seguito i principali servizi online del portale INAIL dedicati ai datori di lavoro  e ai loro consulenti:

    1. Gestione azienda: Consente di comunicare l’avvio, la variazione o la cessazione di un’attività
    2. Premio assicurativo: Permette di calcolare i premi e di inviare la denuncia di retribuzioni
    3. Denunce e comunicazioni sul lavoro: per denunciare infortuni e malattie professionali
    4. Sorveglianza sanitaria eccezionale: Consente di inoltrare la richiesta di una visita medica per i lavoratori "fragili". Servizio attivo per l'emergenza da Covid-19
    5. Incentivi per la sicurezza: Contiene bandi per incentivare la sicurezza aziendale
    6. Polizze: Consente di accedere a diversi servizi per le categorie di assicurati per i quali sono previsti premi speciali
    7. Ricorsi e Istanze Consente di presentare online ricorsi e istanze
    8. Verifica apparecchi e impianti: Per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro
    9. Ricerca certificati medici  Consente il reperimento di un certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
  • Inail

    Autoliquidazione INAIL incompleta e Durc a rischio: come fare

    I datori di lavoro che hanno omesso l'invio all'INAIL  del foglio salari   per l'autoliquidazione,  dovuto entro il 28 febbraio,   rischiano in caso di controlli non solo la sanzione amministrativa ma anche il blocco del Documento unico di regolarità  contributiva DURC. Vediamo più in dettaglio le possibilità di sanare la situazione 

    L'autoliquidazione INAIL dovuta entro il 28 febbraio di ogni anno tramite i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.richiede  ai datori di lavoro titolari di posizione assicurativa territoriale l'invio 

    • della dichiarazione delle retribuzioni telematica,  
    • della richiesta di rateazione e 
    • della domanda di riduzione del premio artigiani 

    In questi giorni l'istituto sta raccogliendo i dati aziendali e , in caso di mancato recepimento delle retribuzioni  richieste,  l’INAIL può:

    1. procedere all’accertamento di tali retribuzioni o 
    2. efettuare la liquidazione del premio  sulla base delle  retribuzioni dell’anno precedente.

    ATTENZIONE La necessità di accertamento può portare anche  a verifiche ispettive in particolare per le aziende di più grandi dimensioni,   in particolare in merito a una eventuale cessata attività.

    Si ricorda che la mancata comunicazione dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con:

    • sanzione amministrativa da 125 a 770 euro, se l'omissione non comporta un premio  inferiore al dovuto. 
    • sanzione amministrativa  e sanzioni civili se  l' omissione determina una mancata  richiesta di premio 

    Come accennato in apertura una delle conseguenze del mancato invio del foglio salari  è  anche  l'impossibilita di ottenere il  DURC  – documento unico di regolarità contributiva, (come chiarito nella   circolare INAIL n. 61/2015).

    E' possibile  però, per scongiurare  questa  eventualità,  effettuare l'invio del foglio salari  con la massima urgenza,  anche dopo il termine di scadenza  purché prima di eventuali solleciti INAIL .

  • Lavoro Dipendente

    Decreto flussi: procedura semplificata per le assunzioni

    Con la circolare  1212 del 24 febbraio 2023 il Ministero dell'interno ha comunicato  che è stata attivata una modalità semplificata per l'invio delle domande di assunzione di stranieri  

    In particolare si evidenzia che  tramite il Portale ALI per la compilazione delle domande fino al 22 marzo 2023  e l'invio delle domande (dal 27 marzo)   ciascun richiedente può presentare una o più domande, accedendo tramite SPID e selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.).

    Non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c'è più limite massimo di domande.

    Il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:

    •  – le  associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d’intesa, di cui all’art. 44, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, in ragione della prevista procedura semplificata;
    • – le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all’art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
    • – gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

    A tal fine, le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali dovranno inviare gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi, ai seguenti indirizzi pec:

    1.  [email protected] ;   
    2. [email protected] .

    Si ricorda che dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023,  le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023. 

    I moduli da utilizzare per l’invio delle istanze sono i seguenti:

    • C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale·
    •  B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana.
    •  BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici               ·
    •  Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo            ·
    •  LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE            ·
    •  VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato       ·
    •  VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato·
    •  LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
    •  LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE·
    •  B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare interministeriale n. 0000648 del 30/01/2023.

    ATTENZIONE  il ministero precisa che l’indirizzo di posta elettronica inserito in domanda nel campo denominato posta elettronica certificata, costituisce domicilio eletto  per la ricezione di tutte le comunicazioni.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti: in vigore la nuova negoziazione assistita

    Le novità per il processo del lavoro introdotte dal DLgs. 10 ottobre 2022 n. 149   sul  processo civile sono in vigore da ieri 28 febbraio 2023 a causa dell'anticipo  sulla disciplina transitoria previsto dalla legge di bilancio L 197 2022

    Il principale aspetto  da evidenziare tra i contenuti del decreto è l'estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro che prevede la  possibilità di chiedere la  negoziazione assistita con l'assistenza di un avvocato e di un consulente del lavoro  con le modalità previste dai principali CCNL. 

    Si tratta di una facoltà libera delle parti che si aggiunge ai casi  in cui la  negoziazione assistita è obbligatoria .

     Il consiglio nazionale forense CNF ha reso disponibili nei giorni scorsi i  modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita, scaricabili dal sito del CNF stesso.

    Si ricorda che copia dell'accordo   conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno degli organi di certificazione previsti dal dlgs 276 2003 ( che sono: enti  bilaterali – Direzioni  provinciali  del lavoro-  università pubbliche  e private, nell'ambito  di  rapporti di  consulenza con docenti  di diritto del lavoro di ruolo – Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali –   consigli  provinciali dei consulenti del lavoro).

    Altra novità è l'abbandono del Rito Fornero L 92 2012 e  l'introduzione  del rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss.gg. c.p.c.  e art. 441-bis c.p.c.), comprese quelle riguardanti soci lavoratori ,   per l’impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro . 

    Ciò significa che :

    • tali cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice e 
    • il giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà 
    • eventuali questioni connesse possono essere  trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione,
    • per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice  del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo
    • per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori, diventa possibile ricorrere ai  riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità  (DLgs. 198/2006 ) e all’art. 28 del DLgs. 150/2011; tale opzione diventa esclusiva cioe impedisce la possibilità di agire in giudizio, in un secondo momento, con un rito diverso (art. 441-quater c.p.c.).
  • Rubrica del lavoro

    Contributi calcio femminile: istruzioni INPS

    Con la circolare 24 del 20 febbraio 2023 Inps fornisce  le istruzioni sugli obblighi contributivi  derivanti dalla l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A   previsto con  la delibera n. 353 del 9 novembre 2020  della Federazione italiana Giuoco Calcio .

    La novità è entrata in vigore  a decorrere dal 1° luglio 2022. 

    L'istituto comunica quindi l'estensione a tutti gli sportivi professionisti  sopracitati dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS.

    Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti .

    Figure professionali interessate

    L'obbligo riguarda le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo  nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:

    • i direttori sportivi;
    • i direttori tecnici;
    • le atlete calciatrici;
    • gli allenatori;
    • i preparatori atletici.

    Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste  si applica l’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti.

    Obbligo e aliquote contributive calcio femminile professionistico

     L’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore 

    La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.

    Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera

    Sono dovuti inoltre:

    •  il contributo di solidarietà  nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale
    •  l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore.

    I valori minimi e massimi applicabili  sono stati comunicati con la circolare n. 11/2023.

    La circolare 24  specifica poi le istruzioni operative per la trasmissione delle dichiarazioni  retributive e contributive 

    In caso di nuova apertura di una apposita posizione contributiva dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. seguendo le  indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.

  • Rubrica del lavoro

    Indennità 200 euro anche a collaboratori non iscritti alla Gestione separata

    Con il messaggio 635  del 10 febbraio 2023 INPS conferma quanto anticipato in un comunicato stampa del 31 gennaio in tema di  bonus una tantum di 200  e 150 euro previsti dall’articolo 32, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

    La norma prevedeva tra i requisiti  per l'erogazione dell'indennità  di 200 euro , cu l'avvenuta iscrizione  alla Gestione separata  alla data di entrata in vigore dei provvedimenti 

    Le verifiche delle domande  presentate  hanno evidenziato li molti casi la mancanza della formalizzazione dell'iscrizione  da parte di molti contribuenti anche in presenza di versamenti contributivi effettuati dai committenti .

    Nel precedente messaggio 4312 2022 l'istituto aveva anticipato che avrebbe provveduto al riesame d'ufficio e richiesto in quel momento agli interessati l'iscrizione. 

    In considerazione della finalità assistenziale dell'intervento e della sussistenza dei requisiti sostanziali  di contribuzione connessa all'attività lavorativa l'istituto ha verificato con il Ministero del lavoro e conferma ora che procederà al pagamento delle indennità per tutti i collaboratori-assegnisti dottorandi  anche se non risulta iscrizione formale  riconoscimento della misura,  sempre che naturalmente siano presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti, ovvero:

    • per il bonus 200 euro: 
      1. Contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 
      2. non essere iscritti ad altre forme previdenziali;
      3. reddito derivante dai rapporti in oggetto  non superiore a 35mila euro nel 2021.
    • per il bonus 150 euro: 
      1. contratti attivi alla data del 24 settembre 2022
      2. non essere iscritti ad altre forme previdenziali
      3. reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 20 mila euro nel 2021.