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Contributo COVIP 2023 dovuto dai Fondi pensione
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 58 del 9-3-2023 la delibera COVIP con la determinazione del contributo delle forme pensionistiche complementari per l'anno 2023
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riconferma l'aliquota dello 0,5 per mille sugli importi raccolti a qualsiasi titolo nel 2022 dalle forme pensionistiche complementari attive al 31.12.2022 ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il decreto specifica che vanno esclusi
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
In quest'ultimo caso la base di calcolo deve tenere conto dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno
La scadenza del versamento resta confermata al 31 maggio 2023
Si ricorda che nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza il versamento del contributo va effettuato prima della cancellazione.Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.
Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i relativi dati
Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti secondo le modalità' previste comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
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Stop servizi INAIL aziende sabato 11 e domenica 12 marzo 2023
INAIL comunica con un avviso sul portale istituzionale www.inail.it che i servizi telematici online dedicati alle aziende subiranno uno stop nelle giornate di
- sabato 11 marzo
- domenica 12 marzo 2023
dalle ore 17.00 alle ore 22.00 per attività di manutenzione tecnica programmata.
Ricordiamo che tutte le funzioni sono accessibili tramite SPID , CIE , CNS o credenziali INAIL (solo per le categorie che non hanno la possibilità dello SPID, ovvero:
- Minori di 18 anni
- Persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno
- Cittadini di Paesi UE ed extracomunitari che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia)
Riepiloghiamo di seguito i principali servizi online del portale INAIL dedicati ai datori di lavoro e ai loro consulenti:
- Gestione azienda: Consente di comunicare l’avvio, la variazione o la cessazione di un’attività
- Premio assicurativo: Permette di calcolare i premi e di inviare la denuncia di retribuzioni
- Denunce e comunicazioni sul lavoro: per denunciare infortuni e malattie professionali
- Sorveglianza sanitaria eccezionale: Consente di inoltrare la richiesta di una visita medica per i lavoratori "fragili". Servizio attivo per l'emergenza da Covid-19
- Incentivi per la sicurezza: Contiene bandi per incentivare la sicurezza aziendale
- Polizze: Consente di accedere a diversi servizi per le categorie di assicurati per i quali sono previsti premi speciali
- Ricorsi e Istanze Consente di presentare online ricorsi e istanze
- Verifica apparecchi e impianti: Per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro
- Ricerca certificati medici Consente il reperimento di un certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
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Autoliquidazione INAIL incompleta e Durc a rischio: come fare
I datori di lavoro che hanno omesso l'invio all'INAIL del foglio salari per l'autoliquidazione, dovuto entro il 28 febbraio, rischiano in caso di controlli non solo la sanzione amministrativa ma anche il blocco del Documento unico di regolarità contributiva DURC. Vediamo più in dettaglio le possibilità di sanare la situazione
L'autoliquidazione INAIL dovuta entro il 28 febbraio di ogni anno tramite i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.richiede ai datori di lavoro titolari di posizione assicurativa territoriale l'invio
- della dichiarazione delle retribuzioni telematica,
- della richiesta di rateazione e
- della domanda di riduzione del premio artigiani
In questi giorni l'istituto sta raccogliendo i dati aziendali e , in caso di mancato recepimento delle retribuzioni richieste, l’INAIL può:
- procedere all’accertamento di tali retribuzioni o
- efettuare la liquidazione del premio sulla base delle retribuzioni dell’anno precedente.
ATTENZIONE La necessità di accertamento può portare anche a verifiche ispettive in particolare per le aziende di più grandi dimensioni, in particolare in merito a una eventuale cessata attività.
Si ricorda che la mancata comunicazione dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con:
- sanzione amministrativa da 125 a 770 euro, se l'omissione non comporta un premio inferiore al dovuto.
- sanzione amministrativa e sanzioni civili se l' omissione determina una mancata richiesta di premio
Come accennato in apertura una delle conseguenze del mancato invio del foglio salari è anche l'impossibilita di ottenere il DURC – documento unico di regolarità contributiva, (come chiarito nella circolare INAIL n. 61/2015).
E' possibile però, per scongiurare questa eventualità, effettuare l'invio del foglio salari con la massima urgenza, anche dopo il termine di scadenza purché prima di eventuali solleciti INAIL .
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Decreto flussi: procedura semplificata per le assunzioni
Con la circolare 1212 del 24 febbraio 2023 il Ministero dell'interno ha comunicato che è stata attivata una modalità semplificata per l'invio delle domande di assunzione di stranieri
In particolare si evidenzia che tramite il Portale ALI per la compilazione delle domande fino al 22 marzo 2023 e l'invio delle domande (dal 27 marzo) ciascun richiedente può presentare una o più domande, accedendo tramite SPID e selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.).
Non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c'è più limite massimo di domande.
Il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:
- – le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d’intesa, di cui all’art. 44, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, in ragione della prevista procedura semplificata;
- – le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all’art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
- – gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.
A tal fine, le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali dovranno inviare gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi, ai seguenti indirizzi pec:
Si ricorda che dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023, le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.
I moduli da utilizzare per l’invio delle istanze sono i seguenti:
- C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale·
- B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana.
- BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici ·
- Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ·
- LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE ·
- VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ·
- VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato·
- LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
- LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE·
- B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale
Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare interministeriale n. 0000648 del 30/01/2023.
ATTENZIONE il ministero precisa che l’indirizzo di posta elettronica inserito in domanda nel campo denominato posta elettronica certificata, costituisce domicilio eletto per la ricezione di tutte le comunicazioni.
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Licenziamenti: in vigore la nuova negoziazione assistita
Le novità per il processo del lavoro introdotte dal DLgs. 10 ottobre 2022 n. 149 sul processo civile sono in vigore da ieri 28 febbraio 2023 a causa dell'anticipo sulla disciplina transitoria previsto dalla legge di bilancio L 197 2022
Il principale aspetto da evidenziare tra i contenuti del decreto è l'estensione della negoziazione assistita alle controversie sul lavoro che prevede la possibilità di chiedere la negoziazione assistita con l'assistenza di un avvocato e di un consulente del lavoro con le modalità previste dai principali CCNL.
Si tratta di una facoltà libera delle parti che si aggiunge ai casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria .
Il consiglio nazionale forense CNF ha reso disponibili nei giorni scorsi i modelli per la conclusione delle convenzioni di negoziazione assistita, scaricabili dal sito del CNF stesso.
Si ricorda che copia dell'accordo conclusivo va inviato entro 10 giorni a uno degli organi di certificazione previsti dal dlgs 276 2003 ( che sono: enti bilaterali – Direzioni provinciali del lavoro- università pubbliche e private, nell'ambito di rapporti di consulenza con docenti di diritto del lavoro di ruolo – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – consigli provinciali dei consulenti del lavoro).
Altra novità è l'abbandono del Rito Fornero L 92 2012 e l'introduzione del rito generale per le controversie di lavoro (artt. 409 e ss.gg. c.p.c. e art. 441-bis c.p.c.), comprese quelle riguardanti soci lavoratori , per l’impugnazione dei licenziamenti in cui si domandi la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro .
Ciò significa che :
- tali cause hanno la priorità su altri casi pendenti sul ruolo del giudice e
- il giudice ha la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino alla metà
- eventuali questioni connesse possono essere trattate congiuntamente, in sede di udienza di discussione,
- per le cause riguardanti rapporti associativi il giudice del lavoro decide sia sul rapporto di lavoro sia sul rapporto associativo
- per le cause riguardanti licenziamenti discriminatori, diventa possibile ricorrere ai riti speciali previsti dal Codice delle pari opportunità (DLgs. 198/2006 ) e all’art. 28 del DLgs. 150/2011; tale opzione diventa esclusiva cioe impedisce la possibilità di agire in giudizio, in un secondo momento, con un rito diverso (art. 441-quater c.p.c.).
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Contributi calcio femminile: istruzioni INPS
Con la circolare 24 del 20 febbraio 2023 Inps fornisce le istruzioni sugli obblighi contributivi derivanti dalla l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A previsto con la delibera n. 353 del 9 novembre 2020 della Federazione italiana Giuoco Calcio .
La novità è entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022.
L'istituto comunica quindi l'estensione a tutti gli sportivi professionisti sopracitati dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS.
Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti .
Figure professionali interessate
L'obbligo riguarda le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:
- i direttori sportivi;
- i direttori tecnici;
- le atlete calciatrici;
- gli allenatori;
- i preparatori atletici.
Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste si applica l’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti.
Obbligo e aliquote contributive calcio femminile professionistico
L’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore
La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.
Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera
Sono dovuti inoltre:
- il contributo di solidarietà nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale
- l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore.
I valori minimi e massimi applicabili sono stati comunicati con la circolare n. 11/2023.
La circolare 24 specifica poi le istruzioni operative per la trasmissione delle dichiarazioni retributive e contributive
In caso di nuova apertura di una apposita posizione contributiva dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. seguendo le indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.
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Indennità 200 euro anche a collaboratori non iscritti alla Gestione separata
Con il messaggio 635 del 10 febbraio 2023 INPS conferma quanto anticipato in un comunicato stampa del 31 gennaio in tema di bonus una tantum di 200 e 150 euro previsti dall’articolo 32, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175
La norma prevedeva tra i requisiti per l'erogazione dell'indennità di 200 euro , cu l'avvenuta iscrizione alla Gestione separata alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
Le verifiche delle domande presentate hanno evidenziato li molti casi la mancanza della formalizzazione dell'iscrizione da parte di molti contribuenti anche in presenza di versamenti contributivi effettuati dai committenti .
Nel precedente messaggio 4312 2022 l'istituto aveva anticipato che avrebbe provveduto al riesame d'ufficio e richiesto in quel momento agli interessati l'iscrizione.
In considerazione della finalità assistenziale dell'intervento e della sussistenza dei requisiti sostanziali di contribuzione connessa all'attività lavorativa l'istituto ha verificato con il Ministero del lavoro e conferma ora che procederà al pagamento delle indennità per tutti i collaboratori-assegnisti dottorandi anche se non risulta iscrizione formale riconoscimento della misura, sempre che naturalmente siano presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti, ovvero:
- per il bonus 200 euro:
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- Contratti attivi alla data del 18 maggio 2022
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali;
- reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 35mila euro nel 2021.
- per il bonus 150 euro:
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- contratti attivi alla data del 24 settembre 2022
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali
- reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 20 mila euro nel 2021.