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Riscatto agevolato laurea e pace contributiva: INPS precisa le scadenze
INPS aveva emanato di recente una circolare di istruzioni sul calcolo degli oneri di riscatto dei periodi di studio, la n. 54 del 6 aprile 2021, con esempi sul riscatto anche in correlazione con il cumulo contributivo.
Per il riscatto agevolato della laurea in caso di periodi soggetti al regime contributivo l'onere deve essere ricalcolato . Il contribuente puo scegliere di utilizzare anche la totalizzazione.
Inoltre vengono dettagliate le istruzioni per la richiesta contestuale all'esercizio dell'opzione per il calcolo contributivo prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 335/1995.
Il 13 aprile è stato pubblicato un nuovo messaggio n. 1921 2021, in cui , di richieste di chiarimenti l'istituto precisa che le disposizioni contenute nel D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. Da cio deriva che
- la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021.
- l’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.”.
Riportiamo di seguito i punti principali della circolare n. 54-2021
Riscatto corso universitario
Come precisato con la circolare n. 106/2019, la modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto delle modifiche disposte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente in parte in periodi con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:
1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
B.2) livello minimo imponibile annuo – legge 2 agosto 1990, n. 233-, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti
Per effetto della facoltà di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, tutto l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità sopracitate, secondo la scelta dell’interessato.
Opzione totalizzazione e riscatto
L'istituto precisa che come previsto dalla circolare n. 6/2020, il criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto si applica su tutti i periodi da riscattare, nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente:
- alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” e anche
- alla domanda di pensione in totalizzazione
Quindi per la determinazione dell’onere del riscatto non è possibile applicare il sistema di calcolo a percentuale nei casi in cui il pro rata a carico della gestione presso la quale è stato richiesto il riscatto debba essere calcolato, con il sistema retributivo.
Istruzioni per le domande
La domanda di opzione al sistema contributivo va presentata, in via telematica dal portale dell’Istituto www.inps.it, con inserimento di PIN e codice fiscale (a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” > “diritto a pensione” > “opzione contributivo”.
Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario dedicato, per il quale si rimanda alla circolare 22 marzo 2021, n. 46.
Con il pagamento dell’onere di riscatto, che rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo, la certificazione presente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione “Irrevocabilità opzione L.335” .
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Riscatto laurea e ricongiunzione contributi: come fare domanda
Accesso unificato e semplificato online per le domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi in tutte le gestioni INPS
Con la circolare n. 46 del 22 marzo 2021 INPS dà le indicazioni per l’utilizzo della nuova applicazione utilizzabile da tutti dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc) che consente di presentare le domande di riscatto e ricongiunzione, visualizzare lo stato della domanda , simulare i costi e gli effetti della eventuale domanda sulla propria posizione contributiva.
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Patronati e altri intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.
Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere autenticarsi con il proprio PIN dispositivo, OPPURE SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Dopo aver superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:
- Home Riscatti;
- Home Ricongiunzioni.
che danno accesso alle seguenti funzionalità principali:
- Nuova Domanda;
- Consultazione Domanda;
- Simulazione Riscatto Laurea;
- Manuale Utente;
- Schede Informative.
La circolare illustra tutti i passaggi delle procedure per :
- Presentazione nuova domanda di riscatto
- “Modalità di calcolo” dell’onere per il riscatto
- Visualizzazione e consultazione domande inviate
Il sistema consente anche di effettuare simulazioni di Riscatto laurea, salvando la domanda in formato bozza e offre un manuale utente e schede informative di supporto.
Inoltre è disponibile il servizio informativo del Contact center telefonico al numero verde 803.164 (da telefono fisso) o al numero 06164164 (da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente)
E' comunque sempre possibile appoggiarsi per la presentazione delle domande a Patronati e altri intermediari istituzionali.
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Fondi pensione: nuove istruzioni e regolamento COVIP
Sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale due nuove delibere della commissione vigilanza sui fondi pensione riguardanti istruzioni aggiornate in materia di trasparenza e il nuovo Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari. Vediamo di seguito qualche dettaglio in piu sul nuovo Regolamento.
Regolamento COVIP adesione ai Fondi Pensione
Il documento si occupa della modalita' di raccolta delle adesioni alla luce delle novita' contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, adottate nella stessa data dopo pubblica consultazione.
Il regolamento si applica alle seguenti forme pensionistiche complementari,
a) fondi pensione negoziali;
b) fondi pensione aperti;
c) piani individuali pensionistici (PIP);
d) fondi pensione preesistenti
In materia di Modalita' di raccolta delle adesioni il regolamento prevede che " L'adesione alle forme pensionistiche complementari e' preceduta dalla consegna gratuita della parte I : «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa e dell'appendice «Informativa sulla sostenibilita'», redatte in conformita' alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.
L'adesione puo' avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte.
Da notare che prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare.
In caso affermativo, gli stessi devono sottoporre all'interessato la scheda «I costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.
Questo l'indice complessivo del documento (allegato in fondo all'articolo):
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1. (Ambito di applicazione)
Art. 2. (Definizioni)
Capo II – Raccolta delle adesioni
Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni)
Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti)
Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP)
Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e
altre modalita' di adesione)
Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari)
Capo III – Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web
Art. 8. (Ambito di applicazione)
Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web)
Art. 10. (Adesione)
Art. 11. (Diritto di recesso)
Capo IV – Disposizioni finali
Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni).
Allegati: -
Fondo mancati pagamenti anche per i professionisti
La legge di stabilità 2017 ha istituito il “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti” con la finalità di ripristinare la liquidità di piccole e medie imprese che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso zero, fino a 500mila euro e con durata compresa tra i tre e i dieci anni
Con il decreto crescita n. 34 2019 l'agevolazione è stata ampliata anche ai professionisti con lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro.
Il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare 7 agosto 2019, n. 0312471 ha indicato le modalità di presentazione, ammissione ed erogazione delle domande di finanziamento agevolato per fronteggiare situazioni di crisi per mancati pagamenti.
La procedura è riservata a professionisti e Pmi che risultino parti offese in un procedimento penale, che sia stato avviato in data precedente la presentazione della domanda, che abbia per oggetto mancati pagamenti da parte di debitori imputati di delitti commessi nell’ambito dell’attività di impresa.I professionisti devono risultare iscritti a un ordine professionale o ad una associazioni professionale iscritta all'elenco Mise in base alla legge 4/2013.
- Per le domande delle PMI , necessariamente iscritte al Registro delle imprese , è disponibile una procedura informatica, gestita da Invitalia. Serve una casella Pec.
- le domande di accesso dei professionisti vanno inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo «[email protected]».
Le domande saranno gestite secondo l’ordine cronologico di presentazione o in base al momento di completamento della documentazione richiesta dal Mise. Le irposte saranno date velocemente: entro sessanta giorni dalla presentazione, potrà essere adottato il provvedimento di concessione del finanziamento completo del piano di ammortamento del prestito.
Per l'erogazione materiale del finanziamento, normalmente in un’unica soluzione sono previsti altri due mesi di tempo.
Allegati: -
Reddito di cittadinanza per assunzioni e nuove imprese: le regole
L'inps ha pubblicato il 19 luglio 2019 la circolare 104 2019 , con le regole per ottenere uno sgravio contributivo pari al reddito di cittadinanza da parte delle aziende che assumono i percettori . Ricordiamo che il REDDITO DI CITTADINANZA è un regime di aiuto composto da:
- un sussidio economico che integra il reddito del nucleo familiare con determinati requisiti (primo fra tutti l’ISEE inferiore a 9.360 euro), erogato mensilmente
- un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale per i soggetti maggiorenni disoccupati .
L'Inps non chiarisce nel dettaglio le modalità di domanda né della comunicazione in Uniemens. Ripercorre invece le caratteristiche generali dello sgravio, con alcune specificazioni ed esempi pratici.
In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche con contratto di apprendistato) di un beneficiario di RDC è previsto:
- lo sgravio contributivo a favore del datore di lavoro per l'importo pari alla differenza tra le 18 mensilità totali e quelle già fruite dal beneficiario, non inferiore a 5 mensilità di RDC, Lo sgravio massimo mensile sarà pari a 780 euro.
- In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati il minimo di mensilità è pari a 6 mensilità.
- Nel caso l’assunzione avvenga nel periodo di rinnovo del RDC l’incentivo è fissato in 5 mensilità
L'agevolazione viene suddivisa a metà in caso di "mediazione" ( percorsi formativi personalizzati per il lavoratore ) da parte di una agenzia per il lavoro, che avrà diritto all'altra metà dell'importo previsto.
L’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).Sono esclusi dall' agevolazione i seguenti oneri:
- premi INAIL
- contributo Fondo tesoreria INPS
- contributi Fondi solidarietà d.lgs 148/ 2015
- contribuzione aggiuntiva NASPI
- contributo di solidarietà del 10% fondi pensione o sanitari
- contributi solidarietà ex Enpals e sportivi professionisti.
La fruibilità è soggetta ad alcune condizioni:
- segnalazione della disponibilità di posti di lavoro da parte delle aziende sulla piattaforma dedicata di ANPAL servizi (MyANPAL non ancora operativa )
- rispetto art. 31 d.lgs 150/2015 (regime de minimis, incremento occupazionale netto; normativa DURC sicurezza, collocamento obbligatorio)
- L'assunzione comporta un divieto di licenziamento per i 36 mesi successivi (salvo che per giusta causa o giustificato motivo), con recupero dei contributi non versati e sanzioni civili.
- Disponibilità alla firma di un Patto per la formazione o di riqualificazione professionale del lavoratore con il CPI.
E' riconosciuta la piena compatibilità e cumulabilità con il c.d. “Bonus Sud” della legge n. 145/2018, per gli anni 2019 e 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Nel caso in cui il datore abbia esaurito la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi (perché ha raggiunto il tetto massimo), le agevolazioni sono “godute” sotto forma di credito di imposta. Anche in questo caso si attende un D.M. dei Ministri del Lavoro e dell’Economia a stabilire le modalità di accesso (doveva essere emanato entro il 30 marzo 2019).
In sintesi:
RDC COME INCENTIVO PER IL LAVORO
destinatari
agevolazione
quando e come
importo massimo
PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI
sgravio contributivo per le mensilità non fruite dal beneficiario (minimo 5)
in caso di assunzione
a tempo pieno e indeterminato
max 780 € mensili
in caso di patto di formazione con enti accreditati il bonus viene suddiviso tra azienda e ente formativo (390 € max)
PER I BENEFICIARI
6 mensilità di RDC in un’unica soluzione + 2 mensilità erogate anche se varia la situazione reddituale
in caso di avvio di una attività di lavoro autonomo o impresa
max 4860 € totali
Reddito di cittadinanza: le istruzioni INPS nella circolare 104 2019
Vediamo le specificazioni fornite dall'INPS nella circolare 104 :
Riguardo l'importo dello sgravio come detto il massimo erogabile è pari a 780 euro ma la somma è molto variabile perche ogni percettore riceve un importo diverso basato sulla sua specifica situazione economica, sui redditi che già percepisce e sul numero di componenti della famiglia.
Il reddito da lavoro concorre, dal mese successivo a quello della variazione, alla rideterminazione del RCC nella misura dell'80%. (Va ricordato che il lavoratore deve comunicare entro 30 giorni il reddito previsto per l'anno solare del nuovo lavoro)
La circolare aggiunge che il RDC , nel nuovo importo rideterminato potrà essere utilizzato come sgravio per una eventuale successiva assunzione di un altro membro del nucleo familiare. "Ad esempio, nel caso in cui il Rdc percepito dal nucleo sia pari a 1.100 euro mensili, l’assunzione di un membro del nucleo familiare comporta il riconoscimento di uno sgravio – parametrato ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – per un ammontare pari al minore valore tra il tetto di 780 euro e l’importo dei predetti contributi mensili, pari in ipotesi a 500 euro mensili.La circolare ricorda che la norma prevede che “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”. Pertanto, l’importo del predetto beneficio economico, che il lavoratore continua a percepire, non rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’incentivo spettante ."
L'assunzione come detto deve essere a tempo pieno e indeterminato anche da parte di una agenzia di somministrazione. In questo caso il beneficio è trasferito all'azienda utilizzatrice; il lavoratore puo essere utilizzato anche con contratti a termine ma sempre a tempo pieno . Non sono ancora definite le modalità con cui l'agenzia deve comunicare all'INPS le destinazioni del lavoratore .
I DATORI DI LAVORO DESTINATARI sono :
- datori di lavoro privati sia imprenditori che non imprenditori ,
- enti associazioni consorzi
- enti pubblici economici
- enti morali; enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane,La FRUIZIONE DEL BENEFICIO comporta il divieto di licenziamento del percettore di Rdc per 36 mesi successivi . In quest’ultima situazione si deve restituire tutto l’importo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Fanno eccezione:
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione;
- recesso durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa.
Nel caso in cui l’incentivo sia fruito contemporaneamente dall’azienda e da un ente di formazione (che ha riqualificato il lavoratore) a fronte di un licenziamento, la restituzione del bonus è dovuta solo dal datore di lavoro e non dall’ente.
L’incentivo può seguire il lavoratore in caso trasferimento d’azienda e passaggio del dipendente ad altro datore di lavoro, tranne che nel caso di subentro in appalto di servizi in attuazione di un obbligo.
Reddito di Cittadinanza: incentivo per nuove imprese
Nel caso in cui il beneficiario avvii una attività di lavoro autonomo o impresa individuale nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio è possibile ottenere fino a un massimo di 6 mensilità del RDC, erogati in un’unica soluzione (massimo 4.860 euro).
Il soggetto è tenuto a comunicare all'INPS in via telematica l'avvio dell'attività economica e a rendicontare trimestralmente il bilancio.
L'erogazione del RDC resta invariata nei primi due mesi dall'avvio della nuova attività. -
Unioni civili, di fatto e impresa familiare: chiarimenti INPS
Le parti delle unioni civili rientrano tra i collaboratori o coadiutori familiari ai fini della Gestione separata INPS. Nella circolare 66 2017 del 31 marzo l'INPS interviene con chiarimenti sulle novità legate al nuovo istituto delle Unioni civili e alla disciplina delle convivenze di fatto in relazione agli obblighi previdenziali e ai regimi dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari
In particolare per quanto riguarda l’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, la totale parificazione prevista dal comma 13 ed il comma 20 della legge 76-2016, tra coniuge e parte dell'unione civile " nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché'negli atti amministrativi e nei contratti collettivi" si applica:- sia ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di estensione delle tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione Ne deriva che,il titolare che effettua comunicazioni all'inps mediante il sistema ComUnica, potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
- sia nella ambito di una impresa familiare , per cui i diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale dei relativi partecipanti si applicano , come al coniuge , anche alla parte dell'unione civile.
Diverso il caso delle convivenze di fatto che sono definite " unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile". La cicolare sottolinea che "la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Allegati:
Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
Inoltre, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
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Segretari comunali: addio all’Albo
La legge delega sulla pubblica amministrazione ha eliminato la specificità del ruolo dei segretari comunali e provinciali . Nella legge si specifica che questa storica figura professionale rientrerà nel ruolo unico dei dirigenti pubblici , pur mantenendo i compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di direzione e coordinamento degli uffici amministrativi e controllo della legalità dell'ente locale.Si va verso l'eliminazione dell'albo dedicato.Anche per loro varranno quindi le nuove regole:- tre anni di "prova" prima della conferma a tempo indeterminato,
- trasferibilità
- valutazione del merito, con possibile revoca dell' incarico.
Gli enti locali sono ora obbligati a nominare un dirigente apicale in luogo del segretario ma nei primi tre anni la scelta avverra all'interno dell'albo attualmente esistente.Si attende ora un decreto attuativo che specifichi le modalità successive di reclutamento attraverso specifici concorsi.