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Prestazioni INAIL settore agricoltura. rivalutazione 2025
Pubblicato il 28 maggio 2025 nella sezione pubblicità legale del sito Ministero del lavoro il decreto 82 2025 che stabilisce la Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte per il settore agricolo, fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 30.834,39.
Vediamo di seguito le conseguenti prestazioni INAIL rivalutate.
INAIL agricoltura retribuzioni convenzionali – assegno assistenza, funerario, inabilità 2025
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di euro 20.426,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
- L'Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.
- L' assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.
Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
.Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità Importi dal 1° gennaio 2025
- dal 50 al 59% euro 472,79
- dal 60 al 79% euro 659,76
- dall’80 all’89% euro 1.132,69
- dal 90 al 100% euro 1.605,21
- 100% + a.p.c. euro 2.278,28
INAIL agricoltura: rivalutazione e assegni 2024/2025
Con il Decreto Ministeriale 111 del 5 luglio 2024 puBblicato il 9 agosto sul sito istituzionale, il Ministero del lavoro aveva stabilito la rivalutazione 2024.
il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’Inail è pari a 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari al 5,4%"
RETRIBUZIONE ANNUA CONVENZIONALE E ASSEGNI
La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in € 30.577,54.
La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di € 20.258,70, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
- L’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12.
- l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 12.240,02.
Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati con lo stesso coefficiente di rivalutazione 1,054 ottenendo i seguenti importi:
% inabilità
Importi dal 1° luglio 2024
dal 50 al 59%
€ 468,85
dal 60 al 79%
€ 654,26
dall’80 all’89%
€ 1.123,25
dal 90 al 100%
€ 1.591,84
100% + a.p.c.
€ 2.259,3
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Corsi ADR 2025: nuove regole per i conducenti merci pericolose
Con il decreto 16 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato le regole per l'erogazione dei corsi destinati ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (ADR).
Il provvedimento modifica il decreto del 6 ottobre 2006 e introduce significative novità operative per gli organismi di formazione, i docenti e gli uffici della motorizzazione.
Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità anche a operatori italiani che finora si rivolgevano a corsi esteri.
Vediamo qualche dettaglio operativo.
Nuove definizioni CFP e riferimento all’ADR aggiornato
L’articolo 1 del decreto 2006 viene integralmente sostituito. Vengono definite chiaramente le fonti normative aggiornate:
Allegati A e B dell’accordo ADR (versione aggiornata dalla direttiva 2025/149/UE) entrano a pieno titolo nella normativa italiana.
Si chiarisce il significato di CFP (certificato di formazione professionale), obbligatorio per chi guida veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, come da capitolo 8.2 dell’allegato B ADR.
Si ricorda che il rilascio dei CFP (certificati ADR) è competenza esclusiva degli uffici della motorizzazione civile, che operano secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione. Non cambiano quindi le procedure, ma viene confermata l’organizzazione attuale.
Le disposizioni applicative per il rilascio dei certificati (CFP) saranno dettate a livello interno, con circolari o note operative della Direzione Generale,
Soggetti abilitati per la formazione e requisiti docenti
Una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche:
- Associazioni di esperti in trasporto merci pericolose, attive da almeno 10 anni nel campo della formazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti dall’art. 5 del decreto 2006.
Inoltre, è aggiornata la terminologia ministeriale: scompaiono i riferimenti ai “S.I.I.T. – settore trasporti”, ora sostituiti dalla Direzione generale territoriale, coerentemente con la riorganizzazione interna del MIT.
Requisiti più stringenti per i docenti
Chi intende insegnare nei corsi ADR dovrà possedere:
- Laurea in chimica, ingegneria o equipollenti;
- Certificato di consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose, valido e riferito alle stesse materie oggetto del corso.
Probabile un prossimo provvedimento amministrativo, linee guida o circolare, che definisca le modalità per questi nuovi soggetti per:
- presentare domanda di autorizzazione;
- dimostrare i 10 anni di esperienza;
- documentare il possesso dei requisiti dei docenti.
Conclusioni
Per mantenere aggiornati i contenuti d’esame rispetto alle evoluzioni della normativa ADR, il decreto prevede che la Direzione generale per la motorizzazione istituisca un gruppo di lavoro tecnico, con:
- Esperti esterni nel settore ADR;
- Compiti di elaborazione dei questionari d’esame.
Importante: la partecipazione al gruppo non prevede compensi.
Per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro che gestiscono autisti ADR, queste modifiche implicano:
- Controllare che gli enti formativi scelti siano aggiornati e abilitati secondo i nuovi requisiti;
- Verificare i titoli e le abilitazioni dei docenti coinvolti nei corsi;
- Assicurarsi che i CFP rilasciati provengano dalla motorizzazione, come previsto.
Per gli enti di formazione, invece, è fondamentale verificare il possesso dei requisiti e, per le nuove associazioni ammesse, prepararsi a documentare l’esperienza decennale nel settore.
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Ferie collettive: differimento contributi da richiedere entro il 3.6
Come ogni anno , è in scadenza a breve il termine per la richiesta di differimenti dei versamenti contributivi in caso di chiusura aziendale per ferie che renda impossibile effettuare le comunicazioni e i versamenti entro i termini ordinari
La richiesta va inviata all'INPS come sempre entro il 31 maggio 2025, che quest'anno, cadendo di sabato, slitta per le festività al 3 giugno.
Il termine del 31 maggio in realtà non è perentorio: le richieste possono essere presentate anche dopo, presentando una giustificazione del ritardo.
Chiariamo di seguito gli aspetti principali.
Ferie collettive cosa si intende
Per ferie collettive si intende il periodo di chiusura dell'azienda che la proprietà decide di effettuare per motivi di opportunità organizzative commerciali, ecc, in cui vengono garantite le ferie a tutti i dipendenti delle varie unità , reparti e sedi
Il concetto di ferie collettive è applicabile anche se nel periodo sia comunque necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente usufruisca invece del periodo di riposo per ferie.Richiesta differimento adempimenti per ferie collettive
In caso di chiusura si può richiedere il differimento dei termini che comprende:
- la comunicazione del flusso Uniemens e il
- versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Il differimento per ferie collettive è possibile solo una volta nel corso dell'anno e non può mai superare il mese di durata.
ATTENZIONE Questo si applica anche nel caso il periodo di ferie collettive si svolga a cavallo di due mesi.
Richiesta differimento contributi per ferie collettive: come fare
Le domande possono riguardare anche periodi diversi da quello estivo e vengono esaminate dalla sede Inps competente per territorio.
In genere, il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto (relativo al mese di luglio). In questo caso il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso UNIEMENS dovrà avvenire entro il 30 settembre.
il versamento dei contributi poi dovrà essere effettuato in unica soluzione con la maggiorazione degli interessi di dilazione. Nel messaggio di autorizzazione INPS comunica anche la percentuale per il calcolo degli interessi di differimento. Attualmente, a seguito dei numerosi aumenti del tasso ufficiale di sconto decisi dalla Banca Europea il tasso INPS è fissato al 9,75%.
Per la domanda va utilizzato unicamente il canale telematico (v. messaggio INPS 8609/2012) . L'applicazione per l'invio è disponibile sul sito INPS www.inps.it, seguendo il percorso : Servizi online – Aziende consulenti e professionisti – cassetto previdenziale – istanze on line – invio nuova istanza – codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive.
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Partecipazione dei lavoratori in azienda: legge in Gazzetta
Il Senato ha approvato il 14 maggio 2025 in via definitiva il disegno di legge n. 1407, che introduce un quadro normativo organico per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Il provvedimento proposto dalla CISL , mira a dare attuazione concreta all’articolo 46 della Costituzione italiana, che prevede il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.
La legge 76 del 15 maggio 2025" Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese" è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale Serie generale n. 120 del 26 maggio ed entrerà in vigore il 10 giugno p.v.
Il nuovo impianto normativo si propone di rafforzare la coesione tra datori di lavoro e dipendenti, valorizzare il lavoro anche in chiave sociale ed economica, favorire la democrazia economica e sostenere la sostenibilità d’impresa.
Vediamo i contenuti in sintesi.
Legge 76 2025 partecipazione dei lavoratori: obiettivi e principi
Le forme di partecipazione previste sono quattro: gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva.
Ognuna ha caratteristiche e ambiti di applicazione specifici, disciplinati secondo criteri di flessibilità e compatibilità con la struttura societaria dell’impresa.
ll testo riconosce un ruolo centrale ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, che diventano il veicolo privilegiato per introdurre e regolare le diverse modalità di partecipazione.
Anche gli enti bilaterali – organismi paritetici costituiti da rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori – possono svolgere un ruolo rilevante, soprattutto nelle imprese di dimensioni ridotte.
Partecipazione gestionale ed economica dei lavoratori: i vantaggi fiscali
Nel campo della partecipazione gestionale, il disegno di legge distingue tra i diversi modelli di governance societaria:
- Nelle società con struttura dualistica (con Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza), è possibile includere rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di sorveglianza, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto e disciplinato dai contratti collettivi.
- Analogamente, nelle società con modello tradizionale o monistico, i lavoratori possono essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione e, se previsto, anche nel Comitato per il controllo sulla gestione. Gli amministratori designati devono essere indipendenti, qualificati e rispettare precisi criteri di onorabilità e professionalità.
La partecipazione economica e finanziaria si concretizza, invece, nella distribuzione agli stessi lavoratori di una quota degli utili d’impresa o nell’adozione di piani di azionariato. In particolare, per il solo anno 2025, se almeno il 10% degli utili viene distribuito ai lavoratori sulla base di un contratto collettivo, la quota soggetta a imposta sostitutiva potrà arrivare fino a 5.000 euro lordi (anziché 3.000 euro). Inoltre, sempre nel 2025, i dividendi derivanti da azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione di premi di risultato – per un massimo di 1.500 euro annui – godranno di un’esenzione IRPEF pari al 50%.
Queste misure fiscali hanno l’obiettivo di incentivare il coinvolgimento diretto dei dipendenti nei risultati aziendali, promuovendo la fidelizzazione e il senso di appartenenza, con ricadute positive sulla produttività e sulla competitività.
Tipo di incentivo Descrizione Importo massimo agevolato Agevolazione fiscale Riferimento normativo Distribuzione di utili ai lavoratori Distribuzione di almeno il 10% degli utili aziendali ai dipendenti tramite contratti collettivi 5.000 € lordi Imposta sostitutiva sui premi di risultato entro tale soglia Art. 5, Ddl 1407 Azioni in sostituzione dei premi di risultato Attribuzione di azioni ai dipendenti in sostituzione dei premi di risultato 1.500 € annui Esenzione IRPEF del 50% sui dividendi ricevuti Art. 6, Ddl 1407 Partecipazione organizzativa e consultiva: il ruolo delle commissioni paritetiche
La legge prevede anche la partecipazione organizzativa, che si attua attraverso strumenti interni di dialogo e proposta.
Le imprese potranno istituire commissioni paritetiche composte da rappresentanti aziendali e dei lavoratori in pari numero. Queste commissioni saranno incaricate di elaborare proposte per migliorare prodotti, processi, servizi e condizioni lavorative. Nei contratti aziendali potranno essere individuate figure specifiche con compiti di promozione in settori come la formazione, il welfare, la qualità del lavoro, le politiche retributive, la genitorialità, la diversità e l’inclusione. Le imprese con meno di 35 dipendenti potranno avvalersi del supporto degli enti bilaterali per attivare forme di partecipazione simili.
La partecipazione consultiva, invece, si realizza principalmente all’interno delle stesse commissioni paritetiche. I rappresentanti sindacali (unitari o aziendali) o, in loro assenza, i delegati dei lavoratori possono essere consultati preventivamente sulle decisioni aziendali rilevanti. La consultazione avviene in tempi certi (entro 5 giorni dalla convocazione e con termine massimo di 10 giorni) e può portare alla formulazione di pareri scritti. Il datore di lavoro, entro 30 giorni, deve comunicare l’esito della consultazione e motivare eventuali decisioni difformi rispetto ai suggerimenti ricevuti.
Commissione nazionale e formazione preventiva dei lavoratori
In caso di controversie, le parti potranno rivolgersi a una nuova Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori che sarà istituita presso il CNEL.
Questa Commissione avrà compiti
- Monitorare l'attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori.
- Fornire pareri interpretativi e di indirizzo.
- Proporre misure correttive in caso di violazioni delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla legge, la Commissione sarà composta da:
- Un rappresentante del CNEL.
- Un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Tre esperti in diritto del lavoro, relazioni industriali o gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
- Dodici membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel CNEL. ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti, e il CNEL provvede al suo funzionamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Infine, la legge stabilisce obblighi formativi per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nelle commissioni o negli organi societari: almeno 10 ore annue, finanziabili tramite enti bilaterali, fondi interprofessionali o il Fondo Nuove Competenze.
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Costo medio lavoro 2025 per cultura, turismo e sport: decreto e tabelle
E' stato pubblicato il 20 maggio sul sito istituzionale del ministero del lavoro, sezione Pubblicità legale, il decreto ministeriale 39 del 19.5.2025 , emanato dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali , che definisce il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero a partire da marzo 2023.
Di seguito una sintesi dei contenuti principali.
Contesto normativo
Il provvedimento si basa su una serie di riferimenti normativi fondamentali, tra cui:
- D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), art. 41, comma 13, che attribuisce al Ministero il compito di determinare annualmente i costi del lavoro.
- D.lgs. 81/2008 ( Testo Unico su salute e sicurezza sul lavoro).
- Normative in materia di IRAP, previdenza, assistenza e incentivi all’occupazione.
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 28 dicembre 2022 per i lavoratori del settore, firmato da FEDERCULTURE e le sigle sindacali F.P. CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA.
l'Art. 1 – Determinazione del costo del lavoro , stabilisce che:
Il costo medio orario del lavoro per i dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero è valido dal mese di marzo 2023.
I dati si basano sulle tabelle allegate, che sono parte integrante del decreto.
All'Art. 2 sono precisate le variazioni ammissibili.
Il costo del lavoro può variare in funzione di:
- Benefici contributivi o fiscali previsti dalla normativa;
- Oneri aziendali derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
- Costi di salute e sicurezza (d.lgs. 81/2008);
- Incentivi tecnici legati ad appalti e concessioni.
Finalita e contenuto tecnico – le tabelle
Le tabelle allegate a pagina 4 del decreto riportano in dettaglio i valori per il calcolo del costo medio orario annuo, suddiviso per livelli e fasce retributive (I, II, III Fascia e Quadri).
Gli importi tengono conto di:
- Retribuzione base, EGR, EAR e indennità di funzione
- Oneri aggiuntivi: festività, tredicesima, quattordicesima, domeniche retribuite
- Oneri previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL)
- Altri oneri: TFR, DPI, assistenza sanitaria, previdenza complementare
Esempi di costo medio orario:
- Livello I, I fascia: € 19,07/ora
- Livello VII, III fascia: € 35,41/ora
- Quadri: fino a € 44,56/ora
Sono riportati anche i valori per contratti a tempo determinato e con orario distribuito su 6 giorni/settimana.
Scarica qui il file integrale delle tabelle anche per il part time.
costo medio orario del lavoro cultura e sport: tabella di sintesi
Costo Medio Orario
Fascia Livello Costo Medio Orario I Fascia I 19,07 € I Fascia II 19,36 € I Fascia III 20,06 € I Fascia IV 20,41 € I Fascia V 21,57 € I Fascia VI 22,20 € I Fascia VII 22,64 € II Fascia I 21,77 € II Fascia II 22,63 € II Fascia III 23,25 € II Fascia IV 24,07 € II Fascia V 24,70 € II Fascia VI 24,15 € III Fascia I 25,40 € III Fascia II 26,47 € III Fascia III 29,09 € III Fascia IV 30,52 € III Fascia V 31,18 € Quadri – 35,41 € -
Contributi figurativi aspettativa per part time: l’INPS cambia rotta
Con il messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, l’INPS ha chiarito un aspetto importante riguardante la contribuzione previdenziale per i lavoratori part time, in aspettativa per motivi sindacali o politici.
In particolare, l’Istituto chiarisce che superando l'interpretazione fornita in passato, questi lavoratori possono ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa, cioè di contributi utili per la pensione anche se non versati direttamente, anche quando durante l’aspettativa svolgono un altro lavoro part time, presso partiti politici o sindacati.
Il chiarimento nasce dalla necessità di interpretare in modo più moderno e flessibile l’articolo 31 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), tenendo conto anche dei cambiamenti giurisprudenziali intervenuti negli anni.
Contributi per part time in aspettativa istruzioni attuali per il doppio accredito
Secondo la nuova interpretazione dell’INPS, è possibile sommare due tipi di contributi:
- da un lato quelli figurativi relativi al lavoro part time da cui il dipendente è in aspettativa sindacale o politica, e dall’altro
- quelli obbligatori versati per l’attività part time svolta nello stesso periodo con un altro datore di lavoro (ad esempio lo stesso sindacato o partito per cui svolgono il mandato).
Questo doppio accredito è ammesso a condizione che non ci sia sovrapposizione tra le due coperture previdenziali e che non venga superata la durata massima dell’orario lavorativo previsto per legge.
L’INPS ha chiarito che questa regola si applica a tutte le gestioni pensionistiche e riguarda anche le richieste ancora in fase di valutazione alla data del 21 maggio 2025, data di pubblicazione del messaggio.
Questo significa che i lavoratori coinvolti potranno ottenere il riconoscimento dei contributi figurativi anche per il passato, se la loro situazione rientra nei nuovi criteri stabiliti.
Contributi e aspettativa: le indicazioni precedenti valide per il tempo pieno
In passato l’INPS aveva adottato una posizione più rigida, illustrata nel messaggio 55 2008 : si escludeva il diritto ai contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa sindacale o politica se svolgevano qualsiasi altra attività lavorativa, anche occasionale o a progetto.
L’unica eccezione riguardava le situazioni in cui il lavoratore fosse iscritto contemporaneamente a più gestioni previdenziali per attività diverse, purché il lavoro principale da cui era in aspettativa fosse effettivamente sospeso.
Ora però, anche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 23615/2013 e n. 19695/2016), si riconosce che è possibile avere contemporaneamente un incarico sindacale e un lavoro subordinato a tempo parziale presso lo stesso sindacato.
L’INPS ha quindi aggiornato le sue istruzioni per evitare che i lavoratori part time che fanno attività sindacale o politica subiscano un danno nel calcolo della loro pensione.
Le precedenti regole del messaggio 55/2008 restano valide solo per i lavoratori a tempo pieno in aspettativa che svolgano altri lavori durante quel periodo.
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Rendite inabilità e superstiti: nuovi coefficienti capitalizzazione INAIL
Pubblicato il Decreto 25 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 (Supplemento Ordinario n. 17), approva le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL.
Scarica le Tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL
Vediamo un chiarimento dettagliato su cosa comporta.
Cos’è la capitalizzazione delle rendite INAIL?
La capitalizzazione delle rendite è il calcolo del valore attuale complessivo di una rendita erogata dall’INAIL per:
- Inabilità permanente da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
- Superstiti in caso di decesso del lavoratore.
Questo valore si ottiene moltiplicando l'importo annuo della rendita per un coefficiente di capitalizzazione, determinato in base all’età del beneficiario e ad altri parametri tecnici (come il tasso tecnico di interesse attuariale).
Perché si aggiornano questi coefficienti e a cosa servono?
L’art. 39 del Testo Unico INAIL (DPR 1124/1965) prevede che i coefficienti:
- Siano sottoposti ad approvazione ministeriale.
- Siano rivisti almeno ogni cinque anni.
L’aggiornamento riflette variazioni demografiche, attuariali ed economiche (come speranza di vita, tassi di interesse, inflazione ecc.).
I coefficienti vengono utilizzati da:
- INAIL: per calcolare la riserva matematica o il valore attuale della rendita.
- Datori di lavoro/consulenti legali e attuariali: per determinare il valore economico in caso di transazioni, risarcimenti una tantum, retrocessioni, ecc.
Descrizione delle Tavole dei coefficienti di capitalizzazione
Le tavole dei coefficienti di capitalizzazione, oltre ad essere articolate in funzione della tipologia evento (infortunio o malattia professionale) e della classe di grado di menomazione dell'inabile – sono distinte a seconda della disciplina indennitaria di riferimento.
Ovvero per le rendite d'inabilità relative ad eventi avvenuti prima del 25 Luglio 2000 (Testo Unico – D.P.R. n. 1124/1965, di seguito "T.U.") la capitalizzazione deve effettuarsi mediante tavole riportanti la specifica dicitura "T.U.", mentre per le rendite concernenti eventi accaduti a partire da tale data (D. Lgs. n.38/2000 – Danno Biologico, di seguito "D.B.") la capitalizzazione deve effettuarsi mediante tavole riportanti la specifica dicitura "D.B.".
- Tavola 1 Coefficienti relativi ad infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
- Tavola 2 Coefficienti relativi ad infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
- Tavola 3 Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 4 Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%; •Tavola 5Coefficienti relativi a tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 6 Coefficienti relativi a tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 7 Coefficienti relativi ai superstiti;
- Tavola 8 Assicurazione di famiglia;
- Tavola 9 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
- Tavola 10 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%; •Tavola 11Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 12 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 13 Coefficienti relativi a coniugi di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 14 Coefficienti relativi a coniugi di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 15 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
- Tavola 16 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
- Tavola 17 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 18 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 19 Coefficienti relativi a figli abili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%; •Tavola 20Coefficienti relativi a figli abili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 21 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%; •Tavola 22Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
- Tavola 23 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 24 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 25 Coefficienti relativi a figli inabili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 26 Coefficienti relativi a figli inabili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%.
I coefficienti di capitalizzazione delle rendite ad infortunati e tecnopatici sono tabellati secondo l'età e, ove previsto, secondo l'antidurata (definita come il tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo); entrambe le variabili vanno considerate in anni interi. Le età variano da 12 a 108, le antidurate da 0 a 10 anni per le rendite ad infortunati e da 0 a 15 per quelle relative ai tecnopatici. Nella costruzione dei coefficienti si è adottato un tasso d'interesse pari al 1,5%.