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Concorso magistratura tributaria, a breve le prove scritte: istruzioni e materiali
Sulla Gazzetta Ufficiale concorsi dell'11 aprile 2025 è stato pubblicato il diario delle prove del primo concorso indetto con decreto del direttore generale del Dipartimento della giustizia tributaria prot. RR 46 del 30 maggio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 46 del 7 giugno 2024, si svolgeranno nei giorni 28 e 29 maggio 2025 presso l'Ergife Palace Hotel sito in largo Lorenzo Mossa n. 8 – 00165 Roma.
Il ministero precisa che l'ingresso dei candidati all'interno dei locali, dove saranno eseguiti i controlli di rito, sara' consentito a partire dalle ore 8,00 e fino alle ore 9,30, ora in cui i cancelli esterni verranno chiusi. Saranno ammessi all'esame esclusivamente i candidati presenti all'interno dei cancelli entro le ore 9,30.
Ai fini della partecipazione alle prove i candidati dovranno presentarsi, a pena di non ammissione alla effettuazione delle stesse, muniti di uno dei seguenti documenti di identita' in corso di validita', leggibile e visibile in ogni sua parte:
- carta di identita';
- passaporto;
- patente di guida;
- tessera ministeriale Mod. AT.
Inoltre, dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b).
Qui il testo completo dell'AVVISO.
Il 18 febbraio scorso era stato pubblicato l'avviso con i risultati della prova preselettiva ( allegato qui)
Il TESTO del bando IN PDF è allegato in fondo all'articolo
Si ricorda che nel decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 erano state ridisegnate le prove, annullando la proposta di un concorso semplificato
Vediamo nei paragrafi successivi come i dettagli sulle prove, le materie da preparare ed alcuni esempi di quiz risolti.
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Concorso magistrati tributari 2024: le prove
Come preannunciato nel DL PNRR 19-2024 il bando prevede
- una prova preselettiva,
- una prova scritta (che comprende due elaborati teorici e una prova pratica) e
- una prova orale.
La prova preselettiva si è svolta il 14 febbraio 2025 presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 00148 Roma RM, icandidati convocati secondo la seguente ripartizione:
- 14 febbraio 2025 – ore 10,00 – iniziali cognomi dei candidati convocati: dalla lettera “A” fino alla lettera “K”
- 14 febbraio 2025 – ore 15,00 – iniziali cognomi dei candidati convocati: dalla lettera “L” fino alla lettera “Z”
Erano esonerati dalla prova preselettiva:
- i candidati diversamente abili che hanno dichiarato, nell’apposito spazio della domanda di partecipazione, una percentuale di invalidità pari o superiore all’80% (ottanta per cento), e che hanno allegato alla domanda la necessaria documentazione sanitaria a supporto, e
- le altre categorie di candidati esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del bando, e che abbiano ricevuto una comunicazione della conferma dell’esonero da parte della Commissione.
PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva consiste nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla nel tempo massimo di 60 minuti.
Verrà assegnato 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata o multipla; 0 punti per ogni mancata risposta,
Verranno ammessi allo scritto un numero di candidati pari a tre volte i posti a concorso.
PROVA SCRITTA
La prova scritta consiste in due elaborati tra i tre seguenti, individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova:
- – elaborato teorico vertente sul diritto tributario;
- – elaborato teorico vertente sul diritto civile o commerciale;
- – prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.
La prova è valutata in ventesimi, e sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato.
PROVA ORALE
Infine la prova orale verterà sulle seguenti materie:
- diritto tributario e diritto processuale tributario
- diritto civile e diritto processuale civile
- diritto penale
- diritto costituzionale
- diritto amministrativo
- diritto commerciale
- diritto dell’Unione europea
- contabilità aziendale e bilancio
- elementi di informatica giuridica
- lingua straniera (indicata nella domanda, a scelta fra inglese, spagnolo, francese e tedesco)
La prova si considererà superata ottenendo un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie, un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva – tra prova scritta e prova orale – non inferiore a 90 punti.
Concorso magistrati tributari: nuova Commissione
Il decreto 75 2023 aveva previsto novità sulla commissione di concorso, che sarà composta da un maggior numero di commissari, ovvero:
- dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede,
- da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità,
- da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame,
- da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e
- da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Non potranno essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile.
Potranno inoltre essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.
Concorso magistrati tributari 2024 le dichiarazioni della Presidente
La presidente Lussana il 24 settembre 2024 aveva chiarito sulla conclusione del concorso e tirocinio che l’effettivo inserimento dei nuovi giudici nelle Corti richiederà poi un tirocinio di sei mesi per i candidati selezionati.
Inoltre , nel periodo di transizione le Corti di primo e secondo grado continueranno a svolgere le loro funzioni, nonostante la mancanza di nuovi giudici. A questo proposito il Consiglio di presidenza sta valutando la possibilità di prorogare l’età pensionabile degli attuali giudici per evitare una paralisi del sistema.
E' stato anche sottolineato che la formazione continua sarà cruciale per garantire l’adeguamento alle innovazioni e il mantenimento della qualità delle decisioni.
Allegati: -
Registro Micologi. l’elenco aggiornato al 2025
In Gazzetta ufficiale n 107 del 10 maggio 2025 è apparso il comunicato sull'aggiornamento del Registro nazionale micologi per il 2025 , avvenuto con decreto dirigenziale del ministero della Salute del 17 aprile 2025.
Rivediamo di seguito le regole per l'attività dei micologi autorizzati.
Aggiornamento registro nazionale e registri regionali Regolamento 686 1996
Il decreto 17.4.2025 aggiorna i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.
A norma del Regolamento 686 del 29.11 1996 infatti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili della formazione e devono tenere un registro dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo ( vedi sotto) ,
Annualmente devono comunicare tali nominativi al Ministero della Sanità per l'iscrizione nel registro nazionale.
Il ruolo del micologo – Elenco Ispettorati micologici
Il micologo riconosce e controlla i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di
- strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) ( vedi qui l'elenco )
- private (responsabile del controllo nella filiera produttiva).
L'attestato di micologo è rilasciato dalle Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo un programma ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale, cui sono ammessi i candidati che hanno frquentato per almeno il 75% delle ore .
Per l'ammissione al corso di micologo e' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
Il corso ha una durata minima di 240 ore . La parte pratica si compone di almeno 120 ore.
Le domande di ammissione al corso di micologo devono essere presentate all'ente organizzatore del corso stesso.
Possono accedere al corso organizzato da una regione o da una provincia autonoma anche soggetti provenienti da altra regione o provincia autonoma.
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Autotrasporto, decreto approvato in via definitiva: le novità
Il Governo aveva approvato invia preliminare a marzo 2025 un decreto legislativo che modifica il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27, attuativo della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada. Tra le novità, l’accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio per gli ispettori del lavoro e l’aggiornamento delle infrazioni al tachigrafo e ai tempi di guida e riposo, in linea con la direttiva delegata (UE) 2024/846.
Nel consiglio dei ministri il provvedimento è stato approvato in via definitiva , dopo l'esame delle commissioni parlamentari, sena modifiche di rilievo.
Vediamo maggiori dettagli.
Decreto autotrasporti: Classificazione rischi – utilizzo del tachigrafo
Il decreto legislativo introduce due principali modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 27/2023, che a sua volta ha aggiornato il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.
- Estensione dell'accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio:
Viene ampliato l’accesso ai dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio, consentendone la consultazione anche agli ispettori del lavoro.
Questa modifica permette all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di pianificare le proprie attività ispettive con maggiore precisione, basandosi sul rischio attribuito alle imprese di trasporto. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle linee strategiche nazionali di controllo su strada e nei locali delle imprese, come previsto dall’Organismo di coordinamento intracomunitario.
- Tempi guida e utilizzo tachigrafo: sostituzione dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008:
L’allegato III, che elenca le infrazioni relative ai tempi di guida, di riposo e all’utilizzo del tachigrafo, viene aggiornato per riflettere le modifiche introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2024/846. Le infrazioni vengono classificate con nuovi criteri di gravità, garantendo maggiore uniformità con gli standard europei e aumentando l’efficacia delle sanzioni.
Il decreto correttivo prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Inoltre, il decreto include una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale l’attuazione delle nuove norme non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse già disponibili.
Decreto autotrasporti: Distacco conducenti e classificazione infrazioni
Il decreto correttivo non introduce modifiche sostanziali alle norme sul distacco dei conducenti, già disciplinate dal D.Lgs. 27/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057. Tuttavia, le nuove disposizioni rafforzano il quadro normativo complessivo, migliorando i controlli e l’accesso ai dati da parte delle autorità ispettive.
Le imprese di autotrasporto devono comunque rispettare i requisiti già previsti, tra cui:
- La comunicazione preventiva del distacco tramite il sistema IMI;
- L’applicazione delle condizioni di lavoro del paese ospitante per i conducenti distaccati;
- L’obbligo di conservazione e presentazione della documentazione relativa al distacco in caso di controlli.
Infine , come detto, uno degli aspetti più rilevanti del decreto correttivo è l’aggiornamento dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008.
Le infrazioni vengono suddivise in diverse categorie:
- Infrazioni sui tempi di guida: riguardano il superamento del periodo massimo di guida giornaliero e settimanale, nonché il mancato rispetto delle pause obbligatorie.
- Infrazioni sui tempi di riposo: includono la riduzione irregolare dei riposi giornalieri e settimanali, il mancato rispetto della compensazione per i riposi ridotti e il riposo effettuato a bordo del veicolo.
- Infrazioni relative al tachigrafo: comprendono l’uso scorretto dell’apparecchio, la manomissione dei dati registrati e il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione delle registrazioni.
- Infrazioni sull’organizzazione del lavoro: si riferiscono all’obbligo del datore di lavoro di garantire il rientro periodico dei conducenti e al divieto di collegare la retribuzione alla distanza percorsa o alla rapidità della consegna.
Decreto autotrasporti: La normativa e le implicazioni per le imprese
Le modifiche introdotte dal decreto correttivo si inseriscono in un contesto più ampio di adeguamento alle normative europee che sono:
- Direttiva (UE) 2020/1057: disciplina il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada, stabilendo criteri per il trattamento retributivo e le condizioni di lavoro.
- Direttiva delegata (UE) 2024/846: aggiorna il sistema di classificazione del rischio per le imprese di autotrasporto, introducendo nuovi parametri per il calcolo delle infrazioni legate ai tempi di guida e di riposo e all’uso del tachigrafo.
- D.Lgs. 27/2023: ha recepito la direttiva (UE) 2020/1057, modificando il D.Lgs. 144/2008 e introducendo nuovi obblighi di controllo e applicazione per le autorità competenti.
- D.Lgs. 144/2008: ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE, stabilendo le norme minime per l’applicazione delle regolamentazioni sui tempi di guida e di riposo e sull’uso del tachigrafo.
Implicazioni per le imprese di autotrasporto
Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle imprese di trasporto su strada, che dovranno adeguarsi a una maggiore vigilanza sui tempi di guida e di riposo e all’uso corretto del tachigrafo. In particolare:
Maggiori controlli: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà accedere ai dati del sistema di classificazione del rischio, aumentando la probabilità di ispezioni mirate.
Sanzioni più severe: l’aggiornamento delle infrazioni e la loro classificazione secondo nuovi criteri di gravità comporterà un’applicazione più rigorosa delle sanzioni.
Necessità di adeguamento: le imprese dovranno garantire una gestione più attenta dei tempi di guida e di riposo e adottare misure per evitare violazioni delle normative sul tachigrafo.
Decreto autotrasporti: l’approvazione definitiva
Lo schema di decreto legislativo correttivo al D.Lgs. 27/2023 è stato approvato in via definitiva senza modifiche, come confermato dalla relazione illustrativa trasmessa alle Camere. Le Commissioni IX (Trasporti) e XI (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole con osservazione, suggerendo l’introduzione di una deroga ai tempi di guida e riposo per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o carcasse non destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n), del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, il Governo ha deciso di non modificare il testo dello schema, in quanto la deroga richiesta era già stata introdotta per via amministrativa con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025.
Tale decreto ha inserito la fattispecie tra quelle esentate dagli obblighi relativi ai tempi di guida e di riposo (artt. 6-9 Reg. 561/2006) e dall’obbligo del tachigrafo (art. 3, par. 2 Reg. 165/2014), come recepiti nel Codice della Strada (artt. 174 e 179 D.Lgs. 285/1992).
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Danni da demansionamento: per il risarcimento necessaria la prova
La recente sentenza n. 11586/2025 della Cassazione ribadisce alcuni principi cardine nel contenzioso del lavoro in materia di demansionamento del dipendente.
In sintesi la Suprema Corte afferma che il diritto a un inquadramento superiore e alle relative differenze retributive deve basarsi su un accertamento rigoroso delle mansioni effettivamente svolte. e che l’attribuzione delle relative indennità contrattuali non dovrebbe avvenire in via automatica, ma richiede la prova dei presupposti specifici.
Il demansionamento quindi non determina automaticamente un diritto al risarcimento: occorre la prova concreta del pregiudizio subito.
Inoltre viene chiarito che anche le dimissioni per giusta causa devono essere giustificate da una condotta datoriale.
Vediamo meglio i dettagli del caso e le motivazioni della sentenza.
Il caso: differenze retributive e contestazioni tra datore e lavoratrice
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro intercorso tra una lavoratrice e l’impresa edile Violi Srl, presso cui la dipendente aveva svolto mansioni nell’ambito del restauro di beni culturali. In particolare, la lavoratrice rivendicava il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito, lamentando anche un successivo demansionamento.
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l’azienda al pagamento di:
- € 38.041,40 per differenze retributive, derivanti dal mancato riconoscimento del livello VI del CCNL Edilizia;
- € 7.487,32 come risarcimento del danno da demansionamento, avvenuto nel periodo tra il 7 novembre 2014 e le dimissioni per giusta causa del 23 gennaio 2015.
Il datore di lavoro aveva proposto ricorso in Cassazione, articolando ben nove motivi di doglianza, che spaziavano dall’errata valutazione dei fatti alla violazione di specifici articoli del Codice civile e del contratto collettivo.
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso del datore di lavoro, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di lavoro subordinato, inquadramento contrattuale e danno da demansionamento.
– 1. Sull’inquadramento superiore e le differenze retributive
Con riferimento al riconoscimento del livello VI del CCNL Edilizia – che prevede mansioni di responsabilità, come la direzione tecnica di cantiere – la Cassazione ha confermato l’impostazione seguita dalla Corte d’Appello: è legittimo attribuire l’inquadramento superiore se, come accaduto nel caso di specie, le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice corrispondono a quelle previste dal livello rivendicato.
La Corte ha richiamato il c.d. criterio “trifasico” consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30580/2019, Cass. n. 21329/2017), secondo il quale:
occorre accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore;
individuare la qualifica prevista dal contratto collettivo;
verificare la corrispondenza tra mansioni svolte e quelle della qualifica rivendicata.
In questo quadro, è stata confermata la spettanza delle differenze retributive. Tuttavia, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso del datore, osservando che la Corte d’Appello aveva omesso di considerare che una parte del credito era ancora sub iudice e oggetto di appello,
– 2. Sull’indennità speciale ex art. 47 CCNL
La Cassazione ha accolto le censure relative all’indennità speciale prevista dall’art. 47 del CCNL Edilizia. Tale indennità, pari al 25% della retribuzione base, è destinata esclusivamente ai lavoratori in posizione direttiva, esonerati dal rispetto dell’orario di lavoro e con responsabilità nella direzione tecnica o amministrativa.
Secondo la Corte, l’attribuzione automatica dell’indennità solo sulla base dell’inquadramento nel livello VI è errata: è necessario che la lavoratrice alleghi e dimostri i requisiti specifici richiesti dalla norma contrattuale. Non essendo stati forniti tali elementi probatori, la Corte ha ritenuto fondata l’esclusione dell’indennità.
Demansionamento, risarcimento e dimissioni per giusta causa
Un altro punto centrale riguardava il demansionamento subito dalla lavoratrice dopo la revoca dell’incarico di capo cantiere.
La Corte d’Appello aveva riconosciuto un risarcimento quantificato in via equitativa, pari alla metà della retribuzione per i circa due mesi di dequalificazione.
La Cassazione, pur riconoscendo che il demansionamento può generare danni patrimoniali e non patrimoniali (Cass. SS.UU. n. 6572/2006, Cass. n. 12253/2015), ha precisato che:
- non basta il solo inadempimento del datore per fondare il diritto al risarcimento;
- occorre che il giudice indichi le circostanze concrete che dimostrano il danno effettivamente subito, come la perdita di chance, la lesione della professionalità o altri elementi rilevanti.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello era risultata generica, priva di riferimento a dati concreti, e si era limitata a quantificare il danno in modo automatico. Pertanto, la Suprema Corte ha cassato tale parte della sentenza, ordinando un nuovo esame.
Infine, la Corte ha accolto anche il motivo relativo al riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.). È stato evidenziato che il giudice del merito non aveva motivato in modo adeguato la sussistenza di una giusta causa, cioè non aveva chiarito perché il demansionamento fosse tale da giustificare la cessazione immediata del rapporto.
Riferimenti normativi principali
Su questo tema di riferimenti normativi da tenere presenti sono:
- Art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore)
- Art. 2119 c.c. (dimissioni per giusta causa)
- Art. 2729 c.c. (presunzioni semplici)
- Art. 2697 c.c. (onere della prova)
- Art. 47 CCNL Edilizia Piccola Industria
- R.D. n. 1955/1923, art. 3, comma 2.
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INPS, meno raccomandate: avvisi online o ritiro vicino casa
Dal 9 dicembre 2024, l’INPS ha comunicato ufficialmente l’utilizzo della piattaforma SEND e dell’app IO per la notifica di molti ufficiali con pieno valore legale.
Questo significa che, al posto delle tradizionali raccomandate cartacee, per chi aderisce le comunicazioni dell’Istituto arrivano in formato digitale, con un semplice avviso via email, SMS, app o PEC.
L’iniziativa rientra in un progetto di innovazione tecnologica previsto dal PNRR e punta a rendere più semplice, veloce e sicura la comunicazione tra INPS e cittadini.
Le notifiche inviate tramite SEND hanno lo stesso valore legale delle raccomandate: servono, ad esempio, per comunicare richieste di restituzione di somme, decadenze da benefici, o l’esito di domande per assegni o prestazioni. (vedi all'ultimo paragrafo la taabella degli atti interessati dal nuovo servizio)
Va sottolineato che con il sistema SEND non leggere l’avviso non annulla gli effetti legali: i termini per eventuali adempimenti o ricorsi partono comunque dalla data della notifica digitale, come accadeva con la posta raccomandata o la PEC.
Per questo è fondamentale fare attenzione agli avvisi che arrivano da parte dell’INPS, anche se brevi o via SMS infatti che tali notifiche possono interrompere il periodo di prescrizione prevista.
Vediamo come fare per accedere ai nuovi servizi e per quali tipologie di atti sono attualmente previsti.
Come ricevere e leggere le comunicazioni INPS online
Per ricevere correttamente le notifiche digitali dell’INPS al posto delle raccomandate, è necessario registrarsi sulla piattaforma SEND o attivare l’app IO, nello specifico:
- Registrazione su SEND: accedi a cittadini.notifichedigitali.it con SPID, CIE o CNS. Inserisci email e numero di cellulare, così riceverai gli avvisi ogni volta che c’è un nuovo documento da leggere.
- App IO: se hai uno smartphone, scarica l'app IO, accedi con SPID o CIE e attiva il servizio di notifica dell’INPS.
Quando arriva una comunicazione:
si riceve un avviso via SMS, email, app IO o PEC,
si puo leggere la comunicazione online cliccando sul link o inquadrando il QR code presente nell’avviso,
se la comunicazione prevede un pagamento, si può effettuare direttamente dalla piattaforma.
Le notifiche saranno accessibili sulla piattaforma per 120 giorni. Trascorso questo periodo, resteranno consultabili solo dal Cassetto previdenziale online.
Notifiche INPS per chi non è digitale: avviso cartaceo a casa e ritiro nei CAF
Una delle ulteriori novità entrate in vigore dal 24 marzo 2025 è l’attivazione dei punti di ritiro fisici per chi non usa strumenti digitali.
In pratica, non si riceverà più una raccomandata, ma un avviso cartaceo semplice, con cui si potrà ritirare la copia ufficiale della comunicazione presso un CAF abilitato vicino a casa.
Come funziona: se il cittadino non ha attivato l’app IO né ha registrato email o cellulare, l’INPS invia per posta ordinaria un avviso con le istruzioni, quindi il cittadino potrà andare al CAF convenzionato (appartenente alla rete RADD) con:
- l’avviso ricevuto,
- un documento di identità e il codice fiscale;
il CAF stamperà la comunicazione ufficiale depositata sulla piattaforma SEND.
L’elenco dei centri abilitati alla ricezione e consegna degli atti cartacei è consultabile su notifichedigitali.it/punti-di-ritiro o chiamando il numero 06 931 895 00.
Questa modalità affianca quella digitale e sostituisce la vecchia raccomandata da ritirare in posta, offrendo una soluzione più comoda, economica e accessibile, anche per chi non ha familiarità con il web.
Atti INPS interessati dalla nuova modalità di notifica
Tipo di atto Descrizione / Esempi Riscatti, ricongiunzioni e rendite Gestione privata: accrediti figurativi, trasferimenti contributivi, ecc. Provvedimenti su ADI e SFL Revoca, reiezione, rinuncia o decadenza da Assegno di Inclusione o Sostegno Formazione Lavoro Recupero bonus pensioni Restituzione somme da bonus una tantum legati a pensioni Recuperi da prestazioni non pensionistiche NASpI, RDC, Covid-19, malattia, maternità, disoccupazione agricola, ecc. -
Stranieri stagionali: ok ad altro lavoro in attesa del permesso
Con la Circolare n. 10 del 5 maggio 2025, il Ministero del Lavoro interviene su un tema cruciale per migliaia di lavoratori stranieri in Italia: la possibilità di iniziare un impiego non stagionale mentre è in corso la procedura di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato.
Il chiarimento nasce da numerose segnalazioni delle organizzazioni sindacali e agenzie per il lavoro e si pone l’obiettivo di prevenire situazioni di lavoro irregolare e disoccupazione involontaria.
In sostanza, se un lavoratore extracomunitario ha già presentato domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), potrà iniziare a lavorare regolarmente anche prima che lo sportello unico per l’immigrazione si pronunci.
L’unica condizione è che la domanda sia stata formalmente presentata e il rapporto di lavoro correttamente comunicato, tramite modello UNILAV o dichiarazione all’INPS.
Lavoro stagionale e non stagionale stranieri: norma e interpretazione
La novità si basa sull’estensione interpretativa dell’articolo 5, comma 9-bis del D.Lgs. 286/1998, già applicato in passato anche ad altri casi (come i permessi per motivi familiari). Tale norma consente ai lavoratori di avviare un’attività anche durante l’iter di rilascio o rinnovo del permesso, purché siano rispettati alcuni requisiti: presentazione della domanda entro i termini previsti e disponibilità della ricevuta attestante l’avvio della procedura.
Estendendo questa logica anche alle conversioni, il Ministero legittima il diritto del lavoratore a non perdere opportunità occupazionali nell’attesa della decisione sull’istanza. L’interpretazione poggia su principi costituzionali di uguaglianza, diritto al lavoro e ragionevolezza, confermando l’indirizzo di favorire percorsi regolari di inclusione nel mercato del lavoro.
Stranieri e attività non stagionale: le condizioni per iniziare
La circolare stabilisce in modo chiaro i presupposti operativi: il lavoratore stagionale può avviare l’attività non stagionale solo se
- è in possesso della ricevuta della domanda di conversione e se
- il nuovo datore di lavoro ha già trasmesso la comunicazione obbligatoria (UNILAV per i subordinati, denuncia INPS per i domestici).
Non è più necessario attendere la convocazione presso lo sportello unico o il rilascio formale del nuovo permesso: basta il rispetto degli adempimenti iniziali.
La misura, inoltre, si applica a prescindere da quote o limiti temporali, grazie alle modifiche introdotte dal decreto-legge 145/2024 (convertito dalla legge 187/2024), che ha escluso le conversioni stagionali dal sistema delle quote.
Si tratta di un passo importante per garantire continuità lavorativa e prevenire forme di sfruttamento, in un’ottica di semplificazione e tutela dei diritti dei migranti.
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Congruità edilizia: regole e FAQ aggiornate 2025
E' entrato in vigore il 1° novembre 2023 il decreto del Ministero del lavoro n. 143 2021 che definisce l'obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili, come previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.
La CNCE ha rilasciato la piattaforma Ediconnect sul sito congruitanazionale.it in cui imprese e committenti possono richiedere le attestazioni, previa registrazione, inserendo i dati dei cantieri. Sono state inoltre pubblicate una serie di FAQ che chiariscono molti casi particolari. (vedi sotto il PDF aggiornato)
Il 9 maggio 2024 le parti sociali hanno firmato un accordo per l'aggiornamento delle percentuali di incidenza della manodopera, ritenute congrue.
scarica qui le tabelle aggiornate 2024
In particolare da segnalare che:
- la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (componenti per facciate continue), pari al 6,00%, va applicata, sula “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”;
- per gli appalti pubblici di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, va applicata la percentuale di incidenza di manodopera del 13,77% alle categorie OG 2 e OG 2-A.
ATTENZIONE in entrambi i casi la novità si applica anche ai lavori in corso .
Di seguito un riepilogo sull'adempimento e altri aggiornamenti
Aggiornamenti FAQ il documento complessivo 2025
Il 16 aprile 2024 sono stati pubblicati chiarimenti riguardanti i lavori accessori svolti in appalti non edili, per i quali si precisa che , per quanto le attività elencate nel CCNL Edilizia e nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, siano soggette alle modalità del CCNL Edilizia, nel caso di lavori di modeste dimensioni, o nell'ambito di appalti con attività predominante non edile (ad es.per la realizzazione di tracce per le linee elettriche) se sono escluse parti strutturali delle linee e degli impianti elettrici questi possono essere eseguiti dagli stessi operatori principali senza obbligo di verifica di congruità.
Due nuove FAQ del 29 aprile 2025 hanno specificato invece che
- per giustificare il mancato raggiungimento della congruità in caso di lavorazioni particolari, non basta l' autodichiarazione dell’impresa ma è necessario allegare idonea documentazione che attesti le specificità del caso
- in riferimento all’attività di montaggio linee vita e di moviere, si conferma che vanno considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità eccezion fatta per i casi in cui l’installazione delle linee vita venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione.
QUI IL TESTO COMPLETO DI TUTTE LE FAQ
Documento di congruità manodopera in edilizia: cos'è
Si prevede che il sistema controlli la congruità dell'incidenza della manodopera sul valore finale dell'opera, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati , eseguiti:
- da imprese in appalto o subappalto, ovvero
- da lavoratori autonomi oltre una certa soglia di valore.
In sostanza va dichiarato il numero minimo dei lavoratori previsti.
Il controllo positivo produrrà una attestazione "certificazione di congruità" da parte della Cassa edile-edilcassa, una sorta di DURC di congruita edilizia che affianca il DURC contributivo.
Verifica congruità manodopera: a chi si applica
La verifica di congruità della manodopera riguarda:
- il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
In particolare la verifica della congruità si applica :
- nell’ambito dei lavori pubblici;
- nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
ATTENZIONE restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Documento Congruità manodopera, quando va richiesto
Le imprese sono tenute a comunicare con una autodichiarazione l'incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'opera alla Cassa edile territoriale che deve rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.
In particolare
- Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'attestazione va riferita alla congruità dell'opera complessiva.
Le disposizioni si applicano ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021.
DURC congruità: cosa succede in caso di irregolarità
In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza pari al 5% la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Si prevede inoltre che l'impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Attenzione va prestata in particolare al fatto che in caso di mancata attestazione la Cassa edile deve iscrivere l'impresa alla BNI Banca nazionale delle imprese irregolari che viene consultata per le richieste del documento di congruità relative a lavori privati e pubblici, con evidenti ripercussioni negative sull'immagine della azienda.
In caso di Documento di congruità negativo, inoltre, anche il Durc ordinario diventa negativo fino a regolarizzazione.
Tabella incidenza manodopera 2020

CNCE piattaforma Edilconnect – Simulatore di congruità
La Commissione nazionale ha implementato sul sito www.congruitanazionale.it il portale CNCE Edilconnect, utilizzato dal Sistema nazionale edile per l’attuazione della verifica della congruità della manodopera nei cantieri. Consente di inserire i dati dei cantieri e richiedere la certificazione di congruità.
ATTENZIONE : Richiede il login come impresa o consulente
E’ disponibile nella homepage del portale , senza registrazione, anche un “simulatore di congruità”, accessibile premendo il pulsante “Testa il simulatore di congruità”, che consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti per soddisfare la verifica di congruità, in base ai parametri di simulazione inseriti.
E' disponibile inoltre il Manuale utente che illustra e guida nella gestione delle operazioni oltre che numerose FAQ di chiarimenti.
Congruità edilizia: normativa
Tutti i documenti e accordi sono raccolti sul sito CNCE/Congruita.it
Allegati: