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Imposta sostitutiva lavoro notturno, festivo e per turni: istruzioni e codici tributo
La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una rilevante misura di alleggerimento fiscale a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato: per il solo periodo d’imposta 2026, le maggiorazioni e le indennità legate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%.
Le novità sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, che dedica uno specifico approfondimento alla tassazione agevolata delle somme corrisposte per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni mentre con la Risoluzione 2 2026 sono stati già istituiti i relativi codici tributo.
Ecco tutti i dettagli .
Normativa vigente: ambito oggettivo e soggettivo dell’imposta sostitutiva
L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199/2025 prevede che, per il 2026, siano assoggettate a imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
• maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
• maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL;
• indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai contratti collettivi nazionali
Rientrano nell’agevolazione anche le indennità di reperibilità, purché collegate alle tipologie di lavoro sopra indicate e previste dai CCNL
Restano invece escluse:
• le somme previste da accordi territoriali o aziendali;
• le voci retributive ordinarie (incluse tredicesima e quattordicesima);
• il TFR e gli istituti retributivi indiretti;
• il lavoro straordinario, salvo che sia notturno o festivo;
• le somme che, pur denominate “indennità” o “maggiorazioni”, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria
Sotto il profilo soggettivo, l’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025
Il limite di 1.500 euro rappresenta una franchigia: le somme eccedenti sono tassate con le modalità ordinarie .
Novità operative e aspetti dichiarativi
L’imposta sostitutiva del 15% è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, che può optare per la tassazione ordinaria qualora più conveniente .
Un aspetto rilevante riguarda il coordinamento con il trattamento integrativo (c.d. “bonus 100 euro”): pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere comunque considerate ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni per il lavoratore .
In presenza di più rapporti di lavoro nel 2026, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro l’eventuale superamento del limite di 1.500 euro già assoggettato a imposta sostitutiva, per evitare un utilizzo indebito dell’agevolazione .
Infine, resta ferma la possibilità di regolarizzazione in dichiarazione dei redditi: il contribuente deve assoggettare a tassazione ordinaria le somme che abbiano fruito indebitamente del regime sostitutivo, oppure può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria qualora risulti più favorevole .
I codici tributo
Con Risoluzione ADE n 2 del 29 gennaio si istituiscono i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
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Pensioni 2026 in legge di bilancio: le istruzioni INPS
La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in GU il 30 dicembre 2025 ( QUI il testo Legge 199 2025)
Dopo un iter piu che mai sofferto , ci sono alcune novità importanti sul tema delle pensioni ma non di impatto immediatamente rilevante per la maggioranza degli italiani. Si riducono infatti le possibilità di anticipo pensionistico speciale con lo stop alle misure speciali Quota 103 e Opzione donna il cui utilizzo che comunque era in calo negli ultimi anni mentre l'innalzamento dell'età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita viene posticipato e rallentato . Passa a regime il piccolo aumento della maggiorazione per le pensioni sociali.
Soppressi invece:
- il discusso emendamento che riguardava la riduzione del conteggio dei contributi riscattati per studi universitari e
- l'ampliamento delle finestre di decorrenza della pensione anticipata, ossia il momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti.
- la norma sperimentale in vigore che dava la possibilità di inserire le rendite della previdenza complementare nei calcoli per la soglia di assegno necessario per le uscite anticipate con il sistema contributivo (assegno che deve essere almeno tre volte la pensione sociale).
In sintesi sono stati confermati:
- aumento delle pensioni minime di 20 euro che diventa misura stabile per i prossimi anni,
- nuove regole sul silenzio assenso sul Tfr con 60 giorni di tempo per la scelta da parte dei lavoratori,
- allargamento della platea di imprese tenute a versare il TFR dei dipendenti all'INPS
- dal 2027 si riducono i fondi di uscite anticipate dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e dei «precoci», che hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni;
- nuova proroga per APE SOCIALE
- Si cancellano definitivamente le uscite anticipate con Opzione Donna e Quota 103 (anche in versione ridotta) mancano infatti dal testo le consuete norme di proroga che erano presenti negli ultimi anni.
- si conferma 'incentivo per chi resta al lavoro pur avendo i requisiti per la pensione
Da segnalare infine che si aumenta a 5300 euro la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi di quanto versato ai fondi pensione.
Con la circolare 19 2026 del 25 febbraio INPS ha fornito il riepilogo ufficiale e alcune specificazioni
Riduzione del valore del riscatto della laurea: non confermata
La norma che penalizzava i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea con riduzione il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento è stata oggetto di polemiche forti in seno alla maggioranza.
Ricordiamo per giusta informazione che doveva riguardare i soggetti che
- maturano i requisiti per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
- per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”),
per i quali veniva previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario triennale (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorresse piu al raggiungimento del requisito anagrafico.
La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumentava gradualmente:
- 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031,
- 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
- 24 mesi nel 2034 e
- 30 mesi dal 2035 in poi.
La proposta non si applicava alle categorie di lavoratori che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).
STOP a Opzione Donna e Quota 103 proroga per APE sociale
Non è stata confermata nell'ultima versione della legge la norma sull'aumento dele finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici e prevedeva per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a
- 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033,
- 5 mesi nel 2034 e
- 6 mesi dal 2035.
Anche nel 2026 i lavoratori in situazioni di svantaggio ( disabili , caregiver, ecc) possono richiedere l'uscita anticipata a 63 anni con l'indennità ponte detta APE SOCIALE per il periodo di tempo mancante all'età per la pensione di vecchiaia.
Per approfondire vedi Ape sociale 2025 requisiti e modalità per fare domanda
In legge di bilancio 2026 sono assenti invece le norme che da anni prorogavano di un anno le possibilità di anticipo con Opzione donna e Quota 103 i cui requisiti erano progressivamente stati resi piu stringenti . Per entrambi valeva il calcolo delle pensione con metodo contributivo.
Confermato l’obbligo TFR per le piccole imprese e silenzio assenso di 60 giorni
Dal 1° gennaio 2026 torna in capo la riforma sulla previdenza complementare che amplia l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La platea delle imprese interessate si estende progressivamente ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali,:
- Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatta per le aziende con una media annua di almeno 60 dipendenti; successivamente la soglia si abbassa e,
- dal 1° gennaio 2032, coinvolgerà i datori di lavoro con almeno 40 addetti.
Non fa piu fede quindi il numero di dipendenti presente al momento dell'entrata in vigore della legge in materia.
Dal 1° luglio 2026:
- per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) si prevede l'adesione automatica al versamento del TFR nei fondi pensione contrattuali fatta salva la possibilità per il lavoratore di rinunciare chiedendo il mantenimento degli importi in azienda
- per chi è gia assunto e versa già alla previdenza complementare, i 60 giorni sono il termine per cambiare eventualmente il fondo di destinazione
La norma richiede anche in questi casi che i fondi garantiscano di investire le somme in linee basate sul profilo di rischio coerente con l'età anagrafica del lavoratore (sempre meno rischioso con l'aumentare dell'età).
Adeguamento requisiti pensionistici speranza di vita e proroga incentivo Maroni
La legge di bilancio 2026 l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento previsto per il 2027 in base all'adeguamento alla speranza di vita previsto dalla legge Fornero (3 mesi) , si applicherà in modo graduale ed esclude determinate categorie di lavoratori.
La norma prevede che l'incremento
• per il 2027 si applichi solo per 1 mese (diventa di 67 anni e 1 mese)
• dal 2028 si applica l'incremento completo di 3 mesi. (67 anni e 3 mesi
L'incremento non si applica al requisito anagrafico per l'assegno sociale ne a quello previsto per l'anticipo dei lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come definite dall’ordinamento vigente. attualmente 20 anni)
Incentivo prosecuzione attività lavorativa (ex Bonus Maroni)
Confermato anche per il 2026 l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata scelgono di continuare a lavorare. L'incentivo consiste nella corresponsione in busta paga al lavoratore della quota di contribuzione a INPS che sarebbe normalmente a suo carico.
Il beneficio va richiesto al datore di lavoro e si riceve dal momento in cui scatta la possibilità di pensionamento.
Leggi per i dettagli BONUS Maroni come si richiede
Maggiorazioni sociali: aumento importi e soglie di accesso
Come detto passa a regime dal 2026 l'incremento delle maggiorazioni sociali destinati ai pensionati in condizioni di disagio pari a 20 euro mensili.
L’incremento spetta a chi riceve:
- sia pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata
- che pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile,
purche l'assegno sia inferiore ai limiti reddituali stabiliti annualmente dal Ministero.
Inoltre dal 2026 i limiti reddituali per avere diritto vengono aumentati di 260 euro annui rispetto ai limiti vigenti per il 2025.
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Intelligenza artificiale e lavoro: strategie 2026
Il 27 febbraio 2026 si svolgerà a Roma una giornata di confronto istituzionale dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro, nel quadro del dibattito nazionale ed europeo sulle trasformazioni in atto.
L’iniziativa del Ministero del Lavoro riunisce rappresentanti delle istituzioni, delle parti sociali, del mondo accademico e delle imprese con l’obiettivo di condividere strategie, standard comuni ed esperienze applicative, affrontando in modo strutturato le opportunità e le responsabilità connesse all’adozione dell’AI nei contesti lavorativi.
Per il sistema produttivo e per i consulenti del lavoro, il tema ha rilievo strategico: l’intelligenza artificiale non è soltanto una leva tecnologica, ma uno strumento capace di incidere sull’organizzazione aziendale, sulla gestione delle risorse umane, sui processi decisionali e sugli adempimenti normativi.
Al centro del confronto vi sono le strategie pubbliche, gli attuali standard internazionali e la possibilita di rafforzamento della fiducia nell’utilizzo dell’AI attraverso trasparenza, responsabilità e adeguate garanzie.
In questo contesto si inserisce anche la recente pubblicazione delle linee guida ministeriali sull’impiego dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, destinate a fornire un quadro di riferimento operativo per imprese e professionisti chiamati a integrare sistemi algoritmici nel rispetto della normativa vigente, della tutela dei dati personali e dei principi di sicurezza e non discriminazione.
Il programma e gli obiettivi
La giornata prevede interventi di alto profilo istituzionale, con la partecipazione di esponenti europei e dei principali organismi internazionali competenti in materia di occupazione e politiche sociali.
Il confronto multilaterale conferma la dimensione sovranazionale della governance dell’AI e la necessità di un coordinamento coerente con il quadro regolatorio europeo sui sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda le applicazioni ad alto impatto sui diritti dei lavoratori.
Nei panel tematici, imprese, parti sociali ed esperti analizzeranno gli scenari del lavoro del futuro, con particolare attenzione alle competenze digitali, alla formazione continua e all’integrazione tra capitale umano e tecnologie intelligenti. Per consulenti del lavoro, HR manager e imprenditori, l’intelligenza artificiale può rappresentare un supporto concreto nell’analisi predittiva dei fabbisogni professionali, nella gestione documentale, nel monitoraggio degli obblighi contributivi e assicurativi e nell’ottimizzazione dei processi interni, purché adottata secondo un approccio umano-centrico e conforme alle regole. Il messaggio che emerge è chiaro: l’AI costituisce una leva strutturale di competitività e modernizzazione del mercato del lavoro, ma richiede governance, competenze adeguate e un dialogo costante tra istituzioni, imprese e professionisti.
I partecipanti al Convegno
Ecco in dettaglio tutti i partecipanti all giornata
- Autorità istituzionali e apertura dei lavori
Lorenzo Tagliavanti – Presidente della Camera di Commercio di Roma (apertura)
Giorgia Meloni – Presidente del Consiglio dei Ministri (intervento istituzionale)
Marina Calderone – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (introduzione ai lavori)
- Panel 1 — Strategie pubbliche e standard globali per l’IA nel lavoro
Alberto Barachini – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Stefano Scarpetta – Direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali – OECD
Sangheon Lee – Direttore Generale Aggiunto ad interim per l’Occupazione e la Protezione Sociale – ILO
Vincenzo Caridi – Capo del Dipartimento per il Lavoro, la Previdenza Sociale, le Politiche Assicurative e la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Ministero del Lavoro)
Gabriele Fava – Presidente INPS
Fabrizio D’Ascenzo – Presidente INAIL
- Panel 2 — Fiducia nell’IA: trasparenza, responsabilità e tutele
Padre Benanti – Presidente del Comitato etico dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro
Giusella Finocchiaro – Professoressa ordinaria di diritto privato e di diritto di Internet – Università di Bologna
Laura Ramaciotti – Presidente della CRUI
Diego Ciulli – Responsabile degli Affari Governativi e delle Politiche Pubbliche – Google Italia
Pier Luigi Dal Pino – Direttore Regionale Senior per gli Affari Governativi Internazionali – Europa del Sud – Microsoft
Lucilla Sioli – Direttrice per l’Intelligenza artificiale e l’industria digitale – Commissione europea
- Panel 3 — Imprese, sindacati e istituzioni: le sfide dell’IA
Maurizio Landini – Segretario generale CGIL
Mattia Pirulli – Segretario Confederale CISL
Pierpaolo Bombardieri – Segretario generale UIL
Francesco Paolo Capone – Segretario generale UGL
Maurizio Marchesini – Vicepresidente di Confindustria
- Panel 4 — Oltre il presente: scenari, competenze e innovazione per il lavoro che cambia
Francesca Rossi – AI Ethics Global Leader – IBM
Maro Nobile – Direttore generale AGID
Bruno Frattasi – Direttore generale ACN
Valeria Sandei – CEO di Almawave
Francesco Maria Chelli – Presidente ISTAT
Conclusioni
Luciano Floridi – Filosofo (lectio conclusiva sul futuro dell’intelligenza artificiale)
Marina Calderone – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (intervento di chiusura)
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Assegno di invalidità contributivo: nuova integrazione al minimo
Con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 , l’Istituto fornisce le istruzioni applicative a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al trattamento minimo l’assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato interamente con il sistema contributivo.
La decisione incide in modo rilevante sulla platea dei beneficiari, in quanto estende il diritto all’integrazione al minimo anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo, finora esclusi.
La normativa sull’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e consiste in una prestazione pensionistica non reversibile, riconosciuta in presenza di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Prima della pronuncia della Consulta, l’INPS riconosceva l’integrazione al trattamento minimo esclusivamente agli assegni liquidati con:
- sistema retributivo;
- sistema misto.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al minimo l’AOI liquidato integralmente con il sistema contributivo .
L’integrazione al trattamento minimo è disciplinata dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984 e prevede che se l’importo dell’assegno risulti inferiore al trattamento minimo della gestione di riferimento, esso è integrato fino a tale soglia, con onere a carico della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).
La circolare precisa che:
- non è prevista integrazione parziale;
- non opera la “cristallizzazione” dell’importo;
- il superamento dei limiti reddituali comporta la perdita integrale del diritto all’integrazione
Tale impostazione richiede particolare attenzione nella gestione delle dichiarazioni reddituali e nella verifica delle condizioni di permanenza del diritto.
La novità e i tempi di applicazione
A seguito della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2025, a partire dal 10 luglio 2025 l’integrazione al trattamento minimo per gli assegni ordinari di invalidità è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, ossia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza .
Evento Data Pubblicazione sentenza n. 94/2025 in G.U. 9 luglio 2025 Decorrenza effetti giuridici 10 luglio 2025 Decorrenza integrazione al minimo 1° agosto 2025 Sono ora integrabili al trattamento minimo gli assegni ordinari di invalidità:
- liquidati con sistema contributivo (contribuzione dal 1° gennaio 1996);
- liquidati a seguito di opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995);
- liquidati a carico della Gestione separata, anche in caso di computo ai sensi del D.M. n. 282/1996.
Resta fermo che l’integrazione è subordinata alla comunicazione dei redditi rilevanti, anche in via presuntiva.
Le istruzioni per le domande di ricostituzione o riesame
La circolare INPS sottolinea che l'integrazione è riconosciuta in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti. In assenza di tale dato, l’interessato deve presentare domanda di ricostituzione reddituale ai fini del ricalcolo della prestazione
Per consulenti e patronati è quindi necessario:
verificare la posizione reddituale del titolare;
trasmettere eventuale ricostituzione;
monitorare le domande giacenti o respinte dopo il 9 luglio 2025.
ATTENZIONE :
- Le richieste di integrazione presentate dopo il 9 luglio 2025 o giacenti a tale data, o già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale, possono essere riesaminate su istanza dell’interessato, salvo il caso di sentenza passata in giudicato
- Le nuove indicazioni si applicano anche ai ricorsi pendenti.
Trasformazione in pensione di vecchiaia
Come noto l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti di legge 16592.
Per i soggetti nel sistema contributivo, nel biennio 2025-2026 sono previste le seguenti soglie:
Tipologia requisito Condizioni Pensione di vecchiaia contributiva (prima soglia) 67 anni + almeno 20 anni di contributi + importo non inferiore all’assegno sociale Pensione di vecchiaia contributiva (seconda soglia) 71 anni + almeno 5 anni di contribuzione effettiva (a prescindere dall’importo) La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo
In caso di trasformazione: l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento; ai fini del confronto si considera l’AOI “a calcolo”, senza integrazione al minimo
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Rivalutazione redditi e pensione di Cassa Forense: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con ordinanza 3459 2026 è intervenuta su un aspetto particolare in tema previdenziale: la corretta decorrenza della rivalutazione ISTAT dei redditi ai fini del calcolo della pensione e le conseguenze del versamento contributivo in misura inferiore rispetto a quella dovuta.
La controversia riguardava un avvocato iscritto alla Cassa Forense che aveva richiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia e del relativo supplemento, sostenendo che i redditi professionali dovessero essere rivalutati a partire dal 1980 e non dal 1981.
La pronuncia chiarisce l’interpretazione della legge 20 settembre 1980, n. 576, con particolare riferimento agli articoli 2, 10, 15, 16 e 27, e definisce i rapporti tra rivalutazione dei redditi, obbligazione contributiva e misura della prestazione pensionistica.
Il caso: decorrenza rivalutazione del reddito ai fini previdenziali
Un professionista esercente la professione di avvocato aveva ottenuto nei primi due gradi di giudizio la riliquidazione della pensione di vecchiaia con applicazione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980 (relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980), anziché dell’indice del 1981, come applicato dalla Cassa Forense prima del suo ricorso.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l’art. 27 della legge n. 576/1980 fosse applicabile anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non potesse essere negata per il mancato pagamento della maggiore contribuzione derivante dalla diversa rivalutazione.
La Cassa Forense aveva impugnato la decisione sostenendo:
- da un lato, che la rivalutazione non dovesse decorrere dal 1980 e,
- dall’altro, che la pensione non potesse essere riliquidata in misura superiore in assenza del versamento dei maggiori contributi correlati alla più elevata rivalutazione, richiamando anche l’art. 2033 c.c. e le disposizioni regolamentari interne.
La decisione della cassazione
La Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, confermando che, per le pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, i redditi da assumere a base di calcolo devono essere rivalutati a partire dall’entrata in vigore della legge n. 576/1980 e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980
La Corte ha chiarito che occorre distinguere tra rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980) e rivalutazione delle pensioni già liquidate (art. 16 della stessa legge). Nel caso esaminato si trattava della prima ipotesi: la rivalutazione dei redditi antecedente alla maturazione del diritto a pensione. La prima tabella dei coefficienti, da redigere entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, non poteva che assumere a riferimento l’indice ISTAT del 1980
Diversa, invece, la conclusione sui restanti motivi. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/1980, i redditi rilevanti per il calcolo della pensione sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”
Poiché la rivalutazione costituisce parte integrante del reddito, anche l’obbligo contributivo deve essere commisurato al reddito rivalutato. Ne consegue che, se è stato applicato un coefficiente inferiore e quindi versata una contribuzione minore, la pensione deve essere parametrata ai redditi rivalutati secondo il coefficiente effettivamente utilizzato, salvo integrazione contributiva.
La Corte ha inoltre precisato che, accertato un inadempimento contributivo parziale, spetta al professionista fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c., dimostrando che l’errore – eventualmente indotto da una richiesta errata della Cassa – fosse non imputabile e non superabile con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
Solo un errore non vincibile con l’ordinaria diligenza professionale può escludere la responsabilità per l’inadempimento.
Infine, la Cassazione ha ribadito che il pagamento parziale della contribuzione non comporta l’azzeramento dell’annualità ai fini dell’anzianità contributiva, ma incide sulla misura della prestazione, in assenza di un principio di automaticità delle prestazioni.
Anche in presenza di prescrizione del credito contributivo, non sorge automaticamente il diritto a una pensione maggiorata.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, chiamata a riesaminare la posizione alla luce dei principi enunciati, verificando in concreto la sussistenza o meno della prova liberatoria e le conseguenze sull’importo della pensione.
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Parrucchieri ed estetisti: nel DL PNRR ok al responsabile temporaneo
Il Decreto Legge n. 19/2026 introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione
Da segnalare per il settore artigiano le disposizioni contenute nell’articolo 12, commi 3 e 4, che intervengono sulla disciplina del responsabile tecnico nelle attività di estetista e acconciatore, introducendo la nuova figura del responsabile tecnico temporaneo.
La finalità della norma è di evitare la paralisi dell’attività d’impresa nei casi in cui il responsabile tecnico ordinariamente designato sia temporaneamente assente e non possa garantire la presenza obbligatoria durante lo svolgimento dell’attività.
Responsabile tecnico temporaneo: requisiti
l comma 3 dell’articolo 12 modifica l’articolo 3, comma 01, della legge n. 1/1990, che disciplina l’attività di estetista. Il comma 4 si riferisce invece alle attività di acconciatura ma le disposizioni operative sono identiche
Si ricorda che la normativa vigente prevede che per ogni sede dell’impresa sia designato almeno un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente, purché in possesso della qualificazione professionale richiesta.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel REA (Repertorio delle notizie economico-amministrative) contestualmente alla presentazione della SCIA.
Con il Decreto Legge n. 19/2026 viene introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.
Nello specifico si prevede che l’impresa potrà individuare:
- un dipendente;
- un familiare coadiuvante;
- un collaboratore;
purché in possesso di un’esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a tre anni.
Durata dell’incarico
Va tenuto presente che la nomina ha carattere temporaneo e deve rispettare precisi limiti temporali:
- durata massima ordinaria: 30 giorni;
- proroga possibile fino a 90 giorni, esclusivamente per comprovati motivi di salute.
La norma, dunque, delimita chiaramente l’ambito applicativo, evitando utilizzi strutturali della figura temporanea in sostituzione del responsabile tecnico ordinario.
Obblighi di comunicazione
Il periodo di sostituzione del responsabile ordinario con il responsabile temporaneo deve essere tempestivamente comunicato dal titolare:
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Si tratta di un adempimento essenziale, il cui mancato rispetto potrebbe esporre l’impresa a contestazioni amministrative.
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EPAP 2026: quali sono contributi minimi e le scadenze?
Il professionista iscritto all’Epap, ente pluricategoriale degli attuari, chimici e fisici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali. è tenuto al versamento della seguente contribuzione obbligatoria previdenziale:
1) contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
2) contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
3) contributo integrativo pari al 4% del volume di affari, (dal 16 aprile 2022),
4) contributo di maternità, fissato annualmente dall’Ente e approvata dai ministeri competenti da versare con il saldo dei contributiAgevolazione giovani under 30: A tutti i professionisti che si iscrivono all’EPAP prima dei 30 anni e che sono tenuti al pagamento dei soli contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% il livello di contribuzione per i primi 3 anni di iscrizione.
Scadenze di versamento contributi EPAP e modello redditi
Le scadenze contributive sono le seguenti:
- primo acconto: 5 aprile pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale M2;
- secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
- saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.
È facoltà degli iscritti optare eventualmente su due rate di pari importo , senza oneri né interessi, con le seguenti scadenze:
- per il primo acconto
- 1^ rata entro il 05 aprile
- 2^ rata entro il 05 maggio
- per secondo acconto
- 1^ rata entro il 05 agosto
- 2^ rata entro il 05 settembre
- per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
- 1^ rata entro il 15 novembre
- 2^ rata entro il 15 dicembre
ATTENZIONE
La scadenza del modello 2 (dichiarazione reddituale) è il 31 Luglio dell'anno successivo . In caso di inadempimento non sarà possibile inviare il precalcolo delle varie scadenze e l’iscritto dovrà calcolarsi da solo gli importi da versare.
L’Ente, per comunicare gli importi da pagare utilizza l’invio per PEC, pertanto l’iscritto deve essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Minimi contributivi e massimale di reddito EPAP 2026
Ogni iscritto in attività è tenuto almeno al versamento dei contributi minimi ogni anno come determinati dall'ente. Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento anche dall’iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.
REDDITO IMPONIBILE MASSIMO
REDDITO IMPONIBILE MINIMO€ 119.650,00 € 7.387,00
CONTRIBUTI MINIMI: - soggettivo € 739,00
- integrativo € 295,00
- di solidarietà € 15,00
ATTENZIONE non è ancora stata pubblicata la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'EPAP concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2026. Nel 2025 era pari a 19 euro.
Modalità di versamento contributi EPAP
Bonifico Bancario: può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online.
Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).
Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:
Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma
C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22 – IBAN: IT74Q0569603211000069000X37
Il modello F24 è quello ordinario . Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, vanno inseriti i seguenti dati:
- Codice ente: 0008;
- Codice sede: non compilare;
- Causale contributo: E065;
- Codice posizione: non compilare;
- Periodo di riferimento: da 01/2024 a 12/2024;
- Importo a debito versato: Importo dovuto;
- Importo a credito compensato: non compilabile*.
*Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.
Modalità di versamento contributi EPAP
I contributi si possono versare :
con Bonifico Bancario: può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online. Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).
Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:
Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma
C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22 – IBAN: IT74Q0569603211000069000X37
Si utilizza il modello F24 ordinario . Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, vanno inseriti i seguenti dati:
Codice ente: 0008;
Codice sede: non compilare;
Causale contributo: E065;
Codice posizione: non compilare;
Periodo di riferimento: da 01/2024 a 12/2024;
Importo a debito versato: Importo dovuto;
Importo a credito compensato: non compilabile*.
*Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.