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Successione ereditaria immobile: quando gli eredi suberntrano nei bonus edilizi
Con il Principio di Diritto n 7/2025 l'agenzia delle entrate spiega quando spettano i bonus edilizi agli eredi di un immobile.
In particolare, l’Amministrazione fornisce un’interpretazione univoca del comportamento da adottare quando un erede non detiene materialmente e direttamente l’immobile al momento dell’apertura della successione.
Innanzitutto viene ricordato il perimetro dell'articolo 16 bis del Tuir che disciplina l’applicazione delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.
La detrazione è attualmente del 36% e sale al 50% nel caso in cui il beneficiario sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi effettuati sulla casa adibita ad abitazione principale.
Quando cambia la titolarità dell’immobile, specifica l'agenzia, le quote di detrazione non fruite dal titolare originario dell’agevolazione vengono trasferite al nuovo proprietario, che potrà beneficiarne per i successivi periodi d’imposta salvo diversi accordi tra le parti interessate.
Se il trasferimento avviene mortis causa del contribuente con diritto di detrazione, lo sconto Irpef passa, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Successione ereditaria immobile: quando gli eredia suberntrano nei bonus edilizi
L'agenzia evidenzia che come più volte ricordato anche da altri documenti di prassi, per usufruire dell’agevolazione la detenzione materiale e diretta dell’immobile acquisito deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento.
Quindi l’erede non può utilizzare le rate residue per le annualità in cui, ad esempio, l’immobile è locato o concesso in comodato anche se soltanto per una parte dell’anno.
Tuttavia, si precisa che la norma non prevede che per usufruire della detrazione “ereditata” la detenzione dell’abitazione debba sussistere necessariamente nell’anno stesso di apertura della successione.
Ciò che conta è che la condizione di detenzione materiale e diretta del bene esista per tutto il periodo d’imposta in cui l’erede beneficerà delle quote residue.
Come ha precisato la Circolare n. 17/2023 il nuovo proprietario “al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza”.
Pertanto con la il principio di diritto in oggetto l’Agenzia evidenzia che:
- se nell’anno di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile, ad esempio perché è locato o dato in comodato a terzi, non sarà possibile usufruire per quell’anno della relativa quota di detrazione
- se negli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile, gli stessi potranno beneficiare delle eventuali quote annuali residue.
Inoltre si precisa ancora che, comunque, è necessario che l’erede detenga l’immobile per l’intero periodo d’imposta in cui applica la detrazione e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre del periodo di riferimento. In pratica, se l’acquisizione è avvenuta in corso d’anno, per quel periodo d’imposta la detrazione salta.
Qualora il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito proporzionalmente tra loro per ciascun periodo in base alla detenzione effettiva.
L’Amministrazione finanziaria, specifica concludendo che le suddette regole sono valide anche per le quote non usufruite dal defunto di altre detrazioni fiscali e in particolare per: superbonus, ecobonus e bonus verde.
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Bonus acquisto elettrodomestici 2025: il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 settembre 2025, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il nuovo contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.
Scarica il testo del decreto MIMIT del 03.09.2025
La misura trae origine dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ed è stata successivamente integrata dal DL n. 19/2025.
L’obiettivo è duplice, da un lato sostenere le famiglie nei consumi, dall’altro incentivare il rinnovo degli apparecchi domestici obsoleti, con un effetto positivo sia sul fronte ambientale sia sulla competitività del sistema industriale europeo.
Importi del Bonus elettrodomestici e limiti di spesa
Il contributo è riconosciuto in forma di voucher elettronico, che consente uno sconto diretto in fattura al momento dell’acquisto:
- 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 100 euro per elettrodomestico;
- importo elevato a 200 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
Il beneficio è concesso per un solo elettrodomestico per nucleo familiare, non è cumulabile con altre agevolazioni o incentivi fiscali sugli stessi beni e viene riconosciuto nei limiti del fondo stanziato, pari a 50 milioni di euro per il 2025. La gestione avverrà tramite piattaforma PagoPA e con il supporto tecnico-amministrativo di Invitalia.
Elettrodomestici agevolati e requisiti
Per accedere al contributo è necessario sostituire un elettrodomestico della stessa tipologia con classe energetica inferiore, consegnandolo al venditore per il corretto smaltimento ai fini del riciclo.
Gli apparecchi ammessi, prodotti in stabilimenti situati nell’Unione Europea, devono rispettare specifiche classi minime di efficienza energetica:
- Lavatrici e lavasciuga: classe A o superiore;
- Forni: classe A o superiore;
- Cappe da cucina: classe B o superiore;
- Lavastoviglie: classe C o superiore;
- Asciugabiancheria: classe C o superiore;
- Frigoriferi e congelatori: classe D o superiore;
- Piani cottura: conformi ai limiti di efficienza previsti dal regolamento UE.
L’elenco aggiornato dei modelli ammessi sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero.
Modalità operative e controlli
L’utente finale dovrà fare richiesta del voucher attraverso la piattaforma informatica dedicata, che verificherà automaticamente i requisiti (ISEE, composizione del nucleo familiare, ecc.) interrogando banche dati pubbliche.
Il venditore, previa registrazione nella piattaforma e iscrizione al portale RAEE, applicherà lo sconto al cliente e maturerà il diritto al rimborso da parte di Invitalia. Sono previsti controlli stringenti sul corretto smaltimento degli apparecchi sostituiti e sulla regolarità delle operazioni commerciali.
Il decreto stabilisce inoltre le cause di decadenza dal beneficio e le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, a garanzia della trasparenza e del buon uso delle risorse pubbliche.
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Conto Termico 2025: incentivi MASE per efficienza energetica e rinnovabili
Pubblicato in GU n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025 che aggiorna la disciplina del cosiddetto “conto termico”, introducendo misure di semplificazione e potenziamento.
Scarica il testo del Decreto MASE del 07.08.2025 | "Conto Termico"
L’obiettivo è favorire la riqualificazione energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con coerenza rispetto al PNIEC e al percorso di decarbonizzazione del settore civile.
Il provvedimento individua come beneficiari amministrazioni pubbliche, soggetti privati operanti nel terziario e imprese, introducendo meccanismi differenziati di sostegno.
È inoltre previsto un aggiornamento periodico delle regole di incentivo mediante successivi decreti ministeriali.
Conto Termico 2025: interventi per incremento efficienza energetica degli edifici
Il Titolo II del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni volti a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, indicando chiaramente chi può accedere agli incentivi e quali sono le tipologie di opere ammesse al finanziamento.
Soggetti ammessi (art. 4)
Il decreto individua due principali categorie di beneficiari:
- Amministrazioni pubbliche, che possono presentare domanda per interventi su edifici di loro proprietà o gestione.
- Soggetti privati, limitatamente però agli edifici che rientrano nell’ambito terziario (uffici, negozi, alberghi, strutture ricettive, capannoni e altre attività non residenziali). Non sono quindi agevolati gli interventi su abitazioni private.
Sono inoltre equiparati alle amministrazioni pubbliche gli enti del Terzo settore non economici: associazioni, fondazioni e realtà senza scopo di lucro che non svolgono attività di carattere commerciale. Questa previsione amplia la platea dei beneficiari, garantendo che anche organizzazioni non profit possano usufruire del sostegno statale.
Tipologie di interventi incentivabili (art. 5)
L’elenco degli interventi ammessi è piuttosto articolato e riguarda diversi aspetti della riqualificazione energetica:
- Isolamento termico delle superfici opache (pareti, coperture, solai), anche congiunto all’installazione di sistemi di ventilazione meccanica.
- Sostituzione di infissi e serramenti che delimitano gli ambienti climatizzati.
- Schermature solari e sistemi di ombreggiamento, fissi o mobili, per finestre esposte da Est-Sud-Est a Ovest, al fine di ridurre i carichi termici estivi.
- Trasformazione degli edifici in “edifici a energia quasi zero” (nZEB), con standard energetici molto elevati.
- Sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni con sistemi a maggiore efficienza.
- Building automation: installazione di sistemi per la gestione e il controllo automatico degli impianti termici ed elettrici, compresi strumenti di termoregolazione, contabilizzazione del calore e raccolta/elaborazione dei dati.
- Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, installabili anche in spazi aperti al pubblico, a condizione che siano realizzate insieme alla sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore elettriche.
- Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e opere di allacciamento, anch’essi ammessi solo se abbinati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
Tutti questi interventi sono incentivabili solo se realizzati su edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione e devono rispettare le condizioni tecniche stabilite negli allegati I e II del decreto. Inoltre, le spese riconosciute come ammissibili sono quelle specificate dall’articolo 6.
Conto Termico 2025: interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Il Titolo III del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e da sistemi ad alta efficienza, fissando sia i soggetti ammessi sia le tipologie di interventi incentivabili.
Soggetti ammessi (art. 7)
La platea dei beneficiari è ampia e include:
- Amministrazioni pubbliche, con la possibilità di intervenire su edifici e strutture di loro proprietà.
- Soggetti privati, non solo per il comparto terziario (uffici, negozi, alberghi, capannoni, ecc.), ma anche per il settore residenziale, a differenza di quanto previsto per gli interventi di mera efficienza energetica (artt. 4 e 5).
- Enti del Terzo settore senza scopo di lucro, assimilati alle amministrazioni pubbliche, in modo da garantire pari accesso alle agevolazioni.
Tipologie di interventi incentivabili (art. 8)
Gli incentivi coprono una gamma molto ampia di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In particolare, sono ammessi:
- Pompe di calore elettriche o a gas alimentate da energia aerotermica, geotermica o idrotermica, installate in sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento. Per gli impianti più grandi (oltre 200 kW) è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
- Sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, che combinano diverse fonti di produzione termica. Anche in questo caso, sopra i 200 kW scatta l’obbligo di contabilizzazione.
- Caldaie a biomassa per edifici, serre o fabbricati rurali, nonché per processi produttivi o per reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Sono ammessi anche sistemi ibridi factory made che integrano pompe di calore.
- Impianti solari termici, destinati alla produzione di acqua calda sanitaria o all’integrazione del riscaldamento. Possono essere abbinati a sistemi di solar cooling o a processi produttivi. Per campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
- Scaldacqua a pompa di calore, in sostituzione degli scaldacqua elettrici o a gas tradizionali.
- Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, come alternativa sostenibile alla sostituzione del generatore interno.
- Unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, installate in sostituzione totale o parziale degli impianti esistenti.
Un aspetto rilevante è che il decreto riconosce come incentivabili anche gli interventi finalizzati a produrre calore per usi produttivi (industriali, artigianali, agricoli), nonché per impieghi specifici come il riscaldamento di piscine o di strutture wellness.
Condizioni e rendicontazione
Gli interventi devono rispettare le condizioni tecniche e i parametri stabiliti negli allegati I e II del decreto, mentre le spese ammissibili sono disciplinate dall’art. 9. Inoltre, nei casi in cui sia prevista la contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE le misure dell’energia termica prodotta annualmente e utilizzata.
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Residenza prima casa: sospensione per il termine di 30 mesi da superbonus
Con la Risposta a interpello n 230 del 3 settembre le Entrate chiariscono che in un acquisto di immobile realizzato nel periodo di sospensione da covid di 30 mesi il termine per spostare le residenza decorre non dalla data di acquisto ma dal 31 ottobre 2023 data ultima della sospensione.
Residenza prima casa: sospensione per il termine di 30 mesi da superbonus
Con la risposta a interpello n. 230/2025 viene chiarito che si ha più tempo per trasferire la residenza in una casa oggetto di superbonus a seguito della sospensione disposta durante la pandemia.
Riepiloghiamo però tutti i fatti per capire il senso del chiarimento Ade.
L'art. 24 del DL n 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini in materia di “prima casa” dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Con la conversione del DL n 183/2020, il termine finale della sospensione è stato spostato ulteriormente al 31 dicembre 2021.
L’art. 3 comma 5-septies del DL n 228/2021 convertito ha spostato al 31 marzo 2022 il termine finale.
Infine l’art. 3 comma 10-quinquies del DL n 198/2022 convertito ha ulteriormente sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 in tema di prima casa, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Pertanto il blocco complessivo dei termini è durato dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 8/2022 hs precisato che sono stati sospesi i seguenti termini:
- 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile;
- un anno per l’alienazione della prima casa preposseduta, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, evitando la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile alienato prima di 5 anni.
L'interpello in questione ha aggiunto che la sospensione riguarda anche lo speciale termine di 30 mesi per il trasferimento della residenza operante per le prime case oggetto di interventi superbonus.
Il termine dei 18 mesi previsto dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, trova la sola eccezione degli immobili sottoposti a uno o più interventi “trainanti” di riqualificazione energetica ai fini del superbonus (“interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)” dell’art. 119 del DL 34/2020), per i quali la residenza va trasferita nel più lungo termine di 30 mesi dalla data dell’atto di compravendita (art. 119 comma 10-ter del DL 34/2020).
Il soggetto istante appunto chiedeva alle Entrate se la sospensione dei termini di prima casa opera anche per il citato termine di 30 mesi.
La risposta dell'interpello n 23072025 è affermativa e viene esplicitato che siccome la sospensione riguarda “i termini previsti dalla Nota II-bis” all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e che il comma 10-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, nel prevedere il termine di 30 mesi, richiama la norma agevolativa del Testo unico in materia di registro, si deve ritenere che la sospensione dei termini sia applicabile anche al termine di 30 mesi valevole per le prime case oggetto di interventi superbonus.
Il contribuente, che nel caso di specie, ha acquistato la prima casa a novembre 2021, quindi durante il periodo di sospensione, e avendovi effettuato la ristrutturazione superbonus, avrà tempo fino a fine aprile 2026 per trasferirvi la residenza, in quanto il termine di 30 mesi ha cominciato a decorrere dal 31 ottobre 2023 e non dalla data dell’acquisto.
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Comunità energetiche e autoconsumo: aggiornate le regole operative per gli incentivi PNRR
Con il Decreto Direttoriale n. 228 del 17 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato una nuova versione delle Regole Operative per l’accesso agli incentivi previsti dal PNRR a favore delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso.
Il provvedimento integra e modifica le precedenti disposizioni contenute nel Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414) e recepisce le recenti novità normative introdotte dal DL 19/2025, convertito dalla Legge 60/2025, e dal Decreto MASE 127/2025.
L’intervento normativo rientra nell’ambito dell’attuazione dell’Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, volto a promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili attraverso il sostegno finanziario a configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.
Principali novità introdotte dal decreto
Il decreto recepisce una serie di modifiche normative e tecniche, con l’obiettivo di semplificare l’accesso agli incentivi, favorire la partecipazione dei beneficiari e ampliare la platea degli aventi diritto.
Estensione del perimetro soggettivo
L’accesso ai contributi PNRR è ora possibile anche per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, superando il precedente limite di 5.000. Questo ampliamento mira a incentivare lo sviluppo di comunità energetiche anche in ambito urbano e metropolitano.
Nuove scadenze e termini operativi
- I lavori per la realizzazione degli impianti devono essere ultimati entro il 30 giugno 2026, anziché essere messi in esercizio entro tale data.
- Gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Incremento dell’anticipazione PNRR
Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di anticipazione richiedibile dai beneficiari del contributo in conto capitale, agevolando l’avvio dei progetti anche per i soggetti con minori risorse liquide.
Modifiche alle Regole Operative del GSE
L’allegato al decreto aggiorna ufficialmente le Regole Operative del GSE per recepire:
- Le novità normative su impianti entrati in esercizio prima della costituzione della comunità, a condizione che l’intento costitutivo risulti documentato (entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Decreto CACER).
- L’estensione dei soggetti ammessi alla CERanche a:
- PMI partecipate da enti pubblici
- Aziende territoriali per l’edilizia residenziale
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
- Enti di formazione, ricerca, religiosi e del Terzo settore.
La precisazione secondo cui solo i soci ubicati in prossimità degli impianti possono esercitare poteri di controllo nella comunità.
Sono state inoltre aggiornate:
- Le modalità di verifica preliminare di ammissibilità
- I criteri per la definizione delle modifiche ai progetti già in corso
- Le modalità di ripartizione del “premio eccedentario” per finalità sociali
Chiarimenti operativi e cumulabilità
Tra le novità tecniche di rilievo si segnala che anche le persone fisiche sono ora esentate dall’applicazione del cosiddetto “fattore di riduzione F” nella determinazione della tariffa incentivante. In tema di cumulabilità degli incentivi, il decreto conferma che:
- la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR, ma sarà decurtata in proporzione all’importo ottenuto.
- è possibile cumulare la tariffa anche con altri contributi in conto capitale, a patto che non superino il 40% dei costi di investimento ammissibili.
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Contributi PNRR per le Comunità energetiche rinnovabili 2025: nuovo Avviso del MASE
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato, con Decreto Direttoriale n. 229 del 17 luglio 2025, l’aggiornamento dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande a sportello per i contributi in conto capitale destinati allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei sistemi di autoconsumo collettivo.
L’iniziativa rientra nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
L’Avviso recepisce le novità introdotte dal Decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025, finalizzate ad ampliare la platea dei beneficiari e favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro.
Il nuovo sportello sarà attivo dal 21 luglio 2025 (ore 15:00) fino al 30 novembre 2025 (ore 18:00), salvo esaurimento anticipato delle risorse.
Chi può beneficiare del contributo e quali interventi sono ammessi
I contributi in conto capitale (fino al 40% dei costi ammissibili) sono destinati a soggetti che realizzano o potenziano impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di CER o autoconsumo collettivo, ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.
Gli impianti ammissibili devono:
- essere nuovi o potenziati, con potenza massima fino a 1 MW;
- essere localizzati sotto la medesima cabina primaria di riferimento della CER o gruppo di autoconsumatori;
- avere avviato i lavori dopo la presentazione della domanda;
- entrare in esercizio entro 24 mesi dal completamento, e comunque entro il 31 dicembre 2027.
Sono ammissibili anche progetti in Comuni con più di 5.000 abitanti (ma sempre sotto i 50.000), a determinate condizioni transitorie se i lavori sono avviati tra il 16 maggio 2025 e la data di apertura dello sportello.
Spese ammissibili e limiti di finanziamento
Rientrano tra le spese finanziabili:
- l'acquisto e l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, hardware/software e componentistica elettrica;
- opere edili essenziali, connessione alla rete elettrica;
- progettazioni, collaudi, direzione lavori e studi preliminari (fino al 10% dell'importo totale).
Sono previsti limiti massimi di costo per impianti, differenziati in base alla potenza installata:
- fino a 20 kW: €1.500/kW
- da 20 a 200 kW: €1.200/kW
- da 200 a 600 kW: €1.100/kW
- da 600 a 1.000 kW: €1.050/kW
L’IVA non è ammissibile salvo nei casi di non recuperabilità.
Modalità di presentazione, obblighi e controlli
Le domande dovranno essere trasmesse tramite l'applicazione online “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” disponibile sul portale clienti GSE.
È obbligatoria l’autenticazione e l’uso del Manuale Utente “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”. Alla domanda andrà allegata la documentazione prevista dalle Regole Operative.
Il GSE esaminerà le richieste entro 90 giorni e comunicherà l’importo massimo del contributo concedibile. In caso di ammissione, seguirà la sottoscrizione di un atto d’obbligo e la successiva erogazione (anticipazione, quota intermedia e saldo) da parte del MASE.
Il soggetto beneficiario sarà tenuto, tra l’altro, a:
- completare i lavori entro il 30 giugno 2026;
- rendicontare le spese entro il 31 agosto 2026;
- garantire tracciabilità finanziaria, evitare il doppio finanziamento e assicurare il rispetto dei principi DNSH, parità di genere e inclusione giovanile;
- facilitare controlli e ispezioni da parte di GSE, MASE e autorità competenti.
Sono previste sanzioni e revoche del contributo in caso di irregolarità, mancato rispetto delle scadenze o delle condizioni contrattuali.
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Superbonus in 10 rate: con l’integrativa entro il 31 ottobre
Il Superbonus in dieci anni anche per le spese del 2023 è ciò che mancava per chiudere il cerchio su questa agevolazione ormai agli sgoccioli.
Con la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio è state prevista la novità del superbonus spese 2023 da spalmare in 10 anni, vediamo, dalle istruzioni ADE come procedere nella dichiarazione dei redditi 2025.
Superbonus 2023 in dieci anni: istruzioni per procedere
La Legge di bilancio 2025 contiene un intervento relativo all'utilizzo delle detrazioni collegate alle ristrutturazioni di efficientamento energetico.
In particolare, anche per le spese effettuate nel 2023 è introdotta la possibilità di spalmare su dieci anni il recupero del bonus fiscale.
Facendo un riepilogo delle norme già in vigore:
- per le spese da superbonus 2022 la possibilità di spalmare su 10 anni è stata introdotta da una norma inserita in fase in conversione del decreto blocca cessioni (DL n 11/2023). In particolare, si dava la possibilità di articolare su dieci anni, invece che in quattro, lo sconto fiscale per i contribuenti che avevano effettuato lavori con il 110% e non avevano optato per la cessione o lo sconto in fattura. Per accedere a questa possibilità è servito inserire la prima rata all’interno della dichiarazione di quest’anno.
- per le spese 2024, invece, la spalmatura in 10 anni è stata oggetto di un altro intervento, inserito nel DL n 39/2024, all’articolo 4-bis, comma 4.
In pratica è stato deciso che tutte le spese collocate nel periodo di imposta 2024 avrebbero generato dieci rate annuali, con rateizzazione anche negli anni successivi.
L'unico anno rimasto appunto fuori dalla possibilità di spalmare su dieci anni le spese è il 2023, divenuto possibile grazie alla Legge di Bilancio 2025
Quindi si alliena le spese 2023 a tutti gli altri anni prevedendo la detrazione decennale la cui prima quota in dichiarazione quest’anno.
L'agenzia delle Entrate con una notizia pubblicata sul proprio quotidiano online Fiscoggi ha fornito istruzioni pratiche, vediamole
Superbonus 2023 in 10 rate: con l’integrativa entro il 31 ottobre
I contribuenti che l'anno passato hanno presentato il modello 730/2024 o Modello Redditi 2024, che intendono avvalersi della possibilità di spalmare i 10 anni le spese da superbonus 2023, dovranno presentare un modello Redditi 2024 integrativo.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al Dpr n. 322/1998, la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023 dovrà necessariamente avvenire entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (31 ottobre 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta a seguito della rideterminazione della rateazione, dato che il periodo di detrazione si dilata, ma si riduce la quota annuale del beneficio, dovrà essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 ossia:
- 30 giugno 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
L'ADE fa sapere che sul proprio sito nella sezione Modello 2024 relativi all’anno d’imposta 2023, sono disponibili i modelli e le istruzioni aggiornate a questa novità, unitamente ai programmi per la compilazione e il controllo della dichiarazione dello scorso anno (versione 1.5.0 del 12 giugno 2025).
Il contribuente persona fisica, nel Frontespizio del modello Redditi Pf 2024 – integrativo, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, compila la casella “Dichiarazione integrativa” indicando il codice 1, mentre, nel quadro RP dovrà, a seconda delle sezioni interessate, barrare:
- la colonna 8A (Opzione 2023) dei righi da RP41 a RP47, se la spesa è relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi (tra cui anche il Sisma bonus) da indicare nella sezione III A del quadro RP
- la colonna 5A, oppure 12° in caso di benefici derivanti da partecipazioni societarie, (Opzione 2023) del rigo RP56, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica” da indicare nella sezione III C del quadro RP
- la colonna 7A (Opzione 2023) dei righi da RP61 a RP64, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus da indicare nella sezione IV del quadro RP.
I soggetti Ires dovranno indicare nei modelli Redditi Sc/Enc 2024, a seconda delle sezioni interessate del quadro RS, il valore “10”:
- nella colonna 6A dei righi da RS150 a RS151, se la spesa è relativa a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sisma bonus)
- nella colonna 4A o 5A, rispettivamente, dei righi RS420 o RS421, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica”
- nella colonna 6 dei righi da RS501 a RS512, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus.
L’eventuale maggiore imposta derivante dalla dichiarazione integrativa dovrà essere versata entro il 30 giugno 2025 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 4001 per l’Irpef e i codici 3801 e 3844 rispettivamente per le addizionali regionali e comunali all’Irpef (per i soggetti Ires va utilizzato il codice tributo 2003).
Attenzione al fatto che successivamente era stato segnalato in proposito un errroe bloccante del sistema, e le Entrate hanno pubblicato la versione 1.6.0 del software di controllo del modello Redditi 2024 per il 2023 ora utilizzabile per l’invio delle integrative per le persone fisiche, che desiderano optare per lo spalmadetrazioni superbonus 110% del 2023.