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Attestazione SOA: le Entrate fissano il calendario dell’obbligatorietà
L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 10 del 20 aprile fornisce chiarimenti sulla SOA.
Ricordiamo che la SOA è la certificazione necessaria alle imprese per l'affidamento di lavori di importo superiore a 516.000 euro ai fini degli incentivi fiscali per interventi edilizi. leggi anche: Attestazione SOA: chiarimenti delle entrate
Le imprese, ai sensi dell'art 10 bis del DL n 34/2022, devono essere certificate e in particolare, ai fini delle agevolazioni fiscali (previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020) l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
- a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA,
- a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
- a decorrere dal 1° luglio 2023:
- esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.
Con la circolare n 1072023 viene chiarito che, gli incentivi fiscali ex artt 119 e 121 DL 34/2020 per lavori affidati a imprese per importi superiori a 516.000 euro spettano secondo le regole seguenti:
Allegati:Per i lavori in esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e contratti stipulati entro tale data Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (ai sensi dell'art 2 ter DL 11/2023) spettano a prescindere dalla SOA anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 gli incentivi fiscali spettano se: - le imprese abbiano la SOA,
- le imprese abbiano sottoscritto un contratto che prevede il suo rilascio.
Per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:
- le imprese hanno la SOA.
La circolare chiarisce inoltre che al fini di individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.
Pertanto nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
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Superbonus: spetta per spese extra contributo varianti interventi antisismici
Con Risposta a interpello n 222 del 22 febbraio l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al quesito posto da un contribuente circa la fruizione del beneficio previsto dal decreto Rilancio in merito al Superbonus, applicabile alle spese in accollo, le quali eccedono il contributo ricevuto ai fini di ripristinare l’agibilità dell’edificio, gravemente danneggiato dagli eventi sismici nel 2016.
Il contribuente chiede quindi conferma di poter fruire del Superbonus, depositando l’asseverazione in sede di “variante” del progetto iniziale. La risposta dell’Agenzia è affermativa a determinate condizioni.
In particolare, il contribuente che presenta istanza all’Agenzia delle Entrate:
- fa presente di essere comproprietario di un immobile gravemente danneggiato dagli eventi sismici nel 2016;
- nel 2019 presenta, tramite la piattaforma “MUDE” il progetto di “riparazione dei danni con miglioramento sismico” a cui segue il decreto di concessione del contributo con successivo inizio dei lavori;
- all’atto del deposito del progetto non erano previste opere in “accollo” alla committenza e, quindi, non è stata presentata dal progettista la prescritta asseverazione di efficacia dei lavori e di congruità delle spese;
- durante i lavori sorge la necessità di compiere ulteriori lavorazioni per ripristinare l’agibilità dell’edificio ed i relativi costi eccedono il contributo concesso.
L’amministrazione finanziaria interviene sottolineando che:
- il comma 13, lettera b) art.119 del D.L. Rilancio prevede che “per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”;
- in applicazione del predetto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Inoltre per accedere alle detrazioni è necessario che tale asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. Invece, per i titoli abilitativi richiesti dopo il 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente “e comunque prima dell'inizio dei lavori” (cfr circolare n. 28/E del 25.07.2022).
Di conseguenza, in assenza dell’asseverazione, non è consentito accedere al Superbonus.
Tuttavia, interviene il comma 4-quater dell’art.119 del D.L. Rilancio che citiamo testualmente: “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatasi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.
A tal proposito interviene anche la guida, richiamata dall’istante, denominata Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus (aprile 2021), che specifica che:
- anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d'opera;
- è possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano in corso d'opera e il soggetto interessato intenda, mediante una variante del progetto originario, eseguire interventi e/o procedere all'acquisto di beni per i quali è consentito fruire degli stessi incentivi.
Fatte queste premesse, l’Agenzia ritiene che sia possibile per l’istante beneficiare del Superbonus.
Infatti, essendo sopraggiunta durante gli interventi la necessità di una “variante” del progetto originario, le spese sostenute per tali lavori eccedono, si, il contributo ricevuto, ma il professionista è tenuto ad asseverare l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, attestando che gli interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale.
Inoltre detta asseverazione deve essere depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.
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Superecobonus: istruzioni ENEA per richiedere copia asseverazione
L'ENEA con avviso del 15 febbraio pubblica le regole per la richiesta delle copie delle asseverazioni SuperEcobonus, rese ai sensi della lettera a) del comma 13 dell'art. 119 del decreto legge 34/2020 "decreto rilancio" e successive modificazioni.
Viene intanto ricordato che la richiesta di copie va prioritariamente formulata:
- al tecnico asseveratore che si configura come tecnico di fiducia dei soggetti beneficiari
- e, nel caso di edifici condominiali, anche all'amministratore del condominio.
Si ricorda che il comma 13 dell’art.119 del Decreto Rilancio prevede che ai fini della detrazione del 110% è necessario che i tecnici abilitati asseverino per gli interventi messi in atto il rispetto dei requisiti minimi previsti dal DM Requisiti tecnici Ecobonus, oltre alla congruità delle spese sostenute.
Inoltre, l'art 119 prevede che una della asseverazione venga inviata all'ENEA con le modalità previste dal DM 6 agosto 2020.
L'ENEA specifica che nel caso in cui ricorrano i presupposti normativamente previsti, l’interessato potrà presentare una formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 secondo le modalità indicate dal Regolamento pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente dell’ENEA: ACCESSO AGLI ATTI
Nella richiesta occorre specificare le motivazione e allegare copia di un valido documento di riconoscimento.
Le istanze di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990
- vanno indirizzate a Segreteria DUEE-SPS-SAP
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: [email protected]
Responsabile del procedimento è l'Ing. Domenico Prisinzano.
Va precisato che ai fini dell’accoglimento della domanda, formulata da un intermediario o da un amministratore di condominio, dovrà necessariamente recare in allegato la copia del mandato firmato dai soggetti direttamente interessati unitamente alla copia dei relativi documenti di riconoscimento in corso di validità.
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Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta
Pubblicato nella GU n 40 del 16 febbraio il DL n. 11 con Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del Decreto legge 19 maggio n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge n 77 del 17 luglio 2020.
In sintesi si prevede:
- lo stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura; restano possibili solo le detrazioni,
- e si introduce il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti di imposta scaturiti dalle opzioni di cessione.
I lavori già avviati avranno ancora a disposizione la possibilità di liquidare i bonus.
Già nella serata di ieri veniva annunciata la importante novità con il comunicato stampa del Governo che, dati alla mano, esplicita i costi del Superbonus per lo Stato e quindi per tutti i cittadini.
Il preoccupante dettaglio è sintetizzato nelle parole del Ministro Giorgetti che ha specificato che la cessione dei crediti dei bonus edilizi è costata 2.000 euro pro-capite.
Giorgetti ha affermato che il meccanismo delle cessioni ha avuto "potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico".
Venendo al testo del DL n. 11, si cita testualmente il provvedimento che, con l'articolo 2 rubricato Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali:
- al comma 1 prevede che:
- a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ossia dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
- a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ossia dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
- al comma 2 prevede che:
- le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. - le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
- le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
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Sisma 2016: pubblicato il Testo unico della ricostruzione privata e Relazione illustrativa
Pubblicata in GU n.20 del 25.01.2023, l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo del 15.12.2022 n. 130, di approvazione del Testo unico della ricostruzione privata, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con relativa Relazione illustrativa.
Scarica il Testo unico della ricostruzione privata e Relazione illustrativa.
Il testo consente una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo.
Il Testo unico ha pertanto l’ambizioso scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, più libero dalle contingenze delle fasi temporali, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario.
Nella nota finale della presente Relazione sono elencate le ordinanze non più vigenti, fatti salvi i rapporti giuridici maturati, a far data dall’entrata in vigore del Testo unico, mentre in calce al Testo unico sono collocati gli allegati, che restano in vigore, di natura prevalentemente tecnica.
Il Testo unico, composto da 131 articoli e 15 Allegati tecnici, entra in vigore dal 1° gennaio 2023:
- La Parte I è dedicata ai principi generali, alle definizioni comuni e al regime transitorio.
Si tratta di una parte innovativa, non presente in via generale nelle ordinanze del passato, che traccia una sintesi, una “visione” della ricostruzione, delineando principi e finalità in modo chiaro e comprensibile. - La Parte Seconda riorganizza, attraverso Capi e Sezioni, i principi fondamentali della disciplina vigente, anche con riferimento al decreto n.189/2016 (cd. “legge speciale Sisma”), in tema di soggetti beneficiari, oggetto dell’intervento, misura del contributo, contenuti della domanda e procedimento amministrativo.
- La Parte terza è relativa a procedimenti speciali.
Il Capo I, comprensivo degli articoli dall’89 al 100 (Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico) della Parte III del Testo unico riguarda l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi, nell'ambito del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, con specifico riferimento ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico e agli edifici inclusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o comunque appartenenti al patrimonio edilizio storico, anteriore al 1945, preso in considerazione come espressione di valori e interessi culturali e paesaggistici dalla pianificazione urbanistica e da altri piani e programmi delle autonomie territoriali, in attuazione dell’art. 5 della legge speciale Sisma.
Il Capo II (articoli dal 101 al 104) (Edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d’uso e interventi nel “doppio cratere” e su edifici già dichiarati inagibili) completa la disciplina della parte speciale con riferimento alle tematiche indicate nel titolo. - La Parte IV (articoli da 105 a 112), che recepisce in particolare le disposizioni dell’ordinanza 107/2020, conferma le innovazioni già introdotte in tema di programmazione e pianificazione urbanistica rispetto al passato.
- La Parte Quinta del presente Testo unico raccoglie le disposizioni vigenti e frutto di complessi ed importanti confronti avvenuti nel corso di questi anni anche con le differenti parti sindacali, relative agli operatori privati della ricostruzione: i Professionisti e le Imprese. Gli articoli 113-122 riproducono, in sostanza, le disposizioni dell’ordinanza n. 108 del 2020 e relative integrazioni, e sono dedicati alla disciplina delle attività professionali.
Infine, costituiscono parte integrante del Testo unico 15 Allegati, di prevalente contenuto tecnico, che non sono stati oggetto di innovazione, salvo che per ragioni di coerenza sistematica e di coordinamento con il Testo unico, e sono i seguenti:
- Allegato 1: “Definizione di danno lieve”;
- Allegato 2: “Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi”;
- Allegato 3: “Requisiti di ammissibilità al contributo per le attività produttive”;
- Allegato 4: “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva”; –
- Allegato 5: “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa”;
- Allegato 6: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale”;
- Allegato 7: “Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma”;
- Allegato 8: “Beni culturali”;
- Allegato 9: “Criteri per l’individuazione delle opere ammissibili a contributo”;
- Allegato 10: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici”;
- Allegato 11: “Liquidazione del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia di cui all’art. 118 del presente Testo unico e criteri di determinazione dell’importo in caso di edificio classificato come agibile”;
- Allegato 12: LINEE GUIDA “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione”; –
- Allegato 13: “Modalità di applicazione del DURC di congruità”;
- Allegato 14: “Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati”;
- Allegato 15: “Elenco delle ordinanze di cui all’art. 4, comma 2”.
- La Parte I è dedicata ai principi generali, alle definizioni comuni e al regime transitorio.
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Superbonus villette 2023: 90% con alcune condizioni
Il Decreto aiuti quater pubblicato in GU n.13 del 17 gennaio 2023 è legge e reca, tra le altre, novità in tema di superbonus, vediamo il dettaglio.
Decreto aiuti quater: sintesi delle novità per il superbonus
Con l’articolo 9 si riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento.
Il comma 2 dello stesso articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione ma tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
Inoltre, l’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus.Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.
Vediamo maggiori informazioni per il superbonus villette.
Decreto aiuti quater: il superbonus villette
La norma estende altresì il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari: tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale (al 90per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.
In particolare viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch’esso dal decreto in esame), non superiore a 15.000 euro.
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Annullamento accettazione cessione bonus edilizi: chiarimenti del 27.12
Con una Faq del 27 dicembre 2022 le Entrate tornano a fornire chiarimenti sulla opzione di cessione dei bonus edilizi.
In particolare, un contribuente chiedeva quanto segue:
"La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. In tale eventualità, quando può essere inviata la nuova Comunicazione corretta?
Viene innanzitutto ricordato che l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].
Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.
Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, è necessario che la nuova Comunicazione corretta venga inviata dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata.
Viene infatti sottolineato nella risposta della Agenzia che la suddetta sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio.
Annullamento accettazione cessione bonus edilizi: come fare
Viene inoltre ricordato che:
- in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
- l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione;
- la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis, di cui al paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.