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Bonus barriere architettoniche: spetta per qualsiasi categoria e per singoli appartamenti
La Legge di Bilancio 2023 con il comma 365 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il cosiddetto bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
Ricordiamo innanzitutto i requisiti del bonus. L'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020:
- riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi,
- una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
- per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ( termine prorogato)
- per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
- da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo,
- nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Come anche chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
- le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Ciò premesso con diversi documenti di prassi l'Agenzia ha specificato il perimetro di applicazione del bonus chiariendo che spetta per:
- appartamenti in condominio e non solo per le parti comuni,
- su edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni, è pertanto per immobili di qualsiasi categoria catastale.
Sulla prima questione la Dre Lombardia in un recente convegno ha spiegato che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare».
Per fare un esempio concreto il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini potranno, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti fruendo di massimali differenziati.
Vediamo alcuni utili interpelli.
Bonus barriere architettoniche: spetta alla ASD per i bagni dei disabili
Con Risposta a interpello n 455 del 16 settembre 2022 le Entrate hanno fornito chiarimenti al caso di un istante, associazione sportiva dilettantistica, che intendeva effettuare degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche usufruendo della detrazione del 75% nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria.
L'intervento, che ha l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili, prevede l'installazione di un montascale e la creazione di rampe di accesso.
Ciò considerato l'Istante chiede se possa accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.
Le Entrate hanno chiarito che nel caso in esame, la Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo, prodotta in sede di interpllo, possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.
Ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».
Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su " edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Conseguentemente, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa, per le spese sostenute nel 2022 dell'agevolazione prevista in quanto detiene l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Bonus barriere architettoniche: ammesso l’immobile in C/4 della APS
Con la Risposta a interpello n 456 le entrate chiariscono il caso di una Associazione di Promozione Sociale (APS), che intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e interventi "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione serramenti) riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al successivo articolo 119-ter mediante il rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici nonché interventi mirati a garantire l'accessibilità alla sala Polivalente a persone con ridotta mobilità nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto ministero 14 giugno 1989, n. 236.
Ciò posto, l'Istante chiede se in qualità di APS possa accedere:
- alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di categoria c/4, nel limite di spesa pari a euro 50.000.
Per quanto di interesse, l'agenzia ha chiarito che l'APS può fruire per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa poichè la norma cita gli immibili esistenti senza ulteriori specificazione pertanto spetta a prescindere dalla categoria catastale.
Bonus barriere architettoniche: spetta per il bagno del disabile e le spese di completamento
Le Entrate inoltre, sempre sul bonus barriere architettoniche, nel caso di un bagno realizzato in un appartamento di proprietà del genitore di un disabile e sito in condominio, con la Risposta a interpello n 461/2022 hanno chiarito che "qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Con riferimento, infine, alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, che non sono oggetto della presente istanza di interpello"
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Crediti d’imposta edilizi residui: come fare per fruirne in 10 quote annuali
Con Provvedimento del 18.04.2023 n. 132123, l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni in merito alle modalità di fruizione in 10 rate annuali dei crediti d'imposta non ancora utilizzati derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, in particolare:
- Superbonus,
- Sismabonus
- e Bonus barriere architettoniche,
come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, DL n. 176/2022).
La quota residua di ciascuna rata annuale dei suddetti crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.
La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti:
- dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 relative al Superbonus,
- nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e al Sismabonus.
Comunicazione all'Agenzia per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti d'imposta residui
Ai fini della ripartizione, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate:
- la tipologia di credito,
- la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni
- e il relativo importo.
La Comunicazione potrà essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.
Mentre a decorrere dal 3 luglio 2023, l'invio potrà essere effettuato anche avvalendosi di un intermediario abilitato.
Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni.
Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita, utilizzando i seguenti codici tributo:
- “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
- “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
- “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”,
istituiti con Risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023.
La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.
Utilizzo
Allegati: -
Bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi 2 maggio sulla pagina della Piattaforma cessione crediti la nuova guida aggiornata alla possibilità di detrarre in 10 anni alcuni bonus edilizi.
Ricordiamo che con Provvedimento n 132123 del 18 aprile le Entrate hanno disciplinato:
- le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176
- per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.
In particolare, i soggetti titolari di crediti da:
- Superbonus,
- Sismabonus
- e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari)
possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo.
Condizione per poterlo fare è comunicare la scelta dal 2 maggio tramite la nuova funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione al fatto che, la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.
Le novità sono previste in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), e le Entrate forniscono le relative istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.
Per un riepilogo di quanto approvato dal DL n 11/2023 leggi anche Superbonus 110% : tutte le novità
Bonus edilizi in 10 anni: quali crediti riguarda
La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo 2023.
Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.
Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.
Bonus edilizi in 10 anni: beneficiari
Secondo le regole delle Entrate, fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
In particolare, sulla guida delle entrate alla pagina 27 viene indicato che attraverso la funzione "ulteriore rateazione" l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.
L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate.
Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
Bonus edilizi in 10 anni: esempio pratico
Sempre in data 18 aprile, le entrate hanno pubblicato un comunicato che annuncia il provvedimento con un pratico esempio di calcolo, vediamolo.
La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
ESEMPIO RATA 2023
- un soggetto dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro,
- prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno,
- potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro),
- e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro):
- questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna,
- utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.
Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni.
In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.
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Stop cessione bonus edilizi: cosa possono fare le banche per i crediti incagliati
In data 2 marzo, il Direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione in Commissione Finanza della Camera, espone le possibilità da parte di Banche e Assicurazioni di assorbire i crediti incagliati da bonus edilizi.
Con una relazione di 25 pagine il Direttore riepiloga le novità introdotte dal DL n 11/2023 sulla cessione dei crediti da bonus edilizi e specifica che: “Esaminando i dati dei modelli F24 presentati nel 2022, risulta che le banche hanno versato 20,4 miliardi di euro di tributi e contributi, che possono ragionevolmente ritenersi ricorrenti e hanno utilizzato in compensazione crediti per complessivi 3,7 miliardi di euro, altrettanto ricorrenti (diversi dai bonus edilizi). Pertanto, considerando le rate dei bonus edilizi attualmente a disposizione delle banche per il 2023, pari a circa 9,5 miliardi di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su base annua (debiti ricorrenti 20,4, meno rata anno 2023 bonus edilizi 9,5, meno crediti ricorrenti 3,7)”.
Ipotizzando di usare la stessa metodologia per gli anni successivi, le banche avrebbero una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi su base annua, in media, pari a:
- 6,9 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (debiti ricorrenti 20,4, meno rata media anni 2024/2026 bonus edilizi 9,8, meno crediti ricorrenti 3,7)
- 15 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 (debiti ricorrenti 20,4, meno rata media anni 2027-2031 bonus edilizi, 1,7 meno crediti ricorrenti 3,7).
La capienza si riferisce all’intero sistema bancario e, quindi, risulta differenziata con riferimento alle singole banche.
Scarica qui il documento con l'analisi completa delle Entrate sui numeri dei bonus edilizi e superbonus.
Crediti incagliati da superbonus: riepilogo del dibattito in corso
Ricordiamo che con un comunicato stampa il MEF informava del tavolo tecnico svoltosi in data 22 febbraio presso il ministero dell’economia e delle finanze e presieduto dal viceministro Maurizio Leo, sulle misure in materia di bonus edilizi approvate il 16 febbraio.
In particolare, la riunione è stata occasione per proseguire in un clima propositivo il confronto tra governo e associazioni di categoria sulle possibili soluzioni, già emerse nell’incontro avvenuto nei giorni scorsi a Palazzo Chigi, per sbloccare i crediti fiscali rimasti incagliati.
Erano presenti alla riunione, oltre ai rappresentanti del Mef, la Presidenza del Consiglio, Mase, Mimit, Mit, Agenzia delle entrate, Cdp, Sace e le associazioni Abi, Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza Cooperative italiane, Confartigianato, Cna, Confimi, Rete professioni tecniche, Casartigiani, Confcommercio, Confassociazioni e UPPI.
In discussione le proposte per gestire alcuni effetti legati al periodo transitorio di applicazione tra la precedente e la nuova normativa, nonché quelle relative a determinati settori come il sismabonus e l’edilizia popolare.
Ricordiamo inoltre che in data 20 febbraio si era svolto il tavolo tecnico tra Governo e Associazioni di categoria per un confronto sul Decreto n 11/2023 in vigore dal 17 febbraio contenente lo stop alle cessioni dei bonus edilizi (Leggi qui l'approfondimento sullo stop alle cessioni).
Vediamo in sintesi, secondo le anticipazioni, le ipotesi più accreditate risultanti dell'incontro tra Governo e le seguenti associazioni di categoria: Confindustria, Ance, Confedilizia, Confapi, Cna, Confartigianato , Alleanza cooperative.
Già da tempo ABI e ANCE avevano proposto di agire sugli F24 in pancia alle banche.
Ora, dopo il confronto tra le parti, pare che le compensazioni destinate a riaprire il mercato dei crediti d’imposta prodotti dai bonus edilizi si concentreranno sugli F24 delle imprese e delle banche.
Parrebbe che saranno escluse dalla compensazione i contributi e le tasse delle famiglie, che continueranno a seguire la loro strada tradizionale.
Per giungere ad una rapida soluzione è in atto un confronto tra Banche ed Esecutivo sulla ipotesi di partire dalle tasse a carico degli istituti di credito.
Questa ipotesi è stata più volte motivata dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti come soluzione per offrire una risposta al problema in tempi rapidi.
Si dovrebbe avviare subito le compensazioni tramite gli istituti di credito, per poi allargare ai cassetti fiscali delle imprese.
Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha specificato la volontà della aziende di una assunzione di responsabilità e tra gli strumenti possibili per far incontrare domanda e offerta di crediti parla della creazione di una piattaforma digitale unica per gli scambi fra privati.
E' bene sottolineare che i calcoli relativi ai possibili impatti sui saldi di finanza pubblica sono ancora in corso nella speranza che siano disponibile per gli annunciati tavoli tecnici previsti per le prossime ore.
Ricordiamo infine che dopo il tavolo tecnico del 20 febbraio il Governo ha diffuso una nota sulla pagina della Presidenza del Consiglio con la quale il Ministro Giancarlo Giorgetti ha confermato la determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi.
In particolare, partendo dal decreto legge n 11/2023 il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme.
Tale situazione, specifica la nota del 20 febbraio, che l’Esecutivo Meloni ha ereditato riguardante i cosiddetti ‘crediti incagliati’ (cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire), verrà esaminata al più presto in un secondo tavolo tecnico al quale saranno presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria oggi intervenuti. Nel tavolo tecnico saranno individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto legge a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma.
Il Governo ribadisce, come già illustrato al termine del Consiglio dei Ministri, la permanenza dei bonus per l’edilizia nella forma delle consuete detrazioni d’imposta dalla dichiarazione dei redditiInfine, si ricorda che al termine dell'incontro la presidente ANCE si è detta molto soddisfatta ed ha dichiarato alla stampa:
"Siamo soddisfatti. Abbiamo trovato un confronto franco, una apertura e anche una grande consapevolezza da parte del governo sul fatto che vanno sbloccati i crediti pregressi: una apertura sugli F24, che era una proposta nostra e dell’Abi, e un tavolo tecnico immediato anche per il futuro".
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Superecobonus: istruzioni ENEA per richiedere copia asseverazione
L'ENEA con avviso del 15 febbraio pubblica le regole per la richiesta delle copie delle asseverazioni SuperEcobonus, rese ai sensi della lettera a) del comma 13 dell'art. 119 del decreto legge 34/2020 "decreto rilancio" e successive modificazioni.
Viene intanto ricordato che la richiesta di copie va prioritariamente formulata:
- al tecnico asseveratore che si configura come tecnico di fiducia dei soggetti beneficiari
- e, nel caso di edifici condominiali, anche all'amministratore del condominio.
Si ricorda che il comma 13 dell’art.119 del Decreto Rilancio prevede che ai fini della detrazione del 110% è necessario che i tecnici abilitati asseverino per gli interventi messi in atto il rispetto dei requisiti minimi previsti dal DM Requisiti tecnici Ecobonus, oltre alla congruità delle spese sostenute.
Inoltre, l'art 119 prevede che una della asseverazione venga inviata all'ENEA con le modalità previste dal DM 6 agosto 2020.
L'ENEA specifica che nel caso in cui ricorrano i presupposti normativamente previsti, l’interessato potrà presentare una formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 secondo le modalità indicate dal Regolamento pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente dell’ENEA: ACCESSO AGLI ATTI
Nella richiesta occorre specificare le motivazione e allegare copia di un valido documento di riconoscimento.
Le istanze di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990
- vanno indirizzate a Segreteria DUEE-SPS-SAP
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: [email protected]
Responsabile del procedimento è l'Ing. Domenico Prisinzano.
Va precisato che ai fini dell’accoglimento della domanda, formulata da un intermediario o da un amministratore di condominio, dovrà necessariamente recare in allegato la copia del mandato firmato dai soggetti direttamente interessati unitamente alla copia dei relativi documenti di riconoscimento in corso di validità.
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Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta
Pubblicato nella GU n 40 del 16 febbraio il DL n. 11 con Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del Decreto legge 19 maggio n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge n 77 del 17 luglio 2020.
In sintesi si prevede:
- lo stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura; restano possibili solo le detrazioni,
- e si introduce il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti di imposta scaturiti dalle opzioni di cessione.
I lavori già avviati avranno ancora a disposizione la possibilità di liquidare i bonus.
Già nella serata di ieri veniva annunciata la importante novità con il comunicato stampa del Governo che, dati alla mano, esplicita i costi del Superbonus per lo Stato e quindi per tutti i cittadini.
Il preoccupante dettaglio è sintetizzato nelle parole del Ministro Giorgetti che ha specificato che la cessione dei crediti dei bonus edilizi è costata 2.000 euro pro-capite.
Giorgetti ha affermato che il meccanismo delle cessioni ha avuto "potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico".
Venendo al testo del DL n. 11, si cita testualmente il provvedimento che, con l'articolo 2 rubricato Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali:
- al comma 1 prevede che:
- a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ossia dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
- a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ossia dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
- al comma 2 prevede che:
- le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. - le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
- le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
-
Superbonus 2023 ed Enti del terzo settore: i chiarimenti delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate , con Circolare dell'8 febbraio 2023 n. 3, ha fornito chiarimenti sul limite di spesa ammesso al Superbonus relativo a interventi su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale (articolo 119, comma 10-bis, Dl Rilancio).
Il suddetto articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (c.d. Superbonus) in ambito:
- di efficienza energetica,
- di interventi antisismici,
- di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico,le spese sostenute:
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV),
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, la norma, nella versione attualmente vigente, stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.
Ai fini della fruizione del Superbonus, tali soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
Modalità di calcolo massimali di spesa
Pertanto, in merito alla specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, si utilizza come parametro di riferimento, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Riportiamo l'esempio fornito nella Circolare dell'Agenzia:
- superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq
- e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq,
dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”.
Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare.
Ipotizzando un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile sarà pari a 2.000.000 di euro, ottenuto da:
40 unità
Allegati:
(numero di unità immobiliari “figurative”)
x
50.000 euro
(limite di spesa previsto per gli edifici unifamiliari)
=
2.000.000 euro