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Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi
Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l'attestazione SOA, ossia una certificazione già prevista per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, ai fini delle agevolazioni da superbonus e bonus edilizi.
Ricordiamo che la novità è stata introdotta dalla legge n 51 di conversione del DL n 21 che ha previsto con l'art 10 bis, la SOA, una speciale certificazione, per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus del 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione del credito di tutti i bonus edilizi per i quali è prevista tale opzione.
Attestazione SOA: che cos'è
L’Attestazione SOA è:
- la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori,
- ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.
Di fatto la SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
Superbonus: attestazione SOA dal 1 gennaio 2023
L’articolo 10-bis prevede che:
- nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro,
- e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020,
- le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.
Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame, prevede una fase transitori durante la quale:
- ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020,
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023,
- l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto- legge n. 34 del 2020, può essere affidata:
- a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentino al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Invece, terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.
Superbonus: attestazione SOA quando non si applica
L'attestazione Soa per i bonus edilizi NON si applica:
- ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022,
- ovvero ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
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Superbonus: sì alla colonnina di ricarica nel posto auto condominiale
Con Risposta a interpello n 585 del 9 dicembre 2022 le Entrate si occupano della valutazione dell'ammissibilità all'agevolazione superbonus 110% come intervento ''trainato'' dell'installazione di una colonnina di ricarica in un posto auto condominiale delimitato da una barriera amovibile (articolo 119, comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio))
L'Istante riferisce di essere proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio nel quale è stato deliberato di effettuare un intervento di miglioramento energetico dell'edificio condominiale, tramite l'isolamento termico delle superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate dello stesso, per un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda totale (c.d. intervento ''trainante''), con l'intenzione di usufruire del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Unitamente all'intervento sulle parti comuni dell'edificio in condominio, l'Istante intende effettuare, quale intervento ''trainato'', l'istallazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel posto auto di proprietà, sito al piano terreno dell'edificio condominiale, che costituisce pertinenza dell'abitazione, usufruendo del Superbonus.
Egli specifica che il posto auto, ''sito all'interno della sagoma dell'edificio condominiale e localizzato tra due colonne portanti dello stesso, è coperto nella parte superiore ed aperto nella parte anteriore costituente l'ingresso mentre è chiuso nella parte posteriore da un muro. Esso è delimitato idealmente nello spazio compreso tra le suddette colonne portanti ed il citato muro dell'edificio condominiale e lo stato di fatto è completato dalla presenza, all'ingresso di esso ed al limite della proprietà, da una barriera di parcheggio in ferro amovibile con incasso a terra regolata da lucchetto''.
Inoltre, l'istante, fa presente che ai fini della predetta detrazione, l'articolo 119, comma 8, del decreto Rilancio richiama espressamente l'articolo 16 ter del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ai sensi del quale, per accedere alle agevolazioni fiscali, le infrastrutture di ricarica «devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».
In base a tale ultima disposizione, è considerato ''non accessibile al pubblico'':
«1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico».
Tutto ciò premesso l'istante chiede se il requisito di ''non accessibilità al pubblico' del punto di ricarica e, segnatamente, quello previsto al punto 1) necessario ai fini delle detrazioni richiamate, è da considerarsi tale solamente qualora vi sia un effettivo ostacolo al libero accesso presso l'intero edificio residenziale in cui insiste la pertinenza dell'unità immobiliare ove viene istallato, oppure si configura tale anche qualora la pertinenza dell'unità immobiliare è dotata di dispositivi di limitazione all'accesso di parte di terzi.
Le Entrate specificano che per effetto del richiamo contenuto nel citato comma 8 dell'articolo 119 del decreto Rilancio all' articolo 16 ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, anche ai fini dell'accesso al Superbonus è necessario, tra l'altro, che le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici siano installate in luoghi non accessibili al pubblico.
Al riguardo, fa riferimento il comma 2 del citato articolo 16 ter del decreto legge n. 63 del 2013 chiarendo che nel caso di specie, si ritiene che l'infrastruttura di carica installata nel posto auto dell'Istante, situato al piano terra dell'edificio condominiale, soddisfi la condizione di ''punto di ricarica non accessibile al pubblico'' essendo "installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti".
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Superbonus: spetta per l’installazione dell’ascensore esterno?
Con Risposta a interpello n 580 del 1 dicembre 2022 le Entrate chiariscono la spettanza del superbonus 110% per l'installazione di un'ascensore esterno.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Un condominio intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni, rientrante tra quelli ammessi al cd Superbonus (intervento ''trainante'') nonché un intervento ''trainato'' consistente nell'installazione di «un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'esterno del medesimo, in apposita struttura in via di realizzazione''.
In particolare, l'ascensore sarà posizionato all'esterno dell'edificio condominiale su area di sedime diverso, destinata ad autorimessa e risulterà adiacente all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante''.
L'Istante chiede se per il prospettato intervento sia possibile fruire del Superbonus per l'installazione dell'ascensore esterno ''in quanto costituente parte necessaria all'uso comune dell'edificio adiacente''.
Le Entrate specificano che con la Circolare n. 23 del 2022 è stato chiarito che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati nell'articolo 16bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:
- possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali;
- rientrano tra le opere ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, dunque, possano essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- spettano anche se i predetti interventi sono effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.
Ai fini dell'applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario che, qualora l'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia ''trainato'' da uno degli interventi di efficienza energetica ''trainanti'' di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119, sia realizzato ''congiuntamente'' a tali interventi e che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Anche in tal caso, il predetto miglioramento va dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
In merito al posizionamento dell'ascensore si ritiene che la predetta agevolazione spetti anche quando l'installazione venga effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' e l'impianto è adiacente allo stesso.
In linea di principio, ai fini della fruizione dell'agevolazione, non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio visto che ai fini dell'agevolazione in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, l'intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche.
Concludendo, nel caso di specie, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, le spese sostenute dai condomini del Condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale sono ammesse al Superbonus.
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Comunicazione cessione bonus edilizi: le istruzioni per la remissione in bonis
Con Risoluzione n 58 dell'11 ottobre le Entrate pubblicano le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cessione dei bonus edilizi (all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, al punto 4.1, prevede che, salvo diverse specifiche disposizioni:
- la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi debba essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni;
- la comunicazione per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, debba essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Soggetti IRES e partite IVA con opzione per i bonus edilizi da comunicare entro il 15 ottobre
Attenzione al fatto che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022.
Inoltre, lo stesso articolo 10-quater prevede, al comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.
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La circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, al paragrafo 5.4, ha chiarito che in presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.
A tal fine è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Remissione in bonis cessioni bonus edilizi: istruzioni operative per il modello F24
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo 3 “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
- nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
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Responsabilità solidale nelle cessioni da superbonus: i chiarimenti delle entrate
L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 33 del 6 ottobre 2022 tra gli altri, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.
Viene specificato che in linea generale, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole.
Le violazioni amministrative di norme tributarie, ricorda l'agenzia, sono, infatti, punibili in caso di dolo o colpa e la sussistenza di tali elementi soggettivi rileva anche con riferimento ai soggetti che hanno concorso all’illecito tributario.
Ciò premesso, con particolare riferimento al concorso del fornitore o del cessionario di cui all’articolo 121, comma 6, con le recenti modifiche introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti-bis, la responsabilità solidale (nel rispetto delle condizioni previste dalla norma) è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.
Ricordiamo che la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022( pubblicata ni GU n 221/2022) con l’articolo 33-ter, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).
Dalla originaria introduzione dell’art 121 del DL 34/2020, il comma 6 ha stabilito che, qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.
La novità appunto consiste nello specificare che la responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”
Inoltre, si stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art 119 e di cui all’art121 , comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Con la Circolare 23/E di giugno, l’agenzia delle Entrate ha spiegato che il cessionario è solidalmente responsabile, in caso di acquisto di crediti, quando ometta «il ricorso alla specifica diligenza richiesta».
La conversione Dl Aiuti bis aggiunge che la responsabilità solidale si consolida solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave e restano pertanto centrali i sei indici di rischio, individuati dalle Entrate, misuratori della diligenza.
Responsabilità solidale nelle cessioni: esempi di dolo e colpa grave
Nella circolare n 33 del 6 ottobre vengono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:
- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).
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Bonus mobili: spetta per sostituzione della porta blindata?
In merito alla agevolazione fiscale nota come bonus mobili, le Entrate replicano ad un quesito di un contribuente con risposta pubblicata sul sito internet della propria rivista online FiscoOggi in data 3 ottobre 2002.
Brevemente si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 art 1 comma 37 ha disposto la proroga del bonus mobili con una rimodulazione degli importi rispetto al passato.
In particolare, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore:
- a 10.000 euro per l’anno 2022
- a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024
- mentre per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 16.000 euro.
Tornando al quesito sulla sostituzione della porta blindata, veniva domandato se sia possibile avere il bonus mobili nel caso di sostituzione di una porta di un appartamento con una porta blindata.
Le Entrate replicano che per gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra i quali può farsi rientrare il montaggio di una porta blindata o rinforzata (per un elenco esemplificativo di questi interventi si veda la Circolare n 13/2001 circolare n. 13/2001), si ha diritto a richiedere la detrazione del 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR).Viene sottolineato che la fruizione di questa detrazione non consente di per sé di richiedere l’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, bonus mobili.
Solo nel caso in cui la misura di prevenzione è inquadrabile, per le sue particolari caratteristiche, anche tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a, b, c, d del Dpr n. 380/2001) è possibile avvalersi anche dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici come chiarito dalla Circolare n 10/2014 circolare n. 10/2014.
Per approfondimenti sul bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2022: la Legge di bilancio proroga la detrazione
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Superbonus: l’indennizzo per danni non lo preclude
Con Risposta a interpello n 459 del 20 settembre le Entrate forniscono chiarimenti su interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica per un immobile danneggiato da un evento atmosferico per il quale sono stati risarciti i danni dalla compagnia assicurativa.
L'Istante è proprietaria di un fabbricato adibito ad abitazione principale (con annesse pertinenze), che in conseguenza di un evento atmosferico calamitoso, avvenuto il 24 luglio 2021, ha subito ingenti danni che hanno interessato le superfici opache orizzontali (tetto) e verticali (muri perimetrali e facciate).
Su tale edificio, dopo aver presentato al competente Sportello Unico per l'Edilizia ("SUE") la comunicazione di inizio lavori asseverata ("CILA"), il 29 luglio 2021 hanno avuto inizio lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica dell'immobile.
A fronte dei gravi danni subiti, l'istante ha aperto un sinistro presso una compagnia assicurativa, conclusosi nel mese di febbraio 2022 con la sottoscrizione di un accordo transattivo e l'erogazione in suo favore a titolo di " risarcimento e/o indennizzo dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri, nella somma di Euro 117.000,00 (centodiciassette/00), comprensiva di sorte, accessori, spese di qualsiasi natura".
Ciò posto, ella chiede se per le spese sostenute nel 2021 e per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica che hanno interessato l'immobile possa beneficiare delle detrazioni previste rispettivamente dall'articolo 16- bis del Tuir e dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006.
Le Entrate specificano che, come chiarito nella recente circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi.
La detrazione spetta con riferimento alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.
Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione.
Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.
Ciò in applicazione dei principi generali in materia di oneri che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda (o alla deduzione dal reddito complessivo) in base ai quali la detrazione (o la deduzione) è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente che li ha sostenuti influenzando negativamente la situazione economica dell'anno in cui viene chiesta la detrazione ed incidendo sulla situazione personale del contribuente.
Con riferimento specifico al quesito posto, si fa presente che la richiamata circolare n. 28/E del 2022 si espressa sul punto chiarendo che "l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente".
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, tenuto conto che l'Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di "risarcimento e/o indennizzo" per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, si ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante medesima
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