• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi 2 maggio sulla pagina della Piattaforma cessione crediti la nuova guida aggiornata alla possibilità di detrarre in 10 anni alcuni bonus edilizi.

    Ricordiamo che con Provvedimento n 132123 del 18 aprile le Entrate hanno disciplinato:

    • le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 
    • per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

    In particolare, i soggetti titolari di crediti da:

    • Superbonus, 
    • Sismabonus 
    • e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) 

    possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. 

    Condizione per poterlo fare è comunicare la scelta dal 2 maggio tramite la nuova funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Attenzione al fatto che, la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. 

    Le novità sono previste in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), e le Entrate forniscono le relative istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

    Per un riepilogo di quanto approvato dal DL n 11/2023 leggi anche Superbonus 110% : tutte le novità

    Bonus edilizi in 10 anni: quali crediti riguarda

    La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo 2023.

    Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

    • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
    • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

    Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

    Bonus edilizi in 10 anni: beneficiari

    Secondo le regole delle Entrate, fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

    In particolare, sulla guida delle entrate alla pagina 27 viene indicato che attraverso la funzione "ulteriore rateazione" l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.

    L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate. 

    Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

    Bonus edilizi in 10 anni: esempio pratico

    Sempre in data 18 aprile, le entrate hanno pubblicato un comunicato che annuncia il provvedimento con un pratico esempio di calcolo, vediamolo.

    La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

    ESEMPIO RATA 2023

    • un soggetto dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro,
    • prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno, 
    • potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro),
    • e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): 
      • questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, 
      • utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.

     Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. 

    In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

     

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus e impatto sulle casse dello Stato: lo studio dei commercialisti

    Con il documento di ricerca del CNDCEC intitolato L'impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato, a firma di Tommaso Di Nardo, Pasquale Saggese e Enrico Zanett,  viene proposta una analisi dei Commercialisti che, studiando dati relativi ai bonus edilizi e al superbonus 110%,:

    1. ricostruiscono la metodologia applicata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) nelle stime degli effetti di finanza pubblica dei bonus edilizi,
    2. presentano una stima alternativa del costo lordo per le casse pubbliche e dell’effetto fiscale indotto dal superbonus 110% che tiene conto dell’impatto che lo stesso esercita sul settore edile e sull’economia in generale.

    Il documento specifica come la metodologia RGS è caratterizzata da stime eccessivamente prudenziali dell’effetto fiscale indotto oltre che da una sottostima del costo lordo per lo Stato del superbonus 110% dovuta essenzialmente alla sottostima degli investimenti generati dal superbonus e, soprattutto, dagli effetti indotti dall’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) che, introducendo le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi, ha rappresentato un vero e proprio boost per gli investimenti nel settore.

    Nel documento, tenendo conto anche dei dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate sulle cessioni dei crediti al 31 dicembre 2021, si stima una spesa aggiuntiva attribuibile al superbonus 110% nel 2021 pari a 28 miliardi di euro, molto più elevata di quella stimata dalla RGS.

    In estrema sintesi, lo studio qui in oggetto, considera che i dati rielaborati e le stime effettuate, relativamente all’anno 2021, mostrano che

    • a fronte di una spesa indotta dal superbonus 110% pari a 28.280 milioni di euro,
    • il costo lordo per lo Stato è pari a 28.126 milioni di euro, 
    • mentre l’effetto fiscale indotto si traduce in maggiori entrate fiscali pari a 12.174 milioni di euro.

    Il costo netto per lo Stato del superbonus 110%, relativamente  all’anno 2021, sarebbe pari dunque a 15.952 milioni di euro.
    Secondo il modello di stima presentato, l’effetto fiscale indotto dagli investimenti correlati al superbonus 110% è pari al 43,3% del costo lordo per lo Stato. 

    In pratica, spiega il documento,

    • per ogni euro speso dallo Stato in bonus edilizi, 
    • ne ritornano sotto forma di maggiori imposte 43,3 centesimi,

    così che il costo netto per lo Stato è pari a 56,7 centesimi,  mentre nelle Relazioni Tecniche ai diversi provvedimenti di legge,  secondo il modello RGS, il ritorno stimato è pari a non più di 5 centesimi ed il costo netto diventa di  circa 95 centesimi.
    In conclusione, il costo lordo per lo Stato della spesa indotta dal superbonus 110% nel 2021 sarebbe molto più ampio di quanto previsto e cioè 28.126 milioni di euro al posto di 6.788, quindi circa 21,4  miliardi in più, il costo netto sarebbe più alto di 9,5 miliardi di euro e cioè 16 miliardi di euro contro 6,5.

    Come ha spiegato Salvatore Regalbuto, Tesoriere del CNDCEC con delega alla fiscalità, lo scopo di questa ricerca è quello di offrire un contributo che possa consentire “valutazioni adeguate e scevre da posizioni preconcette” sul futuro del superbonus. 

    Secondo i commercialisti "Se la volontà sarà quella di garantire una maggiore stabilità dell’agevolazione per incentivare l’avvio di nuovi interventi sarà comunque necessario che l’aliquota della detrazione resti allettante e che siano confermate le opzioni alternative per lo sconto in fattura e la cessione del credito”. Allo stesso tempo, si dovrà giungere a una profonda semplificazione del quadro normativo di riferimento, preservando e valorizzando l’importante ruolo di garanzia dell’interesse pubblico svolto dai professionisti in varia misura coinvolti nel processo stesso”.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: spetta per l’installazione dell’ascensore esterno?

    Con Risposta a interpello n 580 del 1 dicembre 2022 le Entrate chiariscono la spettanza del superbonus 110% per l'installazione di un'ascensore esterno.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Un condominio intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni, rientrante tra quelli ammessi al cd Superbonus  (intervento  ''trainante'') nonché un intervento ''trainato'' consistente  nell'installazione  di  «un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'esterno del medesimo, in apposita struttura in via di realizzazione''.

    In particolare, l'ascensore sarà posizionato all'esterno dell'edificio condominiale su  area  di  sedime  diverso, destinata ad autorimessa e risulterà adiacente all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante''.

    L'Istante chiede se per il prospettato intervento sia  possibile fruire del Superbonus  per l'installazione dell'ascensore esterno  ''in quanto costituente parte necessaria all'uso comune dell'edificio adiacente''. 

    Le Entrate specificano che con la Circolare n. 23 del 2022 è stato chiarito che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi  ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104», indicati  nell'articolo  16­bis,  comma  1, lettera  e),  del testo  unico  delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    Ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: ­

    • possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali; ­  
    • rientrano tra le opere ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 ­ e, dunque, possano essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; 
    • spettano anche se i predetti interventi sono effettuati in favore di persone di età  superiore a  sessantacinque  anni. 

    Ai  fini dell'applicazione del  Superbonus,  inoltre, è necessario che, qualora l'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia ''trainato'' da uno degli interventi di efficienza energetica ''trainanti'' di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119, sia realizzato ''congiuntamente'' a tali interventi e che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

    Anche in tal caso, il predetto miglioramento va dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 

    In merito al posizionamento dell'ascensore si ritiene che la predetta agevolazione spetti anche quando l'installazione venga effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' e l'impianto è adiacente allo stesso.

    In linea di principio, ai  fini della  fruizione dell'agevolazione, non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento  ''trainante'' sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio visto che ai  fini dell'agevolazione  in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale  n.  236  del 1989  e, dunque, l'intervento  possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche.

    Concludendo, nel caso di specie, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, le spese sostenute dai condomini del Condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale sono ammesse al Superbonus. 

    Allegati:
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    Comunicazione per Ecobonus all’ENEA: è requisito fondante dell’agevolazione

    Entro il 30 novembre, con la remissione in bonis, sarebbe possibile sanare la mancata comunicazione all'ENEA per l'ecobonus (dovuta ai sensi dell'art 6 comma 1 lett g) del Decreto Ministeriale MISE del 6 agosto 2020 contenente Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, Ecobonus).

    La Cassazione con Ordinanza n 34151/2022 ha recentemente affermato che tale comunicazione è un requisito sostanziale e fondante della agevolazione e non "meramente formale". Vediamo i dettagli nel caso di specie.

    Comunicazione all'ENEA Ecobonus: è requisito fondante

    La Cassazione si è trovata dinanzi ad una contribuente che non ha inviato la comunicazione all'ENEA relativamente alla installazione di pannelli fotovoltaici e lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali previste dall'art 1 legge 296/2006 commi 344 e seguenti. A seguito della contestazione da parte dell'agenzia la stessa contribuente presentava documentazione tardiva. 

    Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può ritardare rispetto ai 90 giorni dalla fine lavori, ma deve provvedere entro i termini per la dichiarazione attraverso la “remissione in bonis” dell’articolo 2 del Dl 16/2012, versando anche la sanzione di 250 euro.

    Nella ordinanza n. 34151 del 21 novembre, la Cassazione asserisce che tale adempimento tardivo suggerito dalla prassi non può portare al mantenimento dell'ecobonus. 

    In particolare i giudici della suprema corte hanno affermato che:

    •  "l’omessa comunicazione preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica". 

    Viene motivato infatti che, la relativa norma ha come obiettivo il controllo della effettiva spettanza dell’agevolazione, consentendo così di effettuare i controlli.

    Inoltre, secondo la Cassazione, le comunicazioni all'ENEA per l'ecobonus hanno come obiettivo la tutela dell’ambiente, perché necessarie all'accertamento del collegamento dei lavori effettuati ai benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni.

    La Cassazione quindi si allinea alle indicazioni più restrittive fornite in passato.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Contributo sistemi di accumulo fonti rinnovabili

    Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il Provvedimento con il modello per l’istanza per il contributo previsto per le persone fisiche che sostengono spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

    Premessa

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 382045 dell’11.10.2022 in merito alla definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute relativamente all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili[1].

    [1] di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

    Credito installazione sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili

    Il comma 812 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2022 ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto[1]

    Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 140 del 17.062022) sono state definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.

    Per espressa previsione, il credito d'imposta in commento non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

    In generale, il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.

    L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

    [1] di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

    Modalità e termini per l’invio dell’istanza

    L’istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche:

    • direttamente dal contribuente;
    • oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni[1];

    mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    L’istanza deve essere inviata dal 01.03.2023 al 30.03.2023.

    Nello stesso periodo è possibile: 

    • inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 
    • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

    [1] di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni

    Ammontare del credito di imposta

    Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sarà comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

    Compilazione dell’istanza

    Ecco come si presenta l'istanza:

    Nel riquadro “Beneficiario va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito. 

    Nel riquadro “Rappresentante firmatario dell’istanza” va indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto. 

    Nel riquadro “Credito d’imposta” va distintamente indicato l’importo delle spese documentate, sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022, relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

    Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del

    • codice fiscale del soggetto beneficiario 
    • dell’eventuale rappresentante firmatario dell’istanza (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). 

    La rinuncia ha ad oggetto l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l’invio dell’istanza. 

    Nel riquadro “Sottoscrizione” il beneficiario o il rappresentante firmatario dell’istanza devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione. 

    Infine, nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” il soggetto incaricato della trasmissione dell’istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.