• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus barriere architettoniche: spetta per qualsiasi categoria e per singoli appartamenti

    La Legge di Bilancio 2023 con il comma 365 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il cosiddetto bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

    Ricordiamo innanzitutto i requisiti del bonus. L'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020:

    • riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, 
    • una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
    • per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ( termine prorogato) 
    • per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
    • da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo,
    • nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
      • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 
      • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 
      • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

    Come anche chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione:

    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, 
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, 
    • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). 

    Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Ciò premesso con diversi documenti di prassi l'Agenzia ha specificato il perimetro di applicazione del bonus chiariendo che spetta per:

    • appartamenti in condominio e non solo per le parti comuni,
    • su edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni, è pertanto per immobili di qualsiasi categoria catastale.

    Sulla prima questione la Dre Lombardia in un recente convegno ha spiegato che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare». 

    Per fare un esempio concreto il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini potranno, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti fruendo di massimali differenziati.

    Vediamo alcuni utili interpelli.

    Bonus barriere architettoniche: spetta alla ASD per i bagni dei disabili

    Con Risposta a interpello n 455 del 16 settembre 2022  le Entrate hanno fornito chiarimenti al caso di un istante, associazione sportiva dilettantistica, che intendeva effettuare degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche usufruendo della detrazione del 75% nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria. 

    L'intervento, che ha l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili, prevede l'installazione di un montascale e la creazione di rampe di accesso. 

    Ciò considerato l'Istante chiede se possa accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.

    Le Entrate hanno chiarito che nel caso in esame, la Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo, prodotta in sede di interpllo, possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.

    Ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata». 

    Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su " edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

    Conseguentemente, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa, per le spese sostenute nel 2022 dell'agevolazione prevista in quanto detiene l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Bonus barriere architettoniche: ammesso l’immobile in C/4 della APS

    Con la Risposta a interpello n 456 le entrate chiariscono il caso di una Associazione di Promozione Sociale (APS), che intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e interventi "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione serramenti) riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al successivo articolo 119-ter mediante il rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici nonché interventi mirati a garantire l'accessibilità alla sala Polivalente a persone con ridotta mobilità nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto ministero 14 giugno 1989, n. 236. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se in qualità di APS possa accedere: 

    • alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di categoria c/4, nel limite di spesa pari a euro 50.000.

    Per quanto di interesse, l'agenzia ha chiarito che l'APS può fruire per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa poichè la norma cita gli immibili esistenti senza ulteriori specificazione pertanto spetta a prescindere dalla categoria catastale.

    Bonus barriere architettoniche: spetta per il bagno del disabile e le spese di completamento

    Le Entrate inoltre, sempre sul bonus barriere architettoniche, nel caso di un bagno realizzato in un appartamento di proprietà del genitore di un disabile e sito in condominio, con la Risposta a interpello n 461/2022 hanno chiarito che "qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Con riferimento, infine, alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, che non sono oggetto della presente istanza di interpello"

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    Attestazione SOA: le Entrate fissano il calendario dell’obbligatorietà

    L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 10 del 20 aprilfornisce chiarimenti sulla SOA.

    Ricordiamo che la SOA è la certificazione necessaria alle imprese per l'affidamento di lavori di importo superiore a 516.000 euro ai fini degli incentivi fiscali per interventi edilizi. leggi anche: Attestazione SOA: chiarimenti delle entrate

    Le imprese, ai sensi dell'art 10 bis del DL n 34/2022, devono essere certificate e in particolare, ai fini delle agevolazioni fiscali (previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020) l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

    • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
      • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA,
      • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
    • a decorrere dal 1° luglio 2023:
      • esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

    Con la circolare n 1072023 viene chiarito che, gli incentivi fiscali ex artt 119 e 121 DL 34/2020 per lavori affidati a imprese per importi superiori a 516.000 euro spettano secondo le regole seguenti:

    Per i lavori in esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e contratti stipulati entro tale data  Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (ai sensi dell'art 2 ter DL 11/2023)
    spettano a prescindere dalla SOA anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:

    • le imprese abbiano la SOA,
    • le imprese abbiano sottoscritto un contratto che prevede il suo rilascio.

    Per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:

    • le imprese hanno la SOA.

    La circolare chiarisce inoltre che al fini di individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto. 

    Pertanto nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

    Allegati:
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    Stop cessione bonus edilizi: cosa possono fare le banche per i crediti incagliati

    In data 2 marzo, il Direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione in Commissione Finanza della Camera, espone le possibilità da parte di Banche e Assicurazioni di assorbire i crediti incagliati da bonus edilizi.

    Con una relazione di 25 pagine il Direttore riepiloga le novità introdotte dal DL n 11/2023 sulla cessione dei crediti da bonus edilizi e specifica che: “Esaminando i dati dei modelli F24 presentati nel 2022, risulta che le banche hanno versato 20,4 miliardi di euro di tributi e contributi, che possono ragionevolmente ritenersi ricorrenti  e hanno utilizzato in compensazione crediti per complessivi 3,7 miliardi di euro, altrettanto ricorrenti (diversi dai bonus edilizi). Pertanto, considerando le rate dei bonus edilizi attualmente a disposizione delle banche per il 2023, pari a circa 9,5 miliardi di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su base annua (debiti ricorrenti 20,4, meno rata anno 2023 bonus edilizi 9,5, meno crediti ricorrenti 3,7)”.

    Ipotizzando di usare la stessa metodologia per gli anni successivi, le banche avrebbero una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi su base annua, in media, pari a:

    • 6,9 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (debiti ricorrenti 20,4, meno rata media anni 2024/2026 bonus edilizi 9,8, meno crediti ricorrenti 3,7)
    • 15 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 (debiti ricorrenti 20,4, meno rata media anni 2027-2031 bonus edilizi, 1,7 meno crediti ricorrenti 3,7).

    La capienza si riferisce all’intero sistema bancario e, quindi, risulta differenziata con riferimento alle singole banche.

    Scarica qui il documento con l'analisi completa delle Entrate sui numeri dei bonus edilizi e superbonus.

    Crediti incagliati da superbonus: riepilogo del dibattito in corso

    Ricordiamo che con un comunicato stampa il MEF informava del tavolo tecnico svoltosi in data 22 febbraio presso il ministero dell’economia e delle finanze e presieduto dal viceministro Maurizio Leo, sulle misure in materia di bonus edilizi approvate il 16 febbraio. 

    In particolare, la riunione è stata occasione per proseguire in un clima propositivo il confronto tra governo e associazioni di categoria sulle possibili soluzioni, già emerse nell’incontro avvenuto nei giorni scorsi a Palazzo Chigi, per sbloccare i crediti fiscali rimasti incagliati. 

    Erano presenti alla riunione, oltre ai rappresentanti del Mef, la Presidenza del Consiglio, Mase, Mimit, Mit, Agenzia delle entrate, Cdp, Sace e le associazioni Abi, Ance, Confedilizia, Confindustria, Confapi, Alleanza Cooperative italiane, Confartigianato, Cna, Confimi, Rete professioni tecniche, Casartigiani, Confcommercio, Confassociazioni e UPPI.

    In discussione le proposte per gestire alcuni effetti legati al periodo transitorio di applicazione tra la precedente e la nuova normativa, nonché quelle relative a determinati settori come il sismabonus e l’edilizia popolare.

    Ricordiamo inoltre che in data 20 febbraio si era svolto il tavolo tecnico tra Governo e Associazioni di categoria per un confronto sul Decreto n 11/2023 in vigore dal 17 febbraio contenente lo stop alle cessioni dei bonus edilizi (Leggi qui l'approfondimento sullo stop alle cessioni).

    Vediamo in sintesi, secondo le anticipazioni, le ipotesi più accreditate risultanti dell'incontro tra Governo e le seguenti associazioni di categoria: Confindustria, Ance, Confedilizia, Confapi, Cna, Confartigianato , Alleanza cooperative.

    Già da tempo ABI e ANCE avevano proposto di agire sugli F24 in pancia alle banche. 

    Ora, dopo il confronto tra le parti, pare che le compensazioni destinate a riaprire il mercato dei crediti d’imposta prodotti dai bonus edilizi si concentreranno sugli F24 delle imprese e delle banche. 

    Parrebbe che saranno escluse dalla compensazione i contributi e le tasse delle famiglie, che continueranno a seguire la loro strada tradizionale.

    Per giungere ad una rapida soluzione è in atto un confronto tra Banche ed Esecutivo sulla ipotesi di partire dalle tasse a carico degli istituti di credito.

    Questa ipotesi è stata più volte motivata dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti come soluzione per offrire una risposta al problema in tempi rapidi. 

    Si dovrebbe avviare subito le compensazioni tramite gli istituti di credito, per poi allargare ai cassetti fiscali delle imprese.

    Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha specificato la volontà della aziende di una assunzione di responsabilità e tra gli strumenti possibili per far incontrare domanda e offerta di crediti parla della creazione di una piattaforma digitale unica per gli scambi fra privati.

    E' bene sottolineare che i calcoli relativi ai possibili impatti sui saldi di finanza pubblica sono ancora in corso nella speranza che siano disponibile per gli annunciati tavoli tecnici previsti per le prossime ore.

    Ricordiamo infine che dopo il tavolo tecnico del 20 febbraio il Governo ha diffuso una nota sulla pagina della Presidenza del Consiglio con la quale il Ministro Giancarlo Giorgetti ha confermato la determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi. 

    In particolare, partendo dal decreto legge n 11/2023 il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme.
    Tale situazione, specifica la nota del 20 febbraio, che l’Esecutivo Meloni ha ereditato riguardante i cosiddetti ‘crediti incagliati’ (cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire), verrà esaminata al più presto in un secondo tavolo tecnico al quale saranno presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria oggi intervenuti. Nel tavolo tecnico saranno individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto legge a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma.
    Il Governo ribadisce, come già illustrato al termine del Consiglio dei Ministri, la permanenza dei bonus per l’edilizia nella forma delle consuete detrazioni d’imposta dalla dichiarazione dei redditi

    Infine, si ricorda che al termine dell'incontro la presidente ANCE si è detta molto soddisfatta ed ha dichiarato alla stampa:

    "Siamo soddisfatti. Abbiamo trovato un confronto franco, una apertura e anche una grande consapevolezza da parte del governo sul fatto che vanno sbloccati i crediti pregressi: una apertura sugli F24, che era una proposta nostra e dell’Abi, e un tavolo tecnico immediato anche per il futuro".