-
ASD: quando spetta la detrazione per eliminazione barriere architettoniche
Con Risposta a interpello n 455 del 16 settembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sull'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020 inerente a interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche relativamente al suo ambito oggettivo di applicazione.
L'Istante, associazione sportiva dilettantistica, intende effettuare degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche usufruendo della detrazione del 75% nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria.
L'intervento, che ha l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili, prevede l'installazione di un montascale e la creazione di rampe di accesso.
Ciò considerato l'Istante chiede se possa accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.
Le Entrate chiariscono che nel caso in esame, la Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.
Ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».
Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la recente risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su " edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Conseguentemente, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa, per le spese sostenute nel 2022 dell'agevolazione prevista.
Detrazione eliminazione barriere architettoniche: riepilogo delle regole
Si ricorda brevemente che l'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020;
- riconosce ai contribuenti,
- ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
- da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo,
- nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Come chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Allegati: -
Superbonus: l’elenco dei possibili documenti da controllare e conservare
Con la Circolare del 25 luglio 2022 n. 28, trattazione sistematica di normativa e prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a:
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
- Sisma bonus,
- Bonus verde,
- Bonus facciate,
- Eco bonus
- e Superbonus,
l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sotto il profilo degli obblighi di:
- produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato,
- conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria
Superbonus 110%: tutti i documenti da controllare e conservare
In particolare, la circolare 28/E, che fa seguito al documento del 7 luglio scorso, contiene, dalla pagina 182 alla pagina 186, un elenco completo di tutti i documenti da controllare e conservare ai fini della agevolazione superbonus comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i Caf o i professionisti abilitati devono verificare prima di apporre il visto di conformità.
Si tratta di elenco fondamentale per i contribuenti, dal momento che, in sede di controllo documentale, «possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste», come ricorda lo stesso documento.
E' bene specificare che i documenti non riguardano tutti i contribuenti ma a seconda delle situazioni, sarà necessario presentarne solo alcuni.
Vediamone alcune:
L’agenzia delle Entrate nella circolare propone un elenco delle dichiarazioni sostitutive rese dal contribuente per certificare casi specifici
Ad esempio, tra le altre possibili, ve n'è una che attesti che il superecobonus viene richiesto per un massimo di due unità immobiliari.
Scopo della autodichiarazione è che il Caf o l’intermediario possono essere ignari di eventuali altri superecobonus spettanti al contribuente.
Inoltre, il contribuente deve attestare il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile e la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi.
Tali calcoli sono complessi ed è auspicabile che vi sia il coinvolgimento anche dei tecnici che hanno assistito il contribuente nella predisposizione delle asseverazioni finali.
Allegati:Per la trattazione esaustiva si rimanda al documento di prassi Circolare n 28/2022
-
Detrazioni spese edilizie in dichiarazione 2022: il punto dell’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle detrazioni relative a spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus.Pubblicata la Circolare del 25 luglio 2022 n. 28, che fa seguito alla circolare 24/E del 7 luglio 2022, e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a:
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
- Sisma bonus,
- Bonus verde,
- Bonus facciate,
- Eco bonus
- e Superbonus,
anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
La raccolta dei principali documenti di prassi relativi a tali spese, è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:
- per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate
- per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.
L’obiettivo della presente circolare è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario al fine di garantire un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.
La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
La raccolta tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.
I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente ai soggetti che possono utilizzare, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il modello 730/2022, per ragioni di completezza espositiva, tuttavia, vengono richiamati altri soggetti che, seppur beneficiari delle agevolazioni fiscali, non possono utilizzare il predetto modello 730/2022.
Allegati: -
Credito d’imposta restauro immobili interesse storico
L’art 65-bis del Decreto Sostegni Bis ha istituito il “Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio”con una dotazione pari a 1.000.000 di euro per gli anni 2021 – 2022. Per beneficiarne, è necessario inviare una domanda al Ministero dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo.
Il Decreto Ministeriale 346 del 6 ottobre 2021 individua i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo nonché le procedure per l’accesso alle relative risorse.
Il 14 dicembre 2021 sul sito del Ministero della cultura (MIC) e il Ministero delle Finanze con comunicato stampa apposito è stato pubblicato il modulo di domanda e gli elementi da allegare alla richiesta.
Bonus restauro immobili interesse storico: chi sono i beneficiari?
Alle persone fisiche soggetti passivi dell’imposta che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico è riconosciuto un credito d'imposta al 50% per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice, volti alla
- manutenzione,
- protezione
- e restauro dei predetti immobili.
Il credito spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
Restauro immobili interesse storico: misura del credito
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti dalle persone fisiche per
- gli interventi conservativi
- realizzati negli anni 2021 e 2022,
- fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile
e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.
Immobili interesse storico: spese eleggibili per il credito d’imposta
Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono eleggibili le spese, effettivamente sostenute dalle persone fisiche, per i seguenti interventi:
restauri di cui all’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico
eliminazione delle barriere architettoniche
Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate a tal fine da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.
Ricordiamo che, in base a quanto previsto dall’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del passaggio:
prevenzione
si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto
manutenzione
si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti
restauro
si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale
Modalità di utilizzo, cumulabilità e cessione del credito d’imposta per immobili interesse storico
Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio.
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
- I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.
- Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici
- Il credito d’imposta non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR.
Per quanto riguarda la cedibilità del credito, questa non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. I cessionari del credito rispondono per l’utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto. Inoltre, ai fini della cedibilità del credito, il beneficiario richiede alla DG ABAP l’attestazione relativa al riconoscimento e all’effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato con l’attestazione di effettività della spesa effettuata. La comunicazione dalla DG ABAP costituisce comunque attestazione di effettività del credito.
Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DG ABAP verifica l’effettività del credito maturato e rilascia l’attestazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del creditoceduto da parte del cessionario, il cedente è tenuto a comunicare alla DG ABAP i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l’importo del credito ceduto. La DG ABAP comunica al cedente e al cessionario l’accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d’imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG ABAP.
procedura di accesso e riconoscimento del credito d’imposta
Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta devono essere presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo via PEC, all’indirizzo:
mediante l’apposito modulo e unitamente alla documentazione richiesta prevista dal comunicato Ministero della Cultura del 14 dicembre 2021.
Pertanto, entro lunedì 28 febbraio 2022 devono essere trasmesse via pec le domande inerenti alle spese sostenute nel corso del 2021. Si ricorda che i fondi sono fino ad esaurimento delle richieste e secondo la presentazione delle domande.
Nell'istanza, sottoscritta digitalmente dal richiedente, devono essere indicati:
Domanda in carta da bollo compilata con l’indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente
Estremi del provvedimento di tutela
Copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro, rilasciato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.42/2004
Dichiarazione di assenza contributi o contributi goduti.
Dichiarazione dei contributi pubblici o privati goduti, riferiti ai lavori oggetto della richiesta e dei relativi importi
Dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall’architetto DD.LL
Consuntivo di spesa giurato a firma dall’architetto DD.LL., con l’indicazione degli interventi realizzati al 31/12/2021 (o 31/12/2022 a seconda dell’anno di presentazione della domanda) in forma di computo metrico estimativo redatto sulla base di prezzari ufficiali ed eventuale analisi dei prezzi.
Si fa presente che, nel computo metrico estimativo degli interventi, le voci dovranno essere sviluppate "a misura". Si invita a prendere come riferimento i prezzari ufficiali in uso nelle località ove si svolge l’intervento, oppure a redigere specifiche analisi dei prezzi.
Elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta a firma dall’architetto DD.LL
Documentazione fotografica a consuntivo
Per quanto riguarda la tempistica:
- Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell’ubicazione del bene.
- Le Soprintendenze curano l’istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l’ammissibilità, anche in ragione dei requisiti previsti dal presente decreto.
- Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della DG ABAP, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa Direzione generale l’esito dell’istruttoria e indica l’ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio.
- Entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento del Direttore generale è riconosciuto il credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità concordate con l’Agenzia medesima, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute, anche con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 6, comma 7.
Qualora i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate nell’anno di riferimento, gli importi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo.