• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus villette 2023: 90% con alcune condizioni

    Il Decreto aiuti quater pubblicato in GU n.13 del 17 gennaio 2023 è legge e reca, tra le altre, novità in tema di superbonus, vediamo il dettaglio.

    Decreto aiuti quater: sintesi delle novità per il superbonus

    Con l’articolo 9 si riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. 

    Il comma 2 dello stesso articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione ma tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
    La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
    Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
    Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
    Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
    Inoltre, l’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
    La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. 

    Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

    Vediamo maggiori informazioni per il superbonus villette.

    Decreto aiuti quater: il superbonus villette

    La norma estende altresì il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari:  tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

    Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale (al 90per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

    In particolare viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. 

    Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:

    • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
    • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
    • il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch’esso dal decreto in esame), non superiore a 15.000 euro.
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: spetta per l’installazione dell’ascensore esterno?

    Con Risposta a interpello n 580 del 1 dicembre 2022 le Entrate chiariscono la spettanza del superbonus 110% per l'installazione di un'ascensore esterno.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Un condominio intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni, rientrante tra quelli ammessi al cd Superbonus  (intervento  ''trainante'') nonché un intervento ''trainato'' consistente  nell'installazione  di  «un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'esterno del medesimo, in apposita struttura in via di realizzazione''.

    In particolare, l'ascensore sarà posizionato all'esterno dell'edificio condominiale su  area  di  sedime  diverso, destinata ad autorimessa e risulterà adiacente all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante''.

    L'Istante chiede se per il prospettato intervento sia  possibile fruire del Superbonus  per l'installazione dell'ascensore esterno  ''in quanto costituente parte necessaria all'uso comune dell'edificio adiacente''. 

    Le Entrate specificano che con la Circolare n. 23 del 2022 è stato chiarito che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi  ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104», indicati  nell'articolo  16­bis,  comma  1, lettera  e),  del testo  unico  delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    Ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: ­

    • possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali; ­  
    • rientrano tra le opere ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 ­ e, dunque, possano essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; 
    • spettano anche se i predetti interventi sono effettuati in favore di persone di età  superiore a  sessantacinque  anni. 

    Ai  fini dell'applicazione del  Superbonus,  inoltre, è necessario che, qualora l'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia ''trainato'' da uno degli interventi di efficienza energetica ''trainanti'' di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119, sia realizzato ''congiuntamente'' a tali interventi e che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

    Anche in tal caso, il predetto miglioramento va dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 

    In merito al posizionamento dell'ascensore si ritiene che la predetta agevolazione spetti anche quando l'installazione venga effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' e l'impianto è adiacente allo stesso.

    In linea di principio, ai  fini della  fruizione dell'agevolazione, non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento  ''trainante'' sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio visto che ai  fini dell'agevolazione  in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale  n.  236  del 1989  e, dunque, l'intervento  possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche.

    Concludendo, nel caso di specie, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, le spese sostenute dai condomini del Condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale sono ammesse al Superbonus. 

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: non agevolato il vano cantina per installare l’ascensore

    Il vano cantina acquistato dal condominio per installare un ascensore per superamento delle barriere architettoniche non è agevolabile con il superbonus. Vediamo il perché

    Questa la sintesi della Risposta a interpello n 547 del 4 novembre con la quale un condominio composto da sei unità residenziali (categoria catastale A/6), che intende effettuare interventi "trainanti" sulle parti comuni (intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali) di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) aveva dubbi sulla installazione di un ascensore quale intervento " trainato" di eliminazione di barriere architettoniche.

    In particolare, per l'installazione è necessario l'acquisto, da parte del condominio, di un locale cantina attualmente di proprietà di un solo condomino per realizzare il "vano motore e la fossa di termine corsa inferiore".

    Ciò premesso, lil condominio chiede se le spese che dovranno sopportare i condomini, per l'acquisto del suddetto vano cantina, possano rientrare in quelle detraibili per l'intervento prospettato quali spese connesse all'installazione dell'ascensore.

    Superbonus: quali spese connesse all'ascensore sono agevolate?

    Le Entra specificano che con la circolare 23/E del 2022 è stato precisato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi "trainati" dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    Analoga disposizione è inserita anche nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio per effetto della quale i predetti interventi sono ammessi al Superbonus anche nell'ipotesi in cui siano effettuati congiuntamente agli interventi antisismici ivi indicati

    Nel citato documento di prassi è stato ribadito che la detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari quali, ad esempio, 

    • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), 
    • il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali ad esempio servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, 
    • il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

    Superbonus: esempi di lavori trainati per cui spetta

    Nella medesima circolare n. 28/E del 2022 è stato, inoltre, ribadito che la detrazione spetta anche per le spese sostenute, anche prima dell'inizio dei lavori, per: 

    • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
    • l'acquisto dei materiali; 
    • l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
    •  l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori; – gli oneri di urbanizzazione; 
    • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41). 

    Viene specificato che l'elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all'intervento edilizio quali, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico; non sono, invece, agevolabili, ad esempio, i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori. 

    In sostanza, la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la "realizzazione di specifici interventi" nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali, NON possono rientrare anche i costi sostenuti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori. 

    Tale esclusione sussiste anche quando, come nel caso di specie, l'acquisto riguardi il locale cantina necessario per l'installazione dell'ascensore. 

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Comunicazione cessione bonus edilizi: le istruzioni per la remissione in bonis

    Con Risoluzione n 58 dell'11 ottobre le Entrate pubblicano le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cessione dei bonus edilizi (all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

    Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, al punto 4.1, prevede che, salvo diverse specifiche disposizioni: 

    • la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi debba essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni; 
    • la comunicazione per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, debba essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. 

    Soggetti IRES e partite IVA con opzione per i bonus edilizi da comunicare entro il 15 ottobre

    Attenzione al fatto che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022. 

    Inoltre, lo stesso articolo 10-quater prevede, al comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022

    Leggi anche Prima cessione e sconto soggetti IRES e PIVA: entro il 15.10 l'invio dell''opzione

    La circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, al paragrafo 5.4, ha chiarito che in presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.

    A tal fine è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

    Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018. 

    Remissione in bonis cessioni bonus edilizi: istruzioni operative per il modello F24

    Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”. 

    Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:

    • nella sezione “CONTRIBUENTE”: 
      • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
      •  nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo 3 “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi; 
    • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”sono indicati:
      • nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
      • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
      • nel campo “codice”, il codice tributo 8114; 
      • nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Omessa dichiarazione e credito IVA: si può portare in detrazione

    La Corte di cassazione con la sentenza del 10 ottobre 2022 n. 29415 ha sostenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA nell’anno in cui il credito IVA è sorto non impedisce al contribuente, a certe circostanze, di usufruire del credito maturato a seguito di compensazione effettuata nella dichiarazione presentata per il periodo d’imposta successivo

    Analizziamo la sentenza di cui si tratta.

    La vicenda giudiziaria nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato (art 36 bis DPR 600/73) con cui l'agenzia riteneva che una srl non avrebbe dovuto far ricorso alla compensazione IVA nella dichiarazione modello unico 2008 per il periodo 2007 non essendo stata presentata la dichiarazione iva nell'anno precedente.
    La società impugnava la cartella emessa sia per vizi formali, che per difetto di motivazione nonché per infondatezza della pretesa nel merito.
    La commissione Tributaria provinciale rigettava il ricorso in quanto l'inottemperanza all'obbligo della dichiarazione annuale precludeva al contribuente il diritto di portare in detrazione un credito Iva nel periodo successivo. A seguito dell'appello proposto dal contribuente la CTR della Regione Lombardia confermava la decisione di primo grado.
    Il contribuente presentava ricorso in Cassazione sostanzialmente  per due motivi:

    • Violazione e falsa applicazione dell'art 30 e 55 DPR 633/72 in relazione agli artt 8 comma 3 DPR 322/98 e 19 comma 1 DPR 633/72 ex art 360 primo comma n. 3 c.p.c.
    • Violazione e falsa applicazione dell'art 54-bis DPR 633/72 ex art 360 n. 3 c.p.c.

    La Cassazione ha rigettato il secondo motivo in quanto nel caso di specie l'emissione della cartella, saltando la fase dell'accertamento, era consentita. 

    Proprio per effetto della omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale, il fisco aveva la facoltà di operare, con procedure automatizzate, a seguito di un semplice controllo formale.

    In sintesi con l'emissione della cartella l'ufficio impositivo non ha svolto alcun atto di indagine limitandosi al mero raffronto tra dichiarazione del contribuente con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, come prescrive la normativa

    Proprio perchè si tratta di riscontro meramente formale solo nella eventuale fase conteziosa il contribuente poteva far valere la sua posizione sostanziale.
    Con l'altro motivo il contribuente deduce sostanzialmente che l'omessa presentazione della dichiarazione Iva, non può impedire alla parte di usufruire, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato, effettuando la compensazione con la presentazione del modello unico.
    La Cassazione in merito al primo motivo ritiene di dover applicare il principio affermato dalle Sezioni unite con sentenza n. 17758 del 2016, secondo cui sebbene in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, e consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta, ciò non esclude che il contribuente nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, possa dimostrare che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

    Inoltre in tema di detrazione del credito IVA maturato con riferimento ad un anno di imposta in cui il contribuente ha omesso di presentare la relativa dichiarazione, le Sezioni Unite della Corte, nella sentenza n. 17757 del 2016 hanno affermato il principio secondo cui «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili». 

    Appare evidente che anche nel caso in questione il credito vantato dal contribuente nasce dalla legge e non dalla dichiarazione, e quindi una volta dimostrato l'effettiva esistenza del credito, risultante dai registri Iva e già prodotti all'ufficio  l'Amministrazione finanziaria non può negare la compensazione, pur in mancanza della dichiarazione, in quanto in tale modo la P.A viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora il contribuente avesse presentato la dichiarazione. 

    Nel caso di specie, è pacifico che il disconoscimento sia stato operato non per contestazione di merito, ma sul mero riscontro formale della mancanza della dichiarazione.
    Come è noto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.

    Concludendo la Cassazione accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente. Spese compensate.

    Occorre sottolineare che con sentenza del 10 ottobre n 29416, cui si rimanda, la Corte si è espressa con decisione di tenore opposto in un caso di specie di omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF che ha determinato la perdita del diritto all’utilizzo in compensazione del credito nel periodo d’imposta successivo.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Responsabilità solidale nelle cessioni da superbonus: i chiarimenti delle entrate

    L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 33 del 6 ottobre 2022 tra gli altri, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione. 

    Viene specificato che in linea generale, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole

    Le violazioni amministrative di norme tributarie, ricorda l'agenzia, sono, infatti, punibili in caso di dolo o colpa e la sussistenza di tali elementi soggettivi rileva anche con riferimento ai soggetti che hanno concorso all’illecito tributario. 

    Ciò premesso, con particolare riferimento al concorso del fornitore o del cessionario di cui all’articolo 121, comma 6, con le recenti modifiche introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti-bis, la responsabilità solidale (nel rispetto delle condizioni previste dalla norma) è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave. 

    Ricordiamo che la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022( pubblicata ni GU n 221/2022) con l’articolo 33-ter, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). 

    Dalla originaria introduzione dell’art 121  del DL 34/2020, il comma 6 ha stabilito che, qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.

    La novità appunto consiste nello specificare che la responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave” 

    Inoltre, si stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art 119 e  di cui all’art121 , comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020.

    Con la Circolare 23/E di giugno, l’agenzia delle Entrate ha spiegato che il cessionario è solidalmente responsabile, in caso di acquisto di crediti, quando ometta «il ricorso alla specifica diligenza richiesta». 

    La conversione Dl Aiuti bis aggiunge che la responsabilità solidale si consolida solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave e restano pertanto centrali i sei indici di rischio, individuati dalle Entrate, misuratori della diligenza. 

    Responsabilità solidale nelle cessioni: esempi di dolo e colpa grave

    Nella circolare n 33 del 6 ottobre vengono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave: 

    • il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente; 
    • la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati). 
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus mobili: spetta per sostituzione della porta blindata?

    In merito alla agevolazione fiscale nota come bonus mobili, le Entrate replicano ad un quesito di un contribuente con risposta pubblicata sul sito internet della propria rivista online FiscoOggi in data 3 ottobre 2002.

    Brevemente si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 art 1 comma 37 ha disposto la proroga del bonus mobili con una rimodulazione degli importi rispetto al passato.

    In particolare, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore:

    • a 10.000 euro per l’anno 2022 
    • a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024
    • mentre per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 16.000 euro.

    Tornando al quesito sulla sostituzione della porta blindata, veniva domandato se sia possibile avere il bonus mobili nel caso di sostituzione di una porta di un appartamento con una porta blindata.
    Le Entrate replicano che per gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra i quali può farsi rientrare il montaggio di una porta blindata o rinforzata (per un elenco esemplificativo di questi interventi si veda la Circolare n 13/2001 circolare n. 13/2001), si ha diritto a richiedere la detrazione del 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del TUIR).

    Viene sottolineato che la fruizione di questa detrazione non consente di per sé di richiedere l’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, bonus mobili.

    Solo nel caso in cui la misura di prevenzione è inquadrabile, per le sue particolari caratteristiche, anche tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a, b, c, d del Dpr n. 380/2001) è possibile avvalersi anche dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici come chiarito dalla Circolare n 10/2014 circolare n. 10/2014.

    Per approfondimenti sul bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2022: la Legge di bilancio proroga la detrazione