• Legge di Bilancio

    Beni strumentali nuovi: i codici tributo per i crediti di imposta, uno ridenominato

    Con Risoluzione n 45 del 26 luglio le Entrate provvedono a ridenominare il codice tributo per il credito di imposta in beni strumentali

    In particolare si ridenomina il codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021: 

    • 6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”. 

    Viene precisato che restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione che di seguito si legge nel dettaglio.

    Con Risoluzione n 3/E del 13 gennaio 2021 sono istituiti 6 codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali:

    1. ex art 1 commi 184 e seguenti Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
    2. ex art 1 commi 1051 e seguenti Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

    Vediamo il primo caso:

    • è riconosciuto un credito di imposta, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, utilizzabile con le seguenti modalità:
      • il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo oppure tre per gli investimenti di cui al comma 190,
      • il contributo può essere speso dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188,
      • o a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dalla norma (comma 118)

    Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
    • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
    • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019

    La risoluzone percisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

    Vediamo il secondo caso:

    L’articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito di imposta agli investimenti in beni strumentali previsti dalla normaeffettuati:

    • dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 
    • oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito è utilizzabile con le seguneti modalità:

    • in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni  (per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055)
    • o a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1056,1057,1058).
    • per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
    • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” (ridenominato come su indicato)
    • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

    La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”

    Per approfondimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio si legga: Beni strumentali nuovi: prorogato al 31 dicembre 2022 il credito di imposta

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    IMU 2023: pubblicato il decreto MEF per diversificare aliquote

    Viene pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il Decreto 7 luglio MEF con le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge  27 dicembre 2019, n. 160 e si stabiliscono le modaliàùtò di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.

    Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

    In sintesi con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023:

    • si affida a un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanzesentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
    • si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

    Aliquote IMU: come vengono determinate dai Comuni

    I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La legge di bilancio 2020 ha previsto l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

    Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze. 

    Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.  La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.

    Con la legge n. 197/2022 è stato previsto che, in mancanza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, non si applicano le aliquote in vigore nell’annualità precedente ma quelle di base fissate dalla normativa nazionale.

    IMU 2023: novità dalla legge di bilancio

    Facciamo il riepilogo delle norme e vediamo le novità della legge di bilancio 2023.

    La legge di bilancio 2023 integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale disponeva che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
    Le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

    In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
    Con le norme introdotte dalla legge di bilancio 2023 si pone una deroga:

    • alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
    • e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

    Infatti a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

    La legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

    In sintesi con le novità appena introdotte:

    • si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
    • si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

    Aliquote IMU: come vengono determinate dai Comuni

    I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La legge di bilancio 2020 prevede l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

    Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze. 

    Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.

    IMU 2023: novità dalla legge di bilancio

    La lettera a) del comma in esame integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale nella sua formulazione vigente dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
    Le disposizioni in esame aggiungono un periodo al comma 756, al fine di affidare a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU.
    La lettera b) integra il comma 767 della legge di bilancio 2020. Tale norma dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

    In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
    Con le norme in commento si pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
    In particolare, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 202), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

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  • Legge di Bilancio

    Opzione donna 2023: tutte le istruzioni

    La legge di bilancio 2023  ha previsto  pesanti modifiche al regime pensionistico riservato alle donne Opzione Donna , nuovamente prorogata per il 2023 .

    Qui il testo della legge di bilancio 2023 n. 197 2022

    Ricordiamo che questo sistema in vigore in forma sperimentale dal 2004 (legge di bilancio 2005) permetteva, per chi ha maturato i requisiti nel 2021:

    • l'uscita a 58 anni  di età per le dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome 
    • con requisito contributivo di 35 anni;
    • con finestre di attesa della decorrenza del trattamento  di 12  mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

    ATTENZIONE l'assegno pensionistico è calcolato con sistema interamente contributivo (più penalizzante dal punto di vista economico di quello misto).

    Il 6 febbraio 2023 INPS ha pubblicato la circolare di istruzioni aggiornate  con le novità  in vigore dal 1 gennaio 2023 

    Qui il testo circolare Inps  25-2023

    AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO 2023

    INPS ha dato il via alla gestione delle domande   da parte degli uffici  per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa anche in regime internazionale. 

    Nel messaggio  interno del 4 maggio 2023  ricorda che la pensione  non può avere decorrenza anteriore:

    • al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria e delle forme sostitutive  dell'AGO, e
    •  al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti a carico delle forme esclusive della assicurazione generale obbligatoria (dipendenti statali).

    Riesame domande  Opzione donna 

    AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO 2023 

    Con messaggio 2547 del 10 luglio 2023  l'istituto ha precisato che  sta procedendo al riesame delle domande di Opzione donna respinte  per i casi in cui l' opzione  per il sistema contributivo connesso alla pensione “Opzione donna”, non abbia ancora  prodotto effetti sostanziali fino al pagamento – anche parziale – dell’onere del riscatto della laurea “a percentuale” dei periodi ante 1996,  in quanto ciò preclude il  diritto  di accesso alla pensione anticipata,. 

    Questo si applica a prescindere dalla data di presentazione della domanda, sempre che 

    l’esercizio dell'opzione e 

    la domanda di riscatto 

    siano avvenute entro il 20 dicembre 2021 e se il perfezionamento dei requisiti d’accesso, alla data di presentazione dell’istanza di riscatto, abbia tenuto conto anche della contribuzione da riscattare.  

    Opzione donna: nuovi  requisiti

    Come detto la versione definitiva della legge di bilancio 2023  prevede che  la proroga del regime sperimentale  anche per il 2023  riguardi solo  lavoratrici  che sono  in condizioni di svantaggio, ovvero:

    1. licenziate o  dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero, oppure 
    2. con disabilità pari o oltre il 74% o
    3. che assistono, da almeno 6 mesi,  persone disabili conviventi , con handicap in situazione di gravità ex legge 104 1992

    Inoltre     l'eta di accesso sale a 60 anni  sia per le dipendenti che per le autonome, ma con  anticipo di 1 anno per ogni figlio, entro un massimo di due, quindi è fissata a:

    • 58 anni per chi ha avuto due o più figli  
    • 59 anni per chi ha avuto un figlio

    ATTENZIONE La riduzione di due anni si applica alle lavoratrici del punto 1 anche in assenza di figli.

    La circolare specifica  che le  condizioni di svantaggio vanno verificate alla data della domanda, NON alla data del 31 dicembre 2022.

    Come fare  domanda per  Opzione Donna

    Con il messaggio 467 del 1 febbraio  2023 INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata c.d. opzione donna  con le modifiche apportate dall'ultima legge di bilancio. 

    Le domande  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Pensione anticipata “Opzione donna” – Domanda”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Va allegata la documentazione richiesta descritta in dettaglio nella circolare 25-2023. La  prestazione  è individuata dal seguente nuovo prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023”.

    Opzione donna 2023:  le  condizioni di svantaggio

    Con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992,  la circolare precisa che .

    •  Ai fini del requisito della convivenza si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
    • I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.
    • Riguardo allo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato dalla Commissione medica   o in caso di sentenza o riconoscimento conseguente ad accertamento tecnico,  dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.
    • Riguardo  all'assistenza a parenti  entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti

    Per quanto riguarda  le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo un tavolo di confronto 

    • è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
    • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso altra  attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato

    Opzione donna 2023: finestre di decorrenza

     Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti conseguono la pensione decorsi:

    a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso  delle lavoratrici  dipendenti;

    b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso di lavoratrici autonome, 

    e comunque non prima 

    1. del  1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome, e 
    2. del 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

    Invece  le lavoratrici del comparto scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

  • Legge di Bilancio

    Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile

    Entro il 30 aprile avverrà l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 a meno che gli enti interessati non abbiamo provveduto a deliberare la non applicazione della misura agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 poi modificata nei termini dal Decreto Milleproroghe.

    In particolare, la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato le disposizioni sullo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevedendo: 

    • differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potevano deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale (Leggi anche Stralcio mini ruoli: gli enti non statali hanno tempo fino al 31.03);
    • introduzione per gli stessi enti creditori della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).

    Sulla base di ciò la norma ha previsto:

    • il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; 
    • fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.

    Annullamento automatico debiti entro 1.000 euro

    La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

    Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

    • interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
    • sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

     L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

    • capitale;
    • rimborso spese per procedure esecutive;
    • diritti di notifica.

    Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non  le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).

    Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023 (termine prorogato al 31 marzo), uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.

    La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) ha dato appunto la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.

    La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.

    I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.

    La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.

  • Legge di Bilancio

    Indennità amianto 2023: da aprile l’aumento della rendita

    Nella legge di bilancio 2023, Legge 197 2022  all'art 1 comma 293 è stato  previsto un  rafforzamento  del sostegno economico a favore dei  soggetti  già  titolari  di  rendita erogata  per  una  patologia  asbesto-correlata (derivante da esposizione all'amianto) riconosciuta dall’ INAIL.

     In particolare:

    1.     ai superstiti dei soggetti deceduti per malattia professionale connessa all'esposizione all'amianto, la misura della  prestazione aggiuntiva dal 1 gennaio 2023    sale al 17%;
    2.     ai  malati  di  mesotelioma,  che  abbiano  contratto  la  patologia  per  esposizione  familiare  a  lavoratori  impegnati  nella   lavorazione  dell'amianto, oppure per esposizione ambientale, è aumentata da 10mila a 15mila euro   la prestazione  di importo fisso che viene corrisposta  su domanda.
    BENEFICI ECONOMICI aggiuntivi PER PATOLOGIE DA AMIANTO  IMPORTI 2023
    Prestazione aggiuntiva superstiti   17% della rendita mensile  invece che 15%
    Prestazione una tantum per esposizione familiare o ambientale    15mila euro, invece che 10mila

     Prestazioni INAIL per patologie da esposizione all'amianto

    Vale forse la pena ricordare che

    1. La Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto è destinata ai lavoratori titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto o, in caso di morte, ai loro superstiti titolari di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto.  È una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, prevista dalla legge finanziaria 2008 (n.244/2007). Viene erogata in automatico dall'INAIL.
    2.  l'Indennità una tantum per il mesotelioma non professionale erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto (inizialmente in forma sperimentale  nel 2015 e prorogata fino all'entrata a regime nel 2021),   riguarda invece i soggetti che sono stati esposti all'amianto non per motivazioni professionali ma per
    • "esposizione ambientale" nel territorio italiano  oppure
    • esposizione familiare (convivenza con un operatore professionale dell'amianto impiegato in Italia).

    Nella circolare Inail 6 novembre 2015 , n. 76  viene specificato che  per accertare l'insorgenza della patologia i periodi di esposizione devono essere, compatibili e  che si considera utile  una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.

     L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.utilizzando il Mod. 190 E  allegato alla  circolare n. 25/2021, via raccomandata o PEC.

    Prestazioni amianto: le istruzioni INAIL 

    INAIL ha pubblicato il 4 aprile 2023 la circolare 14 di istruzioni specificando che 

    • i nuovi importi della  rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti  saranno erogati ai reddituari a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.
    • per la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi,  invece  gli interessati devono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di accertamento della malattia (data della prima diagnosi).
  • Legge di Bilancio

    Maggiorazione quota ammortamento fabbricati per il commercio al dettaglio: ecco le regole

    Con Provvedimento n. 89458 del 22 marzo ma pubblicato in data 23, le Entrate dettano le regole in merito alla maggiorazione della quota di ammortamento (dal 3 al 6%) del costo dei fabbricati strumentali di determinate imprese operanti con specifici codici ATECO prevista dalla legge di Bilancio 2023 art 1 commi da 65 a 67. Leggi anche: Ammortamento fabbricati strumentali al 6% per il Dettaglio

    Attenzione al fatto che, la maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori indicati, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. 

    Maggiorazione quota ammortamento: a chi spetta

    Sono imprese i soggetti titolari di redditi d’impresa, ovvero: 

    • a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR; 
    • b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; 
    • c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata; 
    • d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici; 
    • e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i fabbricati di cui al punto 3.1 di questo provvedimento.

    Nel dettaglio, la maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti di cui ai seguenti codici ATECO:

    • 47.11.10 (Ipermercati); 
    • 47.11.20 (Supermercati); 
    • 47.11.30 (Discount di alimentari); 
    • 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 
    • 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 
    • 47.19.10 (Grandi magazzini); 
    • 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
    •  47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 
    • 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 
    • 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 
    • 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
    • 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 
    • 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 
    • 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 
    • 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati). 

    Maggiorazione quota ammortamento: casi particolari

    La maggiorazione non si applica ai fabbricati strumentali:

    • a) concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori interessati fermo restando quanto disposto all’articolo 5 del provvedimento; 
    • b) il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6 per cento.

    Viene precisato che, in caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento. 

    Inoltre, in caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti dal provvedimento.

    Maggiorazione quota ammortamento: sintesi delle regole

    Ricordiamo che  l’articolo 1, comma 65, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo articolo 1. 

    Il predetto ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. 

    La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati; conseguentemente, non si applica nelle ipotesi in cui i medesimi fabbricati siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione.

    Al riguardo, viene prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Quota 103: tutte le regole e istruzioni per la domanda

    La legge di bilancio 2023 L 197-2022 in vigore dal 1 gennaio,  introduce all'art 1 co. 283-285  in via sperimentale SOLO per il 2023, una nuova forma di pensione anticipata, definita dalla norma ”pensione anticipata flessibile”,   ma comunemente detta  “Quota 103”.

    Il regime   sostituisce Quota 102 dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, anche in vista  di una possibile riforma previdenziale complessiva. 

    Un messaggio del 20 febbraio ha comunicato la disponibilità della piattaforma telematica per le domande (v. ultimo paragrafo).

    In data 10 marzo invece è stata finalmente pubblicata la circolare completa di istruzioni n. 27-2023

    Vediamo di seguito le regole principali per accedere a  Quota 103  nel 2023: beneficiari, requisiti , particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, finestre di decorrenza. 

    Quota 103: requisiti

    Il diritto  alla pensione  Quoa 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023   dei seguenti requisiti:

    • età anagrafica di almeno 62 anni e 
    •  anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in cumulo tra diverse gestioni INPS.

    La circolare 27 precisa che resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

     I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.

     Sono interessati in particolare  gli iscritti:

    •   alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive e
    •   alle gestioni speciali  INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata)  per lavoratori autonomi e parasubordinati.

    Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

    Quota 103 importo e cumulo redditi – Casi particolari

    Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, (nel 2023 sono  2.818,7 euro mensili lordi)    con riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento prima  del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento verrà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

    E’ previsto, per la durata dell’anticipo, il divieto di cumulo  con i redditi da lavoro ,  con deroga  di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.

    ATTENZIONE La circolare INPS  del 10 marzo 2023 precisa che:

    1. " per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti per la pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 , il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza "
    2.  il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. 
    3. per  gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per  COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale  sanitario  in quiescenza,prorogati fino al 31 dicembre 2023,  non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile
    4. per quanto riguarda gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà il riconoscimento è possibile  entro il 31 dicembre 2023,  con i requisiti di accesso a pensione di Quota 103  purchè in  presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

    Quota 103: finestre di accesso e pagamento TFR-TFS pubblico impiego

    Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni: 

    1 – i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento 

    •    dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati o  
    •   dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;)

    2 –  i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto  alla pensione: 

    •   dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e
    •   dal settimo mese se dipendenti pubblici, 

    Il  personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

    Nella circolare 27 2023 INPS precisa che i termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate  per i dipendenti pubblici relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

    Il trattamento sarà pagabile  dunque  dopo:

    • dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero 
    • dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

    Quota 103 e incentivo al trattenimento in servizio dei dipendenti

    Per chi matura i requisiti di Quota 103 è previsto anche un incentivo, riservato ai i lavoratori dipendenti  che  decidano comunque di  rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore   che sono, in genere, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, per il periodo di percezione dell'assegno anticipato  

    L’importo  corrispondente viene  versato in busta paga. 

    Domande Quota 103

    Con il  messaggio 754 del 21 febbraio 2023  INPS  comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

    Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

     ATTENZIONE sul sito la pensione in oggetto è  definita come “Pensione Anticipata Flessibile”, nel gruppo  Anzianità/Anticipata/Vecchiaia – Sottogruppo:        Pensione di anzianità/anticipata – requisito anticipata flessibile