• Legge di Bilancio

    Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: depennata

    Nella conversione del Decreto anticipi figurano delle novità anche per i sostituti d'imposta e gli obblighi relativi alla dematerializzazione delle schede dell'8,5,2 per mille sull'IRPEF.

    In dettaglio, si abroga l’obbligo previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime.

    Leggi anche Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti.

    Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: novità per i sostituti

    La disposizione in esame abroga il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, che posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 quindi al periodo d’imposta 2023, l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

    In sostanza, si espunge il riferimento alle modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e si prevede che i sostituti d’imposta provvedono a consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    Si abroga la lettera c-bis) del comma 2-bis dell’articolo 37 che prevede che i sostituti d’imposta provvedono a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti. 

    Infine si sopprime la previsione che il sostituto è tenuto a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

  • Legge di Bilancio

    Tax credit cinema 2024: le novità in arrivo

    Il DDL di Bilancio 2024 approdato in Parlamento per l'iter di approvazione definitivo, contiene novità anche per il settore Cinema.

    Con l’articolo 14, composto di un solo comma, si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli:

    • 13 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”, 
    • 15 in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione,
    • 17 in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, 
    • 18 che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, 
    • 20 che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, 
    • 21 che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta, 
    • 25 che reca disposizioni di attuazione,
    • 26 che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive
    • e 27 in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

    Vediamo una sintesi di alcune delle possibili novità se confermate nel testo definitivo di legge.

    Credito d’imposta imprese di produzione nel cinema

    In merito al credito di imposta previsto dall'art 15 la nuova disposizion dovrebbe prevedere che il decreto di cui all’art. 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.12 (che indica gli obiettivi e le tipologie di intervento). 

    In particolare: 

    • a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità – prosegue il nuovo comma 2 dell’art. 15 – nello stesso decreto di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento;
    • b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dal citato art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibili

    Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico

    In merito all'art 17 si dovrebbe stabilire che alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.

    Potenziamento offerta cinematografica

    In merito all'art 18, si dovrebbe prevedere che al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21

    Contributi qualità artistica dell'opera

    Il nuovo secondo periodo del comma 2 dell’art. 26 prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro (della cultura) tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

    Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al nuovo comma 2-bis.

  • Legge di Bilancio

    Pubblicato il testo della NADEF in vista della Legge di Bilancio 2024

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 settembre 2023, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023).

    Ricordiamo che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

    Come precisato nella premessa del testo della nota, dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell’economia italiana ha subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell’erosione del potere d’acquisto delle famiglie dovuto all’elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell’economia europea e della contrazione del commercio mondiale.

    Alla luce della modesta crescita dell’attività economica prefigurata dalle stime interne per il secondo semestre, tali fattori portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall’1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall’1,5 per cento all’1,0 per cento.

    Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all’1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall’1,1 per cento all’1,2 per cento.

    Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell’indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell’anno in corso hanno fortemente risentito dell’impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. A tale impatto si è aggiunto l’effetto del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e della discesa dei prezzi all’importazione sul gettito delle imposte indirette.

    La revisione al rialzo delle stime di erogazione degli incentivi edilizi comporta maggiori compensazioni fiscali e, pertanto, un fabbisogno di cassa del settore pubblico che resterà elevato lungo tutto il triennio coperto dalla prossima legge di bilancio.

    Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

    • conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
    • prima fase della riforma fiscale;
    • sostegno alle famiglie e alla genitorialità, attraverso sostegno delle famiglie con più di due figli.
    • prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
    • conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
    • rifinanziamento delle politiche invariate.

    La riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende mettere in campo.

    La legge di bilancio finanzierà l’attuazione della prima fase della riforma, con il passaggio dell’imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro.

    La riforma ridurrà la pressione fiscale sulle famiglie, giacché essa sarà solo parzialmente coperta da una revisione delle spese fiscali.

    Sempre nell’ottica di un recupero del reddito disponibile delle famiglie, la legge di bilancio finanzierà anche il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, con una particolare attenzione al settore sanitario.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    NADEF 2023: i dati sul debito pubblico e previsioni future

    Il Consiglio dei Ministri n 52, datato 27 settembre, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2024-2026. 

    Vediamo i dettagli dal comunicato stampa dello stesso Governo.

    NADEF 2023: quadro riassuntivo

    Viene precisato che, la crescita del PIL è stimata allo 0,8 per cento nel 2023, all’1,2 per cento nel 2024 e, rispettivamente, all’1,4 per cento e all’1 per cento nel 2025 e nel 2026.
    Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. 

    Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.

    Il rapporto debito pubblico/PIL per il 2024 è previsto al 140,1 per cento.
    Il tasso di disoccupazione è previsto in riduzione al 7,3 per cento nel 2024 (dal 7,6 per cento previsto per il 2023).

    NADEF 2023: cosa si prevede

    La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. 

    Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. 

    Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. 

    Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. 

    Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.

    Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

    • conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
    • prima fase della riforma fiscale;
    • sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
    • prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
    • conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
    • rifinanziamento delle politiche invariate.

    Sebbene l’indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l’aggiustamento strutturale prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell’Unione Europea. 

    Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.

    Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.

    Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l’arco temporale della NADEF.

    Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.

    Il saldo di bilancio sconta l’incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.

  • Legge di Bilancio

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: domande entro il 23 settembre

    Con un avviso del 9 agosto, il Ministero del Turismo informa di una proroga della misura agevolativa riguardante i Comuni a vocazione turistica.

    Nel dettaglio, il termine previsto al 9 settembre 2023 per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica sotto i 5000 abitanti, come richiesto da ANCI, è prorogato alle ore 9.00 del 23 settembre 2023.

    Ricordiamo che come definito all’art. 7 dell’Avviso pubblico del 07 giugno dalle ore 12 del 17 luglio 202 e fino alle ore 12 del 9 settembre, termine prorogato al 23.09, è possibile accedere alla piattaforma informatica realizzata dal Ministero del Turismo al seguente link, per effettuare domanda di finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica.

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: cosa riguarda

    Con il decreto interministeriale del 14 aprile 2023 è data attuanzione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 per i comuni a vocazione turistica.

    Ricordiamo infatti che, la Legge di Bilancio 2023 con l’articolo 1, comma 607 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di:

    • 10 milioni per il 2023 
    • 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

    Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica (leggi anche Comuni a vocazione turistica: cambiano le tabelle ISTAT ) con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana  sostenibilità ambientale 

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: chi riguarda

    Il Fondo piccoli comuni a vocazione turistica ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

    Nel dettaglio possono presentare domanda di finanziamento i Comuni italiani che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

    • a) popolazione residente Istat inferiore a 5.000 abitanti. Il possesso del requisito è riferito all’ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell’avviso. 
    • b) appartenenza, alla data di pubblicazione dell’Avviso, del Comune, con riferimento alla “Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in una delle seguenti categorie turistiche prevalenti: 
      • B – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica; 
      • C – Comuni con vocazione marittima; 
      • D – Comuni del turismo lacuale; 
      • E – Comuni con vocazione montana; 
      • F – Comuni del turismo termale; 
      • G – Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica; 
      • H – Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica; 
      • L1 – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni; 
      • L2 – Altri comuni turistici con due vocazioni; P – Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: gli interventi agevolabili

    L'avviso specifica inoltre che, gli interventi oggetto di agevolazione devono essere finalizzati a:

    1. accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
    2. sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
    3. riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
    4. potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
    5. creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
    6. promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
    7. ridurre l’impatto ambientale del turismo;
    8. incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

    Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: presenta la domanda dal 17 luglio

    Le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.

    Viene precisato che, eventuali richieste di informazioni/chiarimenti dovranno essere inoltrate all’ indirizzo:

    Si specifica tranttandosi di una misura pluriennale, possono essere presentate anche istanze a valenza pluriennale per il periodo 2023-2025, in coerenza con la capienza finanziaria prevista per ciascuna annualità

    L’entità del contributo concedibile per ciascun progetto è non superiore alla misura massima del 100% della spesa ammissibile e ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna annualità, per la progettazione e la realizzazione di ciascun intervento. 

    Le proposte progettuali non potranno essere inferiori ad un ammontare annuo pari a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00). 

    Attenzione al fatto che le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento ( accedi qui per tutto l'occorrente) dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 09 settembre 2023. 

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    IMU 2023: pubblicato il decreto MEF per diversificare aliquote

    Viene pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il Decreto 7 luglio MEF con le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge  27 dicembre 2019, n. 160 e si stabiliscono le modaliàùtò di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.

    Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

    In sintesi con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023:

    • si affida a un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanzesentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
    • si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

    Aliquote IMU: come vengono determinate dai Comuni

    I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La legge di bilancio 2020 ha previsto l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

    Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze. 

    Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.  La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.

    Con la legge n. 197/2022 è stato previsto che, in mancanza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, non si applicano le aliquote in vigore nell’annualità precedente ma quelle di base fissate dalla normativa nazionale.

    IMU 2023: novità dalla legge di bilancio

    Facciamo il riepilogo delle norme e vediamo le novità della legge di bilancio 2023.

    La legge di bilancio 2023 integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale disponeva che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
    Le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

    In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
    Con le norme introdotte dalla legge di bilancio 2023 si pone una deroga:

    • alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
    • e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

    Infatti a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

    La legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", introdotto alla Camera, incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020.

    In sintesi con le novità appena introdotte:

    • si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.
    • si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

    Aliquote IMU: come vengono determinate dai Comuni

    I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La legge di bilancio 2020 prevede l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che forma parte integrante dell’atto: tale obbligo è destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, che consente di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

    Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze. 

    Essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica.

    IMU 2023: novità dalla legge di bilancio

    La lettera a) del comma in esame integra il comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale nella sua formulazione vigente dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
    Le disposizioni in esame aggiungono un periodo al comma 756, al fine di affidare a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU.
    La lettera b) integra il comma 767 della legge di bilancio 2020. Tale norma dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

    Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell’imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

    In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
    Con le norme in commento si pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
    In particolare, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 202), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

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  • Legge di Bilancio

    Opzione donna 2023: tutte le istruzioni

    La legge di bilancio 2023  ha previsto  pesanti modifiche al regime pensionistico riservato alle donne Opzione Donna , nuovamente prorogata per il 2023 .

    Qui il testo della legge di bilancio 2023 n. 197 2022

    Ricordiamo che questo sistema in vigore in forma sperimentale dal 2004 (legge di bilancio 2005) permetteva, per chi ha maturato i requisiti nel 2021:

    • l'uscita a 58 anni  di età per le dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome 
    • con requisito contributivo di 35 anni;
    • con finestre di attesa della decorrenza del trattamento  di 12  mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

    ATTENZIONE l'assegno pensionistico è calcolato con sistema interamente contributivo (più penalizzante dal punto di vista economico di quello misto).

    Il 6 febbraio 2023 INPS ha pubblicato la circolare di istruzioni aggiornate  con le novità  in vigore dal 1 gennaio 2023 

    Qui il testo circolare Inps  25-2023

    AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO 2023

    INPS ha dato il via alla gestione delle domande   da parte degli uffici  per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa anche in regime internazionale. 

    Nel messaggio  interno del 4 maggio 2023  ricorda che la pensione  non può avere decorrenza anteriore:

    • al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria e delle forme sostitutive  dell'AGO, e
    •  al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti a carico delle forme esclusive della assicurazione generale obbligatoria (dipendenti statali).

    Riesame domande  Opzione donna 

    AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO 2023 

    Con messaggio 2547 del 10 luglio 2023  l'istituto ha precisato che  sta procedendo al riesame delle domande di Opzione donna respinte  per i casi in cui l' opzione  per il sistema contributivo connesso alla pensione “Opzione donna”, non abbia ancora  prodotto effetti sostanziali fino al pagamento – anche parziale – dell’onere del riscatto della laurea “a percentuale” dei periodi ante 1996,  in quanto ciò preclude il  diritto  di accesso alla pensione anticipata,. 

    Questo si applica a prescindere dalla data di presentazione della domanda, sempre che 

    l’esercizio dell'opzione e 

    la domanda di riscatto 

    siano avvenute entro il 20 dicembre 2021 e se il perfezionamento dei requisiti d’accesso, alla data di presentazione dell’istanza di riscatto, abbia tenuto conto anche della contribuzione da riscattare.  

    Opzione donna: nuovi  requisiti

    Come detto la versione definitiva della legge di bilancio 2023  prevede che  la proroga del regime sperimentale  anche per il 2023  riguardi solo  lavoratrici  che sono  in condizioni di svantaggio, ovvero:

    1. licenziate o  dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero, oppure 
    2. con disabilità pari o oltre il 74% o
    3. che assistono, da almeno 6 mesi,  persone disabili conviventi , con handicap in situazione di gravità ex legge 104 1992

    Inoltre     l'eta di accesso sale a 60 anni  sia per le dipendenti che per le autonome, ma con  anticipo di 1 anno per ogni figlio, entro un massimo di due, quindi è fissata a:

    • 58 anni per chi ha avuto due o più figli  
    • 59 anni per chi ha avuto un figlio

    ATTENZIONE La riduzione di due anni si applica alle lavoratrici del punto 1 anche in assenza di figli.

    La circolare specifica  che le  condizioni di svantaggio vanno verificate alla data della domanda, NON alla data del 31 dicembre 2022.

    Come fare  domanda per  Opzione Donna

    Con il messaggio 467 del 1 febbraio  2023 INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata c.d. opzione donna  con le modifiche apportate dall'ultima legge di bilancio. 

    Le domande  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Pensione anticipata “Opzione donna” – Domanda”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Va allegata la documentazione richiesta descritta in dettaglio nella circolare 25-2023. La  prestazione  è individuata dal seguente nuovo prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023”.

    Opzione donna 2023:  le  condizioni di svantaggio

    Con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992,  la circolare precisa che .

    •  Ai fini del requisito della convivenza si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
    • I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.
    • Riguardo allo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato dalla Commissione medica   o in caso di sentenza o riconoscimento conseguente ad accertamento tecnico,  dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.
    • Riguardo  all'assistenza a parenti  entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti

    Per quanto riguarda  le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo un tavolo di confronto 

    • è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
    • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso altra  attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato

    Opzione donna 2023: finestre di decorrenza

     Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti conseguono la pensione decorsi:

    a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso  delle lavoratrici  dipendenti;

    b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso di lavoratrici autonome, 

    e comunque non prima 

    1. del  1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome, e 
    2. del 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

    Invece  le lavoratrici del comparto scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.