• Legge di Bilancio

    Indennità amianto 2023: da aprile l’aumento della rendita

    Nella legge di bilancio 2023, Legge 197 2022  all'art 1 comma 293 è stato  previsto un  rafforzamento  del sostegno economico a favore dei  soggetti  già  titolari  di  rendita erogata  per  una  patologia  asbesto-correlata (derivante da esposizione all'amianto) riconosciuta dall’ INAIL.

     In particolare:

    1.     ai superstiti dei soggetti deceduti per malattia professionale connessa all'esposizione all'amianto, la misura della  prestazione aggiuntiva dal 1 gennaio 2023    sale al 17%;
    2.     ai  malati  di  mesotelioma,  che  abbiano  contratto  la  patologia  per  esposizione  familiare  a  lavoratori  impegnati  nella   lavorazione  dell'amianto, oppure per esposizione ambientale, è aumentata da 10mila a 15mila euro   la prestazione  di importo fisso che viene corrisposta  su domanda.
    BENEFICI ECONOMICI aggiuntivi PER PATOLOGIE DA AMIANTO  IMPORTI 2023
    Prestazione aggiuntiva superstiti   17% della rendita mensile  invece che 15%
    Prestazione una tantum per esposizione familiare o ambientale    15mila euro, invece che 10mila

     Prestazioni INAIL per patologie da esposizione all'amianto

    Vale forse la pena ricordare che

    1. La Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto è destinata ai lavoratori titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto o, in caso di morte, ai loro superstiti titolari di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto.  È una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, prevista dalla legge finanziaria 2008 (n.244/2007). Viene erogata in automatico dall'INAIL.
    2.  l'Indennità una tantum per il mesotelioma non professionale erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto (inizialmente in forma sperimentale  nel 2015 e prorogata fino all'entrata a regime nel 2021),   riguarda invece i soggetti che sono stati esposti all'amianto non per motivazioni professionali ma per
    • "esposizione ambientale" nel territorio italiano  oppure
    • esposizione familiare (convivenza con un operatore professionale dell'amianto impiegato in Italia).

    Nella circolare Inail 6 novembre 2015 , n. 76  viene specificato che  per accertare l'insorgenza della patologia i periodi di esposizione devono essere, compatibili e  che si considera utile  una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.

     L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.utilizzando il Mod. 190 E  allegato alla  circolare n. 25/2021, via raccomandata o PEC.

    Prestazioni amianto: le istruzioni INAIL 

    INAIL ha pubblicato il 4 aprile 2023 la circolare 14 di istruzioni specificando che 

    • i nuovi importi della  rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti  saranno erogati ai reddituari a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.
    • per la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi,  invece  gli interessati devono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di accertamento della malattia (data della prima diagnosi).
  • Legge di Bilancio

    Maggiorazione quota ammortamento fabbricati per il commercio al dettaglio: ecco le regole

    Con Provvedimento n. 89458 del 22 marzo ma pubblicato in data 23, le Entrate dettano le regole in merito alla maggiorazione della quota di ammortamento (dal 3 al 6%) del costo dei fabbricati strumentali di determinate imprese operanti con specifici codici ATECO prevista dalla legge di Bilancio 2023 art 1 commi da 65 a 67. Leggi anche: Ammortamento fabbricati strumentali al 6% per il Dettaglio

    Attenzione al fatto che, la maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori indicati, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. 

    Maggiorazione quota ammortamento: a chi spetta

    Sono imprese i soggetti titolari di redditi d’impresa, ovvero: 

    • a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR; 
    • b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; 
    • c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata; 
    • d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici; 
    • e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i fabbricati di cui al punto 3.1 di questo provvedimento.

    Nel dettaglio, la maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti di cui ai seguenti codici ATECO:

    • 47.11.10 (Ipermercati); 
    • 47.11.20 (Supermercati); 
    • 47.11.30 (Discount di alimentari); 
    • 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 
    • 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 
    • 47.19.10 (Grandi magazzini); 
    • 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
    •  47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 
    • 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 
    • 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 
    • 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
    • 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 
    • 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 
    • 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 
    • 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati). 

    Maggiorazione quota ammortamento: casi particolari

    La maggiorazione non si applica ai fabbricati strumentali:

    • a) concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori interessati fermo restando quanto disposto all’articolo 5 del provvedimento; 
    • b) il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6 per cento.

    Viene precisato che, in caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento. 

    Inoltre, in caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti dal provvedimento.

    Maggiorazione quota ammortamento: sintesi delle regole

    Ricordiamo che  l’articolo 1, comma 65, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo articolo 1. 

    Il predetto ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. 

    La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati; conseguentemente, non si applica nelle ipotesi in cui i medesimi fabbricati siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione.

    Al riguardo, viene prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Liti pendenti con le Entrate: aggiornata la piattaforma per l’invio delle domande

    Aggiornata la piattaforma per l'invio telematico delle domande di chiusura agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia, a seguito della proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno) del termine ultimo per aderire, previsto dalla conversione in legge del decreto Bollette (Dl n. 34/2023).

    Entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.

    A seguito di questo slittamento, con Provvedimento del 5 luglio, l'Agenzia ha provveduto all'aggiornamento anche del Modello di domanda e delle relative istruzioni.

    Definizione agevolata liti pendenti con l'Agenzia: nuovo Modello

    Come anticipato, con Provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023 , le Entrate hanno approvano unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

    Scarica Modello e istruzioni di compilazione

    La domanda di definizione deve essere presentata, entro il 30 settembre 2023

    • per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato (è esente dall’imposta di bollo),
    • mediante trasmissione telematica, 
    • dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. 

    Ricordiamo che sono definibili:

    • le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (1 gennaio 2023)
    • si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

    La trasmissione telematica va effettuata: 

    1. direttamente dai contribuenti richiedenti; 
    2. o mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza. 

    Versamento dell'importo netto dovuto

    Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023.

    Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale. Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle
    prime tre, mensile.

    I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

    • 30 settembre 2023, prima rata;
    • 31 ottobre 2023, seconda rata;
    • 20 dicembre 2023, terza rata.

    Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

    Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 

    L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Quota 103: tutte le regole e istruzioni per la domanda

    La legge di bilancio 2023 L 197-2022 in vigore dal 1 gennaio,  introduce all'art 1 co. 283-285  in via sperimentale SOLO per il 2023, una nuova forma di pensione anticipata, definita dalla norma ”pensione anticipata flessibile”,   ma comunemente detta  “Quota 103”.

    Il regime   sostituisce Quota 102 dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, anche in vista  di una possibile riforma previdenziale complessiva. 

    Un messaggio del 20 febbraio ha comunicato la disponibilità della piattaforma telematica per le domande (v. ultimo paragrafo).

    In data 10 marzo invece è stata finalmente pubblicata la circolare completa di istruzioni n. 27-2023

    Vediamo di seguito le regole principali per accedere a  Quota 103  nel 2023: beneficiari, requisiti , particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, finestre di decorrenza. 

    Quota 103: requisiti

    Il diritto  alla pensione  Quoa 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023   dei seguenti requisiti:

    • età anagrafica di almeno 62 anni e 
    •  anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in cumulo tra diverse gestioni INPS.

    La circolare 27 precisa che resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

     I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.

     Sono interessati in particolare  gli iscritti:

    •   alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive e
    •   alle gestioni speciali  INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata)  per lavoratori autonomi e parasubordinati.

    Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

    Quota 103 importo e cumulo redditi – Casi particolari

    Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, (nel 2023 sono  2.818,7 euro mensili lordi)    con riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento prima  del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento verrà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

    E’ previsto, per la durata dell’anticipo, il divieto di cumulo  con i redditi da lavoro ,  con deroga  di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.

    ATTENZIONE La circolare INPS  del 10 marzo 2023 precisa che:

    1. " per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti per la pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 , il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza "
    2.  il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. 
    3. per  gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per  COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale  sanitario  in quiescenza,prorogati fino al 31 dicembre 2023,  non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile
    4. per quanto riguarda gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà il riconoscimento è possibile  entro il 31 dicembre 2023,  con i requisiti di accesso a pensione di Quota 103  purchè in  presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

    Quota 103: finestre di accesso e pagamento TFR-TFS pubblico impiego

    Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni: 

    1 – i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento 

    •    dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati o  
    •   dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;)

    2 –  i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto  alla pensione: 

    •   dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e
    •   dal settimo mese se dipendenti pubblici, 

    Il  personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

    Nella circolare 27 2023 INPS precisa che i termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate  per i dipendenti pubblici relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

    Il trattamento sarà pagabile  dunque  dopo:

    • dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero 
    • dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

    Quota 103 e incentivo al trattenimento in servizio dei dipendenti

    Per chi matura i requisiti di Quota 103 è previsto anche un incentivo, riservato ai i lavoratori dipendenti  che  decidano comunque di  rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore   che sono, in genere, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, per il periodo di percezione dell'assegno anticipato  

    L’importo  corrispondente viene  versato in busta paga. 

    Domande Quota 103

    Con il  messaggio 754 del 21 febbraio 2023  INPS  comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

    Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

     ATTENZIONE sul sito la pensione in oggetto è  definita come “Pensione Anticipata Flessibile”, nel gruppo  Anzianità/Anticipata/Vecchiaia – Sottogruppo:        Pensione di anzianità/anticipata – requisito anticipata flessibile

  • Legge di Bilancio

    Atti procedimento di accertamento: le regole per la definizione agevolata

    Con Provvedimento n 27663 del 30 gennaio 2023 le Entrate pubblicano le regole attuative per l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. 

    In particolare, si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023.

    Viene specificato che rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni:

    • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, 
    • gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023, 
    • e gli inviti al contradditorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023. 

    Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.

    Aderendo a questa misura agevolativa si usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

    La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.

    Nel provvedimento viene specificato che la procedura di regolarizzazione:

    • esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
    • non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, Dl n. 167/1990).
  • Legge di Bilancio

    Acquisto immobili green: detrazione 50% di IVA per prime e seconde case

    In data 30 gennaio arriva un ulteriore approfondimento relativo alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 sulla detrazione IVA per l'acquisto di immobili green dai costruttori.

    In particolare, un contribuente domandava se la nuova agevolazione riguarda le sole abitazioni principali o anche le seconde case.

    L'agenzia delle Entrate con risposta pubblicata sulla rivista on line FiscoOggi specifica che, tale agevolazione spetta anche per le seconde case non avendo il legislatore previsto nulla in merito.

    Detrazione 50% di IVA per acquisto immobili green (prime e seconde case)

    Ricordiamo che nella edizione di Telefisco 2023, il convegno in materia fiscale/lavoro de IlSole24ore, le Entrate avevano già fornito chiarimenti sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 Pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre la Legge n. 197  in materia di detrazione IVA sugli acquisti immobiliari.

    In particolare, è stato spiegato che la novità consente

    • di detrarre dall'IRPEF lorda, 
    • il 50% dell’IVA versata nel 2023
    • per l’acquisto effettuato sempre entro il 31 dicembre 2023 
    • di immobili residenziali di classe energetica A o B 
    • cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi o da organismi di investimento collettivo OICR

    Viene precisato inoltre che, la detrazione:

    • è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo di acquisto,
    • è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

    In Telefisco 2023 gli esperti hanno sottolineato come per questa misura valga il principio di cassa (IVA pagata nel 2023) e rogito notarile sempre nel 2023.

    Può essere utile ricordare che questa agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017.

  • Legge di Bilancio

    Cassa Commercialisti: no a stralcio e definizione agevolata

    Con notizia pubblicata sul proprio sito internet, la Cassa dei Dottori Commercialisti informa del fatto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 229, della Legge 197/22 (Legge di Bilancio 2023) è stato deciso di non applicare lo stralcio automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro per le somme demandate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2015. 

    Sulla "disapplicazione" dello stralcio automatico dei debiti leggi anche Disapplicazione stralcio parziale: istruzioni per gli enti non statali

    Nel comunicato del 26 gennaio, viene precisato che la decisione è basata innanzitutto sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli Associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento pro-tempore vigente.

    A tal proposito, si sottolinea che le maggiorazioni sono demandate agli Agenti della Riscossione solo in caso di mancata regolarizzazione spontanea (che prevede sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie) o adesione alla proposta di regolarizzazione inviata dalla Cassa.

    Inoltre, si ricorda come il mancato versamento delle maggiorazioni comporta un effetto penalizzante per l’interessato in quanto non consente di maturare l’anzianità contributiva, non dà luogo all’incremento e alla rivalutazione del montante pensionistico né al riconoscimento della prestazione previdenziale.

    Leggi anche: 

    Si comunica inoltre che la Cassa non ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/22 c.d. “Rottamazione quater”.