• Legge di Bilancio

    Il decreto Anticipi collegato alla Legge di Bilancio 2024 diventa legge

    Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024 (c.d. decreto Anticipi, DL n. 145 del 18.10.2023) contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, diventa legge.

    Scarica il testo della Legge del 15.12.2023 n. 191 e il testo del decreto legge del 18.10.2023 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e hanno efficacia dal 17 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

    Il testo del decreto, entrato in vigore il 19 ottobre, ed è suddiviso in 5 capi:

    • misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali;
    • misure in favore degli enti territoriali;
    • misure in materia di investimenti e in materia di sport;
    • misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza;
    • disposizioni finanziarie e finali.

    Qui di seguito alcune delle misure previste.

    Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

    Per il solo periodo d’imposta 2023, si prevede che, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, possa essere effettuato entro il 16 gennaio 2024, senza interessi. 

    Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

    Prorogato al 30 luglio 2024 (in luogo del 30 novembre 2023) il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. 

    L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui:

    • la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2024 
    • e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

    In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione.

    Con una modifica introdotta in sede di conversione viene disciplinata la modalità e il termine per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento dell’importo del credito utilizzato.

    Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

    Nuova Sabatini: si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Tax credit cinema 2024: le novità in arrivo

    Il DDL di Bilancio 2024 approdato in Parlamento per l'iter di approvazione definitivo, contiene novità anche per il settore Cinema.

    Con l’articolo 14, composto di un solo comma, si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli:

    • 13 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”, 
    • 15 in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione,
    • 17 in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, 
    • 18 che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, 
    • 20 che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, 
    • 21 che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta, 
    • 25 che reca disposizioni di attuazione,
    • 26 che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive
    • e 27 in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

    Vediamo una sintesi di alcune delle possibili novità se confermate nel testo definitivo di legge.

    Credito d’imposta imprese di produzione nel cinema

    In merito al credito di imposta previsto dall'art 15 la nuova disposizion dovrebbe prevedere che il decreto di cui all’art. 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.12 (che indica gli obiettivi e le tipologie di intervento). 

    In particolare: 

    • a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità – prosegue il nuovo comma 2 dell’art. 15 – nello stesso decreto di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento;
    • b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dal citato art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibili

    Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico

    In merito all'art 17 si dovrebbe stabilire che alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.

    Potenziamento offerta cinematografica

    In merito all'art 18, si dovrebbe prevedere che al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21

    Contributi qualità artistica dell'opera

    Il nuovo secondo periodo del comma 2 dell’art. 26 prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro (della cultura) tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

    Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al nuovo comma 2-bis.

  • Legge di Bilancio

    Pubblicato il testo della NADEF in vista della Legge di Bilancio 2024

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 settembre 2023, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023).

    Ricordiamo che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

    Come precisato nella premessa del testo della nota, dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell’economia italiana ha subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell’erosione del potere d’acquisto delle famiglie dovuto all’elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell’economia europea e della contrazione del commercio mondiale.

    Alla luce della modesta crescita dell’attività economica prefigurata dalle stime interne per il secondo semestre, tali fattori portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall’1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall’1,5 per cento all’1,0 per cento.

    Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all’1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall’1,1 per cento all’1,2 per cento.

    Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell’indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell’anno in corso hanno fortemente risentito dell’impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. A tale impatto si è aggiunto l’effetto del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e della discesa dei prezzi all’importazione sul gettito delle imposte indirette.

    La revisione al rialzo delle stime di erogazione degli incentivi edilizi comporta maggiori compensazioni fiscali e, pertanto, un fabbisogno di cassa del settore pubblico che resterà elevato lungo tutto il triennio coperto dalla prossima legge di bilancio.

    Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

    • conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
    • prima fase della riforma fiscale;
    • sostegno alle famiglie e alla genitorialità, attraverso sostegno delle famiglie con più di due figli.
    • prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
    • conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
    • rifinanziamento delle politiche invariate.

    La riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende mettere in campo.

    La legge di bilancio finanzierà l’attuazione della prima fase della riforma, con il passaggio dell’imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro.

    La riforma ridurrà la pressione fiscale sulle famiglie, giacché essa sarà solo parzialmente coperta da una revisione delle spese fiscali.

    Sempre nell’ottica di un recupero del reddito disponibile delle famiglie, la legge di bilancio finanzierà anche il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, con una particolare attenzione al settore sanitario.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    NADEF 2023: i dati sul debito pubblico e previsioni future

    Il Consiglio dei Ministri n 52, datato 27 settembre, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2024-2026. 

    Vediamo i dettagli dal comunicato stampa dello stesso Governo.

    NADEF 2023: quadro riassuntivo

    Viene precisato che, la crescita del PIL è stimata allo 0,8 per cento nel 2023, all’1,2 per cento nel 2024 e, rispettivamente, all’1,4 per cento e all’1 per cento nel 2025 e nel 2026.
    Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. 

    Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.

    Il rapporto debito pubblico/PIL per il 2024 è previsto al 140,1 per cento.
    Il tasso di disoccupazione è previsto in riduzione al 7,3 per cento nel 2024 (dal 7,6 per cento previsto per il 2023).

    NADEF 2023: cosa si prevede

    La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. 

    Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. 

    Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. 

    Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. 

    Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.

    Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

    • conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
    • prima fase della riforma fiscale;
    • sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
    • prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
    • conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
    • rifinanziamento delle politiche invariate.

    Sebbene l’indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l’aggiustamento strutturale prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell’Unione Europea. 

    Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.

    Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.

    Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l’arco temporale della NADEF.

    Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.

    Il saldo di bilancio sconta l’incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.

  • Legge di Bilancio

    Affrancamento quote OICR: chiarimenti dell’Agenzia

    Con Risposta ad Interpello 19 luglio 2023, n. 391, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di affrancamento delle quote OICR.

    Nel dettaglio, l'Istante cittadino italiano, era residente fiscalmente nel Regno Unito iscrivendosi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).  

    Con decorrenza 2023 egli ha sottoscritto un contratto di locazione di immobile sito in Italia con l'intenzione di risiedervi stabilmente. 

    A seguito di tale trasferimento, cancellandosi dall'AIRE, considerato che trascorrerà in Italia la maggior parte del periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 2 del  Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) risulterà fiscalmente residente in Italia già a partire da gennaio 2023 

    L'Istante afferma di essere sottoscrittore delle quote di un fondo di investimento alternativo con sede a Malta

    Le quote sono detenute direttamente dall'Istante al 31 dicembre 2022 senza intermediari.

    Da un punto di vista fiscale, trattandosi di un fondo estero, il regime fiscale dei  redditi realizzati in sede di rimborso o cessione e dei proventi percepiti in costanza di partecipazione sarà quello previsto dall'articolo 10­ ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 

    Nel  caso  di  specie, non essendovi alcun intermediario residente tenuto ad applicare le ritenute, come chiarito nella circolare 4 giugno 2013, n. 19/E (paragrafo 3) e nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E del  (paragrafo 3), si applica la previsione di  cui all'articolo 18 del Tuir in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati ad  imposizione  sostitutiva  a  cura  del  contribuente  in  sede  di presentazione della  dichiarazione annuale dei redditi con la medesima aliquota prevista  per la ritenuta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell'esercizio d'impresa commerciale. 

    Pertanto, a  seguito  del trasferimento della residenza  in Italia,  la fiscalità dei  proventi e delle perdite derivanti dall'investimento verrà gestita direttamente dall'Istante in dichiarazione. 

    Ciò premesso, l'Istante chiede se può esercitare l'opzione per l'''affrancamento'' dei redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

    In particolare, chiede se, pur  diventando fiscalmente residente in Italia solo a partire dal 1° gennaio 2023, essendo già in possesso delle quote del  ''sub­fund'' al 31 dicembre 2022 possa esercitare l'opzione per l'affrancamento.

    Le entrate specificano che il parere viene reso nel presupposto assunto acriticamente che il contribuente sia  residente in Italia  nel periodo d'imposta  2023. 

    Viene ricorato che il comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede che «I redditi di  capitale  di  cui all'articolo  44, comma 1,  lettera  g),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c­ter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione»

    Ai  sensi della  citata  disposizione, pertanto, è  possibile  considerare  realizzati i  redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il  versamento di una imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento

    Condizione necessaria per poter esercitare l'opzione è il possesso delle quote di OICR alla data del 31 dicembre 2022.

    Il successivo comma 113 dispone che «In assenza di un rapporto di custodia,  amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute  alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione». 

    Tenuto conto che, alla data del 31 dicembre 2022, l'Istante, pur non  essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del ''sub­fund'' e che al momento  del realizzo i predetti redditi saranno imponibili in Italia per effetto del trasferimento in Italia nel periodo d'imposta 2023, si ritiene che possa esercitare l'opzione prevista dal  comma 112, secondo le modalità di cui al successivo comma 113. 

    Pertanto, conclude l'agenzia, in assenza di uno stabile rapporto con un intermediario, il contribuente dovrà esercitare l'opzione presentando la dichiarazione del Redditi Persone Fisiche 2023 (relativa  al  periodo  d'imposta  2022) per:

    • compilare il Quadro  RM sezione XIX
    • e versando l'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023.
    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Opzione donna 2023: tutte le istruzioni

    La legge di bilancio 2023  ha previsto  pesanti modifiche al regime pensionistico riservato alle donne Opzione Donna , nuovamente prorogata per il 2023 .

    Qui il testo della legge di bilancio 2023 n. 197 2022

    Ricordiamo che questo sistema in vigore in forma sperimentale dal 2004 (legge di bilancio 2005) permetteva, per chi ha maturato i requisiti nel 2021:

    • l'uscita a 58 anni  di età per le dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome 
    • con requisito contributivo di 35 anni;
    • con finestre di attesa della decorrenza del trattamento  di 12  mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

    ATTENZIONE l'assegno pensionistico è calcolato con sistema interamente contributivo (più penalizzante dal punto di vista economico di quello misto).

    Il 6 febbraio 2023 INPS ha pubblicato la circolare di istruzioni aggiornate  con le novità  in vigore dal 1 gennaio 2023 

    Qui il testo circolare Inps  25-2023

    AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO 2023

    INPS ha dato il via alla gestione delle domande   da parte degli uffici  per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa anche in regime internazionale. 

    Nel messaggio  interno del 4 maggio 2023  ricorda che la pensione  non può avere decorrenza anteriore:

    • al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria e delle forme sostitutive  dell'AGO, e
    •  al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti a carico delle forme esclusive della assicurazione generale obbligatoria (dipendenti statali).

    Riesame domande  Opzione donna 

    AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO 2023 

    Con messaggio 2547 del 10 luglio 2023  l'istituto ha precisato che  sta procedendo al riesame delle domande di Opzione donna respinte  per i casi in cui l' opzione  per il sistema contributivo connesso alla pensione “Opzione donna”, non abbia ancora  prodotto effetti sostanziali fino al pagamento – anche parziale – dell’onere del riscatto della laurea “a percentuale” dei periodi ante 1996,  in quanto ciò preclude il  diritto  di accesso alla pensione anticipata,. 

    Questo si applica a prescindere dalla data di presentazione della domanda, sempre che 

    l’esercizio dell'opzione e 

    la domanda di riscatto 

    siano avvenute entro il 20 dicembre 2021 e se il perfezionamento dei requisiti d’accesso, alla data di presentazione dell’istanza di riscatto, abbia tenuto conto anche della contribuzione da riscattare.  

    Opzione donna: nuovi  requisiti

    Come detto la versione definitiva della legge di bilancio 2023  prevede che  la proroga del regime sperimentale  anche per il 2023  riguardi solo  lavoratrici  che sono  in condizioni di svantaggio, ovvero:

    1. licenziate o  dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero, oppure 
    2. con disabilità pari o oltre il 74% o
    3. che assistono, da almeno 6 mesi,  persone disabili conviventi , con handicap in situazione di gravità ex legge 104 1992

    Inoltre     l'eta di accesso sale a 60 anni  sia per le dipendenti che per le autonome, ma con  anticipo di 1 anno per ogni figlio, entro un massimo di due, quindi è fissata a:

    • 58 anni per chi ha avuto due o più figli  
    • 59 anni per chi ha avuto un figlio

    ATTENZIONE La riduzione di due anni si applica alle lavoratrici del punto 1 anche in assenza di figli.

    La circolare specifica  che le  condizioni di svantaggio vanno verificate alla data della domanda, NON alla data del 31 dicembre 2022.

    Come fare  domanda per  Opzione Donna

    Con il messaggio 467 del 1 febbraio  2023 INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata c.d. opzione donna  con le modifiche apportate dall'ultima legge di bilancio. 

    Le domande  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Pensione anticipata “Opzione donna” – Domanda”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Va allegata la documentazione richiesta descritta in dettaglio nella circolare 25-2023. La  prestazione  è individuata dal seguente nuovo prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023”.

    Opzione donna 2023:  le  condizioni di svantaggio

    Con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992,  la circolare precisa che .

    •  Ai fini del requisito della convivenza si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
    • I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.
    • Riguardo allo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato dalla Commissione medica   o in caso di sentenza o riconoscimento conseguente ad accertamento tecnico,  dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.
    • Riguardo  all'assistenza a parenti  entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti

    Per quanto riguarda  le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo un tavolo di confronto 

    • è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
    • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso altra  attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato

    Opzione donna 2023: finestre di decorrenza

     Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti conseguono la pensione decorsi:

    a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso  delle lavoratrici  dipendenti;

    b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso di lavoratrici autonome, 

    e comunque non prima 

    1. del  1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome, e 
    2. del 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

    Invece  le lavoratrici del comparto scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

  • Legge di Bilancio

    Flat tax incrementale: un esempio di calcolo

    Con la Circolare n 18/E  l'Agenzia ha chiarito chi può accedere al regime della flat tax incrementale.

    Nel dettaglio è stato chiarito:

    • chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), 
    • come determinare la base imponibile,
    • quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. 

    Viene inoltre ricordato che si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. 

    Optando per la flat tax si ha un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

    Flat tax incrementale: soggetti interessati

    Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni. 

    Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare. 

    La circolare precisa che rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. 

    Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa.

    Flat tax incrementale: modalità di calcolo

    La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile:

    • occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 
    • e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. 

    A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. 

    Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. 

    L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

    Flat tax incrementale: redditi esclusi dal beneficio

    La circolare chiarisce che si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:

    • i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR7 8 ; 
    • i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR9 ; 
    • i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati. 

    L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.

    Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.

    In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023 .

    Facciamo un esempio di calcolo come proposto dalle Entrate

    Anno di imposta e modalità di calcolo importo in euro
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2023 100.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2022 80.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2021 70.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2020 60.000
    Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il piu alto del triennio precedente ) 100.000 – 80.000= 20.0000
    5% di franchigia sul reddito più elevato del triennio precedente  5% di 80.000=4.000
    Reddito soggetto a flat tax incrementale con aliquota al 15% 20.000 – 4.000= 16.000
    Reddito che confluisce nel reddito complessivo con IRPEF ordinaria 100.000 – 16.000= 84.000