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Acquisto immobili green: detrazione 50% di IVA per prime e seconde case
In data 30 gennaio arriva un ulteriore approfondimento relativo alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 sulla detrazione IVA per l'acquisto di immobili green dai costruttori.
In particolare, un contribuente domandava se la nuova agevolazione riguarda le sole abitazioni principali o anche le seconde case.
L'agenzia delle Entrate con risposta pubblicata sulla rivista on line FiscoOggi specifica che, tale agevolazione spetta anche per le seconde case non avendo il legislatore previsto nulla in merito.
Detrazione 50% di IVA per acquisto immobili green (prime e seconde case)
Ricordiamo che nella edizione di Telefisco 2023, il convegno in materia fiscale/lavoro de IlSole24ore, le Entrate avevano già fornito chiarimenti sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 Pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre la Legge n. 197 in materia di detrazione IVA sugli acquisti immobiliari.
In particolare, è stato spiegato che la novità consente
- di detrarre dall'IRPEF lorda,
- il 50% dell’IVA versata nel 2023
- per l’acquisto effettuato sempre entro il 31 dicembre 2023
- di immobili residenziali di classe energetica A o B
- cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi o da organismi di investimento collettivo OICR
Viene precisato inoltre che, la detrazione:
- è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo di acquisto,
- è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
In Telefisco 2023 gli esperti hanno sottolineato come per questa misura valga il principio di cassa (IVA pagata nel 2023) e rogito notarile sempre nel 2023.
Può essere utile ricordare che questa agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017.
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Cassa Commercialisti: no a stralcio e definizione agevolata
Con notizia pubblicata sul proprio sito internet, la Cassa dei Dottori Commercialisti informa del fatto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 229, della Legge 197/22 (Legge di Bilancio 2023) è stato deciso di non applicare lo stralcio automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro per le somme demandate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2015.
Sulla "disapplicazione" dello stralcio automatico dei debiti leggi anche Disapplicazione stralcio parziale: istruzioni per gli enti non statali
Nel comunicato del 26 gennaio, viene precisato che la decisione è basata innanzitutto sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli Associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento pro-tempore vigente.
A tal proposito, si sottolinea che le maggiorazioni sono demandate agli Agenti della Riscossione solo in caso di mancata regolarizzazione spontanea (che prevede sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie) o adesione alla proposta di regolarizzazione inviata dalla Cassa.
Inoltre, si ricorda come il mancato versamento delle maggiorazioni comporta un effetto penalizzante per l’interessato in quanto non consente di maturare l’anzianità contributiva, non dà luogo all’incremento e alla rivalutazione del montante pensionistico né al riconoscimento della prestazione previdenziale.
Leggi anche:
- Rottamazione cartelle professionisti: decisione alle Casse
- Rottamazione quater 2023: come aderire entro il 30 aprile 2023
Si comunica inoltre che la Cassa non ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/22 c.d. “Rottamazione quater”.
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Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023
Estesa la possibilità di definizione agevolata alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Pubblicata il 29.12 la legge di bilancio n. 197. GU n. 303. nel testo definitivo, e in particolare al comma 186, rimane la possibilità di definire in modo agevolato le controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte, oltre l’Agenzia delle Entrate, anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Definizione agevolata Dogane
Nello specifico, potranno essere definite, a fronte di apposita istanza presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, tutte le controversie tributarie che sono pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.
La controversia potrà essere definita con il pagamento di importi che variano:
- dal 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;
- al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado per il contribuente e,
- al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.
Inoltre, per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia.
Gli addetti ai lavori hanno sin da subito rilevato che con riferimento alla misura in esame in un primo momento erano stati esclusi i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A tal riguardo, infatti, nelle prime bozze della manovra finanziaria venivano esclusi dalle eventuali sanatorie o definizioni agevolate i tributi tipicamente gestiti dalle Dogane, indipendentemente dai dazi quali risorsa propria dell’Unione Europea.
ESTENSIONE DELLA MISURA ALLE CONTROVERSIE IN CUI È PARTE L’AGENZIA DELLE DOGANE
Con il testo della Legge di bilancio approvato, prima alla Camera e poi al Senato è stata prevista l’estensione della definizione agevolata anche delle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane ad eccezione, secondo quanto disposto dal comma 193, delle controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’IVA riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Dunque, in considerazione dei limiti espressamente previsti, la disposizione così come è stata approvata in via definitiva troverà applicazione limitatamente alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in materia di accise, tabacchi, imposte di consumo e giochi.
IVA ALL’IMPORTAZIONE QUALE TRIBUTO INTERNO
È bene rilevare, inoltre, che nonostante l’apertura rispetto alle prime bozze della legge di bilancio, al momento non è apparsa chiara la scelta del legislatore di escludere dall’agevolazione le controversie che abbiano ad oggetto l’IVA riscossa all’importazione, in quanto ormai è consolidata la tesi secondo cui l’IVA all’importazione, anche se riscossa in dogana, debba considerarsi un tributo interno e non quale risorsa propria dell’unione europea.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere la natura interna dell’IVA riscossa in dogana in quanto non ne consente l’assimilazione ai dazi, anche se fatto generatore ed esigibilità del tributo sono collegati a quelli dei dazi stessi.
La natura dell’IVA all’importazione risulta altresì chiara in quanto costituisce un tributo di competenza del bilancio nazionale dello Stato italiano, diversamente dai dazi che sono di competenza del bilancio comunitario e allo stesso tempo non possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del nostro Legislatore.
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Rivalutazione pensioni e minime a 600 euro: le novità della finanziaria 2023
La legge di bilancio 2023 (Legge 197 del 29.12.2022) dedica molti articoli ai trattamenti pensionistici per il 2023, con importanti novità decise all'ultimo in tema di importo degli assegni minimi nel 2023.
Infatti, oltre a
- nuovo pensionamento anticipato con quota 103 ,
- bonus contributivo per chi resta al lavoro,
- proroga di APE SOCIALE e Opzione Donna ( ma con platea molto ridotta),
la legge di bilancio prevede una revisione del meccanismo di indicizzazione degli importi pensionistici per il biennio 2023-2014, con
- una estensione straordinaria della percentuale di rivalutazione delle pensioni minime ( nel 2022 il trattamento minimo era pari a 524,35 euro) e
- una stretta alla perequazione delle pensioni più alte.
Rispetto al testo giunto in Parlamento il 25 novembre, sono stati proposti dal Governo durante i lavori della Commissione alla Camera, nuovi emendamenti che ampliano ancora di piu la forbice tra pensioni minime e pensioni d'oro: le prime salgono per alcuni fino a 600 euro, le seconde perdono ancora punti di rivalutazione.
Vediamo di seguito piu in dettaglio.
Le nuove percentuali di rivalutazione pensioni
A seguito delle pressioni di parte della maggioranza e dell'opinione pubblica il Governo ha presentato il 18 dicembre un emendamento al testo del DDL che
- conferma lo schema a sei fasce,
- innalza la percentuale di rivalutazione per gli assegni fino a 5 volte il minimo (che corrispondono a circa 2626 euro mensili lordi ) con un aumento di circa 153 euro mensili e
- diminuisce la rivalutazione delle pensioni più alte , a partire da 5 volte il minimo in su (con diminuzioni progressive da 4 a 13 euro al mese rispetto alla prima versione)
Nella tabella seguente l'impianto definitivo previsto agli articoli 309-311 della legge di bilancio :
scaglioni importo soglia * EMENDAMENTO 18.12.2022 – Nuove percentuali di applicazione del tasso di rivalutazione annuale (7,3% nel 2022) pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS fino a 2100 euro circa 100% pensioni da 4 a 5 volte il minimo fino a 2626 euro 85% pensioni da 5 a 6 volte il minimo fino a 3150 euro 53% pensioni da 6 a 8 volte il minimo 4200 euro 47% pensioni da 8 a 10 volte il minimo 5250 euro 37% pensioni oltre 10 volte il minimo da 5250 euro in su 32% * Attenzione tutti gli aumenti sono attribuiti alle pensioni anche oltre le soglie citate ma entro il limite maggiorato con la quota di rivalutazione . Ad esempio il secondo scaglione (fino a 5 volte il minimo= 2620 euro circa) la rivalutazione all'80% si applica in realta fino alla soglia maggiorata dell'80% del 7,3% (indice ISTAT 2022) dell'importo della pensione.
Aumenti pensioni minime: novità per over 75
Per contrastare l'inflazione in corso per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, è riconosciuto un ulteriore incremento di
- 1,5 punti percentuali per l’anno 2023 ( con deroga per gli over 75. v sotto) e
- 2,7 punti percentuali per l’anno 2024
con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante.
Si tratta in pratica di aumenti delle pensioni minime
- a 570 euro nel 2023 e
- a 580 euro nel 2024
ATTENZIONE: per i soggetti over 75 anni scatterà una rivalutazione del 6,4%, invece del previsto 1,5%, oltre alla indicizzazione del 7,3% che interessa gli assegni fino a 4 volte il minimo)
Questa ulteriore maggiorazione fa salire l'importo a 597,3 euro mensili (i 600 euro fortemente voluti da parte della maggioranza) e comporta una spesa di 270 milioni per lo Stato.
Importante sottolineare che questo incremento straordinario non sarà rilevante per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito riconosciute ai pensionati.
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Sostegno all’Agricoltura: 100 ML per le imprese a partire dal 2023
Pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023.
Vediamo una sintesi delle novità per l'agricoltura
In particolare, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.
Nel dettaglio, la finalità del fondo consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:
- tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;
- ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;
- sostenere le filiere agricole;
- gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.
Inoltre, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura.
In particolare, il fondo consistono serve per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.
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Agevolazione acquisto prima casa giovani e soggetti fragili: novità 2023
La legge di Bilancio 2023, in discussione al Senato, secondo quanto riporta il dossier di commento datato 24 dicembre, prevede novità per l'agevolazione prima casa per i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni e per i soggetti fragili.
In particolare, la disposizione proroga al 2023 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età con riguardo all'operatività:
- del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa,
- del Fondo di garanzia per la prima casa
- delle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette.
Nel dettaglio, si apportano modificazioni all’articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.
Si estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (Fondo gasparrini)
Ricordiamo che, per tali misure, introdotte dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge n. 27 del 2020, era originariamente previsto un periodo di durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022.
Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili rientranti nelle categorie prioritarie, come:- le giovani coppie,
- i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
- i conduttori di alloggi IACP
- giovani di età inferiore ai 36 anni,
l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine. Difatti, viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale, introdotto dall’articolo 64, comma 3, del "Sostegni-bis", convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale:
- la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie su elencate, dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale,
- qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 40 mila euro annui
- per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
Inoltre viene altresì prorogata al 31 marzo 2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80 per cento, l’applicazione di un add-on rispetto al TEGM per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.
Vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Inoltre si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.Fondo casa Gasparrini: ripilogo del funziomento e le previsioni 2023
Ricordiamo che il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini) è stato istituito presso il MEF dall’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).
Esso, ordinariamente, consente.
- ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa,
- di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Con i provvedimenti emanati durante l’emergenza pandemica, il Fondo è stato rifinanziato e, come disposto dall’articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020 e dall’articolo 12 del decreto-legge n. 23 del 2020, è stata introdotta una speciale disciplina emergenziale in deroga, con la quale è stato esteso il novero dei beneficiari.
La speciale disciplina prevista per l’emergenza, originariamente prevista per nove mesi ed estesa a tutto il 2021 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Si attende il testo definitivo della Legge di Bilancio 2023 per avere conferme dettegliate delle misure straordinarie previste che dovrebbero essere prorogate per il 2023:
- l’estensione dei benefici del Fondo a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori in presenza di un calo del fatturato;
- l'ammissione ai benefìci del Fondo alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari, a specifiche condizioni;
- l’ammissione al Fondo anche senza presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- la possibilità di accedere alle agevolazioni anche in caso di mutui di importo non superiore a 400.000 euro (rispetto all’ordinario limite di 250.000 euro);
- la possibilità di concedere la sospensione del pagamento delle rate anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
- la concessione della sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.
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Fondo Green New Deal: fissate le risorse 2023
La legge di Bilancio 2023 in bozza con l'articolo 75 fissa per l’anno 2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 64, commi 2 e 5 del D.L. n. 76/2020 l’importo delle risorse disponibili del Fondo Green New Deal di cui all’articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020, da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili rientranti nelle categorie indicate, per un importo, pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.
Ricordiamo che La legge di bilancio 2020 ha costituito un Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili, che abbiano come obiettivo:
- la decarbonizzazione dell'economia,
- l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile,
- la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi,
- la rigenerazione urbana,
- il turismo sostenibile,
- l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale,
- programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il Green Deal europeo 97 (comma 86).
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Per il sostegno a tali progetti il Fondo è stato dotato di
- 470 milioni di euro per l'anno 2020,
- 930 milioni di euro per l'anno 2021
- 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
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