• Legge di Bilancio

    Tax credit spese consulenza capitalizzazione PMI: proroga al 31.12.2023

    Il comma 395 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2023 in vigora dal 1 gennaio, proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l’importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.

    Il credito di imposta in oggetto è stato introdotto dai commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).

    In particolare, il credito d’imposta in favore delle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) europei, è in misura pari al 50 per cento delle spese. Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020.

    Poi è intervenuto il comma 46 della legge di bilancio 2022 che ha esteso l’agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 ed è intervenuta sul comma 90 della legge di bilancio 2018, al fine di disporre che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l’anno 2022 e di 5 milioni per l’anno 2023.

    La legge di bilancio 2023 proroga l’agevolazione fiscale sopra descritta e ne aumenta l’importo massimo.
    Nel dettaglio si prevede che alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente al 1 gennaio 2022 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro (rispetto ai precedenti 200.000 euro), del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022), per la predetta finalità.
    Conseguentemente si integra lo stanziamento previsto per la misura nell'anno 2023 di ulteriori 5 milioni di euro aggiuntivi, portandolo a 10 milioni di euro (rispetto al precedente stanziamento di 5 milioni di euro), e si stabilisce in 10 milioni di euro il nuovo stanziamento per l'anno 2024.

  • Legge di Bilancio

    Rivalutazione pensioni e minime a 600 euro: le novità della finanziaria 2023

    La legge di bilancio 2023   (Legge 197 del 29.12.2022)  dedica molti articoli ai  trattamenti pensionistici  per il 2023, con importanti novità  decise all'ultimo in tema di importo degli assegni  minimi nel 2023.

    Infatti, oltre a

    • nuovo pensionamento anticipato con quota 103 , 
    •  bonus  contributivo  per chi  resta al lavoro, 
    •  proroga di APE SOCIALE e Opzione Donna ( ma con platea molto ridotta),

    la legge di bilancio   prevede una  revisione del meccanismo di indicizzazione degli importi pensionistici  per il biennio 2023-2014, con

    •  una estensione  straordinaria  della percentuale di rivalutazione delle pensioni minime ( nel 2022 il trattamento minimo era  pari a 524,35 euro)  e 
    • una  stretta alla perequazione delle pensioni più alte.

    Rispetto al testo giunto in Parlamento il 25 novembre,  sono stati proposti dal Governo  durante i lavori della Commissione alla Camera, nuovi emendamenti che ampliano ancora di piu la forbice tra pensioni minime e pensioni d'oro: le prime salgono  per alcuni  fino a 600 euro, le seconde perdono ancora punti di rivalutazione.

    Vediamo di seguito piu in dettaglio.

    Le nuove percentuali  di rivalutazione pensioni

    A seguito delle pressioni  di parte della maggioranza e dell'opinione pubblica il Governo ha presentato il 18 dicembre un emendamento al testo del DDL che

    1. conferma  lo  schema a sei fasce, 
    2. innalza la percentuale di rivalutazione  per gli assegni fino a 5 volte il minimo (che corrispondono a circa 2626 euro mensili lordi ) con un aumento di circa 153 euro mensili e
    3.   diminuisce la rivalutazione delle pensioni più alte , a partire da 5 volte il minimo in su (con diminuzioni  progressive da 4 a 13 euro al mese rispetto alla prima versione)

     Nella tabella seguente l'impianto definitivo previsto agli articoli 309-311 della legge di bilancio :

    scaglioni importo soglia * EMENDAMENTO 18.12.2022 – Nuove percentuali di applicazione del tasso di rivalutazione annuale (7,3% nel 2022) 
    pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS fino a 2100 euro circa 100%
    pensioni da 4 a 5 volte il minimo fino a 2626 euro  85%
    pensioni da 5 a 6 volte il minimo fino a 3150 euro 53%
    pensioni da 6 a 8 volte il minimo  4200 euro 47%
    pensioni da 8 a 10 volte il minimo  5250 euro 37%
    pensioni oltre 10 volte il minimo  da 5250 euro in su 32%

    * Attenzione tutti gli aumenti  sono attribuiti  alle pensioni anche oltre le soglie citate ma entro il  limite maggiorato con la quota di rivalutazione . Ad esempio il secondo scaglione (fino a 5 volte il minimo= 2620 euro circa)  la  rivalutazione all'80% si applica in realta fino alla soglia  maggiorata dell'80% del 7,3% (indice ISTAT 2022) dell'importo della pensione.

    Aumenti pensioni minime: novità  per  over 75

    Per contrastare l'inflazione in corso  per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, è riconosciuto  un ulteriore  incremento di 

    • 1,5 punti percentuali per l’anno 2023  ( con deroga per gli over 75. v sotto)  e 
    •  2,7 punti percentuali per l’anno 2024

    con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante.

    Si tratta in pratica di aumenti delle pensioni minime

    • a 570 euro  nel 2023 e
    • a 580 euro nel 2024

    ATTENZIONE:  per i soggetti over 75 anni    scatterà una   rivalutazione  del 6,4%, invece del previsto 1,5%, oltre alla indicizzazione del 7,3%  che interessa gli assegni fino a 4 volte il minimo)

    Questa ulteriore maggiorazione fa salire l'importo a  597,3 euro mensili (i 600 euro fortemente voluti da parte della maggioranza) e comporta una spesa di 270 milioni per lo Stato.

    Importante sottolineare che questo incremento straordinario  non sarà rilevante per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito riconosciute ai pensionati. 

  • Legge di Bilancio

    Sostegno all’Agricoltura: 100 ML per le imprese a partire dal 2023

    Pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023.

    Vediamo una sintesi delle novità per l'agricoltura

    In particolare, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.

    Nel dettaglio, la finalità del fondo consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:

    • tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;
    • ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;
    • sostenere le filiere agricole;
    • gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

    Inoltre, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura.

    In particolare, il fondo consistono serve per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.

  • Legge di Bilancio

    Fondo Green New Deal: fissate le risorse 2023

    La legge di Bilancio 2023 in bozza con l'articolo 75 fissa per l’anno 2023, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 64, commi 2 e 5 del D.L. n. 76/2020 l’importo delle risorse disponibili del Fondo Green New Deal di cui all’articolo 1, comma 85 della legge di bilancio 2020, da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione dei progetti economicamente sostenibili rientranti nelle categorie indicate, per un importo, pari a 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

    Ricordiamo che La legge di bilancio 2020 ha costituito un Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili, che abbiano come obiettivo:

    • la decarbonizzazione dell'economia,
    • l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile,
    • la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi,
    • la rigenerazione urbana,
    • il turismo sostenibile,
    • l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale,
    • programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il Green Deal europeo 97 (comma 86).

    Clicca qui, visita la pagina preposta

    Per il sostegno a tali progetti il Fondo è stato dotato di

    • 470 milioni di euro per l'anno 2020, 
    • 930 milioni di euro per l'anno 2021 
    • 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023

    Ti consigliamo anche: Green new deal: agevolazioni per imprese con domande dal 17 novembre

  • Legge di Bilancio

    Commercialisti e Legge di Bilancio 2023: emendamenti dal CNDCEC

    Con un documento datato 5 dicembre il CNDCEC ha presentato il Contributo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alla Legge di bilancio 2023.

    In particolare, nel documento vengono enunciate considerazioni e proposte dei commercialisti su: 

    • articolo 36 (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA)  
    • Titolo III (Misure fiscali) – Capo III (Misure di sostegno in favore del contribuente) – Articoli da 38 a 48
    • norma di interpretazione autentica dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
    • sblocco dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022.

    In una nota pubblicata sempre in data 5.12, sul sito del Consiglio Nazionale, il Presidente De Nuccio ha presentato il documento specificando che il DDL di legge di Bilancio 2023 costituisce:

    “Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”. 

    Nel documento, vengono anche avanzate proposte emendative, vediamo alcuni dettagli. 

    Per visionare l'intero documento del CNDCEC clicca qui

    Definizione agevolata: emendamento alla legge di Bilancio 2023 dei Commercialisti

    In particolare, per le varie forme di definizione agevolata della pretesa tributaria previste dal disegno di legge (ad eccezione della sanatoria delle irregolarità formali), i commercialisti, ritengono che:

     al fine di rendere maggiormente sostenibile il pagamento di quanto dovuto dai contribuenti e garantire il buon fine delle misure di sostegno, nonché di rendere più omogenee le modalità di pagamento in forma rateale”, e quindi propongono, la facoltà di rateizzare il pagamento:

    • in un massimo di 28 rate trimestrali (ovvero di sette anni), per importi dovuti superiori a euro 30.000 e fino a euro 50.000,
    • in un massimo di 40 rate trimestrali (ovvero di dieci anni), per importi dovuti superiori a euro 50.000

    Superbonus e legge di bilancio 2023: emendamento dei Commercialisti

    Il CNDCEC ribadisce anche la richiesta di una  misura che consenta alle banche di liberare una parte del plafond che hanno ancora disponibile per l’acquisizione dei crediti da bonus fiscali, già avanzata nei giorni scorsi in audizione al Senato. 

    La proposta è che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possano essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza.

    Ribadita anche la richiesta di una norma di interpretazione autentica in tema di bonus fiscali diversi dai super bonus che, a seguito delle recenti pronunce della Corte di cassazione, chiarisca definitivamente che per i bonus minori non è necessario il riscontro dello stato avanzamento lavori, così come più volte ribadito sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dall’Agenzia delle Entrate. 

    Secondo il Commercialisti “Un provvedimento assolutamente necessario per tutelare la buona fede e l’affidamento degli operatori e dei loro professionisti, che hanno seguito le indicazione interpretative del MEF e dell’Agenzia delle Entrate che ora, a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, rischiano di essere messe in discussione aprendo squarci preoccupanti nella credibilità delle istituzioni interessate e alimentano nuove incertezze per le operazioni in corso”.

    Piva fittizie e legge di bilancio 2023: il dissenso dei Commercialisti

    Dalla categoria arriva anche la ferma richiesta di eliminazione della responsabilità solidale dell’intermediario che trasmette la dichiarazione di inizio attività, per la sanzione di 3.000 euro prevista a carico del contribuente che, in esito ai controlli dell’Agenzia delle entrate connessi al rilascio di nuove partite IVA, non abbia risposto all’invito a comparire ovvero non sia riuscito a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività, e che pertanto risulti destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.  

    Per approfondimenti leggi anche  PIVA fittizie: prevista responsabilità del Commercialista.

  • Legge di Bilancio

    Definizione agevolata debiti: le novità del DDL di bilancio 2023

    Il DDL di Bilancio 2023 ancora in bozza, con l'art 38 rubricato Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni intende fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione. 

    La disposizione prevede quanto segue:

    • i debiti emergenti dalle comunicazioni d’irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72), possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte non versate o versate in ritardo. Tale soluzione è applicabile ai debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Per effetto di quanto previsto al comma 7 della disposizione in commento il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. 
    • Per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d’imposta, è previsto che: o la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (cfr. comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate; o le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione); o anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione ai sensi delle norme vigenti. 
    • Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
    • E' differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d’irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti. 
    • Viene modificato l’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.
  • Legge di Bilancio

    Pagamenti POS: non ci sarà più l’obbligo sotto i 30 euro

    Il CdM ha approvato in data 21 novembre la bozza del DDL di Bilancio 2023 che passa ora in Parlamento.

    Nella Manovra per il 2023, tra l'altro, si prevede di cancellare l'obbligo di accettare pagamenti elettronici al di sotto di 30 euro.

    Ricordiamo che al momento vi è l’obbligo per tutti gli esercenti e commercianti che erogano prodotti e servizi di far pagare i clienti tramite POS, ad eccezione dei tabaccai per alcuni generi, e che con il precedente Governo Draghi, dal 30 giugno 2022 sono divenute operative anche le relative sanzioni per chi non adempie.

    Per approfondimenti leggi anche:

    Ora, con la bozza della Legge di Bilancio 2023, intervenendo, sull’articolo 15 del DL n. 179 del 2012, si dovrebbe prevedere, un’eccezione all’obbligo di accettare carte e bancomat anche per le transazioni inferiori a 30 euro.

    Per esercenti e professionisti scatterebbe l’obbligo di far pagare con bancomat e carte solo per importi sopra i 30 euro.

    Per quanto riguarda invece le sanzioni e gli interessi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con provvedimento da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio introduca nuovi criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse.

    Nelle more dell’adozione di tale atto, vengono sospesi tutti i procedimenti e i termini per l'adozione delle sanzioni legate alla violazione dell’obbligo

    Attenzione al fatto che, con la stessa norma, l'art 68 del DDL di Bilancio 2023, si dovebbe prevedere l’innalzamento a 5.000 euro del tetto al contante.