• Legge di Bilancio

    Liti pendenti con le Entrate: aggiornata la piattaforma per l’invio delle domande

    Aggiornata la piattaforma per l'invio telematico delle domande di chiusura agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia, a seguito della proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno) del termine ultimo per aderire, previsto dalla conversione in legge del decreto Bollette (Dl n. 34/2023).

    Entro il termine del 30 settembre 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione telematica.

    A seguito di questo slittamento, con Provvedimento del 5 luglio, l'Agenzia ha provveduto all'aggiornamento anche del Modello di domanda e delle relative istruzioni.

    Definizione agevolata liti pendenti con l'Agenzia: nuovo Modello

    Come anticipato, con Provvedimento n. 250755 del 5 luglio 2023 , le Entrate hanno approvano unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

    Scarica Modello e istruzioni di compilazione

    La domanda di definizione deve essere presentata, entro il 30 settembre 2023

    • per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato (è esente dall’imposta di bollo),
    • mediante trasmissione telematica, 
    • dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. 

    Ricordiamo che sono definibili:

    • le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (1 gennaio 2023)
    • si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

    La trasmissione telematica va effettuata: 

    1. direttamente dai contribuenti richiedenti; 
    2. o mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza. 

    Versamento dell'importo netto dovuto

    Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 settembre 2023.

    Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale. Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle
    prime tre, mensile.

    I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di rateizzazione, sono:

    • 30 settembre 2023, prima rata;
    • 31 ottobre 2023, seconda rata;
    • 20 dicembre 2023, terza rata.

    Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

    Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 

    L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Quota 103: tutte le regole e istruzioni per la domanda

    La legge di bilancio 2023 L 197-2022 in vigore dal 1 gennaio,  introduce all'art 1 co. 283-285  in via sperimentale SOLO per il 2023, una nuova forma di pensione anticipata, definita dalla norma ”pensione anticipata flessibile”,   ma comunemente detta  “Quota 103”.

    Il regime   sostituisce Quota 102 dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, anche in vista  di una possibile riforma previdenziale complessiva. 

    Un messaggio del 20 febbraio ha comunicato la disponibilità della piattaforma telematica per le domande (v. ultimo paragrafo).

    In data 10 marzo invece è stata finalmente pubblicata la circolare completa di istruzioni n. 27-2023

    Vediamo di seguito le regole principali per accedere a  Quota 103  nel 2023: beneficiari, requisiti , particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, finestre di decorrenza. 

    Quota 103: requisiti

    Il diritto  alla pensione  Quoa 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023   dei seguenti requisiti:

    • età anagrafica di almeno 62 anni e 
    •  anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in cumulo tra diverse gestioni INPS.

    La circolare 27 precisa che resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

     I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.

     Sono interessati in particolare  gli iscritti:

    •   alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive e
    •   alle gestioni speciali  INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata)  per lavoratori autonomi e parasubordinati.

    Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

    Quota 103 importo e cumulo redditi – Casi particolari

    Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, (nel 2023 sono  2.818,7 euro mensili lordi)    con riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento prima  del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento verrà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

    E’ previsto, per la durata dell’anticipo, il divieto di cumulo  con i redditi da lavoro ,  con deroga  di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.

    ATTENZIONE La circolare INPS  del 10 marzo 2023 precisa che:

    1. " per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti per la pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 , il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza "
    2.  il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. 
    3. per  gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per  COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale  sanitario  in quiescenza,prorogati fino al 31 dicembre 2023,  non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile
    4. per quanto riguarda gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà il riconoscimento è possibile  entro il 31 dicembre 2023,  con i requisiti di accesso a pensione di Quota 103  purchè in  presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

    Quota 103: finestre di accesso e pagamento TFR-TFS pubblico impiego

    Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni: 

    1 – i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento 

    •    dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati o  
    •   dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;)

    2 –  i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto  alla pensione: 

    •   dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e
    •   dal settimo mese se dipendenti pubblici, 

    Il  personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

    Nella circolare 27 2023 INPS precisa che i termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate  per i dipendenti pubblici relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

    Il trattamento sarà pagabile  dunque  dopo:

    • dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero 
    • dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

    Quota 103 e incentivo al trattenimento in servizio dei dipendenti

    Per chi matura i requisiti di Quota 103 è previsto anche un incentivo, riservato ai i lavoratori dipendenti  che  decidano comunque di  rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore   che sono, in genere, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, per il periodo di percezione dell'assegno anticipato  

    L’importo  corrispondente viene  versato in busta paga. 

    Domande Quota 103

    Con il  messaggio 754 del 21 febbraio 2023  INPS  comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

    Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

     ATTENZIONE sul sito la pensione in oggetto è  definita come “Pensione Anticipata Flessibile”, nel gruppo  Anzianità/Anticipata/Vecchiaia – Sottogruppo:        Pensione di anzianità/anticipata – requisito anticipata flessibile

  • Legge di Bilancio

    LIPE: si delle Entrate alla sanatoria col 3% delle sanzioni

    Con Risoluzione n 7 del 14 febbraio le Entrate fornisce chiarimenti in merito in ordine all’applicabilità della definizione agevolata introdotta dall’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023) con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

    Sinteticamente la risoluzione specifica che:

    "Il controllo eseguito su tali comunicazioni è, quindi, analogo a quello effettuato ai sensi del citato articolo 54-bis sulla dichiarazione IVA annuale e, pertanto, anche con riferimento alle predette comunicazioni devono ritenersi applicabili le misure in materia di definizione agevolata in argomento.".

    Per quanto riguarda le modalità di applicazione della misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023

    Ricordiamo che sul tema in data 1 febbraio il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti ha risposto alla Camera dei deputati ad alcune interrogazioni parlamentari a tema fiscale.

    In particolare, è stata richiesta conferma dell'applicabilità alle liquidazioni periodiche Iva della modalità agevolata di definizione degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023.

    Il Ministro ha chiarito che la sanatoria degli avvisi bonari è applicabile alle LIPE.

    Viene infatti specificato che i dubbi interpretativi sull’applicabilità della misura recentemente introdotta anche alle liquidazioni LIPE, sono stati chiariti dalla circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 dell’Agenzia delle entrate. 

    In particolare il documento di prassi specifica che, la definizione agevolata delle violazioni emerse dai controlli automatizzati (36-bis Dpr n. 600/1973 e 54-bis Dpr n. 633/1972), riguarda tutte le rateizzazioni regolarmente avviate anteriormente al 1° gennaio 2023 e, quindi, anche quelle relative alle liquidazioni periodiche IVA.

    Il tema degli avvisi bonari è stato anche quello più gettonato nelle domande presentate in Telefisco 2023 dai professionisti interessati ad avere conferma del fatto che le liquidazioni periodiche Iva potessero essere ricomprese nel perimetro della sanatoria degli avvisi bonari prevista dalla manovra che consente di applicare una sanzione scontata del 3 per cento.  Leggi anche Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%

    Giorgetti ha specificato: "L'agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, che la definizione in argomento si applica, a prescindere dal periodo d'imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Non è necessario, intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023."

    Il Ministro inoltre ha puntualizzato come il controllo eseguito sulle LIPE (eseguito ai sensi dell'articolo 54-bis del Dpr 633 del 1972) prevede che la liquidazione dell’imposta dovuta venga effettuata con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. 

    I relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Aumento tassi BCE: come incide su dazi e mutui

    La Banca Centrale Europea, costituisce insieme alle banche centrali nazionali (come la Banca d’Italia) il cosiddetto Eurosistema la  cui funzione è quella di mantenere la stabilità dei prezzi cioè di controllare l’inflazione e dando stabilità al valore dell’Euro nell’Eurozona.

     Il tasso BCE è il tasso di riferimento e rappresenta il tasso al quale la BCE concede prestiti alle banche che operano in UE.

    Tale valore viene utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile e incide anche sui dazi alle importazioni e esportazioni.

    La Banca Centrale Europea in data 2 febbraio con avviso informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo miranti ad assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine. 

    Viene specificato che, il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE

    Ne consegue che a partire dal giorno 8 febbraio i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali saranno innalzati al 3.00%.

    Aumento tassi BCE: come incide sui dazi 

    Con conseguente avviso, con oggetto "DECISIONE DI POLITICA MONETARIA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA. MODIFICHE AI TASSI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO DELLA BCE – FEBBRAIO 2023" le Dogane hanno specificato che il suddetto tasso incide:

    • sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento
    • nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, (disciplinati rispettivamente dall’art. 112 e 114 del Reg. EU n. 952/2013), che istituisce il codice doganale dell’Unione.

    La BCE ha anche annunciato il rialzo di ulteriori 50 punti che sarà deliberato a marzo "alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo". 

    Per il seguito viene diramata una generica intenzione di "valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria". 

    Aumento tassi BCE: come incide sui mutui

    Il tasso BCE, noto come tasso refi, relativo alle operazioni di rifinanziamento, è indicatore significativo della situazione economica europea. Esso ha importanti effetti anche per il consumatore finale.

    I tassi d’interesse stabiliti dalla Banca Centrale Europea incidono infatti sui tassi interbancari come l’indice Euribor, sul quale si basa ad esempio il mutuo a tasso variabile. 

    La Banca Centrale Europea (BCE) ha ora alzato i tassi di interesse di 50 punti base e annunciato un nuovo incremento a marzo, per poi valutare successive manovre.

    Questo ha un impatto sui mutui a tasso variabile, inoltre scende lo spread.

    In base alle simulazioni di "Mutuionline", portale che mette a confronto le principali banche e mutui per l'acquisto della casa, la rata di un mutuo a tasso variabile salirebbe fra i 33 e i 43 euro. 

    Già dalla scorsa estate, per effetto dei precedenti rialzi del costo del denaro, i costi di un mutuo sono aumentati.

    Si stima che un mutuo a tasso variabile dall’estate scorsa sia aumentato fino a 200 euro al mese.

    Per eventuali opportunità di rinegoziazione dei mutui ti consigliamo di leggere: Rinegoziazione mutui ipotecari 2023: da tasso variabile a tasso fisso entro il 31.12.2023 con le ultime novità della legge di Bilancio 2023.

  • Legge di Bilancio

    Atti procedimento di accertamento: le regole per la definizione agevolata

    Con Provvedimento n 27663 del 30 gennaio 2023 le Entrate pubblicano le regole attuative per l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. 

    In particolare, si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023.

    Viene specificato che rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni:

    • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, 
    • gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023, 
    • e gli inviti al contradditorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023. 

    Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.

    Aderendo a questa misura agevolativa si usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

    La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.

    Nel provvedimento viene specificato che la procedura di regolarizzazione:

    • esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
    • non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, Dl n. 167/1990).
  • Legge di Bilancio

    Mangiaplastica 2023: dal 31.01 via alle richieste di contributo

    Parte il 31 gennaio il programma mangiaplastica 2023.

    Ricordiamo che veniva pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023. con nuove risorse per questa agevolazione.

    Mangiaplatica: nuovi fondi nella legge di bilancio 2023

    In merito alla misura Mangiaplastica, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dall’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024

    Mangiaplatica 2022: presenta la domanda

    Le domande di agevolazione per il 2023 sono possibili a partire dal 31 gennaio e fino al 31 marzo 2023.

    Ricordiamo che lo sportello “Mangiaplastica” è attivo per la richiesta di contributi per l’acquisto di macchinari eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET.

    In particolare, ogni comune destinatario dell’intervento potrà ricevere un contributo per l’acquisto di 1 eco-compattatore ogni 100 mila abitanti, pari a:

    • 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media
    • 30.000 euro per eco-compattatori di capacità alta.

    Le risorse stanziate complessivamente ammontano a 27 ML di euro e la misura, avviata nel 2021, prevede ulteriori risorse anche per le annualità 2023 e 2024.

    Mangiaplatica 2023: come fare

    I comuni possono presentare le richieste di contributo dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma preposta gestita da Invitalia e Ministero

    SCARICA LE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA

    Attraverso lo SPID, il rappresentante legale del Comune può procedere alla identificazione digitale necessaria per accedere al sistema, compilare la domanda e firmarla digitalmente.

    Le richieste sono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi disponibili. 

    Ricordiamo infine che le norme sulla misura agevolativa sono contenute nel Decreto ministeriale n 360 del 2 settembre 2021 pubblicato in GU n 243 dell'11 ottobre e soprannominato Decreto Mangiaplastica.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Acquisto immobili green: detrazione 50% di IVA per prime e seconde case

    In data 30 gennaio arriva un ulteriore approfondimento relativo alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 sulla detrazione IVA per l'acquisto di immobili green dai costruttori.

    In particolare, un contribuente domandava se la nuova agevolazione riguarda le sole abitazioni principali o anche le seconde case.

    L'agenzia delle Entrate con risposta pubblicata sulla rivista on line FiscoOggi specifica che, tale agevolazione spetta anche per le seconde case non avendo il legislatore previsto nulla in merito.

    Detrazione 50% di IVA per acquisto immobili green (prime e seconde case)

    Ricordiamo che nella edizione di Telefisco 2023, il convegno in materia fiscale/lavoro de IlSole24ore, le Entrate avevano già fornito chiarimenti sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 Pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre la Legge n. 197  in materia di detrazione IVA sugli acquisti immobiliari.

    In particolare, è stato spiegato che la novità consente

    • di detrarre dall'IRPEF lorda, 
    • il 50% dell’IVA versata nel 2023
    • per l’acquisto effettuato sempre entro il 31 dicembre 2023 
    • di immobili residenziali di classe energetica A o B 
    • cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi o da organismi di investimento collettivo OICR

    Viene precisato inoltre che, la detrazione:

    • è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo di acquisto,
    • è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

    In Telefisco 2023 gli esperti hanno sottolineato come per questa misura valga il principio di cassa (IVA pagata nel 2023) e rogito notarile sempre nel 2023.

    Può essere utile ricordare che questa agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017.