• Legge di Bilancio

    Aumento tassi BCE: come incide su dazi e mutui

    La Banca Centrale Europea, costituisce insieme alle banche centrali nazionali (come la Banca d’Italia) il cosiddetto Eurosistema la  cui funzione è quella di mantenere la stabilità dei prezzi cioè di controllare l’inflazione e dando stabilità al valore dell’Euro nell’Eurozona.

     Il tasso BCE è il tasso di riferimento e rappresenta il tasso al quale la BCE concede prestiti alle banche che operano in UE.

    Tale valore viene utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile e incide anche sui dazi alle importazioni e esportazioni.

    La Banca Centrale Europea in data 2 febbraio con avviso informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo miranti ad assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine. 

    Viene specificato che, il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE

    Ne consegue che a partire dal giorno 8 febbraio i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali saranno innalzati al 3.00%.

    Aumento tassi BCE: come incide sui dazi 

    Con conseguente avviso, con oggetto "DECISIONE DI POLITICA MONETARIA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA. MODIFICHE AI TASSI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO DELLA BCE – FEBBRAIO 2023" le Dogane hanno specificato che il suddetto tasso incide:

    • sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento
    • nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, (disciplinati rispettivamente dall’art. 112 e 114 del Reg. EU n. 952/2013), che istituisce il codice doganale dell’Unione.

    La BCE ha anche annunciato il rialzo di ulteriori 50 punti che sarà deliberato a marzo "alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo". 

    Per il seguito viene diramata una generica intenzione di "valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria". 

    Aumento tassi BCE: come incide sui mutui

    Il tasso BCE, noto come tasso refi, relativo alle operazioni di rifinanziamento, è indicatore significativo della situazione economica europea. Esso ha importanti effetti anche per il consumatore finale.

    I tassi d’interesse stabiliti dalla Banca Centrale Europea incidono infatti sui tassi interbancari come l’indice Euribor, sul quale si basa ad esempio il mutuo a tasso variabile. 

    La Banca Centrale Europea (BCE) ha ora alzato i tassi di interesse di 50 punti base e annunciato un nuovo incremento a marzo, per poi valutare successive manovre.

    Questo ha un impatto sui mutui a tasso variabile, inoltre scende lo spread.

    In base alle simulazioni di "Mutuionline", portale che mette a confronto le principali banche e mutui per l'acquisto della casa, la rata di un mutuo a tasso variabile salirebbe fra i 33 e i 43 euro. 

    Già dalla scorsa estate, per effetto dei precedenti rialzi del costo del denaro, i costi di un mutuo sono aumentati.

    Si stima che un mutuo a tasso variabile dall’estate scorsa sia aumentato fino a 200 euro al mese.

    Per eventuali opportunità di rinegoziazione dei mutui ti consigliamo di leggere: Rinegoziazione mutui ipotecari 2023: da tasso variabile a tasso fisso entro il 31.12.2023 con le ultime novità della legge di Bilancio 2023.

  • Legge di Bilancio

    Atti procedimento di accertamento: le regole per la definizione agevolata

    Con Provvedimento n 27663 del 30 gennaio 2023 le Entrate pubblicano le regole attuative per l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. 

    In particolare, si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023.

    Viene specificato che rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni:

    • gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, 
    • gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023, 
    • e gli inviti al contradditorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023. 

    Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.

    Aderendo a questa misura agevolativa si usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

    La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.

    Nel provvedimento viene specificato che la procedura di regolarizzazione:

    • esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
    • non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, Dl n. 167/1990).
  • Legge di Bilancio

    Acquisto immobili green: detrazione 50% di IVA per prime e seconde case

    In data 30 gennaio arriva un ulteriore approfondimento relativo alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 sulla detrazione IVA per l'acquisto di immobili green dai costruttori.

    In particolare, un contribuente domandava se la nuova agevolazione riguarda le sole abitazioni principali o anche le seconde case.

    L'agenzia delle Entrate con risposta pubblicata sulla rivista on line FiscoOggi specifica che, tale agevolazione spetta anche per le seconde case non avendo il legislatore previsto nulla in merito.

    Detrazione 50% di IVA per acquisto immobili green (prime e seconde case)

    Ricordiamo che nella edizione di Telefisco 2023, il convegno in materia fiscale/lavoro de IlSole24ore, le Entrate avevano già fornito chiarimenti sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 Pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre la Legge n. 197  in materia di detrazione IVA sugli acquisti immobiliari.

    In particolare, è stato spiegato che la novità consente

    • di detrarre dall'IRPEF lorda, 
    • il 50% dell’IVA versata nel 2023
    • per l’acquisto effettuato sempre entro il 31 dicembre 2023 
    • di immobili residenziali di classe energetica A o B 
    • cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi o da organismi di investimento collettivo OICR

    Viene precisato inoltre che, la detrazione:

    • è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo di acquisto,
    • è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

    In Telefisco 2023 gli esperti hanno sottolineato come per questa misura valga il principio di cassa (IVA pagata nel 2023) e rogito notarile sempre nel 2023.

    Può essere utile ricordare che questa agevolazione è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 56, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 244 del 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017.

  • Legge di Bilancio

    Bonus acquisto casa under 36: spetta a chi compie 36 anni nel 2023?

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della guida all’acquisto della casa con anche le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per la prima casa under 36.

    Vengono aggiornate le FAQ contenute nell'ultima sezione della guida e nello specifico, a conclusione del documento, si risponde a due dubbi sull'acquisto prima casa under 36.

    Bonus acquisto casa under 36: spetta a chi compie 36 anni nel 2023?

    In particolare, un contribuente ha domandato quanto segue: "Compirò 36 anni a marzo 2023. Entro quale data dovrò stipulare l’atto di acquisto della prima casa per avere diritto alle agevolazioni per gli under 36. Posso farlo entro il mese di febbraio 2023?"

    L'agenzia replica specificando che, le agevolazioni in materia di imposte indirette in favore di giovani acquirenti di una prima casa di abitazione sono state introdotte dall’articolo 64 del decreto legge n. 73/2021 e si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) e il 31 dicembre 2023 (data stabilita dalla legge di bilancio 2023).

    I requisiti soggettivi per poter usufruire dei benefici fiscali sono due: 

    • non aver ancora compiuto l’età di 36 anni nell’anno in cui viene stipulato l’atto 
    • avere un ISEE (valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

    Pertanto, il giovane acquirente avrebbe potuto usufruire delle agevolazioni, al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla norma, se avesse stipulato un atto di acquisto di un immobile a uso abitativo entro il 31 dicembre 2022. 

    Al contrario, non potrà richiederle se l’atto è rogitato nel 2023, cioè nello stesso anno solare nel quale compie 36 anni di età. 

  • Legge di Bilancio

    Stralcio parziale debiti: istruzioni per gli enti non statali

    Con un comunicato stampa del 5 gennaio la Riscossione informa della disponibilità on line delle istruzioni per gli enti creditori interessati alla non applicazione dello stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro previsto dalla legge di Bilancio 2023.

    (Per approfondimenti sullo stralcio automatico e sulla eccezione prevista per gli enti sottoelencati si legga anche Annullamento automatico debiti 2023: le novità spiegate dalla Riscossione)

    Disapplicazione Stralcio parziale debiti fino a 1.000 euro: istruzioni per gli enti

    In particolare, l'Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi:

    • dalle amministrazioni statali, 
    • dalle agenzie fiscali 
    • e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), 

    devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. 

    Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione “Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente via Pec.

    SCARICA qui il modulo e segui le istruzioni di seguito riportate.

    Modalità di comunicazione del provvedimento di non applicazione dello “Stralcio” dei debiti fino a 1.000 euro

    In particolare, come specificato dalla stessa agenzia, 

    • la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dell’annullamento automatico parziale
    • deve essere effettuata trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, 
    • esclusivamente all’indirizzo PEC: [email protected] i seguenti documenti:
      • modulo compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
      • copia del provvedimento adottato.

    Il comunicato in oggetto specifica che è' possibile contattare l’Help Desk Enti di Agenzia delle entrate-Riscossione per chiarimenti.

    Stralcio automatico debiti fino a 1.000 euro: cosa prevede la Legge di Bilancio 2023

    La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute. 

    Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. 

    Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute. 

    La stessa Legge (art. 1 comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data

    Per consentire gli enti interessati di procedere alla richiesta della non applicazione dell'annullamento automatico come di sopra specificato, la Riscossione ha diffuso con il comunicato stampa di cui si tratta con le istruzioni operative necessarie sopra elencate.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Commercialisti e Legge di Bilancio 2023: emendamenti dal CNDCEC

    Con un documento datato 5 dicembre il CNDCEC ha presentato il Contributo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alla Legge di bilancio 2023.

    In particolare, nel documento vengono enunciate considerazioni e proposte dei commercialisti su: 

    • articolo 36 (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA)  
    • Titolo III (Misure fiscali) – Capo III (Misure di sostegno in favore del contribuente) – Articoli da 38 a 48
    • norma di interpretazione autentica dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
    • sblocco dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022.

    In una nota pubblicata sempre in data 5.12, sul sito del Consiglio Nazionale, il Presidente De Nuccio ha presentato il documento specificando che il DDL di legge di Bilancio 2023 costituisce:

    “Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”. 

    Nel documento, vengono anche avanzate proposte emendative, vediamo alcuni dettagli. 

    Per visionare l'intero documento del CNDCEC clicca qui

    Definizione agevolata: emendamento alla legge di Bilancio 2023 dei Commercialisti

    In particolare, per le varie forme di definizione agevolata della pretesa tributaria previste dal disegno di legge (ad eccezione della sanatoria delle irregolarità formali), i commercialisti, ritengono che:

     al fine di rendere maggiormente sostenibile il pagamento di quanto dovuto dai contribuenti e garantire il buon fine delle misure di sostegno, nonché di rendere più omogenee le modalità di pagamento in forma rateale”, e quindi propongono, la facoltà di rateizzare il pagamento:

    • in un massimo di 28 rate trimestrali (ovvero di sette anni), per importi dovuti superiori a euro 30.000 e fino a euro 50.000,
    • in un massimo di 40 rate trimestrali (ovvero di dieci anni), per importi dovuti superiori a euro 50.000

    Superbonus e legge di bilancio 2023: emendamento dei Commercialisti

    Il CNDCEC ribadisce anche la richiesta di una  misura che consenta alle banche di liberare una parte del plafond che hanno ancora disponibile per l’acquisizione dei crediti da bonus fiscali, già avanzata nei giorni scorsi in audizione al Senato. 

    La proposta è che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possano essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza.

    Ribadita anche la richiesta di una norma di interpretazione autentica in tema di bonus fiscali diversi dai super bonus che, a seguito delle recenti pronunce della Corte di cassazione, chiarisca definitivamente che per i bonus minori non è necessario il riscontro dello stato avanzamento lavori, così come più volte ribadito sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dall’Agenzia delle Entrate. 

    Secondo il Commercialisti “Un provvedimento assolutamente necessario per tutelare la buona fede e l’affidamento degli operatori e dei loro professionisti, che hanno seguito le indicazione interpretative del MEF e dell’Agenzia delle Entrate che ora, a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, rischiano di essere messe in discussione aprendo squarci preoccupanti nella credibilità delle istituzioni interessate e alimentano nuove incertezze per le operazioni in corso”.

    Piva fittizie e legge di bilancio 2023: il dissenso dei Commercialisti

    Dalla categoria arriva anche la ferma richiesta di eliminazione della responsabilità solidale dell’intermediario che trasmette la dichiarazione di inizio attività, per la sanzione di 3.000 euro prevista a carico del contribuente che, in esito ai controlli dell’Agenzia delle entrate connessi al rilascio di nuove partite IVA, non abbia risposto all’invito a comparire ovvero non sia riuscito a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività, e che pertanto risulti destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.  

    Per approfondimenti leggi anche  PIVA fittizie: prevista responsabilità del Commercialista.

  • Legge di Bilancio

    Criptovalute: la Rivalutazione dei valori 2023

    Come ormai noto, la Legge di bilancio 2023, ancora in bozza nel momento in cui questo articolo viene scritto, presenta una normativa positiva sulle criptovalute, per l’occasione definite cripto-attività per definire un perimetro più esteso e meno vincolato al concetto di valuta.

    La disciplina in questione è trattata sugli articoli da 30 a 34 della Legge di bilancio 2023, i quali trattano:

    I primi due punti sono stati oggetto di trattazione in precedenti articoli, ai quali si rimanda per approfondimenti. 

    La norma che delinea i contorni della procedura di Rivalutazione dei valori è l’articolo 32 della Legge di bilancio 2023, denominato “Rideterminazione del valore delle cripto-attività”.

    La procedura, evidentemente facoltativa, per ogni cripto-attività posseduta dal contribuente al giorno 1 gennaio 2023, prevede la possibilità di assumerne come costo di acquisto il valore della cripto-attività in tale giorno, in luogo del costo o del valore di acquisto d’origine.

    In conseguenza dell’eventuale Rivalutazione effettuata al giorno 1 gennaio 2023, le plusvalenze fiscali da realizzazione, realizzate in data successiva, saranno calcolate come differenza tra corrispettivo della cessione e costo rideterminato.

    Bisogna fare attenzione al fatto che il comma 4 dell’articolo 32 della Legge di bilancio 2023 prevede espressamente che l’assunzione del valore rivalutatoquale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili”.

    La procedura è onerosa. 

    L’articolo 32 prevede espressamente l’assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 14% del valore rideterminato, da versarsi entro il 30 giugno 2023.

    In alternativa al versamento in unica soluzione, il comma 3 dell’articolo 32 prevede la possibilità di rateizzare il versamento in tre rate annuali di pari importo; le scadenze dei versamenti saranno quindi presumibilmente i seguenti:

    • 30 giugno 2023: scadenza della prima o dell’unica rata;
    • 30 giugno 2024 : scadenza della seconda rata:
    • 30 giugno 2025: scadenza della terza rata.

    Sui versamenti dovuti alle scadenze successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

    Maggiori informazioni operative, come il codice tributo da utilizzare per il versamento con modello F24, o la procedura da utilizzare per l’effettiva rivalutazione saranno sicuramente chiarite dalla prassi con apposito provvedimento.

    La valutazione della convenienza di una procedura come questa è facile a farsi, dato che la convenienza al versamento di una imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto alla tassazione ordinaria cresce proporzionalmente alla consistenza delle plusvalenze latenti.