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Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: novità fiscali 2023
La legge di bilancio 2023 con l’articolo 1,
- comma 80 estende all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
- comma 111 estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: le novità 2023
In particolare, la disposizione del comma 80 in commento stabilisce che,
- con riferimento all'anno d'imposta 2023,
- non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali,
- i redditi dominicali e agrari
- relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) che nel testo previgente, prevedeva già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.
La disposizione del comma 111 estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani:
- l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo
- e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa
- a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali,
- nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
La disposizione pone, come condizione per fruire del regime fiscale di favore introdotto dalla stessa che i soggetti sopra indicati siano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.
È altresì introdotta una ulteriore possibilità di fruizione dell’agevolazione con riferimento ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale sopra indicata, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnino a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.
In tal caso se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, i soggetti sopra indicati (ovvero le cooperative agricole) alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente esse decadono dal beneficio fiscale.
Si ricorda che l’aliquota ordinaria dell’imposta di registro è pari al 9 per cento, sul corrispettivo pagato ovvero, su richiesta dell’acquirente al notaio rogante, sul valore catastale del fabbricato che scende al 2 per cento per la casa adibita ad abitazione, ove non di lusso.
Con riferimento agli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, l'imposta di registro si applica in una misura fissa pari a 200 euro. Di identico importo è l’imposta ipotecaria nei casi nei quali è corrisposta in misura fissa.
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Sostegno all’Agricoltura: 100 ML per le imprese a partire dal 2023
Pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023.
Vediamo una sintesi delle novità per l'agricoltura
In particolare, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.
Nel dettaglio, la finalità del fondo consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:
- tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;
- ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;
- sostenere le filiere agricole;
- gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.
Inoltre, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura.
In particolare, il fondo consistono serve per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.
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Agevolazione acquisto prima casa giovani e soggetti fragili: novità 2023
La legge di Bilancio 2023, in discussione al Senato, secondo quanto riporta il dossier di commento datato 24 dicembre, prevede novità per l'agevolazione prima casa per i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni e per i soggetti fragili.
In particolare, la disposizione proroga al 2023 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età con riguardo all'operatività:
- del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa,
- del Fondo di garanzia per la prima casa
- delle speciali agevolazioni in materia di imposte indirette.
Nel dettaglio, si apportano modificazioni all’articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.
Si estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (Fondo gasparrini)
Ricordiamo che, per tali misure, introdotte dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge n. 27 del 2020, era originariamente previsto un periodo di durata di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022.
Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili rientranti nelle categorie prioritarie, come:- le giovani coppie,
- i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
- i conduttori di alloggi IACP
- giovani di età inferiore ai 36 anni,
l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine. Difatti, viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale, introdotto dall’articolo 64, comma 3, del "Sostegni-bis", convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale:
- la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie su elencate, dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale,
- qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore a 40 mila euro annui
- per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
Inoltre viene altresì prorogata al 31 marzo 2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80 per cento, l’applicazione di un add-on rispetto al TEGM per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.
Vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Inoltre si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.Fondo casa Gasparrini: ripilogo del funziomento e le previsioni 2023
Ricordiamo che il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini) è stato istituito presso il MEF dall’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).
Esso, ordinariamente, consente.
- ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa,
- di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Con i provvedimenti emanati durante l’emergenza pandemica, il Fondo è stato rifinanziato e, come disposto dall’articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020 e dall’articolo 12 del decreto-legge n. 23 del 2020, è stata introdotta una speciale disciplina emergenziale in deroga, con la quale è stato esteso il novero dei beneficiari.
La speciale disciplina prevista per l’emergenza, originariamente prevista per nove mesi ed estesa a tutto il 2021 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Si attende il testo definitivo della Legge di Bilancio 2023 per avere conferme dettegliate delle misure straordinarie previste che dovrebbero essere prorogate per il 2023:
- l’estensione dei benefici del Fondo a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori in presenza di un calo del fatturato;
- l'ammissione ai benefìci del Fondo alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari, a specifiche condizioni;
- l’ammissione al Fondo anche senza presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- la possibilità di accedere alle agevolazioni anche in caso di mutui di importo non superiore a 400.000 euro (rispetto all’ordinario limite di 250.000 euro);
- la possibilità di concedere la sospensione del pagamento delle rate anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
- la concessione della sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.
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Definizione agevolata debiti: le novità del DDL di bilancio 2023
Il DDL di Bilancio 2023 ancora in bozza, con l'art 38 rubricato Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni intende fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione.
La disposizione prevede quanto segue:
- i debiti emergenti dalle comunicazioni d’irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72), possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte non versate o versate in ritardo. Tale soluzione è applicabile ai debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Per effetto di quanto previsto al comma 7 della disposizione in commento il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
- Per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d’imposta, è previsto che: o la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (cfr. comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate; o le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione); o anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione ai sensi delle norme vigenti.
- Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- E' differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d’irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti.
- Viene modificato l’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.
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Tregua fiscale del Governo Meloni: avvisi di pagamento, cartelle e liti pendenti
Ieri 22 novembre, il Governo ha illustrato durante una conferenza stampa le principali misure contenute nel Disegno di legge di bilancio 2023 approvate dal CdM in data 21 novembre.
Al momento ricordiamolo non si dispone di un testo ufficiale della bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2023.
Le uniche notizie certe derivano dal comunicato stampa diffuso dall'esecutivo dopo l'approvazione e dalle dichiarazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro Giorgetti durante la conferenza stampa tenutasi ieri.
In particolare, in merito alla tanta annunciata tregua fiscale il Governo dovrebbe agire su tre fronti:
- Avvisi di accertamento,
- Cartelle di pagamento,
- Liti pendenti.
Durante la conferenza stampa il viceministro Maurizio Leo, ha spiegato che:
- sulle cartelle consegnate fino al 30 giugno 2022 superiori ai 1.000 euro sarà dovuta soltanto l’imposta, da versare rateizzata anche in 5 anni e senza alcuna maggiorazione,
- sulle cartelle sotto i 1.000 euro, invece, resta confermato lo stralcio per tutte quelle consegnate all’agente della riscossione dal 2010 al 31 dicembre 2015. Si ricorda che per le cartelle sotto i 1.000 euro notificate dopo dal 1° gennaio 2016, dunque escluse dallo stralcio, possono comunque essere cancellate pagando soltanto l’imposta.
Per quanto riguarda tutti gli atti che non sono ancora diventati una cartella esattoriale o non sono ancora oggetto di contenzioso, i cosiddetti accertamenti con adesione, si prevedono 5 versamenti rateizzati in 5 anni e una sanzione ridotta del 5%.
La sanzione potrebbe essere ulteriormente ridotta al 3% per chi ha ricevuto un avviso bonario con cui si invita il contribuente a regolarizzare gli scostamenti tra il versato e il dichiarato. Parrebbe che il pagamento potrà essere spalmato su due anni.
In merito alla chiusura agevolata delle liti pendenti, il Governo dovrebbe prevedere la possibilità di chiudere le cause in corso con pagando una somma forfettaria che cambia a seconda del grado di giudizio della lite, in particolare si dovrebbe prevedere il versamento:
- del 40% del valore in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria in primo grado,
- del 15% del valore complessivo nel caso in cui il contribuente è vincente in secondo grado,
- del 90% rinunciando alla lite con il Fisco.
Per dettagli sulla Manovra finanziaria 2023 leggi anche Tutte le misure della Manovra Finanziaria 2023 nel comunicato stampa del Governo.