• Legge di Bilancio

    Criptovalute: la Rivalutazione dei valori 2023

    Come ormai noto, la Legge di bilancio 2023, ancora in bozza nel momento in cui questo articolo viene scritto, presenta una normativa positiva sulle criptovalute, per l’occasione definite cripto-attività per definire un perimetro più esteso e meno vincolato al concetto di valuta.

    La disciplina in questione è trattata sugli articoli da 30 a 34 della Legge di bilancio 2023, i quali trattano:

    I primi due punti sono stati oggetto di trattazione in precedenti articoli, ai quali si rimanda per approfondimenti. 

    La norma che delinea i contorni della procedura di Rivalutazione dei valori è l’articolo 32 della Legge di bilancio 2023, denominato “Rideterminazione del valore delle cripto-attività”.

    La procedura, evidentemente facoltativa, per ogni cripto-attività posseduta dal contribuente al giorno 1 gennaio 2023, prevede la possibilità di assumerne come costo di acquisto il valore della cripto-attività in tale giorno, in luogo del costo o del valore di acquisto d’origine.

    In conseguenza dell’eventuale Rivalutazione effettuata al giorno 1 gennaio 2023, le plusvalenze fiscali da realizzazione, realizzate in data successiva, saranno calcolate come differenza tra corrispettivo della cessione e costo rideterminato.

    Bisogna fare attenzione al fatto che il comma 4 dell’articolo 32 della Legge di bilancio 2023 prevede espressamente che l’assunzione del valore rivalutatoquale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili”.

    La procedura è onerosa. 

    L’articolo 32 prevede espressamente l’assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura del 14% del valore rideterminato, da versarsi entro il 30 giugno 2023.

    In alternativa al versamento in unica soluzione, il comma 3 dell’articolo 32 prevede la possibilità di rateizzare il versamento in tre rate annuali di pari importo; le scadenze dei versamenti saranno quindi presumibilmente i seguenti:

    • 30 giugno 2023: scadenza della prima o dell’unica rata;
    • 30 giugno 2024 : scadenza della seconda rata:
    • 30 giugno 2025: scadenza della terza rata.

    Sui versamenti dovuti alle scadenze successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

    Maggiori informazioni operative, come il codice tributo da utilizzare per il versamento con modello F24, o la procedura da utilizzare per l’effettiva rivalutazione saranno sicuramente chiarite dalla prassi con apposito provvedimento.

    La valutazione della convenienza di una procedura come questa è facile a farsi, dato che la convenienza al versamento di una imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto alla tassazione ordinaria cresce proporzionalmente alla consistenza delle plusvalenze latenti. 

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    Criptovalute: la normativa fiscale organica in Legge di bilancio 2023

    Oggi i redditi realizzati dalla detenzione e dalla cessione di criptovalute non hanno una disciplina fiscale.

    La prassi, in risposta all’esigenza di portare a tassazione la fattispecie, nel silenzio del Legislatore, ha assimilato la detenzione di criptovalute alla detenzione di valute estere.

    Questo inquadramento fiscale è stato molto criticato dalla dottrina in relazione all’opportunità di assimilare valori basati su blockchain a valute fiat.

    Una Proposta di legge contenente una trattazione organica della materia era giunta in Senato, ma la precedente legislatura è terminata prima che questa potesse approdare a qualcosa di concreto.

    Così oggi il Legislatore, con la Legge di bilancio 2023, ancora in bozza, agli articoli che vanno da 30 a 34, propone una disciplina organica della materia, che ripropone alcune delle ipotesi avanzate dalla Proposta di legge decaduta, tenendo presente l’esigenza di ricondurre in questo contesto reddituale anche quelle fattispecie, basate sulla blockchain, che sono fuori dal limitato perimetro delle valute virtuali.

    Con altre parole, il Legislatore supera la limitata interpretazione della prassi che assimila le valute virtuali alle valute estere e crea una nuova fattispecie reddituale denominata cripto-attività, seguendo la pista tracciata dall’Unione Europea in questa direzione.

    Schematizzando per semplicità, la Legge di bilancio 2023 dedica alle imposte dirette e indirette derivanti da cripto-attività gli articoli numero 30, 31 e 34.

    L’articolo 30 è dedicato alla tassazione diretta in capo alle persone fisiche.

    Le plusvalenze e gli altri proventi “realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti” costituiscono “redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del Tuir, al quale è stata aggiunta la nuova lettera c-sexies dedicata appunto alle cripto-attività; nello specifico:

    • tali plusvalenze e proventi costituiscono reddito imponibile se superano la franchigia di euro 2.000 (importo che potrebbe essere modificato durante l’iter di approvazione) nel periodo di imposta, cifra al di sotto della quale non assumono rilevanza fiscale;
    • non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività con “medesime caratteristiche e funzioni”.

    Per quanto concerne le modalità di determinazione del reddito, la Legge di bilancio 2023 integra l’articolo 68 del Tuir con il nuovo comma 10, con il quale si stabilisce che:

    • le plusvalenze realizzate sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione (o il loro valore normale, in caso di permuta rilevante fiscalmente) e il costo o il valore di acquisto;
    • nel periodo di imposta il reddito imponibile, che è netto, si calcola sommando algebricamente plusvalenze e minusvalenze;
    • nel caso in cui le minusvalenze siano di importo superiore alle plusvalenze, le eventuali eccedenze possono essere riportate agli esercizi successivi per l’utilizzo, previa esposizione sul modello Redditi; anche per questo punto la rilevanza fiscale è subordinata alla franchigia di euro 2.000, sempre da confermare;
    • in caso di acquisto per successionesi assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”;
    • in caso di acquisto per donazione, il costo è quello assunto per il donante.
    • Il costo o il valore d’acquisto deve essere documentato dal contribuente “con elementi certi e precisi”, in mancanza dei quali si assume pari a zero;
    • a differenza delle plusvalenze da cessione, che sono redditi netti, i proventi conseguiti durante il periodo di imposta in conseguenza della detenzione delle cripto-attività producono un reddito lordo, come i redditi da capitale.

    L’articolo 31 della Legge di bilancio 2023 modifica l’articolo 110 del Tuir, che tratta della rilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio nel contesto dell’Ires. 

    Integrando il già citato articolo 110 con il nuovo comma 3bis, ai fini del reddito d’impresa il Legislatore dispone che “non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al Conto economico”; con relative conseguenze in tema di Irap.

    Infine l’articolo 34 della Legge di bilancio 2023, disciplina l’imposizione indiretta in capo alle cripto-attività, alle quali si applica una imposta di bollo pari al 2 per mille.

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    Definizione agevolata debiti: le novità del DDL di bilancio 2023

    Il DDL di Bilancio 2023 ancora in bozza, con l'art 38 rubricato Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni intende fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione. 

    La disposizione prevede quanto segue:

    • i debiti emergenti dalle comunicazioni d’irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72), possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte non versate o versate in ritardo. Tale soluzione è applicabile ai debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Per effetto di quanto previsto al comma 7 della disposizione in commento il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. 
    • Per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d’imposta, è previsto che: o la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (cfr. comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate; o le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione); o anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione ai sensi delle norme vigenti. 
    • Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
    • E' differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d’irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti. 
    • Viene modificato l’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.
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    Pagamenti POS: non ci sarà più l’obbligo sotto i 30 euro

    Il CdM ha approvato in data 21 novembre la bozza del DDL di Bilancio 2023 che passa ora in Parlamento.

    Nella Manovra per il 2023, tra l'altro, si prevede di cancellare l'obbligo di accettare pagamenti elettronici al di sotto di 30 euro.

    Ricordiamo che al momento vi è l’obbligo per tutti gli esercenti e commercianti che erogano prodotti e servizi di far pagare i clienti tramite POS, ad eccezione dei tabaccai per alcuni generi, e che con il precedente Governo Draghi, dal 30 giugno 2022 sono divenute operative anche le relative sanzioni per chi non adempie.

    Per approfondimenti leggi anche:

    Ora, con la bozza della Legge di Bilancio 2023, intervenendo, sull’articolo 15 del DL n. 179 del 2012, si dovrebbe prevedere, un’eccezione all’obbligo di accettare carte e bancomat anche per le transazioni inferiori a 30 euro.

    Per esercenti e professionisti scatterebbe l’obbligo di far pagare con bancomat e carte solo per importi sopra i 30 euro.

    Per quanto riguarda invece le sanzioni e gli interessi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con provvedimento da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio introduca nuovi criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse.

    Nelle more dell’adozione di tale atto, vengono sospesi tutti i procedimenti e i termini per l'adozione delle sanzioni legate alla violazione dell’obbligo

    Attenzione al fatto che, con la stessa norma, l'art 68 del DDL di Bilancio 2023, si dovebbe prevedere l’innalzamento a 5.000 euro del tetto al contante.

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    Compensazioni 2020: impossibile compensare dal 1 gennaio

    Già da gennaio saranno in vigore le nuove regole per la compensazione orizzontale dei crediti Irpef/Ires/Irap il cui utilizzo non è piu' ammesso dal 1 gennaio ma solo dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione. Questo vuol dire che i crediti IRPEF/IRES/IRAP non potranno essere compensati prima di maggio/giugno a voler essere ottimisti, in quando essendo la presentazione della dichiarazione telematica occorre attendere la pubblicazione dei software da parte dell'Agenzia.

    Si ricorda che nel 2019 il termine per la presentazione delle dichiarazioni è slittato al mese di novembre.

    Preoccupazione quindi per le aziende e professionisti. Tanti infatti sono i professionisti o gli agenti di commercio che a causa della ritenuta di acconto che subiscono sull'incasso lordo, si trovano a fine anno a credito di imposta che di solito hanno sempre compensato con il pagamento di altri tributi o contributi da pagare con il modello F24.

    I limiti della compensazione orizzontale

    Il legislatore ha stabilito determinati limiti alla compensazione orizzontale per prevenire il rischio di frodi fiscali; inoltre, non sempre i crediti fiscali possono essere utilizzati in compensazione esterna.

    Tra i principali controlli preventivi segnaliamo:

    • obbligo di presentazione del modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia;
    • obbligo di apporre il visto di conformità per i crediti di importo superiore ai 5.000 euro;
    • massimali annuali di utilizzo per i crediti del quadro RU (massimo 250.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
    • massimali annuali di utilizzo per gli altri crediti d’imposta (massimo 700.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
    • la compensazione è preclusa in presenza di somme iscritte a ruolo di importo superiore 1.500 euro.

    Nuova stretta dal 2020 nel decreto fiscale

    Dal 27 ottobre 2019, con l’entrata in vigore del decreto fiscale (DL 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019), trovano applicazione anche le seguenti limitazioni:

    • in caso di importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito;

    • divieto di compensazione per le partite Iva cessate d’Ufficio o escluse dall’archivio Vies;

    • divieto di compensazione in caso di accollo del debito d’imposta altrui;

    • l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web) è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus Renzi di 80 euro);

    • estensione dell’obbligo di utilizzare le modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione (estendendo l’obbligo anche alle persone fisiche non titolari di partita Iva).

    Si ricorda che il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni, quindi entro il 25 dicembre 2019, a pena di decadenza. Ad oggi risulta già approvato ma non ancora pubblicato in Gazzetta.