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Commercialisti e Legge di Bilancio 2023: emendamenti dal CNDCEC
Con un documento datato 5 dicembre il CNDCEC ha presentato il Contributo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alla Legge di bilancio 2023.
In particolare, nel documento vengono enunciate considerazioni e proposte dei commercialisti su:
- articolo 36 (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA)
- Titolo III (Misure fiscali) – Capo III (Misure di sostegno in favore del contribuente) – Articoli da 38 a 48
- norma di interpretazione autentica dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- sblocco dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022.
In una nota pubblicata sempre in data 5.12, sul sito del Consiglio Nazionale, il Presidente De Nuccio ha presentato il documento specificando che il DDL di legge di Bilancio 2023 costituisce:
“Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”.
Nel documento, vengono anche avanzate proposte emendative, vediamo alcuni dettagli.
Per visionare l'intero documento del CNDCEC clicca qui
Definizione agevolata: emendamento alla legge di Bilancio 2023 dei Commercialisti
In particolare, per le varie forme di definizione agevolata della pretesa tributaria previste dal disegno di legge (ad eccezione della sanatoria delle irregolarità formali), i commercialisti, ritengono che:
“al fine di rendere maggiormente sostenibile il pagamento di quanto dovuto dai contribuenti e garantire il buon fine delle misure di sostegno, nonché di rendere più omogenee le modalità di pagamento in forma rateale”, e quindi propongono, la facoltà di rateizzare il pagamento:
- in un massimo di 28 rate trimestrali (ovvero di sette anni), per importi dovuti superiori a euro 30.000 e fino a euro 50.000,
- in un massimo di 40 rate trimestrali (ovvero di dieci anni), per importi dovuti superiori a euro 50.000
Superbonus e legge di bilancio 2023: emendamento dei Commercialisti
Il CNDCEC ribadisce anche la richiesta di una misura che consenta alle banche di liberare una parte del plafond che hanno ancora disponibile per l’acquisizione dei crediti da bonus fiscali, già avanzata nei giorni scorsi in audizione al Senato.
La proposta è che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possano essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza.
Ribadita anche la richiesta di una norma di interpretazione autentica in tema di bonus fiscali diversi dai super bonus che, a seguito delle recenti pronunce della Corte di cassazione, chiarisca definitivamente che per i bonus minori non è necessario il riscontro dello stato avanzamento lavori, così come più volte ribadito sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo il Commercialisti “Un provvedimento assolutamente necessario per tutelare la buona fede e l’affidamento degli operatori e dei loro professionisti, che hanno seguito le indicazione interpretative del MEF e dell’Agenzia delle Entrate che ora, a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, rischiano di essere messe in discussione aprendo squarci preoccupanti nella credibilità delle istituzioni interessate e alimentano nuove incertezze per le operazioni in corso”.
Piva fittizie e legge di bilancio 2023: il dissenso dei Commercialisti
Dalla categoria arriva anche la ferma richiesta di eliminazione della responsabilità solidale dell’intermediario che trasmette la dichiarazione di inizio attività, per la sanzione di 3.000 euro prevista a carico del contribuente che, in esito ai controlli dell’Agenzia delle entrate connessi al rilascio di nuove partite IVA, non abbia risposto all’invito a comparire ovvero non sia riuscito a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività, e che pertanto risulti destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.
Per approfondimenti leggi anche PIVA fittizie: prevista responsabilità del Commercialista.
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Definizione agevolata debiti: le novità del DDL di bilancio 2023
Il DDL di Bilancio 2023 ancora in bozza, con l'art 38 rubricato Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni intende fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione.
La disposizione prevede quanto segue:
- i debiti emergenti dalle comunicazioni d’irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72), possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte non versate o versate in ritardo. Tale soluzione è applicabile ai debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Per effetto di quanto previsto al comma 7 della disposizione in commento il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
- Per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d’imposta, è previsto che: o la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (cfr. comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate; o le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione); o anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione ai sensi delle norme vigenti.
- Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- E' differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d’irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti.
- Viene modificato l’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.
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Apprendisti e lavoro a domicilio: quali sono i codici Uniemens per CIG e FIS 2022
La legge di Bilancio 2022 , legge 234 2021, ha operato una ampia riforma degli ammortizzatori sociali, nell'intento di garantire il maggior numero possibile di lavoratori nei casi di sospensione o riduzione dell'attività aziendale.
E' stato, ad esempio, unificato, a rialzo, l'importo dell'assegno di integrazione salariale.
Inoltre è stata ampliata la platea dei soggetti ai quali si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale estendendoli anche alle micro aziende (a partire da 1 dipendente) e a categorie di lavoratori finora escluse.
Si tratta in particolare di
- lavoratori a domicilio e
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato , di qualunque tipologia ( contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, contratto di apprestato professionalizzante).
Con riferimento agli adempimenti concernenti tali tipologie contrattuali con il messaggio INPS n.1403 del 29.3.2022 l'istituto precisa che i codici evento da indicare nella compilazione della denuncia UniEmens sono gli stessi attualmente in uso per la generalità dei lavoratori .
Questo vale sia per la cassa integrazione ordinaria, straordinaria che per l'assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale, istituiti dal decreto legislativo 148 2015.
Si ricorda che tutti i codici evento aggiornati sono disponibili nell’Allegato Tecnico UniEmens. Qui l'ultima versione del 28 marzo 2022.
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Finanziamenti aree di crisi complessa: il riparto alle Regioni
Inps ha fornito con il messaggio n. 2584 del 13 luglio 2021 alcune indicazioni sul finanziamento garantito alle regioni per il sostegno delle aree di crisi industriale complessa, previsto dalla legge di bilancio 2021, legge 178 2020.
L' importo complessivo è pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che le regioni possono destinare, nell'anno 2021, a trattamenti di integrazione salariale straordinaria o a trattamenti di mobilità.
Il messaggio ricorda che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha anche chiarito che le regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e lsono implicitamente prorogati e rifinanziati anche i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e i trattamenti di mobilità in deroga . Inoltre si specifica che riguardo ai trattamenti di mobilità in deroga che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga.
Per quanto riguarda la trasmissione per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP) dei decreti e il relativo pagamento da parte delle Strutture competenti si rinvia a quanto già indicato nella circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, nella circolare n. 90 del 1° agosto 2018 e nel successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019.
Di seguito il riparto delle risorse,sulla base dei fabbisogni comunicati dalle regioni, stabiliti dal decreto interministeriale n. 18 2021:
REGIONE – QUOTA RIPARTO
- LAZIO 28.253.880,32 €
- CAMPANIA 13.889.296,77 €
- MOLISE 3.742.999,05 €
- MARCHE 16.775.741,44 €
- ABRUZZO 7.063.470,08 €
- FRIULI VENEZIA GIULIA 1.765.867,52 €
- PUGLIA 8.829.337,60 €
- SARDEGNA 11.919.605,76 €
- UMBRIA 10.595.205,12 €
- TOSCANA 37.083.217,91 €
- VENETO 5.646.961,79 €
- PIEMONTE 30.902.681,60 €
- SICILIA 3.531.735,04 €
- TOTALE 180.000.000,00 €
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Compensazioni 2020: impossibile compensare dal 1 gennaio
Già da gennaio saranno in vigore le nuove regole per la compensazione orizzontale dei crediti Irpef/Ires/Irap il cui utilizzo non è piu' ammesso dal 1 gennaio ma solo dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione. Questo vuol dire che i crediti IRPEF/IRES/IRAP non potranno essere compensati prima di maggio/giugno a voler essere ottimisti, in quando essendo la presentazione della dichiarazione telematica occorre attendere la pubblicazione dei software da parte dell'Agenzia.
Si ricorda che nel 2019 il termine per la presentazione delle dichiarazioni è slittato al mese di novembre.
Preoccupazione quindi per le aziende e professionisti. Tanti infatti sono i professionisti o gli agenti di commercio che a causa della ritenuta di acconto che subiscono sull'incasso lordo, si trovano a fine anno a credito di imposta che di solito hanno sempre compensato con il pagamento di altri tributi o contributi da pagare con il modello F24.
I limiti della compensazione orizzontale
Il legislatore ha stabilito determinati limiti alla compensazione orizzontale per prevenire il rischio di frodi fiscali; inoltre, non sempre i crediti fiscali possono essere utilizzati in compensazione esterna.
Tra i principali controlli preventivi segnaliamo:
• obbligo di presentazione del modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia;
• obbligo di apporre il visto di conformità per i crediti di importo superiore ai 5.000 euro;
• massimali annuali di utilizzo per i crediti del quadro RU (massimo 250.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
• massimali annuali di utilizzo per gli altri crediti d’imposta (massimo 700.000 euro, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
• la compensazione è preclusa in presenza di somme iscritte a ruolo di importo superiore 1.500 euro.Nuova stretta dal 2020 nel decreto fiscale
Dal 27 ottobre 2019, con l’entrata in vigore del decreto fiscale (DL 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019), trovano applicazione anche le seguenti limitazioni:
• in caso di importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito;
• divieto di compensazione per le partite Iva cessate d’Ufficio o escluse dall’archivio Vies;
• divieto di compensazione in caso di accollo del debito d’imposta altrui;
• l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web) è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus Renzi di 80 euro);
• estensione dell’obbligo di utilizzare le modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione (estendendo l’obbligo anche alle persone fisiche non titolari di partita Iva).
Si ricorda che il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni, quindi entro il 25 dicembre 2019, a pena di decadenza. Ad oggi risulta già approvato ma non ancora pubblicato in Gazzetta.