• Oneri deducibili e Detraibili

    Piattaforma digitale polizza rischi catastrofali: il progetto Confindustria-Unipol

    Confindustria e Unipol con un comunicato stampa del 3 novembre informano di un progetto comune ossia, una piattaforma digitale che metta a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per proteggersi dai rischi catastrofali stipulando una polizza catastrofale

    Piattaforma digitale polizza rischi catastrofali: il progetto Confindustria-Unipol

    Con il comunicato stampa del 3 novembre Confindustria informa del fatto che è stato presentato il progetto di collaborazione promosso da Confindustria con Unipol, Intesa Sanpaolo Protezione e Poste Assicura volto alla realizzazione di una piattaforma digitale che metta a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per proteggersi dai rischi catastrofali. 

    Si vuole rispondere alle nuove disposizioni introdotte con la Legge di bilancio 2024 che rendono obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché per le aziende estere con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese, la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, i cosiddetti "rischi Cat-Nat".

    Attraverso una piattaforma digitale, attiva a partire dal 5 novembre, le aziende associate a Confindustria potranno accedere, in piena autonomia a un portale dedicato a preventivi e acquisto delle coperture assicurative. 

    Le imprese avranno a disposizione una tariffa loro dedicata per la sottoscrizione delle polizze contro i rischi naturali e i relativi strumenti di tutela. Si tratta di una soluzione innovativa, concepita per rispondere in modo puntuale ed efficiente alle esigenze delle imprese.

    La piattaforma sarà disponibile sul sito di Confindustria al link https://www.confindustria.it/progetti/polizze-catastrofali-la-piattaforma-digitale-dedicata. L'accesso è riservato alle aziende del Sistema.

    Dai dati di Confindustria, negli ultimi cinquant'anni, si sono verificati 115 eventi pari a circa il 7% del totale europeo ma con danni diretti che raggiungono i 253 miliardi di euro, ovvero oltre il 30% del totale europeo

    Il Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco Angelo Camilli ha dichiarato: "Con questo progetto Confindustria conferma il proprio impegno a supporto del sistema industriale italiano nella protezione da eventi naturali estremi, promuovendo soluzioni concrete e innovative per la competitività delle imprese e la loro capacità di rispondere alle crisi. La piattaforma digitale messa a disposizione delle aziende associate rappresenta un passo avanti importante per rendere più accessibili strumenti di tutela fondamentali, soprattutto per le Pmi, che più di altre subiscono l'impatto economico dei disastri naturali. La prevenzione e la gestione del rischio non sono più solo una necessità, ma una condizione indispensabile per garantire continuità, sicurezza e sviluppo al tessuto produttivo del Paese. È comunque essenziale che l'assicurazione obbligatoria si inserisca in una strategia nazionale più ampia, che sostenga gli investimenti in prevenzione delle imprese e preveda un piano di investimenti pubblici di messa in sicurezza del territorio".

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Auto aziendali e ricariche elettriche: chiarimento dell’Agenzia

    Con la risposta n. 237/2025 del 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate  fornisce chiarimenti  in merito al trattamento fiscale delle   ricariche per  veicoli elettrici e ibridi plug-in i cui costi siano sostenuti tramite card aziendali.

     In particolare si chiedeva come definire il  reddito tassabile in capo ai dipendenti,  nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato  stabilito dalla Società,  posto che a norma di legge il valore della ricarica elettrica è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall'ACI,  al netto della  la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente” . Ecco la vicenda e la risposta dell'amministrazione finanziaria.

    Il caso

    L'azienda  affermava che la policy interna già in vigore stabiliva che, per i dirigenti con auto in uso promiscuo, le spese di carburante restassero a carico dell’azienda entro un limite annuo prefissato, con eventuale fatturazione al dipendente delle eccedenze per uso privato.

     La stessa modalità di gestione  sarebbe stata  ipotizzata per le vetture elettriche, attraverso l’uso di una card dedicata alle ricariche presso colonnine pubbliche, con addebito diretto alla società. 

    L’istante chiedeva:

    • se tale beneficio potesse essere escluso da tassazione, essendo i costi di ricarica già ricompresi nel valore convenzionale fissato dalle tabelle ACI, e
    • se fosse possibile ridurre il fringe benefit in caso di trattenuta al dipendente per chilometri extra.  

    Nell’interpretazione prospettata, l’energia elettrica rappresenta a tutti gli effetti un “carburante” incluso nelle tabelle ACI, come già accade per benzina e diesel. Pertanto, secondo la società, la card per la ricarica non dovrebbe generare un ulteriore reddito tassabile per il dipendente, essendo già considerata nella base forfetaria determinata ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR (d.P.R. 917/1986). 

    Inoltre, poiché la norma prevede la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, si riteneva che gli importi richiesti per l’uso privato eccedente potessero abbattere il valore convenzionale ACI da assoggettare a tassazione. 

    Secondo l'azienda l'impostazione trovava sostegno  in precedenti chiarimenti di prassi, che avevano ricondotto l’elettricità nell’ambito dei benefici riservati  ai carburanti tradizionali, per evitare disparità di trattamento tra diverse tipologie di veicoli.

    La risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia ha confermato solo in parte la soluzione prospettata.   Infatti:

    1.  in primo luogo, è stato confermato che la fornitura di energia elettrica da parte del datore di lavoro per la ricarica dei veicoli in uso promiscuo non genera reddito imponibile, poiché già considerata nei valori forfetari ACI. Pertanto, l’utilizzo della card aziendale per la ricarica presso colonnine pubbliche non costituisce fringe benefit tassabile, a prescindere dall’uso privato o aziendale del mezzo. 
    2. Sul secondo punto , invece, l’Amministrazione ha escluso la possibilità di ridurre il valore convenzionale ACI per effetto delle somme eventualmente addebitate al dipendente per chilometri eccedenti. 

    Richiamando la natura forfetaria del criterio fissato dalla legge, viene infatti ribadito che la determinazione del fringe benefit prescinde dai costi effettivi sostenuti e dalle percorrenze reali, rimanendo ancorata al totale costo di percorrenza definito dalle tabelle ACI. Di conseguenza, eventuali rimborsi richiesti al lavoratore per uso privato devono essere trattenuti in busta paga, senza incidere sul calcolo del valore tassabile.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Costi non ancora certi: condizione di deducibilità dalla Cassazione

    Con la sentenza n. 24485 depositata il 4 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per la fiscalità d’impresa: quando un costo o un ricavo legato a una controversia giudiziaria può essere imputato a bilancio ai fini fiscali.

    La decisione introduce un principio interpretativo che si discosta sensibilmente dalla prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria e dalla precedente giurisprudenza di legittimità, riconoscendo rilievo prioritario al requisito della “certezza” rispetto a quello della competenza temporale.


    La vicenda trae origine da un accertamento per l’anno d’imposta 2014, notificato a una azienda speciale comunale, nata da una scissione parziale.

    L’Agenzia delle Entrate contestava due voci:

    • a deduzione nel 2014 di un costo da risarcimento derivante da una sentenza di primo grado del 2009, poi riformata in appello nel 2014;
    • l’omessa contabilizzazione nel 2014 del risarcimento attivo per danni indiretti stabilito nella sentenza di secondo grado, ma ancora oggetto di contestazione da parte della compagnia assicurativa.

    La CTR aveva avallato la tesi dell’Ufficio, ritenendo che:

    • la sentenza del 2009, pur non definitiva, fosse esecutiva e che quindi il relativo costo dovesse essere imputato all’anno 2009;
    • le somme attive da risarcimento dovessero essere tassate nel 2014, a prescindere dalle contestazioni pendenti.

    Vediamo la decisione della Corte di Cassazione, in controtendenza rispetto all'orientamento consolidato.

    Costi non ancora certi: principio Cassazione sulla deducibilità

    La Corte di Cassazione ha censurato integralmente la motivazione della CTR, riaffermando che la sola esecutività formale non implica automaticamente la certezza fiscale del componente.

    In particolare:

    • la sentenza del 2009 era stata sospesa dalla Corte d’Appello nel 2010 e successivamente riformata,
    • la certezza dell’obbligo di pagamento è maturata solo nel 2014, anno della sentenza definitiva.
    • le somme attive per risarcimento non dovevano essere tassate nel 2014, poiché contestate in modo non pretestuoso dalla compagnia assicurativa (sulla base della mancata copertura assicurativa dei danni indiretti).

    Questo approccio rafforza l’idea che la contabilizzazione fiscale dei componenti da contenzioso non può avvenire automaticamente in base alla sentenza di primo grado, ma solo quando vi sia ragionevole certezza sia dell’an (esistenza del debito o credito) che del quantum (ammontare).

    La Corte formula un principio che ha valenza generale, destinato a incidere in modo rilevante sulla prassi contabile e fiscale:Quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest’ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell’an che nel quantum.”


    La pronuncia non solo smentisce la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ma si pone in contrasto con precedenti decisioni della stessa Corte di Cassazione.

    Con questa decisione, invece:

    • il momento rilevante per la deducibilità o tassazione non è più la data della sentenza, ma il momento in cui il componente è “ragionevolmente certo”.
    • si introduce una valutazione sostanziale e prudenziale del principio di competenza.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Accertamento analitico-induttivo: costi deducibili in via presuntiva

    La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata a luglio, interviene su un caso di accertamento fiscale ai danni di una società e dei suoi soci, ribadendo un principio importante: anche nell’accertamento analitico-induttivo il contribuente può dedurre i costi in via presuntiva

    Si tratta di una pronuncia destinata ad avere rilevanza pratica, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023.

    Accertamento analitico-induttivo: costi deducibili in via presuntiva

    Il caso riguarda una società sas e i suoi soci, destinatari di un avviso di accertamento per l’anno 2014, con riprese fiscali ai fini IRAP, IRPEF e IVA. L’Amministrazione finanziaria aveva riscontrato ricavi non contabilizzati e costi indeducibili, rinvenendo documentazione extracontabile nel corso di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza.

    L’accertamento, oltre che sulla società, fu esteso ai soci secondo la disciplina della trasparenza (art. 5 del TUIR), e fu impugnato avanti alle Commissioni tributarie provinciale  con esito sfavorevole ai contribuenti.

    In secondo grado, la Corte di Giustizia Tributaria Regionale confermava la validità dell’atto impositivo, valorizzando la “contabilità parallela” rinvenuta presso la sede della società e ritenendo inidonei gli elementi difensivi prodotti dai ricorrenti.


    I contribuenti ricorrevano in Cassazione affidando la propria difesa a cinque motivi di impugnazione, tutti volti a contestare:

    • la carenza di motivazione della sentenza d’appello;
    • l’uso improprio di presunzioni semplici;
    • l’omessa considerazione di documentazione giustificativa dei costi sostenuti;
    • il mancato riconoscimento dei costi relativi ai ricavi presunti.

    I primi quattro motivi sono stati rigettati dalla Corte, che ha confermato la piena motivazione della sentenza d’appello, e la legittimità dell’uso di elementi extracontabili a fini probatori.

    La Cassazione però con il quinto motivo, in cui i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento di costi correlati ai maggiori ricavi accertati ad opera della Corte di Giustizia Tributaria regionale.

    La Cassazione, al contrario, ha accolto il motivo, affermando un principio aggiornato sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023.

    Secondo la Suprema Corte, anche in presenza di accertamento analitico-induttivo – cioè basato su anomalie parziali nella contabilità ma non completamente privo di riferimenti – il contribuente può opporre la prova contraria in forma presuntiva, sostenendo l’esistenza di costi proporzionati ai ricavi presunti.

    In particolare, la Cassazione ha evidenziato come, dopo la sentenza n. 10/2023 della Consulta, sarebbe irragionevole non riconoscere al contribuente tale possibilità, creando una disparità rispetto a chi è sottoposto ad accertamento induttivo puro, dove invece la deduzione forfetaria dei costi è già ammessa.


    Nell’ordinanza, la Corte afferma espressamente che “In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Mutuo passivo prima casa: detraggo gli interessi se mi trasferisco all’estero?

    L'agenzia delle Entrate con una FAQ di luglio replica ad un contribuente con dubbi sulla possibile detrazione degli interessi passivi di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa.

    In particolare il soggetto dovendosi trasferire all'estero per motivi di lavoro domandava quanto segue: Ho acquistato in Italia un immobile da destinare ad abitazione principale contraendo un mutuo per l’acquisto e spostandovi la residenza. A seguito di trasferimento all’estero per motivi di lavoro posso ancora detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo?         

    Vediamo replica e chiarimenti ADE.              

    Mutuo passivo prima casa: detraggo gli interessi se mi trasferisco all’estero?

    L'agenzia con una faq del 17 luglio ha ricordato che l'articolo 15  comma 1, lett. b), del Tuir stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori

    Attenzione al fatto che, spiega l'agenzia, il diritto alla detrazione non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. 

    Tutto ciò nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dal predetto articolo 15, comma 1, lett. b), del Tuir, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenz

    Per approfondire tale aspetto è possibile consultare la Circolare n 17/2015.                 

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Auto aziendali: l’Agenzia chiarisce i criteri per il regime previgente

     Con l’approvazione definitiva al Senato del disegno di legge di conversione del DL 19/2025 (il cosiddetto “DL Bollette”), è stata  confermata la modifica  alla legge di bilancio 2025 in materia di tassazione dei fringe benefit relativi all’uso promiscuo dei veicoli aziendali.  Tutti gli operatori del settore e una autorevole circolare di ASSONIME  avevano infatti obiettato sulla retroattivita della norma .

     Restava comunque irrisolto il criterio relativo al momento di applicabilità della norma modificata (ordine dell'auto o contratto con il dipendente )

    In una nuova circolare, N. 10  del 3 luglio 2025  l'agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti definitivi (v. ultimo paragrafo).

    Ricordiamo di seguito anche tutti i dettagli sulla  disciplina in vigore.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025 sulle auto aziendali

    La Legge di Bilancio 2025 (legge  234 2024),  ha introdotto  novità in merito alla tassazione dell'uso promiscuo delle auto aziendali concesse ai dipendenti, con l'obiettivo di incentivare la transizione ecologica e il rispetto degli obiettivi di sostenibilità climatica. 

    Per questo motivo,  è stato  modificato l'articolo 51, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), ridefinendo la tassazione per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo  in modo differenziato, come segue 

    1. Norma generale Dal 1° gennaio 2025, la base imponibile per il calcolo del reddito da lavoro dipendente derivante dall’uso promiscuo delle auto sarà pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato secondo i costi chilometrici stabiliti dalle tabelle ACI, al netto di eventuali trattenute a carico del dipendente.
    2.  Eccezione per veicoli a basse emissioni:   la base imponibile è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al   20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

    Le nuove  regole si applicano ai contratti di assegnazione ai dipendenti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.

    Il problema e le reazioni al blocco del primo emendamento

    La Commissione Bilancio della Camera, nel corso dell'esame per la conversione del DL Bollette,  aveva respinto l'emendamento concernente una possibile norma di  salvaguardia riguardante le auto aziendali. La motivazione della bocciatura in Commissione è legata all'estraneità di materia,  che impedisce  di inserirla nel testo di legge. 

    L'emendamento sopracitato  nasceva  dal problema evidenziato da  imprese e associazioni  per cui per i veicoli elettrici o ibridi  che saranno assegnati quest'anno ai dipendenti ma ordinati già l'anno scorso le agevolazioni non sono applicabili, con conseguenti forti disparità tra i contribuenti.  La modifica avrebbe previsto una deroga per le assegnazioni ai dipendenti  effettuate fino al 30 giugno 2025.

    L 'associazione Aniasa, che rappresenta le società di noleggio, ha espresso una forte preoccupazione per la decisione della Commissione , evidenziando come l'incertezza normativa abbia già causato un calo nelle immatricolazioni di circa 70.000 veicoli, con una perdita stimata di 2,5 miliardi di euro sul PIL.

    L’intervento di Assonime sui destinatari delle novità

    Sul tema delle  regole fiscali applicabili alle auto aziendali date in uso promiscuo, in seguito all'introduzione di nuove disposizioni nella legge di Bilancio 2025, la circolare n. 7/2025 di Assonime è intervenuta   affermando che le vecchie regole fiscali (in vigore fino al 31 dicembre 2024)  dovrebbero continuare ad applicarsi alle  auto aziendali concesse in uso promiscuo entro il 2024, evitando l'applicazione del criterio del valore normale e mantenendo la determinazione forfettaria basata sulle tariffe ACI.

    Nello specifico Assonime sottolinea che, a differenza di quanto avvenuto con i precedenti cambiamenti introdotti nel 2020, la legge di Bilancio 2025 non prevede una disciplina transitoria specifica . 

    Inoltre la circolare  evidenzia che la relazione tecnica alla legge di Bilancio 2025 indica gli effetti finanziari delle nuove disposizioni solo con riferimento alle auto immatricolate e assegnate dal 2025. 

    Questo suggerisce che le precedenti disposizioni debbano rimanere in vigore  e applicabili

    • ai veicoli immatricolati, concessi e con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024; 
    • ai veicoli immatricolati entro il 2024 ma concessi con contratti stipulati dal 2025;
    • ai veicoli immatricolati dal 2025 ma la cui concessione in uso promiscuo è stata pattuita con contratto stipulato entro il 2024.

    Ancora  Assonime argomenta che applicare retroattivamente le nuove regole alle auto concesse in uso promiscuo sulla base delle normative precedenti va contro il  principio del legittimo affidamento dei contribuenti interessati.

    Detraibilità auto 2024/25 il regime transitorio approvato

    La nuova  norma proposta  dai relatori di maggioranza introduce il nuovo comma 48-bis all’articolo 1 della legge n. 207/2024, stabilendo che la vecchia disciplina fiscale – quella in vigore fino al 31 dicembre 2024 – continui ad applicarsi non solo ai veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2024, ma anche a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti fino al 30 giugno 2025.

    La misura consente quindi a datori di lavoro e dipendenti di beneficiare del vecchio regime fiscale per un periodo transitorio.

    Tuttavia, restava il nodo dell’ambiguità legata al momento determinante per l’applicazione del regime: ancora secondo Aniasa, dovrebbe essere l’ordine, non la consegna, a determinare il trattamento fiscale, altrimenti si rischiano ulteriori disparità.

    Si sottolinea infatti che  non sono rari i ritardi nella consegna dei veicoli – spesso legati a fattori produttivi e logistici indipendenti dalla volontà delle parti.

    Chiarimenti dell’Agenzia nella circolare 10 del 3.7.2025

    La circolare n. 10/2025 dell’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire definitivamente  i criteri per determinare il fringe benefit derivante dalla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 207/2024 che hanno previsto la detraibilità del  50% del costo riferito a 15.000 km annui (calcolato secondo le tabelle ACI), con percentuali ridotte (10% o 20%) per veicoli elettrici o ibridi plug-in.

    Grazie alla  disciplina transitoria (art. 1, comma 48-bis L. 207/2024, introdotto dal DL “Bollette”), resta applicabile il regime previgente ai veicoli:

    1. Concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
    2. Ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

    In particolare, sui dubbi espressi da Assonime,  viene specificato che ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria, è rilevante la data di consegna al dipendente e la presenza dei requisiti di immatricolazione e stipula contratto nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2025.

    Inoltre, se il veicolo gode di un regime più favorevole secondo le nuove regole (es. elettrico), l’Agenzia consente comunque di applicare quest’ultimo.

    Infine, in caso di proroga del contratto si applica il regime originario, mentre nella riassegnazione a un altro dipendente va considerata la normativa in vigore al momento della nuova concessione.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Bonus caldaia 2025: come funzionerà

    La Circolare n 8 del 19 giugno ha chiarito tutte le novità 2025 per i bonus edilizi.

    Vediamo come cambia il bonus caldaia 2025 dopo le novità con anche i riferimenti alle norme UE sull'inquinamento.

    Bonus caldaia 2025: come funzionerà

    Con la Circolare n 8/2025 viene chiarito come funzionerà d'ora in avanti il bonus caldaia.

    Il comma 55, lettere a) e b), della Legge di Bilancio 2025 ha escluso dall’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, e dal bonus recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16 del medesimo decreto-legge, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
    Tale disposizione è in linea con la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che all’articolo 17, paragrafo 15, stabilisce che dal «1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio».

    Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 ottobre 2024 è stata pubblicata la Comunicazione 2024/6206 della Commissione sull’eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

    Il documento “fornisce orientamenti in merito all’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva riveduta, che mirano a contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni e a facilitare  un’applicazione più uniforme e coerente”
    In particolare, nel paragrafo 4.2 “Interpretazione” della predetta Comunicazione è precisato che l’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva “si

    applica all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia all’acquisto, all’assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia che:

    • 1) brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, 
    • e 2) è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in uscita dal sistema combinato”.

    La Comunicazione di seguito specifica che una “caldaia a gas può essere considerata «alimentata a combustibili fossili» in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell’installazione. Di norma, quando la rete locale del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l’installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari; può invece beneficiare di incentivi a norma dell’articolo 17, paragrafo 15, se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili”.

    È evidenziato, inoltre, che, “sebbene l’articolo 17, paragrafo 15, non vieti gli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili rinnovabili, questi potrebbero essere preclusi dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull’etichettatura energetica.  Tale disposizione impone che gli eventuali incentivi previsti dagli Stati membri puntino alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o alle classi più elevate indicate negli atti delegati dell’UE sull’etichettatura energetica dei prodotti in questione. Nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente aventi capacità fino a 70 kW soggetti all’etichettatura energetica, ciò significa che gli Stati membri possono incentivare solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti. Stando ai dati attualmente disponibili, le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano limentate a combustibili fossili o rinnovabili. (…). La disposizione di cui sopra  non si applica alle caldaie specificamente concepite per funzionare con  combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in  quanto non soggette alle norme dell’UE in materia di etichettatura energetica. Per  le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in  materia di etichettatura energetica, con una scala adattata: dato che rientrano  nelle due classi più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa  dei prodotti, possono beneficiare di incentivi”.
    Il paragrafo 4.3 della Comunicazione elenca alcuni “esempi di incentivi  finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17,  paragrafo 15”. Alla voce “Incentivi non correlati alle caldaie” è precisato che gli “apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o  apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall’eliminazione  graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a  combustibili fossili”.
    Ciò considerato,l'agenzia ha chiarito che:

    • con riferimento all’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, si ritiene che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. L’esclusione dalla detrazione di cui al citato articolo 14 non si applica,  invece, ai microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, e ai generatori a biomassa. Va, inoltre, osservato che la Comunicazione non contiene alcuno specifico riferimento alle pompe di calore ad assorbimento a gas. Nondimeno, dalla definizione di caldaia, resa al paragrafo 4.1. “Definizioni” della Comunicazione, secondo cui la stessa è “il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione”, si evince che l’esclusione dai benefici fiscali per gli interventi ammessi all’Ecobonus non può riguardare la pompa di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali. Si ritiene, infine, che i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così comedisciplinati dal d.m. 6 agosto 2020, possano continuare a beneficiare della predetta agevolazione di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, in assenza di limitazioni espressamente previste dalla norma;
    • con riferimento, inoltre, alle agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinati dall’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 63 del 2013, acquisito al riguardo il parere dell’ENEA e del MASE, si ritiene che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, esclusi dagli incentivi fiscali, riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Sono, inoltre, agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

    Sotto il profilo fiscale, si evidenzia che le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell’Ecobonus e del bonus recupero del patrimonio edilizio sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili come sopra declinati. 

    Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

    Con riferimento al Superbonus, ferma restando l’esclusione dalle agevolazioni delle predette spese sostenute nel 2025, si precisa che, qualora, prima del 1° gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non sia possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l’unico intervento “trainante”.