-
730/2025 detrazione auto disabili con permuta dell’usato
E' nel vivo la campagna dei dichiarativi 2025:
Vediamo come comportasi per la detrazione delle spese per un veicolo di disabile dove, c'è stata rivendita del veicolo usato e aquisto di veicolo nuovo.
A tal proposito le Entrate in data 7 febbraio scorso con la Risoluzione n 11 del 7 febbraio hanno in sintesi chiarito che nel prezzo del veicolo nuovo si può sommare il valore del veicolo usato consegnato in permuta al concessionario.
Detrazione spese acquisto veicolo disabile nel caso della permuta: il caso
L'Istante dichiarava di aver acquistato nel 2023 un'autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico, e dichiarava anche che, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ''valore'', evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell'auto», è stato utilizzato a scomputo dell'importo dovuto per l'acquisto del nuovo veicolo pagato con bonifico bancario.
Ciò posto, l'Istante chiede se, ai fini della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), spettante per le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ''valore'' del veicolo «concesso in ''permuta'' al concessionario in occasione dell'acquisto», scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura.Vediamo la replica delle entrate.
Detrazione spese acquisto veicolo disabile nel caso della permuta: chiarimenti ADE
Le Entrate replicano ricordando innanzitutto che l'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.
La detrazione pari al 19 per cento è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto).Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso a detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
A partire dal 2020 anche ai fini della detrazione delle spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante sistemi di pagamento tracciaibli ossia:
- «versamento bancario o postale
- ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»,
- ossia «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero […] altri sistemi di pagamento».
Ciò premesso, si esamina ora l'ipotesi in cui, in occasione dell'acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un ''valore'' e che l'importo corrispondente a tale ''valore'' sia utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo.
Le Entrate hanno chiarito che poiché il pagamento per l'acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ''vendita'' del veicolo usato, ''compensando'', in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.
Inoltre, l'ade ritiene che il requisitio di tracciabilità sia soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il ''valore'' dell'autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il ''valore'' compensato).
Qualora sia in possesso della predetta documentazione, l'acquirente potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR calcolata sull'intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo considerando, non solo l'importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma anche l'ammontare corrispondente al ''valore'' di cessione del veicolo usato.
Allegati: -
Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate
L'agenzia delle Entrate in data 29 maggio ha pubblicato la Circolare n 6 a commento delle novità introdtte dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni irpef.
In proposito leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.
In dettaglio, come annunciato anche dal relativo comunicato stampa, la circolare n 6/2025 contiene chiarimenti sul nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.
Vediamo i dettagli e una tabella di riepilogo come esplicitata dalle Entrate.
Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare n 6/E del 29 maggio a commento delle novità in vigore dal 2025 chiarisce che:
- superato il tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, il contribuente potrà scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione irpef;
- per il calcolo delle soglie reddituali ai fini della detrazione si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi quali cedolare secca, mance, forfettari,
- chi ha aderito al concordato preventivo biennale o CPB ai fini della detrazione utilizzerà il reddito effettivo,
- il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione è il riferimento per i contenggi;
inoltre, gli altri temi affrontati dalla circolare riguardano l’innalzamento, dal 2025, del tetto delle spese scolastiche da 800 a 1000 euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da euro 1000 a 1100 copn il nuovo articolo 16-ter del TUIR.
Scendiamo più nel dettaglio.
Detrazioni Irpef: spese da eliminare in caso di superamento del tetto
Le Entrate evidenziano che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:
- reddito complessivo del contribuente,
- numero di figli fiscalmente a carico.
Si prevede cioè una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.
Le soglie di reddito sono due:
- a 75.000 euro scatta il tetto di 14.000 euro,
- e oltre 100.000 il plafond scende a 8.000 euro.
L'intero massimale è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile.
I contribuenti senza figli a carico subiscono una riduzione del 50% del tetto, la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico, sale all’85% con due figli a carico.
La circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.
Un chiarimento molto atteso riguarda il fatto che spetterà al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali eliminare dal calcolo
Il chiarimento è determinante visto che le spese rientranti nel plafond, a parità di esborso, possono generare detrazioni differenti.
Si rimanda alla lettura della Circolare n 6/2025 per tutti gli altri dettagli.
Tabella ADE 29 maggio 2025 Circolare n 6/E

-
Spese sanitarie detraibili anche quando sostenute all’estero
Sono molteplici le situazioni in conseguenza delle quali un contribuente italiano può trovarsi a sostenere delle spese sanitarie all’estero.
Può accadere durante un viaggio, durante un periodo di lavoro all’estero oppure anche per scelta, quando c’è la necessità di una prestazione sanitaria di particolare specializzazione, non reperibile in Italia.
A riguardo il sito del Ministero degli esteri e quello del Ministero della salute offrono una serie di utili informazioni per i contribuenti che hanno necessità di usufruire di prestazioni sanitarie all’estero.
Come regola generale, i cittadini dell’Unione Europea possono usufruire di cure gratuite, presso le strutture pubbliche o in quelle convenzionate, in tutti i paesi dell’Unione, fermo restando il pagamento del ticket sanitario.
Per usufruire di queste prestazioni basta presentare una tessera sanitaria italiana in corso di validità; ma va precisato che l’entità del ticket sanitario può variare, anche considerevolmente, da paese a paese.
Per quanto riguarda invece i paesi extra UE, bisogna fare una distinzione tra i paesi con cui l’Italia è in un rapporto di convenzione per l’assistenza sanitaria e quelli in cui questo rapporto non c’è.
Quando un tale rapporto c’è, le condizioni previste dalla convenzione possono cambiare da paese a paese. Diversamente, quando una tale convenzione non c’è, come accade spesso per molti paesi fuori dall’Unione Europea, i costi sono totalmente a carico del contribuente.
Per tale motivazione, chi viaggia fuori dall’Unione, spesso stipula una polizza assicurativa che copre anche una evenienza di questo tipo.
La detrazione delle spese sanitarie sostenute all’estero
In ragione di tutto ciò si pone il problema se i costi sostenuti all’estero dal contribuente per prestazioni sanitarie possano godere della detrazione del 19% dal reddito complessivo Irpef: la risposta è affermativa.
Come regola generale le spese sanitarie sostenute all’estero godono dello stesso regime di detrazione di quelle sostenute in Italia.
Anche per queste spese, dunque, è necessario un documento fiscale che certifichi le caratteristiche della prestazione usufruita, con i riferimenti di chi l’ha sostenuta, come avviene in Italia, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E/2023.
Per le medesime motivazioni la spesa sanitaria, per essere detraibile, dovrà essere sostenuta con mezzo tracciato, come bonifico bancario o pagamento tramite bancomat o carta di credito (requisito ovviamente non richiesto per farmaci e dispositivi medici).
Riguardo i documenti comprovanti la prestazione, ovviamente effettuata da personale sanitario qualificato, sarà richiesta la traduzione: se il documento è in inglese, francese, tedesco e spagnolo, la traduzione può essere fatta dallo stesso contribuente; se in altra lingua, è richiesta una traduzione giurata in lingua italiana.
Può accedere, tuttavia, che la spesa sanitaria sostenuta all’estero non sia pagata direttamente dal contribuente, ma dalla compagnia assicurativa con la quale questi aveva stipulato una polizza: si pensi alle già citate polizze assicurative che molti contribuenti stipulano in caso di viaggio fuori dall’Unione Europea.
Ebbene, il costo è detraibile anche quando una prestazione sanitaria è effettuata all’estero e la spesa viene sostenuta dal contribuente e poi rimborsata da compagnia assicuratrice, oppure sia da questa direttamente saldata per conto del contribuente.
Ciò che è richiesto, ai fini della detraibilità, in questo caso, è che il premio sostenuto dal contribuente per la polizza non sia stato né detratto né dedotto dal contribuente.
Per quanto riguarda l’obbligo di tracciabilità, quando la spesa è sostenuta direttamente dalla società assicuratrice, questo si considera assolto.
Tratta proprio di una situazione analoga la recente sentenza della Corte di Cassazione numero 30611/2024, di cui chi scrive ha già parlato con l’articolo “Spese sanitarie detraibili anche quando pagate dall’assicurazione”, e a cui si rimanda per un approfondimento: nel caso esaminato dalla Corte, la prestazione sanitaria era stata effettuata dal contribuente in un paese fuori dall’Unione Europea, e pagata direttamente dalla compagnia assicurativa.
-
Fringe benefit con carta di debito: ok dall’Agenzia
Con la risposta a interpello n. 5 del 14 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate chiarisce la corretta applicazione delle disposizioni relative ai fringe benefit previsti dall'articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) nel caso siano erogati tramite carta di debito elettronica .
In particolare, l'azienda intende attivare un piano di welfare aziendale gestito attraverso un provider esterno, il quale fornirà una carta di debito nominativa destinata ai dipendenti per usufruire dei fringe benefit in forma di beni e servizi presso fornitori selezionati.
La carta, specificatamente strutturata per evitare utilizzi impropri o promiscui, non sarebbe in alcun modo monetizzabile né cedibile, garantendo così la conformità ai requisiti legislativi.
Il dubbio dell'istante riguardava la possibilità che tale carta possa essere qualificata come "documento di legittimazione" che consenta di escludere l'obbligo di applicazione delle ritenute alla fonte sui valori attribuiti ai dipendenti.
Fringe benefit: il caso e la risposta ADE
L'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso alla luce delle norme vigenti, soffermandosi sul concetto di fringe benefit e sul principio di omnicomprensività che regola il reddito da lavoro dipendente.
Essa ha confermato che i documenti di legittimazione (cd voucher cartacei o elettronici) possono rappresentare anche cumulativamente una pluralità di beni e servizi, a patto che il valore complessivo non superi i limiti previsti dalla normativa (258,23 euro, con deroghe temporanee per il 2024 e 2025 che elevano tale limite a 1.000 o 2.000 euro in specifiche circostanze).
In questo contesto, la carta di debito elettronica proposta dall'Istante soddisfa i requisiti previsti dalla legge in quanto
- il suo utilizzo è vincolato al budget aziendale e ai fornitori designati,
- si esclude ogni possibilità di monetizzazione o uso al di fuori del piano di welfare.
Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto che la carta possa qualificarsi come documento di legittimazione "voucher cumulativo "ai sensi dell'articolo 51, comma 3bis, del Tuir .
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione prospettata dall'azienda, stabilendo che l'importo dei fringe benefit assegnati tramite la carta non è soggetto a ritenuta alla fonte.
Come di consueto viene sottolineato che tale parere è basato sulle informazioni fornite dall'Istante, lasciando impregiudicato ogni potere di controllo successivo volto a verificare l'effettiva implementazione delle operazioni descritte. Questo chiarimento rappresenta un importante riferimento per le aziende che intendono adottare sistemi di welfare simili, garantendo al contempo la corretta applicazione delle normative fiscali e il rispetto delle regole sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
-
Detrazioni familiari limitate per gli extracomunitari
La legge di bilancio 2025 prevede una nuova limitazione per cui le detrazioni per familiari a carico non spettano piu ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari , se questi ultii sono residenti all’estero.
Vediamo meglio nei paragrafi seguenti .
Legge di Bilancio 2025 modifiche Art. 12 TUIR: detrazioni per familiari a carico
La modifica introduce il comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR, e stabilisce che:
- i contribuenti extra-UE o extra SEE
- non potranno beneficiare delle detrazioni
- per familiari residenti all’estero.
Attualmente, l’art. 12 del TUIR concede le detrazioni per carichi familiari ai residenti fiscali in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché il nucleo familiare rientri nei requisiti stabiliti. Ai non residenti, invece, queste detrazioni sono precluse, in base a quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del TUIR, che limita l'accesso ai benefici fiscali, poiché la loro capacità contributiva è parziale e legata ai soli redditi prodotti in Italia.
Detrazioni familiari a carico: i Cittadini Stranieri esclusi
Come anticipato, la nuova stretta tocca solo i contribuenti extra-UE/SEE con familiari residenti all’estero.
Invece i cittadini europei e di Paesi dello Spazio Economico Europeo, quali Norvegia, Islanda e Liechtenstein, continueranno a beneficiare delle detrazioni, così come coloro che possiedono la doppia cittadinanza italiana e straniera.
Per esempio un cittadino britannico, svizzero o moldavo che risiede fiscalmente in Italia, con familiari a carico residenti all’estero, NON potrà più beneficiare di queste detrazioni, mentre se i familiari risiedono in Italia, la detrazione resta accessibile.
Un’eccezione riguarda i “non residenti Schumacker,” ovvero i contribuenti stranieri che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia. Questi, pur non residenti, hanno una capacità contributiva equiparata a quella di un residente per cui mantengono il diritto alle detrazioni.
Per chi possiede la cittadinanza italiana o di un Paese UE/SEE e ha una doppia cittadinanza resta in vigore il diritto alle detrazioni per carichi familiari, indipendentemente dalla residenza dei familiari.
Limiti alle detrazioni familiari: rischi di contenzioso in Italia e UE
Questa modifica solleva interrogativi sulla compatibilità con i Trattati contro le doppie imposizioni, soprattutto in merito al principio di non discriminazione previsto dall’art. 24 § 1 del modello OCSE. Questo principio vieta discriminazioni fiscali basate sulla nazionalità; in questo caso il limite alle detrazioni si fonda proprio su tale criterio, con potenziali criticità legate alla disparità di trattamento.
L'Italia, infatti, ha stipulato convenzioni fiscali con vari Stati, che tutelano il diritto dei cittadini stranieri a godere di un regime fiscale equo rispetto ai cittadini italiani.
L’introduzione di questa norma potrebbe quindi causare un aumento dei contenziosi fiscali e delle impugnazioni presso le autorità competenti, sia nazionali che europee. Gli stranieri esclusi potrebbero appellarsi al principio di non discriminazione sancito dalle convenzioni OCSE e UE.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE tende a giustificare trattamenti fiscali differenziati per residenti e non residenti. Tuttavia, la discriminazione sulla base della cittadinanza potrebbe incontrare maggiori resistenze.
Tra le eccezioni al principio di non discriminazione rientrano i trattati siglati con Paesi come Australia e Nuova Zelanda, che prevedono già alcune limitazioni in merito alla reciprocità fiscale, e quindi potrebbero adattarsi meglio a questa nuova modifica.
-
Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025
La Legge di bilancio 2025 tra le altre novità prevede un cambio di rotta sulle detrazioni fiscali.
Si è parlato tanto del quoziente familiare, annunciato da Giorgetti a più riprese, vediamo quindi cosa si prevederà per il 2025 dalla norma contenuta nel testo definitivo approvato anche dal Senato e atteso in GU per entrare in vigore dal 1° gennaio prossimo.
Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia
Con l'art. 16-ter. rubricato (Riordino delle detrazioni) si prevede che fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
L’importo base di cui al comma 1 è pari a:- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;
Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:
- a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
- b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
- c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
- d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.
Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
In sintesi con le ultime modifiche alla norma si vuole:
- escludere dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito tra 75 mila euro 100 mila euro e i percettori di reddito superiore a 100 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie, le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative, oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento,
- aggiungere alle spese escluse dai limiti alle detrazioni introdotte dal nuovo articolo 16-ter anche le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR.
-
Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo
Dal 2025, cambierà il metodo per determinare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti dal datore di lavoro. Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato il 3 dicembre 2024, e recentemente pubblicato in GU, introduce modifiche all’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), che disciplina la rilevanza fiscale dei beni e servizi concessi ai dipendenti, ai loro coniugi e familiari a carico.
Attualmente, l’articolo 51 prevede che i benefit concessi ai dipendenti siano fiscalmente rilevanti oltre un determinato limite: 258,23 euro annui.
Superata questa soglia, l’intero valore è tassabile. Per il 2024, questo limite è stato innalzato a mille euro, o duemila euro per dipendenti con figli a carico.
La Legge di Bilancio 2025, attualmente in fase di approvazione alle Camere in discussione, prevede di prorogare questa misura.
Ai fini del calcolo del limite, però, è ovviamente fondamentale il valore da attribuire ai singoli beni anche per ridurre il rischio di contestazioni fiscali.
QUI il testo del D.LGS 192 2024
Valore dei beni ceduti la modifica del Decreto IRPEF IRES
La disciplina vigente stabilisce che il valore dei beni ceduti ai dipendenti sia determinato in base al “valore normale”, ossia il prezzo mediamente applicato per beni o servizi simili in condizioni di libera concorrenza. Tale valore si può ricavare dai listini o dalle tariffe dei fornitori, e in mancanza di questi, dai listini delle Camere di commercio o dalle tariffe professionali, considerando gli sconti d’uso. Un metodo specifico si applica ai beni prodotti dall’azienda stessa, che vengono attualmente valutati al prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista.
La novità introdotta dal decreto legislativo Irpef-Ires elimina il riferimento al prezzo praticato al grossista per i beni prodotti dall’azienda.
Dal 2025, il valore sarà calcolato in base al prezzo medio applicato al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al dipendente.
Se questo parametro non è disponibile, si farà riferimento al costo sostenuto dal datore di lavoro per produrre o acquistare il bene.
La modifica rappresenta un cambiamento significativo in quanto viene ampliato l’ambito di applicazione, includendo sia i beni prodotti che i servizi erogati dall’azienda. La determinazione dell’imponibilità fiscale sarà basata sul prezzo effettivo applicato dal datore di lavoro, eliminando il riferimento al grossista, che spesso risultava inapplicabile. Inoltre, in assenza di un prezzo medio, si potrà utilizzare il costo effettivo sostenuto dall’azienda per produrre o acquisire il bene.
La nuova norma è particolarmente vantaggiosa per i datori di lavoro quando i beni concessi ai dipendenti sono ancora in fase di sviluppo o non sono stati ancora immessi sul mercato. In questi casi, il valore di riferimento sarà il costo di produzione, generalmente più basso rispetto al prezzo di mercato.