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Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate
L'agenzia delle Entrate in data 29 maggio ha pubblicato la Circolare n 6 a commento delle novità introdtte dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni irpef.
In proposito leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.
In dettaglio, come annunciato anche dal relativo comunicato stampa, la circolare n 6/2025 contiene chiarimenti sul nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.
Vediamo i dettagli e una tabella di riepilogo come esplicitata dalle Entrate.
Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare n 6/E del 29 maggio a commento delle novità in vigore dal 2025 chiarisce che:
- superato il tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, il contribuente potrà scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione irpef;
- per il calcolo delle soglie reddituali ai fini della detrazione si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi quali cedolare secca, mance, forfettari,
- chi ha aderito al concordato preventivo biennale o CPB ai fini della detrazione utilizzerà il reddito effettivo,
- il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione è il riferimento per i contenggi;
inoltre, gli altri temi affrontati dalla circolare riguardano l’innalzamento, dal 2025, del tetto delle spese scolastiche da 800 a 1000 euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da euro 1000 a 1100 copn il nuovo articolo 16-ter del TUIR.
Scendiamo più nel dettaglio.
Detrazioni Irpef: spese da eliminare in caso di superamento del tetto
Le Entrate evidenziano che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:
- reddito complessivo del contribuente,
- numero di figli fiscalmente a carico.
Si prevede cioè una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.
Le soglie di reddito sono due:
- a 75.000 euro scatta il tetto di 14.000 euro,
- e oltre 100.000 il plafond scende a 8.000 euro.
L'intero massimale è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile.
I contribuenti senza figli a carico subiscono una riduzione del 50% del tetto, la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico, sale all’85% con due figli a carico.
La circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.
Un chiarimento molto atteso riguarda il fatto che spetterà al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali eliminare dal calcolo
Il chiarimento è determinante visto che le spese rientranti nel plafond, a parità di esborso, possono generare detrazioni differenti.
Si rimanda alla lettura della Circolare n 6/2025 per tutti gli altri dettagli.
Tabella ADE 29 maggio 2025 Circolare n 6/E

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730/2025: tutte le detrazioni per le spese per cane guida
Per provvedere alla dichiaraizone dei redditi dei pensionati e dipendenti Modello 730/2025 anno di imposta 2024 le Entrate hanno pubblicato tutte le regole: scarica qui modello e istruzioni.
Vediamo dove indicare le spese sostenute nel 2024 per i cani guida ai fini della detraibilità delle spese tanto di acquisto dell'animale quanto di mantenimento dello stesso.
730/2025: detrazione spese acquisto cane guida
Nle Modello 730/2025 il Quadro E al Rigo E5 ospita le spese per l’acquisto di cani guida.
Il rigo E5 va compilato come segue:
La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.730/2025: spese per il mantenimento del cane guida
Sempre nel Quadro E ma al Rigo E81 vanno indicate le spese di mantenimento ai fini della detrazione.

Tale casella va barrata per usufruire della detrazione forfetaria di 1.000 euro.
La detrazione spetta esclusivamente al cieco (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere
dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.Attenzione al fatto che dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
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Bonus affitto neoassunti 2025: i chiarimenti dell’Agenzia
La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 386-389 della legge 207/2024) ha introdotto un nuovo bonus fiscale per favorire la mobilità dei lavoratori.
Si prevede in particolare che siano:
- escluse dal reddito fino a 5.000 euro annui
- per due anni
- ,le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro
- per l’affitto e la manutenzione degli immobili locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025.
Si tratta in sostanza di una particolare forma di fringe benefit con specifiche condizioni di accesso, che si affianca alla doppia soglia ancora in vigore quest'anno di
- 1000 euro per tutti i dipendenti senza figli e
- 2000 euro per quelli con figli a carico.la cumulabilità.
In data 16 maggio l'agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimenti (4/2025) sul trattamento IRPEF per i dipendenti che fornisce alcune specificazioni importanti sulla norma.
Bonus affitto neoassunti: le condizioni per accedere
Per accedere al beneficio, il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune di lavoro, distante almeno 100 km da quello precedente, e non aver superato un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro nel 2024.
L’agevolazione è di natura esclusivamente fiscale e non ha effetti contributivi.
ATTENZIONE Il bonus è concesso a discrezione del datore di lavoro, senza l’obbligo di erogarlo alla generalità dei dipendenti.
Per ottenere il beneficio, il lavoratore deve rilasciare una dichiarazione attestante la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione e il rispetto del limite di reddito.
Il beneficio non si applica ai contratti a tempo determinato né alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, salvo eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Le somme erogate dai datori di lavoro per il canone di locazione e la manutenzione degli immobili incidono sul calcolo dell’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, ma restano escluse eventuali spese aggiuntive relative al trasferimento, come il trasloco.
Come detto il bonus può essere cumulato con gli altri fringe benefit esenti fino a 1.000 euro (2.000 euro per chi ha figli a carico), e consente quindi ai lavoratori di ricevere fino a 10.000 euro in due anni per l’affitto, in aggiunta ai valori esenti per il pagamento di utenze domestiche che rientrano nella soglia dei fringe benefit "ordinari" previsti per tutti i lavoratori dipendenti.
Bonus locazione neoassunti per trasferimento: le precisazioni dell’Agenzia
Nella circolare 4 l'Agenzia specifica che:
- il beneficio è riservato ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato stipulato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 e che
- Il reddito di lavoro dipendente del lavoratore, nell’anno precedente all’assunzione (quindi il 2024), non deve superare i 35.000 euro.
Ai fini della verifica del limite reddituale:
- si applica il principio di cassa allargato (art. 51, c. 1 TUIR): si considerano i compensi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo;
- si considerano solo i redditi assoggettati a tassazione ordinaria, escludendo quelli soggetti a tassazione separata (come TFR, arretrati, ecc.).
I rimborsi o le somme erogate sono validi solo se riferiti a spese sostenute a partire dalla data di assunzione.
Le agevolazioni non spettano retroattivamente per spese anteriori.
Il contratto di locazione può essere di qualsiasi tipo (anche transitorio), purché riferito all’immobile nel Comune sede di lavoro.
Bonus locazione per trasferimento: l’oggetto dell’agevolazione
Sono agevolabili esclusivamente:
- i canoni di locazione (pagati e risultanti da contratto registrato),
- le spese di manutenzione sostenute per l’immobile locato nel Comune sede di lavoro.
Il lavoratore deve trasferire la residenza nel Comune della sede di lavoro.
Condizione territoriale: il nuovo Comune deve distare più di 100 km dal Comune di precedente residenza.
Precisazione importante: la distanza va calcolata sulla via più breve, indipendentemente dal mezzo (stradale o ferroviario); è sufficiente che almeno una tra le vie di comunicazione esistenti (es. autostrada, ferrovia, strada statale) superi i 100 km.
Documentazione necessaria e tempi del trasferimento
.Il datore di lavoro per applicare il bonus deve essere in possesso di:
- Contratto di locazione registrato,
- Fatture o ricevute delle spese di manutenzione,
- Autocertificazione del lavoratore, redatta ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, che attesti il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti all’assunzione (va allegata la copia di un documento d'identità).
Il trasferimento di residenza nel Comune sede di lavoro deve avvenire:
- entro la data del conguaglio fiscale dell’anno in cui sono erogate le somme,
- oppure, se il rapporto si conclude prima, entro la data di cessazione del contratto di lavoro.
Bonus affitto neoassunti: durata , limiti economici e compatibilità
Come detto l’esenzione fiscale vale per due anni decorrenti dalla data di assunzione.
L'importo massimo esente è pari a 5.000 euro per ciascuna annualità (non cumulabile).
L’Agenzia chiarisce anche che:
- il periodo di riferimento è mobile, calcolato dal giorno di assunzione (es. assunzione il 1° ottobre 2025 → beneficio valido fino al 30 settembre 2027);
- il tetto di 5.000 euro è una franchigia: se il datore eroga 6.500 euro in un anno, i 1.500 euro eccedenti sono imponibili come reddito di lavoro.
Effetti su altri strumenti fiscali e previdenziali
Le somme:
- non concorrono alla formazione del reddito (entro il limite di 5.000 euro),
- rilevano ai fini contributivi (quindi soggette a contributi previdenziali),
- sono computate nell’ISEE e incidono sull’accesso a prestazioni assistenziali e previdenziali.
ATTENZIONE :
- se il canone o le spese sono interamente rimborsati, non spettano le detrazioni ex art. 16 TUIR (detrazioni per affitto abitazione principale), né quelle per interventi edilizi o ecobonus;
- se parte della spesa rimane a carico del lavoratore, le detrazioni spettano sulla quota residua, purché sussistano gli altri requisiti.
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Detrazioni per carichi di famiglia: tutte le novità 2025
Con la Circolare n 4/2025 le Entrate chiariscono anche le novità per le detrazioni dei carichi di famiglia introdotte dalla Legge di Bilnacio 2025.
Vediamo tutti i dettagli.
Detrazioni per carichi di famiglia: i chiarimenti ADE
Il comma 11 della legge di bilancio 2025 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del TUIR, in materia di detrazione per carichi di famiglia.
In particolare, si prevede la spettanza della detrazione per i figli a carico in relazione ai soli contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Attenzione al fatto che, rispetto alla disciplina previgente, che riconosceva la detrazione in oggetto per tutti i figli con età pari o superiore a 21 anni, la novità introduce, ai fini della spettanza della stessa, un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
Dato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, ne consegue che la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
La detrazione spetta, inoltre, per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della l. n. 104 del 1992, di età pari o superiore a 21 anni.
Inoltre si estende il riconoscimento della detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR anche:- ai figli affiliati
- ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente.
Nonostante la legge di bilancio 2025 abbia, come detto, equiparato, ai fini della spettanza della detrazione per figli a carico, i figli del contribuente e i figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente stesso, si precisa, tuttavia, che, nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto, non trova applicazione la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR24, in quanto tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente (e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto).
Ne consegue, pertanto, che il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico, di cui alla lettera a).
La ratio della previsione, di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, consiste nel far beneficiare di una eventuale maggiore misura della detrazione per familiari a carico quei soggetti, non coniugati o successivamente separati, che, per mancanza dell’altro genitore o per mancato riconoscimento del figlio da parte di quest’ultimo, si trovano nella condizione di avere il figlio a carico in via esclusiva.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, pertanto, che la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR non si applichi al genitore superstite che non convive con il figlio; infatti, attesa la spettanza delle detrazioni in capo al contribuente – soggetto terzo – che convive con il figlio del soggetto deceduto, ne consegue che il genitore superstite non è l’unico soggetto ad avere diritto alle detrazioni per il figlio a carico.
Inoltre, la detrazione per figli a carico spetta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, anche in relazione all’altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto.
In tale caso, la ripartizione della etrazione tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l’altro genitore non convivente segue le regole ordinarie previste dalla disciplina fiscale.
Il citato comma 11, lettera a), numero 225, modifica, altresì, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, limitando ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione ivi prevista per gli altri familiari conviventi.
La disciplina previgente includeva tra i familiari a carico, per i quali era riconosciuta la detrazione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, le persone indicate all’articolo 433 del codice civile, che convivessero con il contribuente o che percepissero assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spettasse la detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma.
Più nel dettaglio, la detrazione spettava, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, per il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, i discendenti dei figli.
La modifica normativa, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dall’articolo 12 del TUIR, ha, pertanto, circoscritto, attraverso l’eliminazione del riferimento al citato articolo 433, il riconoscimento della detrazione ai soli ascendenti (ad esempio ai genitori) che convivano con il contribuente. e modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 all’articolo 12 del TUIR esplicano, di conseguenza, effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti del citato articolo 12.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 non è più possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per le altre persone indicate nell’articolo 433 c.c.; resta, invece, possibile fruirne per gli oneri e le spese sostenuti per gli ascendenti fiscalmente a carico, conviventi con il contribuente, nonché per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico.Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare in oggetto.
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Retribuzione variabile convertita in welfare: imponibile per l’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 77 del 20.3. 2025, ha chiarito che la quota di retribuzione variabile (c.d. "MBO"), correlata al raggiungimento di obiettivi aziendali o collettivi e convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, non può essere esclusa dall'imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51 del TUIR se non è destinata alla generalità o a categorie di dipendenti.
Retribuzione variabile in welfare: il caso
La questione riguarda una società operante nel settore energetico che riconosce ai propri lavoratori retribuzioni variabili (MBO) legate al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi. I dipendenti possono decidere di convertire parte di questa retribuzione in specifiche prestazioni di welfare aziendale, come:
- Versamenti a fondi pensione integrativi;
- Spese per attività ricreative ed educative;
- Servizi di assistenza per anziani o non autosufficienti;
- Abbonamenti al trasporto pubblico;
- Buoni acquisto per generi di prima necessità.
La società ritiene che tali benefit rientrino nelle deroghe previste dall'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, e siano quindi esenti da imposizione fiscale anche quando erogati come parte di un sistema premiale individualizzato.
Retribuzione variabile e welfare aziendale: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia ha ribadito nel nuovo documento di prassi che il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51, comma 1, del TUIR stabilisce che tutti i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile.
Le deroghe a questo principio sono limitate e devono rispettare precisi requisiti normativi.
Nello specifico, ricorda l'Agenzia, la detassazione delle prestazioni di welfare è applicabile solo se tali benefit sono destinati alla "generalità" o a "categorie di dipendenti", secondo le prassi consolidate ( vengono richiamate in particolare le Circolari n. 326/97, n. 28/2016 e n. 5/2018).
Nel caso specifico presentato nell'interpello , il welfare aziendale è rivolto a una platea di lavoratori selezionata in base a criteri di performance e valutazioni manageriali. La popolazione interessata è costituita per il 61% da quadri e per il 3% da impiegati, individuati in base alla mansione ricoperta.
L'Agenzia ha concluso dunque che il sistema incentivante MBO, convertito in welfare, non soddisfa i criteri di generalità richiesti dalla normativa. Pertanto, la conversione della retribuzione variabile in welfare resta imponibile, non potendo beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 51 del TUIR.
Inoltre, dato che le deroghe al principio di onnicomprensività non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste dalla legge, si esclude la possibilità di un'esenzione fiscale per la retribuzione convertita in welfare su base volontaria.
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Spese sanitarie detraibili anche quando sostenute all’estero
Sono molteplici le situazioni in conseguenza delle quali un contribuente italiano può trovarsi a sostenere delle spese sanitarie all’estero.
Può accadere durante un viaggio, durante un periodo di lavoro all’estero oppure anche per scelta, quando c’è la necessità di una prestazione sanitaria di particolare specializzazione, non reperibile in Italia.
A riguardo il sito del Ministero degli esteri e quello del Ministero della salute offrono una serie di utili informazioni per i contribuenti che hanno necessità di usufruire di prestazioni sanitarie all’estero.
Come regola generale, i cittadini dell’Unione Europea possono usufruire di cure gratuite, presso le strutture pubbliche o in quelle convenzionate, in tutti i paesi dell’Unione, fermo restando il pagamento del ticket sanitario.
Per usufruire di queste prestazioni basta presentare una tessera sanitaria italiana in corso di validità; ma va precisato che l’entità del ticket sanitario può variare, anche considerevolmente, da paese a paese.
Per quanto riguarda invece i paesi extra UE, bisogna fare una distinzione tra i paesi con cui l’Italia è in un rapporto di convenzione per l’assistenza sanitaria e quelli in cui questo rapporto non c’è.
Quando un tale rapporto c’è, le condizioni previste dalla convenzione possono cambiare da paese a paese. Diversamente, quando una tale convenzione non c’è, come accade spesso per molti paesi fuori dall’Unione Europea, i costi sono totalmente a carico del contribuente.
Per tale motivazione, chi viaggia fuori dall’Unione, spesso stipula una polizza assicurativa che copre anche una evenienza di questo tipo.
La detrazione delle spese sanitarie sostenute all’estero
In ragione di tutto ciò si pone il problema se i costi sostenuti all’estero dal contribuente per prestazioni sanitarie possano godere della detrazione del 19% dal reddito complessivo Irpef: la risposta è affermativa.
Come regola generale le spese sanitarie sostenute all’estero godono dello stesso regime di detrazione di quelle sostenute in Italia.
Anche per queste spese, dunque, è necessario un documento fiscale che certifichi le caratteristiche della prestazione usufruita, con i riferimenti di chi l’ha sostenuta, come avviene in Italia, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E/2023.
Per le medesime motivazioni la spesa sanitaria, per essere detraibile, dovrà essere sostenuta con mezzo tracciato, come bonifico bancario o pagamento tramite bancomat o carta di credito (requisito ovviamente non richiesto per farmaci e dispositivi medici).
Riguardo i documenti comprovanti la prestazione, ovviamente effettuata da personale sanitario qualificato, sarà richiesta la traduzione: se il documento è in inglese, francese, tedesco e spagnolo, la traduzione può essere fatta dallo stesso contribuente; se in altra lingua, è richiesta una traduzione giurata in lingua italiana.
Può accedere, tuttavia, che la spesa sanitaria sostenuta all’estero non sia pagata direttamente dal contribuente, ma dalla compagnia assicurativa con la quale questi aveva stipulato una polizza: si pensi alle già citate polizze assicurative che molti contribuenti stipulano in caso di viaggio fuori dall’Unione Europea.
Ebbene, il costo è detraibile anche quando una prestazione sanitaria è effettuata all’estero e la spesa viene sostenuta dal contribuente e poi rimborsata da compagnia assicuratrice, oppure sia da questa direttamente saldata per conto del contribuente.
Ciò che è richiesto, ai fini della detraibilità, in questo caso, è che il premio sostenuto dal contribuente per la polizza non sia stato né detratto né dedotto dal contribuente.
Per quanto riguarda l’obbligo di tracciabilità, quando la spesa è sostenuta direttamente dalla società assicuratrice, questo si considera assolto.
Tratta proprio di una situazione analoga la recente sentenza della Corte di Cassazione numero 30611/2024, di cui chi scrive ha già parlato con l’articolo “Spese sanitarie detraibili anche quando pagate dall’assicurazione”, e a cui si rimanda per un approfondimento: nel caso esaminato dalla Corte, la prestazione sanitaria era stata effettuata dal contribuente in un paese fuori dall’Unione Europea, e pagata direttamente dalla compagnia assicurativa.
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Fringe benefit : regole e novità 2025
Nella legge di bilancio 2024, è stata prevista una nuova disciplina relativa ai fringe benefits ovvero i beni e servizi in natura erogati dal datore di lavoro al datore dipendente che restano esclusi dall'imponibile fiscale (art 51 comma 3 del TUIR) .
Come noto la soglia massima di valore esente , secondo la normativa ordinaria, è fissata a 258,23 euro ma negli ultimi anni ha subito molte variazioni, ad esempio nel 2023 la soglia era stata innalzata a 3000 euro annui per i lavoratori con figli a carico, e ricomprendeva rimborsi in denaro relativi alle utenze domestiche.
Vediamo le nuove regole per il 2024 e 2025.
Fringe Benefit 2024-2027: due soglie di non imponibilità
Nella legge di bilancio 2024 art 1 comma 16, si prevedeva di favorire le famiglie con figli, nell'ottica dichiarata del sostegno alla natalità, fissando ora quindi due diverse soglie di esenzione fiscale, ovvero
- per i dipendenti con figli a carico il limite esente da imposte e contributi previdenziali scende a 2000 euro
- per i dipendenti senza figli il limite ordinario di 252,23 sale a 1000 euro annui.
Resta fermo che in caso di sforamento del limite la norma prevede l'imposizione fiscale sul totale del valore dei beni e servizi erogati.
La nuova legge di bilancio per il 2025, n.207 2024, proroga questa misura fino al 2027 .
Fringe benefit 2025 per neoassunti che trasferiscono la residenza
La nuova legge di Bilancio 207/ 2025 solo per il 2025 aggiunge anche la previsione per cui:
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da
- dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito fino a 35mila euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza
- non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali,
- entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale esenzione fiscale non rileva ai fini contributivi.
Le somme erogate saranno rilevanti ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Fringe benefit 2024-2025: nuove voci esenti
Come noto i fringe benefits in teoria consistono nell'utilizzo di beni e servizi erogati dal datore di lavoro. Tipici esempi sono :
- l’alloggio e il vitto in famiglia oppure buoni pasto o mensa aziendale
- alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
- l’uso di beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali: telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici , autovetture o altri mezzi di trasporto;
- servizi di trasporto collettivo
- asili aziendali
- polizze assicurative
- prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi il lavoratore solitamente può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Anche nel 2025 come nel 2024 l'esenzione riguarda oltre a beni e servizi in natura:
- rimborsi delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica
- rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo, relativi alla casa di abitazione.
Applicabilità dei fringe benefit: precisazioni da Telefisco 2024
Nella relazioni del convegno del Sole 24 ore Telefisco 2024 sono stati fornite alcune precisazioni sui fringe benefit 2024 . In particolare si sottolineava che:
- i compensi in natura regolamentati dall’articolo 51, comma 3, del Tuir possono essere corrisposti anche ad personam, cioè in maniera selettiva sulla base della situazione specifica del dipendente
- per i dipendenti con figli la circolare dell'Agenzia n 23 del 1° agosto 2023 ha chiarito che possono godere del beneficio entrambi i genitori lavoratori dipendenti , ma NON può usufruirne il coniuge con figli che , per reddito insufficiente, in precedenza fosse a carico dell’altro coniuge.
- L'obbligo per il datori di lavoro di comunicazione obbligatoria alle rappresentanze sindacali può essere assolto con una semplice informativa sulla applicazione della norma vigente e, come specificato dalla circolare ADE 23 2023 anche successivamente al riconoscimento dell'agevolazione, purché prima del termine del periodo di imposta.
Disciplina auto aziendali legge di bilancio 2025
Con la legge di bilancio 2025 cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ulteriormente ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.