• Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit 2024: il rimborso di interessi sul mutuo cancella la detrazione

    Con la circolare 5 pubblicata il 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate  aveva fornito  numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale in materia di welfare aziendale e altre novità introdotte dall'ultima legge di bilancio, legge 213 2023 e dal decreto Anticipi 145 2023

    In questo articolo vediamo in particolare le precisazioni in tema di affitti e interessi sui mutui prima casa e prestiti ai dipendenti, anche alla luce della nuova Guida complessiva alle agevolazioni pubblicata il 13 giugno 2025 dall'Agenzia.

    Welfare aziendale 2024: affitti e interessi mutuo

    In tema di welfare aziendale e più precisamente dei fringe benefits, la cui disciplina è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2024 l'Agenzia si occupa in particolare dei:

    • rimborsi  ai lavoratori delle spese dell’affitto e degli interessi del mutuo dell’abitazione principale; e
    • la nuova tassazione agevolata dei prestiti. Questi sono i principali argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/2024.

    Va ricordato innanzitutto la  novità delle nuove soglie complessive di  fringe benefit fissate a:

    1.  1000 euro per i dipendenti senza figli a carico
    2. 2000 euro  per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

    Nell'importo complessivo rientrano  nel 2024 anche buoni carburante somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

    Per fruire dell'esenzione fiscale il lavoratore dovrà dichiarare di avere diritto indicando il codice fiscale dei figli. 

    Con riguardo al rimborso delle utenze l'Agenzia chiarisce che per «prima casa» si intende l’abitazione principale   posseduta o detenuta, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

    Sono esenti anche le spese di mutuo non intestato al lavoratore purché riguardanti l'immobile in cui risiede abitualmente 

    Per spese di affitto di intende invece il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

    Chiarimenti Agenzia sui Prestiti ai dipendenti

    In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, la circolare ricorda che la normativa ha introdotto una nuova modalità per determinare il valore del beneficio fiscale,  considerando il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo si applica sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile.

    In particolare :

    1. Per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
    2. Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito.

     In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione

    Viene anche sottolineato che queste  disposizioni  si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d'imposta 2023.

    Nuove precisazioni 2025

    Con la nuova Guida ufficiale alle agevolazioni fiscali pubblicata nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso degli interessi sul mutuo prima casa, erogato dal datore di lavoro come fringe benefit esente entro il limite di 1.000 euro (ai sensi della Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16), comporta la perdita della corrispondente detrazione fiscale. Infatti, tali somme non si considerano spese “rimaste a carico” del contribuente, condizione necessaria per il diritto alla detrazione. La guida riprende il chiarimento già fornito dalla circolare 5/E/2024 e ribadisce che solo gli importi rimborsati in forma detassata annullano la possibilità di detrazione. In caso di superamento del limite e conseguente tassazione del fringe benefit, resta invece ammessa la detrazione per gli interessi rimborsati. È comunque possibile detrarre la quota di interessi rimasta a carico del lavoratore, se superiore al rimborso ricevuto. Tra le ulteriori precisazioni, si segnala anche che il reddito complessivo da considerare per l’accesso ad agevolazioni deve includere i redditi a cedolare secca, da regime forfetario, le mance nel settore turistico e l’Ace, escludendo solo abitazione principale e pertinenze.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate

    L'agenzia delle Entrate in data 29 maggio ha pubblicato la Circolare n 6 a commento delle novità introdtte dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni irpef. 

    In proposito leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.

    In dettaglio, come annunciato anche dal relativo comunicato stampa, la circolare n 6/2025 contiene chiarimenti sul nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.

    Vediamo i dettagli e una tabella di riepilogo come esplicitata dalle Entrate.

    Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate

    Con la Circolare n 6/E del 29 maggio a commento delle novità in vigore dal 2025 chiarisce che:

    • superato il tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, il contribuente potrà scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione irpef;
    • per il calcolo delle soglie reddituali ai fini della detrazione si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi quali cedolare secca, mance, forfettari,
    • chi ha aderito al concordato preventivo biennale o CPB ai fini della detrazione utilizzerà il reddito effettivo,
    • il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione è il riferimento per i contenggi;

    inoltre, gli altri temi affrontati dalla circolare riguardano l’innalzamento, dal 2025, del tetto delle spese scolastiche da 800 a 1000 euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da euro 1000 a 1100 copn il nuovo articolo 16-ter del TUIR.

    Scendiamo più nel dettaglio.

    Detrazioni Irpef: spese da eliminare in caso di superamento del tetto

    Le Entrate evidenziano che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: 

    1. reddito complessivo del contribuente,
    2. numero di figli fiscalmente a carico. 

    Si prevede cioè una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

    Le soglie di reddito sono due: 

    • a 75.000 euro scatta il tetto di 14.000 euro, 
    • e oltre 100.000 il plafond scende a 8.000 euro. 

    L'intero massimale è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile.

    I contribuenti senza figli a carico subiscono una riduzione del 50% del tetto, la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico, sale all’85% con due figli a carico.

    La circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. 

    Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

    Un chiarimento molto atteso riguarda il fatto che spetterà al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali eliminare dal calcolo 

    Il chiarimento è determinante visto che le spese rientranti nel plafond, a parità di esborso, possono generare detrazioni differenti.

    Si rimanda alla lettura della Circolare n 6/2025 per tutti gli altri dettagli.

    Tabella ADE 29 maggio 2025 Circolare n 6/E

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Concordato preventivo biennale: quale reddito conta per le detrazioni IRPEF?

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio con molti chiarimenti sull'Irpef 2025.

    Tra questi si confermano le novità in tema di aliquote e scaglioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e si confermano anche i bonus per l'Irpef dei dipendenti. Leggi anche Chiarimenti ADE sull'Irpef 2025             

    Relativamente al CPB concordato preventivo biennale, le Entrate specificano invece che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

    In altre parole, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 4/E i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale devono considerare il reddito realmente prodotto ai fini del calcolo:

    • delle detrazioni per lavoro dipendente;
    • della no tax area e dei bonus IRPEF;
    • del trattamento integrativo (ex bonus 100 euro);
    • e di ogni beneficio basato su soglie di reddito, anche non tributario (es. ISEE).

    Questo vale anche se, in dichiarazione, si applica un reddito concordato: per l’Agenzia delle Entrate, il valore da usare per stabilire la spettanza delle agevolazioni resta sempre il reddito effettivo.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Retribuzione variabile convertita in welfare: imponibile per l’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 77 del 20.3.  2025, ha chiarito che la quota di retribuzione variabile (c.d. "MBO"), correlata al raggiungimento di obiettivi aziendali o collettivi e convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, non può essere esclusa dall'imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51 del TUIR se non è destinata alla generalità o a categorie di dipendenti.

    Retribuzione variabile in welfare: il caso

    La questione riguarda una società operante nel settore energetico che riconosce ai propri lavoratori retribuzioni variabili (MBO) legate al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi. I dipendenti possono decidere di convertire parte di questa retribuzione in specifiche prestazioni di welfare aziendale, come:

    • Versamenti a fondi pensione integrativi;
    • Spese per attività ricreative ed educative;
    • Servizi di assistenza per anziani o non autosufficienti;
    • Abbonamenti al trasporto pubblico;
    • Buoni acquisto per generi di prima necessità.

    La società ritiene che tali benefit rientrino nelle deroghe previste dall'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, e siano quindi esenti da imposizione fiscale anche quando erogati come parte di un sistema premiale individualizzato.

    Retribuzione variabile e welfare aziendale: la risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia ha ribadito nel nuovo documento di prassi che il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51, comma 1, del TUIR stabilisce che tutti i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile. 

    Le deroghe a questo principio sono limitate e devono rispettare precisi requisiti normativi.

    Nello specifico, ricorda l'Agenzia, la detassazione delle prestazioni di welfare è applicabile solo se tali benefit sono destinati alla "generalità" o a "categorie di dipendenti", secondo le prassi consolidate ( vengono richiamate in particolare le Circolari n. 326/97,  n. 28/2016 e  n. 5/2018). 

    Nel caso specifico presentato nell'interpello , il welfare aziendale è rivolto a una platea di lavoratori selezionata in base a criteri di performance e valutazioni manageriali.  La popolazione interessata è costituita per il 61% da quadri e per il 3% da impiegati, individuati in base alla mansione ricoperta.

    L'Agenzia ha concluso  dunque che il sistema incentivante MBO, convertito in welfare, non soddisfa i criteri di generalità richiesti dalla normativa. Pertanto, la conversione della retribuzione variabile in welfare resta imponibile, non potendo beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 51 del TUIR. 

    Inoltre,  dato che le deroghe al principio di onnicomprensività non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste dalla legge,  si esclude  la possibilità di un'esenzione fiscale per la retribuzione convertita in welfare su base volontaria.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Con Risposta a interpello n 56 del 3 marzo le Entrate replicano ad un quesito sulla deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54,

    comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

    In sintesi gli interessi versati per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. 

    Vediamo il quesito e il caso specifico.

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Un professionista, che ha utilizzato l’istituto del ravvedimento speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022 per regolarizzare alcune violazioni tributarie relative a periodi d’imposta precedenti prospettava il caso seguente:

    • nel 2024 il contribuente ha presentato dichiarazioni integrative che hanno comportato un maggiore debito d’imposta,
    • ha versato un’unica soluzione le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi. 

    L'istante chiede all’Agenzia se può dedurre dal reddito di lavoro autonomo gli interessi versati per il ravvedimento speciale.

    Il professionista ipotizza che tali interessi siano deducibili al pari degli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte. 

    A suo dire, l’assenza di una specifica disciplina nel Tuir riguardo alla deducibilità di questo tipo di interessi legittimerebbe la loro deduzione secondo i principi generali.

    L’Agenzia delle entrate rigetta l'interpretazione chiarendo che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, perché:

    • sono oneri accessori rispetto all’obbligazione principale, ovvero il pagamento delle imposte e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta,
    • l’articolo 54 del Tuir stabilisce che sono deducibili solo le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivanti da un inadempimento, non possono essere considerati spese inerenti all’attività professionale
    • le risposte fornite in precedenza dall’Agenzia riguardano interessi con una funzione ''compensativa'' del ritardo nell'esazione dei tributi, differente rispetto a quella ''risarcitoria'' che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

    Le entrate evidenziano che, in mancanza di una precisa previsione normativa, e trattandosi di una forma speciale di ravvedimento operoso, la questione si risolve rinviando alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 472/1997, secondo cui sono dovuti gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

    La qualificazione di tali interessi come ''interessi moratori'', in quanto  derivanti da inadempimento del contribuente li rende accessori rispetto all'obbligazione principale (cioè, il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. 

    Pertanto, nel caso di specie, considerata l'indeducibilità delle imposte ravvedute quali Irpef, addizionali e Irap, anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, devono ritenersi indeducibili.

    Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo implica che, la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nell’articolo 54, comma 1 e pertanto è necessario cioè che sussista una connessione funzionale dei costi e degli oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

    Gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa, in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

    L'agenzia replica che gli interessi versati nel 2024 dal professionista per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Associazione professionisti: deducibile il rimborso chilometrico agli associati

    Con l'ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha statuito che il rimborso chilometrico, versato da un’associazione professionale ai singoli professionisti della stessa è interamente deducibile e non sconta i limiti previsti dall’articolo 164 del Tuir.

    Vediamo il caso di specie.

    Associazione professionisti: deducibile il rimborso chilometrico agli associati

    L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l’integrale deduzione dei rimborsi chilometrici corrisposti da un’associazione professionale ai propri associati.

    Si era in presenza di note spese comprovanti lo svolgimento di specifici incarichi professionali, ma ad avviso dell’ADE, i rimborsi chilometrici erano da considerarsi parzialmente deducibili, nel limite del 40 per cento, ora ridotto al 20 per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 164 del Tuir.

    L’associazione professionale, risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, ritenendo applicabile l’articolo 164 del Tuir solo con riferimento alle spese relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’associazione e non anche per i veicoli appartenenti a soggetti terzi, aveva presentato ricorso in Cassazione.

    Nella giurisprudenza tanto i giudici di merito quanto quelli di legittimità, hanno ritenuto che, in caso di rimborsi chilometrici corrisposti agli associati professionali, la norma fiscale di riferimento fosse rappresentata dall’articolo 164 del Tuir.

    Con l’Ordinanza n. 4226/2025 in questione, la Cassazione traccia una linea stabilendo che tutte le componenti negative richiamate dall’articolo 164 del Tuir sono riconducibili all’utilizzo di veicoli propri, intestati all’impresa o all’esercente l’arte o la professione. 

    La Corte ritiene che l'articolo 164 Tuir non costituisca l’unica forma di deduzione delle spese di trasporto, richiamando anche la previsione contenuta nell'articolo 95 comma 3 del TUIR, legata ai casi in cui il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa venga autorizzato all’utilizzo del veicolo di sua proprietà. 

    In tali casi nel rispetto dei parametri di potenza del veicolo indicati dalla norma, il rimborso chilometrico erogato dal datore di lavoro è interamente deducibile.

    Dunque, secondo la Cassazione, nel caso di associazioni professionali, le spese per rimborsi chilometrici, corrisposti agli associati, sono soggette al criterio di deducibilità generale, previsto dall’articolo 54 del Tuir, e non alle disposizioni dell’articolo 164 dello stesso Tuir.

    Viene pertanto esposto il seguente principio di diritto: "ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40 per cento (n.d.r. ora al 20 per cento) delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale."

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit : regole e novità 2025

    Nella legge di bilancio 2024, è stata prevista una nuova disciplina relativa ai fringe benefits ovvero i beni e servizi  in natura erogati dal datore di lavoro al datore dipendente che restano esclusi dall'imponibile fiscale (art 51 comma 3 del TUIR) .

    Come noto la soglia massima di valore esente ,  secondo la normativa ordinaria,  è fissata a 258,23 euro ma negli ultimi anni ha subito molte variazioni, ad esempio nel  2023 la soglia  era stata innalzata a 3000 euro annui per i lavoratori con figli a carico, e ricomprendeva rimborsi in denaro relativi alle utenze domestiche.

    Vediamo le nuove regole per il 2024 e 2025.

    Fringe Benefit  2024-2027: due soglie  di non imponibilità

    Nella legge di bilancio 2024 art 1 comma 16, si prevedeva di favorire le famiglie con figli, nell'ottica dichiarata del sostegno alla natalità, fissando ora quindi due diverse soglie di esenzione fiscale, ovvero 

    1. per i dipendenti con figli a carico il limite  esente da imposte e contributi previdenziali scende a 2000 euro 
    2. per i dipendenti senza figli il limite ordinario di 252,23 sale a 1000 euro annui.

    Resta fermo che   in caso di sforamento del limite la norma prevede l'imposizione fiscale sul totale del valore dei beni e servizi erogati.

    La nuova legge di bilancio per il 2025, n.207 2024,  proroga  questa  misura fino al 2027 .

    Fringe benefit 2025 per neoassunti che trasferiscono la residenza

    La nuova legge di Bilancio 207/ 2025 solo per il 2025 aggiunge anche la previsione per cui:

    •  le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da
    •  dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025  con reddito fino a 35mila euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza
    • non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali,
    •  entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. 

    Tale esenzione fiscale non rileva ai fini contributivi.

    Le somme erogate  saranno rilevanti ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

    Fringe benefit 2024-2025: nuove voci esenti  

    Come noto  i fringe benefits  in teoria consistono nell'utilizzo di beni e servizi erogati dal datore di lavoro. Tipici esempi sono : 

    • l’alloggio e il vitto in famiglia  oppure buoni pasto o mensa aziendale 
    • alloggio  in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
    • l’uso di beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali: telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici , autovetture o altri mezzi di trasporto; 
    • servizi di trasporto collettivo
    • asili aziendali
    • polizze assicurative
    • prestiti aziendali.

    Di tali beni e servizi  il lavoratore solitamente  può usufruire gratuitamente o  a condizioni più vantaggiose rispetto  al mercato.

    Anche nel 2025 come nel 2024  l'esenzione riguarda oltre a beni e servizi in natura: 

    • rimborsi  delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica
    • rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo,  relativi alla casa di abitazione. 

    Applicabilità dei fringe benefit:  precisazioni da Telefisco 2024

    Nella relazioni  del convegno del Sole 24 ore Telefisco 2024  sono stati fornite alcune precisazioni sui fringe benefit 2024 . In particolare   si sottolineava che:

    •  i compensi in natura regolamentati  dall’articolo 51, comma 3, del  Tuir possono essere corrisposti anche ad personam, cioè in maniera selettiva sulla base della situazione specifica del dipendente 
    • per i dipendenti con figli la  circolare dell'Agenzia n 23 del 1° agosto 2023 ha chiarito che  possono godere del  beneficio entrambi i genitori lavoratori  dipendenti , ma NON  può usufruirne il  coniuge con figli che , per  reddito insufficiente, in precedenza  fosse a carico dell’altro coniuge.
    • L'obbligo per il datori di lavoro di comunicazione obbligatoria alle rappresentanze sindacali  può essere assolto con una semplice  informativa sulla applicazione della norma vigente  e, come specificato dalla circolare ADE 23 2023 anche successivamente al riconoscimento dell'agevolazione, purché prima del termine del periodo di imposta.

    Disciplina auto aziendali legge di bilancio 2025

    Con la legge di bilancio 2025 cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.  

    La percentuale è ulteriormente ridotta:

    •  al 10% nei casi in cui i veicoli concessi  siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
    •  ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.