• Oneri deducibili e Detraibili

    Piattaforma digitale polizza rischi catastrofali: il progetto Confindustria-Unipol

    Confindustria e Unipol con un comunicato stampa del 3 novembre informano di un progetto comune ossia, una piattaforma digitale che metta a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per proteggersi dai rischi catastrofali stipulando una polizza catastrofale

    Piattaforma digitale polizza rischi catastrofali: il progetto Confindustria-Unipol

    Con il comunicato stampa del 3 novembre Confindustria informa del fatto che è stato presentato il progetto di collaborazione promosso da Confindustria con Unipol, Intesa Sanpaolo Protezione e Poste Assicura volto alla realizzazione di una piattaforma digitale che metta a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per proteggersi dai rischi catastrofali. 

    Si vuole rispondere alle nuove disposizioni introdotte con la Legge di bilancio 2024 che rendono obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché per le aziende estere con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese, la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, i cosiddetti "rischi Cat-Nat".

    Attraverso una piattaforma digitale, attiva a partire dal 5 novembre, le aziende associate a Confindustria potranno accedere, in piena autonomia a un portale dedicato a preventivi e acquisto delle coperture assicurative. 

    Le imprese avranno a disposizione una tariffa loro dedicata per la sottoscrizione delle polizze contro i rischi naturali e i relativi strumenti di tutela. Si tratta di una soluzione innovativa, concepita per rispondere in modo puntuale ed efficiente alle esigenze delle imprese.

    La piattaforma sarà disponibile sul sito di Confindustria al link https://www.confindustria.it/progetti/polizze-catastrofali-la-piattaforma-digitale-dedicata. L'accesso è riservato alle aziende del Sistema.

    Dai dati di Confindustria, negli ultimi cinquant'anni, si sono verificati 115 eventi pari a circa il 7% del totale europeo ma con danni diretti che raggiungono i 253 miliardi di euro, ovvero oltre il 30% del totale europeo

    Il Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco Angelo Camilli ha dichiarato: "Con questo progetto Confindustria conferma il proprio impegno a supporto del sistema industriale italiano nella protezione da eventi naturali estremi, promuovendo soluzioni concrete e innovative per la competitività delle imprese e la loro capacità di rispondere alle crisi. La piattaforma digitale messa a disposizione delle aziende associate rappresenta un passo avanti importante per rendere più accessibili strumenti di tutela fondamentali, soprattutto per le Pmi, che più di altre subiscono l'impatto economico dei disastri naturali. La prevenzione e la gestione del rischio non sono più solo una necessità, ma una condizione indispensabile per garantire continuità, sicurezza e sviluppo al tessuto produttivo del Paese. È comunque essenziale che l'assicurazione obbligatoria si inserisca in una strategia nazionale più ampia, che sostenga gli investimenti in prevenzione delle imprese e preveda un piano di investimenti pubblici di messa in sicurezza del territorio".

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce

    Con la Risposta n 270 del 23 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della imponibilità del rimborso spese documentato analiticamente dal profesisonista.

    La risposta è importante poichè il nuovo testo normativo (l'art 54 del TUIR come recentemente modificato) non definisce la nozione di rimborso delle spese “addebitate analiticamente in capo al committente” ed è proprio su questo punto arrivano le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria.

    Nel caso dell'interpello, i rimborsi chilometrici sono stati:

    • concordati preventivamente con il committente;
    • calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
    • commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.

    Vediamo se tali requisiti sono sufficienti alla deroga sull'imponibilità del rimborso spese.

    Imponibiltità del rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce

    Un libero professionista ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate una questione pratica di grande interesse: il trattamento fiscale del rimborso spese chilometriche, quando documentato in modo analitico e inserito separatamente in fattura.

    Nel caso specifico:

    • il rimborso è stato concordato preventivamente con il committente;
    • è stato calcolato sulla base dei chilometri percorsi, moltiplicati per una tariffa chilometrica prestabilita;
    • è stato distinto in fattura rispetto al compenso per l’attività professionale;
    • il professionista ha fornito documentazione a supporto, inclusi prospetti riepilogativi, mappature stradali e dati Telepass.

    La domanda posta all’Amministrazione finanziaria è chiara: “Se il rimborso spese chilometrico, pur privo di giustificativi fiscali di terzi, ma documentato in modo oggettivo, possa essere escluso da ritenuta e non concorrere alla formazione del reddito professionale.”

    Rimborso chilometrico al professionista: quando non è tassato

    L’articolo 54 del TUIR, aggiornato dal D.Lgs. n. 192/2024, disciplina il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, stabilendo il principio di onnicomprensività:

    Tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale concorrono alla formazione del reddito, salvo specifiche eccezioni.

    Tra queste eccezioni, l’art. 54, comma 2, lett. b) prevede che:

    • Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente in capo al committente.

    La modifica normativa, tuttavia, entra in vigore pienamente solo dal periodo d’imposta 2025

    Fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le regole precedenti, secondo le quali anche i rimborsi analitici sono soggetti a ritenuta, se non accompagnati da giustificativi fiscalmente validi.

    L’Agenzia con l'interpello ribadisce che l’esclusione dalla formazione del reddito e dalla ritenuta è subordinata a condizioni precise, e in particolare alla “analiticità” dell’addebito e con la risposta chiarisce che affinchè un rimborso sia considerato analitico e fiscalmente neutro, deve:

    • riferirsi a spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico;
    • essere separato dal compenso in fattura;
    • essere supportato da documentazione idonea, che consenta di verificare l’importo e il nesso con l’attività svolta.

    Nel caso in esame, secondo l’Agenzia, la documentazione fornita non è sufficiente a soddisfare il requisito della “analiticità”, in assenza di giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante, ricevute, etc.).
    Di conseguenza, il rimborso chilometrico concorre al reddito ai sensi dell’art. 54, comma 1, ed è soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/1973.

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    Spese rappresentanza commercialista: inerenza per la deducibilità

    Secondo l'Ordinanza n 26553/2025 la Cassazione ribadisce un importante principio per le spese di rappresentanza: sono indeducibili le spese per il commercialista se non dimostra la diretta riconducibilità all’attività professionale.

    Vediamo il caso di specie giunto in Cassazione.

    Spese rappresentanzacommercialista: deducibilità solo se provata l’inerenza

    La deducibilità delle spese di rappresentanza è da sempre un terreno delicato per i professionisti.

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26553 del 2 ottobre 2025 ha ribadito un principio chiave: non basta che la spesa rientri astrattamente tra quelle deducibili, occorre dimostrare la concreta destinazione all’attività professionale.

    Il caso deciso dalla Cassazione con l'Ordinanza n 26553/2025 trae origine da un avviso di accertamento notificato a un commercialista.

    L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione alcune spese di rappresentanza, ritenute non inerenti. Secondo l’Ufficio, mancavano prove che collegassero tali spese ai clienti effettivamente destinatari degli omaggi.

    Il professionista impugnava l’atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo che in secondo grado il ricorso veniva respinto. 

    La Cassazione è stata adita per chiarire se la deducibilità fosse subordinata all’indicazione analitica dei clienti destinatari o meno.

    La Corte ha ricordato che le spese di rappresentanza sono deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti

    Tuttavia, l’elemento decisivo è l’inerenza: spetta al professionista dimostrare che la spesa sia stata effettivamente sostenuta per finalità promozionali e professionali, e non personali.

    Per la Cassazione non è sufficiente dimostrare che il bene rientri nella categoria delle spese di rappresentanza (es. opere d’arte, gioielli, omaggi di pregio) ma occorre fornire prova concreta della destinazione

    La valutazione spetta al giudice di merito e non può basarsi su semplici presunzioni di verosimiglianza.

    Ricordiamo anche che per le spese di rappresentanza le percentuali di deducibilità sono:

    • per i professionisti con il limite dell' 1% dei compensi annui,
    • per le imprese le percentuali sono progressive in base ai ricavi (art. 108 TUIR).

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    Detrazioni figli a carico: fino a che età spetta

    Con la Risposta a interpello n 243/2025 l'agenzia chiarisce che la detrazione Irpef per gli oneri e le spese sostenuti dai genitori nell’interesse dei figli fiscalmente a carico spettano anche dopo che il figlio ha compiuto il 30° anno di età e quindi non ha più diritto alle detrazioni per familiari a carico (ai sensi dell’art. 12 del TUIR).

    Vediamo il dettaglio del caso prospettato dall'istante.

    Detrazioni figli a carico over 30: cosa cambia nel 2025

    L'Agenzia creplica ad un sostituto d’imposta datore di lavoro che intende chiarire gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni per figli a carico.

    Egli segnala di aver eliminato dalle buste paga di gennaio 2025 il beneficio fiscale relativo alla detrazione per i dipendenti con figli che hanno compiuto 30 anni durante l’anno, in base alla nuova formulazione dell’articolo 12 del TUIR. 

    Egli domanda se la perdita della detrazione comporta anche la perdita dello status di familiare fiscalmente a carico.

    La questione centrale del qusito è se il compimento del 30° anno di età comporti automaticamente la perdita dello status di familiare a carico, con tutte le conseguenze in termini di deducibilità o detraibilità delle spese sostenute dai genitori. 

    La norma di riferimento per il caso è l’articolo 1, comma 11, della Legge n. 207/2024  o Legge di Bilancio 2025, che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

    A partire dal periodo d’imposta 2025, la detrazione di 950 euro per ciascun figlio si applica solo ai figli tra i 21 e i 30 anni, oltre tale soglia, la detrazione è ammessa esclusivamente se il figlio è disabile (ai sensi della legge 104/1992).

    Resta invariata la definizione di “familiare fiscalmente a carico”, che continua a basarsi su limiti di reddito:

    • 2.840,51 euro per la generalità dei familiari;
    • 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

    L’istante sostiene che anche se non si ha più diritto alla detrazione per figli a carico, potrebbe comunque permanere la condizione di familiare a carico, con possibilità di portare in detrazione o deduzione le spese sostenute nell’interesse del figlio nella dichiarazione dei redditi.

    L’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione proposta dall’istante e specifica che anche se il figlio ha compiuto 30 anni e non rientra più tra i beneficiari della detrazione specifica, può continuare a essere considerato fiscalmente a carico se il suo reddito non supera i limiti stabiliti dal TUIR.

    In tal caso, i genitori potranno:

    • usufruire delle detrazioni per spese sanitarie, scolastiche, assicurative, ecc.;
    • indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica;
    • non applicare la detrazione da lavoro dipendente mensile, ma mantenere la possibilità di dedurre o detrarre spese annuali.

    Il punto centrale è il rinvio operato dal comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, secondo cui i figli per cui non spetta più la detrazione continuano a essere equiparati, ai fini fiscali, a quelli per cui spetta, purché fiscalmente a carico.

    È una forma di continuità normativa che garantisce al contribuente la possibilità di dedurre o detrarre molte tipologie di spese, indipendentemente dall’età, se il figlio rispetta i limiti di reddito.

    L'agenzia evidenzia che già la circolare n. 4/E del 2022 aveva chiarito che, per figli sotto i 21 anni non più beneficiari di detrazioni specifiche, restavano valide le agevolazioni legate alle spese sostenute.  Lo stesso principio è stato ribadito nella circolare n. 4/E del 2025, in riferimento ai figli over 30.

    Detrazioni per familiari a carico: indicazioni per i sostituti di imposta

    Ciò premesso, i sostituti d’imposta dovranno:

    • sospendere la detrazione mensile da gennaio dell’anno in cui il figlio compie 30 anni;
    • continuare a indicare il figlio nella CU se fiscalmente a carico;
    • informare i dipendenti della possibilità di recuperare le spese sostenute in fase di dichiarazione.

    La perdita della detrazione mensile non equivale alla perdita dello status di familiare fiscalmente a carico, con tutte le conseguenze in termini di deducibilità. 

    Questo principio viene ora confermato anche alla luce delle modifiche normative del 2025.

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    Auto aziendali e ricariche elettriche: chiarimento dell’Agenzia

    Con la risposta n. 237/2025 del 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate  fornisce chiarimenti  in merito al trattamento fiscale delle   ricariche per  veicoli elettrici e ibridi plug-in i cui costi siano sostenuti tramite card aziendali.

     In particolare si chiedeva come definire il  reddito tassabile in capo ai dipendenti,  nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato  stabilito dalla Società,  posto che a norma di legge il valore della ricarica elettrica è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall'ACI,  al netto della  la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente” . Ecco la vicenda e la risposta dell'amministrazione finanziaria.

    Il caso

    L'azienda  affermava che la policy interna già in vigore stabiliva che, per i dirigenti con auto in uso promiscuo, le spese di carburante restassero a carico dell’azienda entro un limite annuo prefissato, con eventuale fatturazione al dipendente delle eccedenze per uso privato.

     La stessa modalità di gestione  sarebbe stata  ipotizzata per le vetture elettriche, attraverso l’uso di una card dedicata alle ricariche presso colonnine pubbliche, con addebito diretto alla società. 

    L’istante chiedeva:

    • se tale beneficio potesse essere escluso da tassazione, essendo i costi di ricarica già ricompresi nel valore convenzionale fissato dalle tabelle ACI, e
    • se fosse possibile ridurre il fringe benefit in caso di trattenuta al dipendente per chilometri extra.  

    Nell’interpretazione prospettata, l’energia elettrica rappresenta a tutti gli effetti un “carburante” incluso nelle tabelle ACI, come già accade per benzina e diesel. Pertanto, secondo la società, la card per la ricarica non dovrebbe generare un ulteriore reddito tassabile per il dipendente, essendo già considerata nella base forfetaria determinata ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR (d.P.R. 917/1986). 

    Inoltre, poiché la norma prevede la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, si riteneva che gli importi richiesti per l’uso privato eccedente potessero abbattere il valore convenzionale ACI da assoggettare a tassazione. 

    Secondo l'azienda l'impostazione trovava sostegno  in precedenti chiarimenti di prassi, che avevano ricondotto l’elettricità nell’ambito dei benefici riservati  ai carburanti tradizionali, per evitare disparità di trattamento tra diverse tipologie di veicoli.

    La risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia ha confermato solo in parte la soluzione prospettata.   Infatti:

    1.  in primo luogo, è stato confermato che la fornitura di energia elettrica da parte del datore di lavoro per la ricarica dei veicoli in uso promiscuo non genera reddito imponibile, poiché già considerata nei valori forfetari ACI. Pertanto, l’utilizzo della card aziendale per la ricarica presso colonnine pubbliche non costituisce fringe benefit tassabile, a prescindere dall’uso privato o aziendale del mezzo. 
    2. Sul secondo punto , invece, l’Amministrazione ha escluso la possibilità di ridurre il valore convenzionale ACI per effetto delle somme eventualmente addebitate al dipendente per chilometri eccedenti. 

    Richiamando la natura forfetaria del criterio fissato dalla legge, viene infatti ribadito che la determinazione del fringe benefit prescinde dai costi effettivi sostenuti e dalle percorrenze reali, rimanendo ancorata al totale costo di percorrenza definito dalle tabelle ACI. Di conseguenza, eventuali rimborsi richiesti al lavoratore per uso privato devono essere trattenuti in busta paga, senza incidere sul calcolo del valore tassabile.

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    Costi non ancora certi: condizione di deducibilità dalla Cassazione

    Con la sentenza n. 24485 depositata il 4 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per la fiscalità d’impresa: quando un costo o un ricavo legato a una controversia giudiziaria può essere imputato a bilancio ai fini fiscali.

    La decisione introduce un principio interpretativo che si discosta sensibilmente dalla prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria e dalla precedente giurisprudenza di legittimità, riconoscendo rilievo prioritario al requisito della “certezza” rispetto a quello della competenza temporale.


    La vicenda trae origine da un accertamento per l’anno d’imposta 2014, notificato a una azienda speciale comunale, nata da una scissione parziale.

    L’Agenzia delle Entrate contestava due voci:

    • a deduzione nel 2014 di un costo da risarcimento derivante da una sentenza di primo grado del 2009, poi riformata in appello nel 2014;
    • l’omessa contabilizzazione nel 2014 del risarcimento attivo per danni indiretti stabilito nella sentenza di secondo grado, ma ancora oggetto di contestazione da parte della compagnia assicurativa.

    La CTR aveva avallato la tesi dell’Ufficio, ritenendo che:

    • la sentenza del 2009, pur non definitiva, fosse esecutiva e che quindi il relativo costo dovesse essere imputato all’anno 2009;
    • le somme attive da risarcimento dovessero essere tassate nel 2014, a prescindere dalle contestazioni pendenti.

    Vediamo la decisione della Corte di Cassazione, in controtendenza rispetto all'orientamento consolidato.

    Costi non ancora certi: principio Cassazione sulla deducibilità

    La Corte di Cassazione ha censurato integralmente la motivazione della CTR, riaffermando che la sola esecutività formale non implica automaticamente la certezza fiscale del componente.

    In particolare:

    • la sentenza del 2009 era stata sospesa dalla Corte d’Appello nel 2010 e successivamente riformata,
    • la certezza dell’obbligo di pagamento è maturata solo nel 2014, anno della sentenza definitiva.
    • le somme attive per risarcimento non dovevano essere tassate nel 2014, poiché contestate in modo non pretestuoso dalla compagnia assicurativa (sulla base della mancata copertura assicurativa dei danni indiretti).

    Questo approccio rafforza l’idea che la contabilizzazione fiscale dei componenti da contenzioso non può avvenire automaticamente in base alla sentenza di primo grado, ma solo quando vi sia ragionevole certezza sia dell’an (esistenza del debito o credito) che del quantum (ammontare).

    La Corte formula un principio che ha valenza generale, destinato a incidere in modo rilevante sulla prassi contabile e fiscale:Quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest’ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell’an che nel quantum.”


    La pronuncia non solo smentisce la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ma si pone in contrasto con precedenti decisioni della stessa Corte di Cassazione.

    Con questa decisione, invece:

    • il momento rilevante per la deducibilità o tassazione non è più la data della sentenza, ma il momento in cui il componente è “ragionevolmente certo”.
    • si introduce una valutazione sostanziale e prudenziale del principio di competenza.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Accertamento analitico-induttivo: costi deducibili in via presuntiva

    La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata a luglio, interviene su un caso di accertamento fiscale ai danni di una società e dei suoi soci, ribadendo un principio importante: anche nell’accertamento analitico-induttivo il contribuente può dedurre i costi in via presuntiva

    Si tratta di una pronuncia destinata ad avere rilevanza pratica, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023.

    Accertamento analitico-induttivo: costi deducibili in via presuntiva

    Il caso riguarda una società sas e i suoi soci, destinatari di un avviso di accertamento per l’anno 2014, con riprese fiscali ai fini IRAP, IRPEF e IVA. L’Amministrazione finanziaria aveva riscontrato ricavi non contabilizzati e costi indeducibili, rinvenendo documentazione extracontabile nel corso di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza.

    L’accertamento, oltre che sulla società, fu esteso ai soci secondo la disciplina della trasparenza (art. 5 del TUIR), e fu impugnato avanti alle Commissioni tributarie provinciale  con esito sfavorevole ai contribuenti.

    In secondo grado, la Corte di Giustizia Tributaria Regionale confermava la validità dell’atto impositivo, valorizzando la “contabilità parallela” rinvenuta presso la sede della società e ritenendo inidonei gli elementi difensivi prodotti dai ricorrenti.


    I contribuenti ricorrevano in Cassazione affidando la propria difesa a cinque motivi di impugnazione, tutti volti a contestare:

    • la carenza di motivazione della sentenza d’appello;
    • l’uso improprio di presunzioni semplici;
    • l’omessa considerazione di documentazione giustificativa dei costi sostenuti;
    • il mancato riconoscimento dei costi relativi ai ricavi presunti.

    I primi quattro motivi sono stati rigettati dalla Corte, che ha confermato la piena motivazione della sentenza d’appello, e la legittimità dell’uso di elementi extracontabili a fini probatori.

    La Cassazione però con il quinto motivo, in cui i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento di costi correlati ai maggiori ricavi accertati ad opera della Corte di Giustizia Tributaria regionale.

    La Cassazione, al contrario, ha accolto il motivo, affermando un principio aggiornato sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023.

    Secondo la Suprema Corte, anche in presenza di accertamento analitico-induttivo – cioè basato su anomalie parziali nella contabilità ma non completamente privo di riferimenti – il contribuente può opporre la prova contraria in forma presuntiva, sostenendo l’esistenza di costi proporzionati ai ricavi presunti.

    In particolare, la Cassazione ha evidenziato come, dopo la sentenza n. 10/2023 della Consulta, sarebbe irragionevole non riconoscere al contribuente tale possibilità, creando una disparità rispetto a chi è sottoposto ad accertamento induttivo puro, dove invece la deduzione forfetaria dei costi è già ammessa.


    Nell’ordinanza, la Corte afferma espressamente che “In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.