• Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni familiari limitate per gli extracomunitari

    La legge di bilancio 2025  prevede  una nuova limitazione  per cui  le detrazioni per familiari a carico non spettano piu ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo,  in relazione ai loro familiari , se   questi  ultii  sono residenti all’estero.

    Vediamo meglio nei paragrafi seguenti .

    Legge di Bilancio 2025 modifiche Art. 12 TUIR: detrazioni per familiari a carico

    La modifica introduce il comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR,  e  stabilisce che:

    •  i contribuenti extra-UE o  extra SEE 
    • non potranno beneficiare delle detrazioni
    •  per familiari residenti all’estero. 

    Attualmente, l’art. 12 del TUIR concede le detrazioni per carichi familiari ai residenti fiscali in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché il nucleo familiare rientri nei requisiti stabiliti. Ai non residenti, invece, queste detrazioni sono precluse, in base a quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del TUIR, che limita l'accesso ai benefici fiscali, poiché la loro capacità contributiva è parziale e legata ai soli redditi prodotti in Italia.

    Detrazioni familiari a carico: i Cittadini Stranieri esclusi

    Come anticipato, la nuova stretta tocca solo i contribuenti extra-UE/SEE con familiari residenti all’estero.

     Invece i cittadini europei e di Paesi dello Spazio Economico Europeo, quali Norvegia, Islanda e Liechtenstein, continueranno  a beneficiare delle detrazioni, così come coloro che possiedono la doppia cittadinanza italiana e straniera.

    Per esempio  un cittadino britannico, svizzero o  moldavo  che risiede fiscalmente in Italia, con familiari a carico residenti all’estero, NON  potrà più beneficiare di queste detrazioni, mentre se i familiari risiedono in Italia, la detrazione resta accessibile.

    Un’eccezione riguarda i “non residenti Schumacker,” ovvero i contribuenti stranieri che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia. Questi, pur non residenti, hanno una capacità contributiva equiparata a quella di un residente  per cui mantengono il diritto alle detrazioni.

    Per chi possiede la cittadinanza italiana o di un Paese UE/SEE e ha una doppia cittadinanza  resta in vigore il diritto alle detrazioni per carichi familiari, indipendentemente dalla residenza dei familiari.

    Limiti alle detrazioni familiari: rischi di contenzioso in Italia e UE

    Questa modifica solleva interrogativi sulla compatibilità con i Trattati contro le doppie imposizioni, soprattutto in merito al principio di non discriminazione previsto dall’art. 24 § 1 del modello OCSE. Questo principio vieta discriminazioni fiscali basate sulla nazionalità; in questo caso il limite alle detrazioni si fonda proprio su tale criterio, con potenziali criticità legate alla disparità di trattamento.

    L'Italia, infatti, ha stipulato convenzioni fiscali con vari Stati, che tutelano il diritto dei cittadini stranieri a godere di un regime fiscale equo rispetto ai cittadini italiani.

    L’introduzione di questa norma potrebbe  quindi causare un aumento dei contenziosi fiscali e delle impugnazioni presso le autorità competenti, sia nazionali che europee. Gli stranieri esclusi potrebbero appellarsi al principio di non discriminazione sancito dalle convenzioni OCSE e UE.

    La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE tende a giustificare trattamenti fiscali differenziati per residenti e non residenti. Tuttavia, la discriminazione sulla base della cittadinanza potrebbe incontrare maggiori resistenze.

    Tra le eccezioni al principio di non discriminazione rientrano i trattati  siglati con Paesi come Australia e Nuova Zelanda, che prevedono già alcune limitazioni in merito alla reciprocità fiscale, e quindi potrebbero adattarsi meglio a questa nuova modifica.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025

    La Legge di bilancio 2025 tra le altre novità prevede un cambio di rotta sulle detrazioni fiscali.

    Si è parlato tanto del quoziente familiare, annunciato da Giorgetti a più riprese, vediamo quindi cosa si prevederà per il 2025 dalla norma contenuta nel testo definitivo approvato anche dal Senato e atteso in GU per entrare in vigore dal 1° gennaio prossimo.

    Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia

    Con l'art. 16-ter. rubricato (Riordino delle detrazioni) si prevede che fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
    L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

    • a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
    • b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

    Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

    • a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    • b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    • c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    • d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

    Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

    • a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
    • b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    • c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

    In sintesi con le ultime modifiche alla norma si vuole:

    • escludere dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito tra 75 mila euro 100 mila euro e i percettori di reddito superiore a 100 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie, le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative, oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento,
    • aggiungere alle spese escluse dai limiti alle detrazioni introdotte dal nuovo articolo 16-ter anche le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Canoni concessori demaniali: chiarimenti sulla deducibilità

    Con la Pronuncia n. 28297 del 4 novembre 2024 la Cassazione ha chiarito il perimentro dell’articolo 10 del Tuir.

    In particolare nonostante al comma 1 lettera a) annoveri canoni, livelli, e altri oneri quali costi deducibili, si riferisce a oneri reali, le cui obbligazioni sono caratterizzate da realità e ambulatorietà.

    I canoni delle concessioni demaniali, oggetto di obbligazioni personali del privato concessionario, non rientrano tra gli i su elencati in quanto attengono al rapporto che intercorre tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione.

    Vediamo il caso di specie.

    Canoni concessioni demaniali: chiarimenti sulla deducibilità

    Un privato concessionario ha impugnato le cartelle emesse dall’Amministrazione finanziaria, in base all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/197 nei suoi confronti e del padre dante causa, con le quali veniva recuperato a tassazione l’importo erroneamente dedotto, del canone concessorio del suolo, dal reddito derivante da alcuni immobili realizzati su arenile in concessione demaniale da parte dei contribuenti.
    La CTP accoglieva il ricorso mentre il giudice di secondo grado lo respingeva inducendo la ricorrente ad adire la Corte di Cassazione.

    L’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 prevede, al primo comma, che l'Amministrazione finanziaria proceda, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti di imposta sulla base di criteri selettivi fissati dal MEF.
    L’esito di tale controllo è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta, con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica di quanto dovuto.

    Il contribuente può segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
    Se si riscontrano differenze tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati, il contribuente può essere anche invitato dall’ufficio a fornire la relativa documentazione.

    L'articolo 36-ter, comma 2, lettera c), consente all’ufficio, senza pregiudizio per l’azione accertatrice di escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b).

    Ai sensi dell’articolo 10 del Tuir, inoltre, rilevano come costi deducibili i canoni, i livelli, i censi e altri oneri e, nel caso in esame, è sorta una criticità sulla possibilità di annoverarvi i canoni concessori e, conseguentemente, di comprendere la legittimità o meno della deduzione degli stessi operata dai contribuenti.

    Il ricorso proposto dalla contribuente è fondato su due motivi, che la suprema Corte ha ritenuto infondati.
    Il primo consiste nella violazione o falsa applicazione dell’articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973.
    Veniva contestato all’Agenzia che avrebbe dovuto procedere non a un controllo meramente formale, ma sostanziale, provvedendo a notificare non la cartella, ma l’avviso di accertamento, non ricorrendo i presupposti previsti dalla norma di cui si denuncia la violazione.

    La ricorrente risultava proprietaria di un immobile, concesso in locazione, realizzato su area demaniale, per la quale versava un canone di concessione.
    L’articolo 10 del Tuir consente la deduzione, dal reddito che produce un bene immobile, di canoni, livelli e censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili.
    Deve trattarsi ai fini della deduzione di oneri reali, cioè obbligazioni connesse funzionalmente al bene e caratterizzate dall’ambulatorietà  ossia la circolazione dell’obbligazione insieme al bene a cui afferisce.
    La Corte di Cassazione, sostiene che il canone concessorio del caso di specie non è annoverabile negli oneri reali in quanto rappresenta un’obbligazione connotata da un rapporto intercorrente tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione e quindi non ha i caratteri di realità e ambulatorietà necessari per la deduzione.

    A parere della Cassazione, il motivo di ricorso deve essere rigettato poiché l’Amministrazione finanziaria ha effettuato una rettifica a seguito di un controllo meramente formale fondato sull’esclusione ictu oculi del canone dedotto dal novero degli oneri deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 10 del Tuir e l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 consente, al comma 2 lettera c) di escludere, in sede di controllo formale, le deduzioni dal reddito non spettanti, dovendosi procedere in via ordinaria (quindi previo apposito avviso di accertamento) solo quando occorra una complessa attività di verifica o di interpretazione.

    Detto ciò, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto l’art. 10 TUIR, allorché al comma 1 lett. a) annovera canoni, livelli, censi ed altri oneri quali costi deducibili, si riferisce ad oneri reali, le cui obbligazioni sono dunque caratterizzate dalla realità, in quanto legate al bene e pertanto ambulatorie. Tra essi non rientrano dunque i canoni delle concessioni demaniali, che formano l’oggetto di obbligazioni personali del privato concessionario, in quanto ricollegate al rapporto intercorrente tra quest’ultimo e la pubblica amministrazione. Conseguentemente l’amministrazione finanziaria può senz’altro disconoscere la deduzione del canone demaniale, operata dal contribuente nella propria dichiarazione, in sede di controllo formale di cui all’art. 36 ter, D.P.R. n. 600/1973, in quanto la rettifica dipende da un’esclusione emergente ictu oculi”.
    La suprema Corte di cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Omaggi natalizi ai clienti 2024: il punto sul trattamento fiscale

    In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.

    In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.

    Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa

    In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

    Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

    • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
    • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
    • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

    Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

    • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
    • non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

    Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito

    Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.

    Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:

    IMPOSTE DIRETTE

    Impresa

    Ricavi / proventi gestione caratteristica 

    Importo massimo deducibile
     dal 1° gennaio 2016

    (modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015)

    Limite di spesa deducibile

    Fino a € 10 milioni

    1,5%

    150.000

    Per la parte eccedente
    € 10 milioni e fino a € 50 milioni

    0,6%

    150.000 + 240.000

    Per la parte eccedente € 50 milioni

    0,4%

    390.000 + 0,4% dell’eccedenza

    100% se di valore unitario non superiore a 50 €

     

    Lavoratore Autonomo

    Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

    In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.

    Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva

    Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

    In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

    Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

    • per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
    • per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

    Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale

    Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.

    IMPRESE

    Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

    IVA

    IRPEF / IRES

    Detrazione
     IVA a credito

    Cessione gratuita

    Deducibilità della spesa

    Omaggio a favore di clienti

    SÌ 
    se costo unitario ≤ € 50,00

    Esclusa da IVA

    • nel limite annuo deducibile;
    • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

    NO 
    se costo unitario > € 50,00

    LAVORATORI AUTONOMI

    Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

    IVA

    IRPEF

    Detrazione
     IVA a credito

    Cessione gratuita

    Deducibilità della spesa

    Omaggio a favore di clienti


    se costo unitario ≤ € 50,00

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    Imponibile IVA

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

    NO 
    se costo unitario > € 50,00

    Esclusa da IVA

    Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

    Trattamento ai fini IVA

    Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
    La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

    A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
    Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

    • emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
      l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
    • annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

    Trattamento ai fini Irpef/Ires

    Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
    Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.

    Destinatari omaggio

    IVA

    IRPEF / IRES

    Detrazione
     IVA a credito

    Cessione gratuita

    Deducibilità della spesa

    Clienti

     

    se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza
    Iva a credito detraibile

    se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza
    Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    Imponibile IVA

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    • nel limite annuo deducibile;
    • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

    Leggi sul tema anche Omaggi natalizi imprese 2024:regole in vigore e vedi le novità in arrivo nel 2025 in Decreto IRPEF le novità fiscali per il lavoro dipendente

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Omaggi natalizi imprese 2024: regole in vigore

    Il prossimo Natale, come di conseuto, le imprese provvederanno a donare omaggi ai propri clienti.

    Occorre evidenziare che la disciplina degli omaggi non ha subito particolari modifiche rispetto allo scorso anno anche se vi saranno novità dall'anno prossimo.

    La bozza di DDL di Bilancio 2025, infatti, prevede modifiche rispetto alla deducibilità delle spese di rappresentazna e omaggi, ma saranno comunque novittà in vigore dal 1° gennaio, pertanto riepiloghiamo le regole valide ad oggi in attesa della approvazione delle nuove norme. (Leggi qui le anticipazioni: Rimborsi spese: novità sulla tracciabilità per vitto, alloggio, trasferte).

    Omaggi natalizi 2024: le regole in attesa della Legge di Bilancio

    Ai sensi del DM 19.11.2028, in materia di spese di rappresentanza all'art 1 comma 4, viene previsto che ai fini della determinazione dell'importo deducibile delle spese (di cui al comma 2 dello stesso articolo), non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare (ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir)

    Diversamente, se gli oneri sostenuti per omaggi, sono superiori a 50 euro, sono considerati spese di rappresentanza e quindi deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

    Per il calcolo del valore unitario dell'omaggio però, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni da cui è composto.

    Esempio pertinente ne è il cesto natalizio che se contiene quanttro beni dal valore singolo di 15 euro, nel complesso varrà 60 euro e quindi sarà considerato tra le spese di rappresentanza con i limiti di deduzione in base al comma 2 dell'art 108 citato.

    Inoltre in tema di omaggio è bene evidenziare che, il bene oggetto del dono può anche essere autoprodotto dall'impresa.

    In questo caso, non rileva il valore complessivo del bene ma rileva il valore di mercato dello stesso (ai sensi dell'art 9 del TUIR).

    E' bene precisare che se però il valore di mercato supera i 50 euro, essendo la spesa qualificabile come spesa di rappresentanza, ai fini del calcolo del limite di deducibilità, concorre considerare il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro. (Come chiarito dalla Circolare n 27/2014).

    Se invece, il valore normale dell’omaggio autoprodotto risulti minore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

    Infine , attenzione al fatto che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

    • costituisce spesa di rappresentanza se donato ai clienti;
    • non costituisce spesa di rappresentanza, mancando il principio di inerenza,  se donato ai dipendenti. In tal caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

    Sugli omaggi ai clienti leggi anche:  

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Pensioni: al via le richieste su aliquote e detrazioni

    Nel messaggio  3458 del 18 ottobre 2024   INPS  comunica che è aperta  già dal 16 ottobre la piattaforma online per la richiesta da parte dei pensionati   con redditi diversi  per 

    • l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o
    • la rinuncia, in misura totale o parziale, alle detrazioni d’imposta per reddito,

    (articolo 13 del T.U.I.R.).  

    In assenza di comunicazione l'istituto applica le aliquote per reddito  che potrebbero essere  inferiori  al dovuto e detrazioni non spettanti . 

    Cio comporta  che in sede di dichiarazione coloro che percepiscono altri redditi sia da lavoro che capitale o pensionistici le maggiori imposte saranno ricalcolate con applicazione del conguaglio.

    Le richieste per il periodo d’imposta 2025  possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it .

    Comunicazione INPS figli a carico

    Il messaggio  ricorda inoltre che dal 2023 , a seguito della risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, è interesse del contribuente  comunicare all’Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, anche se beneficiario dell’assegno unico universale. 

    Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024 che consente all’Agenzia delle Entrate, di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, già completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Con Risposta a interpello n 172 del 20 agosto le entrate ribadiscono i criteri di deducibilità degli interessi passivi nei casi di conciliazione e accertamento con adesione.

    Il caso di specie riguarda una società che domanda chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

    Vediamo la replica ADE.

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Le Entrate evidenziano che si conferma l'orientamento espresso nella recente Risposta a interpello n. 541 del 2022 nell'ambito della quale, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, è stato statuito che ''la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono''.
    Analogo principio era stato precedentemente elaborato dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui è stato affermato che: ''l'articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del
    TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che ''rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta.'' In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi,
    la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili''

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