• Oneri deducibili e Detraibili

    Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2025

    Nei Modelli 730 o Redditi PF 2025 riferite all'anno di imposta 2024 è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi. 

    L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori.

    La detrazione d’imposta per tali spese varia in base all’importo del reddito complessivo.

    In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. 

    In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. 

    Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

    L'Agenzia delle Entrate nel mese di giugno ha provveduto ad aggiornare le Giude per i dichiarativi 2025 dalle quali emergono ulteriori chiarimenti e conferme per la detrazione in oggetto, vediamo a cosa prestare attenzione.

    Spese sportive 2025: le strutture che consentono la detrazione

    In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:

    • associazioni sportive,
    • palestre,
    • piscine
    • altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

    Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal d.m. 28 marzo 2007 che
    ha definito:

    • cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;
    • la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

    In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
    Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

    • destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
    • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

    La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:

    • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    • le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (sport professionistico);
    • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

    Detrazione spese sportive 2025: età dei ragazzi

    In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni

    Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.

    Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.

    Spese sportive: limite di detrazione 2025

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:

    • il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
    • ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

    Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.

    Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione

    La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
    Ai sensi dell’art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve riportare:

    • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
    •  la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
    • l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)
    • l’importo pagato
    •  i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

    La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9.

    Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2025

    La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:

    • nei righi E8-E10 del modello 730;
    • nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16

    Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.

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    Spese di trasferta: il punto delle novità dopo il DL fiscale

    La Legge di bilancio per l’anno 2025 ha introdotto l’obbligo generalizzato di tracciabilità del pagamento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute in occasione di trasferte o missioni.

    Il sostenimento di queste spese, senza rispondere all’obbligo di tracciamento del pagamento, comporta la ripresa fiscale del costo o del rimborso, a seconda dei casi.

    Ad esempio, quando un lavoratore dipendente sostiene delle spese per una trasferta, spese che vengono poi rimborsate dall’impresa:

    • se il pagamento è effettuato con modalità tracciabili: l’importo rimborsato non costituisce reddito imponibile per il lavoratore, ma costituisce costo deducibile per l’impresa;
    • se le spese sono sostenute in contanti: l’importo rimborsato costituisce reddito imponibile per il lavoratore e costo indeducibile per l’impresa.

    La misura, per tutta evidenza, nel caso in cui non si riesca a effettuare i pagamenti con modalità tracciate, risulta particolarmente gravosa dal punto di vista fiscale, presentando un costo, inerente ed effettivamente sostenuto, che diviene reddito imponibile per il lavoratore e onere indeducibile per l’impresa.

    La finalità della norma, per tutta evidenza, è antievasiva: l’obiettivo non è l’elusione dei soggetti che sostengono queste spese, ma la presunta evasione operata da quelle classi di operatori che forniscono servizi di trasporto, ristorazione e ospitalità.

    Con il Decreto Legge numero 84, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2025 il legislatore fa alcune modifiche alla normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2025, con decorrenza da giorno 18 giugno 2025.

    L’obiettivo delle modifiche normative è duplice: da un lato vuole rendere più coerente la normativa nel suo complesso, allineando il trattamento previsto per le imprese e lavoratori autonomi, dall’altro cerca di non gravare troppo sugli operatori disapplicando gli obblighi previsti nelle situazioni in cui viene meno la finalità antievasiva sottostante.

    Esclusione per le spese di trasferta sostenute all’estero

    Ai sensi dell’articolo 1 del DL 84/2025, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute in occasione di trasferte o missioni da lavoratori dipendenti, imprese e lavoratori autonomi sono soggette all’obbligo di pagamento con modalità tracciata solo quando sostenute nel territorio dello stato italiano.

    Ne consegue che le spese di trasferta sostenute all’estero non soggiacciono a questo obbligo, e possono essere pagate in contanti senza che questo ne influenzi la fiscalità.

    La motivazione che sta alla base della modifica normativa è duplice:

    • da un lato, l’obiettivo di fare emergere la base imponibile dei fornitori di servizi di trasporto, ristorazione e ospitalità viene meno quando le trasferte avvengono all’estero;
    • dall’altro lato, dovere sostenere queste spese con modalità tracciate anche all’estero spesso può risultare concretamente difficoltoso: non tutti i paesi all’estero hanno infatti lo stesso grado di diffusione dei mezzi di pagamento elettronici.

    Obbligo di tracciabilità anche per professionisti e lavoratori autonomi

    Il medesimo intervento legislativo operato dall’articolo 1 del DL 84/2025 interviene anche sulle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute, in occasione di trasferte o missioni, in modo specifico da lavoratori autonomi e professionisti.

    La modifica normativa si è resa necessaria per armonizzare la norma che ha stabilito l’obbligo anche il lavoratore autonomo della tracciabilità delle spese di trasferta, con la disciplina (l’articolo 5 del Decreto Legislativo 192/2024) che ha reso irrilevanti fiscalmente tali spese per il professionista e committente.

    Nella contrapposizione delle due norme, a vincere è stato l’obbligo di tracciabilità; così, modificando gli articoli 54 e 54-ter del TUIR, le somme ricevute dal professionista a titolo di rimborso per spese (analiticamente documentate) di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute in Italia in occasione di trasferte o missioni e riaddebitate in fattura, concorrono alla formazione del reddito del professionista o del lavoratore autonomo solo nel caso in cui i relativi pagamenti non siano stati effettuati con strumenti tracciabili.

    La precedente versione della norma stabiliva la generica irrilevanza fiscale in capo al professionista per le spese di trasferta, analiticamente documentate, e riaddebitate al committente; adesso, ai fini dell’irrilevanza fiscale, viene aggiunto l’obbligo di eseguire i pagamenti con modalità tracciate.

    Similmente, intervenendo sull’articolo 54-septies del TUIR sono sottoposte al medesimo obbligo di esecuzione del pagamento con modalità tracciate, per godere della deducibilità fiscale, anche le spese di trasferta:

    • sostenute direttamente da lavoratori autonomi e professionisti;
    • sostenute direttamente da lavoratori autonomi e professionisti quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi o professionisti;
    • rimborsate analiticamente da lavoratori autonomi e professioni ai propri dipendenti o a collaboratori (per esecuzione di incarichi),

    Va precisato, infine, che la normativa rileva non solo ai fini delle imposte dirette, ma anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

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    Bonus caldaia 2025: come funzionerà

    La Circolare n 8 del 19 giugno ha chiarito tutte le novità 2025 per i bonus edilizi.

    Vediamo come cambia il bonus caldaia 2025 dopo le novità con anche i riferimenti alle norme UE sull'inquinamento.

    Bonus caldaia 2025: come funzionerà

    Con la Circolare n 8/2025 viene chiarito come funzionerà d'ora in avanti il bonus caldaia.

    Il comma 55, lettere a) e b), della Legge di Bilancio 2025 ha escluso dall’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, e dal bonus recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16 del medesimo decreto-legge, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
    Tale disposizione è in linea con la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che all’articolo 17, paragrafo 15, stabilisce che dal «1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio».

    Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 ottobre 2024 è stata pubblicata la Comunicazione 2024/6206 della Commissione sull’eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

    Il documento “fornisce orientamenti in merito all’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva riveduta, che mirano a contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni e a facilitare  un’applicazione più uniforme e coerente”
    In particolare, nel paragrafo 4.2 “Interpretazione” della predetta Comunicazione è precisato che l’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva “si

    applica all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia all’acquisto, all’assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia che:

    • 1) brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, 
    • e 2) è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in uscita dal sistema combinato”.

    La Comunicazione di seguito specifica che una “caldaia a gas può essere considerata «alimentata a combustibili fossili» in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell’installazione. Di norma, quando la rete locale del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l’installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari; può invece beneficiare di incentivi a norma dell’articolo 17, paragrafo 15, se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili”.

    È evidenziato, inoltre, che, “sebbene l’articolo 17, paragrafo 15, non vieti gli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili rinnovabili, questi potrebbero essere preclusi dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull’etichettatura energetica.  Tale disposizione impone che gli eventuali incentivi previsti dagli Stati membri puntino alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o alle classi più elevate indicate negli atti delegati dell’UE sull’etichettatura energetica dei prodotti in questione. Nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente aventi capacità fino a 70 kW soggetti all’etichettatura energetica, ciò significa che gli Stati membri possono incentivare solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti. Stando ai dati attualmente disponibili, le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano limentate a combustibili fossili o rinnovabili. (…). La disposizione di cui sopra  non si applica alle caldaie specificamente concepite per funzionare con  combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in  quanto non soggette alle norme dell’UE in materia di etichettatura energetica. Per  le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in  materia di etichettatura energetica, con una scala adattata: dato che rientrano  nelle due classi più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa  dei prodotti, possono beneficiare di incentivi”.
    Il paragrafo 4.3 della Comunicazione elenca alcuni “esempi di incentivi  finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17,  paragrafo 15”. Alla voce “Incentivi non correlati alle caldaie” è precisato che gli “apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o  apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall’eliminazione  graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a  combustibili fossili”.
    Ciò considerato,l'agenzia ha chiarito che:

    • con riferimento all’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, si ritiene che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. L’esclusione dalla detrazione di cui al citato articolo 14 non si applica,  invece, ai microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, e ai generatori a biomassa. Va, inoltre, osservato che la Comunicazione non contiene alcuno specifico riferimento alle pompe di calore ad assorbimento a gas. Nondimeno, dalla definizione di caldaia, resa al paragrafo 4.1. “Definizioni” della Comunicazione, secondo cui la stessa è “il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione”, si evince che l’esclusione dai benefici fiscali per gli interventi ammessi all’Ecobonus non può riguardare la pompa di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali. Si ritiene, infine, che i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così comedisciplinati dal d.m. 6 agosto 2020, possano continuare a beneficiare della predetta agevolazione di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, in assenza di limitazioni espressamente previste dalla norma;
    • con riferimento, inoltre, alle agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinati dall’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 63 del 2013, acquisito al riguardo il parere dell’ENEA e del MASE, si ritiene che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, esclusi dagli incentivi fiscali, riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Sono, inoltre, agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

    Sotto il profilo fiscale, si evidenzia che le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell’Ecobonus e del bonus recupero del patrimonio edilizio sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili come sopra declinati. 

    Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

    Con riferimento al Superbonus, ferma restando l’esclusione dalle agevolazioni delle predette spese sostenute nel 2025, si precisa che, qualora, prima del 1° gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non sia possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l’unico intervento “trainante”.

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    Fringe benefit 2024: il rimborso di interessi sul mutuo cancella la detrazione

    Con la circolare 5 pubblicata il 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate  aveva fornito  numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale in materia di welfare aziendale e altre novità introdotte dall'ultima legge di bilancio, legge 213 2023 e dal decreto Anticipi 145 2023

    In questo articolo versiamo in particolare le precisazioni in tema di affitti e interessi sui mutui prima casa e prestiti ai dipendenti, anche alla luce della nuova Guida complessiva alle agevolazioni pubblicata il 13 giugno dall'Agenzia.

    Welfare aziendale 2024: affitti e interessi mutuo

    In tema di welfare aziendale e più precisamente dei fringe benefits, la cui disciplina è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2024 l'Agenzia si occupa in particolare dei:

    • rimborsi  ai lavoratori delle spese dell’affitto e degli interessi del mutuo dell’abitazione principale; e
    • la nuova tassazione agevolata dei prestiti. Questi sono i principali argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/2024.

    Va ricordato innanzitutto la  novità delle nuove soglie complessive di  fringe benefit fissate a:

    1.  1000 euro per i dipendenti senza figli a carico
    2. 2000 euro  per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

    Nell'importo complessivo rientrano  nel 2024 anche buoni carburante somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

    Per fruire dell'esenzione fiscale il lavoratore dovrà dichiarare di avere diritto indicando il codice fiscale dei figli. 

    Con riguardo al rimborso delle utenze l'Agenzia chiarisce che per «prima casa» si intende l’abitazione principale   posseduta o detenuta, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

    Sono esenti anche le spese di mutuo non intestato al lavoratore purché riguardanti l'immobile in cui risiede abitualmente 

    Per spese di affitto di intende invece il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

    Chiarimenti Agenzia sui Prestiti ai dipendenti

    In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, la circolare ricorda che la normativa ha introdotto una nuova modalità per determinare il valore del beneficio fiscale,  considerando il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo si applica sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile.

    In particolare :

    1. Per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
    2. Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito.

     In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione

    Viene anche sottolineato che queste  disposizioni  si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d'imposta 2023.

    Nuove precisazioni 2025

    Con la nuova Guida ufficiale alle agevolazioni fiscali pubblicata nel 2025, 

    l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso degli interessi sul mutuo prima casa, erogato dal datore di lavoro come fringe benefit esente entro il limite di 1.000 euro (ai sensi della Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16), comporta la perdita della corrispondente detrazione fiscale. Infatti, tali somme non si considerano spese “rimaste a carico” del contribuente, condizione necessaria per il diritto alla detrazione. La guida riprende il chiarimento già fornito dalla circolare 5/E/2024 e ribadisce che solo gli importi rimborsati in forma detassata annullano la possibilità di detrazione. In caso di superamento del limite e conseguente tassazione del fringe benefit, resta invece ammessa la detrazione per gli interessi rimborsati. È comunque possibile detrarre la quota di interessi rimasta a carico del lavoratore, se superiore al rimborso ricevuto. Tra le ulteriori precisazioni, si segnala anche che il reddito complessivo da considerare per l’accesso ad agevolazioni deve includere i redditi a cedolare secca, da regime forfetario, le mance nel settore turistico e l’Ace, escludendo solo abitazione principale e pertinenze.

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    730/2025 detrazione auto disabili con permuta dell’usato

    E' nel vivo la campagna dei dichiarativi 2025:

    Vediamo come comportasi per la detrazione delle spese per un veicolo di disabile dove, c'è stata rivendita del veicolo usato e aquisto di veicolo nuovo.

    A tal proposito le Entrate in data 7 febbraio scorso con la Risoluzione n 11 del 7 febbraio hanno in sintesi chiarito che nel prezzo del veicolo nuovo si può sommare il valore del veicolo usato consegnato in permuta al concessionario.

    Detrazione spese acquisto veicolo disabile nel caso della permuta: il caso

    L'Istante dichiarava di aver acquistato nel 2023 un'autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico, e dichiarava anche che, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ''valore'', evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell'auto», è stato utilizzato a scomputo dell'importo dovuto per l'acquisto del nuovo veicolo pagato con bonifico bancario.
    Ciò posto, l'Istante chiede se, ai fini della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), spettante per le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ''valore'' del veicolo «concesso in ''permuta'' al concessionario in occasione dell'acquisto», scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura.

    Vediamo la replica delle entrate.

    Detrazione spese acquisto veicolo disabile nel caso della permuta: chiarimenti ADE

    Le Entrate replicano ricordando innanzitutto che l'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

    La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.
    La detrazione pari al 19 per cento è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). 

    Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso a detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:

    • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
    • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
    • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

    A partire dal 2020 anche ai fini della detrazione delle spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante sistemi di pagamento tracciaibli ossia:

    • «versamento bancario o postale 
    • ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», 
    • ossia «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero […] altri sistemi di pagamento».

    Ciò premesso, si esamina ora l'ipotesi in cui, in occasione dell'acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un ''valore'' e che l'importo corrispondente a tale ''valore'' sia utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo.

    Le Entrate hanno chiarito che poiché il pagamento per l'acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ''vendita'' del veicolo usato, ''compensando'', in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.

    Inoltre, l'ade ritiene che il requisitio di tracciabilità sia soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il ''valore'' dell'autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il ''valore'' compensato).

    Qualora sia in possesso della predetta documentazione, l'acquirente potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR calcolata sull'intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo considerando, non solo l'importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma anche l'ammontare corrispondente al ''valore'' di cessione del veicolo usato.

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  • Oneri deducibili e Detraibili

    Azionariato dipendenti: quando si applica l’esenzione fiscale

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a Interpello  n. 147/2025, è intervenuta per chiarire l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che consente l’esenzione da imposizione per il valore delle azioni assegnate ai dipendenti, fino al limite annuo di 2.065,83 euro, se offerte alla generalità dei lavoratori e vincolate per almeno tre anni.

    La questione nasce da un interpello presentato da una società multinazionale, intenzionata a implementare un piano di azionariato diffuso per rafforzare il legame con i propri dipendenti e incentivare la partecipazione al capitale sociale.  Di seguito i dettagli e i chiarimenti dell'amministrazione finanziaria.

    I dettagli del piano e la richiesta di chiarimento

    La società proponente ha illustrato un piano aperto a tutte le categorie di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, senza distinzione di ruolo o anzianità. 

    Il piano prevede la possibilità per i lavoratori di acquistare azioni (purchased share) e riceverne gratuitamente (matching e bonus share) in proporzione all'investimento effettuato, con un vincolo triennale di indisponibilità.

    Tuttavia, sono stati esclusi 

    •  i lavoratori a termine e
    •  i dirigenti con funzioni strategiche. 

    Per questi ultimi, infatti, la remunerazione è regolata dalla disciplina prevista dall’articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998, TUF) e dal Regolamento Emittenti (Consob delibera n. 11971/1999), che impone approvazioni specifiche da parte del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci.

    Secondo la società, tale esclusione non compromette il rispetto della condizione della “generalità dei dipendenti”, poiché non ha natura discriminatoria, ma è imposta da esigenze regolamentari e organizzative. Pertanto, riteneva legittima l’applicazione del beneficio fiscale previsto dal TUIR.

    Il parere dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia ha confermato l'interpretazione dell'azienda, ritenendo che nel caso descritto sussistano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR. In particolare, ha riconosciuto che:

    • la condizione della generalità è soddisfatta se l’offerta delle azioni riguarda tutti i dipendenti a tempo indeterminato, anche se alcune categorie vengono escluse per motivi oggettivi e non discriminatori;
    • l’esclusione dei direttori generali e dei dirigenti strategici è giustificata dal rispetto delle politiche retributive adottate, le quali già prevedono forme specifiche di incentivazione (Long Term Incentive Plan);
    • non si ravvisano elementi elusivi o selettivi che possano compromettere la ratio della norma, volta a evitare vantaggi fiscali mirati ad personam.

    Di conseguenza, il valore delle azioni gratuite assegnate in base al piano – fino al tetto di 2.065,83 euro annui e in presenza di vincolo triennale di indisponibilità – non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, con esonero dalla ritenuta alla fonte ex art. 23 del DPR 600/1973.

    La risposta  conferma dunque  l’orientamento interpretativo favorevole nei confronti dei piani di azionariato diffuso, a condizione che l’offerta sia effettivamente rivolta alla platea dei dipendenti in modo non discriminatorio e che venga rispettato l’impianto normativo e regolamentare. La scelta di escludere dirigenti soggetti a regole speciali può ritenersi compatibile con il beneficio fiscale per i dipendenti, se fondata su motivazioni strutturali e documentabili.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate

    L'agenzia delle Entrate in data 29 maggio ha pubblicato la Circolare n 6 a commento delle novità introdtte dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni irpef. 

    In proposito leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.

    In dettaglio, come annunciato anche dal relativo comunicato stampa, la circolare n 6/2025 contiene chiarimenti sul nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.

    Vediamo i dettagli e una tabella di riepilogo come esplicitata dalle Entrate.

    Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate

    Con la Circolare n 6/E del 29 maggio a commento delle novità in vigore dal 2025 chiarisce che:

    • superato il tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, il contribuente potrà scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione irpef;
    • per il calcolo delle soglie reddituali ai fini della detrazione si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi quali cedolare secca, mance, forfettari,
    • chi ha aderito al concordato preventivo biennale o CPB ai fini della detrazione utilizzerà il reddito effettivo,
    • il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione è il riferimento per i contenggi;

    inoltre, gli altri temi affrontati dalla circolare riguardano l’innalzamento, dal 2025, del tetto delle spese scolastiche da 800 a 1000 euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da euro 1000 a 1100 copn il nuovo articolo 16-ter del TUIR.

    Scendiamo più nel dettaglio.

    Detrazioni Irpef: spese da eliminare in caso di superamento del tetto

    Le Entrate evidenziano che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: 

    1. reddito complessivo del contribuente,
    2. numero di figli fiscalmente a carico. 

    Si prevede cioè una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

    Le soglie di reddito sono due: 

    • a 75.000 euro scatta il tetto di 14.000 euro, 
    • e oltre 100.000 il plafond scende a 8.000 euro. 

    L'intero massimale è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile.

    I contribuenti senza figli a carico subiscono una riduzione del 50% del tetto, la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico, sale all’85% con due figli a carico.

    La circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. 

    Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

    Un chiarimento molto atteso riguarda il fatto che spetterà al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali eliminare dal calcolo 

    Il chiarimento è determinante visto che le spese rientranti nel plafond, a parità di esborso, possono generare detrazioni differenti.

    Si rimanda alla lettura della Circolare n 6/2025 per tutti gli altri dettagli.

    Tabella ADE 29 maggio 2025 Circolare n 6/E