-
Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista
Con Risposta a interpello n 56 del 3 marzo le Entrate replicano ad un quesito sulla deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54,
comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
In sintesi gli interessi versati per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
Vediamo il quesito e il caso specifico.
Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista
Un professionista, che ha utilizzato l’istituto del ravvedimento speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022 per regolarizzare alcune violazioni tributarie relative a periodi d’imposta precedenti prospettava il caso seguente:
- nel 2024 il contribuente ha presentato dichiarazioni integrative che hanno comportato un maggiore debito d’imposta,
- ha versato un’unica soluzione le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi.
L'istante chiede all’Agenzia se può dedurre dal reddito di lavoro autonomo gli interessi versati per il ravvedimento speciale.
Il professionista ipotizza che tali interessi siano deducibili al pari degli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte.
A suo dire, l’assenza di una specifica disciplina nel Tuir riguardo alla deducibilità di questo tipo di interessi legittimerebbe la loro deduzione secondo i principi generali.
L’Agenzia delle entrate rigetta l'interpretazione chiarendo che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, perché:
- sono oneri accessori rispetto all’obbligazione principale, ovvero il pagamento delle imposte e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta,
- l’articolo 54 del Tuir stabilisce che sono deducibili solo le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivanti da un inadempimento, non possono essere considerati spese inerenti all’attività professionale
- le risposte fornite in precedenza dall’Agenzia riguardano interessi con una funzione ''compensativa'' del ritardo nell'esazione dei tributi, differente rispetto a quella ''risarcitoria'' che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.
Le entrate evidenziano che, in mancanza di una precisa previsione normativa, e trattandosi di una forma speciale di ravvedimento operoso, la questione si risolve rinviando alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 472/1997, secondo cui sono dovuti gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
La qualificazione di tali interessi come ''interessi moratori'', in quanto derivanti da inadempimento del contribuente li rende accessori rispetto all'obbligazione principale (cioè, il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.
Pertanto, nel caso di specie, considerata l'indeducibilità delle imposte ravvedute quali Irpef, addizionali e Irap, anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, devono ritenersi indeducibili.
Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo implica che, la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nell’articolo 54, comma 1 e pertanto è necessario cioè che sussista una connessione funzionale dei costi e degli oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.
Gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa, in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
L'agenzia replica che gli interessi versati nel 2024 dal professionista per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
Allegati: -
Fringe benefit : regole e novità 2025
Nella legge di bilancio 2024, è stata prevista una nuova disciplina relativa ai fringe benefits ovvero i beni e servizi in natura erogati dal datore di lavoro al datore dipendente che restano esclusi dall'imponibile fiscale (art 51 comma 3 del TUIR) .
Come noto la soglia massima di valore esente , secondo la normativa ordinaria, è fissata a 258,23 euro ma negli ultimi anni ha subito molte variazioni, ad esempio nel 2023 la soglia era stata innalzata a 3000 euro annui per i lavoratori con figli a carico, e ricomprendeva rimborsi in denaro relativi alle utenze domestiche.
Vediamo le nuove regole per il 2024 e 2025.
Fringe Benefit 2024-2027: due soglie di non imponibilità
Nella legge di bilancio 2024 art 1 comma 16, si prevedeva di favorire le famiglie con figli, nell'ottica dichiarata del sostegno alla natalità, fissando ora quindi due diverse soglie di esenzione fiscale, ovvero
- per i dipendenti con figli a carico il limite esente da imposte e contributi previdenziali scende a 2000 euro
- per i dipendenti senza figli il limite ordinario di 252,23 sale a 1000 euro annui.
Resta fermo che in caso di sforamento del limite la norma prevede l'imposizione fiscale sul totale del valore dei beni e servizi erogati.
La nuova legge di bilancio per il 2025, n.207 2024, proroga questa misura fino al 2027 .
Fringe benefit 2025 per neoassunti che trasferiscono la residenza
La nuova legge di Bilancio 207/ 2025 solo per il 2025 aggiunge anche la previsione per cui:
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da
- dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito fino a 35mila euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza
- non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali,
- entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale esenzione fiscale non rileva ai fini contributivi.
Le somme erogate saranno rilevanti ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Fringe benefit 2024-2025: nuove voci esenti
Come noto i fringe benefits in teoria consistono nell'utilizzo di beni e servizi erogati dal datore di lavoro. Tipici esempi sono :
- l’alloggio e il vitto in famiglia oppure buoni pasto o mensa aziendale
- alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
- l’uso di beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali: telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici , autovetture o altri mezzi di trasporto;
- servizi di trasporto collettivo
- asili aziendali
- polizze assicurative
- prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi il lavoratore solitamente può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Anche nel 2025 come nel 2024 l'esenzione riguarda oltre a beni e servizi in natura:
- rimborsi delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica
- rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo, relativi alla casa di abitazione.
Applicabilità dei fringe benefit: precisazioni da Telefisco 2024
Nella relazioni del convegno del Sole 24 ore Telefisco 2024 sono stati fornite alcune precisazioni sui fringe benefit 2024 . In particolare si sottolineava che:
- i compensi in natura regolamentati dall’articolo 51, comma 3, del Tuir possono essere corrisposti anche ad personam, cioè in maniera selettiva sulla base della situazione specifica del dipendente
- per i dipendenti con figli la circolare dell'Agenzia n 23 del 1° agosto 2023 ha chiarito che possono godere del beneficio entrambi i genitori lavoratori dipendenti , ma NON può usufruirne il coniuge con figli che , per reddito insufficiente, in precedenza fosse a carico dell’altro coniuge.
- L'obbligo per il datori di lavoro di comunicazione obbligatoria alle rappresentanze sindacali può essere assolto con una semplice informativa sulla applicazione della norma vigente e, come specificato dalla circolare ADE 23 2023 anche successivamente al riconoscimento dell'agevolazione, purché prima del termine del periodo di imposta.
Disciplina auto aziendali legge di bilancio 2025
Con la legge di bilancio 2025 cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ulteriormente ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
-
Spese sanitarie detraibili anche quando pagate dall’assicurazione
Il perno della questione sotto esame è l’interpretazione da dare all’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, nel punto in cui, in relazione al diritto ad ottenere una detrazione sulle spese sanitarie, prescrive che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.
La regola generale, quindi, è che le spese sanitarie godono di una detrazione d’imposta del 19% nel momento in cui queste sono sostenute dal contribuente e l’onere risulta “effettivamente rimasto a carico di questi”, condizioni che si realizzano entrambe nella situazione più ordinaria in cui la spesa è sostenuta direttamente dal contribuente.
Può accedere però che il contribuente abbia stipulato una polizza assicurativa, in forza della quale le spese sanitarie vengono rimborsate dalla compagnia assicurativa; in questa situazione il costo è “sostenuto” dal contribuente, non è “rimasto a carico”, situazione che potrebbe mettere a rischio il diritto ad ottenere la detrazione, se non fosse che il legislatore ha previsto, con il prima citato articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, una specifica eccezione: infatti, anche quando le spese sanitarie sono rimborsate da una compagnia assicurativa l’onere sostenuto dà comunque diritto alla detrazione, sempre che il premio pagato per la polizza assicurativa che abbia determinato il rimborso non sia detraibile o deducibile dal reddito del contribuente.
La situazione fin qui esaminata è chiara e non lascia scoperto il fianco a disguidi o interpretazioni; ma, le medesime considerazioni valgono pure per il caso in cui la spesa sanitaria in questione sia pagata direttamente dalla compagnia assicurativa?
Non è un evento eccezionale, oggi molte polizze assicurative prevedono la copertura diretta della spesa piuttosto che il rimborso dopo che la spesa è stata sostenuta.
La fattispecie è ben diversa dal semplice rimborso, prima esaminato, in quanto il costo, oltre a non essere “rimasto a carico” del contribuente, non è neanche da questi effettivamente “sostenuto”.
La sentenza 30611/2024 della Corte di Cassazione
Risponde al quesito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 30611 del 28 novembre 2024. Nel caso esaminato l’Agenzia delle Entrate aveva negato la detrazione e il punto era stato confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale competente, che aveva rigettato il ricorso del contribuente.
Diametralmente opposto risulta invece il parere della Corte di Cassazione, che ha accolto le rimostranze del contribuente, asserendo che il contribuente mantiene il diritto ad usufruire della detrazione anche quando il pagamento avviene direttamente da parte della compagnia assicurativa.
La Corte infatti puntualizza che il legislatore, con la previsione contenuta nell’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, ha voluto consentire al contribuente di godere del diritto alla detrazione nei casi in cui questi si faccia carico dell’onere economico della prestazione sanitaria, invece di gravare sul servizio sanitario nazionale; situazione che si realizza anche quando tale onere è rimborsato da una compagnia assicurativa, se il premio della polizza è a carico del contribuente, e il costo non viene né detratto né dedotto; e la situazione non cambia anche quando il pagamento della spesa avviene direttamente da parte della compagnia assicurativa, fermo restando le altre condizioni, in quanto “la circostanza che il contribuente abbia pagato e poi si veda rimborsato, piuttosto che non debba neppure sborsare la somma in quanto versata direttamente dall’assicuratrice, è fiscalmente indifferente, poiché in entrambi i casi l’onere grava sull’assicuratrice in virtù del contratto di assicurazione, con sollievo del servizio sanitario nazionale, e sul contribuente grava l’onere indeducibile del premio assicurativo”.
-
Fringe benefit con carta di debito: ok dall’Agenzia
Con la risposta a interpello n. 5 del 14 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate chiarisce la corretta applicazione delle disposizioni relative ai fringe benefit previsti dall'articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) nel caso siano erogati tramite carta di debito elettronica .
In particolare, l'azienda intende attivare un piano di welfare aziendale gestito attraverso un provider esterno, il quale fornirà una carta di debito nominativa destinata ai dipendenti per usufruire dei fringe benefit in forma di beni e servizi presso fornitori selezionati.
La carta, specificatamente strutturata per evitare utilizzi impropri o promiscui, non sarebbe in alcun modo monetizzabile né cedibile, garantendo così la conformità ai requisiti legislativi.
Il dubbio dell'istante riguardava la possibilità che tale carta possa essere qualificata come "documento di legittimazione" che consenta di escludere l'obbligo di applicazione delle ritenute alla fonte sui valori attribuiti ai dipendenti.
Fringe benefit: il caso e la risposta ADE
L'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso alla luce delle norme vigenti, soffermandosi sul concetto di fringe benefit e sul principio di omnicomprensività che regola il reddito da lavoro dipendente.
Essa ha confermato che i documenti di legittimazione (cd voucher cartacei o elettronici) possono rappresentare anche cumulativamente una pluralità di beni e servizi, a patto che il valore complessivo non superi i limiti previsti dalla normativa (258,23 euro, con deroghe temporanee per il 2024 e 2025 che elevano tale limite a 1.000 o 2.000 euro in specifiche circostanze).
In questo contesto, la carta di debito elettronica proposta dall'Istante soddisfa i requisiti previsti dalla legge in quanto
- il suo utilizzo è vincolato al budget aziendale e ai fornitori designati,
- si esclude ogni possibilità di monetizzazione o uso al di fuori del piano di welfare.
Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto che la carta possa qualificarsi come documento di legittimazione "voucher cumulativo "ai sensi dell'articolo 51, comma 3bis, del Tuir .
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione prospettata dall'azienda, stabilendo che l'importo dei fringe benefit assegnati tramite la carta non è soggetto a ritenuta alla fonte.
Come di consueto viene sottolineato che tale parere è basato sulle informazioni fornite dall'Istante, lasciando impregiudicato ogni potere di controllo successivo volto a verificare l'effettiva implementazione delle operazioni descritte. Questo chiarimento rappresenta un importante riferimento per le aziende che intendono adottare sistemi di welfare simili, garantendo al contempo la corretta applicazione delle normative fiscali e il rispetto delle regole sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
-
Detrazioni familiari limitate per gli extracomunitari
La legge di bilancio 2025 prevede una nuova limitazione per cui le detrazioni per familiari a carico non spettano piu ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari , se questi ultii sono residenti all’estero.
Vediamo meglio nei paragrafi seguenti .
Legge di Bilancio 2025 modifiche Art. 12 TUIR: detrazioni per familiari a carico
La modifica introduce il comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR, e stabilisce che:
- i contribuenti extra-UE o extra SEE
- non potranno beneficiare delle detrazioni
- per familiari residenti all’estero.
Attualmente, l’art. 12 del TUIR concede le detrazioni per carichi familiari ai residenti fiscali in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché il nucleo familiare rientri nei requisiti stabiliti. Ai non residenti, invece, queste detrazioni sono precluse, in base a quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del TUIR, che limita l'accesso ai benefici fiscali, poiché la loro capacità contributiva è parziale e legata ai soli redditi prodotti in Italia.
Detrazioni familiari a carico: i Cittadini Stranieri esclusi
Come anticipato, la nuova stretta tocca solo i contribuenti extra-UE/SEE con familiari residenti all’estero.
Invece i cittadini europei e di Paesi dello Spazio Economico Europeo, quali Norvegia, Islanda e Liechtenstein, continueranno a beneficiare delle detrazioni, così come coloro che possiedono la doppia cittadinanza italiana e straniera.
Per esempio un cittadino britannico, svizzero o moldavo che risiede fiscalmente in Italia, con familiari a carico residenti all’estero, NON potrà più beneficiare di queste detrazioni, mentre se i familiari risiedono in Italia, la detrazione resta accessibile.
Un’eccezione riguarda i “non residenti Schumacker,” ovvero i contribuenti stranieri che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia. Questi, pur non residenti, hanno una capacità contributiva equiparata a quella di un residente per cui mantengono il diritto alle detrazioni.
Per chi possiede la cittadinanza italiana o di un Paese UE/SEE e ha una doppia cittadinanza resta in vigore il diritto alle detrazioni per carichi familiari, indipendentemente dalla residenza dei familiari.
Limiti alle detrazioni familiari: rischi di contenzioso in Italia e UE
Questa modifica solleva interrogativi sulla compatibilità con i Trattati contro le doppie imposizioni, soprattutto in merito al principio di non discriminazione previsto dall’art. 24 § 1 del modello OCSE. Questo principio vieta discriminazioni fiscali basate sulla nazionalità; in questo caso il limite alle detrazioni si fonda proprio su tale criterio, con potenziali criticità legate alla disparità di trattamento.
L'Italia, infatti, ha stipulato convenzioni fiscali con vari Stati, che tutelano il diritto dei cittadini stranieri a godere di un regime fiscale equo rispetto ai cittadini italiani.
L’introduzione di questa norma potrebbe quindi causare un aumento dei contenziosi fiscali e delle impugnazioni presso le autorità competenti, sia nazionali che europee. Gli stranieri esclusi potrebbero appellarsi al principio di non discriminazione sancito dalle convenzioni OCSE e UE.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE tende a giustificare trattamenti fiscali differenziati per residenti e non residenti. Tuttavia, la discriminazione sulla base della cittadinanza potrebbe incontrare maggiori resistenze.
Tra le eccezioni al principio di non discriminazione rientrano i trattati siglati con Paesi come Australia e Nuova Zelanda, che prevedono già alcune limitazioni in merito alla reciprocità fiscale, e quindi potrebbero adattarsi meglio a questa nuova modifica.
-
Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025
La Legge di bilancio 2025 tra le altre novità prevede un cambio di rotta sulle detrazioni fiscali.
Si è parlato tanto del quoziente familiare, annunciato da Giorgetti a più riprese, vediamo quindi cosa si prevederà per il 2025 dalla norma contenuta nel testo definitivo approvato anche dal Senato e atteso in GU per entrare in vigore dal 1° gennaio prossimo.
Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia
Con l'art. 16-ter. rubricato (Riordino delle detrazioni) si prevede che fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
L’importo base di cui al comma 1 è pari a:- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;
Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:
- a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
- b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
- c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
- d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.
Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
In sintesi con le ultime modifiche alla norma si vuole:
- escludere dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito tra 75 mila euro 100 mila euro e i percettori di reddito superiore a 100 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie, le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative, oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento,
- aggiungere alle spese escluse dai limiti alle detrazioni introdotte dal nuovo articolo 16-ter anche le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR.
-
Fringe benefits e auto aziendale nel calcolo del TFR
Il valore dell’auto aziendale cosi come il valore delle polizze assicurative, come benefici in natura riconosciuti contrattualmente, devono essere inclusi nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella ordinanza 20398 del 26 luglio 2024.
Analizziamo il caso nei paragrafi seguenti.
Calcolo del TFR e fringe benefits
Il caso riguarda le dimissioni di un dirigente di una SPA che si era dimesso dopo un mutamento sostanziale della sua attività, invocando l'art. 16 del CCNL dirigenti industriali, che prevede il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni entro 60 giorni dal mutamento dell' attività.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha esaminato il ricorso presentato dalla società xxx Spa contro la decisione della Corte d'Appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza del Tribunale obbligando la società a pagare a A.A. una somma complessiva di €181.545,25, inclusi vari importi per TFR indennità di preavviso
La società ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Firenze riguardo al calcolo dei fringe benefits e all'inclusione dei premi di polizze infortuni e morte nel calcolo della retribuzione ai fini del TFR.
In particolare, la SPA ha sostenuto che la Corte aveva erroneamente utilizzato il valore del benefit dell'auto aziendale per uso promiscuo. La Corte aveva parametrato questo valore ai chilometri annualmente percorsi e considerato i rimborsi per carburante e pedaggi autostradali, oltre al costo dell'auto e alle spese di manutenzione e assicurazione, arrivando a un valore di €1.200 mensili. La società sosteneva invece che il valore corretto fosse quello indicato in busta paga, ovvero €259,95 mensili.
Sulle polizze assicurative la società sosteneva che tali polizze non erano state effettivamente utilizzate quindi non dovevano essere considerate nel calcolo.
TFR e fringe benefits : La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato i due motivi di ricorso citati affermando che
- la norma contrattuale collettiva pertinente prevede tali utilità correlate al rapporto di lavoro, alle quali il dirigente avrebbe avuto diritto, indipendentemente dalla verifica dell'evento assicurato Inoltre, la Corte territoriale ha accertato che il datore di lavoro era inadempiente rispetto al pagamento di un elemento di retribuzione previsto contrattualmente. Pertanto, tale voce doveva essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di preavviso e del TFR.
- Sul costo dell'auto aziendale la Cassazione osserva che la Corte d'Appello valutando il risparmio di spesa del lavoratore come base di calcolo della retribuzione in natura ha correttamente applicato il principio per cui il beneficio in natura riconosciuto contrattualmente, deve essere incluso nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.
In merito viene richiamato il precedente di Cass. n. 16636/2012 in cui si affermava che tutti gli emolumenti che hanno una causa tipica nel rapporto di lavoro devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di preavviso. Questo include il controvalore dell'uso dell'auto aziendale per motivi personali e le relative spese di assicurazione e manutenzione.