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Fringe benefit 2023 i chiarimenti e le novità 2024
Con la Circolare n 23 del 1 agosto le Entrate hanno chiarito le indicazioni operativa per il bonus dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza imposte.
Nel dettaglio la Circolare fornisce i chiarimenti per i datori di lavoro sulla nuova disciplina dei fringe benefit aziendali, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ad alcuni dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Vedi al paragrafo successivo i dettagli
AGGIORNAMENTO 16.10.2023
Nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio la premier Meloni ha annunciato le modifiche in arrivo per il 2024 :
- Nella bozza della legge la soglia di fringe benefit esenti viene innalzata per tutti i lavoratori a 1000 euro rispetto al tetto ordinario attuale di 258, 23 euro
- Per il lavoratori con figli che oggi godono invece di un tetto fissato a 3000 euro , la soglia scende a 2000.
Si tratterebbe di modifiche strutturali cioè non limitate al solo 2024, stando alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si attende la bozza del provvedimento per maggiori dettagli.
Vedi qui le anticipazioni sulla legge di bilancio 2024
Fringe benefits con soglia 3000 euro: i chiarimenti della Circolare n 23 del 1.08
La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Si ricorda che per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).
Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.
Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.
Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro.
Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.
Attenzione al fatto che al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.
Fringe benefits con soglia 3000 euro: la normativa
Con la conversione in legge del DL 48 2023 è stata confermata la nuova soglia degli importi di beni in natura e servizi esenti per i lavoratori dipendenti di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico, malgrado le molte critiche alla misura e gli emendamenti proposti anche da alcuni esponenti della maggioranza.
Si ricorda che l'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi. Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.
La relazione illustrativa della legge di conversione prevede una diversa quantificazione delle risorse necessarie che passano da circa 143 milioni a 332 milioni di euro per il 2023 a causa della esenzione anche contributiva (v. paragrafo sotto)
Vediamo in dettaglio le regole di applicazione .
Fringe benefits con soglia 3000 euro: a chi spetta l'agevolazione?
Solo per il 2023 in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi:
- i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti,
- i figli adottivi o affidati,
- a carico del lavoratore (che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del' testo unico delle imposte sui redditi,
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e del gas naturale.
Prima di erogare tali emolumenti i datori devono dare informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Da parte loro i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo ai datori di lavoro che il codice fiscale di ciascun figlio.
I datori di lavoro dovranno verificare per ciascun dipendente quanto già avuto in welfare aziendale nell'anno di imposta.
Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Attenzione quindi anche ad eventuali modifiche dello status dei figli in corso d'anno.
Il dubbio sull'applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti è stato quindi chiarito dalla circolare in oggetto.
Fringe benefits a 3000 euro: trattamento fiscale e contributivo
I valori cosi rideterminati per i lavoratori con figli a carico sono esclusi dall'imponibile fiscale.
La relazione dell'Ufficio Studi del senato afferma che : "il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. La norma transitoria in oggetto non specifica se l'esenzione aggiuntiva sia posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in ogni caso, la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 ritiene che l’esenzione aggiuntiva concerna anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Tale effetto non era considerato dalla relazione tecnica. Saranno utili quindi chiarimenti ulteriori sugli effetti."
Si ricorda che resta valida l'imponibilità di tutto l'importo in caso di sforamento della soglia.
Inoltre resta fermo per tutti gli altri dipendenti senza figli il limite ordinario di 258,23 euro.
Fringe benefits e bonus carburante
Vale la pena ricordare anche che il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023, sempre ai fini del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti ha riproposto l'agevolazione detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi .
I datori di lavoro privati possono quindi erogare a tutti i dipendenti nel 2023 somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l'impresa.
Attenzione: Il bonus carburante è fiscalmente esente ma la legge di conversione del decreto ha previsto invece la novità dell'imponibilità ai fini previdenziali, il che comporta anche una minore convenienza fiscale.
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Auto aziendali: no alla ricarica elettrica come fringe benefit
Nell'interpello n. 421 datato 25 agosto l'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro secondo l' Articolo 51 del Tuir, in particolare chiarisce la possibilità di rimborso delle spese connesse alla ricarica delle auto aziendali elettriche assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.
Nell'Interpello la Società istante spiegava di voler rinnovare il proprio ampio parco di auto aziendali ad uso promiscuo con automezzi elettrici anche per sensibilizzare i dipendenti sul tema della sostenibilità ambientale e chiedeva il corretto trattamento fiscale del rimborso delle spese per la ricarica effettuata presso la propria abitazione
- sia relativamente ai consumi di energia
- che per l'installazione di colonnine,
da far rientrare eventualmente tra i fringe benefit addebitati ai dipendenti.
La societa precisava inoltre che :
- «non sarà previsto un importo massimo di rimborso ma la tenendo distinte con due diverse tessere le spese collegate agli spostamenti per esigenze di lavoro da quelle per esigenze private In questo modo il rimborso sarà effettuato base dei KM percorsi per esigenze di servizio" , tranne che per i dirigenti che godranno del rimborso totale dei costi;
- che i contratti con le società elettriche «sarà stipulato in uautonomia da ciascun dipendente,
- che la società si farà carico dei costi relativi all'eventuale upgrade dei KW richiesti per l'adeguamento dell'utenza domestica e delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle colonnine di ricarica e del wallbox di misurazione dei consumi
Nella risposta n. 421 2023 l'Agenzia ricorda in primo luogo il tenore dell'art 51 comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir): «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».La predetta disposizione sancisce il c.d. ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ''offerti'' dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Si sottolinea anche che il successivo comma 3 dispone che «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9» del medesimo Tuir.
L'Agenzia ricorda in particolare che il comma 4 lettera a dell citato art. 51 individua specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che NON concorrono a formare la base imponibile; tra queste figurano gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali L'ACI fornisce ogni anno fornisce le tabelle sui costi chilometrici definiti forfettariamente per le diverse classi di veicoli.
Aggiunge inoltre che la legge di bilancio 2020, ha previsto un regime speciale proprio al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti ma le modifiche normative confermano la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle specifiche emissioni
Come chiarito dalla circolare n. 326 del 1997, la determinazione del valore imponibile esposto nelle tabelle ACI prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo . Risulta quindi irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni dei costi di percorrenza fissati dall'ACI.
La stessa circolare ha chiarito che il datore di lavoro può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, che vanno separatamente valutati ai fini della tassazione in capo al dipendente.
In conclusione, per il caso di specie, l'Agenzia afferma che
- l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente
- il consumo di energia elettrica non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore che costituiscono reddito di lavoro dipendente.
La norma prevede infatti l'eccezione solo per:
- le spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, e
- le spese per trasferte giustificate analiticamente.
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Locazioni lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro: regole detrazione 2023
Anche nella dichiarazione dei redditi 2023, riferita all'anno di imposta 2022 è possibile beneficiare delle detrazioni sui canoni di locazione sostenuti in caso di trasferimento di residenza per motivi di lavoro.
Nel dettaglio, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, a determinate condizioni, spetta una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
E' bene specificare che sono destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.2).
Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: le condizioni
Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente.
Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Attenzione al fatto che, se nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).
Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione.
Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione.
Si precisa che i due requisiti:
- distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni,
- ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza,
devono essere rispettati contestualmente.
La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).
Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022
Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono: cointestazione del contratto
Occorre sottolienare che in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti su indicati (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito.
Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6).
Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR.
Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: come indicare nel 730
Ai fini della detrazione occorre compilare la sezione V del quadro E e nel dettaglio il rigo preposto E72.

I lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione compileranno il rigo E72 come segue:
- Colonna 1 (n. giorni): il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale,
- Colonna 2 (percentuale): la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
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Spese veterinarie 2023: regole di detrazione
Le Entrate nella nuova guida 2023 sulle spese sanitarie dedicano un capitolo apposito alle spese per gli animali.
Nel dettaglio, viene innanzitutto ricordato che per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime, calcolata nel limite massimo di euro 550, con una franchigia di euro 129,11.
Spese veterinarie: quando spetta la detrazione
La detrazione per le spese veterinarie spetta:
- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
- per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.1).
La detrazione, quindi, NON spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati:
- all’allevamento,
- alla riproduzione,
- o al consumo alimentare,
- né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (decreto ministeriale 6 giugno 2001, n. 289).
Detrazione per spese mediche veterinarie: per quali prestazioni spetta
La detrazione per le spese veterinarie spetta per:
- le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.3),
- per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
- nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2).
In analogia con quanto previsto (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24/E).
Tuttavia, è necessario che lo scontrino riporti:
- il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa,
- la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (si rimanda alla guida per approfondimenti).
La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome.
Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.
In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
Spese veterinarie: limiti di detraibilità
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione massima spettante è pari a euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80.
Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2).
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione.
Spese veterinarie: dove indicarle nel 730/2023
le spese veterinarie nel Modello 73072023 vanno indicate nel quadro E degli oneri e spese ai righi E8/E10, con il codice "29" (Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del TUIR

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Contributi colf e badanti: deducibilità in dichiarazione. Novità in arrivo?
I contributi previdenziali ed assistenziali versati dai datori di lavoro per
- addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri, etc.
- addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane, etc.
sono deducibili (non detraibili) nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico.
Deducibilità e detraibilità contributi colf
Facciamo un passo indietro per chiarire la differenza tra deducibilità e detraibilità, nella dichiarazione dei redditi o 730:
- le spese deducibili vengono sottratte dal reddito lordo, prima di calcolare le tasse;
- le spese detraibili si sottraggono dall’imposta da versare calcolata sul reddito imponibile (solitamente non si detrae il 100% ma una percentuale del 19% per le principali tipologie)
Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di tutto vengono sottratte le spese deducibili. Poi sull'imposta lorda sarà sottratta una percentuale delle spese detraibili .
Tornando in particolare ai contributi per lavoro domestico, sono deducibili dal reddito le somme effettivamente versate nell'anno precedente fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui, e solo relativamente alla parte a carico del datore di lavoro.
Si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio sia l' importo versato il 10 gennaio 2022 di competenza IV trimestre 2021, che i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2022 per i primi tre trimestri 2022) .
Come precisato già dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi il datore di lavoro (o l'intermediario incaricato) deve indicare i contributi versati nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari) del modello.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3 Rigo E24
ATTENZIONE L'unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche se utilizza un conto corrente non intestato a lui ovvero se il pagamento effettivamente viene fatto da terzi. L'Agenzia delle entrate ha fornito recentemente, nella risoluzione n. 278/2019, questo chiarimento a un contribuente che chiedeva se poteva dedurre gli importi pur avendo pagato i contributi per la badante della suocera dal conto corrente di quest'ultima e non dal proprio. La risposta è stata appunto positiva.
Riepilogo della documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti Contributi previdenziali ed assistenziali versati
per collaboratori domestici/familiari– Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2016
– Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.
Voucher per lavoro domestico (si presume l'indicazione valga anche per il Libretto famiglia) – Ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
– documentazione attestante la comunicazione all’INPS
dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro ;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.Detrazione spesa retribuzione badanti persone non autosufficienti
Solo per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, invece, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.
Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.
Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.
Aumento limite deducibilità nel decreto Lavoro 2023
Nella conversione in legge del decreto Lavoro attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari sono stati proposti emendamenti per portare a 3000 euro il limite di deducibilità dei contributi previdenziali.
L'aumento della soglia massima riguarderebbe solo l'assistenza a persone non autosufficienti.
Si attende per la conferma della novità la approvazione della legge di conversione entro il 4 luglio 2023.
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Trattamenti di ozonoterapia: sono detraibili in dichiarazione?
Con una faq datata 14 giugno pubblicata sul sito internet della rivista on line delle Entrate FiscOggi si forniscono chiarimenti sulla detraibilità dei trattamenti di ozonoterapia.
In particolare veniva domandato se un ciclo di trattamenti di ozonoterapia possa essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
La risposta delle Entrate è affermativa, a condizione che:
- il trattamento venga eseguito da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto la prestazione rientra tra i trattamenti di natura sanitaria.
- il contribuente che sostiene la spesa per questi trattamenti sia in possesso di una prescrizione medica che dimostri il collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.
Ozonoterapia: le spese della cura sono detraibili?
Viene precisato che le spese sono detraibili nella misura del 19% e che la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (a meno che la prestazione sanitaria non venga eseguita da una struttura pubblica o da una struttura sanitaria accreditata al Servizio sanitario nazionale.
E' bene sottolineare che in merito alla natura sanitaria la Circolare n 24/2022 ha chiarito che sono detraibili le spese per prestazioni specialistiche che si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).
In generale, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
La stessa circolare specifica che per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia occorre controllare e conservare i seguenti documenti:
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria,
- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria,
- Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
Nel modello 730/2023 tali spese andranno indicate nel quadro E
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Bonus affitto giovani 2023: tutte le regole
Il bonus affitti per i giovani under 31 spetta anche per il 2023. Vediamo di seguito tutte le regole per averlo.
Con la Circolare n 9 del 1 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al bonus affitto giovani e le novità contenute nella legge di bilancio 2022.
Bonus affitti giovani 2023: tutte le regole
L’articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2022 sostituisce il comma 1-ter dell’articolo 16 del TUIR, riconosce:
- dall’anno d’imposta 2022,
- ai giovani under 31 (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti),
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro,
- che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza,
- una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale,
- se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Bonus affitti giovani: come è cambiato
Nella Circolare le Entrate hanno specificato che, rispetto alla disciplina precedente, la modifica normativa:
- eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
- innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Attenzione al fatto che il rispetto dei requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione (cfr. circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1). Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.
- ESEMPIO: se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà usufruire della detrazione in questione;
- stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
- prevede una detrazione più elevata pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.
- ESEMPIO: in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione; invece, per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.
Resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario:
- stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
- e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
È confermato il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.
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