• Oneri deducibili e Detraibili

    Spese veterinarie 2023: regole di detrazione

    Le Entrate nella nuova guida 2023 sulle spese sanitarie dedicano un capitolo apposito alle spese per gli animali.

    Nel dettaglio, viene innanzitutto ricordato che per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime, calcolata nel limite massimo di euro 550, con una franchigia di euro 129,11

    Spese veterinarie: quando spetta la detrazione

    La detrazione per le spese veterinarie spetta: 

    • al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale; 
    • per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.1). 

    La detrazione, quindi, NON spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati:

    • all’allevamento, 
    • alla riproduzione,
    • o al consumo alimentare,
    • né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (decreto ministeriale 6 giugno 2001, n. 289). 

    Detrazione per spese mediche veterinarie: per quali prestazioni spetta

    La detrazione per le spese veterinarie spetta per:

    • le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.3), 
    • per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, 
    • nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2). 

    In analogia con quanto previsto (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24/E). 

    Tuttavia, è necessario che lo scontrino riporti:

    • il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa,
    • la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (si rimanda alla guida per approfondimenti).

    La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. 

    Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica. 

    In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare. 

    Spese veterinarie: limiti di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. 

    La detrazione massima spettante è pari a euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80. 

    Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2). 

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione.

    Spese veterinarie: dove indicarle nel 730/2023

    le spese veterinarie nel Modello 73072023 vanno indicate nel quadro E degli oneri e spese ai righi E8/E10, con il codice "29" (Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del TUIR

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Contributi colf e badanti: deducibilità in dichiarazione. Novità in arrivo?

    I contributi previdenziali ed assistenziali versati  dai datori di lavoro per 

    • addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri, etc.
    • addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane, etc.

    sono deducibili (non detraibili)  nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico. 

    Deducibilità e detraibilità contributi colf

    Facciamo un passo indietro per chiarire la differenza tra deducibilità e detraibilità,  nella dichiarazione dei redditi o 730:

    • le spese deducibili vengono sottratte  dal  reddito lordo, prima di calcolare le tasse; 
    • le spese detraibili  si sottraggono dall’imposta da versare  calcolata sul reddito imponibile (solitamente non si detrae il 100%  ma  una  percentuale del 19% per le principali tipologie)

    Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di tutto  vengono  sottratte le spese deducibili. Poi sull'imposta lorda sarà sottratta  una percentuale delle spese detraibili .

    Tornando in particolare ai contributi per lavoro domestico, sono deducibili  dal reddito le somme effettivamente versate nell'anno precedente fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui, e solo relativamente alla  parte a carico  del datore di lavoro.

    Si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio  sia l' importo versato il 10 gennaio 2022 di competenza  IV trimestre 2021,  che  i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2022 per i primi tre trimestri 2022) .

    Come precisato già dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).

    Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi  il datore di lavoro (o l'intermediario incaricato) deve indicare i contributi versati nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari)  del modello.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3  Rigo E24

    ATTENZIONE L'unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche se utilizza un conto corrente non intestato a lui ovvero se il pagamento effettivamente viene fatto da terzi.  L'Agenzia delle entrate ha fornito recentemente,  nella risoluzione n. 278/2019,  questo chiarimento  a un contribuente che chiedeva se poteva dedurre gli importi pur avendo pagato i contributi per la badante della suocera  dal conto corrente di quest'ultima e non dal proprio.  La risposta è stata appunto positiva.

    Riepilogo della documentazione da controllare e conservare

    Tipologia  Documenti
    Contributi previdenziali ed assistenziali versati
    per collaboratori domestici/familiari

    – Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2016

    – Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

    Voucher per lavoro domestico (si presume l'indicazione valga anche per il Libretto famiglia) – Ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
    – documentazione attestante la comunicazione all’INPS
    dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro ;
    – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

    Detrazione spesa retribuzione badanti persone non autosufficienti

    Solo per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, invece, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa. 

    Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.

    Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare. 

    Aumento limite deducibilità nel decreto Lavoro 2023 

    Nella conversione in legge del decreto Lavoro attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari sono stati proposti emendamenti per portare a 3000 euro il limite di deducibilità dei contributi previdenziali. 

    L'aumento della soglia massima riguarderebbe solo   l'assistenza a persone non autosufficienti.

    Si attende  per la conferma della novità la approvazione della legge di conversione entro il 4 luglio 2023.

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