• Oneri deducibili e Detraibili

    Detraibilità polizze vita a carico del datore di lavoro

    Nella Risposta a Interpello n. 218/2024, l'Agenzia affronta il tema del trattamento fiscale applicabile ai premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive a tutela del rischio morte, in favore dei  propri dipendenti.

     Tale intervento è mirato a chiarire se, in riferimento ai premi pagati per queste polizze, per i lavoratori sia possibile beneficiare simultaneamente di due agevolazioni fiscali previste dal TUIR: la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte e l'esclusione degli stessi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

    Il quesito nasce dall'interpretazione del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha stipulato collettivamente tali polizze per il proprio personale, confidando nella possibilità di applicare entrambe le agevolazioni.

     L’Agenzia interviene, pertanto, per fare chiarezza su come queste disposizioni fiscali si applicano alle polizze collettive, delineando i limiti e le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni, e indicando in particolare che, in determinate circostanze, i due benefici non sono cumulabili.

    Detraibilità polizze vita collettive: la risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia ha affermato  che:

    • Principio di Onnicomprensività: I premi assicurativi per polizze vita collettive sono in linea di principio inclusi nel reddito di lavoro dipendente, come stabilito dall’art. 51, comma 1, del TUIR. Tuttavia, l’art. 51, comma 3, consente che i beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti non concorrano alla formazione del reddito fino a un certo limite (cd. fringe benefit).
    • Detrazione e Non Concorrenza al Reddito: La detrazione del 19% sui premi versati è applicabile solo se gli stessi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Se i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito, come previsto dall’art. 51, comma 3, non è possibile fruire della detrazione fiscale secondo l’art. 15 del TUIR.
    • Applicazione Pratica: Nel caso specifico, i premi non possono essere detraibili in quanto  esclusi dalla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.

    In sostanza I premi  possono essere detratti dal lavoratore/contribuente solo se:

    1. versati in prima persona  dal lavoratore  o
    2. nel caso di versamento da parte del datore di lavoro , solo se assoggettati a tassazione come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR).

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Con Risposta a interpello n 172 del 20 agosto le entrate ribadiscono i criteri di deducibilità degli interessi passivi nei casi di conciliazione e accertamento con adesione.

    Il caso di specie riguarda una società che domanda chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

    Vediamo la replica ADE.

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Le Entrate evidenziano che si conferma l'orientamento espresso nella recente Risposta a interpello n. 541 del 2022 nell'ambito della quale, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, è stato statuito che ''la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono''.
    Analogo principio era stato precedentemente elaborato dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui è stato affermato che: ''l'articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del
    TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che ''rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta.'' In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi,
    la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili''

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Previdenza complementare: deducibilità contributi di prima occupazione

    Con Risposta a interpello n 30 del 7 febbraio l'Ade, Agenzie delle Entrate, si occupa di fornire chiarimenti sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione – Art. 8, comma 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e – bis), del TUIR. 

    L'Istante fa presente che: ­

    • l'anno 2013 ha sottoscritto un contratto in Italia come lavoratore subordinato per la durata di 3 settimane, durante le quali  ha versato contributi  per la previdenza obbligatoria all'INPS senza aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare; ­       
    • dal 2013 al 2018 non ha svolto attività lavorativa; ­                
    • dal  2018  al  2023  ha  lavorato in Austria  per 5  anni come  lavoratore subordinato, iscrivendosi all'AIRE, versando i contributi di previdenza obbligatoria ed aderendo ad una forma di previdenza complementare in tale Stato; 
    • dal 1° giugno del 2023 ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato aderendo ad un fondo di previdenza complementare in Italia il 5 giugno 2023. 

    Egli chiede  se possa considerarsi un lavoratore di prima occupazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005 e se, ai medesimi fini, possa far decorrere dall'anno 2023 i primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

    Deducibilità contributi previdenza complementare: le norme di riferimento

    Le Entrate ricordano che l'articolo 10, comma 1, lettera e ­bis) del Testo unico delle imposte dirette (di seguito TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che si deducono dal reddito complessivo, fino a concorrenza dello stesso, i «contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (…)»

    L'articolo 8, comma  4, del  citato d.lgs.  n. 252  del  2005 prevede che  «I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; (…)».

    Il successivo comma 6 stabilisce che «Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente  ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».

    Come illustrato con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, «Tale disposizione ha l'intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare.». 

    Con la risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011, in linea generale, è stato chiarito che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari eccedenti il predetto limite di euro 5.164,57, non possono essere dedotti dal reddito complessivo relativo al periodo d'imposta in cui sono stati versati né utilizzati nei periodi di imposta successivi. 

    In deroga a tale criterio di carattere generale interviene il comma 6 del medesimo articolo 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 che «risponde alla logica di incentivare l'iscrizione alla forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, consentendo loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, di conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»

    La citata circolare n. 70/E del 2007, (paragrafo 2.8) ha chiarito che «Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.».

    La norma riguarda, dunque, i lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale. 

    Al riguardo, si rileva che l'adesione alla previdenza complementare, rilevante ai fini dell'applicazione del citato articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, va riferita a  forme di previdenza complementare che consentono  la  deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia.

    L'applicazione della norma, infatti, presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

    Vediamo il chiarimento al caso di specie di un lavoratore che ha lavorato in precedenza all'estero e ha lavorato per un periodo brevissimo prima di essere assunto come dipendente.

    Deducibilità contributi previdenza complementare: il chiarimento ADE

    L'agevolazione consente una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di 5.164,57 euro non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi. 

    Successivamente il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per il totale massimo quindi di 7.746,86 euro).

    Nel caso di specie l'agenzia ritiene che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all'estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l'«ulteriore plafond di  deducibilità» va determinato considerando i primi cinque anni di  adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all'Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. e­bis) del TUIR vale a dire, nel caso di specie, a partire dal 2023. 

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Ecobonus auto e moto 2024: come si ottiene il contributo?

    Il MIMIT ieri 1 febbraio ha tenuto un incontro del Tavolo Automotive per la presentazione dei contenuti del DPCM di rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti (Ecobonus).

    Il ministro Urso ha illustrato le principali novità dell’Ecobonus 2024 che stanzia risorse per 950 milioni di euro per gli incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni inquinanti.

    È previsto inoltre un contributo di rottamazione proporzionale alla classe ambientale di appartenenza del veicolo rottamato e la possibilità di rottamare anche le Euro 5. 

    Nel 2024 il contributo massimo ottenibile, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, salirà da 5.000 a 13.750 euro.

    Ecobonus auto e moto 2024: a quanto ammontano le risorse?

    Le risorse complessive dell’Ecobonus 2024 verranno così ripartite: 

    • 793 milioni per le auto; 
    • 35 milioni per ciclomotori, motocicli, quadricicli; 
    • 53 milioni per i veicoli commerciali leggeri; 
    • 20 milioni per l'usato di auto; 
    • 50 milioni per un programma sperimentale di noleggio a lungo termine.

    Ecobonus auto e moto 2024: come si chiede e si ottiene il contributo?

    Vediamo l'iter dell’Ecobonus 2024 che prevede in dettaglio quattro fasi:

    1. Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata,
    2. Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto,
    3. Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato,
    4. Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.

    Per le domande di prenotazione del bonus da parte dei rivenditori leggi: Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23.01

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit 2023 i chiarimenti e le novità 2024

    Con la Circolare n 23 del 1 agosto le Entrate hanno chiarito  le indicazioni operativa per il bonus dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza imposte. 

    Nel dettaglio la Circolare fornisce i chiarimenti per i datori di lavoro sulla nuova disciplina dei fringe benefit aziendali, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ad alcuni  dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Vedi al paragrafo successivo i dettagli 

    AGGIORNAMENTO 16.10.2023

    Nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio la premier Meloni ha  annunciato le modifiche in arrivo per il 2024 :

    1. Nella bozza della legge la soglia di fringe benefit esenti  viene innalzata per tutti i lavoratori a 1000 euro rispetto al tetto ordinario attuale di 258, 23 euro
    2. Per il lavoratori con figli che oggi  godono invece di un tetto fissato a  3000 euro , la soglia scende a 2000.

    Si tratterebbe di modifiche strutturali cioè non limitate al solo 2024, stando alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si attende la bozza del provvedimento per maggiori dettagli.

    Vedi qui le anticipazioni  sulla  legge di bilancio  2024 

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: i chiarimenti della Circolare n 23 del 1.08

    La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

    Si ricorda che per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). 

    Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.

    Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

    Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. 

    Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

    Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti

    Attenzione al fatto che al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: la normativa

    Con la conversione in legge  del DL 48 2023 è stata confermata la nuova soglia degli importi  di beni  in natura e servizi  esenti per i lavoratori dipendenti  di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico, malgrado le molte critiche alla misura e gli emendamenti proposti anche da alcuni esponenti della maggioranza. 

    Si ricorda che l'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.  Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.  

    La relazione illustrativa della legge di conversione prevede una diversa quantificazione delle risorse necessarie che passano da circa 143 milioni a  332 milioni di euro per il 2023  a causa della esenzione anche  contributiva  (v.  paragrafo sotto) 

    Vediamo in dettaglio le regole di applicazione .

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: a chi spetta l'agevolazione?

    Solo per il 2023  in  deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo,  del TUIR non concorrono  a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000:

    •   il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi:
      • i  figli nati fuori del matrimonio  riconosciuti,
      • i figli adottivi o  affidati,  
      • a carico del lavoratore (che  si  trovano  nelle  condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del' testo unico delle imposte sui redditi,
    •  le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il  pagamento delle utenze domestiche  del  servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e  del  gas  naturale.

    Prima di erogare tali emolumenti i datori devono dare informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 

    Da parte loro i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo ai datori di lavoro che il codice fiscale di ciascun figlio.

    I datori di lavoro dovranno verificare per ciascun dipendente quanto già avuto in welfare aziendale nell'anno di imposta.

    Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

    Attenzione quindi anche ad eventuali modifiche dello status dei figli in corso d'anno.

    Il dubbio sull'applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti è stato quindi chiarito dalla circolare in oggetto.

    Fringe benefits a 3000 euro:  trattamento fiscale e contributivo

    I valori cosi rideterminati per i lavoratori con figli a carico sono esclusi dall'imponibile fiscale. 

    La relazione dell'Ufficio Studi del senato afferma che : "il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche la base imponibile della contribuzione  previdenziale. La norma transitoria in oggetto non specifica se l'esenzione aggiuntiva sia posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in ogni caso, la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 ritiene che l’esenzione aggiuntiva  concerna anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Tale effetto  non era considerato dalla relazione tecnica. Saranno utili quindi chiarimenti ulteriori sugli effetti."

    Si ricorda che  resta valida l'imponibilità di tutto l'importo in caso di sforamento della soglia.

     Inoltre resta fermo per tutti gli altri dipendenti senza figli  il limite ordinario di 258,23 euro. 

    Fringe benefits e bonus carburante

    Vale la pena ricordare anche che il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023,  sempre ai fini del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti  ha riproposto l'agevolazione detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi .

    I datori di lavoro privati  possono quindi erogare a tutti i dipendenti nel 2023 somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili  fiscalmente e deducibili per l'impresa. 

    Attenzione: Il bonus carburante è fiscalmente esente ma la  legge di  conversione del decreto  ha previsto  invece la novità dell'imponibilità  ai fini previdenziali,  il che comporta anche una minore convenienza fiscale.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit 2023 i chiarimenti e le novità 2024

    Con la Circolare n 23 del 1 agosto le Entrate hanno chiarito  le indicazioni operativa per il bonus dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza imposte. 

    Nel dettaglio la Circolare fornisce i chiarimenti per i datori di lavoro sulla nuova disciplina dei fringe benefit aziendali, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ad alcuni  dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Vedi al paragrafo successivo i dettagli 

    AGGIORNAMENTO 16.10.2023

    Nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio la premier Meloni ha  annunciato le modifiche in arrivo per il 2024 :

    1. Nella bozza della legge la soglia di fringe benefit esenti  viene innalzata per tutti i lavoratori a 1000 euro rispetto al tetto ordinario attuale di 258, 23 euro
    2. Per il lavoratori con figli che oggi  godono invece di un tetto fissato a  3000 euro , la soglia scende a 2000.

    Si tratterebbe di modifiche strutturali cioè non limitate al solo 2024, stando alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si attende la bozza del provvedimento per maggiori dettagli.

    Vedi qui le anticipazioni  sulla  legge di bilancio  2024 

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: i chiarimenti della Circolare n 23 del 1.08

    La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

    Si ricorda che per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). 

    Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.

    Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

    Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. 

    Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

    Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti

    Attenzione al fatto che al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: la normativa

    Con la conversione in legge  del DL 48 2023 è stata confermata la nuova soglia degli importi  di beni  in natura e servizi  esenti per i lavoratori dipendenti  di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico, malgrado le molte critiche alla misura e gli emendamenti proposti anche da alcuni esponenti della maggioranza. 

    Si ricorda che l'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.  Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.  

    La relazione illustrativa della legge di conversione prevede una diversa quantificazione delle risorse necessarie che passano da circa 143 milioni a  332 milioni di euro per il 2023  a causa della esenzione anche  contributiva  (v.  paragrafo sotto) 

    Vediamo in dettaglio le regole di applicazione .

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: a chi spetta l'agevolazione?

    Solo per il 2023  in  deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo,  del TUIR non concorrono  a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000:

    •   il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi:
      • i  figli nati fuori del matrimonio  riconosciuti,
      • i figli adottivi o  affidati,  
      • a carico del lavoratore (che  si  trovano  nelle  condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del' testo unico delle imposte sui redditi,
    •  le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il  pagamento delle utenze domestiche  del  servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e  del  gas  naturale.

    Prima di erogare tali emolumenti i datori devono dare informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 

    Da parte loro i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo ai datori di lavoro che il codice fiscale di ciascun figlio.

    I datori di lavoro dovranno verificare per ciascun dipendente quanto già avuto in welfare aziendale nell'anno di imposta.

    Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

    Attenzione quindi anche ad eventuali modifiche dello status dei figli in corso d'anno.

    Il dubbio sull'applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti è stato quindi chiarito dalla circolare in oggetto.

    Fringe benefits a 3000 euro:  trattamento fiscale e contributivo

    I valori cosi rideterminati per i lavoratori con figli a carico sono esclusi dall'imponibile fiscale. 

    La relazione dell'Ufficio Studi del senato afferma che : "il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche la base imponibile della contribuzione  previdenziale. La norma transitoria in oggetto non specifica se l'esenzione aggiuntiva sia posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in ogni caso, la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 ritiene che l’esenzione aggiuntiva  concerna anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Tale effetto  non era considerato dalla relazione tecnica. Saranno utili quindi chiarimenti ulteriori sugli effetti."

    Si ricorda che  resta valida l'imponibilità di tutto l'importo in caso di sforamento della soglia.

     Inoltre resta fermo per tutti gli altri dipendenti senza figli  il limite ordinario di 258,23 euro. 

    Fringe benefits e bonus carburante

    Vale la pena ricordare anche che il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023,  sempre ai fini del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti  ha riproposto l'agevolazione detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi .

    I datori di lavoro privati  possono quindi erogare a tutti i dipendenti nel 2023 somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili  fiscalmente e deducibili per l'impresa. 

    Attenzione: Il bonus carburante è fiscalmente esente ma la  legge di  conversione del decreto  ha previsto  invece la novità dell'imponibilità  ai fini previdenziali,  il che comporta anche una minore convenienza fiscale.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Locazioni lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro: regole detrazione 2023

    Anche nella dichiarazione dei redditi 2023, riferita all'anno di imposta 2022 è possibile beneficiare delle detrazioni sui canoni di locazione sostenuti in caso di trasferimento di residenza per motivi di lavoro.

    Nel dettaglio, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, a determinate condizioni, spetta una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a: 

    • euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71; 
    • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41. 

    E' bene specificare che sono destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.2). 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: le condizioni

    Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. 

    Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Attenzione al fatto che, se nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. 

    Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1). 

    Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione. 

    Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione. 

    Si precisa che i due requisiti:

    1. distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni,
    2. ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza,

    devono essere rispettati contestualmente. 

    La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18.06.2001 n. 58/E, risposta 3.1).

    Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono: cointestazione del contratto

    Occorre sottolienare che in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti su indicati (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. 

    Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 6).

    Nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. 

    Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall’art. 16 del TUIR. 

    Detrazione lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro: come indicare nel 730

    Ai fini della detrazione occorre compilare la sezione V del quadro E e nel dettaglio il rigo preposto E72.

    I lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione compileranno il rigo E72 come segue:

    • Colonna 1 (n. giorni): il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale,
    • Colonna 2 (percentuale): la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.