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Come detrarre le spese di istruzione universitaria?
Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento rientrano anche le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (leggi anche Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi).
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.
Dove indicare le spese di istruzione universitariaModello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (righi da RP8 a RP13, codice 13) 730/2024: sezione I del quadro E (righi da E8 a E13, codice 13) -
Spese sanitarie per persone con disabilità deducibili nelle dichiarazioni
In generale, sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Prima di entrare nel merito delle spese, vediamo quali sono le persone che vengono considerate disabili.
Quali persone sono considerate disabili?
Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79). I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).
Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Quali sono le spese sanitarie deducibili?
Sono deducibili le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.) nonché quelle di assistenza medica specifica. Quindi tali spese vanno direttamente a ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
Si considerano di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).
Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative al personale:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- con la qualifica di educatore professionale;
- qualificato, addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
Attenzione: queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.
Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Quali sono le spese sanitarie non deducibili?
In generale, non sono deducibili nella dichiarazione dei redditi:
- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta (da indicare nel Rigo E3);
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
Quale documentazione controllare e conservare?
In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.
TIPOLOGIA
DOCUMENTI
Acquisto, affitto e manutenzione di:
– poltrone e carrozzelle
– stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione
– attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti
- Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere
- – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
- Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata
- È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
Acquisto di:
– arti artificiali
– apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
Trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella
Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità
Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili
Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione
Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente)
Oltre alla documentazione precedente anche:
Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal d.m.. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata, se tale collegamento funzionale non è presente nelle certificazioni rilasciate dalla Commissione medica integrata
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Detraibilità spese sanitarie pagate da un fondo sanitario: regole per gli eredi
Con Risposta a interpello n 43 del 15 febbraio le Entrate chiariscono la detraibilità delle spese sanitarie pagate a beneficio di una struttura sanitaria da un fondo sanitario per conto di un soggetto deceduto l'anno successivo al pagamento.
Nel caso di specie l'Istante è erede del coniuge, il quale era iscritto ad un fondo sanitario di dirigenti aziendali.
L'istante specifica che i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo.
Lo stesso Fondo, secondo quanto riferisce l'interpellante, ha pagato nell'anno successivo al decesso del coniuge, direttamente ad una struttura sanitaria, una fattura intestata al de cuius, a fronte di prestazioni sanitarie rese nell'anno precedente.
Ciò premesso, si chiede se le suddette spese sanitarie, pagate dal Fondo nell'anno successivo a quello del decesso, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del de cuius relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione della fattura, ovvero l'anno precedente.
Detrazione spese sanitarie soggetto deceduto: detraibilità per gli eredi
Nel caso di specie, le Entrate chiariscono che, secondo quanto affermato dall'Istante, i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di ''cassa'' nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.
Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all'anno precedente di sostenimento delle stesse.
A supporto di ciò le entrate ricordano quanto chirito dalla circolare n. 14 del 2023, secondo la quale: «gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.».
Inoltre, con riferimento alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, con la risoluzione 25 novembre 2005 n. 167/E è stato chiarito che la detrazione delle spese in questione spetta anche nell'ipotesi in cui tali spese sono pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell'iscritto.Ciò in quanto «il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure […]. Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati […] alla struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione beneficiario della prestazione sanitaria. […] Può affermarsi, pertanto, che questo particolare modo di sostenimento dell'onere sanitario […] determina, in sostanza, gli stessi effetti del ''rimborso'' previsto dall'art. 15 del Tuir.».
Allegati:
Inoltre, in base ai principi su indicati, le spese rimborsate direttamente alle strutture sanitarie si considerano sostenute nell'anno del pagamento effettuato dal fondo sanitario, in applicazione del principio di ''cassa''. -
Previdenza complementare: deducibilità contributi di prima occupazione
Con Risposta a interpello n 30 del 7 febbraio l'Ade, Agenzie delle Entrate, si occupa di fornire chiarimenti sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione – Art. 8, comma 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e – bis), del TUIR.
L'Istante fa presente che:
- l'anno 2013 ha sottoscritto un contratto in Italia come lavoratore subordinato per la durata di 3 settimane, durante le quali ha versato contributi per la previdenza obbligatoria all'INPS senza aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare;
- dal 2013 al 2018 non ha svolto attività lavorativa;
- dal 2018 al 2023 ha lavorato in Austria per 5 anni come lavoratore subordinato, iscrivendosi all'AIRE, versando i contributi di previdenza obbligatoria ed aderendo ad una forma di previdenza complementare in tale Stato;
- dal 1° giugno del 2023 ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato aderendo ad un fondo di previdenza complementare in Italia il 5 giugno 2023.
Egli chiede se possa considerarsi un lavoratore di prima occupazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005 e se, ai medesimi fini, possa far decorrere dall'anno 2023 i primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.
Deducibilità contributi previdenza complementare: le norme di riferimento
Le Entrate ricordano che l'articolo 10, comma 1, lettera e bis) del Testo unico delle imposte dirette (di seguito TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che si deducono dal reddito complessivo, fino a concorrenza dello stesso, i «contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (…)».
L'articolo 8, comma 4, del citato d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che «I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; (…)».
Il successivo comma 6 stabilisce che «Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».
Come illustrato con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, «Tale disposizione ha l'intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare.».
Con la risoluzione n. 131/E del 27 dicembre 2011, in linea generale, è stato chiarito che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari eccedenti il predetto limite di euro 5.164,57, non possono essere dedotti dal reddito complessivo relativo al periodo d'imposta in cui sono stati versati né utilizzati nei periodi di imposta successivi.
In deroga a tale criterio di carattere generale interviene il comma 6 del medesimo articolo 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 che «risponde alla logica di incentivare l'iscrizione alla forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, consentendo loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, di conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.».
La citata circolare n. 70/E del 2007, (paragrafo 2.8) ha chiarito che «Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.».
La norma riguarda, dunque, i lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.
Al riguardo, si rileva che l'adesione alla previdenza complementare, rilevante ai fini dell'applicazione del citato articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, va riferita a forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia.
L'applicazione della norma, infatti, presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.
Vediamo il chiarimento al caso di specie di un lavoratore che ha lavorato in precedenza all'estero e ha lavorato per un periodo brevissimo prima di essere assunto come dipendente.
Deducibilità contributi previdenza complementare: il chiarimento ADE
L'agevolazione consente una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di 5.164,57 euro non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi.
Successivamente il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per il totale massimo quindi di 7.746,86 euro).
Nel caso di specie l'agenzia ritiene che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all'estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l'«ulteriore plafond di deducibilità» va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all'Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. ebis) del TUIR vale a dire, nel caso di specie, a partire dal 2023.
Allegati: -
Ecobonus e bonus casa: attivo il portale ENEA per invio dati 2024
L'ENEA con avviso del 26 gennaio informa gli utenti che il portale:
è stato adeguato per consentire la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica con data di fine lavori a partire dal 01/01/2024 che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa.
Attenzione al fatto che, i 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dal 26.01.24, data di messa online.
Con un successivo avviso del 29 gennaio, l'ENEA ha specificato che devono essere inviati:
- attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%)
- attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
È possibile accedere al servizio online solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE.
Infine, l'ENEA ha attivato da tempo l'assistente virtuale Virgilio, che sfrutta l'intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti online sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa. -
Immobile locato soggetto a rilascio: quando spetta la detrazione interessi sul mutuo
Con Risposta a interpello n 13 del 23 gennaio l'Agenzia chiarisce quando spetta la detrazione degli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile locato, da adibire ad abitazione principale, per il quale è stata attivata la procedura di rilascio dell'immobile prevista dall' articolo 447–bis del c.p.c..
Nel caso in esame, l'Istante è divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi, circostanza che non risulterebbe soddisfatta in quanto, l'Istante:
- «in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile»;
- in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo; successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447bis c.p.c
Vediamo i maggiori dettagli dal caso dell'intepello.
Mutuo per immobile locato con procedura di rilascio: il caso di specie
Con atto notarile stipulato in data 13 dicembre 2022, l'istante ha acquistato un immobile a destinazione abitativa, concesso in locazione in forza di contratto stipulato il 22 febbraio 2019 della durata di quattro anni, rinnovabile tacitamente, salvo diniego alla prima scadenza.
All'atto del rogito, risultava che in data 2 marzo 2022, i precedenti proprietari dell'immobile avevano comunicato al conduttore il diniego (ai sensi dell'articolo 3 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431).
L'Istante precisa che la tipologia del contratto di locazione in esame (stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998) prevede che qualora il conduttore, avendo ricevuto, come nel caso di specie, la notifica del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale, con le modalità e i termini di cui all'articolo 3 della legge n. 431 del 1998, non abbia spontaneamente adempiuto al rilascio, il locatore non potrà esperire il procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, dovendosi avvalere della procedura di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Detta disposizione di carattere processuale disciplina le modalità di recupero del bene nella disponibilità del locatore mediante il procedimento di cui all'articolo 447bis del codice di procedura civile (c.p.c.) e non attraverso «l'atto di intimazione di licenza o di sfratto o per finita locazione» indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR ai fini della detrazione ivi disciplinata.
L'Istante «in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile e visto che il conduttore non provvedeva alla consegna dell'immobile procedeva con azione legale».
In seguito, in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, con esito negativo.
Successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447bis c.p.c..
Ciò premesso, l'Istante chiede di potere fruire della detrazione degli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR) pur in assenza dell'atto di «intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione» disposto dalla norma in esame, avendo il medesimo attivato la diversa procedura di cui al citato articolo 447bis del c.p.c..
Mutuo immobile locato e procedura di rilascio: è possibile detrarre gli interessi
L'agenzia ha replicato che l'articolo 30 della legge n. 392 del 1978 (c.d. legge sull'equo canone), rubricato «Procedura per il rilascio», dispone che «Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29» relativa al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, «e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 447bis del codice di procedura civile».
Nella fattispecie in esame, l'Istante ha utilizzato la procedura di cui all'articolo 30 della legge n. 392 del 1978, che è lo strumento processuale, specificamente previsto dall'ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.
Al riguardo, si ritiene che l'utilizzo della procedura di rilascio ex articolo 30 della legge n. 392 del 1978 non osti alla fruizione della detrazione di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che nel termine di «tre mesi dall'acquisto» venga esercitata la relativa azione giudiziale, esperibile nelle forme dell'articolo 447 bis c.p.c., ferma restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma.
Nel caso in esame, secondo quanto rappresentato, l'Istante è divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi, circostanza che nel caso di specie non risulterebbe soddisfatta in quanto, l'Istante:
- «in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile»;
- in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo; successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447bis c.p.c..
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Buoni pasto: si possono concedere per un periodo limitato?
I buoni pasto sono documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società emittente, la somministrazione di alimenti e bevande oppure la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo per un valore fisso stabilito
Vengono generalmente erogati ai lavoratori dipendenti come welfare aggiuntivo della retribuzione e godono di uno speciale trattamento fiscale agevolato contenuto nell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 677, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).
I buoni pasto risultano quindi:
- interamente deducibili per il datore di lavoro e
- esenti da tassazione per il dipendente entro il limite massimo di:
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- € 4 se forniti in formato cartaceo,
- € 8 se forniti in formato elettronico.
L’eventuale maggiore valore è invece assoggettato a tassazione in capo al lavoratore.
Buoni pasto: possibile sospensione o erogazione a termine
Riguardo alla durata di questo " benefit" occorre ricordare che l'ordinanza di Cassazione n. 16135 del 28.07.2020 ha affermato che i buoni pasto non vanno considerati un elemento della retribuzione "normale", ma di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente
occasionale (Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 14 luglio 2016, n. 14388), pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 18 settembre 2019, n. 23303).
Per questo , il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale.
Questo significa che, a meno che non sia previsto dal contratto collettivo territoriale aziendale o anche dal contratto individuale, l'erogazione del buono pasto può essere liberamente regolata dal datore di lavoro cioè definita per un periodo limitato di tempo o sospesa , con decisione unilaterale.