• Pace Fiscale

    Rottamazione quater: riammissione per quali debiti?

    Il Decreto Milleproroghe ha previsto la riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater.

    Sono previste specifiche condizioni per potersene avvalere, in proposito leggi: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile.

    Vediamo per quali debiti si può richiedere la riammissione alla rottamazione entro il 30 aprile prossimo.

    Rottamazione quater: riammissione per quali debiti ?

    Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” per i quali:

    • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
    • è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

    Attenzione al fatto che non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. 

    Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

    La Riscossione in data 6 marzo ha aggiornato la pagina dedicata alla Rottamazione quater.

    Prima dei dettagli sul prossimo pagamento ricordiamo che il Decreto Milleproroghe 2025 recentemente convertito in legge ha previsto la riammissione dei decaduti dalla Rottamazione quater relativamente ai pagamenti saltati fino al 31 dicembre 2024.

    In proposito leggi: Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti.

    Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

    Scaduta la VII rata da pagare entro il 5 marzo scorso, la Riscossione ha evidenziato che Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 maggio 2025.In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.
      Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

  • Pace Fiscale

    Rateizzazione Cartelle: tutto ciò che c’è da sapere

    Dal 2025 sono in vigore le nuove regole per la rateizzazione dei debiti.

    L'Ader con un comunicato stampa ha spiegato:

    • normativa di riferimento, 
    • modelli necessari alla richiesta,
    • funzionalità attive on line,

    per le richieste di rateizzazione delle cartelle a partire dal 1° gennaio da effettuarsi secondo le ultime novità introdotte dalla Riforma Fiscale.

    In data 17 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in proposito la sua  Guida aggiornata. 

    Cartelle a rate: tutte le novità 2025

    Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

    L'agenzia delle Entrate invece ha pubblicato. in data 17 gennaio, la Guida intitolata La Nuova rateizzazione delle Cartelle di pagamento.
    Il decreto legislativo di Riforma Fiscale stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente, che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico/finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili, al posto delle precedenti 72. 

    Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate:

    • negli anni 2027-2028
    • e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

    Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando:

    • la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito Ader,
    • oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via pec o in alternativa da consegnare agli sportelli.

    Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il decreto legislativo n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per le richieste, dette documentali, in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

    Scarica qui:

    Attenzione al fatto, che per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

    Cartelle a rate: semplice richiesta via web fino a 84 rate

    Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120 mila euro possono essere presentare in autonomia attraverso:

    • il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di AdeR
    • e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate).

    Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. 

    In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli. Scarica qui: Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000,

    Cartelle a rate: richiesta documentata fino a 120 rate

    Per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, si prevede l’obbligo di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. 

    Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione del Decreto MEF del 27 dicembre 2024 i seguenti indicatori:

    • l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; 
    • l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; 
    • l’indice Beta per i condomini. 

    Per approfondire leggi anche Dilazioni cartelle 2025: tutte le regole per richiederle

    Certificazioni specifiche sono inoltre previste per le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

    Scarica qui: Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000

    Cartelle a rate: come verificare online la propria situaizone

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione “Rateizzazione” del proprio sito il servizio "Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate" per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: V rata entro il 23 settembre

    Agenzia della Riscossione con un comunicato stampa riepiloga regole e scadenze della Rottamazione quater.

    In particoalre, a seguito della Entrata in vigore del Decreto Correttivo approvato il 26 luglio e pubblicato in GU n 182 del 5 agosto 2024 il termine per il pagamento della V rata della rottamazione queter viene prorogato dal 31 luglio al 15 settembre.

    Ma attenzione al fatto che, considerati i soliti 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati validi i pagamenti della V rata della rottamazione quater effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

    Inoltre si precisa inoltre che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della Rottamazione quater ovvero ad estenderne l'ambito di applicazione al 2023 (MEF comunicato stampa n.96 del 5.08.2024).

    Infine prima di riepilogare tutte le regole della rottamazione ricordiamo che l'ultima rata del 2024 andrà saldata invece entro il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    Rottamazione quater: riepilogo di tutte le regole

    La Legge n. 18 del 23 febbraio (Pubblicata in GU n 49/2024) di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ) tra le proroghe reca quella sulla rottamazione quater.

    A tal proposito l'Agenzia delle entrate-Riscossione informa del fatto che secondo quanto stabilito dalla norma in oggetto:

    • i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo.
    • entro lo stesso termine del 15.03 è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024,
    • sono differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

    Attenzione al fatto che, l'avviso della riscossione riporta testualmente che "per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024".
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

    Rottamazione quater: come ricevere i bollettini via mail

    In area pubblica del sito, senza quindi la necessità di avere le credenziali di accesso, Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti un form che permette di ricevere via e-mail la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e i relativi moduli di pagamento

    Come previsto dalla legge, nel caso in cui la richiesta sia presentata in proprio, ovvero per se stessi, il contribuente deve compilare e allegare direttamente nel form (in un unico file pdf) la “Dichiarazione sostitutiva richieste in proprio”, scaricabile dalla stessa pagina, e un documento di identità.

    Se la richiesta invece è presentata per conto di altri soggetti, ad esempio società, organizzazioni, enti o anche in qualità di eredi, la procedura prevede la compilazione della “Dichiarazione sostitutiva richieste per altri soggetti”a cui devono essere allegati i documenti specificati per ogni casistica, come riportato nella “tabella” presente nel form. Anche in questo caso è necessario caricare direttamente nella stessa pagina del sito la documentazione in un unico file pdf e inviare la richiesta.

    Rottamazione quater: scegli quali cartelle pagare

    Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:     

    • Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
    • Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata          
    • Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.        

    ATTENZIONE: per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

    Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.             

    Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.

    Rottamazione quater: richiedi l'addebito diretto

    Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:

    • allo sportello, 
    • dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste. 

    Comunicazioni somme dovute Rottamazione cartelle: cosa contengono

    Le lettere inviate agli aderenti alla rottamazione quater o Comunicazione delle somme dovute contengono:

    • l’esito della richiesta, 
    • l’elenco dei debiti “rottamati” 
    • l’importo dovuto. 

    Nel dettaglio, la comunicazione delle somme dovute sono state inviate tramite:

    • Pec (posta elettronica certificata) 
    • o posta raccomandata.

    I contribuenti possono comunque scaricarne una copia direttamente dall’area riservata del sito della Riscossione accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure dall’area pubblica, senza necessità, quindi, di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. La comunicazione fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, l’importo, le scadenze e i moduli di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). 

    Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, con la lettera sono stati inviati i primi 10 moduli di pagamento, mentre i rimanenti saranno spediti successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.

  • Pace Fiscale

    Rateizzazione Cartelle: come si compone la rata?

    L’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999 attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

    I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o, come vedremo, documentate.

    Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili.

    Leggi anche Rateizzazione delle cartelle: guida 2024

    Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere, di regola, inferiore a 50 euro, sono composte da:

    • quota residua del carico affidato per la riscossione (imposta, sanzione, interessi);
    • interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza;
    • c.d. “aggio” di riscossione, previsto solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e calcolato, secondo le percentuali previste dalla legge, sulle somme di cui ai punti precedenti;
    • interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano (attualmente al 4,5% per ruoli di natura erariale e al 10,5% per ruoli previdenziali);
    • diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
    • spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch’esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).

    In caso di pagamento oltre la data di scadenza della rata è previsto anche il pagamento di:

    • interessi di mora calcolati per il tempo intercorso tra la data di scadenza della rata e quella di pagamento;
    • limitatamente ai carichi affidati in riscossione fino al 31 dicembre 2021 eventuale ulteriore “aggio” pro-rata calcolato nella misura piena

    Occorre sottolineare che la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto l’eliminazione degli oneri di riscossione (c.d. “aggio”) per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: è decaduto chi ha pagato in ritardo la I rata?

    Con Risposta a interpello n 68 del 13 marzo le Entrate parlano nuovamente di Rottamazione quater e specificano che chi è decaduto per tardiva approvazione di un piano di riparto non a sè imputabile direttamente, ritardo che ha impedito di versare tempestivamente la prima rata della definizione agevolata prevista dalla "rottamazione quater", è riammesso grazie alle successive varie proroghe intervenute per la misura.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Rottamazione quater: chiarimenti su chi è decaduto per ritardo della I rata

    Secondo l'Agenzia delle Entrate, il contribuente istante non è decaduto dalla "Rottamazione quater" perché il versamento effettuato il 14 novembre 2023 può considerarsi "tempestivo" grazie ai successivi interventi normativi che hanno legittimato il differimento dei termini di pagamento. 

    Questi interventi normativi sono stati introdotti per evitare disparità di trattamento tra i contribuenti che, come l'istante, non erano stati in grado di rispettare i termini originariamente previsti per il versamento delle rate. 

    Pertanto, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate mira a garantire un trattamento equo, consentendo al contribuente di rimanere all'interno del piano di definizione agevolata previsto dalla "Rottamazione quater".

    Nel caso di specie l'istante, in passato, aveva presentato due domande di ammissione a concordato preventivo, entrambe estinte, e successivamente un piano di ristrutturazione del debito depositato presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) affrontando difficoltà finanziarie.

    Il ritardo nel pagamento da parte dell'istante è dovuto alla tardiva approvazione del piano di riparto, che ha impedito la piena utilizzabilità delle somme già incassate a seguito della vendita di immobili. 

    Questo ritardo ha causato una mancanza di liquidità non imputabile direttamente all'istante, impedendogli di versare tempestivamente la prima rata della definizione agevolata prevista dalla "rottamazione quater".

    L'agenzia ha ritenuto ininfluente il ritardo a causa delle proroghe dei termini, pertanto il pagamento effettuato dall'istante in data 14 novembre è tempestivo e il soggetto non è decaduto dalla agevolazione.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Discarico automatico cartelle dopo 5 anni: novità dal 2025

    In data 11 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

    Come evidenziato dal comunicato stampa dello stesso esecutivo, il testo di dlgs interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

    Si prevede per l’Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.

    Vediamo che cos'è il Discarico automatico.

    Discarico automatico dei ruoli: che cos’è

    A decorrere dal 2025, viene introdotto l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa. 

    Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, pertanto l’Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo ad AdER. 

    Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell’economia e delle finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito.

    L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interess(di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti).

    La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

    Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024.

    Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.

    Inoltre, si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. 

    In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

    Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.