• Pace Fiscale

    Riammessi rottamazione quater: cosa accade alle proceure di recupero di Ader?

    L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato delle FAQ relativa alla riammissione allla Rottamazione quater.

    In particolare, si replica a quesiti per i riammessi che entro il 31 luglio dovranno pagare la prima o unica rata di quanto dovuto secondo i piani di pagamento che la stessa Agenzia della Riscossione ha inviato ai richiedenti entro il 30 giugno scorso.

    Si ricorda inoltre che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

    Tra le FAQ si replica a chi domandava cosa succeda rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda di riammissione.

    Riammessi rottamazione quater: cosa accade alle proceure di recupero di Ader?

    Viene chiarito che in seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate- Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:

    •  non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

  • Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali: chi riguarderà

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

    Tra le altre novità il testo in bozza all'art 4 prevede la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

    Vediamo il contenuto di questo articolo, ancora in bozza, che dovrà essere approvato in via definitiva.

    Rottamazione tributi locali: cosa si prevederà

    Il Decreto Legistativo preliminare con la nuova disciplina dei tributi locali all'art 4 prevede che ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
    In particolare, ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
    Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai
    contribuenti il medesimo trattamento tributario.
    Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

    Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.
    Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
    Attenzione al fatto che si prevede una specifica deroga alle norme statali, prevedendo che i regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
    Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

    Si resta in attesa del testo definitivo della disposizione.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: se riammessi valgono i pagamenti post decadenza?

    In ragione della possibilità di essere riammessi alla Rottamazione quater se decaduti, prevista dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, Ia Riscossione, oltre alle istruzioni pratiche per presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile prossimo (Leggi anche: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile) ha pubblicato una serie di chiarimenti con FAQ.

    Veniva domandato se in caso di accoglimento della mia domanda di riammissione, si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla “Rottamazione- quater”

    La replica dell'ADER è affermativa.

    Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta "decadenza" del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di "capitale".

    Si ricorda che la "decadenza" da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di "sanzioni" e "interessi".

    Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di "capitale" (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: riammissione per quali debiti?

    Il Decreto Milleproroghe ha previsto la riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater.

    Sono previste specifiche condizioni per potersene avvalere, in proposito leggi: Rottamazione quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile.

    Vediamo per quali debiti si può richiedere la riammissione alla rottamazione entro il 30 aprile prossimo.

    Rottamazione quater: riammissione per quali debiti ?

    Rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla Definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della “Rottamazione-quater” per i quali:

    • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
    • è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

    Attenzione al fatto che non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. 

    Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della Definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

    La Riscossione in data 6 marzo ha aggiornato la pagina dedicata alla Rottamazione quater.

    Prima dei dettagli sul prossimo pagamento ricordiamo che il Decreto Milleproroghe 2025 recentemente convertito in legge ha previsto la riammissione dei decaduti dalla Rottamazione quater relativamente ai pagamenti saltati fino al 31 dicembre 2024.

    In proposito leggi: Rottamazione quater: come essere riammessi se decaduti.

    Rottamazione quater: quando scade la prossima rata?

    Scaduta la VII rata da pagare entro il 5 marzo scorso, la Riscossione ha evidenziato che Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 maggio 2025.In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.
      Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

  • Pace Fiscale

    Dilazione cartelle: le 120 rate dal 2025

    Durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi in data 19 settembre come sempre l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte a dubbi frequenti emersi in merito alle normative fiscali.

    Relativamente alla recente novità introdotta con la Riforma della Riscossione sulla dilazione dei debiti da cartelle esattoriali, ha chiarito che ai fini dell’applicazione della dilazione a 120 rate mensili con l’agente della riscossione, occorre attendere la pubblicazione del decreto attuativo delle Finanze, che stabilirà le modalità di funzionamento dei criteri per comprovare lo stato di difficoltà del debitore.

    Tuttavia, le nuove regole sulla rateazione potranno operare dalle istanze presentate dal 1° gennaio dell’anno prossimo.

    Dilazione cartelle in 120 rate: il via dalle domande 2025

    Il decreto attuativo della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) ha revisionato il testo dell’articolo 19 del DPR 602/1973, riferito alle rateazioni con l’agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di allungare al massimo i piani di rientro.

    L'agenzia ha confermato che le disposizioni in esame sono destinate ad avere efficacia a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.

    La riforma fiscale ha introdotto appunto una maxi rateazione a 120 rate mensili come strumento "ordinario" per il contribuente.

    Secondo le norme attuali, il debitore, per accedere alla dilazione deve dimostrare di non poter sostenere la rata determinata secondo le normali scadenze massime, che non possono eccedere le 72 rate mensili.

    Dal 2025 quindi, l'accesso alla dilazione decennale è disciplinato dagli stessi criteri applicabili alle altre rateazioni, con la differenza che occorrerà sempre dimostrare lo stato difficoltà del debitore, anche se il debito da dilazionare non supera 120.000 euro. 

    Secondo le norme attuali gli indicatori dello stato di difficoltà sono stabiliti in direttive dell’Agenzia. 

    Per le persone fisiche, l’indicatore è il valore dell’Isee, per i soggetti diversi da questi, il riferimento è ad alcuni indici di bilancio.

    Con le novità della riforma fiscale le modalità applicative degli indicatori saranno stabiliti da un prossimo decreto attuativo delle Finanze. 

    La risposta dell’Agenzia in telefisco 2024 ha confermato che i parametri di ingresso nella nuova dilazione a 120 rate mensili dovranno essere fissati da tale decreto.

    Anche la disciplina della rateazione ridisegnata, come modificata dalla Riforma Fiscale, è stata inserita nello schema di Testo Unico della riscossione, appena approvato in via preliminare e trasmesso alle commissioni competenti per i pareri.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: V rata entro il 23 settembre

    Agenzia della Riscossione con un comunicato stampa riepiloga regole e scadenze della Rottamazione quater.

    In particoalre, a seguito della Entrata in vigore del Decreto Correttivo approvato il 26 luglio e pubblicato in GU n 182 del 5 agosto 2024 il termine per il pagamento della V rata della rottamazione queter viene prorogato dal 31 luglio al 15 settembre.

    Ma attenzione al fatto che, considerati i soliti 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati validi i pagamenti della V rata della rottamazione quater effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

    Inoltre si precisa inoltre che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della Rottamazione quater ovvero ad estenderne l'ambito di applicazione al 2023 (MEF comunicato stampa n.96 del 5.08.2024).

    Infine prima di riepilogare tutte le regole della rottamazione ricordiamo che l'ultima rata del 2024 andrà saldata invece entro il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    Rottamazione quater: riepilogo di tutte le regole

    La Legge n. 18 del 23 febbraio (Pubblicata in GU n 49/2024) di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ) tra le proroghe reca quella sulla rottamazione quater.

    A tal proposito l'Agenzia delle entrate-Riscossione informa del fatto che secondo quanto stabilito dalla norma in oggetto:

    • i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo.
    • entro lo stesso termine del 15.03 è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024,
    • sono differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

    Attenzione al fatto che, l'avviso della riscossione riporta testualmente che "per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024".
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

    Rottamazione quater: come ricevere i bollettini via mail

    In area pubblica del sito, senza quindi la necessità di avere le credenziali di accesso, Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti un form che permette di ricevere via e-mail la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e i relativi moduli di pagamento

    Come previsto dalla legge, nel caso in cui la richiesta sia presentata in proprio, ovvero per se stessi, il contribuente deve compilare e allegare direttamente nel form (in un unico file pdf) la “Dichiarazione sostitutiva richieste in proprio”, scaricabile dalla stessa pagina, e un documento di identità.

    Se la richiesta invece è presentata per conto di altri soggetti, ad esempio società, organizzazioni, enti o anche in qualità di eredi, la procedura prevede la compilazione della “Dichiarazione sostitutiva richieste per altri soggetti”a cui devono essere allegati i documenti specificati per ogni casistica, come riportato nella “tabella” presente nel form. Anche in questo caso è necessario caricare direttamente nella stessa pagina del sito la documentazione in un unico file pdf e inviare la richiesta.

    Rottamazione quater: scegli quali cartelle pagare

    Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:     

    • Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
    • Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata          
    • Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.        

    ATTENZIONE: per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

    Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.             

    Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.

    Rottamazione quater: richiedi l'addebito diretto

    Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:

    • allo sportello, 
    • dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste. 

    Comunicazioni somme dovute Rottamazione cartelle: cosa contengono

    Le lettere inviate agli aderenti alla rottamazione quater o Comunicazione delle somme dovute contengono:

    • l’esito della richiesta, 
    • l’elenco dei debiti “rottamati” 
    • l’importo dovuto. 

    Nel dettaglio, la comunicazione delle somme dovute sono state inviate tramite:

    • Pec (posta elettronica certificata) 
    • o posta raccomandata.

    I contribuenti possono comunque scaricarne una copia direttamente dall’area riservata del sito della Riscossione accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure dall’area pubblica, senza necessità, quindi, di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. La comunicazione fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, l’importo, le scadenze e i moduli di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). 

    Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, con la lettera sono stati inviati i primi 10 moduli di pagamento, mentre i rimanenti saranno spediti successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.