• Pace Fiscale

    Rottamazione quater 2023: nuove FAQ al 2 agosto

    Il 30 settembre è una data da ricordare per la Rottamazione quater, tanto per chi ha già presentato la richiesta di adesione, quanto per chi, gli alluvionati, può ancora fare domanda. 

    Nel dettaglio, entro il 30 settembre la Riscossione provvede ad inviare a chi ha già presentato la domanda di adesione il prospetto informativo con tutti i dettagli per i pagamenti.  Leggi anche Rottamazione quater: quali sono le prossime scadenze? 

    Mentre per i soggetti residenti o con domicilio nelle zone alluvionate la stessa data del 30 settembre è il termine ultimo per le domande di adesione.

    La Riscossione ha continuato ad aggiornare le FAQ e in particolare, l'ultimo aggiornamento, con risposte specifiche per chi ha ancora tempo per aderire, è datato 2 agosto.

    Di seguito alcune delle principali faq.

    Rottamazione quater: cosa accade dopo l'adesione

    Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:

    • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
    • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
      • o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
      • o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
    • i moduli di pagamento precompilati;
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

    In caso di risposta negativa alla domanda di adesione (diniego), nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

    Rottamazione quater: chi risiede nei territori alluvionati come verifica i debiti?

    Tali soggetti possono richiedere il Prospetto informativo sul sito internet direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite il form in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento.

    Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può è possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”.

    Per ciascuna cartella/avviso, è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione.

    Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 31 dicembre 2023 (nuovo termine introdotto dal DL n. 61/2023 “Decreto Alluvione”), ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

    Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che è stato effettuato al 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

    Rottamazione quater: cosa riguarda

    La Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. 

    Si consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. 

    Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. 

    A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

    Per tutti i dettagli leggi Rottamazione quater 2023: dal 3 luglio riapre il portale per gli alluvionati 

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti aggiornate al 19 aprile con le risposte ai dubbi frequenti, di seguito le principali.

    Rottamazione quater: può aderire chi ha aderito alla Rottamazione ter?

    Con un comunicato del 10 febbraio rispondeva ad un "dubbio frequente" dei contribuenti.

    In particolare, la Riscossione specificava che "a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si ricorda che la Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) consente anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, a prescindere se in regola con i pagamenti, di presentare domanda per accedere alla nuova Definizione agevolata (Rottamazione-quater) che prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio"

    Veniva sottolineato che possono quindi presentare istanza anche tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non sono riusciti a pagare entro i termini le rate della Rottamazione-ter per l’anno 2022, compresi pertanto coloro che, nei primi giorni di dicembre, hanno riscontrato malfunzionamenti dei servizi telematici di pagamento a causa dall’elevato numero di accessi.

    Ricordiamo inoltre che in data 20 gennaio prendeva il via la nuova Definizione agevolata delle cartelle 2023 con la pubblicazione delle modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. 

    La richiesta di adesione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 (entro il 2 maggio a causa della domenica e della festività).

    Rottamazione quater 2023: come si può pagare

    Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

    • Sito istituzionale;
    • App EquiClick;
    • Domiciliazione sul conto corrente;
    • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
    • sportelli bancari;
    • uffici postali;
    • home banking;
    • ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
    • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dallunedì al venerdì.

    Rottamazione quater: cosa accade se si salta una rata

    Nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

    Rottamazione quater 2023: cosa accade in caso di precedente rateizzazione

    La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
    Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
    In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

    Scarica qui il file completo delle FAQ della Riscossione sulla Rottamazione quater aggiornate al 2 agosto.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: cosa accade alle rateizzazioni in corso?

    In data 5 giugno la Riscossione ha aggiornato le FAQ in risposta ai dubbi frequenti dei contribuenti sulla Rottamazione quater in scadenza il prossimo 30 giugno.

    Ricordiamo che, la Rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

    • contenuti in cartelle non ancora notificate;
    • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
    • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

    I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

    • adottare uno specifico provvedimento;
    • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • pubblicarlo sul proprio sito internet.

    Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

    • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
    • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
    • CNPR – Cassa Ragionieri
    • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
    • INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

    Rottamazione quater: cosa accade nel caso di rateizzazione già in corso?

    Tra gli aggiornamenti del file contente tutte le faq sulla definizione agevolata ve ne è una con la quale si chiede cosa accade se si aderisce alla Rottamazione quater per debiti per i quali vi era già in corso una rateizzazione. 

    Viene replicato che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
    Alla stessa data del 31 ottobre 2023, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata  accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
    In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il  pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: cosa succede dopo l’invio della domanda?

    La Definizione agevolata o Rottamazione quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. 

    Chi aderisce entro il 30 giugno (Il decreto n 51/2023 con la conferma della proroga è stato pubblicato in GU n 108 del 10 maggio) potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.  Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

    Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione, cosa accade? Vediamolo di seguito

    Rottamazione quater: cosa succede dopo l'invio della domanda?

    La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023 (termine che ha subito una proroga al 30 settembre), una “Comunicazione” di

    • accoglimento della domanda, contenente: 
      • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); 
      • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; 
      • i moduli di pagamento precompilati; 
      • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
    • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

    Inoltre, a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti "definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni

    Ricordiamo infine che, il termine per aderire previsto inizialmente per il 30 aprile è stato recentemente prorogato di due mesi, pertanto sarà possibile aderire alla Rottamazione entro il 30 giugno 2023 tramite il portale dell'Agenzia delle Riscossione: Accedi da qui

    La Riscossione per rispondere ai dubbi frequenti dei contribuenti interessati a questa misura ha pubblicato varie FAQ, aggiornate al 19 aprile, con le quali si forniscono preziose indicazioni. Leggi qui per approfondire.

    Leggi anche Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande per il riepilogo di tutte le regole.

  • Pace Fiscale

    Avvisi bonari 2017 notificati nel 2022: spetta tregua fiscale con sanzioni al 3%?

    Con Risposta a interpello n 307 del 27 aprile le Entrate escludono la definizione agevolata con sanzioni al 3% per avvisi bonari del 2017 pur se notificati nel 2022.

    L'istante riferisce che:

    • in data 02/11/2022 ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 
    • in data 23/11/2022 attraverso l'applicativo Civis si è richiesta la sistemazione di alcune incongruenze; 
    • in data 23/01/2023, a seguito dell'esercizio dell'autotutela da parte dell'Agenzia, è stata ricevuta comunicazione di sgravio parziale con la richiesta di pagamento entro 30 giorni

    Tutto ciò premesso l'istante chiede se possa «usufruire della definizione agevolata»  di cui all'articolo  1, commi  da  153 a  159,  della legge  29  dicembre  2022, n. 197, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, «con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%».

    Le Entrate dopo il riepilogo normativo, specificano che, nel caso prospettato, risulta che l'istante ha presentato:

    •  con riferimento all'anno d'imposta 2017, una prima dichiarazione Modello 770 il 30 ottobre 2018 
    • e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. 

    A  seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni,  ex articolo 36­bis del DPR n. 600 del 1973, sono emerse alcune anomalie, comunicate all'istante il 2 novembre  2022.  

    In  particolare, con  tale comunicazione  l'istante è stato invitato a segnalare, tramite i  canali  di assistenza  dell'Agenzia delle entrate, eventuali dati o elementi non considerati o  valutati  erroneamente in  sede di controllo automatizzato. 

    Il 23 gennaio 2023 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la  rideterminazione  in sede  di autotutela  delle somme dovute.  

    L'istante ha provveduto al pagamento della prima  rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate. 

    Stante quanto accaduto e quanto disposto dalle disposizioni normative di riferimento, secondo l'agenzia non sussistono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. 

    Ugualmente, non  ricorrono  i presupposti  per l'applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma  155,  in quanto alla  data del  1° gennaio 2023 l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017. 

    Nel caso di  specie,  il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è, infatti, iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata. 

    Non appare, infine, conferente il richiamo proposto dall'istante alla risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, con cui  sono  stati  forniti chiarimenti  «in merito al trattamento  delle istanze  di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36­bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 54­bis del d.P.R. n. 633 del 1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, dedicato a cittadini e intermediari»

    In tale occasione, sono stati illustrati gli effetti prodotti dall'eventuale accoglimento ­totale o parziale ­della richiesta di riesame, concernenti esclusivamente l'ammontare  della  pretesa e la  decorrenza  del termine  per il  pagamento delle  somme dovute, ma non anche le condizioni ed i termini  per accedere ad eventuali  sanatorie, come quella del comma 155 di cui si discute, i cui presupposti, come sopra illustrato, dovevano sussistere alla data del 1° gennaio 2023.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: se aderisco cosa accade ai debiti <1000 euro?

    L'agenzia delle Riscossione a pochi giorni dalla scadenza del 2 maggio, termine per aderire alla Rottamazione quater, visto che il 30 aprile cade di domenica, pubblica un aggiornamento delle faq con altre risposte a dubbi frequenti.

    In particolare chiarisce cosa accade ai debiti entro 1000 euro che rientrano nel prospetto debiti di un contribuente che vorrebbe aderire entro il 2 maggio alla definizione agevolata delle cartelle.

    In particolare, si specifica che:

    • se nella propria posizione debitoria vi sono cartelle che potrebbero essere interessate dallo stralcio dei debiti di importo entro i 1.000 euro, il cui annullamento è previsto entro il 30 aprile (slitta al 2 maggio) è comunque possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute,
    • gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.

    Leggi: Rottamazione quater 2023: nuove FAQ al 19.04 per tutti gli altri chiarimenti sulla rottamazione e per il riepilogo delle regole della Definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

    ATTENZIONE con un comunicato stampa del 21 aprile il MEF informa della proroga del termine per aderire alla Rottamazione quater da 30 aprile al 30 giugno. 

    In proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande con tutte le regole della Definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

  • Pace Fiscale

    Stralcio cartelle entro 1.000 euro: ricadute sulla previdenza

    Sono  possibili ricadute  negative  sul montante previdenziale per  autonomi e professionisti che scelgono di non saldare le mini cartelle fino a 1000 euro. 

    Lo evidenzia nell' Informativa 31  del 7 marzo il Consiglio nazionale dei commercialisti   che interviene   nell'ottica di collaborazione con l'INPS ,  in merito all' "annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali" previsto dalla recente legge di bilancio, L. 197 2022.

    Si ricorda che lo stralcio avverrà automaticamente  alla data del 31 marzo 2023,   e che riguarda i debiti    verso 

    •  amministrazioni statali, 
    • agenzie fiscali e
    • enti pubblici previdenziali.

    affidati all'Agenzia della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

     La norma non prevede una specifica domanda da parte del debitore  ma resta ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la data del 31 marzo, il pagamento degli importi dovuti, che saranno acquisiti a titolo definitivo. 

    Inps e il consiglio nazionale degli ordini dei commercialisti  evidenziano in particolare che 

    1.  lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), 
    2. lavoratori autonomi in agricoltura e
    3.  iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti),

    devono  valutare attentamente  le conseguenze del mancato pagamento dei  debiti contributivi , in quanto tali importi  non potranno  una volta intervenuto l’annullamento automatico, alimentare la loro posizione previdenziale. 

    La nota precisa inoltre  che 

    • la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore. Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione. 
    • Attenzione in particolare al fatto che per i lavoratori autonomi agricoli  il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate. 

    Può essere quindi consigliabile valutare la possibilità di procedere entro il 31 marzo 2023 al saldo del debito per evitare lo stralcio automatico e eventuali effetti dannosi sulla propria posizione contributiva.

  • Pace Fiscale

    Modifiche alla Tregua Fiscale: le proposte dei Commercialisti

    Con Informativa n 22 del 22 febbraio il CNDCEC rende note le Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di bilancio 2023 inviate al Vice Ministro Leo

    In particolare, con il documento qui allegato si indicano le proposte relative ai seguenti punti:

    • Art. 1, commi 153-159, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
    •  Art. 1, commi 179-185, L. 197/2022 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 
    • Art. 1, commi 186-205, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle controversie tributarie
    •  Art. 1, commi 206-212, L. 197/2022 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
    •  Art. 1, commi 219-221, L. 197/2022 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

    L'informativa ricorda come appunto la legge di bilancio 2023 ha previsto un insieme articolato di misure, identificato unitariamente con la denominazione di c.d. “Tregua fiscale”, che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate la pretesa tributaria. 

    Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi del rapporto fisco-contribuenti:

    • dalla dichiarazione al versamento,
    • dall’accertamento alla riscossione,
    • fino al contenzioso innanzi agli organi di giustizia tributaria. 

    A parere dei Commercialisti, le disposizioni introdotte presentano alcuni aspetti suscettibili di miglioramenti sia con riguardo al testo normativo vigente sia con riferimento all’opportunità di ampliarne il perimetro applicativo 

    Pertanto, il Consiglio Nazionale ha trasmesso al Viceministro all’Economia e alle Finanze, On.le Maurizio Leo, il documento allegato contenente le “Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di bilancio 2023”, confidando che le proposte avanzate trovino accoglimento. 

    Ad esempio, in merito al primo punto, ossia alle misure di Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni i Commercialisti, nel documento indirizzato al Viceministro, dopo l'analisi della norma, sinteticamente, affermano:

    "Si propone pertanto di includere nella definizione in oggetto anche le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato per le quali sia intervenuta, al 1° gennaio 2023, una causa di decadenza da rateazione ed il cui carico non sia ammesso alla rottamazione delle somme affidate all’agente della riscossione di cui ai commi da 231 a 252 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, in quanto l’affidamento del carico all’agente della riscossione non sia stato ancora effettuato ovvero sia intervenuto dopo il 30 giugno 2022"

    Per gli altri dettagli si rimanda alla consultazione dell’allegato alla informativa 22