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Rottamazione quater: come posso pagare ?
Il 30 novembre scade la seconda rata di pagamento della Rottamazione quater.
L'agenzia della Riscossione ha specificato che, la norma prevede 5 giorni di tolleranza, e pertanto saranno considerati regolari i pagamenti effettuati entro il 5 dicembre 2023.
Per il calendario dei pagamenti leggi: Rottamazione quater: quando scade il prossimo pagamento?
Rottamazione quater: come posso pagare?
E' possibile pagare con i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga on-line".
E' possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.
Inoltre, è on-line anche il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato. Di seguito i dettagli.
Infine, sono sempre disponibili gli sportelli di agenzia della riscossione previo appuntamento.
Posso pagare solo alcune cartelle indicate tra le somme dovute?
Ricordiamo che in data 5 ottobre la Riscossione ha aggiornato le FAQ relative alla Rottamazione quater rispondendo alle domande frequenti dei contribuenti che hanno aderito alla agevolazione fiscale.
L'aggiornamento si è reso necessario a seguito del fatto che il 29 settembre la stessa Riscossione informava coloro che hanno aderito entro il 30 giugno 2023, termine ordinario, alla Definizione agevolata delle cartelle di aver terminato l'invio delle Comunicazione delle somme dovute, ossia i prospetti di riepilogo contenenti:
- l’esito della richiesta di Rottamazione quater,
- l’elenco dei debiti “rottamati”
- l’importo dovuto.
In particolare, con una faq si domandava se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle o avvisi indicati nella comunicazione somme dovute ricevute dalla Riscossione.
La risposta dell'Agenzia della Riscossione è affermativa, vediamo il perchè.
Se la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
Basta indicare:- il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione,
- il numero e la data del documento,
- una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta.
Confermata l’operazione, si riceverà alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate (anche quelli successivi alla decima scadenza, se la soluzione rateale lo prevede).
Viena anche precisato che per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.
Inoltre, per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.
- l’esito della richiesta di Rottamazione quater,
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Rottamazione quater 2023: domande entro il 2 ottobre
Il 30 settembre scade il termine per gli alluvionati per aderire alla Rottamazione quater.
La Riscossione con un comunicato stampa, sottoliena che la domanda di adesione può essere presentata entro il prossimo 2 ottobre essendo il 30 settembre di sabato.
Inoltre il 30 settembre è anche il termine ultimo, per chi ha già aderito, per ricevere dalla Riscossione il prospetto dei pagamenti.
Per gli ultimi aggiornamenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione comunica le regole per pagare entro il 31.10
Ricordiamo sinteticamente che l'adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Attenzione al fatto che è possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, le prima delle quali entro il 31 ottobre.
Si decade dalla definizione agevolata se entro 5 giorni dalla scadenza di una qualsiasi delle rate non si versa o si versa co ritardo.
Nel dettaglio, ricordiamo che il 30 giugno è scaduto il termine nazionale per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle, ma tale scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio per i quali soggetti l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023).
Il provvedimento ha stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.
Rottamazione quater 2023: domande entro il 02.10 per gli alluvionati
Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.
Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023, 2 ottobre perchè il 30 è sabato, mentre l’invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023.
Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il relativo pagamento.
Oltre al differimento dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione.
In particolare, per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione.
Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).
I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.
Rottamazione quater 2023: il calendario dei pagamenti
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
- o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. In caso di risposta negativa alla domanda di adesione (diniego), nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Rottamazione quater 2023: tutte le regole
La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.
Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.
Rottamazione quater 2023: presenta la domanda
I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet della Riscossione, clicca qui, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.
Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.
È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.
Rottamazione quater 2023: la conferma della domanda
Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore.
Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
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Rottamazione quater: cosa accade alle rateizzazioni in corso?
In data 5 giugno la Riscossione ha aggiornato le FAQ in risposta ai dubbi frequenti dei contribuenti sulla Rottamazione quater in scadenza il prossimo 30 giugno.
Ricordiamo che, la Rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR – Cassa Ragionieri
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani
Rottamazione quater: cosa accade nel caso di rateizzazione già in corso?
Tra gli aggiornamenti del file contente tutte le faq sulla definizione agevolata ve ne è una con la quale si chiede cosa accade se si aderisce alla Rottamazione quater per debiti per i quali vi era già in corso una rateizzazione.
Viene replicato che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data del 31 ottobre 2023, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione. -
Rottamazione quater: perchè mi conviene aderire?
La Rottamazione quater è la ormai nota definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2023.
Data ultima per aderire alla agevolazione è il 30 aprile 2023, ma con un comunicato stampa, il MEF ha informato della proroga al 30 giugno.
Ricordiamo che, i contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere:
- le sanzioni,
- gli interessi di mora,
- quelli iscritti a ruolo e l’aggio,
- mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Attenzione che, in base alla proroga verrà rideterminato anche il calendario dei pagamenti. Leggi anche Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande.
L'adesione alla Rottamazioe quater, oltre ai vantaggi su elencati, ne prevede altri rispetto procedure di recupero che la Riscossione può attivare sui debiti oggetto della definizione agevolata.
Alla Agenzia riscossione veniva domandato quanto seugue:
- " Se presento la domanda di adesione alla definizone agevolata, cosa succede alle procedure attivate o attivabili dalla Riscossione per il recupro dei debiti indicati nella domanda?"
Con una faq, aggiornata al 19 aprile, l'agenzia ha specificato che in seguito alla presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
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Rottamazione quater: se aderisco cosa accade ai debiti <1000 euro?
L'agenzia delle Riscossione a pochi giorni dalla scadenza del 2 maggio, termine per aderire alla Rottamazione quater, visto che il 30 aprile cade di domenica, pubblica un aggiornamento delle faq con altre risposte a dubbi frequenti.
In particolare chiarisce cosa accade ai debiti entro 1000 euro che rientrano nel prospetto debiti di un contribuente che vorrebbe aderire entro il 2 maggio alla definizione agevolata delle cartelle.
In particolare, si specifica che:
- se nella propria posizione debitoria vi sono cartelle che potrebbero essere interessate dallo stralcio dei debiti di importo entro i 1.000 euro, il cui annullamento è previsto entro il 30 aprile (slitta al 2 maggio) è comunque possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute,
- gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.
Leggi: Rottamazione quater 2023: nuove FAQ al 19.04 per tutti gli altri chiarimenti sulla rottamazione e per il riepilogo delle regole della Definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.
ATTENZIONE con un comunicato stampa del 21 aprile il MEF informa della proroga del termine per aderire alla Rottamazione quater da 30 aprile al 30 giugno.
In proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande con tutte le regole della Definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.
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Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18: i chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare del 19 aprile 2023 n. 9, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla Conciliazione agevolatadelle controversie tributarie prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 206 a 212) nell’ambito delle misure della c.d. tregua fiscale.
Ricordiamo che i commi da 206 a 212 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), prevedono, in alternativa alla definizione automatica delle liti pendenti o controversie tributarie (definizione agevolata delle liti pendenti o controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205), la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza con il beneficio di:
- una riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo previsto dalla legge
- e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti.
Ai sensi del comma 206, tale l’istituto definitorio interessa le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 «innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate», per le quali le parti provvedono, entro il 30 giugno 2023, alla sottoscrizione dell’«accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Con il decreto legge del 30 marzo 2023 n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023, per il quale è iniziato l’iter di conversione, sono stati operati interventi nell’ambito delle misure riguardanti gli istituti definitori di cui alla legge di bilancio 2023, alcuni dei quali interessano la disciplina della suddetta conciliazione agevolata.
In particolare, l’articolo 17, comma 2, del decreto n. 34/2023, consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.
Di conseguenza, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante
conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205.Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva, invece, la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, sempreché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023 (termine prorogato dal DL n. 34/2023, in luogo del 30 giugno 2023).
Si rammenta che l’istituto interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Con la presente Circolare, l'Agenzia illustra:
- il significato della conciliazione “fuori udienza”
- i presupposti ed ambito di applicazione della conciliazione agevolata
- l'oggetto e perfezionamento della conciliazione agevolata e la riduzione delle sanzioni
- le modalità di pagamento e decadenza
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Stralcio cartelle entro 1.000 euro: ricadute sulla previdenza
Sono possibili ricadute negative sul montante previdenziale per autonomi e professionisti che scelgono di non saldare le mini cartelle fino a 1000 euro.
Lo evidenzia nell' Informativa 31 del 7 marzo il Consiglio nazionale dei commercialisti che interviene nell'ottica di collaborazione con l'INPS , in merito all' "annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali" previsto dalla recente legge di bilancio, L. 197 2022.
Si ricorda che lo stralcio avverrà automaticamente alla data del 31 marzo 2023, e che riguarda i debiti verso
- amministrazioni statali,
- agenzie fiscali e
- enti pubblici previdenziali.
affidati all'Agenzia della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
La norma non prevede una specifica domanda da parte del debitore ma resta ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la data del 31 marzo, il pagamento degli importi dovuti, che saranno acquisiti a titolo definitivo.
Inps e il consiglio nazionale degli ordini dei commercialisti evidenziano in particolare che
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti),
- lavoratori autonomi in agricoltura e
- iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti),
devono valutare attentamente le conseguenze del mancato pagamento dei debiti contributivi , in quanto tali importi non potranno una volta intervenuto l’annullamento automatico, alimentare la loro posizione previdenziale.
La nota precisa inoltre che
- la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore. Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.
- Attenzione in particolare al fatto che per i lavoratori autonomi agricoli il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.
Può essere quindi consigliabile valutare la possibilità di procedere entro il 31 marzo 2023 al saldo del debito per evitare lo stralcio automatico e eventuali effetti dannosi sulla propria posizione contributiva.