• Pensioni

    Giornalisti: ecco il nuovo regolamento INPGI 2026

    INPGI, istituto di previdenza dei giornalisti autonomi ,  comunica che è giunta l'approvazione da parte dei  Ministeri vigilanti – con nota del 30 dicembre 2025 – del  nuovo Regolamento delle prestazioni previdenziali per i giornalisti iscritti , in vigore dal 1 gennaio 2026

    Il Regolamento era stato adottato dal Consiglio di Indirizzo generale – su proposta del Consiglio di Amministrazione – con atto del 24 novembre 2024 ed  è stato  integrato, a seguito di alcune osservazioni ministeriali, con un ulteriore atto del 27 novembre 2025.

    In questo modo viene completato l'iter del nuovo assetto dell'istituto dopo il  passaggio all’INPS della Gestione sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per i giornalisti dipendenti.

    Alcune novità del Regolamento 2026 – il testo

    Le disposizioni del Regolamento, che è composto da 60 articoli, rafforzano e consolidano la copertura delle prestazioni erogate con i montanti contributivi accantonati, a tutto vantaggio della solidità complessiva del sistema.

    Nello specifico il  nuovo regolamento uniforma e formalizza le disposizioni a cui l’Ente dava già applicazione: prestazioni pensionistiche, indennità di maternità, riconoscimento delle unioni civili, dilazione dei debiti contributivi e altre prassi consolidate.

    Inoltre vengono migliorate  uniformandosi alle prestazioni garantite dall’INPS, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i titolari di co.co.co.

    Il presidente INPGI Roberto Ginex  ha sottolineato altri due importanti aspetti:

    • per  agevolare gli iscritti in difficoltà nel versare in un’unica soluzione il contributo minimo, pur mantenendo ferma la scadenza al 31 luglio – il Regolamento stabilizza la  facoltà  di pagamento dilazionato in tre rate, da maggio a luglio,  che è stata  adottata in via sperimentale per l’anno 2025. 
    • E’ stato, inoltre, introdotto un sistema di perequazione dei trattamenti pensionistici con aliquote graduate e  decrescenti suddivise  per scaglioni di reddito. Tale sistema si ispira a quanto già previsto nel sistema generale, mantenendosi comunque con caratteristiche più favorevoli”,

    QUI IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO INPGI 2026

  • Pensioni

    Pensioni polizia, forze armate e vigili: si alzano i requisiti di età

    Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), il legislatore interviene in modo mirato sul pensionamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (civili e militari) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introducendo un incremento “aggiuntivo” dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2028. 

    Gazzetta Ufficiale

    Il comma 180 stabilisce che, per il personale militare delle Forze armate (inclusa l’Arma dei Carabinieri), Guardia di finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene introdotto un incremento dei requisiti pari a:

    + 1 mese per l’anno 2028

    + 1 ulteriore mese per l’anno 2029

    + 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030

    In sostanza, l’inasprimento si costruisce “a scalini” e arriva a regime con tre mesi complessivi dal 2030. La norma precisa anche che l’incremento opera con riferimento ai “requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria”, segnalando la volontà di allineare gradualmente (almeno in parte) le condizioni di uscita del comparto a quelle del regime generale.

    Un passaggio tecnico importante riguarda la clausola secondo cui le eventuali eccedenze che dovessero determinarsi in applicazione della norma non comportano l’attivazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri: è una precisazione che mira a evitare automatismi organizzativi “a cascata” nel caso in cui il nuovo calendario di uscita produca temporanee sovrapposizioni negli organici. 

    Il “filtro” del DPCM: esclusioni o applicazione parziale per specifiche professionalità (comma 181)

    La stessa legge, però, apre a correttivi. Il comma 181 demanda infatti a un DPCM – proposto dai Ministri competenti (Difesa, Interno e Giustizia) e concertato con il MEF – il compito di individuare specifiche professionalità per le quali, “in ragione della specificità del peculiare impiego”, l’incremento possa non applicarsi oppure applicarsi solo parzialmente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 

    Il legislatore riconosce che all’interno del comparto esistono profili e funzioni con vincoli operativi e requisiti psico-fisici che potrebbero rendere non sostenibile un irrigidimento uniforme dei requisiti. Tuttavia, fino all’adozione del DPCM, la platea delle eventuali deroghe resta solo potenziale.

    Polizze assicurative per RC verso terzi a carico dello Stato

    Nei commi immediatamente successivi, la manovra affianca misure di supporto: ad esempio, il comma 182 incrementa un fondo con stanziamenti progressivi fino al 2030  per  miglioramenti retributivi 

    mentre i commi 183-184 autorizzano risorse per la stipula di  polizze assicurative (tutela legale e RC verso terzi) a favore del personale del comparto e disciplinano la possibilità di trasferimento delle risorse.

  • Pensioni

    Pensione e lavoro all’estero: le indicazioni INPS per i giovani

    Con il messaggio n. 3990 del 30 dicembre 2025, l’INPS ha annunciato la realizzazione di un vademecum digitale rivolto ai giovani neo occupati che svolgono, o intendono svolgere, attività di lavoro dipendente all’estero 

     L’iniziativa si inserisce nel progetto istituzionale “INPS per i Giovani” e si rivolge a una platea ampia che comprende lavoratori, famiglie, datori di lavoro e consulenti, chiamati sempre più spesso a confrontarsi con carriere professionali caratterizzate da mobilità internazionale e frammentazione contributiva.

    Il vademecum nasce come strumento informativo finalizzato a fornire indicazioni operative sulla tutela previdenziale in caso di lavoro all’estero, con particolare attenzione ai primi anni di attività lavorativa. In questa fase, infatti, le scelte previdenziali possono incidere in modo significativo sulla costruzione della posizione assicurativa futura. L’INPS individua quindi nei giovani un destinatario prioritario di iniziative di informazione previdenziale, anche al fine di rendere più consapevoli i percorsi professionali che si sviluppano fuori dai confini nazionali

    .La diffusione del vademecum attraverso

    amplia ulteriormente le possibilità di accesso alle informazioni, rafforzando il ruolo dell’ente come punto di riferimento per l’orientamento previdenziale delle nuove generazioni.

    Il quadro normativo

    Il messaggio si colloca nell’ambito della Linea Guida Gestionale 2025_22, dedicata alle iniziative sulla cultura previdenziale indirizzate alle nuove generazioni, e dà attuazione al progetto  chiamato PESDCP MI.70 30 

    L’azione è stata sviluppata congiuntamente dalle Direzioni centrali Pensioni, Formazione e Accademia INPS e Comunicazione, a conferma della rilevanza strategica attribuita alla diffusione di informazioni previdenziali corrette e accessibili.

    Il contesto di riferimento è quello di un mercato del lavoro caratterizzato da una crescente mobilità transnazionale, sia all’interno dell’Unione europea sia verso Paesi extra UE. In tale scenario assumono particolare rilievo i meccanismi di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, previsti dai Regolamenti europei e dalle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con Stati terzi. Il vademecum richiama questi strumenti normativi per chiarire che i periodi di lavoro svolti all’estero non vengono persi, ma possono essere valorizzati ai fini pensionistici attraverso istituti come la totalizzazione internazionale.

    L’iniziativa si collega inoltre al Protocollo di Intesa INPS–MAECI del 27 maggio 2025, che mira a rafforzare l’informazione previdenziale a favore dei cittadini italiani residenti all’estero, ampliando la platea dei destinatari delle attività di divulgazione istituzionale.

    Il vademecum digitale

    L’elemento di maggiore novità del messaggio n. 3990/2025 è rappresentato dalla realizzazione di un vademecum digitale in formato video, pensato per una fruizione semplice e immediata attraverso canali istituzionali online 

     Il contenuto è focalizzato su aspetti operativi di particolare interesse per i giovani lavoratori: tra questi, la possibilità di visualizzare nell’estratto conto contributivo anche i periodi di lavoro maturati all’estero, mediante la presentazione della domanda di estratto contributivo internazionale.

    Il vademecum fornisce inoltre indicazioni sui presupposti e sulle modalità della totalizzazione dei periodi assicurativi, sia nei rapporti con i Paesi che applicano i Regolamenti UE sia con gli Stati extra UE convenzionati. Si tratta di informazioni rilevanti non solo per i lavoratori, ma anche per i consulenti del lavoro e i datori che assistono personale con esperienze professionali internazionali.

    Dal punto di vista previdenziale, l’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta di informazione per i giovani, chiamati sempre più spesso a iniziare la propria carriera fuori dall’Italia. Il messaggio chiarisce che l’attività lavorativa svolta all’estero non comporta la rinuncia ai contributi versati, purché siano attivati correttamente gli strumenti previsti dall’ordinamento.

  • Pensioni

    Pensioni 2026: le novità in legge di bilancio

     La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in GU  il 30 dicembre 2025 ( QUI il testo Legge 199 2025) 

    Dopo un iter piu che mai sofferto , ci sono  alcune novità importanti  sul tema delle pensioni ma non di impatto immediatamente rilevante per la maggioranza degli italiani. Si  riducono infatti le possibilità di anticipo pensionistico  speciale con lo stop alle misure speciali  Quota  103 e Opzione donna il cui utilizzo che comunque era in calo negli ultimi anni  mentre l'innalzamento dell'età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita viene posticipato e rallentato . 

    Passa a regime il piccolo aumento della maggiorazione per le pensioni sociali.

    Soppressi  invece:

    •  il discusso emendamento che riguardava la  riduzione del conteggio dei contributi riscattati per  studi universitari e 
    • l'ampliamento delle finestre di decorrenza  della pensione anticipata, ossia il momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti. 
    • la norma sperimentale in vigore che  dava la possibilità di inserire le rendite della previdenza complementare nei calcoli  per la soglia di assegno necessario  per le uscite anticipate con il sistema contributivo (assegno che  deve essere almeno tre volte la pensione sociale).

    In sintesi  sono stati confermati: 

    • aumento delle pensioni minime di 20 euro che diventa misura stabile per i prossimi anni,
    • nuove regole sul  silenzio assenso sul Tfr  con 60 giorni di tempo per la scelta da parte dei lavoratori,
    •  allargamento della platea di imprese tenute a versare il TFR dei dipendenti all'INPS 
    •  dal 2027 si riducono i fondi di uscite anticipate dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e dei «precoci», che hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni; 
    • nuova proroga per APE SOCIALE 
    • Si cancellano definitivamente le  uscite anticipate con Opzione Donna e Quota 103 (anche in versione ridotta) mancano infatti dal testo le consuete norme di proroga che erano presenti negli ultimi anni.
    • si conferma 'incentivo per chi resta al lavoro pur avendo i requisiti per la pensione

    Da segnalare infine che si aumenta a 5300 euro la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi di quanto versato ai fondi pensione.

    Vediamo qualche dettaglio in più

    Riduzione del valore del riscatto della laurea: non confermata

    La norma che  penalizzava i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea con riduzione  il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento è stata oggetto di polemiche forti in seno alla maggioranza.

    Ricordiamo per giusta informazione che doveva riguardare i soggetti che 

    • maturano i requisiti  per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
    • per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”), 

    per i quali  veniva  previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario  triennale (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorresse  piu al raggiungimento del requisito anagrafico. 

    La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumentava gradualmente

    • 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031, 
    • 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
    •  24 mesi nel 2034 e 
    • 30 mesi dal 2035 in poi.

     La proposta  non si applicava alle categorie di lavoratori  che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione  come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).

    STOP a Opzione Donna e Quota 103 proroga per APE sociale

    Non è stata confermata nell'ultima versione della legge la norma sull'aumento dele  finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici e prevedeva per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a 

    • 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033, 
    •  5 mesi nel 2034 e 
    •  6 mesi dal 2035.

    Anche nel 2026 i lavoratori in situazioni di svantaggio ( disabili , caregiver, ecc)   possono richiedere l'uscita anticipata a 63 anni con  l'indennità ponte detta APE SOCIALE per il periodo di tempo mancante all'età per la pensione di vecchiaia.

    Per approfondire vedi Ape sociale 2025 requisiti e modalità per fare domanda

    In legge di bilancio  2026 sono assenti invece le norme che da anni prorogavano di un anno le possibilità di anticipo con Opzione donna e Quota 103 i cui requisiti  erano progressivamente stati resi piu stringenti . Per entrambi valeva il calcolo delle pensione con metodo contributivo.

    Confermato l’obbligo TFR per le piccole imprese e silenzio assenso di 60 giorni

    Dal 1° gennaio 2026 torna in capo la riforma sulla previdenza complementare che amplia l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La platea delle imprese interessate si estende progressivamente ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali,:

    • Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatta per le aziende con una media annua di almeno 60 dipendenti; successivamente la soglia si abbassa e, 
    • dal 1° gennaio 2032, coinvolgerà i datori di lavoro con almeno 40 addetti.

    Non fa piu fede quindi il numero di dipendenti presente al momento dell'entrata in vigore della legge in materia.

    Dal 1° luglio 2026:

    •   per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) si prevede l'adesione  automatica   al versamento del TFR nei fondi pensione contrattuali  fatta salva la possibilità per il lavoratore  di rinunciare chiedendo il mantenimento degli importi in azienda 
    • per chi è gia assunto e versa già alla previdenza complementare,  i 60 giorni sono il termine per cambiare eventualmente il fondo di destinazione

    La norma  richiede anche in questi casi che i  fondi garantiscano di investire le somme  in linee basate sul profilo di  rischio coerente con l'età anagrafica del lavoratore (sempre  meno rischioso con l'aumentare dell'età).

    Adeguamento requisiti pensionistici speranza di vita e proroga incentivo Maroni

    La legge di bilancio 2026  l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento previsto per il 2027 in base all'adeguamento alla speranza,  previsto dalla legge Fornero (3 mesi)  , si  applicherà  in modo graduale ed esclude determinate categorie di lavoratori. 

     La norma prevede che l'incremento 

    • per il 2027 si applichi  solo  per 1 mese (diventa di 67 anni e 1 mese)

    • dal 2028 si applica l'incremento completo di 3 mesi. (67 anni e 3 mesi

    L'incremento non si applica al requisito anagrafico per l'assegno sociale  ne a quello previsto per l'anticipo dei lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come  definite dall’ordinamento vigente. attualmente 20  anni) 

    Incentivo prosecuzione attività lavorativa (ex Bonus Maroni)

    Confermato anche per il 2026 l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che pur avendo maturato  il diritto alla pensione anticipata scelgono di continuare a lavorare. L'incentivo consiste nella corresponsione in busta paga al lavoratore della quota di contribuzione a INPS  che sarebbe normalmente a suo carico.  

    Il beneficio va richiesto al datore di lavoro e si riceve dal momento in cui scatta  la possibilità di pensionamento. 

    Leggi per i dettagli BONUS Maroni come si richiede

    Maggiorazioni sociali: aumento importi e soglie di accesso

    Come detto passa a  regime dal 2026 l'incremento delle maggiorazioni sociali destinati ai pensionati  in condizioni di disagio pari a  20 euro mensili.

     L’incremento spetta a  chi riceve:

    •   sia pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata 
    •  che pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile,

    purche l'assegno sia inferiore ai limiti reddituali stabiliti annualmente dal Ministero.

    Inoltre dal 2026 i limiti reddituali vengono aumentati di 260 euro annui rispetto ai limiti vigenti per il 2025.( leggi in merito Pensioni 2025 importi e maggiorazioni)

  • Pensioni

    Rivalutazione pensioni 2026: aumenti e date pagamento

    Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito,  con il DM del 19 novembre pubblicato il 29.11.2025 , a decorrere dal 1° gennaio 2026, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione  delle pensioni  2025 , i cui importi saranno rideterminati  in misura pari a +1,4%  salvo conguaglio da effettuarsi in sede di  perequazione per l'anno successivo.

    Confermata invece la rivalutazione definitiva del 2025 sulle pensioni 2024 , pari allo 0,80%.

    Indicativamente da gennaio 2026 l'assegno minimo di 603,4 euro sarà aumentato di  € 8,45  mentre per una pensione da € 2.000 l'aumento sarà di € 28.

    Si ricorda che per gli assegni piu alti scatta la riduzione delle percentuali di aumento (v. paragrafi successivi)

    Con la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, l’Istituto ha fornito ora le istruzioni operative per il rinnovo delle pensioni e,delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026.

    Le operazioni di rinnovo hanno interessato oltre 20 milioni di posizioni, con l’obiettivo di adeguare gli importi all’andamento dell’inflazione e di garantire la corretta applicazione delle norme fiscali e previdenziali vigenti.

    Il documento disciplina la rivalutazione automatica, gli incrementi per i trattamenti minimi, la gestione delle prestazioni assistenziali, nonché il calendario dei pagamenti 2026.

    La circolare definisce inoltre le modalità di applicazione delle ritenute fiscali, dei conguagli IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, fornendo un quadro completo delle regole operative adottate dall’INPS.

    Rivalutazione delle Pensioni: Cos’è e Come Funziona

    La rivalutazione delle pensioni, conosciuta anche come perequazione automatica, è un meccanismo previsto dalla legge italiana che ha l'obiettivo di adeguare gli importi degli assegni pensionistici all'inflazione.

     In altre parole, le pensioni vengono periodicamente aggiornate per evitare che il potere d'acquisto dei pensionati venga eroso dall'aumento del costo della vita. Questo adeguamento si basa sugli indici ISTAT, che monitorano l'andamento dei prezzi e dell'inflazione.Il calcolo dell'indice di rivalutazione viene fatto a fine anno basandosi un indice tendenziale  provvisorio e riconfermate l'anno successivo  quando viene registrato il dato statistico definitivo, sulla base del quale INPS effettua eventualmente i conguagli degli assegni già erogati.

    Le norme 

    Il meccanismo di adeguamento automatico è disciplinato dall’articolo 34 della legge n. 448/1998, come modificato dall’articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019, che prevede l’applicazione differenziata dell’indice di rivalutazione in base all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti dal titolare.

    Ulteriore riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, prorogato dalla legge di Bilancio 2025, che riconosce un incremento aggiuntivo alle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo INPS, confermato anche per il 2026.

    Rivalutazione pensioni: l’indicizzazione progressiva per fasce o per scaglioni

    Va ricordato inoltre che la rivalutazione delle pensioni  negli ultimi anni ha seguito uno schema progressivo, con un'indicizzazione differenziata in base all'importo dell'assegno. per cui  le pensioni più basse ricevono un adeguamento completo all'inflazione, mentre quelle di importo maggiore sono rivalutate solo parzialmente. Questo meccanismo è stato pensato per contenere la spesa previdenziale e garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, concentrando maggiori risorse sui pensionati che percepiscono importi più modesti.

    Per esempio, nel 2024, la rivalutazione ha portato a un aumento fino al 5,4% per le pensioni più basse, mentre per quelle di importo superiore a sei volte il minimo INPS l'aumento è stato ridotto al 32%.

    La rivalutazione delle pensioni nel 2026: tabella ed esempio

    Come detto per l’anno 2026, l’INPS applica un indice di rivalutazione provvisorio pari a +1,4%, salvo conguaglio negli anni successivi. L’adeguamento opera secondo fasce di importo, come illustrato nella seguente tabella.

    Importo complessivo pensione % indice applicato Aumento effettivo
    Fino a 4 volte il trattamento minimo 100% +1,40%
    Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo 90% +1,26%
    Oltre 5 volte il minimo 75% +1,05%

    Il trattamento minimo INPS viene aggiornato come segue:

    Anno Importo mensile Importo annuo
    2025 603,40 € 7.844,20 €
    2026 611,85 € 7.954,05 €

    Per le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, è confermato anche nel 2026 l’incremento aggiuntivo dell’1,3%, che consente di raggiungere un importo massimo mensile pari a 619,80 euro.

    Istruzioni operative e calendario pagamenti

    La circolare dedica ampio spazio alle modalità operative di gestione delle pensioni rinnovate.

     La rivalutazione è applicata al lordo delle trattenute fiscali, mentre le prestazioni assistenziali e risarcitorie (assegno sociale, invalidità civile, indennità) sono adeguate secondo criteri specifici. 

    Sul piano fiscale, l’INPS procede ai conguagli IRPEF 2025 sulle mensilità di gennaio e febbraio 2026, con possibilità di rateazione fino a novembre 2026 per importi a debito superiori a 100 euro e pensioni fino a 18.000 euro annui. Le addizionali regionali e comunali sono trattenute secondo il consueto calendario annuale. 

    Per quanto riguarda i pagamenti, le pensioni sono corrisposte il primo giorno bancabile del mese, con eccezione del mese di gennaio. Il calendario 2026 è il seguente:

    Mese Poste Banche
    Gennaio 3 5
    Febbraio 2 2
    Marzo 2 2
    Aprile 1 1
    Maggio 2 4
    Giugno 1 1
    Luglio 1 1
    Agosto 1 3
    Settembre 1 1
    Ottobre 1 1
    Novembre 2 2
    Dicembre 1 1

  • Pensioni

    Verifica esistenza in vita pensionati estero 2026: istruzioni INPS

    Con il Messaggio INPS n. 3863 del 19 dicembre 2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative alla prima fase 2026 della verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero, procedura indispensabile per garantire la regolarità dei pagamenti ed evitare indebite erogazioni dopo il decesso del beneficiario 

    La verifica, come di consueto, è affidata a Citibank N.A., soggetto incaricato del servizio di pagamento delle pensioni fuori dal territorio nazionale.

    La circolare riveste particolare rilievo per datori di lavoro, consulenti del lavoro e patronati, chiamati ad assistere i pensionati interessati, soprattutto nei casi di mancata attestazione o di rischio di sospensione della prestazione. Vediamo i contenuti principali.

    Quadro normativo

    L’accertamento dell’esistenza in vita rientra negli obblighi contrattuali del fornitore del servizio di pagamento delle pensioni all’estero ed è finalizzato a ridurre il rischio di percezioni indebite.

    Il processo è strutturato, anche per il biennio 2026-2027, in due fasi distinte; il Messaggio n. 3863/2025 disciplina esclusivamente la prima fase 2026.

    Sono interessati  alla verifica i pensionati residenti in:

    • America;
    • Asia ed Estremo Oriente;
    • Paesi scandinavi;
    • Stati dell’Europa orientale e Paesi limitrofi.

    Restano invece esclusi dall’accertamento generalizzato alcuni gruppi di pensionati, tra cui:

    1. soggetti residenti in Paesi con cui l’INPS ha accordi di scambio telematico dei dati di decesso (es. Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Polonia, Australia, Paesi Bassi);
    2. pensionati che hanno riscosso personalmente una rata presso Western Union in prossimità dell’avvio della verifica;
    3. pensioni già sospese per precedenti mancate attestazioni.

    Tabella calendario scadenze prima fase

    la prima fase della verifica dell’esistenza in vita per l’anno 2026 segue un calendario preciso, il cui rispetto è essenziale per evitare la sospensione dei pagamenti.

    Fase Scadenza / Periodo Effetti sul pagamento
    Invio richieste da parte di Citibank Dal 20 marzo 2026 Avvio formale della verifica
    Termine restituzione attestazione 18 luglio 2026 Pagamento ordinario regolare
    Mancata attestazione Agosto 2026 Pagamento localizzato presso Western Union
    Mancata riscossione o attestazione Entro 19 agosto 2026 Sospensione pensione da settembre 2026

    È importante evidenziare che, anche al di fuori delle aree geografiche indicate, alcuni pensionati possono essere comunque selezionati per la verifica, in un’ottica di prevenzione e controllo.

    Istruzioni operative e modalità di attestazione

    Modalità ordinarie  di risposta (cartacee)

    La modalità standard prevede l’invio a Citibank del modulo personalizzato di attestazione, compilato e firmato dal pensionato e controfirmato da un “testimone accettabile” (Autorità consolare italiana o Autorità locale abilitata), corredato da copia di un documento di identità valido.

    È obbligatorio utilizzare esclusivamente il modulo ricevuto, in quanto personalizzato: moduli in bianco non sono ammessi.

    In caso di smarrimento o mancata ricezione, il pensionato (o il patronato) deve richiederne il reinvio a Citibank.

    Procedure alternative

    Sono previste modalità semplificate per pensionati:

    • non autosufficienti o ricoverati;
    • impossibilitati a spostarsi;
    • sottoposti a tutela, procura o detenzione.

    In tali casi è utilizzabile un modulo alternativo, attestato da soggetti qualificati (medico, responsabile dell’ente, tutore o procuratore), con documentazione integrativa specifica.

    Modalità telematiche e ruolo dei patronati

    Per alcuni Paesi (Australia, Canada, Regno Unito, Stati Uniti) l’attestazione può avvenire online tramite il Portale agenti Citibank, da parte di patronati accreditati e funzionari delle rappresentanze diplomatiche.

    Il portale consente inoltre:

    • la trasmissione digitale dei moduli;
    • la consultazione dello stato dei pagamenti;
    • l’aggiornamento delle coordinate bancarie e dei dati di residenza (con effetto solo sui database della Banca).

    Riscossione presso Western Union

    La riscossione personale di una rata presso Western Union costituisce prova di esistenza in vita, entro i limiti previsti (importi massimi e Paesi abilitati).

    Attenzione: tale modalità non è valida per pensioni pagate a procuratori o legali rappresentanti e non è ammessa per importi superiori a 6.300 euro (o 6.800 dollari USA, con limiti più bassi in alcuni Paesi).

  • Pensioni

    Pensioni dicembre 2025: bonus 154,94 euro e quattordicesima: guida INPS

    Con il Messaggio INPS n. 3781 del 15 dicembre 2025 l’Istituto comunica di avere completato le lavorazioni sulla rata di pensione di dicembre 2025, includendo – se spettanti –  le due somme aggiuntive:

    1. importo aggiuntivo di 154,94 euro riferito all’anno 2025 e
    2.  somma aggiuntiva “quattordicesima” per i pensionati che maturano i requisiti di pensionamento nel secondo semestre 2025.

    Secondo i dati forniti dall’INPS, l’importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 400.000 pensionati, mentre la quattordicesima di dicembre 2025 riguarda 149.580 beneficiari

    Nella maggior parte dei casi il pagamento avviene d’ufficio, mentre per alcune posizioni sono necessarie verifiche da parte delle Strutture territoriali.

    Misura Pagamento Dati INPS
    Importo aggiuntivo 2025 Fino a 154,94 € Oltre 400.000 beneficiari
    Quattordicesima 2025 Nel cedolino di dicembre 149.580 beneficiari

    Pensione dicembre 2025 e importo aggiuntivo e quattordicesima cosa sono

    L’importo aggiuntivo di 154,94 euro trova fondamento nell’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Si tratta di una somma riconosciuta ai pensionati con redditi contenuti, secondo criteri già definiti dalla circolare INPS n. 68 del 2001. Per l’anno 2025 l’INPS precisa che, per le pensioni gestite nei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, in attesa delle verifiche reddituali definitive.

    La quattordicesima è invece disciplinata dall’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificata successivamente dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

    Per le istruzioni operative riferite al 2025, il Messaggio INPS richiama anche il messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025.

    Per entrambe le prestazioni, nelle elaborazioni di dicembre 2025 sono stati applicati i valori aggiornati tenendo conto dell’indice di perequazione definitivo pari a +0,80%.

    Pensione dicembre 2025: calcolo importo aggiuntivo

    L’importo aggiuntivo può spettare ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative, nonché delle altre forme di previdenza obbligatoria, incluse le pensioni erogate dagli enti trasformati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994.

    L’INPS segnala tuttavia diverse ipotesi di esclusione

    L’importo non è riconosciuto, tra l’altro, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva finché la prestazione non risulta completa, né su alcune prestazioni assistenziali o su pensioni supplementari, detassate per convenzioni contro la doppia imposizione o con pagamento localizzato. 

    Restano inoltre escluse le pensioni con importo pari a zero nel mese di dicembre 2025.

    Per le pensioni dei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, sulla base dell’importo pensionistico e dell’ultimo reddito disponibile in banca dati, purché non antecedente al 2021. In presenza di decorrenza infrannuale, l’importo è riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di pensione.

    Parametro 2025 Valore Utilizzo
    Importo aggiuntivo massimo 154,94 € Accreditato a dicembre se spettante
    Trattamento minimo annuo 7.844,20 € Parametro per i limiti di reddito
    Limite reddito individuale 11.766,30 € Trattamento minimo × 1,5
    Limite reddito familiare 23.532,60 € Trattamento minimo × 3

    Nel cedolino di dicembre 2025 l’importo è indicato con la dicitura “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Credito anno 2025”. In caso di mancato accredito, è necessario verificare i dati reddituali ed eventualmente presentare una ricostituzione pensionistica.

    Pensione dicembre 2025: istruzioni dettagliate quattordicesima II semestre

    La quattordicesima viene riconosciuta con la rata di dicembre 2025 ai pensionati che compiono 64 anni nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025, nonché a coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2025, purché in possesso dei requisiti reddituali previsti.

    Per la Gestione pubblica, il pagamento riguarda chi perfeziona il requisito anagrafico tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025

    L’INPS segnala che sono state lavorate le domande pervenute fino al 6 ottobre 2025 e che eventuali posizioni scartate devono essere verificate dalle Strutture territoriali, soprattutto in presenza di più trattamenti pensionistici.

    Quattordicesima dicembre 2025 Numero beneficiari
    Totale beneficiari 149.580
    Gestione integrata 148.291
    Gestione pubblica 1.289

    L’INPS precisa che, qualora emerga successivamente la perdita dei requisiti, le somme indebitamente percepite saranno recuperate in 12 rate a partire dalla prima rata utile, previa comunicazione al pensionato.

    Nel cedolino di dicembre 2025 la somma è indicata come “Quattordicesima (Legge 3 agosto 2007, n. 127) – Credito anno 2025”. Anche per questa prestazione sono previste comunicazioni tramite e-mail, App IO e area personale MyINPS.

    Pensione dicembre 2025 come verificare e richiedere gli importi

    Per consultare il cedolino della pensione di dicembre 2025, inclusi i dettagli su importi aggiuntivi e quattordicesima mensilità, è necessario accedere al servizio online dell'INPS dedicato ai pensionati accedendo al sito  www.inps.it e procedendo all'autenticazione  come segue:

    1 – Clicca su "Accedi" in alto a destra.

    Effettua l'accesso utilizzando una delle seguenti credenziali:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
    • CIE (Carta d'Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    2 – Una volta autenticato, nella sezione "Servizi",   utilizza la barra di ricerca digitando "Cedolino della pensione".

    3 – Seleziona il servizio "Cedolino della pensione" dai risultati.

    Consultazione del Cedolino:

    All'interno del servizio, potrai visualizzare e scaricare il cedolino relativo al mese di dicembre 2024, che includerà dettagli su:

    • Importo della pensione mensile
    • Eventuali importi aggiuntivi
    • Quattordicesima mensilità
    • Altre voci pertinenti

    In caso di difficoltà nell'accesso o nella consultazione, è consigliabile contattare il Contact Center dell'INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio operatore).

    INPS ricorda che coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.