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    Pensioni dicembre 2025: bonus 154,94 euro e quattordicesima: guida INPS

    Con il Messaggio INPS n. 3781 del 15 dicembre 2025 l’Istituto comunica di avere completato le lavorazioni sulla rata di pensione di dicembre 2025, includendo – se spettanti –  le due somme aggiuntive:

    1. importo aggiuntivo di 154,94 euro riferito all’anno 2025 e
    2.  somma aggiuntiva “quattordicesima” per i pensionati che maturano i requisiti di pensionamento nel secondo semestre 2025.

    Secondo i dati forniti dall’INPS, l’importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 400.000 pensionati, mentre la quattordicesima di dicembre 2025 riguarda 149.580 beneficiari

    Nella maggior parte dei casi il pagamento avviene d’ufficio, mentre per alcune posizioni sono necessarie verifiche da parte delle Strutture territoriali.

    Misura Pagamento Dati INPS
    Importo aggiuntivo 2025 Fino a 154,94 € Oltre 400.000 beneficiari
    Quattordicesima 2025 Nel cedolino di dicembre 149.580 beneficiari

    Pensione dicembre 2025 e importo aggiuntivo e quattordicesima cosa sono

    L’importo aggiuntivo di 154,94 euro trova fondamento nell’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Si tratta di una somma riconosciuta ai pensionati con redditi contenuti, secondo criteri già definiti dalla circolare INPS n. 68 del 2001. Per l’anno 2025 l’INPS precisa che, per le pensioni gestite nei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, in attesa delle verifiche reddituali definitive.

    La quattordicesima è invece disciplinata dall’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificata successivamente dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

    Per le istruzioni operative riferite al 2025, il Messaggio INPS richiama anche il messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025.

    Per entrambe le prestazioni, nelle elaborazioni di dicembre 2025 sono stati applicati i valori aggiornati tenendo conto dell’indice di perequazione definitivo pari a +0,80%.

    Pensione dicembre 2025: calcolo importo aggiuntivo

    L’importo aggiuntivo può spettare ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative, nonché delle altre forme di previdenza obbligatoria, incluse le pensioni erogate dagli enti trasformati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994.

    L’INPS segnala tuttavia diverse ipotesi di esclusione

    L’importo non è riconosciuto, tra l’altro, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva finché la prestazione non risulta completa, né su alcune prestazioni assistenziali o su pensioni supplementari, detassate per convenzioni contro la doppia imposizione o con pagamento localizzato. 

    Restano inoltre escluse le pensioni con importo pari a zero nel mese di dicembre 2025.

    Per le pensioni dei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, sulla base dell’importo pensionistico e dell’ultimo reddito disponibile in banca dati, purché non antecedente al 2021. In presenza di decorrenza infrannuale, l’importo è riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di pensione.

    Parametro 2025 Valore Utilizzo
    Importo aggiuntivo massimo 154,94 € Accreditato a dicembre se spettante
    Trattamento minimo annuo 7.844,20 € Parametro per i limiti di reddito
    Limite reddito individuale 11.766,30 € Trattamento minimo × 1,5
    Limite reddito familiare 23.532,60 € Trattamento minimo × 3

    Nel cedolino di dicembre 2025 l’importo è indicato con la dicitura “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Credito anno 2025”. In caso di mancato accredito, è necessario verificare i dati reddituali ed eventualmente presentare una ricostituzione pensionistica.

    Pensione dicembre 2025: istruzioni dettagliate quattordicesima II semestre

    La quattordicesima viene riconosciuta con la rata di dicembre 2025 ai pensionati che compiono 64 anni nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025, nonché a coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2025, purché in possesso dei requisiti reddituali previsti.

    Per la Gestione pubblica, il pagamento riguarda chi perfeziona il requisito anagrafico tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025

    L’INPS segnala che sono state lavorate le domande pervenute fino al 6 ottobre 2025 e che eventuali posizioni scartate devono essere verificate dalle Strutture territoriali, soprattutto in presenza di più trattamenti pensionistici.

    Quattordicesima dicembre 2025 Numero beneficiari
    Totale beneficiari 149.580
    Gestione integrata 148.291
    Gestione pubblica 1.289

    L’INPS precisa che, qualora emerga successivamente la perdita dei requisiti, le somme indebitamente percepite saranno recuperate in 12 rate a partire dalla prima rata utile, previa comunicazione al pensionato.

    Nel cedolino di dicembre 2025 la somma è indicata come “Quattordicesima (Legge 3 agosto 2007, n. 127) – Credito anno 2025”. Anche per questa prestazione sono previste comunicazioni tramite e-mail, App IO e area personale MyINPS.

    Pensione dicembre 2025 come verificare e richiedere gli importi

    Per consultare il cedolino della pensione di dicembre 2025, inclusi i dettagli su importi aggiuntivi e quattordicesima mensilità, è necessario accedere al servizio online dell'INPS dedicato ai pensionati accedendo al sito  www.inps.it e procedendo all'autenticazione  come segue:

    1 – Clicca su "Accedi" in alto a destra.

    Effettua l'accesso utilizzando una delle seguenti credenziali:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
    • CIE (Carta d'Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    2 – Una volta autenticato, nella sezione "Servizi",   utilizza la barra di ricerca digitando "Cedolino della pensione".

    3 – Seleziona il servizio "Cedolino della pensione" dai risultati.

    Consultazione del Cedolino:

    All'interno del servizio, potrai visualizzare e scaricare il cedolino relativo al mese di dicembre 2024, che includerà dettagli su:

    • Importo della pensione mensile
    • Eventuali importi aggiuntivi
    • Quattordicesima mensilità
    • Altre voci pertinenti

    In caso di difficoltà nell'accesso o nella consultazione, è consigliabile contattare il Contact Center dell'INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio operatore).

    INPS ricorda che coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.

  • Pensioni

    Riscatto del fondo pensione residenti all’estero: l’Agenzia chiarisce

    Con la Risposta n. 296/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare in caso di riscatto totale anticipato, quando il percettore risulta residente all’estero.

    Il documento affronta un caso di particolare rilevanza per datori di lavoro, consulenti e lavoratori italiani espatriati, poiché chiarisce l’applicazione delle regole interne e convenzionali in presenza di una posizione maturata in Italia ma liquidata a un soggetto fiscalmente residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

    Il quesito riguarda, infatti, l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore (legge 26 luglio 1978, n. 575) e la possibile qualificazione del riscatto come reddito di pensione ai sensi dell’articolo 17 del Trattato.

    L’Agenzia, dopo un approfondito esame della normativa interna e convenzionale, offre un orientamento di interesse operativo, utile per la gestione di casi analoghi da parte di professionisti e aziende.

    Il caso: riscatto pensione integrativa residente a Singapore

    L’istanza riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE, residente fiscalmente a Singapore, già dipendente di società italiane e iscritto a un fondo pensione negoziale (Fondo Alfa). Dopo il trasferimento all’estero e la cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente non ha più versato contribuzione, ma mantiene una posizione individuale maturata in Italia.

    Pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile prevista dagli ordinamenti italiani, il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione. L’istante chiede quindi di poter ottenere la liquidazione in un’unica soluzione e domanda se tale somma rientri tra le “pensioni” disciplinate dall’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore, e quindi imponibile esclusivamente nello Stato di residenza Singapore).

    L’Agenzia ricorda preliminarmente che Singapore è incluso tra i Paesi a fiscalità privilegiata del D.M. 4 maggio 1999, con conseguente applicazione della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia ex articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Tuttavia, l’accertamento effettivo della residenza non è oggetto dell’istituto dell’interpello, per cui il parere viene fornito assumendo validamente la residenza a Singapore come dichiarata dal contribuente.

    Dal punto di vista della normativa interna, l’Agenzia ribadisce che:

    • le prestazioni dei fondi pensione costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis, TUIR);
    • tali redditi si considerano prodotti in Italia quando corrisposti da soggetto residente (articolo 23, comma 2, lettera b), TUIR);
    • la prestazione è quindi soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 24, comma 1-quater, del d.P.R. 600/1973 e dell’articolo 14 del d.lgs. 252/2005.

    A questo punto si rende necessario verificare l’eventuale prevalenza delle norme convenzionali, come previsto dagli articoli 169 del TUIR e 75 del d.P.R. 600/1973.

    La Risposta: non è reddito da pensione se manca il requisito anagrafico

    Nel valutare la corretta qualificazione del reddito, l’Agenzia osserva che la Convenzione non disciplina espressamente il riscatto delle posizioni di previdenza complementare. È quindi necessario stabilire se l’erogazione debba essere trattata come:

    • reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’articolo 14 (“Servizi personali”), oppure
    • reddito di pensione, disciplinato dall’articolo 17 (“Pensioni”).

    Richiamando il Commentario OCSE all’articolo 18, l’Agenzia sottolinea che una prestazione può essere considerata “altra remunerazione analoga alla pensione” solo quando rappresenta la commutazione di un diritto pensionistico già maturato.

    Nel caso analizzato:

    • il contribuente non ha ancora maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare;
    • il riscatto anticipato riguarda esclusivamente la somma maturata fino al momento del disinvestimento;
    • non si configura quindi alcuna sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato.

    Per tali motivi, l’Agenzia conclude che il reddito non può essere qualificato come “pensione” ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.

    La somma erogata costituisce invece una remaunerazione analoga ai redditi da lavoro dipendente, poiché l’articolo 50 del TUIR ricomprende espressamente le prestazioni pensionistiche complementari tra i redditi assimilati al lavoro subordinato.

    Pertanto, ai fini convenzionali il riscatto deve essere attratto nell’ambito dell’articolo 14 della Convenzione.

    Poiché tutta la posizione previdenziale è maturata per attività lavorativa svolta in Italia, lo Stato della fonte (Italia) mantiene la potestà impositiva concorrente.

    La prestazione è quindi imponibile in Italia, con applicazione della ritenuta prevista dalla normativa interna.

    Eventuali casi di doppia imposizione devono essere risolti dallo Stato di residenza (Singapore) ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione.

  • Pensioni

    Accordo Italia -Moldavia sicurezza sociale, tutte le istruzioni

    Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano Calderone e il Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale della Moldova Alexei Buzu avevano firmato  il 31 ottobre 2024  a Roma  un nuovo Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale  che prevede la possibilità di totalizzazione dei contributi previdenziali.

    Il 1 luglio 2025 è apparsa in Gazzetta Ufficiale la legge 98 2025 di ratifica dell'accordo .Qui il testo.

    Si ricorda che tra i due paesi è già in vigore   dal 2023 un accordo in materia di  pensioni e contribuzione,  che però non prevedeva la totalizzazione dei contributi. Con il nuovo accordo è stato  semplificato il raggiungimento dei requisiti  di pensione.  

    L’Accordo entra in vigore dopo che entrambi i Paesi ne hanno notificato l’approvazione e sostituisce l'accordo del 2021.

    Il 30 settembre 2025 INPS ha pubblicato una circolare riepilogativa  N. 131-2025 con tutte le istruzioni

    Vediamo meglio  la disciplina prevista.

    L’accordo per la sicurezza sociale 2025

    L’accordo mira a garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani e moldavi che hanno svolto attività lavorativa in entrambi i Paesi. Consente la somma (totalizzazione) dei contributi versati in Italia e in Moldova per maturare i requisiti necessari al pensionamento.

     Ambito di applicazione

    Prestazioni coperte:

    • Per l’Italia: pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti (INPS) e rendite da infortuni sul lavoro/malattie professionali (INAIL).
    • Per la Moldova: pensioni per età, disabilità (malattia o infortunio), superstiti.

    Esclusioni:

    Non rientrano assegni sociali e prestazioni assistenziali non contributive italiane.

    Escluse anche le pensioni speciali moldave e quelle anticipate.

    Totalizzazione dei periodi contributivi

    Se un lavoratore ha versato contributi in entrambi i Paesi, questi possono essere sommati (totalizzati) per:

    ottenere il diritto alla pensione;

    mantenere o recuperare il diritto se i contributi in un solo Paese non bastano.

    Condizioni:

    • I periodi non devono sovrapporsi.
    • Se in uno dei due Paesi si matura il diritto autonomamente, il calcolo resta separato.
    • In caso contrario, si applica il meccanismo del pro-rata: ciascun Paese paga una quota proporzionale alla durata dei periodi di contribuzione maturati sotto la propria legislazione.
    • Lavoratori distaccati: chi viene inviato temporaneamente (max 24 mesi prorogabili) nell’altro Stato resta soggetto alla previdenza del Paese d’origine.
    • Autonomi: stessi criteri dei dipendenti per permanenze brevi.
    • Personale di trasporto, marittimi, diplomatici e funzionari pubblici: sono previste regole speciali a seconda della sede dell’impresa o dell’Amministrazione da cui dipendono.

    Leggi per ulteriori dettagli   Pensioni Italia Moldavia al via le domande

    Pagamento e modalità pratiche

    Le pensioni sono pagate anche se il beneficiario vive nell’altro Stato.

    I pagamenti saranno effettuati:

    • in valuta nazionale se il beneficiario risiede nello stesso Paese dell’ente pagatore;
    • in euro se il beneficiario risiede nell’altro Paese.

    È previsto lo scambio diretto di informazioni e collaborazione tra le autorità e gli istituti previdenziali dei due Stati ( INPS e CNAS moldava).

    ATTENZIONE 

    Se i contributi in un Paese non raggiungono almeno un anno, quel periodo non dà diritto a prestazioni in quel Paese ma può essere utilizzato dall’altro.

    Anche se l’Accordo venisse cancellato , i diritti maturati restano validi.

  • Pensioni

    Modello Red 2025 redditi 2024: al via le comunicazioni

    Inps ha comunicato l'inizio della campagna RED 2025, con riferimento ai redditi 2024 con il messaggio 2842 del 30.9.2025. Le comunicazioni agli interessati sono in corso di invio.

    La scadenza è fissata al 28 febbraio 2026 (v. sotto le modalità)

    Si ricorda che il sistema previdenziale italiano prevede sia prestazioni assistenziali  aggiuntive che benefici economici  per  i pensionati con reddito sotto una certa soglia determinata annualmente.  Il diritto all'erogazione di questi benefici è oggetto di verifiche annuali dall'inps  in merito al reddito complessivo  dell'intestatario dell'assegno pensionistico, al reddito del coniuge o dei familiari.

    In generale, chi riceve prestazioni legate al reddito deve comunicare all'INPS i propri redditi e, se necessario, anche quelli del coniuge e dei familiari. 

    Questo obbligo è importante per evitare la sospensione delle prestazioni, come previsto dalla legge (art. 35, comma 10-bis, del D.L. 207/2008, convertito dalla Legge n. 14/2009).

    Lo scorso anno l'INPS ha introdotto il servizio online "RED Precompilato", che sostituisce il vecchio "RED Semplificato".

    Vediamo di seguito le indicazioni fornite dall'INPS sul nuovo servizio

    Cos’è il RED Precompilato?

    Il  servizio "RED Precompilato" semplifica la dichiarazione dei redditi  richiesta aii pensionati residenti in Italia.

     Pur rimanendo possibile inviare la dichiarazione tramite CAF o professionisti abilitati, il servizio consente ai pensionati  di verificare, confermare, modificare o integrare i dati reddituali già in possesso dell'INPS, per poi inviare la dichiarazione telematicamente, in modo veloce e in completa autonomia,.

    Il servizio è stato progettato nell’ambito del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come comunicato  con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.

    Supporto alla compilazione:  Il  nuovo servizio è accompagnato da un assistente virtuale (chatbot), che aiuta a compilare correttamente la dichiarazione e a capire come valorizzare le diverse informazioni reddituali.

    Come accedere al RED Precompilato? quando è la scadenza?

    Il servizio "RED Precompilato" è disponibile sul sito dell'INPS, nella sezione "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)". 

    Per accedere all'area riservata e personale  è necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:

    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore
    • CIE (Carta di identità elettronica) 3.0
    • eIDAS (Sistema di identificazione elettronica).

    ATTENZIONE Il termine per presentare la dichiarazione dei redditi per la Campagna RED ordinaria 2025 (redditi 2024) è il 28 febbraio 2026.

    Con questa modalità  i pensionati possono gestire in maniera più semplice e rapida l'obbligo di comunicazione dei redditi, garantendo che i propri benefici economici non vengano sospesi.

    Si ricorda che resta sempre possibile anche rivolgersi ai CAF e Patronati accreditati INPS.

  • Pensioni

    Pensioni all’estero: al via la seconda fase delle verifiche di esistenza 2025

    La procedura di verifica dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono le prestazioni all’estero  è una misura consolidata che garantisce la regolarità dei pagamenti, evitando l’erogazione indebita delle pensioni a soggetti deceduti.

    Sono previste sempre fasi  differenziate a seconda dell’area geografica di residenza, e  alcune esenzioni per specifici gruppi di pensionati, in base agli accordi esistenti con gli enti previdenziali di diversi Paesi. (

    Nel messaggio 1419 del 5 maggio 2025,  INPS  precisava la scadenza del 18 luglio  per  pensionati residenti in

    • America, 
    • Asia, 
    • Estremo Oriente,
    •  Paesi scandinavi, 
    • Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.

    Con nuovo messaggio 2624 del 9 settembre l'istituto annuncia che dal 17 settembre 2025 parte la seconda fase della campagna  per le zone di:

    • Europa, Africa e Oceania, 
    • esclusi Paesi scandinavi ed Est Europa già coinvolti nella prima fase.

     Citibank N.A., che invierà a ciascun pensionato una lettera esplicativa e il modulo personalizzato da restituire entro il 15 gennaio 2026. Chi non presenterà la documentazione nei tempi previsti riceverà la rata di febbraio 2026 in contanti presso gli sportelli Western Union. In caso di mancata riscossione o mancata produzione dell’attestazione entro il 19 febbraio 2026, la pensione sarà sospesa dalla rata di marzo 2026.

    Ricordiamo di seguito una sintesi delle procedure con la tabella di tutte le scadenze.

    Verifica pensioni all’estero: tabella scadenze

    Il processo di verifica si articola in due fasi, ognuna delle quali riguarda specifiche aree geografiche come da tabella seguente:

    Tabella Scadenze Verifica Esistenza in Vita

    Scadenze della verifica dell’esistenza in vita
    Aree geografiche Periodo di invio della richiesta (lettera INPS/Citibank) Termine per la risposta dei pensionati (invio dell’attestazione) Data per riscossione in contanti presso Western Union Data di sospensione della pensione in caso di mancata attestazione
    America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi Dal 20 marzo 2025 Entro il 15 luglio 2025 Agosto 2025 (entro il giorno 19) Dal Settembre 2025
    Europa, Africa e Oceania Dal 17 settembre 2025 Entro il 15 gennaio 2026 Febbraio 2026 (entro il giorno 19) Dal Marzo 2026

    Se il pensionato non presenta l’attestazione nei termini previsti, la rata della pensione viene erogata in contanti presso le agenzie Western Union del paese di residenza.

    Se non viene riscossa entro il 19 del mese successivo, il pagamento viene sospeso.

    Verifica pensioni all’estero: gli esclusi

    Alcuni gruppi di pensionati sono esclusi dall’accertamento, si tratta in particolare di:

    • Pensionati residenti in Polonia con pensioni anche dallo ZUS, grazie allo scambio automatico di dati con l’INPS.
    • Pensionati che hanno riscosso la pensione presso Western Union di recente, poiché ciò attesta la loro esistenza in vita.
    • Pensionati già sospesi da Citibank per mancata attestazione nelle verifiche precedenti.
    • Pensionati residenti in Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Australia e Paesi Bassi, per i quali esistono accordi telematici con gli enti previdenziali locali.

    Pensioni all’estero: procedura e modalità di dimostrazione dell’esistenza in vita

     Gli step della procedura di verifica sono i seguenti :

    Invio della richiesta di attestazione di esistenza in vita

    Citibank invierà ai pensionati una lettera esplicativa e un modulo personalizzato per l’attestazione in italiano e, a seconda del paese, anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.

    Il modulo deve essere compilato, firmato e inviato con:

    • Un documento d’identità valido con foto
    • Firma di un “testimone accettabile”, ovvero rappresentanti di ambasciate, consolati o autorità locali.

    Chi non riceve la documentazione può richiedere un nuovo modulo via email o presso i Patronati abilitati.

    Le modalità accettate per dimostrare l’esistenza in vita sono tre:

    A) Modalità cartacea

    Invio del modulo firmato e certificato da un testimone accettabile all’indirizzo PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, Regno Unito.

    Se le autorità locali rifiutano di compilare il modulo standard, possono essere accettati certificati ufficiali locali, ma solo se attestano esplicitamente l’esistenza in vita.

    Casi particolari:

    Per pensionati infermi, in istituti sanitari o detenuti, possono firmare l’attestazione direttori di istituti, medici curanti, tutori o procuratori.

    B) Attestazione via portale web Citibank

    Disponibile per pensionati in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti tramite operatori di Patronato riconosciuti.

    Possibilità di usare la videochiamata con i Consolati italiani.

    Patronati all’estero possono caricare i moduli direttamente nel portale Citibank per evitare ritardi postali.

    C) Riscossione personale presso Western Union

    La riscossione in contanti di una rata entro la scadenza indicata vale come prova di esistenza in vita.

    Non disponibile per pensionati con rappresentanti legali o in paesi senza Western Union.

    Limite massimo per riscossione: 6.300 euro o 6.800 dollari (in Spagna e Cipro il limite è 3.000 euro).

    ATTENZIONE    Se il pagamento viene sospeso, il pensionato può chiedere la riemissione alla sede INPS competente, allegando un documento d’identità.

    Pensioni all’estero: servizi di supporto Citibank – INPS

    Per assistenza, pensionati e patronati possono contattare Citibank:

    Sito web: www.inps.citi.com

    Email: [email protected]

    Telefono: numeri indicati nella lettera esplicativa (attivo dal lunedì al venerdì, 8:00-20:00 ora italiana).

    Servizio automatico disponibile 24/7 per controllare lo stato della pratica.

     Si ricorda che i Patronati.

    • Possono richiedere nuovi moduli per i pensionati.
    • Possono certificare l’esistenza in vita online per i pensionati in paesi selezionati.
    • Devono informare i pensionati della scadenza per l’invio e delle alternative disponibili (modulo cartaceo, riscossione in contanti, attestazione digitale).
    • Devono supportare i pensionati fragili nella compilazione e certificazione del modulo.

  • Pensioni

    Accordo Italia- Albania, le istruzioni ai datori di lavoro

    E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU n.67 del 21-3-2025)  la Legge 11 marzo 2025, n. 29  . in vigore dal 22 marzo, che ratifica ed esegue l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024. L’Accordo favorisce in particolare  la tutela previdenziale dei lavoratori italiani e albanesi, garantendo la continuità dei diritti sociali tra i due Paesi e facilitando la mobilità lavorativa. Il  10 aprile è stato firmato dalla ministra del lavoro Calderone e dalla viceministra all'Economia albanese Manjani l'accordo per l'attuazione amministrativa 

    Inps ha emanato le istruzioni generali e sulle domande di pensione.

    Con il messaggio 2602 del 5 settembre 2025, facendo seguito alla circolare n. 106 del 1° luglio 2025, con la quale sono state illustrate le disposizioni applicative dell’Accordo,  INPS chiarisce anche le  istruzioni ai datori di lavoro sugli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati.

    Accordo Italia- Albania: riconoscimento delle pensioni

    L'accordo disciplina in dettaglio le modalità di riconoscimento, pagamento ed esportabilità delle pensioni e il coordinamento dei contributi previdenziali per i lavoratori nei due Paesi.

    Gli Enti previdenziali coinvolti sono 

        In Italia: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

        In Albania: L’ente responsabile è l’Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica d'Albania (Instituti i Sigurimeve Shoqërore – ISSH).

    Questi enti operano come istituzioni competenti per l’erogazione e il riconoscimento delle prestazioni sociali in base alle disposizioni dell’Accordo.

    Gli oneri finanziari derivanti dall'Accordo ammontano a 12 milioni di euro per il 2025, con una progressiva crescita poi fino a 23,4 milioni di euro annui dal 2032.

    L’Accordo prevede due modalità di calcolo per il riconoscimento delle pensioni ai lavoratori che hanno svolto attività in entrambi gli Stati:

    •    (A) Regime autonomo (Articolo 12)

    Se un lavoratore ha maturato i contributi minimi richiesti dalla legislazione di uno Stato senza dover ricorrere alla totalizzazione con l’altro Stato, la pensione viene calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati in quel Paese.

    In questo caso, l’ente previdenziale italiano o albanese eroga in modo indipendente la pensione al beneficiario.

    • (B) Regime di totalizzazione internazionale e pro-rata (Articolo 13)

    Se un lavoratore non ha maturato contributi sufficienti in uno Stato per avere diritto alla pensione, vengono cumulati i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi.

    Il calcolo della pensione avviene secondo la totalizzazione:

    •   Si determina l’importo teorico della pensione che spetterebbe se tutti i contributi fossero stati versati nel Paese in cui si chiede la prestazione.
    •   Si calcola l’importo effettivo sulla base dei soli contributi versati in quel Paese, applicando la formula pro-rata.

    Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: esportabilità Pensioni – trattamenti minimi

    Le pensioni erogate da uno dei due Stati possono essere trasferite all’estero senza riduzioni, anche se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo.

    Non sono previste penalizzazioni per il trasferimento della residenza.

    •  Pensioni minime e integrazione al trattamento minimo (Articolo 16)

    Se un lavoratore riceve una pensione calcolata in regime pro-rata e questa è inferiore al trattamento minimo previsto in uno dei due Stati, l’integrazione viene concessa solo se il beneficiario risiede nel Paese che eroga la prestazione.

    L’integrazione al trattamento minimo è a carico esclusivo dello Stato di residenza del pensionato.

    • Applicazione ai periodi contributivi pregressi

    I contributi versati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo saranno riconosciuti ai fini della totalizzazione.

    Tuttavia, l’Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.

    Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: contribuzione per i lavoratori

    Contributi previdenziali per lavoratori transfrontalieri

        Lavoratori distaccati (Articolo 6)

    Se un lavoratore dipendente è inviato temporaneamente in uno dei due Stati da un’impresa con sede nell’altro Paese, continua a versare i contributi previdenziali nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi, evitando una doppia contribuzione.

         Lavoratori autonomi (Articolo 6, comma 2)

    Un lavoratore autonomo che esercita la sua attività abitualmente in uno Stato e si trasferisce temporaneamente per lavorare nell’altro Paese per meno di 24 mesi rimane soggetto alla legislazione previdenziale del Paese d’origine.

        Personale viaggiante e marittimo (Articolo 6, comma 3 e 4)

    Il personale delle compagnie aeree, ferroviarie o di trasporto su strada è assicurato nel Paese in cui ha sede l’impresa.

    I membri dell’equipaggio di una nave sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera della nave.

    Istruzioni ai datori di lavoro

    • Per i  Lavoratori distaccati dall’Italia in Albania  la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità in uso per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in materia di sicurezza sociale con l’Italia. Pertanto, per l’effettuazione degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione  e  non è dovuto , per cui la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”. 
    • Per i lavoratori distaccati dall’Albania in Italia i datori di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens, il codice “Tipo Contribuzione” di nuova istituzione “78”, avente il significato di “lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale Italia- Albania)”.  Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo (cfr. l’art. 2), gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

    Le istruzioni si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025. 

    Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell’Accordo (1° luglio 2025) e la data di pubblicazione del  messaggio, 5 settembre 2025,  i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DM/Vig).

  • Pensioni

    Fondo Prevedi: aumento contributi rinviato ad ottobre

    Con l’allegato accordo sottoscritto il 15 luglio  2925  le Parti istitutive del Fondo Prevedi (Ance, Associazioni Artigiane, Feneal UIL, Filca CISL e  Fillea CGIL) hanno stabilito che, in considerazione dei tempi tecnici necessari   per gli adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nell’accordo del 4 luglio 2025  troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025. invece che 1 luglio.

    Fondo Prevedi cos’è, a cosa serve?

    Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo  ed ha scopo di integrare la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore dei lavoratori da parte dei datori di lavoro e degli stessi dipendenti, per le aziende che applicano:

    • CCNL Edili Industria, 
    • CCNL Edili Artigianato e 
    • CCNL Edili  Piccola industria Aniem-Anier-Confimi

    Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "Guida sul calcolo del contributo contrattuale" nella sezione "Documentazione – Normativa" del sito internet www.prevedi.it.

    Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale)".

    Scarica qui il PDF dei contributi dettagliati aggiornati al 2025 (v. tabella sottostante)

    Obbligo trasparenza contributi Prevedi

    Si ricorda che dal 1 gennaio 2018 è obbligatoria  l'indicazione della voce Fondo Prevedi nella busta paga mensile in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso quello contrattuale) e la  consegna  ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale, 

    • nella prima busta paga o  
    • nella Certificazione Unica  rilasciata ogni anno dal datore di lavoro co oppure
    • nel contratto di assunzione del lavoratore,

    In particolare il documento in questione,  informa i lavoratori che  : " in applicazione dei CCNL Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi, il  datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "contributo contrattuale". Il contributo contrattuale,  è a carico del solo datore di lavoro e determina l’"iscrizione contrattuale" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore."

    La misura della contribuzione a Prevedi 2025