• Pensioni

    Montante contributivo pensioni: rivalutazione 2025

    Per il calcolo delle pensioni  con calcolo interamente contributivo o misto,  il montante  di contributi versati al 31 dicembre 2025 sarà rivalutato del  1,040445, secondo quanto comunicato in questi giorni  dall’Istat e sulla base di  quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 335/1995

    Il tasso di capitalizzazione annuo è stato calcolato sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale  nel quinquennio precedente , ufficializzato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione rappresenta un elemento essenziale per determinare l'importo iniziale delle pensioni calcolate, in tutto o in parte, con il metodo contributivo. Nel 2024 è stato pari a 1,036622.

    Per fare un esempio  nel 2019  il coefficiente di rivalutazione è  stato pari a 1,018254, il che significa che un  montante  di contributi versati  di 100mila euro con  tale  coefficiente di  rivalutazione  produce una  base per il calcolo dell'assegno pensionistico  pari a circa 101.800 euro).

    Va detto comunque che la normativa vigente prevede che i tassi negativi vengano riportati a zero, evitando sempre  riduzioni del montante contributivo accumulato.

    Il calcolo del metodo contributivo

    Nel sistema contributivo, sulla base della legge Dini del 1995 i contributi versati dai lavoratori vengono rivalutati annualmente in base al tasso di capitalizzazione, con un meccanismo cumulativo che prosegue fino al pensionamento. 

    Il montante accumulato e rivalutato  viene poi moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, fissati con decreto biennale dal ministero del lavoro, e che sono sempre differenziati  in base all’età del pensionando, favorendo i pensionati più anziani. 

    Questo metodo si applica integralmente per chi ha iniziato a versare dal 1996 e, parzialmente, per chi ha contributi antecedenti al 1996 o al 2012, a seconda dell'anzianità contributiva. 

    È utilizzato anche in situazioni specifiche, come il pensionamento con quota 103 dal 2024, l’opzione donna e le pensioni in totalizzazione.

  • Pensioni

    Pensioni Italia–Moldova: nuove istruzioni INPS per le domande

    Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore l’Accordo e la relativa Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. Si tratta di un passaggio rilevante per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in entrambi i Paesi, poiché consente il riconoscimento reciproco dei contributi e l’accesso a prestazioni pensionistiche in regime internazionale.

    Con il Messaggio INPS n. 2971 dell’8 ottobre 2025, l’Istituto fornisce le prime istruzioni operative rivolte sia ai cittadini che intendono presentare domanda di pensione, sia alle Strutture territoriali INPS incaricate della gestione amministrativa delle pratiche

    Quadro normativo di riferimento

    L’Accordo e l’Intesa amministrativa, illustrati in dettaglio nella circolare n. 131 del 30 settembre 2025, disciplinano i principi generali di coordinamento dei sistemi pensionistici dei due Stati.

    I principali elementi da tenere presenti sono:

    Requisito minimo per la totalizzazione internazionale: 52 settimane di contribuzione in Italia

    Decorrenza delle prestazioni: 1° settembre 2025 per le pensioni liquidate ai sensi dell’Accordo

    Regole di calcolo: i periodi inferiori all’anno sono valutabili sia per il diritto che per la misura, secondo criteri analoghi alle altre convenzioni bilaterali; non è prevista la totalizzazione multipla

    Valuta: Leu moldavo, con conversione in euro calcolata sulla media mensile del mese precedente l’ingresso del pro-rata estero

    È previsto, inoltre, lo sviluppo di un sistema di scambio telematico dei formulari e dei dati tra INPS e CNAS (Casa Națională de Asigurări Sociale), che verrà illustrato con successivo messaggio

    Istruzioni operative per residenti e operatori

    Per i residenti in Italia, la domanda di pensione — sia in regime convenzionale italo-moldavo che in regime nazionale moldavo — deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso i consueti canali INPS. La gestione avverrà a cura della Struttura territorialmente competente in base alla residenza o, per i dipendenti pubblici, in base all’ultimo ente datore di lavoro.

    Se l’assicurato dichiara periodi assicurativi in Moldova precedenti al 1999, deve allegare la documentazione disponibile (buste paga, libretti di lavoro ecc.); questa sarà inoltrata all’Istituzione moldava competente per le verifiche

    I residenti in Moldova, invece, devono presentare la domanda tramite la CNAS, che provvede a trasmetterla al Polo specializzato della Direzione provinciale INPS di Bari

    Gli operatori delle Strutture territoriali devono attenersi alle seguenti indicazioni:

    La CNAS (codice “001”) è l’ente di riferimento per la gestione delle domande di pensione.

    Per le pensioni di invalidità, l’ente competente è il CNDDCM (codice “002”), ma la CNAS resta organismo di collegamento per lo scambio dei formulari

    Seguiranno aggiornamenti sulle procedure informatiche “NuovaIVS” e “CIWeb” per la gestione telematica delle pratiche

  • Pensioni

    Modello Red 2025 redditi 2024: al via le comunicazioni

    Inps ha comunicato l'inizio della campagna RED 2025, con riferimento ai redditi 2024 con il messaggio 2842 del 30.9.2025. Le comunicazioni agli interessati sono in corso di invio.

    La scadenza è fissata al 28 febbraio 2026 (v. sotto le modalità)

    Si ricorda che il sistema previdenziale italiano prevede sia prestazioni assistenziali  aggiuntive che benefici economici  per  i pensionati con reddito sotto una certa soglia determinata annualmente.  Il diritto all'erogazione di questi benefici è oggetto di verifiche annuali dall'inps  in merito al reddito complessivo  dell'intestatario dell'assegno pensionistico, al reddito del coniuge o dei familiari.

    In generale, chi riceve prestazioni legate al reddito deve comunicare all'INPS i propri redditi e, se necessario, anche quelli del coniuge e dei familiari. 

    Questo obbligo è importante per evitare la sospensione delle prestazioni, come previsto dalla legge (art. 35, comma 10-bis, del D.L. 207/2008, convertito dalla Legge n. 14/2009).

    Lo scorso anno l'INPS ha introdotto il servizio online "RED Precompilato", che sostituisce il vecchio "RED Semplificato".

    Vediamo di seguito le indicazioni fornite dall'INPS sul nuovo servizio

    Cos’è il RED Precompilato?

    Il  servizio "RED Precompilato" semplifica la dichiarazione dei redditi  richiesta aii pensionati residenti in Italia.

     Pur rimanendo possibile inviare la dichiarazione tramite CAF o professionisti abilitati, il servizio consente ai pensionati  di verificare, confermare, modificare o integrare i dati reddituali già in possesso dell'INPS, per poi inviare la dichiarazione telematicamente, in modo veloce e in completa autonomia,.

    Il servizio è stato progettato nell’ambito del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come comunicato  con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.

    Supporto alla compilazione:  Il  nuovo servizio è accompagnato da un assistente virtuale (chatbot), che aiuta a compilare correttamente la dichiarazione e a capire come valorizzare le diverse informazioni reddituali.

    Come accedere al RED Precompilato? quando è la scadenza?

    Il servizio "RED Precompilato" è disponibile sul sito dell'INPS, nella sezione "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)". 

    Per accedere all'area riservata e personale  è necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:

    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore
    • CIE (Carta di identità elettronica) 3.0
    • eIDAS (Sistema di identificazione elettronica).

    ATTENZIONE Il termine per presentare la dichiarazione dei redditi per la Campagna RED ordinaria 2025 (redditi 2024) è il 28 febbraio 2026.

    Con questa modalità  i pensionati possono gestire in maniera più semplice e rapida l'obbligo di comunicazione dei redditi, garantendo che i propri benefici economici non vengano sospesi.

    Si ricorda che resta sempre possibile anche rivolgersi ai CAF e Patronati accreditati INPS.

  • Pensioni

    Accordo Italia- Albania, le istruzioni ai datori di lavoro

    E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU n.67 del 21-3-2025)  la Legge 11 marzo 2025, n. 29  . in vigore dal 22 marzo, che ratifica ed esegue l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024. L’Accordo favorisce in particolare  la tutela previdenziale dei lavoratori italiani e albanesi, garantendo la continuità dei diritti sociali tra i due Paesi e facilitando la mobilità lavorativa. Il  10 aprile è stato firmato dalla ministra del lavoro Calderone e dalla viceministra all'Economia albanese Manjani l'accordo per l'attuazione amministrativa 

    Inps ha emanato le istruzioni generali e sulle domande di pensione.

    Con il messaggio 2602 del 5 settembre 2025, facendo seguito alla circolare n. 106 del 1° luglio 2025, con la quale sono state illustrate le disposizioni applicative dell’Accordo,  INPS chiarisce anche le  istruzioni ai datori di lavoro sugli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati.

    Accordo Italia- Albania: riconoscimento delle pensioni

    L'accordo disciplina in dettaglio le modalità di riconoscimento, pagamento ed esportabilità delle pensioni e il coordinamento dei contributi previdenziali per i lavoratori nei due Paesi.

    Gli Enti previdenziali coinvolti sono 

        In Italia: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

        In Albania: L’ente responsabile è l’Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica d'Albania (Instituti i Sigurimeve Shoqërore – ISSH).

    Questi enti operano come istituzioni competenti per l’erogazione e il riconoscimento delle prestazioni sociali in base alle disposizioni dell’Accordo.

    Gli oneri finanziari derivanti dall'Accordo ammontano a 12 milioni di euro per il 2025, con una progressiva crescita poi fino a 23,4 milioni di euro annui dal 2032.

    L’Accordo prevede due modalità di calcolo per il riconoscimento delle pensioni ai lavoratori che hanno svolto attività in entrambi gli Stati:

    •    (A) Regime autonomo (Articolo 12)

    Se un lavoratore ha maturato i contributi minimi richiesti dalla legislazione di uno Stato senza dover ricorrere alla totalizzazione con l’altro Stato, la pensione viene calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati in quel Paese.

    In questo caso, l’ente previdenziale italiano o albanese eroga in modo indipendente la pensione al beneficiario.

    • (B) Regime di totalizzazione internazionale e pro-rata (Articolo 13)

    Se un lavoratore non ha maturato contributi sufficienti in uno Stato per avere diritto alla pensione, vengono cumulati i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi.

    Il calcolo della pensione avviene secondo la totalizzazione:

    •   Si determina l’importo teorico della pensione che spetterebbe se tutti i contributi fossero stati versati nel Paese in cui si chiede la prestazione.
    •   Si calcola l’importo effettivo sulla base dei soli contributi versati in quel Paese, applicando la formula pro-rata.

    Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: esportabilità Pensioni – trattamenti minimi

    Le pensioni erogate da uno dei due Stati possono essere trasferite all’estero senza riduzioni, anche se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo.

    Non sono previste penalizzazioni per il trasferimento della residenza.

    •  Pensioni minime e integrazione al trattamento minimo (Articolo 16)

    Se un lavoratore riceve una pensione calcolata in regime pro-rata e questa è inferiore al trattamento minimo previsto in uno dei due Stati, l’integrazione viene concessa solo se il beneficiario risiede nel Paese che eroga la prestazione.

    L’integrazione al trattamento minimo è a carico esclusivo dello Stato di residenza del pensionato.

    • Applicazione ai periodi contributivi pregressi

    I contributi versati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo saranno riconosciuti ai fini della totalizzazione.

    Tuttavia, l’Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.

    Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: contribuzione per i lavoratori

    Contributi previdenziali per lavoratori transfrontalieri

        Lavoratori distaccati (Articolo 6)

    Se un lavoratore dipendente è inviato temporaneamente in uno dei due Stati da un’impresa con sede nell’altro Paese, continua a versare i contributi previdenziali nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi, evitando una doppia contribuzione.

         Lavoratori autonomi (Articolo 6, comma 2)

    Un lavoratore autonomo che esercita la sua attività abitualmente in uno Stato e si trasferisce temporaneamente per lavorare nell’altro Paese per meno di 24 mesi rimane soggetto alla legislazione previdenziale del Paese d’origine.

        Personale viaggiante e marittimo (Articolo 6, comma 3 e 4)

    Il personale delle compagnie aeree, ferroviarie o di trasporto su strada è assicurato nel Paese in cui ha sede l’impresa.

    I membri dell’equipaggio di una nave sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera della nave.

    Istruzioni ai datori di lavoro

    • Per i  Lavoratori distaccati dall’Italia in Albania  la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità in uso per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in materia di sicurezza sociale con l’Italia. Pertanto, per l’effettuazione degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione  e  non è dovuto , per cui la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”. 
    • Per i lavoratori distaccati dall’Albania in Italia i datori di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens, il codice “Tipo Contribuzione” di nuova istituzione “78”, avente il significato di “lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale Italia- Albania)”.  Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo (cfr. l’art. 2), gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

    Le istruzioni si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025. 

    Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell’Accordo (1° luglio 2025) e la data di pubblicazione del  messaggio, 5 settembre 2025,  i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DM/Vig).

  • Pensioni

    INPS Relazione 2025: l’età media della pensione sale a 64,8 anni

    Nel  XXIV Rapporto annuale sull'attività dell'INPS  presentato ieri a Roma il presidente  Fava sono fotografate le recenti evoluzioni del sistema pensionistico italiano, evidenziando segnali di trasformazione significativi per cittadini, datori di lavoro e professionisti.

     Il dato più emblematico? L’età media di pensionamento è salita a 64,8 anni nel 2024, complici il calo del 9% delle pensioni anticipate e le misure che incentivano la permanenza al lavoro. 

    Contestualmente, crescono del 6,5% le prestazioni assistenziali e aumentano i pensionati che decidono di continuare a lavorare (8,5%).

    Il presidente INPS ha inoltre confermato la solidità  finanziaria del sistema, ma ha lanciato un chiaro appello a interventi strutturali: investire su donne, giovani e lavoratori anziani è essenziale per garantire la sostenibilità del welfare pubblico. 

    Anche il ministro Calderone, che ha assistito alla presentazione,  ha ribadito che non è in programma un innalzamento dell’età pensionabile, pur sottolineando l’importanza delle attuali politiche occupazionali.

    Un altro aspetto evidenziato   dalla relazione è il grande sforzo tecnico e organizzativo per la digitalizzazione e razionalizzazione delle procedure che sta portando ottimi risultati nei servizi agli utenti e per la trasparenza complessiva del sistema.

    Il testo del rapporto annuale è allegato in fondo all'articolo.

    I dati principali della relazione: importi, pensioni e contributi

    Secondo il XXIV Rapporto Annuale INPS, il 2024 ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche pensionistiche italiane.

     L’età media effettiva di pensionamento è salita a 64,8 anni, principalmente a causa della riduzione delle pensioni anticipate (-9% rispetto al 2023) , che precedentemente erano invece cresciute, da Quota 100 in poi, e dei recenti  incentivi alla permanenza al lavoro .

    Leggi Incentivo trattenimento in servizio per tutte le gestioni.

     Il sistema resta  finanziariamente solido, ma la sostenibilità futura richiede politiche coraggiose e investimenti mirati su giovani e donne, considerati strategici per l’equilibrio contributivo a lungo termine e  data anche la preoccupante tendenza demografica di invecchiamento della popolazione. (Sulla  situazione  vedi anche la relazione COVIP Fondi pensione adesioni in crescita ma resta il rischio previdenziale per i giovani)

    In questo contesto ovviamente  il numero di pensioni liquidate è cresciuto (+4,5%), cosi come le prestazioni assistenziali (+6,5%). 

    Un altro dato interessante  è l’aumento dei pensionati che continuano a lavorare (8,5%), in particolare tra gli ex lavoratori agricoli.

    Il comunicato stampa precisa: A trainare la crescita degli assicurati è soprattutto il lavoro dipendente privato, mentre il lavoro autonomo tradizionale (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) continua la sua lenta contrazione.

    Rilevante è anche la dinamica del Mezzogiorno, dove gli assicurati crescono del 7,4% tra il 2019 e il 2024.  In parallelo, aumentano l’occupazione femminile (+ 6,7%) e quella giovanile (+11,2%), con oltre 719mila giovani in più dal 2019, pur restando critico l’accesso stabile al lavoro."

    In sintesi:

    Indicatore Valore 2024 Note
    Importo medio mensile pensione (lordo) 1.861 € Dato medio generale INPS
    Importo medio pensione uomini 2.142,60 € +34% rispetto alle donne
    Importo medio pensione donne 1.594,82 €
    Numero totale pensionati 16,3 milioni 96% con prestazione INPS
    Totale pensioni erogate 355 miliardi € Su 364 mld complessivi di spesa
    Contributi previdenziali raccolti ~265 miliardi € Stima da bilanci INPS, il gap  è finanziato dalla  fiscalità generale

    Per chi guarda alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari, è importante valutare le evoluzioni recenti. 

    La tabella seguente mostra il confronto tra 2023 e 2024:

    Indicatore Anno 2023 Anno 2024 Variazione
    Età media pensione anticipata 61,1 anni 61,6 anni +0,5 anni
    % pensioni anticipate su totale ~45% ~40% -5 p.p.
    Pensioni anticipate erogate ~700.000* ~637.000* -9%
    Motivo calo Norme Quota 103 in vigore Inasprimento + bonus permanenza

    *Valori stimati sulla base del totale delle prestazioni liquidate (1,57 milioni) e della variazione percentuale.

    Semplificazione digitale: servizi più accessibili con App e MyINPS

    Tra le novità più rilevanti del 2024, evidenziate nella Relazione , la spinta decisa  sulla digitalizzazione dei servizi, con numeri impressionanti: ben 771 milioni di prestazioni sono state fornite in modalità completamente digitale.

    Due strumenti in particolare hanno migliorato l’accesso ai servizi:

    1. Nuova App INPS Mobile: già 6 milioni di utenti registrati. L’App consente di consultare, prenotare e gestire prestazioni in tempo reale.
    2. MyINPS: l’area personale online che centralizza tutte le comunicazioni, notifiche e fascicoli individuali, semplificando la gestione dei rapporti con l’Istituto.

    Questi strumenti rendono più immediato l’accesso al welfare, riducono la burocrazia e favoriscono la “prossimità digitale”, trasformando l’INPS in una vera piattaforma intelligente, capace di offrire assistenza proattiva.

    Nella tabella che segue i principali servizi online INPS disponibili: 

    Servizio Descrizione Link
    MyINPS Area personale con fascicolo previdenziale, notifiche, documenti, simulazioni pensionistiche Accedi a MyINPS
    App INPS Mobile App per smartphone con servizi personalizzati, notifiche push e accesso semplificato Android | iOS
    INPS per i Giovani Ecosistema per under 35: previdenza, bonus, stage, orientamento Vai al portale
    Simulatore pensione Strumento per stimare l’importo della futura pensione Accedi al simulatore
    Assegno Unico Universale Domande, modifiche, consultazioni e pagamenti per figli a carico Vai al servizio
    Supporto Formazione Lavoro (SFL) Domande e gestione per beneficiari in sostituzione del Reddito di cittadinanza Vai al servizio
    Assegno di Inclusione (ADI) Gestione domande e consultazione dei pagamenti per nuclei familiari fragili Vai al servizio
    Contact Center INPS Supporto via telefono, chat e ticket per tutti i servizi INPS Contatta l’INPS

    Le prestazioni assistenziali

    Da rilevare infine per le prestazioni assistenziali che, sul versante delle famiglie crescono le misure di sostegno alla genitorialità:

    •  più domande di congedo parentale grazie all’indennità all’80%, 
    • decontribuzione mamme per rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e 
    • Bonus asilo nido che alleggerisce i costi per oltre 500mila famiglie. 

    L’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) registrano una partecipazione al mercato del lavoro più che raddoppiata degli ex percettori di Reddito di Cittadinanza.

    Allegati:
  • Pensioni

    Pensioni Italia-Albania: istruzioni per le domande

    Dal 1° luglio 2025 è in vigore l’Accordo bilaterale tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la Legge n. 29/2025. L’Accordo garantisce il principio della portabilità dei diritti previdenziali, parità di trattamento tra cittadini e collaborazione tra istituzioni. Si applica a tutte le principali assicurazioni obbligatorie (IVS, disoccupazione, malattia, maternità), incluse la Gestione separata e la Gestione pubblica.

    INPS ha pubblicato il 1 luglio 2025 le istruzioni nella circolare 106 2025 e nel messaggio 2211  del 10 luglio ha specificato le modalità operative per le domande (v. ultimo paragrafo)

    Di seguito una sintesi delle principali indicazioni dell'Istituto.

    Pensioni e totalizzazione internazionale

    I lavoratori che non maturano il diritto autonomo a pensione in uno dei due Paesi possono totalizzare i periodi non sovrapposti svolti in Italia e Albania, a patto di avere almeno 52 settimane di contribuzione. 

    L'importo viene calcolato con il metodo pro-rata. I periodi inferiori all’anno, non sufficienti a garantire il diritto autonomo, vengono utilizzati dall’altro Stato per perfezionare la prestazione.

    In caso di pensioni in regime speciale (es. per determinate professioni), la totalizzazione vale solo tra periodi maturati in regimi analoghi. Le pensioni integrate al minimo sono concesse solo se il beneficiario risiede nello Stato che eroga l’integrazione.

    Le domande si presentano all’INPS o all’ente albanese ISSH a seconda del Paese di residenza. L’INPS di Perugia è il Polo specializzato per le richieste provenienti dall’Albania. I modelli di scambio dati sono bilingue, come i formulari IT/AL (es. domanda di vecchiaia, certificazione periodi, decisione, perizia medica ecc.).

    I modelli da utilizzare per distacchi e pensione

    DISTACCO

    Le aziende italiane che distaccano lavoratori in Albania possono mantenere la contribuzione nel sistema italiano per un massimo di 24 mesi, previa richiesta del certificato IT/AL 101 da presentare all’INPS. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi.

    Il personale diplomatico, pubblico o privato, può optare per il mantenimento della legislazione previdenziale del proprio Paese d’origine (entro 3 mesi dall'inizio dell’attività o dalla data di entrata in vigore). L'INPS rilascia il modello IT/AL 103, previa verifica dei requisiti.

    Sono previste eccezioni concordate tra le autorità dei due Stati, in caso di situazioni particolari che richiedano deroghe al principio di territorialità.

    Modello Finalità
    IT/AL 101 Certificato di copertura contributiva per distacco
    IT/AL 103 Opzione contributiva per personale diplomatico
    IT/AL 205 Certificazione periodi assicurativi
    IT/AL 2 Domanda di pensione vecchiaia/anticipata
    IT/AL 4 Domanda di pensione di invalidità/inabilità
    IT/AL 303 Esportabilità prestazioni disoccupazione

    Prestazioni di disoccupazione, malattia e scambio dati tra istituzioni

    In materia di disoccupazione, il diritto alla prestazione può essere riconosciuto in Italia anche totalizzando periodi assicurativi albanesi, se il lavoratore ha almeno 6 mesi di contribuzione italiana. Le informazioni tra enti sono scambiate con i formulari IT/AL 301 e AL/IT 302A. La NASpI può essere riconosciuta in base ai soli requisiti italiani, anche senza totalizzazione.

    Le prestazioni in denaro per malattia (anche tubercolosi) e maternità sono erogate dallo Stato dove il lavoratore è assicurato, ma i requisiti possono essere perfezionati anche con periodi assicurativi dell’altro Stato (formulari IT/AL SM).

    L’accordo prevede, inoltre:

    • esenzione da imposte e legalizzazioni per i documenti previdenziali;
    • validità delle domande e ricorsi presentati in uno dei due Stati anche per l’altro;
    • collaborazione tra autorità per recupero indebiti (modelli R01, R02, R03);
    • scambio elettronico di dati tra le istituzioni dei due paesi e protezione delle informazioni personali (Allegato 1 dell’Accordo).

    Domanda di pensione in regime di convenzione Italia Albania

    Il Messaggio INPS n. 2211 del 10 luglio 2025 fornisce le istruzioni operative per la presentazione e gestione delle domande di pensione (da parte degli operatori INPS) nell’ambito dell’Accordo e dell’Intesa amministrativa tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° luglio 2025.

    L'istituto specifica in particolare che  per presentare la domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale tra Italia e Albania, 

    1 –  I residenti in Italia ( sia italiani che albanesi)  devono utilizzare il servizio online dell’INPS dedicato alle pensioni internazionali. 

    Il modulo di domanda è accessibile al seguente link Domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale:

    Per compilare correttamente la domanda, è necessario:

    • Accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
    • Selezionare l’Albania come Paese convenzionato.
    • Indicare eventuali periodi assicurativi maturati in Albania.
    • Allegare la copia del documento di identità albanese ( se cittadini albanesi).

    Se i periodi assicurativi in Albania sono anteriori al 2012, allegare obbligatoriamente la “Dichiarazione dello storico lavorativo” e altra documentazione a supporto (es. buste paga, libretti di lavoro).

    Specificare nella sezione “note” se si richiede la pensione “ridotta/reduktuar” albanese.

    2 –   I residenti in Albania, invece, devono presentare la domanda tramite l’Istituto albanese ISSH, che la trasmetterà all’INPS – Polo di Perugia.

    L’eventuale liquidazione è retroattiva dal 1° luglio 2025, con valuta albanese convertita in euro secondo la media mensile precedente l’entrata del pro-rata estero.

  • Pensioni

    Trattamento pensionistico integrativo: quale detrazione si applica?

    Nella risposta a interpello 169 del 24 giugno l'Agenzia chiarisce la corretta qualificazione fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi erogati a dipendenti pubblici al momento del pensionamento, a seguito del versamento volontario di un contributo personale del 2,70% .

     Tali trattamenti trovano origine in specifiche disposizioni di leggi regionali e nello statuto di un soppresso fondo di pensione e previdenza delle Camere di Commercio.

    Con l’abolizione del fondo, la gestione pensionistica è passata alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), e ai dipendenti già in servizio è stato garantito un trattamento pensionistico non inferiore a quello precedentemente previsto. 

    A tal fine, la normativa regionale ha stabilito che tali lavoratori, oltre ai contributi ordinari, versino anche un contributo aggiuntivo del 2,70% per ottenere un beneficio pensionistico superiore.

    L’Ente istante ha chiesto  quindi chiarimenti sul regime fiscale da applicare a tali somme integrative, in particolare se potessero essere assimilate a redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis del TUIR) e quindi beneficiare delle detrazioni previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR.

    Il chiarimento dell’Agenzia: niente assimilazione, valgono le regole sulle pensioni

    Nel fornire risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato innanzitutto che: secondo l’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, costituiscono redditi da lavoro dipendente anche «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati»; le detrazioni spettanti su questi redditi sono disciplinate dal comma 3 dell’art. 13 del TUIR e non si cumulano con quelle previste per i redditi da lavoro ordinario; solo le prestazioni derivanti da forme di previdenza complementare istituite ai sensi del D.Lgs. 252/2005 (o, in passato, del D.Lgs. 124/1993) possono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis) del TUIR, e dare quindi diritto alle detrazioni per lavoro dipendente ordinarie. 

    Nel caso concreto, i trattamenti pensionistici oggetto dell’istanza, pur integrativi, non derivano da fondi di previdenza complementare regolati dai citati decreti legislativi, bensì da un sistema di tipo pubblico, previsto dalla normativa regionale e basato sulla gestione della CPDEL. Anche il contributo personale del 2,70%, pur volto ad aumentare l’importo finale della pensione, non modifica la natura pubblica e obbligatoria del trattamento previdenziale.

    Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che i trattamenti integrativi oggetto dell’interpello non possono essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché non derivano da fondi pensione complementari istituiti ai sensi del D.Lgs. 252/2005. 

    Si tratta, piuttosto, di prestazioni pensionistiche di tipo ordinario e come tali rientrano tra i redditi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR. Di conseguenza, ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali, si applica il comma 3 dell’art. 13 del TUIR, dedicato ai redditi da pensione. Il contribuente non potrà quindi beneficiare delle detrazioni più favorevoli riservate ai redditi da lavoro dipendente, ma solo di quelle previste per i pensionati.