• Pensioni

    Online la Certificazione Unica INPS 2026: le istruzioni

    INPS ha comunicato I con avviso del 13 marzo sul  proprio sito che è  disponibile  online la Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi 2025.

    Si tratta in particolare della certificazione ufficiale dei compensi ricevuti da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, redditi di provvigioni, di pensioni e redditi di altra natura da INPS , indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

    La CU è accessibile a tutti i cittadini attraverso le modalità digitali e tradizionali, in linea con l’impegno costante dell’Istituto verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi. L'istituto sottolinea che le CU pubblicate all’apertura del servizio hanno raggiunto la cifra di 26.723.939.

    L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha effettuato il conguaglio fiscale per l’anno 2025, determinando:

    • Il riepilogo delle ritenute operate e l’imposta dovuta sui redditi corrisposti.
    • Il recupero delle imposte a debito sulle erogazioni successive fino a capienza delle somme disponibili.
    • La trattenuta delle addizionali regionale e comunale in forma rateale da gennaio a novembre 2025.

    Per i pensionati con redditi fino a 18.000 euro, le imposte dovute superiori a 100 euro vengono prelevate in massimo 11 rate senza interessi.

    Ecco le modalità per ottenere il documento.

    Certificazione Unica INPS come ottenerla

    Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2025 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS e PIN) all’area personale MyINPS e seguire il percorso:

    “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica 2026 (Cittadino)”.

    I pensionati possono scaricare il documento anche tramite il servizio online “Cedolino della pensione”.

    La CU 2026 è disponibile anche su INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

    In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:

    • Patronati, CAF e professionisti abilitati.
    • Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.
    • Numero verde dedicato 800 434320.
    • Contact center multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (da rete mobile, a pagamento secondo piano tariffario).
    • Email, inviando richiesta all’indirizzo [email protected] (per chi non ha la PEC).
    • Canale utenza fragile, servizio rivolto a utenti con disabilità e anziani, che hanno difficoltà a recarsi presso gli sportelli INPS.
    • Spedizione cartacea alla residenza del titolare su richiesta tramite call center o email.
    • Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate.

    ATTENZIONE: I CUD e Certificazioni Uniche degli anni precedenti sono consultabili all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, alla voce “Modelli”.

    Certificazione Unica INPS: Richiesta da terzi e rettifiche

    Si ricorda che la CU può essere richiesta anche da:

    • Persona delegata, che deve allegare alla domanda la delega firmata dal titolare della CU e le copie dei documenti di identità di entrambi.
    • Eredi del titolare deceduto, che devono presentare, oltre alla copia del proprio documento di riconoscimento, una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la loro qualità di eredi.

    L'INPS ha messo a disposizione anche un servizio di rettifica per correggere eventuali errori nella Certificazione Unica, accessibile tramite il portale MyINPS o presso le strutture territoriali dell'Istituto.

  • Pensioni

    Pensione precoci: scadenza 31 marzo per le domande

    L'INPS, con il messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025, ha comunicato la  modifica della scadenza  per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. 

    Questo aggiornamento è stato introdotto dall’articolo 29 della legge 203/2024 (Collegato Lavoro) per uniformare le scadenze a quelle dell’APE sociale.

    Nello specifico a partire dal 12 gennaio 2025, le richieste devono essere inoltrate entro le seguenti date:

    • 31 marzo (prima scadenza utile);
    • 15 luglio;
    • 30 novembre (solo in caso di risorse residue).

    Le domande verranno valutate dall'INPS tenendo conto sia della presenza dei requisiti richiesti sia delle risorse finanziarie disponibili al termine delle attività di monitoraggio.

    Requisiti per la Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci

    Giova ricordare che possono accedere al trattamento i lavoratori che:

    1.  hanno accumulato almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento del 19° anno di età e che
    2.  abbiano 41 anni di contributi previdenziali,  indipendentemente dall’età anagrafica.

    Inoltre, devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

    • Disoccupati da almeno tre mesi dopo la cessazione del trattamento di sostegno al reddito;
    • Caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente con grave disabilità;
    • Invalidi con una percentuale pari o superiore al 74%;
    • Lavoratori impiegati in mansioni gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci (o sei anni negli ultimi sette);
    • Lavoratori addetti a mansioni usuranti.

    Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci: istruzioni precedenti

    Riportiamo di seguito le istruzioni pubblicate dall'INPS con  la circolare n. 33 2018   di istruzioni sulla disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi, dopo le modifiche  introdotte dalla legge di bilancio 2018

    L'istituto chiarisce che  dal  1° gennaio 2018, sono state introdotte le modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge  232/2016,concernenti :

    • l’accesso al beneficio del pensionamento anticipato con riferimento all’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave che ora riguarda anche i familiari di secondo grado, nel caso i familiari di primo grado siano deceduti o abbiano compiuto i settanta anni  o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti;
    •  l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose, ampliato a chi li ha svolti per 7 anni negli ultimi dieci o 6 negli ultimi sette ( si deve trattare di periodi coperti da contribuzione versata o figurativa in costanza di lavoro)

    Inoltre sono state   definite nuove attività lavorative  con svolgimento  difficoltoso e rischioso  per cui danno diritto ad accedere all'agevolazione  dell'anticipo pensionistico alle seguenti categorie: 

    • -operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • – pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • – lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011;
    • – marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

    Infine non è piu richiesto, per rientrare nel pensionamento anticipato riservato ai lavoratori precoci, di avere svolto attività per le quali si applicano  voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

    Non ci sono state modifiche invece sulla categoria degli invalidi che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% 

    La circolare specifica inoltre  per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Pensione anticipata lavoratori precoci: come fare domanda

    Gli interessati possono presentare le domande   attraverso il servizio dedicato.

    In alternativa, si può fare la domanda tramite:

    • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    ATTENZIONE :

    Se i requisiti sono maturati entro il 31 marzo, la domanda di riconoscimento può essere presentata insieme a quella di pensione. 

    In caso contrario, sarà necessario richiedere prima  il riconoscimento  dei requisiti e , dopo l’autorizzazione dell'INPS ,  inoltrare la richiesta di pensionamento vera e propria.

    Le domande presentate oltre il 31 marzo e il 15 luglio, ma comunque entro il 30 novembre, verranno considerate solo se, dopo il monitoraggio delle richieste precedenti, rimarranno risorse disponibili.

  • Pensioni

    Pensioni minime Friuli: i pagamenti INPS del sussidio 2026

    L’INPS ha fornito nel messaggio n. 831 del 10 marzo 2026, nuove indicazioni operative sull’erogazione del sussidio economico annuale destinato ai titolari di trattamenti pensionistici di importo basso residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell’adozione di un addendum alla convenzione stipulata tra l’Istituto e la Regione.

    La misura, introdotta nell’ambito della legislazione regionale per rafforzare il sostegno al reddito delle fasce più fragili della popolazione pensionata, riguarda i soggetti titolari di pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, nonché percettori di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni di inabilità per invalidi civili.

    Con le più recenti modifiche normative regionali, la platea dei beneficiari è stata temporaneamente ampliata anche ai titolari di assegno mensile di assistenza e di assegno sociale sostitutivo. Tale ampliamento ha richiesto un adeguamento delle procedure di gestione del beneficio e dei flussi finanziari tra Regione e INPS.

    Vediamo  le modalità di pagamento e di rimborso delle spese sostenute dall’ente previdenziale.

    Il sussidio regionale per le pensioni minime in Friuli

    Si ricorda che il sussidio economico annuale è stato istituito dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2024 n. 7, che ha previsto un intervento di sostegno rivolto ai pensionati con trattamenti di importo limitato.

    Successivamente la legge regionale 6 agosto 2025 n. 12 ha introdotto un’ulteriore disposizione (comma 62-bis) che, limitamente agli anni 2025 e 2026, estende il beneficio anche ad altre categorie di soggetti con particolari condizioni di invalidità o disagio economico.

    In particolare, il sussidio è stato reso accessibile anche ai titolari:

    • dell’assegno mensile di assistenza previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971;
    • dell’assegno sociale sostitutivo previsto dall’articolo 19 della medesima legge.

    Per rendere operativa tale estensione è stato necessario aggiornare la convenzione già in essere tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 30 dicembre 2024.

    Il successivo Addendum alla convenzione  firmato il 23 dicembre 2025, disciplina l’adeguamento delle procedure di gestione del sussidio, inclusa l’individuazione della nuova platea dei beneficiari e la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

    Le modalità di pagamento

    L’addendum stabilisce che il sussidio continui a essere erogato dall’INPS per conto della Regione Friuli-Venezia Giulia anche nei confronti dei nuovi beneficiari individuati dalla normativa regionale. Per l’anno 2025, l’Istituto ha provveduto al pagamento del beneficio alla nuova platea entro il 28 febbraio 2026, sulla base dei dati trasmessi dalla Regione e delle verifiche effettuate sulle posizioni pensionistiche. 

    Per l’anno 2026, invece, è previsto che tutti i beneficiari ricevano il sussidio nel mese di giugno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

    Annualità Beneficiari interessati Tempistica di pagamento
    2025 Nuova platea di beneficiari (assegno mensile e assegno sociale sostitutivo) Pagamento effettuato entro il 28 febbraio 2026
    2026 Tutti i beneficiari del sussidio Erogazione prevista nel mese di giugno 2026

    Ai fini della copertura finanziaria della misura, l’INPS ha comunicato alla Regione il numero dei potenziali beneficiari per  consentire la determinazione della provvista finanziaria necessaria al pagamento .

     Sul piano contabile, il pagamento del beneficio non comporta nuovi costi informatici rispetto a quelli già previsti dalla convenzione originaria.

    Tipologia di costo Importo Note
    Costi di gestione informatica 16.000 € (2024) – 5.000 € (2025) – 5.000 € (2026) Previsti dalla convenzione originaria
    Servizio di pagamento su IBAN 0,03 € Per ciascun bonifico bancario
    Bonifico domiciliato Poste Italiane 3,84 € Pagamento senza IBAN
    Rimborso forfettario per beneficiario 5,26 € Copertura dei costi amministrativi

    Per l’erogazione del sussidio la Regione ha inoltre trasferito all’INPS una provvista finanziaria aggiuntiva

  • Pensioni

    Pensioni 2026 in legge di bilancio: le istruzioni INPS

     La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in GU  il 30 dicembre 2025 ( QUI il testo Legge 199 2025) 

    Dopo un iter piu che mai sofferto , ci sono  alcune novità importanti  sul tema delle pensioni ma non di impatto immediatamente rilevante per la maggioranza degli italiani. Si  riducono infatti le possibilità di anticipo pensionistico  speciale con lo stop alle misure speciali  Quota  103 e Opzione donna il cui utilizzo che comunque era in calo negli ultimi anni  mentre l'innalzamento dell'età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita viene posticipato e rallentato . Passa a regime il piccolo aumento della maggiorazione per le pensioni sociali.

    Soppressi  invece:

    •  il discusso emendamento che riguardava la  riduzione del conteggio dei contributi riscattati per  studi universitari e 
    • l'ampliamento delle finestre di decorrenza  della pensione anticipata, ossia il momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti. 
    • la norma sperimentale in vigore che  dava la possibilità di inserire le rendite della previdenza complementare nei calcoli  per la soglia di assegno necessario  per le uscite anticipate con il sistema contributivo (assegno che  deve essere almeno tre volte la pensione sociale).

    In sintesi  sono stati confermati: 

    • aumento delle pensioni minime di 20 euro che diventa misura stabile per i prossimi anni,
    • nuove regole sul  silenzio assenso sul Tfr  con 60 giorni di tempo per la scelta da parte dei lavoratori,
    •  allargamento della platea di imprese tenute a versare il TFR dei dipendenti all'INPS 
    •  dal 2027 si riducono i fondi di uscite anticipate dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e dei «precoci», che hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni; 
    • nuova proroga per APE SOCIALE 
    • Si cancellano definitivamente le  uscite anticipate con Opzione Donna e Quota 103 (anche in versione ridotta) mancano infatti dal testo le consuete norme di proroga che erano presenti negli ultimi anni.
    • si conferma 'incentivo per chi resta al lavoro pur avendo i requisiti per la pensione

    Da segnalare infine che si aumenta a 5300 euro la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi di quanto versato ai fondi pensione.

    Con la circolare 19 2026 del 25 febbraio INPS ha fornito  il riepilogo ufficiale e alcune specificazioni 

    Riduzione del valore del riscatto della laurea: non confermata

    La norma che  penalizzava i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea con riduzione  il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento è stata oggetto di polemiche forti in seno alla maggioranza.

    Ricordiamo per giusta informazione che doveva riguardare i soggetti che 

    • maturano i requisiti  per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
    • per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”), 

    per i quali  veniva  previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario  triennale (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorresse  piu al raggiungimento del requisito anagrafico. 

    La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumentava gradualmente

    • 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031, 
    • 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
    •  24 mesi nel 2034 e 
    • 30 mesi dal 2035 in poi.

     La proposta  non si applicava alle categorie di lavoratori  che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione  come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).

    STOP a Opzione Donna e Quota 103 proroga per APE sociale

    Non è stata confermata nell'ultima versione della legge la norma sull'aumento dele  finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici e prevedeva per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a 

    • 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033, 
    •  5 mesi nel 2034 e 
    •  6 mesi dal 2035.

    Anche nel 2026 i lavoratori in situazioni di svantaggio ( disabili , caregiver, ecc)   possono richiedere l'uscita anticipata a 63 anni con  l'indennità ponte detta APE SOCIALE per il periodo di tempo mancante all'età per la pensione di vecchiaia.

    Per approfondire vedi Ape sociale 2025 requisiti e modalità per fare domanda

    In legge di bilancio  2026 sono assenti invece le norme che da anni prorogavano di un anno le possibilità di anticipo con Opzione donna e Quota 103 i cui requisiti  erano progressivamente stati resi piu stringenti . Per entrambi valeva il calcolo delle pensione con metodo contributivo.

    Confermato l’obbligo TFR per le piccole imprese e silenzio assenso di 60 giorni

    Dal 1° gennaio 2026 torna in capo la riforma sulla previdenza complementare che amplia l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La platea delle imprese interessate si estende progressivamente ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali,:

    • Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatta per le aziende con una media annua di almeno 60 dipendenti; successivamente la soglia si abbassa e, 
    • dal 1° gennaio 2032, coinvolgerà i datori di lavoro con almeno 40 addetti.

    Non fa piu fede quindi il numero di dipendenti presente al momento dell'entrata in vigore della legge in materia.

    Dal 1° luglio 2026:

    •   per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) si prevede l'adesione  automatica   al versamento del TFR nei fondi pensione contrattuali  fatta salva la possibilità per il lavoratore  di rinunciare chiedendo il mantenimento degli importi in azienda 
    • per chi è gia assunto e versa già alla previdenza complementare,  i 60 giorni sono il termine per cambiare eventualmente il fondo di destinazione

    La norma  richiede anche in questi casi che i  fondi garantiscano di investire le somme  in linee basate sul profilo di  rischio coerente con l'età anagrafica del lavoratore (sempre  meno rischioso con l'aumentare dell'età).

    Adeguamento requisiti pensionistici speranza di vita e proroga incentivo Maroni

    La legge di bilancio 2026  l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento previsto per il 2027 in base all'adeguamento alla speranza di vita previsto dalla legge Fornero (3 mesi)  , si  applicherà  in modo graduale ed esclude determinate categorie di lavoratori. 

     La norma prevede che l'incremento 

    • per il 2027 si applichi  solo  per 1 mese (diventa di 67 anni e 1 mese)

    • dal 2028 si applica l'incremento completo di 3 mesi. (67 anni e 3 mesi

    L'incremento non si applica al requisito anagrafico per l'assegno sociale  ne a quello previsto per l'anticipo dei lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come  definite dall’ordinamento vigente. attualmente 20  anni) 

    Incentivo prosecuzione attività lavorativa (ex Bonus Maroni)

    Confermato anche per il 2026 l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che pur avendo maturato  il diritto alla pensione anticipata scelgono di continuare a lavorare. L'incentivo consiste nella corresponsione in busta paga al lavoratore della quota di contribuzione a INPS  che sarebbe normalmente a suo carico.  

    Il beneficio va richiesto al datore di lavoro e si riceve dal momento in cui scatta  la possibilità di pensionamento. 

    Leggi per i dettagli BONUS Maroni come si richiede

    Maggiorazioni sociali: aumento importi e soglie di accesso

    Come detto passa a  regime dal 2026 l'incremento delle maggiorazioni sociali destinati ai pensionati  in condizioni di disagio pari a  20 euro mensili.

     L’incremento spetta a  chi riceve:

    •   sia pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata 
    •  che pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile,

    purche l'assegno sia inferiore ai limiti reddituali stabiliti annualmente dal Ministero.

    Inoltre dal 2026 i limiti reddituali  per avere diritto vengono aumentati di 260 euro annui rispetto ai limiti vigenti per il 2025.

  • Pensioni

    Assegno di invalidità contributivo: nuova integrazione al minimo

    Con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 , l’Istituto fornisce le istruzioni applicative a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al trattamento minimo l’assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato interamente con il sistema contributivo.

    La decisione incide in modo rilevante sulla platea dei beneficiari, in quanto estende il diritto all’integrazione al minimo anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo, finora esclusi.

    La normativa sull’assegno ordinario di invalidità

    L’assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e consiste in una prestazione pensionistica non reversibile, riconosciuta in presenza di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

    Prima della pronuncia della Consulta, l’INPS riconosceva l’integrazione al trattamento minimo esclusivamente agli assegni liquidati con:

    • sistema retributivo;
    • sistema misto.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al minimo l’AOI liquidato integralmente con il sistema contributivo .

    L’integrazione al trattamento minimo è disciplinata dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984 e prevede che se l’importo dell’assegno risulti inferiore al trattamento minimo della gestione di riferimento, esso è integrato fino a tale soglia, con onere a carico della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

    La circolare precisa che:

    • non è prevista integrazione parziale;
    • non opera la “cristallizzazione” dell’importo;
    • il superamento dei limiti reddituali comporta la perdita integrale del diritto all’integrazione 

    Tale impostazione richiede particolare attenzione nella gestione delle dichiarazioni reddituali e nella verifica delle condizioni di permanenza del diritto.

    La novità e i tempi di applicazione

    A seguito della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2025, a partire  dal 10 luglio 2025   l’integrazione al trattamento minimo per gli assegni ordinari di invalidità  è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, ossia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza  .

    Evento Data
    Pubblicazione sentenza n. 94/2025 in G.U. 9 luglio 2025
    Decorrenza effetti giuridici 10 luglio 2025
    Decorrenza integrazione al minimo 1° agosto 2025

    Sono ora integrabili al trattamento minimo gli assegni ordinari di invalidità: 

    • liquidati con sistema contributivo (contribuzione dal 1° gennaio 1996); 
    • liquidati a seguito di opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995); 
    • liquidati a carico della Gestione separata, anche in caso di computo ai sensi del D.M. n. 282/1996.

    Resta fermo che l’integrazione è subordinata alla comunicazione dei redditi rilevanti, anche in via presuntiva.

    Le istruzioni per le domande di ricostituzione o riesame

    La circolare INPS sottolinea che l'integrazione è riconosciuta in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti. In assenza di tale dato, l’interessato deve presentare domanda di ricostituzione reddituale ai fini del ricalcolo della prestazione

     Per consulenti e patronati è quindi necessario:

     verificare la posizione reddituale del titolare;

     trasmettere eventuale ricostituzione; 

    monitorare le domande giacenti o respinte dopo il 9 luglio 2025.

    ATTENZIONE :

    •  Le richieste di integrazione presentate dopo il 9 luglio 2025 o  giacenti a tale data, o già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale,  possono essere riesaminate su istanza dell’interessato, salvo il caso di sentenza passata in giudicato 
    •  Le nuove indicazioni si applicano anche ai ricorsi pendenti.

     Trasformazione in pensione di vecchiaia

    Come noto l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti di legge 16592.

     Per i soggetti nel sistema contributivo, nel biennio 2025-2026 sono previste le seguenti soglie:

    Tipologia requisito Condizioni
    Pensione di vecchiaia contributiva (prima soglia) 67 anni + almeno 20 anni di contributi + importo non inferiore all’assegno sociale
    Pensione di vecchiaia contributiva (seconda soglia) 71 anni + almeno 5 anni di contribuzione effettiva (a prescindere dall’importo)

    La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo 

     In caso di trasformazione: l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento; ai fini del confronto si considera l’AOI “a calcolo”, senza integrazione al minimo

  • Pensioni

    Rivalutazione redditi e pensione di Cassa Forense: la Cassazione chiarisce

    La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con ordinanza 3459 2026  è intervenuta su un aspetto particolare in tema previdenziale: la corretta decorrenza della rivalutazione ISTAT dei redditi ai fini del calcolo della pensione e le conseguenze del versamento contributivo in misura inferiore rispetto a quella dovuta.

    La controversia riguardava un avvocato iscritto alla Cassa Forense che aveva richiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia e del relativo supplemento, sostenendo che i redditi professionali dovessero essere rivalutati a partire dal 1980 e non dal 1981.

    La pronuncia chiarisce l’interpretazione della legge 20 settembre 1980, n. 576, con particolare riferimento agli articoli 2, 10, 15, 16 e 27, e definisce i rapporti tra rivalutazione dei redditi, obbligazione contributiva e misura della prestazione pensionistica.

    Il caso: decorrenza rivalutazione del reddito ai fini previdenziali

    Un professionista esercente la professione di avvocato aveva ottenuto nei primi due gradi di giudizio la riliquidazione della pensione di vecchiaia con applicazione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980 (relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980), anziché dell’indice del 1981, come applicato dalla Cassa Forense prima del suo ricorso.

    La Corte territoriale aveva ritenuto che l’art. 27 della legge n. 576/1980 fosse applicabile anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non potesse essere negata per il mancato pagamento della maggiore contribuzione derivante dalla diversa rivalutazione.

    La Cassa Forense aveva impugnato la decisione sostenendo:

    • da un lato, che la rivalutazione non dovesse decorrere dal 1980 e, 
    • dall’altro, che la pensione non potesse essere riliquidata in misura superiore in assenza del versamento dei maggiori contributi correlati alla più elevata rivalutazione, richiamando anche l’art. 2033 c.c. e le disposizioni regolamentari interne.

    La decisione della cassazione

    La Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, confermando che, per le pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, i redditi da assumere a base di calcolo devono essere rivalutati a partire dall’entrata in vigore della legge n. 576/1980 e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980 

    La Corte ha chiarito che occorre distinguere tra rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980) e rivalutazione delle pensioni già liquidate (art. 16 della stessa legge). Nel caso esaminato si trattava della prima ipotesi: la rivalutazione dei redditi antecedente alla maturazione del diritto a pensione. La prima tabella dei coefficienti, da redigere entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, non poteva che assumere a riferimento l’indice ISTAT del 1980 

    Diversa, invece, la conclusione sui restanti motivi. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/1980, i redditi rilevanti per il calcolo della pensione sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata” 

    Poiché la rivalutazione costituisce parte integrante del reddito, anche l’obbligo contributivo deve essere commisurato al reddito rivalutato. Ne consegue che, se è stato applicato un coefficiente inferiore e quindi versata una contribuzione minore, la pensione deve essere parametrata ai redditi rivalutati secondo il coefficiente effettivamente utilizzato, salvo integrazione contributiva.

    La Corte ha inoltre precisato che, accertato un inadempimento contributivo parziale, spetta al professionista fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c., dimostrando che l’errore – eventualmente indotto da una richiesta errata della Cassa – fosse non imputabile e non superabile con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. 

     Solo un errore non vincibile con l’ordinaria diligenza professionale può escludere la responsabilità per l’inadempimento.

    Infine, la Cassazione ha ribadito che il pagamento parziale della contribuzione non comporta l’azzeramento dell’annualità ai fini dell’anzianità contributiva, ma incide sulla misura della prestazione, in assenza di un principio di automaticità delle prestazioni.

     Anche in presenza di prescrizione del credito contributivo, non sorge automaticamente il diritto a una pensione maggiorata.

    La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, chiamata a riesaminare la posizione alla luce dei principi enunciati, verificando in concreto la sussistenza o meno della prova liberatoria e le conseguenze sull’importo della pensione.

  • Pensioni

    Ricongiunzione Gestione separata e Casse: ecco le istruzioni INPS

    La ricongiunzione dei contributi previdenziali tra diverse gestioni diventa più semplice e conveniente per lavoratori e liberi professionisti.

     Con una nota sul sito del Ministero del Lavoro del 21 novembre 2025, era stata  aperta la  possibilità per chi ha versato contributi in più gestioni – come Casse professionali, Fondo lavoratori dipendenti o altre forme previdenziali –  di riunire i contributi in un’unica posizione assicurativa.

     Il cambiamento è particolarmente importante in un sistema ormai dominato dal metodo contributivo, in cui ogni contributo versato conta in modo diretto sul calcolo della pensione. L’eliminazione di vincoli interpretativi che tenevano “isolata” la Gestione separata aiuta a creare un sistema previdenziale più coerente e riduce il rischio che spezzoni di contribuzione restino inutilizzati o poco valorizzati, con ricadute negative sui diritti pensionistici dei lavoratori.

    Con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto fornisce i  chiarimenti applicativi sulle modalità di esercizio della ricongiunzione dei contributi che coinvolge la Gestione separata, definendo limiti, criteri di calcolo e effetti pensionistici dell’operazione. 

    Novità per la Gestione separata INPS: Casse professionali – i vantaggi per i liberi professionisti

    La nota ministeriale specificava che possibilità di effettuare la ricongiunzione dei contributi con la Gestione separata INPS è applicabile  in entrambe le direzioni: 

    1. è  possibile trasferire contributi verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali oppure 
    2. spostare i contributi dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.

    In pratica, un libero professionista che nel corso della carriera ha alternato periodi con partita IVA iscritta alla Gestione separata e periodi di iscrizione alla propria Cassa di categoria potrà, nei limiti delle norme di ciascun ente, chiedere di riunire questi contributi, superando la precedente frammentazione. 

    Si tratta di un passaggio che, secondo Adepp, l’associazione delle Casse professionali, consente di superare una vera e propria forma di discriminazione verso i liberi professionisti, spesso caratterizzati da percorsi lavorativi più instabili e discontinui rispetto ai lavoratori dipendenti.

     Grazie alle nuove indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Lavoro all’INPS, la ricongiunzione si affiancherà in modo più armonico a totalizzazione e cumulo, offrendo ai professionisti un ventaglio più ampio di strumenti per valorizzare l’intera storia contributiva e raggiungere più facilmente i requisiti per la pensione.

    La circolare INPS 15 2026

    Le principali indicazioni operative  della circolare 15 2026 chiariscono che:

    • la domanda di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi contributivi ancora disponibili presso le altre gestioni;
    • non è ammessa la ricongiunzione parziale;
    • restano esclusi i periodi che hanno già dato luogo a pensione;
    • non possono essere ricongiunti verso la Gestione separata i periodi antecedenti al 1° aprile 1996, data di introduzione dell’obbligo contributivo;
    • sono quindi escluse le Casse professionali presso le quali l’interessato risulti titolare, anche solo in parte, di contribuzione anteriore a tale data.

    Calcolo dell’onere, accredito dei periodi ed effetti sulla pensione

    La circolare dedica ampio spazio alla determinazione dell’onere di ricongiunzione e agli effetti previdenziali dei periodi trasferiti, chiarendo che:

    • per i periodi da valutare nella Gestione separata non si applica il criterio della riserva matematica;
    • l’onere è determinato con calcolo contributivo a percentuale;
    • l’aliquota da applicare è quella IVS vigente alla data della domanda; per semplificazione, l’INPS indica l’aliquota del 33%, riferita agli iscritti alla Gestione separata in via esclusiva;
    • la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda;
    • si applicano i limiti di minimale e massimale contributivo vigenti nell’anno della richiesta;
    • dall’onere complessivo va sottratto l’importo dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza.

    Per quanto riguarda gli effetti previdenziali:

    • i periodi ricongiunti sono accreditati per anno e con periodicità mensile;
    • ai fini del diritto a pensione, i periodi producono effetti come se fossero stati acquisiti originariamente nella gestione di destinazione;
    • la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda;
    • la decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda di ricongiunzione.

    Le istruzioni si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti alla data di pubblicazione della circolare, (9 febbraio 2026)  se non ancora definiti.