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    Allarme INPS su truffe online: il vademecum per difendersi

    l’INPS ha diffuso ieri un nuovo comunicato ufficiale per avvisare utenti e contribuenti dei crescenti tentativi di truffa online che, anche in questi giorni, stanno circolando con modalità sempre più sofisticate. L’Istituto segnala in particolare l’invio massivo di email e messaggi SMS fraudolenti, apparentemente provenienti dai  servizi ufficiali INPS ma che in realtà mirano a sottrarre dati personali e bancari sfruttando falsi loghi e linguaggi ingannevolmente istituzionali.

    A sostegno di questa azione di sensibilizzazione, l’INPS richiama anche il vademecum informativo già pubblicato nel 2020, che rimane uno strumento valido e attuale per aiutare cittadini, lavoratori, pensionati e consulenti a riconoscere i principali tentativi di frode: phishing via email, SMS truffaldini, falsi operatori telefonici, app pericolose e perfino visite a domicilio da parte di sedicenti funzionari.

    L’obiettivo dell’Istituto è duplice: rafforzare la sicurezza digitale degli utenti e promuovere una cultura di attenzione e prevenzione verso le comunicazioni non certificate o sospette.

    Truffe online i canali preferiti

    Tra le modalità più comuni truffa  figura il phishing, ovvero l’invio di email apparentemente ufficiali che, sfruttando il logo INPS, inducono il destinatario a cliccare su link fraudolenti o scaricare allegati pericolosi. L’obiettivo è carpire informazioni personali, coordinate bancarie o credenziali di accesso ai servizi online.

    Un esempio  tipico  riguarda messaggi email che annunciano inesistenti problemi nei bonifici INPS e invitano l’utente ad “aggiornare i dati” tramite link: si tratta di comunicazioni ingannevoli, che conducono a pagine web falsificate ma graficamente simili al portale INPS ufficiale.

    Di seguito un esempio di emaIl FALSA :

    Oltre alle email, anche gli SMS rappresentano un veicolo di frode. In questi messaggi viene spesso richiesto di aggiornare la domanda per il bonus Covid o altri aiuti economici, o di scaricare un’app che si rivela poi dannosa.

    Altre modalità segnalate dall’Istituto comprendono:

    • Telefonate da parte di falsi operatori INPS che chiedono dati personali o bancari;
    • Falsi funzionari che si presentano a domicilio, per presunti controlli o aggiornamenti di posizione;
    • Società che utilizzano il nome “INPS” in modo ingannevole, offrendo prestiti non riconosciuti dall’Istituto e pubblicizzati come “convenzionati”.

    I consigli dell’INPS: come difendersi e a chi segnalare i tentativi di truffa

    L’INPS ribadisce che non invia mai email o SMS con allegati da scaricare o link da cliccare, né chiede dati bancari via email, telefono o con visite domiciliari.

    Per evitare di cadere in trappola, è fondamentale:

    • Diffidare di ogni comunicazione non certificata, anche se presenta il logo INPS;
    • Controllare attentamente l’indirizzo email del mittente e non cliccare su link sospetti;
    • Non fornire dati personali o bancari al telefono o tramite canali non ufficiali;
    • Segnalare immediatamente i tentativi di truffa all’INPS o alle autorità competenti.
    • Le informazioni ufficiali e aggiornate sono sempre disponibili sul sito istituzionale dell’INPS: www.inps.it.

    La collaborazione tra cittadini, consulenti e istituzioni è essenziale per contrastare il fenomeno,  promuovendo buone pratiche digitali e vigilanza quotidiana contro i rischi della rete.

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    Incentivo posticipo pensione 2025: come si richiede

    Con il messaggio 799 del 5 marzo 2025 INPS chiarisce le modalità di richiesta dello sgravio contributivo previsto per i lavoratori che  pur in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, scelgano di posticipare l'uscita dal lavoro . 

    La norma, introdotta con la legge di bilancio 2023 sperimentalmente  per i beneficiari di Quota 103, è stata ampliata dalla legge di bilancio 2025  (articolo 1, comma 161,  legge 30 dicembre 2024, n. 207)  garantendo questo incentivo anche ai lavoratori con i requisiti per la pensione anticipata secondo la  legge Fornero  ( senza requisito di età ma con  42 anni e 10 mesi di contributi  per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne).

    Vediamo in sintesi di cosa si tratta e come si ottiene.

    Incentivo posticipo pensione: come si applica

    La legge garantisce la    facoltà  ai  lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima   di rinunciare all’accredito nel montante contributivo della quota di contributi  a loro carico, ottenendo invece l'accredito delle somme in busta paga.

    L'importo del bonus  corrisponde a circa il 10% della retribuzione imponibile.

    Le somme  da quest'anno  non sono imponibili ne ai  fini fiscali, ne  ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi  continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.

    Il bonus contributivo  cessa 

    •   al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità,  o
    •  al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

    La rinuncia al versamento dei contributi  può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi   ed  è revocabile .

    ATTENZIONE: In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  ne  da' comunicazione al nuovo datore di lavoro. 

    Il decreto attuativo specificava anche che:

    • l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici,  sono esclusi quindi  ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS  fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.
    •  per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della  legge di bilancio 2022,  pari al 3% per imponibili  fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del  decreto lavoro  48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto  ma  gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.

    La richiesta per  ottenere il  bonus corrispondente all 'esonero contributivo già dalla prima data utile    va fatta all’Inps,  che verifica i requisiti  e comunica l'esito entro 30 giorni  al datore di lavoro, il quale  riconosce il  beneficio in busta paga .

    Incentivo posticipo pensione: la domanda telematica

    Come anticipato, INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    La domanda va inviata dal seguente  percorso 

    • “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”
    • Gruppo:      Certificazione
    • Prodotto:     Verifica delle condizioni di accesso
    • Tipo:          Incentivo al posticipo del pensionamento

    L’istanza può essere presentata attraverso i seguenti canali:

    •  –    direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o eIDAS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati”;
    • –    utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti o 
    • –    contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

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    Gestione separata: la valorizzazione dei periodi esteri ante 1996

    La circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2025 introduce importanti aggiornamenti relativi alla valorizzazione dei periodi contributivi esteri per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, si concentra sulle modalità di riconoscimento dei periodi assicurativi collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, chiarendo il loro impatto sul conseguimento della pensione in regime internazionale. L'obiettivo principale è coordinare le normative italiane con quelle europee e bilaterali, rispettando le caratteristiche nazionali di sicurezza sociale.

    Una delle principali novità riguarda l'applicazione del principio di totalizzazione internazionale per i periodi esteri antecedenti al 1996. La circolare ribadisce che tali periodi possono essere utilizzati, purché sia rispettato il minimale contributivo richiesto in Italia (52 settimane o secondo le specifiche delle convenzioni bilaterali tra gli Stati).

     Inoltre, chiarisce che per i lavoratori con anzianità contributiva precedente al 1996, non è necessario soddisfare il requisito dell'importo soglia per la pensione di vecchiaia e che alcune modalità di pensionamento anticipato non sono applicabili

    Infine, la circolare fornisce indicazioni specifiche per i casi in cui il lavoratore sia iscritto anche ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.

    Vediamo maggiori dettagli nei paragrafi seguenti

    Novità su contributi alla Gestione separata antecedenti il 1996

    La circolare specifica che, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, alcune condizioni introdotte successivamente non si applicano.  Si tratta in particolare di :

    • Requisito dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia: Non è necessario che il trattamento pensionistico raggiunga una determinata soglia minima per essere riconosciuto.
    • Esclusione di alcune modalità di pensionamento anticipato: Non è possibile accedere alla pensione anticipata a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva né alla pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. 

    Periodi esteri e Gestione separata: casi di doppia iscrizione

    Quando l’assicurato alla Gestione separata risulta iscritto anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria in Italia, i periodi contributivi esteri precedenti al 1° gennaio 1996 possono essere valorizzati per ottenere un trattamento pensionistico in regime internazionale attraverso gli strumenti di cumulo previsti dalla normativa italiana. Questi strumenti includono:

    • Computo (art. 3 del DM 2 maggio 1996, n. 282): Consente di trasferire i contributi versati presso un’altra gestione al fine di cumularli nella Gestione separata.
    • Cumulo (art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184): Permette di unire i periodi contributivi di più gestioni senza necessità di trasferirli.
    • Totalizzazione nazionale (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42): Consente di combinare i periodi assicurativi di diverse gestioni per maturare il diritto a una pensione unitaria, proporzionale ai contributi versati in ogni gestione.
    • Cumulo agevolato (Legge 24 dicembre 2012, n. 228): Simile alla totalizzazione, ma con condizioni più favorevoli e un meccanismo semplificato.

    La circolare ricorda infine che  ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.

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    Pensione PA a 70 anni: novità e chiarimenti ministeriali

    Con la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 165, della legge 207/2024), il legislatore ha  introdotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale misura si configura come un’opportunità con precisi limiti e  requisiti , limitata al 10% delle facoltà assunzionali disponibili, e riservata esclusivamente a quei dipendenti che abbiano conseguito valutazioni di performance eccellenti. 

    Nei giorni scorsi è stata emanata una direttiva  dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo,  che chiarisce l'applicazione e  pone l’accento sull’importanza del trasferimento di competenze: l’obiettivo dichiarato è affiancare ai nuovi assunti personale con un consolidato bagaglio di esperienza, garantendo un accompagnamento efficace durante il ricambio generazionale in atto.  

    Vediamo di seguito la norma e i chiarimenti sui requisiti e criteri di applicazione 

    Pensioni PA: criteri di applicazione del trattenimento in servizio dal 2025

    Le indicazioni operative chiariscono che il trattenimento in servizio non rappresenta un diritto per il lavoratore, bensì una scelta discrezionale dell’amministrazione, subordinata al consenso del dipendente interessato.

     La direttiva sottolinea come l’individuazione dei dipendenti da trattenere debba basarsi su criteri rigorosi: saranno considerati idonei soltanto coloro che abbiano ottenuto giudizi di performance ottimi o eccellenti, eliminando così ogni automatismo.

     È altresì escluso il personale appartenente a magistrature, forze armate, polizia e vigili del fuoco. La misura, inoltre, prevede un’attenta valutazione preliminare da parte degli enti, che devono accertare la dimensione e durata delle esigenze funzionali. 

    Prevista anche una durata minima del trattenimento auspicabilmente non inferiore a un anno, ad evitare abusi e disomogeneità eccessiva di applicazione  In particolare, per il personale dirigenziale, gli incarichi potranno essere rinnovati o conferiti ex novo anche per periodi inferiori al minimo triennale stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001, purché siano rispettati i limiti ordinamentali.

    La normativa precisa infine  che il trattenimento deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla cessazione del servizio, escludendo ipotesi di richiamo successivo. Rimangono però esclusi dalla proroga quei dipendenti già beneficiari di deroghe precedenti, come nel caso di chi opera nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

    Trattenimento in servizio PA 2025: dettagli operativi e tabella età pensione

    In sintesi si evidenziano i seguenti dettagli operativi

    67 anni come nuovo limite ordinamentale:  

    A partire dal 2025, è stato abrogato l'obbligo di collocamento a riposo d'ufficio a 65 anni per chi matura i requisiti pensionistici.

    Il limite per il pensionamento d'ufficio è fissato a 67 anni.

    Trattenimento fino a 70 anni: 

    Possibile solo su iniziativa dell'amministrazione per massimo il 10% delle facoltà assunzionali.

    Riservato a chi ha conseguito valutazioni di merito elevate ("ottimo" o "eccellente").

    Deve essere documentata nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) l’esigenza organizzativa e la durata della proroga.

    Condizioni aggiuntive per dirigenti:

    I dirigenti possono avere incarichi rinnovati per una durata inferiore ai 3 anni previsti, purché rispettino i limiti dell’età massima (70 anni).

    Esclusioni:

    Non sono previste proroghe per il personale già in deroga per altri motivi.

    Non applicabile a categorie specifiche come magistrati, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

    Tabella  di sintesi 

    Età di Pensionamento nella Pubblica Amministrazione

    Categoria Età di Pensionamento Ordinaria Requisiti Aggiuntivi o Deroghe
    Pensione ordinaria 67 anni Età minima per il pensionamento, salvo eccezioni.
    Trattenimento in servizio Fino a 70 anni – Valutazione di performance "ottima" o "eccellente".
    – Necessità organizzative documentate.
    – Consenso del dipendente.
    Deroghe precedenti escluse Dipendenti già trattenuti per altri motivi (es. PNRR) non prorogabili.
    Categorie escluse Magistrature, Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco.

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    Pensione erogata dopo il decesso: recupero credito per l’ente

    Nella Risposta a interpello 7 del 17 gennaio 2025  l''Agenzia si occupa di un caso di indebita corresponsione di emolumenti pensionistici e delle conseguenti implicazioni fiscali legate alla restituzione delle somme percepite.

     Il tema si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che  ha introdotto il credito d’imposta per i sostituti d’imposta in relazione a somme indebitamente versate. Tale normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e una corretta gestione dei rapporti fiscali tra sostituti d’imposta, erario e soggetti coinvolti in episodi di ripetizione di indebito.

    Nell'interpello in particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come il sostituto d’imposta debba operare per beneficiare del credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite. 

    L'analisi si concentra sul quesito posto da un’istituzione, indicata come [ALFA], che ha erogato indebitamente una pensione dopo il decesso del beneficiario e ha successivamente ottenuto una pronuncia giudiziaria che dispone la restituzione parziale degli importi. 

    Vediamo piu in dettaglio il caso e le indicazioni dell'amministrazione finanziaria.

    Rimborso per pensione indebita: il caso

    Il caso analizzato riguarda l’istituzione prevdidenziale  che, tra settembre 2016 e aprile 2018, ha corrisposto erroneamente emolumenti pensionistici a un soggetto  deceduto il 18 settembre 2016. Questo errore si è verificato per la mancata conoscenza dell’avvenuto decesso.

     Per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, l’istituzione ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti dell’erede legittimo, indicato come [GAMMA], e di un istituto bancario, [DELTA], che deteneva parte delle somme erogate su un conto corrente intestato al defunto.

    Il Tribunale ha emesso una sentenza in data 14 luglio 2024, ordinando a [GAMMA] e a [DELTA] di restituire rispettivamente diverse porzioni delle somme ricevute, inclusi gli interessi legali. Tuttavia, la sentenza è suscettibile di appello, pur essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura civile. 

    L’istituzione ha inoltre evidenziato che le somme in questione erano state soggette a ritenute fiscali operate in qualità di sostituto d’imposta. Nel quadro di questa complessa vicenda, [ALFA] ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo agli adempimenti necessari per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, pari al 30% delle somme recuperate.

    Credito di imposta e pensione indebita: la risposta del’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito sottolineando che il diritto al credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere contestata la legittimità della richiesta di restituzione. Ciò significa che, indipendentemente dalle modalità con cui le somme vengono restituite (ad esempio, in forma rateale o con ritardi), il credito d’imposta spetta al sostituto d’imposta una volta accertata la definitività della pretesa alla restituzione. 

    Inoltre, l’Agenzia ha precisato che il credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali, deve essere riportato nel modello 770 del 2025, quadro SX, colonna 5. 

    Contestualmente, l’istituzione dovrà emettere una Certificazione Unica a nome del defunto, indicando nella sezione “Somme restituite” l’importo netto delle somme recuperate. Tale procedura consente al sostituto d’imposta di compensare il credito d’imposta senza limiti di importo, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

     L’Agenzia ha infine chiarito che, nelle more di un’eventuale impugnazione della sentenza, [ALFA] può già fruire del credito per le somme effettivamente restituite, indipendentemente dall’identità del soggetto che effettua la restituzione, purché si tratti di somme imputabili al defunto o ai suoi eredi.

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    Cessione quinto: controlli automatici sui rinnovi dal 2025

    Con il messaggio 85 del 10 gennaio 2025 INPS informa  sulla nuova funzione di controllo sul rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS mediante cessione di un quinto della pensione, regolato dall'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950.

    La nuova funzione  presente sulla piattaforma prevede il blocco automatico di eventuali richieste di rinnovo che non rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente.

    Vediamo di seguito i dettagli sulla normativa e le novità.

    Controlli automatici e procedura “Quote Quinto”

    Va ricordato che l'articolo 39 stabilisce che i pensionati possono rinegoziare i prestiti con banche o finanziarie solo rispettando precisi limiti temporali: 

    • almeno due anni per cessioni quinquennali e
    •  quattro anni per quelle decennali. 

    Inoltre, se il prestito precedente è stato estinto anticipatamente, deve passare almeno un anno prima di stipularne uno nuovo.

    infine, la Banca d'Italia impone che almeno due quinti delle rate del vecchio contratto siano stati pagati prima di rinnovarlo. 

    L'INPS  come ente che gestisce i pagamenti informa quindi che è stata implementata  una funzione automatica nel sistema "Quote Quinto" per bloccare i rinnovi che non rispettano i limiti di legge. La documentazione cartacea o inviata tramite PEC sarà accettata solo se riguarda casi specifici, come l'estinzione del prestito. 

    Per i contratti in sospeso notificati prima dell'attivazione del sistema automatico, le verifiche sono effettuate manualmente.

    Rinnovi cessione quinto: Esempi pratici e deroghe

    Il messaggio  85 2025 precisa quindi che :

    • I prestiti quinquennali possono essere rinnovati con un piano decennale anche prima di due anni, a patto che il vecchio finanziamento sia estinto. 
    • I tempi di attesa per il rinnovo si calcolano in base ai due quinti delle rate, con arrotondamenti al mese più vicino. 
    • Alcuni prestiti trasferiti dalla busta paga alla pensione non seguono queste regole. 
    •  L'  INPS non verifica la condizione di un anno minimo di attesa dopo l'estinzione anticipata, lasciandola alla responsabilità delle parti coinvolte.

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    Pensioni 2025: tutte le novità della legge di bilancio

    Vediamo  in sintesi le principali misure  previste  per la previdenza nella legge di bilancio 2025,  approvata in Senato definitivamente senza discussione e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. Come  anticipato  negli ultimi giorni  le novità sono limitate, con nuove proroghe per gli anticipi con Opzione Donna, APE sociale e Quota 103, piccoli aumenti delle pensioni sociali,   la conferma dell'incentivo contributivo per chi resta in servizio, un accesso agevolato alla pensione anticipata per chi  ha versato a partire dal 1996 e può far valere le rendite della previdenza integrativa ai fini del raggiungimento della soglia minima dell'assegno di pensione. 

    Novità pensioni 2025: anticipi solo con sistema contributivo

    Malgrado i recenti buoni risultati del gettito fiscale 2023, viste le necessità di riconfermare le misure di riduzione del cuneo fiscale per la classe media, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  non ha potuto assicurare molte risorse per la previdenza. 

    Si ricorda che lo scorso anno la spesa  per le pensioni si è impennata di quasi l'8%  per l'aumento dell'inflazione e il Ministro Giorgetti proprio   in questa stagione aveva affermato:  "con questa denatalità impossibile pensare ad aumentare la spesa pensionistica",  né nel breve né nel medio periodo.

     Nelle prime indiscrezioni si parlava di uscite  anticipate  solo per alcune categorie, come le forze armate ,  e di introdurre  Quota 41, anche se in versione contributiva,  (che avrebbe richiesto tra i 600 milioni e un miliardo di euro), mentre  Forza Italia spingeva invece per un innalzamento deciso   delle pensioni minime. 

    L'intervento  si conferma invece   in continuità con le misure introdotte con l'ultima legge di bilancio, seguendo la linea tracciata  con il  bonus Maroni, che incentiva la permanenza al lavoro e rinunciando alla riforma complessiva che doveva mandare in soffitta la legge Fornero.  

    Le novità  includono dunque nuovamente  la proroga  di 

    1. Quota 103 nella versione "contributiva", 
    2. l'Ape Sociale  e 
    3.  Opzione Donna.

     Il cosiddetto bonus Maroni , cioè il taglio sui contributi  da versare all'INPS  con aumento del netto, verrà esentato da imposte e viene  esteso anche a chi  accede alla pensione anticipata " classica"  (senza requisito di età ma con  42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi per le donne)

    Prevista anche la  possibilità  prolungare il servizio nella Pubblica Amministrazione fino a 70 anni.

    Si rafforza infine l'agevolazione   per le pensioni determinate con il sistema contributivo  per le madri con 4 figli per le quali l’età di accesso alla pensione sarà abbassata di 16 mesi, invece che i 12 attuali.

    Pensioni 2025: fondi integrativi per l’anticipo dei contributivi

    Un emendamento al testo iniziale del DDL bilancio approvato in extremis  in Commissione alla Camera prevede che dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia  e anticipata e solo su richiesta dell’assicurato, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare  cui  l’assicurato abbia aderito. 

    Ciò significa che dal 2025 i lavoratori interamente contributivi (coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1995)  potranno accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, sfruttando la possibilità di cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare. 

    Tuttavia, il requisito   contributivo salirà da 20 a 25 anni, per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali  miglioramenti nella speranza di vita.

    La quota integrativa di previdenza complementare consentirà di raggiungere più facilmente la soglia minima di trattamento richiesta per usufruire di questa opzione di pensionamento. La soglia corrisponde a tre volte l’assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili). 

    Restano invariate per ora  le agevolazioni per le donne con figli con soglie  fissate a:

    • 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e 
    • 2,6 volte per quelle con due o più figli.

     Dal 2030, però, questa soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale per compensare i costi della misura.

    Per i lavoratori contributivi che non aderiscono alla previdenza integrativa, i requisiti per l'anticipo, secondo la Legge Fornero rimarranno invariati: 64 anni di età e 20 anni di contributi.

    La norma prevede anche che per  consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione,  le forme di previdenza complementare dovranno mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.

    Un decreto del Ministro del lavoro  di concerto con il Ministro dell'economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

    Aumenti pensioni minime e assegni sociali

    Per quanto riguarda le pensioni già in essere, non è stata confermata la proroga del  meccanismo di rivalutazione per fasce introdotto per il biennio 2023-24 che si trasforma in sistema a scaglioni su cui viene applicata in modo diverso la rivalutazione annuale .

    Viene esclusa la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998,  per i pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.

    Aumenti assegni:

    • Solo per l’anno 2025, l’importo mensile  dell'assegno sociale  è aumentato di 8 euro e sale di 104  euro la soglia di reddito massimo per  averne diritto.
    • (Attualmente l’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità, mentre Il limite di reddito è pari a 6.947,33  euro annui e 13.894,66  euro, se il soggetto è coniugato).
    • Per le pensioni minime  si riconferma  nei prossimi due anni lo stesso  aumento  previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 pari  a 
      • 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e
      •  1,3 punti percentuali per l'anno 2026  (incremento che si applica  al netto del primo, comprensivo della perequazione automatica al valore ISTAT)