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Pensioni Italia- Albania, firmato anche l’Accordo amministrativo
E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU n.67 del 21-3-2025) la Legge 11 marzo 2025, n. 29 che ratifica ed esegue l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024. L’Accordo favorisce in particolare la tutela previdenziale dei lavoratori italiani e albanesi, garantendo la continuità dei diritti sociali tra i due Paesi e facilitando la mobilità lavorativa. Ieri 10 aprile è stato firmato dalla ministra del lavoro Calderone e dalla viceministra all'Economia albanese Manjani l'accordo per l'attuazione amministrativa
La legge è in vigore il 22 marzo 2025 e diventa operativa il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.
Gli oneri finanziari derivanti dall'Accordo ammontano a 12 milioni di euro per il 2025, con una progressiva crescita poi fino a 23,4 milioni di euro annui dal 2032.
Vediamo nei paragrafi successivi i dettagli, in attesa della circolare operativa INPS.
Accordo Italia- Albania: riconoscimento delle pensioni
L'accordo disciplina in dettaglio le modalità di riconoscimento, pagamento ed esportabilità delle pensioni e il coordinamento dei contributi previdenziali per i lavoratori nei due Paesi.
Gli Enti previdenziali coinvolti sono
• In Italia: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
• In Albania: L’ente responsabile è l’Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica d'Albania (Instituti i Sigurimeve Shoqërore – ISSH).
Questi enti operano come istituzioni competenti per l’erogazione e il riconoscimento delle prestazioni sociali in base alle disposizioni dell’Accordo.
L’Accordo prevede due modalità di calcolo per il riconoscimento delle pensioni ai lavoratori che hanno svolto attività in entrambi gli Stati:
- (A) Regime autonomo (Articolo 12)
Se un lavoratore ha maturato i contributi minimi richiesti dalla legislazione di uno Stato senza dover ricorrere alla totalizzazione con l’altro Stato, la pensione viene calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati in quel Paese.
In questo caso, l’ente previdenziale italiano o albanese eroga in modo indipendente la pensione al beneficiario.
- (B) Regime di totalizzazione internazionale e pro-rata (Articolo 13)
Se un lavoratore non ha maturato contributi sufficienti in uno Stato per avere diritto alla pensione, vengono cumulati i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi.
Il calcolo della pensione avviene secondo la totalizzazione:
- Si determina l’importo teorico della pensione che spetterebbe se tutti i contributi fossero stati versati nel Paese in cui si chiede la prestazione.
- Si calcola l’importo effettivo sulla base dei soli contributi versati in quel Paese, applicando la formula pro-rata.
Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: esportabilità Pensioni – trattamenti minimi
Le pensioni erogate da uno dei due Stati possono essere trasferite all’estero senza riduzioni, anche se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo.
Non sono previste penalizzazioni per il trasferimento della residenza.
- Pensioni minime e integrazione al trattamento minimo (Articolo 16)
Se un lavoratore riceve una pensione calcolata in regime pro-rata e questa è inferiore al trattamento minimo previsto in uno dei due Stati, l’integrazione viene concessa solo se il beneficiario risiede nel Paese che eroga la prestazione.
L’integrazione al trattamento minimo è a carico esclusivo dello Stato di residenza del pensionato.
- Applicazione ai periodi contributivi pregressi
I contributi versati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo saranno riconosciuti ai fini della totalizzazione.
Tuttavia, l’Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.
Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: contribuzione
Contributi previdenziali per lavoratori transfrontalieri
• Lavoratori distaccati (Articolo 6)
Se un lavoratore dipendente è inviato temporaneamente in uno dei due Stati da un’impresa con sede nell’altro Paese, continua a versare i contributi previdenziali nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi, evitando una doppia contribuzione.
• Lavoratori autonomi (Articolo 6, comma 2)
Un lavoratore autonomo che esercita la sua attività abitualmente in uno Stato e si trasferisce temporaneamente per lavorare nell’altro Paese per meno di 24 mesi rimane soggetto alla legislazione previdenziale del Paese d’origine.
• Personale viaggiante e marittimo (Articolo 6, comma 3 e 4)
Il personale delle compagnie aeree, ferroviarie o di trasporto su strada è assicurato nel Paese in cui ha sede l’impresa.
I membri dell’equipaggio di una nave sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera della nave.
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Coefficienti di rivalutazione pensioni decorrenti nel 2025
Il messaggio interno dell'INPS del 14 marzo 2025, n 914, chiarisce le modalità di liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2025 e fornisce :
- i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili,
- il coefficiente di rivalutazione dei montanti contributivi, come stabilito dalla legge n. 335/1995.
Questi coefficienti sono essenziali per calcolare l'importo delle pensioni che decorrono nel 2025, tenendo conto delle variazioni economiche e contributive degli anni precedenti.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'Istituto.
Coefficienti rivalutazione pensioni 2025
Il testo presenta una tabella dettagliata dei coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nel 2025. Questi coefficienti sono calcolati sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, fornito dall'Istat, relativo ai cinque anni precedenti il 2024.
Il coefficiente di rivalutazione per il 2025 è pari a 1,036622.
La tabella al paragrafo 3 riporta i coefficienti per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1996 fino al 31 dicembre 2023, riflettendo le variazioni economiche nel tempo.
Inoltre, la circolare specifica che per le pensioni con decorrenza nel 2025, al montante contributivo determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa agli anni 2024 e 2025, fino alla data di decorrenza della pensione. Le procedure di liquidazione delle pensioni per le gestioni dei datori di lavoro privati, pubblici, e per i lavoratori dello spettacolo e sportivi sono state aggiornate a dicembre 2024 per riflettere questi criteri.
Coefficienti di rivalutazione retribuzioni e redditi pensionabili
La circolare include anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, suddivisi in tre allegati.
L'Allegato 1 riporta i coefficienti validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite prima del 1° gennaio 1993.
L'Allegato 2 fornisce i coefficienti per le anzianità contributive acquisite dopo il 31 dicembre 1992.
Infine, l'Allegato 3 contiene i coefficienti specifici per i lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi, relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.
La circolare sottolinea che le procedure informatiche di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per riflettere i nuovi coefficienti, garantendo così un calcolo corretto e aggiornato delle pensioni per l'anno 2025.
Coefficienti Rivalutazione Montante Contributivo dal 2025
Montante maturato al… Coefficiente 31 dicembre 1996 1,055871 31 dicembre 1997 1,053597 31 dicembre 1998 1,056503 31 dicembre 1999 1,051781 31 dicembre 2000 1,047781 31 dicembre 2001 1,043698 31 dicembre 2002 1,041614 31 dicembre 2003 1,039272 31 dicembre 2004 1,040506 31 dicembre 2005 1,035386 31 dicembre 2006 1,033937 31 dicembre 2007 1,034625 31 dicembre 2008 1,033201 31 dicembre 2009 1,017935 31 dicembre 2010 1,016165 31 dicembre 2011 1,011344 31 dicembre 2012 1,001643 31 dicembre 2013 1,000000 31 dicembre 2014 1,005058 31 dicembre 2015 1,004684 31 dicembre 2016 1,005205 31 dicembre 2017 1,013478 31 dicembre 2018 1,018254 31 dicembre 2019 1,019199 31 dicembre 2020 1,000000 31 dicembre 2021 1,009756 31 dicembre 2022 1,023082 31 dicembre 2023 1,036622 -
Pensionati all’estero al via la verifica di esistenza in vita
Come ogni anno, l'INPS ha avviato la procedura di verifica dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono le prestazioni all’estero. Questo accertamento, affidato a Citibank N.A., è una misura consolidata che garantisce la regolarità dei pagamenti, evitando l’erogazione indebita delle pensioni a soggetti deceduti.
La verifica segue il consueto schema organizzativo, articolandosi in due fasi con tempistiche differenziate a seconda dell’area geografica di residenza dei pensionati. Si parte il 20 marzo con Europa dell'est Asia, Paesi scandinavi.
Sono previste anche alcune esenzioni per specifici gruppi di pensionati, in base agli accordi esistenti con gli enti previdenziali di diversi Paesi.
Il messaggio NPS 890 2025 fornisce un riepilogo delle modalità di verifica, le scadenze da rispettare e le opzioni disponibili per l’attestazione dell’esistenza in vita, con particolare attenzione alle procedure di supporto rivolte ai cittadini e ai Patronati.
Ecco di seguito una sintesi e la tabella delle scadenze da ricordare.
Verifica pensioni all’estero: tabella scadenze
Il processo di verifica si articola in due fasi, ognuna delle quali riguarda specifiche aree geografiche come da tabella seguente:
Tabella Scadenze Verifica Esistenza in Vita
Scadenze della verifica dell’esistenza in vita Aree geografiche Periodo di invio della richiesta (lettera INPS/Citibank) Termine per la risposta dei pensionati (invio dell’attestazione) Data per riscossione in contanti presso Western Union Data di sospensione della pensione in caso di mancata attestazione America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi Dal 20 marzo 2025 Entro il 15 luglio 2025 Agosto 2025 (entro il giorno 19) Dal Settembre 2025 Europa, Africa e Oceania Dal 17 settembre 2025 Entro il 15 gennaio 2026 Febbraio 2026 (entro il giorno 19) Dal Marzo 2026 Se il pensionato non presenta l’attestazione nei termini previsti, la rata della pensione viene erogata in contanti presso le agenzie Western Union del paese di residenza.
Se non viene riscossa entro il 19 del mese successivo, il pagamento viene sospeso.
Verifica pensioni all’estero: gli esclusi
Alcuni gruppi di pensionati sono esclusi dall’accertamento, si tratta in particolare di:
- Pensionati residenti in Polonia con pensioni anche dallo ZUS, grazie allo scambio automatico di dati con l’INPS.
- Pensionati che hanno riscosso la pensione presso Western Union di recente, poiché ciò attesta la loro esistenza in vita.
- Pensionati già sospesi da Citibank per mancata attestazione nelle verifiche precedenti.
- Pensionati residenti in Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Australia e Paesi Bassi, per i quali esistono accordi telematici con gli enti previdenziali locali.
Pensioni all’estero: procedura e modalità di dimostrazione dell’esistenza in vita
Gli step della procedura di verifica sono i seguenti :
Invio della richiesta di attestazione di esistenza in vita
Citibank invierà ai pensionati una lettera esplicativa e un modulo personalizzato per l’attestazione in italiano e, a seconda del paese, anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.
Il modulo deve essere compilato, firmato e inviato con:
- Un documento d’identità valido con foto
- Firma di un “testimone accettabile”, ovvero rappresentanti di ambasciate, consolati o autorità locali.
Chi non riceve la documentazione può richiedere un nuovo modulo via email o presso i Patronati abilitati.
Le modalità accettate per dimostrare l’esistenza in vita sono tre:
A) Modalità cartacea
Invio del modulo firmato e certificato da un testimone accettabile all’indirizzo PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, Regno Unito.
Se le autorità locali rifiutano di compilare il modulo standard, possono essere accettati certificati ufficiali locali, ma solo se attestano esplicitamente l’esistenza in vita.
Casi particolari:
Per pensionati infermi, in istituti sanitari o detenuti, possono firmare l’attestazione direttori di istituti, medici curanti, tutori o procuratori.
B) Attestazione via portale web Citibank
Disponibile per pensionati in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti tramite operatori di Patronato riconosciuti.
Possibilità di usare la videochiamata con i Consolati italiani.
Patronati all’estero possono caricare i moduli direttamente nel portale Citibank per evitare ritardi postali.
C) Riscossione personale presso Western Union
La riscossione in contanti di una rata entro la scadenza indicata vale come prova di esistenza in vita.
Non disponibile per pensionati con rappresentanti legali o in paesi senza Western Union.
Limite massimo per riscossione: 6.300 euro o 6.800 dollari (in Spagna e Cipro il limite è 3.000 euro).
ATTENZIONE Se il pagamento viene sospeso, il pensionato può chiedere la riemissione alla sede INPS competente, allegando un documento d’identità.
Pensioni all’estero: servizi di supporto Citibank – INPS
Per assistenza, pensionati e patronati possono contattare Citibank:
Sito web: www.inps.citi.com
Email: [email protected]
Telefono: numeri indicati nella lettera esplicativa (attivo dal lunedì al venerdì, 8:00-20:00 ora italiana).
Servizio automatico disponibile 24/7 per controllare lo stato della pratica.
Si ricorda che i Patronati.
- Possono richiedere nuovi moduli per i pensionati.
- Possono certificare l’esistenza in vita online per i pensionati in paesi selezionati.
- Devono informare i pensionati della scadenza per l’invio e delle alternative disponibili (modulo cartaceo, riscossione in contanti, attestazione digitale).
- Devono supportare i pensionati fragili nella compilazione e certificazione del modulo.
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Ape sociale 2025: requisiti e modalità per le domande
Con il messaggio 502 del 10 febbraio 2025 INPS comunica che è stato aggiornato l'applicativo per la presentazione dell’istanza di certificazione di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 175, della legge n. 207/2024.
Si tratta dell’anticipo pensionistico rivolto a lavoratori dipendenti e autonomi che rispondono a specifici requisiti di svantaggio. La prima scadenza utile è il 30 marzo 2025
Questa agevolazione, attiva già dal 2017 e prorogata anche per i 2025, offre un’indennità economica fino a 1500 euro mensili a chi desidera lasciare il lavoro prima del raggiungimento dell’età pensionabile, consentendo di accedere a un sostegno finanziario anticipato fino al momento della pensione.
Di seguito analizziamo in dettaglio chi può accedere all’Ape Sociale, quali sono i requisiti e la procedura da seguire per presentare la domanda entro il termine stabilito.
Ape sociale, di cosa si tratta
L’Ape Sociale è un’indennità economica parametrata alla pensione maturata, entro un limite massimo di 1500 euro, riservata a specifiche categorie di lavoratori che a causa di particolari condizioni personali o lavorative, desiderano accedere a un anticipo pensionistico rispetto alla normale età pensionabile. Si rivolge a lavoratori con difficoltà socio-economiche che si trovano in condizioni di disoccupazione, caregiving, riduzione di capacità lavorativa del 74% o che hanno svolto lavori particolarmente gravosi
Ape sociale 2025 : tutti i requisiti e le categorie di beneficiari
L’Ape Sociale è riservata a lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.
Per beneficiare dell’Ape Sociale, il lavoratore deve soddisfare specifici requisiti di età, anzianità contributiva e condizione lavorativa:
- Età: Almeno 63 anni e 5 mesi.
- Anzianità Contributiva: Almeno 30 anni di contributi versati; per i lavori gravosi, il requisito contributivo sale a 36 anni o a 32 anni in alcune categorie particolari. (vedi sotto)
- Cessazione dell’Attività Lavorativa: Al momento della domanda, il lavoratore non deve essere titolare di alcuna pensione diretta e deve avere cessato ogni attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.
Le donne possono inoltre beneficiare di una riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
Le categorie specifiche ammissibili sono:
- Disoccupati: Lavoratori che hanno perso il lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
- Caregiver: Lavoratori con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva, che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente di primo grado con disabilità grave (Legge 104, art. 3 comma 3). Sono ammissibili anche i caregiver di parenti o affini di secondo grado se i genitori della persona con disabilità sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
- Invalidità: Lavoratori con una capacità lavorativa ridotta almeno del 74% e con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
- Lavoratori con Mansioni Gravose: Dipendenti con almeno 36 anni di contributi che abbiano svolto lavori gravosi per almeno sette anni negli ultimi dieci anni o sei anni negli ultimi sette anni. L'anzianità richiesta è di 32 anni per gli operai edili.
APE sociale: gli step e i documenti per la domanda
Per ottenere l'APE SOCIALE è necessario richiedere all'INPS la verifica dei requisiti e successivamente inviare domanda di pensione telematica Se è già avvenuta la cessazione dell'attività lavorativa i due passaggi possono essere effettuati contemporaneamente
La verifica dei requisiti può essere effettuata tramite il portale INPS, nella sezione dedicata all’“APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica requisiti”.
Qui, il lavoratore può consultare le informazioni necessarie per capire se rientra tra i beneficiari dell’Ape Sociale e utilizzare il servizio telematico.
La domanda può essere inviata direttamente o appoggiandosi a un Patronato.
I passaggi sono i seguenti
- Accedere al Portale INPS: Collegarsi al sito dell’INPS e accedere con le proprie credenziali digitali SPID o CIE o CNS
- Inviare la Domanda di Verifica: Compilare la richiesta online e inviarla per avviare la verifica dei requisiti.
- Attendere la Risposta INPS: l’INPS comunicherà l’esito della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- Domanda di Accesso alla Prestazione: Dopo aver ottenuto la conferma del possesso dei requisiti, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso alla prestazione vera e propria. Tale domanda va inoltrata all’INPS per non perdere alcuna mensilità del trattamento, subito dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
I requisiti che devono essere perfezionati prima del 31 dicembre, sono:
-lo stato di disoccupato e la cessazione da almeno 3 mesi dei relativi trattamenti;
-il requisito di assistenza del portatore di handicap da almeno 6 mesi continuativi;
-lo stato invalidante uguale o superiore al 74%.
Invece il requisito temporale per i lavori gravosi deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso.
Sono richiesti i seguenti documenti :
- -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
- -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
- -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni del datore di lavoro, con una dichiarazione, firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.
APE Sociale : quali sono le scadenze 2025
Si ricorda infine che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE Sociale possono essere presentate entro
- la data del 31 marzo 2025.
- del 15 luglio o comunque
- non oltre il 30 novembre 2025, per le eventuali residue risorse finanziarie.
Le risposte dell'INPS giungeranno quindi :
entro il 30 giugno 2025 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2025;
entro il 15 ottobre 2025 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2025;
entro il 31 dicembre del 2025 per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre 15 luglio ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
ATTENZIONE: se sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti può essere inviata contestualmente anche la domanda di accesso alla prestazione.
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Pensione erogata dopo il decesso: recupero credito per l’ente
Nella Risposta a interpello 7 del 17 gennaio 2025 l''Agenzia si occupa di un caso di indebita corresponsione di emolumenti pensionistici e delle conseguenti implicazioni fiscali legate alla restituzione delle somme percepite.
Il tema si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il credito d’imposta per i sostituti d’imposta in relazione a somme indebitamente versate. Tale normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e una corretta gestione dei rapporti fiscali tra sostituti d’imposta, erario e soggetti coinvolti in episodi di ripetizione di indebito.
Nell'interpello in particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come il sostituto d’imposta debba operare per beneficiare del credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite.
L'analisi si concentra sul quesito posto da un’istituzione, indicata come [ALFA], che ha erogato indebitamente una pensione dopo il decesso del beneficiario e ha successivamente ottenuto una pronuncia giudiziaria che dispone la restituzione parziale degli importi.
Vediamo piu in dettaglio il caso e le indicazioni dell'amministrazione finanziaria.
Rimborso per pensione indebita: il caso
Il caso analizzato riguarda l’istituzione prevdidenziale che, tra settembre 2016 e aprile 2018, ha corrisposto erroneamente emolumenti pensionistici a un soggetto deceduto il 18 settembre 2016. Questo errore si è verificato per la mancata conoscenza dell’avvenuto decesso.
Per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, l’istituzione ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti dell’erede legittimo, indicato come [GAMMA], e di un istituto bancario, [DELTA], che deteneva parte delle somme erogate su un conto corrente intestato al defunto.
Il Tribunale ha emesso una sentenza in data 14 luglio 2024, ordinando a [GAMMA] e a [DELTA] di restituire rispettivamente diverse porzioni delle somme ricevute, inclusi gli interessi legali. Tuttavia, la sentenza è suscettibile di appello, pur essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura civile.
L’istituzione ha inoltre evidenziato che le somme in questione erano state soggette a ritenute fiscali operate in qualità di sostituto d’imposta. Nel quadro di questa complessa vicenda, [ALFA] ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo agli adempimenti necessari per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, pari al 30% delle somme recuperate.
Credito di imposta e pensione indebita: la risposta del’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito sottolineando che il diritto al credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere contestata la legittimità della richiesta di restituzione. Ciò significa che, indipendentemente dalle modalità con cui le somme vengono restituite (ad esempio, in forma rateale o con ritardi), il credito d’imposta spetta al sostituto d’imposta una volta accertata la definitività della pretesa alla restituzione.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che il credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali, deve essere riportato nel modello 770 del 2025, quadro SX, colonna 5.
Contestualmente, l’istituzione dovrà emettere una Certificazione Unica a nome del defunto, indicando nella sezione “Somme restituite” l’importo netto delle somme recuperate. Tale procedura consente al sostituto d’imposta di compensare il credito d’imposta senza limiti di importo, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.
L’Agenzia ha infine chiarito che, nelle more di un’eventuale impugnazione della sentenza, [ALFA] può già fruire del credito per le somme effettivamente restituite, indipendentemente dall’identità del soggetto che effettua la restituzione, purché si tratti di somme imputabili al defunto o ai suoi eredi.
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Massimale contributivo pensionati: le regole in caso di reimpiego
Il messaggio INPS n. 3748 dell’11 novembre 2024,a seguito di richieste di chiarimenti e di concerto con l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, fornisce chiarimenti sul corretto adempimento dell’obbligo contributivo per i lavoratori reimpiegati o che proseguono il rapporto di lavoro dopo aver ricevuto il trattamento pensionistico, in relazione al massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.(Legge Dini)
Si ricorda che il massimale contributivo è il limite massimo di reddito annuo su cui è possibile calcolare i contributi previdenziali obbligatori per determinate categorie di lavoratori iscritti alle gestioni INPS. Al superamento di questa soglia, non vengono più dovuti i contributi previdenziali sul reddito eccedente, con conseguenze sulla futura pensione del lavoratore.
Il massimale contributivo si applica solo ai
- lavoratori il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo il 1° gennaio 1996 E
- a chi ha optato per il sistema contributivo.
Non si applica invece a chi ha avuto contributi versati prima di tale data e si trova in un sistema misto (retributivo e contributivo).
Massimale contributivo in caso di ripresa del avoro
Nel messaggio l'istituto chiarisce i seguenti punti:
- Data di prima iscrizione come riferimento per il massimale: La data di prima iscrizione a forme di previdenza obbligatorie (anche enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996) è un riferimento essenziale per determinare se applicare il massimale contributivo annuo. Questo elemento resta valido anche in caso di reimpiego dopo il pensionamento.
- Status di “vecchio iscritto”: Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di reimpiego successivo al pensionamento, il lavoratore conserva lo status di “vecchio iscritto” se acquisito prima del 1° gennaio 1996. Di conseguenza, per questi lavoratori, il massimale contributivo non si applica, come stabilito dalla legge.
- Attività libero-professionali dopo il pensionamento: Se, dopo la pensione, il lavoratore svolge un’attività libero-professionale che richiede l’iscrizione presso enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, l’attività è soggetta alla regolamentazione dell’ente previdenziale di riferimento, che disciplina i contributi in modo specifico.
- In sintesi, l’INPS ribadisce che la data di prima iscrizione determina l’applicabilità del massimale contributivo, e che tale data resta valida anche in caso di pensionamento e successivo reimpiego.
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Comunicazione redditi autonomi pensionati in scadenza il 31 ottobre
L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3077 del 19.9.2024 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sull'obbligo di dichiarazione reddituale.
L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 prevede infatti che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello previsto per la dichiarazione dei redditi.Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS sui soggetti obbligati ed esclusi e sulle modalità di invio della dichiarazione. Per utlteriori dettagli si rimanda al testo del Messaggio.
Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione reddituale- Soglia redditi esenti 2023
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.
Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo
- i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto, sono esentati qualora abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.
- i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private non hanno rilievo .
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
- Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
- le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.
Dichiarazione a preventivo
Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: pensionati ex INPGI e lavoratori sportivi
L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto le istruzioni si applicano anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.
Dal 1° luglio 2023 inoltre si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo . Pertanto si applicano le istruzioni anche ei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, che svolgono lavoro sportivo
Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare
La dichiarazione reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati oppure
- direttamente online sul sito www.inps.it, autenticandosi con SPID , CIE o CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: nella fattispecie, 2024 ( dichiarazione redditi per l’anno 2023)
- attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo
Il messaggio ricorda che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.