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Fondo Prevedi: aumento contributi rinviato ad ottobre
Con l’allegato accordo sottoscritto il 15 luglio 2925 le Parti istitutive del Fondo Prevedi (Ance, Associazioni Artigiane, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) hanno stabilito che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nell’accordo del 4 luglio 2025 troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025. invece che 1 luglio.
Fondo Prevedi cos’è, a cosa serve?
Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo ed ha scopo di integrare la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore dei lavoratori da parte dei datori di lavoro e degli stessi dipendenti, per le aziende che applicano:
- CCNL Edili Industria,
- CCNL Edili Artigianato e
- CCNL Edili Piccola industria Aniem-Anier-Confimi
Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "Guida sul calcolo del contributo contrattuale" nella sezione "Documentazione – Normativa" del sito internet www.prevedi.it.
Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale)".
Scarica qui il PDF dei contributi dettagliati aggiornati al 2025 (v. tabella sottostante)
Obbligo trasparenza contributi Prevedi
Si ricorda che dal 1 gennaio 2018 è obbligatoria l'indicazione della voce Fondo Prevedi nella busta paga mensile in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso quello contrattuale) e la consegna ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale,
- nella prima busta paga o
- nella Certificazione Unica rilasciata ogni anno dal datore di lavoro co oppure
- nel contratto di assunzione del lavoratore,
In particolare il documento in questione, informa i lavoratori che : " in applicazione dei CCNL Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi, il datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "contributo contrattuale". Il contributo contrattuale, è a carico del solo datore di lavoro e determina l’"iscrizione contrattuale" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore."
La misura della contribuzione a Prevedi 2025
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INPS Relazione 2025: l’età media della pensione sale a 64,8 anni
Nel XXIV Rapporto annuale sull'attività dell'INPS presentato ieri a Roma il presidente Fava sono fotografate le recenti evoluzioni del sistema pensionistico italiano, evidenziando segnali di trasformazione significativi per cittadini, datori di lavoro e professionisti.
Il dato più emblematico? L’età media di pensionamento è salita a 64,8 anni nel 2024, complici il calo del 9% delle pensioni anticipate e le misure che incentivano la permanenza al lavoro.
Contestualmente, crescono del 6,5% le prestazioni assistenziali e aumentano i pensionati che decidono di continuare a lavorare (8,5%).
Il presidente INPS ha inoltre confermato la solidità finanziaria del sistema, ma ha lanciato un chiaro appello a interventi strutturali: investire su donne, giovani e lavoratori anziani è essenziale per garantire la sostenibilità del welfare pubblico.
Anche il ministro Calderone, che ha assistito alla presentazione, ha ribadito che non è in programma un innalzamento dell’età pensionabile, pur sottolineando l’importanza delle attuali politiche occupazionali.
Un altro aspetto evidenziato dalla relazione è il grande sforzo tecnico e organizzativo per la digitalizzazione e razionalizzazione delle procedure che sta portando ottimi risultati nei servizi agli utenti e per la trasparenza complessiva del sistema.
Il testo del rapporto annuale è allegato in fondo all'articolo.
I dati principali della relazione: importi, pensioni e contributi
Secondo il XXIV Rapporto Annuale INPS, il 2024 ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche pensionistiche italiane.
L’età media effettiva di pensionamento è salita a 64,8 anni, principalmente a causa della riduzione delle pensioni anticipate (-9% rispetto al 2023) , che precedentemente erano invece cresciute, da Quota 100 in poi, e dei recenti incentivi alla permanenza al lavoro .
Leggi Incentivo trattenimento in servizio per tutte le gestioni.
Il sistema resta finanziariamente solido, ma la sostenibilità futura richiede politiche coraggiose e investimenti mirati su giovani e donne, considerati strategici per l’equilibrio contributivo a lungo termine e data anche la preoccupante tendenza demografica di invecchiamento della popolazione. (Sulla situazione vedi anche la relazione COVIP Fondi pensione adesioni in crescita ma resta il rischio previdenziale per i giovani)
In questo contesto ovviamente il numero di pensioni liquidate è cresciuto (+4,5%), cosi come le prestazioni assistenziali (+6,5%).
Un altro dato interessante è l’aumento dei pensionati che continuano a lavorare (8,5%), in particolare tra gli ex lavoratori agricoli.
Il comunicato stampa precisa: A trainare la crescita degli assicurati è soprattutto il lavoro dipendente privato, mentre il lavoro autonomo tradizionale (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) continua la sua lenta contrazione.
Rilevante è anche la dinamica del Mezzogiorno, dove gli assicurati crescono del 7,4% tra il 2019 e il 2024. In parallelo, aumentano l’occupazione femminile (+ 6,7%) e quella giovanile (+11,2%), con oltre 719mila giovani in più dal 2019, pur restando critico l’accesso stabile al lavoro."
In sintesi:
Indicatore Valore 2024 Note Importo medio mensile pensione (lordo) 1.861 € Dato medio generale INPS Importo medio pensione uomini 2.142,60 € +34% rispetto alle donne Importo medio pensione donne 1.594,82 € Numero totale pensionati 16,3 milioni 96% con prestazione INPS Totale pensioni erogate 355 miliardi € Su 364 mld complessivi di spesa Contributi previdenziali raccolti ~265 miliardi € Stima da bilanci INPS, il gap è finanziato dalla fiscalità generale Per chi guarda alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari, è importante valutare le evoluzioni recenti.
La tabella seguente mostra il confronto tra 2023 e 2024:
Indicatore Anno 2023 Anno 2024 Variazione Età media pensione anticipata 61,1 anni 61,6 anni +0,5 anni % pensioni anticipate su totale ~45% ~40% -5 p.p. Pensioni anticipate erogate ~700.000* ~637.000* -9% Motivo calo Norme Quota 103 in vigore Inasprimento + bonus permanenza – *Valori stimati sulla base del totale delle prestazioni liquidate (1,57 milioni) e della variazione percentuale.
Semplificazione digitale: servizi più accessibili con App e MyINPS
Tra le novità più rilevanti del 2024, evidenziate nella Relazione , la spinta decisa sulla digitalizzazione dei servizi, con numeri impressionanti: ben 771 milioni di prestazioni sono state fornite in modalità completamente digitale.
Due strumenti in particolare hanno migliorato l’accesso ai servizi:
- Nuova App INPS Mobile: già 6 milioni di utenti registrati. L’App consente di consultare, prenotare e gestire prestazioni in tempo reale.
- MyINPS: l’area personale online che centralizza tutte le comunicazioni, notifiche e fascicoli individuali, semplificando la gestione dei rapporti con l’Istituto.
Questi strumenti rendono più immediato l’accesso al welfare, riducono la burocrazia e favoriscono la “prossimità digitale”, trasformando l’INPS in una vera piattaforma intelligente, capace di offrire assistenza proattiva.
Nella tabella che segue i principali servizi online INPS disponibili:
Servizio Descrizione Link MyINPS Area personale con fascicolo previdenziale, notifiche, documenti, simulazioni pensionistiche Accedi a MyINPS App INPS Mobile App per smartphone con servizi personalizzati, notifiche push e accesso semplificato Android | iOS INPS per i Giovani Ecosistema per under 35: previdenza, bonus, stage, orientamento Vai al portale Simulatore pensione Strumento per stimare l’importo della futura pensione Accedi al simulatore Assegno Unico Universale Domande, modifiche, consultazioni e pagamenti per figli a carico Vai al servizio Supporto Formazione Lavoro (SFL) Domande e gestione per beneficiari in sostituzione del Reddito di cittadinanza Vai al servizio Assegno di Inclusione (ADI) Gestione domande e consultazione dei pagamenti per nuclei familiari fragili Vai al servizio Contact Center INPS Supporto via telefono, chat e ticket per tutti i servizi INPS Contatta l’INPS Le prestazioni assistenziali
Da rilevare infine per le prestazioni assistenziali che, sul versante delle famiglie crescono le misure di sostegno alla genitorialità:
- più domande di congedo parentale grazie all’indennità all’80%,
- decontribuzione mamme per rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e
- Bonus asilo nido che alleggerisce i costi per oltre 500mila famiglie.
L’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) registrano una partecipazione al mercato del lavoro più che raddoppiata degli ex percettori di Reddito di Cittadinanza.
Allegati: -
Pensioni Italia-Albania: istruzioni per le domande
Dal 1° luglio 2025 è in vigore l’Accordo bilaterale tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la Legge n. 29/2025. L’Accordo garantisce il principio della portabilità dei diritti previdenziali, parità di trattamento tra cittadini e collaborazione tra istituzioni. Si applica a tutte le principali assicurazioni obbligatorie (IVS, disoccupazione, malattia, maternità), incluse la Gestione separata e la Gestione pubblica.
INPS ha pubblicato il 1 luglio 2025 le istruzioni nella circolare 106 2025 e nel messaggio 2211 del 10 luglio ha specificato le modalità operative per le domande (v. ultimo paragrafo)
Di seguito una sintesi delle principali indicazioni dell'Istituto.
Pensioni e totalizzazione internazionale
I lavoratori che non maturano il diritto autonomo a pensione in uno dei due Paesi possono totalizzare i periodi non sovrapposti svolti in Italia e Albania, a patto di avere almeno 52 settimane di contribuzione.
L'importo viene calcolato con il metodo pro-rata. I periodi inferiori all’anno, non sufficienti a garantire il diritto autonomo, vengono utilizzati dall’altro Stato per perfezionare la prestazione.
In caso di pensioni in regime speciale (es. per determinate professioni), la totalizzazione vale solo tra periodi maturati in regimi analoghi. Le pensioni integrate al minimo sono concesse solo se il beneficiario risiede nello Stato che eroga l’integrazione.
Le domande si presentano all’INPS o all’ente albanese ISSH a seconda del Paese di residenza. L’INPS di Perugia è il Polo specializzato per le richieste provenienti dall’Albania. I modelli di scambio dati sono bilingue, come i formulari IT/AL (es. domanda di vecchiaia, certificazione periodi, decisione, perizia medica ecc.).
I modelli da utilizzare per distacchi e pensione
DISTACCO
Le aziende italiane che distaccano lavoratori in Albania possono mantenere la contribuzione nel sistema italiano per un massimo di 24 mesi, previa richiesta del certificato IT/AL 101 da presentare all’INPS. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi.
Il personale diplomatico, pubblico o privato, può optare per il mantenimento della legislazione previdenziale del proprio Paese d’origine (entro 3 mesi dall'inizio dell’attività o dalla data di entrata in vigore). L'INPS rilascia il modello IT/AL 103, previa verifica dei requisiti.
Sono previste eccezioni concordate tra le autorità dei due Stati, in caso di situazioni particolari che richiedano deroghe al principio di territorialità.
Modello Finalità IT/AL 101 Certificato di copertura contributiva per distacco IT/AL 103 Opzione contributiva per personale diplomatico IT/AL 205 Certificazione periodi assicurativi IT/AL 2 Domanda di pensione vecchiaia/anticipata IT/AL 4 Domanda di pensione di invalidità/inabilità IT/AL 303 Esportabilità prestazioni disoccupazione Prestazioni di disoccupazione, malattia e scambio dati tra istituzioni
In materia di disoccupazione, il diritto alla prestazione può essere riconosciuto in Italia anche totalizzando periodi assicurativi albanesi, se il lavoratore ha almeno 6 mesi di contribuzione italiana. Le informazioni tra enti sono scambiate con i formulari IT/AL 301 e AL/IT 302A. La NASpI può essere riconosciuta in base ai soli requisiti italiani, anche senza totalizzazione.
Le prestazioni in denaro per malattia (anche tubercolosi) e maternità sono erogate dallo Stato dove il lavoratore è assicurato, ma i requisiti possono essere perfezionati anche con periodi assicurativi dell’altro Stato (formulari IT/AL SM).
L’accordo prevede, inoltre:
- esenzione da imposte e legalizzazioni per i documenti previdenziali;
- validità delle domande e ricorsi presentati in uno dei due Stati anche per l’altro;
- collaborazione tra autorità per recupero indebiti (modelli R01, R02, R03);
- scambio elettronico di dati tra le istituzioni dei due paesi e protezione delle informazioni personali (Allegato 1 dell’Accordo).
Domanda di pensione in regime di convenzione Italia Albania
Il Messaggio INPS n. 2211 del 10 luglio 2025 fornisce le istruzioni operative per la presentazione e gestione delle domande di pensione (da parte degli operatori INPS) nell’ambito dell’Accordo e dell’Intesa amministrativa tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° luglio 2025.
L'istituto specifica in particolare che per presentare la domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale tra Italia e Albania,
1 – I residenti in Italia ( sia italiani che albanesi) devono utilizzare il servizio online dell’INPS dedicato alle pensioni internazionali.
Il modulo di domanda è accessibile al seguente link Domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale:
Per compilare correttamente la domanda, è necessario:
- Accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
- Selezionare l’Albania come Paese convenzionato.
- Indicare eventuali periodi assicurativi maturati in Albania.
- Allegare la copia del documento di identità albanese ( se cittadini albanesi).
Se i periodi assicurativi in Albania sono anteriori al 2012, allegare obbligatoriamente la “Dichiarazione dello storico lavorativo” e altra documentazione a supporto (es. buste paga, libretti di lavoro).
Specificare nella sezione “note” se si richiede la pensione “ridotta/reduktuar” albanese.
2 – I residenti in Albania, invece, devono presentare la domanda tramite l’Istituto albanese ISSH, che la trasmetterà all’INPS – Polo di Perugia.
L’eventuale liquidazione è retroattiva dal 1° luglio 2025, con valuta albanese convertita in euro secondo la media mensile precedente l’entrata del pro-rata estero.
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Trattamento pensionistico integrativo: quale detrazione si applica?
Nella risposta a interpello 169 del 24 giugno l'Agenzia chiarisce la corretta qualificazione fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi erogati a dipendenti pubblici al momento del pensionamento, a seguito del versamento volontario di un contributo personale del 2,70% .
Tali trattamenti trovano origine in specifiche disposizioni di leggi regionali e nello statuto di un soppresso fondo di pensione e previdenza delle Camere di Commercio.
Con l’abolizione del fondo, la gestione pensionistica è passata alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), e ai dipendenti già in servizio è stato garantito un trattamento pensionistico non inferiore a quello precedentemente previsto.
A tal fine, la normativa regionale ha stabilito che tali lavoratori, oltre ai contributi ordinari, versino anche un contributo aggiuntivo del 2,70% per ottenere un beneficio pensionistico superiore.
L’Ente istante ha chiesto quindi chiarimenti sul regime fiscale da applicare a tali somme integrative, in particolare se potessero essere assimilate a redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis del TUIR) e quindi beneficiare delle detrazioni previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR.
Il chiarimento dell’Agenzia: niente assimilazione, valgono le regole sulle pensioni
Nel fornire risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato innanzitutto che: secondo l’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, costituiscono redditi da lavoro dipendente anche «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati»; le detrazioni spettanti su questi redditi sono disciplinate dal comma 3 dell’art. 13 del TUIR e non si cumulano con quelle previste per i redditi da lavoro ordinario; solo le prestazioni derivanti da forme di previdenza complementare istituite ai sensi del D.Lgs. 252/2005 (o, in passato, del D.Lgs. 124/1993) possono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. h-bis) del TUIR, e dare quindi diritto alle detrazioni per lavoro dipendente ordinarie.
Nel caso concreto, i trattamenti pensionistici oggetto dell’istanza, pur integrativi, non derivano da fondi di previdenza complementare regolati dai citati decreti legislativi, bensì da un sistema di tipo pubblico, previsto dalla normativa regionale e basato sulla gestione della CPDEL. Anche il contributo personale del 2,70%, pur volto ad aumentare l’importo finale della pensione, non modifica la natura pubblica e obbligatoria del trattamento previdenziale.
Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che i trattamenti integrativi oggetto dell’interpello non possono essere considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché non derivano da fondi pensione complementari istituiti ai sensi del D.Lgs. 252/2005.
Si tratta, piuttosto, di prestazioni pensionistiche di tipo ordinario e come tali rientrano tra i redditi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR. Di conseguenza, ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali, si applica il comma 3 dell’art. 13 del TUIR, dedicato ai redditi da pensione. Il contribuente non potrà quindi beneficiare delle detrazioni più favorevoli riservate ai redditi da lavoro dipendente, ma solo di quelle previste per i pensionati.
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Pensioni Italia- Albania, firmato anche l’Accordo amministrativo
E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU n.67 del 21-3-2025) la Legge 11 marzo 2025, n. 29 che ratifica ed esegue l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024. L’Accordo favorisce in particolare la tutela previdenziale dei lavoratori italiani e albanesi, garantendo la continuità dei diritti sociali tra i due Paesi e facilitando la mobilità lavorativa. Ieri 10 aprile è stato firmato dalla ministra del lavoro Calderone e dalla viceministra all'Economia albanese Manjani l'accordo per l'attuazione amministrativa
La legge è in vigore il 22 marzo 2025 e diventa operativa il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.
Gli oneri finanziari derivanti dall'Accordo ammontano a 12 milioni di euro per il 2025, con una progressiva crescita poi fino a 23,4 milioni di euro annui dal 2032.
Vediamo nei paragrafi successivi i dettagli, in attesa della circolare operativa INPS.
Accordo Italia- Albania: riconoscimento delle pensioni
L'accordo disciplina in dettaglio le modalità di riconoscimento, pagamento ed esportabilità delle pensioni e il coordinamento dei contributi previdenziali per i lavoratori nei due Paesi.
Gli Enti previdenziali coinvolti sono
• In Italia: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
• In Albania: L’ente responsabile è l’Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica d'Albania (Instituti i Sigurimeve Shoqërore – ISSH).
Questi enti operano come istituzioni competenti per l’erogazione e il riconoscimento delle prestazioni sociali in base alle disposizioni dell’Accordo.
L’Accordo prevede due modalità di calcolo per il riconoscimento delle pensioni ai lavoratori che hanno svolto attività in entrambi gli Stati:
- (A) Regime autonomo (Articolo 12)
Se un lavoratore ha maturato i contributi minimi richiesti dalla legislazione di uno Stato senza dover ricorrere alla totalizzazione con l’altro Stato, la pensione viene calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati in quel Paese.
In questo caso, l’ente previdenziale italiano o albanese eroga in modo indipendente la pensione al beneficiario.
- (B) Regime di totalizzazione internazionale e pro-rata (Articolo 13)
Se un lavoratore non ha maturato contributi sufficienti in uno Stato per avere diritto alla pensione, vengono cumulati i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi.
Il calcolo della pensione avviene secondo la totalizzazione:
- Si determina l’importo teorico della pensione che spetterebbe se tutti i contributi fossero stati versati nel Paese in cui si chiede la prestazione.
- Si calcola l’importo effettivo sulla base dei soli contributi versati in quel Paese, applicando la formula pro-rata.
Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: esportabilità Pensioni – trattamenti minimi
Le pensioni erogate da uno dei due Stati possono essere trasferite all’estero senza riduzioni, anche se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo.
Non sono previste penalizzazioni per il trasferimento della residenza.
- Pensioni minime e integrazione al trattamento minimo (Articolo 16)
Se un lavoratore riceve una pensione calcolata in regime pro-rata e questa è inferiore al trattamento minimo previsto in uno dei due Stati, l’integrazione viene concessa solo se il beneficiario risiede nel Paese che eroga la prestazione.
L’integrazione al trattamento minimo è a carico esclusivo dello Stato di residenza del pensionato.
- Applicazione ai periodi contributivi pregressi
I contributi versati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo saranno riconosciuti ai fini della totalizzazione.
Tuttavia, l’Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.
Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: contribuzione
Contributi previdenziali per lavoratori transfrontalieri
• Lavoratori distaccati (Articolo 6)
Se un lavoratore dipendente è inviato temporaneamente in uno dei due Stati da un’impresa con sede nell’altro Paese, continua a versare i contributi previdenziali nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi, evitando una doppia contribuzione.
• Lavoratori autonomi (Articolo 6, comma 2)
Un lavoratore autonomo che esercita la sua attività abitualmente in uno Stato e si trasferisce temporaneamente per lavorare nell’altro Paese per meno di 24 mesi rimane soggetto alla legislazione previdenziale del Paese d’origine.
• Personale viaggiante e marittimo (Articolo 6, comma 3 e 4)
Il personale delle compagnie aeree, ferroviarie o di trasporto su strada è assicurato nel Paese in cui ha sede l’impresa.
I membri dell’equipaggio di una nave sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera della nave.
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Coefficienti di rivalutazione pensioni decorrenti nel 2025
Il messaggio interno dell'INPS del 14 marzo 2025, n 914, chiarisce le modalità di liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2025 e fornisce :
- i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili,
- il coefficiente di rivalutazione dei montanti contributivi, come stabilito dalla legge n. 335/1995.
Questi coefficienti sono essenziali per calcolare l'importo delle pensioni che decorrono nel 2025, tenendo conto delle variazioni economiche e contributive degli anni precedenti.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'Istituto.
Coefficienti rivalutazione pensioni 2025
Il testo presenta una tabella dettagliata dei coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nel 2025. Questi coefficienti sono calcolati sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, fornito dall'Istat, relativo ai cinque anni precedenti il 2024.
Il coefficiente di rivalutazione per il 2025 è pari a 1,036622.
La tabella al paragrafo 3 riporta i coefficienti per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1996 fino al 31 dicembre 2023, riflettendo le variazioni economiche nel tempo.
Inoltre, la circolare specifica che per le pensioni con decorrenza nel 2025, al montante contributivo determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa agli anni 2024 e 2025, fino alla data di decorrenza della pensione. Le procedure di liquidazione delle pensioni per le gestioni dei datori di lavoro privati, pubblici, e per i lavoratori dello spettacolo e sportivi sono state aggiornate a dicembre 2024 per riflettere questi criteri.
Coefficienti di rivalutazione retribuzioni e redditi pensionabili
La circolare include anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, suddivisi in tre allegati.
L'Allegato 1 riporta i coefficienti validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite prima del 1° gennaio 1993.
L'Allegato 2 fornisce i coefficienti per le anzianità contributive acquisite dopo il 31 dicembre 1992.
Infine, l'Allegato 3 contiene i coefficienti specifici per i lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi, relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.
La circolare sottolinea che le procedure informatiche di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per riflettere i nuovi coefficienti, garantendo così un calcolo corretto e aggiornato delle pensioni per l'anno 2025.
Coefficienti Rivalutazione Montante Contributivo dal 2025
Montante maturato al… Coefficiente 31 dicembre 1996 1,055871 31 dicembre 1997 1,053597 31 dicembre 1998 1,056503 31 dicembre 1999 1,051781 31 dicembre 2000 1,047781 31 dicembre 2001 1,043698 31 dicembre 2002 1,041614 31 dicembre 2003 1,039272 31 dicembre 2004 1,040506 31 dicembre 2005 1,035386 31 dicembre 2006 1,033937 31 dicembre 2007 1,034625 31 dicembre 2008 1,033201 31 dicembre 2009 1,017935 31 dicembre 2010 1,016165 31 dicembre 2011 1,011344 31 dicembre 2012 1,001643 31 dicembre 2013 1,000000 31 dicembre 2014 1,005058 31 dicembre 2015 1,004684 31 dicembre 2016 1,005205 31 dicembre 2017 1,013478 31 dicembre 2018 1,018254 31 dicembre 2019 1,019199 31 dicembre 2020 1,000000 31 dicembre 2021 1,009756 31 dicembre 2022 1,023082 31 dicembre 2023 1,036622 -
Incentivo posticipo pensione 2025: come si richiede
Con il messaggio 799 del 5 marzo 2025 INPS chiarisce le modalità di richiesta dello sgravio contributivo previsto per i lavoratori che pur in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, scelgano di posticipare l'uscita dal lavoro .
La norma, introdotta con la legge di bilancio 2023 sperimentalmente per i beneficiari di Quota 103, è stata ampliata dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 161, legge 30 dicembre 2024, n. 207) garantendo questo incentivo anche ai lavoratori con i requisiti per la pensione anticipata secondo la legge Fornero ( senza requisito di età ma con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne).
Vediamo in sintesi di cosa si tratta e come si ottiene.
Incentivo posticipo pensione: come si applica
La legge garantisce la facoltà ai lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima di rinunciare all’accredito nel montante contributivo della quota di contributi a loro carico, ottenendo invece l'accredito delle somme in busta paga.
L'importo del bonus corrisponde a circa il 10% della retribuzione imponibile.
Le somme da quest'anno non sono imponibili ne ai fini fiscali, ne ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.
Il bonus contributivo cessa
- al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, o
- al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
La rinuncia al versamento dei contributi può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi ed è revocabile .
ATTENZIONE: In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne da' comunicazione al nuovo datore di lavoro.
Il decreto attuativo specificava anche che:
- l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici, sono esclusi quindi ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.
- per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della legge di bilancio 2022, pari al 3% per imponibili fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del decreto lavoro 48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto ma gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.
La richiesta per ottenere il bonus corrispondente all 'esonero contributivo già dalla prima data utile va fatta all’Inps, che verifica i requisiti e comunica l'esito entro 30 giorni al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga .
Incentivo posticipo pensione: la domanda telematica
Come anticipato, INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La domanda va inviata dal seguente percorso
- “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”
- Gruppo: Certificazione
- Prodotto: Verifica delle condizioni di accesso
- Tipo: Incentivo al posticipo del pensionamento
L’istanza può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- – direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o eIDAS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati”;
- – utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti o
- – contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).