• Pensioni

    Assegno accompagnatore militare 2026 nuovi importi

    Il messaggio INPS n. 1269 del 14 aprile 2026  l'istituto ha comunicato i nuovi  importi dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare a seguito della legge di

    Bilancio 2026. che ha previsto un aumento  proporzionale alla gravità  dell’invalidità:

    I nuovi importi sono i seguenti 

    • 1.000 euro (precedentemente 878 euro): per le categorie di invalidità più elevate, individuate dalle lettere A (numeri 1, 2, 3 e 4) e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. n.915/1978.
    • 500 euro (precedentemente 439 euro): per le ulteriori categorie con infermità di cui alle lettere B (numero 1), C, D ed E (numero 1) della medesima tabella.

    Decorrenza e conguaglio da gennaio a maggio.

    Il messaggio precisa anche che gli assegni  verranno adeguati d'ufficio alle nuove misure a partire  dalla mensilità di giugno 2026.

    Inoltre con il rateo di giugno 2026 saranno corrisposti anche gli arretrati  relativi alle mensilità da gennaio 2026 a maggio 2026.

    Assegno per accompagnatore militare

    L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare è una  prestazione  economica erogata dall'INPS ai grandi invalidi di guerra o di servizio, in aggiunta all'indennità di assistenza, per compensare l'assistenza di un accompagnatore

    Si rivolge a invalidi con gravi menomazioni indicate nella tabella E del DPR 915/1978, come cecità totale, perdita di arti multipli o gravi lesioni neurologiche (categorie A, A-bis, B1, C, D, E1). Spetta anche a insigniti di medaglia d'oro al valor militare con tali invalidità. È esentasse, non reversibile e corrisposta per 12 mensilità.

    Nuove domande vanno presentate all'Ufficio VII della Direzione Servizi del Tesoro (DST) via raccomandata A/R .

    L'erogazione  decorre dal mese successivo alla spedizione (data timbro postale). 

  • Pensioni

    Ape sociale 2026: domande entro il 31 marzo

     La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha prorogato  ancora una volta, per un anno,  il periodo di sperimentazione dell’APE sociale. 

    La misura continua quindi ad applicarsi ai soggetti che, al compimento di 63 anni e 5 mesi, entro il 31 dicembre 2026 si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 179, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016 (disoccupati, caregiver, invalidi e addetti a mansioni gravose). La proroga è accompagnata da un incremento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni dal 2026 al 2031.

    In conseguenza della proroga,  con il messaggio  n. 128 del 14 gennaio 2026  INPS ha comunicato la riapertura della piattaforma per le  domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, da presentare tramite l’istanza “Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”. Le domande possono essere inoltrate online sul sito INPS con credenziali SPID, CNS, CIE o eIDAS, tramite i patronati oppure attraverso il Contact Center. vedi sotto 

    Questa agevolazione, attiva già dal 2017 consente a chi desidera lasciare il lavoro prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia,  di accedere a un sostegno finanziario fino al momento della pensione.

    Di seguito  rivediamo  in dettaglio chi può accedere all’Ape Sociale, quali sono i requisiti e la procedura da seguire per presentare la domanda entro i termini.

    Ape sociale, di cosa si tratta

    L’Ape Sociale è un’indennità economica parametrata alla pensione maturata, entro un limite massimo di 1500 euro,   riservata a specifiche categorie di lavoratori che  a causa di particolari condizioni personali o lavorative, desiderano accedere a un anticipo pensionistico rispetto alla normale età pensionabile. Si rivolge a lavoratori con difficoltà socio-economiche che si trovano in condizioni di 

    • disoccupazione,
    •  caregiving,
    •  riduzione di capacità lavorativa  del 74% o  
    • che hanno svolto lavori particolarmente gravosi

    Ape sociale 2026 : tutti i requisiti e le categorie di beneficiari

    L’Ape Sociale è riservata a lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.

    Per beneficiare dell’Ape Sociale, il lavoratore deve soddisfare specifici requisiti di età, anzianità contributiva e condizione lavorativa:

    • Età: Almeno 63 anni e 5 mesi.
    • Anzianità Contributiva: Almeno 30 anni di contributi versati; per i lavori gravosi, il requisito contributivo sale a 36 anni o a 32 anni in alcune categorie particolari. (vedi sotto)
    • Cessazione dell’Attività Lavorativa: Al momento della domanda, il lavoratore non deve essere titolare di alcuna pensione diretta e deve avere cessato ogni attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.

    Le donne possono inoltre beneficiare di una riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

    Le categorie specifiche ammissibili sono:

    • Disoccupati: Lavoratori che hanno perso il lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale,  con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
    • Caregiver: Lavoratori  con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva, che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente di primo grado con disabilità grave (Legge 104, art. 3 comma 3). Sono ammissibili anche i caregiver di parenti o affini di secondo grado se i genitori della persona con disabilità sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
    • Invalidità: Lavoratori con una capacità lavorativa ridotta almeno del 74% e con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
    • Lavoratori con  Mansioni Gravose: Dipendenti con almeno 36 anni di contributi che abbiano svolto lavori gravosi per almeno sette anni negli ultimi dieci anni o sei anni negli ultimi sette anni. L'anzianità  richiesta è di 32 anni per gli operai edili.

    APE sociale: gli step e i documenti per la domanda

    Per ottenere l'APE SOCIALE è necessario richiedere all'INPS la verifica dei requisiti e successivamente  inviare domanda di pensione telematica Se  è già avvenuta la cessazione dell'attività lavorativa  i due passaggi possono essere effettuati contemporaneamente 

    La verifica dei requisiti può essere effettuata tramite il portale INPS, nella sezione dedicata all’“APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica requisiti”. 

    Qui, il lavoratore può consultare le informazioni necessarie per capire se rientra tra i beneficiari dell’Ape Sociale e utilizzare il servizio telematico.

    La domanda può essere inviata direttamente  o appoggiandosi a un Patronato.

    I passaggi  sono i seguenti 

    1. Accedere al Portale INPS: Collegarsi al sito dell’INPS e accedere con le proprie credenziali digitali SPID o CIE o CNS
    2. Inviare la Domanda di Verifica: Compilare la richiesta online e inviarla per avviare la verifica dei requisiti.
    3. Attendere la Risposta INPS:  l’INPS comunicherà l’esito della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione.
    4.  Domanda di Accesso alla Prestazione: Dopo aver ottenuto la conferma del possesso dei requisiti, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso alla prestazione vera e propria. Tale domanda va inoltrata all’INPS  per non perdere alcuna mensilità del trattamento, subito dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

    I requisiti  che  devono essere  perfezionati prima del 31 dicembre, sono:

    -lo stato di disoccupato e la cessazione da almeno 3 mesi dei relativi trattamenti;

    -il requisito di assistenza del portatore di handicap da almeno 6 mesi continuativi;

    -lo stato invalidante uguale o superiore al 74%.

    Invece  il requisito temporale per i lavori gravosi deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso.

    Sono richiesti i seguenti documenti : 

    • -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
    • -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
    • -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni  del datore di lavoro, con una dichiarazione,  firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.

    Per ulteriori informazioni:

    APE Sociale : quali sono le scadenze

     Si ricorda infine che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE Sociale  possono  essere presentate entro

    • 31 marzo 
    •  15 luglio  
    •  30 novembre 2025,   per le  eventuali residue  risorse finanziarie.

    Le risposte dell'INPS giungeranno quindi, rispettivamente :

    • entro il 30 giugno 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2025;
    • entro il 15 ottobre 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2025;
    • entro il 31 dicembre  2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate  entro il 30 novembre del medesimo anno.

    ATTENZIONE: se sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti può essere  inviata contestualmente  anche la domanda  di accesso alla prestazione.

  • Pensioni

    Casse professionali: incostituzionale il riversamento dallo Stato

    Con la sentenza n. 29 del 2026, la Corte costituzionale interviene su un tema di particolare rilievo per i professionisti e per gli enti previdenziali di categoria, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una disposizione che incideva direttamente sull’autonomia finanziaria delle casse privatizzate. La questione trae origine dal meccanismo introdotto dall’art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva, tra le misure di contenimento della spesa pubblica, il versamento annuale allo Stato di una quota forfettaria delle spese sostenute per consumi intermedi da  parte degli enti

    Il giudizio di legittimità costituzionale è stato richiesto dalla Corte d’appello di Roma nell’ambito di una controversia tra il Ministero dell’economia e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), relativa alla restituzione delle somme versate negli anni precedenti. Il nodo centrale riguarda la compatibilità di tale prelievo con i principi costituzionali di ragionevolezza, tutela previdenziale e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Il contesto

    La disciplina  inseriva nel  contesto delle politiche di spending review anche agli enti previdenziali privatizzati, dotati di autonomia gestionale e finanziaria, sono inclusi nel perimetro della finanza pubblica allargata. In particolare, la norma consentiva alle casse di sostituire gli obblighi analitici di riduzione della spesa con un versamento annuale pari al 15% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010.

    Tale meccanismo, pur formalmente facoltativo, si traduceva nella sostanza in un trasferimento di risorse verso il bilancio dello Stato, incidendo su enti che operano in regime di autofinanziamento e senza contributi pubblici diretti o indiretti. Le casse professionali, infatti, basano il proprio equilibrio economico sui contributi degli iscritti e sono tenute a garantire la sostenibilità delle prestazioni nel lungo periodo, in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    La decisione della Corte Costituzionale

    La Corte costituzionale ha accolto le censure, dichiarando l’illegittimità della disposizione per violazione degli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione. La motivazione si articola su più livelli, evidenziando anzitutto l’irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra l’interesse dello Stato al reperimento di risorse e quello degli enti previdenziali a destinare i risparmi alla propria missione istituzionale.

    Secondo la Corte, il riversamento forfettario configura un vero e proprio prelievo strutturale, che sottrae risorse derivanti dai contributi degli iscritti e ne compromette la destinazione alle prestazioni previdenziali. Tale effetto risulta incompatibile con il principio di tutela di cui all’art. 38 Cost., in quanto incide sulla capacità degli enti di garantire nel tempo le prestazioni agli associati.

    Sotto il profilo del buon andamento amministrativo, la previsione censurata si pone in contraddizione con le stesse finalità della spending review. . La Corte sottolinea infatti  che l’autonomia finanziaria delle casse, già limitata dall’assenza di finanziamenti pubblici e dall’obbligo di equilibrio di bilancio, risulta ulteriormente compressa da un prelievo non giustificato da  esigenze costituzionalmente rilevanti.

    Infine, la facoltatività del meccanismo non è ritenuta idonea a sanarne i profili di illegittimità. La scelta tra adempimenti analitici e versamento forfettario incide infatti solo sulle modalità operative, ma non elimina l’effetto sostanziale di sottrazione delle risorse.

     La Consulta conclude quindi che il sistema introdotto dal legislatore determina un sacrificio sproporzionato e ingiustificato dell’autonomia e delle finalità previdenziali degli enti, dichiarando l’incostituzionalità della norma nella parte in cui prevede il versamento annuale allo Stato.

  • Pensioni

    Pensioni 2026 in legge di bilancio: le istruzioni INPS

     La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in GU  il 30 dicembre 2025 ( QUI il testo Legge 199 2025) 

    Dopo un iter piu che mai sofferto , ci sono  alcune novità importanti  sul tema delle pensioni ma non di impatto immediatamente rilevante per la maggioranza degli italiani. Si  riducono infatti le possibilità di anticipo pensionistico  speciale con lo stop alle misure speciali  Quota  103 e Opzione donna il cui utilizzo che comunque era in calo negli ultimi anni  mentre l'innalzamento dell'età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita viene posticipato e rallentato . Passa a regime il piccolo aumento della maggiorazione per le pensioni sociali.

    Soppressi  invece:

    •  il discusso emendamento che riguardava la  riduzione del conteggio dei contributi riscattati per  studi universitari e 
    • l'ampliamento delle finestre di decorrenza  della pensione anticipata, ossia il momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti. 
    • la norma sperimentale in vigore che  dava la possibilità di inserire le rendite della previdenza complementare nei calcoli  per la soglia di assegno necessario  per le uscite anticipate con il sistema contributivo (assegno che  deve essere almeno tre volte la pensione sociale).

    In sintesi  sono stati confermati: 

    • aumento delle pensioni minime di 20 euro che diventa misura stabile per i prossimi anni,
    • nuove regole sul  silenzio assenso sul Tfr  con 60 giorni di tempo per la scelta da parte dei lavoratori,
    •  allargamento della platea di imprese tenute a versare il TFR dei dipendenti all'INPS 
    •  dal 2027 si riducono i fondi di uscite anticipate dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e dei «precoci», che hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni; 
    • nuova proroga per APE SOCIALE 
    • Si cancellano definitivamente le  uscite anticipate con Opzione Donna e Quota 103 (anche in versione ridotta) mancano infatti dal testo le consuete norme di proroga che erano presenti negli ultimi anni.
    • si conferma 'incentivo per chi resta al lavoro pur avendo i requisiti per la pensione

    Da segnalare infine che si aumenta a 5300 euro la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi di quanto versato ai fondi pensione.

    Con la circolare 19 2026 del 25 febbraio INPS ha fornito  il riepilogo ufficiale e alcune specificazioni 

    Riduzione del valore del riscatto della laurea: non confermata

    La norma che  penalizzava i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea con riduzione  il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento è stata oggetto di polemiche forti in seno alla maggioranza.

    Ricordiamo per giusta informazione che doveva riguardare i soggetti che 

    • maturano i requisiti  per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
    • per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”), 

    per i quali  veniva  previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario  triennale (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorresse  piu al raggiungimento del requisito anagrafico. 

    La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumentava gradualmente

    • 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031, 
    • 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
    •  24 mesi nel 2034 e 
    • 30 mesi dal 2035 in poi.

     La proposta  non si applicava alle categorie di lavoratori  che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione  come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).

    STOP a Opzione Donna e Quota 103 proroga per APE sociale

    Non è stata confermata nell'ultima versione della legge la norma sull'aumento dele  finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici e prevedeva per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a 

    • 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033, 
    •  5 mesi nel 2034 e 
    •  6 mesi dal 2035.

    Anche nel 2026 i lavoratori in situazioni di svantaggio ( disabili , caregiver, ecc)   possono richiedere l'uscita anticipata a 63 anni con  l'indennità ponte detta APE SOCIALE per il periodo di tempo mancante all'età per la pensione di vecchiaia.

    Per approfondire vedi Ape sociale 2025 requisiti e modalità per fare domanda

    In legge di bilancio  2026 sono assenti invece le norme che da anni prorogavano di un anno le possibilità di anticipo con Opzione donna e Quota 103 i cui requisiti  erano progressivamente stati resi piu stringenti . Per entrambi valeva il calcolo delle pensione con metodo contributivo.

    Confermato l’obbligo TFR per le piccole imprese e silenzio assenso di 60 giorni

    Dal 1° gennaio 2026 torna in capo la riforma sulla previdenza complementare che amplia l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La platea delle imprese interessate si estende progressivamente ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali,:

    • Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatta per le aziende con una media annua di almeno 60 dipendenti; successivamente la soglia si abbassa e, 
    • dal 1° gennaio 2032, coinvolgerà i datori di lavoro con almeno 40 addetti.

    Non fa piu fede quindi il numero di dipendenti presente al momento dell'entrata in vigore della legge in materia.

    Dal 1° luglio 2026:

    •   per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) si prevede l'adesione  automatica   al versamento del TFR nei fondi pensione contrattuali  fatta salva la possibilità per il lavoratore  di rinunciare chiedendo il mantenimento degli importi in azienda 
    • per chi è gia assunto e versa già alla previdenza complementare,  i 60 giorni sono il termine per cambiare eventualmente il fondo di destinazione

    La norma  richiede anche in questi casi che i  fondi garantiscano di investire le somme  in linee basate sul profilo di  rischio coerente con l'età anagrafica del lavoratore (sempre  meno rischioso con l'aumentare dell'età).

    Adeguamento requisiti pensionistici speranza di vita e proroga incentivo Maroni

    La legge di bilancio 2026  l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento previsto per il 2027 in base all'adeguamento alla speranza di vita previsto dalla legge Fornero (3 mesi)  , si  applicherà  in modo graduale ed esclude determinate categorie di lavoratori. 

     La norma prevede che l'incremento 

    • per il 2027 si applichi  solo  per 1 mese (diventa di 67 anni e 1 mese)

    • dal 2028 si applica l'incremento completo di 3 mesi. (67 anni e 3 mesi

    L'incremento non si applica al requisito anagrafico per l'assegno sociale  ne a quello previsto per l'anticipo dei lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come  definite dall’ordinamento vigente. attualmente 20  anni) 

    Incentivo prosecuzione attività lavorativa (ex Bonus Maroni)

    Confermato anche per il 2026 l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che pur avendo maturato  il diritto alla pensione anticipata scelgono di continuare a lavorare. L'incentivo consiste nella corresponsione in busta paga al lavoratore della quota di contribuzione a INPS  che sarebbe normalmente a suo carico.  

    Il beneficio va richiesto al datore di lavoro e si riceve dal momento in cui scatta  la possibilità di pensionamento. 

    Leggi per i dettagli BONUS Maroni come si richiede

    Maggiorazioni sociali: aumento importi e soglie di accesso

    Come detto passa a  regime dal 2026 l'incremento delle maggiorazioni sociali destinati ai pensionati  in condizioni di disagio pari a  20 euro mensili.

     L’incremento spetta a  chi riceve:

    •   sia pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata 
    •  che pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile,

    purche l'assegno sia inferiore ai limiti reddituali stabiliti annualmente dal Ministero.

    Inoltre dal 2026 i limiti reddituali  per avere diritto vengono aumentati di 260 euro annui rispetto ai limiti vigenti per il 2025.

  • Pensioni

    Assegno di invalidità contributivo: nuova integrazione al minimo

    Con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 , l’Istituto fornisce le istruzioni applicative a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al trattamento minimo l’assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato interamente con il sistema contributivo.

    La decisione incide in modo rilevante sulla platea dei beneficiari, in quanto estende il diritto all’integrazione al minimo anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo, finora esclusi.

    La normativa sull’assegno ordinario di invalidità

    L’assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e consiste in una prestazione pensionistica non reversibile, riconosciuta in presenza di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

    Prima della pronuncia della Consulta, l’INPS riconosceva l’integrazione al trattamento minimo esclusivamente agli assegni liquidati con:

    • sistema retributivo;
    • sistema misto.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al minimo l’AOI liquidato integralmente con il sistema contributivo .

    L’integrazione al trattamento minimo è disciplinata dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984 e prevede che se l’importo dell’assegno risulti inferiore al trattamento minimo della gestione di riferimento, esso è integrato fino a tale soglia, con onere a carico della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

    La circolare precisa che:

    • non è prevista integrazione parziale;
    • non opera la “cristallizzazione” dell’importo;
    • il superamento dei limiti reddituali comporta la perdita integrale del diritto all’integrazione 

    Tale impostazione richiede particolare attenzione nella gestione delle dichiarazioni reddituali e nella verifica delle condizioni di permanenza del diritto.

    La novità e i tempi di applicazione

    A seguito della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2025, a partire  dal 10 luglio 2025   l’integrazione al trattamento minimo per gli assegni ordinari di invalidità  è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, ossia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza  .

    Evento Data
    Pubblicazione sentenza n. 94/2025 in G.U. 9 luglio 2025
    Decorrenza effetti giuridici 10 luglio 2025
    Decorrenza integrazione al minimo 1° agosto 2025

    Sono ora integrabili al trattamento minimo gli assegni ordinari di invalidità: 

    • liquidati con sistema contributivo (contribuzione dal 1° gennaio 1996); 
    • liquidati a seguito di opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995); 
    • liquidati a carico della Gestione separata, anche in caso di computo ai sensi del D.M. n. 282/1996.

    Resta fermo che l’integrazione è subordinata alla comunicazione dei redditi rilevanti, anche in via presuntiva.

    Le istruzioni per le domande di ricostituzione o riesame

    La circolare INPS sottolinea che l'integrazione è riconosciuta in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti. In assenza di tale dato, l’interessato deve presentare domanda di ricostituzione reddituale ai fini del ricalcolo della prestazione

     Per consulenti e patronati è quindi necessario:

     verificare la posizione reddituale del titolare;

     trasmettere eventuale ricostituzione; 

    monitorare le domande giacenti o respinte dopo il 9 luglio 2025.

    ATTENZIONE :

    •  Le richieste di integrazione presentate dopo il 9 luglio 2025 o  giacenti a tale data, o già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale,  possono essere riesaminate su istanza dell’interessato, salvo il caso di sentenza passata in giudicato 
    •  Le nuove indicazioni si applicano anche ai ricorsi pendenti.

     Trasformazione in pensione di vecchiaia

    Come noto l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti di legge 16592.

     Per i soggetti nel sistema contributivo, nel biennio 2025-2026 sono previste le seguenti soglie:

    Tipologia requisito Condizioni
    Pensione di vecchiaia contributiva (prima soglia) 67 anni + almeno 20 anni di contributi + importo non inferiore all’assegno sociale
    Pensione di vecchiaia contributiva (seconda soglia) 71 anni + almeno 5 anni di contribuzione effettiva (a prescindere dall’importo)

    La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo 

     In caso di trasformazione: l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento; ai fini del confronto si considera l’AOI “a calcolo”, senza integrazione al minimo

  • Pensioni

    Rivalutazione redditi e pensione di Cassa Forense: la Cassazione chiarisce

    La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con ordinanza 3459 2026  è intervenuta su un aspetto particolare in tema previdenziale: la corretta decorrenza della rivalutazione ISTAT dei redditi ai fini del calcolo della pensione e le conseguenze del versamento contributivo in misura inferiore rispetto a quella dovuta.

    La controversia riguardava un avvocato iscritto alla Cassa Forense che aveva richiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia e del relativo supplemento, sostenendo che i redditi professionali dovessero essere rivalutati a partire dal 1980 e non dal 1981.

    La pronuncia chiarisce l’interpretazione della legge 20 settembre 1980, n. 576, con particolare riferimento agli articoli 2, 10, 15, 16 e 27, e definisce i rapporti tra rivalutazione dei redditi, obbligazione contributiva e misura della prestazione pensionistica.

    Il caso: decorrenza rivalutazione del reddito ai fini previdenziali

    Un professionista esercente la professione di avvocato aveva ottenuto nei primi due gradi di giudizio la riliquidazione della pensione di vecchiaia con applicazione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980 (relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980), anziché dell’indice del 1981, come applicato dalla Cassa Forense prima del suo ricorso.

    La Corte territoriale aveva ritenuto che l’art. 27 della legge n. 576/1980 fosse applicabile anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non potesse essere negata per il mancato pagamento della maggiore contribuzione derivante dalla diversa rivalutazione.

    La Cassa Forense aveva impugnato la decisione sostenendo:

    • da un lato, che la rivalutazione non dovesse decorrere dal 1980 e, 
    • dall’altro, che la pensione non potesse essere riliquidata in misura superiore in assenza del versamento dei maggiori contributi correlati alla più elevata rivalutazione, richiamando anche l’art. 2033 c.c. e le disposizioni regolamentari interne.

    La decisione della cassazione

    La Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, confermando che, per le pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, i redditi da assumere a base di calcolo devono essere rivalutati a partire dall’entrata in vigore della legge n. 576/1980 e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980 

    La Corte ha chiarito che occorre distinguere tra rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980) e rivalutazione delle pensioni già liquidate (art. 16 della stessa legge). Nel caso esaminato si trattava della prima ipotesi: la rivalutazione dei redditi antecedente alla maturazione del diritto a pensione. La prima tabella dei coefficienti, da redigere entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, non poteva che assumere a riferimento l’indice ISTAT del 1980 

    Diversa, invece, la conclusione sui restanti motivi. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/1980, i redditi rilevanti per il calcolo della pensione sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata” 

    Poiché la rivalutazione costituisce parte integrante del reddito, anche l’obbligo contributivo deve essere commisurato al reddito rivalutato. Ne consegue che, se è stato applicato un coefficiente inferiore e quindi versata una contribuzione minore, la pensione deve essere parametrata ai redditi rivalutati secondo il coefficiente effettivamente utilizzato, salvo integrazione contributiva.

    La Corte ha inoltre precisato che, accertato un inadempimento contributivo parziale, spetta al professionista fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c., dimostrando che l’errore – eventualmente indotto da una richiesta errata della Cassa – fosse non imputabile e non superabile con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. 

     Solo un errore non vincibile con l’ordinaria diligenza professionale può escludere la responsabilità per l’inadempimento.

    Infine, la Cassazione ha ribadito che il pagamento parziale della contribuzione non comporta l’azzeramento dell’annualità ai fini dell’anzianità contributiva, ma incide sulla misura della prestazione, in assenza di un principio di automaticità delle prestazioni.

     Anche in presenza di prescrizione del credito contributivo, non sorge automaticamente il diritto a una pensione maggiorata.

    La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, chiamata a riesaminare la posizione alla luce dei principi enunciati, verificando in concreto la sussistenza o meno della prova liberatoria e le conseguenze sull’importo della pensione.

  • Pensioni

    Assegni straordinari per esodo: i nuovi requisiti di età

    Il Messaggio inps  558/2026 comunica l’aggiornamento dei requisiti pensionistici prospettici utilizzati dall’Istituto  per la gestione degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali e delle prestazioni di esodo (isopensione) per i lavoratori prossimi alla pensione 

     L’adeguamento recepisce l’incremento della speranza di vita, che comporta un aumento complessivo di tre mesi nel biennio 2027-2028, rimodulato dalla legge di Bilancio 2026 in:

    • +1 mese nel 2027 e 
    • +2 mesi nel 2028.

    L’aggiornamento tiene conto anche delle nuove proiezioni demografiche contenute nel Rapporto n. 26 della Ragioneria generale dello Stato. Secondo le tabelle prospettiche, sono previsti ulteriori incrementi: 

    • +3 mesi nel 2029-2030, 
    • +2 mesi nel 2031-2032 e 
    • +1 mese nel 2033-2034  

    Tuttavia, come chiarito dall’INPS, i requisiti per il 2029 e per gli anni successivi diventeranno definitivi solo dopo l’emanazione del  consueto decreto interministeriale previsto dalla normativa.

    Le indicazioni operative INPS

    Sul piano operativo, l’Istituto ha aggiornato la procedura interna Unicarpe per consentire alle Strutture territoriali di istruire le domande sulla base dei nuovi requisiti prospettici 

    •  Per l’isopensione, nel 2026 l’INPS utilizzerà già,  nelle procedure di certificazione , i requisiti previsionali  previsti dalla tabelle  2026 della Ragioneria 
    •  nei Fondi bilaterali, invece, l’assenza di certificazione preventiva comporta l’applicazione diretta dei nuovi requisiti, con possibili maggiori oneri per le aziende rispetto alle stime iniziali 

     Il messaggio precisa che in caso di mancato possesso dei requisiti – anche con riferimento alla durata massima dell’esodo – la domanda deve essere respinta.

    Un profilo critico riguarda appunto la durata degli assegni di accompagnamento. L’aumento dei requisiti potrebbe determinare situazioni di “scopertura” per alcuni lavoratori già inseriti in piani di esodo, con il rischio di restare senza reddito per alcuni mesi oltre i limiti massimi attualmente previsti (5 anni per i fondi bilaterali e 7 anni per l’isopensione) 

    Su questo va ricordato però che , a seguito di un’interrogazione parlamentare, il ministro del Lavoro ha precisato che i potenziali interessati sarebbero meno di 5.000 e che, tramite confronto con le parti sociali, sarà individuata una soluzione per consentire il prolungamento dell’accompagnamento fino al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici