• Pensioni

    Attività gravose: codici ISTAT aggiornati per le pensioni

    L’INPS, con il messaggio n. 1808 del 29 maggio 2026,  informa sull’applicazione della nuova classificazione delle professioni ISTAT 2021 (CP2021) ai fini dell’individuazione delle attività lavorative gravose che consentono l’accesso a specifiche misure previdenziali agevolate.

     Le indicazioni riguardano in particolare:

    •  l’APE Sociale,
    •  la pensione anticipata per i lavoratori precoci, 
    • la pensione di vecchiaia e 
    • la pensione anticipata con esclusione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

    L’intervento si è reso necessario a seguito dell’adozione da parte dell’ISTAT della nuova classificazione delle professioni 2021, entrata in uso nelle procedure amministrative e recepita, a partire da aprile 2025, anche nelle comunicazioni obbligatorie UNILAV.

    Il messaggio chiarisce che in questo contesto  alcune categorie professionali rilevanti ai fini dell'APE Sociale e degli altri benefici previdenziali per attività gravose devono essere ricondotte ai nuovi codici professionali.

    Attività gravose: il quadro normativo e le novità sui codici ISTAT

    Il messaggio ricorda che la disciplina delle attività gravose trova origine nella legge n. 232/2016, che ha introdotto agevolazioni previdenziali per i lavoratori impegnati in mansioni caratterizzate da particolare difficoltà e rischio. Successivamente, la legge n. 205/2017 ha ampliato l’elenco delle professioni interessate e ha previsto ulteriori benefici, tra cui la possibilità di accedere alla pensione senza l’applicazione degli adeguamenti legati alla speranza di vita.

    L’INPS ricorda che attualmente le professioni gravose sono individuate attraverso due distinti elenchi normativi:

    1. l’allegato A al decreto interministeriale 5 febbraio 2018, rilevante per la pensione anticipata dei lavoratori precoci e per i benefici relativi alla pensione di vecchiaia e anticipata;
    2. l’allegato 3 della legge n. 234/2021, utilizzato ai fini dell’APE Sociale.

    Entrambi gli elenchi facevano riferimento ai codici della classificazione ISTAT 2011 (CP2011). Con il passaggio alla classificazione CP2021 è stato necessario individuare le corrispondenze tra i vecchi e i nuovi codici professionali per garantire continuità nell’applicazione delle agevolazioni previdenziali.

    Le principali corrispondenze  che potevano creare difficolta applicative individuate dall’INPS sono riportate nella seguente tabella:

    Professione Codice ISTAT CP2011 Codice ISTAT CP2021 Beneficio previdenziale
    Addetti all'assistenza personale 5.4.4.3 5.5.2.3.0 Pensione anticipata lavoratori precoci; pensione di vecchiaia e pensione anticipata senza adeguamento alla speranza di vita
    Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 5.4.4 5.5.2 APE Sociale
    Operatori della cura estetica 5.4.3 5.5.1 APE Sociale

    Scarica la tabella completa di raffronto

    Tabella ISTAT corrispondenze tra i vecchi e i nuovi codici professionali cp 2022 cp 2021

  • Pensioni

    Pensione medico residente in Lussemburgo: come viene tassata

    La normativa interna sulla tassazione delle pensioni italiane erogate a residenti all'estero  — in particolare l'articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) — prevede che tali somme siano imponibili nel nostro Paese. 

    Come noto le convenzioni internazionali in materia previdenziale pero prevalgono sul diritto interno: tale principio è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600/1973. Quando l'Italia ha stipulato con un altro Stato una Convenzione contro le doppie imposizioni, le sue disposizioni si applicano in via prioritaria  e possono  escludere o limitare la tassazione italiana.  Va anche considerata la cittadinanza del contribuente 

    È in questo quadro che si inserisce la Risposta  a Interpello n. 112/2026 dell'Agenzia delle Entrate, che affronta il caso di una pensione ENPAM erogata dall'INPS a una  dottoressa  residente in Lussemburgo, iscritta all'AIRE  e con doppia cittadinanza. 

    Il sostituto d'imposta — l'INPS — aveva applicato una ritenuta IRPEF del 23 per cento sull'intero importo pensionistico, ma la contribuente contestava tale trattenuta richiamando la Convenzione tra Italia e Lussemburgo, firmata il 3 giugno 1981 e ratificata con Legge n. 747/198

    Il caso: contributi in gestioni diverse

    Nel caso oggetto di analisi del Fisco la complessità deriva dalla natura mista della pensione ENPAM in questione, alimentata da contributi versati sia 

    • come iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con attività di  libera professionista 
    • come medico specialista ambulatoriale a tempo pieno presso una ASL (quindi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale), 

    oltre che dal fatto che la  contribuente è  in possesso di doppia cittadinanza italiana e lussemburghese e residente in Lussemburgo.

    Nell'interpello  sosteneva che l'intera pensione dovesse essere tassata esclusivamente in Lussemburgo in base all'articolo 18 della Convenzione, che prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza per i trattamenti pensionistici derivanti da  lavoro dipendente.

     Chiedeva pertanto il rimborso delle ritenute già operate dall'INPS e l'interruzione delle trattenute future. La questione posta all'Agenzia delle Entrate richiedeva dunque di qualificare correttamente ciascuna quota della pensione alla luce delle norme applicabili.

    Niente tassazione sulla contribuzione alla Cassa privata per la cittadina italiana

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto articolando la soluzione in due distinti regimi impositivi, a seconda dell'origine dei contributi che hanno alimentato la pensione.

    1. La quota afferente ai contributi versati quale iscritta all'Albo professionale e quella relativa all'attività libero-professionale privata non rientrano né nell'articolo 18 né nell'articolo 19 della Convenzione, bensì nell'articolo 22, paragrafo 1, che disciplina i "redditi non espressamente trattati" dalla Convenzione stessa. Tale norma prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza: queste quote sono dunque imponibili solo in Lussemburgo e non subiscono alcuna ritenuta in Italia.
    2. La quota corrispondente ai contributi versati per l'attività di medico specialista ambulatoriale presso la ASL segue invece un percorso diverso. Questa attività configura un rapporto assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR. Ai fini della Convenzione, l'INPS è ente istituito dallo Stato per l'erogazione di prestazioni previdenziali pubbliche, e la prestazione lavorativa era resa a favore di un ente pubblico del SSN. Sussistono pertanto entrambe le condizioni richieste dall'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione per qualificare la pensione come "pensione pubblica". Tale norma attribuisce l'imposizione esclusiva allo Stato della fonte — l'Italia — salvo che il beneficiario abbia la sola cittadinanza dello Stato di residenza. Nel caso in esame, la contribuente è anche cittadina italiana: l'eccezione prevista dalla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 19 non trova quindi applicazione, e la quota rimane imponibile esclusivamente in Italia.

    Ne consegue che l'INPS, quale sostituto d'imposta, è tenuto ad applicare la ritenuta di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 solo sulla quota pensionistica riconducibile all'attività ambulatoriale pubblica, mentre deve astenersi dal prelevare imposte sulle altre quote. 

    L'Agenzia ricorda altresì che i sostituti d'imposta possono applicare direttamente le Convenzioni , sotto la propria responsabilità, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti.

     In caso di mancata applicazione dell'esenzione, la contribuente ha diritto al rimborso delle ritenute non dovute presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973 all'Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara.

  • Pensioni

    Modello ObisM 2026 INPS disponibile: come scaricarlo e cosa contiene

    Il modello ObisM è il certificato ufficiale rilasciato dall'INPS che attesta le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate a ciascun beneficiario  Con il Messaggio n. 1443 del 30 aprile 2026, l'Istituto ha comunicato la disponibilità del certificato relativo all'anno in corso con alcune novità gestionali.

    Il documento viene aggiornato alla data della richiesta da parte dell'interessato ed è disponibile anche per le prestazioni liquidate nel corso dell'anno, non solo per quelle a regime. Questo significa che il dato è sempre attuale al momento della consultazione, un aspetto rilevante per chi deve produrlo a terzi — banche, enti erogatori, datori di lavoro — in tempi rapidi.

    Cosa contiene il certificato: le informazioni riportate

    Il modello ObisM 2026 riporta o dati economici e fiscali relativi alle pensioni o prestazioni assistenziali erogate dall'INPS ai beneficiari sui quali , in caso di assunzione,  consulenti del lavoro e i datori di lavoro  devono prestare attenzione prima di procedere all'inquadramento .

     Di seguito il dettaglio:

    Informazione Dettaglio
    Perequazione automatica Aumento calcolato ad inizio anno e applicato agli importi
    Importi mensili lordi Rate da gennaio, aggiornate alla data della richiesta
    Tredicesima mensilità Riportata se spettante
    Ritenute erariali IRPEF applicata sulla prestazione
    Addizionali regionali e comunali Se dovute, indicate separatamente
    Detrazioni d'imposta Quelle effettivamente applicate dall'INPS
    Quote associative Eventuali trattenute per associazioni di categoria
    Trattenuta giornaliera Nei casi previsti dalla legge, da comunicare al datore di lavoro
    Quattordicesima Indicata se erogata nell'anno corrente
    Scadenza AOI Per titolari di assegno ordinario di invalidità: scadenza triennale

    Per i titolari di pensioni anticipate (quota 100, quota 103, Opzione Donna ai sensi della L. 232/2016 e del D.L. 4/2019, conv. L. 26/2019), il certificato ricorda espressamente il regime di incumulabilità con redditi da lavoro e l'obbligo di comunicazione tempestiva all'INPS in caso di percezione degli stessi. 

    Istruzioni operative: come accedere al modello ObisM

    L'accesso avviene esclusivamente tramite i servizi online del portale istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: MyINPS → Pensione e Previdenza → Cedolino della pensione → Utilizza il servizio → Certificato di pensione: Modello Obis/M .

    Le credenziali ammesse sono:

    Credenziale Livello richiesto Note
    SPID Livello 2 Standard per residenti in Italia
    CIE Livello 3 Carta d'identità elettronica
    CNS Carta Nazionale dei Servizi
    PIN dispositivo INPS Solo per residenti all'estero privi di documenti italiani
    eIDAS Per cittadini UE con identità digitale europea

    Oltre alla nuova versione aggiornata è disponibile anche una versione storica statica dei certificati emessi negli ultimi cinque anni, consultabile con le medesime modalità.

    Tabella categorie incluse ed escluse: a chi il certificato non viene emesso

    Ricordiamo di seguito le categorie che hanno diritto al certificato e quelle escluse: 

    Categoria Tipo di prestazione ObisM emesso
    Pensionati IVS (vecchiaia, invalidità, superstiti) Previdenziale ✔ Sì
    Titolari di pensione anticipata (Quota 100, 102, 103, precoci) Previdenziale ✔ Sì (con avviso incumulabilità)
    Titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI) Previdenziale ✔ Sì (con indicazione scadenza triennale)
    Invalidi civili – pensione di inabilità Assistenziale ✔ Sì
    Invalidi civili – assegno mensile (invalidità 74–99%) Assistenziale ✔ Sì
    Titolari di indennità di accompagnamento Assistenziale ✔ Sì
    Ciechi e sordi civili (pensioni e indennità) Assistenziale ✔ Sì
    Titolari di assegno sociale Assistenziale ✔ Sì
    Indennizzo per cessazione attività commerciale Assistenziale ✔ Sì (eccezione espressa)
    APE Sociale (cod. 143) Accompagnamento a pensione ✘ No
    Isopensioni (art. 4, L. 92/2012) Accompagnamento a pensione ✘ No
    Assegni straordinari fondi solidarietà Accompagnamento a pensione ✘ No
    Indennità contratti di espansione Accompagnamento a pensione ✘ No

    Il messaggio precisa infatti che modello ObisM non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione, che per legge non sono soggette a rivalutazione annuale e rimangono invariate per tutta la loro durata. Le categorie escluse comprendono: APE Sociale (cod. 143), isopensioni ex art. 4 L. 92/2012, assegni straordinari dei fondi di solidarietà e le relative voci contabili (cod. 027, 028, 029, 127, 128, 129, 196, 197, 198, 199, 200).

    Eccezione: l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale è incluso nel certificato, essendo corrisposto in misura pari al trattamento minimo e soggetto a rivalutazione annuale.

    Nel caso in cui un soggetto percepisca sia una prestazione previdenziale/assistenziale sia una prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato riporterà esclusivamente i dati relativi alla componente previdenziale o assistenziale.

  • Pensioni

    Assegno accompagnatore militare 2026 nuovi importi

    Il messaggio INPS n. 1269 del 14 aprile 2026  l'istituto ha comunicato i nuovi  importi dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare a seguito della legge di

    Bilancio 2026. che ha previsto un aumento  proporzionale alla gravità  dell’invalidità:

    I nuovi importi sono i seguenti 

    • 1.000 euro (precedentemente 878 euro): per le categorie di invalidità più elevate, individuate dalle lettere A (numeri 1, 2, 3 e 4) e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. n.915/1978.
    • 500 euro (precedentemente 439 euro): per le ulteriori categorie con infermità di cui alle lettere B (numero 1), C, D ed E (numero 1) della medesima tabella.

    Decorrenza e conguaglio da gennaio a maggio.

    Il messaggio precisa anche che gli assegni  verranno adeguati d'ufficio alle nuove misure a partire  dalla mensilità di giugno 2026.

    Inoltre con il rateo di giugno 2026 saranno corrisposti anche gli arretrati  relativi alle mensilità da gennaio 2026 a maggio 2026.

    Assegno per accompagnatore militare

    L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare è una  prestazione  economica erogata dall'INPS ai grandi invalidi di guerra o di servizio, in aggiunta all'indennità di assistenza, per compensare l'assistenza di un accompagnatore

    Si rivolge a invalidi con gravi menomazioni indicate nella tabella E del DPR 915/1978, come cecità totale, perdita di arti multipli o gravi lesioni neurologiche (categorie A, A-bis, B1, C, D, E1). Spetta anche a insigniti di medaglia d'oro al valor militare con tali invalidità. È esentasse, non reversibile e corrisposta per 12 mensilità.

    Nuove domande vanno presentate all'Ufficio VII della Direzione Servizi del Tesoro (DST) via raccomandata A/R .

    L'erogazione  decorre dal mese successivo alla spedizione (data timbro postale). 

  • Pensioni

    Ape sociale 2026: domande entro il 31 marzo

     La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha prorogato  ancora una volta, per un anno,  il periodo di sperimentazione dell’APE sociale. 

    La misura continua quindi ad applicarsi ai soggetti che, al compimento di 63 anni e 5 mesi, entro il 31 dicembre 2026 si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 179, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016 (disoccupati, caregiver, invalidi e addetti a mansioni gravose). La proroga è accompagnata da un incremento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni dal 2026 al 2031.

    In conseguenza della proroga,  con il messaggio  n. 128 del 14 gennaio 2026  INPS ha comunicato la riapertura della piattaforma per le  domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, da presentare tramite l’istanza “Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”. Le domande possono essere inoltrate online sul sito INPS con credenziali SPID, CNS, CIE o eIDAS, tramite i patronati oppure attraverso il Contact Center. vedi sotto 

    Questa agevolazione, attiva già dal 2017 consente a chi desidera lasciare il lavoro prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia,  di accedere a un sostegno finanziario fino al momento della pensione.

    Di seguito  rivediamo  in dettaglio chi può accedere all’Ape Sociale, quali sono i requisiti e la procedura da seguire per presentare la domanda entro i termini.

    Ape sociale, di cosa si tratta

    L’Ape Sociale è un’indennità economica parametrata alla pensione maturata, entro un limite massimo di 1500 euro,   riservata a specifiche categorie di lavoratori che  a causa di particolari condizioni personali o lavorative, desiderano accedere a un anticipo pensionistico rispetto alla normale età pensionabile. Si rivolge a lavoratori con difficoltà socio-economiche che si trovano in condizioni di 

    • disoccupazione,
    •  caregiving,
    •  riduzione di capacità lavorativa  del 74% o  
    • che hanno svolto lavori particolarmente gravosi

    Ape sociale 2026 : tutti i requisiti e le categorie di beneficiari

    L’Ape Sociale è riservata a lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.

    Per beneficiare dell’Ape Sociale, il lavoratore deve soddisfare specifici requisiti di età, anzianità contributiva e condizione lavorativa:

    • Età: Almeno 63 anni e 5 mesi.
    • Anzianità Contributiva: Almeno 30 anni di contributi versati; per i lavori gravosi, il requisito contributivo sale a 36 anni o a 32 anni in alcune categorie particolari. (vedi sotto)
    • Cessazione dell’Attività Lavorativa: Al momento della domanda, il lavoratore non deve essere titolare di alcuna pensione diretta e deve avere cessato ogni attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.

    Le donne possono inoltre beneficiare di una riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

    Le categorie specifiche ammissibili sono:

    • Disoccupati: Lavoratori che hanno perso il lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale,  con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
    • Caregiver: Lavoratori  con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva, che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente di primo grado con disabilità grave (Legge 104, art. 3 comma 3). Sono ammissibili anche i caregiver di parenti o affini di secondo grado se i genitori della persona con disabilità sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
    • Invalidità: Lavoratori con una capacità lavorativa ridotta almeno del 74% e con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
    • Lavoratori con  Mansioni Gravose: Dipendenti con almeno 36 anni di contributi che abbiano svolto lavori gravosi per almeno sette anni negli ultimi dieci anni o sei anni negli ultimi sette anni. L'anzianità  richiesta è di 32 anni per gli operai edili.

    APE sociale: gli step e i documenti per la domanda

    Per ottenere l'APE SOCIALE è necessario richiedere all'INPS la verifica dei requisiti e successivamente  inviare domanda di pensione telematica Se  è già avvenuta la cessazione dell'attività lavorativa  i due passaggi possono essere effettuati contemporaneamente 

    La verifica dei requisiti può essere effettuata tramite il portale INPS, nella sezione dedicata all’“APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica requisiti”. 

    Qui, il lavoratore può consultare le informazioni necessarie per capire se rientra tra i beneficiari dell’Ape Sociale e utilizzare il servizio telematico.

    La domanda può essere inviata direttamente  o appoggiandosi a un Patronato.

    I passaggi  sono i seguenti 

    1. Accedere al Portale INPS: Collegarsi al sito dell’INPS e accedere con le proprie credenziali digitali SPID o CIE o CNS
    2. Inviare la Domanda di Verifica: Compilare la richiesta online e inviarla per avviare la verifica dei requisiti.
    3. Attendere la Risposta INPS:  l’INPS comunicherà l’esito della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione.
    4.  Domanda di Accesso alla Prestazione: Dopo aver ottenuto la conferma del possesso dei requisiti, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso alla prestazione vera e propria. Tale domanda va inoltrata all’INPS  per non perdere alcuna mensilità del trattamento, subito dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

    I requisiti  che  devono essere  perfezionati prima del 31 dicembre, sono:

    -lo stato di disoccupato e la cessazione da almeno 3 mesi dei relativi trattamenti;

    -il requisito di assistenza del portatore di handicap da almeno 6 mesi continuativi;

    -lo stato invalidante uguale o superiore al 74%.

    Invece  il requisito temporale per i lavori gravosi deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso.

    Sono richiesti i seguenti documenti : 

    • -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
    • -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
    • -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni  del datore di lavoro, con una dichiarazione,  firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.

    Per ulteriori informazioni:

    APE Sociale : quali sono le scadenze

     Si ricorda infine che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE Sociale  possono  essere presentate entro

    • 31 marzo 
    •  15 luglio  
    •  30 novembre 2025,   per le  eventuali residue  risorse finanziarie.

    Le risposte dell'INPS giungeranno quindi, rispettivamente :

    • entro il 30 giugno 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2025;
    • entro il 15 ottobre 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2025;
    • entro il 31 dicembre  2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate  entro il 30 novembre del medesimo anno.

    ATTENZIONE: se sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti può essere  inviata contestualmente  anche la domanda  di accesso alla prestazione.

  • Pensioni

    Pensioni INPS 2026: 21 milioni di assegni, quasi metà con importi bassi

    È online l’Osservatorio statistico sulle pensioni erogate dall’INPS, aggiornato ai dati delle prestazioni vigenti al 1° gennaio 2026 e alle nuove pensioni liquidate nel corso del 2025. Nel comunicato INPS del 25 marzo si evidenzia che l’edizione di quest’anno introduce una novità rilevante: per la prima volta vengono incluse anche le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), finora oggetto di analisi separata.

     Il report offre così una visione più completa del sistema pensionistico italiano. Per consultare il documento completo è disponibile QUI. 

    Di seguito una sintesi dei dati principali.

    Pensioni vigenti al 1° gennaio 2026: numeri, importi e distribuzione

    Al 1° gennaio 2026 le pensioni in pagamento in Italia sono complessivamente 21.257.999, in crescita dello 0,6% rispetto all’anno precedente. 

    La componente previdenziale rappresenta la quota dominante, pari al 79,2% delle prestazioni, mentre il restante 20,8% è costituito da misure assistenziali.

    Indicatore Valore
    Pensioni totali 21.257.999
    Variazione annua +0,6%
    Quota previdenziale 79,2%
    Quota assistenziale 20,8%
    Spesa complessiva 353,5 miliardi €
    Spesa previdenziale 325 miliardi € (+2,3%)
    Spesa assistenziale 28,5 miliardi € (+5,6%)

    Le gestioni dei lavoratori dipendenti restano centrali, coprendo il 53,8% delle pensioni e il 71,4% della spesa complessiva. 

    In particolare, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti rappresenta il 36,7% delle prestazioni, mentre la Gestione Dipendenti Pubblici incide per il 14,9%. Le gestioni autonome, invece, coprono il 23,9% delle pensioni. 

    Dal punto di vista delle tipologie, prevalgono le pensioni di vecchiaia (70,7%), seguite da quelle ai superstiti (24,5%) e da quelle di invalidità previdenziale (4,9%). 

    Tra le prestazioni assistenziali invece dominano i trattamenti di invalidità civile (79,3%). 

    Interessante anche la distribuzione territoriale: il 46,6% delle pensioni è erogato nel Nord, il 31,8% nel Sud e Isole e il 19,7% nel Centro.

    L’età media dei pensionati oggi  è pari a 74,3 anni, con un divario di genere significativo (71,9 anni per gli uomini e 76,3 per le donne). 

    Permane inoltre una forte concentrazione nelle fasce di importo più basse: quasi 9,7 milioni di pensioni sono inferiori a 750 euro mensili, con un’incidenza molto più elevata tra le donne (54%) rispetto agli uomini (36%). Al contrario, tra gli uomini le pensioni di vecchiaia si collocano più frequentemente nella fascia tra 1.500 e 3.000 euro.

    Categoria Indicatore Uomini Donne Totale / Note
    Età media pensionati Anni 71,9 76,3 Media totale: 74,3 anni
    Pensioni sotto 750€ Incidenza % 36% 54% Totale: circa 9,7 milioni
    Pensioni di vecchiaia Distribuzione per genere 54,8% 45,2% Totale categoria: 70,7%
    Pensioni ai superstiti Distribuzione per genere 13,6% 86,4% Totale categoria: 24,5%
    Pensioni invalidità previdenziale Distribuzione per genere 59,1% 40,9% Totale categoria: 4,9%
    Invalidità civile (assistenziale) Distribuzione per genere 42,3% 57,7% Quota su assistenza: 79,3%
    Gestione Dipendenti Pubblici Quota pensionati 40,1% 59,9% Totale: 3.171.265 pensioni
    Pensioni di vecchiaia (GDP) Distribuzione per genere 44,4% 55,6% Categoria prevalente
    Pensioni invalidità (GDP) Distribuzione per genere 60,2% 39,8% Quota: 5,7%
    Pensioni ai superstiti (GDP) Distribuzione per genere 17,1% 82,9% Quota: 20%

    Nuove pensioni 2025 e focus Gestione Dipendenti Pubblici

    Nel corso del 2025 sono state liquidate 1.540.943 nuove pensioni, in calo dell’1,8% rispetto al 2024. 

    Più della metà (54,2%) è rappresentata da prestazioni previdenziali. L’importo complessivo annualizzato delle nuove pensioni si attesta a 18,6 miliardi di euro, pari al 5,3% della spesa totale.

    Indicatore Valore
    Nuove pensioni 1.540.943
    Variazione annua -1,8%
    Quota previdenziale 54,2%
    Spesa nuove pensioni 18,6 miliardi €
    Quota su spesa totale 5,3%

    Tra le nuove pensioni previdenziali, il 62,3% è costituito da pensioni di vecchiaia, il 29,1% da pensioni ai superstiti e l’8,6% da pensioni di invalidità. Sul fronte assistenziale, la quasi totalità (92,1%) riguarda trattamenti di invalidità civile. Un capitolo specifico è dedicato alla Gestione Dipendenti Pubblici, ora integrata nell’Osservatorio. Al 1° gennaio 2026 risultano in pagamento 3.171.265 pensioni pubbliche, per un importo complessivo di circa 94 miliardi di euro. Il 40,1% dei trattamenti è intestato a uomini.

    Gestione Dipendenti Pubblici Valore
    Pensioni in pagamento 3.171.265
    Quota uomini 40,1%
    Spesa complessiva 93.965 milioni €
    Principali casse CTPS e CPDEL (~96%)

    All’interno della GDP, le pensioni di vecchiaia restano prevalenti, seguite da quelle ai superstiti (20%) e da quelle di invalidità (5,7%). La concentrazione nelle casse CTPS e CPDEL riflette la struttura occupazionale del pubblico impiego. 

    Nel complesso, i dati dell’Osservatorio confermano la stabilità del sistema pensionistico italiano, ma evidenziano anche criticità persistenti, come il divario di genere negli importi e la forte incidenza delle pensioni di  importo molto basso.

  • Pensioni

    Casse professionali: incostituzionale il riversamento dallo Stato

    Con la sentenza n. 29 del 2026, la Corte costituzionale interviene su un tema di particolare rilievo per i professionisti e per gli enti previdenziali di categoria, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una disposizione che incideva direttamente sull’autonomia finanziaria delle casse privatizzate. La questione trae origine dal meccanismo introdotto dall’art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva, tra le misure di contenimento della spesa pubblica, il versamento annuale allo Stato di una quota forfettaria delle spese sostenute per consumi intermedi da  parte degli enti

    Il giudizio di legittimità costituzionale è stato richiesto dalla Corte d’appello di Roma nell’ambito di una controversia tra il Ministero dell’economia e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), relativa alla restituzione delle somme versate negli anni precedenti. Il nodo centrale riguarda la compatibilità di tale prelievo con i principi costituzionali di ragionevolezza, tutela previdenziale e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Il contesto

    La disciplina  inseriva nel  contesto delle politiche di spending review anche agli enti previdenziali privatizzati, dotati di autonomia gestionale e finanziaria, sono inclusi nel perimetro della finanza pubblica allargata. In particolare, la norma consentiva alle casse di sostituire gli obblighi analitici di riduzione della spesa con un versamento annuale pari al 15% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010.

    Tale meccanismo, pur formalmente facoltativo, si traduceva nella sostanza in un trasferimento di risorse verso il bilancio dello Stato, incidendo su enti che operano in regime di autofinanziamento e senza contributi pubblici diretti o indiretti. Le casse professionali, infatti, basano il proprio equilibrio economico sui contributi degli iscritti e sono tenute a garantire la sostenibilità delle prestazioni nel lungo periodo, in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    La decisione della Corte Costituzionale

    La Corte costituzionale ha accolto le censure, dichiarando l’illegittimità della disposizione per violazione degli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione. La motivazione si articola su più livelli, evidenziando anzitutto l’irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra l’interesse dello Stato al reperimento di risorse e quello degli enti previdenziali a destinare i risparmi alla propria missione istituzionale.

    Secondo la Corte, il riversamento forfettario configura un vero e proprio prelievo strutturale, che sottrae risorse derivanti dai contributi degli iscritti e ne compromette la destinazione alle prestazioni previdenziali. Tale effetto risulta incompatibile con il principio di tutela di cui all’art. 38 Cost., in quanto incide sulla capacità degli enti di garantire nel tempo le prestazioni agli associati.

    Sotto il profilo del buon andamento amministrativo, la previsione censurata si pone in contraddizione con le stesse finalità della spending review. . La Corte sottolinea infatti  che l’autonomia finanziaria delle casse, già limitata dall’assenza di finanziamenti pubblici e dall’obbligo di equilibrio di bilancio, risulta ulteriormente compressa da un prelievo non giustificato da  esigenze costituzionalmente rilevanti.

    Infine, la facoltatività del meccanismo non è ritenuta idonea a sanarne i profili di illegittimità. La scelta tra adempimenti analitici e versamento forfettario incide infatti solo sulle modalità operative, ma non elimina l’effetto sostanziale di sottrazione delle risorse.

     La Consulta conclude quindi che il sistema introdotto dal legislatore determina un sacrificio sproporzionato e ingiustificato dell’autonomia e delle finalità previdenziali degli enti, dichiarando l’incostituzionalità della norma nella parte in cui prevede il versamento annuale allo Stato.