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Riscatto e ricongiunzione: online le attestazioni INPS degli oneri
Le attestazioni fiscali di pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono disponibili sul Portale dei Pagamenti INPS . Lo ha comunicato ieri l'istituto nel messaggio 965 2026 in cui fornisce anche alcune precisazioni.
Le attestazioni sono visualizzabili e stampabili nel “Portale dei Pagamenti” del sito istituzionale www.inps.it, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.
Istruzioni INPS aggiornate
Si ricorda che per le domande di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) presentate dal 1° gennaio 2024 dal diretto interessato, dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo (cfr. l’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Diversamente, per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2021 il contributo versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi (cfr. l’art. 20, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID almeno di livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.
Fondo spettacolo, lavoratori sportivi ed ex INPDAP
- Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili sul “Portale dei Pagamenti”, al percorso sopra indicato, potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [email protected].
- Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul “Portale dei Pagamenti”, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti di imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. Viceversa, è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, accedendo al sito dell’Istituto, nell’area tematica “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” > “Accedi all’area tematica” > “Servizi GDP” > “Per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.
Modalità di rettifica
In caso di discordanze tra gli importi attestati e gli importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria Struttura territoriale di competenza; gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1) possono utilizzare la casella di posta elettronica [email protected].
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Pensioni minime Friuli: i pagamenti INPS del sussidio 2026
L’INPS ha fornito nel messaggio n. 831 del 10 marzo 2026, nuove indicazioni operative sull’erogazione del sussidio economico annuale destinato ai titolari di trattamenti pensionistici di importo basso residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell’adozione di un addendum alla convenzione stipulata tra l’Istituto e la Regione.
La misura, introdotta nell’ambito della legislazione regionale per rafforzare il sostegno al reddito delle fasce più fragili della popolazione pensionata, riguarda i soggetti titolari di pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, nonché percettori di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni di inabilità per invalidi civili.
Con le più recenti modifiche normative regionali, la platea dei beneficiari è stata temporaneamente ampliata anche ai titolari di assegno mensile di assistenza e di assegno sociale sostitutivo. Tale ampliamento ha richiesto un adeguamento delle procedure di gestione del beneficio e dei flussi finanziari tra Regione e INPS.
Vediamo le modalità di pagamento e di rimborso delle spese sostenute dall’ente previdenziale.
Il sussidio regionale per le pensioni minime in Friuli
Si ricorda che il sussidio economico annuale è stato istituito dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2024 n. 7, che ha previsto un intervento di sostegno rivolto ai pensionati con trattamenti di importo limitato.
Successivamente la legge regionale 6 agosto 2025 n. 12 ha introdotto un’ulteriore disposizione (comma 62-bis) che, limitamente agli anni 2025 e 2026, estende il beneficio anche ad altre categorie di soggetti con particolari condizioni di invalidità o disagio economico.
In particolare, il sussidio è stato reso accessibile anche ai titolari:
- dell’assegno mensile di assistenza previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971;
- dell’assegno sociale sostitutivo previsto dall’articolo 19 della medesima legge.
Per rendere operativa tale estensione è stato necessario aggiornare la convenzione già in essere tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 30 dicembre 2024.
Il successivo Addendum alla convenzione firmato il 23 dicembre 2025, disciplina l’adeguamento delle procedure di gestione del sussidio, inclusa l’individuazione della nuova platea dei beneficiari e la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
Le modalità di pagamento
L’addendum stabilisce che il sussidio continui a essere erogato dall’INPS per conto della Regione Friuli-Venezia Giulia anche nei confronti dei nuovi beneficiari individuati dalla normativa regionale. Per l’anno 2025, l’Istituto ha provveduto al pagamento del beneficio alla nuova platea entro il 28 febbraio 2026, sulla base dei dati trasmessi dalla Regione e delle verifiche effettuate sulle posizioni pensionistiche.
Per l’anno 2026, invece, è previsto che tutti i beneficiari ricevano il sussidio nel mese di giugno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Annualità Beneficiari interessati Tempistica di pagamento 2025 Nuova platea di beneficiari (assegno mensile e assegno sociale sostitutivo) Pagamento effettuato entro il 28 febbraio 2026 2026 Tutti i beneficiari del sussidio Erogazione prevista nel mese di giugno 2026 Ai fini della copertura finanziaria della misura, l’INPS ha comunicato alla Regione il numero dei potenziali beneficiari per consentire la determinazione della provvista finanziaria necessaria al pagamento .
Sul piano contabile, il pagamento del beneficio non comporta nuovi costi informatici rispetto a quelli già previsti dalla convenzione originaria.
Tipologia di costo Importo Note Costi di gestione informatica 16.000 € (2024) – 5.000 € (2025) – 5.000 € (2026) Previsti dalla convenzione originaria Servizio di pagamento su IBAN 0,03 € Per ciascun bonifico bancario Bonifico domiciliato Poste Italiane 3,84 € Pagamento senza IBAN Rimborso forfettario per beneficiario 5,26 € Copertura dei costi amministrativi Per l’erogazione del sussidio la Regione ha inoltre trasferito all’INPS una provvista finanziaria aggiuntiva
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Pensioni 2026 in legge di bilancio: le istruzioni INPS
La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in GU il 30 dicembre 2025 ( QUI il testo Legge 199 2025)
Dopo un iter piu che mai sofferto , ci sono alcune novità importanti sul tema delle pensioni ma non di impatto immediatamente rilevante per la maggioranza degli italiani. Si riducono infatti le possibilità di anticipo pensionistico speciale con lo stop alle misure speciali Quota 103 e Opzione donna il cui utilizzo che comunque era in calo negli ultimi anni mentre l'innalzamento dell'età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita viene posticipato e rallentato . Passa a regime il piccolo aumento della maggiorazione per le pensioni sociali.
Soppressi invece:
- il discusso emendamento che riguardava la riduzione del conteggio dei contributi riscattati per studi universitari e
- l'ampliamento delle finestre di decorrenza della pensione anticipata, ossia il momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti.
- la norma sperimentale in vigore che dava la possibilità di inserire le rendite della previdenza complementare nei calcoli per la soglia di assegno necessario per le uscite anticipate con il sistema contributivo (assegno che deve essere almeno tre volte la pensione sociale).
In sintesi sono stati confermati:
- aumento delle pensioni minime di 20 euro che diventa misura stabile per i prossimi anni,
- nuove regole sul silenzio assenso sul Tfr con 60 giorni di tempo per la scelta da parte dei lavoratori,
- allargamento della platea di imprese tenute a versare il TFR dei dipendenti all'INPS
- dal 2027 si riducono i fondi di uscite anticipate dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e dei «precoci», che hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni;
- nuova proroga per APE SOCIALE
- Si cancellano definitivamente le uscite anticipate con Opzione Donna e Quota 103 (anche in versione ridotta) mancano infatti dal testo le consuete norme di proroga che erano presenti negli ultimi anni.
- si conferma 'incentivo per chi resta al lavoro pur avendo i requisiti per la pensione
Da segnalare infine che si aumenta a 5300 euro la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi di quanto versato ai fondi pensione.
Con la circolare 19 2026 del 25 febbraio INPS ha fornito il riepilogo ufficiale e alcune specificazioni
Riduzione del valore del riscatto della laurea: non confermata
La norma che penalizzava i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea con riduzione il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento è stata oggetto di polemiche forti in seno alla maggioranza.
Ricordiamo per giusta informazione che doveva riguardare i soggetti che
- maturano i requisiti per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
- per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”),
per i quali veniva previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario triennale (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorresse piu al raggiungimento del requisito anagrafico.
La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumentava gradualmente:
- 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031,
- 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
- 24 mesi nel 2034 e
- 30 mesi dal 2035 in poi.
La proposta non si applicava alle categorie di lavoratori che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).
STOP a Opzione Donna e Quota 103 proroga per APE sociale
Non è stata confermata nell'ultima versione della legge la norma sull'aumento dele finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici e prevedeva per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a
- 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033,
- 5 mesi nel 2034 e
- 6 mesi dal 2035.
Anche nel 2026 i lavoratori in situazioni di svantaggio ( disabili , caregiver, ecc) possono richiedere l'uscita anticipata a 63 anni con l'indennità ponte detta APE SOCIALE per il periodo di tempo mancante all'età per la pensione di vecchiaia.
Per approfondire vedi Ape sociale 2025 requisiti e modalità per fare domanda
In legge di bilancio 2026 sono assenti invece le norme che da anni prorogavano di un anno le possibilità di anticipo con Opzione donna e Quota 103 i cui requisiti erano progressivamente stati resi piu stringenti . Per entrambi valeva il calcolo delle pensione con metodo contributivo.
Confermato l’obbligo TFR per le piccole imprese e silenzio assenso di 60 giorni
Dal 1° gennaio 2026 torna in capo la riforma sulla previdenza complementare che amplia l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La platea delle imprese interessate si estende progressivamente ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali,:
- Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatta per le aziende con una media annua di almeno 60 dipendenti; successivamente la soglia si abbassa e,
- dal 1° gennaio 2032, coinvolgerà i datori di lavoro con almeno 40 addetti.
Non fa piu fede quindi il numero di dipendenti presente al momento dell'entrata in vigore della legge in materia.
Dal 1° luglio 2026:
- per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) si prevede l'adesione automatica al versamento del TFR nei fondi pensione contrattuali fatta salva la possibilità per il lavoratore di rinunciare chiedendo il mantenimento degli importi in azienda
- per chi è gia assunto e versa già alla previdenza complementare, i 60 giorni sono il termine per cambiare eventualmente il fondo di destinazione
La norma richiede anche in questi casi che i fondi garantiscano di investire le somme in linee basate sul profilo di rischio coerente con l'età anagrafica del lavoratore (sempre meno rischioso con l'aumentare dell'età).
Adeguamento requisiti pensionistici speranza di vita e proroga incentivo Maroni
La legge di bilancio 2026 l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento previsto per il 2027 in base all'adeguamento alla speranza di vita previsto dalla legge Fornero (3 mesi) , si applicherà in modo graduale ed esclude determinate categorie di lavoratori.
La norma prevede che l'incremento
• per il 2027 si applichi solo per 1 mese (diventa di 67 anni e 1 mese)
• dal 2028 si applica l'incremento completo di 3 mesi. (67 anni e 3 mesi
L'incremento non si applica al requisito anagrafico per l'assegno sociale ne a quello previsto per l'anticipo dei lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come definite dall’ordinamento vigente. attualmente 20 anni)
Incentivo prosecuzione attività lavorativa (ex Bonus Maroni)
Confermato anche per il 2026 l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata scelgono di continuare a lavorare. L'incentivo consiste nella corresponsione in busta paga al lavoratore della quota di contribuzione a INPS che sarebbe normalmente a suo carico.
Il beneficio va richiesto al datore di lavoro e si riceve dal momento in cui scatta la possibilità di pensionamento.
Leggi per i dettagli BONUS Maroni come si richiede
Maggiorazioni sociali: aumento importi e soglie di accesso
Come detto passa a regime dal 2026 l'incremento delle maggiorazioni sociali destinati ai pensionati in condizioni di disagio pari a 20 euro mensili.
L’incremento spetta a chi riceve:
- sia pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata
- che pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile,
purche l'assegno sia inferiore ai limiti reddituali stabiliti annualmente dal Ministero.
Inoltre dal 2026 i limiti reddituali per avere diritto vengono aumentati di 260 euro annui rispetto ai limiti vigenti per il 2025.
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Assegno di invalidità contributivo: nuova integrazione al minimo
Con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 , l’Istituto fornisce le istruzioni applicative a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al trattamento minimo l’assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato interamente con il sistema contributivo.
La decisione incide in modo rilevante sulla platea dei beneficiari, in quanto estende il diritto all’integrazione al minimo anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo, finora esclusi.
La normativa sull’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e consiste in una prestazione pensionistica non reversibile, riconosciuta in presenza di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Prima della pronuncia della Consulta, l’INPS riconosceva l’integrazione al trattamento minimo esclusivamente agli assegni liquidati con:
- sistema retributivo;
- sistema misto.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al minimo l’AOI liquidato integralmente con il sistema contributivo .
L’integrazione al trattamento minimo è disciplinata dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984 e prevede che se l’importo dell’assegno risulti inferiore al trattamento minimo della gestione di riferimento, esso è integrato fino a tale soglia, con onere a carico della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).
La circolare precisa che:
- non è prevista integrazione parziale;
- non opera la “cristallizzazione” dell’importo;
- il superamento dei limiti reddituali comporta la perdita integrale del diritto all’integrazione
Tale impostazione richiede particolare attenzione nella gestione delle dichiarazioni reddituali e nella verifica delle condizioni di permanenza del diritto.
La novità e i tempi di applicazione
A seguito della pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2025, a partire dal 10 luglio 2025 l’integrazione al trattamento minimo per gli assegni ordinari di invalidità è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, ossia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza .
Evento Data Pubblicazione sentenza n. 94/2025 in G.U. 9 luglio 2025 Decorrenza effetti giuridici 10 luglio 2025 Decorrenza integrazione al minimo 1° agosto 2025 Sono ora integrabili al trattamento minimo gli assegni ordinari di invalidità:
- liquidati con sistema contributivo (contribuzione dal 1° gennaio 1996);
- liquidati a seguito di opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995);
- liquidati a carico della Gestione separata, anche in caso di computo ai sensi del D.M. n. 282/1996.
Resta fermo che l’integrazione è subordinata alla comunicazione dei redditi rilevanti, anche in via presuntiva.
Le istruzioni per le domande di ricostituzione o riesame
La circolare INPS sottolinea che l'integrazione è riconosciuta in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti. In assenza di tale dato, l’interessato deve presentare domanda di ricostituzione reddituale ai fini del ricalcolo della prestazione
Per consulenti e patronati è quindi necessario:
verificare la posizione reddituale del titolare;
trasmettere eventuale ricostituzione;
monitorare le domande giacenti o respinte dopo il 9 luglio 2025.
ATTENZIONE :
- Le richieste di integrazione presentate dopo il 9 luglio 2025 o giacenti a tale data, o già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale, possono essere riesaminate su istanza dell’interessato, salvo il caso di sentenza passata in giudicato
- Le nuove indicazioni si applicano anche ai ricorsi pendenti.
Trasformazione in pensione di vecchiaia
Come noto l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia al maturare dei requisiti di legge 16592.
Per i soggetti nel sistema contributivo, nel biennio 2025-2026 sono previste le seguenti soglie:
Tipologia requisito Condizioni Pensione di vecchiaia contributiva (prima soglia) 67 anni + almeno 20 anni di contributi + importo non inferiore all’assegno sociale Pensione di vecchiaia contributiva (seconda soglia) 71 anni + almeno 5 anni di contribuzione effettiva (a prescindere dall’importo) La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo
In caso di trasformazione: l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento; ai fini del confronto si considera l’AOI “a calcolo”, senza integrazione al minimo
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Assegni straordinari per esodo: i nuovi requisiti di età
Il Messaggio inps 558/2026 comunica l’aggiornamento dei requisiti pensionistici prospettici utilizzati dall’Istituto per la gestione degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali e delle prestazioni di esodo (isopensione) per i lavoratori prossimi alla pensione
L’adeguamento recepisce l’incremento della speranza di vita, che comporta un aumento complessivo di tre mesi nel biennio 2027-2028, rimodulato dalla legge di Bilancio 2026 in:
- +1 mese nel 2027 e
- +2 mesi nel 2028.
L’aggiornamento tiene conto anche delle nuove proiezioni demografiche contenute nel Rapporto n. 26 della Ragioneria generale dello Stato. Secondo le tabelle prospettiche, sono previsti ulteriori incrementi:
- +3 mesi nel 2029-2030,
- +2 mesi nel 2031-2032 e
- +1 mese nel 2033-2034
Tuttavia, come chiarito dall’INPS, i requisiti per il 2029 e per gli anni successivi diventeranno definitivi solo dopo l’emanazione del consueto decreto interministeriale previsto dalla normativa.
Le indicazioni operative INPS
Sul piano operativo, l’Istituto ha aggiornato la procedura interna Unicarpe per consentire alle Strutture territoriali di istruire le domande sulla base dei nuovi requisiti prospettici
- Per l’isopensione, nel 2026 l’INPS utilizzerà già, nelle procedure di certificazione , i requisiti previsionali previsti dalla tabelle 2026 della Ragioneria
- nei Fondi bilaterali, invece, l’assenza di certificazione preventiva comporta l’applicazione diretta dei nuovi requisiti, con possibili maggiori oneri per le aziende rispetto alle stime iniziali
Il messaggio precisa che in caso di mancato possesso dei requisiti – anche con riferimento alla durata massima dell’esodo – la domanda deve essere respinta.
Un profilo critico riguarda appunto la durata degli assegni di accompagnamento. L’aumento dei requisiti potrebbe determinare situazioni di “scopertura” per alcuni lavoratori già inseriti in piani di esodo, con il rischio di restare senza reddito per alcuni mesi oltre i limiti massimi attualmente previsti (5 anni per i fondi bilaterali e 7 anni per l’isopensione)
Su questo va ricordato però che , a seguito di un’interrogazione parlamentare, il ministro del Lavoro ha precisato che i potenziali interessati sarebbero meno di 5.000 e che, tramite confronto con le parti sociali, sarà individuata una soluzione per consentire il prolungamento dell’accompagnamento fino al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici
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Giornalisti: ecco il nuovo regolamento INPGI 2026
INPGI, istituto di previdenza dei giornalisti autonomi , comunica che è giunta l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti – con nota del 30 dicembre 2025 – del nuovo Regolamento delle prestazioni previdenziali per i giornalisti iscritti , in vigore dal 1 gennaio 2026
Il Regolamento era stato adottato dal Consiglio di Indirizzo generale – su proposta del Consiglio di Amministrazione – con atto del 24 novembre 2024 ed è stato integrato, a seguito di alcune osservazioni ministeriali, con un ulteriore atto del 27 novembre 2025.
In questo modo viene completato l'iter del nuovo assetto dell'istituto dopo il passaggio all’INPS della Gestione sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per i giornalisti dipendenti.
Alcune novità del Regolamento 2026 – il testo
Le disposizioni del Regolamento, che è composto da 60 articoli, rafforzano e consolidano la copertura delle prestazioni erogate con i montanti contributivi accantonati, a tutto vantaggio della solidità complessiva del sistema.
Nello specifico il nuovo regolamento uniforma e formalizza le disposizioni a cui l’Ente dava già applicazione: prestazioni pensionistiche, indennità di maternità, riconoscimento delle unioni civili, dilazione dei debiti contributivi e altre prassi consolidate.
Inoltre vengono migliorate uniformandosi alle prestazioni garantite dall’INPS, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i titolari di co.co.co.
Il presidente INPGI Roberto Ginex ha sottolineato altri due importanti aspetti:
- per agevolare gli iscritti in difficoltà nel versare in un’unica soluzione il contributo minimo, pur mantenendo ferma la scadenza al 31 luglio – il Regolamento stabilizza la facoltà di pagamento dilazionato in tre rate, da maggio a luglio, che è stata adottata in via sperimentale per l’anno 2025.
- E’ stato, inoltre, introdotto un sistema di perequazione dei trattamenti pensionistici con aliquote graduate e decrescenti suddivise per scaglioni di reddito. Tale sistema si ispira a quanto già previsto nel sistema generale, mantenendosi comunque con caratteristiche più favorevoli”,
QUI IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO INPGI 2026
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Pensioni polizia, forze armate e vigili: si alzano i requisiti di età
Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), il legislatore interviene in modo mirato sul pensionamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (civili e militari) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introducendo un incremento “aggiuntivo” dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2028.
Gazzetta Ufficiale
Il comma 180 stabilisce che, per il personale militare delle Forze armate (inclusa l’Arma dei Carabinieri), Guardia di finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene introdotto un incremento dei requisiti pari a:
+ 1 mese per l’anno 2028
+ 1 ulteriore mese per l’anno 2029
+ 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030
In sostanza, l’inasprimento si costruisce “a scalini” e arriva a regime con tre mesi complessivi dal 2030. La norma precisa anche che l’incremento opera con riferimento ai “requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria”, segnalando la volontà di allineare gradualmente (almeno in parte) le condizioni di uscita del comparto a quelle del regime generale.
Un passaggio tecnico importante riguarda la clausola secondo cui le eventuali eccedenze che dovessero determinarsi in applicazione della norma non comportano l’attivazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri: è una precisazione che mira a evitare automatismi organizzativi “a cascata” nel caso in cui il nuovo calendario di uscita produca temporanee sovrapposizioni negli organici.
Il “filtro” del DPCM: esclusioni o applicazione parziale per specifiche professionalità (comma 181)
La stessa legge, però, apre a correttivi. Il comma 181 demanda infatti a un DPCM – proposto dai Ministri competenti (Difesa, Interno e Giustizia) e concertato con il MEF – il compito di individuare specifiche professionalità per le quali, “in ragione della specificità del peculiare impiego”, l’incremento possa non applicarsi oppure applicarsi solo parzialmente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il legislatore riconosce che all’interno del comparto esistono profili e funzioni con vincoli operativi e requisiti psico-fisici che potrebbero rendere non sostenibile un irrigidimento uniforme dei requisiti. Tuttavia, fino all’adozione del DPCM, la platea delle eventuali deroghe resta solo potenziale.
Polizze assicurative per RC verso terzi a carico dello Stato
Nei commi immediatamente successivi, la manovra affianca misure di supporto: ad esempio, il comma 182 incrementa un fondo con stanziamenti progressivi fino al 2030 per miglioramenti retributivi
mentre i commi 183-184 autorizzano risorse per la stipula di polizze assicurative (tutela legale e RC verso terzi) a favore del personale del comparto e disciplinano la possibilità di trasferimento delle risorse.