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Ricongiunzione Gestione separata e Casse: ecco le istruzioni INPS
La ricongiunzione dei contributi previdenziali tra diverse gestioni diventa più semplice e conveniente per lavoratori e liberi professionisti.
Con una nota sul sito del Ministero del Lavoro del 21 novembre 2025, era stata aperta la possibilità per chi ha versato contributi in più gestioni – come Casse professionali, Fondo lavoratori dipendenti o altre forme previdenziali – di riunire i contributi in un’unica posizione assicurativa.
Il cambiamento è particolarmente importante in un sistema ormai dominato dal metodo contributivo, in cui ogni contributo versato conta in modo diretto sul calcolo della pensione. L’eliminazione di vincoli interpretativi che tenevano “isolata” la Gestione separata aiuta a creare un sistema previdenziale più coerente e riduce il rischio che spezzoni di contribuzione restino inutilizzati o poco valorizzati, con ricadute negative sui diritti pensionistici dei lavoratori.
Con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto fornisce i chiarimenti applicativi sulle modalità di esercizio della ricongiunzione dei contributi che coinvolge la Gestione separata, definendo limiti, criteri di calcolo e effetti pensionistici dell’operazione.
Novità per la Gestione separata INPS: Casse professionali – i vantaggi per i liberi professionisti
La nota ministeriale specificava che possibilità di effettuare la ricongiunzione dei contributi con la Gestione separata INPS è applicabile in entrambe le direzioni:
- è possibile trasferire contributi verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali oppure
- spostare i contributi dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.
In pratica, un libero professionista che nel corso della carriera ha alternato periodi con partita IVA iscritta alla Gestione separata e periodi di iscrizione alla propria Cassa di categoria potrà, nei limiti delle norme di ciascun ente, chiedere di riunire questi contributi, superando la precedente frammentazione.
Si tratta di un passaggio che, secondo Adepp, l’associazione delle Casse professionali, consente di superare una vera e propria forma di discriminazione verso i liberi professionisti, spesso caratterizzati da percorsi lavorativi più instabili e discontinui rispetto ai lavoratori dipendenti.
Grazie alle nuove indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Lavoro all’INPS, la ricongiunzione si affiancherà in modo più armonico a totalizzazione e cumulo, offrendo ai professionisti un ventaglio più ampio di strumenti per valorizzare l’intera storia contributiva e raggiungere più facilmente i requisiti per la pensione.
La circolare INPS 15 2026
Le principali indicazioni operative della circolare 15 2026 chiariscono che:
- la domanda di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi contributivi ancora disponibili presso le altre gestioni;
- non è ammessa la ricongiunzione parziale;
- restano esclusi i periodi che hanno già dato luogo a pensione;
- non possono essere ricongiunti verso la Gestione separata i periodi antecedenti al 1° aprile 1996, data di introduzione dell’obbligo contributivo;
- sono quindi escluse le Casse professionali presso le quali l’interessato risulti titolare, anche solo in parte, di contribuzione anteriore a tale data.
Calcolo dell’onere, accredito dei periodi ed effetti sulla pensione
La circolare dedica ampio spazio alla determinazione dell’onere di ricongiunzione e agli effetti previdenziali dei periodi trasferiti, chiarendo che:
- per i periodi da valutare nella Gestione separata non si applica il criterio della riserva matematica;
- l’onere è determinato con calcolo contributivo a percentuale;
- l’aliquota da applicare è quella IVS vigente alla data della domanda; per semplificazione, l’INPS indica l’aliquota del 33%, riferita agli iscritti alla Gestione separata in via esclusiva;
- la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda;
- si applicano i limiti di minimale e massimale contributivo vigenti nell’anno della richiesta;
- dall’onere complessivo va sottratto l’importo dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza.
Per quanto riguarda gli effetti previdenziali:
- i periodi ricongiunti sono accreditati per anno e con periodicità mensile;
- ai fini del diritto a pensione, i periodi producono effetti come se fossero stati acquisiti originariamente nella gestione di destinazione;
- la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda;
- la decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda di ricongiunzione.
Le istruzioni si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti alla data di pubblicazione della circolare, (9 febbraio 2026) se non ancora definiti.
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Giornalisti: ecco il nuovo regolamento INPGI 2026
INPGI, istituto di previdenza dei giornalisti autonomi , comunica che è giunta l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti – con nota del 30 dicembre 2025 – del nuovo Regolamento delle prestazioni previdenziali per i giornalisti iscritti , in vigore dal 1 gennaio 2026
Il Regolamento era stato adottato dal Consiglio di Indirizzo generale – su proposta del Consiglio di Amministrazione – con atto del 24 novembre 2024 ed è stato integrato, a seguito di alcune osservazioni ministeriali, con un ulteriore atto del 27 novembre 2025.
In questo modo viene completato l'iter del nuovo assetto dell'istituto dopo il passaggio all’INPS della Gestione sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per i giornalisti dipendenti.
Alcune novità del Regolamento 2026 – il testo
Le disposizioni del Regolamento, che è composto da 60 articoli, rafforzano e consolidano la copertura delle prestazioni erogate con i montanti contributivi accantonati, a tutto vantaggio della solidità complessiva del sistema.
Nello specifico il nuovo regolamento uniforma e formalizza le disposizioni a cui l’Ente dava già applicazione: prestazioni pensionistiche, indennità di maternità, riconoscimento delle unioni civili, dilazione dei debiti contributivi e altre prassi consolidate.
Inoltre vengono migliorate uniformandosi alle prestazioni garantite dall’INPS, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i titolari di co.co.co.
Il presidente INPGI Roberto Ginex ha sottolineato altri due importanti aspetti:
- per agevolare gli iscritti in difficoltà nel versare in un’unica soluzione il contributo minimo, pur mantenendo ferma la scadenza al 31 luglio – il Regolamento stabilizza la facoltà di pagamento dilazionato in tre rate, da maggio a luglio, che è stata adottata in via sperimentale per l’anno 2025.
- E’ stato, inoltre, introdotto un sistema di perequazione dei trattamenti pensionistici con aliquote graduate e decrescenti suddivise per scaglioni di reddito. Tale sistema si ispira a quanto già previsto nel sistema generale, mantenendosi comunque con caratteristiche più favorevoli”,
QUI IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO INPGI 2026
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Pensioni polizia, forze armate e vigili: si alzano i requisiti di età
Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), il legislatore interviene in modo mirato sul pensionamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (civili e militari) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introducendo un incremento “aggiuntivo” dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2028.
Gazzetta Ufficiale
Il comma 180 stabilisce che, per il personale militare delle Forze armate (inclusa l’Arma dei Carabinieri), Guardia di finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene introdotto un incremento dei requisiti pari a:
+ 1 mese per l’anno 2028
+ 1 ulteriore mese per l’anno 2029
+ 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030
In sostanza, l’inasprimento si costruisce “a scalini” e arriva a regime con tre mesi complessivi dal 2030. La norma precisa anche che l’incremento opera con riferimento ai “requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria”, segnalando la volontà di allineare gradualmente (almeno in parte) le condizioni di uscita del comparto a quelle del regime generale.
Un passaggio tecnico importante riguarda la clausola secondo cui le eventuali eccedenze che dovessero determinarsi in applicazione della norma non comportano l’attivazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri: è una precisazione che mira a evitare automatismi organizzativi “a cascata” nel caso in cui il nuovo calendario di uscita produca temporanee sovrapposizioni negli organici.
Il “filtro” del DPCM: esclusioni o applicazione parziale per specifiche professionalità (comma 181)
La stessa legge, però, apre a correttivi. Il comma 181 demanda infatti a un DPCM – proposto dai Ministri competenti (Difesa, Interno e Giustizia) e concertato con il MEF – il compito di individuare specifiche professionalità per le quali, “in ragione della specificità del peculiare impiego”, l’incremento possa non applicarsi oppure applicarsi solo parzialmente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Il legislatore riconosce che all’interno del comparto esistono profili e funzioni con vincoli operativi e requisiti psico-fisici che potrebbero rendere non sostenibile un irrigidimento uniforme dei requisiti. Tuttavia, fino all’adozione del DPCM, la platea delle eventuali deroghe resta solo potenziale.
Polizze assicurative per RC verso terzi a carico dello Stato
Nei commi immediatamente successivi, la manovra affianca misure di supporto: ad esempio, il comma 182 incrementa un fondo con stanziamenti progressivi fino al 2030 per miglioramenti retributivi
mentre i commi 183-184 autorizzano risorse per la stipula di polizze assicurative (tutela legale e RC verso terzi) a favore del personale del comparto e disciplinano la possibilità di trasferimento delle risorse.
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Riscatto del fondo pensione residenti all’estero: l’Agenzia chiarisce
Con la Risposta n. 296/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare in caso di riscatto totale anticipato, quando il percettore risulta residente all’estero.
Il documento affronta un caso di particolare rilevanza per datori di lavoro, consulenti e lavoratori italiani espatriati, poiché chiarisce l’applicazione delle regole interne e convenzionali in presenza di una posizione maturata in Italia ma liquidata a un soggetto fiscalmente residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
Il quesito riguarda, infatti, l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore (legge 26 luglio 1978, n. 575) e la possibile qualificazione del riscatto come reddito di pensione ai sensi dell’articolo 17 del Trattato.
L’Agenzia, dopo un approfondito esame della normativa interna e convenzionale, offre un orientamento di interesse operativo, utile per la gestione di casi analoghi da parte di professionisti e aziende.
Il caso: riscatto pensione integrativa residente a Singapore
L’istanza riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE, residente fiscalmente a Singapore, già dipendente di società italiane e iscritto a un fondo pensione negoziale (Fondo Alfa). Dopo il trasferimento all’estero e la cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente non ha più versato contribuzione, ma mantiene una posizione individuale maturata in Italia.
Pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile prevista dagli ordinamenti italiani, il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione. L’istante chiede quindi di poter ottenere la liquidazione in un’unica soluzione e domanda se tale somma rientri tra le “pensioni” disciplinate dall’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore, e quindi imponibile esclusivamente nello Stato di residenza Singapore).
L’Agenzia ricorda preliminarmente che Singapore è incluso tra i Paesi a fiscalità privilegiata del D.M. 4 maggio 1999, con conseguente applicazione della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia ex articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Tuttavia, l’accertamento effettivo della residenza non è oggetto dell’istituto dell’interpello, per cui il parere viene fornito assumendo validamente la residenza a Singapore come dichiarata dal contribuente.
Dal punto di vista della normativa interna, l’Agenzia ribadisce che:
- le prestazioni dei fondi pensione costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis, TUIR);
- tali redditi si considerano prodotti in Italia quando corrisposti da soggetto residente (articolo 23, comma 2, lettera b), TUIR);
- la prestazione è quindi soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 24, comma 1-quater, del d.P.R. 600/1973 e dell’articolo 14 del d.lgs. 252/2005.
A questo punto si rende necessario verificare l’eventuale prevalenza delle norme convenzionali, come previsto dagli articoli 169 del TUIR e 75 del d.P.R. 600/1973.
La Risposta: non è reddito da pensione se manca il requisito anagrafico
Nel valutare la corretta qualificazione del reddito, l’Agenzia osserva che la Convenzione non disciplina espressamente il riscatto delle posizioni di previdenza complementare. È quindi necessario stabilire se l’erogazione debba essere trattata come:
- reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’articolo 14 (“Servizi personali”), oppure
- reddito di pensione, disciplinato dall’articolo 17 (“Pensioni”).
Richiamando il Commentario OCSE all’articolo 18, l’Agenzia sottolinea che una prestazione può essere considerata “altra remunerazione analoga alla pensione” solo quando rappresenta la commutazione di un diritto pensionistico già maturato.
Nel caso analizzato:
- il contribuente non ha ancora maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare;
- il riscatto anticipato riguarda esclusivamente la somma maturata fino al momento del disinvestimento;
- non si configura quindi alcuna sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato.
Per tali motivi, l’Agenzia conclude che il reddito non può essere qualificato come “pensione” ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.
La somma erogata costituisce invece una remaunerazione analoga ai redditi da lavoro dipendente, poiché l’articolo 50 del TUIR ricomprende espressamente le prestazioni pensionistiche complementari tra i redditi assimilati al lavoro subordinato.
Pertanto, ai fini convenzionali il riscatto deve essere attratto nell’ambito dell’articolo 14 della Convenzione.
Poiché tutta la posizione previdenziale è maturata per attività lavorativa svolta in Italia, lo Stato della fonte (Italia) mantiene la potestà impositiva concorrente.
La prestazione è quindi imponibile in Italia, con applicazione della ritenuta prevista dalla normativa interna.
Eventuali casi di doppia imposizione devono essere risolti dallo Stato di residenza (Singapore) ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione.
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Pensioni Italia–Moldova: nuove istruzioni INPS per le domande
Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore l’Accordo e la relativa Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. Si tratta di un passaggio rilevante per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in entrambi i Paesi, poiché consente il riconoscimento reciproco dei contributi e l’accesso a prestazioni pensionistiche in regime internazionale.
Con il Messaggio INPS n. 2971 dell’8 ottobre 2025, l’Istituto fornisce le prime istruzioni operative rivolte sia ai cittadini che intendono presentare domanda di pensione, sia alle Strutture territoriali INPS incaricate della gestione amministrativa delle pratiche
Quadro normativo di riferimento
L’Accordo e l’Intesa amministrativa, illustrati in dettaglio nella circolare n. 131 del 30 settembre 2025, disciplinano i principi generali di coordinamento dei sistemi pensionistici dei due Stati.
I principali elementi da tenere presenti sono:
Requisito minimo per la totalizzazione internazionale: 52 settimane di contribuzione in Italia
Decorrenza delle prestazioni: 1° settembre 2025 per le pensioni liquidate ai sensi dell’Accordo
Regole di calcolo: i periodi inferiori all’anno sono valutabili sia per il diritto che per la misura, secondo criteri analoghi alle altre convenzioni bilaterali; non è prevista la totalizzazione multipla
Valuta: Leu moldavo, con conversione in euro calcolata sulla media mensile del mese precedente l’ingresso del pro-rata estero
È previsto, inoltre, lo sviluppo di un sistema di scambio telematico dei formulari e dei dati tra INPS e CNAS (Casa Națională de Asigurări Sociale), che verrà illustrato con successivo messaggio
Istruzioni operative per residenti e operatori
Per i residenti in Italia, la domanda di pensione — sia in regime convenzionale italo-moldavo che in regime nazionale moldavo — deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso i consueti canali INPS. La gestione avverrà a cura della Struttura territorialmente competente in base alla residenza o, per i dipendenti pubblici, in base all’ultimo ente datore di lavoro.
Se l’assicurato dichiara periodi assicurativi in Moldova precedenti al 1999, deve allegare la documentazione disponibile (buste paga, libretti di lavoro ecc.); questa sarà inoltrata all’Istituzione moldava competente per le verifiche
I residenti in Moldova, invece, devono presentare la domanda tramite la CNAS, che provvede a trasmetterla al Polo specializzato della Direzione provinciale INPS di Bari
Gli operatori delle Strutture territoriali devono attenersi alle seguenti indicazioni:
La CNAS (codice “001”) è l’ente di riferimento per la gestione delle domande di pensione.
Per le pensioni di invalidità, l’ente competente è il CNDDCM (codice “002”), ma la CNAS resta organismo di collegamento per lo scambio dei formulari
Seguiranno aggiornamenti sulle procedure informatiche “NuovaIVS” e “CIWeb” per la gestione telematica delle pratiche
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Accordo Italia -Moldavia sicurezza sociale, tutte le istruzioni
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano Calderone e il Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale della Moldova Alexei Buzu avevano firmato il 31 ottobre 2024 a Roma un nuovo Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale che prevede la possibilità di totalizzazione dei contributi previdenziali.
Il 1 luglio 2025 è apparsa in Gazzetta Ufficiale la legge 98 2025 di ratifica dell'accordo .Qui il testo.
Si ricorda che tra i due paesi è già in vigore dal 2023 un accordo in materia di pensioni e contribuzione, che però non prevedeva la totalizzazione dei contributi. Con il nuovo accordo è stato semplificato il raggiungimento dei requisiti di pensione.
L’Accordo entra in vigore dopo che entrambi i Paesi ne hanno notificato l’approvazione e sostituisce l'accordo del 2021.
Il 30 settembre 2025 INPS ha pubblicato una circolare riepilogativa N. 131-2025 con tutte le istruzioni
Vediamo meglio la disciplina prevista.
L’accordo per la sicurezza sociale 2025
L’accordo mira a garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani e moldavi che hanno svolto attività lavorativa in entrambi i Paesi. Consente la somma (totalizzazione) dei contributi versati in Italia e in Moldova per maturare i requisiti necessari al pensionamento.
Ambito di applicazione
Prestazioni coperte:
- Per l’Italia: pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti (INPS) e rendite da infortuni sul lavoro/malattie professionali (INAIL).
- Per la Moldova: pensioni per età, disabilità (malattia o infortunio), superstiti.
Esclusioni:
Non rientrano assegni sociali e prestazioni assistenziali non contributive italiane.
Escluse anche le pensioni speciali moldave e quelle anticipate.
Totalizzazione dei periodi contributivi
Se un lavoratore ha versato contributi in entrambi i Paesi, questi possono essere sommati (totalizzati) per:
ottenere il diritto alla pensione;
mantenere o recuperare il diritto se i contributi in un solo Paese non bastano.
Condizioni:
- I periodi non devono sovrapporsi.
- Se in uno dei due Paesi si matura il diritto autonomamente, il calcolo resta separato.
- In caso contrario, si applica il meccanismo del pro-rata: ciascun Paese paga una quota proporzionale alla durata dei periodi di contribuzione maturati sotto la propria legislazione.
- Lavoratori distaccati: chi viene inviato temporaneamente (max 24 mesi prorogabili) nell’altro Stato resta soggetto alla previdenza del Paese d’origine.
- Autonomi: stessi criteri dei dipendenti per permanenze brevi.
- Personale di trasporto, marittimi, diplomatici e funzionari pubblici: sono previste regole speciali a seconda della sede dell’impresa o dell’Amministrazione da cui dipendono.
Leggi per ulteriori dettagli Pensioni Italia Moldavia al via le domande
Pagamento e modalità pratiche
Le pensioni sono pagate anche se il beneficiario vive nell’altro Stato.
I pagamenti saranno effettuati:
- in valuta nazionale se il beneficiario risiede nello stesso Paese dell’ente pagatore;
- in euro se il beneficiario risiede nell’altro Paese.
È previsto lo scambio diretto di informazioni e collaborazione tra le autorità e gli istituti previdenziali dei due Stati ( INPS e CNAS moldava).
ATTENZIONE
Se i contributi in un Paese non raggiungono almeno un anno, quel periodo non dà diritto a prestazioni in quel Paese ma può essere utilizzato dall’altro.
Anche se l’Accordo venisse cancellato , i diritti maturati restano validi.
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Modello Red 2025 redditi 2024: al via le comunicazioni
Inps ha comunicato l'inizio della campagna RED 2025, con riferimento ai redditi 2024 con il messaggio 2842 del 30.9.2025. Le comunicazioni agli interessati sono in corso di invio.
La scadenza è fissata al 28 febbraio 2026 (v. sotto le modalità)
Si ricorda che il sistema previdenziale italiano prevede sia prestazioni assistenziali aggiuntive che benefici economici per i pensionati con reddito sotto una certa soglia determinata annualmente. Il diritto all'erogazione di questi benefici è oggetto di verifiche annuali dall'inps in merito al reddito complessivo dell'intestatario dell'assegno pensionistico, al reddito del coniuge o dei familiari.
In generale, chi riceve prestazioni legate al reddito deve comunicare all'INPS i propri redditi e, se necessario, anche quelli del coniuge e dei familiari.
Questo obbligo è importante per evitare la sospensione delle prestazioni, come previsto dalla legge (art. 35, comma 10-bis, del D.L. 207/2008, convertito dalla Legge n. 14/2009).
Lo scorso anno l'INPS ha introdotto il servizio online "RED Precompilato", che sostituisce il vecchio "RED Semplificato".
Vediamo di seguito le indicazioni fornite dall'INPS sul nuovo servizio
Cos’è il RED Precompilato?
Il servizio "RED Precompilato" semplifica la dichiarazione dei redditi richiesta aii pensionati residenti in Italia.
Pur rimanendo possibile inviare la dichiarazione tramite CAF o professionisti abilitati, il servizio consente ai pensionati di verificare, confermare, modificare o integrare i dati reddituali già in possesso dell'INPS, per poi inviare la dichiarazione telematicamente, in modo veloce e in completa autonomia,.
Il servizio è stato progettato nell’ambito del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come comunicato con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.
Supporto alla compilazione: Il nuovo servizio è accompagnato da un assistente virtuale (chatbot), che aiuta a compilare correttamente la dichiarazione e a capire come valorizzare le diverse informazioni reddituali.
Come accedere al RED Precompilato? quando è la scadenza?
Il servizio "RED Precompilato" è disponibile sul sito dell'INPS, nella sezione "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)".
Per accedere all'area riservata e personale è necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore
- CIE (Carta di identità elettronica) 3.0
- eIDAS (Sistema di identificazione elettronica).
ATTENZIONE Il termine per presentare la dichiarazione dei redditi per la Campagna RED ordinaria 2025 (redditi 2024) è il 28 febbraio 2026.
Con questa modalità i pensionati possono gestire in maniera più semplice e rapida l'obbligo di comunicazione dei redditi, garantendo che i propri benefici economici non vengano sospesi.
Si ricorda che resta sempre possibile anche rivolgersi ai CAF e Patronati accreditati INPS.