• Pensioni

    Pensioni dicembre 2024: quattordicesima e importo aggiuntivo

    Il Messaggio n. 3821 dell’INPS del 15 novembre 2024 fornisce indicazioni dettagliate sulle somme aggiuntive corrisposte ai pensionati con la rata di dicembre 2024. 

    Si tratta in particolare di :

    • Importo aggiuntivo di 154,94 euro, previsto dall’art. 70, comma 7, della L. n. 388/2000, erogato d’ufficio per i soggetti che rispettano i requisiti reddituali e pensionistici.
    • Quattordicesima mensilità, introdotta dall’art. 5, commi 1-4, del DL n. 81/2007, riconosciuta ai pensionati che raggiungono i requisiti anagrafici e reddituali nel secondo semestre 2024.

    Il documento descrive i criteri, le modalità di calcolo, e le esclusioni applicate per garantire una corretta attribuzione dei benefici.

    Pensione dicembre e importo aggiuntivo 2024: tabella

    L’importo aggiuntivo, introdotto dalla L. n. 388/2000, è destinato ai titolari di trattamenti pensionistici della gestione obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative, con assegni inferiori a una certa soglia . Sono esclusi i titolari di 

    • Prestazioni non qualificate come pensioni (es. assegni sociali, pensioni di invalidità civile).
    • Pensioni di vecchiaia in regime di cumulo finché incomplete.
    • Pensioni supplementari, detassate, o localizzate all’estero.

    Modalità di calcolo:

    L’importo aggiuntivo è riconosciuto in base al reddito individuale registrato fino al 2020 e viene riproporzionato per pensioni di durata infrannuale. Nei casi dubbi o con redditi non aggiornati, è necessaria una ricostituzione della posizione reddituale.

    Limiti reddituali:

    L’indice di perequazione definitivo (+5,4%) ha aggiornato i limiti per il 2024. I redditi individuali e familiari considerano il trattamento minimo annuo aumentato di 1,5 volte per il reddito individuale e di 3 volte per quello familiare.

    Tabella Importi e Limiti Reddituali

    Importo Aggiuntivo (Euro) Trattamento Minimo Annuo (Euro) Trattamento Minimo + Aggiuntivo (Euro) Limite Reddito Individuale IRPEF (Euro) Limite Reddito Familiare IRPEF (Euro)
    154,94 7.781,93 7.936,87 11.672,90 23.345,79

    Pensione dicembre e quattordicesima

    La cosiddetta "quattordicesima", regolata dall’art. 5 del DL n. 81/2007, è attribuita a pensionati con almeno 64 anni e redditi entro i limiti stabiliti. 

    Nel secondo semestre 2024:

    • Spetta ai pensionati che compiono 64 anni tra agosto e dicembre 2024.
    • Include soggetti che hanno acquisito il diritto a pensione nel corso del 2024.

    Esclusioni e verifiche:

    Sono escluse le posizioni già scartate nel semestre precedente per mancanza di reddito dichiarato o altre irregolarità. Per coloro che non rispettano più i requisiti, sono avviate le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

    Si ricorda che  il  Trattamento minimo 2024 è pari a  € 598,61 (T.M. annuale € 7.781,93):

    Di seguito la tabella con i limiti reddituali forniti dall'inps nel messggio 23 61 di giugno  2024 

    Anni di contribuzione

    T.M. annuo x 1,5 (tabella A)

    T.M. annuo x 2 (tabella B)

     

    Lavoratori dipendenti

     

    Lavoratori autonomi

    Fino a  € 11.672,90

    Tra € 11.672,91

    E  € 11.773,89

    Tra € 11.773,90

    E  € 15.563,86

    Oltre € 15.563,86

    < 15 anni

    (< 780 ctr.)

    < 18 anni

    (< 936 ctr.)

     

    € 437,00

     

    Max  € 12.109,90

     

    € 336,00

    Max  € 15.899,86

     

    Lavoratori dipendenti

     

    Lavoratori autonomi

    Fino a  € 11.672,90

    Tra  € 11.672,91

    € 11.798,89

    Tra  € 11.798,90

    € 15.563,86

    Oltre € 15.563,86

    > 15 < 25 anni

    (> 781 < 1.300 ctr.)

     

    > 18 < 28 anni

    (> 937 < 1.456 ctr.)

     

    € 546,00

     

    Max  € 12.218,90

     

    € 420,00

    Max  € 15.983,86

     

    Lavoratori dipendenti

     

    Lavoratori autonomi

    Fino a  € 11.672,90

    Tra  € 11.672,91

    E  € 11.823,89

    Tra € 11.823,90

    € 15.563,86

    Oltre  € 15.563,86

    > 25 anni

    (> 1.301 ctr.)

    > 28 anni

    (> 1.457 ctr.)

     € 655,00

     

    Max € 12.327,90

     

    € 504,00

    Max € 16.067,86

    Pensione dicembre 2024: importi somme aggiuntive e comunicazioni INPS

    Le somme aggiuntive sono versate direttamente con la rata di dicembre 2024.

     L’INPS ha implementato controlli sui redditi dichiarati e sui limiti di pensione cumulativa. Nel caso di pensioni internazionali, il reddito pro-rata estero è incluso nel calcolo complessivo.

    I beneficiari riceveranno una comunicazione  individuale dettagliata con la dicitura:

    • Per l'importo aggiuntivo: "Credito Anno 2024 – Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388)".
    • Per la quattordicesima: "Credito Anno 2024 – Quattordicesima (Legge 3 agosto 2007, n. 127)".

    Le strutture INPS sono invitate a verificare eventuali discrepanze o necessità di aggiornamento dei dati. 

    Le informazioni sulle elaborazioni e gli eventuali scarti sono consultabili nei prospetti di dicembre all seguente link

    Pensione dicembre 2024: dettaglio istruzioni

    Per consultare il cedolino della pensione di dicembre 2024, inclusi i dettagli su importi aggiuntivi e quattordicesima mensilità, è necessario accedere al servizio online dell'INPS dedicato ai pensionati accedendo al sito  www.inps.it e procedendo all'autenticazione  come segue:

    Clicca su "Accedi" in alto a destra.

    Effettua l'accesso utilizzando una delle seguenti credenziali:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
    • CIE (Carta d'Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    Una volta autenticato, nella sezione "Servizi",   utilizza la barra di ricerca digitando "Cedolino della pensione".

    Seleziona il servizio "Cedolino della pensione" dai risultati.

    Consultazione del Cedolino:

    All'interno del servizio, potrai visualizzare e scaricare il cedolino relativo al mese di dicembre 2024, che includerà dettagli su:

    • Importo della pensione mensile
    • Eventuali importi aggiuntivi
    • Quattordicesima mensilità
    • Altre voci pertinenti

    In caso di difficoltà nell'accesso o nella consultazione, è consigliabile contattare il Contact Center dell'INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio operatore).

    INPS ricorda che coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.

  • Pensioni

    ENPACL consulenti lavoro: gestione patrimoniale e risultati 2024

    L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) ha presentato in questi giorni  alla Commissione bicamerale di controllo  una relazione nell'ambito della Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

    Si ricorda che l'ente che garantisce la  previdenza e l'assistenza agli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, (v. ultimo paragrafo) è stato fondato come ente pubblico non economico nel 1971,e  ha assunto la forma di associazione privata nel 1995 ai sensi del D. Lgs. 509/1994.

    ENPACL opera con sede unica a Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il controllo generale della Corte dei Conti.

    Vediamo di seguito una sintesi della memoria  depositato in Commissione

    QUI IL TESTO INTEGRALE

    ENPACL: la governance e gli obiettivi di investimento

    La struttura di governance della Cassa è articolata per garantire un'efficace gestione e monitoraggio del patrimonio, con particolare attenzione alla sostenibilità e al contenimento dei rischi. 

    Gli organi principali includono l'Assemblea dei Delegati (AdD), che approva l'asset allocation strategica e definisce le politiche di investimento; il Consiglio di Amministrazione (CdA), che gestisce le operazioni di investimento con l'ausilio di organi interni come la Direzione Finanza e il Risk Manager; e una Commissione Investimenti, con funzione consultiva e di monitoraggio sulle scelte di portafoglio. L'ENPACL adotta il Modello di prevenzione dei rischi ex D. Lgs. 231/2001 per minimizzare i rischi di natura operativa e reputazionale.

    Gli obiettivi di investimento di ENPACL sono orientati a garantire la sostenibilità a lungo termine e a sostenere la crescita economica nazionale e delle PMI italiane, strategicamente rilevanti per la Categoria. 

    L’Ente segue una politica di diversificazione prudente, bilanciando le esigenze di rendimento e sostenibilità attraverso l’integrazione di criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle decisioni di investimento.

     Il portafoglio è allocato per generare rendimenti sostenibili in linea con il modello di Asset & Liability Management (ALM) e con un approccio di gestione patrimoniale che minimizza i rischi complessivi, anche nei contesti di mercato avversi. La gestione del portafoglio è strutturata per mantenere un Funding Ratio adeguato e assicurare il pagamento delle prestazioni nel lungo termine, consolidando al contempo l’impatto positivo su settori chiave dell’economia e sulla collettività.

    ENPACL Sintesi della Gestione 2024

    Ecco una sintesi della gestione finanziaria ENPACL per il 2024

    1. Struttura del Portafoglio e Obiettivi di Rendimento 

    Nel 2024, l'ENPACL ha strutturato il portafoglio finanziario per ottimizzare il rapporto rischio-rendimento e allinearsi agli obiettivi di sostenibilità.

     Il patrimonio totale ammonta a 1.539 milioni di euro al 30 settembre 2024, con una distribuzione orientata verso investimenti a basso rischio e un peso significativo in Europa (84,6%) e Italia (58,8%).

    2. Rendimenti e Rischio 

    Al 30 settembre 2024, il rendimento lordo annualizzato si attesta al 4,36%, mentre quello netto raggiunge il 3,57%.

     La performance a valori di mercato mostra un rendimento del 12,79%, sostenuto dall’ottimizzazione del portafoglio rispetto al benchmark. 

    Gli investimenti in obbligazioni governative e strumenti societari di alta qualità hanno contribuito a ridurre la volatilità, mantenendo un ESG score di 74,8.

    3. Investimenti in Economia Reale e Sostenibilità 

    ENPACL ha consolidato investimenti nel settore immobiliare e infrastrutturale, con particolare enfasi sulle proprietà ESG-compliant.

     È stato attuato un piano di investimenti in immobili istituzionali e fondi infrastrutturali orientati verso la rigenerazione urbana e il sostegno delle PMI italiane. Anche il venture capital e i fondi dedicati alle piccole capitalizzazioni sono stati incrementati per favorire la crescita delle imprese.

    Questo approccio nella gestione ha permesso a ENPACL di mantenere un’elevata sostenibilità economica e sociale, contribuendo alla crescita dell’economia italiana e integrando criteri ESG in tutto il processo decisionale.

    Tabella 1: Capitalizzazione per Classe di Attività (Settembre 2024)

    Classe di Attività Importo Investito (milioni €) Percentuale del Totale (%)
    Patrimonio Mobiliare 1.261 81,94%
    Cash 68 4,42%
    Bond 525 34,11%
    Equity 335 21,77%
    Investimenti Sistemici 105 6,82%
    Alternativi 228 14,81%
    Patrimonio Immobiliare 278 18,06%

    TOTALE PATRIMONIO  COMPLESSIVO  1539 milioni di euro 

    Tabella 2: Investimenti in Fondi Immobiliari e Alternativi (Settembre 2024)

    Tipo di Investimento Valore Investito (milioni €) Percentuale del Totale (%)
    Immobili Diretti 36 2,34%
    Fondi Immobiliari 242 15,72%
    Private Equity 139 9,09%
    Private Debt 2 0,13%
    Fondi Infrastrutturali 89 5,82%

    ENPACL 2024: riepilogo iscritti, contribuzione e prestazioni

    Giova forse ricordare le fonti finanziarie dell'ente derivanti dalla contribuzione degli iscritti e le relative prestazioni erogate.

    Il numero di iscritti all'ENPACL ha mostrato una lieve flessione negli ultimi anni:

    • 2021: 25.447 iscritti
    • 2022: 25.328 iscritti
    • 2023: 25.265 iscritti

    Contribuzione

    La contribuzione ha seguito un andamento crescente, con due principali componenti:

    • Contributi soggettivi: sono passati da 106,7 milioni di euro nel 2019 a 121 milioni di euro nel 2023.
    • Contributi integrativi: da 88,3 milioni di euro nel 2019 a 103,9 milioni di euro nel 2023.

    Prestazioni Previdenziali

    L'adeguamento inflazionistico ha visto un aumento dell’8,1% per le pensioni liquidate prima del 2023. Le prestazioni erogate nel 2023 comprendono:

    • Pensioni di vecchiaia: 54,5 milioni di euro
    • Pensioni di anzianità: 53,6 milioni di euro
    • Pensioni di reversibilità: 13,7 milioni di euro
    • Pensioni indirette: 5,8 milioni di euro

    Il numero di pensionati è aumentato in modo costante:

    • 2021: 11.298 pensionati
    • 2022: 11.473 pensionati
    • 2023: 11.693 pensionati

    Questi dati evidenziano una solida crescita della base contributiva e delle prestazioni, con un aumento significativo nei contributi integrativi e un incremento delle prestazioni dovuto all'adeguamento inflazionistico.

  • Pensioni

    Massimale contributivo pensionati: le regole in caso di reimpiego

    Il messaggio INPS n. 3748 dell’11 novembre 2024,a seguito di richieste di chiarimenti e di concerto con l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro,   fornisce chiarimenti sul corretto adempimento dell’obbligo contributivo per i lavoratori reimpiegati o che proseguono il rapporto di lavoro dopo aver ricevuto il trattamento pensionistico, in relazione al massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.(Legge Dini)

    Si ricorda che il massimale contributivo è il limite massimo di reddito annuo su cui è possibile calcolare i contributi previdenziali obbligatori per determinate categorie di lavoratori iscritti alle gestioni INPS. Al superamento di questa soglia, non vengono più dovuti i  contributi previdenziali sul reddito eccedente,  con conseguenze  sulla  futura pensione del lavoratore.

    Il massimale contributivo si applica solo ai

    • lavoratori il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo il 1° gennaio 1996 E
    •  a chi ha optato per il sistema contributivo.

    Non si applica invece a chi ha avuto contributi versati prima di tale data e si trova in un sistema misto (retributivo e contributivo).

    Massimale contributivo in caso di ripresa del avoro

    Nel messaggio l'istituto chiarisce i seguenti punti:

    1. Data di prima iscrizione come riferimento per il massimale: La data di prima iscrizione a forme di previdenza obbligatorie (anche enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996) è un riferimento essenziale per determinare se applicare il massimale contributivo annuo. Questo elemento resta valido anche in caso di reimpiego dopo il pensionamento.
    2. Status di “vecchio iscritto”: Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di reimpiego successivo al pensionamento, il lavoratore conserva lo status di “vecchio iscritto” se acquisito prima del 1° gennaio 1996. Di conseguenza, per questi lavoratori, il massimale contributivo non si applica, come stabilito dalla legge.
    3. Attività libero-professionali dopo il pensionamento: Se, dopo la pensione, il lavoratore svolge un’attività libero-professionale che richiede l’iscrizione presso enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, l’attività è soggetta alla regolamentazione dell’ente previdenziale di riferimento, che disciplina i contributi in modo specifico.
    4. In sintesi, l’INPS ribadisce che la data di prima iscrizione determina l’applicabilità del massimale contributivo, e che tale data resta valida anche in caso di pensionamento e successivo reimpiego.

  • Pensioni

    APE sociale riconfermata: le regole

    La pensione anticipata   con APE SOCIALE per alcune categorie di lavoratori  si conferma anche per  2025 . Lo prevede un articolo del decreto fiscale 155 2024  pubblicato in GU, che contiene il finanziamento per i maggiori oneri richiesti al bilancio statale  per l'agevolazione fino al 2028.

    Si tratta di 110 milioni di euro. Il decreto non entra nel merito della disciplina applicativa  

    Ricordiamo di seguito  le regole aggiornate della misura,  introdotta  in forma sperimentale nel 2017.

    APE Sociale:  cos'è

    APE è l'anticipo pensionistico con un assegno ponte  che viene concesso su domanda fino all'età per la pensione di vecchiaia,  ad alcune categorie di lavoratori  piu svantaggiati (disoccupati , addetti a mansioni usuranti, disabili o caregivers)   con costi interamente a carico dell'INPS.E' stato istituito nel 2017 in forma sperimentale e piu volte prorogato , fino al 2024  con la legge 213 2023.

    L'importo corrisponde a quello della pensione calcolata al momento di raggiungimento dei requisiti ma con tetto massimo a 1500 euro mensili.

    Con la legge di bilancio 2022 sono stati modificati alcuni requisiti di accesso ( chiariti dall'INPS nella circolare n. 62 del 25 maggio 2022); 

    La legge n. 213 del 2023  invece ha stabilito che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( nelle condizioni e con i requisiti contributivi elencati sotto)  fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

    ATTENZIONE.  Le nuove disposizioni trovano applicazione anche :

    • per  coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, e 
    • per i  soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

    Nuova incumulabilità con i redditi da lavoro

    A seguito delle modifiche della legge  213 2023,

    1. per coloro  che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità con  redditi  da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui
    2. Per coloro che acquisiscono i requisiti  di accesso nel 2024 invece   è prevista la decadenza dall’indennità con 
      • attività di lavoro dipendente o autonomo con qualsiasi reddito ;
      • lavoro autonomo occasionale con redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

    ATTENZIONE : 

    1. I limiti operano fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia 
    2. I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore
    3. rileva anche il reddito  annuo derivante dall’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

    In  caso di violazione dei divieti l'indennità  APE percepita diviene indebita e la Struttura territoriale INPS procede al  recupero.

    La comunicazione all'INPS  di attività di lavoro dipendente o autonomo, con  superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi  va effettutata  entro 5 giorni dall’evento.

    Decorso tale termine sono dovuti anche gli interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.

    In ogni caso, l’Istituto verifica in autonomia con l'incrocio delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

    APE sociale 2024:    domande e decorrenza dell'assegno 

     Nella circolare 35 2024 INPS ha comunicato che i modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio  sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.

    Le scadenze per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti di accesso  sono le seguenti:

    1. 31 marzo con risposta  INPS entro il 30 giugno
    2. 15 luglio  con risposta entro il 15 ottobre e 
    3.  30 novembre, con risposta entro il 31 dicembre.

     Resta valida la raccomandazione di presentare  le domande di certificazione del diritto e di accesso all'Ape insieme qualora si sia  già in possesso dei requisiti, in modo da non perdere delle mensilità, in quanto l'Ape decorre dalla richiesta dell'assegno  (e non della certificazione) previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

    Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande  residueranno le necessarie risorse finanziarie

    Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

    APE sociale:   riepilogo requisiti 2024

    Le categorie ammesse alla fruizione dell'APE sociale sono:

    1 – DISOCCUPATI 

    Dal 1° gennaio  2022 possono accedere all'APE sociale  i disoccupati , con almeno 30 anni di contributi versati che hanno appena terminato la fruizione di NASPI o DISCOLL senza la finestra di 3 mesi, in vigore  fino al 2021.

                Sono ammessi  anche:

    • i lavoratori licenziati durante e dopo il periodo di prova o a seguito della cessazione dell'attività aziendale 
    • i disoccupati con parziale attività lavorativa (incapienti) Sarà verificata dall'inps con i  centri per l'impiego.

    2 – Soggetti ad ATTIVITA GRAVOSE E USURANTI

    Per i lavoratori con attività gravose ( elencate nell'allegato 3 della legge di bilancio 2022  (QUI L'ELENCO)  che sostituisce l'allegato A del DI 5.2.2018)

    Per il requisito ridotto di 32 anni sono ammessi:

    • – gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, con codici Istat presenti nell’allegato 3;
    • – i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
    • – i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.

    Il soggetto deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate nell'elenco.

    Per le lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.

    Per la domanda di certificazione sono richiesti i seguenti documenti :

    • -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
    • -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
    • -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni  del datore di lavoro, con una dichiarazione,  firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.

    3 -CAREGIVERS 

    lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un  parente di primo o secondo  grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, con 30 anni di contributi versati;

    4 – INVALIDI 

    invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, con 30 anni di contributi versati .

    Compatibilità con altre prestazioni 

     L'Ape sociale :

    • è compatibile con il reddito di cittadinanza,  l'assegno di inclusione, l'assegno sociale 
    • non è  compatibile con il reddito di emergenza COVID 
    • non è compatibile con Naspi, Dis coll,  e Iscro, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

    Queste ultime, se già erogate verranno recuperate dall'INPS.

  • Pensioni

    Pensione di reversibilità e unione civile: recente sentenza di Cassazione

    La pensione di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, ma anche dell’assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi. Quando deriva da assicurato è definita “indiretta”.

    La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

    Coniuge e figli possono concorrere tra loro al diritto alla reversibilità e possono averla anche se titolari di pensione diretta, mentre agli altri familiari può spettare solo quando non ne hanno diritto coniuge o figli, e all’ulteriore condizione di non essere titolari di altra pensione.

    Con il msg. n. 5171/2016 l’Inps ha chiarito che “a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge (L. n. 76/2016)”. Con la sentenza n. 24694/2021, la Cassazione ha stabilito che la norma non può essere applicata retroattivamente.

    Con l’ordinanza n.2292 del 21.08.2024, la Suprema Corte chiede alle Sezioni unite di fare luce sulla costituzionalità delle norme che precludono la pensione di reversibilità

    • al partner superstite che abbia convissuto, prima dell’unione civile e
    • ai figli delle coppie gay nati con la maternità surrogata.

    La Corte Suprema di Cassazione italiana, si pronuncia su una questione di grande rilevanza giuridica e sociale: il riconoscimento della pensione indiretta al partner superstite e al figlio di una coppia omosessuale, in particolare nel contesto di un'unione civile trascritta in Italia dopo il decesso di uno dei partner.

    Pensione di reversibilità e unione civile: il caso

    La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso presentato dall'INPS contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Questa sentenza aveva riconosciuto il diritto a un componente superstite di una coppia omosessuale e di suo figlio a ricevere la pensione indiretta in seguito al decesso del partner e padre.

    La coppia, legata da una relazione stabile, aveva contratto matrimonio a New York nel 2013, e tale matrimonio era stato successivamente trascritto in Italia come unione civile, dopo la morte di uno dei due avvenuta nel 2015 e solo non appena la legge italiana lo ha consentito, nel 2016.

    L'INPS, nel suo ricorso, ha contestato la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che la legge n. 76 del 2016 (Legge Cirinnà), che regolamenta le unioni civili in Italia, non poteva avere effetto retroattivo per riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità, poiché il decesso del partner era avvenuto prima dell'entrata in vigore di tale legge.

    Inoltre, l'INPS ha sollevato obiezioni anche riguardo al riconoscimento dello status filiationis del figlio, nato negli Stati Uniti nel 2010 tramite fecondazione assistita e registrato successivamente in Italia, prima come figlio del solo genitore biologico e solo nel 2017 era stata trascritta la sentenza statunitense che accertava la paternità anche dell’altro genitore morto appunto nel 2015.

    La decisione della Corte di Cassazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, rilevando che la questione sollevata dal ricorso dell'INPS e dalla correlata difesa del controricorrente presentava elementi di "particolare importanza" e "inedita complessità", tali da giustificare il rinvio della controversia alle Sezioni Unite.

    La Corte ha evidenziato come la questione centrale fosse la possibilità di applicare retroattivamente la legge n. 76 del 2016, in un contesto dove il riconoscimento di diritti previdenziali era legato a un'unione civile formalizzata solo post-mortem. Inoltre, ha considerato le implicazioni costituzionali e internazionali legate al diritto alla pensione di reversibilità per i partner dello stesso sesso e alla tutela dei diritti dei minori nati attraverso tecniche di fecondazione assistita, sollevando il dubbio sulla possibile discriminazione in base all'orientamento sessuale e alla modalità di costituzione del nucleo familiare.

    Implicazioni della Decisione

    La decisione della Corte di Cassazione è particolarmente significativa perché tocca il delicato equilibrio tra il riconoscimento dei diritti individuali e la certezza del diritto. La Corte ha richiamato l'importanza di garantire una "tutela sistemica" dei diritti delle coppie omosessuali e dei loro figli, nel rispetto dei principi costituzionali e delle normative internazionali sui diritti umani.

    La scelta di rinviare il caso alle Sezioni Unite riflette la consapevolezza della Corte della complessità della materia e delle sue implicazioni più ampie, non solo sul piano giuridico ma anche sociale, in un contesto in cui la legislazione italiana è ancora in evoluzione per quanto riguarda i diritti delle coppie dello stesso sesso e delle famiglie non tradizionali.

  • Pensioni

    Cessione quinto da stipendio a pensione: le novità del passaggio automatico

    Il trasferimento della cessione del quinto dallo stipendio alla pensione diventa piu facile. Lo aveva comunicato INPS nemessaggio 244 del 13.1.2023 , in cui descriveva anche tutti passaggi delle procedure digitali  della migrazione "QUOTE QUINTO"  (vedi aggiornamento all'ultimo paragrafo)

    l'istituto ha  adottato infatti  una nuova linea interpretativa  sulla  normativa (articolo 43 del D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950)  riferita sia ai lavoratori privati che del pubblico impiego .

    Le novità della traslazione quote quinto da stipendio a pensione

    Dal 2023 in particolare sono stati  eliminati  i vincoli alla traslazione per cui il piano di ammortamento del debito viene trasferito e assimilato, per la parte residuale , a quello della cessione del quinto della pensione, senza necessità di estinzione.

    In passato invece l'Inps prevedeva l'inapplicabilità dell'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, e impediva quindi al pensionato il rinnovo del contratto di finanziamento stipulato  per lo stipendio derivante dalla precedente attività lavorativa.

    Resta fermo  il limite di importo che non puo superare il quinto della pensione e restano a  carico degli intermediari finanziari gli oneri di gestione dell'eventuale  servizio  di trattenuta su pensione del residuo debito derivante dalla cessione del quinto dello sitpendio 

    Inoltre non è stato modificato il limite  di cui al comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950 che prevede che il dipendente cui manchino meno di 10 anni per la pensione,  non possa contrarre un prestito superiore  all'importo delle quote mensili  riferiti ai mesi mancanti per il  conseguimento  del collocamento a riposo.

    Nella seconda parte del messaggio l'INPS descrive  gli step attuazione della  nuova procedura di traslazione

    La procedura digitale cessioni del quinto da stipendio al pensione 

    Con il messaggio INPS n. 2830 del 9 agosto 2024 illustra le novità riguardanti la procedura digitale  di  traslazione delle cessioni del quinto dallo stipendio alla pensione, in linea con l'articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950 che   mirano a semplificare e rendere più efficiente la gestione delle cessioni del quinto, attraverso l'integrazione e l'automatizzazione dei processi.

    Ecco i punti principali:

    • Reingegnerizzazione della procedura "Quote Quinto": È stato completato il progetto di aggiornamento della procedura che gestisce la traslazione delle cessioni stipendiali sulle pensioni. Questo permette una gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelle da pensione, con dismissione del vecchio sistema.
    • Applicabilità: La nuova procedura si applica alle pensioni della Gestione integrata dell’INPS, incluse le pensioni pubbliche e ex INPGI. Le pensioni della Gestione pubblica, però, che utilizzano sistemi proprietari ("SIN"/"GPP"), sono parzialmente escluse e gestite con un processo diverso.
    • Notifica delle traslazioni: Le banche e gli intermediari finanziari convenzionati devono notificare le cessioni stipendiali da traslare su pensione attraverso una procedura telematica, non più tramite PEC. Le richieste continuano a seguire regole specifiche in base alla tipologia di gestione pensionistica.
    • Istruttoria e dichiarazione di benestare: La dichiarazione di benestare per la traslazione delle cessioni da stipendio su pensione è rilasciata solo dopo una verifica favorevole, considerando la cessazione dal servizio del debitore e la liquidazione della pensione.
    • Gestione dei piani di ammortamento: Una volta validato, il piano di ammortamento viene gestito secondo criteri specifici e integrato nel sistema “Quote Quinto”. Ciò include anche la gestione di eventuali rate insolute e il rinnovo dei piani di cessione.
    • Rapporti con le banche/intermediari finanziari: La procedura elimina la necessità di inviare documenti cartacei all’INPS, e tutte le operazioni devono essere gestite tramite i sistemi informatici. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni.
  • Pensioni

    Cumulo pensionistico periodi in organizzazioni internazionali: novità

    La Circolare INPS  n. 87 del 01 agosto 2024 introduce  una novità  in merito al il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.

     In particolare  si estende la possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anticipata.

    Vediamo una sintesi delle indicazioni fornite dell'istituto.

    Modalità e condizioni del cumulo pensionistico con periodi internazionali

    La novità è stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. 

    In dettaglio, la nuova disposizione consente ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato in organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso tali organizzazioni con quelli maturati presso vari fondi previdenziali italiani anche  per raggiungere i requisiti necessari alla pensione anticipata, ampliando così le opportunità di pensionamento .

    Si riorda che le gestioni previdenziali interessate da questa disposizione includono:

    1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    2. Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
    3. Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
    4. Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
    5. Regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria per i liberi professionisti, disciplinati dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    Condizioni per il Cumulo

    • Non Sovrapposizione dei Periodi: I periodi di assicurazione da cumulare non devono sovrapporsi tra loro.
    • Durata Minima dei Periodi: I periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana devono avere una durata totale di almeno 52 settimane.
    • Destinatari: Possono esercitare il diritto di cumulo i cittadini dell’Unione europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera.

    Cumulo periodi internazionali domande e decorrenza pensione

    La domanda per il cumulo dei periodi assicurativi deve essere presentata presso l’ente previdenziale competente.

    I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Tuttavia, la decorrenza non può essere antecedente al 1° luglio 2023, in quanto il decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.

    Monitoraggio delle Domande

    L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge prevede il monitoraggio delle domande di pensione per identificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Le modalità di attuazione del monitoraggio sono disciplinate nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015.

    La circolare rimanda alle istruzioni delle circolari n. 71/2017 e n. 50/2022 per aspetti non espressamente trattati.