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    APE sociale: ok senza aver fruito della NASPI

    Con  la sentenza n. 24950/2024 la Corte di Cassazione  ha  fornito una importante interpretazione  sul diritto di accesso all'anticipo pensionistico con APE sociale affermando che il diritto va garantito anche a chi non abbia mai fruito dell'indennità di disoccupazione Naspi. Vediamo il caso piu in dettaglio.

    APE Sociale dopo disoccupazione senza NASPI

    Una lavoratrice disoccupata aveva fatto ricorso contro il rigetto da parte di Inps della propria richiesta di APE Sociale.

    In primo grado, con sentenza del 1 luglio 2021, il tribunale ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'APE sociale, considerando che lo stato di disoccupazione fosse sufficiente, senza la necessità di  avere precedentemente beneficiato  interamente  anche dell'indennità di disoccupazione.

    Si ricorda che la lettera a), l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016  garantisce il diritto a "coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del   rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno  diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.

    Successivamente la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2022   ha confermato la decisione del tribunale di primo grado, ribadendo che l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 non prevede come requisito essenziale per l'accesso all'APE sociale l'aver percepito l'indennità di disoccupazione. 

    L'unico requisito richiesto è lo stato di disoccupazione, e il completamento della  fruizione dell'indennità di disoccupazione citato nella norma  è rilevante solo per la continuità tra disoccupazione e APE sociale.

    L'INPS ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la sentenza della Corte d'Appello avesse erroneamente concesso l'APE sociale in assenza della percezione dell'indennità di disoccupazione. 

    Tuttavia, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che una lettura "letterale e logica della norma" (larticolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016)  non impone la fruizione dell'indennità di disoccupazione come requisito per l'accesso all'APE sociale ma  la norma prevede solo che, nel caso in cui il lavoratore abbia percepito l'indennità, questa debba essere conclusa prima dell'accesso all'APE.  Nella pronuncia si afferma infatti  che : "la norma non collega l’APE all’indennità di

    disoccupazione anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell’indennità di disoccupazione evidenzia – alla base dell’intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell’indennità di disoccupazione". 

    La Suprema Corte ha  quindi rigettato il ricorso dell'INPS, confermando il diritto della lavoratrice all'APE sociale senza la necessità di aver beneficiato della NASPI.

    La Cassazione ha inoltre compensato le spese processuali, in considerazione della novità della questione interpretativa.

  • Pensioni

    Assegni esodo fondi solidarietà: chiarimenti per la ricostituzione

    Con il messaggio 3078 del 19 settembre 2024 INPS fornisce nuove istruzioni , a seguito di richieste di chiarimenti, sulla disciplina dell'assegno straordinario di accompagnamento all'esodo per le grandi aziende, previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7, della Legge n. 92/2012, e dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015,

    In particolare, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni operative e i modelli da utilizzare per ricostituire le prestazioni di esodo,  ovvero  rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata dopo l'accesso al pensionamento (ad es nel caso di accredito figurativo per il servizio militare o domanda di riscatto/ricongiunzione) e quindi non calcolate nell'assegno.

    Ricostituzione Assegno di esodo chi presenta la domanda , le condizioni

    Secondo quanto indicato nel Messaggio n. 3078 del 19-09-2024 di INPS La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

    Condizioni per la Ricostituzione:

    La ricostituzione è possibile se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogate retribuzioni relative al periodo lavorativo precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione dell'assegno di esodo.

    Può avvenire se, nell’estratto contributivo, risulta contribuzione non presente al momento della liquidazione definitiva.

    Assegno di esodo : Domanda di Ricostituzione

    La domanda deve essere caricata manualmente nella procedura “WEBDOM” solo dopo apposita richiesta da parte del datore di lavoro tramite PEC alla Struttura INPS competente.

    Alla richiesta devono essere allegati:

    • Una dichiarazione timbrata e firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro (modello fac-simile Allegato n. 1).
    • Il consenso scritto del lavoratore interessato (modello fac-simile Allegato n. 2).

    Accordo sul Nuovo Termine della Prestazione:

    Se a seguito dell'accredito della contribuzione la scadenza dell'assegno può essere anticipata, l'INPS avvisa il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza e il versamento della contribuzione correlata.

    Il modello “TE08” rifletterà la nuova scadenza della prestazione per permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione in tempo utile.

    Tali modalità sono da utilizzare anche per i casi precedentemente trattati nel Messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.

  • Pensioni

    Esistenza in vita pensioni all’estero: al via la seconda fase

    Con il messaggio n. 4071 del 16.11.2023  l’INPS ha comunicato le modalità per il consueto accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono gli assegni di pensione all'estero nel biennio 2024-2025, fornendo con il calendario  completo delle scadenze e le istruzioni sulla prima fase della procedura .

    Il giorno 11 settembre è stato pubblicato  anche il messaggio 3006/2024  relativo alla seconda fase  Viene inoltre specificato che  in un ottica di prevenzione degli illeciti, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

    Vediamo  le principali indicazioni fornite dall'istituto sulla procedura

    Verifiche esistenza in vita – prima fase: paesi coinvolti nel 2024

    Nella prima fase tra  marzo e luglio 2024 saranno interessati pensionati residenti in:

    • America, 
    • Asia, 
    • Estremo Oriente,
    • Paesi scandinavi, 
    • Stati dell’Est Europa e 
    • Paesi limitrofi. 

    Nello specifico , l'ente gestore, ancora  Citibank, provvederà alla spedizione delle

    •  richieste di attestazione  a partire dal 20 marzo 2024 e
    •  i pensionati dovranno  inviare i documenti di riscontro entro il 18 luglio 2024.

    In caso di mancata risposta il pagamento della rata pensione di agosto 2024, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza.

    Se il pensionato non si presenta per la riscossione o non invia l’attestazione di esistenza in vita entro il termine ultimo del 19 agosto 2024, la pensione viene sospesa a partire dalla rata di settembre 2024.

    Verifiche esistenza in vita – seconda fase paesi coinvolti 2024/2025

    Nella seconda fase, da settembre 2024 a gennaio 2025 saranno coinvolti invece i pensionati residenti in

    • Europa, 
    • Africa e 
    • Oceania 

    per cui:

    • le comunicazioni saranno inviate dal 20 settembre 2024 e
    • le attestazioni di esistenza in vita  dovranno arrivare entro il 18 gennaio 2025.

    In caso di mancata risposta il pagamento della rata di febbraio 2025, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza e in caso di ulteriore ritardo rispetto all'l'ultima data del 19 febbraio 2023 la pensione sarà sospesa a partire dalla rata di marzo 2025 

    ATTENZIONE: INPS ricorda che Citibank invia moduli personalizzati con i dati dell'interessato per cui non è prevista l'utilizzazione di  moduli in bianco. Per questo In caso di mancato ricevimento il  modello potrà essere richiesto al Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.

    Verifiche esistenza in vita pensionati esclusi

    Nel messaggio 3006 dell'11.9.2024 l’Istituto  precisa che Citibank N.A. non procede all’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni. Nello specifico  sono esclusi dalla richiesta di produrre la prova di esistenza in vita i seguenti gruppi :

    • A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC) 
    • B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
    • C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
    • D) pensionati residenti in Australia, i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
    • E) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con le Istituzioni previdenziali olandesi Sociale Verzekeringsbank (SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
    • F) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
    • G) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

    Verifiche esistenza in vita pensioni all'estero – Servizio assistenza 

    INPS  ricorda anche che  è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita.

     Il Servizio di supporto Citibanki  è disponibile per ulteriori chiarimenti con le seguenti modalità

    • sulla  pagina web www.inps.citi.com;
    • con  messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected];
    • telefonare a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dei messaggi INPS sopracitati.

  • Pensioni

    Cumulo pensionistico periodi in organizzazioni internazionali: novità

    La Circolare INPS  n. 87 del 01 agosto 2024 introduce  una novità  in merito al il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.

     In particolare  si estende la possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anticipata.

    Vediamo una sintesi delle indicazioni fornite dell'istituto.

    Modalità e condizioni del cumulo pensionistico con periodi internazionali

    La novità è stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. 

    In dettaglio, la nuova disposizione consente ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato in organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso tali organizzazioni con quelli maturati presso vari fondi previdenziali italiani anche  per raggiungere i requisiti necessari alla pensione anticipata, ampliando così le opportunità di pensionamento .

    Si riorda che le gestioni previdenziali interessate da questa disposizione includono:

    1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    2. Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
    3. Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
    4. Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
    5. Regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria per i liberi professionisti, disciplinati dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    Condizioni per il Cumulo

    • Non Sovrapposizione dei Periodi: I periodi di assicurazione da cumulare non devono sovrapporsi tra loro.
    • Durata Minima dei Periodi: I periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana devono avere una durata totale di almeno 52 settimane.
    • Destinatari: Possono esercitare il diritto di cumulo i cittadini dell’Unione europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera.

    Cumulo periodi internazionali domande e decorrenza pensione

    La domanda per il cumulo dei periodi assicurativi deve essere presentata presso l’ente previdenziale competente.

    I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Tuttavia, la decorrenza non può essere antecedente al 1° luglio 2023, in quanto il decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.

    Monitoraggio delle Domande

    L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge prevede il monitoraggio delle domande di pensione per identificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Le modalità di attuazione del monitoraggio sono disciplinate nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015.

    La circolare rimanda alle istruzioni delle circolari n. 71/2017 e n. 50/2022 per aspetti non espressamente trattati.

  • Pensioni

    Accordo sicurezza sociale Italia Australia novità 2024

    Con  il messaggio 2702 del 23 luglio 2024 INPS comunica alcune novità in riferimento all’Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano. 

    Le novità riguardano in particolare  i modelli di richiesta, l'eliminazione dei pagamenti con assegno e l'esclusione dalle verifiche di esistenza in vita grazie alla attuazione  dell'accordo di scambio dati  tra le amministrazioni dei due paesi

    Nuovo formulario di domanda di pensione australiana per soggetti residenti in Italia

     Dal 1° luglio 2024, il formulario  IA – Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT- domanda di pensione australiana per residenti in Italia.

    Tale modifica risponde all’esigenza di inviare le informazioni reddituali contestualmente alla presentazione della domanda di pensione australiana, al fine di consentirne una più rapida definizione, in conformità agli articoli 19 e 20 dell’Accordo bilaterale italo-australiano e all’articolo 13 dell’Intesa amministrativa di applicazione dell’Accordo.

    Campagna di eliminazione degli assegni

     Come comunicato il 29 marzo 2024  si sta concudendo   la campagna di eliminazione degli assegni in Australia come nel resto del mondo per evitare ritardi smarrimenti e appropriazioni indebite 

    I pagamenti verranno eseguiti  in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union nella maggior parte dei Paesi).

    Nei mesi scorsi Citibank N.A. ha inviato, ai beneficiari di pensione in pagamento con assegno residenti in Australia, un modulo per l’acquisizione dei dati bancari necessari a localizzare i futuri pagamenti su conto corrente bancario. 

    Esclusione da verifica di accertamento esistenza in vita

    A seguito della piena operatività dell’Accordo tecnico-procedurale di scambio telematico dei dati di decesso INPS-Centrelink australiano, i pensionati che riscuotono in Australia  saranno esclusi dalla campagna di accertamento dell’esistenza in vita da parte di Citibank N.A., così come attualmente avviene, grazie ad analoghi accordi tecnici stipulati dall’INPS con i locali enti previdenziali, per i pensionati che riscuotono in alcuni Paesi europei (Germania, Svizzera, Francia, Belgio e Polonia).

    Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata all’Accordo bilaterale sul sito istituzionale dell’INPS.

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    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: onere in capo al datore di lavoro

    Con l'istanza di interpello n. 154/2024, il Fondo Pensione istante chiede di sapere se i chiarimenti forniti con la  risoluzione  n. 55/E del 2020 riguardo all'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti,  in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale,  possano applicarsi anche in relazione all'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.

    In merito all'utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, con la  risoluzione  25.09.2020, n. 55/E, è stato chiarito che, "considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata  al dipendente,  quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità".

    Il comma 184-bis della legge 28.12.2015, n. 208, stabilisce inoltre che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia  nella  fase  della  contribuzione  ai  fondi  di  previdenza  complementare,  non  concorrendo  al  raggiungimento  del  limite  ordinario  annuo  di  deducibilità  dal  reddito  pari  a  euro  5.164,57,  sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi  pensione. A riguardo,  nella circolare 29.03.2018,  n.  5/E,  è  stato  precisato che entro  il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a  comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

    Di seguito, la soluzione interpretativa del contribuente e i chiarimenti delle Entrate.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

    L'Istante ritiene che nell'ipotesi  di  contributi  versati  a  fondi  pensione  in  sostituzione del premio di risultato aziendale non sussistano oneri di comunicazione in capo ai dipendenti per i contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro. Quest'ultimo provvede a comunicare l'ammontare del premio di risultato destinato al fondo pensione e ad effettuare il relativo versamento, riportandolo nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.

    L'Istante  precisa  che  i  contributi  versati  al  Fondo  pensione  in  sostituzione del premio di risultato sono riportati, con specifica evidenza, nel ''Prospetto della situazione contributiva individuale'' consultabile dai dipendenti nell'area riservata  del sito web del Fondo Pensione, con ciò risultando pienamente garantita la funzione  informativa a favore dei medesimi. Ad avviso dell'Istante, l'onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare,  quindi,  superfluo  oltreché  essere  penalizzante  per  gli  stessi  dipendenti  in  caso  di  dimenticanza del suo assolvimento.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: parere dell’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. Inoltre, ha chiarito che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione.

    In particolare, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare è possibile e i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se eccedono il limite di deducibilità annuo di euro 5.164,57.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: conclusione

    L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione dell'Istante, confermando che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al fondo pensione. Questo esonero dall'obbligo di comunicazione evita la penalizzazione dei dipendenti in caso di dimenticanza e garantisce una corretta gestione fiscale dei contributi.

    Questa interpretazione agevola i lavoratori nella gestione dei propri contributi pensionistici e assicura che i benefici fiscali siano correttamente applicati senza ulteriori oneri amministrativi a carico dei dipendenti.

  • Pensioni

    Contratti di espansione 2024: possibile riattivazione

    Potrebbe essere in arrivo una nuova versione  del  contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita.

    Lo prevede un emendamento presentato dalla relatrice di maggioranza del disegno di legge sul lavoro ATTO 1532 bis attualmente all'esame in Commissione alla Camera.

    Leggi in merito anche Assenze ingiustificate considerate dimissioni nel nuovo DDL Lavoro e  DDL Lavoro la conciliazione potrà essere telematica

    L'utilizzo dello strumento,  che consente il pensionamento  anticipato nel corso di ristrutturazioni aziendali concordate con le rappresentanze sindacali,   sarebbe nuovamente limitato alle aziende medio- grandi, a partire dai 200 dipendenti 

    In attesa della (probabile)   conferma  della misura, dato che l'emendamento è stato proposto dalla maggioranza e non comporta pesanti  finanziamenti pubblici, ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e  vediamo in una tabella un confronto con la misura dell'isopensione.

    C'è da dire comunque che l'iter della nuova legge presentata a novembre 2023  è stato piuttosto rallentato nelle ultime settimane. 

    Leggi ulteriori dettagli in Isopensione  uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026

    Contratto di espansione: come funziona

    Nella norma istitutiva (in forma sperimentale) del contratto di espansione si  prevedeva un regime di aiuto  per la riorganizzazione delle imprese  basato su un accordo  in sede governativa con le rappresentanze sindacali,  che comprendeva :

    • cassa integrazione straordinaria  e 
    • esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori, con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
    • piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono e
    • eventuale piano di  assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi 

    La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata   piu volte   e ampliata anche ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti ,  ma NON  era stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.

    Il  decreto Lavoro (48/2023)  inizialmente  conteneva la proroga  del contratto di espansione fino a tutto il 2025,  poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa  invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.

    Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione   nel 2024:

    • l'isopensione (art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012)
    •  l’assegno straordinario dei  fondi di solidarietà bilaterali e
    •  l’Ape sociale, riservata solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati
      Si ricorda che per presentare il piano l’impresa deve :
      1. concordare con le  RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative  le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.  
      2. Deve anche essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  o agli uffici regionali .Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è  prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui  la riduzione media oraria non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
        Inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, fino al 100% nel periodo coperto dal contratto.

    Scivolo pensionistico del contratto di espansione: requisiti e costi

    Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori  che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata – legge 92 2012). 

    Nei 60 mesi sono comprese anche le cd. finestre  in caso di accesso alle pensioni anticipate .

     Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.

    A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto,  fino alla  prima decorrenza utile della pensione . 

    Per il versamento dell'indennità  l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi   pari all'importo  di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .

    Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una  pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti  dell'importo della  contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.

    Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:

    • a partire dal 6 mese per i lavoratori fino a 49 anni
    • a partire dal 8° mese per i lavoratori dai 50 anni 

    Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla  durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro . 

    Contratto di espansione e nuove assunzioni: novità 2022

    Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che  si impegnino ad effettuare:

    •  almeno una assunzione
    •  per ogni tre lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico;

     in questo caso  la riduzione dei versamenti  contributivi spetta per  ulteriori 12 mesi.

    Possibili anche assunzioni a  tempo parziale.

    La legge di bilancio 2022  aveva reso lo strumento più conveniente  ricomprendendo assunzioni  con contratto di apprendistato professionalizzante, di  lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti  al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .

    Confronto tra contratto di espansione e Isopensione

    isopensione contratto di espansione
    aziende interessate  sopra i 15 dipendenti imprese o reti di imprese sopra i 50 dipendenti 
    requisiti prepensionamento 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 5 anni
    costi per il datore di lavoro piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi meno costoso:

    •  solo indennità ponte  verso la pensione di vecchiaia 
    • indennità +  (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
    adempimenti accordo sindacale accordo sindacale in sede governativa
    tutela per i lavoratori da modifiche formative future salvaguardia solo se prevista nell'accordo salvaguardia a norma di legge