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Interessi legali 2026 al 1,60%: effetti su contributi e pensioni INPS
Con la circolare INPS n. 157 del 30 dicembre 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni applicative conseguenti alla determinazione del nuovo saggio di interesse legale, fissato all’1,60% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Come noto, il tasso legale incide direttamente sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi riconosciuti sulle prestazioni pensionistiche e di fine servizio.
L’INPS chiarisce inoltre la gestione delle esposizioni debitorie pregresse, confermando il criterio di applicazione dei tassi legali pro tempore vigenti. (Allegato 2)
Il quadro normativo e i riflessi operativi
Il presupposto normativo dell’intervento è rappresentato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, che ha aggiornato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.
In ambito previdenziale, il tasso legale assume rilievo in particolare:
- nell’applicazione dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali in caso di integrale pagamento dei contributi dovuti;
- nell’ipotesi disciplinata dall’art. 116, comma 10, della medesima legge, come modificato dall’art. 30, comma 2, del DL n. 19/2024, che riguarda il mancato o ritardato versamento derivante da incertezze normative o giurisprudenziali sull’obbligo contributivo;
- nel riconoscimento degli interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento dall’Istituto.
Ambito di applicazione Tasso applicabile dal 1° gennaio 2026 Interessi legali ex art. 1284 c.c. 1,60% annuo Somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributi (art. 116, c. 15, L. 388/2000) 1,60% annuo Interessi per incertezze normative o giurisprudenziali (art. 116, c. 10) 1,60% annuo Interessi su pensioni, TFS e TFR 1,60% annuo Il tasso del 1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi precedenti restano validi i tassi legali vigenti alle rispettive decorrenze.
le istruzioni operative
Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.
Contributi correnti e futuri
Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.
Esposizioni debitorie pregresse
Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:
- il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
- le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate nell'allegato 2 alla circolare.
Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo
Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.
Prestazioni pensionistiche e di fine servizio
Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.
Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.
Contributi correnti e futuri
Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.
Esposizioni debitorie pregresse
Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:
- il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
- le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate negli allegati alla circolare.
Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo
Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.
Prestazioni pensionistiche e di fine servizio
Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.
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Pensione e lavoro all’estero: le indicazioni INPS per i giovani
Con il messaggio n. 3990 del 30 dicembre 2025, l’INPS ha annunciato la realizzazione di un vademecum digitale rivolto ai giovani neo occupati che svolgono, o intendono svolgere, attività di lavoro dipendente all’estero
L’iniziativa si inserisce nel progetto istituzionale “INPS per i Giovani” e si rivolge a una platea ampia che comprende lavoratori, famiglie, datori di lavoro e consulenti, chiamati sempre più spesso a confrontarsi con carriere professionali caratterizzate da mobilità internazionale e frammentazione contributiva.
Il vademecum nasce come strumento informativo finalizzato a fornire indicazioni operative sulla tutela previdenziale in caso di lavoro all’estero, con particolare attenzione ai primi anni di attività lavorativa. In questa fase, infatti, le scelte previdenziali possono incidere in modo significativo sulla costruzione della posizione assicurativa futura. L’INPS individua quindi nei giovani un destinatario prioritario di iniziative di informazione previdenziale, anche al fine di rendere più consapevoli i percorsi professionali che si sviluppano fuori dai confini nazionali
.La diffusione del vademecum attraverso
- il canale YouTube INPS,
- il profilo LinkedIn istituzionale e
- il canale WhatsApp “INPS per tutti”
amplia ulteriormente le possibilità di accesso alle informazioni, rafforzando il ruolo dell’ente come punto di riferimento per l’orientamento previdenziale delle nuove generazioni.
Il quadro normativo
Il messaggio si colloca nell’ambito della Linea Guida Gestionale 2025_22, dedicata alle iniziative sulla cultura previdenziale indirizzate alle nuove generazioni, e dà attuazione al progetto chiamato PESDCP MI.70 30
L’azione è stata sviluppata congiuntamente dalle Direzioni centrali Pensioni, Formazione e Accademia INPS e Comunicazione, a conferma della rilevanza strategica attribuita alla diffusione di informazioni previdenziali corrette e accessibili.
Il contesto di riferimento è quello di un mercato del lavoro caratterizzato da una crescente mobilità transnazionale, sia all’interno dell’Unione europea sia verso Paesi extra UE. In tale scenario assumono particolare rilievo i meccanismi di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, previsti dai Regolamenti europei e dalle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con Stati terzi. Il vademecum richiama questi strumenti normativi per chiarire che i periodi di lavoro svolti all’estero non vengono persi, ma possono essere valorizzati ai fini pensionistici attraverso istituti come la totalizzazione internazionale.
L’iniziativa si collega inoltre al Protocollo di Intesa INPS–MAECI del 27 maggio 2025, che mira a rafforzare l’informazione previdenziale a favore dei cittadini italiani residenti all’estero, ampliando la platea dei destinatari delle attività di divulgazione istituzionale.
Il vademecum digitale
L’elemento di maggiore novità del messaggio n. 3990/2025 è rappresentato dalla realizzazione di un vademecum digitale in formato video, pensato per una fruizione semplice e immediata attraverso canali istituzionali online
Il contenuto è focalizzato su aspetti operativi di particolare interesse per i giovani lavoratori: tra questi, la possibilità di visualizzare nell’estratto conto contributivo anche i periodi di lavoro maturati all’estero, mediante la presentazione della domanda di estratto contributivo internazionale.
Il vademecum fornisce inoltre indicazioni sui presupposti e sulle modalità della totalizzazione dei periodi assicurativi, sia nei rapporti con i Paesi che applicano i Regolamenti UE sia con gli Stati extra UE convenzionati. Si tratta di informazioni rilevanti non solo per i lavoratori, ma anche per i consulenti del lavoro e i datori che assistono personale con esperienze professionali internazionali.
Dal punto di vista previdenziale, l’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta di informazione per i giovani, chiamati sempre più spesso a iniziare la propria carriera fuori dall’Italia. Il messaggio chiarisce che l’attività lavorativa svolta all’estero non comporta la rinuncia ai contributi versati, purché siano attivati correttamente gli strumenti previsti dall’ordinamento.
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Riscatto del fondo pensione residenti all’estero: l’Agenzia chiarisce
Con la Risposta n. 296/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare in caso di riscatto totale anticipato, quando il percettore risulta residente all’estero.
Il documento affronta un caso di particolare rilevanza per datori di lavoro, consulenti e lavoratori italiani espatriati, poiché chiarisce l’applicazione delle regole interne e convenzionali in presenza di una posizione maturata in Italia ma liquidata a un soggetto fiscalmente residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
Il quesito riguarda, infatti, l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore (legge 26 luglio 1978, n. 575) e la possibile qualificazione del riscatto come reddito di pensione ai sensi dell’articolo 17 del Trattato.
L’Agenzia, dopo un approfondito esame della normativa interna e convenzionale, offre un orientamento di interesse operativo, utile per la gestione di casi analoghi da parte di professionisti e aziende.
Il caso: riscatto pensione integrativa residente a Singapore
L’istanza riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE, residente fiscalmente a Singapore, già dipendente di società italiane e iscritto a un fondo pensione negoziale (Fondo Alfa). Dopo il trasferimento all’estero e la cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente non ha più versato contribuzione, ma mantiene una posizione individuale maturata in Italia.
Pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile prevista dagli ordinamenti italiani, il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione. L’istante chiede quindi di poter ottenere la liquidazione in un’unica soluzione e domanda se tale somma rientri tra le “pensioni” disciplinate dall’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore, e quindi imponibile esclusivamente nello Stato di residenza Singapore).
L’Agenzia ricorda preliminarmente che Singapore è incluso tra i Paesi a fiscalità privilegiata del D.M. 4 maggio 1999, con conseguente applicazione della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia ex articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Tuttavia, l’accertamento effettivo della residenza non è oggetto dell’istituto dell’interpello, per cui il parere viene fornito assumendo validamente la residenza a Singapore come dichiarata dal contribuente.
Dal punto di vista della normativa interna, l’Agenzia ribadisce che:
- le prestazioni dei fondi pensione costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis, TUIR);
- tali redditi si considerano prodotti in Italia quando corrisposti da soggetto residente (articolo 23, comma 2, lettera b), TUIR);
- la prestazione è quindi soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 24, comma 1-quater, del d.P.R. 600/1973 e dell’articolo 14 del d.lgs. 252/2005.
A questo punto si rende necessario verificare l’eventuale prevalenza delle norme convenzionali, come previsto dagli articoli 169 del TUIR e 75 del d.P.R. 600/1973.
La Risposta: non è reddito da pensione se manca il requisito anagrafico
Nel valutare la corretta qualificazione del reddito, l’Agenzia osserva che la Convenzione non disciplina espressamente il riscatto delle posizioni di previdenza complementare. È quindi necessario stabilire se l’erogazione debba essere trattata come:
- reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’articolo 14 (“Servizi personali”), oppure
- reddito di pensione, disciplinato dall’articolo 17 (“Pensioni”).
Richiamando il Commentario OCSE all’articolo 18, l’Agenzia sottolinea che una prestazione può essere considerata “altra remunerazione analoga alla pensione” solo quando rappresenta la commutazione di un diritto pensionistico già maturato.
Nel caso analizzato:
- il contribuente non ha ancora maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare;
- il riscatto anticipato riguarda esclusivamente la somma maturata fino al momento del disinvestimento;
- non si configura quindi alcuna sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato.
Per tali motivi, l’Agenzia conclude che il reddito non può essere qualificato come “pensione” ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.
La somma erogata costituisce invece una remaunerazione analoga ai redditi da lavoro dipendente, poiché l’articolo 50 del TUIR ricomprende espressamente le prestazioni pensionistiche complementari tra i redditi assimilati al lavoro subordinato.
Pertanto, ai fini convenzionali il riscatto deve essere attratto nell’ambito dell’articolo 14 della Convenzione.
Poiché tutta la posizione previdenziale è maturata per attività lavorativa svolta in Italia, lo Stato della fonte (Italia) mantiene la potestà impositiva concorrente.
La prestazione è quindi imponibile in Italia, con applicazione della ritenuta prevista dalla normativa interna.
Eventuali casi di doppia imposizione devono essere risolti dallo Stato di residenza (Singapore) ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione.
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Montante contributivo pensioni: rivalutazione 2025
Per il calcolo delle pensioni con calcolo interamente contributivo o misto, il montante di contributi versati al 31 dicembre 2025 sarà rivalutato del 1,040445, secondo quanto comunicato in questi giorni dall’Istat e sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 335/1995
Il tasso di capitalizzazione annuo è stato calcolato sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale nel quinquennio precedente , ufficializzato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione rappresenta un elemento essenziale per determinare l'importo iniziale delle pensioni calcolate, in tutto o in parte, con il metodo contributivo. Nel 2024 è stato pari a 1,036622.
Per fare un esempio nel 2019 il coefficiente di rivalutazione è stato pari a 1,018254, il che significa che un montante di contributi versati di 100mila euro con tale coefficiente di rivalutazione produce una base per il calcolo dell'assegno pensionistico pari a circa 101.800 euro).
Va detto comunque che la normativa vigente prevede che i tassi negativi vengano riportati a zero, evitando sempre riduzioni del montante contributivo accumulato.
Il calcolo del metodo contributivo
Nel sistema contributivo, sulla base della legge Dini del 1995 i contributi versati dai lavoratori vengono rivalutati annualmente in base al tasso di capitalizzazione, con un meccanismo cumulativo che prosegue fino al pensionamento.
Il montante accumulato e rivalutato viene poi moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, fissati con decreto biennale dal ministero del lavoro, e che sono sempre differenziati in base all’età del pensionando, favorendo i pensionati più anziani.
Questo metodo si applica integralmente per chi ha iniziato a versare dal 1996 e, parzialmente, per chi ha contributi antecedenti al 1996 o al 2012, a seconda dell'anzianità contributiva.
È utilizzato anche in situazioni specifiche, come il pensionamento con quota 103 dal 2024, l’opzione donna e le pensioni in totalizzazione.
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Pensioni Italia–Moldova: nuove istruzioni INPS per le domande
Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore l’Accordo e la relativa Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. Si tratta di un passaggio rilevante per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in entrambi i Paesi, poiché consente il riconoscimento reciproco dei contributi e l’accesso a prestazioni pensionistiche in regime internazionale.
Con il Messaggio INPS n. 2971 dell’8 ottobre 2025, l’Istituto fornisce le prime istruzioni operative rivolte sia ai cittadini che intendono presentare domanda di pensione, sia alle Strutture territoriali INPS incaricate della gestione amministrativa delle pratiche
Quadro normativo di riferimento
L’Accordo e l’Intesa amministrativa, illustrati in dettaglio nella circolare n. 131 del 30 settembre 2025, disciplinano i principi generali di coordinamento dei sistemi pensionistici dei due Stati.
I principali elementi da tenere presenti sono:
Requisito minimo per la totalizzazione internazionale: 52 settimane di contribuzione in Italia
Decorrenza delle prestazioni: 1° settembre 2025 per le pensioni liquidate ai sensi dell’Accordo
Regole di calcolo: i periodi inferiori all’anno sono valutabili sia per il diritto che per la misura, secondo criteri analoghi alle altre convenzioni bilaterali; non è prevista la totalizzazione multipla
Valuta: Leu moldavo, con conversione in euro calcolata sulla media mensile del mese precedente l’ingresso del pro-rata estero
È previsto, inoltre, lo sviluppo di un sistema di scambio telematico dei formulari e dei dati tra INPS e CNAS (Casa Națională de Asigurări Sociale), che verrà illustrato con successivo messaggio
Istruzioni operative per residenti e operatori
Per i residenti in Italia, la domanda di pensione — sia in regime convenzionale italo-moldavo che in regime nazionale moldavo — deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso i consueti canali INPS. La gestione avverrà a cura della Struttura territorialmente competente in base alla residenza o, per i dipendenti pubblici, in base all’ultimo ente datore di lavoro.
Se l’assicurato dichiara periodi assicurativi in Moldova precedenti al 1999, deve allegare la documentazione disponibile (buste paga, libretti di lavoro ecc.); questa sarà inoltrata all’Istituzione moldava competente per le verifiche
I residenti in Moldova, invece, devono presentare la domanda tramite la CNAS, che provvede a trasmetterla al Polo specializzato della Direzione provinciale INPS di Bari
Gli operatori delle Strutture territoriali devono attenersi alle seguenti indicazioni:
La CNAS (codice “001”) è l’ente di riferimento per la gestione delle domande di pensione.
Per le pensioni di invalidità, l’ente competente è il CNDDCM (codice “002”), ma la CNAS resta organismo di collegamento per lo scambio dei formulari
Seguiranno aggiornamenti sulle procedure informatiche “NuovaIVS” e “CIWeb” per la gestione telematica delle pratiche
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Accordo Italia -Moldavia sicurezza sociale, tutte le istruzioni
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano Calderone e il Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale della Moldova Alexei Buzu avevano firmato il 31 ottobre 2024 a Roma un nuovo Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale che prevede la possibilità di totalizzazione dei contributi previdenziali.
Il 1 luglio 2025 è apparsa in Gazzetta Ufficiale la legge 98 2025 di ratifica dell'accordo .Qui il testo.
Si ricorda che tra i due paesi è già in vigore dal 2023 un accordo in materia di pensioni e contribuzione, che però non prevedeva la totalizzazione dei contributi. Con il nuovo accordo è stato semplificato il raggiungimento dei requisiti di pensione.
L’Accordo entra in vigore dopo che entrambi i Paesi ne hanno notificato l’approvazione e sostituisce l'accordo del 2021.
Il 30 settembre 2025 INPS ha pubblicato una circolare riepilogativa N. 131-2025 con tutte le istruzioni
Vediamo meglio la disciplina prevista.
L’accordo per la sicurezza sociale 2025
L’accordo mira a garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani e moldavi che hanno svolto attività lavorativa in entrambi i Paesi. Consente la somma (totalizzazione) dei contributi versati in Italia e in Moldova per maturare i requisiti necessari al pensionamento.
Ambito di applicazione
Prestazioni coperte:
- Per l’Italia: pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti (INPS) e rendite da infortuni sul lavoro/malattie professionali (INAIL).
- Per la Moldova: pensioni per età, disabilità (malattia o infortunio), superstiti.
Esclusioni:
Non rientrano assegni sociali e prestazioni assistenziali non contributive italiane.
Escluse anche le pensioni speciali moldave e quelle anticipate.
Totalizzazione dei periodi contributivi
Se un lavoratore ha versato contributi in entrambi i Paesi, questi possono essere sommati (totalizzati) per:
ottenere il diritto alla pensione;
mantenere o recuperare il diritto se i contributi in un solo Paese non bastano.
Condizioni:
- I periodi non devono sovrapporsi.
- Se in uno dei due Paesi si matura il diritto autonomamente, il calcolo resta separato.
- In caso contrario, si applica il meccanismo del pro-rata: ciascun Paese paga una quota proporzionale alla durata dei periodi di contribuzione maturati sotto la propria legislazione.
- Lavoratori distaccati: chi viene inviato temporaneamente (max 24 mesi prorogabili) nell’altro Stato resta soggetto alla previdenza del Paese d’origine.
- Autonomi: stessi criteri dei dipendenti per permanenze brevi.
- Personale di trasporto, marittimi, diplomatici e funzionari pubblici: sono previste regole speciali a seconda della sede dell’impresa o dell’Amministrazione da cui dipendono.
Leggi per ulteriori dettagli Pensioni Italia Moldavia al via le domande
Pagamento e modalità pratiche
Le pensioni sono pagate anche se il beneficiario vive nell’altro Stato.
I pagamenti saranno effettuati:
- in valuta nazionale se il beneficiario risiede nello stesso Paese dell’ente pagatore;
- in euro se il beneficiario risiede nell’altro Paese.
È previsto lo scambio diretto di informazioni e collaborazione tra le autorità e gli istituti previdenziali dei due Stati ( INPS e CNAS moldava).
ATTENZIONE
Se i contributi in un Paese non raggiungono almeno un anno, quel periodo non dà diritto a prestazioni in quel Paese ma può essere utilizzato dall’altro.
Anche se l’Accordo venisse cancellato , i diritti maturati restano validi.
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Modello Red 2025 redditi 2024: al via le comunicazioni
Inps ha comunicato l'inizio della campagna RED 2025, con riferimento ai redditi 2024 con il messaggio 2842 del 30.9.2025. Le comunicazioni agli interessati sono in corso di invio.
La scadenza è fissata al 28 febbraio 2026 (v. sotto le modalità)
Si ricorda che il sistema previdenziale italiano prevede sia prestazioni assistenziali aggiuntive che benefici economici per i pensionati con reddito sotto una certa soglia determinata annualmente. Il diritto all'erogazione di questi benefici è oggetto di verifiche annuali dall'inps in merito al reddito complessivo dell'intestatario dell'assegno pensionistico, al reddito del coniuge o dei familiari.
In generale, chi riceve prestazioni legate al reddito deve comunicare all'INPS i propri redditi e, se necessario, anche quelli del coniuge e dei familiari.
Questo obbligo è importante per evitare la sospensione delle prestazioni, come previsto dalla legge (art. 35, comma 10-bis, del D.L. 207/2008, convertito dalla Legge n. 14/2009).
Lo scorso anno l'INPS ha introdotto il servizio online "RED Precompilato", che sostituisce il vecchio "RED Semplificato".
Vediamo di seguito le indicazioni fornite dall'INPS sul nuovo servizio
Cos’è il RED Precompilato?
Il servizio "RED Precompilato" semplifica la dichiarazione dei redditi richiesta aii pensionati residenti in Italia.
Pur rimanendo possibile inviare la dichiarazione tramite CAF o professionisti abilitati, il servizio consente ai pensionati di verificare, confermare, modificare o integrare i dati reddituali già in possesso dell'INPS, per poi inviare la dichiarazione telematicamente, in modo veloce e in completa autonomia,.
Il servizio è stato progettato nell’ambito del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come comunicato con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.
Supporto alla compilazione: Il nuovo servizio è accompagnato da un assistente virtuale (chatbot), che aiuta a compilare correttamente la dichiarazione e a capire come valorizzare le diverse informazioni reddituali.
Come accedere al RED Precompilato? quando è la scadenza?
Il servizio "RED Precompilato" è disponibile sul sito dell'INPS, nella sezione "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)".
Per accedere all'area riservata e personale è necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore
- CIE (Carta di identità elettronica) 3.0
- eIDAS (Sistema di identificazione elettronica).
ATTENZIONE Il termine per presentare la dichiarazione dei redditi per la Campagna RED ordinaria 2025 (redditi 2024) è il 28 febbraio 2026.
Con questa modalità i pensionati possono gestire in maniera più semplice e rapida l'obbligo di comunicazione dei redditi, garantendo che i propri benefici economici non vengano sospesi.
Si ricorda che resta sempre possibile anche rivolgersi ai CAF e Patronati accreditati INPS.