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Campagna RedEst 2025 al via le dichiarazioni dei pensionati all’estero
Con il messaggio n. 1607 del 21 maggio 2025, l’INPS ha ufficialmente comunicato l’apertura della Campagna RedEst 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024 da parte dei pensionati residenti all’estero titolari di prestazioni collegate al reddito.
La trasmissione dei dati è possibile a partire dal 22 maggio 2025, data in cui viene riaperta anche la Campagna RedEst 2024 (redditi 2023).
L’Istituto ricorda inoltre che la Campagna RedEst 2023, relativa ai redditi 2022, si è definitivamente chiusa il 31 marzo 2025. Eventuali dichiarazioni ancora pendenti devono ora essere gestite con una procedura di ricostituzione.
Campagna RedEst come si comunicano i redditi
La trasmissione telematica può essere effettuata:
- dagli Istituti di patronato,
- dai Consolati e
- dalle Strutture territoriali INPS.
Questi ultimi accedono tramite l’ambiente intranet istituzionale, mentre patronati e consolati utilizzano le apposite aree sul portale INPS.
Nella sezione “Statistiche ed elenchi redditi esteri” della piattaforma RedEst sono disponibili anche le segnalazioni di variazioni anagrafiche o di rientro in Italia, che richiedono l’intervento diretto delle sedi territoriali.
Per facilitare il processo, nel mese di settembre 2025 l’INPS invierà i modelli cartacei RedEst ai soggetti coinvolti nella campagna.
Gli Istituti di patronato e i Consolati avranno il compito di:
- ricevere la documentazione,
- verificare l’identità del dichiarante,
- controllare la correttezza dei dati e
- trasmetterli all’INPS attraverso il portale web, seguendo il manuale tecnico disponibile nella procedura..
REDEST cos’è – rischio sospensione prestazioni
L’obbligo di comunicare i redditi da parte dei pensionati esteri trova fondamento nell’articolo 49, comma 1, della legge 289/2002, attuato dal decreto interministeriale del 12 maggio 2003 ed è necessario per garantire il corretto calcolo delle prestazioni pensionistiche collegate al reddito, riducendo il rischio di percezioni indebite e successive sospensioni delle prestazioni
La collaborazione tra INPS, strutture consolari e patronati è centrale e la norma norma distingue i casi in cui è necessaria una certificazione degli organismi esteri e quelli in cui è sufficiente l’autocertificazione.
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Coefficienti di rivalutazione pensioni decorrenti nel 2025
Il messaggio interno dell'INPS del 14 marzo 2025, n 914, chiarisce le modalità di liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2025 e fornisce :
- i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili,
- il coefficiente di rivalutazione dei montanti contributivi, come stabilito dalla legge n. 335/1995.
Questi coefficienti sono essenziali per calcolare l'importo delle pensioni che decorrono nel 2025, tenendo conto delle variazioni economiche e contributive degli anni precedenti.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'Istituto.
Coefficienti rivalutazione pensioni 2025
Il testo presenta una tabella dettagliata dei coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nel 2025. Questi coefficienti sono calcolati sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, fornito dall'Istat, relativo ai cinque anni precedenti il 2024.
Il coefficiente di rivalutazione per il 2025 è pari a 1,036622.
La tabella al paragrafo 3 riporta i coefficienti per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1996 fino al 31 dicembre 2023, riflettendo le variazioni economiche nel tempo.
Inoltre, la circolare specifica che per le pensioni con decorrenza nel 2025, al montante contributivo determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa agli anni 2024 e 2025, fino alla data di decorrenza della pensione. Le procedure di liquidazione delle pensioni per le gestioni dei datori di lavoro privati, pubblici, e per i lavoratori dello spettacolo e sportivi sono state aggiornate a dicembre 2024 per riflettere questi criteri.
Coefficienti di rivalutazione retribuzioni e redditi pensionabili
La circolare include anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, suddivisi in tre allegati.
L'Allegato 1 riporta i coefficienti validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite prima del 1° gennaio 1993.
L'Allegato 2 fornisce i coefficienti per le anzianità contributive acquisite dopo il 31 dicembre 1992.
Infine, l'Allegato 3 contiene i coefficienti specifici per i lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi, relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.
La circolare sottolinea che le procedure informatiche di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per riflettere i nuovi coefficienti, garantendo così un calcolo corretto e aggiornato delle pensioni per l'anno 2025.
Coefficienti Rivalutazione Montante Contributivo dal 2025
Montante maturato al… Coefficiente 31 dicembre 1996 1,055871 31 dicembre 1997 1,053597 31 dicembre 1998 1,056503 31 dicembre 1999 1,051781 31 dicembre 2000 1,047781 31 dicembre 2001 1,043698 31 dicembre 2002 1,041614 31 dicembre 2003 1,039272 31 dicembre 2004 1,040506 31 dicembre 2005 1,035386 31 dicembre 2006 1,033937 31 dicembre 2007 1,034625 31 dicembre 2008 1,033201 31 dicembre 2009 1,017935 31 dicembre 2010 1,016165 31 dicembre 2011 1,011344 31 dicembre 2012 1,001643 31 dicembre 2013 1,000000 31 dicembre 2014 1,005058 31 dicembre 2015 1,004684 31 dicembre 2016 1,005205 31 dicembre 2017 1,013478 31 dicembre 2018 1,018254 31 dicembre 2019 1,019199 31 dicembre 2020 1,000000 31 dicembre 2021 1,009756 31 dicembre 2022 1,023082 31 dicembre 2023 1,036622 -
Cassa Geometri: nuova pensione Opzione Donna
La Cassa Geometri ha previsto con delibera del 24 giugno 2024 l’introduzione di un regime agevolato temporaneo per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafico-contributivi (60 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva) per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 3, c. 3, del Regolamento di previdenza ed assistenza.
In data 15 gennaio 2025 è intervenuta l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.
Vediamo più in dettaglio come funziona.
Opzione Donna in Cassa geometri
La misura prevede una riduzione della percentuale di abbattimento della quota reddituale per le professioniste che scelgono l’accesso anticipato alla pensione.
In particolare, detta percentuale di abbattimento, che in via ordinaria è dell’1% per ogni mese di anticipo rispetto ai 67 anni, sarà ridotta allo 0,5% per le domande presentate dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2035.
Inoltre, la quota minima di abbattimento sarà dimezzata, passando dal 12% al 6%.
Scarica qui nuovo testo del Regolamento previdenziale aggiornato al 2025
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Gestione separata: la valorizzazione dei periodi esteri ante 1996
La circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2025 introduce importanti aggiornamenti relativi alla valorizzazione dei periodi contributivi esteri per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, si concentra sulle modalità di riconoscimento dei periodi assicurativi collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, chiarendo il loro impatto sul conseguimento della pensione in regime internazionale. L'obiettivo principale è coordinare le normative italiane con quelle europee e bilaterali, rispettando le caratteristiche nazionali di sicurezza sociale.
Una delle principali novità riguarda l'applicazione del principio di totalizzazione internazionale per i periodi esteri antecedenti al 1996. La circolare ribadisce che tali periodi possono essere utilizzati, purché sia rispettato il minimale contributivo richiesto in Italia (52 settimane o secondo le specifiche delle convenzioni bilaterali tra gli Stati).
Inoltre, chiarisce che per i lavoratori con anzianità contributiva precedente al 1996, non è necessario soddisfare il requisito dell'importo soglia per la pensione di vecchiaia e che alcune modalità di pensionamento anticipato non sono applicabili
Infine, la circolare fornisce indicazioni specifiche per i casi in cui il lavoratore sia iscritto anche ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Vediamo maggiori dettagli nei paragrafi seguenti
Novità su contributi alla Gestione separata antecedenti il 1996
La circolare specifica che, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, alcune condizioni introdotte successivamente non si applicano. Si tratta in particolare di :
- Requisito dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia: Non è necessario che il trattamento pensionistico raggiunga una determinata soglia minima per essere riconosciuto.
- Esclusione di alcune modalità di pensionamento anticipato: Non è possibile accedere alla pensione anticipata a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva né alla pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Periodi esteri e Gestione separata: casi di doppia iscrizione
Quando l’assicurato alla Gestione separata risulta iscritto anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria in Italia, i periodi contributivi esteri precedenti al 1° gennaio 1996 possono essere valorizzati per ottenere un trattamento pensionistico in regime internazionale attraverso gli strumenti di cumulo previsti dalla normativa italiana. Questi strumenti includono:
- Computo (art. 3 del DM 2 maggio 1996, n. 282): Consente di trasferire i contributi versati presso un’altra gestione al fine di cumularli nella Gestione separata.
- Cumulo (art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184): Permette di unire i periodi contributivi di più gestioni senza necessità di trasferirli.
- Totalizzazione nazionale (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42): Consente di combinare i periodi assicurativi di diverse gestioni per maturare il diritto a una pensione unitaria, proporzionale ai contributi versati in ogni gestione.
- Cumulo agevolato (Legge 24 dicembre 2012, n. 228): Simile alla totalizzazione, ma con condizioni più favorevoli e un meccanismo semplificato.
La circolare ricorda infine che ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.
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Cessione quinto: controlli automatici sui rinnovi dal 2025
Con il messaggio 85 del 10 gennaio 2025 INPS informa sulla nuova funzione di controllo sul rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS mediante cessione di un quinto della pensione, regolato dall'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950.
La nuova funzione presente sulla piattaforma prevede il blocco automatico di eventuali richieste di rinnovo che non rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente.
Vediamo di seguito i dettagli sulla normativa e le novità.
Controlli automatici e procedura “Quote Quinto”
Va ricordato che l'articolo 39 stabilisce che i pensionati possono rinegoziare i prestiti con banche o finanziarie solo rispettando precisi limiti temporali:
- almeno due anni per cessioni quinquennali e
- quattro anni per quelle decennali.
Inoltre, se il prestito precedente è stato estinto anticipatamente, deve passare almeno un anno prima di stipularne uno nuovo.
infine, la Banca d'Italia impone che almeno due quinti delle rate del vecchio contratto siano stati pagati prima di rinnovarlo.
L'INPS come ente che gestisce i pagamenti informa quindi che è stata implementata una funzione automatica nel sistema "Quote Quinto" per bloccare i rinnovi che non rispettano i limiti di legge. La documentazione cartacea o inviata tramite PEC sarà accettata solo se riguarda casi specifici, come l'estinzione del prestito.
Per i contratti in sospeso notificati prima dell'attivazione del sistema automatico, le verifiche sono effettuate manualmente.
Rinnovi cessione quinto: Esempi pratici e deroghe
Il messaggio 85 2025 precisa quindi che :
- I prestiti quinquennali possono essere rinnovati con un piano decennale anche prima di due anni, a patto che il vecchio finanziamento sia estinto.
- I tempi di attesa per il rinnovo si calcolano in base ai due quinti delle rate, con arrotondamenti al mese più vicino.
- Alcuni prestiti trasferiti dalla busta paga alla pensione non seguono queste regole.
- L' INPS non verifica la condizione di un anno minimo di attesa dopo l'estinzione anticipata, lasciandola alla responsabilità delle parti coinvolte.
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Pensioni 2025: tutte le novità della legge di bilancio
Vediamo in sintesi le principali misure previste per la previdenza nella legge di bilancio 2025, approvata in Senato definitivamente senza discussione e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. Come anticipato negli ultimi giorni le novità sono limitate, con nuove proroghe per gli anticipi con Opzione Donna, APE sociale e Quota 103, piccoli aumenti delle pensioni sociali, la conferma dell'incentivo contributivo per chi resta in servizio, un accesso agevolato alla pensione anticipata per chi ha versato a partire dal 1996 e può far valere le rendite della previdenza integrativa ai fini del raggiungimento della soglia minima dell'assegno di pensione.
Novità pensioni 2025: anticipi solo con sistema contributivo
Malgrado i recenti buoni risultati del gettito fiscale 2023, viste le necessità di riconfermare le misure di riduzione del cuneo fiscale per la classe media, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ha potuto assicurare molte risorse per la previdenza.
Si ricorda che lo scorso anno la spesa per le pensioni si è impennata di quasi l'8% per l'aumento dell'inflazione e il Ministro Giorgetti proprio in questa stagione aveva affermato: "con questa denatalità impossibile pensare ad aumentare la spesa pensionistica", né nel breve né nel medio periodo.
Nelle prime indiscrezioni si parlava di uscite anticipate solo per alcune categorie, come le forze armate , e di introdurre Quota 41, anche se in versione contributiva, (che avrebbe richiesto tra i 600 milioni e un miliardo di euro), mentre Forza Italia spingeva invece per un innalzamento deciso delle pensioni minime.
L'intervento si conferma invece in continuità con le misure introdotte con l'ultima legge di bilancio, seguendo la linea tracciata con il bonus Maroni, che incentiva la permanenza al lavoro e rinunciando alla riforma complessiva che doveva mandare in soffitta la legge Fornero.
Le novità includono dunque nuovamente la proroga di
- Quota 103 nella versione "contributiva",
- l'Ape Sociale e
- Opzione Donna.
Il cosiddetto bonus Maroni , cioè il taglio sui contributi da versare all'INPS con aumento del netto, verrà esentato da imposte e viene esteso anche a chi accede alla pensione anticipata " classica" (senza requisito di età ma con 42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi per le donne)
Prevista anche la possibilità prolungare il servizio nella Pubblica Amministrazione fino a 70 anni.
Si rafforza infine l'agevolazione per le pensioni determinate con il sistema contributivo per le madri con 4 figli per le quali l’età di accesso alla pensione sarà abbassata di 16 mesi, invece che i 12 attuali.
Pensioni 2025: fondi integrativi per l’anticipo dei contributivi
Un emendamento al testo iniziale del DDL bilancio approvato in extremis in Commissione alla Camera prevede che dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata e solo su richiesta dell’assicurato, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare cui l’assicurato abbia aderito.
Ciò significa che dal 2025 i lavoratori interamente contributivi (coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1995) potranno accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, sfruttando la possibilità di cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare.
Tuttavia, il requisito contributivo salirà da 20 a 25 anni, per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali miglioramenti nella speranza di vita.
La quota integrativa di previdenza complementare consentirà di raggiungere più facilmente la soglia minima di trattamento richiesta per usufruire di questa opzione di pensionamento. La soglia corrisponde a tre volte l’assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili).
Restano invariate per ora le agevolazioni per le donne con figli con soglie fissate a:
- 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e
- 2,6 volte per quelle con due o più figli.
Dal 2030, però, questa soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale per compensare i costi della misura.
Per i lavoratori contributivi che non aderiscono alla previdenza integrativa, i requisiti per l'anticipo, secondo la Legge Fornero rimarranno invariati: 64 anni di età e 20 anni di contributi.
La norma prevede anche che per consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione, le forme di previdenza complementare dovranno mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.
Un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.
Aumenti pensioni minime e assegni sociali
Per quanto riguarda le pensioni già in essere, non è stata confermata la proroga del meccanismo di rivalutazione per fasce introdotto per il biennio 2023-24 che si trasforma in sistema a scaglioni su cui viene applicata in modo diverso la rivalutazione annuale .
Viene esclusa la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, per i pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.
Aumenti assegni:
- Solo per l’anno 2025, l’importo mensile dell'assegno sociale è aumentato di 8 euro e sale di 104 euro la soglia di reddito massimo per averne diritto.
- (Attualmente l’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità, mentre Il limite di reddito è pari a 6.947,33 euro annui e 13.894,66 euro, se il soggetto è coniugato).
- Per le pensioni minime si riconferma nei prossimi due anni lo stesso aumento previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 pari a
- 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e
- 1,3 punti percentuali per l'anno 2026 (incremento che si applica al netto del primo, comprensivo della perequazione automatica al valore ISTAT)
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Assegni di esodo e trasferimento da ex Fondi speciali
L'INPS ha pubblicato nel Messaggio n. 3936 del 25 novembre 2024 alcune indicazioni riguardanti il ricongiungimento oneroso verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e il trattamento degli assegni di esodo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012.
Vediamo in sintesi principali chiarimenti.
Fondi Inps ex elettrici e telefonici: Trasferimento oneroso nel FPLD
Il trasferimento delle posizioni assicurative dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) è regolato dall’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del D.L. n. 78/2010.
Caratteristiche principali:
- Il trasferimento può avvenire solo a titolo oneroso, non è gratuito.
- La procedura viene definita come una costituzione della posizione assicurativa, non come una ricongiunzione effettiva.
I lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010 possono richiedere il trasferimento dei contributi accumulati nei Fondi speciali verso il FPLD, a condizione che:
- Non siano più iscritti ai Fondi speciali.
- Non abbiano ricevuto una pensione a carico di tali Fondi.
La domanda di ricongiungimento deve essere presentata entro i 30 giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cessazione del rapporto, la domanda sarà trattata come presentata alla data di cessazione stessa.
Procedura online:
La domanda va inoltrata tramite il portale INPS seguendo il percorso: Pensione e Previdenza/ Ricongiunzioni e riscatti/ Area tematica: "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" Sezione: "Ricongiunzione, Computo e Trasferimento riscatto inoccupati" Opzione: "Ricongiunzione".
Fondi Inps ex elettricie telefonici : Accompagnamento a pensione con Assegno di esodo
I lavoratori dei soppressi Fondi speciali che intendano accedere al pensionamento con assegno di esodo tramite FPLD possono presentare una dichiarazione preventiva (modulo AP157) che manifesta l’intenzione di richiedere il trasferimento dei contributi.
La dichiarazione deve essere inviata all'INPS entro la cessazione del servizio.
L’efficacia dell’accredito è subordinata alla presentazione effettiva della domanda di trasferimento oneroso entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Coloro che non usufruiscono dell’assegno di esodo mantengono la possibilità di trasferire i contributi nei termini previsti dalla normativa.
La procedura richiede due passaggi :
- 1 – DICHIARAZIONE PREVENTIVA
In primo luogo è necessaria la Dichiarazione di intenzione (modulo AP157) per la prestazione di esodo per avviare il processo per la certificazione dell’accesso all’esodo, anche se il trasferimento non è ancora effettuabile.
Il modulo AP157 deve essere compilato e inviato alla casella email istituzionale: [email protected] alla Struttura territoriale INPS competente, allegando eventuali documenti a supporto che attestino la cessazione dal servizio e la conformità ai requisiti richiesti.
La struttura INPS acquisisce la domanda tramite procedura WEBDOM.
I contributi dei Fondi speciali vengono accreditati provvisoriamente nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per verificare il diritto all’esodo. Tale accredito è fittizio fino alla presentazione e accettazione del trasferimento oneroso.
- 2 – PRESENTAZIONE DOMANDA PER TRASFERIMENTO DEFINITIVO DOPO L'ESODO
La domanda deve essere presentata prima della fine del periodo di fruizione dell’assegno di esodo.
In assenza di tale domanda, non sarà possibile trasferire i contributi al FPLD.
Per chi accede all’assegno di esodo, il trasferimento può essere richiesto solo successivamente e previa verifica dei requisiti contributivi e anagrafici.
Il mancato rispetto delle tempistiche preclude la possibilità di trasferimento.
Avvertenze:
- La domanda di trasferimento o la dichiarazione di intenzione non può essere rettificata una volta scaduto il termine di presentazione.
- La mancata presentazione della domanda o della dichiarazione preventiva compromette il diritto alla prestazione richiesta, sia in termini di trasferimento che di accesso all’esodo.