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    Pensione febbraio 2023: date pagamenti e cedolino

    La pensione di febbraio 2023 verrà pagata a partire dal 1 febbraio sia in contanti presso gli Uffici Postali che  sui conti correnti bancari e postali . Vediamo di seguito il  dettaglio del calendario previsto per i pagamenti in contanti e le novità in merito al cedolino di febbraio 2023.

    Pensioni febbraio 2023 date pagamento

    Le   Poste Italiane hanno comunicato  che le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da mercoledì 1°  febbraio con valuta il giorno stesso  sia per i pagamenti accreditati presso Poste Italiane che per quelli accreditati presso gli istituti di credito.

    Come di consueto per evitare assembramenti negli Uffici postali il pagamento delle pensioni in contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica

    • dalla A alla C mercoledì 1° febbraio
    • dalla D alla K giovedì 2 febbraio
    • dalla L alla P venerdì 3 febbraio
    • dalla Q alla Z sabato 4 febbraio (solo la mattina)

     Come detto le pensioni di febbraio saranno disponibili, a partire da mercoledì 1 anche per i titolari di 

    1. Libretto di Risparmio, 
    2.  Conto BancoPosta o 
    3. carta  Postepay Evolution

    che abbiano scelto l’accredito in conto .

    Si ricorda anche che  i possessori di Carte di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

    Uulteriori informazioni  si possono ottenere attraverso  il sito www.poste.it o  il numero verde 800 00 33 22.

    Cedolino pensione febbraio 2023

    Nel cedolino della pensione  di febbraio 2023 è possibile  verificare l’importo erogato  e le specifiche variazioni rispetto ai precedenti . In particolare INPS segnala  le seguenti particolarità:

    • a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
    • E' presente  anche  il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 ( IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici erogati. Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione verrà applicata fino alla mensilità di novembre.

    Si ricorda che :

    • le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
    • non subiscono trattenute fiscali le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni  esenti per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo)
  • Pensioni

    Pensioni e indennità INPS 2023: tabelle e istruzioni

    Con la circolare 135 pubblicata il 22 dicembre 2022 Inps comunica di  aver  concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.

    Vengono descritte le attività e fornite le tabelle degli importi, sulla base del  decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021” (Allegato n. 1).

    Rivalutazione pensioni 2023 provvisoria

    Il decreto ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

    Va tenuto conto che la legge di bilancio in corso di approvazione  sta definendo alcune variazioni  sulle percentuali di rivalutazione degli assegni pensionistici fino a 4 volte il minimo .

     Al momento l'istituto ha attribuito la rivalutazione  in misura pari al 100% a tutti i beneficiari  e provvederà al conguaglio  con la prima rata di pensione successiva all'approvazione delle nuove norme.

    La circolare ricorda anche che la  rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale.

    Di seguito gli importi delle principali prestazioni INPS 2023.  Qui le tabelle complete.

    pensioni e prestazioni INPS 2023
    assegno per l’assistenza personale e continuativa per inabilità: 585,51 €
    trattamento minimo di pensione
    lavoratori dipendenti e autonomi:
    563,74 €
    Assegni vitalizi  321,36 €
    pensione sociale

    414,76 €

    Assegno sociale

    503,27 €

    limite reddituale personale per l'assegno di invalidià e assegno sociale

        

    17.920,00 €

    prestazioni per invalidità civile
    • 313,91 € invalidi
    • 217,64 € ciechi parziali
    • 339,48 € ciechi assoluti

    Riportiamo di seguito l'indice completo della circolare:

    Premessa

    1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

    1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022

    1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023

    1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023

    2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

    3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

    3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

    3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

    3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

    4. Tabelle

    5 Requisiti anagrafici

    6. Gestione fiscale

    6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

    6.2 Addizionali all’IRPEF

    6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

    7. Pensioni della Gestione privata

    7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

    7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023

    7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

    7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

    7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

    7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

    7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

    8. Pensioni della Gestione pubblica

    8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

    8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

    8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

    9. Prestazioni assistenziali

    9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

    9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

    9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

    10. Prestazioni di accompagnamento a pensione

    10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023

    11. Periodicità e date di pagamento

    11.1 Calendario di pagamento

    11.2 Pagamenti annuali e semestrali

    12. Certificato di pensione per l’anno 2023.

  • Pensioni

    Calcolo pensioni INPS, definiti i coefficienti dal 2023

    E' stato pubblicato ieri sul sito istituzionale del ministero del lavoro il Decreto Direttoriale  datato 1° dicembre 2022   emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  riguardante  la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo  in assegno pensionistico,  sulla base dei contributi versati negli anni e  dell'età di pensionamento  del beneficiario, che incrociano i dati ISTAT sulla speranza di vita

    Vengono aggiornate quindi  la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

    Va ricordato che secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione  tabella A della citata Legge.

    Viene anche fornita  la Nota Tecnica concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che illustra in dettaglio le modalità di applicazione dei coefficienti 

    L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2023 e riguarda le gestioni INPS, non le casse professionali 

    Va sottolineato  anche che la novità NON interessa coloro che sono già in pensione ma i lavoratori che  andranno in pensione dal prossimo anno con  almeno parte dell'assegno calcolato  con il  sistema contributivo, ovvero (in ordine di maggiore impatto su sull'importo totale)

    • coloro che non hanno contributi  versati prima del l 31.12.1995; 
    • coloro che scelgono il sistema contributivo ( ad es. con Opzione Donna
    •  chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; 
    •  chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed ha anzianità contributive dopo il 31.12.2011.

    I nuovi coefficienti  per la prima volta dopo 5 revisioni precedenti dalla data della Rifoma Dini, prevedono una aumento delle rendite pensionistiche.

    La quota contributiva salirà infatti in media del 2,5% . Per fare un esempio un montante  contributivo di 300mila euro al 31.12.2022   si trasforma  nella pensione  a  62 anni, dal 1° gennaio 2023 in  14.646€ annui , cioè 336 euro in piu rispetto al 2022.

  • Pensioni

    Decorrenza pensione per i lavoratori autonomi: precisazioni INPS

    Con la  circolare 110  del 7 ottobre 2022 l'INPS interviene, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute e sentito il Ministero del Lavoro,  per chiarire la decorrenza  delle  pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi  nei casi in cui intervenga la regolarizzazione di periodi contributivi dopo la domanda  di pensione.

    L'istituto richiama quanto afffermato nel  messaggio operativo n. 29901 dell’11 dicembre 2007 in cui si chiariva agli uffici territoriali che  “il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni”.

    Decorrenza pensione anticipata  e assegni invalidita autonomi

     L’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevedeva che  la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.( come conferma la Corte di Cassazione in molte pronunce : tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio)

    Tuttavia, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità  specificava che se tali requisiti non presenti alla data della domanda, "risultino posseduti prima della definizione della domanda stessa " le pensioni possono essere ugualmente corrisposte.

    L’operatività della norma è stata poi estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità 

    Il criterio è stato confermato anche da lla sentenza della  Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355 del 14 giugno 1989 per cui l'istituto si è adeguato prevedendo che  il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi  dopo la domanda ma durante il procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

    In tali casi   la decorrenza della pensione  si colloca al primo giorno del mese successivo a quello in cui il è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, l'eventuale periodo  finestra.

    Decorrenza della pensione di vecchiaia

    Riguardo la pensione di vecchiaia la circolare ricorda , come previsto dall’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155 che la decorrenza si colloca al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nel caso di regolarizzazione di contributi,  dopo la  presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva. 

    Possibile però  anche per l'interessato chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

  • Pensioni

    Ricongiunzione contributi: novità INPS per le domande

    Con la circolare 101 del 19 settembre 2022 INPS comunica  le novità sulle modalita di presentazione telematica della domanda di Ricongiunzione, Computo dei servizi e Costituzione di posizione assicurativa sul  portale www.inps.it

    Si tratta di miglioramenti legati ai progetti di digitalizzazione del PNRR  che hanno  l’obiettivo di incrementare il livello di automatizzazione dei servizi  per migliorare l'assistenza ai cittadini.

    Come preannunciato già con la circolare n. 46/2021  una delle innovazioni è stata la creazione di un punto di accesso unificato nel portale Riscatti e Ricongiunzioni, per l’invio telematico delle domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall’Inps.

    Ora il servizio viene implementato con nuove funzioni 

    Le nuove funzioni online del servizio Riscatti e ricongiunzioni 

    Si ricorda in primo luogo che è possibile presentare le domande  SOLO in forma telematica attraverso uno dei seguenti canali:

    1. Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
    2. Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
    3. Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Solo le  domande di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continueranno a essere presentate in modalità cartacea. Le implementazioni dell’applicativo per la gestione di tali casistiche saranno rese note con successivi messaggi.

    Per potere accedere al servizio del  portale “Riscatti, Ricongiunzioni e Computo”. , il richiedente deve essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Si accede cosi alle seguenti funzioni:Home Riscatti;Home Ricongiunzioni e Computo.

    Nella pagina iniziale  di ricongiunzione e compito si possono scegliere le seguenti funzionalità principali:

    • Nuova Domanda;
    • Consultazione Domande;
    • Manuale Utente.

    Sono presenti anche brevi informative  per ognuna delle prestazioni di trasferimento di contributi tra diverse gestioni

    Grazie alle novità introdotte nell’applicativo implementato l’utente  può:

    • – consultare il proprio estratto contributivo;
    • – verificare la correttezza e completezza dei servizi prestati e dei contributi versati apponendo un flag nella sezione apposita;
    • – inoltrare richieste di modifica e/o integrazione della propria Posizione Assicurativa attraverso gli applicativi dedicati, FASE (Fascicolo elettronico delle segnalazioni) e RVPA (Richiesta variazione posizione assicurativa);
    • – ricevere dalla procedura l’indicazione della tipologia di trasferimento contributivo per cui si può scegliere di presentare domanda in base alla propria situazione contributiva.

  • Pensioni

    Pensioni giornalisti : le nuove regole con INPS

    Le istruzioni operative per il passaggio alla gestione INPS della previdenza dei giornalisti dipendenti iscritti all'INPGI 1 sono state fornite dll'istituto nazionale di previdenza con la circolare 92 del 28 luglio 2022 .

    La data di demarcazione tra le due gestioni è stata fissata dalla legge di bilancio 2021 al 1 luglio 2022.    quindi per le pensioni decorrenti da questo mese, in generale  valgono le regole Inps. Ad esempio i requisiti di accesso  per le pensioni di vecchiaia e anticipate che partono dopo  il 30 giugno  2022  sono quelli  per tutti i lavoratori dipendenti. Sara possibile accedere anche alle indennità ponte come APE sociale e Quota 102.

    Vediamo alcuni aspetti particolari che esulano dall'ordinario.

    PREPENSIONAMENTI 

    Resta applicabile  l’articolo 37 della legge 416/1981 relativo ai prepensionamenti dei giornalisti professionisti, mentre i  prepensionamenti saranno estesi ai giornalisti pubblicisti secondo le regole dei poligrafici.

    CUMULO REDDITI

    Cade il divieto di cumulo tra  pensione e redditi da lavoro  sia per le pensioni di anzianità INPGI che per quelle, future,  a carico INPS 

    PENSIONI CONTRIBUTIVE 

    La circolare previsa che per  chi ha iniziato a versare ad INPGI DAL 1996 data di passaggio al metodo contributivo per l'INPS,  la pensione comprenderà una  quota retributiva  ma sarà possibile comunque sulla base dei rquisiti previsti , accedere alle pensioni anticipate  legate al contributivo che prevedono alcune agevolazioni  ad esempio per le lavoratrici madri (anticipo o maggiorazione dell’importo).

    CUMULO  CONTRIBUTIVO 

    I giornalisti che passano all'Inps possonno uilizzare:

    •  il cumulo previdenziale  con le gestioni dei lavoratori autonomi, dell’ex Enpals,  e con tutte le altre casse priatizzate, come prvisto dalla legge 228/2012 
    • la totalizzazione 
    • l computo in gestione separata nel caso di versamenti 

    Riscatto periodi  contributivi giornalisti 

    Le domande di riscatto di periodi contributivi presentate presso l'INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate continueranno a essere definite secondo la normativa INPGI; 

    per quelle già definite alla predetta data i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere continuerà ad essere versato secondo il piano originario A partire dal 1° luglio 2022 l’onere,  va versato all’INPS le modalita saranno comunicate con un nuovo messaggio n

    A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti , anche se  in evidenza contabile separata, potranno esercitare le medesime facoltà di riscatto previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le stesse modalità, requisiti e limitazioni.

    I periodi contributivi e i corrispondenti oneri saranno imputati alla gestione ordinaria del FPLD, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi .

     Fanno eccezione le domande di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per contribuzione omessa e prescritta.

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    Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022

    La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE)  che la pensione di reversibilità  spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto.  Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi. 

    Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro  per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori. 

    La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore  rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218  e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che  la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso. 

     Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 ,  assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .

    Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi,  ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità. 

    La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili

    La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che  la sentenza del 1999  ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente  per salvaguardare una condizione di minore capacita  che è comune ai soggetti minorenni come  ai soggetti incapaci di intendere e di volere.

    Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. 

    È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico,   pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito  per la  predetta condizione. 

    Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

    Allegati: