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Pensioni residenti Bulgaria: nuove istruzioni
Novità sul trattamento fiscale delle pensioni INPS di titolari residenti in Bulgaria.Questi soggetti hanno goduto dell'esenzione dal fisco italiano per la convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la legge 29 novembre 1990, n. 389, e in particolare dall’articolo 16 relativo alle pensioni ( v.messaggio INPS n. 612 del 18 febbraio 2020).
L'esenzione era applicabile in presenza di certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale. Tali precisazioni sono state fornite con riferimento ai pensionati della Gestione privata, dato che per i pensionati della Gestione pubblica è stato sempre considerato necessario il possesso della cittadinanza.
L'INPS con il nuovo messaggio 1270 del 3 aprile informa che tali indicazioni devono ritenersi superate sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, che ha evidenziato che: “Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. (…) per quel che concerne la Bulgaria, ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.
Di conseguenza l'Istituto precisa che procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara
- sia della Gestione pubblica,
- che della Gestione privata,
che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.
In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese.
Nei casi d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti l'istituto è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Eventuali contestazioni non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso, saranno veicolate per competenza all’Agenzia delle Entrate
La circolare illustra inoltre le modalità di ricostituzione delle posizioni pensionistiche detassate nel corso del 2023 a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, con contestuale recupero delle imposte a partire da gennaio 2023.
Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità fino al 2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica, le posizioni interessate saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.
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Contributi Enasarco: non valgono per l’applicazione del massimale
Solo i contributi Enasarco versati prima del 27 agosto 1966, potrebbero validamente concorrere a definire l'anzianità contributiva necessaria all'applicazione del sistema di calcolo misto o retributivo. Da quella data infatti, con l'entrata in vigore della legge 613/1966, l'ente di previdenza di agenti e rappresentanti di commercio è stato trasformato da gestore previdenziale sostitutivo a gestore di prestazioni integrative per cui i contributi precedenti non hanno valore per la definizione del regime pensionistico.
Lo chiarisce l'INPS del messaggio 730 del 20 febbraio 2023, emanato con l'approvazione del Ministero del lavoro.
L'Istituto ricorda che il «regime contributivo» delle pensioni a norma della legge 335/1995 che prevede il sistema di calcolo degli assegni sulla base dei contributivi versati e non sulla media delle ultime retribuzioni si applica ai lavoratori lavoratori privi di un'anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, oltre che a coloro che lo scelgono volontariamente (come nel caso del regime Opzione donna).
Come noto il regime contributivo è meno conveniente per i contribuenti rispetto al regime "misto" o retributivo puro riservato a coloro che già alla data del 31 dicembre 1995 avevano versato contributi previdenziali validi .
Inoltre, nel regime contributivo è previsto un «massimale contributivo», cioè una soglia oltre la quale non si versano più contributi , limite che non si applica a chi rientra nel regime misto o retributivo .
Il messaggio conclude quindi che dato che la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, dall'entrata in vigore della legge (27 agosto 1966) e fino al 31 dicembre 1995 tali contributi NON sono rilevanti ai fini della determinazione dell'anzianità e della definizione del regime pensionistico applicabile
Essi non possono tra l'altro neppure essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in Ago o nelle forme esclusive e sostitutive, né utilizzabile ai fini del cumulo o totalizzazione),
Solo eventuali contributi versati prima del 27 agosto 1966, cioè prima dell'entrata in vigore della citata legge 613/1966, sarebbero utili a fissare l'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 ai fini della non applicazione del massimale.
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Pensioni e indennità INPS 2023: tabelle e istruzioni
Con la circolare 135 pubblicata il 22 dicembre 2022 Inps comunica di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.
Vengono descritte le attività e fornite le tabelle degli importi, sulla base del decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021” (Allegato n. 1).
Rivalutazione pensioni 2023 provvisoria
Il decreto ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Va tenuto conto che la legge di bilancio in corso di approvazione sta definendo alcune variazioni sulle percentuali di rivalutazione degli assegni pensionistici fino a 4 volte il minimo .
Al momento l'istituto ha attribuito la rivalutazione in misura pari al 100% a tutti i beneficiari e provvederà al conguaglio con la prima rata di pensione successiva all'approvazione delle nuove norme.
La circolare ricorda anche che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale.
Di seguito gli importi delle principali prestazioni INPS 2023. Qui le tabelle complete.
pensioni e prestazioni INPS 2023 assegno per l’assistenza personale e continuativa per inabilità: 585,51 € trattamento minimo di pensione
lavoratori dipendenti e autonomi:563,74 € Assegni vitalizi 321,36 € pensione sociale 414,76 €
Assegno sociale 503,27 €
limite reddituale personale per l'assegno di invalidià e assegno sociale 17.920,00 €
prestazioni per invalidità civile - 313,91 € invalidi
- 217,64 € ciechi parziali
- 339,48 € ciechi assoluti
Riportiamo di seguito l'indice completo della circolare:
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
4. Tabelle
5 Requisiti anagrafici
6. Gestione fiscale
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
6.2 Addizionali all’IRPEF
6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
7. Pensioni della Gestione privata
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023
7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
8. Pensioni della Gestione pubblica
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
9. Prestazioni assistenziali
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
10. Prestazioni di accompagnamento a pensione
10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023
11. Periodicità e date di pagamento
11.1 Calendario di pagamento
11.2 Pagamenti annuali e semestrali
12. Certificato di pensione per l’anno 2023.
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Calcolo pensioni INPS, definiti i coefficienti dal 2023
E' stato pubblicato ieri sul sito istituzionale del ministero del lavoro il Decreto Direttoriale datato 1° dicembre 2022 emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardante la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in assegno pensionistico, sulla base dei contributi versati negli anni e dell'età di pensionamento del beneficiario, che incrociano i dati ISTAT sulla speranza di vita
Vengono aggiornate quindi la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.
Va ricordato che secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione tabella A della citata Legge.
Viene anche fornita la Nota Tecnica concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che illustra in dettaglio le modalità di applicazione dei coefficienti
L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2023 e riguarda le gestioni INPS, non le casse professionali
Va sottolineato anche che la novità NON interessa coloro che sono già in pensione ma i lavoratori che andranno in pensione dal prossimo anno con almeno parte dell'assegno calcolato con il sistema contributivo, ovvero (in ordine di maggiore impatto su sull'importo totale)
- coloro che non hanno contributi versati prima del l 31.12.1995;
- coloro che scelgono il sistema contributivo ( ad es. con Opzione Donna
- chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995;
- chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed ha anzianità contributive dopo il 31.12.2011.
I nuovi coefficienti per la prima volta dopo 5 revisioni precedenti dalla data della Rifoma Dini, prevedono una aumento delle rendite pensionistiche.
La quota contributiva salirà infatti in media del 2,5% . Per fare un esempio un montante contributivo di 300mila euro al 31.12.2022 si trasforma nella pensione a 62 anni, dal 1° gennaio 2023 in 14.646€ annui , cioè 336 euro in piu rispetto al 2022.
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Decorrenza pensione per i lavoratori autonomi: precisazioni INPS
Con la circolare 110 del 7 ottobre 2022 l'INPS interviene, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute e sentito il Ministero del Lavoro, per chiarire la decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nei casi in cui intervenga la regolarizzazione di periodi contributivi dopo la domanda di pensione.
L'istituto richiama quanto afffermato nel messaggio operativo n. 29901 dell’11 dicembre 2007 in cui si chiariva agli uffici territoriali che “il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni”.
Decorrenza pensione anticipata e assegni invalidita autonomi
L’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevedeva che la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.( come conferma la Corte di Cassazione in molte pronunce : tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio)
Tuttavia, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità specificava che se tali requisiti non presenti alla data della domanda, "risultino posseduti prima della definizione della domanda stessa " le pensioni possono essere ugualmente corrisposte.
L’operatività della norma è stata poi estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità
Il criterio è stato confermato anche da lla sentenza della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355 del 14 giugno 1989 per cui l'istituto si è adeguato prevedendo che il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi dopo la domanda ma durante il procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi la decorrenza della pensione si colloca al primo giorno del mese successivo a quello in cui il è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, l'eventuale periodo finestra.
Decorrenza della pensione di vecchiaia
Riguardo la pensione di vecchiaia la circolare ricorda , come previsto dall’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155 che la decorrenza si colloca al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nel caso di regolarizzazione di contributi, dopo la presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva.
Possibile però anche per l'interessato chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
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Ricongiunzione contributi: novità INPS per le domande
Con la circolare 101 del 19 settembre 2022 INPS comunica le novità sulle modalita di presentazione telematica della domanda di Ricongiunzione, Computo dei servizi e Costituzione di posizione assicurativa sul portale www.inps.it
Si tratta di miglioramenti legati ai progetti di digitalizzazione del PNRR che hanno l’obiettivo di incrementare il livello di automatizzazione dei servizi per migliorare l'assistenza ai cittadini.
Come preannunciato già con la circolare n. 46/2021 una delle innovazioni è stata la creazione di un punto di accesso unificato nel portale Riscatti e Ricongiunzioni, per l’invio telematico delle domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall’Inps.
Ora il servizio viene implementato con nuove funzioni
Le nuove funzioni online del servizio Riscatti e ricongiunzioni
Si ricorda in primo luogo che è possibile presentare le domande SOLO in forma telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Solo le domande di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continueranno a essere presentate in modalità cartacea. Le implementazioni dell’applicativo per la gestione di tali casistiche saranno rese note con successivi messaggi.
Per potere accedere al servizio del portale “Riscatti, Ricongiunzioni e Computo”. , il richiedente deve essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Si accede cosi alle seguenti funzioni:Home Riscatti;Home Ricongiunzioni e Computo.
Nella pagina iniziale di ricongiunzione e compito si possono scegliere le seguenti funzionalità principali:
- Nuova Domanda;
- Consultazione Domande;
- Manuale Utente.
Sono presenti anche brevi informative per ognuna delle prestazioni di trasferimento di contributi tra diverse gestioni
Grazie alle novità introdotte nell’applicativo implementato l’utente può:
- – consultare il proprio estratto contributivo;
- – verificare la correttezza e completezza dei servizi prestati e dei contributi versati apponendo un flag nella sezione apposita;
- – inoltrare richieste di modifica e/o integrazione della propria Posizione Assicurativa attraverso gli applicativi dedicati, FASE (Fascicolo elettronico delle segnalazioni) e RVPA (Richiesta variazione posizione assicurativa);
- – ricevere dalla procedura l’indicazione della tipologia di trasferimento contributivo per cui si può scegliere di presentare domanda in base alla propria situazione contributiva.
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Pensioni all’estero: verifiche esistenza in vita 2022
Inps comunica con il messaggio 3286 del 6 settembre 2022 la prosecuzione della verifica generalizzata dell’esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023. Le modalità della prima fase sono state comunicate con il messaggio del 24 dicembre 2021 per pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.
Come previsto nel mese di settembre 2022 Citibank NA avvierà la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell’est Europa già interessati dalla prima fase. indicati nell'allegato 1 che riportiamo in fondo allarticolo
Le richieste verranno inviate a partire dal 14 settembre 2022, Citibank NA curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 12 gennaio 2023.
Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2023, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2023.
L'istituto specifica che alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica ad esempio nel caso di pensioni di nuova liquidazione non compresi nella prima fase dell’accertamento.
Il messaggio specifca poi le varie fasi dell'accertamento e le modalità per la risposta fornendo i moduli di dichiarazione per il pensionato e per l'eventuale funzionario/ tutore inc aso di incapacità( Allegato 3 )