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    Pensione febbraio 2023: date pagamenti e cedolino

    La pensione di febbraio 2023 verrà pagata a partire dal 1 febbraio sia in contanti presso gli Uffici Postali che  sui conti correnti bancari e postali . Vediamo di seguito il  dettaglio del calendario previsto per i pagamenti in contanti e le novità in merito al cedolino di febbraio 2023.

    Pensioni febbraio 2023 date pagamento

    Le   Poste Italiane hanno comunicato  che le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da mercoledì 1°  febbraio con valuta il giorno stesso  sia per i pagamenti accreditati presso Poste Italiane che per quelli accreditati presso gli istituti di credito.

    Come di consueto per evitare assembramenti negli Uffici postali il pagamento delle pensioni in contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica

    • dalla A alla C mercoledì 1° febbraio
    • dalla D alla K giovedì 2 febbraio
    • dalla L alla P venerdì 3 febbraio
    • dalla Q alla Z sabato 4 febbraio (solo la mattina)

     Come detto le pensioni di febbraio saranno disponibili, a partire da mercoledì 1 anche per i titolari di 

    1. Libretto di Risparmio, 
    2.  Conto BancoPosta o 
    3. carta  Postepay Evolution

    che abbiano scelto l’accredito in conto .

    Si ricorda anche che  i possessori di Carte di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

    Uulteriori informazioni  si possono ottenere attraverso  il sito www.poste.it o  il numero verde 800 00 33 22.

    Cedolino pensione febbraio 2023

    Nel cedolino della pensione  di febbraio 2023 è possibile  verificare l’importo erogato  e le specifiche variazioni rispetto ai precedenti . In particolare INPS segnala  le seguenti particolarità:

    • a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
    • E' presente  anche  il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 ( IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici erogati. Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione verrà applicata fino alla mensilità di novembre.

    Si ricorda che :

    • le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
    • non subiscono trattenute fiscali le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni  esenti per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo)
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    Calcolo pensioni INPS, definiti i coefficienti dal 2023

    E' stato pubblicato ieri sul sito istituzionale del ministero del lavoro il Decreto Direttoriale  datato 1° dicembre 2022   emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  riguardante  la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo  in assegno pensionistico,  sulla base dei contributi versati negli anni e  dell'età di pensionamento  del beneficiario, che incrociano i dati ISTAT sulla speranza di vita

    Vengono aggiornate quindi  la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

    Va ricordato che secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione  tabella A della citata Legge.

    Viene anche fornita  la Nota Tecnica concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che illustra in dettaglio le modalità di applicazione dei coefficienti 

    L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2023 e riguarda le gestioni INPS, non le casse professionali 

    Va sottolineato  anche che la novità NON interessa coloro che sono già in pensione ma i lavoratori che  andranno in pensione dal prossimo anno con  almeno parte dell'assegno calcolato  con il  sistema contributivo, ovvero (in ordine di maggiore impatto su sull'importo totale)

    • coloro che non hanno contributi  versati prima del l 31.12.1995; 
    • coloro che scelgono il sistema contributivo ( ad es. con Opzione Donna
    •  chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; 
    •  chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed ha anzianità contributive dopo il 31.12.2011.

    I nuovi coefficienti  per la prima volta dopo 5 revisioni precedenti dalla data della Rifoma Dini, prevedono una aumento delle rendite pensionistiche.

    La quota contributiva salirà infatti in media del 2,5% . Per fare un esempio un montante  contributivo di 300mila euro al 31.12.2022   si trasforma  nella pensione  a  62 anni, dal 1° gennaio 2023 in  14.646€ annui , cioè 336 euro in piu rispetto al 2022.

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    Pensioni lavoro marittimo: la Consulta detta nuove regole

    La Corte Costituzionale, con la Sentenza n.  224 del 7 novembre 2022,  si è espressa  sul  tema delle modalità di calcolo della pensione di lavoratori marittimi  e ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme che attualmente che non consentono a tali soggetti di calcolare la pensione escludendo dal computo il prolungamento contributivo nel caso in cui ne derivi  un risultato  sfavorevole per l'interessato.

    La questione era stata sollevata dal  Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 21 giugno 2021. Il  giudice  affermava che la Consulta  ha già dichiarato, in varie fattispecie, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 297 del 1982 quando, a fronte di un maggior apporto contributivo, vi sia una riduzione della pensione maturata.

    La  norma previdenziale al vaglio della Corte costituzionale 

    Va ricordato che l’art. 24 della legge n. 413 del 1984 prevede,  per i lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, che i singoli periodi di navigazione  svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengano prolungati , ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso.

    Inoltre, è previsto che la retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento sia ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso (art. 24, comma 4) e che, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi siano neutralizzati, ma solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione (art. 24, comma 5).

     Il combinato disposto dell’art. 24 della legge n. 413 del 1984 e dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che dispone che la pensione venga calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, determina poi l' effetto sfavorevole per il lavoratore , perche  nello spalmare la retribuzione percepita su un periodo più lungo, causa una riduzione dell’importo mensile di per gli ultimi cinque anni di lavoro e questo determina la diminuzione dell’importo della pensione.

    l'INPS Si è costituito in giudizio  affermando l'inammissibilità delle questioni  in quanto l’istituto della neutralizzazione contributiva riguarderebbe solo il caso in cui i contributi aggiuntivi derivino da un periodo di lavoro svolto successivamente al perfezionamento del requisito contributivo minimo e retribuito in misura inferiore. 

    La Corte di legittimità  conferma invece la fondatezza della questione posta dal Tribunale e  respinge le contestazioni dell'INPS . Afferma quindi, richiamando le proprie precedenti sentenze che " è irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio , si traducano in un danno e producano l'effetto di diminuire il trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente diritto." ragione per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l’art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati."

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    Rivalutazione pensioni 2022: tabelle importi e istruzioni

    Con la circolare 120 2022 INPS comunica ufficialmente   i dati  definitivi 2022 per la perequazione degli importi e dei limiti di reddito per l'accesso alle prestazioni  previdenziali e assistenziali INPS  2022, rispetto al 2021.

    Vengono fornite in allegato tutte le tabelle con tutti gli importi definitivi  delle prestazioni risultanti dal conguaglio sulla base dei seguenti valori:

    • Pensioni e limiti di reddito 1,90%
    • Limiti di reddito INVCIV totali 0,40%
    • Indennità INVCIV 0,90%

    Si ricorda che  quest'anno eccezionalmente il conguaglio viene anticipato a novembre  invece che gennaio 2023 per la norma prevista dal DL 115 2022  decreto Aiuti bis.  La misura  è stata dettata dalla intenzione di sostenere il potere di acquisto dei percettori di pensioni e trattamenti assistenziali  a fronte dell'impennata dell'inflazione in questi ultimi mesi.

    Il conguaglio è pari allo 0,2% in quanto l'indice definitivo calcolato dall'ISTAT per il 2021 è pari all'1,9 % mentre quello provvisorio applicato  a gennaio era stato dell'1,7.

    La circolare ricorda che le prestazioni interessate  sono quelle memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, anche erogate da enti diversi dall’Inps.

    Restano escluse invece:

    • le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per l'indennizzo per cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
    • le prestazioni a carattere assistenziale (Assegno sociale AS, Pensione Sociale PS, Invalidita civile INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi , legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
    • le prestazioni di accompagnamento a pensione  come ape sociale  e assegni dei fondi bilaterali (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
    • pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati 

    L’attribuzione del conguaglio derivante dalla perequazione  come di consueto si applica con il meccanismo  progressivo previsto dalla legge 448/1998, ovvero:

    a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

    b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

    c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

    L’adeguamento sarà  quindi integrale (pari al differenziale dello 0,20%) per trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a 2.062,32 euro mensili. 

    In tema di limiti di reddito per la cumulabilita tra trattamenti ai superstiti e redditi  gli scaglioni sono ridefiniti come segue:

    •  Per importi fino a 20.489,82 non è prevista alcuna decurtazione dell'assegno;
    •  per redditi personali  da tale importo  e fino a 27.319,76, la decurtazione del trattamento è  del 25% sul trattamento spettante. 
    • Per redditi  personali tra 27.319,77 e 34.149,70 la decurtazione e del 40% e 
    • per importi superiori la decurtazione dell'assegno pensionistico è  50 per cento. 
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    Aumento pensioni da ottobre 2022: tabella e istruzioni

    Il decreto Aiuti bis – n. 115 2022 – ennesimo intervento di emergenza del Governo a sostegno di famiglie lavoratori e imprese,  è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto 2022:   tra le principali e piu attese misure l'anticipo nell'autunno 2022 della rivalutazione delle pensioni  ordinariamente prevista a gennaio, per il quale sono stanziati circa 2 miliardi e 100 milioni. 

    La misura intende offrire una piccolo aiuto ai pensionati contro l'improvviso aumento dell'inflazione e il rincaro delle bollette  energetiche, 

    Il testo pubblicato  presenta una novità rispetto a quanto illustrato nella conferenza stampa  del Governo dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri : si era parlato infatti di una rivalutazione in autunno anticipata rispetto alla consueta data di gennaio e per una percentuale pari al 2%.  La misura  entrata in vigore  è invece piu articolata e prevede due  diverse modalità di applicazione per cui risulteranno:

    • aumenti del 2% per gli assegni fino a 35 mila euro lordi annui per  le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022  come anticipo della rivalutazione istat 2022 
    • per tutti gli assegni, senza limite di reddito,  conguaglio  anticipato a novembre 2022  della differenza tra inflazione prevista (1,7%) e quella effettiva 1,9%) sul 2021   (si tratta quindi dello 0,2%)

     Per entrambi a gennaio 2023 sarà effettuata la rivalutazione al tasso di inflazione effettiva,  ( già oggi calcolata attorno all'8%)  al netto di quanto già riconosciuto. Vediamo piu in dettaglio la norma e le prime istruzioni INPS giunte  con la circolare 114 del 13 ottobre 2022 

    Aiuti bis: anticipo  rivalutazione delle pensioni

    L'art 21 del DL 115 2022 prevede  nello specifico:

    "Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il poteredi acquisto delle  prestazioni pensionistiche, in via eccezionale: 

    1. il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;
    2. nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.“

    La percentuale della rivalutazione delle pensioni  di importo fino a 2692 euro mensili  a ottobre sarà quindi del 2%, per passare al 2,2% dalla pensione di novembre.

    Si specifica inoltre che l’incremento “non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.“

    Aumento  pensioni ottobre , novembre dicembre

    La circolare INPS 114 2022  si occupa in particolare dell'incremento del 2%  pensioni  di importo fino a 2692 euro mensili   e precisa che sono interessate le pensioni di vecchiaia e anticipate e le principali  prestazioni assistenziali (v. sotto in dettaglio)

    Sono  invece escluse dall'incremento:

    1. prestazioni di accompagnamento a pensione (Isopensione, Ape sociale)
    2. pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato
    3. indennizzo per cessata attività commerciale

    L'aumento si calcola tenendo conto delle fasce progressive di rivalutazione  previsto dalla legge 160-2019. 

    Di seguito la tabella degli aumenti  fornita dall'INPS

    Importo limite di applicabilità 

    € 2.692,00

    minimo INPS

    € 524,35

    % aumento

    2,00%

    DA

    A

    % aumento

    incremento massimo nella fascia

    incremento massimo di salvaguardia

    limite di salvaguardia

    1° fascia

    0

    € 2.097,40

    2,00%

    € 41,95

    2° fascia

    € 2097,41

    € 2.621,75

    1,80%

    € 9,44

    3° fascia

    € 2621,76

    € 2.692,00

    1,50%

    € 1,05

    4° fascia

    € 2692,01

    € 2744,44

    € 52,44

    € 2.744,44

    Il limite di salvaguardia è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 pari a € 2.744,44

    • L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, se dovuta.
    • Il predetto importo sarà identificato  nel cedolino da una specifica voce denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.
    • L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. 
    • Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
    • L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.
    • Gli importo riconosciuti sono ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.

    PENSIONI INPGI 

    In considerazione del fatto che la gestione INPGI lavoratori dipedentei è stata trasferita all’INPS a decorrere dal 1° luglio 2022 e che il Ministero vigilante ha ritenuto necessario che, prima del trasferimento, fosse applicata la perequazione definitiva per l’anno 2021 all’1,9%, deve ritenersi che l’importo su cui applicare l’incremento  sia quello già rivalutato all’1,9% in quanto “vigente” al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 115/2022.

    PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

    Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo  si applica:

    •  sulle  pensioni di inabilità 
    • sull’assegno mensile di assistenza
    • sulla pensione per sordi, e 
    • sulla pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

    La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico: 

    • indennità di accompagnamento,
    •  indennità per ciechi parziali,
    •  indennità per ciechi assoluti
    •  indennità di comunicazione,
    •  indennità di frequenza e indennità di talassemia.
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    Decorrenza pensione per i lavoratori autonomi: precisazioni INPS

    Con la  circolare 110  del 7 ottobre 2022 l'INPS interviene, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute e sentito il Ministero del Lavoro,  per chiarire la decorrenza  delle  pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi  nei casi in cui intervenga la regolarizzazione di periodi contributivi dopo la domanda  di pensione.

    L'istituto richiama quanto afffermato nel  messaggio operativo n. 29901 dell’11 dicembre 2007 in cui si chiariva agli uffici territoriali che  “il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni”.

    Decorrenza pensione anticipata  e assegni invalidita autonomi

     L’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevedeva che  la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.( come conferma la Corte di Cassazione in molte pronunce : tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio)

    Tuttavia, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità  specificava che se tali requisiti non presenti alla data della domanda, "risultino posseduti prima della definizione della domanda stessa " le pensioni possono essere ugualmente corrisposte.

    L’operatività della norma è stata poi estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità 

    Il criterio è stato confermato anche da lla sentenza della  Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355 del 14 giugno 1989 per cui l'istituto si è adeguato prevedendo che  il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi  dopo la domanda ma durante il procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

    In tali casi   la decorrenza della pensione  si colloca al primo giorno del mese successivo a quello in cui il è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, l'eventuale periodo  finestra.

    Decorrenza della pensione di vecchiaia

    Riguardo la pensione di vecchiaia la circolare ricorda , come previsto dall’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155 che la decorrenza si colloca al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nel caso di regolarizzazione di contributi,  dopo la  presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva. 

    Possibile però  anche per l'interessato chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

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    Ricongiunzione contributi: novità INPS per le domande

    Con la circolare 101 del 19 settembre 2022 INPS comunica  le novità sulle modalita di presentazione telematica della domanda di Ricongiunzione, Computo dei servizi e Costituzione di posizione assicurativa sul  portale www.inps.it

    Si tratta di miglioramenti legati ai progetti di digitalizzazione del PNRR  che hanno  l’obiettivo di incrementare il livello di automatizzazione dei servizi  per migliorare l'assistenza ai cittadini.

    Come preannunciato già con la circolare n. 46/2021  una delle innovazioni è stata la creazione di un punto di accesso unificato nel portale Riscatti e Ricongiunzioni, per l’invio telematico delle domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall’Inps.

    Ora il servizio viene implementato con nuove funzioni 

    Le nuove funzioni online del servizio Riscatti e ricongiunzioni 

    Si ricorda in primo luogo che è possibile presentare le domande  SOLO in forma telematica attraverso uno dei seguenti canali:

    1. Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
    2. Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
    3. Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Solo le  domande di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continueranno a essere presentate in modalità cartacea. Le implementazioni dell’applicativo per la gestione di tali casistiche saranno rese note con successivi messaggi.

    Per potere accedere al servizio del  portale “Riscatti, Ricongiunzioni e Computo”. , il richiedente deve essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Si accede cosi alle seguenti funzioni:Home Riscatti;Home Ricongiunzioni e Computo.

    Nella pagina iniziale  di ricongiunzione e compito si possono scegliere le seguenti funzionalità principali:

    • Nuova Domanda;
    • Consultazione Domande;
    • Manuale Utente.

    Sono presenti anche brevi informative  per ognuna delle prestazioni di trasferimento di contributi tra diverse gestioni

    Grazie alle novità introdotte nell’applicativo implementato l’utente  può:

    • – consultare il proprio estratto contributivo;
    • – verificare la correttezza e completezza dei servizi prestati e dei contributi versati apponendo un flag nella sezione apposita;
    • – inoltrare richieste di modifica e/o integrazione della propria Posizione Assicurativa attraverso gli applicativi dedicati, FASE (Fascicolo elettronico delle segnalazioni) e RVPA (Richiesta variazione posizione assicurativa);
    • – ricevere dalla procedura l’indicazione della tipologia di trasferimento contributivo per cui si può scegliere di presentare domanda in base alla propria situazione contributiva.