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    Pensioni PA 2025: nuove aliquote e limiti d’età

    Con il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025 l’INPS ha chiarito  le regole di calcolo delle pensioni retributive per i dipendenti del pubblico impiego  iscritti alle casse speciali:

    • CPDEL (enti locali)
    • CPS (sanitari)
    • CPI (insegnanti di scuole elementari e asili parificati)
    • CPUG (ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori)

    Le precisazioni si collegano a due interventi recenti: la Legge di Bilancio 2024 (nuove aliquote di rendimento) e la Legge di Bilancio 2025 (limiti di collocamento a riposo nella PA).

    Vediamo in pratica cosa cambia.

    Nuovi limiti di età

    Dal 1° gennaio 2025 per il pubblico impiego non è più previsto il collocamento d’ufficio a 65 anni.  Il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio è allineato a 67 anni, in coerenza con l’età per la pensione di vecchiaia nel settore privato.

    Resta la possibilità di trattenimento in servizio, previo consenso e nei limiti organizzativi, fino a 70 anni.

    Aliquote di rendimento: quando si applicano le vecchie e quando le nuove

    Le nuove aliquote introdotte dalla manovra 2024 non si applicano in tutti i casi. L’INPS conferma le deroghe che mantengono le vecchie aliquote più favorevoli in specifiche situazioni.

    Continuano a valere le vecchie aliquote

    • Collocamento d’ufficio per raggiunti limiti di età o di servizio (67 anni).
    • Pensione di vecchiaia liquidata da CPDEL, CPS, CPI o CPUG.
    • Dipendenti di enti divenuti privati ma rimasti iscritti alla CPDEL.
    • Pensione in cumulo quando il rapporto con la PA cessa per limiti ordinamentali.
    • Trattenimento oltre i 67 anni con dimissioni prima dei 70 anni.

    Si applicano le nuove aliquote nei casi di:

    • Dimissioni volontarie prima dei 67 anni.
    • Pensione anticipata senza raggiungere i limiti di età, salvo specifiche deroghe.

    Ci sono inoltre  i seguenti casi particolari:

    APE sociale:

    • Vecchie aliquote per la pensione di vecchiaia (anche in cumulo).
    • Nuove aliquote per la pensione anticipata con anzianità retributiva < 15 anni al 31/12/1995.

    Lavoratori precoci: tutele confermate per chi ha maturato e certificato il diritto entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dalla decorrenza dell'assegno.

    Casi particolari e tabella di riepilogo

    In sintesi

    Tipo di uscita Età Aliquote applicate
    Collocamento d’ufficio per limiti di età/servizio 67 anni Vecchie
    Dimissioni volontarie prima dei 67 < 67 anni Nuove
    Trattenimento in servizio con dimissioni 67–70 anni Vecchie
    Pensione in cumulo con cessazione per limiti 67 anni Vecchie
    Pensione anticipata (senza limiti) < 67 anni Nuove
    Vecchiaia dopo APE sociale 67 anni Vecchie
    Anticipata dopo APE sociale (<15 anni retributivi al 31/12/1995) < 67 anni Nuove
    Lavoratori precoci (diritto certificato entro 31/12/2023) Qualsiasi Vecchie
    Per ulteriori dettagli:

  • Pensioni

    Pensioni Italia-Albania: istruzioni per le domande

    Dal 1° luglio 2025 è in vigore l’Accordo bilaterale tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la Legge n. 29/2025. L’Accordo garantisce il principio della portabilità dei diritti previdenziali, parità di trattamento tra cittadini e collaborazione tra istituzioni. Si applica a tutte le principali assicurazioni obbligatorie (IVS, disoccupazione, malattia, maternità), incluse la Gestione separata e la Gestione pubblica.

    INPS ha pubblicato il 1 luglio 2025 le istruzioni nella circolare 106 2025 e nel messaggio 2211  del 10 luglio ha specificato le modalità operative per le domande (v. ultimo paragrafo)

    Di seguito una sintesi delle principali indicazioni dell'Istituto.

    Pensioni e totalizzazione internazionale

    I lavoratori che non maturano il diritto autonomo a pensione in uno dei due Paesi possono totalizzare i periodi non sovrapposti svolti in Italia e Albania, a patto di avere almeno 52 settimane di contribuzione. 

    L'importo viene calcolato con il metodo pro-rata. I periodi inferiori all’anno, non sufficienti a garantire il diritto autonomo, vengono utilizzati dall’altro Stato per perfezionare la prestazione.

    In caso di pensioni in regime speciale (es. per determinate professioni), la totalizzazione vale solo tra periodi maturati in regimi analoghi. Le pensioni integrate al minimo sono concesse solo se il beneficiario risiede nello Stato che eroga l’integrazione.

    Le domande si presentano all’INPS o all’ente albanese ISSH a seconda del Paese di residenza. L’INPS di Perugia è il Polo specializzato per le richieste provenienti dall’Albania. I modelli di scambio dati sono bilingue, come i formulari IT/AL (es. domanda di vecchiaia, certificazione periodi, decisione, perizia medica ecc.).

    I modelli da utilizzare per distacchi e pensione

    DISTACCO

    Le aziende italiane che distaccano lavoratori in Albania possono mantenere la contribuzione nel sistema italiano per un massimo di 24 mesi, previa richiesta del certificato IT/AL 101 da presentare all’INPS. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi.

    Il personale diplomatico, pubblico o privato, può optare per il mantenimento della legislazione previdenziale del proprio Paese d’origine (entro 3 mesi dall'inizio dell’attività o dalla data di entrata in vigore). L'INPS rilascia il modello IT/AL 103, previa verifica dei requisiti.

    Sono previste eccezioni concordate tra le autorità dei due Stati, in caso di situazioni particolari che richiedano deroghe al principio di territorialità.

    Modello Finalità
    IT/AL 101 Certificato di copertura contributiva per distacco
    IT/AL 103 Opzione contributiva per personale diplomatico
    IT/AL 205 Certificazione periodi assicurativi
    IT/AL 2 Domanda di pensione vecchiaia/anticipata
    IT/AL 4 Domanda di pensione di invalidità/inabilità
    IT/AL 303 Esportabilità prestazioni disoccupazione

    Prestazioni di disoccupazione, malattia e scambio dati tra istituzioni

    In materia di disoccupazione, il diritto alla prestazione può essere riconosciuto in Italia anche totalizzando periodi assicurativi albanesi, se il lavoratore ha almeno 6 mesi di contribuzione italiana. Le informazioni tra enti sono scambiate con i formulari IT/AL 301 e AL/IT 302A. La NASpI può essere riconosciuta in base ai soli requisiti italiani, anche senza totalizzazione.

    Le prestazioni in denaro per malattia (anche tubercolosi) e maternità sono erogate dallo Stato dove il lavoratore è assicurato, ma i requisiti possono essere perfezionati anche con periodi assicurativi dell’altro Stato (formulari IT/AL SM).

    L’accordo prevede, inoltre:

    • esenzione da imposte e legalizzazioni per i documenti previdenziali;
    • validità delle domande e ricorsi presentati in uno dei due Stati anche per l’altro;
    • collaborazione tra autorità per recupero indebiti (modelli R01, R02, R03);
    • scambio elettronico di dati tra le istituzioni dei due paesi e protezione delle informazioni personali (Allegato 1 dell’Accordo).

    Domanda di pensione in regime di convenzione Italia Albania

    Il Messaggio INPS n. 2211 del 10 luglio 2025 fornisce le istruzioni operative per la presentazione e gestione delle domande di pensione (da parte degli operatori INPS) nell’ambito dell’Accordo e dell’Intesa amministrativa tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° luglio 2025.

    L'istituto specifica in particolare che  per presentare la domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale tra Italia e Albania, 

    1 –  I residenti in Italia ( sia italiani che albanesi)  devono utilizzare il servizio online dell’INPS dedicato alle pensioni internazionali. 

    Il modulo di domanda è accessibile al seguente link Domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale:

    Per compilare correttamente la domanda, è necessario:

    • Accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
    • Selezionare l’Albania come Paese convenzionato.
    • Indicare eventuali periodi assicurativi maturati in Albania.
    • Allegare la copia del documento di identità albanese ( se cittadini albanesi).

    Se i periodi assicurativi in Albania sono anteriori al 2012, allegare obbligatoriamente la “Dichiarazione dello storico lavorativo” e altra documentazione a supporto (es. buste paga, libretti di lavoro).

    Specificare nella sezione “note” se si richiede la pensione “ridotta/reduktuar” albanese.

    2 –   I residenti in Albania, invece, devono presentare la domanda tramite l’Istituto albanese ISSH, che la trasmetterà all’INPS – Polo di Perugia.

    L’eventuale liquidazione è retroattiva dal 1° luglio 2025, con valuta albanese convertita in euro secondo la media mensile precedente l’entrata del pro-rata estero.

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    Cassa Geometri: nuova pensione Opzione Donna

    La Cassa Geometri ha previsto con delibera del 24 giugno 2024  l’introduzione di un regime agevolato temporaneo per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafico-contributivi (60 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva) per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 3, c. 3, del Regolamento di previdenza ed assistenza.

    In data 15 gennaio 2025 è intervenuta l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

    Vediamo più in dettaglio come funziona.

    Opzione Donna in Cassa geometri

    La misura prevede una riduzione della percentuale di abbattimento della quota reddituale per le professioniste che scelgono l’accesso anticipato alla pensione. 

    In particolare, detta percentuale di abbattimento, che in via ordinaria è dell’1% per ogni mese di anticipo rispetto ai 67 anni, sarà ridotta allo 0,5% per le domande presentate dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2035. 

    Inoltre, la quota minima di abbattimento sarà dimezzata, passando dal 12% al 6%.

    Scarica qui  nuovo testo  del Regolamento previdenziale aggiornato al 2025

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    Medici e docenti riammessi in servizio dopo la pensione: istruzioni INPS

     La circolare  INPS n. 30 del 30 gennaio 2025  illustra gli  effetti contributivi e della sospensione delle pensioni per i dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e i docenti universitari di medicina e chirurgia, riammessi in servizio dopo il pensionamento per vecchiaia (non prima del 1° settembre 2023) fino al compimento del 72° anno di età.

     Le novità derivano dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,  che ha modificato il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 consentendo  la riammissione in servizio dei professionisti sanitari già pensionati, su richiesta, fino al 72° anno di età, entro il 31 dicembre 2025.

    Coloro che scelgono di riprendere servizio devono optare tra mantenere il trattamento pensionistico o ricevere lo stipendio per il nuovo incarico.

    In caso di scelta dello stipendio, la pensione viene sospesa fino alla fine dell’incarico.

    Vediamo le principali indicazioni in sintesi.

    Medici e docenti riammessi in servizio : iscrizione e Contribuzione

    I riammessi in servizio devono iscriversi alla Cassa che eroga la loro pensione (CPS o CTPS) e versare i contributi secondo le aliquote ordinarie:

    • CPS: 32,65% (23,80% a carico del datore, 8,85% a carico del lavoratore).
    • CTPS: 33,00% (24,20% a carico del datore, 8,80% a carico del lavoratore).

    Gli obblighi contributivi per trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) variano a seconda del tipo di contratto.

    Permanenza dell’iscrizione al Fondo Credito e obblighi per la NASpI: dopo il servizio, è possibile richiedere una quota aggiuntiva di pensione o un’indennità una tantum.

    Medici e docenti riammessi in servizio : indicazioni per i Flussi Contributivi

    I datori di lavoro devono trasmettere mensilmente i dati tramite il flusso Uniemens/ListaPosPA con specifici codici (vedi tabella).

    Resta fermo l'obbligo di correzione delle denunce non conformi indicando l’elemento V1, Causale 5 per correggere i dati comunicati in modo errato.

    Tabella Uniemens:

    Categoria di Lavoratori Codice <Tipo Impiego> Codice <Tipo Servizio> Note
    Dirigenti medici e sanitari del SSN, Dirigenti sanitari del Ministero della Salute 50 4 – Servizio Ordinario Riammissione ai sensi dell’Art. 4, comma 6-bis, D.L. 215/2023 (Legge 18/2024)
    Docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia 51 4 – Servizio Ordinario Stesse condizioni dei dirigenti medici

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    Gestione separata: la valorizzazione dei periodi esteri ante 1996

    La circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2025 introduce importanti aggiornamenti relativi alla valorizzazione dei periodi contributivi esteri per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, si concentra sulle modalità di riconoscimento dei periodi assicurativi collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, chiarendo il loro impatto sul conseguimento della pensione in regime internazionale. L'obiettivo principale è coordinare le normative italiane con quelle europee e bilaterali, rispettando le caratteristiche nazionali di sicurezza sociale.

    Una delle principali novità riguarda l'applicazione del principio di totalizzazione internazionale per i periodi esteri antecedenti al 1996. La circolare ribadisce che tali periodi possono essere utilizzati, purché sia rispettato il minimale contributivo richiesto in Italia (52 settimane o secondo le specifiche delle convenzioni bilaterali tra gli Stati).

     Inoltre, chiarisce che per i lavoratori con anzianità contributiva precedente al 1996, non è necessario soddisfare il requisito dell'importo soglia per la pensione di vecchiaia e che alcune modalità di pensionamento anticipato non sono applicabili

    Infine, la circolare fornisce indicazioni specifiche per i casi in cui il lavoratore sia iscritto anche ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.

    Vediamo maggiori dettagli nei paragrafi seguenti

    Novità su contributi alla Gestione separata antecedenti il 1996

    La circolare specifica che, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, alcune condizioni introdotte successivamente non si applicano.  Si tratta in particolare di :

    • Requisito dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia: Non è necessario che il trattamento pensionistico raggiunga una determinata soglia minima per essere riconosciuto.
    • Esclusione di alcune modalità di pensionamento anticipato: Non è possibile accedere alla pensione anticipata a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva né alla pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. 

    Periodi esteri e Gestione separata: casi di doppia iscrizione

    Quando l’assicurato alla Gestione separata risulta iscritto anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria in Italia, i periodi contributivi esteri precedenti al 1° gennaio 1996 possono essere valorizzati per ottenere un trattamento pensionistico in regime internazionale attraverso gli strumenti di cumulo previsti dalla normativa italiana. Questi strumenti includono:

    • Computo (art. 3 del DM 2 maggio 1996, n. 282): Consente di trasferire i contributi versati presso un’altra gestione al fine di cumularli nella Gestione separata.
    • Cumulo (art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184): Permette di unire i periodi contributivi di più gestioni senza necessità di trasferirli.
    • Totalizzazione nazionale (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42): Consente di combinare i periodi assicurativi di diverse gestioni per maturare il diritto a una pensione unitaria, proporzionale ai contributi versati in ogni gestione.
    • Cumulo agevolato (Legge 24 dicembre 2012, n. 228): Simile alla totalizzazione, ma con condizioni più favorevoli e un meccanismo semplificato.

    La circolare ricorda infine che  ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.

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    Pensione erogata dopo il decesso: recupero credito per l’ente

    Nella Risposta a interpello 7 del 17 gennaio 2025  l''Agenzia si occupa di un caso di indebita corresponsione di emolumenti pensionistici e delle conseguenti implicazioni fiscali legate alla restituzione delle somme percepite.

     Il tema si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che  ha introdotto il credito d’imposta per i sostituti d’imposta in relazione a somme indebitamente versate. Tale normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e una corretta gestione dei rapporti fiscali tra sostituti d’imposta, erario e soggetti coinvolti in episodi di ripetizione di indebito.

    Nell'interpello in particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come il sostituto d’imposta debba operare per beneficiare del credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite. 

    L'analisi si concentra sul quesito posto da un’istituzione, indicata come [ALFA], che ha erogato indebitamente una pensione dopo il decesso del beneficiario e ha successivamente ottenuto una pronuncia giudiziaria che dispone la restituzione parziale degli importi. 

    Vediamo piu in dettaglio il caso e le indicazioni dell'amministrazione finanziaria.

    Rimborso per pensione indebita: il caso

    Il caso analizzato riguarda l’istituzione prevdidenziale  che, tra settembre 2016 e aprile 2018, ha corrisposto erroneamente emolumenti pensionistici a un soggetto  deceduto il 18 settembre 2016. Questo errore si è verificato per la mancata conoscenza dell’avvenuto decesso.

     Per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, l’istituzione ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti dell’erede legittimo, indicato come [GAMMA], e di un istituto bancario, [DELTA], che deteneva parte delle somme erogate su un conto corrente intestato al defunto.

    Il Tribunale ha emesso una sentenza in data 14 luglio 2024, ordinando a [GAMMA] e a [DELTA] di restituire rispettivamente diverse porzioni delle somme ricevute, inclusi gli interessi legali. Tuttavia, la sentenza è suscettibile di appello, pur essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura civile. 

    L’istituzione ha inoltre evidenziato che le somme in questione erano state soggette a ritenute fiscali operate in qualità di sostituto d’imposta. Nel quadro di questa complessa vicenda, [ALFA] ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo agli adempimenti necessari per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, pari al 30% delle somme recuperate.

    Credito di imposta e pensione indebita: la risposta del’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito sottolineando che il diritto al credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere contestata la legittimità della richiesta di restituzione. Ciò significa che, indipendentemente dalle modalità con cui le somme vengono restituite (ad esempio, in forma rateale o con ritardi), il credito d’imposta spetta al sostituto d’imposta una volta accertata la definitività della pretesa alla restituzione. 

    Inoltre, l’Agenzia ha precisato che il credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali, deve essere riportato nel modello 770 del 2025, quadro SX, colonna 5. 

    Contestualmente, l’istituzione dovrà emettere una Certificazione Unica a nome del defunto, indicando nella sezione “Somme restituite” l’importo netto delle somme recuperate. Tale procedura consente al sostituto d’imposta di compensare il credito d’imposta senza limiti di importo, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

     L’Agenzia ha infine chiarito che, nelle more di un’eventuale impugnazione della sentenza, [ALFA] può già fruire del credito per le somme effettivamente restituite, indipendentemente dall’identità del soggetto che effettua la restituzione, purché si tratti di somme imputabili al defunto o ai suoi eredi.

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    Cessione quinto: controlli automatici sui rinnovi dal 2025

    Con il messaggio 85 del 10 gennaio 2025 INPS informa  sulla nuova funzione di controllo sul rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS mediante cessione di un quinto della pensione, regolato dall'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950.

    La nuova funzione  presente sulla piattaforma prevede il blocco automatico di eventuali richieste di rinnovo che non rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente.

    Vediamo di seguito i dettagli sulla normativa e le novità.

    Controlli automatici e procedura “Quote Quinto”

    Va ricordato che l'articolo 39 stabilisce che i pensionati possono rinegoziare i prestiti con banche o finanziarie solo rispettando precisi limiti temporali: 

    • almeno due anni per cessioni quinquennali e
    •  quattro anni per quelle decennali. 

    Inoltre, se il prestito precedente è stato estinto anticipatamente, deve passare almeno un anno prima di stipularne uno nuovo.

    infine, la Banca d'Italia impone che almeno due quinti delle rate del vecchio contratto siano stati pagati prima di rinnovarlo. 

    L'INPS  come ente che gestisce i pagamenti informa quindi che è stata implementata  una funzione automatica nel sistema "Quote Quinto" per bloccare i rinnovi che non rispettano i limiti di legge. La documentazione cartacea o inviata tramite PEC sarà accettata solo se riguarda casi specifici, come l'estinzione del prestito. 

    Per i contratti in sospeso notificati prima dell'attivazione del sistema automatico, le verifiche sono effettuate manualmente.

    Rinnovi cessione quinto: Esempi pratici e deroghe

    Il messaggio  85 2025 precisa quindi che :

    • I prestiti quinquennali possono essere rinnovati con un piano decennale anche prima di due anni, a patto che il vecchio finanziamento sia estinto. 
    • I tempi di attesa per il rinnovo si calcolano in base ai due quinti delle rate, con arrotondamenti al mese più vicino. 
    • Alcuni prestiti trasferiti dalla busta paga alla pensione non seguono queste regole. 
    •  L'  INPS non verifica la condizione di un anno minimo di attesa dopo l'estinzione anticipata, lasciandola alla responsabilità delle parti coinvolte.