• Pensioni

    Riscatto contributi anche per i diplomi ITS: prime istruzioni

    La Circolare INPS  n. 98 del 25 novembre 2024 introduce importanti chiarimenti sulla gestione delle domande di riscatto ai fini pensionistici per i percorsi formativi degli ITS Academy, istituiti dalla Legge n. 99 del 15 luglio 2022. 

    Questi istituti, che hanno il compito di formare tecnici superiori con competenze tecnologiche avanzate, sono parte del sistema terziario di istruzione.

    La principale novità   dal punto di vista previdenziale è la possibilità di riscattare i percorsi formativi ITS ai fini pensionistici, a condizione che questi siano stati completati in contesti accreditati. Si introduce inoltre un sistema di attestazioni formali, a carico degli istituti, per certificare la conformità dei diplomi alle norme vigenti.

    Le regole  operative per il riscatto dei percorsi ITS Academy sono molto simili a quelle per le lauree,  tranne che per i  requisiti aggiuntivi legati all’accreditamento degli istituti e alla specificità dei percorsi formativi. Per chi intende riscattare questi periodi, sarà essenziale fornire la documentazione certificata dagli ITS stessi.

    Vediamo piu in dettaglio i contenuti della circolare  .

    Riscatto diplomi ITS: il percorso di istruzione

    La disciplina del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previdenziali  si basa sulle disposizioni del Decreto Legislativo n. 184/1997, integrate dalla Legge n. 99/2022. Come detto pero  il nuovo quadro normativo introduce standard più rigorosi, come l'obbligo per gli ITS di attestare la durata effettiva e la validità legale dei percorsi formativi. Rimane invece esclusa la possibilità di riscatto per i corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), regolati dalla Legge n. 144/1999.

    Si ricorda che  possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore  IFTS – della durata di almeno 800 ore.

    I titoli, rilasciati con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, sono:

    1. diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di quinto livello EQF che ha la durata di quattro semestri, con almeno 1800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, 
    2. diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di sesto livello EQF con durata di sei semestri, con almeno 3000 ore di formazione corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente

    Riscatto diplomi ITS ACADEMY: Requisiti professionali e aree

    La Circolare n. 98 del 25 novembre 2024, richiamando la Legge n. 99/2022, specifica che le figure professionali e le aree tecnologiche degli ITS Academy devono essere definite tramite decreti ministeriali che non sono stati ancora emanati .

     Fino alla definizione di nuove aree tecnologiche, ciascun ITS Academy continua a fare riferimento alle aree individuate dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008, che includono settori come:

    • Efficienza energetica.
    • Mobilità sostenibile.
    • Nuove tecnologie per il made in Italy.
    • Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
    • Tecnologie applicate ai beni culturali e al turismo.
    • Nuove tecnologie per la vita.

    Le figure professionali i riferimento sono definite in relazione a ciascuna area tecnologica e possono essere articolate in profili specifici attraverso la programmazione dell’offerta formativa a livello regionale e da eventuali  decreti successivi-

    Riscatto ITS Academy: similarità con il riscatto della laurea

    La disciplina del riscatto  dei diplomi conseguiti negli ITS Academy si basa sul Decreto Legislativo n. 184/1997, che regola anche il riscatto degli anni di studio universitari. Questo include l'obbligo di effettuare valutazioni tecniche sui percorsi, i requisiti di accesso e la conformità dei titoli.

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    Validità dei periodi riscattabili: Come per il riscatto della laurea, sono ammissibili solo i periodi che rientrano nella durata legale del corso di studi. Periodi fuori corso o non conformi alla durata standard non sono riscattabili.

    Modalità di calcolo: Il calcolo degli oneri segue le stesse modalità previste per i corsi universitari, con possibilità di riscatto agevolato in alcuni casi.

     Si ricorda che la normativa prevede che gli iscritti possano riscattare il periodo di frequenza, con la possibilità di dedurre ai fini IRPEF i relativi contributi o, in alternativa, detrarli nella misura del 19% da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. 

    Per quanto riguarda la procedura di riscatto, l'INPS offre un servizio telematico per la presentazione delle domande di riscatto dei periodi di studio. Gli interessati possono accedere al portale dell'INPS utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e seguire la procedura guidata per la richiesta di riscatto.

    Il periodo transitorio e la certificazione degLi ITS

    Inps precisa che   per la  legge n. 99/2022, gli ITS che realizzino le condizioni  richieste  si intendono temporaneamente accreditati per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 e che  è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni previste dalla normativa 

    L'istituto ritiene, dunque, che la facoltà di riscatto possa riconoscersi 

    al titolo conseguito, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 99/2022, purché l’ITS lo abbia conferito  in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo, s

    oppure, al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della legge n. 99/2022 purché, all’atto del conferimento, l’ITS versasse comunque in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 99/2022. 

    In ogni caso deve risultare che il titolo rientri in uno di quelli definiti  dalla norma o sia equivalente ed equipollente a uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto delle medesime disposizioni.   

    Ciò posto, le Strutture territoriali devono sempre acquisire dall’ITS una dichiarazione con la quale il medesimo attesti che il diploma chiesto a riscatto sia uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi e in conformità dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e indichi in ogni caso il tipo di diploma, l’area tecnologica, la figura professionale e la normativa specifica.

    La circolare  infine precisa che per ogni eventuale dubbio inerente all’entità, alla natura, alla qualificazione dei corsi e dei titoli, e al regime di accreditamento, deve essere inoltrato un apposito quesito ai competenti ITS o al Ministero dell’Istruzione e del merito.      

  • Pensioni

    Comunicazione redditi autonomi pensionati in scadenza il 31 ottobre

    L'INPS ha pubblicato il  Messaggio n. 3077 del 19.9.2024   in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sull'obbligo di dichiarazione reddituale.
     L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992  prevede infatti  che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico  la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello  previsto per la dichiarazione dei redditi. 

    Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024  i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.

    Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS  sui soggetti obbligati ed esclusi e sulle modalità di invio della dichiarazione. Per utlteriori dettagli si rimanda al testo del Messaggio.

    Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione reddituale- Soglia redditi esenti 2023

    Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

    – i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
     – i titolari di pensione di vecchiaia.

     i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,

     i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);

     i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

    I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti  sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.

    Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo 

    • i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto, sono esentati  qualora  abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a   7.383,22 euro.
    • i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private  non hanno rilievo  .
    •  le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
    • Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
    • le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
    •  le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
    •  i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.

    Dichiarazione a preventivo

    Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: pensionati ex INPGI e lavoratori sportivi

    L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto le istruzioni  si applicano  anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.

    Dal 1° luglio 2023  inoltre si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo . Pertanto si applicano le istruzioni anche ei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, che svolgono lavoro sportivo

    Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare

    La dichiarazione  reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati  oppure

    • direttamente online sul sito www.inps.it,  autenticandosi con SPID , CIE o  CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione  Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo  pannello  occorre  scegliere  la  Campagna  di  riferimento:  nella fattispecie, 2024 ( dichiarazione redditi per l’anno 2023)
    •  attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

    REDDITI DA DICHIARARE

    I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

    Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

    Le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo

     Il messaggio ricorda che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.

  • Pensioni

    APE sociale riconfermata: le regole

    La pensione anticipata   con APE SOCIALE per alcune categorie di lavoratori  si conferma anche per  2025 . Lo prevede un articolo del decreto fiscale 155 2024  pubblicato in GU, che contiene il finanziamento per i maggiori oneri richiesti al bilancio statale  per l'agevolazione fino al 2028.

    Si tratta di 110 milioni di euro. Il decreto non entra nel merito della disciplina applicativa  

    Ricordiamo di seguito  le regole aggiornate della misura,  introdotta  in forma sperimentale nel 2017.

    APE Sociale:  cos'è

    APE è l'anticipo pensionistico con un assegno ponte  che viene concesso su domanda fino all'età per la pensione di vecchiaia,  ad alcune categorie di lavoratori  piu svantaggiati (disoccupati , addetti a mansioni usuranti, disabili o caregivers)   con costi interamente a carico dell'INPS.E' stato istituito nel 2017 in forma sperimentale e piu volte prorogato , fino al 2024  con la legge 213 2023.

    L'importo corrisponde a quello della pensione calcolata al momento di raggiungimento dei requisiti ma con tetto massimo a 1500 euro mensili.

    Con la legge di bilancio 2022 sono stati modificati alcuni requisiti di accesso ( chiariti dall'INPS nella circolare n. 62 del 25 maggio 2022); 

    La legge n. 213 del 2023  invece ha stabilito che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( nelle condizioni e con i requisiti contributivi elencati sotto)  fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

    ATTENZIONE.  Le nuove disposizioni trovano applicazione anche :

    • per  coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, e 
    • per i  soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

    Nuova incumulabilità con i redditi da lavoro

    A seguito delle modifiche della legge  213 2023,

    1. per coloro  che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità con  redditi  da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui
    2. Per coloro che acquisiscono i requisiti  di accesso nel 2024 invece   è prevista la decadenza dall’indennità con 
      • attività di lavoro dipendente o autonomo con qualsiasi reddito ;
      • lavoro autonomo occasionale con redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

    ATTENZIONE : 

    1. I limiti operano fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia 
    2. I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore
    3. rileva anche il reddito  annuo derivante dall’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

    In  caso di violazione dei divieti l'indennità  APE percepita diviene indebita e la Struttura territoriale INPS procede al  recupero.

    La comunicazione all'INPS  di attività di lavoro dipendente o autonomo, con  superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi  va effettutata  entro 5 giorni dall’evento.

    Decorso tale termine sono dovuti anche gli interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.

    In ogni caso, l’Istituto verifica in autonomia con l'incrocio delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

    APE sociale 2024:    domande e decorrenza dell'assegno 

     Nella circolare 35 2024 INPS ha comunicato che i modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio  sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.

    Le scadenze per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti di accesso  sono le seguenti:

    1. 31 marzo con risposta  INPS entro il 30 giugno
    2. 15 luglio  con risposta entro il 15 ottobre e 
    3.  30 novembre, con risposta entro il 31 dicembre.

     Resta valida la raccomandazione di presentare  le domande di certificazione del diritto e di accesso all'Ape insieme qualora si sia  già in possesso dei requisiti, in modo da non perdere delle mensilità, in quanto l'Ape decorre dalla richiesta dell'assegno  (e non della certificazione) previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

    Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande  residueranno le necessarie risorse finanziarie

    Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

    APE sociale:   riepilogo requisiti 2024

    Le categorie ammesse alla fruizione dell'APE sociale sono:

    1 – DISOCCUPATI 

    Dal 1° gennaio  2022 possono accedere all'APE sociale  i disoccupati , con almeno 30 anni di contributi versati che hanno appena terminato la fruizione di NASPI o DISCOLL senza la finestra di 3 mesi, in vigore  fino al 2021.

                Sono ammessi  anche:

    • i lavoratori licenziati durante e dopo il periodo di prova o a seguito della cessazione dell'attività aziendale 
    • i disoccupati con parziale attività lavorativa (incapienti) Sarà verificata dall'inps con i  centri per l'impiego.

    2 – Soggetti ad ATTIVITA GRAVOSE E USURANTI

    Per i lavoratori con attività gravose ( elencate nell'allegato 3 della legge di bilancio 2022  (QUI L'ELENCO)  che sostituisce l'allegato A del DI 5.2.2018)

    Per il requisito ridotto di 32 anni sono ammessi:

    • – gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, con codici Istat presenti nell’allegato 3;
    • – i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
    • – i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.

    Il soggetto deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate nell'elenco.

    Per le lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.

    Per la domanda di certificazione sono richiesti i seguenti documenti :

    • -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
    • -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
    • -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni  del datore di lavoro, con una dichiarazione,  firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.

    3 -CAREGIVERS 

    lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un  parente di primo o secondo  grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave, con 30 anni di contributi versati;

    4 – INVALIDI 

    invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, con 30 anni di contributi versati .

    Compatibilità con altre prestazioni 

     L'Ape sociale :

    • è compatibile con il reddito di cittadinanza,  l'assegno di inclusione, l'assegno sociale 
    • non è  compatibile con il reddito di emergenza COVID 
    • non è compatibile con Naspi, Dis coll,  e Iscro, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.

    Queste ultime, se già erogate verranno recuperate dall'INPS.

  • Pensioni

    Cumulo pensionistico periodi in organizzazioni internazionali: novità

    La Circolare INPS  n. 87 del 01 agosto 2024 introduce  una novità  in merito al il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.

     In particolare  si estende la possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anticipata.

    Vediamo una sintesi delle indicazioni fornite dell'istituto.

    Modalità e condizioni del cumulo pensionistico con periodi internazionali

    La novità è stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. 

    In dettaglio, la nuova disposizione consente ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato in organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso tali organizzazioni con quelli maturati presso vari fondi previdenziali italiani anche  per raggiungere i requisiti necessari alla pensione anticipata, ampliando così le opportunità di pensionamento .

    Si riorda che le gestioni previdenziali interessate da questa disposizione includono:

    1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    2. Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
    3. Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
    4. Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
    5. Regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria per i liberi professionisti, disciplinati dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    Condizioni per il Cumulo

    • Non Sovrapposizione dei Periodi: I periodi di assicurazione da cumulare non devono sovrapporsi tra loro.
    • Durata Minima dei Periodi: I periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana devono avere una durata totale di almeno 52 settimane.
    • Destinatari: Possono esercitare il diritto di cumulo i cittadini dell’Unione europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera.

    Cumulo periodi internazionali domande e decorrenza pensione

    La domanda per il cumulo dei periodi assicurativi deve essere presentata presso l’ente previdenziale competente.

    I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Tuttavia, la decorrenza non può essere antecedente al 1° luglio 2023, in quanto il decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.

    Monitoraggio delle Domande

    L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge prevede il monitoraggio delle domande di pensione per identificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Le modalità di attuazione del monitoraggio sono disciplinate nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015.

    La circolare rimanda alle istruzioni delle circolari n. 71/2017 e n. 50/2022 per aspetti non espressamente trattati.

  • Pensioni

    Ricongiunzione Casse professionisti-INPS: condivisione digitale dei dati

    Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023 è stata adottata la convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

     INPS lo ha comunicato con il messaggio  1739 2023

    AGGIORNAMENTO 1 AGOSTO 2024 

    Con il messaggio 2770 del 31 luglio è stato prcisato che ad oggi sono 9 le casse private che hanno aderito alla convenzione. 

    ENPAM e la Cassa Geometri,  in qualità di Casse pilota che hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture e know-how, hanno completato le operazioni di natura tecnica per consentire l’allineamento delle rispettive piattaforme  per cui da mese di settembre 2024, tra l’INPS e le predette Casse lo scambio delle informazioni, , potrà avvenire esclusivamente tramite il canale telematico. L

    e medesime azioni di coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie 

    Ricongiunzione contributiva

    Si ricorda che sia i lavoratori dipendenti pubblici e privati che i liberi professionisti   hanno la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le  diverse  forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo al momento della domanda .

    Fino ad oggi  per la gestione unitaria dei dati avveniva  uno scambio di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).

    Con la nuova convenzione viene disciplinato  lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni  e la consultazione incrociata  dei dati relativi alle domande  

    I servizi per l’attuazione di quanto indicato all’articolo 1 della convenzione quadro sono dettagliati nei relativi Allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della stessa.

    I criteri tecnici per la fruibilità dei servizi per lo scambio delle informazioni in oggetto sono definiti nell’Allegato n. 3 alla convenzione quadro.

    La fasi della   ricongiunzione contributiva  per le Casse professionali

    In una prima fase  lo scambio telematico  ha riguardato esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa professionale  accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e l’invio  da parte dell’Istituto (cfr. l’Allegato n. 1, sezione B1, e l’Allegato n. 2, sezione D2).

    La stipula delle convenzioni avviene con firma digitale e il relativo versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, va assolto in modalità elettronica.

    Per l’avvio dell’iter di convenzionamento le Casse professionali devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: [email protected].

    Ricongiunzione Casse-INPS: al via gli scambi  online

    Nel messaggio del 4 luglio 2023 INPS  informa che sono disponibili i seguenti nuovi servizi online per le Casse aderenti:

    1.  richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione (cfr. l’Allegato 1, sezioneb.1,dellaconvenzione);
    2. invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.2, della convenzione);
    3. richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione e consultazione  dello stato della richiesta di riesame (cfr. l’Allegato 1,sezione b.3,della convenzione);
    4. invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS (cfr. l’Allegato 2, sezione d.4, della convenzione);
    5. notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.5, della convenzione).

    La fase successiva, invece, riguarderà i servizi relativi alla ricongiunzione  previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità  attualmente in uso.

  • Pensioni

    Pensione di reversibilità: a chi spetta?

    La Corte di Cassazione, sezione lavoro,  con ordinanza 22 maggio 2024, n. 14287 ha ribadito un orientamento consolidato in tema di Pensione di reversibilità  e in particolare sulla ulteriore attribuzione ai superstiti  in caso di decesso del titolare della reversibilità.

    Nello specifico si afferma che la pensione di reversibilità di cui all’art. 22, l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione ( coniuge e figli a minori o disabili carico ma  è escluso che , alla morte   del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. 

    Il  diritto alla pensione di reversibilità  in sostanza si applica una sola volta, quando  derivante dal decesso di chi beneficiasse di  pensione diretta.

    Pensione di reversibilità: quali superstiti hanno diritto?

    Giova ricordare  piu in particolare che per l’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, “iure proprio”,:

    • al coniuge e
    • ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest’ultimo e
    • ai  figli superstiti maggiorenni se riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.

    Non può comunque, il diritto a pensione di reversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo.

    Pensione di reversibilità solo  per i figli  disabili a carico

    Con l'ordinanza 33580 del 1 dicembre 2023 la Corte di cassazione aveva   riaffermato che la pensione di reversibilità  spetta al figlio superstite  solo se risultava a carico del padre poi defunto, anche nel caso si tratti di  soggetto disabile.

    Il caso riguardava un soggetto disabile che aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Messina,  in riforma della sentenza di primo grado ,  il diritto  alla reversibilità  della pensione goduta in vita dal defunto  padre.

    La Corte  aveva motivato la decisione sulla base della  consulenza tecnica che aveva accertato l’inabilità del figlio allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.  e aveva anche confermato che non si era verificata la  prescrizione decennale del diritto,  in quanto vi era stata interruzione della prescrizione  mediante domanda amministrativa. Condannava quindi  l’Inps al pagamento dei ratei di pensione a decorrere  dalla morte del padre.

    Nel ricorso in Cassazione  l’Inps  evidenziava che la Corte  di appello non aveva  accertato un  requisito costitutivo del diritto, ovvero la vivenza del figlio a carico del padre.

    Inoltre l'istituto riaffermava che  i ratei di pensione antecedenti la domanda amministrativa  andavano comunque considerati prescritti. 

    La cassazione  accogli entrambi i motivi di ricorso  dell'INPS in quanto :

    1. dalla sentenza emerge che nessun  accertamento è stato compiuto dalla Corte in ordine alla sussistenza del requisito della vivenza a carico del padre, quando questi era ancora in vita;  requisito che  si pone quale fatto costitutivo del  diritto alla pensione di reversibilità (Cass.9237/18),   Questa mancanza costituisce una errata applicazione  di legge, 
    2. In tema di prescrizione,  anche riconoscendo  l' atto  interruttivo costituito dalla proposizione della domanda  amministrativa, la sentenza ha violato l’art. 2946 c.c. nel  momento in cui ha escluso tout court il maturarsi della prescrizione, facendo decorrere il diritto dalla morte del padre,  senza accertare se, anteriormente all’atto interruttivo, fosse passato o meno  oltre un decennio dalla data di decorrenza del diritto.

  • Pensioni

    Prepensionamento poligrafici sblocco fino al 31.3.2024

    Dopo la circolare 68 del 23 maggio    con la quale sono state precisate tutte  le modalità il prepensionamento nel settore dell'editoria  ('art. 1, co. 500, della L. 160/201, rifinanziato dall' articolo 1, comma 141, legge 213/ 2023) l'istituto ha precisato nel  Messaggio interno  n. 2153 del 6 giugno 2024 che sono stati sbloccati i codici  degli accordi firmati fino al 31 marzo 2024  per cui è  procedere alla liquidazione delle domande correlate.

    Ricordiamo di seguito i principali aspetti del pensionamento anticipato  e le regole per la fruizione 2024.

    Prepensionamenti editoria: requisiti e condizioni

    La circolare ricorda che  si tratta del prepensionamento applicabile esclusivamente nei confronti dei  “lavoratori poligrafici 

    • di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di 
    • imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale
    • , le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro,  tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”.

    I piani devono riportare anche  il numero di lavoratori ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

    La norma prevede che il requisito contributivo  ridotto, di 35 anni “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 93 del 2020).

    A seguito del rifinanziamento per il 2024,  inps precisa che: 

    •  il perfezionamento del requisito contributivo  deve essere avvenuto  entro il 31 dicembre 2023,
    •  il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024.
    •  il trattamento straordinario di integrazione salariale  deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024,

     data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.

     E' richiesto inoltre che l'ultima contribuzione  sia  accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento

    ATTENZIONE la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre:

    a.  per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale  dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);

    b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).

    In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale , in data successiva a quella di inizio  del trattamento straordinario di integrazione salariale:

    a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);

    b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).

     il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

    Prepensionamento editoria: Priorità e limiti di spesa

     

    L'istituto ricorda anche che  non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027,

    La priorità viene assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.

    La circolare precisa infine che  la valutazione del raggiungimento del limite di spesa  si calcola il maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione  rispetto ai requisiti ordinari tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista nel periodo in cui gli interessati perfezionano il requisito contributivo  adeguato alla speranza di vita (per il quale non sono previsti incrementi per il biennio 2025/2026.

    Quindi eventuali domande che prevedano una spesa successiva al 2027 non  potranno essere accolte.