• Pensioni

    Pensione erogata dopo il decesso: recupero credito per l’ente

    Nella Risposta a interpello 7 del 17 gennaio 2025  l''Agenzia si occupa di un caso di indebita corresponsione di emolumenti pensionistici e delle conseguenti implicazioni fiscali legate alla restituzione delle somme percepite.

     Il tema si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che  ha introdotto il credito d’imposta per i sostituti d’imposta in relazione a somme indebitamente versate. Tale normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e una corretta gestione dei rapporti fiscali tra sostituti d’imposta, erario e soggetti coinvolti in episodi di ripetizione di indebito.

    Nell'interpello in particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come il sostituto d’imposta debba operare per beneficiare del credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite. 

    L'analisi si concentra sul quesito posto da un’istituzione, indicata come [ALFA], che ha erogato indebitamente una pensione dopo il decesso del beneficiario e ha successivamente ottenuto una pronuncia giudiziaria che dispone la restituzione parziale degli importi. 

    Vediamo piu in dettaglio il caso e le indicazioni dell'amministrazione finanziaria.

    Rimborso per pensione indebita: il caso

    Il caso analizzato riguarda l’istituzione prevdidenziale  che, tra settembre 2016 e aprile 2018, ha corrisposto erroneamente emolumenti pensionistici a un soggetto  deceduto il 18 settembre 2016. Questo errore si è verificato per la mancata conoscenza dell’avvenuto decesso.

     Per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, l’istituzione ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti dell’erede legittimo, indicato come [GAMMA], e di un istituto bancario, [DELTA], che deteneva parte delle somme erogate su un conto corrente intestato al defunto.

    Il Tribunale ha emesso una sentenza in data 14 luglio 2024, ordinando a [GAMMA] e a [DELTA] di restituire rispettivamente diverse porzioni delle somme ricevute, inclusi gli interessi legali. Tuttavia, la sentenza è suscettibile di appello, pur essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura civile. 

    L’istituzione ha inoltre evidenziato che le somme in questione erano state soggette a ritenute fiscali operate in qualità di sostituto d’imposta. Nel quadro di questa complessa vicenda, [ALFA] ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo agli adempimenti necessari per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, pari al 30% delle somme recuperate.

    Credito di imposta e pensione indebita: la risposta del’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito sottolineando che il diritto al credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere contestata la legittimità della richiesta di restituzione. Ciò significa che, indipendentemente dalle modalità con cui le somme vengono restituite (ad esempio, in forma rateale o con ritardi), il credito d’imposta spetta al sostituto d’imposta una volta accertata la definitività della pretesa alla restituzione. 

    Inoltre, l’Agenzia ha precisato che il credito d’imposta, pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali, deve essere riportato nel modello 770 del 2025, quadro SX, colonna 5. 

    Contestualmente, l’istituzione dovrà emettere una Certificazione Unica a nome del defunto, indicando nella sezione “Somme restituite” l’importo netto delle somme recuperate. Tale procedura consente al sostituto d’imposta di compensare il credito d’imposta senza limiti di importo, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

     L’Agenzia ha infine chiarito che, nelle more di un’eventuale impugnazione della sentenza, [ALFA] può già fruire del credito per le somme effettivamente restituite, indipendentemente dall’identità del soggetto che effettua la restituzione, purché si tratti di somme imputabili al defunto o ai suoi eredi.

  • Pensioni

    Cessione quinto: controlli automatici sui rinnovi dal 2025

    Con il messaggio 85 del 10 gennaio 2025 INPS informa  sulla nuova funzione di controllo sul rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati INPS mediante cessione di un quinto della pensione, regolato dall'articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950.

    La nuova funzione  presente sulla piattaforma prevede il blocco automatico di eventuali richieste di rinnovo che non rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente.

    Vediamo di seguito i dettagli sulla normativa e le novità.

    Controlli automatici e procedura “Quote Quinto”

    Va ricordato che l'articolo 39 stabilisce che i pensionati possono rinegoziare i prestiti con banche o finanziarie solo rispettando precisi limiti temporali: 

    • almeno due anni per cessioni quinquennali e
    •  quattro anni per quelle decennali. 

    Inoltre, se il prestito precedente è stato estinto anticipatamente, deve passare almeno un anno prima di stipularne uno nuovo.

    infine, la Banca d'Italia impone che almeno due quinti delle rate del vecchio contratto siano stati pagati prima di rinnovarlo. 

    L'INPS  come ente che gestisce i pagamenti informa quindi che è stata implementata  una funzione automatica nel sistema "Quote Quinto" per bloccare i rinnovi che non rispettano i limiti di legge. La documentazione cartacea o inviata tramite PEC sarà accettata solo se riguarda casi specifici, come l'estinzione del prestito. 

    Per i contratti in sospeso notificati prima dell'attivazione del sistema automatico, le verifiche sono effettuate manualmente.

    Rinnovi cessione quinto: Esempi pratici e deroghe

    Il messaggio  85 2025 precisa quindi che :

    • I prestiti quinquennali possono essere rinnovati con un piano decennale anche prima di due anni, a patto che il vecchio finanziamento sia estinto. 
    • I tempi di attesa per il rinnovo si calcolano in base ai due quinti delle rate, con arrotondamenti al mese più vicino. 
    • Alcuni prestiti trasferiti dalla busta paga alla pensione non seguono queste regole. 
    •  L'  INPS non verifica la condizione di un anno minimo di attesa dopo l'estinzione anticipata, lasciandola alla responsabilità delle parti coinvolte.

  • Pensioni

    Riscatto contributi anche per i diplomi ITS: prime istruzioni

    La Circolare INPS  n. 98 del 25 novembre 2024 introduce importanti chiarimenti sulla gestione delle domande di riscatto ai fini pensionistici per i percorsi formativi degli ITS Academy, istituiti dalla Legge n. 99 del 15 luglio 2022. 

    Questi istituti, che hanno il compito di formare tecnici superiori con competenze tecnologiche avanzate, sono parte del sistema terziario di istruzione.

    La principale novità   dal punto di vista previdenziale è la possibilità di riscattare i percorsi formativi ITS ai fini pensionistici, a condizione che questi siano stati completati in contesti accreditati. Si introduce inoltre un sistema di attestazioni formali, a carico degli istituti, per certificare la conformità dei diplomi alle norme vigenti.

    Le regole  operative per il riscatto dei percorsi ITS Academy sono molto simili a quelle per le lauree,  tranne che per i  requisiti aggiuntivi legati all’accreditamento degli istituti e alla specificità dei percorsi formativi. Per chi intende riscattare questi periodi, sarà essenziale fornire la documentazione certificata dagli ITS stessi.

    Vediamo piu in dettaglio i contenuti della circolare  .

    Riscatto diplomi ITS: il percorso di istruzione

    La disciplina del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previdenziali  si basa sulle disposizioni del Decreto Legislativo n. 184/1997, integrate dalla Legge n. 99/2022. Come detto pero  il nuovo quadro normativo introduce standard più rigorosi, come l'obbligo per gli ITS di attestare la durata effettiva e la validità legale dei percorsi formativi. Rimane invece esclusa la possibilità di riscatto per i corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), regolati dalla Legge n. 144/1999.

    Si ricorda che  possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore  IFTS – della durata di almeno 800 ore.

    I titoli, rilasciati con decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, sono:

    1. diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di quinto livello EQF che ha la durata di quattro semestri, con almeno 1800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, 
    2. diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di sesto livello EQF con durata di sei semestri, con almeno 3000 ore di formazione corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente

    Riscatto diplomi ITS ACADEMY: Requisiti professionali e aree

    La Circolare n. 98 del 25 novembre 2024, richiamando la Legge n. 99/2022, specifica che le figure professionali e le aree tecnologiche degli ITS Academy devono essere definite tramite decreti ministeriali che non sono stati ancora emanati .

     Fino alla definizione di nuove aree tecnologiche, ciascun ITS Academy continua a fare riferimento alle aree individuate dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008, che includono settori come:

    • Efficienza energetica.
    • Mobilità sostenibile.
    • Nuove tecnologie per il made in Italy.
    • Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).
    • Tecnologie applicate ai beni culturali e al turismo.
    • Nuove tecnologie per la vita.

    Le figure professionali i riferimento sono definite in relazione a ciascuna area tecnologica e possono essere articolate in profili specifici attraverso la programmazione dell’offerta formativa a livello regionale e da eventuali  decreti successivi-

    Riscatto ITS Academy: similarità con il riscatto della laurea

    La disciplina del riscatto  dei diplomi conseguiti negli ITS Academy si basa sul Decreto Legislativo n. 184/1997, che regola anche il riscatto degli anni di studio universitari. Questo include l'obbligo di effettuare valutazioni tecniche sui percorsi, i requisiti di accesso e la conformità dei titoli.

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    Validità dei periodi riscattabili: Come per il riscatto della laurea, sono ammissibili solo i periodi che rientrano nella durata legale del corso di studi. Periodi fuori corso o non conformi alla durata standard non sono riscattabili.

    Modalità di calcolo: Il calcolo degli oneri segue le stesse modalità previste per i corsi universitari, con possibilità di riscatto agevolato in alcuni casi.

     Si ricorda che la normativa prevede che gli iscritti possano riscattare il periodo di frequenza, con la possibilità di dedurre ai fini IRPEF i relativi contributi o, in alternativa, detrarli nella misura del 19% da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. 

    Per quanto riguarda la procedura di riscatto, l'INPS offre un servizio telematico per la presentazione delle domande di riscatto dei periodi di studio. Gli interessati possono accedere al portale dell'INPS utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e seguire la procedura guidata per la richiesta di riscatto.

    Il periodo transitorio e la certificazione degLi ITS

    Inps precisa che   per la  legge n. 99/2022, gli ITS che realizzino le condizioni  richieste  si intendono temporaneamente accreditati per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 e che  è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni previste dalla normativa 

    L'istituto ritiene, dunque, che la facoltà di riscatto possa riconoscersi 

    al titolo conseguito, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 99/2022, purché l’ITS lo abbia conferito  in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo, s

    oppure, al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della legge n. 99/2022 purché, all’atto del conferimento, l’ITS versasse comunque in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 99/2022. 

    In ogni caso deve risultare che il titolo rientri in uno di quelli definiti  dalla norma o sia equivalente ed equipollente a uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto delle medesime disposizioni.   

    Ciò posto, le Strutture territoriali devono sempre acquisire dall’ITS una dichiarazione con la quale il medesimo attesti che il diploma chiesto a riscatto sia uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi e in conformità dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e indichi in ogni caso il tipo di diploma, l’area tecnologica, la figura professionale e la normativa specifica.

    La circolare  infine precisa che per ogni eventuale dubbio inerente all’entità, alla natura, alla qualificazione dei corsi e dei titoli, e al regime di accreditamento, deve essere inoltrato un apposito quesito ai competenti ITS o al Ministero dell’Istruzione e del merito.      

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    Assegni di esodo e trasferimento da ex Fondi speciali

    L'INPS ha pubblicato nel  Messaggio n. 3936 del 25 novembre 2024  alcune indicazioni riguardanti il ricongiungimento oneroso  verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici  e il trattamento degli assegni  di esodo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012. 

    Vediamo in sintesi principali chiarimenti.

    Fondi Inps ex elettrici e telefonici: Trasferimento oneroso nel FPLD

    Il trasferimento delle posizioni assicurative dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) è regolato dall’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del D.L. n. 78/2010.

    Caratteristiche principali:

    • Il trasferimento può avvenire solo a titolo oneroso, non è gratuito.
    • La procedura viene definita come una costituzione della posizione assicurativa, non come una ricongiunzione effettiva.

    I lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010 possono richiedere il trasferimento dei contributi accumulati nei Fondi speciali verso il FPLD, a condizione che:

    • Non siano più iscritti ai Fondi speciali.
    • Non abbiano ricevuto una pensione a carico di tali Fondi.

    La domanda  di ricongiungimento deve essere presentata entro i 30 giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

    In caso di cessazione del rapporto, la domanda sarà trattata come presentata alla data di cessazione stessa.

    Procedura online:

    La domanda va inoltrata tramite il portale INPS seguendo il percorso: Pensione e Previdenza/ Ricongiunzioni e riscatti/ Area tematica: "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa" Sezione: "Ricongiunzione, Computo e Trasferimento riscatto inoccupati"  Opzione: "Ricongiunzione".

    Fondi Inps ex elettricie telefonici : Accompagnamento a pensione con Assegno di esodo

    I lavoratori dei soppressi Fondi speciali che intendano accedere al pensionamento con assegno di esodo tramite FPLD possono presentare una dichiarazione preventiva (modulo AP157) che manifesta l’intenzione di richiedere il trasferimento dei contributi.

    La dichiarazione deve essere inviata all'INPS entro la cessazione del servizio.

    L’efficacia dell’accredito è subordinata alla presentazione effettiva della domanda di trasferimento oneroso entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

    Coloro che non usufruiscono dell’assegno di esodo mantengono la possibilità di trasferire i contributi nei termini previsti dalla normativa.

    La procedura richiede due passaggi : 

    • 1 – DICHIARAZIONE PREVENTIVA 

    In primo luogo è necessaria la  Dichiarazione di intenzione (modulo AP157) per la prestazione di esodo  per  avviare il processo per la certificazione dell’accesso all’esodo, anche se il trasferimento non è ancora effettuabile.

    Il modulo AP157 deve essere compilato e inviato alla casella email istituzionale: [email protected] alla Struttura territoriale INPS competente, allegando eventuali documenti a supporto che attestino la cessazione dal servizio e la conformità ai requisiti richiesti.

    La struttura INPS acquisisce la domanda tramite procedura WEBDOM.

    I contributi dei Fondi speciali vengono accreditati provvisoriamente nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per verificare il diritto all’esodo. Tale accredito è fittizio fino alla presentazione e accettazione del trasferimento oneroso.

    •  2 – PRESENTAZIONE DOMANDA PER TRASFERIMENTO DEFINITIVO DOPO L'ESODO 

    La domanda deve essere presentata prima della fine del periodo di fruizione dell’assegno di esodo.

    In assenza di tale domanda, non sarà possibile trasferire i contributi al FPLD.

    Per chi accede all’assegno di esodo, il trasferimento può essere richiesto solo successivamente e previa verifica dei requisiti contributivi e anagrafici.

    Il mancato rispetto delle tempistiche preclude la possibilità di trasferimento.

    Avvertenze: 

    • La domanda di trasferimento o la dichiarazione di intenzione non può essere rettificata una volta scaduto il termine di presentazione.
    • La mancata presentazione della domanda o della dichiarazione preventiva compromette il diritto alla prestazione richiesta, sia in termini di trasferimento che di accesso all’esodo.

  • Pensioni

    ENPACL consulenti lavoro: gestione patrimoniale e risultati 2024

    L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) ha presentato in questi giorni  alla Commissione bicamerale di controllo  una relazione nell'ambito della Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

    Si ricorda che l'ente che garantisce la  previdenza e l'assistenza agli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, (v. ultimo paragrafo) è stato fondato come ente pubblico non economico nel 1971,e  ha assunto la forma di associazione privata nel 1995 ai sensi del D. Lgs. 509/1994.

    ENPACL opera con sede unica a Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il controllo generale della Corte dei Conti.

    Vediamo di seguito una sintesi della memoria  depositato in Commissione

    QUI IL TESTO INTEGRALE

    ENPACL: la governance e gli obiettivi di investimento

    La struttura di governance della Cassa è articolata per garantire un'efficace gestione e monitoraggio del patrimonio, con particolare attenzione alla sostenibilità e al contenimento dei rischi. 

    Gli organi principali includono l'Assemblea dei Delegati (AdD), che approva l'asset allocation strategica e definisce le politiche di investimento; il Consiglio di Amministrazione (CdA), che gestisce le operazioni di investimento con l'ausilio di organi interni come la Direzione Finanza e il Risk Manager; e una Commissione Investimenti, con funzione consultiva e di monitoraggio sulle scelte di portafoglio. L'ENPACL adotta il Modello di prevenzione dei rischi ex D. Lgs. 231/2001 per minimizzare i rischi di natura operativa e reputazionale.

    Gli obiettivi di investimento di ENPACL sono orientati a garantire la sostenibilità a lungo termine e a sostenere la crescita economica nazionale e delle PMI italiane, strategicamente rilevanti per la Categoria. 

    L’Ente segue una politica di diversificazione prudente, bilanciando le esigenze di rendimento e sostenibilità attraverso l’integrazione di criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle decisioni di investimento.

     Il portafoglio è allocato per generare rendimenti sostenibili in linea con il modello di Asset & Liability Management (ALM) e con un approccio di gestione patrimoniale che minimizza i rischi complessivi, anche nei contesti di mercato avversi. La gestione del portafoglio è strutturata per mantenere un Funding Ratio adeguato e assicurare il pagamento delle prestazioni nel lungo termine, consolidando al contempo l’impatto positivo su settori chiave dell’economia e sulla collettività.

    ENPACL Sintesi della Gestione 2024

    Ecco una sintesi della gestione finanziaria ENPACL per il 2024

    1. Struttura del Portafoglio e Obiettivi di Rendimento 

    Nel 2024, l'ENPACL ha strutturato il portafoglio finanziario per ottimizzare il rapporto rischio-rendimento e allinearsi agli obiettivi di sostenibilità.

     Il patrimonio totale ammonta a 1.539 milioni di euro al 30 settembre 2024, con una distribuzione orientata verso investimenti a basso rischio e un peso significativo in Europa (84,6%) e Italia (58,8%).

    2. Rendimenti e Rischio 

    Al 30 settembre 2024, il rendimento lordo annualizzato si attesta al 4,36%, mentre quello netto raggiunge il 3,57%.

     La performance a valori di mercato mostra un rendimento del 12,79%, sostenuto dall’ottimizzazione del portafoglio rispetto al benchmark. 

    Gli investimenti in obbligazioni governative e strumenti societari di alta qualità hanno contribuito a ridurre la volatilità, mantenendo un ESG score di 74,8.

    3. Investimenti in Economia Reale e Sostenibilità 

    ENPACL ha consolidato investimenti nel settore immobiliare e infrastrutturale, con particolare enfasi sulle proprietà ESG-compliant.

     È stato attuato un piano di investimenti in immobili istituzionali e fondi infrastrutturali orientati verso la rigenerazione urbana e il sostegno delle PMI italiane. Anche il venture capital e i fondi dedicati alle piccole capitalizzazioni sono stati incrementati per favorire la crescita delle imprese.

    Questo approccio nella gestione ha permesso a ENPACL di mantenere un’elevata sostenibilità economica e sociale, contribuendo alla crescita dell’economia italiana e integrando criteri ESG in tutto il processo decisionale.

    Tabella 1: Capitalizzazione per Classe di Attività (Settembre 2024)

    Classe di Attività Importo Investito (milioni €) Percentuale del Totale (%)
    Patrimonio Mobiliare 1.261 81,94%
    Cash 68 4,42%
    Bond 525 34,11%
    Equity 335 21,77%
    Investimenti Sistemici 105 6,82%
    Alternativi 228 14,81%
    Patrimonio Immobiliare 278 18,06%

    TOTALE PATRIMONIO  COMPLESSIVO  1539 milioni di euro 

    Tabella 2: Investimenti in Fondi Immobiliari e Alternativi (Settembre 2024)

    Tipo di Investimento Valore Investito (milioni €) Percentuale del Totale (%)
    Immobili Diretti 36 2,34%
    Fondi Immobiliari 242 15,72%
    Private Equity 139 9,09%
    Private Debt 2 0,13%
    Fondi Infrastrutturali 89 5,82%

    ENPACL 2024: riepilogo iscritti, contribuzione e prestazioni

    Giova forse ricordare le fonti finanziarie dell'ente derivanti dalla contribuzione degli iscritti e le relative prestazioni erogate.

    Il numero di iscritti all'ENPACL ha mostrato una lieve flessione negli ultimi anni:

    • 2021: 25.447 iscritti
    • 2022: 25.328 iscritti
    • 2023: 25.265 iscritti

    Contribuzione

    La contribuzione ha seguito un andamento crescente, con due principali componenti:

    • Contributi soggettivi: sono passati da 106,7 milioni di euro nel 2019 a 121 milioni di euro nel 2023.
    • Contributi integrativi: da 88,3 milioni di euro nel 2019 a 103,9 milioni di euro nel 2023.

    Prestazioni Previdenziali

    L'adeguamento inflazionistico ha visto un aumento dell’8,1% per le pensioni liquidate prima del 2023. Le prestazioni erogate nel 2023 comprendono:

    • Pensioni di vecchiaia: 54,5 milioni di euro
    • Pensioni di anzianità: 53,6 milioni di euro
    • Pensioni di reversibilità: 13,7 milioni di euro
    • Pensioni indirette: 5,8 milioni di euro

    Il numero di pensionati è aumentato in modo costante:

    • 2021: 11.298 pensionati
    • 2022: 11.473 pensionati
    • 2023: 11.693 pensionati

    Questi dati evidenziano una solida crescita della base contributiva e delle prestazioni, con un aumento significativo nei contributi integrativi e un incremento delle prestazioni dovuto all'adeguamento inflazionistico.

  • Pensioni

    Massimale contributivo pensionati: le regole in caso di reimpiego

    Il messaggio INPS n. 3748 dell’11 novembre 2024,a seguito di richieste di chiarimenti e di concerto con l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro,   fornisce chiarimenti sul corretto adempimento dell’obbligo contributivo per i lavoratori reimpiegati o che proseguono il rapporto di lavoro dopo aver ricevuto il trattamento pensionistico, in relazione al massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.(Legge Dini)

    Si ricorda che il massimale contributivo è il limite massimo di reddito annuo su cui è possibile calcolare i contributi previdenziali obbligatori per determinate categorie di lavoratori iscritti alle gestioni INPS. Al superamento di questa soglia, non vengono più dovuti i  contributi previdenziali sul reddito eccedente,  con conseguenze  sulla  futura pensione del lavoratore.

    Il massimale contributivo si applica solo ai

    • lavoratori il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo il 1° gennaio 1996 E
    •  a chi ha optato per il sistema contributivo.

    Non si applica invece a chi ha avuto contributi versati prima di tale data e si trova in un sistema misto (retributivo e contributivo).

    Massimale contributivo in caso di ripresa del avoro

    Nel messaggio l'istituto chiarisce i seguenti punti:

    1. Data di prima iscrizione come riferimento per il massimale: La data di prima iscrizione a forme di previdenza obbligatorie (anche enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996) è un riferimento essenziale per determinare se applicare il massimale contributivo annuo. Questo elemento resta valido anche in caso di reimpiego dopo il pensionamento.
    2. Status di “vecchio iscritto”: Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di reimpiego successivo al pensionamento, il lavoratore conserva lo status di “vecchio iscritto” se acquisito prima del 1° gennaio 1996. Di conseguenza, per questi lavoratori, il massimale contributivo non si applica, come stabilito dalla legge.
    3. Attività libero-professionali dopo il pensionamento: Se, dopo la pensione, il lavoratore svolge un’attività libero-professionale che richiede l’iscrizione presso enti privati regolati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, l’attività è soggetta alla regolamentazione dell’ente previdenziale di riferimento, che disciplina i contributi in modo specifico.
    4. In sintesi, l’INPS ribadisce che la data di prima iscrizione determina l’applicabilità del massimale contributivo, e che tale data resta valida anche in caso di pensionamento e successivo reimpiego.

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    Assegni esodo fondi solidarietà: chiarimenti per la ricostituzione

    Con il messaggio 3078 del 19 settembre 2024 INPS fornisce nuove istruzioni , a seguito di richieste di chiarimenti, sulla disciplina dell'assegno straordinario di accompagnamento all'esodo per le grandi aziende, previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7, della Legge n. 92/2012, e dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015,

    In particolare, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni operative e i modelli da utilizzare per ricostituire le prestazioni di esodo,  ovvero  rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata dopo l'accesso al pensionamento (ad es nel caso di accredito figurativo per il servizio militare o domanda di riscatto/ricongiunzione) e quindi non calcolate nell'assegno.

    Ricostituzione Assegno di esodo chi presenta la domanda , le condizioni

    Secondo quanto indicato nel Messaggio n. 3078 del 19-09-2024 di INPS La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

    Condizioni per la Ricostituzione:

    La ricostituzione è possibile se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogate retribuzioni relative al periodo lavorativo precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione dell'assegno di esodo.

    Può avvenire se, nell’estratto contributivo, risulta contribuzione non presente al momento della liquidazione definitiva.

    Assegno di esodo : Domanda di Ricostituzione

    La domanda deve essere caricata manualmente nella procedura “WEBDOM” solo dopo apposita richiesta da parte del datore di lavoro tramite PEC alla Struttura INPS competente.

    Alla richiesta devono essere allegati:

    • Una dichiarazione timbrata e firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro (modello fac-simile Allegato n. 1).
    • Il consenso scritto del lavoratore interessato (modello fac-simile Allegato n. 2).

    Accordo sul Nuovo Termine della Prestazione:

    Se a seguito dell'accredito della contribuzione la scadenza dell'assegno può essere anticipata, l'INPS avvisa il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza e il versamento della contribuzione correlata.

    Il modello “TE08” rifletterà la nuova scadenza della prestazione per permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione in tempo utile.

    Tali modalità sono da utilizzare anche per i casi precedentemente trattati nel Messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.