• Pensioni

    Modello Red: recupero prestazioni prorogato al 31.12.2024

    Importante novità sulla campagna di verifica dei modelli RED di comunicazione  dei redditi dei pensionati  INPS .

    Come noto l'istituto  procede  annualmente  alla  verifica  delle  situazioni reddituali dei pensionati  che possono modificare la misura o il  diritto  alle  prestazioni pensionistiche  integrative e  nel caso ,  provvede, entro  l'anno  successivo,  al  recupero di quanto  pagato in eccedenza.

    Nel decreto legge "fiscale" n. 135 2023 pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale l'art 2 prevede in particolare che il recupero delle prestazioni indebite correlate 

    • alla  campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, e
    • alle  verifiche relative  al  periodo di imposta 2020 ( di  cui   all'articolo   35,   comma   10-bis,   del  decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con  modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14)

    sarà avviato entro il 31 dicembre 2024.

    La normativa vigente prevede infatti la possibilità  con decreto del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,

    su proposta del Presidente dell'INPS motivata da  obiettive  ragioni  di  carattere organizzativo e funzionale che  il termine del recupero possa essere prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo  a quello della verifica.

    Vale la pena ricordare che i Modelli Red e le dichiarazioni di responsabilità sono richieste dall'INPS  ai pensionati  che godono di  prestazioni integrative legate al reddito. come ad esempio  :

    • l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994, 
    • l' integrazione al minimo dell’assegno di invalidità , 
    • la maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000, 
    • la  Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969,
    •  l ' Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 )

    RED: come effettuare l'invio dai servizi online  

    Nelle proprie istruzioni l'istituto ricorda che per adempiere all'obbligo  sono a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e gli uffici sul territorio  oltre che CAF e intermediari abilitati che forniscono assistenza in forma gratuita, per legge.

    Viene anche precisato che  i  CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale  non sono convenzionati per:

    • le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e
    •  le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV)

    Tali comunicazioni possono essere effettuate personalmente  accedendo con le credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità” o rivolgendosi al contact center o agli sportelli INPS .

    Le comunicazioni “RED Semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità” possono essere inviate attraverso il seguente percorso www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Red semplificato – Trasmissione modello” ovvero > “Dichiarazioni di responsabilità – Trasmissione modelli”.

    Necessario  per accedere  essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

    – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;

    – CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

    – CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).

  • Pensioni

    Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022

    La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE)  che la pensione di reversibilità  spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto.  Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi. 

    Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro  per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori. 

    La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore  rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218  e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che  la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso. 

     Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 ,  assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .

    Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi,  ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità. 

    La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili

    La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che  la sentenza del 1999  ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente  per salvaguardare una condizione di minore capacita  che è comune ai soggetti minorenni come  ai soggetti incapaci di intendere e di volere.

    Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. 

    È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico,   pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito  per la  predetta condizione. 

    Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

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