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Modello Red: recupero prestazioni prorogato al 31.12.2024
Importante novità sulla campagna di verifica dei modelli RED di comunicazione dei redditi dei pensionati INPS .
Come noto l'istituto procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati che possono modificare la misura o il diritto alle prestazioni pensionistiche integrative e nel caso , provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza.
Nel decreto legge "fiscale" n. 135 2023 pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale l'art 2 prevede in particolare che il recupero delle prestazioni indebite correlate
- alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, e
- alle verifiche relative al periodo di imposta 2020 ( di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)
sarà avviato entro il 31 dicembre 2024.
La normativa vigente prevede infatti la possibilità con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale che il termine del recupero possa essere prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Vale la pena ricordare che i Modelli Red e le dichiarazioni di responsabilità sono richieste dall'INPS ai pensionati che godono di prestazioni integrative legate al reddito. come ad esempio :
- l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994,
- l' integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ,
- la maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000,
- la Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969,
- l ' Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 )
RED: come effettuare l'invio dai servizi online
Nelle proprie istruzioni l'istituto ricorda che per adempiere all'obbligo sono a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e gli uffici sul territorio oltre che CAF e intermediari abilitati che forniscono assistenza in forma gratuita, per legge.
Viene anche precisato che i CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale non sono convenzionati per:
- le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e
- le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV)
Tali comunicazioni possono essere effettuate personalmente accedendo con le credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità” o rivolgendosi al contact center o agli sportelli INPS .
Le comunicazioni “RED Semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità” possono essere inviate attraverso il seguente percorso www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Red semplificato – Trasmissione modello” ovvero > “Dichiarazioni di responsabilità – Trasmissione modelli”.
Necessario per accedere essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;
– CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
– CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).
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Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022
La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE) che la pensione di reversibilità spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto. Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi.
Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso.
Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 , assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .
Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi, ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità.
La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili
La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che la sentenza del 1999 ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente per salvaguardare una condizione di minore capacita che è comune ai soggetti minorenni come ai soggetti incapaci di intendere e di volere.
Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro.
È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito per la predetta condizione.
Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.
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