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Domande pensione Quota 103 e Opzione donna al via
Con il messaggio 454 2024 Inps comunica che il sistema di gestione delle domande telematiche di pensione è stato aggiornato e consente ora la presentazione delle domande di
- pensione anticipata flessibile Quota 103 (articolo 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
- pensione anticipata opzione donna (’articolo 1, comma 138, della legge n. 213/2023) definita “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024” , con la possibilità anche di inserimento del numero di figli per l'ulteriore anticipo dell'età di uscita ( a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213/2023.)
Si ricorda che questi anticipi pensionistici prevedono i seguenti requisiti
- Quota 103 2024: età minima di 62 anni e contribuzione minima di 41 anni.
- Opzione donna : contribuzione minima di 35 anni ed età minima 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio con limite massimo di 2 anni,
e che in entrambi i casi gli assegni vengono calcolati con sistema interamente contributivo.
Quota 103 e Opzione donna 2024 come fare domanda
L'istituto ricorda che le istanze possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Pensioni professionisti: tabelle ricongiunzione 2024
Con la circolare 17 del 24 gennaio 2024 Inps fornisce le tabelle aggiornate e le istruzioni (Allegato n. 1) concernenti la rateazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi alle domande di pensionamento dei liberi professionisti presentate nell'anno in corso.
Il pagamento può infatti essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto , pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, pari all'5,4% per il 2023.
In allegato:
- la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
- la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).
Coefficienti rateazione 2023
Con la circolare 15 del 7 febbraio 2023 erano state pubblicate le tabelle aggiornate e le istruzioni per l' utilizzo (Allegato n. 1) concernenti gli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2023 con indice ISTAT pari all'8,1% per il 2022.
In particolare sono presenti :
- la tabella I/2023 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’8,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
- la tabella II/2023 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’8,1% (Allegato n. 3).
Ricongiunzione contributiva professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.
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Pagamento pensioni febbraio 2024 e consulenza online
Gli assegni pensionistici di relativi a febbraio 2024 saranno erogati con valuta 1 febbraio 2024 sia sui conti postali che bancari e nella stessa data iniziaranno i pagamenti in contanti presso gli uffici postali .
Nel cedolino della pensione, disponibile online a questo link si può verificare l’importo erogato ogni mese e verificare le motivazioni di eventuali variazioni dell'importo.
Si ricorda che necessario autenticarsi con SPID, o CIE o CNS per accedere alla propria area riservata.
Pensioni febbraio: trattenute fiscali e addizionali
A fine anno è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute fiscali relative al 2023 (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.
Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS deve recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, fino alla capienza totale dell’importo di pensione in pagamento
Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio dovessero risultare insufficienti per il recupero totale si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito.
Solo per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute abbia prodotto un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di febbraio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.
L'istituto ricorda che:
- le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
- Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
PENSIONI 2024 I CONGUAGLI
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.
TASSAZIONE CON NUOVE ALIQUOTE 2024
Va ricordato che la tassazione delle pensioni è adeguata ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote 2024 , introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023, ( 23% 35% 43%) e che dalla mensilità di aprile 2024 sulla quale sarà corrisposto anche il conguaglio riferito alle mensilità precedenti.
Pensioni INPS consulenza online
Si ricorda che l'INPS offre anche un servizio di Consulenza digitale delle pensioni attraverso cui i pensionati, in maniera semplice, possono verificare se hanno diritto a prestazioni integrative per aumentare il proprio importo in pagamento.
Il servizio è disponibile sia per gli utenti che accedono autenticandosi con le proprie credenziali SPID CIE CNS , sia in modalità non autenticata.
Chi inserisce le proprie credenziali avrà accesso a una selezione di informazioni personalizzate e a un percorso semplificato.
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Pensioni 2024 con sistema contributivo: come cambiano
La legge di bilancio 2024 pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 dicembre, prevede come noto numerose modifiche in tema di pensioni : dall'APE sociale a Opzione Donna a Quota 103 ( che avranno requisiti più restrittivi dal prossimo anno) , alla riduzione della perequazione degli assegni più alti , ma ancora una volta non procede alla riforma complessiva del sistema previdenziale annunciata da anni.
Per quanto riguarda l'accesso alla pensione prevista per i lavoratori cosiddetti contributivi ovvero coloro che possono contare su contributi versati solo dopo il 31 dicembre 1995, (verosimilmente i contribuenti più giovani), l'articolo 26 del DDL Bilancio modifica la disciplina precedente:
- sia sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia che
- il termine di decorrenza e la misura del trattamento pensionistico anticipato.
Vediamo piu in dettaglio le novità in arrivo, ricordando anche cosa si intende per pensioni con sistema contributivo.
Pensione con calcolo contributivo
Il sistema di calcolo contributivo per le pensioni è stato introdotto dalla Riforma Dini (legge 335/1995) dal 1° gennaio 1996 e si basa sul montante contributivo versato durante la vita lavorativa. Il precedente metodo retributivo invece calcolava la pensione sulla base delle ultime retribuzioni percepite.
Nel sistema contributivo il lavoratore accumula durante la vita lavorativa una percentuale della retribuzione che viene rivalutata annualmente e convertita in pensione al momento della cessazione del lavoro mediante una serie di coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età di uscita dal lavoro
Questo sistema si applica in modo totale a coloro che hanno iniziato a versare dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. contributivo puro) mentre viene applicato
pro quota (cioè parzialmente in rapporto agli anni considerati):
- dal 1° gennaio 1996 per quelli che avevano meno di 18 anni di contributi;
- solo dal 1 gennaio 2012 per chi a quella data aveva già 18 anni di anzianità contributiva,
Le novità della legge di bilancio 2024
Alla pensione di vecchiaia con sistema contributivo, a partire dal 2024 si accederebbe con 20 anni di accrediti contributivi e 67 anni di età purché l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. (Oggi è richiesto invece un importo di una volta e mezza l'assegno minimo)
Il diritto alla pensione anticipata invece vede l'introduzione di diversi paletti restrittivi: potrà essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che
- risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
- l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato, pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale ridotto a
- 2,8 volte per le donne con un figlio e a
- 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;
In questi casi comunque l'assegno avrà un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo per tutto il periodo che precede il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (ad oggi non esiste invece alcun limite).
La nuova norma introduce infine un periodo di finestra di tre mesi ovvero il trattamento di pensione anticipata decorrerà solo trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
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Pensioni 2024 tutti gli importi e calendario pagamenti
L’Istituto ha comunicato con la circolare 1 del 2 gennaio 2024 la rivalutazione ufficiale delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, che saranno pagate nel 2024. Le operazioni hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.
Nell'allegato 2 le tabelle di tutti gli importi delle pensioni e prestazioni assistenziali e di accompagnamento a pensione
Nei paragrafi seguenti le principali prestazioni e il calendario dei pagamenti per il 2024.
Questo l'indice dei contenuti della circolare:
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale
2. Indice di rivlutazione definitivo per l’anno 2023
3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024
3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni
3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
4. Rivalutazion delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
4.1 Pensioni sociali e assegni sociali
4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
5. Tabelle
6. Requisiti anagrafici
7. Gestione fiscale
7.1 Conguagli fiscali a consuntivo
7.2 Addizionali all’IRPEF
7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
8. Sistemi integrati
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età
9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
13. Certificato di pensione per l’anno 2024
Pensioni minime 2024 importo base e incremento straordinario
Decorrenza
lavoratori dipendenti e autonomi
Assegni vitalizi
1° gennaio 2023
1 gennaio 2024
567,94 €
598,61 €
323,75 €
341,24 €
IMPORTO ANNUO 2023
IMPORTO ANNUO 2024
7.383,22 €
7.781,93€
4.208,75 €
4.436,12€
Si segnala inoltre a seguito dell'art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che prevede " in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, nella misura di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024", l' Importo massimo riconosciuto arriva a € 614,77 €
Viene sottolineato che per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto.
Date pagamento pensioni 2024
mese
Giorno disponibilità valuta
Poste
Banche
gennaio
3
febbraio
1
marzo
1
aprile
2
maggio
2
giugno
1
3
luglio
1
agosto
1
settembre
2
ottobre
1
novembre
2
4
dicembre
2
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Patronato inadempiente all’incarico: lavoratore da risarcire
Con l'ordinanza 34475 2023 dell'11 dicembre la Cassazione ha affermato che gli istituti di patronato nel ricevere un incarico da un utente assumono una responsabilità contrattuale (art. 1176 secondo comma c.c) per cui in caso di provata inadempienza sono tenuti a risarcire il proprio assistito.
L'affermazione si basa non solo sulla disposizione del codice civile citata ma anche sulla disciplina prevista dalla L. 152/2001 la quale prevede che tali istituti debbano esercitare l’attività di informazione, assistenza e tutela a favore dei propri assistiti, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza. la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia.
Il caso: domanda di pensione presentata dal Patronato rifiutata
Il caso riguardava l'assistenza fornita da un patronato che non aveva verificato in modo corretto la posizione contributiva del suo assistito, né specificato, nella domanda di pensione di anzianità che infatti era stata respinta in prima battuta respinta ed accolta solo grazie all'intervento di un altro patronato
I giudici di Cassazione hanno giudicato non corrette le sentenze di assoluzione del tribunale e della corte di appello arrivando a considerare che, vista la natura contrattuale del rapporto tra l'ente e l'utente andava applicato l’art. 1218 c.c. per cui il creditore che lamenti un inadempimento o un ritardo nella prestazione dovuta, ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro , salvo il caso in cui l'inadempimento, o il ritardo, sia stato determinato da causa a lui non imputabile.
Viene ricordato il principio affermato già dalle sezioni unite del 30 ottobre 2001 n. 13533 per cui “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Applicando il principio nel caso in oggetto secondo la Cassazione il lavoratore aveva provato :
- sia la fonte negoziale del proprio diritto ovvero il mandato a presentare la domanda di pensione,
- sia l’inadempimento del patronato stesso e
- il danno causato dall'inadempimento , ovvero la perdita delle mensilità di pensione non percepite a causa del primo errore di presentazione della domanda
Invece Il patronato non ha potuto dimostrare l'idoneità del proprio operato cosi come non ha provato che il danno avrebbe potuto essere evitato con una azione diretta di ricorso da parte dell’assistito stesso.
Il diniego al risarcimento viene dunque giudicato illogico e non pertinente con l'esistenza di un l mandato conferito al patronato che tra l'altro avrebbe comunque potuto essere proposto dal patronato in rappresentanza del proprio cliente e senza necessità di un'autorizzazione.
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Rivalutazione pensioni 2024: aumenti fino al 5,4%
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 novembre 2023 il decreto ministeriale lavoro – economia che dispone a partire dal primo gennaio 2024 un adeguamento all'inflazione pari a +5,4% per le pensioni
Il valore è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023 rispetto al 2022.
Si ricorda che l'aumento degli assegni delle pensioni viene riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa vigente al 1 gennaio 2024 (che sono in corso di modifica con la legge di bilancio. vedi sotto i dettagli)
Rivalutazione pensioni: come funziona
Le pensioni di tutte le categorie sia previdenziali che assistenziali come noto sono collegate al valore dell'aumento dei prezzi al consumo, registrato ogni anno dall'istat .
Inps provvede ogni anno, solo in caso di aumento, ad adeguare gli importi degli assegni alla differenza tra l'indice dei prezzi dell'anno precedente e quello attuale. Le variazioni in negativo non hanno conseguenze. Per questo il meccanismo è definito indicizzazione o perequazione automatica (o anche rivalutazione) delle pensioni.
L'adeguamento si basa inizialmente su un indice ISTAT stimato e viene fatto un conguaglio sulla base del valore definitivo a gennaio dell'anno successivo (quest'anno anticipato a dicembre)
La rivalutazione negli ultimi anni, per effetto di varie norme di legge che hanno cercato di limitare l'aumento della spesa complessiva, non si è applicata al 100 per cento su tutti gli assegni ma in maniera inversamente proporzionale al valore della pensione
Ciò significa , ad esempio che, nel caso dell' inflazione 2023 pari all'8,1% , solo gli assegni che non superano il quadruplo della pensione minima sono effettivamente aumentati dell' 8,1%.
Per gli assegni superiori a quella soglia la rivalutazione viene applicata solo parzialmente in base a scaglioni predeterminati , scendendo progressivamente al 32% dell'indice totale (8,1%) per le pensioni che superano di 10 volte l'importo della pensione sociale
Perequazione pensioni e legge di bilancio 2024
Nella bozza della legge di bilancio 2024 che è in discussione in questi giorni in Parlamento e deve essere approvata entro il 31 dicembre, c'è una novità che riguarda la rivalutazione delle pensioni di importo elevato.
L’articolo 29 infatti modifica nuovamente, solo per l’anno 2024, la disciplina transitoria già vigente in materia in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale).
La modifica concerne esclusivamente la classe di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS, per le quali viene fissata l'aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023.
La modifica non riguarda quindi i i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia inferiore o pari (nella misura lorda) a dieci volte il trattamento minimo INPS.
La tabella della rivalutazione delle pensioni a partire da gennaio e fino a dicembre 2024 è quindi la seguente
fascia pensione – importo percentuale di applicazione a gennaio 2024 esempio importo rivalutato 2024 pensioni fino a 4 volte il minimo = fino a 2,272,76 euro rivalutazione del 100% ( aumento effettivo pari al 5,4% dell'assegno – valore ISTAT definitivo) pensione di 1500 euro x 5,4% = 1581 euro pensioni da 4 a 5 volte il minimo= da 2,271,76 a 2.839,70 rivalutazione dell'85% aumento effettivo pari al 4,59% pensione di 2500 euro x 4,59% = 2614 euro pensioni da 5 a 6 volte il minimo = da 2.839,70 a 3.407,64 rivalutazione del 53% = aumento pari al 2,862,%
pensione da 3000 euro x 2,862 % = 3.085,86 pensioni da 6 a 8 volte il minimo = da 3,407,64 a 4.543,52 rivalutazione del 47% = aumento pari al 2,538% pensione da 4000 euro x 2,538% = 4.101,52 pensioni da 8 a 10 volte il minimo = da 4.543,52 a 5.679,40 rivalutazione del 37% = aumento pari al 1,998% pensione da 5000 euro x 1,998% = 5099,9 pensioni oltre 10 volte il minimo = oltre 5.679,40 rivalutazione del 22% = aumento effettivo del 1,188% pensione da 6000 euro x 1,188% = 6,071 Va ricordato che per ogni fascia è previsto un importo di garanzia applicabile quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, si ottenga un risultato inferiore al limite della fascia precedente comprensivo della perequazione.
Interessante notare che, secondo la relazione tecnica alla manovra attualmente:
- i pensionati che percepiscono pensioni fino a quattro volte il minimo, sono il 54,1% del totale
- le pensioni di importo tra quattro e cinque volte il minimo sono il 15,7%,
- le pensioni di valore superiore a cinque volte il minimo rappresentano il 7,7%
- quelle di importo tra cinque e sei il 9,3%,
- quelle di importo tra tra sei e otto il 9,0% e
- quelle oltre otto e fino a dieci volte il minimo sono il 4,2 per cento.
Il taglio della rivalutazione di dieci punti percentuale alle cosiddette pensioni d'oro produrrà nel 2024 un risparmio di 135 milioni di euro per l'INPS che poi calerà progressivamente negli anni successivi.