• Pensioni

    Pensioni professionisti: tabelle ricongiunzione 2024

    Con la  circolare  17 del 24 gennaio 2024 Inps fornisce  le tabelle aggiornate e le istruzioni (Allegato n. 1) concernenti la rateazione degli oneri  di ricongiunzione dei periodi assicurativi  relativi alle domande di pensionamento dei liberi professionisti presentate nell'anno in corso.

    Il pagamento può infatti essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto , pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, pari all'5,4% per il 2023.

    In allegato:

    •  la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
    •  la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).

    Coefficienti rateazione 2023 

    Con la  circolare  15  del 7 febbraio 2023  erano state pubblicate le tabelle aggiornate e le istruzioni per l' utilizzo  (Allegato n. 1) concernenti gli oneri  di ricongiunzione  relativi alle domande presentate nel 2023 con indice ISTAT  pari all'8,1% per il 2022.

    In particolare sono presenti :

    • la tabella I/2023 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’8,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
    •  la tabella II/2023 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’8,1% (Allegato n. 3).

    Ricongiunzione contributiva professionisti

    Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.

    1. La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi 
    2. La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai  liberi professionisti.

    Per questi ultimi  la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.

    Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.

    Tutte le informazioni  sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.

  • Pensioni

    Detrazioni pensionati all’estero: comunicazione entro il 12.2

    Entro il 12 febbraio i pensionati residenti  in uno stato dell'UE o dello Spazio unico SEE devono comunicare all'inps la situazione carichi familiari  per fruire delle detrazioni nella dichiarazione 

    Lo ricorda INPS con il messaggio 245 del 18 gennaio 2024 specificando in particolare che  l'obbligo annuale previsto  dall'art 224 comma 3 bis del TUIR richiede ai 

    1.  pensionati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
    2. in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, 

    di effettuare  un   dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sussistenza dei requisiti per  fruire delle detrazioni per carichi di famiglia .

    Si tratta in particolare di comunicare :

    •  lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
    •  di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
    •  di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
    •  i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;
    •  che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.( 4000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni,

    Si ricorda inoltre che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni .

    Viene infine ricordato l'obbligo di provvedere sempre in corso d 'anno alla comunicazione di eventuali variazioni dei carichi familiari

    Modalità di comunicazione familiari a carico

    • tramite il  servizio online dedicato con la propria identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello; CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0; CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo). Il servizio è disponibile nel sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Utilizza il servizio”;  oppure 
    • avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato, (che accedono dal seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Accesso ai servizi per patronati” > “Servizi ai Patronati”).   

    L'istituto precisa che è possibile anche l'invio cartaceo ma ilcanale telematico è quello raccomandato   

    Al fine di prevenire disguidi, si raccomanda di avvalersi del canale telematico, anche se eventuali dichiarazioni cartacee possono essere comunque trasmesse dagli interessati alle Strutture territoriali dell’INPS ai fini della relativa acquisizione, purché complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

    I pensionati che hanno già fruito delle detrazioni negli anni passati riceveranno una comunicazione promemoria  nella sezione “MyINPS” 

    In caso di mancata dichiarazione dall'assegno di aprile 2024 per tutte le gestioni , l'Istituto provvedera alla revoca delle detrazioni e alle  relative modifiche dell'imposizione fiscale con  eventuale recupero di imposte dovute.

  • Pensioni

    Pensioni di guerra 2024: tabelle rivalutazione

    Sono state rivalutate con la circolare ministeriale 991 2024  le pensioni di guerra dirette e indirette  2024 e gli  assegni straordinari  correlati alle  decorazioni al valor militare. Nel documento sono presenti le tabelle relative a 

    • pensioni dirette
    • assegni di invalidita
    • assegni per cumulo infermita
    •  assegno superinvalidità
    •  indennità di accompagnamento 
    • integrazioni
    • assegno di incollocabilità.

    La rivalutazione è pari al  2,01 % come definito dalla  circolare Inps  1/2024 

    Da segnalare in particolare  l'aumento  a 18.187,00 euro del limite di reddito massimo  percepito nel 2023  ai fini del conferimento o il ripristino delle pensioni o assegni di guerra , che decorre dal 1° gennaio 2024 e che   riguarda :

    • le pensioni  dirette di guerra, 
    • gli assegni di cumulo per infermità
    • l’assegno di super invalidità,
    •  l’indennità di assistenza e accompagnamento nonché la relativa integrazione e
    • l’assegno di incollocabilità. 

    La lettera circolare  precisa infine che il prospetto riepilogativo di ciascun trattamento economico spettante e`  disponibile sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze   cui si accede con autenticazione  tramite SPID.

    Riportiamo di seguito la tabella delle pensioni dirette con gli importi annuali 2023, 2024 e l'importo mensile spettante nel 2024 :

  • Pensioni

    Modello Red precompilato al via

    Nell’ambito della  realizzazione del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) INPS  sta realizzando il servizio  “RED precompilato” per la dichiarazione dei redditi   da parte dei pensionati titolari di  prestazioni di carattere assistenziale  o altri benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione  o del nucleo reddituale rilevante.

    La novità è stata comunicata con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.

    Red precompilato 2024

    Il servizio “RED Precompilato”  fornirà già al titolare i dati  conservati nelle bande dati dell'istituto e dell'agenzia delle Entrate ed esporrà i automatico  i redditi rilevanti .

    Il pensionato interessato  dovrà autenticarsi  con  (SPID almeno di 2° livello, o CIE, i CNS), scegliere la modalità precompilata  confermando o modificando e integrando il set di dati precompilati

    Saranno presenti finestre pop up informative e di un’apposita chat bot interattiva, realizzata grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale,  con l’obiettivo  di prevenire le più frequenti casistiche di errore riscontrate nella compilazione dei modelli RED 

    Il  nuovo servizio   sarà disponibile, in via sperimentale, per le comunicazioni:

    •  della campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023) e 
    • della Campagna RED Solleciti 2023 (anno reddito 2022).

    Le modalità di accesso al nuovo servizio online, che andrà a sostituire il servizio “RED Semplificato”  saranno comunicate con un ulteriore messaggio  INPS dopo  la Campagna RED ordinaria 2023 e la Campagna RED Solleciti 2022 attualmente in corso,  e che termina  il  29 febbraio 2024.

    A questo proposito il messaggio 4671 segnala invece la disponibilità delle videoguida aggiornata per la compilazione del modello Red 2022 (redditi 2021)

    Red semplificato  sollecito modello 2022: la videoguida 

    Come per i precedenti la video-guida è già visualizzabile :

    • tramite il canale tradizionale ossia attraverso il QR code disponibile sulla comunicazione cartacea di sollecito inviata ai soggetti interessati 
    • accedendo all’area riservata “MyINPS””, attraverso la propria identità digitale CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS;
    • consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile” e nei servizi online Cedolino pensione e Consulente digitale delle pensioni.

    La video-guida resterà a disposizione dei destinatari fino al 29 febbraio 2024, data di scadenza per la comunicazione dei redditi dell’anno 2021.

  • Pensioni

    Patronato inadempiente all’incarico: lavoratore da risarcire

     Con l'ordinanza 34475 2023 dell'11 dicembre la Cassazione ha affermato che  gli istituti di patronato  nel ricevere un incarico da un  utente assumono una responsabilità contrattuale  (art. 1176 secondo comma c.c)  per cui in caso di provata inadempienza sono tenuti a risarcire il proprio assistito.

    L'affermazione  si basa non solo sulla disposizione del codice civile citata ma anche sulla disciplina prevista dalla  L. 152/2001 la quale prevede che tali istituti debbano  esercitare l’attività di informazione, assistenza e tutela a favore dei propri assistiti, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza.  la diligenza  richiesta  è quella del buon padre di famiglia.

    Il caso: domanda di pensione  presentata dal Patronato rifiutata

    Il caso riguardava  l'assistenza fornita da un patronato  che non aveva verificato in modo corretto la posizione contributiva del suo assistito, né specificato, nella domanda di pensione di anzianità che infatti era stata respinta  in prima battuta respinta ed accolta solo grazie all'intervento di un altro patronato 

    I giudici di Cassazione hanno giudicato non corrette le sentenze di assoluzione del tribunale e della corte di appello   arrivando a considerare che, vista   la natura contrattuale del rapporto tra l'ente e l'utente  andava applicato l’art. 1218 c.c. per cui  il creditore  che lamenti un inadempimento o un ritardo nella  prestazione dovuta, ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro , salvo  il caso in cui l'inadempimento, o il ritardo, sia stato determinato da  causa a lui non imputabile.

    Viene ricordato il principio affermato già dalle sezioni unite  del  30 ottobre 2001 n. 13533 per cui “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.

    Applicando il principio nel caso  in oggetto  secondo la Cassazione   il lavoratore  aveva provato :

    • sia la fonte negoziale del proprio diritto  ovvero il mandato a presentare la domanda di pensione, 
    • sia  l’inadempimento del patronato stesso e 
    •  il danno  causato dall'inadempimento , ovvero la perdita delle mensilità di pensione  non percepite  a causa del primo errore di presentazione della domanda

    Invece Il patronato non ha potuto dimostrare  l'idoneità del proprio operato cosi come non ha provato che il danno avrebbe potuto essere evitato  con una azione diretta  di ricorso  da parte dell’assistito stesso. 

    Il diniego  al risarcimento viene dunque giudicato illogico  e non pertinente con  l'esistenza di un l mandato conferito al patronato  che tra l'altro avrebbe  comunque potuto essere proposto dal patronato  in rappresentanza del proprio cliente e senza necessità di  un'autorizzazione.

  • Pensioni

    Giornalisti: pensioni INPGI cumulabili con reddito da lavoro

    Legittimo il cumulo tra pensione  (ex) INPGI  e redditi da lavoro. Lo ribadisce  ancora una volta la Cassazione,   affermando che l'art 15 del  Regolamento della Cassa previdenziale dei giornalisti  che prevede un parziale divieto di cumulo,  deve essere disapplicato 

    La sentenza della Corte di cassazione 24931/2023, Sezione quarta civile, riguarda in particolare  il caso di un giornalista dipendente che  aveva chiesto al Tribunale di Milano la restituzione delle trattenute effettuate da INPGI sugli assegni pensionistici  dall’ottobre 2013. 

    La Corte d’appello,  smentendo la decisione di primo grado, aveva accolto la tesi dell’Inpgi secondo cui, in quanto ente privatizzato, l’Istituto non era direttamente assoggettato alle norme sulle forme previdenziali sostitutive pubbliche per "l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994,"  che ha come obiettivo primario di garantire l’equilibrio di bilancio.

    La Cassazione ricorda invece  l'ente «ha natura di “istituzione pubblica” per effetto della relazione funzionale con lo Stato» in quanto gestiva, fino a giugno 2022 anche la previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti, con funzione analoga a quelle degli enti pubblici di previdenza e assistenza.

    Cumulo pensioni di anzianità  INPGI e reddito da lavoro

    In due precedenti  sentenze  n. 20690/2022 e  la n. 20522/2022 , discostandosi da arresti precedenti di segno opposto, si era  già affermato che per gli enti previdenziali sostitutivi anche se retti da casse private  valgono le stesse  regole in vigore per la generalità dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale Inps. Si fa  riferimento all'articolo 72, comma 2, della legge 388/2000 e all’articolo 44, comma 1, della legge 289/2002.

    Nella sentenza 20690 si legge infatti che è necessario " disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI,  che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento  pensionistico in maniera diversa".

    Infatti, affermano gli ermellini: "non si tratta certo di negare il valore semantico attribuito dall'opposto orientamento al disposto della L. n.388 del 2000, art. 76, comma 4, (..) ma semmai di attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie ratione temporis  di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2 e della L. n. 289 del 2002,  art. 44, comma 2,"  che afferma:    "a decorrere dal  1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo  e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della  medesima, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 1, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione  che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età"

    Un  importante precedente  sulla stessa linea era stata l'ordinanza 21470/2020 riguardante il ricorso di un iscritto che  contestava  l'applicazione dell’articolo 15 del Regolamento. Anche il quel caso la corte territoriale aveva accolto la sua richiesta. I giudici di Cassazione  avevano respinto il ricorso dell'INPGI  ricordando i precedenti giurisprudenziali in materia, in particolare la  sentenza 19573/2019 «che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/2016 e 12671/2016» e  ha  ritenuto pacifico che l’articolo 44 della legge 289/2002, nel consentire il cumulo totale tra reddito e pensione di anzianità, va applicato in maniera identica per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche ove gestite da enti privatizzati».

    A questa interpretazione ormai maggioritaria  si aggiungono ora in queste sentenze anche le valutazioni  sulle novità  normative che hanno portato con la legge di bilancio 2022 al trasferimento dall'INPGI  all'INPS dell'intera  gestione dei lavoratori dipendenti, entrato in vigore dal 1° luglio 2022.

    Con questo passaggio ulteriore,  ci si aspetta che aumentino  le possibilità che l'istituto modifichi la sua posizione.

  • Pensioni

    Aumento pensioni dicembre 2023 e tagli 2024

    Il decreto  "Anticipi "approvato dal Governo   il 16 ottobre 2023  aveva  previsto l'anticipo a questo mese di  novembre del conguaglio  relativo all'adeguamento delle pensioni  all'inflazione, operazione che Inps di solito effettua a gennaio dell'anno successivo. 

    Si tratta in particolare di un aumento degli importi degli assegni, correlato all'aumento dell'inflazione che quest'anno è stato molto superiore al previsto. I costi della misura previsti  sono pari a più di 2 miliardi di euro per il 2023 e oltre 560 milioni  per il 2024.

    Il testo definitivo del decreto legge ha spostato  l'atteso appuntamento a dicembre.  Vediamo di seguito più in dettaglio a quanto ammontano questi aumenti  anche in relazione alle fasce di reddito dei pensionati.

    Aumento pensioni dicembre 2023: le fasce di rivalutazione 

    Come detto si tratta dell' anticipo contabile del conguaglio che ogni anno si fa  per adeguare le pensioni all'aumento dei prezzi  relativo all'anno precedente,  definitivamente  definito dal decreto ministeriale entro il 20 novembre di ogni anno,  rispetto al valore stimato a gennaio .

     La differenza  misurata quest'anno  è pari allo 0,8%

     Per il persistere dell'inflazione 2023, infatti  l'adeguamento nel 2024   è calcolato complessivamente  all'  8,1% (contro il +7,3%  stimato ). Istat ha calcolato aumenti medi  del 3%  poi anche  nel 2025  e 2026 .

    ATTENZIONE A dicembre 2023 si avrà il conguaglio  relativo a tutti i mesi  del 2023, compresa la tredicesima.

    Per calcolare gli importi effettivi che si vedranno in più nel cedolino pensione di dicembre  va anche tenuto presente che  la normativa  vigente prevede una rivalutazione piena, cioè del 100%  (dello  0,8 in questione),  solo per le pensioni di importo fino a quattro volte il minimo e con percentuali  progressivamente calanti con l'innalzarsi dell'assegno di pensione. 

    Le fasce sono le  seguenti (ricordiamo sempre che si tratta di importi lordi):

    fascia pensione importo massimo assegno  percentuale di applicazione 
    pensioni fino a 4 volte il minimo   entro i    2.101, 52 euro    rivalutazione del 100%  (0,8%)
    pensioni da 4 a 5 volte il minimo  da 2102, 53  a   2.626,90 euro   rivalutazione dell'85% (0,68%)
    pensioni da 5 a 6 volte il minimo   da 2626, 91  a 3152,28 euro  

     rivalutazione del  53% (0,42%)  

    pensioni da 6 a 8 volte il minimo  da 3152, 29   a 4203,05 euro    rivalutazione del  47%  (0,37)
    pensioni da 8 a 10 volte il minimo   da 4203,06 a   5253,80 euro  rivalutazione del 37%  (0,29)
    pensioni oltre 10 volte il minimo da 5253,81  euro in su rivalutazione del 32%  (0,25)

    Aumento pensioni dicembre 2023: gli importi 

    Gli  importi degli aumenti mensili e complessivi  (indicativi perche dipendono  anche dalla composizione dell'assegno ) sono i seguenti:

     assegno pensione   rivalutazione  dicembre  importo aumento complessivo a dicembre
    assegno di 1.000 euro 8 euro  104 euro
    assegno di 1500 euro 12 euro 156 euro 
    assegno di  2.500 euro: 17 euro  221 euro 
    assegno da 3000 euro  12,72 euro  152,74 euro 
    assegno da 5500 euro  13,75 euro  165 euro

    Si ricorda che poi  negli assegni di gennaio 2024 sarà presente solo la quota di rivalutazione  MENSILE pari all'8,1% totale, senza il conguaglio relativo ai  12 mesi.

    Taglio rivalutazione 2024

    Nella bozza della legge di bilancio 2024  che inizia ora l'iter parlamentare è stata inserita una norma che modifica le percentuali di indicizzazione delle pensioni nel 2024  con una taglio che colpisce le fasce piu alte di reddito.

     La spesa totale per le pensioni in Italia  arriverà  infatti a toccare i  361,24 miliardi  (complice non solo l'inflazione ma anche l'aumento della vita media che fa lievitare la durata totale dei pagamenti)

     Per contrastare in parte questo continuo aumento della  spesa, l'art. 29  della bozza della legge di bilancio prevede  per l'ultima  fascia di reddito pensionistico,  ovvero  coloro  che percepiscono oltre 5253 euro lordi , una rivalutazione  nel 2024 pari

    •  al 22% invece che 
    • al 32 % del valore calcolato dall'Istat  a novembre 2023 e definito come riferimento  con decreto ministeriale  al 5,4% .