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Pensioni professionisti: tabelle ricongiunzione 2024
Con la circolare 17 del 24 gennaio 2024 Inps fornisce le tabelle aggiornate e le istruzioni (Allegato n. 1) concernenti la rateazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi alle domande di pensionamento dei liberi professionisti presentate nell'anno in corso.
Il pagamento può infatti essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto , pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, pari all'5,4% per il 2023.
In allegato:
- la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
- la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).
Coefficienti rateazione 2023
Con la circolare 15 del 7 febbraio 2023 erano state pubblicate le tabelle aggiornate e le istruzioni per l' utilizzo (Allegato n. 1) concernenti gli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2023 con indice ISTAT pari all'8,1% per il 2022.
In particolare sono presenti :
- la tabella I/2023 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’8,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
- la tabella II/2023 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’8,1% (Allegato n. 3).
Ricongiunzione contributiva professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.
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Detrazioni pensionati all’estero: comunicazione entro il 12.2
Entro il 12 febbraio i pensionati residenti in uno stato dell'UE o dello Spazio unico SEE devono comunicare all'inps la situazione carichi familiari per fruire delle detrazioni nella dichiarazione
Lo ricorda INPS con il messaggio 245 del 18 gennaio 2024 specificando in particolare che l'obbligo annuale previsto dall'art 224 comma 3 bis del TUIR richiede ai
- pensionati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
- in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni,
di effettuare un dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia .
Si tratta in particolare di comunicare :
- lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;
- che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.( 4000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni,
Si ricorda inoltre che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni .
Viene infine ricordato l'obbligo di provvedere sempre in corso d 'anno alla comunicazione di eventuali variazioni dei carichi familiari
Modalità di comunicazione familiari a carico
- tramite il servizio online dedicato con la propria identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello; CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0; CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo). Il servizio è disponibile nel sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Utilizza il servizio”; oppure
- avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato, (che accedono dal seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Accesso ai servizi per patronati” > “Servizi ai Patronati”).
L'istituto precisa che è possibile anche l'invio cartaceo ma ilcanale telematico è quello raccomandato
Al fine di prevenire disguidi, si raccomanda di avvalersi del canale telematico, anche se eventuali dichiarazioni cartacee possono essere comunque trasmesse dagli interessati alle Strutture territoriali dell’INPS ai fini della relativa acquisizione, purché complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
I pensionati che hanno già fruito delle detrazioni negli anni passati riceveranno una comunicazione promemoria nella sezione “MyINPS”
In caso di mancata dichiarazione dall'assegno di aprile 2024 per tutte le gestioni , l'Istituto provvedera alla revoca delle detrazioni e alle relative modifiche dell'imposizione fiscale con eventuale recupero di imposte dovute.
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Pensioni di guerra 2024: tabelle rivalutazione
Sono state rivalutate con la circolare ministeriale 991 2024 le pensioni di guerra dirette e indirette 2024 e gli assegni straordinari correlati alle decorazioni al valor militare. Nel documento sono presenti le tabelle relative a
- pensioni dirette
- assegni di invalidita
- assegni per cumulo infermita
- assegno superinvalidità
- indennità di accompagnamento
- integrazioni
- assegno di incollocabilità.
La rivalutazione è pari al 2,01 % come definito dalla circolare Inps 1/2024
Da segnalare in particolare l'aumento a 18.187,00 euro del limite di reddito massimo percepito nel 2023 ai fini del conferimento o il ripristino delle pensioni o assegni di guerra , che decorre dal 1° gennaio 2024 e che riguarda :
- le pensioni dirette di guerra,
- gli assegni di cumulo per infermità
- l’assegno di super invalidità,
- l’indennità di assistenza e accompagnamento nonché la relativa integrazione e
- l’assegno di incollocabilità.
La lettera circolare precisa infine che il prospetto riepilogativo di ciascun trattamento economico spettante e` disponibile sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze cui si accede con autenticazione tramite SPID.
Riportiamo di seguito la tabella delle pensioni dirette con gli importi annuali 2023, 2024 e l'importo mensile spettante nel 2024 :

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Modello Red precompilato al via
Nell’ambito della realizzazione del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) INPS sta realizzando il servizio “RED precompilato” per la dichiarazione dei redditi da parte dei pensionati titolari di prestazioni di carattere assistenziale o altri benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione o del nucleo reddituale rilevante.
La novità è stata comunicata con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.
Red precompilato 2024
Il servizio “RED Precompilato” fornirà già al titolare i dati conservati nelle bande dati dell'istituto e dell'agenzia delle Entrate ed esporrà i automatico i redditi rilevanti .
Il pensionato interessato dovrà autenticarsi con (SPID almeno di 2° livello, o CIE, i CNS), scegliere la modalità precompilata confermando o modificando e integrando il set di dati precompilati
Saranno presenti finestre pop up informative e di un’apposita chat bot interattiva, realizzata grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di prevenire le più frequenti casistiche di errore riscontrate nella compilazione dei modelli RED
Il nuovo servizio sarà disponibile, in via sperimentale, per le comunicazioni:
- della campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023) e
- della Campagna RED Solleciti 2023 (anno reddito 2022).
Le modalità di accesso al nuovo servizio online, che andrà a sostituire il servizio “RED Semplificato” saranno comunicate con un ulteriore messaggio INPS dopo la Campagna RED ordinaria 2023 e la Campagna RED Solleciti 2022 attualmente in corso, e che termina il 29 febbraio 2024.
A questo proposito il messaggio 4671 segnala invece la disponibilità delle videoguida aggiornata per la compilazione del modello Red 2022 (redditi 2021)
Red semplificato sollecito modello 2022: la videoguida
Come per i precedenti la video-guida è già visualizzabile :
- tramite il canale tradizionale ossia attraverso il QR code disponibile sulla comunicazione cartacea di sollecito inviata ai soggetti interessati
- accedendo all’area riservata “MyINPS””, attraverso la propria identità digitale CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS;
- consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile” e nei servizi online Cedolino pensione e Consulente digitale delle pensioni.
La video-guida resterà a disposizione dei destinatari fino al 29 febbraio 2024, data di scadenza per la comunicazione dei redditi dell’anno 2021.
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Patronato inadempiente all’incarico: lavoratore da risarcire
Con l'ordinanza 34475 2023 dell'11 dicembre la Cassazione ha affermato che gli istituti di patronato nel ricevere un incarico da un utente assumono una responsabilità contrattuale (art. 1176 secondo comma c.c) per cui in caso di provata inadempienza sono tenuti a risarcire il proprio assistito.
L'affermazione si basa non solo sulla disposizione del codice civile citata ma anche sulla disciplina prevista dalla L. 152/2001 la quale prevede che tali istituti debbano esercitare l’attività di informazione, assistenza e tutela a favore dei propri assistiti, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza. la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia.
Il caso: domanda di pensione presentata dal Patronato rifiutata
Il caso riguardava l'assistenza fornita da un patronato che non aveva verificato in modo corretto la posizione contributiva del suo assistito, né specificato, nella domanda di pensione di anzianità che infatti era stata respinta in prima battuta respinta ed accolta solo grazie all'intervento di un altro patronato
I giudici di Cassazione hanno giudicato non corrette le sentenze di assoluzione del tribunale e della corte di appello arrivando a considerare che, vista la natura contrattuale del rapporto tra l'ente e l'utente andava applicato l’art. 1218 c.c. per cui il creditore che lamenti un inadempimento o un ritardo nella prestazione dovuta, ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro , salvo il caso in cui l'inadempimento, o il ritardo, sia stato determinato da causa a lui non imputabile.
Viene ricordato il principio affermato già dalle sezioni unite del 30 ottobre 2001 n. 13533 per cui “il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Applicando il principio nel caso in oggetto secondo la Cassazione il lavoratore aveva provato :
- sia la fonte negoziale del proprio diritto ovvero il mandato a presentare la domanda di pensione,
- sia l’inadempimento del patronato stesso e
- il danno causato dall'inadempimento , ovvero la perdita delle mensilità di pensione non percepite a causa del primo errore di presentazione della domanda
Invece Il patronato non ha potuto dimostrare l'idoneità del proprio operato cosi come non ha provato che il danno avrebbe potuto essere evitato con una azione diretta di ricorso da parte dell’assistito stesso.
Il diniego al risarcimento viene dunque giudicato illogico e non pertinente con l'esistenza di un l mandato conferito al patronato che tra l'altro avrebbe comunque potuto essere proposto dal patronato in rappresentanza del proprio cliente e senza necessità di un'autorizzazione.
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Giornalisti: pensioni INPGI cumulabili con reddito da lavoro
Legittimo il cumulo tra pensione (ex) INPGI e redditi da lavoro. Lo ribadisce ancora una volta la Cassazione, affermando che l'art 15 del Regolamento della Cassa previdenziale dei giornalisti che prevede un parziale divieto di cumulo, deve essere disapplicato
La sentenza della Corte di cassazione 24931/2023, Sezione quarta civile, riguarda in particolare il caso di un giornalista dipendente che aveva chiesto al Tribunale di Milano la restituzione delle trattenute effettuate da INPGI sugli assegni pensionistici dall’ottobre 2013.
La Corte d’appello, smentendo la decisione di primo grado, aveva accolto la tesi dell’Inpgi secondo cui, in quanto ente privatizzato, l’Istituto non era direttamente assoggettato alle norme sulle forme previdenziali sostitutive pubbliche per "l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994," che ha come obiettivo primario di garantire l’equilibrio di bilancio.
La Cassazione ricorda invece l'ente «ha natura di “istituzione pubblica” per effetto della relazione funzionale con lo Stato» in quanto gestiva, fino a giugno 2022 anche la previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti, con funzione analoga a quelle degli enti pubblici di previdenza e assistenza.
Cumulo pensioni di anzianità INPGI e reddito da lavoro
In due precedenti sentenze n. 20690/2022 e la n. 20522/2022 , discostandosi da arresti precedenti di segno opposto, si era già affermato che per gli enti previdenziali sostitutivi anche se retti da casse private valgono le stesse regole in vigore per la generalità dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale Inps. Si fa riferimento all'articolo 72, comma 2, della legge 388/2000 e all’articolo 44, comma 1, della legge 289/2002.
Nella sentenza 20690 si legge infatti che è necessario " disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa".
Infatti, affermano gli ermellini: "non si tratta certo di negare il valore semantico attribuito dall'opposto orientamento al disposto della L. n.388 del 2000, art. 76, comma 4, (..) ma semmai di attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie ratione temporis di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2 e della L. n. 289 del 2002, art. 44, comma 2," che afferma: "a decorrere dal 1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 1, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età"
Un importante precedente sulla stessa linea era stata l'ordinanza 21470/2020 riguardante il ricorso di un iscritto che contestava l'applicazione dell’articolo 15 del Regolamento. Anche il quel caso la corte territoriale aveva accolto la sua richiesta. I giudici di Cassazione avevano respinto il ricorso dell'INPGI ricordando i precedenti giurisprudenziali in materia, in particolare la sentenza 19573/2019 «che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/2016 e 12671/2016» e ha ritenuto pacifico che l’articolo 44 della legge 289/2002, nel consentire il cumulo totale tra reddito e pensione di anzianità, va applicato in maniera identica per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche ove gestite da enti privatizzati».
A questa interpretazione ormai maggioritaria si aggiungono ora in queste sentenze anche le valutazioni sulle novità normative che hanno portato con la legge di bilancio 2022 al trasferimento dall'INPGI all'INPS dell'intera gestione dei lavoratori dipendenti, entrato in vigore dal 1° luglio 2022.
Con questo passaggio ulteriore, ci si aspetta che aumentino le possibilità che l'istituto modifichi la sua posizione.
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Aumento pensioni dicembre 2023 e tagli 2024
Il decreto "Anticipi "approvato dal Governo il 16 ottobre 2023 aveva previsto l'anticipo a questo mese di novembre del conguaglio relativo all'adeguamento delle pensioni all'inflazione, operazione che Inps di solito effettua a gennaio dell'anno successivo.
Si tratta in particolare di un aumento degli importi degli assegni, correlato all'aumento dell'inflazione che quest'anno è stato molto superiore al previsto. I costi della misura previsti sono pari a più di 2 miliardi di euro per il 2023 e oltre 560 milioni per il 2024.
Il testo definitivo del decreto legge ha spostato l'atteso appuntamento a dicembre. Vediamo di seguito più in dettaglio a quanto ammontano questi aumenti anche in relazione alle fasce di reddito dei pensionati.
Aumento pensioni dicembre 2023: le fasce di rivalutazione
Come detto si tratta dell' anticipo contabile del conguaglio che ogni anno si fa per adeguare le pensioni all'aumento dei prezzi relativo all'anno precedente, definitivamente definito dal decreto ministeriale entro il 20 novembre di ogni anno, rispetto al valore stimato a gennaio .
La differenza misurata quest'anno è pari allo 0,8% .
Per il persistere dell'inflazione 2023, infatti l'adeguamento nel 2024 è calcolato complessivamente all' 8,1% (contro il +7,3% stimato ). Istat ha calcolato aumenti medi del 3% poi anche nel 2025 e 2026 .
ATTENZIONE A dicembre 2023 si avrà il conguaglio relativo a tutti i mesi del 2023, compresa la tredicesima.
Per calcolare gli importi effettivi che si vedranno in più nel cedolino pensione di dicembre va anche tenuto presente che la normativa vigente prevede una rivalutazione piena, cioè del 100% (dello 0,8 in questione), solo per le pensioni di importo fino a quattro volte il minimo e con percentuali progressivamente calanti con l'innalzarsi dell'assegno di pensione.
Le fasce sono le seguenti (ricordiamo sempre che si tratta di importi lordi):
fascia pensione importo massimo assegno percentuale di applicazione pensioni fino a 4 volte il minimo entro i 2.101, 52 euro rivalutazione del 100% (0,8%) pensioni da 4 a 5 volte il minimo da 2102, 53 a 2.626,90 euro rivalutazione dell'85% (0,68%) pensioni da 5 a 6 volte il minimo da 2626, 91 a 3152,28 euro rivalutazione del 53% (0,42%)
pensioni da 6 a 8 volte il minimo da 3152, 29 a 4203,05 euro rivalutazione del 47% (0,37) pensioni da 8 a 10 volte il minimo da 4203,06 a 5253,80 euro rivalutazione del 37% (0,29) pensioni oltre 10 volte il minimo da 5253,81 euro in su rivalutazione del 32% (0,25) Aumento pensioni dicembre 2023: gli importi
Gli importi degli aumenti mensili e complessivi (indicativi perche dipendono anche dalla composizione dell'assegno ) sono i seguenti:
assegno pensione rivalutazione dicembre importo aumento complessivo a dicembre assegno di 1.000 euro 8 euro 104 euro assegno di 1500 euro 12 euro 156 euro assegno di 2.500 euro: 17 euro 221 euro assegno da 3000 euro 12,72 euro 152,74 euro assegno da 5500 euro 13,75 euro 165 euro Si ricorda che poi negli assegni di gennaio 2024 sarà presente solo la quota di rivalutazione MENSILE pari all'8,1% totale, senza il conguaglio relativo ai 12 mesi.
Taglio rivalutazione 2024
Nella bozza della legge di bilancio 2024 che inizia ora l'iter parlamentare è stata inserita una norma che modifica le percentuali di indicizzazione delle pensioni nel 2024 con una taglio che colpisce le fasce piu alte di reddito.
La spesa totale per le pensioni in Italia arriverà infatti a toccare i 361,24 miliardi (complice non solo l'inflazione ma anche l'aumento della vita media che fa lievitare la durata totale dei pagamenti)
Per contrastare in parte questo continuo aumento della spesa, l'art. 29 della bozza della legge di bilancio prevede per l'ultima fascia di reddito pensionistico, ovvero coloro che percepiscono oltre 5253 euro lordi , una rivalutazione nel 2024 pari
- al 22% invece che
- al 32 % del valore calcolato dall'Istat a novembre 2023 e definito come riferimento con decreto ministeriale al 5,4% .