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Compensazione IVA settore legno: ecco le % 2024-2025
Pubblicato in GU n 215 del 16 settembre il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura con l'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere anni 2024 e 2025.
Ricordiamo che il comma 1 dell'art. 34 del DPR 633/72 prevede che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
Vediamo le percentuali fissate per il comparto del legno.
Regime produttori agricoli: fissate le % per il settore legno
Il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura, considerato che, per l'anno 2023 non è stato emanato alcun decreto; e considerato che, al fine di rispettare, per gli anni 2024 e 2025, il limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il legno e la legna da ardere, le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti elencati nei punti 43) e 45) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono stabilite nelle seguenti misure per gli anni 2024 e 2025:
- n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) … 6,4 per cento;
- n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04) ... 6,4 per cento
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Fondo innovazione agricoltura: ulteriori risorse per le domande al 2 settembre
Con avviso del 2 settembre ISMEA informa dell'aumento delle risorse del Fondo Innovazione Agricoltura.
In particolare, con il comma 2 dell'art. 15 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, la dotazione del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura è stata incrementata di 47 milioni di euro, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie.
Pertanto, in considerazione della somma di 175 milioni di euro già prevista, le risorse totali complessivamente destinate alla misura consistono in 222 milioni di euro, oltre agli eventuali importi residui a chiusura definitiva del bando 2023.
Ricordiamo che già nel mese di marzo scorso, a seguito dell'elevato numero di domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste autorizzava ISMEA ad utilizzare le risorse per il 2025, pari a 75 milioni di euro, per il finanziamento delle domande pervenute nell'ambito del bando 2024, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. Scarica da qui l'elenco delle domande pervenute e lo stato della loro lavorazione.
Fondo innovazione agricoltura: scorrimento risorse 2025
Il Fondo innovazione Agricoltura finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.
Leggi: Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole per un riepilogo.
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Investimenti nelle aree di crisi industriale: nuova circolare MIMIT
Con la Circolare n 2006 del 5 settembre il MIMIT ha pubblicato le regole per gestire gli aiuti nelle aree di crisi.
In particolare il documento sostituisce la precedente circolare del 2022 e reca Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni (di cui alla legge n. 181/1989) in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.
Tra le definizioni utili alla comprensione del perimetro di interesse della circolare si evidenziano le seguenti:
- a)“aiuti alla formazione”: azioni finalizzate a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori;
- b) “Aree di crisi”: i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;
- g) “importo di aiuto corretto”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A+ 0,50 × B + 0 × C) dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa la maggiorazione per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro;
- h) “Impresa aderente”: impresa che partecipa, in forma congiunta con l’impresa proponente, alla realizzazione di un progetto di innovazione dell’organizzazione e/o di innovazione di processo, e/o di un progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
- i) “Impresa proponente”: impresa che presenta un programma di investimento produttivo e/o ditutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o di processo, da progetti per la formazione del personale e/o da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentaleù.
Per le altre definizioni si rimanda al testo della circolare.
Aree crisi industriale: i beneficiari degli aiuti
La Circolare in oggetto evidenzia che sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto:
- le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile,
- e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile,
- che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- h) nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Aree crisi industriale: investimenti ammissibili
Tra gli altri, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4.
A completamento dei programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione di cui al punto 5.6, lettera a), per un
ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale di cui al punto 5.6, lettera b), e, limitatamente ai programmi di investimento produttivi di cui al punto 5.2 e ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4 con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di cui al punto 5.6, lettera c).I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni:
- a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
- b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
- c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti;
d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 2, punto 49, del Regolamento GBER
Si rimanda alla Circolare del 5 settembre per tutti gli altri dettagli.
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Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura
La concessione del patrocinio da parte di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, è vincolata al rispetto dei criteri presenti nell' Allegato 1 – "Procedura di richiesta del patrocinio", pubblicato sul sito dell'Istituto in data 1° settembre:Scarica qui il FAC Simile.
Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte dell’Istituto a iniziative ritenute pertinenti e meritevoli.Il patrocinio può essere richiesto esclusivamente per iniziative riguardanti le materie di competenza di ISMEA.
Esso è concesso a titolo gratuito per iniziative a finalità commerciali o di carattere strettamente locale.
Una volta ottenuta la concessione del patrocinio, l’interessato potrà richiedere il logo ISMEA e il manuale d’uso seguendo le istruzioni che saranno contenute nella stessa lettera di concessione del patrocinio.
Vediamo come richiederlo.
Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura
La richiesta di patrocinio dell’ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda in allegato, all’indirizzo PEC: [email protected]
È necessario che la domanda sia presentata in tempo utile a consentire l'istruttoria preliminare da parte di ISMEA, almeno 30 giorni prima del periodo di svolgimento dell'iniziativa, salvo eventuale urgenza comprovata dalla stessa documentazione inviata dal richiedente e motivata nella descrizione dell’iniziativa prevista dal modulo di domanda
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IVA per attività culturali e ricreative di promozione del territorio: l’ADE chiarisce
Con la Risposta a interpello n. 229/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a tre attività turistico-culturali gestite da un’Azienda speciale pubblica:
L'ente pubblico economico promuove la valorizzazione del territorio comunale attraverso la gestione di attività turistiche a valenza educativa, culturale e ambientale e si occupa di:
- visita guidata a una miniera (con museo, livelli storici, guide e sicurezza);
- parco speleologico (tour in ambienti naturali e artificiali, con DPI e personale specializzato);
- traversata del ponte tibetano, nuovo percorso aereo immersivo.
L’Istante ha chiesto:
- se le attività siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972, in quanto culturali;
- se i corrispettivi siano soggetti alle regole semplificate di certificazione previste per le attività spettacolistiche (art. 74-quater DPR 633/1972), con utilizzo di biglietteria automatizzata e titoli d’accesso.
Eserienze turistiche complesse: chiarimenti ADE su corrispettivi e IVA
Il dubbio dell'istante si concentra su due punti:
- le attività sono veramente “culturali”? Oppure alcune hanno una natura prevalentemente ludica o commerciale?
- le modalità di fatturazione con biglietteria automatizzata e comunicazione alla SIAE sono corrette anche per attività esenti da IVA?
L’Istante sottolinea che tutte le attività sono vendute in pacchetti unici e indivisibili, e che le prestazioni accessorie (caschetti, guide, parcheggi) sono strumentali alla fruizione culturale.
L’Agenzia riconosce natura culturale e funzione educativa alle seguenti attività:
- visita alla miniera: esperienza didattica sul patrimonio minerario dismesso, autorizzata dalla Regione.
- parco speleologico: percorso educativo geologico e speleologico, parte integrante del sito minerario.
In entrambi i casi, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 22), anche le prestazioni accessorie (noleggio, guide, parcheggio, sicurezza) perché necessarie alla fruizione dell’offerta culturale.
L’agenzia ribadisce che:"Una prestazione accessoria è esente se è strumentale all’esperienza culturale e non ha valore autonomo per l’utenza."
Diversamente, la traversata del ponte tibetano non è accompagnata da narrazione culturale e si presenta come un’attività avventurosa e adrenalinica, priva di contenuto educativo e pertanto secondo l'agenzia non può beneficiare dell’esenzione IVA e resta soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.
Per tutte le attività (esenti o meno), i corrispettivi devono essere certificati con titoli di accesso, come previsto dall’art. 74-quater del DPR 633/1972 ossia con l’uso della biglietteria automatizzata certificata SIAE.
Anche per le attività culturali esenti da IVA, l’Agenzia precisa che l’esonero dalla memorizzazione elettronica non si estende ai titoli di accesso, che vanno comunque emessi tramite dispositivi fiscali abilitati.
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Lavoro familiare in agricoltura: precisazioni dalla Cassazione
L'ordinanza di Cassazione n. 23919 del 26 agosto 2025 precisa i criteri per definire lavoro subordinato e lavoro familiare gratuit), e trae origine da un accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo tra un datore di lavoro e cinque dipendenti, tra cui il figlio dello stesso. In particolare INPS affermava che non era provata la onerosita del rapporto con il familiare.
Riepiloghiamo i gradi di giudizio sulla vicenda e le regole generali sul lavoro familiare
Il caso: lavoro subordinato e retribuzione
In primo grado il giudice aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell’imprenditore agricolo, riconoscendo la validità dei rapporti per quattro lavoratori ma confermando il disconoscimento per il figlio, ritenendo insufficienti le prove presentate dall'inps per dimostrare che il rapporto era a titolo oneroso.
La Corte d’Appello di Caltanissetta ha successivamente confermato tale impostazione, sottolineando che nei rapporti familiari la prova del vincolo di subordinazione deve essere particolarmente rigorosa, poiché si tratta di prestazioni che possono essere rese per motivi di solidarietà o benevolenza.
Secondo i giudici territoriali, dunque non bastavano le buste paga a dimostrare la natura onerosa del rapporto, e occorreva l’effettiva prova del pagamento delle retribuzioni. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe materialmente corrisposto in contanti i compensi erano state considerate generiche e prive della necessaria precisione
L’imprenditore agricolo ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che spettasse all’INPS dimostrare il disconoscimento del rapporto.
La Suprema Corte ha tuttavia respinto tali doglianze, ricordando che in caso di annullamento di rapporti di lavoro dichiarati ai fini previdenziali è il lavoratore o il datore a dover dimostrare l’effettiva esistenza della subordinazione e l’onerosità della prestazione.
La motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'imprenditore. È stata confermata infatti la correttezza della decisione della Corte d’Appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002.
Nello specifico si richiamano precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 12001/2018; Cass. ord. n. 809/2021; Cass. ord. n. 19144/2021) ribadendo che anche in assenza di convivenza tra datore e familiare lavoratore, non opera una presunzione automatica di onerosità.
È pertanto necessario fornire prova chiara e rigorosa di tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato, ovvero:
- continuità della prestazione,
- vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore,
- osservanza di un orario di lavoro,
- effettivo pagamento della retribuzione.
Sul piano processuale, la Cassazione ha inoltre precisato che il verbale ispettivo dell’INPS fa piena prova, fino a querela di falso, solo per i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale, ma che l’Istituto può comunque, in esercizio del potere di autotutela, disconoscere rapporti di lavoro e cancellare periodi contributivi già dichiarati, salvo che l’interessato dimostri il contrario
La pronuncia riveste particolare importanza per il settore agricolo, dove i rapporti di lavoro tra parenti sono frequenti ma ha valore generale.
La Suprema Corte ha chiarito che l’onere probatorio rimane in capo al lavoratore o al datore che intenda far valere tali rapporti ai fini previdenziali, senza che sia sufficiente esibire documentazione formale come buste paga prive di riscontro effettivo. In conclusione, per ottenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il riconoscimento dei periodi contributivi è indispensabile dimostrare con precisione sia la subordinazione sia la natura onerosa del rapporto, anche quando la convivenza familiare sia cessata
Onere della prova nei rapporti di lavoro subordinato agricolo tra familiari.- SINTESI
Nei rapporti di lavoro tra parenti la prova deve essere rigorosa: non basta la documentazione formale (es. buste paga).
Onere della prova: spetta al lavoratore o al datore dimostrare subordinazione e onerosità, se l’INPS disconosce il rapporto.
Verbale ispettivo INPS: fa piena prova solo per i fatti direttamente constatati dall’ispettore; l’INPS può disconoscere rapporti e cancellare contributi versati.
Convivenza familiare: comporta presunzione di gratuità della prestazione; la non convivenza non genera automaticamente presunzione di onerosità.Elementi da dimostrare:
- continuità della prestazione;
- osservanza di orario e direttive;
- vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare;
- effettivo pagamento della retribuzione.
Riferimenti normativi
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
Art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove)
Art. 9 D.Lgs. 375/1993 (iscrizione lavoratori agricoli)
Art. 152 disp. att. c.p.c. (esonero spese processuali)
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)
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Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita
Pubblicato in GU n 195 del 23 agosto il Decreto 8 agosto del MIMIT, già anticipato sulla sua pagina istituzionale la scorsa settimana, con le regole per chi produce e vende prodotti di salumeria.
Le novità sono in vigore dal 24 agosto e riguardano salumi di largo consumo abrogando e sostituendo la precedente disciplina aggiornata nel 2016.
Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita
Tra gli altri prodotti il decreto ridisegna la denominazione di:
- prosciutto cotto: la denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita). Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD). Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.
- prosciutto crudo stagionato: ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%. - salame: definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
Vietato l’uso di carni separate meccanicamente. Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.
Prodotti salumeria: i controlli nella produzione
Relativamente ai controlli il Capo VII del decreto con gli articoli 46 e 47 evidenzia rispettivamente che:
- le modalità dei controlli a carico delle imprese interessate sono indicate dall'Allegato A che e' parte integrante del decreto.
- l'uso delle denominazioni di vendita, in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
L'allegato A evidenzia che i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto.
Con riferimento alle caratteristiche e modalita' di prelievo del campione da analizzare, le analisi vengono eseguite, con metodi accreditati, sui campioni preparati secondo le modalita' riportate di seguito per ciascun prodotto.I campioni ottenuti devono essere confezionati sottovuoto e conservati in refrigerazione fino all'analisi.