• Agricoltura

    Contributi agricoli 2025 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP

    L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 107 del 2 luglio 2025, che definisce gli importi dei contributi obbligatori dovuti nel 2025 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP). 

    La circolare conferma le modalità di calcolo dei contributi previdenziali (IVS), maternità e INAIL, aggiornando i valori di riferimento in base alle nuove disposizioni ministeriali sulle retribuzioni convenzionali. Aliquote e agevolazioni invariate.

    Contributi IVS: reddito convenzionale e aliquote

    Per il calcolo della contribuzione IVS si parte dal reddito convenzionale, calcolato secondo le fasce previste dalla Tabella D allegata alla Legge 233/1990. Per l’anno 2025, il reddito medio giornaliero convenzionale, stabilito con Decreto del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2025, è pari a 65,19 euro.

    Le aliquote contributive IVS restano invariate rispetto agli anni precedenti e sono pari al 24,00%, indipendentemente da:

    • fascia d’età (under o over 21 anni)
    • ubicazione dell’azienda (zona normale o svantaggiata)

    Questa aliquota include il contributo addizionale del 2%, previsto dalla Legge 233/1990, art. 12, comma 4.

    In aggiunta, è previsto un contributo per ogni giornata di iscrizione, fissato per il 2025 in 0,80 euro, fino a un massimo di 156 giornate per ciascuna unità attiva.

    È confermata anche per il 2025 la riduzione del 50% dei contributi per i lavoratori autonomi over 65 titolari di pensione calcolata con sistema retributivo o misto, come previsto dall’art. 59, comma 15 della Legge 449/1997.

    Contributi maternità -INAIL- Agevolazioni

    Il contributo annuo per la maternità resta invariato rispetto all’anno precedente ed è pari a 7,49 euro per ogni unità attiva iscritta alla gestione.

    Anche per il 2025, il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è così determinato:

    • 768,50 euro per le aziende situate in zone normali
    • 532,18 euro per le aziende in territori montani o zone svantaggiate

    È inoltre prevista una riduzione del 14,80% dei premi e contributi INAIL, in base al Decreto Interministeriale 24 settembre 2024, applicabile alle aziende individuate nei tracciati trasmessi dall’INAIL, come da Legge 147/2013, art. 1, comma 128.

    Le agevolazioni contributive continuano ad applicarsi nei casi previsti:

    1. territori montani: ai sensi dell’art. 9 del DPR 601/1973
    2. zone agricole svantaggiate: come da art. 15 della Legge 984/1977

    Scadenze e modalità di pagamento

    Il versamento dei contributi agricoli 2025 deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. Le scadenze previste sono:

    • 16 luglio 2025
    • 16 settembre 2025
    • 17 novembre 2025
    • 16 gennaio 2026

    Le istruzioni operative per la compilazione del modello F24 saranno disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” dell’INPS.

    Tabelle riepilogo contributi agricoli 2025

    Tipo  Importo/Valore Note
    Reddito convenzionale giornaliero 65,19 € Stabilito con Decreto 10/06/2025
    Aliquota IVS 24,00% Uguale per tutte le categorie
    Contributo addizionale giornaliero 0,80 € Massimo 156 giornate annue
    Contributo maternità annuo 7,49 € Per ogni unità iscritta
    Contributo INAIL zona normale 768,50 € Fisso
    Contributo INAIL zona svantaggiata 532,18 € Fisso
    Riduzione INAIL 14,80% Per aziende individuate da INAIL
    Scadenze versamento 16/07, 16/09, 17/11/2025, 16/01/2026 Mediante F24

    Tabelle come da allegato alla circolare
    Contributi  Coltivatori Diretti – Coloni Mezzadri

    Fascia Zone normali Zone montane / svantaggiate
    Ordinari Pensionati Ordinari Pensionati
    Fascia 1 € 3.341,50 € 2.058,75 € 3.105,18 € 1.822,43
    Fascia 2 € 4.155,07 € 2.465,53 € 3.918,75 € 2.229,21
    Fascia 3 € 4.968,65 € 2.872,32 € 4.732,33 € 2.636,00
    Fascia 4 € 5.782,22 € 3.279,10 € 5.545,90 € 3.042,78
    Contributi  Imprenditori agricoli 

    Fascia

    IAP Ordinari IAP Pensionati
    Fascia 1 € 2.573,00 € 1.290,25
    Fascia 2 € 3.386,57 € 1.697,03
    Fascia 3 € 4.200,15 € 2.103,82
    Fascia 4 € 5.013,72 € 2.510,60

  • Agricoltura

    Contributi agricoltura 2025: Avvisi nel nuovo cassetto previdenziale

    Alcune novità operative per la contribuzione agricola del 2025 sono state comunicate dall’INPS con i Messaggi n. 2069 e n. 2080 del 30 giugno 2025, emessi dalla Direzione Centrale Entrate in collaborazione con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e riguardano:

    •  i lavoratori autonomi agricoli, per i quali si avvicina la scadenza del 16 luglio 2025
    • i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari

    Tra le principali modifiche introdotte figurano il passaggio definitivo al “Cassetto previdenziale del contribuente” per la gestione e visualizzazione degli avvisi di tariffazione contributiva, la nuova veste grafica dei documenti legata al recente aggiornamento normativo sulle sanzioni contributive, e l’obbligo di accesso ai servizi INPS tramite SPID, CIE o CNS a partire dal 1° settembre 2024. Inoltre, viene disciplinata in dettaglio la procedura per la gestione delle deleghe da parte degli intermediari.

     Di seguito, una sintesi operativa dei contenuti principali per una corretta applicazione degli adempimenti.

    Accesso agli avvisi via Cassetto previdenziale – scadenza autonomi 16.7.2025

    Dal 2025 gli avvisi di tariffazione della contribuzione per i lavoratori autonomi agricoli non saranno più disponibili nel tradizionale “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, in fase di dismissione. Tutti i contribuenti dovranno quindi fare riferimento al nuovo “Cassetto previdenziale del Contribuente”accedendo alla sezione “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

    Va ricordata la prossima  scadenza per il versamento fissata al 16 luglio 2025, data entro la quale i lavoratori autonomi agricoli devono effettuare il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno corrente .

    L’avviso di pagamento è stato riprogettato graficamente e nei contenuti, per recepire le novità normative introdotte dall’articolo 30 del D.L. 19/2024 (convertito nella legge 56/2024), che ha rivisitato il regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive (art. 116, commi 8, 9, 10 e 15 della legge 388/2000) .

    Estensione anche a Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari

    L’INPS ha annunciato, con un secondo messaggio, che anche i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari possono ora consultare il proprio avviso di tariffazione previdenziale e assistenziale attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”. 

    Lo strumento è utile alla visualizzazione, stampa e compilazione del modello F24 e si presenta anch’esso con la nuova veste grafica coerente con le modifiche normative in tema di sanzioni

    Si ricorda che già dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici INPS è  possibile esclusivamente tramite:

    • SPID (livello ≥ 2)
    • CIE 3.0
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    ATTENZIONE: per poter operare per conto dei concedenti, i consulenti del lavoro e soggetti abilitati (ai sensi della legge 12/1979) devono attivare apposita delega digitale.

    Procedura di attivazione:

    • Accedere a “Servizi per le aziende ed i consulenti”
    • Selezionare la voce “Gestione deleghe”
    • Cercare la posizione contributiva tramite il codice fiscale
    • Dal menu: “Delega da soggetto contribuente” > “Rappresentante legale/Titolare”
    • Inserire data di decorrenza e confermare

    Se il procedimento non va a buon fine, la delega sarà nello stato “Da Attivare”. In tal caso, è possibile completare la procedura lo stesso giorno o in uno successivo. La delega sarà attiva solo dal giorno successivo alla richiesta corretta di attivazione

    .

  • Start up e Crowdfunding

    Acceleratori e incubatori start up: regole per le domande di contributo

    In GU n 141 del 20 giugno le regole per il credito di imposta per incubatori e acceleratori delle start up.

    Ricordiamo che sono:

    • «incubatori certificati»: le  società di  cui  all'art.  25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012;
    • «acceleratori certificati»: gli incubatori che svolgono in via esclusiva  attività di  supporto e  accelerazione  di  start-up innovative,  iscritti  nella  sezione speciale  del registro delle imprese di cui  all'art.  25,  comma   8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 179/2012.

    Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere  dall'anno 2025.

    Contributo 2025 acceleratori e incubatori: beneficiari

    Possono beneficiare  del contributo,  sotto  forma  di credito d'imposta gli  incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell'istanza:

    • a) sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese  prevista dall'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
    • b) non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
    • c)  non  sono destinatari di sanzioni interdittive ai  sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge  come  causa  di  incapacità a  beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. 

    Contributo 2025 acceleratori e incubatori: investimenti ammissibili e contributo

    Ai sensi dell'art 5 del decreto in oggetto costituiscono investimenti ammissibili le  somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o  di  altre  società che investano prevalentemente in start-up innovative.
    L'investimento massimo per il quale è riconosciuto il  credito d'imposta  non  può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, a decorrere dal 2025, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione.         

    Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso ai sensi del regolamento de minimis, con le  esclusioni settoriali e nei limiti di massimale ivi previsti anche  per  impresa unica.
    Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto in misura pari all'8 per cento dell'investimento di cui  all'art.  5, comma 2, nel rispetto del limite di spesa annuo previsto.
    Il contributo puo'  essere  cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.                                                 

    Contributo 2025 acceleratori e incubatori: presenta la domanda

    Attenzione al fatto che prima dell'effettuazione dell'investimento, ai  fini  della fruizione dei crediti d'imposta, gli incubatori e  gli  acceleratori certificati presentano  istanza al  soggetto gestore attraverso apposita procedura 

    L'istanza indica, per ciascun  anno, l'ammontare e le caratteristiche dell'investimento che intendono effettuare,   gli elementi identificativi     della start-up innovativa destinataria dell'investimento  e,  in caso di  investimento  indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio  o  di  altre società che investano  prevalentemente in  start-up innovative, nonché la data presunta dell'investimento e l'importo del credito d'imposta richiesto.

    Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro 45 giorni dalla data di entrata in  vigore del decreto sono definite la data  di apertura dei termini di presentazione delle  istanze, la procedura attraverso  la quale presentare l'istanza, le  modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all'istante con  l'indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo di cui all'art. 3, comma 1. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale

    Con la Risposta a interpello n 168 del 23 giugno le Entrate replicano a dubbi sulle agevolazioni fiscali:

    • Credito di imposta ZES Unica e, 
    • Credito Transizione 5.0

    L'agenzia ricorda che entrambe sono pensate per incentivare lo sviluppo economico e l'efficienza energetica, ma seguono regole diverse, soprattutto in termini di benefici spettanti e tempistiche di comunicazione.

    Viene innanzitutto evidenziato che:

    • il Credito ZES Unica è destinato alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi all’interno della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e parte dell’Abruzzo. L’incentivo varia in base alla dimensione aziendale e alla zona in cui si trova lo stabilimento.
    • il Credito Transizione 5.0 riguarda invece investimenti in tecnologie che consentano risparmi energetici. Il beneficio dipende dall’efficientamento ottenuto, ma per le PMI è prevista anche una quota agevolata sulle spese di certificazione energetica, fino a 10.000 euro.

    Ciò ricordato in modo sintetito le Entrate replica ai seguenti dubbi del contribuente:

    • il primo dubbio riguarda il momento in cui determinare la dimensione d’impresa. La società ha presentato la comunicazione iniziale “ex ante” qualificandosi come media impresa, ma al momento dell’approvazione del bilancio (entro 180 giorni) potrebbe diventare grande impresa. Chiede quale sia il requisito valido ai fini della agevolazione;
    • il secondo dubbio riguarda il divieto di doppio finanziamento, cioè l’impossibilità di ricevere due contributi pubblici per gli stessi costi. Dato che il credito ZES è finanziato con fondi diversi da quelli del PNRR, mentre Transizione 5.0 è finanziato da fondi PNRR, il contribuente chiede come gestire correttamente il cumulo dei due crediti.

    Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale

    Le Entrate relativamente alla dimensione d’impresa, chiariscono che per il credito ZES Unica conta la classificazione al momento della comunicazione integrativa (“ex post”), da inviare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. 

    Quindi, se l’impresa nel frattempo è passata da media a grande, dovrà adeguare la percentuale del credito richiesto.

    Per il credito Transizione 5.0, invece, l’Agenzia si è dichiarata non competente, dato che la gestione è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

    Tuttavia, essa ricorda che le regole del GSE potrebbero differire, e suggerisce quindi di verificare direttamente con gli enti competenti.

    Sulla questione del cumulo dei benefici, l’Agenzia ha precisato che il tema del divieto di doppio finanziamento non è di stretta competenza fiscale. Ha comunque ricordato che tale principio è regolato dalla Circolare n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato, che fornisce indicazioni generali su come evitare sovrapposizioni di spesa finanziate da fondi diversi.

    Le imprese che vogliono beneficiare di entrambi i crediti devono prestare particolare attenzione alla documentazione, ai tempi di invio delle comunicazioni e all’aggiornamento dei dati societari:

    • verificare entro l’invio della comunicazione integrativa ZES se sono ancora PMI o diventate grandi imprese.
    • coordinare le comunicazioni per il credito Transizione 5.0 con il GSE, tenendo conto delle soglie di risparmio energetico e delle eventuali spese agevolabili.
    • evitare la sovrapposizione tra credito ZES e Transizione 5.0 per la stessa quota di spesa, rispettando i limiti imposti sul cumulo.

    Concludendo l'Ade ribadisce un principio chiave: per accedere correttamente agli incentivi fiscali serve coerenza tra i dati dichiarati e quelli ufficiali, soprattutto in presenza di passaggi dimensionali.

    Allo stesso tempo, è essenziale non dare per scontata la cumulabilità tra misure diverse, soprattutto se finanziate da fonti differenti (PNRR vs altri fondi).

    Per evitare errori o decadenze, si raccomanda di monitorare costantemente l’evoluzione normativa e consultare i siti istituzionali (Agenzia Entrate, GSE, MIMIT) per eventuali aggiornamenti.

    Allegati:
  • Turismo

    Lavoro nel turismo e migranti: nuovo protocollo Ministero-parti sociali

    Un  passo concreto verso l’inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati e dei migranti vulnerabili è stato compiuto ieri i con la firma di un protocollo d’intesa triennale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno, Ministero del Turismo e l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (Ebnt). L’accordo mira a favorire percorsi di autonomia per i migranti accolti nel sistema nazionale, rispondendo al contempo al crescente bisogno di manodopera espresso dalle imprese turistiche.

    Vediamo cosa prevede.

    Il testo integrale dell'accordo è allegato in fondo all'articolo . Vediamo in sintesi cosa prevede.

    Protocollo formazione e lavoro migranti nel turismo attori e beneficiari

    Il protocollo, è stato sottoscritto dai ministri Marina Calderone, Matteo Piantedosi, Daniela Santanché e dal presidente dell’Ebnt, Alessandro Massimo Nucara.

     Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di formazione professionale e l’avvio di esperienze lavorative presso le aziende aderenti alle associazioni che compongono l’Ebnt (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL).

    Il protocollo mira a organizzare percorsi formativi specifici, promossi dagli enti bilaterali territoriali, per accompagnare i beneficiari verso un’occupazione stabile nelle imprese turistiche.

     La platea comprende:

    • titolari di protezione internazionale o temporanea, 
    • richiedenti asilo, 
    • titolari di protezione speciale, 
    • minori stranieri non accompagnati in transizione all’età adulta e 
    • cittadini maggiorenni entrati in Italia da minori.

    Ulteriori categorie potranno essere ammesse previo accordo tra le parti.

    L’individuazione dei beneficiari terrà conto delle competenze, delle potenzialità individuali e della parità di genere, così da favorire un’integrazione equa ed efficace.

    Il ruolo delle istituzioni

    • Ministero del Lavoro: attraverso la Direzione Generale Immigrazione, coordinerà il coinvolgimento degli enti bilaterali e sperimenterà interventi nel turismo, finanziati anche con fondi nazionali e UE. Promuoverà inoltre il protocollo tra associazioni e stakeholder attivi nell’integrazione tramite il Portale Integrazione Migranti.
    • Ministero dell’Interno: coinvolgerà il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e le Prefetture per identificare i beneficiari e raccordare gli interventi con gli enti locali.
    • Ministero del Turismo: si occuperà della promozione dei percorsi formativi, raccordandoli con i fabbisogni del comparto turistico-ricettivo.

    Fondi e modalità di attuazione

    Gli enti bilaterali del turismo saranno responsabili dell’organizzazione dei corsi e delle attività di politica attiva del lavoro, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese. Gli interventi potranno essere finanziati dal fondo interprofessionale For.Te.

    Per garantire l’attuazione del protocollo, verrà istituito un gruppo di lavoro nazionale, affiancato da tavoli territoriali, con compiti di monitoraggio, risoluzione delle criticità e promozione della sperimentazione locale.

    Con questo accordo, governo e parti sociali confermano la volontà di costruire percorsi concreti di integrazione lavorativa, con benefici sia per le persone accolte sia per il tessuto produttivo italiano.

    QUI IL TESTO DEL PROTOCOLLO

  • Agricoltura

    Contributi ENPAIA periti agrari: istituite le causali contributo

    Con la risoluzione 44 del 20 giugno  2025   l'Agenzia comunica l'istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite   modello F24, dei contributi all’INPS  dovuti dagli iscritti alla gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell’ENPAIA,

    Ecco i dettagli  e le istruzioni di compilazione.

    Causali contributo periti agrari Enpaia

    Sono istitute con entrata in vigore il 1 luglio 2025  le causali contributo di seguito indicate:

    • “E140” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Acconto e saldo contributi annuali”;

    • “E141” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Riscatto periodi contributivi”;

    • “E142” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;

    • “E143” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Importi dovuti per estratti conti annuali”;

    • “E144” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Versamenti  generici”.

    COMPILAZIONE F 24

    In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),

    nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

    •  nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
    •  nel campo “codice sede”, nessun valore;
    •  nel campo “codice posizione”, il valore “0”;
    •  nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
    •  nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Albo imprese culturali e creative, ICC: tutte le regole

    Il Decreto della Cultura n 460/2024 contiene le modalità di attuazione dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e a tal fine disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
    Per “imprese culturali e creative di interesse nazionale” si intendono i soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, i quali in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: entrata in vigore

    Il decreto ha previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, viene istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (di seguito anche “DGCC”), l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale tenuto con modalità telematiche.
    L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della DGCC del Ministero della Cultura, che ne cura l’aggiornamento ed è liberamente consultabile.
    L’iscrizione all’albo è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.
    L’iscrizione al presente albo comporta altresì, per quei soggetti che abbiano un archivio di impresa riconosciuto di interesse storico particolarmente importante, che lo stesso sia registrato, per il tramite degli uffici competenti del Ministero, nel portale afferente al Sistema archivistico nazionale del Ministero della Cultura (SAN)

    Albo imprese culturali e creative, ICC: requisiti per iscriversi

    Possono richiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 i soggetti che, al momento della presentazione della domanda:

    • a) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402;
    • b) svolgono, da almeno 5 anni, attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure attività capaci di connettere la propria organizzazione con il
      territorio in cui è localizzata e di valorizzare il territorio medesimo attraverso la propria attività;
    • c) abbiano un archivio di impresa, inteso come l’insieme della documentazione strumentale o funzionale all’attività dell’impresa stessa.

    Le ICC riconosciute ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 che alla data della presentazione della domanda di iscrizione all’albo siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale come definito all’articolo 11- ter del Codice della proprietà industriale e iscritto nel registro speciale dei marchi storici di

    interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale tenuto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono automaticamente ammesse all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: modalità di iscrizione

    L’istanza di iscrizione è presentata alla DGCC del Ministero della Cultura esclusivamente con modalità telematica accedendo all’area riservata del portale bandi della DGCC, previa registrazione. La domanda, completa dei documenti richiesti e firmata digitalmente, dovrà
    contenere le seguenti informazioni:

    • a) i dati e la qualifica del richiedente;
    • b) gli estremi dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
    • c) la sede legale, la sede operativa e l’oggetto principale della propria attività;
    • d) documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività continuativa ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;
    • e) lo Statuto o l’atto costitutivo;
    • f) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che il soggetto di cui si chiede la registrazione svolge attività che:
      • contribuisce, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale
      • valorizza il territorio in cui è localizzato il soggetto richiedente;
    • g) la dichiarazione circa il possesso di un marchio storico di interesse nazionale registrato;
    • h) la dichiarazione circa il possesso di un archivio di impresa;
    • i) la dichiarazione che l’archivio di impresa di cui alla precedente lettera h) abbia il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
      e del paesaggio).

    Ai fini della presentazione dell’istanza di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, con riguardo alla lettera h), il soggetto richiedente deve comunicare alla DGCC:

    • a) una breve descrizione dell’archivio con gli estremi cronologici della documentazione;
    • b) la localizzazione dell’archivio (indicazione di Regione, Provincia, Comune in cui è attualmente conservata la documentazione);
    • c) il Soggetto conservatore;
    • d) il Soggetto proprietario o detentore;
    • e) la trasmissione della copia della comunicazione inviata all’organo periferico del Ministero della cultura, competente ai fini dell’eventuale accertamento dell’interesse storico particolarmente importante.

    L’iscrizione all’albo è gratuita e con decreto del direttore generale della DGCC sono definite ulteriori modalità applicative per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 del decreto.

    Allegati: