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Transizione 4.0: codice tributo per F24
Con Risoluzione n 41 dell'11 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per la Transizione 4.0
Vediamo il riepilogo delle regole, il codice tributo e le istruzioni operative.
Transizione 4.0: codice tributo per F24
La Risolzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate.Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:- “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45
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Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR
Durante il Cdm di fine maggio il Governo ha deciso di rivedere una parte del PNRR il Piano nazionale di ripresa e resilienza sostenuto dall'Unione europea, modificando alcuni degli obiettivi.
Alcuni bandi, ad esempio quello per le colonnine, sono andati quasi deserti con residuo di risorse da convogliare ad altri incentivi.
Per questo motivo ci saranno circa 600 milioni di euro da destinare alle auto con un nuovo bonus per il 2025.
Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR
Secondo quanto indicato nella proposta di revisione del PNRR inviata alla Commissione europea il 21 marzo scorso e approvata solo in data 19 maggio, il nuovo programma di incentivazione prevederebbe la sostituzione, entro il 30 giugno 2026, di 39 mila veicoli a combustione interna con vetture elettriche.
Secondo le anticipazioni alla stampa, la modulazione dell'ecobonus, dovrebbe contenere limiti legati all'Isee del richiedente e al prezzo di listino.
Il contributo potrebbe arrivare a:
- 11.000 euro per chi ha un Isee fino a 30 mila euro
- 9.000 per chi arriva a 40 mila
Dovrebbe essere un bonus accessibile anche alle piccole imprese intenzionate a sostituire i loro mezzi da lavoro con parametri differenti quali:
- bonus fino al 30% del listino
- fino a un massimo di 20.000 euro.
A margine è utile evidenziare il commento della Associazione italiana dell'industria della mobilità elettrica che ha commentato la novità come segue: "grande soddisfazione per la decisione del governo e in particolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica do convogliare sugli incentivi ai veicoli elettrici un’importante quota dei fondi residui a disposizione del Pnrr".
Il Presidente della Associaizone Fabio Pressi ha commentato: "si ascoltano le esigenze dei cittadini e si accolgono le nostre istanze. Ora sarà decisivo conoscere tutti i dettagli della misura, da cui dipenderanno la platea dei beneficiari e il successo dell’iniziativa, e andrà definita in tempi rapidi la messa a terra delle risorse, per scongiurare effetti penalizzanti sul mercato"
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Tax credit cinema: il Decreto con le novità
Il Decreto n 141/2025 del Ministero della Cultura contiene modifiche alla disciplina del credito di imposta spettante alle sale cinematografiche.
Il decreto in oggetto reca modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”
Tax credit cinema: le domande sulla piattaforma DIGICOL
La Direzione generale Cinema e audiovisivo ha anche contenstualmente fornito le informazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sulla piattaforma telematica Dgcol:
- la sessione per la presentazione delle richieste preventive e definitive del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, attualmente in corso, consentirà unicamente il completamento delle domande già aperte in piattaforma, che dovrà avvenire entro le 23:59 del 15 giugno 2025.
- a conclusione delle necessarie attività di aggiornamento della piattaforma, il 18 giugno 2025 si procederà alla riapertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito d’imposta, come previsto dal decreto n. 225/2024 modificato e integrato dalle nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo.
Attenzione al fatto che in particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:
- le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni di cui al decreto n. 225/2024, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo
- le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n. 70/2021 e successive modifiche, in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024, alternativamente: erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi o con distributori cinematografici; erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese o il 50% delle giornate di lavorazione. in entrambi i casi resta fermo l’obbligo del versamento delle spese istruttorie.
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Espropri, servitù e diritti di superficie: assistenza assegnatari ISMEA
Ismea ha pubblicato un avviso datato 6 giugno sul riodino fondiario con i criteri di ripartizione delle indennità approvati con delibera del CdA n. 15 del 28 aprile 2025, vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Espropri: assistenza ISMEA
Le regole approvate evidenziano che nel caso di esproprio, sia parziale che totale del fondo, l'indennità stimata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., oppure determinata forfettariamente, è incamerata integralmente da ISMEA per essere imputata, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario, a decurtazione del debito residuo di cui all'atto di vendita con patto di
riservato dominio.
L'eventuale maggiorazione riconosciuta dagli Enti espropriandi per incentivare la cessione volontaria del bene sarà incamerata da ISMEA a titolo proprio.
L’indennità riconosciuta a ISMEA per deprezzamento dei terreni è imputata anch'essa a decurtazione del debito residuo, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario.
Per debito residuo deve intendersi l’ammontare della mera quota capitale.Eventuali eccedenze rispetto al debito residuo, previe verifiche contabili volte ad accertare eventuali pendenze dell’impresa assegnataria e quant’altro dovuto a ISMEA, saranno restituite alla stessa impresa assegnataria.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, all'assegnatario, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma
1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. La suddetta indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i.Si rimanda, per le altre regole, alla consultazione del documento ISMEA pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto.
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Forfettario iscritto AIRE: non è immediata la fuoriuscita dal regime
Con la Risposta a interpello n 149/2025 le Entrate chiariscono il caso di un contribuente iscritto AIRE che perde il diritto al regime agevolato e chiede come gestire le fatture già emesse nel 2024.
Ai fini IVA, vanno corrette oppure no?
Fatture Forfettario: correzione solo per fuoriuscita immediata dal regime
L'istante, fa presente che nell'esercizio della professione di ingegnere, si è avvalso dei benefici fiscali previsti dal cd. ''regime forfettario'', disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ciò premesso, riferisce di essere iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero con decorrenza 15 maggio 2024, benché l'esito della richiesta d'iscrizione gli sia stato comunicato a febbraio 2025.Essendo venuto meno uno dei requisiti che consente di beneficiare del predetto regime di favore essere residente in Italia l'istante chiede di sapere se, e con quali modalità, dovrà ''correggere'' le fatture emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, nel rispetto di tale regime fiscale.
Le Entrate specificano che la legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, disciplina il regime fiscale agevolato cd. ''forfettario'', fruibile dai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti.
In particolare, il comma 54 stabilisce che, i predetti soggetti «applicano il regime forfetario […] se, al contempo, nell'anno precedente- hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 […]»; mentre, per quanto d'interesse ai fini del presente interpello, con riferimento alle ''cause ostative'', il successivo comma 57 prevede che «[n]on possono avvalersi del regime forfetario: […] b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 percento del reddito complessivamente prodotto. […]»(sottolineatura aggiunta, ndr.).
Si rammenta, inoltre, che l'adozione del regime forfetario consente oltre ad una tassazione sostitutiva agevolata del reddito imponibile, calcolato applicando ai ricavi e ai compensi un coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata la semplificazione di alcuni adempimenti fiscali, tra cui, per quanto di interesse: ai fini IVA, comporta l'esclusione dell'obbligo di rivalsa all'atto della fatturazione dei ricavi e dei compensi (comma 58) ai fini delle imposte dirette, comporta che i ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d'acconto (comma 67).
Con riferimento, invece, alle cause di ''cessazione'' del regime in parola, il comma 71 come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 54, lett. b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023 dispone che [i] l regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso
in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
A tal riguardo, la circolare 10 aprile 2019, al punto 3.3, ha chiarito che, «[a]i sensi del comma 71 della legge n. 190 del 2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma
54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57. A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011, non è contemplata la cessazione del regime in corso d'anno».
In proposito, la successiva circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E nel ribadire che «[i]l sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d'anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo.
Anche il venir meno di uno dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario, sopra richiamati, comporta la cessazione del regime medesimo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, salvo quanto illustrato nei successivi paragrafi» precisa, altresì, che «[a] seguito delle modifiche al regime forfetario […], dal 1° gennaio 2023 l'aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell'anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall'anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l'immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento l'imposta non detratta in costanza di regime forfetario, con le modalità di seguito descritte».
Pertanto, l'unica causa di cessazione ''immediata'' del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.
Il sopraggiungere, invece, di una delle ulteriori ''cause ostative'' enucleate dal predetto comma 57 tra cui lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo.
Pertanto, nel caso di specie l'iscrizione all'A.I.R.E. con decorrenza 15 maggio 2024 e, quindi, il verificarsi della causa di esclusione prevista dal citato comma 57, lettera b), non abbia prodotto la fuoriuscita immediata (già dal periodo d'imposta 2024) dell'istante dal regime fiscale agevolato, sicché lo stesso, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d'imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve ''correggere'', come ipotizzato, le fatture già emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto.
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Legge annuale sulle PMI: il testo del ddl presentato al Senato
Il 12 maggio 2025 è stato presentato al Senato il Disegno di legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese (A.S. 1484), attualmente all’esame della 10ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.
Il testo, accompagnato da un ampio dossier illustrativo, contiene numerose proposte di intervento per rafforzare il tessuto produttivo nazionale.
Ecco una panoramica delle disposizioni più rilevanti per imprenditori e professionisti.
Aggregazione tra imprese e rafforzamento delle reti
Il Capo I del DDL incentiva le forme di collaborazione tra PMI, in particolare si prevedono:
- incentivi fiscali per i contratti di rete (art. 1): prevista la sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata agli investimenti del programma comune di rete, valida per gli esercizi 2026-2028. Il beneficio si applica entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per impresa e viene fruito in sede di saldo delle imposte sui redditi.
- misure a sostegno al settore della moda (art. 2): stanziati fino a 100 milioni di euro nel Fondo per la crescita sostenibile per programmi di riconversione e digitalizzazione delle imprese della filiera tessile-moda, anche in forma aggregata.
- centrali consortili (art. 3): introdotta la figura dell’ente mutualistico di sistema per aggregazioni interregionali, con delega al Governo per la definizione della disciplina su occupazione, sicurezza e formazione.
- part-time pensionistico e ricambio generazionale (art. 4): sperimentazione nel biennio 2026-2027 per 1.000 lavoratori senior, con esonero contributivo e obbligo di assunzione contestuale di un under 35.
Proposte per il ricambio generazionale e la staffetta generazionale
L’art. 4, in particolare, introduce una misura sperimentale di part-time incentivato (2026-2027) per lavoratori a tempo indeterminato prossimi alla pensione. La proposta prevede:
- Riduzione volontaria dell’orario (25%-50%) per lavoratori in aziende fino a 50 dipendenti.
- Integrazione contributiva, copertura figurativa e agevolazioni fiscali.
- Condizione vincolante: assunzione contestuale di un giovane under 35 a tempo pieno e indeterminato.
Il beneficio sarebbe limitato a un massimo di 1.000 lavoratori e subordinato a specifici limiti di spesa.
Semplificazioni per PMI e salute e sicurezza sul lavoro
Il Capo III riduce il carico burocratico su imprese minori, ovvero:
- esonero assicurativo (art. 7): esclusione dall’obbligo RC auto per carrelli elevatori e veicoli non circolanti su strade pubbliche, già coperti da altre forme di assicurazione.
- modelli semplificati sicurezza (art. 8): l’INAIL predisporrà modelli di gestione della sicurezza per PMI; è ammessa la formazione dei lavoratori anche durante la CIG.
- smart working e sicurezza (art. 9): obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente informative sui rischi anche per le attività svolte in modalità agile.
- settore Ho.Re.Ca. (art. 10): vengono definiti gli operatori economici della distribuzione nel settore Horeca (Hotel, Ristoranti e Catering) con la determinazione della percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering), con effetti semplificativi per accesso a bandi e agevolazioni.
Stop alle recensioni false: trasparenza digitale garantita per imprese e consumatori
Il Capo IV (artt. 12-17) introduce un corpus organico per contrastare il fenomeno delle fake reviews, soprattutto nel settore turistico:
- Obbligo di identificazione dell’autore della recensione.
- Facoltà per le strutture recensite di chiedere la cancellazione in caso di recensione non veritiera.
- Divieto di compravendita e incentivazione di recensioni false (art. 14).
- Introduzione di codici di condotta vincolanti per le piattaforme digitali e sanzioni in caso di inadempienza.
- L’AGCM è investita di poteri investigativi e sanzionatori specifici per garantire trasparenza e correttezza nelle recensioni pubblicate online.
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Registro Aiuti di Stato: come regolarizzare gli errori 2021
Con il Provvedimento n 244832 del 5 giugno le Entrate fissano le regole di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2021 – dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Errori 2021 RNA: come regolarizzare spontaneamente
Con il provvedimento n 244832 del 5 giugno sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021.
Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, è stato istituito al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi- automatici” di cui all’articolo 10 del Regolamento, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle
entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2021.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.I dati di cui si tratta sono:
- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
- d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
- e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cuial successivo punto 5.
Consulta il provvedimento n 244832/2025 di cui si tratta per tutte le altre info su come procedere alla eventuale regolarizzazione.