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Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento ADE n 39039 del 10 febbraio 2025, viene determinata la percentuale spettante per il credito di imposta per le Zone Logistiche Speciali.
In particolare la % è fissata 100% di fruizione in base all'ultima domanda preventata validamente.
Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento in oggetto del 10 febbraio viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 445771 del 12 dicembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Le Entrate evidenziano anche che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 / 876.806) dell’importo del credito richiesto.Per tutte le altre regoole della agevolazionie in oggetto leggi anche: Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24..
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Una tantum filiera apistica: regole per le domande
Con il decreto 2 dicembre pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il MASAF definisce gli interventi a sostegno della filiera apistica.
Al fine di sostenere gli imprenditori apistici per contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla concomitanza di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese 10 milioni di euro, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2023.
Il soggetto gestore, deputato a fissare le regole applicative per le domande e i controlli, è AGEA.
Una tantum filiera apistica: i beneficiari
In particolare, il richiedente l'aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. essere un'azienda agricola a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata;
- b. essere in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari ed essere registrato in Banca dati apistica (BDN) come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione ed esercita l'apicoltura in forma stanziale e/o praticando il nomadismo anche ai fini dell'attivita' di impollinazione;
- c. essere in possesso di un fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore AGEA (SIAN), come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- d. non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attivita' o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette, sia in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per le procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in relazione al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;
- e. per quanto attiene alla normativa antimafia (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), considerato l'importo massimo concedibile, di cui al successivo art. 4, e la tipologia di aiuto, parametrato in base al numero degli alveari allevati, la verifica antimafia – di cui all'art. 83, comma 1 del decreto legislativo n. 159/2011 – non si applica oppure si applica ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis dello stesso decreto.
- f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica – cosi' come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) – pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023.
- g. non aver cessato l'attivita'.
Una tantum filiera apistica: regole per l’aiuto
Per il calcolo del ristoro il decreto prevede che a ciascun beneficiario in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023.
L'ammontare massimo dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime de minimis agricolo.Pertanto, l'aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime de minimis agricolo.
L'importo dell'aiuto e' determinato in base alla appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse destinate a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno.In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola fascia per mancanza di domande, le stesse sono redistribuite proporzionalmente a favore di tutte le fasce nelle percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti dal rapporto tra il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia.
Si resta in attesa delle regole operative per le domande da parte di AGEA
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Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?
Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.
I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:
- "Non obbligatorio "o
- " esenzione giustificata"
e si chiariscono due casi nei quali le aziende non possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative
Vediamo le risposte in dettaglio.
Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”
Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF, tra le due proposte nel modello:
- "Non obbligatorio "o
- " esenzione giustificata"
nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.
L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa riferimento quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .
Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).
Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%
Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali vendite. Si chiedeva quindi come compilare la richiesta della patente in relazione al possesso del DURF
L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.
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Investimenti sostenibili 4.0: nuove agevolazioni per le PMI del Sud
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2024, che introduce nuove misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, con una dotazione di 300.488.426,61 euro.
Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale. Il processo di selezione avverrà con modalità a sportello, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
I dettagli sulla presentazione delle domande saranno definiti con un provvedimento attuativo del MIMIT e pubblicati sui siti ufficiali del Ministero e di Invitalia.
Investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari
Le agevolazioni sono rivolte alle PMI che:
- sono regolarmente costituite e attive nel Registro delle Imprese,
- non sono in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
- operano in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci approvati o due dichiarazioni dei redditi presentate,
- hanno sede in una delle Regioni meno sviluppate:
- Molise,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Puglia,
- Sicilia
- e Sardegna.
Investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari
Investimenti sostenibili 4.0: investimenti ammissibili
Il decreto promuove investimenti finalizzati a:
- efficientamento energetico, con risparmi minimi del 5% rispetto ai consumi precedenti,
- transizione digitale, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate come IoT, AI e blockchain,
- sostenibilità ambientale, favorendo processi produttivi a basso impatto ecologico e l'economia circolare.
I progetti devono avere un valore compreso tra 750.000 euro e 5 milioni di euro e devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.
Investimenti sostenibili 4.0: agevolazioni concedibili
Le PMI possono ottenere un sostegno fino al 75% dell’investimento, sotto forma di:
- Contributo a fondo perduto pari al 35% dell’importo ammissibile;
- Finanziamento agevolato pari al 40% dell’importo ammissibile, con restituzione in 7 anni senza interessi.
Una quota del 25% delle risorse è riservata esclusivamente a micro e piccole imprese.
Le imprese che riceveranno l’agevolazione dovranno:
- mantenere gli investimenti per almeno tre anni dalla concessione dell’ultima tranche di contributi,
- garantire la tracciabilità dei pagamenti e la conformità agli obblighi ambientali e di sicurezza,
- evitare delocalizzazioni per almeno due anni dopo il completamento dell’investimento.
Il mancato rispetto di questi vincoli potrebbe comportare la revoca delle agevolazioni e l’obbligo di restituzione dei fondi ricevuti.
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Transizione 5.0: piattaforma sospesa dal 3 al 5 febbraio
Il Credito transizione 5.0 rientra tra le misure disciplinate dal Decreto 24 luglio 2024 pubblicato in GU n 183/2024, che reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0.
In particolare il decreto riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Il Piano Transizione 5.0 insieme al piano transizione 4.0, sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese mettendo a disposizione nel biennio 2024-2025 12,7 miliardi di euro.
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha introdotto diverse novità a cui occorre adeguare le domande già presentate.
A tal fine, il portale di “Transizione 5.0" sarà sospeso dalle ora 18 del 3 febbraio e fino alle ore 18 del 5 febbraio per consentire gli aggiornamenti in base alle novità normative.
Entro il 7 febbraio le imprese che hanno presentato progetti riceveranno un aggiornamento del beneficio fiscale spettante.
Vediamo ora cosa ha previsto la manovra 2025 su questo bonus.
Transizione 5.0: lavori in corso per implementarla
Con un comunicato del 13 dicembre il MIMIT il Ministro Urso evidenziava che, dopo ampia concertazione con le parti in causa, si è raggiunto "Un risultato importante e significativo nella direzione auspicata dalle imprese" riferendosi all'emendamento governativo alla Manovra 2025 economica depositato che rende più semplice e incentivante il Piano Transizione 5.0.
"Quattro sono le modifiche sostanziali sulle quali abbiamo ottenuto il consenso preventivo della Commissione Europea nel confronto sul merito durato alcune settimane Sono semplificate le procedure di calcolo dei consumi energetici; è prevista la possibilità di cumulo con altri incentivi nazionali ed europei; è inclusa una maggiorazione per i pannelli fotovoltaici realizzati in Europa ed è definita un'aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni. Un forte impulso al sostegno degli investimenti delle imprese sull’innovazione green".
In dettaglio con i commi 427-429 dell'art 1 della Legge di Bilancio si modifica come segue la misura:
- (a) il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
- (b) per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta; (c, d, e) si eleva al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;
- (f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- (g) viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;
- (h) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;
- (i) si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- (l) si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
Ricordiamo che la piattaforma del GSE per la prenotazione dei crediti d’imposta è operativa dal 12 settembre scorso (accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE).
Il principale problema evidenziato dalle imprese nel primo periodo di utilizzo è stato il divieto di cumulo con altri incentivi, sia nazionali che regionali.
Il ministero dopo gli incontri con le imprese ha deciso di rivedere a rialzo tetti e aliquote della agevolazione. Leggi anche Transizione 5.0: pronte le modalità attuative..
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Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2025
E' stato pubblicato sul sito del ministero del lavoro il decreto direttoriale 5 del 29.1.2025 della direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce
- L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla data di emanazione del decreto e
- il costo del lavoro in edilizia a livello provinciale, per operai e impiegati
Il decreto fornisce in allegato le tabelle di dettaglio.
Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento
Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
- CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 03 marzo 2022 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 29 luglio 2019
- CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
e sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da dicembre 2023;
Il decreto precisa che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
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Contributi comparto bovino: regole in gazzetta
Pubblicato in GU n 19 del 24 gennaio il Decreto MASAF del 19.12.2024 con le regole per i contributi al comparto bovino.
In particolare, si pubblicano i criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Le risorse disponibili per l'erogazione del sostegno sono fino a euro 4.500.000 e il soggetto gestore della misura è individuato in AGEA.
Contributi comparto bovino: i beneficiari
Vengono previste misure di sostegno per i produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Soggetti beneficiari sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai libri genealogici con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini nati nel 2024 sul territorio nazionale.
Il sostegno spetta per i capi di cui al comma 2, individuati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), correttamente identificati e registrati, allevati da parte del soggetto beneficiario per almeno centottanta quattro giorni maturati nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui al successivo art. 3, comma 1.
Il sostegno è concesso, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, ai titolari di un fascicolo aziendale attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.
In caso di rapporto di soccida, l'aiuto è riconosciuto per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante, salvo assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.Contributi comparto bovino: gli importi
Il decreto prevede che il soggetto gestore predispone, mediante proprio applicativo informatico reso disponibile ai produttori interessati sul portale SIAN per il tramite dei rispettivi CAA mandatari, domande di pagamento precompilate che i richiedenti l'aiuto dovranno accettare mediante il medesimo applicativo.
Il soggetto gestore definisce e rende disponibili ai soggetti potenzialmente richiedenti l'aiuto le proprie istruzioni operative entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto pubblicato in GU del 24 gennaio e in vigore dal giorno successivo.
Il soggetto gestore provvede a definire l'importo unitario per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione di cui all'art. 1, dividendo le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, per il numero di capi ammissibili.
Il soggetto gestore comunica al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'importo unitario ed i dati utilizzati per la relativa quantificazione.L'importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro.