• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: il requisito della terzietà del certificatore

    Il MIMIT informa della disponibilità di un documento PDF con tutte le faq sul credito transizione 5.0.

    In dettaglio, il documento con una recente risposta, replica ad un quesito sulla terzietà del certificatore nell'ambito della misura.

    Si chiedeva cosa si intende per “terzietà” e “indipendenza” nelle dichiarazioni che il valutatore deve sottoscrivere, vediamo la risposta del Gestore GSE.

    Credito transizione 5.0: il requisito della terzietà del certificatore

    In particolare, il quesito domandava se nel caso in cui il professionista abbia svolto attività pregresse o anche connesse al programma di investimento per cui è chiamato a redigere le certificazioni o le perizie asseverate 4.0, egli risulti incompatibile con le richieste prerogative di imparzialità e indipendenza.

    Il GSE con FAQ aggiornata all'8 ottobre, specifica che le caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore si basano su alcuni principi generali quali:

    • indipendenza: il Certificatore deve essere completamente indipendente dall'impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta. Non deve avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione.
    • imparzialità: deve essere garantito che il Certificatore non subisca alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio. Il suo lavoro deve basarsi esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti.

    Questo NON significa, specifica il GSE, che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell’impresa richiedente le certificazioni.

  • Nautica da diporto

    Contributi Nautica da diporto sostenibile: approvato il decreto per la richiesta

    Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è stato pubblicato il Decreto del MIMIT del 05.09.2024 contenente i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, destinati a persone fisiche e imprese che operano nel settore, in attuazione di quanto previsto all’articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

    Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).

    Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese verranno definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

    Con il medesimo provvedimento verrà reso disponibile lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione nonchè definita l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.

    Soggetti beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese
    proprietarie 
    di unità da diporto utilizzate per:

    • navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e
      senza fine di lucro,
    • fini commerciali, 
    • nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da
      diporto.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:

    • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
    • essere nel pieno godimento dei diritti civili;
    • non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di
      agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:

    • risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno
      e libero esercizio dei propri diritti;
    • aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
    • non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4 del decreto.

    Misura del contributo e come viene erogato

    L'importo del contributo varia in base al tipo di motore elettrico acquistato e alla modalità di utilizzo, ed è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:

    • 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo dotati di batteria integrata;
    • 10.000 euro per motori elettrici fuoribordo con batteria esterna, motori elettrici entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione con batteria esterna.

    Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di agevolazione, e il contributo massimo complessivamente concedibile è:

    • 8.000 euro per persone fisiche, con un massimo di due motori acquistati;
    • 50.000 euro per imprese, per l'acquisto di più motori.

    Nel caso di imprese, le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: obblighi documentali e i controlli

    I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

    • l’effettivo sostenimento,
    • la corretta determinazione dei costi agevolabili.

    In sintesi è la precisazione che arriva dalla Circolare MIMT del 16 agosto che ha specificato tanti aspetti di questa agevolazione.

    Ricordiamo anche che l'art 38 comma 15 del DL N 19/2024 specifica che le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.

    Vediamo ora maggiori dettagli sulla documentazione utile a non perdere il credito transizione 5.0 e dettagli sui controlli specificando che le FAQ del GSE sono state aggiornate al giorno 8 ottobre e sono disponibile dal sito MIMIT e GSE in un documento PDF.

    Credito Transizione 5.0: gli obblighi documentali

    Come specificato anche dalle slide riassuntive dei requisiti del credito transizione 5.0 i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio: 

    • la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo); 
    • la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. 

    Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:

    • la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.ù
    • le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.

    Credito Transizione 5.0: controlli su requisiti tecnici e risparmio energetico

    Ai sensi di quanto previsto all’art. 20, comma 2, del DM “Transizione 5.0”, i controlli hanno ad oggetto:

    • a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal DM “Transizione 5.0” per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell’articolo 12 e alle disposizioni normative di riferimento;
    • b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso la realizzazione del progetto di innovazione, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b).

    Il GSE effettua verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all’articolo 12, comma 1, del DM “Transizione 5.0”, in ogni fase di vita del progetto, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l’accesso al credito d’imposta dal Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0”, verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione

    dell’ultima agevolazione.

    Al fine di agevolare i controlli, i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono pertanto tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli interventi a quanto previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0” e alle dichiarazioni rese nell’ambito delle comunicazioni trasmesse al GSE per l’accesso alla misura del progetto di investimento.

    A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui alla presente disciplina.

    L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

    Credito Transizione 5.0: controlli sulla documentazione

    Con una recente FAQ datata 8 ottobre viene anche aggiunto che ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:

    • a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
    • b) la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture
      assicurative.

    Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.

    Nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni

  • Agricoltura

    Agricoltura: requisiti speciali per l’APE sociale

    In risposta a richieste degli uffici territoriali, nel messaggio interno 3365 dell'11 ottobre 2024,  INPS chiarisce la procedura di valutazione dei requisiti per l'APE Sociale dei  lavoratori agricoli.  che si differenzia da quella ordinaria  prevista  dall'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016 . 

    Viene  infatti  definita una procedura che tiene conto del fatto che il momento di fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola   può non coincidere con lo stato di disoccupazione. 

    L’istruttoria delle domande per l'APE Sociale da parte dei lavoratori agricoli richiede  quindi una valutazione specifica delle peculiarità del sistema di disoccupazione agricola, con particolare attenzione alla verifica della fruizione integrale del beneficio e del mantenimento dello stato di disoccupazione post-disoccupazione agricola.

    Vediamo piu in dettaglio le particolarità e i chiarimenti dell'istituto che annuncia un successivo messaggio concernente nuove istruzioni per le domande

    Indennità di disoccupazione agricola: particolarita

    Come noto  l'indennità di disoccupazione agricola presenta uno sfasamento temporale:  può essere richiesta ed erogata l'anno successivo rispetto alla cessazione involontaria del lavoro.

     Il pagamento avviene in un'unica soluzione e non richiede che il lavoratore sia disoccupato al momento della domanda.

    Pertanto, il diritto alla disoccupazione agricola è indipendente dallo stato di disoccupazione nel momento della richiesta.

    La "fine prestazione di disoccupazione" è fissata convenzionalmente al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

    Per i lavoratori agricoli, la domanda di verifica delle condizioni per accedere all'APE Sociale deve essere trattata tenendo conto di queste particolarità.

    Le domande saranno gestite tramite il sistema UNICARPE e le istruzioni per la loro trattazione verranno fornite successivamente. Per il momento, le sedi locali invieranno le segnalazioni a INPS tramite email per la gestione delle verifiche e dell’accesso al beneficio.

    Lavoratori agricoli e verifica disoccupazione per APE Sociale

    Per decidere se la domanda di certificazione per  APE Sociale  sia accoglibile, l'ufficio INPS deve  verificare in anticipo se il lavoratore avrà diritto alla disoccupazione agricola l'anno successivo.

    L'APE Sociale non sarà concessa finché non sarà completamente fruita la disoccupazione agricola. Anche se il soggetto presenta domanda di anticipo pensionistico, il beneficio sarà erogato solo dopo l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.

    In ogni caso per i lavoratori agricoli non è richiesto di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), in quanto la disoccupazione agricola non richiede lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.

    Ape sociale requisito contributivo dopo contratto a termine

    Il messaggio precisa inoltre  le condizioni per l'Ape sociale in caso di  disoccupazione dopo un rapporto di lavoro a termine. 

    La regola generale per l'anticipo pensionistico   richiede che il lavoratore interessato abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione,  periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, risultanti dai flussi Unilav.

    Nel caso del lavoro agricolo INPS prende in considerazione le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro nell'arco  dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine  

    Non si calcolano invece i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati per periodi di disoccupazione.

  • Agricoltura

    Etichettatura alimentare e obbligo indicazione QUID: pubblicate le Linee Guida

    Pubblicata la Circolare MIMIT del 18.09.2024 che fornisce le Linee Guida con gli orientamenti necessari per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura di taluni prodotti alimentari o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.

    Scarica la Circolare MIMIT del 18.09.2024 – Linee guida etichettatura alimentare

    La presente circolare tiene conto anche della Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) (2017/C 393/05) ed è stata redatta allo scopo di fornire i necessari orientamenti per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.

    L'obbligo suddetto riguarda solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari.

    Pertanto, il QUID non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti rispettivamente nel caffè o nei succhi e nettari di frutta.

    Inoltre, forniscono chiarimenti sulle previsioni normative che disciplinano specifiche categorie di alimenti quali, ad esempio, prodotti preimballati e non preimballati, latte e formaggi freschi a pasta filata, prodotti da forno ed etichettatura delle carni quali ingredienti.

    Quando è obbligatorio indicare il QUID

    L'obbligo di indicare la dichiarazione quantitativa degli ingredienti (QUID) è previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e riguarda specifici casi in cui la quantità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti deve essere riportata sull’etichetta. Ecco nel dettaglio quando è obbligatorio indicare il QUID:

    1. Ingrediente presente nella denominazione di vendita

    Se l'ingrediente o la categoria di ingredienti figura direttamente nella denominazione del prodotto, come ad esempio:

    • Pasta all'uovo: la quantità di uova deve essere dichiarata.
    • Yogurt alle fragole: la quantità di fragole deve essere indicata.
    • Panettone al cioccolato: la quantità di cioccolato deve essere specificata.

    2. Categoria di ingredienti nella denominazione di vendita

    Se una categoria generica di ingredienti figura nella denominazione di vendita, è obbligatorio indicarne la quantità. Esempi includono:

    • Torta alla frutta: la quantità di frutta deve essere dichiarata.
    • Zuppa di pesce: la quantità di pesce deve essere indicata.

    Questa regola si applica anche quando viene usata una denominazione generica che il consumatore riconosce comunemente, come “verdure”, “cereali” o “proteine vegetali”.

    3. Ingrediente posto in rilievo nell'etichettatura

    Quando un ingrediente è enfatizzato nell'etichetta tramite parole, immagini o rappresentazioni grafiche, è necessario indicarne la quantità. Esempi di questo caso includono:

    • Un dolce con la dicitura "con gocce di cioccolato" accompagnata da un’immagine che le mette in evidenza.
    • Un prodotto caseario con l’immagine di una mucca per sottolineare la presenza di latte o burro.

    L’obbligo non si applica se l'immagine rappresenta l'intero prodotto senza evidenziare un particolare ingrediente, ad esempio la rappresentazione di un minestrone con tutte le verdure usate senza metterne in risalto una specifica.

    4. Ingrediente essenziale per caratterizzare un prodotto

    Quando un ingrediente è essenziale per caratterizzare un prodotto e per distinguerlo da prodotti simili, il QUID è obbligatorio. Un esempio classico è:

    • Aranciata: deve essere specificata la quantità di succo d'arancia contenuta, poiché è l'ingrediente chiave che definisce il prodotto.

    5. Ingrediente generalmente associato alla denominazione di vendita

    Se un ingrediente è generalmente associato dal consumatore a un particolare prodotto, anche se non evidenziato nella denominazione o in etichetta, deve essere indicata la sua quantità. Questo caso è meno frequente e riguarda prodotti con nomi consacrati dall’uso, come:

    • Savoiardi: devono indicare la quantità di uova, anche se non specificata nella denominazione.
    • Strudel: deve essere indicata la quantità di frutta, come le mele, anche se non esplicitamente indicata nell'etichetta.

    6. Ingrediente composto

    Quando un ingrediente menzionato è composto da altri ingredienti, è obbligatorio indicare sia la quantità dell'ingrediente composto, sia quella dei suoi ingredienti principali. Ad esempio:

    • Biscotti con crema alle nocciole: deve essere indicata la quantità sia della crema che delle nocciole.

    7. Ingredienti presenti in alimenti preimballati

    Il QUID è obbligatorio anche nei prodotti preimballati per la vendita diretta, qualora sia necessario specificare un ingrediente particolarmente valorizzato, come potrebbe essere un ripieno di carne o verdure.

    Esclusioni e deroghe

    Vi sono casi in cui l’obbligo di indicare il QUID non si applica, come:

    • Ingredienti utilizzati in piccole quantità a scopo di aromatizzazione (es.: spezie, erbe).
    • Prodotti fabbricati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (es.: formaggi, olio d'oliva).
    • Ingredienti la cui quantità deve già figurare sull'etichetta per altre normative dell’Unione Europea.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale

    La circolare INPS  91 del 9.10.2024 forrnisce chiarimenti relativi  alla gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA) ai sensi della legge n. 88 del 1989 e dell’articolo 2135 del codice civile.  In particolare viene comunicata una nuova modalità di sospensione della contribuzione in caso di inattività  per i datori di lavoro che impiegano solo operai a tempo determinato e l'obbligo di comunicazione della ripresa  entro 30 giorni.

    Viene ricordato in primo luogo che secondo tali disposizioni, sono tenuti a iscriversi alla GCA non solo datori di lavoro che svolgono attività agricole  ma anche  coloro che, pur non essendo imprenditori agricoli, vengono assimilati per legge a tali figure, come nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, anche alcune imprese non agricole, come quelle del settore commercio e servizi, possono essere obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla GCA se operano in particolari condizioni previste da specifiche normative. 

    Nella circolare sono ricordate  le tipologie di imprese soggette a tale iscrizione,  con una tabella riassuntiva delle principali normative di riferimento.

    Tabella Datori di Lavoro Iscrivibili alla GCA

    Tipologia di impresa Normativa di riferimento
    Imprese agricole art. 2135 del c.c.
    Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
    art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
    Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.) art. 1 della legge n. 240/1984
    art. 6 della legge n. 92/1979

    Gestione agricoltura : istruzioni sulla sospensione e comunicazione ripresa

    Un punto rilevante della circolare è la gestione delle situazioni di "sospensione dell’attività con dipendenti", ossia quei periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai in forza, esonerando così l’obbligo contributivo e assicurativo. 

    Viene precisato che  in generale il datore di lavoro deve comunicare lo stato di sospensione entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto, ma se l'azienda utilizza esclusivamente operai a tempo determinato, la semplice interruzione stagionale del lavoro non configura una vera sospensione. 

    Solo in mancanza di nuove assunzioni per un intero anno civile, la posizione contributiva verrà sospesa d’ufficio. 

    La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva, da comunicare all'INPS entro 30 giorni tramite il portale istituzionale.

  • Agricoltura

    Sgravio contributivo agricoltori under 40: ricalcolo INPS

    L’Inps, con il messaggio 3338/2024, ha annunciato  che sta procedendo al ricalcolo dello sgravio contributivo spettante agli agricoltori under 40 che si sono iscritti per la prima volta alla previdenza agricola tra il 2020 e il 2022.

     Questo sgravio, istituito in forma diversa già nel 2004 e successivamente  modificata e  prorogata, , era finalizzato a incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e non è stato rinnovato per il 2024.. 

    A norma della legge 160 2019 , in particolare, l'agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali per i primi 24 mesi di attività di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40. 

    Inizialmente, l’Inps aveva applicato lo sgravio contributivo per un periodo inferiore ai 24 mesi, basandosi su un'interpretazione che lo limitava a due anni civili. Questo approccio significava che se l'attività agricola iniziava a metà anno, lo sgravio veniva concesso solo per i mesi rimanenti dell'anno di avvio e per quelli del successivo, riducendo così il periodo complessivo del beneficio. Ad esempio, un agricoltore che si iscriveva a luglio 2020 godeva dello sgravio fino a dicembre 2021, per un totale di 18 mesi anziché i 24 previsti dalla normativa.

    Per evitare un potenziale contenzioso, l'Inps ha ora corretto la sua interpretazione. Ecco le novità

    Esonero contributivo giovani agricoltori: ricalcolo per 24 mesi dall’iscrizione

     Con il nuovo messaggio, l’istituto ha stabilito che l'esonero contributivo sarà applicabile per l’intero periodo di 24 mesi dalla data di iscrizione del giovane agricoltore.

     L’Inps procederà automaticamente al ricalcolo delle somme spettanti, e le risultanze saranno visualizzabili nel "Cassetto del contribuente". 

    Gli agricoltori potranno poi presentare istanza di compensazione per il credito derivante, utilizzando le modalità abituali.

    ATTENZIONE  l'Inps ha precisato che il ricalcolo non sarà effettuato nei casi in cui il beneficio, sottoposto al regime “de minimis”, comporterebbe il superamento del limite previsto da tale regime. Il regime “de minimis” impone un tetto massimo agli aiuti di Stato che un’impresa può ricevere in un determinato periodo di tempo, e quindi, qualora il ricalcolo superasse questo limite, non verrebbe applicato.

    In sintesi, l'Inps ha adeguato l'applicazione dello sgravio contributivo per i giovani agricoltori under 40, garantendo il beneficio per l’intero periodo di 24 mesi previsto dalla normativa. Questa correzione permette di evitare riduzioni ingiustificate del periodo di esonero e consente agli agricoltori di ottenere il pieno vantaggio previsto dalla legge.