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Disciplina fiscale buoni pasto 2024
Il datore di lavoro che desidera erogare il servizio dei pasti ai lavoratori è libero nella scelta della tipologia dell'offerta, potendo optare, all'interno del proprio sistema di welfare aziendale:
- per l'erogazione di buoni pasto o "ticket restaurant" (sia in formato cartaceo che elettronico);
- per il riconoscimento di un'indennità sostitutiva;
- oppure per la somministrazione del vitto tramite l'organizzazione di una mensa interna (o anche tramite terzi).
Vediamo il trattamento fiscale dei buoni pasto e le indicazioni fornite nel merito, nel corso del tempo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Buoni pasto: disciplina generale
I datori di lavoro possono somministrare pasti a favore dei dipendenti attraverso una mensa o mediante servizi sostitutivi.
La fornitura dei buoni pasto rappresenta infatti un servizio sostitutivo di mensa, di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.
BUONI PASTO
DEFINIZIONE
Documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro
CARATTERISTICHE
Non risultano:
- cedibili,
- commercializzabili,
- cumulabili
- convertibili in denaro.
Sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura
Buoni pasto: definizione
L’articolo 2, comma 1, lett. c), D.M. 122/2017 definisce il buono pasto come:
“il documento di legittimazione, anche in forma elettronica (…) che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
L’articolo 4 dello stesso decreto dispone poi che i buoni pasto:
- consentono al “titolare” di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, IVA inclusa);
- consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società emittente i buoni;
- sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale), anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che “hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
Trattamento fiscale dei buoni pasto
Fiscalmente i buoni pasto, essendo veri e propri compensi (in natura) corrisposti al lavoratore dipendente, devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente.
Tuttavia, i buoni pasto concessi alla generalità/categorie omogenee di dipendenti non generano, in capo a loro, reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:
- € 4 se in formato cartaceo,
- € 8 se in formato elettronico.
Per quanto attiene la natura reddituale della consegna del buono , la R.M. 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8.
Per questo motivo solo l’eventuale maggiore valore sarà assoggettato a tassazione.
Esempio
Un lavoratore ha ricevuto
- buoni pasto elettronici dal datore di lavoro;
- del valore di € 10 per ogni giorno effettivamente lavorato;
Per il lavoratore soltanto € 2 (giornalieri) sconteranno la tassazione in busta paga ai fini Irpef
Invece per il datore di lavoro tali spese, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.
L’acquisto dei buoni pasto è completamente deducibile e, dunque, non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.
Cumulabilità del buono pasto
In relazione alla cumulabilità dei buoni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non rileva sotto il profilo fiscale, non incidendo, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) dei ticket opera, nei limiti di 4/8 € giornalieri, a prescindere dal numero di buoni utilizzati.
Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza a verificare i limiti di esenzione, valutando esclusivamente il valore nominale dei buoni erogati.
Buono pasto e indennità sostitutiva la non imponibilità in capo al dipendente
Fiscalmente, l’art. 51, co. 2, lett. c) del Tuir prevede la totale esclusione dalla base imponibile Irpef per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro:
- presso la propria azienda;
- in quelle inter-aziendali;
- effettuate in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Rientrano in tale accezione anche i casi di convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.
ATTENZIONE l’indennità sostitutiva di mensa è considerata a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione, pertanto viene inserita in busta paga, moltiplicata per i giorni in cui il lavoratore è stato presente in azienda ed è esente fino alla soglia di 5,29 euro.
Fornire buoni pasto/ticket spendibili in esercizi pubblici convenzionati è una fattispecie assimilata a quelle precedenti. In questi casi, quindi, l’irrilevanza fiscale del benefit erogato coincide con il valore nominale dello stesso – non esiste cioè un limite – come avviene invece per le prestazioni sostitutive) e quindi il sostituto d’imposta non opera alcuna ritenuta fiscale o trattenuta contributiva.
Art. 51 c. 2 Tuir
“Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente) (omissis) lett. c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione“
Con riferimento alla fattispecie del “buono pasto” – in relazione ai quali, ai fini dell’esclusione, si deve fare riferimento al valore nominale del buono – è stato chiarito che negli stessi deve essere individuabile un collegamento tra i tagliandi ed il tipo di prestazione cui danno diritto. Inoltre:
- i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere
- cedibili,
- cumulabili,
- commerciabili,
- convertibili in denaro;
- i buoni devono consentire esclusivamente l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente datati e sottoscritti.
Part- time
L’esenzione fino all’importo giornaliero di € 4/8 opera anche in presenza di personale assunto a tempo parziale anche quando l’orario lavorativo non prevede il diritto alla pausa pranzo
Categorie omogenee
Non va fatto riferimento al codice civile (dirigenti, operai, eccetera), ma tutti i dipendenti di un certo tipo (es: lavoratori di una certa qualifica o un certo livello).
Ove le prestazioni non riguardino almeno una categoria omogenea di dipendenti, l’importo va considerato compenso (in natura o denaro) assoggettato a tassazione
Modalità diverse di somministrazione
Il datore di lavoro può scegliere modalità diverse di somministrazione dei pasti ai dipendenti, potendo adottare più sistemi contemporaneamente (ad esempio istituendo il servizio di mensa per una categoria di dipendenti o implementando il sistema dei c.d. “ticket restaurant” per un’altra categoria e provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora – magari per chi non possa usufruire del servizio mensa).
Non è invece possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni: per esempio avvalersi del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto beneficiando della franchigia di euro 4/8 di esclusione dal reddito
Alla luce di quanto chiarito, va ricordato che qualora il contribuente si rechi in trasferta la fornitura del buono pasto in aggiunta al rimborso del vitto, determina la riduzione della franchigia di imposta relativa all’indennità di trasferta, e comporta l’integrale tassazione del predetto ticket.
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Edilizia, denuncia nuovo cantiere: guida agli adempimenti
La denuncia di nuovo lavoro rappresenta un importante adempimento per le imprese in occasione dell’apertura di nuovi cantieri edili.
Inail ha pubblicato sul proprio sito un nuovo documento, redatto dalla Direzione regionale Inail Lombardia in collaborazione con Assimpredil Ance – Milano Lodi Monza e Brianza e Cassa Edile di Milano, Lodi Monza e Brianza, che fornisce una guida completa per i datori di lavoro riguardo agli obblighi amministrativi nei confronti di Inail, Cassa Edile e Agenzia delle Entrate. Il dossier si articola in domande e risposte, offrendo chiarimenti dettagliati sugli adempimenti richiesti.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi .
SCARICA QUI il documento integrale
Denuncia nuovo lavoro: adempimenti nei confronti di INAIL
Ecco le principali istruzioni concernenti gli obblighi verso inail con tempistica e modalità
Adempimento Descrizione Tempistica Modalità Invio Denuncia Tramite PEC in caso di malfunzionamento sito Entro 30 giorni dall'inizio lavori PEC Denuncia subappaltatore Indicare le date di inizio e fine lavori Al momento dell'inizio lavori Online Rettifica dati Tramite PEC per errori rilevanti Non specificata PEC Comunicazione sospensione/proroga Aprire nuova denuncia DNLTemp Al momento della sospensione/proroga Online In particolare riguardo la compilazione viene chiarito che :
- Non è possibile effettuare variazioni dopo l’invio; eventuali errori rilevanti possono essere corretti tramite PEC.
- Denuncia per interventi saltuari: In caso di manutenzione annuale, si indicano le date dal contratto e le masse salariali per le giornate di impiego.
- Sospensione o proroga dei lavori: Devono essere comunicate aprendo una nuova denuncia DNLTemp.
- Importo lavori in caso di subappalto: Deve essere indicato l’importo totale al netto dell’IVA e la percentuale dei lavori affidati a terzi.
- Retribuzioni per il calcolo dell’importo: Le stesse utilizzate per il calcolo dell’autoliquidazione annuale.
- Denuncia per ATI/RTI: La denuncia deve essere presentata dai datori di lavoro associati o raggruppati.
- Campo “subappalto”: va compilato solo dall’impresa subappaltatrice.
- Lavoratori nel cantiere: Devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati presenti nel cantiere.
- Retribuzioni presunte: Indicare gli imponibili presunti fino al termine massimo del 31 dicembre dell’anno in corso.
- Denuncia per appalto con due committenti: Indicare un solo committente.
Denuncia nuovo lavoro : adempimenti Cassa edile
La denuncia di nuovo lavoro è presentata alla Cassa Edile per l’inizio lavori in un cantiere o per integrare dati di una DNL precedente e include :
- informazioni sull’impresa dichiarante,
- committente,
- dati del cantiere e
- imprese subappaltatrici.
Deve essere presentata contestualmente all’avvio delle opere e in caso di proroga, sospensione o modifica delle condizioni denunciate. È possibile anche delegare un consulente per la presentazione.
In caso di trasferta: La denuncia deve essere inviata alla Cassa Edile della zona dove si svolgono i lavori, con l’elenco degli operai inviati in trasferta.
L'Invio tramite CNCE Edilconnect: sostituisce l’invio cartaceo alla Cassa Edile.
ATTENZIONE La denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile non esonera dall’obbligo di invio all'INAIL.
Denuncia nuovo cantiere edile Adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
Con riguardo agli obblighi verso l'agenzia il Dossier ricorda che:
Per superare la presunzione di cessione di beni strumentali non rinvenibili nella sede della società è necessario compilare il Modello AA7/10 per IVA, che deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di apertura e chiusura del cantiere.
La segnalazione deve essere trasmessa per ogni cantiere dove vengono inviati beni strumentali.
Compilazione: nel quadro A, va indicata la partita IVA e la data di variazione (apertura o chiusura del cantiere).
Nella Sezione 2 del quadro G si indica il tipo di comunicazione (A per apertura, C per chiusura) e l’indirizzo completo del cantiere.
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Credito investimenti nella ZES Unica: comunicazioni integrative dal 31.07 in poi
Dal 31 luglio si possono inviare le comunicazioni integrative per gli investimenti nella ZES unica.
Ricordiamo che il credito di imposta per le ZES unica mezzogiorno è un contributo a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
La c.d. “ZES unica” ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Credito per investimenti nella ZES Unica: le prossime tappe
Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati hanno presentato tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta.
L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari:
- al credito d'imposta richiesto,
- moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate (Leggi qui: Credito ZES Unica: ecco la % di fruizione)
da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione (ossia entro 10 giorni dal 12 luglio).
Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.
In particolare, il credito è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.
Attenzione, è inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.
Attenzione al fatto che, al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello. Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.
Credito ZES Unica: come si compila la comunicazione integrativa
Come evidenziato nelle istruzioni al modello di comunicazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione compilando la colonna 5 del rigo A1 possono presentare la comunicazione integrativa di cui al paragrafo 5 del provvedimento di approvazione del presente modello a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, con le stesse modalità sopra descritte, per indicare gli investimenti:
- realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
- realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione

medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
I dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli indicati nella comunicazione, ad eccezione dei seguenti:
- Frontespizio – riquadri “Operazioni straordinarie”, “Rappresentante firmatario della comunicazione”, “Referente da contattare” e “Impegno alla presentazione telematica”;
- Quadro A – rigo A1, colonne 3, 4 e 5; rigo A2, colonne 10, 11 e 12;
- Quadro B – rigo B2, colonne 6, 7 e 8; rigo B10; rigo B19, colonne 6 e 7;
- Quadro E.
In particolare, nella comunicazione integrativa l’importo indicato nella colonna 2 del rigo A1 deve essere uguale all’importo indicato nella medesima colonna delle comunicazioni precedenti, la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1 deve risultare di ammontare superiore alla somma degli importi indicati nelle medesime delle comunicazioni precedenti.
La comunicazione integrativa non può essere presentata se non sono riportati gli estremi della certificazione nella sezione II del quadro E.
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Start up innovative: novità in arrivo nel Dl Concorrenza
Il Governo ha approvato in data 26 luglio, tra gli altri provvedimenti il DL Concorrenza con novità per le start up.
Il Governo precisa che il provvedimento si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR e si compone di tre parti:
- misure in materia di concessioni autostradali;
- misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio
- misure in materia di start up.
Tra l’altro, nel testo vengono definite le procedure di aggiudicazione delle concessioni autostradali, l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali.
Vengono inoltre introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.
Start up innovative: cosa contiene il DL Concorrenza
Come specificato dal MIMIT viene implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente.
Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).
Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.
Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.Si attende il testo del provvedimento per maggiori dettagli.
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Investimenti nelle ZES: codice tributo per la restituzione dei decaduti dall’agevolazione
Con Risoluzione n 38 del 22 luglio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES) ai sensi dell’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Investimenti nelle ZES: codice tributo per la restituzione dei decaduti dall’agevolazione
L’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto disposizioni in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023 (articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, consistenti in una riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, prevedendo, tra l’altro, le cause che ne determinano la decadenza, nonché l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato.
In caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, precedentemente versata in misura ridotta, dalle imprese che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, è istituito il seguente codice tributo:
- “2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Viene anche specificato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Allegati: -
Credito ZES Unica 2024: percentuale di fruizione
Con il Provvedimento n 305765 del giorno 22 luglio l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale spettante per il Credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno è pari al 17,6668 per cento.
Vediamo i dettagli.
Credito ZES Unica: ecco la % di fruizione
Lo stesso provvedimento specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale su indicata troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Credito ZES Unica Mezzogiorno: il codice tributo
Con la Risoluzione n 39 del 22 luglio viene anche istituito il codice tributo relativo a questo credito di imposta.
In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.
La stessa risoluzione evidenzia che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Infine viene precisato che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24.
Allegati: -
Concordato preventivo biennale forfettari: software e regole nel decreto MEF
Pubblicato in GU n 167 del 18 luglio il Decreto MEF del 15 luglio e ricordiamolo è disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale dei forfettari.
Di fatto è stato aggiornato il software di compilazione del modello redditi PF 2024
Come specificato dalla stessa Ade l'aggiornamento del software è:
- finalizzato a permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
- per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione
- aggiornato per l’anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei righi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice “2” nel campo percentuale di col. 6
- aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei righi RL28 e RL29 e del quadro RE
Il decreto MEF del 15 luglio riporta molte similitudini con il decreto del 14 giugno pubblicato per i soggetti ISA. (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA)
Attenzione al fatto che per i contribuenti in regime forfetario l’applicazione del Concordato preventivo è limitato a un solo anno, quindi la proposta che si accetta vincola esclusivamente per l’anno di imposta 2024.
Il decreto del 15 luglio fissa la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti la proposta di concordata.
Si tratta di criteri che tengono conto dei redditi individuali, dei redditi settoriali per i contribuenti Isa, degli andamenti economici e dei mercati e degli specifici limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali.
Il decreto precisa che i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari ad elaborare la proposta.
Per sapere come aderire leggi anche: CPB forfettari: come aderire entro il 15.10
Concordato preventivo biennale forfettari: come aderire
Ricordiamo che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024.
A questo istituto possono accedere, tra gli altri, anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline.
Tramite tale applicativo il contribuente può:- inserire i dati necessari,
- calcolare la proposta di Concordato preventivo
- e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta.
Concordato preventivo biennale forfettari: requisiti di adesione
Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).
Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
Concordato preventivo biennale forfettari: benefici e obblighi
L’adesione al Concordato preventivo vincola il contribuente sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024.
Nel periodo d’imposta oggetto di Concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per il regime forfetario.
I soggetti che aderiscono alla proposta di Concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano le specifiche cause di decadenza.
L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.
CPB forfettari: cessazione e decadenza
Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni che modificano in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- cessazione dell’attività
- modifica dell’attività (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari)
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.
Inoltre, sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.
A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.
Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.
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