• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento

    Un emendamento al DL Anticipi,  approvato il 1 dicembre in Commissione Finanza al Senato, prevede che, per i crediti ricerca e sviluppo, si possa far slittare al 30 luglio 2024 la sanatoria per il riversamento. Vediamo le novità.

    Crediti ricerca e sviluppo: slitta a luglio 2024 il riversamento

    Ricordiamo innanzitutto che il Collegato alla Legge di Bilancio 2024 del 18 ottobre 2023 ha nuovamente posticipato i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

    Non ci sono modifiche alla procedura di riversamento, ma si attende l'aggiornamento del relativo modulo di istanza e le istruzioni.

    Sinteticamente, si prevede che:

    • la scadenza per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di sanatoria sia prorogata dal 30 novembre al 30 giugno 2024;
    • la scadenza per il pagamento delle somme o della prima rata slitta dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

    L'emendamento approvato, fa slittare al 30 luglio 2024 la data per la presentazione della domanda.

    Si precisa che l’allungamento del periodo a disposizione dei contribuenti è opportuno poiché la decisione di avvalersi di questa misura dipenderà dalla possibilità di ottenere la certificazione della conformità delle attività svolte, che preclude gli accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

    In proposito ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM del 15 settembre con le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione per la costituzione appunto dell'elenco dei certificatori.

    In proposito leggi anche Albo Certificatori crediti R&S: in GU il decreto con le regole.

    Occorre precisare però che, si attende un ulteriore decreto del MIMIT per le regole operative per iscriversi a tale elenco per i certificatori

    Infine un altro emendamento al decreto Anticipi stabilisce la possibilità di revocare, entro il 30 giugno 2024, le domande di riversamento già presentate, purché non si sia ancora effettuato il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata. 

    Si attendono ulteriori dati per avere certezze di tali novità annunciate.

  • Contribuenti minimi

    Regime dei Forfettari: chiarimenti sulle soglie di uscita

    Con la Circolare n 32 del 5 dicembre le Entrate riepilogano e esplicitano tutte le novità per il regime forfettario previste dalla Legge di Bilancio 2023.

    Nel dettaglio il documento di prassi tratta di:

    1. ingresso, 
    2. permanenza
    3. e fuoriuscita

    dal regime, completando l'analisi delle novità con risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore relative ai dubbi più ricorrenti.

    In proposito si segnala Reverse charge e Forfettari: cosa indicare nella liquidazione IVA se si esce dal regime?

    Viene analizzata la modifica introdotta per tale regime sostitutivo con aliquota fissa del 15%, riservato, ricordiamolo, alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. 

    Regime Forfettari: sintesi delle novità nella circolare ADE

    E' la stessa agenzia a fornire con il comunicato stampa di ieri la sintesi delle novità per i forfettari sottolineando che il regime ora prevede una soglia non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). 

    Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/ E del 2019) oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti. 

    È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

    Regime Forfettari: Come funzionano le nuove soglie 

    In base alle novità previste, se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all’interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972).

    I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. 

    In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. 

    Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

    Come anche sottolineato dal comunicato stampa, nell’ultimo paragrafo la circolare fornisce alcuni chiarimenti alle domande poste dagli operatori sulle novità. 

    Tra le risposte più interessanti vi è quella che precisa che "se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività"

    Leggi anche: Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024 per le novità alle porte.

    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    Contribuenti in regime forfetario: tutti i chiarimenti dell’Agenzia

    Pubblicata la Circolare del 5 dicembre 2023 n. 32 con tutti i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.

    Dopo una sintesi delle caratteristiche relative alla disciplina del regime forfetario, vengono forniti chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime.

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 54, della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha modificato la disciplina del regime fiscale agevolato (regime forfetario), recata dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, “legge di stabilità 2015”), in particolare:

    • è stata innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente – di cui all’articolo 1, comma 543, della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime;
    • le cause di cessazione del regime, di cui all’articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2015, vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta, si tratta del superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

    Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, viene fornita risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori in relazione alle citate modifiche normative.

    Per le parti non oggetto di esame della presente circolare si rinvia ai chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi in materia, in quanto compatibili con il vigente quadro normativo (si vedano, tra le altre, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

    Superamento soglia 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti: come emettere fattura

    Come previsto dalla disciplina del regime agevolato, in caso di superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il dato testuale della locuzione «a partire dalle operazioni effettuate» deve essere interpretato nel senso che l’applicazione del regime ordinario IVA interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfetario, e le operazioni fatturate successivamente all’incasso che ha comportato il superamento del limite dei 100.000 euro.

    A titolo esemplificativo, quindi, se il contribuente forfetario ha conseguito in corso d’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, nel momento in cui effettua un’operazione del valore imponibile di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la relativa fattura applicando l’IVA sul medesimo valore di 20.000 euro.

    Coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza unionale, non si condivide, invece, l’ipotesi di “scindere” il corrispettivo oggetto di fatturazione, non assoggettando ad IVA l’operazione fino all’importo che concorre al raggiungimento della soglia di 100.000 euro. 

    La Corte di Giustizia dell’Unione europea, peraltro, ha affermato che, se la finalità del regime di esonero dall’IVA è quella di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese e dell’amministrazione finanziaria, tale obiettivo non sarebbe perseguibile qualora si rendesse necessario effettuare artificiosi calcoli separati in relazione alla medesima operazione.

    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    Reverse charge e Forfettari: cosa indicare nella liquidazione IVA se si esce dal regime?

    L'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 5 dicembre una Circolare la numero 32 con chiarimenti sulle novità normative riguardanti il regime forfettario, alla luce di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023.

    La circolare esplicita le novità più rilevanti su:

    • ingresso,
    • permanenza,
    • e fuoriuscita,

    dal regime agevolato.

    Oltre a queste specifiche, l'agenzia, nell'ultima parte del documento di prassi, ha risposto a quesiti dei contribuenti.

    Se ne estrapola uno relativo al reverse charge per i forfettari nel caso di fuoriuscita dal regime.

    Reverse charge e Forfettari: chiarimenti ADE in caso di fuoriuscita dal regime

    Veniva domandato se nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare a partire dal trimestre nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, debba essere compresa anche l’imposta a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate nel medesimo periodo, ma ancora in regime forfetario"

    Le Entrate replicano innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2015, i «contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni». È il caso delle operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, del decreto IVA, in cui il contribuente forfetario è, in veste di cessionario o di committente, il soggetto debitore d’imposta, tenuto al versamento della stessa con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse-charge), tramite il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

    L'agenzia appunto chiarisce che, in tale ipotesi, la norma su indicata, si limita a prescrivere l’obbligo di versamento dell’imposta, ma non prevede ulteriori deroghe all’esonero dagli adempimenti IVA disposto dal precedente comma 59.

    Pertanto l'agenzia chiarisce che, nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare in relazione al periodo (mese/trimestre) nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, non deve essere compresa l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario. 

    L’applicazione delle regole ordinarie in materia di IVA, infatti, decorre dal momento di incasso del corrispettivo dell’operazione che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi «percepiti». 

    L'agenzia propone anche un esempio in proposito, vediamolo:

    • se il contribuente forfetario (trimestrale) effettua l’acquisto in reverse-charge il 10 aprile 2023,
    • e fuoriesce dal regime forfetario in virtù di un’operazione effettuata il 10 maggio 2023, 
    • la liquidazione periodica del secondo trimestre 2023 includerà, oltre all’operazione che ha comportato il superamento della soglia, tutte le operazioni ad essa successive, ma non anche l’anzidetta operazione effettuata in reverse-charge, la cui IVA deve essere versata entro il 16 maggio 2023.

  • Nautica da diporto

    Esenzione Accise carburanti imbarcazioni: il regolamento del MEF

    Con Decreto MEF del 5 ottobre, in GU n 280 del 30 ottobre, si pubblica il Regolamento recante modifica al decreto n 225/2015 sulle norme per i prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine UE e acque interne.

    Nel dettaglio, il regolamento disciplina l'impiego dei  carburanti esenti per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti.

    Esenzione Accise imbarcazioni: il regolamento del MEF

    In particolare, il decreto prevede che l'esenzione è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione  nelle acque marine comunitarie, compresi  il  trasporto  passeggeri  e  merci  e  la  pesca,  per  la navigazione nelle  acque  interne,  limitatamente  alla pesca  e  al  trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie  navigabili e porti.  

    Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti  esenti  sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attività per  le quali è concessa  l'esenzione. 

    Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque  marittime interne degli  Stati membri, incluse quelle lagunari ed  escluse  quelle appartenenti a territori che non sono parte del  territorio  doganale della Comunità. 

    Con il decreto si prevede anche il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL  denuncia  prima  dell'inizio dell'attività l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i  propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il  numero  della  partita IVA, le generalità del rappresentante legale e  l'ubicazione  del punto di rifornimento di GNL; la denuncia è sottoscritta dal  predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se  persona da esso diversa. 

    Alla denuncia sono allegati: 

    • a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di  natura  non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; 
    • b) il nulla  osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per  la  navigazione  nelle  acque  marine comunitarie o di altra autorità competente per la navigazione  nelle acque interne; 
    • c) le tabelle di taratura dei  serbatoi  e  la  descrizione dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL; 
    • d) i certificati di verifica  metrica  degli  strumenti  di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento  delle imbarcazioni. 
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus gasolio trasporto persone: il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 64 del 24 novembre le Entrate istituiscono il seguente codice tributo:

    • 7055” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada – Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”. 

    Attenzione al fatto che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. 

    Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto del 7 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero. 

    Ricordiamo che l’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada. 

    Il successivo comma 1-bis del citato articolo 14 dispone, tra l’altro, che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione.

    Con il decreto del 7 agosto 2023, n. 195, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta. Leggi Bonus gasolio per trasporto di persone su strada: le domande dal 14 settembre.

    Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 7 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, il codice tributo “7055” di cui si tratta è istituito per l'utilizzo in F24.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    ZES SUD: attivo dal 1 gennaio lo sportello unico digitale

    Con la conversione in Legge n. 162/2023 del Dl n 124/2023 vengono rese operative le regole per la ZES unica per il Mezzogiorno e di conseguenza dello Sportello unico digitale ZES SUD.

    Sportello UNICO ZES SUD. che cos'è

    Come sottoliena la norma, al fine di garantire un  rilancio unitario delle  attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa  europea, ammissibili  alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1°  gennaio  2024, è istituito, presso  la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,  lo sportello unico digitale ZES per  le  attività produttive nella  ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale  confluiscono  gli  sportelli  unici digitali attivati, ed  al  quale  sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo  14,  le  funzioni  dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP).

    In sintesi lo sportello unico digitale riferimento per le imprese in quanto si occupa di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi. 

    Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

    • a)  ai  procedimenti amministrativi  inerenti  alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a  tutti  i  procedimenti amministrativi  concernenti  la  realizzazione,  l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
    • b)  ai procedimenti  amministrativi  riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e  quelli necessari alla realizzazione,  modifica  ed  esercizio  di  attività produttiva;
    • c) ai procedimenti amministrativi riguardanti  la  realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di  strutture  dedicate  ad  eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

    I provvedimenti conclusivi  dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, al fascicolo informatico d'impresa.

    Il fascicolo d'impresa  rende disponibili i documenti a  tutte  le pubbliche  amministrazioni  interessate.  

    Fino alla piena operatività dello sportello unico digitale SUD, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP territorialmente competente che le trasmette immediatamente  alla  Struttura di missione ZES secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni.

    Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della Zes unica, presentano la relativa istanza.

    La norma precisa che l'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonche' alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche.