• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta gas liquefatto: codice tributo

    Con Risoluzione n 61 del 10.11.2023 le Entrate istituitscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17

    In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

    Ricordiamo che con il decreto 23 dicembre 2022, n. 413, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta.
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto del 23 dicembre 2022, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    La risoluzione precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Filiera Agroalimentare: 25 ML per i Consorzi di tutela DOP o IGP

    Con Decreto 5 settembre 2023 publicato in GU n 261 dell'8 novembre si normano gli Interventi per la filiera agroalimentare previsti dal Ministero dell'Agricoltura.

    Consorzi di tutela DOP o IGP: risorse in arrivo

    Nel dettaglio, il decreto definisce i criteri e le modalita' di utilizzazione di una quota parte delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale ed in campo internazionale, volti a:

    • a) sostenere ed incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprieta', le caratteristiche e le qualita' dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • d) incrementare la rappresentativita' dei consorzi di tutela, all'interno delle pertinenti filiere produttive, cosi' come individuate dall'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

    Le risorse finanziarie da assegnare ammontano ad un importo complessivo pari a 25 milioni di euro.

    Agevolazioni Filiera Agroalimentare: 25 ML per beneficiari

    Sono ammessi a presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

    • a) consorzi di tutela;
    • b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).

    E' ammessa la presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi di tutela che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela.

    Ai soli fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo del decreto di cui si tratta la produzione rappresentata nella compagine sociale dei consorzi di tutela deve essere composta per, almeno, il 33 per cento della stessa da prodotto finito e certificato dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 53 della legge sui consorzi di tutela.

    Attenzione al fatto che, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo.

    Agevolazioni Consorzi di tutela DOP o IGP: attività ammesse

    Per la realizzazione delle finalita' del decreto possono essere finanziate, ai sensi degli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuate anche ai sensi dell'art. 2424 del codice civile, nelle voci BI1 e BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale, le seguenti attivita':

    • a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
    • b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita' veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio, stampa, tv, radio, affissioni e merchandising) e i canali digitali (ad esempio, azioni web e new media tramite social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualita', sicurezza alimentare o sostenibilita';
    • c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
    • d) attivita' di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.;
    • e) costi di sviluppo, quale applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze, volti alla modifica dei disciplinari di produzione dei prodotti designati da DOP o IGP, che determinino, nel rispetto della tradizione, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilita'.

    Sono ammesse le spese in conto capitale che costituiscano esclusivamente «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», secondo la normativa nazionale vigente ai fini della classificazione economica delle attivita'.

    Ulteriori regole nel prossimo decreto attuativo, il decreto specifica infatti che la puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, dell'intensita' massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ed eventuali specificazioni sulle attivita' finanziabili, nonche' su ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all'adozione di un apposito provvedimento da parte della Direzione generale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Agevolazioni per ricerca, sviluppo e innovazione: i bandi del MIMIT

    Il MIMIT con un comunicato dell'8 novembre informa della pubblicazione di tre bandi nazionali relativi ai partenariati europei "Horizon", che sostengono progetti di ricerca, sviluppo e innovazione su:

    • transizione verso l'energia pulita, 
    • città sostenibili,
    • gestione delle risorse idriche.

    Le misure, promosse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono rivolte ad imprese, centri di ricerca o organismi di ricerca associati ad imprese. Le risorse a disposizione sono complessivamente pari a 35 milioni di euro.

    Bandi MIMIT con partenariato Horizon per le imprese: sintesi delle regole

    Il bando "Driving Urban Transitions" (DUT) sostiene iniziative per rispondere alle principali sfide legate allo sviluppo urbanistico e sostenibile delle città, al miglioramento della qualità della vita e della mobilità nei centri urbani. L’iniziativa si rivolge a:

    • imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane;
    • imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
    • imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
    • centri di ricerca.

    Le scadenze sono il 21 novembre (ore 13) per l'invio delle pre-proposal e il 30 aprile 2024 per le proposte definitive.

    Il bando "Clean Energy Transition" (CETP) finanzia progetti che supportino la transizione verso l’utilizzo delle energie pulite e agevolino il raggiungimento della neutralità climatica dell’Europa entro il 2050. 

    Le pre-proposal vanno presentate entro il 22 novembre 2023 (ore 14), mentre per le proposte definitive ci sarà tempo fino al 27 marzo 2024.

    Il bando "Water4All" supporta progetti che aiutino a gestire le risorse idriche nel lungo periodo e contribuiscano a sviluppare strumenti e soluzioni per l’integrazione dei servizi degli ecosistemi.

    I termini per la presentazione delle domande scadono il 13 novembre 2023 (ore 15) per le pre-proposal e il 29 aprile 2024 per le proposte definitive.

    Per i bandi Water4Alla e Clean Energy Transition beneficiari sono:

    • imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriale, commerciale, di trasporto o ausiliare delle precedenti
    • imprese artigiane
    • imprese agro-industriali
    • Università, Centri di Ricerca e Organismi di Ricerca.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Licenze Taxi: posso richiedere un sostituto alla guida?

    Con una nota congiunta del 7 novembre MIT/MIMIT informano della emissione della Circolare n 33775/2023 esplicativa delle novità appena introdotte sulle licenze aggiuntive per i Taxi.

    Prima di dettagliarle, si evidenzia che il comune di Milano ha approvato una delibera per immettere su strada almeno 450 nuovi taxi a cui potrebbero aggiungersi altri 100 con doppia guida entro giugno 2024 in ragione delle novità introdotte dalla conversione del Decreto Asset 2023.

    Licenze taxi: le novità in arrivo 

    Sinteticamente ricordiamo che, la Legge di conversione del Decreto Asset con l'art 3 prevede Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma.

    A tal fine i Comuni hanno la facoltà di bandire concorsi straordinari per licenze aggiuntive a chi è già titolare di una licenza per fronteggiare il notevole incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.

    Le predette licenze hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici, su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.

    La durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.

    Altra novità riguarda  la guida aggiuntiva del proprio taxi, vediamo i dettagli.

    Licenze Taxi: posso richiedere una seconda guida?

    Con due nuovi commi dell'art 3 si norma la possibilità di chiedere una guida aggiuntiva sul taxi

    Il nuovo comma 5-bis. stabilsce che, al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. 

    I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 della Legge n 136/2023 di conversione del DL Asset e devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa.
    Con il comma 5-ter si prevede che per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all’avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei re- quisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all’avvio del servizio nella turnazione integrativa.

    Leggi anche Licenze aggiuntive Taxi: le regole nella Circolare MIT/MIMIT per tutti i dettagli sulle novità in materia.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Disegni+: risorse esaurite in data 8 novembre

    Il MIMIT informa che con decreto dispone a partire dall'8 novembre 2023, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, la sospensione dei termini per la presentazione delle domande per l'agevolazione del Bando Disegni + 2023 rivolta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. 

    Ricordiamo che le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi). 

    Il bando precisa inoltre che oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’art. 31 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale).

    Il soggetto gestore della misura è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni.

    Bando Disegni+ 2023: riepilogo delle regole

    Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

    • a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
    • b. avere sede legale e operativa in Italia;
    • c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 
    • d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
    • e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 
    • f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 
    • g. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. 

    Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.

    Bando Disegni+ 2023: l'agevolazione

    Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato. 

    TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
    a. Realizzazione di prototipi € 13.000,00
    b. Realizzazione di stampi € 35.000,00
    c. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello e/o per l’utilizzo di materiali innovativi € 10.000,00
    d. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00
    e. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato) € 8.000,00

    f. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) € 2.500,00

    Bando Disegni+ 2023: domande dal 7 novembre fino a esaurimento

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu23.it a partire dalle ore 9:30 del 7 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

    Attenzione al fatto che, il MIMIT ha informato che in data 8 novemre le risorse risultavano esaurite.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale: oltre 300 ML dal MIMIT

    Pubblicato in GU n 257 del 3 novembre il decreto del MIMIT del 14 settembre con Procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo.

    L'accesso alle  agevolazioni è regolato da una procedura negoziale che rispetta i criteri di  cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

    In attesa delle regole operative per presentare domanda, vediamo dal decreto le risorse disponibili e i beneficiari della misura.

    Progetti innovativi ricerca industriale: oltre 300 ML in arrivo

    Nel dettaglio, al fine di  sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di  specializzazione, il decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art.  15  del decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo  2013, le  procedure per la  concessione  ed  erogazione  di agevolazioni, in forma  di contributi alla spesa  e  finanziamenti  agevolati a  valere sulle risorse del FRI.

    Obiettivo è il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di  rilevanza  strategica per  il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a  individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

    Per l'attuazione della misura agevolativa a sostegno di  progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:

    • a) 328 milioni  di  euro  per  la  concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a  valere sulle risorse del FRI Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»
    • b) 145.439.200,53 europer  la  concessione delle  agevolazioni,  nella  forma   del contributo  diretto  alla  spesa,  a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.

    Risorse ulteriori rispetto alle suddette  possono essere  rese  disponibili  per  la  concessione  delle  agevolazioni, recepite in sede di provvedimento applicativo:

    •  a) con un incremento delle risorse da destinare alla  concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI
    •  b) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni, dalle province autonome e da altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle procedure di co-finanziamento

    Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i beneficiari

    Nell'ambito dei progetti ammissibili possono beneficiare delle agevolazioni:

    • a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art.  2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
    • b)  le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
    • c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
    • d) i centri di ricerca;
    • e) le imprese agricole che esercitano le attività  di cui all'art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2.

    Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i progetti ammissibili

    I progetti ammissibili alle  agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca  industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie  abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1.

    I progetti  devono  essere  diretti  ad  introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra  di  loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto.

    Ai  fini  dell'ammissibilità alle  agevolazioni, i  progetti devono:

    • a) essere realizzati dai soggetti beneficiari nell'ambito di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel  territorio nazionale,  in coerenza  con  il  territorio  di  competenza dell'intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
    • b) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non  superiori  a  euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
    • c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data  di  avvio  del progetto  si  intende  la data  del  primo  impegno   giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che renda irreversibile l'investimento  oppure  la   data   di   inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di  quale condizione si  verifichi prima.  La  predetta  data  di   avvio   deve   essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario,  che  e'  tenuto  a trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di  avvio  ovvero, qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni  dal provvedimento  di  ammissione  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  una specifica dichiarazione resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    • d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto  beneficiario,  il Ministero puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del progetto non superiore a dodici mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;
    • e) rispettare  il  principio  DNSH  sulla  base  degli  ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
    • f)  rispettare  tutte  le  ulteriori  condizioni   previste   dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal  Ministero  e  dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3.
  • Agricoltura

    Prodotti biologici ed etichettatura: adeguamento alla normativa comunitaria

    Pubblicato in GU n. 254 del 30.10.2023 il decreto legislativo n. 148/2023 di adeguamento della normativa nazionale:

    • alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
    • e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari,

    in attuazione della delega al Governo ai sensi dall’articolo 10 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022.

    Ricordiamo che il regolamento (UE) 2018/848 fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 per verificare la conformità alla normativa nei settori relativi, tra l’altro, alla la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

    Nell’esercizio della delega conferita, il Governo è stato quindi chiamato a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

    • adeguamento alla citata normativa europea del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625);
    • adeguamento dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro (articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848) per includere le attività con metodo biologico;
    • definizione dei criteri e delle modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848).
    • previsione delle disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali (articolo 37 del
      regolamento (UE) 2017/625) per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell’allegato I al regolamento (UE) 2018/848;
      e) adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici.

    Il provvedimento in esame revisiona, aggiorna e rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati e, inoltre, abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018 che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

    In breve sintesi alcune delle disposizioni previste dal provvedimento.

    L’articolo 1 riporta le finalità (adeguamento alla normativa europea per garantirne l’applicazione) e l’ambito di applicazione dell’atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

    L’articolo 2 elenca le definizioni, introducendo quelle di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”. 

    Gli articoli da 3 a 16 disciplinano il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo, in particolare il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) viene indicato quale autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica.

    I compiti di controllo sono delegati dal Ministero esclusivamente ad uno o più organismi di controllo (definiti organismi delegati nella normativa europea), mediante il rilascio di un’autorizzazione (articoli 28 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848). I controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati sono affidati dal MASAF a un organismo pubblico qualificato come “autorità di controllo competente per il settore biologico” dal regolamento (UE) 2017/625. La competenza al rilascio dell’autorizzazione agli organismi di controllo e i relativi compiti di vigilanza sono posti in capo all’autorità nazionale, ferme restando le competenze delle Regioni e Province autonome (confermando quanto previsto dalla legislazione vigente). 

    Casi di accertata condizione di non conformità

    L’articolo 9 elenca le misure che gli organismi di controllo sono tenuti ad adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, tra le quali il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti.

    Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità.

    L’articolo 12 consente agli operatori per i quali sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse nell’ambito dei controlli ufficiali, di far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio (articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625), dandone notizia all’organismo di controllo entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole del controllo ufficiale. La controperizia è svolta da un perito di parte individuato dall’operatore e iscritto in un albo professionale pertinente; essa non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l’organismo di controllo è obbligato ad adottare. Sulla base dei risultati della controperizia, l’articolo 13 consente all’operatore di contestare il risultato del controllo di laboratorio.

    La controversia può essere avviata dall’operatore (a carico del quale sono le spese della procedura) inviando apposita richiesta all’organismo di controllo entro venti giorni dalla comunicazione dell’esito analitico sfavorevole. L’organismo di controllo affida la ripetizione dell’analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore. Il laboratorio utilizza l’aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l’esito dell’analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell’incarico.

    L’organismo di controllo decide in merito alla controversia utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.

    Allegati: