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Agevolazioni imprese da SIMEST: via alle domande dal 27.07 per l’estero
Dal 27 luglio sarà possibile inviare le domande a SIMEST per le agevolazione per l'internazionalizzazione delle imprese a valere sul fondo 394/81.
Con Decreto 1 giugno 2023 pubblicato in GU n 164 del 15.07 il Ministero degli Affari esteri dispone le regole per gli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.
Il decreto, adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalità e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo 394/81 a sostegno delle iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e le funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fondo 394 di SIMEST: i beneficiari
Per beneficiare degli interventi agevolativi le imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale in Italia;
b) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e in stato di attivita';
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi;
e) non essere un'impresa in difficolta' come definita dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
f) non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 o di un cofinanziamento.
Sono, in ogni caso, escluse dagli interventi agevolativi, le imprese:a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea;
d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge quali cause di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative.
I soggetti beneficiari possono beneficiare degli interventi agevolativi in forma singola oppure associata mediante un'aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettivita' giuridica e iscritta nel registro delle imprese.Le imprese associate devono soddisfare deeterminati requisiti.
Il Comitato agevolazioni è autorizzato a stabilire, con proprie delibere, ulteriori requisiti che le imprese italiane devono possedere per accedere ai singoli interventi agevolativi.Fondo 394 di SIMEST: le risorse
Per le finalità del decreto sono utilizzate le disponibilità del Fondo 394/81, attualmente costituite dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22044 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «SIMEST – Fondo ex lege 394/81».
La dotazione del Fondo 394/81 è costituita inoltre:- a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi della liquidita' del Fondo 394/81;
- b) dai rientri e dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo 394/81 o imputati al medesimo;
- c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi.
Il Fondo 394/81 è gestito da SIMEST, che impiega le risorse per gli interventi agevolativi deliberati dal Comitato agevolazioni.
Fondo 394 di SIMEST: gli interventi
Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento «de minimis» e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammessi interventi agevolativi a sostegno delle seguenti iniziative:
a) inserimento mercati;
b) transizione digitale o ecologica;
c) fiere ed eventi;
d) E-commerce;
e) certificazioni e consulenze;
f) Temporary manager.Negli articoli da 6 a 12 il dettaglio dei singoli interventi.
Fondo 394 di SIMEST: presenta la domanda
Con avviso pubblicato sempre sulla GU n 164 del 15 luglio si informa del fatto che SIMEST ha pubblicato nella sezione apposito del proprio sito, la modulistica necessaria alla agevolazione di cui si tratta: Accedi qui alla sezione circolari per tutte le regole operative.
Inoltre, si specifica che il Comitato agevolazioni ha altresì deliberato l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del 27 luglio 2023 delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti tali circolari operative a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del citato decreto 1° giugno 2023.
Il decreto 1 giugno degli Affari esteri specifica che gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di una procedura valutativa a sportello.
SIMEST effettua l'istruttoria delle domande di ammissione all'intervento agevolativo, mediante valutazione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance svolta sulla base della documentazione presentata, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, e le sottopone alle determinazioni del Comitato agevolazioni, secondo l'ordine di conclusione dell'istruttoria stessa.Con una o piu' circolari operative, sono stabiliti:
- a) le modalita' per la concessione degli interventi agevolativi;
- b) gli aspetti operativi e procedurali connessi alla gestione degli interventi agevolativi, all'erogazione, al rimborso, alle cause di revoca specifiche dei singoli interventi agevolativi e alla rendicontazione;
- c) il tasso di interesse del finanziamento, gli importi minimi e massimi degli interventi agevolativi, la relativa durata, le singole voci di spesa ammissibili e la misura massima di esposizione complessiva dell'impresa richiedente nei confronti del Fondo 394;
- d) eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
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Obbligo Deposito digitale: il termine del 20 luglio slitta a nuova data
Viene pubblicato in GU n 166 del 18 luglio il Decreto della Giustizia con il quale il Ministero rinvia l’obbligo di deposito digitale degli atti penali.
In particolare, la lista di 103 atti del processo penale (allegata al decreto del 4 luglio) viene rinviata dal 20 luglio, ai 15 giorni successivi l’emanazione delle misure attuative previste dalla riforma Cartabia, probabilmente a fine dell’anno.
Il decreto composto di due articoli in premessa sottolinea che, ritenuta la necessità di assicurare, in sede di prima applicazione, le verifiche di piena funzionalita' del portale del processo penale telematico, avviando una fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare le tipologie di atti per cui possono essere adottate le modalita' non telematiche di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 dispone il rinvio di cui si tratta.
Con l'art 1 il decreto evidenzia che l'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Il ministero, come previsto appunto dalla riforma (articolo 87, decreto legislativo 150 del 2022), dovrà amanare due decreti attuativi
Nel dettaglio:
- Il primo dedicato alle regole tecniche sul deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale;
- il secondo sull’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito.
Si segnala che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero ha diffuso nei giorni scorsi un provvedimento che dettaglia le specifiche tecniche degli atti da depositare, chiarendo, per esempio, il formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico, ma anche la disciplina di passaggi cruciali come la generazione della ricevuta di accettazione del deposito.
Il Viceministro Francesco Paolo Sisto ricorda che sarà possibile continuare a procedere al deposito a mezzo pec o in modalità cartacea dichiarando quanto segue: "nel frattempo, sarà dispiegato il massimo impegno nell’organizzazione di corsi di formazione, rivolti ai cancellieri così come agli avvocati, per facilitare la transizione verso un maggior ricorso alla tecnologia informatica anche nel settore della giustizia, favoirendo il rispetto degli obiettivi concordati in sede di Pnrr".
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Decreto rigassificatori approvato: il testo con le misure per il settore energetico
Nella seduta del 17 luglio, con 168 voti favorevoli, la Camera ha approvato e trasmesso al Senato, il disegno di legge di conversione (A.S. 803), con modificazioni, del decreto legge del 29 maggio 2023, n. 57 (decreto Rigassificatori), recante misure urgenti per il settore energetico.
Si fa presente che nel testo del decreto, sono confluite le misure per ridurre i costi dell'energia elettrica, del gas e dei servizi di teleriscaldamento a carico dei clienti finali, disposte in origine con il D.L. n. 79/2023, in particolare:
- il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per disagio economico e del bonus elettrico per gravi condizioni di salute, nonché riduzione oneri sistema gas per il III trimestre 2023,
- l'IVA agevolata su consumi gas metano per usi civili e industriali, III trimestre
Tra le misure si prevede la riapertura fino al 29 luglio 2023 dei termini per richiedere l'autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari sotrardinari del Governo già nominati.
Tra le misure introdotte in sede referente si segnalano:
- la previsione di una procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione,
- il riconoscimento di maggiori incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
- la semplificazione dell’iter autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico,
- la qualifica come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali, la produzione e l’accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199 (integrando il disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, nonché dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112).
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Aziende agricole: contributi 2023 per piccoli coloni e compartecipanti
Con la circolare 60 del 10 luglio 2023 Inps ha comunicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24 alle seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di domenica),
- 18 settembre 2023,
- 16 novembre 2023 e
- 16 gennaio 2024.
Il concedente può visualizzare sul sito INPS/servizi on-line per il cittadino, la lettera con i dettagli e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
Aziende agricole: aliquote e riduzioni contributive 2023
L'aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2023 è aumentata nuovamente (deve raggiungere progressivamente il 32%) :
Totale dovuto 29,79% di cui
- 20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) a carico del concedente
- 8,84% a carico del cessionario
Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri da applicare sono i seguenti:
- Assegni familiari: 0,43%
- Tutela maternità: 0,03%
- Disoccupazione: 0,34%
Inoltre continuano ad applicarsi la riduzione del costo del lavoro ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005 in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive, e la riduzione di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, come segue :
- Aliquota disoccupazione: 2,75%
- Esonero 1,00%
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 sono le seguenti:
- Comuni montani riduzione del 75%
- Comuni svantaggiati riduzione del 68%.
Contributi INAIL 2022 piccoli coloni e compartecipanti
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, nelle seguenti misure:
- Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
- Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
Va applicata la riduzione prevista dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, per il 2023 nella misura pari al 15,77% alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.
La circolare ricorda infine che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale determinato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 . Qui il testo
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Crediti energia e gas II trim 2023: i codici tributo per i cessionari
Con Risoluzione n 41 del 7 luglio le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 da parte dei cessisonari dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023.
Ricordiamo che, l’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.
Inoltre, per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023 sono stati istituiti i necessari codici tributo.Ricordiamo inoltre che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 237453 del 27 giugno 2023 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Per gli approfondimenti in merito leggi: Crediti energia e gas II trim 2023: cessione dal 6 luglio.
Tanto premesso e riepilogato, con la risoluzione in oggetto per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:- “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
- “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
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Detassazione Cassa Covid: chiarimenti dall’Agenzia
Nella risposta a Interpello n. 366 del 4 luglio 2023 l'agenzia delle Entrate ha chiarito i limiti della detassazione dei contributi e trattamenti di integrazione guadagni erogati a seguito dell'emergenza COVID 19.
Nell'interpello l'impresa istante chiedeva di valutare se le due misure agevolative (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato), fruite a seguito dello stato di emergenza pandemica, rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del regime di detassazione. generale COVID19 introdotta dall'articolo 10bis del Decreto Legge n. 137 del 2020 .
In particolare osservava che la norma è applicabile indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, quindi anche nel caso in cui il costo e/o il debito ridotto (o azzerato), e il corrispondente contributo in conto esercizio, non siano stati rilevati in contabilità;
Sosteneva inoltre che la CIG straordinaria COVID19, rappresenta un aiuto, oltre che per i dipendenti, anche per le imprese, dunque idoneo a soddisfare i requisiti del citato articolo 10bis in quanto ha «consentito al datore di lavoro di poter estinguere in maniera satisfattiva l'obbligazione del pagamento
dei salari nei confronti dei dipendenti, facendo venir meno la necessità di rilevare un debito correlato al pagamento dei salari e degli stipendi dei dipendenti nel corso del periodo emergenziale».
ln conclusione considerava che gli aiuti fruiti, entrambi erogati attraverso ''la riduzione di un costo'', grazie all'intervento statale, possano essere oggetto di detassazione ai fini IRES e IRAP, da attuare indicando di un importo corrispondente al valore dei rispettivi aiuti , nonostante gli stessi non siano stati erogati mediante accredito su conto corrente e non siano stati contabilizzati a conto economico.
Detassazione risparmi per Cassa COVID e finanziamenti agevolati
Il parere dell'Agenzia sulla soluzione proposta è negativo .
Viene precisato che l'articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte suir edditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Si tratta dunque, per i ''contributi'' e ''indennità'' di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale , di un regime generalizzato di irrilevanza fiscale ai fini delle imposte, in favore di tutti i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché dei lavoratori autonomi.
L'agenzia sottolinea che nel rispetto dello spirito della norma, deve trattarsi in ogni caso di sostegni economici strettamente connessi all'emergenza e, come richiesto espressamente dal citato articolo 10bis, «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».
Inoltre la ratio della detassazione secondo le Entrate era di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall'erogazione dei contributi COVID19 venissero depotenziati dall'incidenza della tassazione.
Quindi è presupposto imprescindibile, la circostanza che al soggetto destinatario sia assegnato un beneficio che comporti :
- un ''vantaggio economico'' effettivo e quantificabile che la norma indica in maniera generica come ''contributo'' o ''indennità'' , come ad esempio una integrazione di ricavi oppure
- in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi , purché rimasti ''a carico'' dal soggetto beneficiario.
Nel caso di specie invece il fatto che la Cassa integrazione ponesse a carico dell'INPS la retribuzione del lavoratore non rappresenta un ''contributo in conto esercizio'' dell'impresa inteso in senso tecnico come ''ristoro'' di costi sostenuti ma un mancato costo sul quale l'applicazione dell'articolo 10bis genererebbe un effetto agevolativo ''ulteriore'' rispetto a quello alla base della ratio della norma
Analoghe considerazioni possono essere svolta sulla seconda misura agevolativa oggetto del quesito , l'articolo 1 del decreto legge n. 23 del 2020, finalizzata ad agevolare l'accesso a finanziamenti, garantitoial 100 per cento dallo Stato: in questo caso l'imprenditore interessato deve sostenere un costo comprensivo di interessi, commissioni ecc., che già nasce decurtato dagli oneri che ordinariamente sarebbero sostenuti dall'imprenditore.
Di conseguenza, l'applicazione anche dell'articolo 10bis genererebbe a beneficio dell'impresa un effetto agevolativo ulteriore .
Nessuna delle due misure agevolative sopra descritte, dunque rientra nell'ambito di applicazione del regime di detassazione dei ''contributi Covid19'', in quanto manca il presupposto oggettivo, vale a dire l'erogazione di un ''contributo'' a riduzione del ''costo sostenuto'' dalla società.
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Domicilio Digitale PEC: quali sono le regole per i professionisti?
Dal 6 luglio è partita la piena operatività dell’elenco INAD, indice nazionale dei domicili digitali.
Ricordiamo che INAD è una piattaforma che gestisce elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.
Per i 2,3 milioni di professionisti italiani iscritti ad albi e ordini professionali ha comportato l’acquisizione automatica dei domicili già indicati in INI-PEC.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale, infatti, prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, venga importato automaticamente su INAD, restando salva la possibilità del professionista di modificarlo mediante l’indicazione di un altro indirizzo PEC.
Leggi anche INAD: operativo dal 6 luglio per cittadini e professionisti.
Dal 6 luglio 2023, l’indirizzo PEC già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche aventi valore legale, anche al di fuori dell’ambito della propria attività professionale.
L’inserimento nell’INAD degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC prevede le seguenti fasi:
- 1. recupero dei domicili digitali e dei nominativi dei professionisti inseriti nell’INI-PEC, messi a disposizione dal Gestore dell’INI-PEC al Gestore dell’INAD;
- 2. inserimento provvisorio nell’INAD per 30 giorni, senza pubblicazione, dei domicili digitali e dei relativi nominativi.Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell’INAD l’ultimo domicilio digitale cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC.
- 3. invio a mezzo PEC ai professionisti iscritti nell’INI-PEC della comunicazione di avvenuto inserimento del domicilio digitale anche nell’INAD, con l’avviso che il professionista ha il diritto di eleggerne uno diverso a fini personali, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del CAD, con l’avvertenza che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il domicilio digitale presente in INI-PEC sarà automaticamente eletto altresì in INAD quale domicilio digitale personale. Con la stessa comunicazione il professionista è invitato a verificare ed eventualmente modificare la provincia di residenza per l’aggiornamento dell’INAD e che, in mancanza, verrà indicata la provincia dell’albo a cui il professionista è iscritto.
Qualora il professionista abbia optato per la modifica del domicilio digitale, al fine di eleggerne uno personale in INAD, diverso da quello presente in INI-PEC, il Gestore INAD procede alla cancellazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall’INI-PEC (che continuerà ad essere usato per le comunicazioni/notifiche professionali). Viceversa, l’indirizzo già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche, anche a carattere personale, aventi valore legale.
INAD: riguarda anche i Revisori?
Si precisa che, con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.
Dal 6 luglio parte l'operatività completa del registro anche per i revisori.