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Imprese avicole: sostegni per danni da restrizioni sanitarie 2021-2022
Viene pubblicato sul sito del MASAF il decreto n 915 del 13 aprile con le regole per Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.
Imprese avicole: sostegni per danni da restrizioni sanitarie
Con il decreto di cui si tratta si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.
Per il sostegno alle aziende avicole tenuto conto delle risorse di cui al DM n. 216437 del 12 maggio 2022 di cui in premessa, è complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00 per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 528, della legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021.
Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».”
Sostegni imprese avicole: i beneficiari
Possono beneficiare del sostegno
- le PMI, così come definite all’allegato I del regolamento UE 2022/2472
- e le Grandi Imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subìto danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa.
Possono altresì concorrere al beneficio, gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022.
Le PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.
Le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi, in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione Europea; Le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal presente decreto sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.
Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
- a) Pollo
- b) Faraona
- c) Anatra
- d) Oca
- e) Gallina ovaiola
- f) Pollastra
- g) Cappone
- h) Pulcino delle specie elencate
- i) Tacchino
- j) Uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris”
- k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)
È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell’azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.
Sostegni imprese avicole: i danni e le domande
Il decreto precisa che il danno subìto dalle aziende è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia.
I costi non sostenuti sono citati all’articolo 3 comma 3, ed i maggiori costi legati al prolungato accasamento, all’articolo 3, comma 1 h)
I soggetti che intendono usufruire dei benefici presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa.
Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022
Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA – Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all’Organismo pagatore territorialmente competente
Sostegno imprese avicole: ambito di intervento
Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
a) Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento)
b) Distruzione di uova da cova
c) Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti
d) Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti
e) Soppressione dei pulcini Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7
f) Soppressione pollastre
g) Macellazione anticipata riproduttori
h) Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)
i) Perdita di valore per vendita di animali fuori standard
k) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico
l) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata
m) Riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova
ma limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subìta dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza, che sono compensati fino ad un massimo del 100% della produzione.
Sostegno imprese avicole: pagamenti entro il 30.09.2023
L’Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 30 settembre 2023.
Le attività di AGEA e degli Organismi pagatori territorialmente competenti dovranno essere effettuate nell’ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall’articolo 3 comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1.
In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all’articolo 5 comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. 3.
Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all’articolo 2 del decreto in oggetto, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022
Allegati: -
Luce e gas imprese: come rateizzare quelle fatturate entro il 30.09
Con Decreto MIMIT del 3 marzo vengono fissate le regole per richiedere la rateizzazione delle bollette luce e gas delle imprese.
In particolare, vengono stabilite modalità di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti quater n. 176/2022).
Rateizzare le bollette luce e gas delle imprese: quali spese riguarda
Il decreto prevede che, per i consumi effettuati:
- dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023
- e fatturati entro il 30 settembre 2023,
i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:
- a) rateizzare, qualora richiesto dalle imprese l’importo eccedente della bolletta,
- b) riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
Per ottenere la rateizzazione delle bollette l’impresa, entro quindici giorni dall’emissione della stessa, deve presentare istanza all’attuale fornitore per:
- posta elettronica certificata
- ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore.
Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rateizzare le spese di luce e gas delle imprese: presenta l'istanza
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- b) una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante:
- l’ammontare degli importi dovuti,
- l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata,
- le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.
L’adesione dell’impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta previa presentazione della seguente documentazione:
- a) contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- b) attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni.
In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.
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Cambio residenza on line: come procedere con CIE
In caso di trasferimento è necessario inviare tempestivamente la dichiarazione al comune di competenza per comunicare:
- i dati della nuova abitazione,
- i dati di coloro che già vi risiedono,
- i dati delle persone che si sono trasferite.
Sul sito di ANPR Anagrafe Nazionale è disponibile tra gli altri il servizio di cambio di residenza on-line.
In particolare, il cambio di residenza on line è il servizio che consente di inviare:
- per sé
- e per i componenti della propria famiglia anagrafica,
una dichiarazione al comune di competenza nei seguenti casi:
- cambio abitazione nell’ambito dello stesso comune;
- cambio residenza trasferendosi in un altro comune;
- rientro in Italia dall’estero (se si è un cittadino italiano iscritto all’AIRE).
Per tutte le altre tipologie di richiesta, è necessario rivolgersi al comune di competenza.
Cambio residenza online: in quali casi procedere
Accedendo al servizio nell'area riservata del portale ANPR, verrà chiesto di dichiarare se ci si trasferisce in una nuova residenza o in una famiglia esistente.
Occorre scegliere il primo caso (nuova residenza) se:
- SI va ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone;
- nella casa dove ci si trasferisce ci sono altre persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).
Occorre scegliere il secondo caso (famiglia esistente) se, viceversa, nella nuova casa ci sono persone con le quali si hanno vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).
Attenzione al fatto che, prima di inviare la richiesta, è bene verificare attentamente i dati inseriti in quanto dopo l’invio, infatti, non sarà possibile effettuare ulteriori modifiche, poiché la richiesta sarà gestita direttamente dagli operatori d’anagrafe del comune di competenza.
Cambio residenza online: come fare
Nell'area riservata sarà possibile seguire la pratica e fornendo il proprio indirizzo restare informati tramite email.
Per il cambio di residenza on line l’accesso dovrà avvenire con la propria identità digitale:
- carta d’identità elettronica CIE,
- Spid,
- o carta nazionale dei servizi,
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Firma elettronica: posso usare la CIE?
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d’identità dei cittadini italiani emesso dal Ministero dell’Interno che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea.
Oltre ad accertare l’identità del titolare, la CIE è dotata anche di una componente elettronica che rappresenta l’identità digitale del cittadino.
Leggi anche: CIE: guida all'utilizzo della carta di identità elettronica in alternativa allo spid
Firma elettronica: posso usare la CIE?
La CIE può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici.
È possibile apporre una firma con CIE su file di qualsiasi estensione (.pdf, .jpg, .png…).
Le tipologie di firma consentite sono:
- “PAdES” – se si intende produrre un file PDF firmato digitalmente;
- “CAdES” – per tutte le altre tipologie di file.
Come firmo un documento digitale con CIE?
Per firmare un file con la Carta di Identità Elettronica occorre:
- esserne materialmente in possesso (modalità di firma “in locale”),
- conoscere il PIN.
Attualmente sono disponibili due modalità di firma:
- “Desktop” la firma elettronica avviene tramite un computer collegato a un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE, su cui deve essere installato il Software CIE necessario per accedere mediante Carta di Identità Elettronica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni. L’esempio di utilizzo più frequente è l’accesso sicuro ad un servizio di una Pubblica Amministrazione mediante il browser del computer (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera ecc.) tramite CIE: all’utente è richiesto esclusivamente di inserire il PIN che ha ricevuto al momento della richiesta della CIE (prima parte) e della consegna di quest’ultima (seconda parte). La verifica della firma elettronica nella modalità Desktop può essere effettuata con l’app “CieID”;
- “Mobile” la firma elettronica avviene tramite uno smartphone dotato di interfaccia NFC su cui deve essere installata l’app “CieSign” disponibile su google play o app store che permette anche di effettuare la verifica della firma elettronica.
Il documento firmato elettronicamente con CIE potrà essere facilmente condiviso tramite e-mail, WhatsApp e altre app di messaggistica.
Per scoprire come firmare digitalmente con la CIE si può guardare il Tutorial CieSign messo a disposizione dal Ministero.
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Alimenti e mangimi sintetici: approvato DL che li vieta
Ieri 28 marzo il Cdm ha approvato una serie di misure urgenti ad ampio raggio.
Tra le altre, vi è un Decreto sulla sicurezza alimentare con disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.
In particolare, il Consiglio dei ministri, ha approvato norme che intendono tutelare la salute umana e il patrimonio agroalimentare attraverso il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici.
Il divieto comprende sia gli alimenti destinati al consumo umano sia i mangimi animali.
Divieto di produrre alimenti e mangimi sintetici: le sanzioni
Nel dettaglio, lo stesso decreto prevede che in caso di violazione delle norme, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie:
- da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000
- ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, con l’indicazione comunque di un tetto massimo, oltre alla confisca del prodotto illecito.
Si prevedono ulteriori sanzioni amministrative che intervengono sulla possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l’accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, per un periodo da uno a tre anni.
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Credito d’imposta e-commerce reti agricole 2022: spettante al 100%
Con Provvedimento n 94679 del 24 marzo le Entrate determinano la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare, la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.
Si specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto, pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Credito d'imposta e-commerce reti agricole: riepilogo delle regole
Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, di un credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino», ha previsto inoltre che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).
Ricordiamo che il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Per le spese 2021 si legga anche E-commerce reti imprese agricole: utilizzo credito d'imposta al 100%.
Il Provvedimento prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.
Allegati: -
Lavoratori agricoli: elenchi 2023 online dal 31 marzo
L'INPS ha dato comunicazione che saranno pubblicati il 31 marzo i nuovi elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (ai sensi dell’art. 38 , commi 6 e 7, Legge 6 luglio 2011, n.111) , con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
L'elenco sarà visualizzabile all'indirizzo www.inps.it, alla sezione Prestazioni e Servizi / Elenchi dei lavoratori agricoli subordinati . come ogni anno, fino al 15 aprile 2023
Ricordiamo che ogni anno l'Istituto pubblica gli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati che costituiscono il titolo per accedere alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Ad esempio all'indennità di disoccupazione agricola hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate tra cui appunto gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
L'INPS compila annualmente gli elenchi con i nominativi dei lavoratori agricoli subordinati sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati tramite il modello DMAG.
Eventuali cambiamenti sono recepiti negli appositi elenchi trimestrali di variazione e sono pubblicati sul sito con le stesse modalità degli elenchi principali.