• PRIMO PIANO

    Tassa Unionale sui pacchi di piccolo valore: in vigore dal 1° luglio

    Il Regolamento UE n. 382 dell’11.02.2026 viene pubblicato sulla Gazzetta dell'unione europe con due importanti novità:

    • abolizione della franchigia doganale sui piccoli pacchi dal 1° luglio 2026,
    • introduzione di una misura transitoria, applicabile dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028. 

    Ricordando che sulle spedizioni, già l'Italia nella Legge di Bilancio 2026 ha previsto la prossima introduzione di un contributo di 2 euro e in proposito leggi: Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UEvediamo nel dettaglio le novità sulle spedizioni per il prossimo futuro.

    Tassa unionale sui pacchi di piccolo valore: in vigore dal 1° luglio

    La tassa sui pacchi extra UE a livello comunitario ha ottenuto il via libera definitivo dal Consiglio europeo in data 11 febbraio.

    Successivamente, il Regolamento Ue n. 382 dell’11 febbraio 2026 viene pubblicato sulla Gazzetta dell'UE prevedendo che, dal prossimo 1° luglio, è abolita la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro, inviate da un Paese terzo direttamente a chi si trova nell’Unione Europea.

    Tale misura è inclusa nel contesto della riforma del Codice doganale dell’Ue, che prevede, l’istituzione di una nuova infrastruttura informatica centralizzata denominata “EU Customs Data Hub” per il calcolo e la notifica dell’obbligazione doganale, disponibile dal 2028.

    Il medesimo regolamento Ue n. 382/2026 introduce una misura transitoria, applicabile dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 con un contributo di 3 euro (dazio) sulle spedizioni di piccolo valore e non superiori a 150 euro.

    Attenzione al fatto che il regolamento in questione entra in vigore il prossimo 10 marzo, ma le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.

    Per completezza si ricorda che sulle misure in oggetto il comunicato del Consiglio Europeo dichiarava:

    Oggi il Consiglio ha raggiunto un accordo per applicare, a partire dal 1º luglio 2026, un dazio doganale fisso di 3 euro sulle piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro che entrano nell'UE, in gran parte attraverso il commercio elettronico.

    Questa misura temporanea è stata presa in risposta al fatto che queste spedizioni attualmente entrano nell'UE in esenzione da dazi, il che comporta una concorrenza sleale per i venditori dell'UE, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, elevati livelli di frode e preoccupazioni ambientali. La misura verrà applicata fino all'entrata in vigore dell'accordo permanente per queste spedizioni, concordato nel novembre 2025. Il dazio di 3 euro sarà applicato a ciascun prodotto contenuto in una spedizione, secondo le rispettive voci doganali.

    A partire dal 1º luglio 2026 le merci che entrano nell'UE in piccole spedizioni e il cui valore è inferiore a 150 euro saranno soggette a un dazio doganale fisso di 3 euro. L'aliquota sarà applicata a tutte le merci che entrano nell'UE per le quali i venditori di paesi terzi sono registrati nello sportello unico per le importazioni (IOSS) dell'UE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ciò comprende il 93% di tutti i flussi di commercio elettronico verso l'UE.

    La misura si distingue dalla cosiddetta "tassa di gestione" proposta, attualmente in discussione nel contesto del pacchetto di riforma doganale e del quadro finanziario pluriennale.

    Per quanto riguarda l'Italia, i lavori di conversione in legge del DL Milleproroghe, sono una occasione per prendere tempo anche per coordinarsi con l’UE.

    In proposito il Ministro Giorgetti ha dichiarato: “Valuteremo (la proroga), c’è una decisione europea e vedremo di renderla coerente”.

  • PRIMO PIANO

    Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026

     La legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, contiene anche una importante norma per le società. 

    In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.

    I commi 42-43, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
    Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Ires e plusvalenze: novità per il 2026

    L’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.

    Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate – e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 – concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.

    Pertanto è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta

    Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).

    La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:

    • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
    • in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).

    Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le

    plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro

    La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).

    Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove

    disposizioni.

    Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

  • PRIMO PIANO

    Prospetto disabili 2026 in scadenza il 31 gennaio

    Si avvicina il termine del 31 gennaio 2026  entro il quale, come ogni anno  le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in  caso di modifiche nell'organico , il prospetto informativo sulla situazione aziendale,   ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999.
    L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito  www. servizi.lavoro.gov.it. accessibile con SPID e CIE

    Il modello non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso.

    Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo  di strumenti specifici come  le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all’articolo 5, oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.

    Nella compilazione vengono  richiesti in particolare:

    • –  il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
    • – il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
    • – i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

    I datori di lavoro  con piu unità produttive  ubicate in due o più Regioni o Province Autonome che adempiono all’obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo al servizio dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

    Gli intermediari invece effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la propria sede legale .

    I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione   che fa fede  per documentare l’adempimento.

    Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.

    Il mancato adempimento all’obbligo comunicativo fa scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

    La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:

    • –  trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante;
    • – edilizia,  per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
    • – impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
    • – 'autotrasporto:  in riferimento al personale viaggiante;
    • – datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni  che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: i quali possono autocertificare  l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il  diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo  pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non  occupato.

    Il collocamento obbligatorio

    I datori di lavoro con personale dipendente devono avere in forza soggetti disabili – ex L.68/99 – nelle seguenti misure:

    • 7% dei lavoratori occupati per  chi occupa più di 50 dipendenti
    • 2 lavoratori da 36 a 50 dipendenti
    • 1 lavoratore  per chi occupa   da 15 a 35 dipendenti
    • 0 lavoratori  per chi occupa 0 a 14 dipendenti

    I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti  hanno anche l'obbligo di assumente  i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti vittime del lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di  grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

    • 1 lavoratore per chi occupa da 51 a 150 dipendenti
    • 1% dei lavoratori occupati  per chi occupa più di 150 dipendenti

    Obbligo collocamento mirato: le novità dal  2018 

    Dal 2018 è entrata in vigore vigore la novità del Jobs Act che ha "accelerato" l'obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti  in su,  eliminando  la possibilità di adempiere  dopo un anno, a partire  dalla 16a assunzione.  Quindi,     sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu  dipendenti

    NOTA BENE : le aziende che  nel corso del 2020 raggiungevano i 15 dipendenti  maturando 'obbligo di assunzione, avevano  tempo  60 giorni da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione

    Collocamento obbligatorio e invio prospetto: nuove sanzioni 

    I Decreti N. 193 e 194 2021  del 30 settembre 2021 hanno  modificato gli articoli 5 e 15 della Legge 68  1999 che disciplinano  l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e l'aggiornamento delle sanzioni per le imprese che violano le norme in materia di collocamento obbligatorio 

    In particolare :

    nel  primo provvedimento viene  decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo contributo è  in vigore dal 1° gennaio 2022 e  va versato al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili , ed è riferito a ciascuna unità di personale non assunta e per ogni giorno lavorativo mancato.

     Il secondo Decreto ministeriale invece ha  aggiornato delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali, con importo fermo a  dicembre 2010. Con  il nuovo provvedimento , le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio del prospetto informativo   vengono fissate a :

    • 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 
    • 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  • PRIMO PIANO

    Caregiver: chi è? le novità: legge di bilancio e proposta di legge

    Negli ultimi anni il legislatore ha avviato un percorso graduale per riconoscere il ruolo del caregiver familiare, cioè la persona che assiste in modo continuativo un parente non autosufficiente. Questo percorso si è sviluppato sia sul piano normativo sia sul piano delle risorse economiche, con l’obiettivo di valorizzare un’attività di cura non professionale che ha un fortissimo  impatto sociale ed economico.

    In particolare al comma 227 della manovra 2026 pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta ufficiale è stata confermata l'istituzione di un cospicuo fondo che però sarà effettivamente disponibile solo dal 2027. 

    Nello specifico il testo della legge dice :

     istituito, nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, un   ondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di  assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 

    • 1,15 milioni di euro per l’anno  2026 e di 
    • 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

     Il Fondo è destinato  alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare  delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale."

    AGGIORNAMENTO 13  GENNAIO 2026

    Il 12 gennaio il Governo ha approvato una proposta di legge  in tema di disabilità che evidentemente  utilizzerà di fondi stanziati. Si prevedono modifiche amministrative e un contributo mensile per chi si prende cura  di disabili gravissimi pari a 400 euro . Sarà riservato però a persone con reddito sotto i 3000 euro.

    In attesa del testo legislativo, vedi sotto il comunicato integrale del Governo.

    I primi riconoscimenti normativi dal 2018

    La prima definizione ufficiale di caregiver familiare risale alla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che descrive il caregiver come la persona che assiste il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente di fatto o un familiare fino al secondo grado — fino al terzo grado in caso di disabilità grave — non autosufficiente e bisognoso di assistenza continua.

    La stessa legge ha istituito il primo Fondo per il sostegno del ruolo di cura con risorse pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

    Il fondo è stato successivamente trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio ed è stato incrementato di 5 milioni all’anno per il triennio 2019-2021.

    L’ultimo riparto noto (2023) ha stanziato 25,8 milioni di euro, privilegiando i caregiver di persone con disabilità gravissima o impossibilitate ad accedere a strutture residenziali.

    La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha abrogato il Fondo del 2018, facendo confluire le sue risorse nel nuovo Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di:

    • 552,1 milioni per il 2024,
    • 231,8 milioni annui dal 2025.

    Il fondo è stato poi aumentato dal D.L. 71/2024 e dal D.L. 208/2024, mentre per il 2024 un decreto del Ministero per le disabilità ha destinato 30 milioni al riconoscimento del valore sociale ed economico del caregiver familiare.

    Nel 2021 è stato istituito un secondo Fondo dedicato ai caregiver, con una dotazione di  30 milioni annui per 2021-2023, cui la legge di bilancio 2022 ha aggiunto 50 milioni annui per il triennio 2022-2024.

    In attesa di una disciplina organica, la legge di bilancio 2025 aveva  stabilito che le risorse del Fondo siano temporaneamente destinate ai servizi del Fondo per le non autosufficienze, come l’assistenza domiciliare e i servizi di sostegno per famiglie con disabili e anziani non autosufficienti.

    Le riforme collegate: disabilità e anziani non autosufficienti (2023-2024)

    Parallelamente ai fondi, il legislatore ha avviato riforme strutturali:

    • D.Lgs. 29/2024 (attuazione L. 33/2023) – riconosce il valore sociale ed economico dell’assistenza non professionale prestata ai soggetti molto anziani e non autosufficienti.
    • D.Lgs. 62/2024 (attuazione L. 227/2021) – riforma la definizione e l’accertamento della condizione di disabilità, introducendo criteri ispirati alla classificazione ICF dell’OMS e un sistema di valutazione unificato sia per diritti, sia per prestazioni.

    Entrambi i decreti rafforzano il quadro necessario per una futura disciplina organica del caregiver familiare.

    Non va dimenticato che alla Camera sono in esame varie proposte di legge (A.C. 114 e abbinate) che mirano a regolamentare in modo completo diritti, tutele e sostegni per i caregiver familiari.

    La situazione attuale

    Attualmente, dunque, l’Italia riconosce il ruolo del caregiver familiare ma non ha ancora una disciplina organica che definisca diritti, tutele e sostegni economici universali. Esistono fondi e misure frammentate — confluiti in gran parte nel Fondo unico per l’inclusione — e importanti riforme sulla disabilità e sulla non autosufficienza, che attendono la completa attuazione. L’articolo 53 della bozza della legge di bilancio 2026 si  inserisce in questo contesto ancora mancante purtroppo di unitarietà.

    Non sfugge inoltre che per l'utilizzo dei fondi sarebbe necessario ampliare il concetto di disabilità  per far giungere il sostegno a tutte le famiglie in cui  è presente una necessita di cure continuative, non  solo  nei casi di non autosufficienza o disabilità come definita dalla legge 104 1992.

    Riconoscimento e tutela caregiver Proposta di legge Locatelli 2026

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.

    L’intervento normativo introduce un quadro giuridico organico per riconoscere il valore sociale ed economico di chi assiste, in ambito domestico e a titolo gratuito, congiunti con disabilità o non autosufficienti. Il provvedimento punta a garantire dignità e tutele a una figura essenziale per la coesione sociale, prevenendo il rischio di isolamento e supportando i nuclei familiari, specialmente quelli in condizioni di maggiore fragilità.

    Di seguito alcune delle principali novità previste dal testo.

    • Sostegno economico mirato alle famiglie in difficoltà: viene istituito un contributo economico nazionale erogato dall’INPS, fino a un massimo di 400 euro mensili. Tale beneficio è destinato prioritariamente a chi presta assistenza a persone con disabilità gravissima, con un reddito inferiore a 3.000 euro annui.
    • Raccordo con le tutele territoriali: sono previste disposizioni di raccordo tra le tutele previste a livello statale e quelle previste a livello territoriale.
    • Procedura di riconoscimento e iscrizione formale: per assicurare uniformità di trattamento e certezza del diritto, saranno definite le modalità operative di riconoscimento, revoca o sostituzione del soggetto che presta assistenza. L’INPS gestirà le procedure di accettazione della figura individuata, assicurando un monitoraggio costante del limite di spesa.
    • Certificazione nel “progetto di vita”: la riforma interviene sui decreti legislativi 15 marzo 2024, n. 29, e 3 maggio 2024, n. 62, rendendo obbligatorio l’inserimento del nominativo di chi presta assistenza e del relativo carico assistenziale orario all’interno del “progetto di vita” e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) della persona assistita. Questa formalizzazione è il presupposto necessario per l’accesso a future tutele previdenziali e agevolazioni lavorative.
    • Il provvedimento definisce infine l’ambito nel quale può essere individuata la figura, includendo il coniuge, le parti dell’unione civile, i conviventi di fatto e i parenti entro il secondo grado (o affini entro il terzo in casi specifici), consolidando così una rete di protezione certa e legalmente riconosciuta attorno alla persona con disabilità.

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    Prelievo erariale unico: tutti i codici tributo

    Con la Risoluzione n 71 del 18 dicembre le Entrate pubblicano i codici tributo richiesti dalle Dogane per il prelievo erariale Unico, vediamo il dettaglio.

    Con la risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007 sono stati istituiti, tra l’altro, i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, del
    Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto, per i codici tributo dettagliati nella risoluzione in oggetto, la compilazione a cura dei concessionari del campo “codice identificativo” del modello F24 Sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “ente”, la lettera “M”;
    • nel campo “codice identificativo”, il valore “000001” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWP), ovvero il valore “000002” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS (VLT);
    • nel campo “provincia”, la provincia di versamento;
    • nel campo “mese”, il valore 01, 02 ,03 ,04, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo acconto o del versamento a saldo del periodo contabile bimestrale individuato da ciascuno dei predetti codici. Per i codici 5161 e 5168 non dovrà essere indicato alcun valore;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

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    Assegno di incollocabilità INAIL 2026: nuove regole sul limite di età

    Con la circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, l’INAIL fornisce le prime istruzioni applicative sulle importanti novità introdotte dall’articolo 9 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, in materia di assegno di incollocabilità. La principale innovazione riguarda l’adeguamento del limite massimo di età per la fruizione della prestazione, che non è più fissato in modo rigido, ma viene collegato ai requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione.

    Nuove regole sull’età per il diritto all’assegno di incollocabilità

    La modifica normativa sostituisce integralmente il precedente riferimento ai 65 anni di età, previsto dall’articolo 10 della legge n. 248/1976, introducendo un criterio dinamico: l’assegno spetta agli invalidi del lavoro fino al limite di età previsto per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria, come adeguato periodicamente all’età pensionabile

    In questo modo, il legislatore ha inteso garantire una maggiore coerenza tra la tutela assicurativa e l’evoluzione del sistema previdenziale, evitando che l’innalzamento dell’età pensionabile produca effetti penalizzanti sui lavoratori invalidi.

    Nelle more della conversione in legge del decreto, l’INAIL chiarisce che dal 1° gennaio 2026 l’assegno di incollocabilità potrà essere mantenuto fino al compimento del 67° anno di età, in linea con l’attuale requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Eventuali futuri incrementi dell’età pensionabile comporteranno automaticamente un corrispondente innalzamento del limite di età per l’erogazione dell’assegno

    Sul piano operativo, la circolare individua tre diverse categorie di assicurati interessati dalle nuove disposizioni.

    1.  In primo luogo, i titolari di rendita con assegno già in pagamento che compiono 65 anni dal 1° gennaio 2026: per questi soggetti, l’INAIL procederà d’ufficio al mantenimento dell’erogazione, senza necessità di una nuova istanza.
    2. Una seconda categoria riguarda i titolari di rendita che abbiano compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e abbiano perso il diritto all’assegno in base alla normativa previgente. In tali casi, le sedi INAIL provvederanno a informare gli interessati affinché presentino tempestivamente domanda: la prestazione decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
    3. Infine, la circolare disciplina la posizione dei titolari di rendita che, pur avendone i requisiti, non hanno mai richiesto l’assegno di incollocabilità. Anche per questi soggetti resta possibile presentare domanda fino al raggiungimento dell’età pensionabile, con decorrenza dal mese successivo.

    Assegno di incollocabilità INAIL : a chi spetta

    La circolare riepiloga i requisiti sostanziali per il diritto alla prestazione, che restano invariati sotto il profilo sanitario e contributivo:

    •  riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per eventi fino al 31 dicembre 2006, oppure
    •  menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% per eventi successivi, nonché l’impossibilità di beneficiare dell’assunzione obbligatoria.

    La novità riguarda esclusivamente il requisito anagrafico, ora adeguato ai limiti pensionistici.

    Su altri aspetti leggi anche Assegno incollocabilità 2025 importo e modalità di richiesta 

    L’estensione fino a 67 anni opera per il periodo successivo al compimento dei 65 anni e consente la continuità dell’erogazione dell’assegno fino alla maturazione dei requisiti per il collocamento in quiescenza. In tal modo, viene rafforzata la tutela economica dei soggetti più fragili, in coerenza con i principi costituzionali di cui all’articolo 38 della Costituzione 

  • PRIMO PIANO

    Prestazione Universale – Bonus anziani – regole e istruzioni INPS aggiornate

    E' in vigore dal 2 gennaio 2025 la nuova  Prestazione Universale per anziani non autosufficienti erogata dall'INPS in base all’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024. Si tratta di un contributo economico rivolto a ultraottantennni  con basso ISEE che comprende :

    1. indennità di accompagnamento e 
    2. contributo spese  per l'assistenza  domiciliare.

     La misura è sperimentale  per gli anni 2025 e 2026. 

    Con il messaggio 4490/2024  l'istituto ha fornito le istruzioni dettagliate sui requisiti, molto stringenti,  l'importo e le modalità per fare domanda.

    Con il nuovo messaggio 949 del 18 marzo 2025 l'istituto precisa le procedure  per alcuni aspetti  operativi  come l'obbligo di scelta tra indennità di accompagnamento e Prestazione Universale  e i criteri di valutazione del bisogno assistenziale. Inoltre con il messaggio 1842 del 10 giugno 2025 Inps ha specificato che il requisito relativo all'ISEE è valido anche in riferimento ad un  nucleo ristretto (v. all'ultimo paragrafo).

    Con il messaggio n. 3514/2025, l’INPS ha chiarito che, con riferimento alla titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico, la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di un contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal fruitore della prestazione (quindi, un familiare, l’amministratore di sostegno, un curatore o un tutore, e così via) se, dopo l’istruttoria svolta dalla Struttura territoriale dell’Istituto, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario. È necessario, a tal fine, che, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincida con quello del domicilio del destinatario della prestazione universale e le mansioni del lavoratore siano di assistenza al titolare della prestazione.

    Vediamo  di seguito  tutte le regole in una guida sintetica.

    Bonus anziani non autosufficienti: cos’è, a quanto ammonta

    Dal 2 gennaio l’INPS,  provvederà ad erogare, in via sperimentale, il nuovo bonus  per gli anziani, denominato ufficialmente  Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”.

    Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

    Il riconoscimento della Prestazione Universale assorbe la fruizione delle

    1. indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e 
    2.  prestazioni  di assistenza sociale fornite dagli ATS  (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).

    La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:

    1. una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n. 18);
    2. una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili,  come contributo al costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici  o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate.

    ATTENZIONE La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

    1. la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
    2. la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.

    L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.

    Prestazione universale anziani: i requisiti

    Il riconoscimento della prestazione universale per gli anziani è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

    1. età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
    2. un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
    3. un valore ISEE  sociosanitario ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
    4. la titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) attiva. In caso di sospensione non sarà  riconosciuta la prestazione Universale.

    Nello specifico per il liello di bisogno assistenziale gravissimo la legge  indica i seguenti casi:

    •  persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
    •  persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
    •  persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
    •  persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
    •  persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
    •  persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
    •  persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
    •  persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
    •  ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

    INPS precisa che si considera "persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24,  anche da più persone  contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.

    Prestazione universale anziani: come fare domanda – Nuove funzioni

    La domanda può essere presentata online all’INPS a partire dal 2 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”,

    • sia personalmente, con la propria identità digitale, che
    • tramite i patronati.

    Nuove funzioni  e semplificazioni sono presentate nel messaggio n. 2193/2025, per migliorare l’usabilità per l’utente. Vengono ricordate inoltre le scadenze per la rendicontazione:

     Entro 30 giorni dalla notifica dell’accoglimento per gli arretrati, con i seguenti termini trimestrali  per la gestione ordinaria:

    1. 10 luglio → trimestre aprile/giugno
    2. 10 ottobre → trimestre luglio/settembre
    3. 10 gennaio → trimestre ottobre/dicembre
    4. 10 aprile → trimestre gennaio/marzo

    e possibilità di allegare anche:

    • Documentazione sanitaria aggiuntiva
    • Documenti richiesti in istruttoria
    • Rinnovo permesso di soggiorno (per extracomunitari con permesso scaduto)

    Bonus anziani -Prestazione Universale: il decreto ministeriale

    Il 21 febbraio  2025 è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze  un  decreto attuativo pubblicato in GU il 22 aprile 2025 

     INPS  aveva già  emanato un messaggio, n. 949 2025,   con  le modalità e le condizioni di accesso e di erogazione della prestazione, rivolgendosi ai potenziali destinatari e ai loro eventuali intermediari.

    Il messaggio non introduce nuove regole, ma rende più chiari e dettagliati i meccanismi relativi  in particolare a 

    •  Definizione delle modalità di opzione e rinuncia.
    • Automazione della comunicazione con gli ATS (ancora in fase di sviluppo).
    • Controlli automatizzati su ISEE e indennità di accompagnamento.
    • Criteri per riconoscere il bisogno assistenziale gravissimo.
    • Nuovi obblighi di rendicontazione per la quota integrativa, con scadenze fisse e verifiche più rigorose.

    QUI IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE

    ISEE Nucleo ristretto: riesame delle domande respinte

    Come anticipato, il messaggio 1842 2025 precisa che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro.

    Restano invariati gli ulteriori requisiti previsti 

    In applicazione delle nuove indicazioni, l’Istituto procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate accettando anche le richieste di Prestazione universale in presenza di un’attestazione ISEE nucleo ristretto non superiore a 6.000,00 euro.

    Le istanze saranno sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali e, in caso di esito positivo del riesame, verranno trasmesse ai Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria.