• PRIMO PIANO

    Assicurazione monopattini: proroga al 16 luglio – cosa sapere, come fare

    Dal 17 maggio 2026 circolare con un monopattino elettrico senza contrassegno identificativo sarà illegale.  

    ATTENZIONE  Per la polizza RC Auto il Ministero delle Imprese ha emanato una circolare  il 17 aprile con la quale accorda una proroga per l'effettivo obbligo di assicurazione (come richiesto da ANIA per problemi tecnici di adeguamento delle procedure) al 16 luglio 2026 (all'ultimo paragrafo i dettagli)

    Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160  sono stati stabiliti i requisiti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché la disciplina per la loro circolazione. In particolare, è stato stabilito:

    1. l’obbligo per i conducenti di indossare un idoneo casco;
    2. l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito contrassegno (il cosiddetto "targhino");
    3. l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi 

    La piattaforma per richiedere il contrassegno è già attiva . Con il numero di contrassegno si può poi  stipulare la polizza.

     Ecco una  guida completa  per mettersi in regola basata sulle FAQ ufficiali del Ministero dei Trasporti e del MIMIT.

    Chi deve stipulare l’assicurazione, i massimali

    Possono intestarsi la polizza tutti i maggiorenni e i minori a partire dai 14 anni. 

    Per gli under 18, la richiesta del contrassegno deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

    Sarà poi sempre il genitore a dover stipulare la polizza RC, indicando il codice del contrassegno ottenuto.

    Per i massimali di copertura la legge stabilisce due soglie minime:

    • Danni alle persone: 6,45 milioni di euro
    • Danni alle cose: 1,3 milioni di euro

    Si tratta degli stessi massimali già previsti dal Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) per auto, moto e ciclomotori.

    Attenzione alla rivalsa

    Attenzione. Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, è fondamentale verificare se la polizza contiene una clausola che copre tutti i conducenti o solo l'intestatario. In assenza di tale clausola, un sinistro causato da un familiare non indicato in polizza potrebbe non essere coperto. Le condizioni contrattuali vanno lette attentamente prima della firma.

    Le generiche polizze RC capofamiglia o RC vita privata non sono valide per i monopattini. Molte di esse escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo RC Auto. Inoltre, la polizza deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino, collegato alla piattaforma del MIT: un requisito che le polizze generiche non possono soddisfare.

    La compagnia assicurativa può rivalersi sul proprietario — o sul conducente effettivo se diverso — nei casi di:

    •  guida in stato di ebbrezza,
    • violazione grave delle condizioni di polizza, 
    • guida senza casco obbligatorio o trasporto non consentito di passeggeri.

     È possibile richiedere una clausola di rinuncia alla rivalsa al momento della sottoscrizione della polizza.

    Il collegamento tra contrassegno e assicurazione: sanzioni e procedura

     Il contrassegno identificativo di ogni monopattino, obbligatorio dal 18 maggio prossimo  viene associato automaticamente ai dati della polizza, consentendo alle forze dell'ordine verifiche in tempo reale. a attenzione : non è sufficiente che la polizza "esista su carta": deve essere correttamente registrata nella piattaforma ANIA dalla compagnia assicurativa.

    In sintesi: per mettersi in regola entro il 16 maggio 2026  la procedura è la seguente:

    • Accedi al Portale dell'Automobilista con SPID livello 2 o CIE
    • Richiedi il contrassegno nella sezione Gestione Pratiche Online (GPO)
    • Ritira il contrassegno in Motorizzazione o presso un'agenzia di pratiche auto
    • Comunica il codice del contrassegno alla compagnia assicurativa
    • Sottoscrivi una polizza RC Auto specifica per monopattini (non quella famiglia) 
    • Verifica che la polizza copra tutti i conducenti abituali
    • Chiedi alla compagnia la rinuncia alla rivalsa, se disponibile
    • Assicurati che la polizza venga registrata sulla piattaforma ANIA ENTRO IL 16 LUGLIO 2026

    Le sanzioni previste per chi viola l’obbligo

    Chi circola senza contrassegno rischia una sanzione da 100 a 400 euro

    Chi circola senza copertura RC rischia una sanzione da 866 a 3.464 euro con il sequestro del mezzo.

    Proroga effettivita assicurazione al 16 luglio 2026

    La circolare MIMIT del 17 aprile 2026  ha precisato che: " Nell’ambito dei lavori per la predisposizione tecnica delle piattaforme informatiche da utilizzare per l’emissione delle polizze assicurative l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha rappresentato talune criticità di natura tecnica, che non consentono di avere i sistemi informatici pienamente operativi per l’emissione delle polizze per il 17 maggio p.v.

    Ai fini dell’emissione delle polizze assicurative, sono, infatti, necessari flussi IT di dati tra la "piattaforma monopattini" della Motorizzazione, la banca dati SITA ANIA delle coperture assicurative e le imprese assicuratrici.

    Tanto su premesso, tenuto conto delle criticità di natura tecnica rappresentate da ANIA, che ha richiesto allo scopo un ulteriore termine di 60 giorni per la risoluzione delle relative problematiche (…) le compagnie di  assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura Rc auto dei monopattini obbligatoriamente dal sessantesimo giorno successivo alla previsione dell’articolo 14, comma 5, del Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, ossia dal 16 luglio 2026. Dalla medesima data si applicherà la disciplina relativa all’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui agli articoli 283 e ss. del Codice delle assicurazioni  private e del Sistema Carta Verde.

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    Tassazione dividendi: si torna al passato

    Il Decreto Fiscale n 38/2026 in vigore dal 28 marzo contiene il dietro front della norma sulla tassazione dei dividendi contenuta nella legge di bilancio 2026 e più volte contestata e emendata.

    Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene una discussa norma che ha visto un intenso iter emendativo che riguarda la modifica alla normativa sulla tassazione dei dividendi delle società.

    La novità riguardava la tassazione dei dividendi percepiti da società, con la modifica del regime generalizzato di esenzione parziale al 95% previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

    Tale regime di esenzione, secondo la norma originaria della legge di bilancio sarebbe stato mantenuto solo se:

    • la società percipiente avesse detenuto una partecipazione diretta pari almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili;
    • oppure, in alternativa, che la società percipiente avesse detenuto una partecipazione diretta di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
    • nella determinazione della soglia del 5% dovevano rilevare anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
    • il nuovo criterio sarebbe valso anche per i dividendi di fonte estera.

    La proposta inizialmente contenuta nella bozza di Legge di Bilancio 2026 prevedeva che la quota al di sotto della quale non fosse applicata l’esenzione pari al 95% fosse del 10% e questo ha causato diverse polemiche, poi in fase emendatativa la norma è cambiata ed ora viene abrogata dal Decreto Fiscale n 38/2026.

    Tassazione dividendi società: cosa è cambiato nel 2026

    In dettaglio la norma in vigore dal 1° gennaio 2026 prevede quanto segue.

    I commi 51-55, dell'arti 1 della Legge di Bilancio 2026 recano delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
    Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
    Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
    Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Con un colpo di reni, il Governo torna sui suoi passi e con l'articolo 11 rubricato Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX si torna alla situazione dell'anno scorso.

  • PRIMO PIANO

    Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026

     La legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, contiene anche una importante norma per le società. 

    In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.

    I commi 42-43, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
    Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Ires e plusvalenze: novità per il 2026

    L’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.

    Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate – e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 – concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.

    Pertanto è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta

    Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).

    La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:

    • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
    • in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).

    Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le

    plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro

    La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).

    Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove

    disposizioni.

    Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

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    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    Pubblicato in GU n 21 del 27 gennaio, il decreto 15 gennaio con i Criteri per fissare e aggiornare l'importo del contributo dovuto  per l'acquisto di sigilli doganali.

    In particolare, ai sensi dell'art. 28, comma  6, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n.  141, sono fissati i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna  il  contributo  dovuto per l'acquisto, da parte dei dichiaranti, dei sigilli  forniti  dalla medesima ADM. 

    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    L'articolo 2 prevede che il contributo per l'acquisto dei sigilli è pari al costo unitario sostenuto dall'ADM  per  il  loro  acquisto,  quale risulta dal relativo contratto di approvvigionamento, maggiorato  del 30 per cento in relazione ai  costi  amministrativi  di  fornitura  e gestione dei medesimi sigilli.
    L'importo del contributo, determinato ai sensi del comma  1 è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADM. 

    L'ADM provvede all'attuazione dei compiti  di  cui  al presente decreto con le risorse individuate all'interno del proprio  bilancio, senza apporto a carico del bilancio dello Stato. 

  • PRIMO PIANO

    Disability card 2026 emissioni in ritardo: INPS chiarisce

    Problemi di emissione per la disability card 2026 , la carta europea della disabilità per l'accesso a  servizi e agevolazioni,  che sostituisce i certificati. 

    Il 23 gennaio INPS ha emanato un comunicato a seguito di  segnalazioni pervenute riguardo ai tempi di rilascio  in cui spiega che , a causa di problematiche tecniche, la produzione e la consegna delle card – relative a domande già istruite e accolte – stanno  effettivamente subendo dei ritardi.

    INPS ha già individuato e risolto le criticità riscontrate e sta procedendo alla regolare ripresa delle attività e la consegna in tempi brevi .

    Inoltre viene annunciato che in collaborazione  la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il recepimento della Direttiva europea  si sta preparando anche il rilascio della Disability Card in formato digitale.

    Disability card:  modalità di domanda aggiornate 

     Si ricorda che la domanda per ottenere la disability card può essere presentata   direttamente dal cittadino oppure avvalendosi, tramite delega, di associazioni  rappresentative delle persone con disabilità autorizzate dall'Inps all'uso del canale  telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS)

    Per ulteriori dettagli leggi Carta europea disabilità cos'è e come si richiede.

     Si ricorda che dal 2022 

    1. sono state semplificate le procedure per allegare la foto  digitale necessaria  al rilascio della carta e 
    2. è stato realizzato un servizio sms ed e-mail dedicato ai problemi di gestione dell'istruttoria  (invio, stampa,  consegna ecc.) per facilitare la relazione tra l’Istituto  e l’utente.

    Gestione foto 

    La procedura richiesta per allegare la foto consente  di utilizzare foto in qualunque dimensione in quanto  per rispettare i requisiti di conformità richiesti  il sistema verifica e elabora e automaticamente la foto allegata rendendola immediatamente  compatibile per  migliorare la qualità del processo.

    Servizio assistenza via sms e mail 

    L’Istituto ha, inoltre, predisposto misure in grado di monitorare i tentativi non completati di inoltro della domanda da parte dell’utente, e di consigliare, mediante  l’invio di una mail/SMS il miglior percorso nel nuovo tentativo di presentazione della  domanda.

    Disponibile anche il servizio di mail automatiche che avvertono  gli utenti in caso di:

    • domanda non accolta a seguito dell’istruttoria automatica;

    • domanda non accolta a seguito dell’istruttoria a carico della sede territoriale  competente;

    • stampa e spedizione della carta;

    • carta non stampabile per non conformità della foto allegata;

    • consegna impossibile (indirizzo sconosciuto, soggetto trasferito, soggetto non  trovato, ecc.).

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    Come si calcola l’ISEE?

    Il calcolo dell'’ISEE , (l'Indicatore della situazione economica familiare, istituito nel 1998 per definire le soglie  sotto le quali si ha diritto ad agevolazioni e prestazioni assistenziali) è basato su due componenti:
    1. redditi e 
    2. patrimonio,
    che vengono poi rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
    Per questo, anche un reddito medio-alto,  se presente in una famiglia molto numerosa,  può dare come risultato un ISEE basso, con il quale rientrare in alcune agevolazioni sociali.
    I conteggi sono effettuati direttamente dall’INPS che elabora l’ISEE sulla base delle DSU  che gli interessati presentano all’ente erogatore della prestazione (Comune, Università, ecc..)  , o direttamente all'INPS per alcune prestazioni nazionali.
    L'algoritmo di calcolo è stato  modificato  da ultimo dal D.Lgs. n. 42 2016.
    Per calcolare l’ISEE si procede in questo modo:
    1. si calcola l’ISE,  che è dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
    2.  si divide l’ISE per il parametro della scala di equivalenza.

    Isee: la formula di calcolo

    La formula per il calcolo dell’ISEE è quindi la seguente:

    ISE = R + [(PM + PI) × 0,20]
    ISEE = ISE / p
    In cui:
    R = Reddito complessivo del nucleo familiare
    PM = Patrimonio Mobiliare
    PI = Patrimonio Immobiliare
    p = parametro della scala di equivalenza

    Isee:  la scala di equivalenza

    La scala di equivalenza stabilisce i parametri necessari per i calcoli, legati al numero di componenti il nucleo familiare e le relative maggiorazioni applicabili in alcuni casi specifici. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, previsti dal decreto di riforma dell’ISEE sono i seguenti:

    Numero componenti Parametro

    1                                 1,00

    2                                 1,57

    3                                 2,04

    4                                 2,46

    5                                 2,85

    Il parametro è incrementato di 0,35 punti per ogni ulteriore componente.

    A queste maggiorazioni, si aggiunge l’ulteriore quota di 0,5 punti in caso di componenti del nucleo familiare affetti da disabilità. 

    ISEE le maggiorazioni applicabili

    Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

    •  0,3 punti in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati, oppure in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore
    • solo non lavoratore e da figli minorenni (ai soli fini della verifica del requisito fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli);
    • 1 punto se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un soggetto ricoverato in strutture per disabili che non sia considerato nucleo familiare a sé stante.

    Da segnalare le modifiche della nuova legge di bilancio

    Numero di figli Maggiorazione precedente  Nuova maggiorazione (Legge Bilancio 2026)
    2 figli +0,10 +0,10 (invariata)
    3 figli +0,20 +0,25
    4 figli +0,35 +0,40
    ≥ 5 figli +0,50 +0,55

    Simulatore ISEE  

    Sul sito dell'INPS WWW.INPS.IT è presente un simulatore di calcolo che consente di ottenere inserendo di dati necessari il possibile risultato  del proprio ISEE familiare sia ordinario che specifico. Si accede  anche senza   identità digitale (PIN, SPID, CIE)   ma è necessario essere in possesso dei dati reddituali (dal Modello Redditi o 730)

    ATTENZIONE!
    Le elaborazioni ed i dati che si ottengono con il simulatore sono basati esclusivamente su dati autodichiarati e pertanto non costituiscono attestazione ISEE valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

     

    Prima casa nuove soglie 2026

    In sostanza quindi l'ISEE si calcola sommando il reddito totale del nucleo familiare al 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare, quindi dividendo il risultato per un parametro che tiene conto della composizione familiare. Il patrimonio immobiliare include l'abitazione principale, ma questa ha una particolare franchigia.

    Per quanto riguarda la prima casa, il suo valore nel calcolo del patrimonio immobiliare ha un regime speciale: 

    Dal 2026 si detrae una franchigia di 91.500 euro, che aumenta di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. 

    La franchigia arriva a 120mila euro per i residenti in capoluoghi di citta metropolitane.

    Sul calcolo si evidenzia che solo la parte del valore che eccede questa franchigia viene considerata, e su questa si applica una riduzione al 2/3. Inoltre, se la casa principale è gravata da un mutuo residuo, questo riduce il valore considerato nel calcolo ISEE.

    Per esempio, se la prima casa vale 100.000 euro e ha un mutuo residuo, si detrae prima la franchigia , e solo la parte eccedente viene presa per il calcolo, applicando poi la riduzione a due terzi. Se il mutuo residuo è elevato, il valore patrimoniale imputato all'abitazione può anche azzerarsi.

    Nella legge di bilancio 2026 questa novità viene riferita ad un ISEE solo per prestazioni sociali familiari , creando in pratica un indicatore nuovo ISF . per i dettagli applicativi si attendono comunque le istruzioni ufficiali che saranno pubblicate con il modello DSU  aggiornato.

    Alcuni valori esclusi dal 2025 dall’ISEE

    Dal 2025, l’assegno unico per i figli a carico NON viene più considerato nel calcolo dell' ISEE ai fini del Bonus asilo nido ,  per evitare che la misura di sostegno penalizzi le famiglie con figli

    Con il DPCM n. 13/2025 (14 gennaio), applicativo dal 5 marzo 2025, sono state formalizzate le esclusioni dei titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti fino a 50.000 euro dalla componente patrimoniale mobiliare. 

    La detrazione del canone di locazione (fino a 7.000 euro più 500 euro per figlio ecc.) è stata chiarita come alternativa alla detrazione prevista per i nuclei con abitazione di proprietà. 

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    Prospetto disabili 2026 in scadenza il 31 gennaio

    Si avvicina il termine del 31 gennaio 2026  entro il quale, come ogni anno  le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in  caso di modifiche nell'organico , il prospetto informativo sulla situazione aziendale,   ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999.
    L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito  www. servizi.lavoro.gov.it. accessibile con SPID e CIE

    Il modello non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso.

    Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo  di strumenti specifici come  le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all’articolo 5, oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.

    Nella compilazione vengono  richiesti in particolare:

    • –  il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
    • – il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
    • – i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

    I datori di lavoro  con piu unità produttive  ubicate in due o più Regioni o Province Autonome che adempiono all’obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo al servizio dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

    Gli intermediari invece effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la propria sede legale .

    I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione   che fa fede  per documentare l’adempimento.

    Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.

    Il mancato adempimento all’obbligo comunicativo fa scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

    La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:

    • –  trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante;
    • – edilizia,  per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
    • – impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
    • – 'autotrasporto:  in riferimento al personale viaggiante;
    • – datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni  che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: i quali possono autocertificare  l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il  diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo  pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non  occupato.

    Il collocamento obbligatorio

    I datori di lavoro con personale dipendente devono avere in forza soggetti disabili – ex L.68/99 – nelle seguenti misure:

    • 7% dei lavoratori occupati per  chi occupa più di 50 dipendenti
    • 2 lavoratori da 36 a 50 dipendenti
    • 1 lavoratore  per chi occupa   da 15 a 35 dipendenti
    • 0 lavoratori  per chi occupa 0 a 14 dipendenti

    I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti  hanno anche l'obbligo di assumente  i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti vittime del lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di  grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

    • 1 lavoratore per chi occupa da 51 a 150 dipendenti
    • 1% dei lavoratori occupati  per chi occupa più di 150 dipendenti

    Obbligo collocamento mirato: le novità dal  2018 

    Dal 2018 è entrata in vigore vigore la novità del Jobs Act che ha "accelerato" l'obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti  in su,  eliminando  la possibilità di adempiere  dopo un anno, a partire  dalla 16a assunzione.  Quindi,     sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu  dipendenti

    NOTA BENE : le aziende che  nel corso del 2020 raggiungevano i 15 dipendenti  maturando 'obbligo di assunzione, avevano  tempo  60 giorni da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione

    Collocamento obbligatorio e invio prospetto: nuove sanzioni 

    I Decreti N. 193 e 194 2021  del 30 settembre 2021 hanno  modificato gli articoli 5 e 15 della Legge 68  1999 che disciplinano  l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e l'aggiornamento delle sanzioni per le imprese che violano le norme in materia di collocamento obbligatorio 

    In particolare :

    nel  primo provvedimento viene  decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo contributo è  in vigore dal 1° gennaio 2022 e  va versato al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili , ed è riferito a ciascuna unità di personale non assunta e per ogni giorno lavorativo mancato.

     Il secondo Decreto ministeriale invece ha  aggiornato delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali, con importo fermo a  dicembre 2010. Con  il nuovo provvedimento , le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio del prospetto informativo   vengono fissate a :

    • 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 
    • 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.