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    PEC Amministratori di società: chiarimenti da Unioncamere

    Il Decreto legge n 159/2025 con l'art 13 rubricato  Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riprende la norma discussa sulla PEC degli amministratori di società.

    Unioncamere con una nota del 7 novembre chiarisce il perimetro della novità e specifica chi riguarda questo nuovo obbligo.

    PEC Amministratori di società: norma ripresa nel Dl sicurezza lavoro

    Tra le norme del DL n 159/2025 già noto come Decreto sicurezza lavoro, in vigore dal 31 ottobre scorso, spuntano i commi 3 e 4 dell'articolo 13, che vorrebbero correggere il tiro per la norma sulla pec (posta elettronica certificata) degli amministratori introdotta con la legge di bilancio 2025 

    Al comma 3 tale articolo precisa, infatti, che «il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa». 

    Di fatto quindi si rende norma l'indicazione che il MIMIT aveva fornito con la nota del 13 marzo a fronte di una prassi delle Camere di commercio quasi univocamente orientata, a consentire l’utilizzazione della pec della società per adempiere – senza ulteriori oneri di acquisto e mantenimento al nuovo adempimento introdotto dalla legge di Bilancio 20205. 

    In proposito leggi anche: PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre             

    L'adempimento molto contestato forse non era necessario, mentre il legislatore introduce ora specificazioni a meno che la conversione in legge di questo decreto non ne modifichi ulteriormente la portata.

    Il decreto dovrà essere convertito entro il 30 dicembre pertanto ci sarebbe spazio per eventuali cambiamenti, ma nel frattempo Unioncamere con una nota del 7 novembre chiarisce quanto segue:

    L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025 (…) Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale
    / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, 
    che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora – oltre che su società e imprese individuali – solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
    Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.

    Viene inoltre chiarito che la norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
    Attenzione, non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.)

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    Valore di permuta di immobili ai fini IVA: novità dal 2026

    Il Disegno di legge di bilancio per il 2026 introduce una modifica dell’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/1972, che riguarda la determinazione della base imponibile IVA nelle:

    • operazioni permutative, cioè quelle in cui beni o servizi vengono ceduti in cambio di altri beni o servizi;
    • dazioni in pagamento, cioè quando un bene o servizio viene ceduto per estinguere un debito in denaro.

    La base imponibile non sarà più calcolata sul valore normale dei beni o servizi scambiati, ma sull’ammontare complessivo dei costi sostenuti per quei beni o servizi.

    Vediamo il dettaglio.

    Valore di permuta di immobili ai fini IVA: novità dal 2026

    L’articolo 35 in bozza della Finanziaria 2026, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

    Tale modifica mira a adeguare all’ordinamento unionale la normativa nazionale.

    In particolare, il legislatore vorrebbe allineare la normativa italiana all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE della direttiva 2006/112/Ce in materia di IVA.
    La modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Rimane valido il vecchio criterio per le operazioni anteriori a quella data.

    Attualmente, l’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/72 prevede che: Per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni o dei servizi scambiati. 

    L'art. 14, comma 1 prevede che per valore normale si intende:

    • è il prezzo che il cessionario o committente sarebbe disposto a pagare in condizioni di libera concorrenza.
    • deve essere calcolato al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo dell’operazione.
    • rappresenta un valore oggettivo, teoricamente di mercato.

    La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il valore normale può essere usato solo in casi eccezionali, ad esempio:

    1. se tra le parti vi è vincolo personale, familiare o societario (art. 80 direttiva 2006/112/Ce).
    2. non può essere il criterio standard per tutte le permute.

    Con la modifica introdotta dalla legge di bilancio, l’art. 13, comma 2, lett. d), disporrà che “Per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o servizi oggetto dell’operazione, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ad essi.”

    È un criterio soggettivo, basato su quanto effettivamente speso o sostenuto dal soggetto IVA per:

    • acquistare o produrre il bene da cedere;
    • erogare il servizio da prestare;
    • includendo anche spese accessorie direttamente connesse.

    Vediamo se la norma verrà confermata.

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    Autotrasporto: regole 2025 su franchigia tempi di carico e scarico

    Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti operativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento, su richiesta degli operatori, mira a ricondurre a uniformità le prassi applicative lungo la filiera logistica, riducendo criticità interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.

    L’atto ha natura chiarificatoria e non regolamentare: definisce CIOè  un orientamento applicativo per favorire continuità ed efficienza del servizio di autotrasporto. 

    Il tema centrale è la corretta gestione dei tempi di attesa e di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, con  un sistema di franchigie e indennizzi predeterminati per prevenire inefficienze e oneri non riconosciuti.

    La norma su franchigie e indennizzi

    La disciplina chiarisce in modo stringente i tempi di attesa e gli indennizzi dovuti al vettore. È fissata una franchigia tassativa per l’attesa prima dell’inizio delle operazioni e sono determinati importi uniformi a compensazione dei ritardi. 

    La franchigia non comprende i tempi materiali di carico o scarico e, per questi, non sono previsti ulteriori periodi franchi: ogni superamento dei tempi contrattuali dà luogo all’indennizzo per ogni ora o frazione.

    Voce Durata / Importo Nota applicativa
    Franchigia attesa prima di carico/scarico 90 minuti Periodo tassativo; non include i tempi materiali di carico/scarico
    Indennizzo oltre franchigia di attesa € 100 per ogni ora o frazione Dovuto al vettore per il superamento dei 90 minuti
    Indennizzo per superamento tempi contrattuali di carico/scarico € 100 per ogni ora o frazione Nessuna ulteriore franchigia; applicabile anche per ritardi < 60 minuti

    L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore. 

    Viene ribadito il favor per il contratto di trasporto scritto, che deve indicare con precisione luogo, orari e modalità delle operazioni. 

    ATTENZIONE A differenza del previgente assetto, non è richiamata la possibilità di deroga pattizia: i limiti temporali e gli importi hanno carattere uniforme e non sono rinunciabili mediante accordi difformi.

    Istruzioni operative

    Per prevenire contestazioni e assicurare linearità operativa, le parti devono definire in via preventiva e documentata: luogo esatto delle operazioni, modalità di accesso dei veicoli, orari di svolgimento, tempi tecnici di esecuzione e sistemi di attestazione. È raccomandabile standardizzare le procedure di timbratura e di rilevazione digitale degli eventi (arrivo, inizio e fine attività), così da disporre di evidenze oggettive in caso di ritardi o interruzioni.

    Il vettore può provare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali di tracciamento; è quindi essenziale individuare con precisione i punti di carico/scarico e le modalità di accesso. Committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’effettivo responsabile. È opportuno, inoltre, che i contratti specifichino chiaramente chi sono gli effettivi responsabili delle operazioni e cosa si intende per cause di forza maggiore, considerando anche i profili di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale richiamati dalla normativa.

  • PRIMO PIANO

    Perizia di stima per le perdite eccedenti il patrimonio netto contabile

    Con la Risposta a interpello n 278 del 3 novembre l'agenzia si è pronunciata sul riporto delle perdite fiscali in ambito di fusione per incorporazione.

    L'agenzia delle Entrate affronta un tema di grande rilevanza per le operazioni di fusione societaria: la possibilità di riportare le perdite fiscali in capo alla società incorporata, alla luce delle nuove regole introdotte dal D.lgs. 192/2024. 

    In particolare, viene chiarito se sia possibile disapplicare la norma antielusiva dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, senza dover produrre una perizia giurata di stima.

    Vediamo nel dettaglio il caso oggetto dell’istanza, la risposta dell’Amministrazione finanziaria e cosa cambia in concreto per imprese e consulenti.

    Fusione e riporto perdite fiscali: obbligo di perizia con il D.lgs. 192/2024

    La questione nasce nell’ambito del gruppo internazionale GAMMA, attivo in oltre 80 Paesi.

    Nel 2023 il gruppo ha acquisito la società DELTA S.p.A., poi rinominata ALFA S.p.A., con l’obiettivo di rafforzare la presenza in mercati strategici, come l’Italia e la Spagna. 

    In seguito all’acquisizione, ALFA è stata fusa per incorporazione nella società controllante ETA S.p.A., con effetti giuridici dal 1° ottobre 2024.

    Alla data della fusione, ALFA deteneva consistenti posizioni fiscali soggettive:

    • perdite fiscali riportabili,
    • interessi passivi indeducibili,
    • eccedenza ACE.

    L’Istante (ETA S.p.A.) ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile disapplicare il limite patrimoniale previsto dalla norma antielusiva per poter riportare integralmente i tax asset di ALFA.

    L’art. 172, comma 7, TUIR prevede due condizioni fondamentali:

    • il test di vitalità economica, superato nel caso in esame,
    • il test del patrimonio netto, che invece risulta incapiente rispetto all’ammontare delle perdite da riportare, senza perizia giurata.

    L’Istante ha chiesto di basarsi sul solo valore contabile del patrimonio netto, escludendo l’onere della relazione giurata di stima, introdotta dal D.lgs. 192/2024.

    Le Entrate hanno replicato che dal 2024, la riforma fiscale ha modificato sensibilmente il regime del riporto delle perdite in caso di fusione. 

    In particolare, ha rafforzato i presìdi antiabuso, introducendo:

    • l’obbligo di determinare il patrimonio netto su base economica, non solo contabile,
    • la necessità di una perizia giurata redatta da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.,
    • un meccanismo di rettifica dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la fusione.

    L’Agenzia chiarisce che la perizia giurata è obbligatoria ogni volta che si vogliano riportare perdite fiscali eccedenti il valore contabile del patrimonio netto

    La relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024 conferma che: “L’onere di far periziare il valore economico sussiste quando le perdite superano il patrimonio netto contabile.”

    Nel caso in esame, ALFA non ha presentato la perizia, di conseguenza, l’Agenzia limita il riporto alle perdite contenute entro il valore contabile rettificato, escludendo le eccedenze.

    Il legislatore ha ritenuto che il valore contabile sia un indicatore inadeguato della reale capacità dell’impresa di generare redditi futuri. Il patrimonio economico, più vicino al “going concern”, consente una valutazione più realistica e prudenziale, evitando il rischio di utilizzo di soggetti in perdita per neutralizzare l’imponibile di altri soggetti beneficiari della fusione.

    Fino al 2024, l’Agenzia delle Entrate ammetteva in diversi interpelli la possibilità di fare riferimento al patrimonio netto contabile anche in assenza di perizia, qualora il valore fosse coerente con le perdite da riportare.

    Con il D.lgs. 192/2024, invece, si assiste a una stretta normativa, la risposta n. 278/2025 si allinea pienamente al nuovo impianto, rappresentando una discontinuità interpretativa.

    Le società che intendono beneficiare del riporto di perdite devono dotarsi di perizia, qualora:

    • le perdite eccedano il patrimonio netto contabile,
    • siano intervenuti conferimenti/finanziamenti nei 24 mesi precedenti,
    • si voglia superare il limite quantitativo previsto.

    In assenza di perizia, le perdite non sono perse, ma possono essere riportate solo entro il limite contabile, decurtato degli apporti recenti.

    La relazione giurata diventa così un documento chiave:

    • attesta il valore economico alla data di efficacia della fusione,
    • legittima il riporto delle perdite eccedenti,
    • costituisce elemento difensivo in sede di accertamento.

    Allegati:
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    Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori

    Adm annunica le novità organizzative ed operative che partiranno dal 1° novembre

    Attenzione, per gli operatori, necessario aggiornare i propri sistemi e verisificare le competenze territoriali.

    Il comunicato stampa di ADM ha anche riepilogato sinteticamente a cosa prestare attenzione da sabato prossimo relativamente ad aggiornamenti di sistemi.

    Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori

    Le Dogane rendono noto che dal 1° novembre 2025 il nuovo assetto dell'Agenzia prevederà una articolazione in tredici Direzioni territoriali, ognuna con funzioni di programmazione e coordinamento su base regionale o interregionale. 

    Ad esse faranno capo gli Uffici locali, riorganizzati per aree funzionali e specializzazioni operative, al fine di ridurre duplicazioni, velocizzare i tempi e garantire uniformità nei controlli e nelle procedure.

    Da sabato 1° novembre cambieranno le sedi competenti per molti operatori economici, con conseguente aggiornamento degli indirizzi Pec e dei codici identificativi degli Uffici.

    Ogni operatore dovrà verificare tempestivamente il nuovo Ufficio territorialmente competente e aggiornare i propri sistemi informatici con i nuovi riferimenti.

    L’Agenzia metterà a disposizione, tramite i propri canali istituzionali, elenchi aggiornati e tabelle di corrispondenza al fine di supportare tale transizione.

    Il cambiamento avrà un impatto diretto anche su:

    • procedure di sdoganamento,
    • istanze telematiche
    • rapporti che gli operatori si troveranno a intrattenere con gli Uffici e le aree operative interessate da tale riorganizzazione. 

    A seguito degli interventi organizzativi delle strutture territoriali dell’Agenzia, si comunica che le modifiche avranno decorrenza 1° novembre 2025.
    Inoltre per consentire il corretto aggiornamento dei sistemi e garantire la coerenza delle banche dati, sono previsti i seguenti interventi nella giornata del 1° novembre 2025:

    • Applicativi Accise: è previsto un intervento di configurazione dalle ore 00:00 alle ore 18:00 della giornata; saranno, pertanto, inibiti gli accessi ai servizi di trasmissione delle dichiarazioni e alle applicazioni fruibili dal Portale dell’Agenzia.
    • Applicativi Dogane: i sistemi di accoglienza e presentazione delle dichiarazioni saranno sempre disponibili; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.
    • Applicativi Giochi: non sono previste interruzioni dei servizi system to system dedicati ai Concessionari o dei servizi telematici esposti sul Portale dell’Agenzia; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.

    Attenzione al fatto che con separate comunicazioni le Direzioni centrali competenti ratione materie disciplineranno le eventuali modalità operative, extra sistema, per consentire un’ordinata trattazione delle attività amministrative nel periodo di fermo.

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    Responsabiltà di vigilare dei soci di società semplice

    Con la Pronuncia n  24811 del 9 settembre 2025 la Casssazione tratta l’onere probatorio relativo all’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative per violazioni fiscali, in relazione alla responsabilità dei soci di società di persone per “culpa in vigilando”.

    La Cassazione ha  rigettato alcuni motivi del ricorso confermando la sentenza di secondo grado richiamanto il principio enunciato dalla pronincia n 7127 del 2019:  “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione.

    Vediamo il caso specifico a cui si fa riferimento.

    Soci e culpa in vigilando nelle società semplici: Cassazione

    Un socio accomandatario e una socia accomandante di una società in accomandita semplice, sono stati destinatari di un avviso di accertamento riguardante l’utilizzo di fatture emesse da una Srl. priva di struttura organizzativa, qualificando tali fatture come soggettivamente inesistenti ai fini dell’Iva, generando maggiori imposte e sanzioni tributarie.

    La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, escludendo la responsabilità dei soci mentre in secondo grado la Commissione tributaria regionale ribaltava la decisione, affermando il dovere di vigilanza sancito dall’articolo 2320 del codice civile e riconoscendo la responsabilità solidale dei soci, con particolare modo del socio accomandatario. 

    Contro tale sentenza, i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi d’impugnazione.

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di secondo grado poichè alcuni motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

    La Corte ha evidenziato che tali motivi evidenziavano contestazioni generiche e cnon chiare, con una sovrapposizione di questioni di fatto e diritto incompatibili.

    La Corte ha ritenuto però opportuno sottolineare due importanti principi giuridici:

    1. con riferimento al principio di non contestazione nel processo tributario, ex articolo 115 del codice procedura civile, la Corte sottolinea come nel processo tributario, debba essere coordinato con la specialità del contenzioso: “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cassazione, 13 marzo 2019, n. 7127). Il principio tutela la possibilità per l’Ufficio di articolare una difesa più ampia e articolata nei diversi gradi di giudizio, evitando di limitare il thema decidendum ai soli motivi esplicitamente contestati in primo momento;
    2. viene ribadito il principio secondo cui, ai fini dell’esclusione della responsabilità in campo sanzionatorio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la totale assenza di colpa, ossia la condizione di ignoranza incolpevole non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (articolo 5 Dlgs n. 472/1997). Tale onere riguarda particolarmente, in questo contesto, la responsabilità per "culpa in vigilando": la mancata vigilanza diligente da parte dei soci, specie accomandatari, espone a sanzioni anche in assenza di dolo diretto o di partecipazione attiva alle condotte illecite.

    La Cassazione afferma che: “occorre poi ribadire che, in relazione alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza”.

    La pronuncia ha un riferimento esplicito alla diligenza e alla prudenza che devono essere adottate dai soci di società di persone nella vigilanza sulla gestione societaria. 

    La responsabilità solidale si estende anche a chi non ha preso parte direttamente alle condotte, evidenziando come sia essenziale dimostrare con prove concrete l’assenza di colpa, nonché l’attuazione di una vigilanza efficace e continuativa.           

     

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    Albo autotrasporti: ecco le quote 2026

    E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16.10.2025 la delibera   del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026 in cui vengono adeguati con arrotondamenti minimi gli importi  già in vigore 

    La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2025 e' stabilita nelle seguenti TRE misure: 

    1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque  iscritte all'albo: € 30,00.
    2. Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da   nuova tabella seguente:

    dimensione azienda categoria

    n. veicoli

    importo in euro

    A

    da 2 a 5

    5,00

    B

    da 6 a 10         

    10,00

    C

    da 11 a 50

    26,00

    D

    da 51 a 100       

    103,00

    E

    da 101 a 200 

    256,00

    F

    superiore a 200   

     516,00

    3.  Ulteriore quota (in aggiunta a quelle   precedenti ) per  ogni  veicolo  di  massa  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  l'impresa  e' titolare, come da tabella che segue:

    dimensione azienda categoria

    massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile

    importo in euro

    A

    da 6.001 11.500 kg

    5,00
     

    B

    da 11.501 a 26.000  kg

    8,00

    C

    oltre 26.000 |kg

    10,00

    Albo autotrasportatori Quota 2026 le modalità di pagamento

    Confermate anche, per il versamento  le due modalità alternative  sulla  piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla  apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito  www.alboautotrasporto.it 

    Viene proposto in automatico l'importo   relativo all'anno 2026  e ad eventuali annualità pregresse  non  corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  stessa sezione «Pagamento quote» del portale

    1.     pagamento   online,    effettuato    in    modo    integrato nell'applicazione  dei  pagamenti.  L'utente  viene   automaticamente  reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono  di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo  reale  utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto; 
    2.     pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)  che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf  dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita'   presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

     L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta. 

    ATTENZIONE  Anche le  imprese  iscritte  alla  Provincia autonoma  di  Bolzano,  dovranno  effettuare  il  pagamento  attraverso  la  piattaforma  PagoPA , fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento  esclusivamente a favore della provincia autonoma. 

    Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine ,  l'iscrizione all'Albo sara' sospesa. 

    La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.