• PRIMO PIANO

    EU INC: la srl che si crea in digitale in poche ore

    La Commissione ha presentato EU Inc.,  una nuova serie unica di norme societarie che saranno le stesse e si applicano in tutta l'UE. 

    Secondo il comunicato stampa del 18 marzo, EU INC renderà più facile avviare una impresa e operare e crescere in tutta l'UE. 

    EU INC: la srl che si crea in digitale in poche ore

    Viene specificato che per creare EU INC la procedura sarà completamente digitale consentendo alle aziende innovative di intensificarle e incentivarle a rimanere in Europa e incoraggiare coloro che una volta cercavano altrove a tornare. 

    EU Inc. fa parte del nuovo più ampio 28esimo regime che offre alle imprese la possibilità di cogliere i benefici del mercato unico.  

    Attualmente, imprenditori e aziende innovative affrontano un panorama giuridico aziendale frammentato. 

    Con 27 sistemi giuridici nazionali e più di 60 forme legali aziendali in atto, possono essere necessarie settimane o addirittura mesi per impostare, rallentando la crescita e aumentando i costi. 

    L’insieme unico armonizzato di norme aziendali di EU Inc. significherebbe che le aziende non hanno più bisogno di navigare in più regimi nazionali, sbloccando il vero potenziale del mercato unico e guidando la crescita e aumentando la competitività. 

    Leggi anche EU INC: chi può utilizzarla?

    EU INC: come crearla con 100 euro

    Le caratteristiche principali di EU inc. includono 

    • registrazione più rapida e procedure più semplici : fondando una società EU Inc. entro 48 ore, per meno di € 100 e senza requisiti minimi di capitale sociale e presentando le loro informazioni aziendali solo una volta, tramite un'interfaccia a livello UE
    • operazioni completamente digitali lungo tutto il ciclo di vita di un'azienda
    • aiutare i fondatori a riavviare più velocemente ed in modo più economico : procedure di liquidazione semplificate,  consentendo ai fondatori di testare idee innovative e ricominciare se necessario
    • migliori condizioni per attrarre investimenti rimuovendo le formalità di persona, fornendo procedure digitali per le operazioni di finanziamento e semplificando il trasferimento di azioni con possibilità di accedere alla borsa
    • pieno accesso al mercato unico: scegliendo liberamente il paese dell'UE in cui incorporano
    • forti salvaguardie contro gli abusi: le leggi nazionali in materia di occupazione e di diritto sociale non sono influenzate dalla proposta. Le garanzie applicabili del paese di registrazione dell'UE si applicano integralmente alla società EU Inc.   

    La Commissione ha inoltre adottato una comunicazione che illustra le iniziative in corso e future per completare il 28esimo regime in altri settori politici. 

    Tra le altre misure, propone la  delle interazioni tra le imprese e le autorità pubbliche e invita i paesi dell'UE a prendere in considerazione l'istituzione di camere o tribunali giudiziari specializzati con l'autorità di gestire le controversie sul diritto societario di EU Inc. 

    Data la sua importanza fondamentale per la competitività dell'UE, la Commissione chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere un accordo sulla proposta dell'Unione europea entro la fine del 2026. 

  • PRIMO PIANO

    Redditi SP 2026: modello e istruzioni con le novità

    Pubblicato il Provvedimento n 72272/2026 con le regole per la dichiarazione dei redditi delle società di persone per l'anno di imposta 2025, scarica il Modello Redditi SP 2026.

    Sono obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP – Società di persone ed equiparate – le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
    1) società semplici;
    2) società in nome collettivo e in accomandita semplice;
    3) società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
    4) società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
    5) associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
    6) aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
    7) gruppi europei di interesse economico GEIE.

    Attenzione al fatto che, i soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

    La dichiarazione può essere trasmessa:
    a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
    b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    c) per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    d) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

    Redditi SP 2026: da cosa è composto

    Il modello “Redditi SP 2026” è composto da:

    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, 
    • i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RW, AC, FC, TR, OP, DI, RU, CP e
      RX;
    • i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

    Redditi SP 2026: le novità di quest’anno

    Le principali novità contenute nel modello SP/2026 sono le seguenti:

    • Concordato preventivo biennale. Nella sezione I del quadro CP, nei righi CP1 e CP2, dedicati, rispettivamente, al reddito d’impresa e al reddito di lavoro autonomo, sono state inserite le nuove caselle “Comma 1-bis” per gestire le novità previste dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, riguardanti il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l’eventuale quota di imponibile concordato, ricevuta per trasparenza, da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis; nei righi CP6 e CP8, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP11 e CP12, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).
    • Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria. Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti (art.18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Spese per prestazione alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande. Nel quadro RE, nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e be- vande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84).
    • Iper-ammortamento. Nei quadri RF e RG, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Rateizzazione delle plusvalenze. Nei quadri RF e RG è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT sono state previste le nuove sezione V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207); nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da opera-
      zioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento (art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Rivalutazione delle partecipazioni. Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 e nel 2026 (art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Assegnazione agevolata di beni. Nel quadro RQ è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2026 nonché, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre
      2026 .
    • Disallineamenti da ibridi. In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).
    • Affrancamento straordinario delle riserve. È stata aggiornata la sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

    Attenzione al fatto che  le tabelle contenute nelle istruzioni dei singoli modelli REDDITI SP, SC ed ENC, sono state spostate nelle “Istruzioni generali dei modelli REDDITI”, ai fini di una più agevole consultazione

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Detraibilità IVA costi di transazione MLBO: chiarimenti ADE

    Con la Risoluzione n 7 del 12 febbraio le Entrate hanno replicato a richieste di chiarimenti nell’ambito di un’operazione di merger leveraged buy‑out (Mlbo) chiarendo che l’Iva pagata sui costi di transazione può essere detratta dalla società veicolo (Spv). 

    Sono pervenute alle entrate richieste di chiarimento in merito alla detraibilità dell’IVA addebitata in rivalsa sui costi di transazione (anche detti “transaction cost”), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostenuti da una società veicolo“SPV” nel contesto di una operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) effettuata ai sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile.

    Vediamo i dettagli del quesito e la replica ADE.

    Detraibilità dell’IVA addebitata in rivalsa su costi di transazione: chiarimenti

    L’Agenzia delle entrate affronta la replica al caso dell'istante partendo dall’articolo 19 del decreto Iva (Dpr n. 633/1973). 

    La disposizione consente la detrazione solo a chi riveste la qualifica di soggetto passivo e utilizza beni e servizi acquistati per realizzare operazioni imponibili, escludendo però le holding che si limitano a detenere partecipazioni. 

    In pratica chi non svolge un’attività economica effettiva non può essere considerato soggetto passivo e di conseguenza, non può detrarre l’imposta. 

    Questo orientamento è stato per anni diffuso anche alle società veicolo nelle operazioni di merger leveraged buy‑out, considerate alla stregua di holding statiche.

    La giurisprudenza europea ha però progressivamente modificato la prospettiva, la Corte di giustizia Ue ha affermato che il principio di neutralità dell’Iva impone di riconoscere, come attività economica, anche le spese preliminari sostenute per avviare un’attività imponibile futura. 

    Le prime spese di investimento, finalizzate a un’attività economica, sono espressive di tale attività e attribuiscono il diritto alla detrazione.

    Il principio riguarda anche le Mlbo: la società veicolo non nasce per detenere partecipazioni, ma per acquisire la società target tramite indebitamento e fondersi con essa. La partecipazione è solo un passaggio transitorio.

    La Cassazione ha descritto con precisione questa situazione:

    • la Spv è uno strumento operativo, creato per raccogliere le risorse necessarie all’acquisizione e per consentire, attraverso la fusione, la prosecuzione diretta dell’attività della target;
    • le spese sostenute non sono costi di una holding passiva, ma investimenti preparatori dell’attività economica che verrà esercitata dopo la fusione.

    Pertanto i costi di consulenza, advisory, due diligence e strutturazione dell’operazione sono parte integrante di un processo unitario che culmina nella fusione e nella continuità dell’attività della target.

    Il nesso richiesto dall’articolo 19 tra costi sostenuti e operazioni imponibili future risulta quindi soddisfatto, la Spv assume la qualifica di soggetto passivo Iva.

    Concludendo l'Ade evidenzia che, la Spv, nel contesto di un’operazione di Mlbo, svolge un ruolo preparatorio e funzionale all’attività economica futura e, per questo, può detrarre l’Iva sui costi di transazione.

  • PRIMO PIANO

    Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026

     La legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, contiene anche una importante norma per le società. 

    In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.

    I commi 42-43, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
    Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Ires e plusvalenze: novità per il 2026

    L’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.

    Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate – e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 – concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.

    Pertanto è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta

    Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).

    La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:

    • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
    • in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).

    Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le

    plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro

    La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).

    Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove

    disposizioni.

    Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

  • PRIMO PIANO

    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    Pubblicato in GU n 21 del 27 gennaio, il decreto 15 gennaio con i Criteri per fissare e aggiornare l'importo del contributo dovuto  per l'acquisto di sigilli doganali.

    In particolare, ai sensi dell'art. 28, comma  6, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n.  141, sono fissati i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna  il  contributo  dovuto per l'acquisto, da parte dei dichiaranti, dei sigilli  forniti  dalla medesima ADM. 

    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    L'articolo 2 prevede che il contributo per l'acquisto dei sigilli è pari al costo unitario sostenuto dall'ADM  per  il  loro  acquisto,  quale risulta dal relativo contratto di approvvigionamento, maggiorato  del 30 per cento in relazione ai  costi  amministrativi  di  fornitura  e gestione dei medesimi sigilli.
    L'importo del contributo, determinato ai sensi del comma  1 è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADM. 

    L'ADM provvede all'attuazione dei compiti  di  cui  al presente decreto con le risorse individuate all'interno del proprio  bilancio, senza apporto a carico del bilancio dello Stato. 

  • PRIMO PIANO

    Nuovi permessi retribuiti per gravi patologie 2026: istruzioni INPS

    Con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di

    1.  lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,  e di 
    2. genitori di figli minori con le medesime patologie.

    La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la corretta esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

    La nuova legge 106 2025: beneficiari e condizioni

    Il nuovo istituto trova fondamento nell’articolo 2 della legge n. 106/2025, che riconosce, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, dieci ore annue di permesso retribuito per:

    • lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
    • lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare,
    • lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.

    Le patologie devono comportare una invalidità pari o superiore al 74%.

    La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse la Gestione separata e il lavoro autonomo.

     I permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

    È inoltre richiesto che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della fruizione del permesso.

    Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso è necessario:

    • il verbale di invalidità civile (≥ 74%);
    •  prescrizioni mediche rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata.
    • Per i figli minori, il requisito sanitario è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

    Il lavoratore interessato deve fare richiesta, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica  e  riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

    ATTENZIONE Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione  rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

    Indennità economica per i permessi come si calcola

    La novità più rilevante riguarda la natura economica del beneficio. Per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo è infatti prevista un’indennità economica, determinata secondo le regole della malattia comune.

     Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi  l’importo è recuperato tramite conguaglio contributivo INPS. 

    Nel settore pubblico l'indennità è erogata dall'Ente di appartenenza

    La misura dell’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). 

    Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:

    • determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
    • applicare la percentuale di indennizzo del 66,66

    Elemento Valore
    Ore annue di permesso 10 ore
    Decorrenza 1° gennaio 2026
    Misura indennità 66,66% RMGG
    Soggetto anticipatore Datore di lavoro
    Recupero Conguaglio Uniemens

    La fruizione è consentita solo in ore intere, non frazionabili, e il diritto per il figlio minore è autonomo rispetto a quello spettante al lavoratore per sé stesso.

    Le istruzioni operative per Uniemens

    Dal punto di vista operativo, la circolare INPS introduce un nuovo codice evento Uniemens:

    PCM – Permessi per visite, esami e cure mediche per patologie oncologiche, invalidanti e croniche.

    Il codice deve essere utilizzato dal flusso di competenza gennaio 2026, con esposizione:

    • nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>;
    • nel calendario giornaliero, indicando il numero di ore fruite;
    • nel campo <DiffAccredito>, valorizzando la retribuzione persa.

    Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “0060”, indicando:

    codice fiscale del lavoratore o del dante causa;

    • periodo di competenza;
    • importo conguagliato.

    Sono inoltre previste istruzioni differenziate per:

    • operai agricoli a tempo indeterminato;
    • operai agricoli a tempo determinato e lavoratori domestici (con rimborso diretto INPS);
    • lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per i quali è istituito il Tipo Servizio “4G”.

  • PRIMO PIANO

    Prelievo erariale unico: tutti i codici tributo

    Con la Risoluzione n 71 del 18 dicembre le Entrate pubblicano i codici tributo richiesti dalle Dogane per il prelievo erariale Unico, vediamo il dettaglio.

    Con la risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007 sono stati istituiti, tra l’altro, i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, del
    Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto, per i codici tributo dettagliati nella risoluzione in oggetto, la compilazione a cura dei concessionari del campo “codice identificativo” del modello F24 Sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “ente”, la lettera “M”;
    • nel campo “codice identificativo”, il valore “000001” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWP), ovvero il valore “000002” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS (VLT);
    • nel campo “provincia”, la provincia di versamento;
    • nel campo “mese”, il valore 01, 02 ,03 ,04, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo acconto o del versamento a saldo del periodo contabile bimestrale individuato da ciascuno dei predetti codici. Per i codici 5161 e 5168 non dovrà essere indicato alcun valore;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.