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    Nuovi permessi retribuiti per gravi patologie 2026: istruzioni INPS

    Con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di

    1.  lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,  e di 
    2. genitori di figli minori con le medesime patologie.

    La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la corretta esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

    La nuova legge 106 2025: beneficiari e condizioni

    Il nuovo istituto trova fondamento nell’articolo 2 della legge n. 106/2025, che riconosce, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, dieci ore annue di permesso retribuito per:

    • lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
    • lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare,
    • lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.

    Le patologie devono comportare una invalidità pari o superiore al 74%.

    La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse la Gestione separata e il lavoro autonomo.

     I permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

    È inoltre richiesto che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della fruizione del permesso.

    Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso è necessario:

    • il verbale di invalidità civile (≥ 74%);
    •  prescrizioni mediche rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata.
    • Per i figli minori, il requisito sanitario è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

    Il lavoratore interessato deve fare richiesta, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica  e  riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

    ATTENZIONE Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione  rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

    Indennità economica per i permessi come si calcola

    La novità più rilevante riguarda la natura economica del beneficio. Per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo è infatti prevista un’indennità economica, determinata secondo le regole della malattia comune.

     Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi  l’importo è recuperato tramite conguaglio contributivo INPS. 

    Nel settore pubblico l'indennità è erogata dall'Ente di appartenenza

    La misura dell’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). 

    Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:

    • determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
    • applicare la percentuale di indennizzo del 66,66

    Elemento Valore
    Ore annue di permesso 10 ore
    Decorrenza 1° gennaio 2026
    Misura indennità 66,66% RMGG
    Soggetto anticipatore Datore di lavoro
    Recupero Conguaglio Uniemens

    La fruizione è consentita solo in ore intere, non frazionabili, e il diritto per il figlio minore è autonomo rispetto a quello spettante al lavoratore per sé stesso.

    Le istruzioni operative per Uniemens

    Dal punto di vista operativo, la circolare INPS introduce un nuovo codice evento Uniemens:

    PCM – Permessi per visite, esami e cure mediche per patologie oncologiche, invalidanti e croniche.

    Il codice deve essere utilizzato dal flusso di competenza gennaio 2026, con esposizione:

    • nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>;
    • nel calendario giornaliero, indicando il numero di ore fruite;
    • nel campo <DiffAccredito>, valorizzando la retribuzione persa.

    Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “0060”, indicando:

    codice fiscale del lavoratore o del dante causa;

    • periodo di competenza;
    • importo conguagliato.

    Sono inoltre previste istruzioni differenziate per:

    • operai agricoli a tempo indeterminato;
    • operai agricoli a tempo determinato e lavoratori domestici (con rimborso diretto INPS);
    • lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per i quali è istituito il Tipo Servizio “4G”.

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    Prelievo erariale unico: tutti i codici tributo

    Con la Risoluzione n 71 del 18 dicembre le Entrate pubblicano i codici tributo richiesti dalle Dogane per il prelievo erariale Unico, vediamo il dettaglio.

    Con la risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007 sono stati istituiti, tra l’altro, i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, del
    Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto, per i codici tributo dettagliati nella risoluzione in oggetto, la compilazione a cura dei concessionari del campo “codice identificativo” del modello F24 Sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “ente”, la lettera “M”;
    • nel campo “codice identificativo”, il valore “000001” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWP), ovvero il valore “000002” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS (VLT);
    • nel campo “provincia”, la provincia di versamento;
    • nel campo “mese”, il valore 01, 02 ,03 ,04, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo acconto o del versamento a saldo del periodo contabile bimestrale individuato da ciascuno dei predetti codici. Per i codici 5161 e 5168 non dovrà essere indicato alcun valore;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

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    Circolazione stradale: le novita del Ddl Semplificazioni

    L’articolo 21 del disegno di legge Semplificazioni, attualmente in corso di approvazione, interviene su più fronti della disciplina della circolazione stradale e dell’abilitazione alla guida, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e di rafforzare, al tempo stesso, la tutela dell’ambiente e la sicurezza. Le modifiche proposte toccano sia la normativa sull’accesso alla professione di autotrasportatore, sia il Codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione, oltre a disposizioni recenti in materia di dispositivi di controllo e di utilizzo delle targhe prova.

    In primo luogo, sul versante dell’autotrasporto, il legislatore punta a superare rigidità territoriali nell’individuazione dell’amministrazione competente, consentendo una maggiore elasticità nell’assegnazione delle funzioni all’interno della stessa regione. 

    In secondo luogo, in materia di gestione dei rifiuti derivanti da incidenti stradali, viene formalizzato nel Codice della strada il collegamento con la disciplina ambientale, con un chiaro richiamo alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e al principio “chi inquina paga”. 

    Infine, ulteriori norme di dettaglio riguardano il funzionamento delle commissioni mediche locali, l’estensione dell’uso dei dispositivi elettronici di controllo e un alleggerimento dei limiti alle autorizzazioni per l’uso delle targhe prova da parte delle imprese impegnate in ricerca e sviluppo. Ecco ulteriori dettagli nei paragrafi che seguono 

    Professione autotrasportatore e bonifica post incidente

    Il primo ambito interessato è quello dell’accesso alla professione di autotrasportatore, regolato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395. 

    L’articolo 21 interviene sull’art. 8, comma 6, modificando il secondo periodo e sopprimendo il terzo. In concreto, la richiesta che i requisiti professionali fossero verificati “presso la provincia” viene sostituita dalla possibilità di operare “presso una provincia della regione”. Si tratta di una modifica apparentemente minimale sul piano letterale, ma con un impatto non trascurabile in termini organizzativi: la competenza non è più bloccata sulla singola provincia, bensì può essere attribuita, nell’ambito della stessa regione, alla struttura ritenuta più efficiente o meglio dimensionata rispetto ai carichi di lavoro. Di conseguenza, le imprese potrebbero trovarsi a interfacciarsi con una provincia diversa da quella in cui hanno la sede, ma comunque all’interno del territorio regionale, con potenziali benefici in termini di riduzione dei tempi di istruttoria e di smaltimento degli arretrati.

     il disegno di legge interviene  poi sul Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), aggiungendo alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 – che definisce i compiti degli enti proprietari delle strade – un esplicito richiamo alla corretta gestione dei rifiuti e alle operazioni di bonifica, secondo quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

     La novità più rilevante è il chiarimento che, quando tali operazioni si rendono necessarie a seguito di un incidente stradale, “i relativi oneri sono posti a carico dei responsabili”. Il principio era in parte già desumibile dal sistema, ma la sua esplicitazione nel Codice della strada rafforza la possibilità per gli enti di rivalersi sui soggetti responsabili e rende più trasparente, anche nei confronti delle imprese e delle compagnie assicurative, la ripartizione dei costi connessi agli interventi ambientali post-incidente.

    Medici commissioni, dispositivi di controllo e targhe prova: cosa cambia

    Sul versante dell’abilitazione alla guida e dei controlli, l’articolo 21 prevede poi una serie di interventi puntuali su fonti normative piu recenti.

     In via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, viene introdotta una deroga all’art. 330, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione del Codice della strada), consentendo che i componenti delle commissioni mediche locali (CML) di cui all’art. 119, comma 4, CdS possano essere individuati anche tra i medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati dal medesimo art. 119, previa comunicazione all’ASL della disponibilità a proseguire nell’incarico. L’obiettivo è aumentare la capacità operativa delle CML, spesso alle prese con tempistiche lunghe per le visite di idoneità alla guida, senza rinunciare a professionalità già formate. 

    Il disegno di legge interviene inoltre sull’art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, estendendo agli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome la possibilità di utilizzare i dispositivi elettronici di cui alla disposizione originaria. L’acquisizione, l’installazione e la manutenzione restano a carico delle regioni e delle province autonome, che stipulano appositi accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. 

    Si tratta di un rafforzamento dell’infrastruttura di controllo, che può avere effetti diretti sulle attività di verifica e monitoraggio dei veicoli, con possibili ricadute sulle imprese di trasporto. 

    Infine,  come anticipato, viene integrato l’art. 5, comma 3, del D.L. 21 maggio 2025 n. 73, convertito dalla L. 18 luglio 2025 n. 105, chiarendo che il limite numerico alle autorizzazioni alla circolazione con targa prova non si applica alle aziende che utilizzano tali targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o dei loro componenti.

    Tabella riepilogo normativo

    Punto Norma interessata Ambito Principale novità
    1 D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, art. 8, comma 6 Accesso alla professione di autotrasportatore La competenza non è più presso la singola provincia ma presso una provincia della regione; soppresso il terzo periodo.
    2 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 14, comma 1, lett. a) Gestione rifiuti e bonifica dopo incidenti stradali Obbligo di gestione rifiuti e bonifica secondo parte IV D.Lgs. 152/2006; i costi, in caso di incidente, sono posti a carico dei responsabili.
    3 DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 330, comma 2 Commissioni mediche locali patenti Fino al 31 dicembre 2026, i componenti CML possono essere scelti anche tra medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati dall’art. 119 CdS.
    4 Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 733 Dispositivi elettronici di controllo Esteso l’utilizzo dei dispositivi anche agli uffici della motorizzazione civile di regioni e province autonome, con oneri a carico di tali enti.
    5 D.L. 21 maggio 2025, n. 73, art. 5, comma 3, conv. in L. 18 luglio 2025, n. 105 Targhe prova e autorizzazioni alla circolazione Il limite numerico alle autorizzazioni non si applica alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o componenti.

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    Valore di permuta di immobili ai fini IVA: novità dal 2026

    Il Disegno di legge di bilancio per il 2026 introduce una modifica dell’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/1972, che riguarda la determinazione della base imponibile IVA nelle:

    • operazioni permutative, cioè quelle in cui beni o servizi vengono ceduti in cambio di altri beni o servizi;
    • dazioni in pagamento, cioè quando un bene o servizio viene ceduto per estinguere un debito in denaro.

    La base imponibile non sarà più calcolata sul valore normale dei beni o servizi scambiati, ma sull’ammontare complessivo dei costi sostenuti per quei beni o servizi.

    Vediamo il dettaglio.

    Valore di permuta di immobili ai fini IVA: novità dal 2026

    L’articolo 35 in bozza della Finanziaria 2026, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

    Tale modifica mira a adeguare all’ordinamento unionale la normativa nazionale.

    In particolare, il legislatore vorrebbe allineare la normativa italiana all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE della direttiva 2006/112/Ce in materia di IVA.
    La modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Rimane valido il vecchio criterio per le operazioni anteriori a quella data.

    Attualmente, l’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/72 prevede che: Per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni o dei servizi scambiati. 

    L'art. 14, comma 1 prevede che per valore normale si intende:

    • è il prezzo che il cessionario o committente sarebbe disposto a pagare in condizioni di libera concorrenza.
    • deve essere calcolato al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo dell’operazione.
    • rappresenta un valore oggettivo, teoricamente di mercato.

    La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il valore normale può essere usato solo in casi eccezionali, ad esempio:

    1. se tra le parti vi è vincolo personale, familiare o societario (art. 80 direttiva 2006/112/Ce).
    2. non può essere il criterio standard per tutte le permute.

    Con la modifica introdotta dalla legge di bilancio, l’art. 13, comma 2, lett. d), disporrà che “Per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o servizi oggetto dell’operazione, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ad essi.”

    È un criterio soggettivo, basato su quanto effettivamente speso o sostenuto dal soggetto IVA per:

    • acquistare o produrre il bene da cedere;
    • erogare il servizio da prestare;
    • includendo anche spese accessorie direttamente connesse.

    Vediamo se la norma verrà confermata.

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    Autotrasporto: regole 2025 su franchigia tempi di carico e scarico

    Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti operativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento, su richiesta degli operatori, mira a ricondurre a uniformità le prassi applicative lungo la filiera logistica, riducendo criticità interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.

    L’atto ha natura chiarificatoria e non regolamentare: definisce CIOè  un orientamento applicativo per favorire continuità ed efficienza del servizio di autotrasporto. 

    Il tema centrale è la corretta gestione dei tempi di attesa e di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, con  un sistema di franchigie e indennizzi predeterminati per prevenire inefficienze e oneri non riconosciuti.

    La norma su franchigie e indennizzi

    La disciplina chiarisce in modo stringente i tempi di attesa e gli indennizzi dovuti al vettore. È fissata una franchigia tassativa per l’attesa prima dell’inizio delle operazioni e sono determinati importi uniformi a compensazione dei ritardi. 

    La franchigia non comprende i tempi materiali di carico o scarico e, per questi, non sono previsti ulteriori periodi franchi: ogni superamento dei tempi contrattuali dà luogo all’indennizzo per ogni ora o frazione.

    Voce Durata / Importo Nota applicativa
    Franchigia attesa prima di carico/scarico 90 minuti Periodo tassativo; non include i tempi materiali di carico/scarico
    Indennizzo oltre franchigia di attesa € 100 per ogni ora o frazione Dovuto al vettore per il superamento dei 90 minuti
    Indennizzo per superamento tempi contrattuali di carico/scarico € 100 per ogni ora o frazione Nessuna ulteriore franchigia; applicabile anche per ritardi < 60 minuti

    L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore. 

    Viene ribadito il favor per il contratto di trasporto scritto, che deve indicare con precisione luogo, orari e modalità delle operazioni. 

    ATTENZIONE A differenza del previgente assetto, non è richiamata la possibilità di deroga pattizia: i limiti temporali e gli importi hanno carattere uniforme e non sono rinunciabili mediante accordi difformi.

    Istruzioni operative

    Per prevenire contestazioni e assicurare linearità operativa, le parti devono definire in via preventiva e documentata: luogo esatto delle operazioni, modalità di accesso dei veicoli, orari di svolgimento, tempi tecnici di esecuzione e sistemi di attestazione. È raccomandabile standardizzare le procedure di timbratura e di rilevazione digitale degli eventi (arrivo, inizio e fine attività), così da disporre di evidenze oggettive in caso di ritardi o interruzioni.

    Il vettore può provare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali di tracciamento; è quindi essenziale individuare con precisione i punti di carico/scarico e le modalità di accesso. Committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’effettivo responsabile. È opportuno, inoltre, che i contratti specifichino chiaramente chi sono gli effettivi responsabili delle operazioni e cosa si intende per cause di forza maggiore, considerando anche i profili di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale richiamati dalla normativa.

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    Perizia di stima per le perdite eccedenti il patrimonio netto contabile

    Con la Risposta a interpello n 278 del 3 novembre l'agenzia si è pronunciata sul riporto delle perdite fiscali in ambito di fusione per incorporazione.

    L'agenzia delle Entrate affronta un tema di grande rilevanza per le operazioni di fusione societaria: la possibilità di riportare le perdite fiscali in capo alla società incorporata, alla luce delle nuove regole introdotte dal D.lgs. 192/2024. 

    In particolare, viene chiarito se sia possibile disapplicare la norma antielusiva dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, senza dover produrre una perizia giurata di stima.

    Vediamo nel dettaglio il caso oggetto dell’istanza, la risposta dell’Amministrazione finanziaria e cosa cambia in concreto per imprese e consulenti.

    Fusione e riporto perdite fiscali: obbligo di perizia con il D.lgs. 192/2024

    La questione nasce nell’ambito del gruppo internazionale GAMMA, attivo in oltre 80 Paesi.

    Nel 2023 il gruppo ha acquisito la società DELTA S.p.A., poi rinominata ALFA S.p.A., con l’obiettivo di rafforzare la presenza in mercati strategici, come l’Italia e la Spagna. 

    In seguito all’acquisizione, ALFA è stata fusa per incorporazione nella società controllante ETA S.p.A., con effetti giuridici dal 1° ottobre 2024.

    Alla data della fusione, ALFA deteneva consistenti posizioni fiscali soggettive:

    • perdite fiscali riportabili,
    • interessi passivi indeducibili,
    • eccedenza ACE.

    L’Istante (ETA S.p.A.) ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile disapplicare il limite patrimoniale previsto dalla norma antielusiva per poter riportare integralmente i tax asset di ALFA.

    L’art. 172, comma 7, TUIR prevede due condizioni fondamentali:

    • il test di vitalità economica, superato nel caso in esame,
    • il test del patrimonio netto, che invece risulta incapiente rispetto all’ammontare delle perdite da riportare, senza perizia giurata.

    L’Istante ha chiesto di basarsi sul solo valore contabile del patrimonio netto, escludendo l’onere della relazione giurata di stima, introdotta dal D.lgs. 192/2024.

    Le Entrate hanno replicato che dal 2024, la riforma fiscale ha modificato sensibilmente il regime del riporto delle perdite in caso di fusione. 

    In particolare, ha rafforzato i presìdi antiabuso, introducendo:

    • l’obbligo di determinare il patrimonio netto su base economica, non solo contabile,
    • la necessità di una perizia giurata redatta da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.,
    • un meccanismo di rettifica dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la fusione.

    L’Agenzia chiarisce che la perizia giurata è obbligatoria ogni volta che si vogliano riportare perdite fiscali eccedenti il valore contabile del patrimonio netto

    La relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024 conferma che: “L’onere di far periziare il valore economico sussiste quando le perdite superano il patrimonio netto contabile.”

    Nel caso in esame, ALFA non ha presentato la perizia, di conseguenza, l’Agenzia limita il riporto alle perdite contenute entro il valore contabile rettificato, escludendo le eccedenze.

    Il legislatore ha ritenuto che il valore contabile sia un indicatore inadeguato della reale capacità dell’impresa di generare redditi futuri. Il patrimonio economico, più vicino al “going concern”, consente una valutazione più realistica e prudenziale, evitando il rischio di utilizzo di soggetti in perdita per neutralizzare l’imponibile di altri soggetti beneficiari della fusione.

    Fino al 2024, l’Agenzia delle Entrate ammetteva in diversi interpelli la possibilità di fare riferimento al patrimonio netto contabile anche in assenza di perizia, qualora il valore fosse coerente con le perdite da riportare.

    Con il D.lgs. 192/2024, invece, si assiste a una stretta normativa, la risposta n. 278/2025 si allinea pienamente al nuovo impianto, rappresentando una discontinuità interpretativa.

    Le società che intendono beneficiare del riporto di perdite devono dotarsi di perizia, qualora:

    • le perdite eccedano il patrimonio netto contabile,
    • siano intervenuti conferimenti/finanziamenti nei 24 mesi precedenti,
    • si voglia superare il limite quantitativo previsto.

    In assenza di perizia, le perdite non sono perse, ma possono essere riportate solo entro il limite contabile, decurtato degli apporti recenti.

    La relazione giurata diventa così un documento chiave:

    • attesta il valore economico alla data di efficacia della fusione,
    • legittima il riporto delle perdite eccedenti,
    • costituisce elemento difensivo in sede di accertamento.

    Allegati:
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    Società investimento immobiliare: nuovo modello per il regime SIIQ e SIINQ

    Con il Provvedimento n 390054 del 20 ottobre, le Entrate pubblicano il nuovo modello per la tassazione delle società di investimento immobiliare.

    Vediamo chi riguarda e per cosa.

    Nuovo modello per la tassazione delle società investimento immobiliare

    L’articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto un regime speciale opzionale, sia civilistico che fiscale, per le società per azioni, le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati e che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare.
    Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 settembre 2007, n. 174, ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina del regime speciale.
    Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 161900 del 18 dicembre 2015 ha approvato il modello di comunicazione per
    adeguarne la struttura e il contenuto alle disposizioni contenute nell’articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che ha introdotto alcune modifiche alla l. n. 296 del 2006.
    L’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha modificato il comma 120 dell’articolo 1 della l. n. 296 del 2006, prevedendo la nuova formulazione del primo periodo del citato comma 120 che dispone che: “L’opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene”.

    Le nuove regole si applicano a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024.
    Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dall’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 1 del 2024, si è reso necessario modificare le istruzioni al
    modello di comunicazione attualmente utilizzato.

    Con l’occasione, sono state aggiornate alcune diciture riportate nel modello di comunicazione e nelle relative istruzioni per tenere conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 718, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 125 dell’articolo 1 della l. n. 296 del 2006.

    Attenzione, la disposizione ha esteso la possibilità di aderire al regime speciale anche alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata non quotate (a determinate condizioni).
    Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 161900 del 18 dicembre 2015, nonché alle relative istruzioni.

    La versione aggiornata del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del presente provvedimento

    Il modello va utilizzato per comunicare:

    • l’esercizio dell’opzione da parte delle società che intendono aderire al regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di costituzione. La comunicazione va presentata nel periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersi del regime stesso;
    • l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.